(Sergio Briguglio 29/4/2002)

 

PRINCIPALI MODIFICHE APPORTATE ALLA NORMATIVA VIGENTE DAL DDL, A.S. 795, COME APPROVATO DAL SENATO IN PRIMA LETTURA

 

(Nota: Le modifiche apportate dal Senato sono riportate in grassetto italico)

 

 

Art. 1, ddl

 

-     Deducibilita’ aiuti ad iniziative umanitarie

-     Considerazione, in sede di cooperazione, della collaborazione in materia migratoria

-     (...)

 

Art. 2 bis, T.U.

 

-     Comitato di coordinamento e di monitoraggio (ministri interessati e presidente di regione o di provincia autonoma designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome)

-     Gruppo tecnico presso il Ministero dell’interno (rappresentanti dei ministeri, della Conferenza unificata e delle amministrazioni interessate)

 

Art. 3, co. 4, T.U.

 

-     Decreto flussi:

a.   sentita la Conferenza unificata

b.   emanazione entro il 30 novembre precedente

c.   mancata pubblicazione: entro quote anno precedente

d.   possibili piu’ decreti

 

Art. 4, co. 2, T.U.

 

-     Deroga all’obbligo di motivare il diniego del visto, quando si tratti di visto di ingresso per soggiorni brevi e il diniego sia motivato da esigenze di sicurezza o di ordine pubblico.

 

Art. 5, co. 1, T.U.

 

-     Diritto a soggiornare nei limiti di durata fissati dal Testo Unico.

 

Art. 5, co. 3/3 sexies, T.U.

 

-     Durata permesso lavoro a tempo determinato < 1 anno

-     Dopo due anni di lavoro stagionale, possibilita’ di permesso triennale per lavoro stagionale (visto rilasciato ogni anno): revoca in caso di abuso

-     Per lavoro autonomo: necessaria la certificazione da parte della Rappresentanza (impossibile la conversione senza rimpatrio?)

-     Ricongiungimento familiare: permesso < 2 anni

-     Comunicazione da parte delle rappresentanze diplomatiche al Ministero dell’interno in relazione a ogni visto per lavoro (anche all’INPS) o ricongiungimento.

 

Art. 5, co. 4, T.U.

 

-     Richiesta rinnovo: prima della scadenza, almeno

a.   90 gg. (lavoro a tempo indeterminato)

b.   60 gg. (lavoro a tempo determinato)

c.   30 gg. (altro)

-     Durata non superiore a quella stabilita col rilascio iniziale

 

Art. 5, co. 8, T.U.

 

-     Permessi e carte di soggiorno prodotti con tecnologie avanzate

 

Art. 5, co. 8 bis, T.U.

 

-     Sanzioni (reclusione fino a dieci anni) per la contraffazione di documenti

 

Art. 5 bis, T.U.

 

-     Contratto di soggiorno tra datore di lavoro e lavoratore:

a.   garanzia alloggio (onere a carico del lavoratore)

b.   impegno pagamento spese di rimpatrio

-     Sottoscritto presso lo sportello unico per l’immigrazione (provincia sede datore di lavoro o attivita’ lavorativa)

 

Art. 6, co. 1, T.U.

 

-     Conversione studio - lavoro subordinato previa stipula contratto di soggiorno

-     Conversione studio - lavoro autonomo previa certificazione requisiti da parte della Rappresentanza diplomatica italiana

 

Art. 7, co. 2 bis, T.U.

 

-     Sanzioni (160-1100 euro) per mancata comunicazione da parte di chi da’ alloggio o lavoro a stranieri

 

Art. 9, co. 1, T.U.

 

-     Sei anni di soggiorno per accedere alla carta di soggiorno

 

Art. 11, co. 1 bis, T.U.

 

-     Coordinamento dei controlli di frontiera da parte del Ministro dell’interno

 

Art. 12, co. 1, T.U.

 

-     Sanzioni per il favoreggiamento del transito verso altro Stato di stranieri illegalmente presenti in Italia

 

Art. 12, co. 3/3 ter, T.U.

 

-     (...)

-     Aumento delle pene nel caso in cui la persona di cui si e’ favorito l’ingresso sia stata esposta a rischi per la vita o l’incolumita’ o sia stata sottoposta a trattamenti inumani o degradanti.

-     Circostanze aggravanti non bilanciabili con le circostanze attenuanti.

