CONSIGLIO

DELL'UNIONE EUROPEA

 

Bruxelles, 22 novembre 2002 (27.11)

(OR. en)

 

Fascicolo interistituzionale:

2001/0207 (CNS)

 

 

14643/02

 

LIMITE

 

ASILE        68

 

 

 

 

 

 

 

NOTA DELLA PRESIDENZA

al:

Comitato dei Rappresentanti Permanenti/Consiglio

n. doc. prec.:

14308/02 ASILE 65

n. prop. Com:

13620/01 ASILE 52 - COM(2001) 510 defin.

Oggetto:

Proposta di direttiva del Consiglio recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione

 

I

 

Nella riunione del 21 novembre 2002 il Comitato dei Rappresentanti Permanenti ha proseguito l'esame della proposta in oggetto, in particolare degli articoli da 1 a 19.

 

Le delegazioni troveranno nella sezione II in appresso il testo della proposta risultante dall'esame del Comitato, con le osservazioni delle delegazioni nelle note in calce.

 

Le modifiche rispetto al doc. 14308/02 ASILE 65 sono indicate in grassetto.

 

S'invita il Comitato dei Rappresentanti Permanenti e il Consiglio a esaminare le restanti questioni in sospeso relative agli articoli da 1 a 19 nelle rispettive riunioni del 27 e 28-29 novembre 2002.

 

In seguito a consultazioni con l'UNHCR il 25 novembre, verrà trasmessa una versione modificata degli articoli relativi ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi che rappresentano un pericolo per la sicurezza dello Stato o che, essendo stati condannati con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, costituiscono un pericolo per la Comunità di tale Stato (articoli 14, 14 ter e 19).


II

 

Progetto di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 

 

recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paese terzi ed apolidi,

della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale,

nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta [1]

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 1

Oggetto e campo d'applicazione

 

La presente direttiva stabilisce norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi e apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

 

Articolo 2

Definizioni

 

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

 

a)          "protezione internazionale": lo status di rifugiato e di protezione sussidiaria quale definito alle lettere d) e f);

 

b)         "Convenzione di Ginevra": la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;


 

c)          "rifugiato": cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, nonché apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l'articolo 14;

 

d)         "status di rifugiato": il riconoscimento da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale rifugiato;

 

e)          "persona ammissibile alla protezione sussidiaria": cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito all'articolo 15, al quale non si applica l'articolo 17, paragrafi 1 e 2 e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese;

 

f)          "status di protezione sussidiaria": il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale persona ammissibile alla protezione sussidiaria;

 

g)          "domanda di protezione internazionale": una richiesta di protezione rivolta ad uno Stato membro da parte di un cittadino di un paese terzo o di un apolide di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria e che non sollecita esplicitamente un diverso tipo di protezione, non contemplato nel campo d'applicazione della presente direttiva, che possa essere richiesto con domanda separata;

 

h)         (soppresso)

 

i)           (soppresso)

 


j)       "familiari": i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare del beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria già costituito nel paese di origine che si trovano nel medesimo Stato membro in connessione alla domanda di protezione internazionale:

 

i)       il coniuge o il convivente non sposato del beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, se la legislazione o la prassi dello Stato membro interessato equipara le coppie non sposate a quelle sposate nel quadro della legge sugli stranieri;

 

(ii)     i figli minori della coppia di cui al punto i) o del beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, a condizione che siano non sposati ed a suo carico, indipendentemente dal fatto che siano legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale;

 

(iii)    (soppresso) [2] 

 

k)      (soppresso)

 

l)       "minore non accompagnato": il cittadino di un paese terzo o l’apolide d’età inferiore ai diciotto anni che giunga nel territorio dello Stato membro senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile in base alla legge o agli usi, fino a quando non sia effettivamente affidato ad un tale adulto; il termine include i minori che vengono abbandonati dopo essere entrati nel territorio degli Stati membri;

 


m)     "permesso di soggiorno": qualsiasi titolo o autorizzazione rilasciati dalle autorità di uno Stato membro nella forma prevista dalla legislazione nazionale, che permetta ad un cittadino di un paese terzo o ad un apolide di soggiornare nel territorio dello Stato membro stesso;

 

n)      "paese di origine": il paese o i paesi di cui il richiedente è cittadino o, per un apolide, in cui aveva precedentemente la dimora abituale.

 

 

Articolo 3

(soppresso)

 

Articolo 4

Disposizioni più favorevoli

 

Gli Stati membri hanno facoltà di introdurre o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli in ordine alla determinazione dei soggetti che possono essere considerati rifugiati o persone ammissibili alla protezione sussidiaria nonché in ordine alla definizione degli elementi sostanziali della protezione internazionale, purché siano compatibili con le disposizioni della presente direttiva. [3]


CAPO II

Valutazione delle domande di protezione internazionale

 

Articolo 5

(soppresso - il suo contenuto è stato trasferito nell'articolo 2)

 

Articolo 6

(si veda il nuovo articolo 21 bis)


Articolo 7

Esame dei fatti e delle circostanze

 

1.      Gli Stati membri possono ritenere che il richiedente sia tenuto a produrre quanto prima tutti gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale. Lo Stato membro è tenuto a esaminare, [...] tutti gli elementi significativi della domanda.

 

2.      Gli elementi di cui al primo comma del paragrafo 1 sono le dichiarazioni e tutta la documentazione in possesso del richiedente in merito alla sua età, estrazione, anche, ove occorra, dei congiunti, identità, cittadinanza/e, paese/i e luogo/luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande d'asilo pregresse, itinerari di viaggio, documenti di identità e di viaggio nonché i motivi della sua domanda di protezione internazionale. 

 

3.      L'esame della domanda di protezione internazionale deve essere effettuato su base individuale e prevede la valutazione:

 

a)          di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d'origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda , comprese le disposizioni legislative e regolamentari del paese d'origine e relative modalità di applicazione;

 

b)          della dichiarazione e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente che deve anche render noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi;

 


c)          della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare l'estrazione, il sesso e l'età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;

 

d)          dell'eventualità che le attività svolte dal richiedente dopo aver lasciato il paese d'origine abbiano mirato esclusivamente o principalmente a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività espongano il richiedente al rischio di persecuzione o ad altro rischio grave in caso di rientro nel paese;

 

e)       dell'eventualità che ci si possa ragionevolmente attendere dal richiedente un ricorso alla protezione di un altro paese di cui può dichiararsi cittadino. 

 

4.      Il fatto che un richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di siffatte persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali persecuzioni o danni gravi non si ripeteranno.

 

5.      Quando gli Stati membri applicano il principio di cui al primo comma del paragrafo 1 ai cui sensi il richiedente è tenuto a motivare la sua domanda e qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è comunque necessaria se sono soddisfatte le seguenti condizioni: [4]

 

a)       il richiedente ha compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda;

 

b)      tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una spiegazione soddisfacente dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;

 

c)       le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone;


d)      il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto buoni motivi per ritardarla;

 

e)       è accertato che il richiedente è in generale attendibile.

 

Articolo 8

Bisogno di protezione internazionale sorto fuori dal paese d'origine ("sur place") [5]

 

1.          Il timore fondato di essere perseguitato o il rischio effettivo di subire un danno grave può essere basato su avvenimenti verificatisi dopo la partenza del richiedente dal suo paese di origine.

 

2.          Il timore fondato di essere perseguitato o il rischio effettivo rischio di subire un danno grave può essere basato su attività svolte dal richiedente dopo la sua partenza dal paese d'origine, in particolare quando sia accertato che le attività addotte costituiscono l'espressione e la continuazione di convinzioni od orientamenti già manifestati nel paese d'origine.

 

3.          (soppresso) [6].


Articolo 9

Responsabili della persecuzione o del danno grave

 

I responsabili della persecuzione o del danno grave possono essere:

 

a)          lo Stato;

 

b)         i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;

 

c)          soggetti non statuali, se può essere dimostrato che i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione ai sensi dell'articolo 9 bis contro persecuzioni o danni gravi. [7]

 

Articolo 9bis

Soggetti che offrono protezione

 

1.          La protezione può essere offerta:

 

a)       dallo Stato;

 

b)      dai partiti o organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio.

 

2.      La protezione è in generale fornita se i soggetti di cui alle lettere a) e b) adottano adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave e se il richiedente ha accesso a tale protezione.


3.      Per stabilire se un'organizzazione internazionale controlla uno Stato o una parte consistente del suo territorio e se fornisce protezione come enunciato al paragrafo 2, gli Stati membri tengono conto degli eventuali orientamenti impartiti nei pertinenti atti del Consiglio. [8]

 

Articolo 10

Protezione all'interno del paese d'origine

 

1.          Nell'ambito dell'esame della domanda di protezione internazionale, gli Stati membri possono stabilire che il richiedente non necessita di protezione internazionale se in una parte del territorio del paese d'origine egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi e se è ragionevole attendere dal richiedente che si stabilisca in quella parte del paese.

 

2.      Nel valutare se una parte del territorio del paese è conforme al paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto delle condizioni generali vigenti in tale parte del paese nonché delle circostanze personali del richiedente all'epoca della decisione sulla domanda.

 

3.      Il paragrafo 1 si può applicare nonostante ostacoli tecnici al rimpatrio. 


CAPO III

Requisiti per essere considerato rifugiato

 

Articolo 11

Atti di persecuzione

 

1.      Gli atti assimilabili a persecuzione ai sensi dell'articolo 1 A della convenzione di Ginevra devono:

 

a)       essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell'articolo 15, paragrafo 2 della convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; oppure

 

b)      costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

 

2.      Gli atti di persecuzione che rientrano nella definizione di cui al paragrafo 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di:

 

a)          atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;

 

b)         provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e/o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;

 

c)          azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;

 


d)         rifiuto di accesso ai rimedi giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;

 

e)          azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo comporterebbe la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 14, paragrafo 2; [9]

 

f)          atti specificamente diretti contro un sesso o contro l'infanzia.

 

3.      In conformità dell'articolo 2, lettera c), i motivi di cui all'articolo 12 devono essere collegati agli atti di persecuzione quali definiti al paragrafo 1.

 

Articolo 12

Motivi di persecuzione

 

1.      Nel valutare i motivi di persecuzione, gli Stati membri tengono conto dei seguenti elementi:

 

a)          il termine “razza” si riferisce, in particolare, a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all’appartenenza ad un determinato gruppo etnico;

 

b)          il termine “religione” include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l’astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte;


c)          il termine "nazionalità" non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all’assenza di cittadinanza, ma designa, in particolare, l’appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un’identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato;

 

d)         si considera che un gruppo costituisce un particolare gruppo sociale in particolare quando:

 

-          i membri di tale gruppo condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, e

 

-          tale gruppo possiede un'identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante;

 

-           in funzione delle circostanze nel paese d'origine, un particolare gruppo sociale può includere un gruppo fondato sulla caratteristica comune dell'orientamento sessuale o del genere. L'interpretazione dell'espressione "orientamento sessuale" non può includere atti classificati come penali dal diritto interno degli Stati membri;

 

e)          il termine "opinione politica" si riferisce, in particolare, alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 9 o alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.

 


Articolo 13

Cessazione

 

1.          Un cittadino di un paese terzo o un apolide cessa di essere un rifugiato qualora:

 

a)          si sia volontariamente avvalso di nuovo della protezione del paese di cui ha la cittadinanza; o

 

b)         avendo perso la cittadinanza, l’abbia volontariamente riacquistata; o

 

c)          abbia acquistato una nuova cittadinanza e goda della protezione del paese di cui ha acquistato la cittadinanza; o

 

d)         si sia volontariamente ristabilito nel paese che ha lasciato o in cui non ha fatto ritorno per timore di essere perseguitato; o

 

e)          non possa più rinunciare alla protezione del paese di cui ha la cittadinanza, perché sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato;

 

f)          se trattasi di un apolide, sia in grado di tornare nel paese nel quale aveva la dimora abituale, perché sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato.

