Carissimi/e,

il 27 abbiamo incontrato il Sottosegretario Mantovano.

I punti emersi sono, in sintesi:

1) il governo ha presente il problema e intende risolverlo; stanno però ancora riflettendo su come risolverlo, non ci sono ancora orientamenti chiari; sembrano comunque piuttosto aperti al dialogo;

 

2) l'emendamento proposto è troppo "estensivo", darebbe un segnale di eccessiva apertura: è invece necessario conciliare la tutela dei minori stranieri con il controllo dell'immigrazione;

 

3) in particolare, ritengono necessario chiarire che la conversione del permesso a 18 anni non deve essere automatica, bensì condizionata alla partecipazione del minore a un progetto di integrazione; la partecipazione al progetto di integrazione non può essere verificata dalle Questura, ma deve essere in qualche modo certificata da un altro ente;

 

3) stanno aspettando di vedere se il Comitato per i minori stranieri diventerà più efficiente; recentemente ha dato segnali in questo senso: è diventato una struttura permanente e ha fatto una cinquantina di provvedimenti nell'ultimo mese; il governo sta riflettendo sull'ipotesi di decentramento, ma si tratta per ora solo di un'ipotesi;

 

4) non vi è alcun chiaro orientamento circa la possibilità di una regolarizzazione per i neo-maggiorenni che non hanno potuto rinnovare il permesso.

 

 

 

Sulla base di queste indicazioni, abbiamo provato a rielaborare l'emendamento proposto, suddividendendolo in tre emendamenti distinti.

 

Nel primo emendamento si prevede la possibilità di lavorare a) dopo 60 giorni dalla segnalazione al Comitato per i minori stranieri, in modo da conciliare il più possibile i due aspetti (permesso di soggiorno e procedimento relativo al rimpatrio); b) senza fare riferimento all'equiparazione al permesso per motivi familiari, che sembra essere percepita come un segnale di eccessiva apertura.

 

Nel secondo, si prevede la conversione condizionata alla partecipazione a un progetto di integrazione. La certificazione dovrebbe essere fatta dai servizi sociali, in quanto si tratta dell'ente che per le sue competenze generali sarebbe il più indicato; inoltre, non si avrebbero le difficoltà determinate dalla proposta dell'On. Eufemi (certificazione fatta da enti con rappresentanza nazionale e iscritti nel registro previsto dal regolamento di attuazione).

 

Nel terzo, si prevede l'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale.

 

 

 

Sotto, trovate il testo degli emendamenti e il Testo Unico come risulterebbe modificato da questi emendamenti.

 

 

 

Intenderemmo inviare la proposta a Mantovano giovedì pomeriggio.

 

 

 

Vi prego di farci avere critiche, suggerimenti, proposte in merito, e di farci sapere se volete aderire alla nuova proposta.

 

 

 

Cordiali saluti,

 

Elena Rozzi

 

 

 

 

 

EMENDAMENTI

 

1) All’art. 31, aggiungere il seguente comma 2-bis:

 

Al minore straniero non accompagnato comunque presente nel territorio dello stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dal presente Testo unico, è rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Allo scadere dei 60 giorni dal momento in cui il minore è stato segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore età consente l’iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.

 

 

 

 

 

2)

 

All’art. 32, sostituire il titolo con “Disposizioni concernenti la conversione del permesso di soggiorno rilasciato a minori, al compimento della maggiore età”

 

 

 

All’art. 32, aggiungere il seguente comma 2:

 

Al compimento della maggiore età, allo straniero cui sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per minore età e che abbia dato prova di partecipazione a un progetto di integrazione sociale (scolastico, formativo, o di inserimento lavorativo) si applicano le disposizioni di cui al comma 1. L’effettiva partecipazione dello straniero al progetto di integrazione sociale è certificata dai servizi sociali dell’ente locale ove è domiciliato.

 

 

 

 

 

3) Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 34, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “, per minore età.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTO UNICO MODIFICATO

 

 

 

Art. 31

 

(Disposizioni a favore dei minori)

 

 

 

1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di età e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al medesimo limite di età il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale è affidato e segue la condizione giuridica di quest'ultimo, se più favorevole. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo dell'iscrizione.

 

 

 

2. Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno.

 

 

 

2-bis. Al minore straniero non accompagnato comunque presente nel territorio dello stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dal presente Testo unico, è rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Allo scadere dei 60 giorni dal momento in cui il minore è stato segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore età consente l’iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.

 

 

 

 

 

Art. 32

 

(Disposizioni concernenti la conversione del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero minorenne, al compimento della maggiore età)

 

 

 

1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 23.

 

 

 

2. Al compimento della maggiore età, allo straniero cui sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per minore età e che abbia dato prova di partecipazione a un progetto di integrazione sociale (scolastico, formativo, o di inserimento lavorativo) si applicano le disposizioni di cui al comma 1. L’effettiva partecipazione dello straniero al progetto di integrazione sociale è certificata dai servizi sociali dell’ente locale ove è domiciliato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 34

 

(Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale)

 

 

 

1. Hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale:

 

a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;

 

b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza, per minore età.

 

 

 

 

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Elena Rozzi

Responsabile settore "Minori stranieri non accompagnati"

Save the Children Italia

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