-     Applicazione dell’art. 4 bis, L. 354/75

 

Art. 12, co. 9 bis/9 quater, T.U.

 

-     Possibilita’ di controlli e sequestri di navi in acque territoriali o contigue (anche da parte di navi della Marina), o al di fuori delle acque territoriali (anche da parte di navi in servizio di polizia) nei limiti stabiliti dal diritto internazionale o da accordi ovvero nei casi di navi senza bandiera o con bandiera di convenienza

-     Idem, mutatis mutandis, per il traffico aereo

 

Art. 13, co. 3/3 sexies, T.U.

 

-     Silenzio-assenso, dopo 15 gg. dal ricevimento della richiesta, per il nulla-osta dell’autorita’ giudiziaria all’espulsione di chi e’ sottoposto a procedimento penale ma non a custodia cautelare (salvo che sia revocata o estinta)

-     Non luogo a procedere in caso di avvenuta espulsione (confisca ex art. 240 c.p.)

-     Applicazione dell’art. 345 c.p.p. in caso di reingresso prima della prescrizione del reato o della scadenza del divieto di reingresso; ripristino della custodia cautelare (art. 307 c.p.p.) se la scarcerazione era avvenuta per decorrenza dei termini

-     Il nulla-osta all’espulsione non puo’ essere concesso in caso di procedimento per uno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), c.p.p. o all’art. 12 del T.U.

 

Art. 13, co. 4 e 5, T.U.

 

-     Espulsione con accompagnamento immediato, salvo, eventualmente, il caso di permesso scaduto da piu’ di 60 gg. (intimazione a lasciare l’Italia entro 15 gg.)

 

Art. 13, co. 8, T.U.

 

-     Ricorso entro 60 gg. al Tribunale in composizione monocratica del luogo dove ha sede l’autorita’ che ha disposto l’espulsione; 20 gg. per la decisione

-     Soppressa la competenza sul ricorso del giudice della convalida del trattenimento

 

Art. 13, co. 13/13 bis, T.U.

 

-     Reclusione da 6 mesi a un anno (anziche’ arresto da 2 a 6 mesi) ed espulsione immediata per reingresso non autorizzato prima della scadenza del divieto; accompagnamento immediato; arresto in flagranza

-     Reclusione da uno a 4 anni, con arresto in flagranza e fermo sempre consentiti, in caso di

a.   ulteriore reingresso in violazione del divieto

b.   primo reingresso in violazione del divieto a seguito di espulsione disposta dal giudice

 

Art. 13, co. 14, T.U.

 

-     Divieto di reingresso: da 5 a 10 anni

 

Art. 14, co. 5/5 quinquies, T.U.

 

-     Trattenimento in CPT: 30 gg. prorogabili fino a 60 gg.

-     In caso di trattenimento impossibile o scaduto: ingiunzione a lasciare l’Italia entro 5 gg., con indicazione scritta delle conseguenze penali della non ottemperanza

-     Reclusione da 6 mesi a un anno e nuova espulsione in caso di mancato rispetto, senza giustificato motivo, del termine di 5 gg.; arresto obbligatorio

-     Reclusione da uno a 4 anni in caso di ulteriore mancato rispetto (...) del termine di 5 gg.; arresto obbligatorio

-     In ogni caso di mancato rispetto del termine di 5 gg. si puo’ adottare un provvedimento di trattenimento nel CPT

 

Art. 16, co. 1 bis, T.U.

 

-     Comunicazione al questore e all’autorita’ consolare di ogni provvedimento di custodia cautelare e di ogni sentenza definitiva di condanna a pene detentive a carico di uno straniero, finalizzata all’acquisizione dei documenti necessari per il rimpatrio

 

Art. 16, co. 3/8, T.U.

 

-     Esclusione dell’espulsione sostitutiva per i delitti dell’art. 407, co. 2, a) c.p.p., e per i delitti puniti dal Testo Unico con pena fino a un massimo superiore a 2 anni

-     Pena ripristinata in caso di reingresso non autorizzato

-     Espulsione alternativa alla pena per pene residue < 2 anni (esclusi i delitti citati), dispsosta dal giudice di sorveglianza; 10 gg. per proporre opposizione; 20 gg. per la decisione; espulsione eseguita solo dopo la scadenza del termine per l’opposizione o di quello per la decisione

-     Pena estinta dopo 10 anni, salvo il caso di reingresso illegale; detenzione ripristinata in questo caso

 

Art. 21, co. 1, T.U.

