I Commissione - Resoconto di martedĪ 23 aprile 2002


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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 23 aprile 2002. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 9.

Decreto-legge 28/2002: Disposizioni relative al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonché alla equa riparazione.
C. 2639 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla II Commissione)
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame.

Pierantonio ZANETTIN (FI), presidente relatore, illustra il contenuto del disegno di legge, già approvato dal Senato, volto a risolvere numerosi problemi insorti nella fase applicativa della disciplina sul contributo unificato, modificando la precedente formulazione dell'articolo 9 della legge n. 488 del 1999.
Osservato che, in relazione alla formulazione dell'articolo 4, modificato nel corso dell'esame presso il Senato, non appare chiaro quale sia la normativa applicabile ai procedimenti iscritti al ruolo dal 1o marzo e, in particolare, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge alla data di entrata in vigore della legge di conversione, propone di esprimere parere favorevole con una osservazione (vedi allegato 1).

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Decreto-legge 64/2002: Disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali.
C. 2666 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite III e IV)
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame.

Sesa AMICI (DS-U), relatore, illustra il contenuto del disegno di legge volto a differire il termine per la partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali.
Rilevato che il decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, incide su una materia rientrante nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione, non essendovi nulla da osservare relativamente ai profili di competenza della Commissione, propone di esprimere parere favorevole (vedi allegato 2).

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Decreto-legge 45/2002: Proroga termine in materia di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo.
C. 2650 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame.

Giulio SCHMIDT (FI), relatore, illustra il contenuto del disegno di legge volto a prorogare al 31 maggio 2002 il termine di scadenza - già prorogato dall'articolo 2, comma 1 del decreto-legge n. 450 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2002 - della garanzia prestata dallo Stato italiano per il risarcimento dei danni subiti da terzi in conseguenza di atti di guerra o di terrorismo nell'esercizio del servizio aereo, in favore di imprese di trasporto aereo nazionali, nonché in favore di imprese di gestione aeroportuale.
Rileva che la proroga in questione, pur non incidendo su una materia direttamente riconducibile alle materie espressamente attribuite alla competenza legislativa statale dai commi secondo e terzo dell'articolo 117 della Costituzione, sembra


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potersi considerare rientrante nell'ambito degli interventi in materia di «aeroporti civili» e di «grandi reti di trasporto e di navigazione», dovendosi ritenere inclusi in tali materie anche gli interventi volti a garantire la funzionalità complessiva del sistema di trasporto aereo nazionale e la sua competitività in un mercato di dimensione internazionale, che non potrebbero essere effettuati con intervento diverso da quello statale.
Non essendovi nulla da osservare relativamente ai profili di competenza della Commissione, propone di esprimere parere favorevole (vedi allegato 3).

Sesa AMICI (DS-U) dichiara voto favorevole sulla proposta di parere del relatore in considerazione della situazione di crisi che ha investito il settore del trasporto aereo dopo gli eventi dell'11 settembre.

Nessun altro chiedendo di parlare, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Decreto-legge 36/2002: Disposizioni per ottemperare ad obblighi comunitari in materia di autotrasporto.
C. 2667 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla IX Commissione)
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame.

Giulio SCHMIDT (FI), relatore, illustra il contenuto del disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato, che, in ottemperanza alle decisioni 93/496/CEE e 97/270/CEE della Commissione europea e delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 gennaio 1998 e 19 maggio 1999, è volto a dettare le modalità di recupero delle somme erogate sotto forma di credito d'imposta agli autotrasportatori italiani per conto terzi negli anni 1992-1994. A tal fine, esso definisce una disciplina specifica volta a rilevare l'azione degli organi amministrativi chiamati ad effettuare il recupero.
Rilevato che la materia della tutela della concorrenza è rimessa, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, non essendovi nulla da osservare relativamente ai profili di competenza della Commissione, propone di esprimere parere favorevole (vedi allegato 4).

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 23 aprile 2002. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Alfredo Mantovano e per la funzione pubblica Learco Saporito.

La seduta comincia alle 12.20.

Sui lavori della Commissione.

Donato BRUNO, presidente, valutata la ristrettezza dei tempi prima dell'inizio delle votazioni per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale da parte del Parlamento in seduta comune e preso atto delle richieste avanzate da deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra e della Margherita, rinvia l'esame dei provvedimenti in sede referente al termine della seconda chiama dei deputati.

