C.C. 602/02/P

Cron. 1227/02

TRIBUNALE DI TRENTO

N. S., nato a (…) il (…) proponeva azione civile contro la discriminazione, ex art 44 D Lvo 199 81296, nei confronti dell' "Elettrocasa s.r.L" di Trento.

Raccontava N. S. che, recatosi il 7 marzo 2002 presso il negozio E., decideva di acquistare un "compiuter" con la formula propagandata della "Carta Aura Trony Gold Visa", una sorta di carta di credito che ne consentiva il pagamento posticipato con rate mensili, la prima delle quali con scadenza al gennaio 2003.

Senonché, in ragione del fatto che egli era un cittadino straniero, tale modalità favorevole di acquisto gli veniva negata.

Chiedeva, pertanto, che si accertasse che la ditta "Elettrocasa s.r.l." aveva posto in essere nei suoi confronti un comportamento discriminatorio e che si adottassero tutti i provvedimenti ritenuti idonei a rimuovere il comportamento discriminatorio consumato a proprio danno.

L' E. s.r.l., nel costituirsi in giudizio, eccepiva preliminarmente la nullità del ricorso per omessa individuazione del ricorrente, della sua residenza e del suo domicilio così come l'assoluta genericità ed incertezza del petitum.

Nel merito, evidenziava che faceva parte di un Gruppo di Acquisto di rilevanza nazionale denominato Trony, convenzionatosi con la società "Banca Findomestic spa"che, dopo avere esaminato le richieste di finanziamento da parte dei clienti sulla base del reddito documentabile, si

riservava la possibilità di aprire ad essi una linea di credito tramite la cd. "Carta Aura-Visa".

Per quanto  concerne i cittadini non appartenente all Unione Europea, la Findomestic richiedeva: documento di identità italiano; ultima busta paga dalla quale risultasse che il rapporto di lavoro fosse in corso da almeno un anno presso lo stesso datore di lavoro; permesso di soggiorno con scadenza successiva all'ultima rata della richiesta di finanziamento; una bolletta Enel o Telecom oppure Gas (vedi documento nr 3 prodotto dalla stessa E. s.r.l.).

Ne derivava, a suo dire, che essa si limitava ad effettuare una sommaria istruttoria documentale sulla base delle indicazioni impartite da detta "Findomestic" e ad inoltrare alla stessa il modulo prestampato compilato e sottoscritto dal cliente.

Venendo al caso di specie, sottolineava come, essendosi lo straniero rifiutato di esibire la documentazione completa necessaria per ottenere il pagamento di favore della "Carta Aura Visa", gli era stata proposta una diversa, seppure meno vantaggiosa, forma di pagamento.

 A quel punto l'uomo si era allontanato, non senza aver primo minacciato di denunciare pubblicamente il fatto.

 

All'udienza è stata sentita come testimone l'impiegata della E. s.r.l." che aveva avuto i rapporti commerciali con il ricorrente e si è proceduto all'interrogatorio di quest'ultimo.

Va pregiudizialmente rigettata l'eccezione di mancata costituzione del contraddittorio per violazione presunta dell'art 125 cpc.

L'azione civile di cui all'art 44 D Lvo 1998/286 non rinvia alle norme sul contenzioso civile.

Si tratta di una procedura camerale semplificata, all'esito della quale non viene emessa una sentenza ma vengono adottati provvedimenti.

Il ricorrente, in particolare, deposita il ricorso nella cancelleria del Tribunale del luogo di suo domicilio, senza che però debba provare tale suo domicilio.

Il contraddittorio, peraltro, si  è  validamente costituito anche per ciò che concerne   il petitum, consistente  nella richiesta di accertamento del comportamento discriminatorio e nell'adozione di provvedimenti conseguenti.

Nel merito del gravame, i fatti possono essere così sintetizzati.

Nei locali della E. s.r.l. era propagandato fino al 6 aprile 2002 l'acquisto immediato di oggetti elettronici con la formula Trony Gold, che ne permetteva il pagamento senza interessi a gennaio 2003.

E' rimasto oscuro se il gennaio 2003 era la data in cui il pagamento avrebbe dovuto essere perfezionato integralmente oppure se da quella data decorresse l'inizio del pagamento rateale.

La pubblicizzazione dell'offerta pubblicitaria non recava indicazioni dei diversi presupposti a seconda che si trattasse di cittadini italiani, europei o extraeuropei occorrenti per accedere a tale modalità di acquisto.

Allorquando, però, il cliente decideva di acquistare il bene dichiarando di volersi avvalere della   modalità di acquisto-pagamento "Carta Aura Trony Gold Visa", ecco che allo stesso, ove straniero   "extracomunitario", si richiedevano documenti altri e diversi da quelli che dovevano esibire i   cittadini italiani (come si è già sopra precisato).

