Roma, 9 Aprile 2002

 

 

On. Alfredo Mantovano,

 

In seguito al nostro incontro del 27 marzo abbiamo provato a riformulare l’emendamento relativo al permesso per minore età in base alle considerazioni da Lei espresse: in particolare abbiamo cercato di tenere conto dell’esigenza di non dare segnali di apertura indiscriminata e della necessità di rendere coerente la normativa relativa al permesso di soggiorno con quella riguardante il procedimento di decisione sul rimpatrio.

 

Abbiamo quindi suddiviso l’emendamento originariamente proposto in quattro emendamenti.

Nel primo emendamento si introduce la disciplina legislativa del permesso di soggiorno per minore età: ricordiamo che tale norma è già prevista dall’art. 28 del Regolamento di attuazione n. 394/99, e non implicherebbe quindi alcuna modifica in senso “lassista” della normativa, limitandosi a regolare tale materia con fonte primaria invece che con fonte secondaria, e consentendo di disciplinare i diritti e doveri connessi a tale permesso.

 

Nello stesso emendamento si dispone che il permesso per minore età consente di iscriversi alle liste di collocamento e di svolgere attività lavorativa quando siano trascorsi 90 giorni dalla segnalazione al Comitato per i minori stranieri, in modo da conciliare il più possibile gli aspetti connessi alla titolarità del permesso di soggiorno con quelli connessi al procedimento relativo al rimpatrio.

Il periodo previsto è di 90 giorni in quanto a) 60 giorni è il termine stabilito dalla circolare del Ministero dell'Interno del 9.4.2001 perché il Comitato per i minori stranieri avvii le indagini nel paese d'origine; b) un periodo di ulteriori 30 giorni è un termine ragionevole perché il Comitato assuma una decisione.

Prevedere che la possibilità di lavorare scatti dopo un determinato periodo di tempo, invece che immediatamente, consente di evitare che la norma venga utilizzata strumentalmente da minori stranieri entrati clandestinamente appena prima del compimento della maggiore età.

Inoltre, si definisce un lasso di tempo – durante il quale il Comitato dovrebbe decidere in merito al rimpatrio del minore – in cui il minore, pur avendo garantiti tutti i diritti connessi all'accoglienza temporanea (diritto all'assistenza, alla salute, all'istruzione ecc.), non può avviare un rapporto di lavoro, che implicherebbe una prospettiva di integrazione più duratura nella società italiana.

Si concilia in questo modo la concezione di “accoglienza temporanea” connessa al permesso di soggiorno per minore età, con il principio di non discriminazione (vietare indefinitamente al minore straniero in età da lavoro di svolgere attività lavorativa costituisce un’evidente discriminazione rispetto al minore italiano) e con l’esigenza di proteggere i minori stranieri dai rischi di coinvolgimento in attività devianti o di sfruttamento nell’ambito del lavoro nero.

 

 

Nel terzo emendamento si prevede che la conversione del permesso per minore età al compimento della maggiore età non sia automatica, bensì condizionata alla partecipazione a un progetto di integrazione sociale.

Tale norma da una parte incentiverebbe i minori a seguire effettivamente i progetti di integrazione sociale, sottraendoli ai gravi rischi di devianza cui oggi, in mancanza di ogni prospettiva di un possibile inserimento legale nel nostro paese, sono sottoposti: sarebbe possibile, cioè, proporre al minore una patto chiaro di legalità tale per cui, se il minore partecipa al progetto di integrazione, può avere una speranza di restare regolarmente in Italia.

Dall’altra parte, consentirebbe di evitare di dare un segnale di apertura indiscriminata, in quanto la possibilità di restare in Italia dopo il compimento della maggiore età non sarebbe automatica, ma sottoposta a precise condizioni.

 

Nell’emendamento si prevede che il progetto possa essere gestito da un ente pubblico o da un ente privato iscritto nel registro previsto dall’art. 52 del Regolamento di attuazione n. 394/99, così come era stato proposto nell’emendamento presentato dal Senatore Eufemi.

