Katia Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio
Sopprimere il comma 1
Katia Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio
Al comma 1 lettera b) aggiungere infine le seguenti parole di maggiore emigrazione verso l’Italia
e finalizzata alla progressiva riduzione dei fattori economici, sociali e
politici che inducono all’emigrazione o ad un positivo reinserimento
sociale ed economico in patria degli stranieri non comunitari già
emigrati in Italia per lavoro.
Katia Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio
Al comma 1 capoverso 2-bis al comma 3 aggiungere infine le seguenti
parole nonché degli
enti e delle associazioni maggiormente rappresentative del settore e delle
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro
Al comma 1 capoverso 2-bis, al comma 3 dopo le parole Ministro per le politiche comunitarie aggiungere
le seguenti previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti
Katia Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio
Al comma 1, capoverso 4 dopo le parole Commissioni parlamentari competenti aggiungere le
seguenti e gli enti e le
associazioni maggiormente rappresentative del settore
Al comma 1 capoverso 4, sopprimere l’ultimo periodo
Katia Bellillo, Maura
Cossutta, Sgobio
C 2454
Al comma 1 dopo il capoverso 4. Aggiungere il seguente:
4-bis. Il decreto di ci al comma precedente
può essere integrato in quelle regioni in cui, tra Governo, Regioni,
province ed enti locali, sentiti gli organismi regionali di coordinamento
istituzionale e di concertazione tra le parti sociali, sia intervenuto un
accordo di programma quadro anche pluriennale, ai sensi dell’articolo 2,
comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed
integrazioni, in base al quale le parti contraenti si impegnano a realizzare un
programma esecutivo che assicuri la gestione controllata degli ingressi in
misura da soddisfare le esigenze di sviluppo dell’economia regionale.
L’accordo di programma quadro individua funzioni, strumenti e risorse
finanziarie per l’attuazione di misure quali la determinazione dei
flussi, la realizzazione di servizi di selezione e di formazione nei paesi di
origine, le attività di prima accoglienza, le soluzioni abitative
adeguate ed i programmi di inserimento professionale, culturale e sociale del
cittadino straniero.
Katia Bellillo, Maura
Cossutta, Sgobio
Al comma 1 capoverso 2 sopprimere dalle parole In deroga a quanto stabilito fino alla fine
del periodo
Al comma 1 sopprimere la lettera a)
a-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. Fatte salve le ipotesi di cui al comma 1, possono soggiornare
nel territorio dello Stato gli stranieri che abbiano in corso un rapporto di
lavoro subordinato anche di fatto
Katia Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio
C 2454
Katia Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio
C 2454
Katia Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio
C 2454
Katia Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio
C 2454
Katia Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio
C 2454
Katia Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio
C 2454
Katia Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio
C 2454
Katia Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio
C 2454
Katia Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio
C 2454
in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato viene concessa la carta di soggiorno di cui al successivo art. 9
Katia Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio
C 2454
3-ter) il permesso di soggiorno di cui alla lettera c) del comma 3-bis) è rinnovato a vista, per un ulteriore periodo di tre anni, su presentazione alla questura competente per territorio di apposita autocertificazione del datore di lavoro, la quale attesti la prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato alle medesime condizioni contrattuali
Katia Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio
C 2454
Al comma 1 lettera d) capoverso 3-ter sostituire le parole è rilasciato ogni anno con le seguenti è rilasciato ogni due anni
Katia Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio
C 2454
Al comma 1 lettera d) capoverso 3-ter sopprimere le parole Il permesso è revocato immediatamente in caso di abuso
Katia Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio
C 2454
Al comma 1 lettera d) sopprimere il capoverso 3-quater
Katia Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio
C 2454
Al comma 1 lettera d) al capoverso 3-quater sopprimere le seguenti parole:
della certificazione
competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana
Katia Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio
C 2454
Al comma 1 lettera d) al capoverso 3-quater dopo le parole
consolare italiana aggiungere le seguenti
"o dell'ufficio
territoriale del Governo competente per il luogo di residenza
Katia Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio
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Al comma 1 lettera d) sopprimere il capoverso 3-quinquies
Katia Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio
C 2454
Al comma 1 lettera d) sopprimere il capoverso 3-sexies
Katia Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio
C 2454
Al comma 1 sopprimere la lettera e)
Katia Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio
C 2454
Al comma 1 lettera e) dopo le parole permesso di soggiorno aggiungere le seguenti si intende tacitamente concesso sino alla scadenza del contratto di lavoro nei casi di cui al comma al comma 1 lettera d) capoverso 3-bis lettera c)
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Al comma 1 lettera e) sopprimere le seguenti parole novanta giorni prima della scadenza di cui al comma 3 bis lettera c).
Katia Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio
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Al comma 1 lettera e) sostituire le parole sessanta giorni prima con le seguenti le seguenti parole sessanta giorni successivi alla scadenza di cui al comma 3 bis lettera c).
Katia Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio
C 2454
Al comma 1 lettera e) sostituire le parole novanta giorni con le seguenti quindici giorni
C 2454
Al comma 1 lettera e) sostituire le parole sessanta giorni con le seguenti dieci giorni
C 2454
Al comma 1 lettera e) sostituire le parole trenta giorni con le seguenti cinque giorni
C 2454
Al comma 1 lettera e) sostituire le parole è rinnovato per una durata non superiore con le seguenti è rinnovato per una durata superiore
C 2454
Al comma 1 lettera e) aggiungere infine
il seguente periodo
I termini per i rinnovi dei permessi di soggiorno previste dalle lettere a), b) e c) del comma 3-bis sono dimezzati nei casi in cui vengono inoltrati al Questore della provincia di residenza dello straniero tramite lo sportello unico per l’immigrazione
C 2454
Al comma 1 dopo la lettera e) aggiungere
infine la seguente
4-bis. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per turismo è considerata sufficiente la dimostrazione di
a)
disponibilità
di idonea sistemazione alloggiativa;
b)
disponibilità
di una somma non inferiore all’assegno sociale per il periodo, non
supeiore a tre mesi, per il quale si richiede il rinnovo;
c)
disponibilità
delle somme necessarie al pagamento del contributo previsto per
l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale (SSN) ovvero di polizza
assicurativa per cure mediche e per ricovero ospedaliero valida pre il
territorio nazionale e per il periodo di soggiorno
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Al comma 1 sopprimere la lettera f)
Katia Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio
C 2454
Al comma 1 sopprimere la lettera g)
Katia Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio
C 2454
Al comma 1 dopo la lettera g) aggiungere
la seguente
g-bis) la ricevuta di richiesta di rilascio, rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno è valida a tutti gli effetti come permesso di soggiorno fino alla decisione sulla richiesta da parte dell’amministrazione competente
C 2454
Al comma 1 dopo la lettera g) aggiungere
la seguente
-
g-bis) al comma 9 aggiungere
infine il seguente periodo:
"La stipula del contratto di soggiorno
per lavoro, il rilascio della certificazione della sussistenza dei requisiti
previsti dall'articolo 26 da parte dell'Ufficio territoriale del Governo
competente per il luogo di residenza e la prestazione di garanzia di cui
all'articolo 23 sono considerate condizioni sufficienti per il rilascio di un
permesso di soggiorno, rispettivamente, per lavoro subordinato, anche a
carattere stagionale, per lavoro autonomo o per inserimento nel mercato del
lavoro, nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4,
allo straniero titolare di un permesso di soggiorno ad altro titolo in corso di
validita' o di rinnovo o della equivalente ricevuta di cui al comma 3
dell'articolo 10 del Regolamento di attuazione del presente Testo unico
contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394."
C 2454
Katia Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio
C 2454
Katia Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio
C 2454
Al comma 1
capoverso art. 5-bis sopprimere la lettera a)
C 2454
Al comma 1 capoverso art. 5-bis sostituire la lettera a) con la
seguente:
a) la garanzia da parte dell’ente locale presso cui il lavoratore eleva la propria residenza ovvero dell’ente locale sede legale del datore di lavoro, di uan adeguata sistemazione alloggiativi gratuita per i lavoratore. Il venir meno, per qualsiasi causa, nel periodo della validità del rapporto di lavoro, della adeguata sistemazione alloggiativi, non comporta la nullità del contratto di soggiorno per lavoro subordinato.
