CAMERA DEI DEPUTATI

XIV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

                                                               N. 3476

PROPOSTA DI LEGGE

 

 

 

 

 

 

 

d’iniziativa del deputato MAZZUCA

 

 

 

 

Modifiche all’articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189,

in tema di uscita e reingresso dal territorio dello Stato

dei cittadini extracomunitari in attesa di permesso di soggiorno

 

 

 

 

 

comunicata alla Presidenza il 10 dicembre 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

ONOREVOLI COLLEGHI! - L’articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, come modificato dall’articolo 2 del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, ha consentito a diverse centinaia di migliaia di datori di lavoro italiani di avviare la procedura di regolarizzazione della posizione di altrettanti cittadini di stati extracomunitari che prestavano servizio clandestinamente in Italia, in aiuto al lavoro domestico o al servizio di persone anziane malate e non completamente autosufficienti.

Attualmente i rapporti di lavoro che sono stati denunciati alle prefetture competenti, per il tramite degli uffici postali, sono talmente numerosi da lasciar prevedere che saranno necessari molti mesi o addirittura anni per convocare le parti al fine di sottoscrivere il perfezionamento del contratto di lavoro e consentire il rilascio del relativo permesso di soggiorno.

Tra coloro che hanno usufruito della sanatoria disposta dall’articolo 33 della citata legge n. 189/2002, si contano numerosi genitori, i quali hanno lasciato i propri figli piccoli nei paesi di provenienza sperando nella celerità della procedura prevista dalla legge - che era stata fissata in circa un mese di tempo - per poter riabbracciare le proprie bambine ed i propri bambini in occasione delle festività natalizie.

Infatti, in base alla normativa vigente, i cittadini di stati extracomunitari non sono ancora in possesso di alcun documento ufficiale che consenta di entrare ed uscire liberamente dal territorio dello Stato, permanendo quindi di fatto nella stessa situazione in cui versavano precedentemente, uno stato di clandestinità che non può essere applicato a chi invece è stato dichiarato e denunciato alle competenti autorità quale lavoratore in Italia.

Ne consegue che, a normativa vigente, fino alla firma del contratto di lavoro ed al rilascio del regolare permesso di soggiorno, i genitori extracomunitari addetti all’aiuto delle famiglie italiane ed al servizio degli anziani non potranno rivedere i propri figli, e ciò ancora per molti mesi e forse per anni, malgrado la corretta applicazione delle disposizioni di sanatoria.

Si può affermare in proposito, in coerenza con il principio del formalismo giuridico, che le dichiarazioni presentate agli uffici postali potrebbero riguardare cittadini che non hanno diritto ad essere assunti regolarmente al lavoro e, quindi, ad ottenere il permesso di soggiorno.

Tuttavia, a tale osservazione si può obiettare che la legge n. 189/2002 ha riconosciuto un certo valore legale alla semplice attestazione della presentazione della domanda di sanatoria, cui è attribuita una precisa efficacia in tema di documenti di immigrazione. Infatti, chi è in possesso della attestazione della sanatoria permane legalmente nel territorio dello Stato e non può essere rimpatriato né espulso, a meno che non si renda responsabile di fatti commessi successivamente alla presentazione della sanatoria stessa.

 

 

 

 

 

In base a tale valore legale, già attribuito dalla legge, non si comprende per quale motivo tale documento, che corrisponde ad una dichiarazione, e quindi ad una denuncia di fatti avvenuti ed attestati, ormai resa nei modi di legge e non più modificabile, non possa avere un valore anche come documento valido per l’uscita ed il rientro nel territorio nazionale di quei cittadini extracomunitari, ormai denunciati, che vogliono trascorrere qualche giorno delle festività natalizie tra i propri cari nel paese di origine.

E’ chiaro che fino al perfezionamento del contratto il cittadino extracomunitario non ha il permesso di soggiorno; ma è anche chiaro che non è più clandestino, bensì in uno status intermedio che lo pone in condizione di avere libertà di movimento e stabilimento in tutto il territorio dello Stato, senza limitazione alcuna.

Si potrebbe a questo punto osservare, sempre sul piano della formalità della legge, che il valore dato ad una semplice domanda di sanatoria potrebbe creare abusi, oppure problemi di ordine pubblico, o minacce alla sicurezza dello Stato o violazione di accordi internazionali in materia di polizia di frontiera con riguardo ai paesi che hanno sottoscritto l’accordo di Schengen.

