IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA TOSCANA

FIRENZE

 

PRIMA SEZIONE

 

Registro Ordinanze: 372/2002

                                                                                             Registro Generale:  81/2002  

 

nelle persone dei Signori:

GIUSEPPINA DELLA VALLE PAUCIULLO Presidente

SAVERIO ROMANO Cons. relatore

DOMENICO LUNDINI Cons.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nella Camera di Consiglio del 21 Marzo 2002

Visto il ricorso 329/2002 proposto da:

(....)

rappresentato e difeso da:

MUGHINI LUIGI

MASINI ILARIA

con domicilio eletto in FIRENZE

VIA DUCA D’AOSTA N. 12

presso

MUGHINI LUIGI

contro

COMITATO PER I MINORI STRANIERI C/O PRES. CONS. MINISTRI

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DELLO STATO

con domicilio eletto in FIRENZE

VIA DEGLI ARAZZIERI 4

presso la sua sede;

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,

del Decreto di rimpatrio emesso dal Comitato per i Minori Stranieri presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12.10.2001, prot. n. Cms/mna/U/674-01, comunicato ai Servizi Sociali del Comune di Firenze il 22.10.2001, con il quale veniva disposto il rimpatrio assistito del minore ricorrente.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Vista l’ordinanza collegiale istruttoria n. 196/02 del 7 febbraio 2002;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di:

COMITATO PER I MINORI STRANIERI C/O PRES. CONS. MINISTRI

Udito il relatore Cons. SAVERIO ROMANO e uditi, altresì, per le parti gli Avv.ti L. Mughini e M. Raugei (Avv. Stato);

- Premesso che con ordinanza n. 196/2002 era stato ordinato al comitato resistente di depositare una documentata relazione, con allegati tutti gli atti del procedimento;

- atteso che la predetta ordinanza non è stata eseguita;

- visti gli atti di causa, dai quali emerge che, allo stato, il minore è inserito stabilmente nella Comunità educativa ove risiede e che frequenta con brillanti risultati un corso biennale presso il Centro di Formazione Professionale del Comune di Firenze;

- Considerato che, come emerge dalla relazione degli assistenti sociali del Comune e degli educatori, il minore ha sempre dimostrato un comportamento serio e collaborativo insieme ad una chiara volontà di impegnarsi nello studio;

- considerato, altresì, che pende, presso il Giudice tutelare del Tribunale di Firenze, la richiesta di nomina di tutore a favore dello zio, residente in Comune di Borgo S. Lorenzo, presentata in data 25.2.2001;

- ritenuto che, in mancanza della nomina definitiva, tutore provvisorio è il responsabile della struttura che accoglie il minore, ex art. 3 L. 184/1983, come novellato dalla L. 149/2001;

- ritenuto, altresì, che l’esecuzione del provvedimento impugnato è idonea a produrre un pregiudizio grave ed irreparabile al minore straniero, nel cui interesse il ricorso è stato proposto;

P.Q.M.

Accoglie  la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della I^ Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Firenze, 21 marzo 2002

F.to Presidente

F.to Relatore, est.

F.to Segretario