C 2454
Al comma 1 capoverso art. 5-bis lettera a) sostituire le parole del datore di lavoro con le seguenti: dell’ente locale presso cui il lavoratore eleva la propria residenza ovvero dell’ente locale sede legale del datore di lavoro
C 2454
Al comma 1 capoverso art. 5-bis lettera a) aggiungere infine le
seguenti parole: il venir
meno, nel periodo di validità del rapporto, della adeguata sistemazione
alloggiativa, per qualsiasi causa, non comporta la nullità del contratto
di soggiorno per lavoro subordinato.
C 2454
Al comma 1
capoverso art. 5-bis sopprimere la lettera b)
C 2454
Al comma 1
capoverso art. 5-bis sopprimere il comma 2.
C 2454
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al testo unico di cu al decreto legislativo 286 del 1998,
all’articolo 5 aggiungere infine il seguente periodo: “La stipula
del contratto di soggiorno per il lavoro, il rilascio della certificazione della
sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 26 da parte
dell’Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di
residenza e la prestazione di garanzia di cui all’articolo 23 sono
considerate condizioni sufficienti per il rilascio di un permesso di soggiorno,
rispettivamente per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, per
lavoro autonomo o per inserimento nel mercato del lavoro, (nell’ambito
delle quote stabilite a norma dell’articolo 3, comma 4), allo straniero
titolare di un permesso di soggiorno ad altro titolo in corso di
validità o di rinnovo o dell’equivalente ricevuta di cui al comma
3 dell’articolo 10 del Regolamento di attuazione del presente testo unico
contenuto nel decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1999, n.
394”.
C 2454
Art. 7
C 2454
Art. 7
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 6 il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro
subordinato, lavoro autonomo e familiari può essere utilizzato anche per
le altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e
formazione può essere convertito, comunque prima della scadenza, in
permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo le modalità previste
dal regolamento di attuazione”
C 2454
Art. 7
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis L’articolo 6, comma 3, del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998 è abrogato
C 2454
Art. 7
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1.bis. All’articolo 6, comma 1, del testo unico
di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sopprimere le seguenti parole
nell’ambito delle quote
stabilite a norma dell’articolo 3, comma 4
C 2454
Art. 8
Sopprimerlo
.
C 2454
Art. 9
Sopprimerlo
C 2454
Art. 10
Sopprimerlo
C 2454
Art. 11
Sopprimerlo
C 2454
Art. 11
Al comma 1 sopprimere la lettera a)
C 2454
Art. 11
Al comma 1 sopprimere la lettera b)
C 2454
Art. 11
Al comma 1 sopprimere la lettera c)
C 2454
Art. 11
Al comma 1 sopprimere la lettera d)
C 2454
Art. 11
Al comma 1 lettera d) sopprimere il capoverso 9-bis
C 2454
Art. 11
Al comma 1 lettera d) sopprimere la seguente parola fermarla
C 2454
Art. 11
Al comma 1 lettera d) al capoverso 9-bis aggiungere infine il
seguente periodo:
Ai cittadini stranieri trasportati illecitamente si applicano, in ogni caso, le disposizioni contenute nell’articolo 10, comma 4 del D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286
Katia Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio
C 2454
Art. 11
Al comma 1 lettera d) sopprimere il capoverso 9-ter
C 2454
Art. 11
Al comma 1 lettera d) sopprimere il capoverso 9-quater
C 2454
Art. 11
Al comma 1 lettera d) sopprimere il capoverso 9-quinquies
C 2454
Art. 11
Al comma 1 lettera d) sopprimere il capoverso 9-sexies
C 2454
Art. 11
Al comma 1 lettera d) capoverso 9-quinquies aggiungere infine le
seguenti parole: previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti
C 2454
Art. 12
Sopprimerlo
C 2454
Art. 12
Al comma 1 sopprimere la lettera a)
C 2454
Art. 12
Al comma 1, la lettera a) sopprimere le parole da L’espulsione fino alla fine del
periodo
C 2454
Art. 12
Al comma 1, la lettera a) secondo periodo, dopo le parole “richiede il nulla osta
all’autorità giudiziaria aggiungere le seguenti: “sentito l’interessato”
C 2454
Art. 12
Al comma 1, la lettera a) secondo periodo, sopprimere le parole : valutate in relazione all’accertamento
delle responsabilità di persone concorrenti nei reati o imputate in
procedimenti per reati, e nell’interesse della persona offesa.
C 2454
Art. 12
Al comma 1, la lettera a ) capoverso 3 al primo periodo sopprimere
le parole da immediatamente
fino alla fine del periodo
Art. 12
Al comma 1, la lettera a) sopprimere il quinto periodo
C 2454
Art. 12
Al comma 1, sopprimere la lettera b)
C 2454
Art. 12
Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 3-bis
C 2454
Art. 12
Al comma 1, lettera b),
il capoverso 3-bis, dopo le parole il giudice inserire le seguenti sentito l’interessato
C 2454
Art. 12
Al comma 1, lettera b),
capoverso 3-bis sostituire le parole ricorra una delle ragioni con le seguenti ricorrano le esigenze processuali
C 2454
Art. 12
Al comma 1, lettera b)
sopprimere il capoverso 3-ter
C 2454
Art. 12
Al comma 1, lettera b)
capoverso 3-ter sopprimere la parole immediatamente
C 2454
Art. 12
Al comma 1, lettera b)
sopprimere il capoverso 3-quater
C 2454
Art. 12
Al comma 1, lettera b)
sopprimere il capoverso 3-quinquies
C 2454
Art. 12
Al comma 1, lettera b) capoverso 3-quinquies sopprimere il secondo
periodo
C 2454
Art. 12
Al comma 1, lettera b)
sopprimere il capoverso 3-sexies
C 2454
Art. 12
Al comma 1, sopprimere la lettera c)
C 2454
Art. 12
Al comma 1, lettera c) dopo le parole eseguita dal questore aggiungere le seguenti previa convalida da parte
dell’autorità giudiziaria
C 2454
Art. 12
Al comma 1, sopprimere la lettera d)
C 2454
Art. 12
Al comma 1, lettera d) dopo le parole il rinnovo aggiungere le seguenti ovvero quando il permesso di soggiorno
è stato revocato o annullato
C 2454
Art. 12
Al comma 1, lettera d) sopprimere il secondo periodo
C 2454
Art. 12
Al comma 1, lettera d) sostituire il secondo periodo con il
seguente:
In tali casi il questore dispone l’accompagnamento alla frontiera
dello straniero osservando la procedura prevista dal comma 4, qualora i termini
indicati siano scaduti senza che lo straniero abbia lasciato il territorio
dello Stato o quando il prefetto rilevi il concreto pericolo che lo straniero
si sottragga all’esecuzione del provvedimento
C 2454
Art. 12
Al comma 1,
lettera d) dopo la parola prefetto
aggiungere le seguenti: tenuto
conto di circostanze obiettive riguardanti il suo inserimento sociale,
familiare e lavorativo”.
C 2454
Art. 12
Al comma 1, sopprimere la lettera e)
C 2454
Art. 12
Al comma 1, lettera e) al primo periodo aggiungere infine le seguenti parole: entro il termine di sessanta giorni dalla
data in cui il provvedimento di espulsione è stato comunicato allo
straniero
C 2454
Art. 12
Al comma 1, lettera e) al terzo periodo aggiungere infine le seguenti parole: sentito l’interessato nei modi di cui agli articoli 737 e
seguenti del codice di procedura civile
C 2454
Art. 12
Qualora il decreto di espulsione sia stato annullato dal giudice
competente ad esaminare la richiesta di autorizzazione
all’accompagnamento alla frontiera ai sensi del comma 4
l’annullamento del decreto impugnato deve essere immediatamente
comunicato dall’autorità di pubblica sicurezza al giudice il quale
dichiara estinto il giudizio
C 2454
Art. 12
Al comma 1, sopprimere la lettera f)
C 2454
Art. 12
Al comma 1, sopprimere la lettera g)
C 2454
Art. 12
Al comma 1, lettera g), sopprimere il capoverso 13
C 2454
Art. 12
Al comma 1, la lettera
g), capoverso 13 sostituire le parole da sei mesi ad un anno con le seguenti da tre mesi a sei mesi
C 2454
Art. 12
Al comma 1, la lettera
g), capoverso 13 sopprimere le seguenti parole: ed è nuovamente espulso con accompagnamento
immediato alla frontiera
C 2454
Art. 12
Al comma 1, la lettera
g), sopprimere il capoverso 13-bis
C 2454
Art. 12
Al comma 1, sopprimere la lettera h)
C 2454
Art. 12
Al comma 1, sostituire il capoverso 14 con il seguente
14. Il divieto di cui al comma 13 opera per
un periodo di dieci anni, salvo che il giudice determini un termine più
breve, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato nel
periodo di permanenza in Italia".
