DECRETO-LEGGE 4 aprile 2002, n.51 Disposizioni urgenti
recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per
soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera. (GU n. 82 del 8-4-2002)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni recanti modifiche all'attuale disciplina del regime dei mezzi
utilizzati per il trasporto illegale di migranti, prevista dall'articolo 12 del
predetto testo unico, come modificato dal decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 113, nonche' di fornire le garanzie previste dall'articolo 13 della
Costituzione agli stranieri per i quali sia stato disposto l'accompagnamento
alla frontiera;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 marzo 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia, del Ministro per la funzione pubblica ed il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Il comma 8-bis dell'articolo 12 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e' sostituito dai seguenti:
"8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di
affidamento, si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del
testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato
dall'articolo 1 della legge 19 marzo 2001, n. 92.
8-ter. La distruzione puo' essere direttamente disposta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorita' da lui delegata, previo
nullaosta dell'autorita' giudiziaria procedente.
8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi
del comma 8-ter sono altresi' fissate le modalita' di esecuzione.
8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di
provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati
all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi
del comma 8. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalita'
di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei
beni confiscati.".
2. Ai commi 3 e 5 dell'articolo 301-bis del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni,
la parola: "rottamazione" e' sostituita dalla seguente:
"distruzione". Al comma 3 sono altresi' soppresse le parole:
"mediante distruzione".
Art. 2.
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' inserito il seguente:
"5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica
immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione
all'ufficio del Procuratore della Repubblica presso il tribunale
territorialmente competente il provvedimento con il quale e' disposto
l'accompagnamento alla frontiera. Il Procuratore della Repubblica, verificata
la sussistenza dei requisiti, convalida il provvedimento entro le quarantotto
ore successive alla comunicazione. Il provvedimento e' immediatamente
esecutivo.".
Art. 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 4 aprile 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fini, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri
Scajola, Ministro dell'interno
Castelli, Ministro della giustizia
Frattini, Ministro per la funzione pubblica ed il coordinamento
dei Servizi di informazione e sicurezza
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli