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Cron. 1024/02
Eccepiva la ricorrente di risiedere da tempo in Italia
con il proprio marito C.N……,munito di regolare permesso di
soggiorno per motivi di lavoro.
Produceva documentazione atta a provare il rapporto di
coniugio con C.N….nonchè la stipulazione di un contratto di
locazione di appartamento tra il proprio coniuge e B.F…
Chiedeva che si annullasse il provvedimento impugnato.
All'udienza camerale, in cui era presente un funzionario
della questura,la ricorrente, tramite il proprio difensore,insisteva nella
richiesta di accoglimento del proprio gravame.
Risulta pacificamente in atti che la ricorrente
è coniugata con C.N.,munito di regolare permesso di soggiorno per motivi
lavorativi fin dal 1996
Pacifica è,altresi,la convivenza tra la
ricorrente e il proprio marito.
Si può,quindi,affermare senza tema di smentite
che è in Italia che si è costituita l'unità familiare
della ricorrente.
Si tratta,per vero,di un'unità costituitasi in
via di fatto,in violazione degli artt.29 e segg. Dlvo1998/286.
Senonché, tale violazione è solamente di
natura procedimentale,nel senso che non è stata osservato l'iter degli
atti amministrativi necessari per perfezionare quello che il legislatore chiama
ricongiungimento familiare.
Nella sostanza,però,ricorrono tutti i
presupposti richiesti dalla legge a fondamento della pretesa: a)coniuge non
legalmente separato, b)alloggio che rientra nei parametri minimi previsti dalla
legge; c)reddito annuo derivante da fonti lecite; d)permesso di soggiorno in
capo al soggetto titolare del diritto al ricongiungimento.
In definitiva, si può dire che il marito della
ricorrente avrebbe senz'altro ottenuto il ricongiungimento con la propria
moglie solo che lo avesse richiesto con le modalità procedimentali
richieste dalla legge; peraltro dovendosi sottolineare la patente
diseconomicità della pretesa di una regolarizzazione della posizione
dell'espulsa solamente ad allontanamento perfezionatosi dal territorio
italiano.
Ma se ciò è vero,è chiaro che,ai
fini dell'emissione del provvedimento di espulsione, la posizione della
ricorrente avrebbe dovuto essere considerata alla luce di tali elementi
fattuali e giuridici.
L'omissione di tale doveroso incombente fa sì
che debba inevitabilmente considerarsi viziato per difetto di motivazione il
decreto del questore che-come in fattispecie-li abbia del tutto ignorati o
comunque abbia pretermesso di valutarli.
Del resto, la giurisprudenza dei tribunali
amministrativi sul punto è proprio nel senso di ritenere affetto da
carenza di motivazione il provvedimento di espulsione dal territorio italiano
che ignori la complessiva situazione della famiglia dell'espulso che, qualora
non vi siano particolari motivi di ordine pubblico,deve essere mantenuta
unita(ex plurimis TRGA Trento,7 aprile i 998,n. 113).
Decidendo sul ricorso di M.A.E. avverso il decreto di
espulsione del 6 novembre 2000 del Questore di Trento
il ricorso, previo annullamento del decreto di
espulsione impugnato.
Si notifichi all'interessata e si comunichi alla
questura di Trento.
Tn 7 dicembre2000 il
Giudice