(27/11/2002)

 

PROPOSTE PER L’AGGIORNAMENTO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E ASILO

 

 

1. Accesso al permesso di soggiorno per lavoro subordinato

 

L’inserimento lavorativo di immigrati in Italia riguarda, per una porzione assai significativa, attivita’ nei servizi alla persona e nelle piccole imprese. Per tali attivita’, in considerazione del carattere fiduciale del rapporto di lavoro, l’idea che un contratto possa essere stipulato senza un previo incontro diretto tra datore di lavoro e lavoratore non e’ realistica. Questo fatto e’ alla base dell’alto tasso di irregolarita’ del flusso migratorio nel nostro paese: i lavoratori immigrati sono forzati a cercare tramite un ingresso e/o un soggiorno illegale le opportunita’ di incontro con potenziali datori di lavoro. Una volta creato, di fatto, il rapporto di lavoro, il lavoratore e’ costretto a tornare in patria per ottenere un regolare visto di ingresso per lavoro, o ad attendere, in condizioni di soggiorno illegale, la successiva sanatoria.

 

Un notevole miglioramento della situazione si otterrebbe consentendo la stipula del contratto di soggiorno a coloro che siano legalmente presenti in Italia ad altro titolo, senza esigere il temporaneo rimpatrio. Canali legali quali l’ingresso per turismo o per visita ai familiari, comunque soggetti alla verifica dei normali requisiti, potrebbero essere vantaggiosamente utilizzati per l’incontro tra le parti.

 

Una disposizione di questo tipo non contrasterebbe in alcun modo con lo spirito delle norme sul contratto di soggiorno o sui soggiorni a titolo diverso dal lavoro (le condizioni per accedere al primo o ai secondi resterebbero immutate). Completerebbe, piuttosto, quanto gia’ previsto dal Regolamento all’art. 39, co. 7, che consente la conversione sul posto di permessi ad altro titolo in permesso per lavoro autonomo in presenza dei requisiti. Inoltre, risulterebbe pienamente coerente con il disposto dell’art. 5 della proposta della Commissione europea per una direttiva del Consiglio relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno per lavoro.

 

Proposta tecnica: Consentire la conversione di qualunque permesso di soggiorno in permesso per lavoro subordinato, nell’ambito delle quote fissate dai decreti di programmazione dei flussi, previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro.

 

L’art. 26 della proposta della Commissione europea per una direttiva del Consiglio relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno per lavoro stabilisce che in presenza di disposizioni che fissino un tetto massimo sugli ingressi per lavoro, tali disposizioni devono descrivere dettagliatamente in base a quali criteri sara’ formata la graduatoria delle domande di permesso, qualora il numero delle domande ecceda il tetto massimo stabilito. Coerentemente con tale proposta, e’ opportuno che le domande di autorizzazione al lavoro per lavoratori stranieri presentate da datori di lavoro ai sensi dell’art. 22 del Testo Unico (T.U.) siano registrate durante tutto il corso dell’anno solare, e che siano stabiliti criteri certi per la formazione della graduatoria. Un elemento di dissuasione dal prolungamento illegale del soggiorno potrebbe essere dato dal considerare titolo rilevante ai fini della definizione della graduatoria un precedente soggiorno legale in Italia che si sia concluso nei termini stabiliti dalla legge.

 

Proposta tecnica: Stabilire che la registrazione delle domande di autorizzazione al lavoro per lavoratori stranieri ai sensi dell’art. 22 T.U. abbia luogo durante l’intero anno solare, e indicare i criteri per la formazione della graduatoria delle domande in caso di eccesso rispetto al tetto fissato dal decreto di programmazione dei flussi. Considerare tra i titoli rilevanti per tale graduatoria la certificazione della conclusione di un precedente soggiorno in Italia nei termini prescritti dalla legge.

 

 

 

2. Conversione dei permessi di soggiorno per studio

 

La legge prevede che il titolare di un permesso per motivi di studio o di formazione, previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro, ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per lo svolgimento di lavoro autonomo, possa convertire il permesso di soggiorno per studio in un permesso per lavoro (subordinato o autonomo), nel rispetto delle quote fissate dal decreto di programmazione dei flussi. Non esistono, tuttavia, disposizioni atte a stabilire un criterio di precedenza delle richieste di conversione del permesso rispetto a quelle relative a nuovi ingressi di lavoratori dall’estero.

 

Per gli studenti, c’e’ quindi il rischio di non poter usufruire della conversione del permesso e della conseguente stabilizzazione del soggiorno in Italia, non potendosi rinnovare il permesso per motivi di studio una volta conseguito il titolo, ovvero oltre il terzo anno fuori corso.

 

Quanto al canale della formazione professionale, d’altra parte, una piu’ alta probabilita’ di conversione del corrispondente permesso di soggiorno potrebbe renderlo strumento atto a dare risposta all’esigenza di una conoscenza adeguata tra le parti – datore di lavoro e lavoratore – che preceda la costituzione di un rapporto di lavoro stabile.

 

E’ opportuno pertanto che le richieste di conversione di permessi di soggiorno per studio o per formazione in permessi per lavoro non siano penalizzate dalla concorrenza con le domande relative a nuovi ingressi.

 

Proposta tecnica: Stabilire che le domande di conversione di permesso di soggiorno per studio o per formazione in permesso per lavoro subordinato o autonomo devono essere esaminate con carattere di priorita’ rispetto alle domande relative a nuovi ingressi. Stabilire altresi’ che tali domande di conversione possono essere prese in considerazione anche nei casi in cui la quota fissata dal decreto di programmazione dei flussi risulti esaurita, dovendosi in tali casi decurtare il numero delle domande accolte dalle quote fissate col decreto di programmazione successivo.

 

 

3. Conversione dei permessi di soggiorno in permessi di soggiorno per lavoro autonomo

 

La Legge 189/2002 ha modificato il Testo Unico stabilendo che l’attestazione della sussistenza dei requisiti per lo svolgimento di lavoro autonomo debba essere rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica italiana nel paese d’origine dello straniero. La cosa e’ evidentemente priva di senso nel caso di richiedenti gia’ regolarmente soggiornanti in Italia – ad esempio: studenti, ex art. 6, co. 1 T.U., o stranieri in possesso di altro permesso di soggiorno, ex art. 39, co. 7 Regolamento –, trattandosi di requisiti certificabili da amministrazioni operanti nel territorio dello Stato.

 

Proposta tecnica: Affidare alle amministrazioni competenti per materia e per territorio ovvero, quando non sia possibile individuarle, allo sportello unico presso l’UTG il compito di rilasciare la certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per lo svolgimento di lavoro autonomo in caso di straniero regolarmente soggiornante in Italia.

