BOZZE NON CORRETTE

I Commissione - Resoconto di giovedĪ 11 aprile 2002

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 aprile 2002. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Antonio D'Alì.

La seduta comincia alle 13.50.

Decreto-legge 51/2002: Disposizioni urgenti in tema di immigrazione clandestina.
C. 2608 Governo.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Isabella BERTOLINI (FI), relatore, illustra il contenuto del provvedimento d'urgenza, che introduce modifiche alla disciplina dettata dall'articolo 12 del Testo unico in materia di immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativamente al trattamento dei mezzi di trasporto utilizzati da trafficanti che operano nel settore dell'immigrazione clandestina. Il decreto stabilisce inoltre la garanzia costituzionale della convalida da parte dell'autorità giudiziaria per le ipotesi di espulsione ed accompagnamento alla frontiera dello straniero, previste dall'articolo 13, commi 4 e 5, del medesimo Testo unico.
Le ragioni di straordinaria necessità ed urgenza del decreto-legge sono da ravvisare nel continuo afflusso sul territorio nazionale di immigrati clandestini, che frequentemente giungono in Italia dopo aver compiuto un viaggio in condizioni estremamente precarie sul piano della sicurezza e dell'igiene. Si ritiene inoltre che il fenomeno sia destinato a subire un incremente in concomitanza con l'avvicinarsi della stagione estiva.
Il provvedimento, oltre ad offrire un segnale di dissuasione, risponde all'esigenza di eliminare le considerevoli spese connesse alla custodia dei natanti.
Il meccanismo scelto, disciplinato dall'articolo 1, utilizza i criteri già adottati dall'articolo 301-bis del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale - decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 - a seguito delle modifiche apportate dalla legge 19 marzo 2001, n. 92. Si prevede che, in assenza di istanze di affidamento dei mezzi in sequestro, si proceda alla distruzione degli stessi o a seguito di cessione per la distruzione sulla base di apposite convenzioni o, direttamente e per i casi più gravi, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o di un'autorità da questi delegata. L'intervento prevede anche la distruzione di tutti i mezzi confiscati e non assegnati a organismi pubblici.
Secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa del disegno di legge, il provvedimento non dovrebbe comportare oneri aggiuntivi; al contrario si ipotizza un risparmio di risorse per la eliminazione dei costi di custodia e gestione dei beni sequestrati.
L'articolo 2 del disegno di legge prevede, attraverso l'introduzione del comma 5-bis all'articolo 13 del Testo unico in materia di immigrazione, la convalida da parte dell'autorità giudiziaria dei provvedimenti di accompagnamento alla frontiera, adottati nei confronti degli immigrati clandestini, al fine di assicurare loro le garanzie previste dall'articolo 13 della Costituzione. Il Governo ha inteso in questo modo adeguare l'ordinamento giuridico all'orientamento della Corte costituzionale, espresso da ultimo con la sentenza n. 105 del 22 marzo 2001, nella quale si ritiene contrario alla Costituzione il fatto che l'immigrato clandestino sia allontanato dal territorio nazionale in virtù di un semplice provvedimento amministrativo, emanato dal questore senza il vaglio della magistratura.
La novella apportata al Testo unico prevede che, nei casi previsti dai commi 4 e 5 dell'articolo 13 - ossia in caso di esecuzione dell'espulsione tramite accompagnamento alla frontiera - il questore comunichi il relativo provvedimento al procuratore della Repubblica presso il tribunale territorialmente competente. Alla comunicazione si deve provvedere immediatamente e, comunque, al massimo entro 48 ore dall'adozione del provvedimento medesimo; entro le successive 48 ore il procuratore della Repubblica, previa verifica della sussistenza dei requisiti, convalida o meno il provvedimento, che diventa immediatamente esecutivo.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 11 della Costituzione in materia di partecipazione dell'Italia all'Unione europea.
C. 2218 cost. Cè.
(Rinvio del seguito dell'esame).

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire ed essendosi riservati alcuni deputati di prendere la parola in una fase successiva del dibattito, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.05.