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Cron. 1227/02
TRIBUNALE DI
TRENTO
N. S., nato a (…) il (…)
proponeva azione civile contro la discriminazione, ex art 44 D Lvo 199 81296,
nei confronti dell' "Elettrocasa s.r.L" di Trento.
Raccontava N. S. che, recatosi il 7
marzo 2002 presso il negozio E., decideva di acquistare un
"compiuter" con la formula propagandata della "Carta Aura Trony
Gold Visa", una sorta di carta di credito che ne consentiva il pagamento
posticipato con rate mensili, la prima delle quali con scadenza al gennaio 2003.
Senonché, in ragione del fatto
che egli era un cittadino straniero, tale modalità favorevole di
acquisto gli veniva negata.
Chiedeva, pertanto, che si accertasse
che la ditta "Elettrocasa s.r.l." aveva posto in essere nei suoi
confronti un comportamento discriminatorio e che si adottassero tutti i
provvedimenti ritenuti idonei a rimuovere il comportamento discriminatorio
consumato a proprio danno.
L' E. s.r.l., nel costituirsi in
giudizio, eccepiva preliminarmente la nullità del ricorso per omessa
individuazione del ricorrente, della sua residenza e del suo domicilio
così come l'assoluta genericità ed incertezza del petitum.
Nel merito, evidenziava che faceva
parte di un Gruppo di Acquisto di rilevanza nazionale denominato Trony,
convenzionatosi con la società "Banca Findomestic spa"che,
dopo avere esaminato le richieste di finanziamento da parte dei clienti sulla
base del reddito documentabile, si
riservava la possibilità di aprire ad essi una
linea di credito tramite la cd. "Carta Aura-Visa".
Per quanto concerne i cittadini non appartenente all Unione Europea, la
Findomestic richiedeva: documento di identità italiano; ultima busta
paga dalla quale risultasse che il rapporto di lavoro fosse in corso da almeno
un anno presso lo stesso datore di lavoro; permesso di soggiorno con scadenza
successiva all'ultima rata della richiesta di finanziamento; una bolletta Enel
o Telecom oppure Gas (vedi documento nr 3 prodotto dalla stessa E. s.r.l.).
Ne derivava, a suo dire, che essa si
limitava ad effettuare una sommaria istruttoria documentale sulla base delle
indicazioni impartite da detta "Findomestic" e ad inoltrare alla
stessa il modulo prestampato compilato e sottoscritto dal cliente.
Venendo al caso di specie,
sottolineava come, essendosi lo straniero rifiutato di esibire la
documentazione completa necessaria per ottenere il pagamento di favore della
"Carta Aura Visa", gli era stata proposta una diversa, seppure meno
vantaggiosa, forma di pagamento.
A quel punto l'uomo si era allontanato, non senza aver primo
minacciato di denunciare pubblicamente il fatto.
All'udienza è stata sentita come testimone
l'impiegata della E. s.r.l." che aveva avuto i rapporti commerciali con il
ricorrente e si è proceduto all'interrogatorio di quest'ultimo.
Va pregiudizialmente rigettata l'eccezione di mancata
costituzione del contraddittorio per violazione presunta dell'art 125 cpc.
L'azione civile di cui all'art 44 D Lvo 1998/286 non
rinvia alle norme sul contenzioso civile.
Si tratta di una procedura camerale semplificata,
all'esito della quale non viene emessa una sentenza ma vengono adottati
provvedimenti.
Il ricorrente, in particolare, deposita il ricorso
nella cancelleria del Tribunale del luogo di suo domicilio, senza che
però debba provare tale suo domicilio.
Il contraddittorio, peraltro, si è validamente costituito anche per ciò che
concerne il petitum,
consistente nella richiesta di
accertamento del comportamento discriminatorio e nell'adozione di provvedimenti
conseguenti.
Nel merito del gravame, i fatti possono essere così
sintetizzati.
Nei locali della E. s.r.l. era propagandato fino al 6
aprile 2002 l'acquisto immediato di oggetti elettronici con la formula Trony
Gold, che ne permetteva il pagamento senza interessi a gennaio 2003.
E' rimasto oscuro se il gennaio 2003 era la data in
cui il pagamento avrebbe dovuto essere perfezionato integralmente oppure se da
quella data decorresse l'inizio del pagamento rateale.
La pubblicizzazione dell'offerta pubblicitaria non
recava indicazioni dei diversi presupposti a seconda che si trattasse di
cittadini italiani, europei o extraeuropei occorrenti per accedere a tale
modalità di acquisto.
Allorquando, però, il cliente decideva di
acquistare il bene dichiarando di volersi avvalere della modalità di
acquisto-pagamento "Carta Aura Trony Gold Visa", ecco che allo
stesso, ove straniero
"extracomunitario", si richiedevano documenti altri e diversi
da quelli che dovevano esibire i
cittadini italiani (come si è già sopra precisato).
