REPUBBLICA ITALIANA

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

 

PER LA PUGLIA

 

LECCE

 

PRIMA SEZIONE

 

Registro Ordinanze: 261/02

 

Registro Generale: 722/2002

 

nelle persone dei Signori:

 

ALDO RAVALLI Presidente

 

PAOLO SEVERINI Ref., relatore

 

MARIA ADA RUSSO Ref.

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nella Camera di Consiglio del 20 Marzo 2002

 

visto il ricorso 722/2002 proposto da:

 

ADIGUZEL MEHMET ED ALTRI 51

 

come da elenco allegato alla presente ordinanza

 

rappresentati e difesi da:

 

FAGGIANO MARIA ROSARIA

 

STOMEO ALESSANDRO

 

con domicilio eletto in LECCE

 

…..

 

contro

 

MINISTERO DELL’INTERNO – ROMA

 

QUESTORE DI LECCE

 

rappresentato e difeso da:

 

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO

 

con domicilio eletto in LECCE

 

VIA F. RUBICHI 23

 

presso la sua sede

 

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,

 

dei quattro decreti cumulativi di respingimento con accompagnamento alla frontiera emanati nei confronti dei ricorrenti, con i quali è stato disposto l’accompagnamento forzato dei medesimi in Turchia, attraverso la frontiera di Roma-Fiumicino, emessi nei loro confronti dalla Questura di Lecce in data 16.2.02 e di tutti gli atti connessi presupposti e consequenziali;

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

 

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dai ricorrenti;

 

Visto l’atto di costituzione in giudizio di:

 

QUESTORE DI LECCE

 

Udito il relatore Ref. PAOLO SEVERINI e uditi gli avv.ti Faggiano e Musio per l’Avvocatura dello Stato;

 

Ritenuto che con i decreti di cui in epigrafe, emessi cumulativamente nei confronti dei ricorrenti, sul presupposto del mancato riconoscimento in loro favore dello status di rifugiati da parte della Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato, è stato disposto dal Questore di Lecce per il respingimento dei medesimi in Turchia, con accompagnamento alla frontiera di Roma-Fiumicino;

 

Ritenuto che dei provvedimenti presupposti, di mancato riconoscimento dello status di rifugiato, emessi dalla Commissione centrale il 13-14 febbraio 2002, è stata tentata la notificazione ai ricorrenti, mediante consegna ai medesimi dei relativi decreti, redatti solo in lingua italiana, notifica come tale non accettata;

 

Ritenuto che in forza dell’art.3 del D.P.R. 136/90 va ritenuto che il provvedimento della Commissione, che riconosce o nega lo status di rifugiato, deve essere tradotto nella lingua madre, o in altra lingua nota al richiedente;

 

Rilevato che dagli atti emerge che si tratta di cittadini turchi di etnia curda, che sono stati oggetto di attività persecutorie e di vere e proprie torture da parte degli organi di polizia del loro paese di origine, come emerge dalle dichiarazioni rese dai medesimi agli operatori del Consiglio Italiano per i rifugiati, comprovate da certificati medici redatti da sanitari italiani del Centro di Accoglienza e da documentazione fotografica circa i postumi del loro assoggettamento a pratiche di tortura o comunque contrarie al senso di umanità;

 

Rilevato che gli organi della Polizia Italiana, che hanno decretato il respingimento dei ricorrenti nel loro Paese d’origine, non hanno prodotto alcuna documentazione idonea a contrastare gli esiti univoci delle acquisizioni probatorie di cui sopra;

 

Ritenuto pertanto che emerge la necessità della piena tutela dei predetti cittadini stranieri, ai quali deve ritenersi non siano riconosciuti, nella loro patria, i diritti fondamentali della persona umana;

 

Ritenuto che tale necessità emerge, altresì, dal rispetto degli obblighi internazionali, cui l’Italia è tenuta in virtù delle norme costituzionali nonché per effetto della ratifica della Convenzione di Ginevra sui rifugiati;

 

Richiamato l’art.19 del D.L:vo 286/98, secondo cui nessun caso può disporsi il respingimento dello straniero verso uno Stato in cui lo stesso possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali;

 

Rilevato che ai sensi dell’art.1 co.2° D.P.R. 136/90 la Questura, ricevuta l’istanza volta al riconoscimento dello status di rifugiato ed inviata la documentazione istruttoria alla Commissione centrale per il riconoscimento del relativo status, è tenuta a rilasciare al richiedente un permesso di soggiorno temporaneo valido sino alla definizione della procedura;

 

Ritenuto che la procedura di riconoscimento dello status di rifugiato può considerarsi conclusa solo dopo esaurite, nelle giuste forme, le procedure amministrative ed eventualmente i rimedi giurisdizionali relativi e che, fino a tale conclusione i richiedenti hanno titolo a soggiorno temporaneo nel nostro Paese;

 

Visto che nei confronti dei ricorrenti non è stato avanzato alcun sospetto di essere autori di crimini in Patria o altrove;

 

Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 Dicembre 1971, n.1034, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n.642;

 

Ritenuto che sussistono i presupposti previsti dal citato art.21;

 

P.Q.M.

 

accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione e per l’effetto sospende i provvedimenti impugnati;

dispone il rilascio in favore dei ricorrenti dei permessi di soggiorno temporaneo in Italia, da valere sino alla definizione delle procedure amministrative ed eventualmente dei rimedi giurisdizionali concernenti la loro richiesta di riconoscimento dello status di rifugiati.

 

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

LECCE, lì 20 Marzo 2002

 

Aldo Ravalli – Presidente

 

Paolo Severini – Estensore

 

Pubblicato mediante deposito in Segreteria il 20 Marzo 2002