Amnesty International

Ics – Consorzio italiano di solidarietà

Medici Senza Frontiere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RACCOMANDAZIONI PER IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 189/02, NELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASILO

Dicembre 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Con il presente documento, Amnesty International, il Consorzio Italiano di Solidarietà e Medici Senza Frontiere – promotori della campagna “Diritto d’asilo: una questione di civiltà” – intendono esprimere la propria preoccupazione per le disposizioni in materia di asilo contenute all’interno della legge 189 del 30 luglio 2002 (“Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo”). A questo proposito, le tre organizzazioni desiderano proporre le proprie raccomandazioni circa il regolamento di attuazione delle suddette disposizioni.

 

 

Introduzione

 

L’Italia è l’unico tra i paesi dell’Unione Europea a non essersi dotato di una legge organica in materia di asilo.

Nonostante l’articolo 10 della Costituzione italiana preveda che “lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione Italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”, Amnesty International, il Consorzio Italiano di Solidarietà e Medici Senza Frontiere ribadiscono come sia grave che il diritto di asilo a tutt’oggi venga disciplinato solo da alcuni articoli disorganici, che introducono procedure sommarie e semplificate e quindi insufficienti nel garantire i diritti dei richiedenti asilo e dei rifugiati.

La recente legge 189/2002 introduce infatti una serie di norme che, se nella volontà del legislatore nascono con l’intento di evitare l’abuso e la strumentalizzazione del diritto di asilo, di fatto impediscono l’effettivo esercizio dello stesso.

Sono tre i punti fondamentali della nuova legge che secondo le nostre organizzazioni indeboliscono ulteriormente la tutela dei richiedenti asilo e rifugiati:

 

1.     il trattenimento nei centri di accoglienza e la procedura semplificata per gli stranieri che entrano o soggiornano nel territorio italiano in maniera irregolare, non tutelando chi fugge da persecuzioni, guerre e gravi violazioni dei diritti umani ed è privo di documenti validi per l’espatrio;

2.     la composizione e il funzionamento delle commissioni territoriali, che non risponde ai criteri di competenza, indipendenza e trasparenza;

3.     la presentazione di un eventuale ricorso che, in caso di risposta negativa da parte della commissione territoriale, non ha effetto sospensivo automatico ma subordinato alla valutazione discrezionale del Prefetto. Tale procedura non solo non garantisce in alcun modo il richiedente asilo, ma va contro il sistema di tutela giurisdizionale offerta dalla costituzione italiana.

 

Amnesty International, il Consorzio Italiano di Solidarietà e Medici Senza Frontiere ritengono che l’Italia debba porre al più presto rimedio a questa lacuna legislativa attraverso l’approvazione di una legge organica che soddisfi almeno i seguenti principi:

 

·      tutti i richiedenti asilo devono essere sottoposti a procedure eque e imparziali di valutazione delle loro richieste;

·      le restrizioni di ingresso nel territorio nazionale non devono ostacolare l’accesso alle procedure per il diritto di asilo;

·      i richiedenti asilo devono poter ricevere le adeguate informazioni in merito ai loro diritti e doveri e, in particolare, alla procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato;

·      i richiedenti asilo non devono essere trattenuti o posti in stato di fermo per il solo fatto di avere presentato domanda di asilo ovvero per avere fatto ingresso irregolare in Italia, il quale non deve essere sanzionato come disposto dall’articolo 31 della Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato;

·      tutte le richieste di asilo devono essere esaminate in maniera approfondita da autorità indipendenti e specializzate che soddisfino i criteri di trasparenza, indipendenza e competenza;

·      l’organismo a cui compete la valutazione delle domande di asilo deve essere composto da esperti di diritto internazionale, specializzati in materia di diritti umani e rifugiati, nonché con competenze specifiche in merito alla conduzione delle interviste con i richiedenti asilo;

·      il richiedente asilo deve poter comparire personalmente di fronte all’organismo competente a valutare la sua richiesta, avvalersi della rappresentanza legale in ogni fase del procedimento e della presenza di un mediatore linguistico – culturale;

·      il rigetto della domanda di asilo deve essere motivato e dato in forma scritta e in una lingua comprensibile per il richiedente asilo;

·      nessun richiedente asilo deve essere espulso prima che la sua domanda sia stata esaminata approfonditamente e in ogni caso mai prima di aver concluso tutti i ricorsi previsti dal nostro ordinamento;

·      nessun richiedente asilo deve essere espulso verso un paese terzo in assenza di garanzie sul rispetto dei diritti umani – in base al principio di non refoulement – o dove possa subire a sua volta espulsioni a catena;

·      La procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato deve prevedere in modo specifico anche la possibilità del riconoscimento dell’asilo umanitario a coloro che – pur non soddisfacendo i criteri di cui all’articolo 1 della Convenzione di Ginevra – si trovano nella condizione di non poter essere rimpatriati ai sensi di: articolo 33 della Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato; articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; articolo 19 del Decreto legislativo n. 286/1998.