C 2454
Art. 12
Al comma 1, lettera h) sostituire le parole dieci anni con le seguenti cinque anni
C 2454
Art. 12
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente
-
"1 bis. Al
comma 2 dell'articolo 13 del Testo Unico n. 286 del 1998, sostituire le parole
"L'espulsione è disposta dal prefetto" con le seguenti:
"Il prefetto può disporre l'espulsione".
-
Conseguentemente,
dopo il comma 2 dell'articolo 13 del Testo Unico n. 286 del 1998 aggiungere il
seguente: "2 bis. Nei casi in cui, sulla base di circostanze obiettive
riguardanti
l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il Prefetto non
rilevi la necessita' di adottare un provvedimento di espulsione, il Questore
rilascia un permesso di soggiorno in applicazione dei commi 5, 6 o 9
dell'articolo 5, o, quando questo non sia possibile, ingiunge allo straniero di
lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni. In questo caso, il
Questore procede al rilevamento delle impronte digitali dello straniero. Ove lo
straniero non ottemperi all'ingiunzione del Questore, il Prefetto ne dispone
l'espulsione. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con la Croce Rossa
Italiana o con organizzazioni umanitarie specializzate di comprovata
affidabilità predispone programmi per un positivo reinserimento in
patria degli stranieri che lascino il territorio dello Stato in seguito ad uno
dei provvedimenti previsti dal presente articolo, anche avvalendosi delle
risorse ricavate dalle sanzioni pecuniarie irrogate in applicazione del
presente Testo unico. ""
C 2454
Art. 13
Sopprimerlo
C 2454
Art. 13
Al comma 1 sopprimere la lettera a)
C 2454
Art. 13
Al comma 1 e la lettera a) sopprimere li secondo periodo
C 2454
Art. 13
Al comma 1 e la lettera a) sopprimere il terzo periodo
C 2454
Art. 13
Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente
a) Qualora non è possibile eseguire l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, il questore rilascia allo straniero un documento provvisorio di identificazione avente validità non superiore a sessanta giorni
C 2454
Art. 13
Al comma 1 sopprimere la lettera b)
C 2454
Art. 13
Al comma 1, lettera b) sopprimere il capoverso 5-bis
C 2454
Art. 13
Al comma 1, lettera b) sostituire le parole trattenere con le seguenti ospitare
C 2454
Art. 13
Al comma 1, lettera b) capoverso 5- bis aggiungere infine le
seguenti parole L’ordine
è dato con provvedimento scritto e motivato, recante l’indicazione
delle conseguenze penali della sua trasgressione, e deve contenere la
traduzione nella lingua dell’interessato o, qualora non sia possibile, in
una lingua a scelta dell’interessato tra inglese, francese, spagnolo,
arabo o cinese
C 2454
Art. 13
Al comma 1, lettera b) sopprimere il capoverso 5-ter
C 2454
Art. 13
Al comma 1, lettera b) capoverso 5-ter aggiungere infine le seguenti
parole: Tale procedimento non
è attivabile nel caso o straniero abbia nel frattempo trovato un posto
di lavoro
C 2454
Art. 13
Al comma 1, lettera b) capoverso 5-ter dopo le parole nuova espulsione aggiungere le seguenti avverso la quale lo straniero può
presentare ricorso per le vie ordinarie
C 2454
Art. 13
Al comma 1, lettera b) capoverso 5-ter aggiungere infine il seguente
periodo:
C 2454
Art. 13
Al comma 1, lettera b) sopprimere il capoverso 5-quater
C 2454
Art. 13
Al comma 1, lettera b) sopprimere il capoverso 5-quinquies
C 2454
Art. 13
Al comma 1, lettera b) capoverso 5-quinquies aggiungere infine il
seguente periodo
Della definitiva sentenza di condanna nei confronti di uno straniero viene data tempestiva comunicazione alla famiglia affinché possa raggiungerlo ed assisterlo nei successivi gradi di giudizio
C 2454
Art. 14
Sopprimerlo
C 2454
Art. 15
Sopprimerlo
C 2454
Art. 15
Al comma 1, sopprimere il capoverso
“art. 16- espulsione”
C 2454
Art. 15
Al comma 1, capoverso art. 16,
sopprimere il comma 1
C 2454
Art. 15
Al comma 1, capoverso art. 16, dopo le parole può sostituire la medesima pena con la misura dell’espulsione aggiungere le seguenti: con il consenso dell’interessato
C 2454
Art. 15
Al comma 1, capoverso art. 16, dopo le parole può sostituire la medesima pena con la misura dell’espulsione aggiungere le seguenti: con il consenso dell’interessato
C 2454
Art. 15
Al comma 1, capoverso art. 16 sostituire le parole non inferiore a cinque anni con le seguenti non inferiore a due anni
C 2454
Art. 15
Al comma 1, capoverso art. 16,
sopprimere il comma 2
C 2454
Art. 15
Al comma 1, capoverso art. 16,
sopprimere il comma 3
C 2454
Art. 15
Al comma 1, capoverso art. 16, al comma 3 aggiungere infine le seguenti parole: nonché se lo straniero si trova in una delle situazioni indicate negli articoli 18, 19, 20, 30 e 31 del presente testo unico
C 2454
Art. 15
Al comma 1, capoverso art. 16, sopprimere
il comma 4
C 2454
Art. 15
Al comma 1, capoverso art. 16 al comma 4, aggiungere infine le seguenti parole: . La revoca non è attuabile qualora lo straniero giustifichi ragionevolmente al giudice il rientro anticipato
C 2454
Art. 15
Al comma 1, capoverso art. 16 sopprimere
il comma 5
C 2454
Art. 15
Al comma 1, capoverso art. 16 al comma 5 dopo le parole è disposta l’espulsione, aggiungere le seguenti sempre che lo straniero vi consenta
C 2454
Art. 15
Al comma 1, capoverso art. 16 al comma 5 dopo le parole è disposta l’espulsione, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: Essa non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o più delitti previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente decreto, ovvero se lo straniero si trova in una delle situaizoni indicate negli articoli 18, 19, 20, 30 e 31 del presente testo unico
C 2454
Art. 15
Al comma 1, capoverso art. 16 sopprimere
il comma 6
C 2454
Art. 15
Al comma 1, capoverso art. 16 al comma 6
sopprimere il secondo periodo
C 2454
Art. 15
Al comma 1, capoverso art. 16 al comma 6 sostituire le parole: entro il termine di dieci giorni con le seguenti: entro il termine di trenta giorni
C 2454
Art. 15
Al comma 1, capoverso art. 16 sopprimere
il comma 7
C 2454
Art. 15
Al comma 1, capoverso art. 16 al comma 7, sopprimere le seguenti parole: e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano acquisiti i necessari documenti di viaggio.
