(Sergio Briguglio 18/4/2002)

 

PROPOSTE DI EMENDAMENTO RELATIVE AL DDL SU IMMIGRAZIONE E ASILO, A.C. 2454

 

Art. 4

 

- Al comma 1 dell’art. 4, nel nuovo testo del comma 2, le parole

In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39.

sono sostituite dalle seguenti:

“Il diniego del visto di ingresso o reingresso è adottato con provvedimento scritto e motivato.”.

 

Nota: Si ripristina l’obbligo, per l’Amministrazione, di adottare in ogni caso il diniego del visto di ingresso con provvedimento scritto e motivato.

 

 

Art. 5

 

- Al comma 1, lettera d), dell’art. 5, nel nuovo testo del comma 3-quater, dopo le parole

sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana

sono inserite le seguenti:

dell’ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di residenza”.

 

Nota: Si estende all’ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di residenza la competenza per il rilascio della certificazione necessaria per il soggiorno per lavoro autonomo, in considerazione della possibilita’ di conversione di un permesso di soggiorno ad altro titolo (es.: studio) in permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Sarebbe infatti assurdo imporre allo straniero gia’ regolarmente soggiornante un ritorno in patria finalizzato alla semplice richiesta della certificazione di condizioni maturate nel territorio italiano.

 

- Al comma 1 dell’art. 5, dopo la lettera g) e’ aggiunta la seguente:

h) In fine al comma 9 aggiungere il seguente periodo:

"La stipula del contratto di soggiorno per lavoro, il rilascio della certificazione della sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 26 da parte dell’Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di residenza e la prestazione di garanzia di cui all'articolo 23 sono considerate condizioni sufficienti per il rilascio di un permesso di soggiorno, rispettivamente, per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, per lavoro autonomo o per inserimento nel mercato del lavoro, nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, allo straniero titolare di un permesso di soggiorno ad altro titolo in corso di validita’ o di rinnovo o della equivalente ricevuta di cui al comma 3 dell’articolo 10 del Regolamento di attuazione del presente Testo unico contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394."

 

Nota: Questa modifica si accorda con la proposta della Commissione europea per una direttiva del Consiglio in materia di  ingresso e soggiorno per lavoro.

 

 

Art. 12

 

- Alla lettera c) del comma 1 dell’art. 12, nel nuovo testo del comma 4, dopo le parole

“eseguita dal questore”

sono inserite le seguenti:

“, previa convalida da parte dell’autorita’ giudiziaria”.

 

Nota: Si impone, coerentemente con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza relativa ai centri di permanenza temporanea e assistenza (CPT), che l’accompagnamento immediato alla frontiera, in quanto provvedimento limitativo della liberta’ della persona, sia sottoposto a convalida da parte dell’autorita’ giudiziaria.

 

- Alla lettera h) del comma 1 dell’art. 12, nel nuovo testo del comma 14, le parole

“dieci anni”

sono sostituite dalle seguenti:

“cinque anni”.

 

Nota: Si ripristina il limite di cinque anni per il divieto di reingresso, risultando quello di dieci anni inutilmente punitivo e capace, quindi, di incentivare la violazione del divieto stesso.

 

- Dopo il comma 1 dell’art. 12, aggiungere il seguente:

“1 bis. Al comma 2 dell'articolo 13 del Testo Unico, sostituire le parole

"L’espulsione è disposta dal prefetto"

con le seguenti:

"Il prefetto puo' disporre l'espulsione".

Corrispondentemente, dopo il comma 2 dell'articolo 13 del Testo Unico aggiungere il seguente:

"2 bis. Nei casi in cui, sulla base di circostanze obiettive riguardanti l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il Prefetto non rilevi la necessita' di adottare un provvedimento di espulsione, il Questore rilascia un permesso di soggiorno in applicazione dei commi 5, 6 o 9 dell'articolo 5, o, quando questo non sia possibile, ingiunge allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni. In questo caso, il Questore procede al rilevamento delle impronte digitali dello straniero. Ove lo straniero non ottemperi all'ingiunzione del Questore, il Prefetto ne dispone l’espulsione. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana o con organizzazioni umanitarie specializzate di comprovata affidabilita’ predispone programmi per un positivo reinserimento in patria degli stranieri che lascino il territorio dello Stato in seguito ad uno dei provvedimenti previsti dal presente articolo, anche avvalendosi delle risorse ricavate dalle sanzioni pecuniarie irrogate in applicazione del presente Testo unico. "“

 

Nota: Questa proposta si accorda con le indicazioni della recente Comunicazione della Commisisone su una politica comune in materia di immigrazione illegale. Il periodo finale arricchisce il quadro degli elementi che incentivano lo straniero illegalmente soggiornante a ottemperare all’obbligo di allontanamento.