 

 

4. Rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno

 

L’art. 5, co. 9 T.U. prevede che il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno debba aver luogo (o essere negato) entro venti giorni dalla presentazione della domanda. Nei fatti, tale limite risulta raramente rispettato dall’amministrazione competente. Ne consegue un grave danno per lo straniero richiedente, che non puo’ godere, nelle more del rilascio o del rinnovo, dei diritti associati al possesso del permesso.

 

La Legge 189/2002 ha positivamente modificato l’art. 22 T.U., chiarendo che il diritto di esercitare attivita’ lavorativa, per il titolare di permesso che di norma abiliti al lavoro, non decade in fase di rinnovo. E’ necessario, tuttavia, che la persistenza dei diritti e delle facolta’ associate alla titolarita’ di ogni permesso sia garantita in generale. Le stesse facolta’ e gli stessi diritti devono valere nelle more del rilascio del permesso, quando sia trascorso, senza responsabilita’ dello straniero, il termine di venti giorni dall’atto della richiesta fissato dalla legge.

 

Proposta tecnica: Stabilire che la ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso – come pure quella di rilascio, quando siano trascorsi venti giorni dalla richiesta – e’ utilizzabile a tutti gli effetti (in particolare per il reingresso in Italia in esenzione da visto) come permesso di soggiorno, fino alla decisione dell’amministrazione sulla richiesta.

 

La scadenza del permesso di soggiorno puo’ coincidere con quella del passaporto, rendendo il rinnovo del permesso di soggiorno problematico, dati i tempi richiesti da molte rappresentanze diplomatiche per rinnovare i documenti di viaggio. E’ opportuno prevedere la possibilita’ di presentare documenti temporaneamente sostitutivi.

 

Proposta tecnica: Stabilire che, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, sia sufficiente l'esibizione dell'attestazione da parte Rappresentanza diplomatica o consolare del paese d’appartenenza dello straniero di aver presentato una domanda di rinnovo del passaporto, salvo l’obbligo, per lo straniero, di integrare appena possibile la documentazione richiesta.

 

E’ anche necessario che sia adeguatamente considerata, ai fini del rinnovo del permesso, la condizione degli stranieri, formalmente disoccupati, che svolgono attivita’ lavorative in nero o, comunque, non riconducibili a rapporti di lavoro regolare. Qualunque forma di sanzione relativa a tali attivita’ – laddove emergano violazioni delle norme vigenti – non deve inficiare la possibilita’ di permanenza legale in Italia del lavoratore immigrato. Similmente, va considerata favorevolmente la posizione di coloro che siano iscritti a corsi di formazione o riqualificazione profesionale o che siano impossibilitati a svolgere attivita’ lavorativa per gravi motivi.

 

Proposta tecnica: In analogia con quanto stabilito di recente in relazione alla regolarizzazione di lavoratori stranieri per i quali il datore di lavoro rifiutasse di procedere alla dichiarazione di emersione, stabilire che in sede di rinnovo di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, al lavoratore che dimostri di aver aperto una vertenza (o un procedimento davanti al giudice del lavoro) contro il datore di lavoro puo’ essere rilasciato un permesso di soggiorno ex art. 5, co. 6 T.U., valido fino a definizione della vertenza, utilizzabile per iscrizione nelle liste di collocamento e convertibile in permesso per lavoro subordinato in presenza di un contratto di soggiorno per lavoro, o in un permesso per lavoro autonomo in presenza dei requisiti previsti dalla normativa. Prevedere poi la possibilita’ di rinnovo del permesso per il lavoratore straniero che sia iscritto ad un corso di formazione o riqualificazione profesionale legalmente autorizzato o che non possa svolgere attivita’ lavorativa a causa di gravidanza, puerperio, invalidita’ per causa di lavoro, malattia professionale o per altri gravi e comprovati motivi di salute o familiari. In questi casi il permesso rinnovato dovrebbe avere durata tale da consentire l’estinzione dei motivi che hanno impedito lo svolgimento dell’attivita’ lavorativa e la successiva iscrizione nelle liste di collocamento per i sei mesi garantiti dall’art. 22, co. 11 T.U.

 

In generale, nei casi in cui sia richiesta, ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno la disponibilita’ di risorse adeguate, deve essere preso in considerazione uno spettro ampio di modalita’ di prova di tale disponibilita’, in analogia con quanto previsto ai fini dell’ingresso dalla Direttiva del Ministro dell’interno di cui all’art. 4, co. 3 T.U.

 

Proposta tecnica: Modificare l’art. 13, co. 2 del Regolamento, disponendo che, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, deve essere dimostrata, piuttosto che la disponibilita’ di un reddito, quella, piu’ generale, di mezzi di sostentamento. Stabilire inoltre che tale disponibilita’ puo’ essere provata, oltre con atti che attestino l’esistenza di fonti di reddito, anche mediante esibizione di valuta o fideiussioni bancarie o polizze fideiussorie assicurative o titoli di credito equivalenti ovvero con titoli di servizi prepagati o con certificazione della disponibilita’ di risparmi o di fonti di sussidio pubblico o privato.

 

E’ bene infine, per esigenze di certezza del diritto e di buon andamento dell'amministrazione, che  il Regolamento contenga una disciplina esplicita di tutti i tipi di permesso di soggiorno previsti. Per molti di questi (si pensi, ad esempio al permesso per asilo) la durata non e’ definita ne’ da disposizioni di legge, ne’ da disposizioni regolamentari.

 

Proposta tecnica: Definire con precisione, per ciascun tipo di permesso di soggiorno, le condizioni e i documenti richiesti per il rilascio, il rinnovo e la conversione, la durata e la condizione giuridica del titolare.

 

 

5. Carta di soggiorno

 

La circolare del Ministero dell’interno del 3 Giugno 2002 ha chiarito come, coerentemente con numerose decisioni dei tribunali amministrativi regionali, i requisiti relativi al soggiorno legale pregresso e alla titolarita’ di un permesso che consenta, in linea teorica, un numero indefinito di rinnovi debbano essere valutati, ai fini del rilascio della carta di soggiorno, in modo disgiunto – potendo, cioe’, il soggiorno legale pregresso corrispondere alla titolarita’ di un permesso privo di tale caratteristica. E’ opportuno che questo chiarimento trovi posto esplicito tra le disposizioni del Regolamento. E’ anche opportuno specificare quali permessi siano indefinitamente rinnovabili (es.: permesso per lavoro subordinato, lavoro autonomo, motivi familiari, asilo, motivi religiosi, etc.).

 

Proposta tecnica: Stabilire quali siano le tipologie di permesso di soggiorno per le quali e’ consentito un numero indeterminato di rinnovi.  Chiarire poi che, ai fini del rilascio della carta di soggiorno, la titolarita’ di un permesso “per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi” e’ richiesta solo al momento della presentazione della domanda.

 

 

6. Iscrizione anagrafica e iscrizione al Servizio sanitario nazionale

 

L’art. 15 Regolamento disciplina, ai commi 1 e 2, l’obbligo di rinnovo, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, della dichiarazione di dimora abituale nel comune di residenza e la cancellazione dalle liste della popolazione residente dello straniero che non ottemperi a tale obbligo. E’ opportuno modificare questa disposizione, rimuovendo l’obbligo in questione e stabilendo che si procede a cancellazione dalle liste solo in caso di comunicazione al Comune, da parte del questore, di cessazione definitiva della condizione di soggiorno legale dello straniero, salva dimostrazione da parte dello straniero della pendenza di un ricorso contro l’eventuale provvedimento che mette fine a tale soggiorno.

 

Analoga modifica andrebbe introdotta, all’art. 42, co. 4 Regolamento, in relazione all’obbligo di esibizione della documentazione comprovante la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno ai fini del mantenimento dell’iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

 

Proposta tecnica: Modificare le disposizioni relative all’obbligo di rinnovo di dichiarazione di dimora abituale, stabilendo che si procede alla cancellazione dalle liste della popolazione residente solo in caso di comunicazione al Comune, da parte del questore, della scadenza definitiva del permesso di soggiorno ovvero dell’espulsione dello straniero, salva l’esibizione da parte di questi della documentazione attestante la pendenza del ricorso contro il provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno o di espulsione. Stabilire, in modo analogo, che l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale cessa solo all’atto della comunicazione del questore all’Azienda Unita’ sanitaria locale della scadenza definitiva del permesso ovvero del provvedimento di espulsione, salva l’esibizione da parte dello straniero della documentazione attestante la pendenza di un ricorso.

 

 

7. Diritto all’unita’ familiare

 

L’art. 29, co. 8 T.U. disciplina, a tutela del diritto all’unita’ familiare, il silenzio-assenso in relazione alla richiesta di nulla-osta al ricongiungimento. Questa disposizione e’ spesso vanificata dall’abnorme ritardo con cui molte rappresentanze diplomatiche o consolari italiane rilasciano il corrispondente visto di ingresso rispetto al termine di novanta giorni previsto dall’art. 5, co. 8 del Regolamento. Occorre estendere la disciplina del silenzio-assenso al provvedimento di rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare.

 

Proposta tecnica: Stabilire che la rappresentanza diplomatica o consolare italiana rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento della domanda di visto di ingresso per ricongiungimento familiare, e che, trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione della domanda senza che il visto sia stato negato, lo straniero puo’ fare ingresso in Italia previa esibizione del documento di viaggio e della copia degli atti contrassegnata dalla rappresentanza, da cui risulti la data di presentazione della domanda.

 

 

8. Familiari di cittadini italiani

 

La disciplina del ricongiungimento del familiare straniero con cittadino italiano non e’ ben definita, ne’ lo e’ quella relativa al rilascio di carta di soggiorno a detto familiare. In particolare,

 

 

 

 

 

 

 

E’ opportuno riordinare e semplificare la materia, tenendo conto, in particolare, del fatto che non puo’ essere penalizzata, da norme a regime, la condizione dello straniero che non abbia violato le disposizioni relative a ingresso e soggiorno rispetto a quella dello straniero che le abbia violate.

 

Proposta tecnica: Stabilire che si prescinde da requisiti di reddito e alloggio ai fini del ricongiungimento dello straniero con familiare italiano, e che a ogni familiare straniero di cittadino italiano che abbia fatto ingresso per ricongiungimento familiare o che sia comunque autorizzato a soggiornare nel territorio dello Stato e’ rilasciata una carta di soggiorno, senza riguardo a requisiti di reddito, alloggio e assenza di precedenti penali.

 

 

9. Familiari di rifugiati

 

La disciplina del ricongiungimento del familiare straniero di rifugiato prevede, all’art. 29, co. 3 T.U., che si prescinda dai requisiti di reddito e alloggio previsti per i casi ordinari, e, all’art. 30, co. 1, lettera c) T.U., che il permesso per motivi familiari possa essere rilasciato al familiare del rifugiato anche qualora detto familiare sia gia’ presente nel territorio dello Stato in condizioni di soggiorno non autorizzato. E’ opportuno chiarire che queste disposizioni, che di fatto rendono inespellibile (per irregolarita’ del soggiorno) il familiare di rifugiato, si applicano anche alla fase di ingresso nel territorio dello Stato.

 

E’ necessario poi, coerentemente con la proposta della Commissione europea per una direttiva del Consiglio relativa al ricongiungimento familiare, che siano individuate – anche con la collaborazione dell’ACNUR – modalita’ alternative, rispetto alla certificazione delle autorita’ del paese di appartenenza autenticata dall’autorita’ consolare italiana, di dimostrazione dell’esistenza di legami familiari con il rifugiato, per i casi in cui gli interessati siano oggettivamente impossibilitati a procurarsi tale documentazione.

 

Proposta tecnica: Chiarire che il disposto dell’art. 10, co. 4 T.U. esenta dal rischio di respingimento (ed esonera il vettore da obblighi e sanzioni) il familiare con cui il rifugiato riconosciuto in Italia potrebbe chiedere il ricongiungimento. Stabilire inoltre le modalita’ di dimostrazione, alternative alla certificazione autenticata dall’autorita’ consolare italiana, dell’esistenza di legami familiari per i membri della famiglia del rifugiato.

 

 

10. Contratto di soggiorno per lavoro

 

L’art. 22, co. 4 T.U., come modificato dalla L. 189/2002, stabilisce che, in presenza di una richiesta nominativa di nulla osta al lavoro per un lavoratore straniero residente all’estero, il centro per l’impiego provvede ad accertare l’indisponibilita’ di manodopera nazionale o comunitaria in relazione allo specifico posto di lavoro per il quale si chiede l’assunzione del lavoratore straniero. Mentre, tuttavia, e’ disciplinato il caso in cui non emerga alcuna disponibilita’ da parte di lavoratori nazionali o di paesi dell’Unione europea, non e’ chiaro come si proceda nel caso in cui si verifichi una tale disponibilita’.

 

E’ opportuno chiarire come il datore di lavoro possa procedere all’assunzione del lavoratore straniero nei casi in cui il lavoratore italiano o europeo non si presenti entro un tempo prefissato o non risulti idoneo ad occupare il posto di lavoro.

 

E’ possibile inoltre definire la modalita’ con cui far valere la preferenza di cui all’art. 23, co. 3 T. U. escludendo l’accertamento di indisponibilita’ nei casi in cui la domanda di nulla-osta riguardi lavoratori che abbiano partecipato alle attività di cui al commma 1 dello stesso articolo.