Ciò è avvenuto nel caso di specie, essendosi richiesto a Namane Smain di produrre la   documentazione necessaria.

E' poco importante stabilire le modalità urbane o meno con cui sono avvenute le trattative per il   perfezionamento dell'acquisto del compiuter.

Ciò che occorre  esaminare    è se la  diversa documentazione richiesta allo straniero   "extracomunitario" espressione della diversità dei presupposti di fatto che dallo stesso si   pretendevano configuri o meno quella discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o   religiosi che il legislatore afferma essere un vero e proprio disvalore giuridico , tutelabile con   l'azione civile di cui all'art 44 D Lvo 1998/286.

L'art. 43 del citato Dlvo 286 afferma che compie, in ogni caso, atto di discriminazione "chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni e servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero..."

E' evidente, aIla luce della norma richiamata, che non possono essere imposte allo straniero, nella cessione di beni o servizi, condizioni svantaggiose rispetto a quelle offerte ai cittadini italiani.

Nel caso di specie non può esservi dubbio che a N. S. sia stato negato dalla E. s.r.l. l'acquisto con la forma più vantaggiosa "Carta Aura Trony Gold Visa", al suo posto proponendosi l'acquisto a diverse e più gravose condizioni di pagamento, solamente per il fatto di essere quegli un "extracomunitario".

Peggioramento delle condizioni di acquisto, infatti, deve senz'altro ritenersi la subordinazione della modalità vantaggiosa di pagamento al ricorrere di presupposti diversi ed ulteriori rispetto a quelli richiesti per il cittadino italiano.

Non è giusticato, ad esempio, che mentre dal cittadino italiano si pretende l'ultima sua busta paga,per lo straniero tale elemento è collegato con il fatto che egli lavori da almeno un anno presso lo stesso datore di lavoro.

Così come sicuramente discriminatorio è pretendere solamente per lo straniero che l'ultima rata della richiesta di finanziamento scada prima della scadenza del permesso di soggiorno.

Non può, peraltro, essere negato il carattere discriminatorio nel richiedere solamente allo straniero la produzione di talune bollette.

Né può sostenersi che il pretendere diversi e più onerosi presupposti appartenga all'area della  discrezionalità del titolare di un esercizio commerciale, dovuta all'esigenza di una più stringente  tutela a fronte della maggiore aleatorietà di un finanziamento ad uno straniero che non dimostri  stanzialità e rapporti lavorativi stabili.

Lo scopo della normativa antidiscriminatoria, infatti, è proprio quella di rimuovere comportamenti  che vadano a trattare diversamente situazioni simili.

Non si comprende, sotto tale profilo ed esemplificatamente, perché solo lo straniero debba lavorare  continuativamente da un anno e non anche il cittadino italiano.

La discriminazione è tanto più odiosa e giuridicamente apprezzata in quanto il peggioramento (o, se si vuole, il mancato riconoscimento) delle condizioni vantaggiose di acquisto si riferisce non agli  stranieri "tout court", ma solamente agli "extracomunitari"(come risulta dal documento 3 di cui sopra).

Per "extracomunitario" è notorio che si intenda non il cittadino extraeuropeo ma solamente quello proveniente da paesi appartenenti ad aree mondiali con gravi problemi di sviluppo economico.

Con la conseguenza che al cittadino americano si offrono condizioni vantaggiose che al cittadino algerino, oltre naturalmente a quello italiano, vengono negate.

E' irrilevante, sotto il profilo della tutela offerta dalla norma, che la E. si rifacesse alle condizioni contrattuali di finanziamento imposte dalla F..

E ciò perché è indiscutibile che l'imposizione di condizioni più svantaggiose si veniva a perpetrare nei confronti del cliente del negozio che, attirato dall'offerta vantaggiosa, si decideva a volersene servire.

PQM

ritenendosi concretizzato da parte dell E. s.r.l. un comportamento discriminatorio nei confronti di N. S.,

Accerta

il comportamento discriminatorio

Ordina

la cessazione  del comportamento pregiudizievole di cui sopra,imponendo alla predetta E., nel caso in cui fosse tuttora operante il sistema di pagamento "Carta Aura Trony Gold Visa", di eliminare che i cittadini "extracomunitari" offrano la prova documentale di presupposti di fatto diversi da quelli richiesti ai cittadini italiani, ai cittadini europei e a quelli extraeuropei.

 

 

Tn 4 luglio2002                                                                     Il Giudice

 

Corrado Pascucci