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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per l'Impiego
Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati
extracomunitari e delle loro famiglie
                
Prot. n.3786
Allegato n.
 
CIRCOLARE N.59/2002

Roma, 06 Dicembre 2002
Alle Direzioni  Regionali del Lavoro
Settore Politiche del Lavoro
Settore Ispezione del Lavoro
Loro Sedi 
Direzioni Provinciali del Lavoro
Servizio Politiche del Lavoro
Servizio Ispezione del Lavoro
Loro Sedi
Provincia Autonoma di Bolzano
Rip. 19 ñ Uff.Lavoro ñ Isp.Lavoro
Bolzano
Provincia Autonoma di Trento
Dip.to Servizi Sociali
Servizio Lavoro
Trento
Regione Autonoma Friuli V.G.
Agenzia Regionale per l'Impiego
Trieste 
Regione Siciliana
Assessorato al Lavoro-Uff. Reg.le Lavoro
Ispett. Reg.le Lavoro
Palermo
e, p.c.
Assessorati al lavoro Regionali e
Provinciale e delle Province Autonome
Loro Sedi 
Ministero degli Affari Esteri
Gabinetto del Ministro
Roma
Ministero dell'Interno
Gabinetto del Ministro -  Roma
Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertý Civili e l'Immigrazione - Roma
INPSñDirezione Generale Roma
 
OGGETTO:
D.P.C.M. del 15.10.2002 ñ Decreto di programmazione transitoria dei flussi
di ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2002.
 
Nell'ambito delle previsioni del Documento programmatico 2001/2003, di cui al Decreto
del Presidente della Repubblica del 30.3.2001, Ë stato emanato il Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri in oggetto, pubblicato sulla G.U. Serie Generale  n. 268 del 15.11.2002.
Il D.P.C.M., che si allega (allegato 1), definisce la quota globale massima di stranieri non appartenenti all'U.E. da ammettere nel territorio dello Stato, ripartita tra ingressi per
lavoro subordinato, anche a carattere stagionale e per lavoro autonomo.
           
LAVORO AUTONOMO ( art. 1)
 
L'art. 1 prevede una quota massima di 2.000 ingressi per lavoro autonomo per le seguenti categorie professionali:
…        ricercatori,
…        imprenditori che svolgono attivitý di interesse per l'economia nazionale,
…        liberi professionisti,
…        collaboratori coordinati e continuativi,
…        soci ed amministratori di Societý non cooperative,
…        artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale, ingaggiati da Enti pubblici e privati.
 
Nella quota prevista non sono ammesse conversioni del permesso di soggiorno per motivi di studio in permessi di soggiorno per lavoro autonomo. 
Dai predetti ingressi sono esclusi,   in quanto destinatari di quote riservate, i cittadini provenienti dai seguenti Paesi: - Argentina, Albania, Tunisia, Marocco, Egitto, Nigeria, Moldavia e Sri-Lanka.
 
LAVORO SUBORDINATO (artt. 2- 4- 5)
 
L'art. 2 prevede una quota massima di 500 ingressi per lavoro subordinato altamente qualificato, per cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, appartenenti alla categoria dei dirigenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 1 lettera a) del D. Lgs. 25.7.1998, n. 286 e  con  esclusione,  in quanto destinatari di quote riservate, dei cittadini provenienti dai seguenti Paesi: - Argentina, Albania, Tunisia, Marocco, Egitto, Nigeria, Moldavia e Sri-Lanka.
 
L'art. 4   prevede una quota  massima di 10.000 ingressi per lavoro subordinato anche stagionale, interessante i cittadini di Paesi che hanno sottoscritto specifici accordi  di cooperazione in materia migratoria e  cosÏ ripartita:
 
-                    3.000               cittadini albanesi
-                    2.000               cittadini tunisini
-                    2.000               cittadini marocchini
-                    1.000               cittadini egiziani
-                      500                cittadini nigeriani
-                      500                cittadini moldavi
-                    1.000               cittadini srilankesi
 
Con la presente Circolare si provvede a dare immediata attuazione al sopra citato articolo 4, mediante la previsione di specifiche quote regionali (allegato 2) che sono state definite tenendo conto sia dei fabbisogni dichiarati dalle Regioni e dalle organizzazioni dei datori di lavoro sia, in modo inversamente proporzionale, dei tassi di disoccupazione che caratterizzano ogni Regione .
 
L'art. 5, infine, prevede una quota massima di 4.000 ingressi esclusivamente   per lavoro stagionale, senza limitazioni di nazionalitý, che vengono ripartiti, con la presente, tra le Regioni e le Province autonome come da prospetto allegato (allegato 3), tenuto conto delle richieste delle organizzazioni sindacali datoriali e dei prestatori di lavoro, delle Regioni e degli enti locali.
 
 Le Direzioni Regionali assegnatarie devono ripartire le quote indicate negli allegati 2 e 3  fra le singole Province, secondo i fabbisogni, al fine di consentire l'avvio immediato dei lavoratori interessati, tramite il rilascio dei relativi nulla osta al lavoro ex artt. 22 e 24 del D. Lvo. 286/98.
 
 
LAVORATORI DI ORIGINE ITALIANA RESIDENTI  IN ARGENTINA (art.3)
 
L'art. 3 prevede una quota massima di 4.000 ingressi per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale e di lavoro autonomo, riservata a lavoratori di origine italiana residenti in Argentina, inseriti in un apposito elenco dettagliato per qualifiche professionali, costituito presso le rappresentanze diplomatiche  e consolari italiane in Argentina.
L' origine italiana Ë intesa con riferimento ad almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza.
 
__________________
 
 
In merito alle casistiche individuate, si forniscono le seguenti disposizioni, per quanto di competenza di questo Ministero, ai sensi delle disposizioni transitorie ex art. 34, comma 1  della Legge 30.7.2002, n. 189 come modificato dall'art. 2, comma 9/septies della Legge 9.10.2002, n.222 di conversione del decreto-legge 9.9.2002, n.195.
 
LAVORO SUBORDINATO (TEMPO INDETERMINATO ñ DETERMINATO ñ STAGIONALE)
 
ß 1.  Presentazione delle domande di nulla-osta al lavoro per  nuovi ingressi, ai sensi degli artt. 22 e 24  del T.U. n. 286/98 e successive modifiche ed integrazioni.
 
Le domande potranno essere presentate, facoltativamente, da parte dei datori di lavoro interessati, presso le Direzioni Provinciali del lavoro della provincia di residenza, ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrý luogo la prestazione lavorativa, come individuate dall'art. 22, comma 2 del T.U. (si rinvia a quanto precisato nel successivo ß 2.5), anche per posta (farý fede la data del timbro postale in partenza), entro il 31 dicembre 2002 sugli allegati fac-simili  di richiesta nominativa di nulla osta al lavoro (Allegato 4 ñ lavoro subordinato; Allegato 5 ñ lavoro domestico). 
Tutte le istanze eventualmente presentate nel corrente anno, antecedentemente alla data di pubblicazione sulla G.U. del predetto DPCM, non costituiscono ordine di precedenza e per assumere validitý a fini procedimentali, dovranno essere riproposte dal datore di lavoro dalla predetta data di pubblicazione, integrate dalla documentazione prevista al successivo ß 1.1. lettere d) ed e).
Le istanze presentate nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del DPCM in G.U. e la data della presente circolare sono da ritenersi accoglibili.
 
ß 1.1 ELEMENTI CHE LA DOMANDA DI NULLA-OSTA AL LAVORO DEVE CONTENERE
Premesso che la domanda consiste in una richiesta nominativa o, nei casi in cui il datore  di lavoro non abbia una conoscenza diretta dello straniero, in una richiesta numerica  per una o pi˜ persone iscritte nelle liste di cui all'art. 21, comma 5 del T.U., la stessa deve contenere la proposta di stipula di un contratto  di soggiorno a tempo indeterminato, determinato o stagionale  (Allegato 6), con orario a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore a 20 ore settimanali e comunque garantendo, per il rapporto di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore ad Euro 439,00, in analogia a quanto disposto dalla Circolare n. 50 del 20.09.2002, in applicazione delle Leggi 189/2002 e 222/2002 . 
La domanda deve contenere i seguenti elementi essenziali, come individuati dal combinato disposto degli articoli 22, comma 2 del T.U., come modificato, e 30, comma 2 del D.P.R. 394 del 31.8.1999:                                                                                                                                                           
a)                  complete generalitý del  datore di lavoro, del titolare o legale rappresentante dell'impresa, la ragione sociale, la sede e l'indicazione del luogo di lavoro;
b)                 nel caso di richiesta nominativa, le complete generalitý del lavoratore/lavoratrice  straniero/a che si intende assumere e nel caso di richiesta numerica il numero dei lavoratori da assumere;
c)                  il trattamento retributivo ed assicurativo,  nel rispetto delle leggi vigenti e dei CCNL applicabili, riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno;
d)                 la disponibilitý di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
e)                  l'impegno a sostenere le spese per il viaggio di rimpatrio definitivo, riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno;
f)                   l'impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.
Nel caso in cui il datore di lavoro sia interessato alla trasmissione della documentazione finale (nulla-osta e copia della proposta di contratto di soggiorno) agli uffici consolari tramite la Direzione Provinciale del Lavoro, deve essere compilata la richiesta in calce alla domanda, precisandone l'ubicazione.
 
 
ß 1.2   DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
 
Alla domanda deve essere allegato quanto segue,  ai sensi del combinato disposto degli articoli 22, comma 2 del T.U.,  e 30, commi 2 e 3 del DPR n. 394/99:
a)      autocertificazione dell'iscrizione dell'impresa alla C.C.I.A.A. o certificato dalla stessa rilasciato, munito della dicitura di cui all'art. 9 del DPR n.252/98;
b)      idonea documentazione atta a comprovare, secondo la tipologia di azienda, la capacitý occupazionale e reddituale del datore di lavoro;
c)      idonea documentazione relativa alle modalitý di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero, ovvero autocertificazione, nel rispetto delle disposizioni in materia;
d)      proposta di contratto di soggiorno (Allegato 6), con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza.
 
ß 2.   ISTRUTTORIA
 
Premesso che il termine massimo del procedimento Ë di 40 giorni dalla data di ricezione della domanda alla Direzione Provinciale del Lavoro competente al rilascio del nulla osta (v. ß 2.5), le istanze pervenute dovranno essere evase secondo l'ordine cronologico di ricezione, al fine di definire quelle complete e  di immediata istruzione  e quelle incomplete da integrare. In tale ultimo caso l'inizio del procedimento decorrerý a far data dalla ricezione della predetta integrazione .
           
ß 2.1  RAPPORTI CON IL CENTRO PER L'IMPIEGO
 
L'art. 22, comma  4 del T.U.  prevede che le richieste nominative ovvero numeriche vengano comunicate al Centro per l'Impiego competente (in relazione alla provincia di residenza del datore di lavoro, domicilio ñ da intendersi anche quale luogo dove si svolge l'attivitý lavorativa - o sede legale dell'impresa), ai fini della diffusione sul territorio nazionale, per via telematica, delle domande pervenute.
Le Direzioni provinciali del lavoro, dovranno, pertanto, assumere gli opportuni contatti con i competenti Assessorati al lavoro per concordare le modalitý pi˜ funzionali e tempestive di trasmissione delle comunicazioni in argomento (a mezzo fax, per via telematica, ecc).
 
 
ß 2.2   RAPPORTI  CON LA QUESTURA
 
Analogamente medesimi contatti dovranno essere assunti con le locali Questure ai fini dell'acquisizione del prescritto parere del Questore.
PoichÈ la norma non ha individuato termini specifici per l'espressione del parere del Questore, assume particolare rilevanza concordare, in sede locale, modalitý e tempi affinchÈ un'eccessiva dilatazione dei tempi non sia di nocumento al rispetto dei termini complessivi, ancorchÈ ordinatori e non perentori del procedimento .
Al fine di contenere al massimo i tempi di evasione delle richieste, Ë opportuno che la richiesta del parere del Questore e la comunicazione al Centro per l'Impiego siano trasmesse tempestivamente.
 
 
ß 2.3   RAPPORTI CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE
 
Ricevuta la domanda del datore di lavoro, successivamente alla ricezione della certificazione negativa da parte del Centro per l'Impiego, ovvero nell'ipotesi che la ricerca effettuata dal C.P.I. dia esito positivo, ma il datore di lavoro insista per l'ottenimento del nulla osta al lavoro, ovvero dell'inutile decorso del termine previsto dalla legge di venti giorni senza che il C.P.I. abbia fornito riscontro, le Direzioni Provinciali del Lavoro dovranno segnalare i dati anagrafici del lavoratore straniero, nel caso di rilascio di nulla osta,  alle competenti Agenzie delle Entrate, ai fini dell'assegnazione del codice fiscale da comunicare (ove possibile in via telematica) agli uffici consolari.
 
