REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
LECCE
PRIMA
SEZIONE
Registro
Ordinanze: 261/02
Registro
Generale: 722/2002
nelle persone
dei Signori:
ALDO RAVALLI
Presidente
PAOLO SEVERINI
Ref., relatore
MARIA ADA
RUSSO Ref.
ha pronunciato
la seguente
ORDINANZA
nella Camera
di Consiglio del 20 Marzo 2002
visto il
ricorso 722/2002 proposto da:
ADIGUZEL
MEHMET ED ALTRI 51
come da
elenco allegato alla presente ordinanza
rappresentati
e difesi da:
FAGGIANO
MARIA ROSARIA
STOMEO
ALESSANDRO
con domicilio
eletto in LECCE
…..
contro
MINISTERO
DELL’INTERNO – ROMA
QUESTORE DI
LECCE
rappresentato
e difeso da:
AVVOCATURA
DISTRETTUALE DELLO STATO
con domicilio
eletto in LECCE
VIA F.
RUBICHI 23
presso la
sua sede
per l’annullamento,
previa sospensione dell’esecuzione,
dei quattro
decreti cumulativi di respingimento con accompagnamento alla frontiera emanati
nei confronti dei ricorrenti, con i quali è stato disposto
l’accompagnamento forzato dei medesimi in Turchia, attraverso la
frontiera di Roma-Fiumicino, emessi nei loro confronti dalla Questura di Lecce
in data 16.2.02 e di tutti gli atti connessi presupposti e consequenziali;
Visti gli atti
e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la
domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata
in via incidentale dai ricorrenti;
Visto
l’atto di costituzione in giudizio di:
QUESTORE DI
LECCE
Udito il
relatore Ref. PAOLO SEVERINI e uditi gli avv.ti Faggiano e Musio per
l’Avvocatura dello Stato;
Ritenuto che
con i decreti di cui in epigrafe, emessi cumulativamente nei confronti dei
ricorrenti, sul presupposto del mancato riconoscimento in loro favore dello
status di rifugiati da parte della Commissione centrale per il riconoscimento
dello status di rifugiato, è stato disposto dal Questore di Lecce per il
respingimento dei medesimi in Turchia, con accompagnamento alla frontiera di
Roma-Fiumicino;
Ritenuto che
dei provvedimenti presupposti, di mancato riconoscimento dello status di
rifugiato, emessi dalla Commissione centrale il 13-14 febbraio 2002, è
stata tentata la notificazione ai ricorrenti, mediante consegna ai medesimi dei
relativi decreti, redatti solo in lingua italiana, notifica come tale non
accettata;
Ritenuto che
in forza dell’art.3 del D.P.R. 136/90 va ritenuto che il provvedimento
della Commissione, che riconosce o nega lo status di rifugiato, deve essere
tradotto nella lingua madre, o in altra lingua nota al richiedente;
Rilevato che
dagli atti emerge che si tratta di cittadini turchi di etnia curda, che sono
stati oggetto di attività persecutorie e di vere e proprie torture da
parte degli organi di polizia del loro paese di origine, come emerge dalle
dichiarazioni rese dai medesimi agli operatori del Consiglio Italiano per i
rifugiati, comprovate da certificati medici redatti da sanitari italiani del
Centro di Accoglienza e da documentazione fotografica circa i postumi del loro
assoggettamento a pratiche di tortura o comunque contrarie al senso di
umanità;
Rilevato che
gli organi della Polizia Italiana, che hanno decretato il respingimento dei
ricorrenti nel loro Paese d’origine, non hanno prodotto alcuna
documentazione idonea a contrastare gli esiti univoci delle acquisizioni
probatorie di cui sopra;
Ritenuto
pertanto che emerge la necessità della piena tutela dei predetti
cittadini stranieri, ai quali deve ritenersi non siano riconosciuti, nella loro
patria, i diritti fondamentali della persona umana;
Ritenuto che
tale necessità emerge, altresì, dal rispetto degli obblighi internazionali,
cui l’Italia è tenuta in virtù delle norme costituzionali
nonché per effetto della ratifica della Convenzione di Ginevra sui
rifugiati;
Richiamato
l’art.19 del D.L:vo 286/98, secondo cui nessun caso può disporsi
il respingimento dello straniero verso uno Stato in cui lo stesso possa essere
oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di
cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o
sociali;
Rilevato che
ai sensi dell’art.1 co.2° D.P.R. 136/90 la Questura, ricevuta
l’istanza volta al riconoscimento dello status di rifugiato ed inviata la
documentazione istruttoria alla Commissione centrale per il riconoscimento del
relativo status, è tenuta a rilasciare al richiedente un permesso di
soggiorno temporaneo valido sino alla definizione della procedura;
Ritenuto che
la procedura di riconoscimento dello status di rifugiato può
considerarsi conclusa solo dopo esaurite, nelle giuste forme, le procedure
amministrative ed eventualmente i rimedi giurisdizionali relativi e che, fino a
tale conclusione i richiedenti hanno titolo a soggiorno temporaneo nel nostro
Paese;
Visto che nei
confronti dei ricorrenti non è stato avanzato alcun sospetto di essere
autori di crimini in Patria o altrove;
Visti gli
artt. 19 e 21, della Legge 6 Dicembre 1971, n.1034, e l’art. 36 del R.D.
17 agosto 1907, n.642;
Ritenuto che
sussistono i presupposti previsti dal citato art.21;
P.Q.M.
accoglie la
suindicata domanda incidentale di sospensione e per l’effetto sospende i
provvedimenti impugnati;
dispone il
rilascio in favore dei ricorrenti dei permessi di soggiorno temporaneo in
Italia, da valere sino alla definizione delle procedure amministrative ed
eventualmente dei rimedi giurisdizionali concernenti la loro richiesta di riconoscimento
dello status di rifugiati.
La presente
ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata
presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione
alle parti.
LECCE,
lì 20 Marzo 2002
Aldo Ravalli
– Presidente
Paolo Severini
– Estensore
Pubblicato
mediante deposito in Segreteria il 20 Marzo 2002