CAMERA DEI DEPUTATI
XIV LEGISLATURA
N. 3476
PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa del deputato MAZZUCA
Modifiche all’articolo 33 della legge 30
luglio 2002, n. 189,
in tema di uscita e reingresso dal territorio
dello Stato
dei cittadini extracomunitari in attesa di
permesso di soggiorno
comunicata alla Presidenza il 10 dicembre 2002
ONOREVOLI COLLEGHI! - L’articolo 33 della legge 30 luglio 2002,
n. 189, come modificato dall’articolo 2 del decreto-legge 9 settembre
2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n.
222, ha consentito a diverse centinaia di migliaia di datori di lavoro italiani
di avviare la procedura di regolarizzazione della posizione di altrettanti
cittadini di stati extracomunitari che prestavano servizio clandestinamente in
Italia, in aiuto al lavoro domestico o al servizio di persone anziane malate e
non completamente autosufficienti.
Attualmente i rapporti di lavoro che sono stati denunciati alle
prefetture competenti, per il tramite degli uffici postali, sono talmente
numerosi da lasciar prevedere che saranno necessari molti mesi o addirittura
anni per convocare le parti al fine di sottoscrivere il perfezionamento del
contratto di lavoro e consentire il rilascio del relativo permesso di
soggiorno.
Tra coloro che hanno usufruito della sanatoria disposta
dall’articolo 33 della citata legge n. 189/2002, si contano numerosi
genitori, i quali hanno lasciato i propri figli piccoli nei paesi di
provenienza sperando nella celerità della procedura prevista dalla legge
- che era stata fissata in circa un mese di tempo - per poter riabbracciare le
proprie bambine ed i propri bambini in occasione delle festività
natalizie.
Infatti, in base alla normativa vigente, i cittadini di stati
extracomunitari non sono ancora in possesso di alcun documento ufficiale che
consenta di entrare ed uscire liberamente dal territorio dello Stato,
permanendo quindi di fatto nella stessa situazione in cui versavano
precedentemente, uno stato di clandestinità che non può essere
applicato a chi invece è stato dichiarato e denunciato alle competenti
autorità quale lavoratore in Italia.
Ne consegue che, a normativa vigente, fino alla firma del contratto di
lavoro ed al rilascio del regolare permesso di soggiorno, i genitori
extracomunitari addetti all’aiuto delle famiglie italiane ed al servizio
degli anziani non potranno rivedere i propri figli, e ciò ancora per
molti mesi e forse per anni, malgrado la corretta applicazione delle
disposizioni di sanatoria.
Si può affermare in proposito, in coerenza con il principio del
formalismo giuridico, che le dichiarazioni presentate agli uffici postali
potrebbero riguardare cittadini che non hanno diritto ad essere assunti
regolarmente al lavoro e, quindi, ad ottenere il permesso di soggiorno.
Tuttavia, a tale osservazione si può obiettare che la legge n.
189/2002 ha riconosciuto un certo valore legale alla semplice attestazione
della presentazione della domanda di sanatoria, cui è attribuita una
precisa efficacia in tema di documenti di immigrazione. Infatti, chi è
in possesso della attestazione della sanatoria permane legalmente nel
territorio dello Stato e non può essere rimpatriato né espulso, a
meno che non si renda responsabile di fatti commessi successivamente alla presentazione
della sanatoria stessa.
In base a tale valore legale, già attribuito dalla legge, non si
comprende per quale motivo tale documento, che corrisponde ad una
dichiarazione, e quindi ad una denuncia di fatti avvenuti ed attestati, ormai
resa nei modi di legge e non più modificabile, non possa avere un valore
anche come documento valido per l’uscita ed il rientro nel territorio
nazionale di quei cittadini extracomunitari, ormai denunciati, che vogliono
trascorrere qualche giorno delle festività natalizie tra i propri cari
nel paese di origine.
E’ chiaro che fino al perfezionamento del contratto il cittadino
extracomunitario non ha il permesso di soggiorno; ma è anche chiaro che
non è più clandestino, bensì in uno status intermedio che lo pone in condizione di avere
libertà di movimento e stabilimento in tutto il territorio dello Stato,
senza limitazione alcuna.
Si potrebbe a questo punto osservare, sempre sul piano della
formalità della legge, che il valore dato ad una semplice domanda di
sanatoria potrebbe creare abusi, oppure problemi di ordine pubblico, o minacce
alla sicurezza dello Stato o violazione di accordi internazionali in materia di
polizia di frontiera con riguardo ai paesi che hanno sottoscritto
l’accordo di Schengen.