ß 2.4   PROPOSTA CONTRATTO DI SOGGIORNO
 
Le Direzioni Provinciali del Lavoro procederanno alla verifica di corrispondenza tra le condizioni offerte e quanto disposto dai CCNL di settore, con particolare riferimento alle qualifiche, profili professionali, livelli di inquadramento, tabelle salariali ed orario di lavoro.
Per le proposte di contratto di soggiorno, relative al lavoro domestico, si ritiene equo, quale tetto minimo retributivo, quello giý individuato nell'ambito della procedura di  emersione di cui alla Legge 189/2002, pari ad Euro 439,00, anche con il concorso di pi˜ datori di lavoro.
In tal caso le domande devono pervenire in un'unica soluzione.  
Per quanto attiene alla retribuzione mensile nel lavoro domestico, in particolare per i lavoratori "non conviventi", attesa l'indicazione di una soglia minima pari ad Euro 439,00 per l'individuazione di equa retribuzione, nel riferimento all'orario di lavoro effettivamente svolto, si fa espresso richiamo alla specifica tabella allegata alla circolare n. 50 del 20 settembre 2002 (regolarizzazione cittadini extracomunitari).
 
 
ß 2. 5   NULLA OSTA AL LAVORO
 
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 30, comma 1, del DPR 394/99 ed in attesa del nuovo Regolamento di attuazione,  il nulla osta al lavoro sarý rilasciato dalla Direzione Provinciale competente per il luogo della prestazione lavorativa. A tal fine verrý impegnata una quota nella disponibilitý della DPL stessa .
Per il rilascio dei suindicati Nulla Osta sono stati predisposti gli allegati fac-simili (Allegato 7 - lavoro subordinato e Allegato 8 - lavoro domestico) .
Nel caso in cui  il datore di lavoro, esercitando la facoltý di cui all'art. 22, comma 2 del T.U., di cui al ß 1., presenti la richiesta di nulla osta alla DPL nel cui ambito territoriale insiste la sede legale dell'impresa e la sede stessa sia ubicata in una provincia diversa da quella ove lo straniero svolgerý la prestazione lavorativa, sarý cura della DPL ricevente l'istanza trasmettere, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 241/90, con ogni tempestivitý, l'istanza stessa alla DPL competente al rilascio del nulla osta, dandone contestuale comunicazione al datore di lavoro.
        
ß 3.  STIPULA CONTRATTO DI SOGGIORNO
 
L'art. 22, comma 6 del T.U., prevede che lo straniero, una volta ottenuto il visto d'ingresso da parte degli uffici consolari, entro 8 giorni dall'ingresso, debba recarsi presso la DPL che ha rilasciato il nulla osta (vedasi disposizioni transitorie) per la firma del contratto di soggiorno, che sarý fatto pervenire in copia anche al datore di lavoro a cura della DPL.
 
ß 4.  INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
 
L'effettiva instaurazione del rapporto di lavoro decorrerý dal giorno della sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Da tale data decorreranno i termini di comunicazione dell'assunzione al Centro per l'Impiego.
 
ß 5.   GESTIONE  DELLE QUOTE ASSEGNATE
 
Nell'ipotesi in cui la ricerca effettuata dal Centro per l'Impiego dia esito positivo, per l'adesione di un lavoratore nazionale o comunitario in possesso dei requisiti contenuti nella richiesta del datore di lavoro, quest'ultimo, entro il termine di sette giorni dal ricevimento della comunicazione delle domande acquisite da parte del C.P.I., dovrý comunicare alla Direzione Provinciale del Lavoro e per conoscenza al predetto C.P.I. se intende, invece, insistere nella richiesta di nulla osta relativo al lavoratore extracomunitario, altrimenti la Direzione Provinciale archivia senz'altro la pratica, rendendo, cosÏ, disponibile la quota impegnata.
Con lo scadere dell'anno solare, le quote non utilizzate per carenza di  richieste, non possono essere usufruite ai fini del rilascio di nulla osta relativi  a domande presentate nell'anno solare seguente.
Tuttavia le quote non utilizzate dalle D.P.L. a seguito del mancato ingresso dello straniero entro sei mesi dalla data del rilascio del nulla osta, possono essere impiegate al fine del soddisfacimento di istanze presentante entro il 31.12.2002.
 
ß 6.  CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO (ART. 14, CO.5 DPR 394/99)
Al fine di permettere ai cittadini stranieri, titolari di permesso di soggiorno in corso di validitý per motivi di studio o formazione, di convertirlo, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, le Direzioni Provinciali rilasceranno le  "attestazioni di disponibilitý" a seguito di  presentazione di un'istanza che risulterý in concorso con  le richieste di nulla osta per lavoro subordinato assegnate, ai sensi degli artt. 2 e 4 del DPCM.
 
