C 2454

 

Art. 1

 

Sopprimerlo

 

Art. 1

Sopprimere il comma 1

 

Art. 1

 

Al comma 1 lettera b) aggiungere infine le seguenti parole di maggiore emigrazione verso l’Italia e finalizzata alla progressiva riduzione dei fattori economici, sociali e politici che inducono all’emigrazione o ad un positivo reinserimento sociale ed economico in patria degli stranieri non comunitari già emigrati in Italia per lavoro.

 

Art. 1

 

Sopprimere i comma 2

 

Art. 2

 

Sopprimerlo

 

Art. 2

Sopprimere il comma 1

 

Art. 2

 

Al comma 1 capoverso 2-bis al comma 3 aggiungere infine le seguenti parole nonché degli enti e delle associazioni maggiormente rappresentative del settore e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro

 

Art. 2

 

 

Al comma 1 capoverso 2-bis, al comma 3 dopo le parole Ministro per le politiche comunitarie aggiungere le seguenti previo parere delle Commissioni parlamentari competenti

 

Art. 3

 

Sopprimerlo

 

Art. 3

 

Al comma 1, capoverso capoverso 4 dopo le parole Commissioni parlamentari competenti aggiungere le seguenti e gli enti e le associaoini maggiormente rappresentative del settore

 

Art. 3

 

Al comma , capoverso 4 dopo le parole articolo 20, aggiungere le seguenti “Lo schema di decreto deve essere inviato dal Governo alle Commissioni parlamentari competenti, con allegati i pareri della Conferenza unificata, entro il 15 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento; le Commissioni parlamentari si esprimono entro venti giorni affinché il decreto, tenuto conto dei parametri ricevuti sia emanato entro il 30 novembre e subito inviato alla Corte dei Conti che provvede al controllo di sua competenza entro 10 giorni dal suo ricevimento; il decreto registrato deve essere pubblicato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce.

Art. 3

 

 

Al comma 1, capoverso 4 secondo periodo dopo la parola necessità aggiungere le seguenti anche sulla base degli enti e delle associazioni maggiormente rappresentative del settore e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro

 

Art. 3

 

Al comma 1 capoverso 4, aggiungere sopprimere infine le seguenti parole nel limite delle quote stabilite per l’anno precedente

 

Art. 3

 

Al comma 1 capoverso 4. aggiungere infine le seguenti parole aumentate del cinquanta per cento del fabbisogno insoddisfatto

 

 

Art. 3

 

 

Al comma 1 dopo il capoverso 4. Aggiungere il seguente:

 4-bis. Il decreto di ci al comma precedente può essere integrato in quelle regioni in cui, tra Governo, Regioni, province ed enti locali, sentiti gli organismi regionali di coordinamento istituzionale e di concertazione tra le parti sociali, sia intervenuto un accordo di programma quadro anche pluriennale, ai sensi dell’articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale le parti contraenti si impegnano a realizzare un programma esecutivo che assicuri la gestione controllata degli ingressi in misura da soddisfare le esigenze di sviluppo dell’economia regionale. L’accordo di programma quadro individua funzioni, strumenti e risorse finanziarie per l’attuazione di misure quali la determinazione dei flussi, la realizzazione di servizi di selezione e di formazione nei paesi di origine, le attività di prima accoglienza, le soluzioni abitative adeguate ed i programmi di inserimento professionale, culturale e sociale del cittadino straniero.

 

Art. 4

 

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Art. 4

 

Al comma 1 capoverso 2 sopprimere dalle parole In deroga a quanto stabilito fino alla fine del periodo

 

Nota. Questo articolo, che è stato introdotto al Senato da un emendamento del Governo all’articolo 3 apporta una grave modificazione alla disciplina vigente in materia di visto d’ingresso, tra cui, in primo luogo l’abolizione dell’obbligo di motivare il diniego al rilascio del visto, tranne in casi espressamente indicati (richiesta di visto per lavoro, ricongiungimento familiare, cure mediche ecc…). la disposizione introduce espressamente una deroga alla legge 241 del 1990, sulla trasparenza amministrativa, che stabilisce che “Ogni provvedimento amministrativo (…) deve essere motivato” e che “la motivazione deve indicare presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato al decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria”. L’articolo abroga inoltre la doiposizione che prevede l’obbligo di comunicare alo straniero cui è stato rifiutato il visto le modalità di impugnazione del provvedimento, come previsto dalla normativa vigente.