A tali preoccupazioni si può obiettare che, innanzitutto, non vi
è possibilità di abuso: uscire e rientrare dal territorio dello
Stato non produce alcun effetto riguardo allo status acquisito
dall’extracomunitario in Italia o in un altro paese dell’Unione
Europea. Per fugare ogni dubbio la presente proposta di legge stabilisce che
l’uscito ed il rientro dallo Stato sia segnato sul passaporto e
sull’attestazione della domanda di sanatoria, e che esse debbano avvenire
sempre alla frontiera italiana e non di altri paesi dell’Unione Europea.
Del resto, dal punto di vista dell’elemento psicologico del reato, quale
interesse avrebbe un cittadino extracomunitario ad uscire dal territorio dello
Stato ed a rientrarvi, se non quello di rivedere la propria famiglia per
qualche giorno, dopo aver atteso per anni una sanatoria che finalmente è
arrivata? Si deve riconoscere che il cittadino extracomunitario in attesa di
sanatoria non ha interesse a commettere nessun abuso proprio alla vigilia della
regolarizzazione.
Purché l’uscita e l’entrata avvengano al confine
italiano, con un timbro che consenta di usare una sola volta, e per un solo
passaporto, l’attestazione della domanda di sanatoria, non vi è
possibilità di ulteriori entrate clandestine o di scambio di persone o
di ingresso di terroristi infiltrati. Se infatti il detentore perde o cede i
documenti di espatrio validi per la procedura qui proposta, non potrà
rientrare in Italia. E ciò lascia ritenere che li conserverà con
una cura straordinaria per tutta la durata del breve soggiorno nel suo paese
d’origine.
La cura e l’interesse del lavoratore extracomunitario per il
passaporto e l’attestazione che gli consentono di uscire legalmente, ma
soprattutto di rientrare, in Italia sono la massima garanzia che nessuno di
tali documenti possa entrare in possesso di terze persone che abbiano intenti
dannosi nei confronti del nostro paese, che si farà garante nei
confronti degli altri paesi aderenti all’accordo di Schengen in quanto
controllerà il flusso di questa particolare categoria di cittadini
extracomunitari direttamente alle proprie frontiere.
In tale ottica la presente proposta di legge dispone, con
l’articolo 1, che l’articolo 33 della citata legge n. 189/2002, sia
modificato nel senso di prevedere che il cittadino extracomunitario che sia
beneficiario della domanda di sanatoria da parte del proprio datore di lavoro,
possa uscire dal territorio nazionale e farvi rientro, passando sempre per una
frontiera italiana, mediante un visto speciale numerato, apposto
contemporaneamente sul proprio passaporto e sulla attestazione della domanda di
sanatoria, che consente la permanenza all’estero per periodi non
superiori a venti giorni.
Onorevoli Colleghi! La procedura prevista dalla presente proposta di
legge è fattibile, funzionale ed economica, consentendo al nostro paese
di dimostrare efficienza amministrativa e burocratica nelle occasioni in cui si
può dare solidarietà e spirito di umanità ad uomini e
donne che lavorano nel nostro paese, che ci aiutano a crescere i nostri figli e
ad accudire i nostri vecchi da anni ed hanno maturato la legittima aspettativa
di poter riabbracciare i propri figli, i propri fratelli, i propri genitori e
la propria famiglia lasciata nella loro patria.
PROPOSTA DI LEGGE
Articolo 1
(Uscita e rientro nel territorio dello Stato dei
cittadini di origine
extracomunitaria di cui all’articolo 33 della
legge 30 luglio 2002, n. 189)
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 33 della legge 30 luglio 2002,
n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti:
“5-bis. Decorsi i
termini di cui ai precedenti commi 4 e 5 senza che la prefettura –
ufficio territoriale del governo abbia convocato le parti per la stipula del
contratto, il cittadino di origine extracomunitaria per il quale sia stata
presentata la dichiarazione di emersione può uscire legalmente dal
territorio dello Stato per un periodo non superiore a venti giorni esibendo
esclusivamente alla frontiera italiana l’originale
dell’attestazione rilasciata dall’ufficio postale presso il quale
la domanda è stata presentata, oltre al proprio passaporto.
5-ter.
L’autorità di frontiera italiana provvede a vidimare e datare i
documenti di cui al precedente comma con un timbro numerato che leghi insieme,
in modo permanente ed indissolubile, il passaporto all’attestazione,
avvertendo l’interessato, anche con la consegna di un apposito depliant informativo stampato in diverse lingue, che
dovrà fare rientro in Italia direttamente dalla frontiera italiana ed
entro il termine di venti giorni dalla data di uscita, previa esibizione dei
due documenti integri, senza segni di abrasioni, cancellature o altre
manomissioni, a pena del respingimento.”
Articolo 2
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.