 

Proposta tecnica: Chiarire che, in presenza di disponibilita’ di lavoratore italiano o appartenente a un paese dell’Unione europea a stipulare il contratto di lavoro per il quale e’ stato chiesto il nulla-osta all’assunzione di un lavoratore straniero residente all’estero, l’UTG rigetta la domanda di nulla-osta solo nei casi in cui il lavoratore italiano o europeo si sia presentato al datore di lavoro entro un tempo prefissato (es.: cinque giorni) e non sia stato da questi motivatamente ritenuto inidoneo. Escludere, inoltre, l’accertamento di indisponibilita’ nei casi in cui sia richiesta l’assunzione di un lavoratore straniero che abbia partecipato alle attivita’ di cui all’art. 23, co. 1 T.U.

 

Come prevede già oggi l'art. 2, co. 9 D.L. 195/2002, convertito con modificazioni dalla legge 222/2002, i datori di lavoro che, in esecuzione della garanzia prevista nel contratto di soggiorno per lavoro subordinato, abbiano sostenuto le spese per fornire un alloggio rispondente ai requisiti di legge, possono, a titolo di rivalsa e per la durata della prestazione, trattenere mensilmente dalla retribuzione del dipendente una somma massima pari ad un terzo dell’importo complessivo mensile. Per evitare elusioni e decurtazioni secche ed ingiustificate delle retribuzioni - che comporterebbero una grave e permanente violazione del principio di parita’ di trattamento retributivo e previdenziale tra lavoratorti italiani e stranieri – occorre disciplinare con maggior precisione questo punto.

 

Proposta tecnica: Stabilire che la trattenuta sulla retribuzione e’ consentita soltanto se il datore di lavoro ha comunicato per iscritto l’importo della trattenuta al lavoratore prima dell’ingresso in Italia di questi ovvero, se il lavoratore e’ gia’ presente, prima della sottoscrizione del contratto presso lo sportello unico. Nessuna decurtazione della retribuzione e’ comunque consentita per quei tipi di rapporto di lavoro (es.: lavoro domestico di collaboratori "conviventi", portieri) per i quali i corrispondenti contratti nazionali di lavoro di settore applicabili prevedano che al lavoratore che fruisce di un alloggio messo a disposizione dal datore di lavoro spetta uno speciale trattamento economico.

 

Occorre poi chiarire che le condizioni relative alla disponibilita’ di alloggio sono verificate solo in sede di stipula del contratto di soggiorno per lavoro e di rinnovo del permesso di soggiorno corrispondente.

 

Proposta tecnica: Chiarire che non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno per lavoro subordinato la cessazione, per qualunque ragione, della disponibilita’ di alloggio, ne’ della condizione di idoneita’ attestata dal Comune o dalla ASL.

 

In considerazione, infine, del fatto che le disposizioni sul contratto di soggiorno per lavoro intendono assicurare che il lavoratore disponga di alloggio durante il suo soggiorno in Italia, e dei mezzi per il rimpatrio in caso di conclusione di tale soggiorno, e’ bene chiarire che non e’ necessaria la stipula di un tale contratto nei casi in cui si proceda all’assunzione di uno straniero gia’ autorizzato a soggiornare per altri motivi, per i quali sia prevista la possibilita’ di accesso ad attivita’ di lavoro subordinato. La titolarita’ del permesso trova infatti in questi casi fondamento in requisiti che prescindono dalle condizioni previste per il contratto di soggiorno (si pensi al permesso per asilo) o, in alcuni casi (il permesso per motivi familiari, ad esempio), gia’ li includono. Il mantenimento del permesso sara’ comunque condizionato alla dimostrazione del soddisfacimento di quei requisiti. La stipula del contratto di soggiorno potra’ invece essere chiesta – coerentemente con il disposto dell’art. 6, co. 1 T.U. – per la conversione del permesso in un permesso per lavoro subordinato.

 

Proposta tecnica: Chiarire che la stipula di contratto di soggiorno per lavoro non e’ richiesta in corrispondenza all’assunzione di un lavoratore straniero che sia e resti titolare di un permesso di soggiorno che abiliti allo svolgimento di attivita’ di lavoro subordinato (es.: permesso per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per studio, per motivi umanitari, etc.).

 

 

11. Minori inespellibili

 

L’art. 28, co. 1 Regolamento prevede che al minore straniero inespellibile sia rilasciato un permesso di soggiorno per minore eta’, “salvo l’iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell’affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia”. Occorre perfezionare questa disposizione, coerentemente con quanto stabilito dall’art. 31, co. 2 T.U. e dalle circolari del Ministero dell’interno del 23 Dicembre 1999 e del 13 Novembre 2000, con riferimento ai minori di eta’ compresa tra quattordici e diciotto anni

 

Proposta tecnica: Stabilire che, al minore inespellibile di eta’ compresa tra quattordici e diciotto anni, e’ rilasciato, in presenza di genitore o affidatario regolarmente soggiornanti, un permesso di soggiorno per motivi familiari o una carta di soggiorno.

 

 

12. Ricorso avverso il provvedimento di espulsione

 

L’art. 13, co. 8 T.U., come modificato dalla L. 189/2002, fissa in “sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione” il termine per la presentazione del ricorso. Occorre chiarire che la data rilevante e’ quella della notificazione del provvedimento.

 

Proposta tecnica: Chiarire che i sessanta giorni per la presentazione del ricorso avverso il provvedimento di espulsione decorrono dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

 

 

13. Espulsione a titolo di misura di sicurezza

 

L’art. 15, co. 1 bis T.U., introdotto dalla L. 189/2002 disciplina la comunicazione al questore e all’autorita’ consolare di ogni provvedimento di custodia cautelare e di ogni sentenza definitiva di condanna a pene detentive a carico di uno straniero, finalizzata all’acquisizione dei documenti necessari per il rimpatrio. E’ opportuno chiarire che sono fatte salve le disposizioni del Testo unico in base alle quali non si procede a informazione dell’autorita’ diplomatica del paese di appartenenza degli stranieri quando si tratti “di stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari”.

 

Proposta tecnica: Chiarire che, ai fini della comunicazione alla rappresentanza diplomatica o consolare del paese di appartenenza dello straniero sottoposto a custodia cautelare o condannato a pene detentive, di cui all’art. 15, co. 1 bis T.U., sono fatte salve le disposizioni di cui all’art. 2, co. 7 T.U..

 

 

14. Trattenimento nei Centri di permanenza temporanea e assistenza

 

E’ necessario che il trattenimento nei Centri di permanenza temporanea e assistenza (CPT) siano disciplinati in modo da garantire il pieno rispetto dei diritti degli stranieri trattenuti e dei loro familiari. E’ opportuno a questo scopo che sia dato carattere di disposizione regolamentare alle indicazioni contenute nella Direttiva del Ministro dell’interno, recante una Carta dei diritti e dei doveri per il trattenimento della persona ospitata nei centri di permanenza temporanea.

 

Proposta tecnica: Stabilire che, con riferimento al trattenimento nei CPT, si applicano le seguenti disposizioni:

 

-       familiari conviventi

-       difensore dello straniero

-       ministri di culto

-       personale della rappresentanza diplomatica o consolare (salvi i casi di deroga all'obbligo di informazione di cui all’art. 2, co. 7 T.U.)

-       membri degli organismi autorizzati a svolgervi attivita’ di assistenza e monitoraggio

-       la piena informazione su diritti e doveri in relazione a trattenimento, convalida e ricorso contro il provvedimento di espulsione o di respingimento, eventuale procedura di esame della domanda di asilo;

-       la comunicazione alla autorita’ consolare del Paese di appartenenza dello straniero (salvi i casi di deroga all'obbligo di informazione di cui all’art. 2, co. 7 T.U., per i quali deve valere un esplicito divieto di comunicazione) e la segnalazione del trattenimento a familiari dello straniero o a suoi conoscenti, se da lui richiesto e limitatamente a quelli da lui indicati;

-       la tutela della salute psico-fisica (con particolare attenzione ai casi vulnerabili, quali anziani, donne sole, minori, persone vittima di tortura, richiedenti asilo);

-       la liberta’ di colloquio riservato anche con visitatori provenienti dall'esterno e con membri degli organismi ammessi al Centro;

-       la liberta’ di corrispondenza riservata anche telefonica;

-       la possibilita’ di esprimersi nella propria lingua o in altra a lui nota e di avvalersi di servizi di interpretariato;

-       la tutela dell’unita’ familiare e dei diritti del minore;

-       la libertà di culto, l'assistenza religiosa e le specifiche esigenze relative al culto stesso;

-       il rispetto delle caratteristiche personali, di razza o di abitudini di vita la cui compressione possa determinare una lesione dell’identita’;

-       la tutela dal rischio di pregiudizio derivante dall'identita’ sessuale;

-       il recupero degli effetti e dei risparmi personali.

 

 

15. Condizione del richiedente asilo

 

All’art. 1, co. 5 Legge 39/1990 (come modificato dalla Legge 189/2002) e’ previsto che al richiedente asilo sia rilasciato, nei casi in cui non si debba dar luogo al suo trattenimento, un permesso di soggiorno valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento. E’ opportuno chiarire che tale termine include l’eventuale procedura di ricorso avverso il diniego di riconoscimento.

 

E’ opportuno poi disciplinare il caso di presenza di familiari al seguito del richiedente asilo.

 

Infine, in caso di minore richiedente asilo, ovvero di minore al seguito del familiare richiedente asilo, e’ necessario assicurare che siano garantiti i diritti sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, in materia, per esempio, di tutela della salute e accesso all’istruzione.

 

Proposta tecnica: Stabilire esplicitamente che

·      Il permesso per richiesta di asilo vale fino a quando la decisione sulla domanda di asilo e’ diveuta definitiva.

·      Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo e’ rilasciato anche ai familiari del richiedente asilo, a prescindere dal fatto che abbiano presentato domanda.

·      Il minore richiedente asilo o al seguito di familiare richiedente asilo deve ricevere tempestiva accoglienza in una struttura idonea a garantire il rispetto dei diritti previsti dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.

 

 

16. Trattenimento del richiedente asilo ex art. 1 bis, co. 1, L. 39/1990

 

L’art. 1 bis, co. 1 Legge 39/1990 (introdotto dalla Legge 189/2002) prevede che il trattenimento debba durare solo il tempo necessario all’assolvimento degli adempimenti che l’hanno motivato. Occorre comunque definire un limite alla durata del trattenimento, che non puo’ essere superiore a quello previsto per il trattenimento obbligatorio di cui all’art. 1 bis, co. 2.

 

Occorre inoltre specificare quali situazioni rientrino nelle previsioni di cui alle lettere b) e c) dello stesso comma: necessita’ di verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili e pendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio dello Stato.

 

Proposta tecnica: Stabilire che in nessun caso il trattenimento discrezionale di cui all’art. 1 bis, co. 1 Legge 39/1990 possa durare piu’ di venti giorni. Specificare poi quali siano i casi che rientrano nelle previsioni di cui alle lettere b) e c) dello stesso comma.

 

 

17. Trattenimento obbligatorio del richiedente asilo ex art. 1 bis, co. 2, L. 39/1990 – situazioni di esclusione

 

L’art. 1 bis, co. 2 Legge 39/1990 (introdotto dalla Legge 189/2002) prevede che si debba obbligatoriamente dar luogo a trattenimento in un centro di identificazione a seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte dello “straniero fermato per avere eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare”. Questa formulazione risulta ambigua, dal momento che non e’ chiaro se debba riguardare, oltre ai casi di elusione dei controlli di frontiera, quello delle domande presentate “da straniero comunque in condizioni di soggiorno irregolare” ovvero solo quelle presentate “da straniero fermato comunque in condizioni di soggiorno irregolare”. Occorre escludere, coerentemente con il dettato dell’art. 31 della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati, la prima possibilita’ (piu’ ampia), dal momento che verrebbero sottoposti a trattenimento anche gli stranieri che si sono presentati spontaneamente in questura a chiedere asilo, per i quali evidentemente non sussiste il sospetto di un uso strumentale della richiesta di asilo ne’, quindi, il pericolo di fuga.

 

Proposta tecnica: Chiarire che la disposizione di cui all’art. 1 bis, co. 2, lettera a) Legge 39/1990 non si applica a coloro che si presentino di propria iniziativa in questura a richiedere asilo, a prescindere dall’eventuale carattere irregolare della loro condizione di soggiorno.

 

 

18. Disposizioni generali sul trattenimento nei centri di identificazione per richiedenti asilo

 

Dal momento che l’art. 1 bis della Legge 39/1990 (introdotto dalla Legge 189/2002) non prevede alcuna forma di controllo giurisdizionale in relazione al trattenimento dei richiedenti asilo nei Centri di identificazione (CDI), tale trattenimento non puo’ configurarsi come una limitazione della liberta’ personale, ma solo come una limitazione della liberta’ di circolazione. E’ necessario allora che, oltre a fruire della naturale estensione, ove applicabile, delle misure di cui alla Carta dei diritti e dei doveri per il trattenimento nei CPT[1] (che potrebbero essere oggetto di una specifica Carta relativa al trattenimento nei CDI), i richiedenti trattenuti nei CDI possano allontanarsi dal Centro in determinate fasce orarie (o anche per piu’ giorni, in presenza di validi motivi preventivamente comunicati).