C 2454
Art. 15
Al comma 1, capoverso art. 16 sopprimere
il comma 8
C 2454
Art. 15
Al comma 1, capoverso art. 16 al comma 8
sopprimere le parole da sempre che fino alla fine
del periodo
C 2454
Art. 16
Sopprimerlo
C 2454
Art. 16
Al comma 1 sopprimere la lettera a)
C 2454
Art. 16
Al comma 1 sopprimere la lettera b)
C 2454
Art. 16
Al comma 1 lettera b) dopo la parola lavoratori aggiungere la seguente anche
C 2454
Art. 16
Al comma 1 lettera b) sostituire la parola terzo grado con la seguente quarto grado
C 2454
Art. 16
Al comma 1 sopprimere la lettera c)
C 2454
Art. 16
Al comma 1 lettera c) dopo la parola strutture aggiungere le seguenti associazioni, sindacati e organizzazioni non lucrative di utilità sociale
C 2454
Art. 17
Sopprimerlo
C 2454
Art. 17
Sopprimere il comma 1
C 2454
Art. 17
Al comma 1 sopprimere capoverso art. 22
C 2454
Art. 17
Al comma 1, capoverso art. 22 sostituire le parole da In ogni provincia fino a Governo con le seguenti In ogni comune con popolazione superiore a ventimila abitanti e comunque in ogni capoluogo di provincia è istituito
C 2454
Art. 17
Al comma 1, capoverso art. 22 sopprimere le parole la prefettura
C 2454
Art. 17
Al comma 1, capoverso art. 22 dopo la parola immigrazione aggiungere le seguenti , il lavoro e l’assistenza agli immigrati
C 2454
Art. 17
Al comma 1, capoverso art. 22 sopprimere il comma 2
C 2454
Art. 17
Al comma 1, capoverso art. 22 , al comma 2 sopprimere le seguenti parole italiano o straniero
C 2454
Art. 17
Al comma 1, capoverso art. 22 , al comma 2 sopprimere le lettere b), c) e d)
C 2454
Art. 17
Al comma 1, capoverso art. 22 , al comma 2 alla lettera a) sostituire la parola nulla osta con la seguente autorizzazione
C 2454
Art. 17
Al comma 1, capoverso art. 22 , al comma 2 sostituire la lettera c) con la seguente c) la proposta di contratto subordinato con specificazione delle relative condizioni e offerte, che non possono essere inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili
C 2454
Art. 17
Al comma 1, capoverso art. 22 , al comma 2 alla lettera c) sostituire la parola soggiorno con le seguenti di lavoro subordinato
C 2454
Art. 17
Al comma 1, capoverso art. 22 sopprimere il comma 3
C 2454
Art. 17
Al comma 1, capoverso art. 22 al comma 3 sopprimere le seguenti parole: Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero
C 2454
Art. 17
Al comma 1, capoverso art. 22 al comma 3 sopprimere le parole da presentando fino a del comma 2
C 2454
Art. 17
Al comma 1, capoverso art. 22 sopprimere il comma 4
C 2454
Art. 17
Al comma 1, capoverso art. 22 al comma 4 dopo le parole disponibili inserire le seguenti: sui quotidiani nazionali e locali e
C 2454
Art. 17
Al comma 1, capoverso art. 22 al comma 4 sopprimere le parole da Decorsi venti giorni fino alla fine del comma
C 2454
Art. 17
Al comma 1, capoverso art. 22 al comma 4
sopprimere le parole nazionale o comunitario
C 2454
Art. 17
Al comma 1, capoverso art. 22 al comma 4
dopo le parole o comunitario aggiungere le seguenti
o non comunitario regolarmente soggiornante
C 2454
Art. 17
Al comma 1, capoverso art. 22 sopprimere il comma 5
C 2454
Art. 17
Al comma 1, capoverso art. 22 al comma 5 sopprimere le seguenti parole: nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta
C 2454
Art. 17
Al comma 1, capoverso art. 22 al comma 5 sostituire le parole quaranta giorni con le seguenti dieci giorni
C 2454
Art. 17
Al comma 1, capoverso art. 22 al comma 5 sopprimere le seguenti parole sentito il questore
C 2454
Art. 17
Al comma 1, capoverso art. 22 al comma 5 sopprimere le parole da nel rispetto dei limi fino a articolo 21
C 2454
Art. 17
Al comma 1, capoverso art. 22 al comma 5 sopprimere le parole ivi compreso il codice fiscale
C 2454
Art. 17
Al comma 1, capoverso art. 22 sopprimere il comma 6
C 2454
Art. 17
Al comma 1, capoverso art. 22 sopprimere il comma 7
C 2454
Art. 17
Al comma 1, capoverso art. 22 sopprimere il comma 8
C 2454
Art. 17
Al comma 1, capoverso art. 22 al comma 8
sostituire la parola extracomunitario con la
seguente straniero ovunque ricorra
C 2454
Art. 17
Al comma 1, capoverso art. 22, al comma 8 sopprimere la parola stabile
C 2454
Art. 17
Al comma 1, capoverso art. 22 sopprimere il comma 9
C 2454
Art. 17
Al comma 1, capoverso art. 22, comma 9 sostituire le parole i familiari con le seguenti il diritto all’unità familiare e la tutela dei minori
C 2454
Art. 17
Al comma 1, capoverso art. 22, comma 9 dopo le parole lo scambio delle informazioni avviene aggiungere le seguenti nel rispetto delle norme vigenti sulla protezione dei dati personali
C 2454
Art. 17
Al comma 1, capoverso art. 22 sopprimere il comma 10
C 2454
Art. 17
Al comma 1, capoverso art. 22 sopprimere il comma 11
C 2454
Art. 17
Al comma 1, capoverso art. 22, comma 11 sostituire le parole non costituisce motivo di con le seguenti non comporta mai
C 2454
Art. 17
Al comma 1, capoverso art. 22, comma 11 sostituire le parole da di revoca del premesso fino a legalmente residenti con le seguenti per privare il lavoratore straniero ed i suoi familiari legalmente residenti del permesso di soggiorno
C 2454
Art. 17
Al comma 1, capoverso art. 22, comma 11 secondo periodo sopprimere le parole da e comunque fino alla fine del periodo
C 2454
Art. 17
Al comma 1, capoverso art. 22, comma 11 secondo periodo sostituire le parole sei mesi con le seguenti un anno
C 2454
Art. 17
Al comma 1, capoverso art. 22 sopprimere il comma 12
C 2454
Art. 17
Al comma 1, capoverso art. 22, comma 12 sopprimere le parole con l’arresto da tre mesi a un anno
C 2454
Art. 17
Al comma 1, capoverso art. 22, comma 12 sostituire le parole un anno e con l’ammenda con le seguenti un anno o con l’ammenda
C 2454
Art. 17
Al comma 1, capoverso art. 22 sopprimere il comma 13
C 2454
Art. 17
Al comma 1, capoverso art. 22 comma 13
aggiungere infine il seguente periodo:
I lavoratori extracomunitari che abbiano
cessato l’attività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facoltà di richiedere, nei
casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni internazionali, la
liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme
di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento
Conseguentemente all’art 27 comma
1 lettera a) sostituire dalle parole utilizzo delle
econome derivanti fino alla fine della lettera con le seguenti:
corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte
corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001.
C 2454
Art. 17
Al comma 1, capoverso art. 22 sopprimere il comma 14
C 2454
Art. 17
Al comma 1, capoverso art. 22 sopprimere il comma 15
C 2454
Art. 17
Sopprimere il comma 2
C 2454
Art. 17
Sostituire il comma 2 con il seguente: Non possono essere adottati limiti quantitativi per la concessione dei permessi di soggiorno per lavoro autonomo
C 2454
Art. 17
Al comma 2 dopo le parole la rappresentanza diplomatica o consolare aggiungere le seguenti ovvero l'ufficio territoriale del Governo
competente per il luogo di residenza rilasciano
C 2454
Art. 18
Sopprimerlo
C 2454
Art. 18
Al comma 1 sostituire le parole L’articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 con le seguenti Dopo l’articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è inserito il seguente: “Art. 23-bis
C 2454
Art. 18
Al comma 1, capoverso art. 23 premettere
il seguente:
Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda farsi garante dell’ingresso di uno straniero, per consentirgli l’inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all’ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto d’ingresso. Le procedure di applicazione verranno definite dal regolamento di attuazione del presente decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti
C 2454
Art. 18
Al comma 1, capoverso art. 23 sopprimere il comma 2
C 2454
Art. 19
Sopprimerlo
C 2454
Art. 19
Sopprimere il comma 1
Katia Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio
C 2454
Art. 19
Al comma 1 capoverso art. 24 sopprimere
il comma 1
C 2454
Art. 19
Al comma 1 capoverso art. 24, secondo
periodo sopprimere le parole da che verifica nel
termine di cinque giorni fino alla fine del periodo
C 2454
Art. 19
Al comma 1 capoverso art. 24, secondo
periodo, dopo le parole o comunitari aggiungere le
seguenti o non comunitari regolarmente soggiornante
Katia Bellillo, Maura
Cossutta, Sgobio
C 2454
Art. 19
Al comma 1 capoverso art. 24 sopprimere
il comma 2
C 2454
Art. 19
Al comma 1 capoverso art. 24 sopprimere
il comma 3
C 2454
Art. 19
Al comma 1 capoverso art. 24 sopprimere
il comma 4
C 2454
Art. 19
Al comma 1 capoverso art. 24, comma 4
sopprimere le parole da ove abbia rispettato fino
alle parole scadenza del medesimo
C 2454
Art. 19
Al comma 1 capoverso art. 24 sopprimere
il comma 5
C 2454
Art. 20
Sopprimerlo
C 2454
Art. 20
Al comma 1, capoverso 7-bis sostituire le parole: comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l’espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica con le seguenti comporta la pena accessoria della revoca di qualsiasi tipo di permesso di soggiorno rilasciato alo straniero e la misura di sicurezza dell’espulsione
C 2454
Art. 21
Sopprimerlo
C 2454
Art. 21
Sostituirlo con il seguente:
Art. 21. 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all articolo 27, dopo il comma 1, nella lettera p), sono aggiunte alla fine le seguenti parole: “nell’ambito del limite massimo annuale d’ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, stabilito con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell’interno e del lavoro e delle politiche sociali, secondo una ripartizione tra le federazioni sportive nazionali effettuata dal CONI con una delibera che deve stabilire i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica e che deve essere approvata dal Ministro vigilante”
