DECRETO-LEGGE 4 aprile 2002, n.51 Disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera. (GU n. 82 del 8-4-2002)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

 

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni recanti modifiche all'attuale disciplina del regime dei mezzi utilizzati per il trasporto illegale di migranti, prevista dall'articolo 12 del predetto testo unico, come modificato dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, nonche' di fornire le garanzie previste dall'articolo 13 della Costituzione agli stranieri per i quali sia stato disposto l'accompagnamento alla frontiera;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2002;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia, del Ministro per la funzione pubblica ed il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

Emana

 

il seguente decreto-legge:

 

 

Art. 1.

 

1. Il comma 8-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' sostituito dai seguenti:

 

"8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento, si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'articolo 1 della legge 19 marzo 2001, n. 92.

 

8-ter. La distruzione puo' essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorita' da lui delegata, previo nullaosta dell'autorita' giudiziaria procedente.

 

8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresi' fissate le modalita' di esecuzione.

 

8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalita' di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati.".

 

2. Ai commi 3 e 5 dell'articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, la parola: "rottamazione" e' sostituita dalla seguente: "distruzione". Al comma 3 sono altresi' soppresse le parole: "mediante distruzione".

 

 

Art. 2.

 

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' inserito il seguente:

 

"5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione all'ufficio del Procuratore della Repubblica presso il tribunale territorialmente competente il provvedimento con il quale e' disposto l'accompagnamento alla frontiera. Il Procuratore della Repubblica, verificata la sussistenza dei requisiti, convalida il provvedimento entro le quarantotto ore successive alla comunicazione. Il provvedimento e' immediatamente esecutivo.".

 

 

Art. 3.

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addi' 4 aprile 2002

 

CIAMPI

 

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

 

Fini, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri

 

Scajola, Ministro dell'interno

 

Castelli, Ministro della giustizia

 

Frattini, Ministro per la funzione pubblica ed il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza

 

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

 

Visto, il Guardasigilli: Castelli