In quell’emendamento, tuttavia, si prevedeva che l’ente privato gestore del progetto di integrazione dovesse non solo essere iscritto nel registro ma anche avere una rappresentanza nazionale: questo escluderebbe di fatto numerosi minori inseriti in progetti di integrazione, in quanto molti degli enti che gestiscono progetti di integrazione volti a minori stranieri non hanno una rappresentanza nazionale. Considerato che l’affidabilità di un ente non è connessa alla circostanza di avere una rappresentanza nazionale, è da ritenersi sufficiente la verifica attuata al momento dell’iscrizione nel registro.

 

 

Infine, nel quarto emendamento si prevede l'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale del minore titolare di permesso di soggiorno per minore età. Il Testo Unico n. 286/98, infatti, presenta in tal senso una grave lacuna, in quanto il permesso di soggiorno per minore età è stato introdotto, dal Regolamento di attuazione, solo successivamente. L’obbligo di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale è attualmente previsto dalla circolare del Ministero della Sanità del 24.3.2000, ma sarebbe necessaria una garanzia legislativa del diritto alla salute dei minori.

 

 

In allegato trova il testo degli emendamenti proposti e gli articoli del Testo Unico n. 286/98 come verrebbero modificati da tali emendamenti.

 

La ringraziamo ancora per la disponibilità dimostrataci, nella speranza che questo dialogo possa continuare in modo proficuo.

 

Restando in attesa di un Suo riscontro, Le porgiamo distinti saluti,

 


 

EMENDAMENTI

 

1) All’art. 31 del Testo Unico n. 286/98, aggiungere il seguente comma 2-bis:

 

Al minore straniero non accompagnato comunque presente nel territorio dello stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dal presente Testo unico, è rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Allo scadere dei 90 giorni dal momento in cui il minore è stato segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore età consente l’iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.

 

 

2) All’art. 32 del Testo Unico n. 286/98, sostituire la rubrica con “Disposizioni concernenti la conversione del permesso di soggiorno rilasciato a minori, al compimento della maggiore età”

 

 

3) All’art. 32 del Testo Unico n. 286/98, aggiungere il seguente comma 2:

 

Al compimento della maggiore età, allo straniero cui sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per minore età e che abbia dato prova di partecipazione a un progetto di integrazione sociale (scolastico, formativo, o di inserimento lavorativo) gestito da un ente pubblico o da un ente privato iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione) si applicano le disposizioni di cui al comma 1. L’effettiva partecipazione dello straniero al progetto di integrazione sociale è certificata, con idonea documentazione, dai servizi sociali dell’ente locale ove lo straniero è domiciliato ovvero dall’ente gestore del progetto.

 

 

4) Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 34 del Testo Unico n. 286/98, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “, per minore età.”

 

 

 

 

 

 


TESTO UNICO N. 286/98 MODIFICATO DAGLI EMENDAMENTI PROPOSTI

 

Art. 31

(Disposizioni a favore dei minori)

 

1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di età e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al medesimo limite di età il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale è affidato e segue la condizione giuridica di quest'ultimo, se più favorevole. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo dell'iscrizione.

 

2. Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno.

 

2-bis. Al minore straniero non accompagnato comunque presente nel territorio dello stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dal presente Testo unico, è rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Allo scadere dei 90 giorni dal momento in cui il minore è stato segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore età consente l’iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.

 

 

Art. 32

(Disposizioni concernenti la conversione del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero minorenne, al compimento della maggiore età)

 

1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 23.

 

2. Al compimento della maggiore età, allo straniero cui sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per minore età e che abbia dato prova di partecipazione a un progetto di integrazione sociale (scolastico, formativo, o di inserimento lavorativo) gestito da un ente pubblico o da un ente privato iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione) si applicano le disposizioni di cui al comma 1. L’effettiva partecipazione dello straniero al progetto di integrazione sociale è certificata, con idonea documentazione, dai servizi sociali dell’ente locale ove lo straniero è domiciliato ovvero dall’ente gestore del progetto.

 

 

 

 

Art. 34

(Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale)

 

1. Hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale:

a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;

b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza, per minore età.