 

Proposta tecnica: Stabilire che il richiedente asilo trattenuto nel CDI gode di tutti i diritti di cui alla Carta dei diritti e dei doveri per il trattenimento della persona ospitata nei centri di permanenza temporanea. Sono garantite, in particolare, allo straniero trattenuto

Prevedere che, ai fini della realizzazione delle forme di assistenza, tutela e monitoraggio previste, il Prefetto stipuli, su base convenzionale, accordi di collaborazione con enti, associazioni e organismi di tutela di richiedenti asilo e rifugiati con esperienza consolidata nel settore, con spese a carico del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo di cui all’art. 1 septies della Legge 39/1990 (introdotto dalla Legge 189/2002).

 

Stabilire inoltre che e’ autorizzato l’allontanamento dal CDI, con limiti di orario disciplinati dal regolamento di gestione dei centri, o anche per piu’ giorni, in presenza di validi motivi preventivamente comunicati.

 

E’ opportuno infine chiarire le conseguenze della rinuncia alla domanda di cui all’art. 1 ter, co. 4 della Legge 39/1990.

 

Proposta tecnica: Stabilire che in caso di presentazione di una domanda di asilo successiva alla rinuncia a una precedente domanda si applica la procedura di cui all’art. 1 bis della Legge 39/1990 (introdotto dalla Legge 189/2002).

 

 

19. Garanzie procedurali

 

E’ necessario che ciascun richiedente asilo goda di determinate garanzie in sede di presentazione e di esame della domanda.

 

Proposta tecnica: Stabilire che

·      Non si applicano le disposizioni di cui all’art. 10, co. 3, ed all’art. 12, co. 6, T.U., nel caso in cui lo straniero presenti, all’arrivo in Italia, domanda di asilo, e il vettore di linea abbia dato immediatamente segnalazione della presenza dello straniero a bordo alla polizia di frontiera.

·      Lo straniero che in qualunque forma comprensibile manifesti la volonta’ di chiedere protezione internazionale e’ considerato richiedente asilo.

·      La domanda di asilo puo’ essere presentata in forma scritta o orale, verbalizzata dall’autorita’ che la riceve. Il richiedente asilo ha diritto a ricevere assistenza per la presentazione della domanda, ad utilizzare per la presentazione la propria lingua, ad essere informato in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e doveri che lo riguardano e ad ottenere copia della domanda di asilo o del verbale con indicazione della documentazione allegata. Assistenza particolare va assicurata ai minori non accompagnati.

·      Sono ammessi a prestare assistenza ai richiedenti asilo in sede di presentazione della domanda i rappresentanti dell’ACNUR e gli altri soggetti di cui all’art. 1 bis, co. 3 e 4 della Legge 39/1990 (introdotto dalla L. 189/2002); il contatto tra il richiedente e detti rappresentanti e soggetti deve essere reso possibile in ogni fase della procedura.

·      E’ prevista, ove sia necessario, l’assistenza di interpreti qualificati, nonche’, nei casi in cui a chiedere asilo sia una donna, l’assistenza di personale di sesso femminile.

·      Nei casi in cui presentino domanda di asilo i membri di un unico nucleo familiare, si redigono distinte domande per ciascuno dei membri adulti.

·      I procedimenti relativi ai minori non accompagnati hanno priorita’ sugli altri.

·      Il richiedente ha diritto ad essere ascoltato dalla Commissione territoriale.

·      Il richiedente ha diritto ad essere assistito, in sede di audizione, da un legale o da un consulente o da altra persona di propria fiducia, e, se necessario, da un interprete qualificato. In caso di minore non accompagnato richiedente asilo, deve poter prender parte all’audizione anche il tutore, con facolta’ di porre domande al minore e formulare osservazioni.

·      L’intervista del richiedente asilo che presenti particolari condizioni di vulnerabilita’ deve essere effettuata da persona dotata della necessaria competenza.

·      Il genitore o il tutore deve essere presente in ogni fase del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo cui debba partecipare personalmente il minore richiedente asilo. Il tutore del richiedente asilo deve essere messo in condizioni di ricevere, anche dall’ACNUR, adeguata informazione in relazione al diritto d’asilo per poter assicurare assistenza efficace al minore richiedente. Nel caso in cui il richiedente asilo sia un minore non accompagnato l’autorita’ di pubblica sicurezza provvede a registrare immediatamente la volonta’ del minore di chiedere asilo, mentre per la formalizzazione della richiesta si attende la nomina del tutore.

·      La Commissione territoriale e’ tenuta ad acquisire agli atti la documentazione presentata dal richiedente. In particolare, nell’esaminare la domanda di asilo la commissione territoriale deve tenere conto delle memorie e/o della documentazione, anche medico-psicologica, prodotta a sostegno delle singole istanze da parte del richiedente asilo, dei legali rappresentanti dei richiedenti asilo o degli enti di tutela dei richiedenti asilo e rifugiati.

·      Dell’audizione deve essere redatto verbale, ovvero deve essere effettuata registrazione; il richiedente o il suo legale hanno diritto ad acquisire copia del verbale o della registrazione; il verbale deve riportare indicazione dell’ora di inizio e fine dell’audizione.

·      La decisione della Commissione e’ assunta con atto scritto e motivato, notificato all’interessato o al suo legale o consulente, con l’indicazione delle modalita’ di impugnazione; in caso di notificazione al richiedente, l’informazione sulla decisione e sulle modalita’ di impugnazione deve essere accompagnata da una traduzione in una lingua nota al richiedente stesso, ovvero nella lingua da lui indicata, tra inglese, francese, spagnolo e arabo.

·      Negli atti della Commissione e’ annotata la modalita’ – all’unanimita’ o a maggioranza – con cui e’ stata assunta la decisione.

·      Il richiedente ha diritto di acquisire - anche tramite i soggetti di cui all’art. 1 bis, co. 3 e 4 della Legge 39/1990 - copia della documentazione che lo riguarda.

·      In caso di rigetto della domanda si applica il disposto dell’art. 12 del Regolamento, salvo che lo straniero abbia titolo a soggiornare nel territorio dello Stato per altri motivi.

·      In ogni fase della procedura, e successivamente alla conclusione della stessa, deve essere garantita la confidenzialita’ dei dati che riguardano l'identita’ e le dichiarazioni del richiedente.