·      Lo status di rifugiato deve essere disciplinato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951, anche per quanto concerne le procedure per il ricongiungimento familiare e l’assistenza amministrativa da parte delle competenti autorità italiane.

·      Lo status dello straniero che gode dell’asilo umanitario deve essere equiparato allo status di rifugiato.

Il diritto di asilo quale diritto umano fondamentale deve essere sempre garantito. Per questo motivo l’Italia deve dotarsi degli strumenti giuridici necessari per tutelare i richiedenti asilo e i rifugiati, rispettando i suoi obblighi internazionali e costituzionali.


 

Trattenimento dei richiedenti asilo

“Art. 1-bis. - (Casi di trattenimento) – 1. Il richiedente asilo non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di asilo presentata. Esso può, tuttavia, essere trattenuto per il tempo strettamente necessario alla definizione delle autorizzazioni alla permanenza nel territorio dello Stato in base alle disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei seguenti casi:
a)
per verificare o determinare la sua nazionalità o identità, qualora egli non sia in possesso dei documenti di viaggio o d’identità, oppure abbia, al suo arrivo nello Stato, presentato documenti risultati falsi;

b) per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili;
c)
in dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio dello Stato.

2. Il trattenimento deve sempre essere disposto nei seguenti casi:
a)
a seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata dallo straniero fermato per avere eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare;

b) a seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte di uno straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.

3. Il trattenimento previsto nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e nei casi di cui al comma 2, lettera a), è attuato nei centri di identificazione secondo le norme di apposito regolamento. Il medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche e le modalità di gestione di tali strutture e tiene conto degli atti adottati dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), dal Consiglio d’Europa e dall’Unione europea. Nei centri di identificazione sarà comunque consentito l’accesso ai rappresentanti dell’ACNUR. L’accesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell’interno.

4. Per il trattenimento di cui al comma 2, lettera b), si osservano le norme di cui all’articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei centri di permanenza temporanea e assistenza di cui al medesimo articolo 14 sarà comunque consentito l’accesso ai rappresentanti dell’ACNUR. L’accesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell’interno.
5.
Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata di cui all’articolo 1-ter, e qualora la stessa non si sia ancora conclusa, allo straniero è concesso un permesso di soggiorno temporaneo fino al termine della procedura stessa.

settore, autorizzati dal Ministero dell’interno.
5. Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata di cui all’articolo 1-ter, e qualora la stessa non si sia ancora conclusa, allo straniero è concesso un permesso di soggiorno temporaneo fino al termine della procedura stessa.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


La legge 189/2002 all’articolo1bis prevede l’istituto del trattenimento dei richiedenti asilo; inoltre, per la prima volta, l’Italia introduce nel suo ordinamento norme che limitano la libertà personale dei richiedenti asilo.

 

Secondo Amnesty International, il Consorzio Italiano di Solidarietà e Medici Senza Frontiere la misura del trattenimento prevista dalla norma si configura come un provvedimento di fatto generalizzato, tale da comprendere la quasi totalità delle domande di asilo. Ciò costituisce ragione di grave preoccupazione dal momento che un’applicazione generalizzata della misura del trattenimento non tiene in considerazione le specificità delle motivazioni che spingono una persona a scappare dal proprio paese e forza quei principi di ragionevolezza e proporzionalità che dovrebbero porsi a fondamento della legge.

Inoltre, se le modalità e le condizioni del trattenimento appaiono definite, ciò che invece la legge non determina è il grado di tutela garantito al richiedente asilo. Su questo punto la legge appare gravemente lacunosa, sia a causa della stessa tipologia del trattenimento, sia per la mancata previsione di quali debbano essere i diritti comunque garantiti al richiedente trattenuto (ad esempio l’accesso alle informazioni che lo riguardano, la possibilità di accedere a contatti esterni o a documentazione utile ecc.).