 

-     Possibili le restrizioni sugli ingressi da paesi che non collaborano al rimpatrio

-     Quote preferenziali per cittadini di origine italiana entro il III grado in linea ascendente per parte di almeno un genitore

 

Art. 21, co. 4 bis, T.U.

 

-     Decreto-flussi predisposto sulla base dei dati sulla effettiva domanda di lavoro, suddivisa per regioni e per bacini provinciali di utenza, elaborati dall’anagrafe informatizzata

 

Art. 22, T.U.

 

-     Istituito lo sportello unico per l’immigrazione presso l’Ufficio territoriale del Governo, in prefettura

-     Per uno straniero residente all’estero il datore di lavoro presenta allo sportello unico della provincia di residenza o in cui avra’ sede l’attivita’ lavorativa richiesta di nulla-osta al lavoro, proposta di contratto di soggiorno, impegno a comunicare variazioni relative al rapporto di lavoro

-     Accertamento di indisponibilita’ (anche via Internet) di manodopera nazionale e comunitaria da parte del centro per l’impiego per 20 gg.; silenzio-assenso

-     Nulla-osta rilasciato entro 40 gg. dalla richiesta nei limiti delle quote; valido per 6 mesi; trasmesso, su richiesta, alla rappresentanza consolare unitamente al codice fiscale

-     Entro 8 gg. dall’ingresso, lo straniero deve firmare il contratto di soggiorno presso lo sportello unico

-     Ammenda da uno a 2500 euro per la mancata comunicazione, da parte del datore di lavoro, delle variazioni relative al rapporto di lavoro

-     Attribuito il codice fiscale allo straniero in possesso di un permesso di soggiorno che abiliti al lavoro

-     Dati sui nulla-osta rilasciati trasmessi al Ministero del lavoro

-     Iscrizione al collocamento per il lavoratore rimasto disoccupato per il periodo di residua validita’ del permesso, ma, comunque, per non meno di 6 mesi

-     Arresto da 3 mesi a un anno e ammenda di 2500 euro per il datore di lavoro che impieghi irregolarmente uno straniero

-     Soppressa la possibilita’ di trasferimento, in caso di rimpatrio e di assenza di convenzioni internazionali che regolino la materia, dei contributi versati

 

Art. 23, T.U.

 

-     Soppresse la sponsorizzazione e l’auto-sponsorizzazione

-     Possibilita’ di attivita’ di formazione nei paesi d’origine, nell’ambito di programmi del Ministero del lavoro o dell’istruzione in collaborazione con Regioni, enti locali, organismi internazionali, associazioni

-     Formazione finalizzata all’inserimento nelle attivita’ produttive in Italia, in quelle italiane nei paesi d’origine, e allo sviluppo delle attivita’ produttive dei paesi d’origine

-     Preferenza dei lavoratori cosi’ formati per le chiamate numeriche (secondo criteri stabiliti dal regolamento)

-     Agevolazioni per l’impiego di lavoratori autonomi cosi’ formati (con modalita’ stabilite dal regolamento)

 

Art. 24, co. 1, T.U.

 

-     Domanda di assunzione di uno stagionale presso lo sportello unico

-     Possibilita’ di chiamata numerica, a valle di 5 gg. di accertamento di indisponibilita’ di manodopera nazionale e comunitaria

-     Rispetto, comunque, del diritto di precedenza

 

Art. 24, co. 2, T.U.

 

-     20 gg. di tempo per la concessione dell’autorizzazione

 

Art. 24, co. 6, T.U.

 

-     Sanzioni per il datore di lavoro che impieghi un lavoratore stagionale irregolarmente (come art. 22)

 

Art. 25, co. 5, T.U.

 

-     Soppressa la possibilita’ di trasferimento, in caso di rimpatrio dei lavoratori stagionali e di assenza di convenzioni internazionali che regolino la materia, dei contributi versati

 

Art. 26, co. 3, T.U.

 

-     Esclusa la possibilita’ di sponsorizzazione ai fini dell’ingresso e del soggiorno per lavoro autonomo

 

Art. 26, co. 5, T.U.

 

-     La rappresentanza diplomatica o consolare certifica il possesso dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo (esclusa la conversione sul posto ex art. 39, co. 7, Regolamento?)

 

Art. 26, co. 7 bis, T.U.

