Roma, 11.04.2002

 

Caro Sergio,

 

Ho ricevuto il tuo mail riguardante l’iscrizione anagrafica di coloro, cittadini argentini,  che intendono presentare domanda di riconoscimento, concessione o riacquisto della cittadinanza italiana.

Per quanto riguarda la durata del permesso di soggiorno necessario per l’iscrizione anagrafica,  mi sembra che le ipotesi che fai siano giuste.

Come hai rilevato, il Regolamento anagrafico del 1989 prevedeva l’iscrizione anagrafica a favore di coloro che erano in possesso di un permesso di soggiorno di almeno un anno. La legge 39/90 aveva abrogato tale articolo; anche se il Testo unico ha abrogato tale legge , oggi sarebbe possibile fissare residenza anagrafica con un permesso di durata superiore ai  tre mesi (c.d. permesso di soggiorno di lunga durata) .

Mentre l’ottenimento di un permesso per lavoro autonomo è consentito a coloro che possiedono permessi di turismo, o affari oppure di salute ( all’interno delle quote annuali) , non sono sicura che la trasformazione con tali permessi sia possibile per coloro che intendono chiedere un permesso di soggiorno in attesa della concessione o il riconoscimento della cittadinanza, i quali devono essere in possesso non solo di un permesso di soggiorno per altri motivi, ma devono inoltre presentare un’accurata documentazione al riguardo.

Il possesso di un permesso di soggiorno che dia diritto a fissare la residenza è un primo traguardo; poi  occorre dimostrare la propria condizione di cittadino italiano iuris sanguinis.

         E qui la questione si complica perché si tratta di persone che sono residenti all’estero e possiedono la cittadinanza del paese di nascita, ma hanno diritto alla cittadinanza italiana iuris sanguinis (sono, ad esempio, potenziali italo- argentini, nipoti o pronipoti di cittadini italiani). Tali persone entrano in Italia come cittadini stranieri, la maggior parte con documentazione di cittadinanza portata personalmente. E’ il fenomeno  dei nuovi arrivi, dovuti non solo alla situazione argentina, ma anche ai tempi lunghi dei Consolati, con turni per la presentazione delle istanze di riconoscimento per il 2003/2004.

E qui ci sono due ordini di problemi: il primo, avere un permesso di soggiorno valido per l’iscrizione anagrafica perché solo se si è residenti in Italia i Comuni sono competenti per ricevere tale documentazione di cittadinanza ( la normativa stabilisce che l’istanza di riconoscimento deve essere presentata presso il Consolato italiano del luogo di residenza, ovvero, nel caso di residenza in Italia, presso il competente comune italiano). Il secondo, avere la documentazione in regola. Il problema si pone piuttosto quando occorre presentare la documentazione di stato civile straniera ( nascita e matrimonio dell’ascendente fino al richiedente) , che deve essere legalizzata dalle autorità locali e munita di legalizzazione da parte dei Consolati italiani all’estero; occorre inoltre dimostrare la non naturalizzazione straniera dell’ascendente italiano partito dall’Italia e la non rinuncia alla cittadinanza, tratta dai registri consolari e attestata dal Consolato italiano.

Infine, non bisogna confondere il riconoscimento della cittadinanza iuris sanguinis con il riacquisto della cittadinanza (valido solo per l’ex italiano, che avendo perduto la cittadinanza italiana intende riacquistarla dopo un anno di residenza legale in Italia). Tale persona deve seguire lo stesso percorso di richiesta di permesso di soggiorno e di iscrizione anagrafica. Dopo un anno di residenza in Italia riacquisterà automaticamente la cittadinanza italiana.

Un altro discorso ancora è quello dello straniero di origine italiana, vale a dire, di coloro che essendo discendenti di un cittadino italiano, non possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza perché questa si è interrotta ( ad. esempio, per naturalizzazione prima della nascita, o perché sono figli di madre italiana nati prima del 1948, o perché l’ascendente ha rinunciato alla cittadinanza). Essendo cittadini stranieri possono ottenere la concessione della cittadinanza italiana attraverso la procedura di naturalizzazione ( che comporta una valutazione da parte delle autorità italiane) dopo tre anni di residenza legale in Italia. Occorre verificare le varie situazioni e sapere che è sempre rischioso arrivare in Italia senza la documentazione necessaria, col rischio di dover tornare ancora una volta indietro, forse quando si sono bruciate le navi per il ritorno…

Un cordiale saluto. Maria Marta