 

Amnesty International, il Consorzio Italiano di Solidarietà e Medici Senza Frontiere ritengono che le norme riguardanti alcuni casi di trattenimento pongano problemi di legittimità costituzionale poiché, se di effettivo trattenimento si tratta, esso si configura come un provvedimento limitativo della libertà personale (e non anche della sola libertà di circolazione) in violazione della riserva di giurisdizione prevista dall’articolo 13 della Costituzione. Nessuno dei criteri indicati all’art.13 della Costituzione appare infatti sussistere nella norma, né quello della tassatività, né quello della necessità, né quello dell’urgenza, e neppure quello della comunicazione all’autorità giudiziaria e successiva eventuale convalida di legittimità dell’atto. In particolare ci riferiamo all’articolo 1bis comm. 1 lettere a, b, c e al comm. 2 lettera b.

Occorre prioritariamente che il regolamento intervenga su due direzioni fondamentali:

 

a)    delimitare a casi tassativamente circoscritti l’applicazione della la misura del trattenimento, escludendo dal trattenimento, coerentemente con il dettato dell’art. 31 della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati, quei richiedenti asilo che, anche aventi fatto ingresso irregolare nel territorio dello Stato, si sono presentati spontaneamente in questura a chiedere asilo;

b)    chiarire, attraverso apposite disposizioni, che in ogni caso il trattenimento dei richiedenti asilo nei Centri di identificazione (CDI), non può configurarsi come una limitazione della libertà personale, ma solo come una limitazione della libertà di circolazione;

 

Sono inoltre preoccupanti le disposizioni dell’art.1-ter, comm.2 punto 4 in cui il mero “allontanamento non autorizzato dai centri […] equivale a rinuncia alla domanda”. Le tre organizzazioni ritengono che la previsione della rinuncia alla domanda di asilo a seguito di allontanamento non autorizzato, costituisca una misura eccessiva poiché prevede una sorta di automatica attribuzione di volontà al richiedente nell’eventualità dell’allontanamento. Va infatti sottolineato che il diritto d’asilo costituisce un diritto soggettivo della persona, costituzionalmente garantito, e non un mero interesse legittimo.

Nel corso dei 20 giorni (art. 1 ter co. 2) della procedura per coloro che sono trattenuti nei centri di identificazione, il richiedente asilo non dispone di alcun titolo di soggiorno (art. 31 comm.1). Amnesty International, il Consorzio Italiano di Solidarietà e Medici Senza Frontiere ritengono che tale mancato rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo impedisca al richiedente asilo di godere delle previsioni che la legge dispone per gli stranieri soggiornanti. Tale condizione di limbo rischia di incidere negativamente sull’accesso alla tutela giurisdizionale avverso il rigetto dell’istanza di asilo.


 

Commissioni territoriali e commissione nazionale

 

Art. 1-quater. - (Commissioni territoriali) – 1. Presso le prefetture-uffici territoriali del Governo indicati con il regolamento di cui all’articolo 1-bis, comma 3, sono istituite le commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato. Le predette commissioni, nominate con decreto del Ministro dell’interno, sono presiedute da un funzionario della carriera prefettizia e composte da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante dell’ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e da un rappresentante dell’ACNUR. Per ciascun componente deve essere previsto un componente supplente. Tali commissioni possono essere integrate, su richiesta del Presidente della Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista dall’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, in ordine alle domande dei quali occorra disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi di provenienza di competenza del Ministero degli affari esteri. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Ove necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, le commissioni possono essere composte da personale posto in posizione di distacco o di collocamento a riposo. La partecipazione del personale di cui al precedente periodo ai lavori delle commissioni non comporta la corresponsione di compensi o di indennità di qualunque natura.

    2. Entro due giorni dal ricevimento dell’istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro trenta giorni provvede all’audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.
    3.
Durante lo svolgimento dell’audizione, ove necessario, le commissioni territoriali si avvalgono di interpreti. Del colloquio con il richiedente viene redatto verbale. Le decisioni sono adottate con atto scritto e motivato. Le stesse verranno comunicate al richiedente, unitamente all’informazione sulle modalità di impugnazione, nelle forme previste dall’articolo 2, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
    4.
Nell’esaminare la domanda di asilo le commissioni territoriali valutano per i provvedimenti di cui all’articolo 5, comma 6, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali di cui l’Italia è firmataria e, in particolare, dell’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.
    5.
Avverso le decisioni delle commissioni territoriali è ammesso ricorso al tribunale ordinario territorialmente competente che decide ai sensi dell’articolo 1-ter, comma 6.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Amnesty International, il Consorzio Italiano di Solidarietà e Medici Senza Frontiere ritengono opportuno che le commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato istituite dalla legge 189/2002 debbano rispondere a parametri di indipendenza, competenza e trasparenza, al fine di garantire il richiedente asilo durante l’esame della sua domanda.

