I Commissione - MartedĪ 23 aprile 2002


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ALLEGATO 1

Decreto-legge 28/2002: Disposizioni relative al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonché alla equa riparazione (C. 2639 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La I Commissione,
rilevato che il decreto-legge 7 marzo 2002, n. 28, incide su una materia rientrante nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
in riferimento alla formulazione dell'articolo 4, modificato nel corso dell'esame al Senato, valuti la Commissione l'opportunità di specificare quale sia la normativa applicabile ai procedimenti iscritti a ruolo dal 1o marzo, e in particolare dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, alla data di entrata in vigore della legge di conversione.


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ALLEGATO 2

Decreto-legge 64/2002: Disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali (C. 2666 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE.

La I Commissione,
rilevato che il decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, incide su una materia rientrante nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 3

Decreto-legge 45/2002: Proroga termine in materia di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo (C. 2650 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La I Commissione,
rilevato che il decreto-legge in esame è volto a prorogare al 31 maggio 2002 il termine per la prestazioni di garanzia da parte dello Stato a favore delle imprese di trasporto aereo nazionali e dei gestori aeroportuali per il risarcimento dei danni subiti da terzi in conseguenza di atti di guerra o di terrorismo, prevista dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2001, n. 413;
rilevato, altresì, che tale termine è già stato prorogato, fino al 31 marzo 2002, dall'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2002 n. 14;
constatato che la proroga in questione, pur non incidendo su una materia direttamente riconducibile alle materie espressamente attribuite alla competenza legislativa statale dai commi secondo e terzo dell'articolo 117 della Costituzione, sembra potersi considerare rientrante nell'ambito degli interventi in materia di «aeroporti civili» e di «grandi reti di trasporto e di navigazione», dovendosi ritenere inclusi in tali materie anche gli interventi volti a garantire la funzionalità complessiva del sistema di trasporto aereo nazionale e la sua competitività in un mercato di dimensione internazionale, che non potrebbero essere effettuati con intervento diverso da quello statale;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 4

Decreto-legge 36/2002: Disposizioni per ottemperare ad obblighi comunitari in materia di autotrasporto (C. 2667 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2667;
rilevato che il provvedimento individua le modalità per procedere al recupero di somme erogate dallo Stato italiano nei confronti degli autotrasportatori, per dare esecuzione alle decisioni della Commissione europea n. 93/496/CEE, del 9 giugno 1993, e n. 97/270/CE, del 22 ottobre 1996, confermate dalle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 gennaio 1998 e del 19 maggio 1999;
in considerazione del fatto che la materia della tutela della concorrenza è materia rimessa, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 5

Decreto-legge 51/2002: Disposizioni urgenti in tema di immigrazione clandestina (C. 2608 Governo).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimerlo.
1. 1.Sinisi, Bressa.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:
Dopo il comma 8-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 sono aggiunti i seguenti:
8-ter. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento dei mezzi di trasporto in sequestro, l'autorità giudiziaria che procede ne dispone la immediata distruzione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3 e comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43, come modificato dall'articolo 1 della legge 19 marzo 2001 n. 92.
8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono fissate le modalità di esecuzione.
1. 2.Sinisi, Bressa.

Al comma 1, alinea e capoverso 8-bis, e al comma 2, nonché all'articolo 2, comma 1, alinea, sostituire le parole: approvato con con le seguenti: di cui al.
1. 4.Il Relatore.

Al comma 1, capoverso 8-bis, sostituire le parole: come modificato dall'articolo 1 della legge 19 marzo 2001, n. 92 con le seguenti: e successive modificazioni.
1. 5.Il Relatore.

Al comma 1 sopprimere i capoversi 8-ter e 8-quater.
1. 3. Turco, Leoni, Bielli, Soda, Rizzo, Maura Cossutta, Bellillo.

Al comma 1, capoverso 8-quinquies, dopo le parole: beni confiscati aggiungere il seguente periodo: Ai fini della determinazione dell'eventuale indennità, si applica il comma 5 dell'articolo 501-bis di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 4, e successive modificazioni.
1. 6.Bertolini.

ART. 2.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti


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la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:
5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore con atto scritto e motivato comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione al tribunale in composizione monocratica competente per il luogo in cui ha sede la questura il provvedimento con il quale è disposto, l'accompagnamento alla frontiera, allegandovi copia del provvedimento di espulsione. Qualora lo straniero che deve essere allontanato sia anche trattenuto in un centro di permanenza ai sensi dell'articolo 14 il giudizio sulla convalida dell'allontanamento si effettua nell'ambito del giudizio di convalida del trattenimento e compete al giudice che provvede alla convalida del trattenimento. Il giudice, verificata la sussistenza di tutti i requisiti previsti dal presente testo unico per il provvedimento amministrativo di espulsione e per la sua esecuzione con accompagnamento alla frontiera, convalida il provvedimento di accompagnamento entro le quarantotto ore successive al ricevimento della comunicazione del questore. Il provvedimento è immediatamente esecutivo, ma l'allontanamento dal territorio italiano da parte della forza pubblica può essere eseguito soltanto dopo che l'accompagnamento alla frontiera sia stato convalidato da parte del giudice e dopo che copia del provvedimento di convalida sia stata consegnata anche allo straniero stesso. In caso di mancata convalida il provvedimento è privo di ogni effetto.
2. 6.Boato.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 è aggiunto il seguente:
5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 l'accompagnamento coattivo è autorizzato, su richiesta del questore, dal giudice monocratico del tribunale competente per territorio.
2. 4.Sinisi, Bressa.

