avv. giuseppe martellone

avv. bruno martellone

avv. ugo martellone

 

dott. paolo de zen

dott. giovanni cecilian

dott. francesco robazza

 
Treviso, 30 luglio 2002

 

 

 

 

 

 

 

Cara Silvia Canciani,

Qual’e’ la “disciplina transitoria” in attesa dell’effettiva istituzione dello sportello unico per l’immigrazione? Come si deve leggere l’art. 34 comma 1 della Legge Bossi-Fini? Io ho provato a rifletterci, senza arrivare a conclusioni definitive. Mi piacerebbe conoscere il parere di qualche altro socio ASGI.

Vedi tu se la ns. mailing list può essere utilizzata per aprire una discussione.

 

Come reclamizzato dai sostenitori della riforma Bossi-Fini lo “sportello unico per l’immigrazione” sarà un passo in avanti verso la semplificazione amministrativa della quale – ovviamente – dio solo sa se c’è bisogno in materia di immigrazione.

Tale nuovo ufficio dovrà essere istituito in ogni provincia presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo quale “responsabile dell’intero procedimento relativo all’assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato” (art. 18 co. 1) nonché del rilascio del nulla osta per il ricongiungimento famigliare (art. 23 comma 1).

Nella realtà non è chi non veda quanto sia particolarmente problematico il trapasso allo sportello unico di funzioni fin qui affidate alle direzioni provinciali del lavoro e/o alla questura (ma anche ai consolati).

Oltre ai normali problemi che sempre comporta l’istituzione di un nuovo ufficio sotto il profilo della dotazione di personale, di sedi e di mezzi, nonché sotto il profilo dell’adeguamento delle prassi amministrative, vi è pure quello di individuare la normativa applicabile ai rapporti ed ai procedimenti amministrativi non definiti alla data di entrata in vigore della legge o – meglio ancora – di effettiva operatività del nuovo ufficio.

La “disciplina transitoria” di cui all’art. 34 comma 1 della legge Bossi-Fini mi sembra che complichi tali problemi, anziché risolverli.

Tale norma, prevede anzitutto, che - con l’adozione di un nuovo regolamento contenente “norme di attuazione ed integrazione” della nuova legge, nonché disposizioni per la “revisione ed armonizzazione” del “vecchio” regolamento di attuazione DPR 394/99 - verranno definite “le modalità di funzionamento dello sportello unico per l’immigrazione”.

Nel frattempo, la medesima disposizione prevede che, fino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni regolamentari (da emanarsi entro sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della nuova legge) “le funzioni di cui agli articoli 18,23 e 28 continuano ad essere svolte dalla direzione provinciale del lavoro”.

L’art. 34 co. 1 della legge Bossi-Fini ha solo l’apparenza più che la sostanza di una norma transitoria. Essa, infatti, più che individuare la disciplina applicabile ai procedimenti già avviati avanti ad altri uffici e non ancora definiti alla data di entrata in vigore della nuova legge (problema che andrà risolto ricorrendo ai principi generali), essa sembra regolare “medio tempore” i procedimenti che verranno instaurati dopo l’entrata in vigore della nuova legge, ma prima dell’effettiva operatività degli sportelli unici.

Purtroppo però, così com’è formulata, tale norma mi pare evidentemente incongrua e contraddittoria e forse inapplicabile.

Infatti, dei tre articoli appena citati della legge Bossi-Fini, anzitutto l’ultimo, ossia l’art. 28, nemmeno parla dell’istituendo sportello unico, limitandosi a prevedere che nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, ovunque ricorrano, le parole: «ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale» siano sostituite dalle parole: «prefettura-ufficio territoriale del Governo».

Quanto all’art. 18, esso disciplina ex novo le procedure per l’ingresso e l’assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato, devolvendo allo “sportello unico” compiti che in precedenza, solo in parte e con modalità ben differenti erano attribuiti alle direzioni provinciali del lavoro.

La disposizione secondo cui tali nuove funzioni “continuano ad essere svolte dalla direzione provinciale del lavoro”, pertanto, appare assolutamente contraddittoria. Quale la disciplina transitoria fino all’emanazione del regolamento di attuazione? “Continuano” le vecchie funzioni precedentemente svolte dalle direzioni provinciali? oppure quest’ultime dovranno svolgere le nuove funzioni in attesa che si istituiscano gli sportelli unici?

E’ poi da segnalare - sempre in relazione alle procedure d’ingresso in Italia per motivo di lavoro – che la disposizione transitoria di cui all’art. 34 co. 1 della legge Bossi-Fini non fa alcuna menzione dell’art. 20, che sostanzialmente devolve allo sportello unico le funzioni un tempo di competenza delle direzioni provinciali del lavoro in materia di ingresso per lavoro stagionale. Chi svolgerà tali funzioni, in attesa del regolamento di attuazione? Non le direzioni provinciali del lavoro, alle quali non sono attribuite né dall’art. 34 co.1 né da altra norma della legge Bossi-Fini. Non gli sportelli unici, non ancora operativi…Sarà possibile inoltrare richieste di assunzione di lavoratori stagionali nel periodo transitorio?

Più di tutti problematica appare però la disposizione dell’art. 34 co. 1 della legge Bossi-Fini secondo cui, in attesa del regolamento di attuazione che disciplinerà le modalità di funzionamento dello sportello unico per l’immigrazione, “continuano” ad essere svolte dalla direzione provinciale del lavoro anche le funzioni di cui all’art. 23.

Quest’ultima disposizione, nel modificare la disciplina del ricongiungimento famigliare di cui all’art. 29 del TU immigrazione, al comma 7 prevede a sua volta che la domanda di nulla osta debba essere “presentata allo sportello unico per l’immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente”.

Nella nuova disciplina lo sportello unico è competente a verificare “anche mediante accertamenti presso la questura competente” i requisiti per il ricongiungimento, tra i quali vi sono anche quelli relativi alla sussistenza del rapporto di parentela o coniugio ed alla “vivenza a carico” che un tempo erano di competenza del Consolato, ed emetterà il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.

Il “continuano” è del tutto fuori luogo. Le direzioni provinciali del lavoro non hanno mai avuto funzioni in materia di ricongiungimento famigliare, fin qui in parte alla Questura ed in parte al Consolato. E certamente nessuno può ritenere che esse possano svolgere utilmente un qualche accertamento al riguardo.

Che accadrà nella realtà? Io temo che (in assenza di tempestive e ragionevoli disposizioni chiarificatrici, magari ispirate più al buonsenso che alla “ratio” del legislatore) le domande di nulla osta per i ricongiungimenti non verranno nemmeno ricevute, oppure – nel migliore dei casi che vi sarà un ricorso massiccio al meccanismo del “silenzio assenso”, con conseguente aggravio della procedura, che non potrà che ricominciare da capo avanti al Consolato in sede di rilascio del visto.

E delle domande già pendenti avanti le Questure cosa sarà? Verranno trasmesse “per competenza” alle direzioni provinciali del lavoro?

 

Avv. Bruno Martellone, socio ASGI