Si tratta dunque dell’introduzione di una norma gravissima circa un’evidente disparità di trattamento dei cittadini stranieri, per i quali si prevede un regime speciale, ed una sorta di vera e propria discriminazione

 

 

Art. 5

 

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Nota: Il presente articolo deve essere letto congiuntamente a successivi 6, 17 e 18. Molte sono le innovazioni introdotte, cito solo quelle principali. In primo luogo viene specificato che il permesso di soggiorno deve essere in corso di validità per consentire allo straniero di soggiornare in Italia. Le sanzioni relative alla falsificazione di documenti o contraffazione e alterazione degli stessi sono state tutte equiparate ed elevate. Per conoscenza su mandato ricevuto dal Consiglio europeo di tempere dell’ottobre del 1999, la Commissione europea ha adottato una proposta di direttiva volta ad individuare disposizioni comuni in materia di ingresso e soggiorno dei lavoratori di paesi terzi. . La proposta presenta una serie di obiettivi che costituiscono le basi di una politica comune in materia tra le quali offrire garanzie procedurali e di trasparenza al fine di assicurare un alto livello di certezza giuridica e di informazione agli interessati ( cosa che palesemente non è prevista all’art. 4 che abbiamo evidenziato). La proposta fissa inoltre un periodo di validità massima del permesso di soggiorno pari a tre anni e non a due come è prevista dal presente disegno di legge del Governo,

 

Art. 5

 

Al comma 1 sopprimere la lettera a)

 

Art. 5

 

Al comma 1 dopo la lettera a) inserire la seguente:

 

a-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Fatte salve le ipotesi di cui al comma 1, possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri che abbiano in corso un rapporto di lavoro subordinato anche di fatto

 

Art. 5

 

Al comma 1 sopprimere la lettera b)

 

Art. 5

 

Al comma 1 sopprimere la lettera c)

 

Art. 5

 

Al comma 1 sopprimere la lettera d)

 

 

 

Art. 5

 

Al comma 1 lettera d) sopprimere il capoverso 3-bis

 

Art. 5

 

Al comma 1 lettera d),  capoverso 3-bis sostituire le parole: stipula del contratto di lavoro di cui all’art. 5-bis con le seguenti della concessione del visto di ingresso per lavoro subordinato considerando il contratto stipulato con il datore di lavoro prima dell’ingresso

 

Art. 5

 

Al comma 1 lettera d),  capoverso 3-bis sostituire la parola superare con le seguenti essere inferiore a

 

Art. 5

 

Al comma 1 lettera d) capoverso 3 bis  sopprimere la lettera b)

 

Art. 5

 

Al comma 1 lettera d) capoverso 3 bis  sopprimere la lettera c)

 

Art. 5

 

Al comma 1 lettera d) capoverso 3 bis alla lettera c) sostituire le parole due anni con le seguenti tre anni

 

Art. 5

 

Al comma 1 lettera d) capoverso 3 bis alla lettera c) sostituire le parole due anni con le seguenti tre anni

 

Art. 5

Al comma 1 lettera d) capoverso 3 bis alla lettera c) sostituire le parole due anni con le seguenti viene concessa la carta di soggiorno di cui al successivo articolo 9

 

Art. 5

 

Al comma 1 lettera d) dopo il capoverso 3 bis inserire il seguente:

 

3-ter) il permesso di soggiorno di cui alla lettera c) del comma 3-bis) è rinnovato a vista, per un ulteriore periodo di tre anni, su presentazione alla questura competente per territorio di apposita autocertificazione del datore di lavoro, la quale attesti la prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato alle medesime condizioni contrattuali

 

Art. 5

 

Al comma 1 lettera d) capoverso 3-ter sostituire le parole è rilasciato ogni anno con le seguenti è rilasciato ogni due anni