La seduta, sospesa alle 12.25, è ripresa alle 14.

Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.
C. 2454 Governo, approvato dal Senato, C. 11 d'iniziativa popolare, C. 16 d'iniziativa popolare, C. 220 Piscitello, C. 387 Volontè, C. 457 Cento, C. 1413 La Russa, C. 1692 Buemi, C. 1792 Sinisi, C. 1894 Pisapia e C. 2597 Consiglio regionale della Toscana.
(Rinvio del seguito dell'esame).

Donato BRUNO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta al fine di consentire al relatore e al Governo di


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esaminare compiutamente i numerosi emendamenti presentati al testo del disegno di legge.

Decreto-legge 51/2002: Disposizioni urgenti in tema di immigrazione clandestina.
C. 2608 Governo.
(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta di giovedì 18 aprile 2002.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che nella seduta del 18 aprile 2002 è stato concluso l'esame preliminare del disegno di legge.
Avverte quindi che la II e la V Commissione, nonché il Comitato per la legislazione hanno espresso i prescritti pareri.
Avverte altresì che sono stati presentati emendamenti (vedi allegato 5).

Isabella BERTOLINI (FI), relatore, nel raccomandare l'approvazione dei suoi emendamenti, precisa che gli emendamenti 1.4 e 1.5 sono di carattere formale, mentre l'emendamento 2.10 è volto a sostituire, al capoverso 5-bis del comma 1 dell'articolo 2, la figura del procuratore della Repubblica con quella del tribunale in composizione monocratica come autorità giudiziaria incaricata della convalida del provvedimento con cui viene disposto l'accompagnamento alla frontiera. Precisa inoltre che l'emendamento 2.9 è diretto ad inserire al comma 1, capoverso 5-bis, dopo il primo periodo l'espressione «Il provvedimento è immediatamente esecutivo», sopprimendo conseguentemente l'ultimo periodo.
Esprime quindi parere contrario sui restanti emendamenti riferiti al testo del disegno di legge.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO dichiara di condividere il parere espresso dal relatore, evidenziando l'opportunità di soddisfare attraverso la presentazione di uno specifico emendamento la condizione posta dal Comitato per la legislazione, nella quale si sottolinea la necessità di indicare le modalità con cui procedere alla determinazione della misura dell'indennità da corrispondere in caso di dissequestro dei beni per i quali si sia proceduto alla distruzione facendo rinvio al comma 5 dell'articolo 301-bis del testo unico in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 4.

Isabella BERTOLINI (FI), relatore, annuncia la presentazione dell'emendamento 1.6 volto a soddisfare la condizione posta dal Comitato per la legislazione.

Giannicola SINISI (MARGH-U) dichiara la disponibilità a ritirare il suo emendamento 1.1, interamente soppressivo dell'articolo 1, volto ad evidenziare la preoccupazione del suo gruppo rispetto alla formulazione della norma in esame.
Ricorda che il comma 8-bis dell'articolo 12 del testo unico in materia di immigrazione, nel prevedere, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, la possibilità di alienare i beni acquisiti dallo Stato, esclude tale possibilità per i mezzi di trasporto al fine di evitare che questi possano essere nuovamente utilizzati in attività criminose. Viceversa, la disciplina recata dall'articolo 1 del disegno di legge prevede che tutti beni sequestrati che non possano essere affidati siano distrutti secondo quanto previsto dall'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, sottraendo in tal modo una importante linea di finanziamento prevista per le attività contemplate dal successivo comma 9 del testo unico.
Espressa perplessità sulla previsione, di cui al comma 8-ter, secondo cui la distruzione può essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei ministri previo nullaosta dell'attività giudiziaria procedente, dichiara, quanto all'articolo 2, di considerare più funzionale e coerente con il quadro costituzionale un rinvio alla disciplina del codice di procedura penale che prevede la mera autorizzazione del


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giudice per l'accompagnamento coattivo dei testimoni che si rifiutino di rendere testimonianza, piuttosto che il ricorso al meccanismo della convalida che rischia di innescare una procedura assai più complessa.