 

-     Revoca del permesso ed espulsione immediata in seguito a condanna definitiva per reati previsti dalla L. 633/41, e modifiche, Titolo III, Capo III, Sez. II, e dagli artt. 473, 474 c.p.

 

Art. 27, co. 5 bis, T.U.

 

-     Quote massime per sportivi professionisti, ripartite per federazione sportiva; decreto del Ministro per i beni culturali, su proposta del CONI

 

Art. 29, co. 1, T.U.

 

-     I genitori a carico sono ammessi al ricongiungimento qualora non abbiano altri figli nel paese d’origine o di provenienza

-     Soppressa la possibilita’ di ammissione al ricongiungimento dei parenti entro il III grado inabili al lavoro, salvo il caso di figli maggiorenni totalmente invalidi

 

Art. 29, co. 7 e 8, T.U.

 

-     La domanda di nulla osta al ricongiungimento si presenta allo sportello unico per l’immigrazione, corredata anche dalla documentazione, autenticata dal consolato italiano, attestante i rapporti di parentela o di coniugio o la minore eta’

 

Art. 30, co. 1 bis, T.U.

 

-     Il permesso per motivi familiari rilasciato allo straniero soggiornante ad altro titolo da almeno un anno, in seguito a matrimonio con cittadino italiano o comunitario, e’ revocato in caso di mancata convivenza, salvo il caso in cui dal matrimonio sia nata prole

 

Art. 39, co. 5, T.U.

 

-     L’accesso ai corsi universitari per stranieri regolarmente soggiornanti a qualunque titolo e’ limitato al caso di stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno e in possesso di titolo conseguito in Italia (non basta un titolo equipollente).

-     L’accesso e’ consentito anche agli stranieri soggiornanti all’estero e in possesso di titolo conseguito in scuole italiane all’estero o in scuole straniere oggetto di intese per il riconoscimento del titolo.

 

Art. 40, co. 1, T.U.

 

-     Soppressa la possibilita’ di accoglienza, in casi di emergenga, su disposizione del sindaco, di stranieri irregolarmente soggiornanti

 

Art. 40, co. 1 bis, T.U.

 

-     Misure di integrazione sociale riservate agli stranieri regolarmente soggiornanti

 

Art. 40, co. 5, T.U.

 

-     Soppressa la possibilita’ per le regioni di erogare contributi per la ristrutturazione di alloggi da adibire ad abitazioni per stranieri

 

Art. 40, co. 6, T.U.

 

-     Limitata la parificazione tra straniero e italiano ai fini dell’accesso agli alloggi di edilizia pubblica al caso di stranieri in possesso di permesso almeno biennale che esercitino regolare attivita’ lavorativa (esclusi cosi’ gli iscritti al collocamento e i titolari di permessi piu’ brevi; es.: lavoro a tempo determinato).

-     L’accesso e’ consentito nel limite del cinque per cento degli alloggi e delle agevolazioni.

 

Art. 1, co. 5, L. 39/90

 

-     Il permesso per richiesta di asilo e’ rilasciato al richiedente ammesso alla procedura, salvo che nei casi di trattenimento

 

Artt. 1 bis e 1 ter, L. 39/90

 

-     Il richiedente asilo puo’ essere trattenuto in un centro apposito per il tempo strettamente necessario

1.a.      per verificarne o determinarne nazionalita’ o identita’

1.b.      per verificare gli elementi su cui si basa la domanda, qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili

1.c.      in dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio dello Stato

-     Il richiedente deve essere trattenuto

2.a.      se e’ stato fermato in una situazione di ingresso o soggiorno irregolare (formulazione dubbia)

2.b.      se era gia’ stato sottoposto a espulsione o respingimento

-     Nel caso 2.b si da’ luogo a trattenimento in un CPT o a prolungamento per 30 gg. del trattenimento

-     Nei casi di trattenimento obbligatorio si avvia la procedura semplificata:

a.   il questore trasmette gli atti alla commissione territoriale entro 2 gg.

b.   la commissione territoriale procede all’audizione entro 15 gg.

c.   la commissione territoriale decide entro 3 gg. dall’audizione

-     Il regolamento che disciplina il trattenimento nei centri appositi per richiedenti asilo tiene conto degli atti adottati dall’ACNUR, dal Consiglio d’Europa e dall’Unione Europea.

