Carissimi/e,
il 27 abbiamo
incontrato il Sottosegretario Mantovano.
I punti emersi
sono, in sintesi:
1) il governo
ha presente il problema e intende risolverlo; stanno però ancora
riflettendo su come risolverlo, non ci sono ancora orientamenti chiari; sembrano
comunque piuttosto aperti al dialogo;
2)
l'emendamento proposto è troppo "estensivo", darebbe un
segnale di eccessiva apertura: è invece necessario conciliare
la tutela dei minori stranieri con il controllo dell'immigrazione;
3) in
particolare, ritengono necessario chiarire che la conversione del permesso a 18
anni non deve essere automatica, bensì condizionata alla partecipazione
del minore a un progetto di integrazione; la partecipazione al progetto di
integrazione non può essere verificata dalle Questura, ma deve essere in
qualche modo certificata da un altro ente;
3) stanno
aspettando di vedere se il Comitato per i minori stranieri diventerà
più efficiente; recentemente ha dato segnali in questo senso: è
diventato una struttura permanente e ha fatto una cinquantina di provvedimenti
nell'ultimo mese; il governo sta riflettendo sull'ipotesi di
decentramento, ma si tratta per ora solo di un'ipotesi;
4) non vi
è alcun chiaro orientamento circa la possibilità di una
regolarizzazione per i neo-maggiorenni che non hanno potuto rinnovare il
permesso.
Sulla base di
queste indicazioni, abbiamo provato a rielaborare l'emendamento proposto,
suddividendendolo in tre emendamenti distinti.
Nel primo
emendamento si prevede la possibilità di lavorare a) dopo 60 giorni
dalla segnalazione al Comitato per i minori stranieri, in modo da conciliare il
più possibile i due aspetti (permesso di soggiorno e procedimento
relativo al rimpatrio); b) senza fare riferimento all'equiparazione al
permesso per motivi familiari, che sembra essere percepita come un segnale di
eccessiva apertura.
Nel secondo,
si prevede la conversione condizionata alla partecipazione a un progetto di
integrazione. La certificazione dovrebbe essere fatta dai servizi sociali, in
quanto si tratta dell'ente che per le sue competenze generali sarebbe il
più indicato; inoltre, non si avrebbero le difficoltà determinate
dalla proposta dell'On. Eufemi (certificazione fatta da enti con rappresentanza
nazionale e iscritti nel registro previsto dal regolamento di attuazione).
Nel terzo, si
prevede l'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale.
Sotto,
trovate il testo degli emendamenti e il Testo Unico come risulterebbe
modificato da questi emendamenti.
Intenderemmo
inviare la proposta a Mantovano giovedì pomeriggio.
Vi prego di
farci avere critiche, suggerimenti, proposte in merito, e di farci sapere
se volete aderire alla nuova proposta.
Cordiali
saluti,
Elena Rozzi
EMENDAMENTI
1)
All’art. 31, aggiungere il seguente comma 2-bis:
Al minore
straniero non accompagnato comunque presente nel territorio dello stato, al
quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dal
presente Testo unico, è rilasciato un permesso di soggiorno per minore
età. Allo scadere dei 60 giorni dal momento in cui il minore è
stato segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno
per minore età consente l’iscrizione nelle liste di collocamento e
lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di
età per lo svolgimento di attività di lavoro.
2)
All’art.
32, sostituire il titolo con “Disposizioni concernenti la conversione del
permesso di soggiorno rilasciato a minori, al compimento della maggiore
età”
All’art.
32, aggiungere il seguente comma 2:
Al compimento
della maggiore età, allo straniero cui sia stato rilasciato un permesso
di soggiorno per minore età e che abbia dato prova di partecipazione a
un progetto di integrazione sociale (scolastico, formativo, o di inserimento
lavorativo) si applicano le disposizioni di cui al comma 1. L’effettiva
partecipazione dello straniero al progetto di integrazione sociale è
certificata dai servizi sociali dell’ente locale ove è
domiciliato.
3) Alla
lettera b) del comma 1 dell'art. 34, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
“, per minore età.”
TESTO UNICO
MODIFICATO
Art. 31
(Disposizioni
a favore dei minori)
1. Il figlio
minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante
è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o
di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di
età e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive,
ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Fino
al medesimo limite di età il minore che risulta affidato ai sensi
dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è iscritto nel
permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale è
affidato e segue la condizione giuridica di quest'ultimo, se più
favorevole. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non
esclude il requisito della convivenza e il rinnovo dell'iscrizione.
2. Al
compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto nel
permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello
straniero affidatario è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi
familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta
di soggiorno.
2-bis. Al
minore straniero non accompagnato comunque presente nel territorio dello stato,
al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dal
presente Testo unico, è rilasciato un permesso di soggiorno per minore
età. Allo scadere dei 60 giorni dal momento in cui il minore è
stato segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno
per minore età consente l’iscrizione nelle liste di collocamento e
lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di
età per lo svolgimento di attività di lavoro.
Art. 32
(Disposizioni
concernenti la conversione del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero
minorenne, al compimento della maggiore età)
1. Al
compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono
state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, e ai
minori comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n.
184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio
di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie
o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal
possesso dei requisiti di cui all'articolo 23.
2. Al
compimento della maggiore età, allo straniero cui sia stato rilasciato
un permesso di soggiorno per minore età e che abbia dato prova di
partecipazione a un progetto di integrazione sociale (scolastico, formativo, o
di inserimento lavorativo) si applicano le disposizioni di cui al comma 1. L’effettiva
partecipazione dello straniero al progetto di integrazione sociale è
certificata dai servizi sociali dell’ente locale ove è
domiciliato.
Art. 34
(Assistenza
per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale)
1. Hanno
l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale e hanno parità
di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini
italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in
Italia dal Servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale:
a) gli
stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari
attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti
nelle liste di collocamento;
b) gli
stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo
di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi
familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo,
per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza, per
minore età.
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Elena Rozzi
Responsabile
settore "Minori stranieri non accompagnati"
Save the
Children Italia
via Gaeta 19 -
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03 54 - fax +39 06 478 83 182
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