Graziella MASCIA (RC), nell'illustrare il suo emendamento 2.5, osserva che la convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera da parte del giudice entro le 48 ore successive e la possibilità di avvalersi del difensore rappresentano le condizioni migliori per adeguare l'ordinamento giuridico all'orientamento della Corte costituzionale.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO non ravvisa alcun ostacolo alle esigenze processuali nel contenuto del comma 8-ter, che prevede un raccordo con l'autorità giudiziaria procedente. La norma risponde viceversa ad un'esigenza di celerità ed efficacia del procedimento attraverso la distruzione di beni che normalmente ostacolano la fruibilità dei porti in cui sono collocati.
Quanto al comma 8-quinquies, sottolinea che la distruzione è prevista esclusivamente per i mezzi di trasporto non affidati, mentre per gli altri beni sequestrati vengono richiamate le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati.
Ritiene infine che la previsione, di cui all'articolo 2, riguardante la convalida da parte dell'autorità giudiziaria dei provvedimenti di accompagnamento alla frontiera, nel porsi in linea con l'orientamento giuridico della Corte costituzionale, non possa giungere ad assicurare, come indicato dal deputato Mascia, la pienezza del contraddittorio.

Giannicola SINISI (MARGH-U) ritira il suo emendamento 1.1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Sinisi 1.2 e approva gli emendamenti 1.4 e 1.5 del relatore.

Valter BIELLI (DS-U), intervenendo sull'emendamento Rizzo 1.3, di cui è cofirmatario, esprime perplessità in merito alle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo, secondo cui le disposizioni dei capoversi 8-ter e 8-quater sarebbero finalizzate a rendere più tempestivi i provvedimenti che dispongono la distruzione dei mezzi di trasporto. Invita pertanto il Governo a prendere atto della necessità di una formulazione più chiara del testo da proporre eventualmente nel corso dell'esame da parte dell'Assemblea.

Giannicola SINISI (MARGH-U), rilevato che, per effetto dell'abrogazione della prima parte del comma 8-bis dell'articolo 12 del testo unico sull'immigrazione, i beni confiscati non potranno essere in alcun modo alienati, osserva che il Presidente del Consiglio dovrà provvedere al finanziamento delle onerose operazioni di distruzione dei mezzi di trasporto. Ritiene peraltro che la celerità di tali operazioni non possa essere garantita dalle disposizioni in esame.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO, nel richiamare la normativa relativa alla materia edilizia ed urbanistica che attribuisce al presidente della giunta regionale funzioni analoghe a quelle previste dal capoverso 8-ter per il Presidente del Consiglio dei ministri, precisa che dal punto di vista economico per il finanziamento delle operazioni di distruzione delle «carrette del mare» si farà ricorso ad una partita di giro. Manifesta la disponibilità del Governo ad accogliere emendamenti migliorativi del testo.

Giannicola SINISI (MARGH-U) osserva che l'analogia della normativa in esame con quella in materia edilizia ed urbanistica, richiamata dal sottosegretario Mantovano, appare assai ardua.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Rizzo 1.3; approva l'emendamento 1.6 del relatore e respinge gli emendamenti Boato 2.6 e Sinisi 2.4.


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Valter BIELLI (DS-U), intervenendo sull'emendamento Soda 2.2, osserva che dalle disposizioni relative agli immigrati non sembra emergere la più volte enunciata cultura garantista della maggioranza.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO precisa che le disposizioni in esame riguardano un procedimento amministrativo che si conclude con un provvedimento del questore, secondo quanto recita il testo unico sull'immigrazione n. 286 del 1998 approvato dal precedente Governo di centrosinistra.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Rizzo 2.2 e 2.3.

Giannicola SINISI (DS-U) annuncia voto favorevole sull'emendamento 2.10 del relatore.

Marco BOATO (Misto-Verdi-l'Ulivo) annuncia voto favorevole sull'emendamento 2.10 del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 2.10 del relatore; respinge l'emendamento Rizzo 2.1; approva l'emendamento 2.9 del relatore, risultando pertanto assorbito l'emendamento Boato 2.7. La Commissione respinge infine gli emendamenti Mascia 2.5 e Boato 2.8.

Donato BRUNO, presidente, pone in votazione la proposta di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea.

Giannicola SINISI (MARGH-U), nel dichiarare il suo voto contrario, ribadisce che le disposizioni contenute nel capoverso 8-quinquies si estendono anche ai preziosi e che manca un'adeguata copertura finanziaria per le operazioni di distruzione delle «carrette del mare»; richiama inoltre l'attenzione sulla vasta casistica disciplinare conseguente alla mancata convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera previsto dal capoverso 5-bis dell'articolo 2. Auspica infine che il Governo e la maggioranza attuino un ripensamento delle decisioni assunte durante l'esame preliminare del provvedimento.