C 2454
Art. 22
Sopprimerlo
C 2454
Art. 22
Al comma 1 lettera a) sopprimere le
parole da , qualora fino alla fine del periodo
C 2454
Art. 22
Al comma 1 lettera a) capoverso b-bis sostituire le parole figli maggiorenni con le seguenti altri familiari entro il terzo grado di parentela
C 2454
Art. 22
Al comma1, lettera a) punto 2, dopo le parole altri figli, aggiungere le seguenti che provvedano al loro mantenimento
C 2454
Art. 22
Al comma 1 lettera a) sopprimere il punto 2)
C 2454
Art. 22
Al comma 1 lettera a) sopprimere il punto 3)
C 2454
Art. 22
Al comma 1 sopprimere la lettera b)
C 2454
Art. 22
Al comma 1 lettera b), capoverso 7
sopprimere le parole da compresa quella attestante fino
a autorità consolare italiana
C 2454
Art. 22
Al comma 1 lettera b) sopprimere il punto 9)
C 2454
Art. 22
Dopo l’articolo 22 inserire il
seguente:
Art. 22-bis
Disposizioni
a favore dei minori
All’articolo 31, comma 2-bis del testo unico n. 286 del 1998, aggiungere il seguente
Al minore straniero comunque presente nel territorio dello Stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dal presente testo unico, è rilasciato un permesso di soggiorno per minore di età. Il permesso per minore età è equiparato al permesso di soggiorno per motivi familiari limitatamente a quanto disposto e dell’articolo 30, commi 2 e 5 dell’articolo 24, comma 1
C 2454
Art. 22
Dopo l’art. 22 aggiungere il seguente:
“Art. 22-bis. All’art. 31 del decreto legislativo 286/98
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
comma 1-bis. Al minore straniero comunque presente nel territorio dello
stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno
previsto dal presente Testo unico, è rilasciato un permesso di soggiorno
per minore età. Il permesso di soggiorno per minore età è
equiparato al permesso di soggiorno per motivi familiari limitatamente a quanto
disposto dall’art. 30, commi 2 e 5 e dall’art. 34, comma 1”.
C 2454
Art. 22
Dopo l’art.
22 aggiungere il seguente:
comma 1-quater. Al minore straniero non accompagnato comunque presente
nel territorio dello stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso
di soggiorno previsto dal presente Testo unico, è rilasciato un permesso
di soggiorno per minore età. Allo scadere dei 90 giorni dal momento in
cui il minore è stato segnalato al Comitato per i minori stranieri, il
permesso di soggiorno per minore età consente l’iscrizione nelle
liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi
i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di
lavoro”.
C 2454
Art. 22
Dopo l’art.
22 aggiungere il seguente:
“Art. 22-quater. All’art. 32 del decreto legislativo
286/98, sostituire la rubrica con “Disposizioni concernenti la
conversione del permesso di soggiorno rilasciato a minori, al compimento della
maggiore età”
C 2454
Art. 22
Dopo l’art.
22 aggiungere il seguente:
“Art. 22-quinquies. All’art. 32 del decreto legislativo
286/98, aggiungere il seguente comma:
comma 1-bis. Al compimento della maggiore età, allo straniero
cui sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per minore età e che
abbia dato prova di partecipazione a un progetto di integrazione sociale
(scolastico, formativo, o di inserimento lavorativo) gestito da un ente
pubblico o da un ente privato iscritto nel registro istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante
norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina della immigrazione) si
applicano le disposizioni di cui al comma 1. L’effettiva partecipazione
dello straniero al progetto di integrazione sociale è certificata, con
idonea documentazione, dai servizi sociali dell’ente locale ove lo
straniero è domiciliato ovvero dall’ente gestore del progetto.
C 2454
Art. 22
Dopo l’art. 22
aggiungere il seguente:
“Art. 22 sexies. All’art. 34 del decreto legislativo
286/98, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: “,
per minore età.”
C 2454
Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:
"Art. 22 bis (Disposizioni concernenti i minori stranieri non accompagnati)
1. Dopo il comma 2 dell'art. 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, aggiungere il seguente comma:
"2-bis. Al minore straniero non
accompagnato comunque presente nel territorio dello stato, al quale non possa
essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dal presente Testo
unico, è rilasciato un permesso di soggiorno per minore eta'. Allo
scadere dei 90 giorni dal momento in cui il minore e' stato segnalato al
Comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore eta'
consente l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro
subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di eta' per lo svolgimento di
attivita' di lavoro."2. All'art. 32 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, sostituire la rubrica con la seguente:
"Disposizioni concernenti la conversione del permesso di soggiorno
rilasciato a minori, al compimento della maggiore eta'".3. In fine
all'art. 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
aggiungere il seguente comma: "2. Al compimento della maggiore eta', allo straniero
cui sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per minore età e che
abbia dato prova di partecipazione a un progetto di integrazione sociale
(scolastico, formativo, o di inserimento lavorativo) gestito da un ente
pubblico o da un ente privato iscritto nel registro istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme
di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
della immigrazione) si applicano le disposizioni di cui al comma 1. L'effettiva
partecipazione dello straniero al progetto di integrazione sociale e'
certificata, con idonea documentazione, dai servizi sociali dell'ente locale
ove lo straniero e' domiciliato ovvero dall'ente gestore del progetto."
4. All'art. 34 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", per
minore eta'."."
C 2454
Art. 23
Sopprimerlo
C 2454
Art. 23
Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: da almeno un anno
C 2454
Art. 23
Al comma 1 dopo le parole titolo di studio superiore conseguito in Italia aggiungere le seguenti "o, se conseguito all'estero, equipollente".
C 2454
Art. 24
Sopprimerlo
C 2454
Art. 24
Al comma 1, sopprimere la lettera a)
C 2454
Art. 24
Al comma 1, sopprimere la lettera b)
C 2454
Art. 24
Al comma 1, sopprimere la lettera c)
C 2454
Art. 24
Al comma 1, sopprimere la lettera d)
C 2454
Art. 24
Al comma 1,lettera
d), capoverso 6.sostituire le parole almeno biennale e con le seguenti che sono iscritti nelle liste di collocamento o”.
C 2454
Art. 24
Al comma 1,lettera d), capoverso 6. sopprimere le seguenti parole: nel limite del 5 per cento degli alloggi e delle agevolazioni
C 2454
Art. 25
Sopprimerlo
C 2454
Art. 25
Sopprimere il comma 2
C 2454
Art. 25
Sopprimere il comma 3
C 2454
Art. 26
Sopprimerlo
C 2454
Art. 26
Sostituirlo con il seguente:
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 30, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. Il permesso di soggiorno per motivi familiari è revocato qualora sia passato in giudicato una sentenza che pronunzia l’annullamento del matrimonio, salvo che dal matrimonio siano nati dei figli.
Art. 27
Stralciarlo
Art. 27
Sopprimerlo
C 2454
Al comma 1, premettere il seguente periodo:
"Il primo periodo del comma 5 dell’articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:
"5. La domanda di asilo è presentata al posto di frontiera,
prima dell’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del
luogo di dimora. La domanda di asilo è presentata in forma scritta o
mediante dichiarazione orale, verbalizzata dall’autorità che la
riceve. Il richiedente asilo ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza
utile per una corretta e completa presentazione della domanda e per la
esposizione dei motivi posti a base della domanda, deve produrre ed esibire
ogni documentazione in suo possesso utile a confermare le circostanze da lui
affermate o indicate nella domanda, in quanto rilevanti, e ha il diritto di
essere posto in condizioni di scrivere nella propria lingua e di ottenere,
mediante appositi prestampati, informazioni in lingua a lui comprensibile sullo
svolgimento della procedura e sui diritti e facoltà di cui può
disporre nonché di richiedere l’assistenza di un avvocato di sua
fiducia. La domanda è formulata, ove possibile con l’assistenza di
persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile, di
persona a conoscenza delle lingue di maggiore uso in ambito internazionale. I
rappresentanti dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
rifugiati sono ammessi ai posti di frontiera e in questura, al fine di prestare
opera di sostegno, informazione e assistenza per i richiedenti asilo. Agli
stessi fini sono ammessi gli appartenenti ad organismi ed enti di tutela dei
rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero
dell’Interno. Nella presentazione e nella verbalizzazione della domanda
le donne richiedenti asilo, ove possibile, si avvalgono di un’assistenza
adeguata e specificata da parte di personale appartenente al loro sesso. Le
stesse devono esser informate di tale facoltà. Il richiedente asilo ha
diritto di ottenere immediatamente, con indicazione della documentazione
allegata, copia della domanda di asilo vistata dall’autorità che
l’ha ricevuta ovvero copia del verbale"".