 

 

20. Riesame e ricorso in caso di decisione negativa della Commissione territoriale

 

In assenza di un effetto sospensivo automatico della presentazione del ricorso in caso di procedura semplificata, e’ necessario che la possibilita’ di riesame ad opera della Commissione territoriale integrata da un membro della Commissione nazionale rappresenti una forma adeguata di tutela del richiedente asilo rispetto al rischio di refoulement. Occorre quindi che il riesame sia effettivamente accessibile e sufficientemente approfondito.

 

Proposta tecnica: Specificare che la persona cui e’ stata notificata una decisione negativa della Commissione territoriale non puo’ essere allontanata nei cinque giorni che ha a disposizione per presentare richiesta di riesame, salvo che rinunci per iscritto a questa possibilita’. Precisare, inoltre, che in sede di riesame ha luogo una nuova audizione del richiedente, se richiesta dall’interessato o da un membro della commissione integrata.

 

In caso di decisione negativa a seguito del riesame, ovvero nei casi in cui tale riesame non e’ ammesso, la sola possibilita’, per il richiedente, di far valere le proprie ragioni in merito alla domanda d’asilo prima che di essere allontanato dal territorio dello Stato, e’ legata all’accoglimento, da parte del Prefetto, dell’istanza di sospensione dell’allontanamento fino all’esito del ricorso. Occorre, innanzi tutto, che questa chance non sia vanificata dall’impossibilita’, per il richiedente, di presentare effettivamente istanza al Prefetto.

 

E’ necessario poi tenere presente che la proposta modificata di direttiva sugli standard minimi relativi alle procedure di riconoscimento e revoca dello status di rifugiato stabilisce che in caso di procedura accelerata eventuali deroghe all’effetto sospensivo di un ricorso avverso il diniego di riconoscimento dello status di rifugiato debbano essere stabilite per legge. Anche nei casi di deroga, comunque, spetta al giudice competente per il ricorso decidere, su istanza del richiedente o di propria iniziativa (secondo le norme stabilite dallo Stato membro), se accordare o meno l’effetto sospensivo. Prima di tale decisione il richiedente puo’ essere allontanato solo se vale una delle seguenti condizioni:

-       la domanda e’ considerata inammissibile;

-       il giudice ha gia’ respinto una domanda del richiedente diretta a consentirgli di non essere allontanato, e non sono stati addotti elementi nuovi sostanziali relativi al richiedente stesso ne’ al suo paese d’origine;

-       la domanda e’ una domanda ripetuta, e non vi sono elementi per ritenere che la condizione del richiedente sia cambiata ne’ che la precedente domanda sia stata respinta ingiustamente;

-       sussistono gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato.

E’ possibile adeguare, fin da ora, la normativa al testo della proposta di direttiva, pur lasciando la competenza della decisione sulla sospensione dell’allontanamento al Prefetto.

 

Proposta tecnica: Stabilire che il richiedente sia informato, in sede di notificazione del provvedimento di allontanamento, della possibilita’ di chiederne, anche prima della proposizione del ricorso, la sospensione al Prefetto. Stabilire, inoltre, che il Prefetto puo’ rigettare la richiesta di sospensione solo in nei seguenti casi:

a)      che la Commissione abbia accertato, in sede di esame o di riesame della domanda, la sussistenza di uno dei presupposti, di cui all’art. 1, co. 4 Legge 39/1990, per l’inammissibilita’ della domanda[2];

b)     che nel corso dell’attuale soggiorno in Italia del richiedente sia stata gia’ adottata una decisione negativa dal giudice competente per il ricorso avverso un precedente provvedimento di espulsione, e che non sia emerso, nel frattempo, alcun elemento nuovo in relazione alla condizione del richiedente o del suo paese d’origine tale da giustificare una diversa decisione;

c)      che si tratti di domanda ripetuta (una precedente domanda presentata dal richiedente sia stata, cioe’, rigettata) senza che sia stato fornito o risulti esservi alcun elemento che motivi una nuova decisione positiva.

In ogni caso, nell'adozione del provvedimento motivato con cui rigetta la richiesta di sospensione il Prefetto e’ tenuto a valutare le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia e, in particolare, dell’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, ratificata con Legge 848/1955.

 

L’art. 1 quater, co. 5 Legge 39/1990 (introdotto dalla Legge 189/2002) disciplina il ricorso avverso il diniego di riconoscimento per i casi di procedura ordinaria, con un rimando ambiguo all’art. 1 ter, co. 6 della stessa legge (quello che stabilisce, per i casi di procedura semplificata, che il ricorso non ha un effetto sospensivo automatico). E’ necessario rimuovere l’ambiguita’, chiarendo che, in caso di procedura ordinaria, il ricorso ha effetto sospensivo automatico.

 

Proposta tecnica: Chiarire che il ricorso avverso la decisione della commissione territoriale sospende, in caso di procedura ordinaria, il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale.

 

E’ importante, inoltre, garantire al richiedente asilo l’assistenza legale a spese dello Stato in sede di ricorso.

 

Proposta tecnica: Stabilire che in sede di ricorso davanti al Tribunale avverso la decisione negativa sulla richiesta di asilo il richiedente e’ ammesso all’assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia, ovvero, qualora sia sprovvisto di un difensore, e’ assistito da un difensore designato dal giudice nell’ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all’articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche’ ove necessario, da un interprete, con onorari e spese a carico dell'erario. Il pagamento delle spese per l’assistenza legale dei richiedenti asilo e’ posto a carico del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo previsto dall'art. 1 septies della Legge 39/1990 (introdotto dalla Legge 189/2002).

 

E’ importante infine precisare le conseguenze dell’accoglimento del ricorso.

 

Proposta tecnica: Stabilire che la sentenza che accoglie il ricorso contro la decisione di rigetto della domanda d’asilo provvede anche a dichiarare espressamente che sussistono le circostanze per il riconoscimento del diritto di asilo e, anche se non definitiva, sostituisce a tutti gli effetti l’analoga decisione della Commissione territoriale.

 

 

21. Status di rifugiato

 

E’ opportuno definire, per le situazioni non esplicitamente disciplinate dalla legge o dal DPR 136/1990, diritti e facolta’  conseguenti al riconoscimento dello status di rifugiato, in modo tale da tenere conto dei contenuti della proposta della Commissione europea per una direttiva del Consiglio relativa all’attribuzione della qualifica di rifugiato o di straniero altrimenti bisognoso di protezione internazionale (in particolare, per quanto concerne l’estensione automatica dello status di rifugiato ai familiari, l’art. 6 della proposta).

 

Proposta tecnica: Stabilire che

·      Allo straniero cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato e ai suoi familiari a carico presenti in Italia sono rilasciati il titolo di viaggio per rifugiati e un permesso per asilo della durata di cinque anni, rinnovabile fino a quando la Commissione nazionale non abbia dichiarato la revoca o la cessazione dello status, fatta salva la facolta’ per i titolari di ottenere un permesso di soggiorno ad altro titolo o della carta di soggiorno alle condizioni previste dalla legge.