Marco BOATO (Misto-Verdi-U), nel condividere le argomentazioni del deputato Sinisi, manifesta disponibilità al confronto per trovare soluzioni adeguate e migliorative del testo. Ritiene che le disposizioni relative al provvedimento di accompagnamento alla frontiera, anche se corrette da un emendamento del relatore, siano assolutamente discutibili. Dichiara infine il suo voto contrario.

Valter BIELLI (DS-U), nel dichiarare il suo voto contrario, esprime tuttavia apprezzamento per la disponibilità dimostrata dal Governo e dal relatore ad accogliere proposte emendative, auspicando che essa possa concretamente manifestarsi nel corso dell'esame in Assemblea.

Graziella MASCIA (RC), nel ribadire la necessità di una pronuncia preliminare del giudice relativamente ai provvedimenti di accompagnamento alla frontiera, dichiara il suo voto contrario.

Katia BELLILLO (Misto-Com.It.), nel dichiarare il suo voto contrario, auspica una politica di integrazione nei confronti degli immigrati.

La Commissione delibera quindi di conferire il mandato al relatore, deputato Isabella Bertolini, a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Donato BRUNO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base dell'indicazione dei gruppi.

Modifica all'articolo 27 della Costituzione.
C. 1436 cost. Boato, C. 2072 cost. Piscitello, C. 2110 cost. Pisapia e C. 2351 cost. Zanettin.
(Seguito dell'esame e conclusione).


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La Commissione prosegue l'esame rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 aprile 2002.

Donato BRUNO, presidente, avverte che le Commissioni II e IV hanno espresso parere favorevole sul provvedimento in esame.

Marco BOATO (Misto-Verdi-U), relatore, dopo aver ringraziato i colleghi intervenuti nelle precedenti sedute, prende atto con soddisfazione della piena convergenza registrata sulla modifica dell'articolo 27 della Costituzione.

La Commissione delibera di conferire mandato al relatore, deputato Marco Boato, a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Donato BRUNO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Riforma dell'organizzazione del Governo.
C. 1534/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta di lunedì 22 aprile 2002.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri è stato svolto un intervento di carattere generale.

Graziella MASCIA (RC) rileva che il Senato nel corso dell'esame del disegno di legge ha apportato rilevanti modifiche, tra cui richiama quella volta a conferire al Governo una delega per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità. Ritiene che l'argomento debba essere adeguatamente valutato e in tal senso sottolinea l'opportunità di prevedere lo svolgimento di una serie di audizioni.

Gianclaudio BRESSA (MARGH-U) ricorda che nel corso dell'esame del disegno di legge in prima lettura erano state espresse forti perplessità sul provvedimento in quanto privo di una coerenza complessiva. Nel corso dell'esame al Senato sono state successivamente introdotte alcune modifiche con le quali si prevede il conferimento di alcune deleghe senza indicare i principi e i criteri direttivi previsti dall'articolo 76 della Costituzione.
Richiama al riguardo il contenuto del nuovo articolo 13, nonché quanto previsto dalle lettere a) e d) dell'articolo 10 riguardante la delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, preannunciando la presentazione di questioni pregiudiziali sulle modifiche introdotte.
Quanto alla soppressione del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, da più parti indicato come uno degli strumenti più significativi ai fini della semplificazione dell'attività legislativa, sottolinea l'esigenza di salvaguardare l'alta professionalità del personale in esso impiegato prevedendo che venga totalmente riassorbito all'interno dell'ufficio dirigenziale di livello generale di cui si prevede l'istituzione presso il Dipartimento della funzione pubblica.
Si riserva infine di approfondire ulteriormente le questioni sollevate dal provvedimento nel prosieguo dell'esame del disegno di legge.

Elettra DEIANA (RC) esprime forte preoccupazione in merito all'introduzione dell'articolo 13, con il quale viene conferita al Governo una delega in bianco per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità, senza che sia stata compiuta un'adeguata riflessione e senza che il Parlamento abbia avuto la possibilità di pronunciarsi.
Sottolinea quindi la necessità di prevedere una serie di audizioni al fine di acquisire dati ed informazioni che consentano di procedere con cognizione di causa, sottolineando come molti parlamentari di questa legislatura non abbiano partecipato alle vicende che hanno portato


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all'istituzione della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità e, per altro verso, il Parlamento, nell'attuale composizione prevalentemente maschile, non possa assumere decisioni in materia di parità tra uomo e donna.