 
 
 
 
ß 7.  STATISTICHE
 
            Al fine di consentire un costante monitoraggio delle quote, le Direzioni Provinciali del Lavoro, trasmetteranno i dati alle rispettive Direzioni Regionali del Lavoro che li comunicheranno a questa Direzione Generale ñ Servizio Problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie al fax n. 06 3675 5891 ñ e-mail eangelucci@minwelfare.it:
-                      mensilmente, i dati globali riepilogativi di tutti i nulla  osta rilasciati dalle Direzioni Provinciali del lavoro distinte per nazionalitý  secondo l'allegato prospetto (Allegato 9 - Mod. N.O./ST);
-                     ogni settimana le comunicazioni inviate ai Centri per l'Impiego (v. ß2.1), nonchË i dati relativi  ai nulla osta rilasciati per lavoro subordinato altamente qualificato, distinti per nazionalitý, compresi quelli rilasciati a seguito di conversione  del permesso di soggiorno  secondo l'allegato prospetto (Allegato 9 - MOD. N.O./ST).
Si sottolinea che si provvederý a febbraio e ad aprile del 2003   a verificare l'ammontare dei residui delle quote assegnate a ciascuna Direzione Regionale del Lavoro, per una successiva eventuale nuova ripartizione, nell'ambito della quota massima giý prevista rispettivamente negli artt. 4 e 5 del presente Decreto, sempre al fine del soddisfacimento delle istanze presentate entro il 31.12.2002.
Per la esatta rilevazione del raggiungimento della quota locale di lavoratori stagionali assegnata, codeste Sedi devono applicare quanto giý definito con la circ. n. 104/98, secondo la quale nel caso in cui il lavoratore straniero svolga attivitý lavorative stagionali in Italia per ulteriori periodi con nuove autorizzazioni collegate alla prima, pur sempre nell'ambito del periodo massimo stagionale di 9 mesi, codeste sedi devono considerare una sola volta le diverse autorizzazioni rilasciate al medesimo lavoratore, ai fini del calcolo dell'esaurimento della quota massima sopraindicata.                                                    Infine, si richiama la necessitý  di attuare la procedura "SI.LES." per le richieste di nulla osta al lavoro stagionale pervenute dai datori di lavoro.
            Si raccomanda la precisione e la puntualitý nel comunicare allo scrivente il numero dei nulla-osta al lavoro rilasciati.
 
 
                                                                                            IL DIRETTORE GENERALE
                                                                                                       Lea Battistoni
 
 
IP/circ.flussi 02
 
 
Allegati modelli richieste Nulla-Osta al lavoro, proposta contratto di soggiorno, quote lavoratori stagionali (formato .doc)
 
Allegato 1) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 ottobre 2002
Programmazione  transitoria  dei  flussi  d'ingresso  dei  lavoratori
extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2002. (G.U. n.
269 del 15.11.2002)

Allegato 2) Limiti massimi di nulla-osta al lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, rilasciabili ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. del 15 ottobre 2002

Allegato 3) Ripartizione delle quote dei lavoratori stagionali

Allegato 4)  RICHIESTA NOMINATIVA DI NULLA OSTA AL LAVORO SUBORDINATO PER IL CITTADINO NON APPARTENENTE ALL'UNIONE EUROPEA RESIDENTE ALL'ESTERO, AI SENSI DEGLI ARTT. 22 e 24 DEL T. U. 25 luglio 1998 n. 286 e ART. 30 D.P.R 394/99, cosÏ come modificati dalla Legge 189/02 (Lavoro subordinato a tempo determinato, indeterminato e stagionale), nei limiti del numero delle quote d'ingresso in Italia assegnate a codesta Direzione Provinciale del Lavoro per il corrente anno.

Allegato 5) RICHIESTA NOMINATIVA DI NULLA OSTA AL LAVORO PER IL CITTADINO NON APPARTENENTE ALL'UNIONE EUROPEA RESIDENTE ALL'ESTERO, AI SENSI DEGLI ARTT. 22 DEL T. U. 25 luglio 1998 n. 286 e ART. 30 D.P.R 394/99, COSI' COME MODIFICATI DALLA LEGGE 189/02 (Impiego nel settore dei servizi domestici)

Allegato 6) Proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato (art. 5 bis del T.U.
 n. 286 del 1998 e successive modifiche)

Allegato 7) Nulla-Osta al lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 22, 24 del T.U. n. 286 del 1998 cosÏ come modificato dalla legge 189/2002

Allegato 8) Nulla-Osta al lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 22 del T.U. n. 286 del 1998 cosÏ come modificato dalla legge 189/2002

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