Ciò è avvenuto nel caso di specie,
essendosi richiesto a Namane Smain di produrre la documentazione necessaria.
E' poco importante stabilire le modalità urbane
o meno con cui sono avvenute le trattative per il perfezionamento dell'acquisto del compiuter.
Ciò che occorre esaminare
è se la diversa
documentazione richiesta allo straniero "extracomunitario" espressione della
diversità dei presupposti di fatto che dallo stesso si pretendevano configuri o meno
quella discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi che il legislatore
afferma essere un vero e proprio disvalore giuridico , tutelabile con l'azione civile di cui all'art 44
D Lvo 1998/286.
L'art. 43 del citato Dlvo 286 afferma che compie, in ogni caso, atto di
discriminazione "chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si
rifiuti di fornire beni e servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto
a causa della sua condizione di straniero..."
E' evidente, aIla luce della norma richiamata, che non possono essere
imposte allo straniero, nella cessione di beni o servizi, condizioni
svantaggiose rispetto a quelle offerte ai cittadini italiani.
Nel caso di specie non può esservi dubbio che a
N. S. sia stato negato dalla E. s.r.l. l'acquisto con la forma più
vantaggiosa "Carta Aura Trony Gold Visa", al suo posto proponendosi
l'acquisto a diverse e più gravose condizioni di pagamento, solamente
per il fatto di essere quegli un "extracomunitario".
Peggioramento delle condizioni di acquisto, infatti,
deve senz'altro ritenersi la subordinazione della modalità vantaggiosa
di pagamento al ricorrere di presupposti diversi ed ulteriori rispetto a quelli
richiesti per il cittadino italiano.
Non è giusticato, ad esempio, che mentre dal
cittadino italiano si pretende l'ultima sua busta paga,per lo straniero tale
elemento è collegato con il fatto che egli lavori da almeno un anno
presso lo stesso datore di lavoro.
Così come sicuramente discriminatorio è
pretendere solamente per lo straniero che l'ultima rata della richiesta di
finanziamento scada prima della scadenza del permesso di soggiorno.
Non può, peraltro, essere negato il carattere
discriminatorio nel richiedere solamente allo straniero la produzione di talune
bollette.
Né può sostenersi che il pretendere
diversi e più onerosi presupposti appartenga all'area della discrezionalità del titolare di
un esercizio commerciale, dovuta all'esigenza di una più stringente tutela a fronte della maggiore
aleatorietà di un finanziamento ad uno straniero che non dimostri stanzialità e rapporti
lavorativi stabili.
Lo scopo della normativa antidiscriminatoria, infatti,
è proprio quella di rimuovere comportamenti che vadano a trattare diversamente situazioni simili.
Non si comprende, sotto tale profilo ed
esemplificatamente, perché solo lo straniero debba lavorare continuativamente da un anno e non
anche il cittadino italiano.
La discriminazione è tanto più odiosa e
giuridicamente apprezzata in quanto il peggioramento (o, se si vuole, il
mancato riconoscimento) delle condizioni vantaggiose di acquisto si riferisce
non agli stranieri "tout
court", ma solamente agli "extracomunitari"(come risulta dal
documento 3 di cui sopra).
Per "extracomunitario" è notorio che
si intenda non il cittadino extraeuropeo ma solamente quello proveniente da
paesi appartenenti ad aree mondiali con gravi problemi di sviluppo economico.
Con la conseguenza che al cittadino americano si
offrono condizioni vantaggiose che al cittadino algerino, oltre naturalmente a
quello italiano, vengono negate.
E' irrilevante, sotto il profilo della tutela offerta
dalla norma, che la E. si rifacesse alle condizioni contrattuali di
finanziamento imposte dalla F..
E ciò perché è indiscutibile che
l'imposizione di condizioni più svantaggiose si veniva a perpetrare nei
confronti del cliente del negozio che, attirato dall'offerta vantaggiosa, si
decideva a volersene servire.
PQM
ritenendosi concretizzato da parte dell E. s.r.l. un comportamento
discriminatorio nei confronti di N. S.,
Accerta
il comportamento discriminatorio
Ordina
la cessazione
del comportamento pregiudizievole di cui sopra,imponendo alla predetta
E., nel caso in cui fosse tuttora operante il sistema di pagamento "Carta
Aura Trony Gold Visa", di eliminare che i cittadini
"extracomunitari" offrano la prova documentale di presupposti di
fatto diversi da quelli richiesti ai cittadini italiani, ai cittadini europei e
a quelli extraeuropei.
Tn 4 luglio2002 Il
Giudice