Marco BOATO (Misto-Verdi-U), dichiarato di condividere le considerazioni svolte dal deputato Bressa, si associa alla richiesta riguardante lo svolgimento di audizioni sul tema.

Laura CIMA (Misto-Verdi-U) ricorda di aver sollecitato, in occasione dell'audizione del ministro per le pari opportunità, l'illustrazione delle linee programmatiche del Governo in materia di pari opportunità con particolare riferimento alla razionalizzazione dell'attività degli organismi di parità. Esprime riserve sulla formulazione della lettera b) del comma 2 dell'articolo 13, laddove, nel ricondurre alla Presidenza del Consiglio la funzione di coordinamento delle attività svolte da tutti gli organismi titolari di competenze generali in materia di parità e di pari opportunità tra uomo e donna che operano a livello nazionale, non si fanno salve le competenze degli altri ministeri interessati.
Sottolineato come nel corso dell'esame al Senato il Governo non abbia offerto i chiarimenti richiesti sugli organismi titolari di competenze generali in materia indicati alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 13, evidenzia l'esigenza di prevedere l'audizione, oltre che del presidente della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità, dei presidenti del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e del Comitato per l'imprenditoria femminile, istituito presso il Ministero delle attività produttive. Al riguardo sottolinea che i rappresentanti di tali organismi non sono stati informati dell'iniziativa che il Governo intendeva assumere per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità.
Rilevata la situazione di estrema marginalità propria delle donne nella società italiana, dichiara di considerare particolarmente grave la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 13, in base alla quale i decreti legislativi da adottare non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Donato BRUNO, presidente, si riserva di valutare la richiesta di audizioni nell'ambito dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.
Dichiara quindi concluso l'esame preliminare ed avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 18 della giornata odierna.
Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle 15.05, è ripresa alle 15.20.

Modifica all'articolo 11 della Costituzione in materia di partecipazione dell'Italia all'Unione europea.
C. 2218 cost. Cè.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 aprile 2002.

Carlo LEONI (DS-U), rilevato che l'articolo 11 della Costituzione, inserito nella parte riguardante i principi fondamentali, rappresenta uno degli articoli più significativi della Carta costituzionale, dichiara di non condividere l'affermazione contenuta nella relazione della proposta di legge costituzionale, secondo cui il testo riproporrebbe la formulazione approvata dalla Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, con la sola aggiunta di un quorum di validità del referendum. Rileva, infatti, che, in base alla formulazione proposta dalla Commissione bicamerale - che si intendeva inserire nella seconda parte della Costituzione - la legge con cui si introducono limitazioni di sovranità viene sottoposta a referendum qualora,


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entro tre mesi dalla sua pubblicazione, ne facciano domanda un terzo dei componenti di una Camera, 800 mila elettori o cinque assemblee regionali. Al contrario, la proposta di legge costituzionale C. 2218, integrando l'articolo 11 della Carta costituzionale, prevede che eventuali limitazioni di sovranità, una volta approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, siano sottoposte a referendum popolare, introducendo una previsione suscettibile di bloccare la partecipazione italiana al processo di integrazione europea.
In base alle considerazioni svolte, esprime la propria contrarietà ad un provvedimento che, inserendosi in una fase di incertezza nei confronti delle istituzioni europee, si configura come espressione della volontà di contrastare la partecipazione attiva dell'Italia al processo di integrazione europea.

Gianclaudio BRESSA (MARGH-U) concorda con il deputato Leoni considerando non corretta la conclusione della relazione di accompagnamento alla proposta di legge, in cui si sostiene che il provvedimento in esame ripropone il testo approvato dalla Commissione bicamerale per le riforme istituzionali. In realtà, quel testo fu approvato prima delle modifiche nel frattempo apportate alla cosiddetta legge La Pergola e ai regolamenti parlamentari e soprattutto prima della riforma in senso federale dello Stato. Il nuovo articolo 117 della Costituzione stabilisce infatti la partecipazione delle regioni a processi decisionali comunitari. Osserva che il progetto di legge costituzionale prevede la modifica di un articolo inserito nella prima parte della Costituzione con l'intendimento non dichiarato di penalizzare l'attività del Governo e del Parlamento in sede comunitaria. Rilevata l'ambiguità del secondo comma dell'articolo 1, sottolinea che anche l'adeguamento ad una direttiva comunitaria potrebbe essere considerato una limitazione di sovranità, richiedendo una maggioranza qualificata per la sua approvazione e un referendum popolare. Osservato che la normativa in esame comporta il blocco di qualsiasi processo di integrazione comunitaria, esprime il suo dissenso sull'impianto generale del provvedimento.