Art. 28
Stralciarlo
C 2454
Art. 28
Sopprimerlo
C 2454
Art. 28
Al comma 1 sopprimere la lettera b)
C 2454
Art. 28
Al comma 1, lettera b) sopprimere capoverso Art. 1-bis
C 2454
Art. 28
Al comma 1,
lettera b) capoverso Art. 1-bis , dopo la parola “trattenuto”, inserire le seguenti: “previa convalida
dell’autorità giudiziaria”.
C 2454
Art. 28
Comunque in nessun caso potrà essere disposto il trattenimento dei minori non accompagnati richiedenti asilo. né dei richiedenti asilo entrati regolarmente nel territorio dello Stato, nonché dei richiedenti asilo presentatisi spontaneamente alle autorità competenti che manifestano, espressamente o implicitamente, l’intenzione di chiedere asilo.
C 2454
Art. 28
Al comma 1, lettera b), capoverso art. 1-bis, comma 1, secondo periodo, dopo le parole tempo strettamente necessario aggiungere le seguenti: e comunque complessivamente non superiore a quarantacinque giorni
C 2454
Art. 28
Al comma 1, lettera b), capoverso art. 1-bis, comma 1 sopprimere la lettera a)
C 2454
Art. 28
Al comma 1, lettera b), capoverso art. 1-bis, comma 1 sopprimere la lettera b)
C 2454
Art. 28
Al comma 1, lettera b), capoverso art. 1-bis, comma 1 sopprimere la lettera c)
C 2454
Art. 28
Al comma 1, lettera b), capoverso art. 1-bis, sopprimere il comma 2
C 2454
Art. 28
Al comma 1, lettera b), capoverso art. 1-bis, comma 2, sostituire le parole deve sempre con le seguenti può, altresì, essere disposto, durante la procedura semplificata di cui all’articolo 1-ter, per un periodo massimo di quarantacinque giorni
C 2454
Art. 28
Al comma 1, lettera b), capoverso art. 1-bis, comma 2, dopo la
parola
“disposto”, aggiungere le seguenti: “previa convalida dell’autorità
giudiziaria”.
C 2454
Art. 28
Al comma 1, lettera b), capoverso art. 1-bis, comma 2, sopprimere la lettera a)
C 2454
Art. 28
Al comma 1, lettera b), capoverso art. 1-bis, comma 2, lettera a) sostituire le parole: a seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata dallo straniero fermato per avere eluso il controllo di frontiera o subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare" con le seguenti "a seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata dallo straniero fermato in condizioni di soggiorno irregolare o per avere eluso il controllo di frontiera".
Katia Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio
C 2454
Art. 28
Al comma 1, lettera b), capoverso art.
1-bis, comma 2, lettera a) aggiungere infine le seguenti parole:
Gli stranieri che – pur essendo entrati irregolarmente nel territorio italiano – si presentino spontaneamente alle autorità competenti per inoltrare domanda di asilo potranno essere trattenuti solo al fine di cui alle lettere a), b), c), del comma 1 dell’articolo 1-bis
C 2454
Art. 28
Al comma 1, lettera b), capoverso art. 1-bis, comma 2, sopprimere la lettera b)
C 2454
Art. 28
Al comma 1, lettera b), capoverso art. 1-bis, sopprimere il comma 3
C 2454
Art. 28
Al comma 1, lettera b), capoverso art.
1-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il trattenimento previsto per i casi di cui al comma 1, lettera a) e al comma 2, lettera b), è attuato nei centri di accoglienza per i richiedenti asilo secondo le norme dell’apposito regolamento emanato entro centottanta giorni dall’approvazione della presente legge. Il medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche e le modalità di gestione di dette strutture.
C 2454
Art. 28
Al comma 1, lettera b), capoverso art. 1-bis, comma 3, sostituire le parole di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 con le seguenti: di cui alla lettera a) del comma 1.
C 2454
Art. 28
Al comma 1, lettera b), capoverso art.
1-bis, comma 3, aggiungere infine il seguente periodo:
In tali casi per il trattenimento si osservano comunque le norme dei commi 3, 4, 5, 6, e 7 dell’articolo 14 di cui al testo unico del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
C 2454
Art. 28
Al comma 1, lettera b), capoverso art. 1-bis, sopprimere il comma 4
C 2454
Art. 28
Al comma 1, lettera b), capoverso art. 1-bis, sopprimere il comma 5
C 2454
Art. 28
Al comma 1, lettera b), capoverso art. 1-bis dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
6- bis. Sia nei centri di accoglienza per richiedenti asilo di
cui al comma 3 che nei centri in cui viene disposto il trattenimento dei richiedenti asilo di
cui al comma 4, deve comunque essere consentito l’accesso ai
rappresentanti dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
Rifugiati, agli avvocati, nonché agli organismi ed enti di tutela dei
rifugiati con esperienza consolidata nel settore”.
C 2454
Art. 28
Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso art. 1-ter
C 2454
Art. 28
Al comma 1, lettera b), capoverso art. 1-ter, sopprimere il comma 2
C 2454
Art. 28
Al comma 1, lettera b), capoverso art. 1-ter, comma 2, dopo le parole di cui all’art. 1-bis, comma 3 aggiungere il seguente periodo: Per la convalida del provvedimento si applicano, in analogia, le disposizioni nei modi di cui ai commi 3, 4 dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 lulgio 1998, n. 286.
La convalida comporta la permanenza nei centri per i richiedenti asilo per un periodo massimo di trenta giorni. Su richiesta del questore il giudice unico può prorogare il termine per un massimo di ulteriori quindici giorni.
C 2454
Art. 28
Al comma 1,
lettera b), capoverso art. 1-ter, comma 2, dopo le parole di cui all’art. 1-bis, comma 3 aggiungere
il seguente periodo:
“Il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata trasmette copia degli atti al giudice unico entro le quarantotto ore dall’adozione del provvedimento.
Il giudice unico, ove ritenga sussistere i requisiti di cui al presente
articolo, convalida il provvedimento nei modi di cui agli articoli 737 e
seguenti del codice di procedura civile, sentito l’interessato. Il
provvedimento cessa di avere ogni effetto
qualora non si convalidato nelle quarantotto ore successive. La
convalida comporta la permanenza nei centri per richiedenti asilo per un
periodo di complessivi trenta giorni. Su richiesta del questore il giudice
unico può prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci
giorni.
C 2454
Art. 28
Al comma 1, lettera b), capoverso art. 1-ter, comma 2, sostituire le parole da Entro due giorni fino a provvede all’audizione con le seguenti:
Entro due giorni dal ricevimento della domanda di asilo, il questore provvede a trasmettere alla commissione territoriale per il riconoscimento del diritto d’asilo la domanda, la documentazione allegata dal richiedente e ogni altra documentazione necessaria. La Commissione entro quindici giorni successivi al ricevimento di tale domanda, provvede comunque a svolgere l’audizione del richiedente.
Art. 28
Al comma 1, lettera b), capoverso art. 1-ter, comma 2, dopo le parole entro quindici giorni provvede all’audizione aggiungere il seguente periodo: Durante lo svolgimento dell’audizione, è presente, su richiesta, un interprete o un mediatore linguistico-culturale e un avvocato di fiducia del richiedente asilo. Del colloquio con il richiedente asilo viene redatto verbale, di cui si da comunicazione all’interessato nella lingua in cui si è svolta l’audizione.