-     Ai centri appositi per richiedenti asilo e ai CPT e’ consentito l’accesso dei rappresentanti dell’ACNUR e, previa autorizzazione del Ministero dell’interno, degli avvocati e degli organismi ed enti di tutela con consolidata esperienza.

-     Qualora alla scadenza dei termini la procedura semplificata non si sia ancora conclusa, allo straniero e’ rilasciato un permesso temporaneo fino alla conclusione della procedura

-     L’allontanamento non autorizzato dal CPT costituisce rinuncia alla domanda

-     Nei casi di procedura semplificata l’Italia assume di essere responsabile dell’esame della domanda ai sensi della Convenzione di Dublino

-     Il ricorso contro la decisione negativa in caso di procedura semplificata deve essere presentato entro 15 gg., anche dall’estero; non e’ immediatamente sospensivo; lo straniero puo’ chiedere al prefetto la sospensione dell’allontanamento; il diniego e’ immediatamente esecutivo

 

Art. 1 quater, L. 39/90

 

-     Presso l’Ufficio territoriale del Governo sono istituite le commissioni territoriali

-     Presiedute da un funzionario di carriera prefettizia

-     Composte da un funzionario della polizia di Stato, da un rappresentante dell’ente territoriale designato dalla Conferenza unificata, da un rappresentante dell’ACNUR e, all’occorrenza, da un funzionario del Ministero degli affari esteri

-     In caso di parita’, prevale il voto del Presidente

-     Audizione entro 30 gg. dalla trasmissione della domanda (altri termini temporali, come nel caso della procedura semplificata)

-     Ricorso al tribunale ordinario, che decide ai sensi dell’articolo 1-ter, comma 6 (ricorso non sospensivo?)

-     La commissione territoriale si avvale di interpreti per l’audizione

-     Del colloquio e’ redatto verbale

-     La decisione e’ adottata con atto scritto e motivato, comunicato all’interessato con le informazioni sulle modalita’ di impugnazione

 

Art. 1 quinquies, L. 39/90

 

-     Commissione nazionale per il diritto d’asilo presieduta da un prefetto

-     Composta da un dirigente della Presidenza del Consiglio, un funzionario della carriera diplomatica, un funzionario di carriera prefettizia del Dipartimento immigrazione e un dirigente di P.S.

-     Partecipa un rappresentante dell’ACNUR

-     Possibile l’articolazione in sezioni

-     Compiti di indirizzo, coordinamento, formazione e aggiornamento delle commissioni territoriali, revoca e cessazione status

 

Art. 1 sexies, L. 39/90

 

-     Abrogato l’art. 1, co. 7, L. 39/90

-     Possibile la concessione di contributi ai richiedenti in condizioni di indigenza non ospitati in strutture pubbliche (criteri e modalita’ definiti dal regolamento)

 

Art. 29 ddl

 

-     Possibilita’ di regolarizzare, presso la prefettura, rapporti di lavoro di assistenza domiciliare a invalidi o di collaborazione domiciliare (uno per famiglia) che siano stati in vigore nell’ultimo trimestre del 2001

-     Ammesso anche datore di lavoro straniero regolarmente soggiornante

-     Necessario il versamento di un ammontare di contributi corrispondente a un trimestre (ulteriori contributi, per periodi antecedenti denunciati, fissati con decreto del Ministro del lavoro)

-     Rilascio, entro venti giorni, di un permesso di soggiorno (a quale titolo?) della durata di un anno, rinnovabile solo a condizione che il rapporto di lavoro in questione si mantenga

-     Stipula del contratto di soggiorno entro dieci giorni dalla regolarizzazione

-     Non regolarizzabili rapporti con stranieri che siano stati espulsi per motivi diversi dal mancato rinnovo o condannati, in uno Stato membro, per reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p.

 

Art. 30 ddl

 

-     Entro 6 mesi definizione e aggiornamento dei regolamenti

-     Fino all’emanazione del regolamento restano in vigore le procedure precedentemente vigenti

-     Entro 4 mesi emanazione di un regolamento per la razionalizzazione degli archivi

-     Fino a completamento di un’adeguata rete di CPT, il sindaco puo’ disporre l’alloggiamento di espellendi in centri di accoglienza

 

Art. 31 ddl

 

-     Attribuiti compiti di controllo e di indirizzo sull’applicazione della legge e degli accordi internazionali in materia di immigrazione e asilo al Comitato Schengen.

-     Relazione annuale del Governo al Comitato, che riferisce alle Camere sulla propria attivita’.