C.C. 1192/01/P

Cron. 1581/01/C

 

TRIBUNALE DI TRENTO

 

P. A. K., nata a …………..(Colombia)il………………. proponeva ricorso avverso il decreto del ………………con cui il Questore di Trento la espelleva dallo Stato Italiano in quanto irregolarmente presente sul territorio italiano perché,ivi stanziandovi quantomeno a far data dal 21 giugno 2001,non richiedeva il permesso di soggiorno entro i prescritti otto giorni lavorativi.

Raccontava la straniera di essere entrata sul territorio italiano con valido passaporto il 28 gennaio 2000,raggiungendo la madre e il fratello regolarmente soggiornanti in ……….presso il compagno

della prima.

Aveva richiesto subito il permesso di soggiorno per motivi di turismo presso la Questura di Brescia, ricevendo un tagliando valido 90 giorni, di cui però non disponeva attualmente.

Il 22 aprile 2000 ritirava presso la Questura di Udine il permesso di soggiorno nr……… per motivi

di lavoro valido fino al 22 aprile 2002.

Nel giugno del 2001 trovava lavoro regolare presso la Società Alberghiera Benacense s.r.l di Riva del Garda con la qualifica di barista.

Chiedeva,pertanto,che l'impugnato decreto di espulsione fosse annullato.

All'udienza di comparizione, in cui era presente un funzionario della Questura,il difensore del ricorrente insisteva per l'accoglimento del gravame.

Il ricorso viene accolto.

E pacifico che la straniera non abbia mai ottenuto un permesso di soggiorno, così come risulta dal procedimento penale pendente nei suoi confronti per il delitto di uso di atto falso presso la Procura della Repubblica di Rovereto.

Ma la circostanza non è decisiva ai fini del decidere.

Il legislatore del 1998 ha inteso,infatti,privilegiare le istanze di solidarietà, in aderenza "alle indicazioni precettive dell'art. 2 della  Costituzione "rispetto alle quali possono cedere, nel bilanciarnento dei valori in gioco, quelle contrapposte del "presidio delle frontiere e dell'ordinata regolamentazione del flusso migratorio"(Cass.sez I,23.6.1999.nr.6374).

Nell'ambito di tale protette istanze di solidarietà sociale va certamente ricompresa la positiva valutazione di coloro che,sebbene entrati clandestinamente sul territorio nazionale, abbiano trovato idonea e positiva collocazione nello Stato mediante l'inserimento nel mondo del lavoro.

Nel caso di specie, la ricorrente è titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con una ditta trentina(…………….)stipulato il 7 giugno 2001(vedi dichiarazione di data…...).

In presenza di tale presupposto di fatto, l'espulsione non poteva essere automatica, potendo conseguire solamente all'esame motivato delle ragioni che rendessero eventualmente non concedibile, pur alla luce del requisito della sussistenza del requisito del comprovato inserimento lavoratìvo,il permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Ma un tale iter argomentativo non si legge nell'impugnato decreto di espulsione,basato esclusivamente sulla mancata richiesta del permesso di soggiorno entro il termine di legge,cosicché esso deve ritenersi illegittimo perché affetto dal vizio di difetto totale di motivazione.

PQM

 

Decidendo sul ricorso presentato da P.A.K avverso il decreto di espulsione,

Accoglie

Il ricorso, previo annullamento del decreto di espulsione.

Si notifichi all'interessato e si comunichi alla Questura di Trento.

 

Tn 3 ottobre 2001                                                                 Il Giudice

Corrado dr Pascucci