Katia Bellillo, Maura
Cossutta, Sgobio
C 2454
Art. 28
Al comma 1, lettera b), capoverso art. 1-ter, sopprimere il comma 3
C 2454
Art. 28
Al comma 1, lettera b), capoverso art. 1-ter, comma 3 dopo le parole
di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 aggiungere il seguente periodo: Il questore
competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata trasmette
copia degli atti al giudice unico entro le quarantotto ore dall’adozione
del provvedimento.
Il giudice unico ove ritenga sussistere i requisiti di cui al presente
articolo, convalida il provvedimento nei modi di cui agli articoli 737 e
seguenti del codice di procedura civile, sentito l’interessato. Il
provvedimento cessa di avere ogni effetto
qualora non si convalidato nelle quarantotto ore successive. La
convalida comporta la permanenza nei centri per richiedenti asilo per un
periodo di complessivi trenta giorni. Su richiesta del questore il giudice
unico può prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci
giorni”.
C 2454
Art. 28
Al comma 1, lettera b), capoverso art. 1-ter, sopprimere il comma 4
C 2454
Art. 28
Al comma 1, lettera b), capoverso art. 1-ter, comma 4 sostituire le parole equivale alla rinuncia alla con le seguenti comporta l’archiviazione della
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Art. 28
Al comma 1, lettera b), capoverso art 1-ter, sopprimere il comma 5
C 2454
Art. 28
Al comma 1, lettera b), capoverso art 1-ter, comma 5, sostituire le parole domande di riconoscimento dello status di rifugiato con le seguenti domande di asilo
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Art. 28
Al comma 1, lettera b), capoverso art 1-ter, sopprimere il comma 6
C 2454
Art. 28
Al comma 1, lettera b), capoverso art
1-ter, comma 6 sostituirlo con il
seguente:
6.Avverso il
diniego della Commissione Territoriale sulla domanda di riconoscimento dello
status di rifugiato, è ammesso ricorso alla Commissione Nazionale. Il
ricorso può essere presentato entro 15 giorni dalla notifica della
decisione assunta dalla Commissione territoriale. Il ricorso alla Commissione
nazionale ha in ogni caso effetto sospensivo in relazione all’adozione
del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale. Il ricorso
può essere presentato personalmente dall’interessato, o con
l’assistenza di un difensore, ed è depositato presso la questura
territorialmente competente che lo inoltra entro 48 ore alla Commissione
nazionale; la questura rilascia al ricorrente un permesso di soggiorno per
motivi di giustizia.
6-bis. Il ricorrente, in caso di accoglimento del ricorso di cui al comma 1, ha diritto ad una audizione dinanzi alla Commissione Nazionale; Durante lo svolgimento dell’audizione, è presente, su richiesta, un interprete o un mediatore linguistico-culturale, e un avvocato di fiducia del richiedente asilo. Del colloquio con il richiedente asilo viene redatto verbale. La decisione è adottata dalla Commissione Nazionale entro i successivi tre giorni con atto scritto e motivato notificato all’interessato unitamente ad una traduzione nella lingua in cui si è svolta l’audizione, unitamente alle modalità di impugnazione.
6-ter Avverso la decisione negativa della Commissione Nazionale può essere presentato ricorso al Tribunale ordinario del luogo di domicilio eletto dal richiedente, con contestuale richiesta di sospensiva. Il ricorso è presentato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.
6-quater Il Tribunale adito giudica sulla ammissibilità
dell’effetto sospensivo entro i quindici giorni successivi dal deposito
del ricorso, dandone comunicazione al difensore del ricorrente ed al Questore
del luogo ove quest’ultimo risulta domiciliato.
6-quinquies.Nelle more della decisione sull’istanza di sospensiva il ricorrente non può essere allontanato dal territorio dello Stato, salvo che per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato.
6 sexies. In caso
di accoglimento dell’istanza di sospensiva di cui al comma 3, al
ricorrente è rilasciato dal questore territorialmente competente un
permesso di soggiorno per “richiesta di asilo”, rinnovabile fino
alla definizione del giudizio di merito da parte del Tribunale adito.
6 septies La sentenza di accoglimento del ricorso riconosce al
ricorrente il diritto d’asilo nel territorio della Repubblica ai sensi
della presente legge, in attuazione dell’art. 10 co. 3 della
Costituzione.
6 octies La sentenza del Tribunale che rigetta il ricorso del richiedente è notificata al ricorrente e comunicata alla Questura competente; la Questura dispone il ritiro del permesso di soggiorno intimando allo stesso di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni, osservando le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all’ufficio di polizia di frontiera, salvo che l’interessato non disponga di altro titolo di soggiorno nel territorio dello Stato.
6.novies In caso
di mancato rispetto dell’intimazione di cui al comma 8, salvo i casi di
forza maggiore, il prefetto dispone l’espulsione dell’interessato
con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
6. decies. Per lo
svolgimento dei procedimenti previsti dal presente articolo si osservano, in
quanto applicabili, le norme previste nella sezione II del Capo I del Titolo IV
del Libro II del Codice di Procedura Civile. Nel giudizio sono comunque
consentiti l’interrogatorio del ricorrente e l’assunzione di ogni
mezzo di prova. Il ricorso deve essere altresì notificato alla
Commissione Nazionale la quale ha facoltà di depositare in Cancelleria
copia di tutti gli atti in suo possesso e almeno dieci giorni prima dell’udienza
di discussione ogni contro deduzione.
C 2454
Art. 28
Al comma 1, lettera b), capoverso art. 1-ter, comma 6 sopprimere le parole da Il ricorso fino a nazionale
C 2454
Art. 28
Al comma 1, lettera b), capoverso art. 1-ter, comma 6 sostituire la parola prefetto con la seguente giudice
C 2454
Art. 28
Al comma 1, lettera b), capoverso art.
1-ter dopo il comma 6 aggiungere infine il seguente comma:
6 bis. Il regolamento di cui al comma 3 determina modalità di accesso ai centri di accoglienza di cui al medesimo comma e ai centri di permanenza temporanea e assistenza di cui all’art. 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza per gli stranieri che abbiano presentato richiesta di asilo, di rappresentanti dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati o di persone da questi delegate o appartenenti a organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e dei diritti fondamentali
Katia Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio
C 2454
Art. 28
Al comma 1, lettera b), capoverso art 1-ter, comma 6 sostituire le parole da al tribunale in composizione monocratica fino a le rappresentanze diplomatiche con le seguenti dal richiedente asilo alla commissione nazionale di cui all’art 1-quinquies, entro otto giorni dalla notifica della decisione
C 2454
Art. 28
Al comma 1, lettera b), capoverso art 1-ter, comma 6 sostituire le parole da "quindici giorni" fino alla fine del comma con le seguenti: "otto giorni. Contestualmente alla presentazione del ricorso il ricorrente puo' chiedere a detto tribunale la sospensione del provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato. Il tribunale decide sulla richiesta di sospensione entro le successive quarantotto ore. Fino alla scadenza di tale termine, si da' luogo al prolungamento del trattenimento del richiedente. Ove la richiesta di sospensione sia accolta, il questore rilascia allo straniero un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla decisione sul ricorso. Il provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato in seguito a decisione di rigetto del ricorso e' immediatamente esecutivo."
C 2454
Art. 28
Al comma 1, lettera b), capoverso art 1-ter, comma 6 secondo periodo sopprimere la parola non
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Art. 28
Al comma 1, lettera b), capoverso art
1-ter, comma 6 secondo periodo sostituire le parole da il richiedente asilo fino alla fine del comma con le seguenti:
nell’ambito della procedura semplificata. La Commissione – tramite almeno uno dei suoi membri – può procedere all’audizione del richiedente asilo con le garanzie di cui al comma 2 dell’articolo 1-quater. La decisione sul ricorso è comunque presa collegialmente, anche ai sensi del comma 3 dell’articolo 1-quater, sulla base del verbale dell’eventuale audizione, dei documenti concernenti l’esame da parte della Commissione territoriale e di ogni altro elemento utile presentato dal richiedente o acquisito d’ufficio.
C 2454
Art. 28
Al comma 1, lettera b), capoverso art
1-ter, dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
6-bis. Un eventuale ricorso avverso la decisone della commissione nazionale è presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche dall’estero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente non sospende l’eventuale provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino all’esito del ricorso.