 

 

Art. 17

 

- Al comma 1 dell’art. 17, nel comma 11 del nuovo testo dell’articolo 22, le parole

“sei mesi”

sono sostituite dalle seguenti:

“un anno”.

 

Nota: Si riporta al valore di un anno la durata del periodo minimo di disoccupazione “tollerata” del lavoratore straniero.

 

- Al comma 1 dell’art. 17, nel comma 13 del nuovo testo dell’articolo 22, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facoltà di richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo.”.

 

Nota: Si ripristina la disposizione che consente la liquidazione dei contributi a vantaggio del lavoratore che non abbia maturato il diritto a prestazioni pensionistiche e che non possa, d’altra parte, trasferire i contributi in base ad accordi bilaterali.

 

- Al comma 2 dell’art. 17, le parole:

La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia

sono sostituite dalle seguenti:

La rappresentanza diplomatica o consolare ovvero l’ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di residenza rilasciano”

 

Nota: Si estende allufficio territoriale del Governo competente per il luogo di residenza la competenza per il rilascio della certificazione necessaria per il soggiorno per lavoro autonomo, in considerazione della possibilita’ di conversione di un permesso di soggiorno ad altro titolo (es.: studio) in permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Sarebbe infatti assurdo imporre allo straniero gia’ regolarmente soggiornante un ritorno in patria finalizzato alla semplice richiesta della certificazione di condizioni maturate nel territorio italiano.

 

 

Art. 18

 

- Al comma 1 dell’art. 18, le parole:

“L’articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e’ sostituito dal seguente: <<Art. 23.”

sono sostituite dalle seguenti:

“Dopo l’articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e’ inserito il seguente: <<Art. 23 bis.”

 

Nota: Si ripristina l’articolo sulla sponsorizzazione.

 

 

Art. 22

 

- Al punto 1) della lettera 1) del comma 1 dell’art. 22, le parole

“figli maggiorenni”

sono sostituite dalle seguenti

“altri familiari entro il terzo grado di parentela”.

 

Nota: Si estende la possibilita’ di ricongiungimento con figli maggiorenni totalmente invalidi a tutti i familiari entro il terzo grado di parentela affetti dalla medesima invalidita’.

 

- Al punto 2) della lettera a) del comma 1 dell’art. 22, dopo le parole

“altri figli nel paese di origine o di provenienza

sono inserite le seguenti

“che provvedano al loro mantenimento”.

 

Nota: Si tempera la modifica relativa alla disciplina del ricongiungimento familiare con il genitore a carico, consentendolo in quei casi in cui il genitore, pur avendo altri figli nel paese di origine o di provenienza, non ha chi possa provvedere al suo mantenimento, all’infuori del figlio soggiornante in Italia.

 

- Dopo l’articolo 22 e’ aggiunto il seguente:

“Art. 22 bis

(Disposizioni concernenti i minori stranieri non accompagnati)

1. Dopo il comma 2 dell’art. 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, aggiungere il seguente comma:

“2-bis. Al minore straniero non accompagnato comunque presente nel territorio dello stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dal presente Testo unico, è rilasciato un permesso di soggiorno per minore eta’. Allo scadere dei 90 giorni dal momento in cui il minore e’ stato segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore eta’ consente l’iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di eta’ per lo svolgimento di attivita’ di lavoro.”

2. All’art. 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sostituire la rubrica con la seguente:

“Disposizioni concernenti la conversione del permesso di soggiorno rilasciato a minori, al compimento della maggiore eta’”.

3. In fine all’art. 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, aggiungere il seguente comma:

“2. Al compimento della maggiore eta’, allo straniero cui sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per minore età e che abbia dato prova di partecipazione a un progetto di integrazione sociale (scolastico, formativo, o di inserimento lavorativo) gestito da un ente pubblico o da un ente privato iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione) si applicano le disposizioni di cui al comma 1. L’effettiva partecipazione dello straniero al progetto di integrazione sociale e’ certificata, con idonea documentazione, dai servizi sociali dell’ente locale ove lo straniero e’ domiciliato ovvero dall’ente gestore del progetto.”

4. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 34 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “, per minore eta’.”.”

