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Cron. 1581/01/C
Raccontava la straniera di essere entrata sul
territorio italiano con valido passaporto il 28 gennaio 2000,raggiungendo la
madre e il fratello regolarmente soggiornanti in ……….presso
il compagno
della prima.
Aveva richiesto subito il permesso di soggiorno per
motivi di turismo presso la Questura di Brescia, ricevendo un tagliando valido
90 giorni, di cui però non disponeva attualmente.
Il 22 aprile 2000 ritirava presso la Questura di Udine
il permesso di soggiorno nr……… per motivi
di lavoro valido fino al 22 aprile 2002.
Nel giugno del 2001 trovava lavoro regolare presso la
Società Alberghiera Benacense s.r.l di Riva del Garda con la qualifica
di barista.
Chiedeva,pertanto,che l'impugnato decreto di
espulsione fosse annullato.
All'udienza di comparizione, in cui era presente un
funzionario della Questura,il difensore del ricorrente insisteva per l'accoglimento
del gravame.
Il ricorso viene accolto.
E pacifico che la straniera non abbia mai ottenuto un
permesso di soggiorno, così come risulta dal procedimento penale
pendente nei suoi confronti per il delitto di uso di atto falso presso la
Procura della Repubblica di Rovereto.
Ma la circostanza non è decisiva ai fini del
decidere.
Il legislatore del 1998 ha inteso,infatti,privilegiare
le istanze di solidarietà, in aderenza "alle indicazioni precettive
dell'art. 2 della Costituzione
"rispetto alle quali possono cedere, nel bilanciarnento dei valori in
gioco, quelle contrapposte del "presidio delle frontiere e dell'ordinata
regolamentazione del flusso migratorio"(Cass.sez I,23.6.1999.nr.6374).
Nell'ambito di tale protette istanze di
solidarietà sociale va certamente ricompresa la positiva valutazione di
coloro che,sebbene entrati clandestinamente sul territorio nazionale, abbiano
trovato idonea e positiva collocazione nello Stato mediante l'inserimento nel
mondo del lavoro.
Nel caso di specie, la ricorrente è titolare di
un contratto di lavoro a tempo indeterminato con una ditta
trentina(…………….)stipulato il 7 giugno 2001(vedi
dichiarazione di data…...).
In presenza di tale presupposto di fatto, l'espulsione
non poteva essere automatica, potendo conseguire solamente all'esame motivato
delle ragioni che rendessero eventualmente non concedibile, pur alla luce del
requisito della sussistenza del requisito del comprovato inserimento
lavoratìvo,il permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Ma un tale iter argomentativo non si legge
nell'impugnato decreto di espulsione,basato esclusivamente sulla mancata
richiesta del permesso di soggiorno entro il termine di legge,cosicché
esso deve ritenersi illegittimo perché affetto dal vizio di difetto
totale di motivazione.
Decidendo sul ricorso presentato da P.A.K avverso il
decreto di espulsione,
Il ricorso, previo annullamento del decreto di
espulsione.
Si notifichi all'interessato e si comunichi alla
Questura di Trento.
Tn 3 ottobre 2001 Il
Giudice