6-ter. Qualora il richiedente asilo fosse trattenuto durante la procedura e la decisone della commissione territoriale e/o nazionale non dovesse pervenire entro i termini stabiliti al comma 2 dell’articolo 1-bis, al loro scadere cessa il trattamento e al richiedente verrà rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo della validità di un mese, rinnovabile fino alla finalizzazione della decisione da parte della commissione territoriale e/o nazionale. La domanda di asilo del richiedente il quale – una volta rilasciato – non si presenta per il rinnovo del permesso di soggiorno senza giustificato motivo verrà considerata scaduta
C 2454
Art. 28
Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso art. 1-quater
C 2454
Art. 28
Al comma 1, lettera b), sostituire il
capoverso art. 1-quater con il seguente:
Art. 1 quater 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri degli affari esteri,
dell’interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono istituite delle
commissioni, di seguito denominate territoriali, gerarchicamente subordinate
alla Commissione Nazionale per il riconoscimento dello status di rifugiato. Le
predette commissioni sono ciascuna composta da un dirigente della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri
con qualifica non inferiore a consigliere di legazione e da un dirigente del
Ministero dell’Interno, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, con
qualifica di vice-questore, da un esperto qualificato in materia di diritti
civili e umani designato dal Presidente
del Consiglio dei Ministri, da un rappresentante dell’Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i Rifugiati, con funzioni consultive, o un suo delegato
nominato fra gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela
dei diritti civili e fondamentali. In caso di parità di voti prevale la
decisione espressa con il voto del Presidente.
2. Nell’espletamento delle proprie funzioni,
le commissioni territoriali, devono comunque tenere conto delle raccomandazioni
dell’ Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i Rifugiati e degli atti adottati dal Consiglio
d’Europa e dall’Unione Europea, con particolare riguardo ai criteri
ed alle procedure per la determinazione e per la cessazione dello status di
rifugiato ed alle condizioni minime che devono essere assicurate al riguardo.
3. Durante lo svolgimento dell’audizione le
commissioni territoriali si avvalgono di mediatori linguistico-culturali o di interpreti. All’audizione è
presente, su richiesta dell’interessato, un avvocato di fiducia del
richiedente asilo. Del colloquio con il richiedente asilo viene redatto
verbale.”
I richiedenti asilo di sesso femminile hanno facoltà di essere assistiti
da mediatori linguistico-culturali del loro stesso sesso e di tale
opportunità devono esserne informate. Del colloquio con il richiedente
viene redatto verbale. Le decisioni sono adottate con atto scritto e motivato.
Le stesse verranno comunicate al richiedente, unitamente alle indicazioni sulle
modalità di impugnazione, nelle forme previste dall’articolo 2,
comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
sull’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Il tutto deve essere consegnato
nella lingua in cui si è svolta l’audizione.
C 2454
Art. 28
Al comma 1, lettera b), capoverso art. 1-quater, primo periodo dopo le parole dell’ACNUR aggiungere le seguenti: e due rappresentanti degli enti o associaizoni maggiormente rappresentative del settore
C 2454
Art. 28
Al comma 1, lettera b), capoverso art. 1-quater sopprimere il comma 2
C 2454
Art. 28
Al comma 1, lettera b), capoverso art. 1-quater sopprimere il comma 3
C 2454
Art. 28
Al comma 1, lettera b), capoverso art. 1-quater sopprimere il comma 4
C 2454
Art. 28
Al comma 1, lettera b), capoverso art. 1-quater comma 4 sopprimere le seguenti parole: che decide ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 6"
C 2454
Art. 28
Al comma 1, lettera b), dopo capoverso art. 1-quater aggiungere
il seguente:
Art. 1-quater/bis. (Procedura ordinaria) 1. Entro due giorni dal ricevimento dell’istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro trenta giorni provvede all’audizione. La decisone è adottata entro i successivi tre giorni.
2. Avverso le decisioni delle commissioni territoriali è ammesso ricorso alla commissione nazionale entro quindici giorni con effetto sospensivo.
C 2454
Art. 28
Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso art. 1-quinquies
C 2454
Art. 28
Al comma 1, lettera b), sostituire l’art. 1-quinquies con il seguente:
Art. 1 quinquies. 1. La Commissione centrale per il
riconoscimento dello status di rifugiato prevista dall’articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990,
n. 136, è trasformata in Commissione Nazionale per il diritto di asilo,
di seguito denominata “Commissione nazionale” nominata con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta congiunta dei Ministri
dell’interno e degli affari esteri.
2. La Commissione Nazionale è presieduta da
un prefetto e composta da un
dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un dirigente del
Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere
d’ambasciata, da un dirigente del Ministero dell’interno con
qualifica di viceprefetto, da un rappresentante dell’Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i Rifugiati o un suo delegato nominato fra gli
appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili
e fondamentali. La Commissione Nazionale è rinnovata ogni tre anni; la
nomina a Presidente della Commissione Nazionale è rinnovabile una sola
volta consecutivamente per la medesima durata. I componenti della Commissione
Nazionale rimangono in carica sino al rinnovo della Commissione medesima e sono
rieleggibili non consecutivamente.
3. La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di raccolta di dati statistici oltre che poteri decisionali in tema di revoche e cessazione degli status concessi.
La Commissione Nazionale ha, inoltre, potere di riesame sulla richiesta
di asilo in caso di ricorso su diniego da parte di una Commissione
Territoriale.
4. Nell’ambito della Commissione Nazionale
è istituito il Consiglio di Presidenza, composto dai presidenti delle
singole commissioni territoriali e dal presidente della Commissione Nazionale
che lo presiede. Partecipano al
Consiglio di Presidenza un rappresentante dell’Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i Rifugiati o un suo delegato nominato fra gli appartenenti
ad organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e
fondamentali e un esperto in materia di diritti civili e umani designato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio di Presidenza
all’inizio di ciascun anno stabilisce le linee direttive da osservare
nella valutazione delle richieste di asilo nonché i criteri di massima
per il funzionamento delle commissioni territoriali di cui coordina le
attività, tenendo in considerazione le raccomandazioni dell’Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, determinando le
modalità di mezzi occorrenti ad assicurare l’aggiornamento dei
componenti della Commissione Nazionale dei delegati e del personale assegnato.
5. La Commissione
Nazionale e le singole commissioni territoriali, al termine di ogni anno di
funzionamento, rendono pubblici e relazionano al Parlamento sui risultati delle
loro attività, relativamente al numero e all’esito delle domande
esaminate.
6.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare, ai sensi
dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n.400, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, dell’interno e del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni occorrenti per
disciplinare le modalità di organizzazione della Commissione Nazionale e
territoriali.
7. Il presidente e gli altri membri delle
commissioni sono collocati fuori ruolo nelle amministrazioni di appartenenza
per il periodo di durata nella carica e per lo stesso periodo non possono
ricoprire cariche elettive.
Katia Bellillo, Maura
Cossutta, Sgobio
C 2454
Art. 28
Al comma 1, lettera b), capoverso art. 1-quinquies, dopo le parole ACNUR, aggiungere le seguenti e due rappresentati degli enti ed associazioni maggiormente rappresentative del settore
C 2454
Art. 28
Al comma 1, lettera b), capoverso art. 1-quinquies sopprimere il comma 2
C 2454
Art. 28
Al comma 1, lettera b), capoverso art. 1-quinquies sopprimere il comma 3
C 2454
Art. 28
Al comma 1, lettera b), capoverso art.
1-quinquies comma 3 aggiungere infine il seguente periodo
I membri delle Commissioni verranno selezionati in considerazione delle loro qualifiche e conoscenze relative a materie attinenti al diritto internazionale e saranno adeguatamente formati per il compito che dovranno svolgere. Le Commissioni verranno, altresì, dotate della necessaria struttura amministrativa per espletare le attività legate al processo decisonale.
C 2454
Art. 28
Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso art. 1-sexies
C 2454
Art. 29
Al comma 1, sopprimere le parole da adibendolo ad attività fino a bisogno familiare
C 2454
Art. 29
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo
C 2454
Art. 29
Sopprimere il comma 3
Conseguentemente al comma 6 sopprimere il terzo periodo
C 2454
Art. 29
Al comma 4 sostituire le parole da un permesso fino alla fine del comma con le seguenti:
un permesso per lavoro subordinato della durata determinata in base all’articolo 4 del testo unico n. 286 del 1998
C 2454
Art. 29
Al comma 5 sopprimere il secondo periodo
C 2454
Art. 29
Al comma 6 sopprimere il secondo periodo
C 2454
Art. 29
Al comma sostituire le parole : per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno con le seguenti ai sensi del comma 1 o del comma 2, lettera c), dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998