PER LA TOSCANA
FIRENZE
PRIMA SEZIONE
Registro
Generale: 81/2002
nelle
persone dei Signori:
SAVERIO
ROMANO Cons. relatore
DOMENICO
LUNDINI Cons.
ha
pronunciato la seguente
nella
Camera di Consiglio del 21 Marzo 2002
Visto il
ricorso 329/2002 proposto da:
(....)
rappresentato
e difeso da:
MUGHINI LUIGI
MASINI ILARIA
con
domicilio eletto in FIRENZE
VIA DUCA D’AOSTA N. 12
presso
MUGHINI
LUIGI
contro
COMITATO PER I MINORI STRANIERI C/O PRES.
CONS. MINISTRI
rappresentato e difeso
da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in FIRENZE
VIA DEGLI
ARAZZIERI 4
presso la sua
sede;
per
l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
del Decreto di rimpatrio
emesso dal Comitato per i Minori Stranieri presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri del 12.10.2001, prot. n. Cms/mna/U/674-01, comunicato ai Servizi
Sociali del Comune di Firenze il 22.10.2001, con il quale veniva disposto il
rimpatrio assistito del minore ricorrente.
Visti gli atti e i
documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di
sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via
incidentale dal ricorrente;
Vista l’ordinanza
collegiale istruttoria n. 196/02 del 7 febbraio 2002;
Visto l’atto di
costituzione in giudizio di:
COMITATO PER I MINORI STRANIERI C/O PRES.
CONS. MINISTRI
Udito il relatore Cons.
SAVERIO ROMANO e uditi, altresì, per le parti gli Avv.ti L. Mughini e M.
Raugei (Avv. Stato);
- Premesso che con ordinanza
n. 196/2002 era stato ordinato al comitato resistente di depositare una
documentata relazione, con allegati tutti gli atti del procedimento;
- atteso che la predetta
ordinanza non è stata eseguita;
- visti gli atti di causa,
dai quali emerge che, allo stato, il minore è inserito stabilmente nella
Comunità educativa ove risiede e che frequenta con brillanti risultati
un corso biennale presso il Centro di Formazione Professionale del Comune di
Firenze;
- Considerato che, come
emerge dalla relazione degli assistenti sociali del Comune e degli educatori,
il minore ha sempre dimostrato un comportamento serio e collaborativo insieme
ad una chiara volontà di impegnarsi nello studio;
- considerato,
altresì, che pende, presso il Giudice tutelare del Tribunale di Firenze,
la richiesta di nomina di tutore a favore dello zio, residente in Comune di
Borgo S. Lorenzo, presentata in data 25.2.2001;
- ritenuto che, in mancanza
della nomina definitiva, tutore provvisorio è il responsabile della
struttura che accoglie il minore, ex art. 3 L. 184/1983, come novellato dalla
L. 149/2001;
- ritenuto, altresì,
che l’esecuzione del provvedimento impugnato è idonea a produrre
un pregiudizio grave ed irreparabile al minore straniero, nel cui interesse il
ricorso è stato proposto;
P.Q.M.
Accoglie la
suindicata domanda incidentale di sospensione.
La presente ordinanza
sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria
della I^ Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Firenze, 21 marzo 2002
F.to Presidente
F.to Relatore, est.
F.to Segretario