 

 

Art. 23

 

Al comma 1 dell’art. 23, dopo le parole

titolo di studio superiore conseguito in Italia

sono inserite le seguenti

“o, se conseguito all’estero,  equipollente”.

 

Nota: Si rirpristina la possibilita’ di accesso allo studio univeersitario per gli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno che, pur non avendo conseguito il titolo di studio superiore in Italia, siano in possesso di titolo equipollente conseguito all’estero.

 

 

Art. 24

 

- Al comma 1 dell’art. 24, la lettera d) e’ soppressa.

 

Nota: Si rirpristina, in ossequio al principio sancito dalla Convenzione OIL n. 143, la parita’ di accesso agli alloggi di edilizia pubblica per tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti che siano iscritti nelle liste di collocamento o che esercitino regolare attivita’ lavorativa.

 

 

Art. 25

 

- All’art. 25, il comma 2 e’ soppresso.

 

Nota: Si rirpristina la possibilita’ di trasferimento dei contributi previdenziali anche per i lavoratori stagionali.

 

- All’art. 25, il comma 3 e’ soppresso.

 

Nota: Si rirpristina la possibilita’ di prestazione di garanzia ai fini dell’ingresso e/o soggiorno per lavoro autonomo.

 

 

Art. 28

 

- Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 1 bis inserito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 28, le parole:

a seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata dallo straniero fermato per avere eluso il controllo di frontiera o subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare”

sono sotituite dalle seguenti:

“a seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata dallo straniero fermato in condizioni di soggiorno irregolare o per avere eluso il controllo di frontiera”.

 

Nota: Si corregge un’ambiguita’ del testo, allo scopo di evitare che il trattenimento obbligatorio sia esteso al caso di richiedente asilo che emerga spontaneamente dalla condizione di soggiorno irregolare, non potendosi, in tale caso, presumere la strumentalita’ della domanda di asilo.

 

- Al comma 6 dell’articolo 1 ter inserito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 28, le parole da “quindici giorni”  fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:

“otto giorni. Contestualmente alla presentazione del ricorso il ricorrente puo’ chiedere a detto tribunale la sospensione del provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato. Il tribunale decide sulla richiesta di sospensione entro le successive quarantotto ore. Fino alla scadenza di tale termine, si da’ luogo al prolungamento del trattenimento del richiedente. Ove la richiesta di sospensione sia accolta, il questore rilascia allo straniero un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla decisione sul ricorso. Il provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato in seguito a decisione di rigetto del ricorso e’ immediatamente esecutivo.”

 

Nota: Si trasferisce al giudice competente per il ricorso coerentemente con la proposta di direttiva presentata dalla Commissione europea, la responsabilita’ della decisione sulla sospensione (non automatica) dell’allontanamento dal territorio dello Stato del richiedente asilo trattenuto obbligatoriamente che abbia presentato ricorso avverso il diniego del riconoscimento dello status di rifugiato.

 

- Al comma 4 dell’articolo 1 quater inserito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 28, le parole “che decide ai sensi dell’articolo 1-ter, comma 6” sono soppresse.

 

Nota: Si sopprime un inciso apparentemente privo di rilevanza, ma suscettibile di interpretazioni pericolose in sede di applicazione: e’ possibile infatti che il richiamo al comma 6 dell’articolo 1-ter sia interpretato come volonta’ del legislatore di non riconoscere, neanche nei casi di procedura ordinaria, un effetto sospensivo automatico alla presentazione del ricorso contro il diniego di riconoscimento dello status di rifugiato.

 

 

Art. 29

 

- Al comma 1 dell’art. 29, le parole “adibendolo ad attività di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare,” sono soppresse.

 

Nota: Si estende la regolarizzazione agli stranieri impiegati in rapporti di lavoro subordinati in settori diversi dalla collaborazione domestica.

 

- Al comma 4 dell’art. 29, le parole

un permesso, della durata di un anno, rinnovabile per uguali, successivi periodi, se è data prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata

sono sostituite dalle seguenti:

“un permesso per lavoro subordinato”.

 

Nota: Si stabilisce che il permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e’ l’ordinario permesso per lavoro subordinato, senza ulteriori specificazioni che ne limitino la rinnovabilita’ o l’utilizzabilita’.

 

- Al comma 7 dell’art. 29, le parole

per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno

sono sostituite dalle seguenti:

“ai sensi del comma 1 o del comma 2, lettera c), dell’articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,”.

 

Nota: Si limita al caso di espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello stato o di prevenzione l’impossibilita’ di usufruire del provvedimento di regolarizzazione.