C.C. 801/02/P

Cron. 1024/02

 

TRIBUNALE DI TRENTO

 

M.A.E………,nata a …………(Romania)il 14 maggio 1973, proponeva ricorso avverso il decreto del 6 novembre 2000 con cui il Questore di Trento la espelleva dallo stato italiano in quanto irregolarmente presente sullo stesso perché priva del prescritto visto di ingresso e di autorizzazione al soggiorno.

Eccepiva la ricorrente di risiedere da tempo in Italia con il proprio marito C.N……,munito di regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Produceva documentazione atta a provare il rapporto di coniugio con C.N….nonchè la stipulazione di un contratto di locazione di appartamento tra il proprio coniuge e B.F…

Chiedeva che si annullasse il provvedimento impugnato.

All'udienza camerale, in cui era presente un funzionario della questura,la ricorrente, tramite il proprio difensore,insisteva nella richiesta di accoglimento del proprio gravame.

Risulta pacificamente in atti che la ricorrente è coniugata con C.N.,munito di regolare permesso di soggiorno per motivi lavorativi fin dal 1996

Pacifica è,altresi,la convivenza tra la ricorrente e il proprio marito.

Si può,quindi,affermare senza tema di smentite che è in Italia che si è costituita l'unità familiare della ricorrente.

Si tratta,per vero,di un'unità costituitasi in via di fatto,in violazione degli artt.29 e segg. Dlvo1998/286.

Senonché, tale violazione è solamente di natura procedimentale,nel senso che non è stata osservato l'iter degli atti amministrativi necessari per perfezionare quello che   il legislatore chiama ricongiungimento familiare.

Nella sostanza,però,ricorrono tutti i presupposti richiesti dalla legge a fondamento della pretesa: a)coniuge non legalmente separato, b)alloggio che rientra nei parametri minimi previsti dalla legge; c)reddito annuo derivante da fonti lecite; d)permesso di soggiorno in capo al soggetto titolare del diritto al ricongiungimento.

In definitiva, si può dire che il marito della ricorrente avrebbe senz'altro ottenuto il ricongiungimento con la propria moglie solo che lo avesse richiesto con le modalità procedimentali richieste dalla legge; peraltro dovendosi sottolineare la patente diseconomicità della pretesa di una regolarizzazione della posizione dell'espulsa solamente ad allontanamento perfezionatosi dal territorio italiano.

Ma se ciò è vero,è chiaro che,ai fini dell'emissione del provvedimento di espulsione, la posizione della ricorrente avrebbe dovuto essere considerata alla luce di tali elementi fattuali e giuridici.

L'omissione di tale doveroso incombente fa sì che debba inevitabilmente considerarsi viziato per difetto di motivazione il decreto del questore che-come in fattispecie-li abbia del tutto ignorati o comunque abbia pretermesso di valutarli.

Del resto, la giurisprudenza dei tribunali amministrativi sul punto è proprio nel senso di ritenere affetto da carenza di motivazione il provvedimento di espulsione dal territorio italiano che ignori la complessiva situazione della famiglia dell'espulso che, qualora non vi siano particolari motivi di ordine pubblico,deve essere mantenuta unita(ex plurimis TRGA Trento,7 aprile i 998,n. 113).

PQM

Decidendo sul ricorso di M.A.E. avverso il decreto di espulsione del 6 novembre 2000 del Questore di Trento

Accoglie

il ricorso, previo annullamento del decreto di espulsione impugnato.

Si notifichi all'interessata e si comunichi alla questura di Trento.

Tn 7 dicembre2000                                                    il Giudice

Corrado Pascucci