·      E’ autorizzato il ricongiungimento familiare del minore non accompagnato rifugiato con i genitori o, nel caso in cui questi siano deceduti o non siano reperibili, con il tutore o l’affidatario o altro parente entro il terzo grado. Il permesso di soggiorno e’ rilasciato, al familiare o tutore o affidatario, anche se questi e’ gia’ presente sul territorio dello Stato.

·      Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni della Convenzione di Ginevra sulle garanzie relative ai provvedimenti di allontanamento del rifugiato e dei suoi familiari dal territorio dello Stato e sull’equiparazione del rifugiato al cittadino nazionale o al cittadino di uno Stato estero in relazione al godimento di diritti e facolta’.

·      Nei casi in cui il provvedimento di revoca dello status di rifugiato sia divenuto definitivo l’interessato e i suoi familiari devono lasciare il territorio dello Stato entro trenta giorni, salvo che siano titolari di carta di soggiorno o di altro premesso di soggiorno, o che possano diventarlo possedendone i requisiti previsti dalla legge.

·      Eventuali rapporti di lavoro subordinato nel settore pubblico in corso non sono interrotti dalla revoca dello status di rifugiato.

·      Per un’effettiva assistenza amministrativa nel corso della procedura per il ricongiungimento familiare, richiesto da straniero con lo status di rifugiato, si deve applicare quanto disposto all’articolo 25 della Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato, resa esecutiva in Italia con Legge n. 722/1954.

 

 

22. Permesso di soggiorno per motivi umanitari

 

E’ opportuno definire i diritti e le facolta’ riconosciuti al titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato in base all’art. 5, co. 6 T.U. e all’art. 1 quater della Legge 39/1990 (introdotto dalla Legge 189/2002), nonche’ le modalita’ di rilascio e rinnovo del relativo titolo di soggiorno.

 

Proposta tecnica: Stabilire che

·      Il permesso di soggiorno per motivi umanitari ha durata di un anno, e’ rinnovabile e consente lo svolgimento di attivita’ lavorativa subordinata o autonoma e l’iscrizione a corsi di studio di ogni ordine e grado.

·      Il permesso di soggiorno e’ rilasciato o rinnovato anche in assenza di passaporto o di altro documento di viaggio.

·      Lo status del beneficiario della protezione umanitaria e’ equiparato a quello del rifugiato per quanto attiene il diritto all’unita’ familiare (ricongiungimento e coesione sul posto: art. 29, co. 3, e art. 30, co. 1, lettera c, T.U.) e il rilascio di documenti sostitutivi. L’equiparazione si applica anche al caso di minore non accompagnato (vedi la Proposta tecnica precedente, sullo Status di rifugiato).

·      Il rinnovo del permesso di soggiorno puo’ essere deciso dal questore, nei casi in cui sia evidente la permanenza delle condizioni che ne hanno motivato il rilascio, ovvero, su richiesta del questore, dalla Commissione territoriale; ove la Commissione intenda assumere una decisione negativa sulla richiesta di rinnovo, il richiedente deve poter godere delle stesse garanzie previste per la procedura di esame della domanda di asilo (audizione, assistenza in sede di audizione, acquisizione elementi di prova, verbalizzazione, notificazione).

·      Il titolare di un permesso di soggiorno per motivi di protezione umanitaria che non ha più titolo per godere di tale protezione ma che possegga i requisiti per il rilascio di altro permesso puo’ chiedere e ottenere la conversione del suo permesso di soggiorno; la richiesta conversione in permesso per lavoro e’ esaminata con precedenza rispetto alle domande relative a nuovi ingressi.

 

 

23. Commissioni territoriali

 

Occorre garantire un adeguato funzionamento delle Commissioni territoriali.

 

Proposta tecnica: Assicurare le necessarie risorse alle Commisisoni territoriali in relazione a

·      tempo lavorativo effettivamente dedicato dai membri delle Commissioni;

·      presenza di membri idonei a trattare situazioni particolari (es.: richiedenti di sesso femminile o minori);

·      disponibilita’ di interpreti qualificati;

·      formazione e qualificazione dei membri (il Manuale sulle procedure per la determinazione dello status di rifugiato, pubblicato dall'ACNUR nel 1977 come guida per i Governi, e le indicazioni contenute nella proposta della Commissione europea per una direttiva del Consiglio relativa all’attribuzione della qualifica di rifugiato o di straniero altrimenti bisognoso di protezione internazionale, Capi II-IV, dovrebbero essere indicati come principali punti di riferimento per la valutazione delle domande di asilo).

·      Conformità del funzionamento delle Commissioni con quanto disposto dalla Legge n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

 

 

24. Commissione nazionale

 

E’ opportuno assicurare un adeguato funzionamento della Commissione nazionale.

 

Proposta tecnica: Stabilire che

·      Per le decisioni riguardanti la cessazione e la revoca dello status di rifugiato e’ richiesta la presenza della maggioranza dei membri.

·      Nell’ambito della formazione dei membri delle commissioni territoriali la Commissione nazionale si avvalga anche dell’ausilio dell’ACNUR e di altri enti o organismi specializzati.

·      Il Manuale sulle procedure per la determinazione dello status di rifugiato, pubblicato dall'ACNUR nel 1977 come guida per i Governi, e le indicazioni contenute nella proposta della Commissione europea per una direttiva del Consiglio relativa all’attribuzione della qualifica di rifugiato o di straniero altrimenti bisognoso di protezione internazionale, Capi II-IV, costituiscono i principali punti di riferimento per l’attivita’ di indirizzo e per le decisioni su cessazione e revoca dello status di rifugiato.

·      La Commissione nazionale, così come le singole commissioni territoriali, operano in conformità con la Legge n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

 

 

25. Rispetto del dettato dell’art. 26 della Legge 241/1990

 

L’art. 26, co. 1 della Legge 241/1990 sancisce l’obbligo di pubblicazione di tutti gli atti (incluse le circolari) nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse. E’ indispensabile che questa disposizione sia finalmente attuata e che la pubblicazione avvenga in modo effettivamente fruibile da parte dei diretti interessati.

 

Proposta tecnica: Stabilire le modalita’ di pubblicazione, anche mediante Internet, in tempo reale, di tutte le circolari ministeriali che concorrano, nei fatti, a definire la condizione giuridica dello straniero.

 



[1] Vedi Proposta tecnica precedente, sul trattenimento nei Centri di permanenza temporanea e assistenza.

[2] Nota bene: l’esistenza di un pericolo per l’ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato e’ uno dei presupposti riportati dall’art. 1, co. 4 della Legge 39/1990.