Alla cortese attenzione di:
On. Silvio Berlusconi
Presidente del Consiglio dei Ministri
On. Gianfranco Fini
Vice Presidente del Consiglio dei Ministri
On. Carlo Giovanardi
Ministro per i Rapporti con il Parlamento
On. Roberto Maroni
Ministro del Lavoro e politiche sociali
On. Grazia Sestini
Sottosegretario al Lavoro e politiche sociali
On. Alfredo Mantovano
Sottosegretario all’Interno
p.c. Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati
On. Isabella Bertolini
Relatore in Commissione affari costituzionali alla Camera dei Deputati
sul Disegno di legge A.C. 2454
On. Gianpaolo Landi di Chiavenna
On. Maurizio Eufemi
Roma, 30 aprile 2002
Siamo venuti a conoscenza dai mezzi di informazione del fatto che il Governo intenderebbe presentare un emendamento al disegno di legge sull’immigrazione A.C. 2454 in base al quale potrebbero rinnovare il permesso di soggiorno al compimento della maggiore età quei minori stranieri che siano entrati in Italia prima dei 14 anni e che siano in grado di dimostrare la possibilità di un proprio inserimento lavorativo.
Pur apprezzando il notevole sforzo compiuto in direzione di una maggiore tutela dei diritti dei minori stranieri non accompagnati, vorremmo però, in questa fase di definizione, esprimere la nostra preoccupazione circa gli effetti negativi che tale disposizione potrebbe produrre .
In primo luogo, la norma proposta lascerebbe sostanzialmente irrisolta la problematica situazione di quei minori attualmente presenti in Italia che, pur essendo pienamente inseriti in percorsi di integrazione (scuola, formazione professionale, lavoro) e pur non avendo ricevuto un provvedimento di rimpatrio, non avrebbero la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per minore età in permesso per lavoro o per studio al compimento dei 18 anni.
E’ infatti noto che i minori stranieri non accompagnati ad oggi presenti nel nostro paese sono in maggioranza entrati in Italia in un’età compresa tra i 15 e i 17 anni, mentre i minori entrati prima dei 14 anni rappresentano solo un’esigua minoranza: in base ai dati del Comitato per i minori stranieri, infatti, dei 14.834 minori segnalati tra il 1 luglio 2000 e il 30 novembre 2001, ben 7.011 (pari al 47,3%) sono diventati maggiorenni nel periodo considerato, e l’80,6% dei restanti 7.823 risultava di età compresa tra i 15 e i 17 anni.
La disposizione prevista dall’emendamento verrebbe quindi ad applicarsi esclusivamente ad una piccola porzione dei minori presenti, senza invece risolvere la situazione della maggioranza di essi.
Ma ciò che più ci preoccupa sono gli effetti che tale disposizione potrebbe creare nel medio periodo.
E’ molto probabile, infatti, che tale norma possa costituire un incentivo a un’immigrazione in età ancora più precoce: se l’unica possibilità di restare regolarmente dopo la maggiore età sarà connessa ad un ingresso nel nostro paese prima dei 14 anni, molti bambini e molti genitori saranno probabilmente spinti a non attendere i 15-16 anni, ma ad anticipare la migrazione verso l’Italia prima dei 14 anni. Di conseguenza, è facile ipotizzare che la proporzione di bambini infraquattordicenni tra i minori stranieri non accompagnati aumenterebbe in modo significativo.
Questo avrebbe gravi conseguenze sia rispetto alla tutela dei diritti dei minori, in quanto trovarsi senza i propri genitori in un paese straniero è evidentemente causa di assai più grave pregiudizio per un bambino di meno di 14 anni che non per un ragazzo di 16-17 anni; sia rispetto ai costi per la società italiana, in quanto l’assistenza e la tutela di minori infraquattordicenni implica costi significativamente superiori rispetto all’accoglienza di ragazzi più grandi.
Comprendiamo pienamente la difficoltà di stabilire norme che tutelino i diritti dei minori stranieri entrati irregolarmente in Italia senza nel contempo produrre un “effetto richiamo”.
Siamo convinti tuttavia che porre la condizione dell’ingresso prima dei 14 anni non diminuirebbe in modo rilevante questo “effetto richiamo” e di conseguenza il numero di ingressi di minori stranieri non accompagnati, ma si limiterebbe a modificare la composizione di questo flusso aumentando la proporzione degli infraquattordicenni rispetto agli ultraquattordicenni con le preoccupanti conseguenze già menzionate.
E’ a nostro avviso possibile una
diversa definizione dei presupposti per la conversione del permesso di
soggiorno al compimento della maggiore età – si veda la proposta
di emendamenti allegata – che da una parte ponga condizioni stringenti ed
eviti qualsiasi automatismo, riducendo in questo modo l’“effetto
richiamo”, ma che dall’altra parte non escluda la maggior parte dei
minori attualmente presenti e non produca effetti perversi e assolutamente
più onerosi, nel medio periodo.