Marco BOATO (Misto-Verdi-U), riservandosi di intervenire in maniera più organica nel prosieguo della discussione, esprime riserve sul riferimento, a suo avviso non pertinente, contenuto nella relazione di accompagnamento alla proposta di legge costituzionale, al testo approvato dalla Commissione bicamerale per le riforme costituzionali.
Ricordato che nel corso della discussione svoltasi sulla materia presso quella Commissione il gruppo della Lega non ha mai inteso pronunciarsi sull'argomento, precisa che la formulazione proposta in quella sede veniva collocata all'interno della seconda parte della Costituzione, laddove il provvedimento in esame è volto ad incidere sull'articolo 11 della Carta costituzionale, che ha rappresentato lo strumento principale con cui l'Italia ha promosso il processo di Unione europea.
Pur non avendo riserve di principio rispetto alla previsione di una maggioranza qualificata per consentire limitazioni di sovranità, ritiene inaccettabili le modalità di svolgimento del referendum, rispetto al quale viene richiesta la maggioranza dei voti validi, creando in tal modo le condizioni per ostacolare il processo di unificazione europea alla vigilia di una serie di scadenze di particolare rilevanza.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 23 aprile 2002. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali Aldo Brancher.


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La seduta comincia alle 15.10.

Schema di regolamento concernente norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri.
Atto n. 95.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Antonio ORICCHIO, relatore, illustra lo schema di decreto in esame recante alcune modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 267 del 1999. Lo schema di regolamento continua nel processo di delegificazione di importanti settori normativi reso possibile dalla legge n. 59 del 1997.
In particolare, l'articolo 1 dello schema di regolamento sostituisce integralmente l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 267 del 1999 relativo alle funzioni del Segretario generale, rispondendo all'esigenza di rafforzare l'organo e di definirne le funzioni volte ad assicurare l'unità di indirizzo e la tempestività di azione dell'amministrazione. Sottolinea come, in virtù della recente modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione, appaia di notevole rilievo la previsione, nell'ambito della segreteria generale, di una specifica unità per le attività di rilievo internazionale delle regioni e degli enti locali.
L'articolo 2 individua e specifica le caratteristiche della funzione di coordinamento volta ad ottenere unità di indirizzo, continuità e tempestività nell'azione degli uffici dell'amministrazione degli affari esteri sia in Italia sia all'estero.
L'articolo 3 aggiunge nel testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 267 del 1999 l'articolo 6-bis allo scopo di riunire più organicamente le disposizioni che riguardano l'ispettorato generale del ministero e degli uffici all'estero.
L'articolo 4 prevede la possibilità che i corsi dell'istituto diplomatico possano essere frequentati da funzionari della carriera diplomatica di altri paesi, anche su base di reciprocità.
L'articolo 5 sostituisce l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 267 del 1999, adeguandolo a successive modificazioni normative, tra le quali il decreto legislativo n. 85 del 2000. L'articolo 6 reca l'abrogazione espressa di alcune disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e n. 267 del 1999 in conseguenza delle innovazioni recate dal testo in esame in materia di ispettorato generale e di coordinamento.
L'articolo 7 specifica che l'attuazione del regolamento non comporta nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Osserva inoltre che l'introduzione dell'articolo 6-bis, in cui si prevede che per particolari esigenze di servizio il ministro possa conferire incarichi ispettivi anche a soggetti non appartenenti alla carriera diplomatica, appare opportuna in riferimento a casi di natura eccezionale, nonostante le osservazioni del Consiglio di Stato.
Formula, pertanto, la propria proposta di parere favorevole con le osservazioni che il Governo valuti l'opportunità di sostituire all'articolo 1, capoverso «Articolo 3», comma 1, le parole «supporta il ministro» con le parole «coadiuva direttamente il ministro» e di chiarire al medesimo articolo 1, capoverso «Articolo 3», comma 4, se la locuzione introdotta comporti che le unità ivi indicate non operino più alle dirette dipendenze del segretario generale (vedi allegato 6).

Donato BRUNO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.