 

Art. 5

 

Al comma 1 lettera d) capoverso 3-ter sopprimere le parole Il permesso è revocato immediatamente in caso di abuso

 

Art. 5

 

Al comma 1 lettera d) sopprimere il capoverso 3-quater

 

Art. 5

 

Al comma 1 lettera d) al capoverso 3-quater sopprimere le seguenti parole:

della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana

 

Art. 5

 

Al comma 1 lettera d) sopprimere il capoverso 3-quinquies

 

Art. 5

 

Al comma 1 lettera d) sopprimere il capoverso 3-sexies

 

Art. 5

 

Al comma 1  sopprimere la lettera e)

 

Art. 5

 

Al comma 1 lettera e) dopo le parole premesso di soggiorno aggiungere le seguenti si intende tacitamente concesso sino alla scadenza del contratto di lavoro nei casi di cui al comma al comma 1 lettera d) capoverso 3-bis lettera c)

 

Art. 5

 

Al comma 1 lettera e) sopprimere le seguenti parole novanta giorni prima della scadenza di cui al comma 3 bis lettera c).

 

Art. 5

 

Al comma 1 lettera e) sostituire le parole sessanta giorni prima con le seguenti le seguenti parole sessanta giorni successivi alla scadenza di cui al comma 3 bis lettera c).

 

Art. 5

 

Al comma 1 lettera e) sostituire le parole novanta giorni con le seguenti quindici giorni

 

Art. 5

 

Al comma 1 lettera e) sostituire le parole sessanta giorni con le seguenti dieci giorni

Art. 5

 

Al comma 1 lettera e) sostituire le parole trenta giorni con le seguenti cinque giorni

 

Art. 5

 

Al comma 1 lettera e) sostituire le parole è rinnovato per una durata non superiore con le seguenti è rinnovato per una durata superiore

 

Art. 5

 

Al comma 1 lettera e) aggiungere infine il seguente periodo

I termini per i rinnovi dei permessi di soggiorno previste dalle lettere a), b) e c) del comma 3-bis sono dimezzati nei casi in cui vengono inoltrati al Questore della provincia di residenza dello straniero tramite lo sportello unico per l’immigrazione

 

Art. 5

 

Al comma 1 dopo la lettera e) aggiungere infine la seguente

e-bis) Dopo il comma 4 è inserito il seguente

4-bis. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per turismo è considerata sufficiente la dimostrazione di

a)    disponibilità di idonea sistemazione alloggiativa;

b)   disponibilità di una somma non inferiore all’assegno sociale per il periodo, non supeiore a tre mesi, per il quale si richiede il rinnovo;

c)    disponibilità delle somme necessarie al pagamento del contributo previsto per l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale (SSN) ovvero di polizza assicurativa per cure mediche e per ricovero ospedaliero valida pre il territorio nazionale e per il periodo di soggiorno

 

Art. 5

 

Al comma 1 sopprimere la lettera f)

 

Art. 5

 

Al comma 1 sopprimere la lettera g)

 

Art. 5

 

Al comma 1 dopo la lettera g) aggiungere la seguente

h) la ricevuta di richiesta di rilascio, rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno è valida a tutti gli effetti come permesso di soggiorno fino alla decisione sulla richiesta da parte dell’amministrazione competente

 

Art. 6

 

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Nota: il presente articolo introduce la figura del cosiddetto contratto di soggiorno per lavoro subordinato, tra un lavoratore straniero ed un datore di lavoro italiano una  misura che è diventata “cavallo di battaglia” del Governo che è stata presentata come una grande innovazione. Il permesso di soggiorno è dunque direttamente collegato al contratto di soggiorno. Il Senato ha introdotto la norma che le spese per l’alloggio sono a carico del lavoratore. Per quanto riguarda la stipulazione del contratto il capoverso 3 fa riferimento alle norme regolamentari di attuazione. Non è dunque chiaro se il nuovo istituto contrattuale trovi immediata attuazione. In caso contrario rimarrebbe inattuato anche l’istituto previsto all’art. 4 comma 1 lettera d) del meccanismo del rilascio del permesso di soggiorno già detto