 

2.      Ai fini dell’applicazione delle lettere e) ed f), gli Stati membri esaminano se il cambiamento delle circostanze ha un significato e una natura non temporanea tali da eliminare il fondato timore di persecuzioni.

 


Articolo 14

Esclusione

 

1.          Un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dallo status di rifugiato se

 

a)          rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 1 D della convenzione di Ginevra, relativo alla protezione o assistenza di un organo o di un'agenzia delle Nazioni Unite diversi dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati. Quando siffatta protezione o assistenza cessi per qualsiasi motivo, senza che la posizione di tali persone sia stata definitivamente stabilita in conformità delle pertinenti risoluzioni adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, queste persone sono ipso facto ammesse ai benefici della presente direttiva;

 

b)         le autorità competenti del paese nel quale ha stabilito la sua residenza gli riconoscono i diritti e gli obblighi connessi al possesso della cittadinanza del paese stesso o diritti e obblighi equivalenti.

 

2.          Un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dallo status di rifugiato ove sussistano fondati motivi per ritenere:

 

a)          che abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;

 

b)         che abbia commesso al di fuori del paese di accoglienza un reato grave di diritto comune prima di essere ammesso come rifugiato, ossia prima del momento in cui gli è rilasciato un permesso di soggiorno basato sul riconoscimento dello status di rifugiato, abbia commesso atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, che possono essere classificati quali reati gravi di diritto comune;

 


c)          che si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite.

 

3.          Il paragrafo 2 si applica alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei crimini, reati o atti in esso menzionati.

 

4.          (soppresso) [10]

 


CAPO IV

 

Status di rifugiato

 

Articolo 14 bis

Riconoscimento dello status di rifugiato

 

 

Articolo 14 ter

Revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato

 

1.      Gli Stati membri hanno la facoltà [11] di revocare, di cessare o di rifiutare di rinnovare lo status di rifugiato riconosciuto a un cittadino di un paese terzo o a un apolide da un organismo statale, amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario se questi ha cessato di essere un rifugiato ai sensi dell'articolo 13.

 

 

2.      Fatto salvo l'obbligo del rifugiato, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, di rivelare tutti i fatti pertinenti e di produrre tutta la pertinente documentazione in suo possesso, lo Stato membro che ha riconosciuto lo status di rifugiato dimostra su base individuale che l'interessato ha cessato di essere o non è mai stato un rifugiato ai sensi del paragrafo 1.

 

3.      Gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status di rifugiato di un cittadino di un paese terzo o di un apolide qualora, successivamente al riconoscimento dello status di rifugiato, lo Stato membro interessato abbia stabilito che:

 

a)       la persona in questione avrebbe dovuto essere esclusa o è esclusa dallo status di rifugiato ai sensi dell'articolo 14;

 


b)      il fatto di aver presentato i fatti in modo erroneo o di averli omessi, compreso il ricorso a documenti falsi, ha costituito un fattore determinante per l'ottenimento dello status di rifugiato.

 

4.      Gli Stati membri hanno la facoltà di revocare, di cessare o di rifiutare di rinnovare lo status di rifugiato riconosciuto a un cittadino di un paese terzo o a un apolide da un organismo statale, amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario se:

 

a)       vi sono fondati motivi per ritenere che la persona in questione costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato in cui si trova; [12]

 

b)      la persona in questione, essendo stata condannata con sentenza passata in giudizio per un reato di particolare gravità, costituisce un pericolo per la comunità di tale Stato.

 

5.      Nelle situazioni previste al paragrafo 4, lettere a) e b), gli Stati membri decidere di non riconoscere ufficialmente come rifugiato un cittadino di un paese terzo o un apolide quando la decisione sul riconoscimento non è ancora stata presa.

 

6.      I cittadini di paesi terzi e gli apolidi cui si applicano i paragrafi 4 o 5 godono di diritti analoghi a quelli conferiti dagli articoli 3, 4, 16, 22, 31 e 32 della convenzione di Ginevra.

 

7.      Gli Stati membri provvedono a che un cittadino di un paese terzo o un apolide abbia il diritto di presentare ricorso dinanzi a un organo giudiziario o quasi giudiziario contro una decisione presa ai sensi del presente articolo o di chiederne il riesame.


CAPO V

Requisiti per poter beneficiare della protezione sussidiaria

 

Articolo 15

Danno grave

 

Sono considerati danni gravi

 

a)      la condanna a morte o l'esecuzione; o

 

b)      la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine o, nel caso di un apolide, nel paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale; o [13]

 

c)      la minaccia grave e individuale alla vita o alla persone di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.


 

Articolo 16

Cessazione

 

1.      Un cittadino di un paese terzo o un apolide cessa di essere ammissibile a beneficiare della protezione sussidiaria quando le circostanze che hanno indotto alla concessione della protezione sussidiaria sono venute meno o mutate in una misura tale che la protezione non è più necessaria.

 

2.      Nel valutare il paragrafo 1 gli Stati membri considerano se le mutate circostanze siano di natura così significativa e non temporanea che la persona ammissibile a beneficiare della protezione sussidiaria non sia più esposta a un rischio effettivo di danno grave.


Articolo 17

Esclusione

 

1.      Un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dalla qualifica di persona ammissibile a beneficiare della protezione sussidiaria ove sussistano fondati motivi per ritenere: [14]

 

a)          che egli abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;

 

b)         che abbia commesso un reato grave;

 

c)          che si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite;

 

d)         che rappresenti un pericolo per la comunità o la sicurezza dello Stato in cui si trova [15].

 

2.      Il paragrafo 1 si applica alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei crimini, reati o atti in esso menzionati.

 

3.      Gli Stati membri possono escludere un cittadino di un paese terzo o un apolide dalla qualifica di persona ammissibile a beneficiare della protezione sussidiaria se questi, prima di essere ammesso nello Stato membro, ha commesso uno o più reati non contemplati al paragrafo 1, che sarebbero punibili con la reclusione [16] se fossero stati perpetrati nello Stato membro interessato e se ha lasciato il paese d'origine soltanto al fine di evitare le sanzioni risultanti da tali reati. [17]


CAPO VI

 

Status di protezione sussidiaria

 

Articolo 17 bis

Riconoscimento dello status di protezione sussidiaria

 

Gli Stati membri riconoscono lo status di protezione sussidiaria a un cittadino di un paese terzo o a un apolide ammissibile a beneficiare della protezione sussidiaria in conformità dei Capi II e V.

 

Articolo 17 ter

Revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di protezione sussidiaria

 

1.      Gli Stati membri hanno la facoltà [18] di revocare, di cessare o di rifiutare di rinnovare lo status di protezione sussidiaria riconosciuto a un cittadino di un paese terzo o a un apolide da un organismo statale, amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario se:

 

a)          questi ha cessato di essere una persona ammissibile alla protezione sussidiaria in conformità dell'articolo 16;

 

b)          dopo aver ottenuto la protezione sussidiaria, egli avrebbe dovuto essere escluso dall'ammissibilità a tale status in conformità dell'articolo 17, paragrafo 3. [19]

 


2.      Gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status di protezione sussidiaria di un cittadino di un paese terzo o di un apolide se:

 

a)       questi, successivamente al riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, avrebbe dovuto essere escluso o è escluso dalla qualifica di persona ammissibile a beneficiare della protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2;

 

b)      il fatto di aver presentato i fatti in modo erroneo o di averli omessi, compreso il ricorso a documenti falsi, ha costituito un fattore determinante per l'ottenimento della protezione sussidiaria;

 

3.      Fatto salvo l'obbligo del cittadino di un paese terzo o dell'apolide, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, di rivelare tutti i fatti pertinenti e di produrre tutta la pertinente documentazione in suo possesso, lo Stato membro che ha riconosciuto lo status di protezione sussidiaria dimostra su base individuale che l'interessato ha cessato di essere o non è ammissibile a beneficiare della protezione sussidiaria ai sensi dei paragrafi 1 e 2. [20]

 

4.      (soppresso) [21]


CAPO VII

Status di rifugiato e di protezione sussidiaria

 

Articolo 18

Contenuto della protezione internazionale [22]

 

1.      Le disposizioni del presente capo non pregiudicano i diritti sanciti dalla Convenzione di Ginevra.

 

2.      Le disposizioni del presente capo si applicano sia ai rifugiati sia alle persone ammissibili a beneficiare della protezione sussidiaria, ove non diversamente indicato.

 

3.      (soppresso)

 

4.      Nelle misure nazionali di attuazione del presente capo, gli Stati membri tengono conto della specifica situazione di persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologia, fisica o sessuale.

 

5.      Il paragrafo 4 si applica soltanto alle persone per cui si riscontrano esigenze particolari mediante la valutazione della loro situazione individuale.

 

6.      Entro i limiti stabiliti dalla convenzione di Ginevra, gli Stati membri hanno la facoltà di ridurre i benefici del Capo VII, riconosciuti a un rifugiato, il cui status di rifugiato sia stato ottenuto per attività svolte al fine esclusivo o principale di creare le condizioni necessarie al riconoscimento di tale status. [23]


 

7.      Entro i limiti derivanti dagli obblighi internazionali degli Stati membri, gli Stati membri hanno la facoltà di ridurre i benefici del Capo VII, riconosciuti ad una persona ammissibile a beneficiare della protezione sussidiaria, il cui status di protezione sussidiaria sia stato ottenuto per attività svolte al fine esclusivo o principale di creare le condizioni necessarie al riconoscimento come persone ammissibile alla protezione sussidiaria [24].

 

Articolo 19

Protezione dal respingimento

 

1.      Gli Stati membri rispettano il principio di "non refoulement" in conformità dei propri obblighi internazionali.

 

2.      Qualora non sia vietato dagli obblighi internazionali previsti dal paragrafo 1, gli Stati membri possono respingere un richiedente la protezione internazionale, un rifugiato o una persona ammissibile a beneficiare della protezione sussidiaria quando:

 

a)       vi siano ragionevoli motivi per considerare che detta persona rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato nel quale si trova; o

 

b)      che, essendo stata condannata con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, detta persona costituisca un pericolo per la comunità di tale Stato. [25]

 

3.      Gli Stati membri hanno la facoltà di revocare, di cessare o di rifiutare il rinnovo o il rilascio di un permesso di soggiorno di un (o a un) rifugiato o persona ammissibile a beneficiare della protezione sussidiaria, alla quale si applichi il paragrafo 2.


Articolo 20

Informazioni

 

Quanto prima possibile dopo aver riconosciuto loro lo status, gli Stati membri forniscono alle persone che considerano bisognose di protezione internazionale, in una lingua che queste siano in grado di comprendere, informazioni sui diritti e gli obblighi previsti dallo status di protezione loro applicabile.

 

Articolo 21

Permesso di soggiorno

 

1.      Immediatamente dopo aver riconosciuto lo status, gli Stati membri rilasciano ai rifugiati ed ai loro familiari [26] al seguito un permesso di soggiorno valido per un periodo di almeno cinque anni [27], automaticamente rinnovabile. [28]

 

2.      Immediatamente dopo aver riconosciuto loro lo status, gli Stati membri rilasciano ai beneficiari della protezione sussidiaria ed ai loro familiari [29] al seguito un permesso di soggiorno valido per un periodo non inferiore ad un anno [30]. Il permesso è automaticamente [31] rinnovato ad intervalli non inferiori ad un anno, fino a quando le autorità competenti stabiliscono che tale protezione non è più necessaria. [32]


Articolo 21 bis

Mantenimento dell'unità del nucleo familiare [33]

 

1.      Gli Stati membri provvedono a che i familiari aventi la stessa cittadinanza del beneficiario dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria siano ammessi a godere di uno status che consenta loro di restare con il beneficiario. Tale status non può essere meno favorevole di quello riconosciuto ai familiari ricongiunti con un beneficiario dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria in conformità della normativa in materia di ricongiungimento familiare. [34]


2.      Gli Stati membri possono decidere che il paragrafo 1 si applica anche agli altri congiunti che vivevano nel nucleo familiare al momento della partenza dal paese d'origine e che in quel momento erano completamente o principalmente a carico della persona che beneficia della protezione internazionale. [35]

 

3.      La disposizione di cui al paragrafo 1 non si applica quando il familiare è escluso dallo status di rifugiato o dalla protezione sussidiaria in base ai capi III e IV.

 

Articolo 22

Status di soggiornante di lungo periodo

 

In deroga all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b) della direttiva .../... CE [relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo] [36], gli Stati membri attribuiscono ai beneficiari della protezione sussidiaria lo status di soggiornanti di lungo periodo secondo le stesse modalità stabilite da detta direttiva per i rifugiati. [37]

 

Articolo 23

Documenti di viaggio

 

1.      Gli Stati membri rilasciano alle persone cui hanno riconosciuto lo status di rifugiato documenti di viaggio nella forma prevista dall’allegato della Convenzione di Ginevra, allo scopo di permettere loro di viaggiare al di fuori del loro territorio, purché non vi ostino imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.

 


2.      Gli Stati membri rilasciano documenti di viaggio ai beneficiari della protezione sussidiaria che si trovino nell’impossibilità di ottenere un passaporto nazionale. [38]

 

Articolo 24

Accesso all’occupazione [39]

 

1.      Gli Stati membri autorizzano i rifugiati ad esercitare un’attività dipendente o autonoma secondo le stesse modalità previste per i loro cittadini, non appena sia stato loro riconosciuto lo status di rifugiati.

 

2.      Gli Stati membri provvedono a che opportunità di formazione occupazionale per adulti, formazione professionale e tirocinio sul luogo di lavoro siano offerte ai rifugiati secondo le stesse modalità previste per i loro cittadini.

 

3.      Gli Stati membri autorizzano i beneficiari della protezione sussidiaria ad esercitare attività dipendente o autonoma secondo le stesse modalità previste per i loro cittadini, al più tardi sei mesi dopo che lo status di protezione sussidiaria sia stato loro concesso. [40]

 

4.      Gli Stati membri provvedono a che ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria siano offerte opportunità di formazione occupazionale per adulti, formazione professionale e tirocinio sul luogo di lavoro secondo le stesse modalità previste per i loro cittadini, al più tardi un anno dopo che lo status di protezione sussidiaria sia stato loro concesso. [41]


5.      Dopo aver ottenuto l’accesso al mercato del lavoro a norma dei paragrafi 1 e 3, i rifugiati ed i beneficiari della protezione sussidiaria hanno diritto allo stesso trattamento dei cittadini degli Stati membri per quanto riguarda la retribuzione, l’accesso ai regimi di sicurezza sociale legati all’attività lavorativa dipendente o autonoma e le altre condizioni di lavoro. [42]

 

Articolo 25

Accesso all’istruzione [43]

 

1.      Gli Stati membri offrono il pieno accesso al sistema scolastico, secondo le stesse modalità previste per i loro cittadini, a tutti i minori riconosciuti beneficiari della protezione internazionale. [44]

 

2.      Gli Stati membri consentono agli adulti beneficiari della protezione internazionale di accedere al sistema di istruzione generale e di aggiornamento e perfezionamento professionale secondo le stessa modalità previste per i loro cittadini. [45]

 

3.      Gli Stati membri garantiscono la parità di trattamento tra i beneficiari della protezione internazionale ed i loro cittadini per quanto riguarda il riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati dall’autorità competente. [46]

 

Articolo 26

Assistenza sociale

 

Gli Stati membri provvedono affinché i beneficiari della protezione internazionale ricevano, secondo le stesse modalità vigenti per i cittadini dello Stato membro che ha concesso la protezione, adeguata assistenza in termini di servizi sociali e di mezzi di sussistenza. [47]


Articolo 27

Assistenza sanitaria e psicologica [48]

 

1.      Gli Stati membri provvedono a che i beneficiari della protezione internazionale abbiano accesso all’assistenza sanitaria e psicologica secondo le stesse modalità previste per i cittadini dello Stato membro che ha riconosciuto loro lo status. [49]

 

2.      Gli Stati membri forniscono adeguate cure mediche e psicologiche alle persone beneficiarie della protezione internazionale che presentano particolari esigenze, quali i minori accompagnati o non accompagnati, o le vittime di torture, stupri o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale. [50]

 

3.      Gli Stati membri garantiscono l’accesso ai servizi di riabilitazione per i minori che siano stati vittime di qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, crudeltà, trattamento disumano o degradante o che abbiano subito gli effetti di un conflitto armato. Per facilitare il loro recupero e la loro reintegrazione, devono essere apprestate congrue misure di assistenza psichiatrica e, ove necessario, deve essere fornita una qualificata consulenza psicologica e sociale. [51]

 


Articolo 28

Minori non accompagnati [52]

 

1.      Gli Stati membri adottano nel più breve tempo possibile tutte le misure necessarie affinché i minori non accompagnati che beneficiano della protezione internazionale siano rappresentati da un tutore legale o da una organizzazione specializzata nell’assistenza e nel benessere dei minori ovvero mediante qualsiasi altra forma idonea di rappresentanza. [53]

 

2.      Nel dare attuazione alla presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché le esigenze del minore siano debitamente soddisfatte dal tutore designato [54]. Le autorità competenti procedono a valutazioni periodiche. [55]

 

3.      Gli Stati membri provvedono affinché i minori non accompagnati siano alloggiati: [56]

a)          presso i loro familiari adulti, o

b)         presso una famiglia affidataria, o

c)          in centri specializzati nell’ospitare i minori, o

d)         secondo altre modalità che offrano un alloggio idoneo per i minori.