 

A tal fine Amnesty International, il Consorzio Italiano di Solidarietà e Medici Senza Frontiere raccomandano che:

 

·      le decisioni adottate dalle singole commissioni territoriali, in merito alla domanda di asilo presentata dal richiedente, siano prese con decisione collegiale;

·      i membri delle singole commissioni territoriali abbiano – ovvero acquisiscano attraverso un’adeguata e specifica formazione - competenze in materia di diritto internazionale, di diritto europeo e di diritti umani;

·      i membri delle singole commissioni territoriali ricevano costante e puntuale aggiornamento sui contesti politici e sociali dei paesi di provenienza dei richiedenti asilo e sulle evoluzioni della legislazione nazionale, europea e internazionale riguardanti il diritto di asilo;

·      i membri delle singole commissioni territoriali ricevano formazione specifica sulle metodologie di conduzione di audizione del richiedente in sede di commissione;

·      alle audizioni del richiedente asilo davanti alla commissione territoriale sia sempre garantita la presenza di un mediatore linguistico–culturale e di un avvocato o altra persona di fiducia del richiedente asilo;

·      le commissioni vengano dotate di idonei strumenti e personale per la verbalizzazione dell’audizione e quest’ultima venga conservata agli atti;

·      le decisioni adottate dalle singole commissioni territoriali in merito alla domanda di asilo presentata dal richiedente siano rese note comunicate all'interessato con comunicazione ufficiale in lingua a lui/lei comprensibile/conosciuta;

·      le singole commissioni territoriali, al termine di ogni anno di funzionamento, rendano pubblici i risultati delle loro attività, relativamente al numero e all’esito delle domande esaminate;

·      il richiedente asilo venga assistito da un legale o da persona di fiducia nel corso dell’audizione;

·      il richiedente asilo sia periodicamente informato sullo status della procedura.

·      Il funzionamento delle commissioni territoriali deve essere conforme a quanto disposto dalla Legge n. 241/1990


 

Art. 1-quinquies. - (Commissione nazionale per il diritto di asilo) – 1. La Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista dall’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, è trasformata in Commissione nazionale per il diritto di asilo, di seguito denominata “Commissione nazionale“, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell’interno e degli affari esteri. La Commissione è presieduta da un prefetto ed è composta da un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza. Alle riunioni partecipa un rappresentante del delegato in Italia dell’ACNUR. Ciascuna amministrazione designa, altresì, un supplente. La Commissione nazionale, ove necessario, può essere articolata in sezioni di analoga composizione.

2. La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di raccolta di dati statistici oltre che poteri decisionali in tema di revoche e cessazione degli status concessi.3. Con il regolamento di cui all’articolo 1-bis, comma 3, sono stabilite le modalità di funzionamento della Commissione nazionale e di quelle territoriali.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cosi come per le commissioni territoriali, anche per la commissione nazionale per il diritto di asilo, Amnesty International, il Consorzio Italiano di Solidarietà e Medici Senza Frontiere auspicano che:

 

·      i membri nominati a comporre la commissione siano altamente qualificati in materia di diritto di asilo, diritti umani e diritto internazionale;

·      i membri della suddetta commissione siano costantemente aggiornati sugli sviluppi politici e del rispetto dei diritti umani nei paesi di provenienza dei rifugiati.

 

Al fine di salvaguardare il principio della trasparenza, le tre organizzazioni raccomandano inoltre che:

 

·      la commissione nazionale, al termine di ogni anno di funzionamento, pubblichi informazioni e relazioni al Parlamento sui risultati delle proprie attività e delle commissioni territoriali, relativamente al numero e all’esito delle domande esaminate;

·      Il funzionamento della commissione nazionale debba essere conforme a quanto disposto dalla Legge n. 241/1990

 

 

 

 

 

 

Riesame e ricorso

 

Art. 1-ter. - (Procedura semplificata)

[…]

5. Lo Stato italiano è competente all’esame delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato di cui al presente articolo, ove i tempi non lo consentano, ai sensi della Convenzione di Dublino ratificata ai sensi della legge 23 dicembre 1992, n. 523.
6.
La commissione territoriale, integrata da un componente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, procede, entro dieci giorni, al riesame delle decisioni su richiesta adeguatamente motivata dello straniero di cui è disposto il trattenimento in uno dei centri di identificazione di cui all’articolo 1-bis, comma 3. La richiesta va presentata alla commissione territoriale entro cinque giorni dalla comunicazione della decisione. L’eventuale ricorso avverso la decisione della commissione territoriale è presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche dall’estero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso non sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino all’esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Una delle maggiori modifiche introdotte dalla legge n. 189/2002 riguarda la previsione di una procedura di riesame della decisione adottata dalla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato.