 

Art. 6

 

Sopprimere il comma 1

Art. 6

 

Al comma 1 capoverso art. 5-bis sopprimere la lettera a)

 

Art. 6

 

Al comma 1 capoverso art. 5-bis sostituire la lettera a) con la seguente:

a) la garanzia da parte dell’ente locale presso cui il lavoratore eleva la propria residenza ovvero dell’ente locale sede legale del datore di lavoro, di uan adeguata sistemazione alloggiativi gratuita per i lavoratore. Il venir meno, per qualsiasi causa, nel periodo della validità del rapporto di lavoro, della adeguata sistemazione alloggiativi, non comporta la nullità del contratto di soggiorno per lavoro subordinato.

 

Art. 6

 

Al comma 1 capoverso art. 5-bis lettera a) sostituire le parole del datore di lavoro con le seguenti: dell’ente locale presso cui il lavoratore eleva la propria residenza ovvero dell’ente locale sede legale del datore di lavoro

 

Art. 6

 

Al comma 1 capoverso art. 5-bis lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: il venir meno, nel periodo di validità del rapporto, della adeguata sistemazione alloggiativa, per qualsiasi causa, non comporta la nullità del contratto di soggiorno per lavoro subordinato.

 

Art. 6

 

Al comma 1 capoverso art. 5-bis sopprimere la lettera b)

 

Art. 6

 

Al comma 1 capoverso art. 5-bis sopprimere il comma 2.

 

Art. 6

 

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al testo unico di cu al decreto legislativo 286 del 1998, all’articolo 5 aggiungere infine il seguente periodo: “La stipula del contratto di soggiorno per il lavoro, il rilascio della certificazione della sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 26 da parte dell’Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di residenza e la prestazione di garanzia di cui all’articolo 23 sono considerate condizioni sufficienti per il rilascio di un permesso di soggiorno, rispettivamente per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, per lavoro autonomo o per inserimento nel mercato del lavoro, (nell’ambito delle quote stabilite a norma dell’articolo 3, comma 4), allo straniero titolare di un permesso di soggiorno ad altro titolo in corso di validità o di rinnovo o dell’equivalente ricevuta di cui al comma 3 dell’articolo 10 del Regolamento di attuazione del presente testo unico contenuto nel decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1999, n. 394”.

 

Art. 7

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Nota: . L’introduzione del contratto di soggiorno  ha modificato anche altre parti del testo unico tra le quali la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione in quello per motivi di lavoro che viene adesso subordinata alla stipulazione del contratto di soggiorno. L’articolo vigente prevede che tale conversione possa avvenire prima della scadenza nell’ambito delle quote di flussi di ingresso degli extracomunitari per motivi di lavoro e secondo le modalità stabilite dalle norme regolamentari di attuazione.

L’articolo in esame invece specifica che la conversione è subordinata per motivi di lavoro dipendente alla stipulazione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato, introdotto dal nuovo art. 5 che abbiamo già visto; se per motivi di alvoro autonomo alla sussistenza dei requisiti posti dall’art. 26 del D.Lgs 286

 

Art. 7

Sostituirlo  con il presente:

1.   Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 6 il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, comunque prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione”

Art. 7

Sostituirlo  con il presente:

2.   Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 6 il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, comunque prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione”

 

Art. 7

 

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis L’articolo 6, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è abrogato

 

Art. 7

 

All’articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sopprimere le seguenti parole nell’ambito delle quote stabilite a norma dell’articolo 3, comma 4

 

Art. 8

 

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Nota: i presente articolo introduce una sanzione amministrativa nei casi di violazione dell’obbligo di comunicazione all’autorità di publica sicurezza dell’ospitalità concessa alla straniero o alla sua assunzione.