 

4.      Gli Stati membri provvedono [57] a che i fratelli non siano separati. I cambi di residenza per i minori non accompagnati devono essere limitati al minimo.


 

5.      Gli Stati membri si adoperano per rintracciare quanto prima i membri della famiglia del minore non accompagnato, sempre che ciò sia nell’interesse superiore del minore. [58]

 

6.      Gli Stati membri provvedono affinché le persone che assistono i minori non accompagnati ricevano un’idonea formazione [59] in riferimento alle loro esigenze.

 

Articolo 29

Accesso ad idoneo alloggio

 

Gli Stati membri provvedono a che i beneficiari della protezione internazionale abbiano accesso ad un alloggio adeguato [60] o, se necessario, ricevano i mezzi per ottenere un alloggio.

 

Articolo 30

Libera circolazione nel territorio dello Stato membro

 

Gli Stati membri non limitano la libertà di circolazione, all’interno del territorio nazionale, delle persone alle quali hanno riconosciuto la protezione internazionale. [61]


Articolo 31

Accesso agli strumenti di integrazione [62]

 

1.      Al fine di facilitare l’integrazione dei rifugiati nella società, gli Stati membri stabiliscono specifici programmi di sostegno che siano adeguati alle esigenze degli stessi, soprattutto in materia di occupazione, istruzione, sanità e servizi sociali.

 

2.      Gli Stati membri consentono ai beneficiari della protezione sussidiaria di accedere a programmi equivalenti, entro un anno dal riconoscimento dello status. [63]

 

Articolo 32

Rimpatrio volontario [64]

 

Gli Stati membri consentono l’accesso ai programmi [65] di rimpatrio volontario ai beneficiari della protezione internazionale che desiderano fare volontariamente ritorno nel loro paese d’origine.

 


CAPO VIII

Cooperazione amministrativa

 

Articolo 33

Cooperazione [66]

 

Ciascuno Stato membro designa un punto nazionale di contatto, trasmettendone l’indirizzo alla Commissione che a sua volta lo comunica a tutti gli altri Stati membri.

 

Gli Stati membri, in collegamento con la Commissione, adottano ogni misura idonea ad instaurare una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti.

 

Articolo 34

Personale e risorse

 

1.      Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché tutte le autorità competenti e le altre organizzazioni che danno attuazione alla presente direttiva abbiano ricevuto la necessaria formazione di base per quanto riguarda le esigenze dei rifugiati o dei beneficiari della protezione sussidiaria, di sesso maschile e femminile, e dei loro familiari al seguito [67], nonché per quanto riguarda le specifiche esigenze dei minori, in particolare dei minori non accompagnati.

 

2.      Gli Stati membri stanziano le necessarie risorse in relazione alle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva. [68]

 


CAPO IX

Disposizioni finali

 

Articolo 35

Non discriminazione [69]

 

Gli Stati membri applicano le disposizioni della presente direttiva senza alcuna discriminazione fondata su sesso, razza, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale, stato di salute, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, handicap, età o tendenze sessuali.

 

Articolo 36

Relazioni

 

Entro il [30 aprile 2006], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della presente direttiva negli Stati membri, proponendo all’occorrenza le necessarie modifiche. Dette proposte di modifica riguardano in via prioritaria l'articolo 15, tenuto conto degli obblighi internazionali degli Stati membri in materia di "non refoulement" vigenti alla data di presentazione delle proposte. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni informazione utile ai fini di tale relazione. Successivamente, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio almeno ogni cinque anni sull’applicazione della presente direttiva negli Stati membri. [70]

 


Articolo 37

Recepimento

 

1.      Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [30 aprile 2004]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri determinano le modalità di tali riferimenti.

 

2.      Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali di legge che adottano nel settore trattato dalla presente direttiva.

 

Articolo 38

Entrata in vigore

 

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

Articolo 39

Destinatari

 

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì

 

                                                                                                              Per il Consiglio

                                                                                                                 Il Presidente

 

 

 

 



[1]        NL: riserva d'esame parlamentare.

[2]        Comm. sostenuta da I: inserire il punto iii) relativo ad altri congiunti stretti a carico (si veda la nota relativa all'articolo 21 bis, paragrafo 2.

[3]        La dichiarazione seguente verrà messa a verbale del Consiglio: "Il Consiglio dichiara che la presente direttiva non impedisce a uno Stato membro di autorizzare i cittadini di paesi terzi e gli apolidi non ammessi a godere della qualifica di rifugiato o della protezione sussidiaria a rimanere nel suo territorio.".

[4]        S: riserva d'esame.

[5]        D: riserva. L'articolo 8 dovrebbe includere una disposizione che consenta di rifiutare lo status di rifugiato quando una domanda successiva si basa su attività svolte dopo la partenza dal paese d'origine al solo o precipuo scopo di ottenere lo status in questione.

[6]        Il considerando seguente sarà aggiunto al preambolo:

"Le convinzioni espresse dal richiedente unicamente o principalmente al fine di creare le condizioni necessarie a essere riconosciuto come rifugiato non devono in linea di massima costituire motivo per tale riconoscimento."

 

[7]        D: riserva d'esame.

[8]        Sarà messa a verbale del Consiglio la dichiarazione seguente:

         "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 bis, il Consiglio, tenuto conto delle informazioni di pertinenti organizzazioni internazionali, si adopererà per impartire, muovendo da una valutazione della situazione nello Stato o nel territorio in questione, orientamenti in base ai quali stabilire se un'organizzazione internazionale controlla effettivamente uno Stato o una parte consistente del suo territorio e se essa fornisce protezione dalla persecuzione o da danni gravi.".

[9]        D: riserva d'esame.

[10]       D/E: riserve d'esame sulla soppressione. La riserva d'esame di E è connessa alla formulazione definitiva degli articoli 14 ter e 19.