Al comma 1 sostituire il capoverso comma 5-bis con il seguente:
5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica, entro ventiquattro ore, il decreto con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera al Procuratore della Repubblica e al Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale sede della Prefettura per la convalida. Il giudice provvede alla convalida o alla revoca nelle successive quarantotto ore, previa audizione dell'interessato, cui è garantita, comunque, l'assistenza del difensore, il decreto convalidato è immediatamente esecutivo.
2. 2. Soda, Turco, Leoni, Bielli, Rizzo, Maura Cossutta, Bellillo.

Al comma 1, sostituire il capoverso comma 5-bis con il seguente:
5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5, e sempreché non trovi applicazione il procedimento di cui all'articolo 14. Il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione al giudice unico di primo grado presso il tribunale competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. Il giudice unico di primo grado, verificata la sussistenza dei requisiti, sentito l'interessato cui è garantita comunque l'assistenza del difensore, provvede alla convalida o alla revoca nelle successive quarantotto ore. Il decreto convalidato è immediatamente esecutivo.
2. 3. Bielli, Soda, Turco, Leoni, Rizzo, Maura Cossutta, Bellillo.


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Al comma 1, capoverso 5-bis primo periodo, sostituire le parole: all'ufficio del Procuratore della Repubblica presso il tribunale con le seguenti: al tribunale in composizione monocratica, conseguentemente al secondo periodo sostituire le parole: Il Procuratore della Repubblica con le seguenti: Il tribunale in composizione monocratica.
2. 10. Il Relatore.

Al comma 1, capoverso comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: all'ufficio del Procuratore della Repubblica con le seguenti parole: all'ufficio del Giudice per le Indagini preliminari.

Conseguentemente al secondo periodo, sostituire le parole: Il Procuratore della Repubblica, verificata la sussistenza dei requisiti con le seguenti parole: Il Giudice per le Indagini preliminari, verificata la sussistenza dei requisiti sentito l'interessato cui è garantita l'assistenza del difensore,.
2. 1. Soda, Turco, Leoni, Bielli, Rizzo, Maura Cossutta, Bellillo.

Al comma 1, capoverso 5-bis, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Il provvedimento è immediatamente esecutivo.

Conseguentemente sopprimere l'ultimo periodo.
2. 9. Il Relatore.

Al comma 1, capoverso 5-bis secondo periodo, sostituire parole da: verificata la sussistenza dei requisiti fino alla fine del comma con le seguenti: chiede la convalida del provvedimento, entro le 48 ore successive, al giudice. Il giudice decide, sentito l'interessato ed il suo difensore, ed acquisiti i necessari elementi di prova. La decisione è ricorribile per Cassazione.
2. 5.Mascia.

Al comma 1, capoverso 5-bis, sopprimere l'ultimo periodo.
2. 7.Boato.

Al comma 1, alinea 5-bis, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: Il provvedimento non può essere eseguito prima dell'avvenuta convalida.
2. 8.Boato.


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ALLEGATO 6

Schema di regolamento concernente norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri (Atto n. 95).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La I Commissione,
esaminato lo schema di regolamento recante «Modifiche ed integrazioni al regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonché delle relative funzioni, dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri»;
rilevato che le modifiche e le integrazioni proposte al decreto del Presidente della Repubblica n. 267 del 1999, mirano in particolare a potenziare il coordinamento nell'azione del Ministero ed a rafforzare il ruolo e la struttura della Segreteria generale;
osservato in particolare che la previsione, nell'ambito della Segreteria generale, di una specifica Unità per le attività di rilievo internazionale delle Regioni e degli Enti locali appare conforme all'accresciuto ruolo delle autonomie territoriali anche in ambito internazionale, in virtù della recente riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione;
visto il parere reso dal Consiglio di Stato;
ritenuto che la previsione recata dall'articolo 6-bis, introdotto dall'articolo 3 dello schema in esame, che prevede che per particolari esigenze di servizio il Ministro possa conferire incarichi ispettivi anche a soggetti non appartenenti alla carriera diplomatica appare opportuna in riferimento a casi di natura eccezionale, fermo restando il principio per cui in via ordinaria la funzione ispettiva debba essere esercitata da soggetti appartenenti alla carriera diplomatica, perché riveste specifica rilevanza amministrativa anche in quanto strumentale a possibili accertamenti di responsabilità, da effettuarsi con valutazioni parametriche ispirate a criteri di omogeneità e sistematicità e, quindi, da personale in servizio attivo di norma addetto stabilmente ai suddetti accertamenti, fatte salve le deroghe per le citate ragioni di opportunità ed eccezionalità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
all'articolo 1, al capoverso «Articolo 3», al comma 1, si segnala l'opportunità di sostituire le parole «supporta il Ministro» con le parole «coadiuva direttamente il Ministro» al fine di adeguarlo alla previsione dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 300 del 1999, che in merito alle funzioni del Segretario generale prevede che quest'ultimo «opera alle dirette dipendenze del Ministro»;
al medesimo articolo 1, al capoverso «Articolo 3», al comma 4, si segnala l'opportunità di chiarire se la locuzione «nell'ambito della Segreteria generale operano altresì» introdotta in luogo della precedente «Alle dirette dipendenze del Segretario generale operano» comporta che le Unità ivi indicate non operino più alle dirette dipendenze del Segretario generale.