A tali preoccupazioni si può obiettare che, innanzitutto, non vi è possibilità di abuso: uscire e rientrare dal territorio dello Stato non produce alcun effetto riguardo allo status acquisito dall’extracomunitario in Italia o in un altro paese dell’Unione Europea. Per fugare ogni dubbio la presente proposta di legge stabilisce che l’uscito ed il rientro dallo Stato sia segnato sul passaporto e sull’attestazione della domanda di sanatoria, e che esse debbano avvenire sempre alla frontiera italiana e non di altri paesi dell’Unione Europea. Del resto, dal punto di vista dell’elemento psicologico del reato, quale interesse avrebbe un cittadino extracomunitario ad uscire dal territorio dello Stato ed a rientrarvi, se non quello di rivedere la propria famiglia per qualche giorno, dopo aver atteso per anni una sanatoria che finalmente è arrivata? Si deve riconoscere che il cittadino extracomunitario in attesa di sanatoria non ha interesse a commettere nessun abuso proprio alla vigilia della regolarizzazione.

Purché l’uscita e l’entrata avvengano al confine italiano, con un timbro che consenta di usare una sola volta, e per un solo passaporto, l’attestazione della domanda di sanatoria, non vi è possibilità di ulteriori entrate clandestine o di scambio di persone o di ingresso di terroristi infiltrati. Se infatti il detentore perde o cede i documenti di espatrio validi per la procedura qui proposta, non potrà rientrare in Italia. E ciò lascia ritenere che li conserverà con una cura straordinaria per tutta la durata del breve soggiorno nel suo paese d’origine.

La cura e l’interesse del lavoratore extracomunitario per il passaporto e l’attestazione che gli consentono di uscire legalmente, ma soprattutto di rientrare, in Italia sono la massima garanzia che nessuno di tali documenti possa entrare in possesso di terze persone che abbiano intenti dannosi nei confronti del nostro paese, che si farà garante nei confronti degli altri paesi aderenti all’accordo di Schengen in quanto controllerà il flusso di questa particolare categoria di cittadini extracomunitari direttamente alle proprie frontiere.

 

 

 

In tale ottica la presente proposta di legge dispone, con l’articolo 1, che l’articolo 33 della citata legge n. 189/2002, sia modificato nel senso di prevedere che il cittadino extracomunitario che sia beneficiario della domanda di sanatoria da parte del proprio datore di lavoro, possa uscire dal territorio nazionale e farvi rientro, passando sempre per una frontiera italiana, mediante un visto speciale numerato, apposto contemporaneamente sul proprio passaporto e sulla attestazione della domanda di sanatoria, che consente la permanenza all’estero per periodi non superiori a venti giorni.

Onorevoli Colleghi! La procedura prevista dalla presente proposta di legge è fattibile, funzionale ed economica, consentendo al nostro paese di dimostrare efficienza amministrativa e burocratica nelle occasioni in cui si può dare solidarietà e spirito di umanità ad uomini e donne che lavorano nel nostro paese, che ci aiutano a crescere i nostri figli e ad accudire i nostri vecchi da anni ed hanno maturato la legittima aspettativa di poter riabbracciare i propri figli, i propri fratelli, i propri genitori e la propria famiglia lasciata nella loro patria.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DI LEGGE

 

 

Articolo 1

(Uscita e rientro nel territorio dello Stato dei cittadini di origine

extracomunitaria di cui all’articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189)

 

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti: “5-bis. Decorsi i termini di cui ai precedenti commi 4 e 5 senza che la prefettura – ufficio territoriale del governo abbia convocato le parti per la stipula del contratto, il cittadino di origine extracomunitaria per il quale sia stata presentata la dichiarazione di emersione può uscire legalmente dal territorio dello Stato per un periodo non superiore a venti giorni esibendo esclusivamente alla frontiera italiana l’originale dell’attestazione rilasciata dall’ufficio postale presso il quale la domanda è stata presentata, oltre al proprio passaporto.

5-ter. L’autorità di frontiera italiana provvede a vidimare e datare i documenti di cui al precedente comma con un timbro numerato che leghi insieme, in modo permanente ed indissolubile, il passaporto all’attestazione, avvertendo l’interessato, anche con la consegna di un apposito depliant informativo stampato in diverse lingue, che dovrà fare rientro in Italia direttamente dalla frontiera italiana ed entro il termine di venti giorni dalla data di uscita, previa esibizione dei due documenti integri, senza segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, a pena del respingimento.”

 

 

 

 

Articolo 2

(Entrata in vigore)

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.