Nel primo emendamento proposto si introduce
la disciplina legislativa del permesso di soggiorno per minore età:
ricordiamo che tale norma è già prevista dall’art. 28 del
Regolamento di attuazione n. 394/99, e non implicherebbe quindi alcuna modifica
in senso “lassista” della normativa, limitandosi a regolare tale
materia con fonte primaria invece che con fonte secondaria, e consentendo di
disciplinare i diritti e doveri connessi a tale permesso.
Nello stesso emendamento si dispone che il permesso per minore età consente di iscriversi alle liste di collocamento e di svolgere attività lavorativa quando siano trascorsi 90 giorni dalla segnalazione al Comitato per i minori stranieri, in modo da conciliare il più possibile gli aspetti connessi alla titolarità del permesso di soggiorno con quelli connessi al procedimento relativo al rimpatrio.
Il periodo previsto è di 90 giorni in quanto a) 60 giorni è il termine stabilito dalla circolare del Ministero dell'Interno del 9.4.2001 perché il Comitato per i minori stranieri avvii le indagini nel paese d'origine; b) un periodo di ulteriori 30 giorni è un termine ragionevole perché il Comitato assuma una decisione.
Prevedere che la possibilità di lavorare scatti dopo un determinato periodo di tempo, invece che immediatamente, consente di evitare che la norma venga utilizzata strumentalmente da minori stranieri entrati clandestinamente appena prima del compimento della maggiore età.
Inoltre, si definisce un lasso di tempo – durante il quale il Comitato dovrebbe decidere in merito al rimpatrio del minore – in cui il minore, pur avendo garantiti tutti i diritti connessi all'accoglienza temporanea (diritto all'assistenza, alla salute, all'istruzione ecc.), non può avviare un rapporto di lavoro, che implicherebbe una prospettiva di integrazione più duratura nella società italiana.
Si concilia in questo modo la concezione di “accoglienza temporanea” connessa al permesso di soggiorno per minore età, con il principio di non discriminazione (vietare indefinitamente al minore straniero in età da lavoro di svolgere attività lavorativa costituisce un’evidente discriminazione rispetto al minore italiano) e con l’esigenza di proteggere i minori stranieri dai rischi di coinvolgimento in attività devianti o di sfruttamento nell’ambito del lavoro nero.
Nel terzo emendamento si prevede che la conversione del permesso per minore età al compimento della maggiore età non sia automatica, bensì condizionata alla partecipazione a un progetto di integrazione sociale.
Tale norma da una parte incentiverebbe i minori a seguire effettivamente i progetti di integrazione sociale, sottraendoli ai gravi rischi di devianza cui oggi, in mancanza di ogni prospettiva di un possibile inserimento legale nel nostro paese, sono sottoposti: sarebbe possibile, cioè, proporre al minore una patto chiaro di legalità tale per cui, se il minore partecipa al progetto di integrazione, può avere una speranza di restare regolarmente in Italia.
Dall’altra parte, consentirebbe di evitare di dare un segnale di apertura indiscriminata, in quanto la possibilità di restare in Italia dopo il compimento della maggiore età non sarebbe automatica, ma sottoposta a precise condizioni.
Nell’emendamento si prevede che il progetto possa essere gestito da un ente pubblico o da un ente privato iscritto nel registro previsto dall’art. 52 del Regolamento di attuazione n. 394/99, così come era stato proposto nell’emendamento presentato dal Senatore Eufemi.
In quell’emendamento, tuttavia, si prevedeva che l’ente privato gestore del progetto di integrazione dovesse non solo essere iscritto nel registro ma anche avere una rappresentanza nazionale: questo escluderebbe di fatto numerosi minori inseriti in progetti di integrazione, in quanto molti degli enti che gestiscono progetti di integrazione volti a minori stranieri non hanno una rappresentanza nazionale. Considerato che l’affidabilità di un ente non è connessa alla circostanza di avere una rappresentanza nazionale, è da ritenersi sufficiente la verifica attuata al momento dell’iscrizione nel registro.
Infine, nel quarto emendamento si prevede l'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale del minore titolare di permesso di soggiorno per minore età. Il Testo Unico n. 286/98, infatti, presenta in tal senso una grave lacuna, in quanto il permesso di soggiorno per minore età è stato introdotto, dal Regolamento di attuazione, solo successivamente. L’obbligo di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale è attualmente previsto dalla circolare del Ministero della Sanità del 24.3.2000, ma sarebbe necessaria una garanzia legislativa del diritto alla salute dei minori.
Auspicando che queste osservazioni possano
contribuire costruttivamente alla discussione in corso, restiamo in attesa di
un cenno di riscontro.
Distinti saluti,
Save the Children
Italia
SCS/Cnos (Servizi
civili e sociali del Centro Nazionale Opere salesiane)
Gruppi di
Volontariato Vincenziano
Terre
des Hommes Italia
Federsolidarietà/Confcooperative