 

Art. 9

 

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Nota: Novellando l’articolo 9 del D.Lgs 286 del 1998, il presente articolo eleva da cinque a sei anni il periodo di regolare soggiorno necessario per lo straniero ad ottenere la carta di soggiorno. La carta di soggiorno dà la possibilità agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia di passare da una condizione di temporaneità ad una maggiore stabilità. Il permesso di soggiorno infatti è un documento temporanei, mentre la carta di soggiorno ha una durata illimitata

 

Art. 10

 

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Art. 11

 

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Art. 11

 

Al comma 1 sopprimere la lettera a)

 

Art. 11

 

Al comma 1 sopprimere la lettera a)

 

Art. 11

 

Al comma 1 sopprimere la lettera b)

 

Art. 11

 

Al comma 1 sopprimere la lettera c)

 

Art. 11

 

Al comma 1 sopprimere la lettera d)

 

Art. 11

 

Al comma 1 lettera d) sopprimere il capoverso 9-bis

 

Art. 11

 

Al comma 1 lettera d) sopprimere la seguente parola fermarla

 

Art. 11

 

Al comma 1 lettera d) al capoverso 9-bis aggiungere infine il seguente periodo:

Ai cittadini stranieri trasportati illecitamente si applicano, in ogni caso, le disposizioni contenute nell’articolo 10, comma 4 del D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286

Art. 11

 

Al comma 1 lettera d) sopprimere il capoverso 9-ter

 

Art. 11

 

Al comma 1 lettera d) sopprimere il capoverso 9-quater

 

Art. 11

 

Al comma 1 lettera d) sopprimere il capoverso 9-quinquies

 

Art. 11

 

Al comma 1 lettera d) capoverso 9-quinquies aggiungere infine le seguenti parole: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti

 

Art. 12

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Art. 12

 

Al comma 1 sopprimere la lettera a)

 

Art. 12

 

Al comma 1, la lettera a) sopprimere le parole da L’espulsione fino alla fine del periodo

 

Art. 12

 

Al comma 1, la lettera a) secondo periodo, dopo le parole “richiede il nulla osta all’autorità giudiziaria aggiungere le seguenti: “sentito l’interessato”

 

Art. 12

 

Al comma 1, la lettera a) secondo periodo, sopprimere le parole : valutate in relazione all’accertamento delle responsabilità di persone concorrenti nei reati o imputate in procedimenti per reati, e nell’interesse della persona offesa.

 

Art. 12

 

Al comma 1, la lettera a) sopprimere il quinto perido

 

Art. 12

 

Al comma 1, sopprimere la lettera b)

 

Art. 12

 

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 3-bis

 

Art. 12

 

Al comma 1, lettera b),  il capoverso 3-bis, dopo le parole il giudice inserire le seguenti sentito l’interessato

 

Art. 12

 

Al comma 1, lettera b),  capoverso 3-bis sostituire le parole ricorra una delle ragioni con le seguenti  ricorrano le esigenze processuali

 

Art. 12

 

Al comma 1, lettera b) sopprimere il capoverso 3-ter

 

Art. 12

 

Al comma 1, lettera b)  sopprimere il capoverso 3-ter

 

Art. 12

 

Al comma 1, lettera b)  capoverso 3-ter sopprimere la parole immediatamente

Art. 12

 

Al comma 1, lettera b)  sopprimere il capoverso 3-quater

 

Art. 12

 

Al comma 1, lettera b)  sopprimere il capoverso 3-quinquies

 

Art. 12

 

Al comma 1, lettera b)   capoverso 3-quinquies sopprimere il secondo periodo

Art. 12

 

Al comma 1, lettera b)  sopprimere il capoverso 3-sexies

 

Art. 12

 

Al comma 1, sopprimere la lettera c)

 

Art. 12

 

Al comma 1, lettera c) dopo le parole eseguita dal questore agiungere le seguenti previa convalida da aprte dell’autorità giudiziaria

 

Art. 12

 

Al comma 1, sopprimere la lettera d)

 

Art. 12

 

Al comma 1, lettera d) dopo le parole il rinnovo aggiungere le seguenti ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato

 

Art. 12

 

Al comma 1, lettera d) sopprimere il secondo periodo

 

 

Art. 12

 

Al comma 1, lettera d) sostituire il secondo periodo con il seguente:

In tali casi il questore dispone l’accompagnamento alla frontiera dello straniero osservando la procedura prevista dal comma 4, qualora i termini indicati siano scaduti senza che lo straniero abbia lasciato il territorio dello Stato o quando il prefetto rilevi il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all’esecuzione del provvedimento

 

Art. 12

 

Al comma 1, sopprimere la lettera e)

 

Art. 12

 

Al comma 1, lettera e) al primo periodo aggiungere infine  le seguenti parole: entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui il provvedimento di espulsione è stato comunicato allo straniero

 

Art. 12

 

Al comma 1, lettera e) al terzo  periodo aggiungere infine  le seguenti parole: sentito l’interessato nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile

 

Art. 12

 

Al comma 1, lettera e) aggiungere infine il seguente periodo

Qualora il decreto di espulsione sia stato annullato dal giudice competente ad esaminare la richiesta di autorizzazione all’accompagnamento alla frontiera ai sensi del comma 4 l’annullamento del decreto impugnato deve essere immediatamente comunicato dall’autorità di pubblica sicurezza al giudice il quale dichiara estinto il giudizio

 

Art. 12

 

Al comma 1, sopprimere la lettera f)

 

Art. 12

 

Al comma 1, sopprimere la lettera g)

 

Art. 12

 

Al comma 1,  la lettera g), sopprimere il capoverso 13

 

Art. 12

 

Al comma 1,  la lettera g), capoverso 13 sostituire le parole da sei mesi ad un anno con le seguenti da tre mesi a sei mesi

 

Art. 12

 

Al comma 1,  la lettera g), capoverso 13 sopprimere le seguenti parole: ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera

 

Art. 12

 

Al comma 1,  la lettera g), sopprimere il capoverso 13-bis

 

Art. 12

 

Al comma 1, sopprimere la lettera h)

 

 

Art. 13

Sopprimerlo

 

Art. 13

 

Al comma 1 sopprimere la lettera a)

 

Art. 13

 

Al comma 1 e la lettera a) sopprimere li secondo periodo

 

Art. 13

 

Al comma 1 e la lettera a) sopprimere il terzo periodo

 

Art. 13

 

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente

a) Qualora non è possibile eseguire l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, il questore rilascia allo straniero un documento provvisorio di identificazione avente validità non superiore a sessanta giorni

 

Art. 13

 

Al comma 1 sopprimere la lettera b)

 

Art. 13

 

Al comma 1, lettera b) sopprimere il capoverso 5-bis

 

Art. 13

 

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole trattenere con le seguenti ospitare

 

Art. 13

 

Al comma 1, lettera b) capoverso 5- bis aggiungere infine le seguenti parole L’ordine è dato con provvedimento scritto e motivato, recante l’indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione, e deve contenere la traduzione nella lingua dell’interessato o, qualora non sia possibile, in una lingua a scelta dell’interessato tra inglese, francese, spagnolo, arabo o cinese

 

 

Art. 13

 

Al comma 1, lettera b) sopprimere il capoverso 5-ter

 

Art. 13

 

Al comma 1, lettera b) capoverso 5-ter aggiungere infine le seguenti parole: Tale procedimento non è attivabile nel caso o straniero abbia nel frattempo trovato un posto di lavoro

 

Art. 13

 

Al comma 1, lettera b) capoverso 5-ter dopo le parole nuova espulsione aggiungere le seguenti avverso la quale lo straniero può presentare ricorso per le vie ordinarie

 

Art. 13

 

Al comma 1, lettera b) capoverso 5-ter aggiungere infine il seguente periodo:

Non può essere espulso lo straniero che versi in gravi condizioni di salute

 

Art. 13

 

Al comma 1, lettera b) sopprimere il capoverso 5-quater

 

Art. 13

 

Al comma 1, lettera b) sopprimere il capoverso 5-quinquies

Art. 13

 

Al comma 1, lettera b) capoverso 5-quinquies aggiungere infine il seguente periodo

Della definitiva sentenza di condanna nei confronti di uno straniero viene data tempestiva comunicazione alla famiglia affinché possa raggiungerlo ed assisterlo nei successivi gradi di giudizio