Il paragrafo era così formulato:

"Un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dallo status di rifugiato ove sussistano fondati motivi per ritenere:

a)       che egli rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato nel quale si trova; o

b)      che, essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, egli costituisca un pericolo per la comunità di tale Stato.".

[11]       La Presidenza ha chiesto alle delegazioni di valutare la formulazione seguente:

         "Per quanto riguarda le domande di protezione internazionale presentate successivamente all'entrata in vigore della presente direttiva gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano dei rinnovare la protezione sussidiaria riconosciuta a un cittadino di un paese terzo o a un apolide da un organismo statale, amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario se questi ha cessato di essere un rifugiato ai sensi dell'articolo 13."

[12]       A/B/FIN/L/NL/S/UK preferirebbero che la questione fosse risolta nell’ambito dell’articolo 19 (protezione dal respingimento).

E/P: riserva d’esame.

IRL: favorevole all'attuale versione dell'articolo.

[13]       Il considerando seguente verrà inserito nel preambolo:

"La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi cui è concesso di rimanere nel territorio di uno Stato membro non perché bisognosi di protezione internazionale, ma per motivi caritatevoli o umanitari riconosciuti su base discrezionale.".

[14]       D: riserva. Il paragrafo dovrebbe essere facoltativo per gli Stati membri.

[15]       D: riserva d'esame sulle lettere a) - d).

[16]       Comm.: aggiungere "in tutti gli Stati membri".

[17]       D/S: riserve d'esame. Il paragrafo potrebbe essere soppresso.

[18]       La Presidenza ha chiesto alle delegazioni di valutare la formulazione seguente:

         "Per quanto riguarda le domande di protezione internazionale presentate successivamente all'entrata in vigore della presente direttiva gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano dei rinnovare la protezione sussidiaria riconosciuta a un cittadino di un paese terzo o a un apolide da un organismo statale, amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario se:

a)       questi ha cessato di essere una persona ammissibile alla protezione sussidiaria in conformità dell'articolo 16;

b)      dopo aver ottenuto la protezione sussidiaria, egli avrebbe dovuto essere escluso dall'ammissibilità a tale status in conformità dell'articolo 17, paragrafo 3.

[19]       D: riserva d'esame collegata alla riserva sull'articolo 17, paragrafo 3.

[20]       S: riserva d'esame collegata alla versione definitiva dell'articolo 7.

[21]       B/NL/I/Comm.: ripristinare il paragrafo, che era così formulato:

"Gli Stati membri provvedono a che un cittadino di un paese terzo o un apolide abbia il diritto di presentare ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale contro la decisione di revoca, di cessazione o di rifiuto della proroga dello status di protezione sussidiaria, o di chiederne il riesame.".

[22]       Quest'articolo verrà esaminato in collegamento con i diritti connessi allo status di rifugiato e allo status delle persone che godono di protezione sussidiarie.

[23]       B/D/S: riserve d'esame.

[24]       B/D/S: riserve d'esame.

[25]       E/P: riserve d'esame. La riserva d'esame di E è connessa alla formulazione definitiva degli articoli 14 e 14 ter.

[26]       FIN: riserva d'esame riguardante i familiari.

[27]       NL: preferirebbe tre anni.

[28]       E/FIN/L/NL: sopprimere "automaticamente".

L: propone "rinnovabile ipso jure" ("de plein droit" in francese).

[29]       FIN: riserva d'esame sui familiari.

[30]       S: aggiungere "o in casi specifici, per sei mesi".

[31]       Stesse osservazioni fatte per il paragrafo 1.

[32]       D: riserva d'esame.

         FIN: sopprimere la seconda frase.

[33]       D ha proposto il testo seguente:

 

Estensione della protezione di rifugiato ai familiari

 

1.       Gli Stati membri provvedono a che i familiari siano ammessi a godere dello status di rifugiati

a)          se hanno presentato la domanda di protezione internazionale anteriormente o contemporaneamente al rifugiato, o senza indugio una volta entrati nel territorio dello Stato membro e

b)         se, ai sensi dell'articolo 2, lettera j) punto i, il matrimonio o la relazione stabile con il/la convivente non sposato/a sussisteva già nel paese di origine del rifugiato o del coniuge o convivente non sposato.

 

2.       Nei casi di cui all'articolo 2, lettera j), punto ii) quando il figlio è nato nel territorio dello Stato membro successivamente al riconoscimento del rifugiato, la domanda di protezione internazionale deve essere presentata entro un anno dalla nascita.

 

3.       La disposizione di cui al paragrafo 1 non si applica quando il familiare è escluso dallo status di rifugiato ai sensi dell'articolo 14.

 

4.       Gli Stati membri hanno facoltà di introdurre disposizioni regolamentari che stabiliscano che i paragrafi da 1 a 3 si applicano, mutatis mutandis, ai familiari di persone ammissibili allo status di protezione sussidiaria.

 

[34]       FIN: chiede l'inserimento del testo seguente:

"Necessità di protezione per vincoli familiari

Qualora a uno straniero con famiglia sia riconosciuto lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, a un suo familiare ai sensi dell'articolo 2 che è entrato nel paese ma non è di per sé ammissibile alla protezione è riconosciuto lo stesso status, a meno che la sua necessità di protezione debba essere esaminata separatamente in funzione di una diversa nazionalità o di altre circostanze."

S: ha chiesto il testo seguente:

"Qualora a un cittadino di un paese terzo o a un apolide sia riconosciuto lo status di rifugiato o sia concessa protezione sussidiaria, a un suo familiare che è entrato nel paese ma non è di per sé ammissibile alla protezione è riconosciuto lo stesso status, a meno che la sua necessità di protezione debba essere esaminata separatamente."

[35]       La Presidenza, sostenuta da D/IRL/S, propone di inserire questa disposizione affine all'ex articolo 2, lettera j), punto iii).

Comm/I: chiedono che la disposizione figuri all'articolo 2, lettera j), punto iii).

NL: riserva perché la disposizione dovrebbe essere obbligatoria e recitare "gli Stati membri decidono" piuttosto che "gli Stati membri possono decidere".

[36]       GU L

[37]       IRL/UK: fanno presente di non aver optato per partecipare all'adozione della proposta di direttiva di cui al presente articolo e chiedono al Servizio giuridico del Consiglio un parere al riguardo.

A/D/ES/FIN: evitare di fare riferimento a "status di soggiornante di lungo periodo".

NL: riserva d'esame.

[38]       A/D: riserve d'esame.

EL/ES: aggiungere anche al paragrafo 2 i termini "purché non vi ostino imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico".

FIN: dovrebbe essere autorizzata l'applicazione di pratiche più generose a livello dei singoli Stati membri.

[39]       D: occorrerebbe separare più chiaramente le norme riguardanti lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria.

FIN/P: riserve d'esame.

[40]       A/I: riserve d'esame.

D: riserva. Evitare collegamenti tra la durata del soggiorno e l'accesso al lavoro.

EL: riserva d'esame sul periodo di sei mesi; preferirebbe un periodo più lungo.

FIN: si chiede se sia necessario prevedere limiti di tempo.

NL/S: preferirebbero gli stessi limiti per entrambi gli status.

[41]       A/I: riserve d'esame.

D: riserva.

FIN: si chiede se sia necessario prevedere limiti di tempo. Riferimento a "cittadini dell'UE".

NL: in pratica sarebbe difficile applicare a queste persone le stesse condizioni previste per i cittadini degli Stati membri.

[42]       EL/A: riserve. EL si chiede se questa disposizione sia compatibile con l'articolo 137 del TCE.

[43]       A/D/E/FIN/NL/P: riserve d'esame.

A: è contraria alla concessione dello stesso trattamento per entrambi gli statuti.

ES: riferimento a "cittadini dell'UE" anziché a "i loro cittadini".

[44]       FIN: specificare l'accesso all'istruzione scolastica o prescolastica.

[45]       S: riserva d'esame.

[46]       A/E/IRL/I/UK: riserve d'esame.

[47]       A/D/P/S/UK: riserve d'esame.

F: riserva d'esame sulla concessione dello stesso trattamento a persone che beneficiano di protezione internazionale e a cittadini degli Stati membri. Inoltre occorrerebbe chiarire il termine "servizi sociale".

FIN: la formulazione di questa disposizione non corrisponde alle spiegazioni fornite dalla Commissione nel suo "Commento degli articoli".

[48]       S: riserva d'esame. Si pone interrogativi sul trattamento da concedere a persone cui non è stato concesso lo status di protezione internazionale ma che non possono essere allontanate dal paese per motivi correlati all'articolo. 3 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

[49]       D: occorrerebbe concedere un accesso diverso a persone che beneficiano di statuti diversi (rifugiato o protezione sussidiaria).

[50]       D/L/P: questa disposizione dovrebbe essere formulata in conformità della pertinente disposizione del progetto di direttiva per l'accoglienza dei richiedenti asilo.

L: leggasi "Gli Stati membri assicurano, per quanto possibile...." (il resto invariato).

IRL: aggiungere la frase seguente: "Nella misura in cui i servizi non siano disponibili, gli Stati membri si adoperano per provvedere a che vengano forniti".

NL: i paragrafi 2 e 3 dovrebbero essere riuniti.

[51]       Stesse osservazioni fatte per il paragrafo 2.

[52]       FIN/IRL: riserve d'esame.

FIN: la protezione deve essere almeno equivalente a quella accordata ai minori del paese bisognosi di protezione.

[53]       I: aggiungere: " tenendo conto del superiore interesse del minore".

[54]       IRL: aggiungere "o dal suo rappresentante".

[55]       NL: la seconda frase del paragrafo dovrebbe essere trasferita all'articolo 36.

[56]       D/S: assicurarsi che in nessuna delle versioni linguistiche questo elenco di possibilità assuma carattere di ordine di preferenza.

[57]       I/NL: aggiungere: "per quanto possibile".

[58]       FIN/NL: le ricerche devono essere avviate quando iniziano le procedure per la concessione della protezione internazionale e non quando lo status è già stato accordato.

[59]       D: leggasi: "siano formate" anziché "ricevano un'idonea formazione".

[60]       A/D: sopprimere "adeguato".

A: limitare quest'obbligo all'informazione sul mercato degli alloggi.

EL/E/IRL/P/UK: leggasi: "Gli Stati membri provvedono a che i beneficiari della protezione internazionale abbiano accesso all'alloggio alle stesse condizioni dei loro cittadini".

[61]       D/EL/IRL: riserve d'esame.

EL/ES/IRL/I/UK: prevedere eccezioni per i casi in cui tali persone possono essere soggette a restrizioni della libertà di circolazione (ad es. sicurezza nazionale, ordine pubblico, procedimenti penali).

[62]       P/UK: riserve d'esame.

[63]       FIN/NL/S: sopprimere i termini: "entro un anno dal riconoscimento dello status".

A/D: riserve d'esame.

[64]       D/FIN: riserve d'esame.

IRL: iniziare l'articolo con "Entro i limiti delle loro risorse, gli Stati membri si adoperano per ..." resto immutato.

UK: sopprimere questa disposizione. In caso contrario apportare la modifica proposta da IRL.

[65]       FIN/L: leggasi: "assistenza" anziché "programmi".

[66]       FIN/NL: chiarire come sarà attuata praticamente la cooperazione.

[67]       NL: i familiari al seguito dovrebbero avere a loro volta chiesto la protezione internazionale.

[68]       D/F: sopprimere questa disposizione che non va inserita in una direttiva di armonizzazione.

[69]       D/EL/F: sopprimere questa disposizione il cui contenuto potrebbe figurare nel preambolo.

[70]       Il considerando 24 sarà così modificato:

"(24) È altresì opportuno che l'attuazione della presente direttiva formi oggetto di valutazioni periodiche, "tenuto conto in particolare dell'evolversi degli obblighi internazionali degli Stati membri in materia di "non refoulement".".