 

Amnesty International, il Consorzio Italiano di Solidarietà e Medici Senza Frontiere ritengono fonte di seria preoccupazione il fatto che il riesame sia affidato alla stessa commissione territoriale, integrata da un componente della commissione nazionale per il diritto di asilo. Tale procedura, infatti, non ottempera ad alcun principio gerarchico in quanto la medesima commissione territoriale “integrata” non può ritenersi organo gerarchicamente superiore a quello che ha emesso l’atto di diniego, ai sensi del DPR n. 1199/71. Questo è quindi da considerarsi un ricorso amministrativo atipico. In conseguenza di ciò, le tre organizzazioni ritengono che quest’ultimo non debba avere carattere generale, ma solo eccezionale, da applicarsi in casi limitati, tassativamente indicati dalla norma, fatto salvo il caso in cui la procedura di riesame possa essere contestuale e non alternativa al ricorso giurisdizionale.

 

Amnesty International, il Consorzio Italiano di Solidarietà e Medici Senza Frontiere hanno apprezzato, in linea di principio, il mantenimento della possibilità di ricorso al tribunale. Si trovano tuttavia in forte disaccordo con la disposizione secondo cui “il ricorso non sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale” (comm. 5), assunto a seguito del rigetto della richiesta di riconoscimento.

 

Amnesty International, il Consorzio Italiano di Solidarietà e Medici Senza Frontiere ritengono tale previsione normativa di una gravità evidente. Un ricorso che non sospenda il provvedimento di espulsione svuota di senso la tutela giurisdizionale del richiedente asilo, negandone l’effettività. Non si prevede quindi alcuna protezione contro i rischi di persecuzione e di subire trattamenti inumani e degradanti da parte del richiedente asilo, rimpatriato nelle more del giudizio sulla decisione assunta dalla commissione territoriale, nell’ambito della procedura semplificata.

Si ritiene che questa norma possa determinare la possibilità reale di una violazione ampia ed estesa dell’articolo 33 della Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato del 28 luglio 1951 nonché dell’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950.

 

Inoltre, desta forte timore la disposizione secondo cui sia il potere esecutivo (nella figura del Prefetto) a decidere se, quando e in quale misura, concedere all’interessato una “sospensiva” della misura di allontanamento, nelle more del giudizio di fronte al tribunale ordinario. Tale norma interferisce con le competenze proprie della sfera della tutela giurisdizionale.

Si raccomanda vivamente pertanto di prevedere, nel Regolamento, come misura di garanzia minima, l’introduzione di disposizioni che vincolino la decisione del Prefetto sulla eventuale non concessione della sospensiva a circostanza limitate e tassativamente definite. A tal fine si ritiene che si possa fare utile riferimento ai casi di possibilità di deroga all’effetto sospensivo di un ricorso avverso il diniego di riconoscimento dello status di rifugiato attualmente indicati nella proposta modificata di Direttiva europea sugli standard minimi  relativi alla procedure di riconoscimento dello status di rifugiato in caso di procedura accelerata.

 

Infine, Amnesty International, il Consorzio Italiano di Solidarietà e Medici Senza Frontiere hanno potuto verificare che le previsioni normative contenute nella legge si muovono in direzione del tutto divergente da quelle contenute nella bozza di direttiva della Unione Europea sulle procedure minime, direttiva di cui il Consiglio Europeo di Siviglia ha richiesto l’adozione entro il 2003, e di quelle contenute nell'articolo 17 della Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea del 20 giugno 1995. Tale direttiva, infatti, stabilisce come regola generale che la procedura di ricorso abbia l'effetto sospensivo e che, nei soli casi in cui ciò non sia previsto (casi che debbono essere limitati e tassativamente definiti dalla legge), deve essere garantito il diritto del richiedente a rivolgersi ad un organo giudiziario, e non a un organo amministrativo, per richiedere la sospensione dell'espulsione.

 


Asilo umanitario

 

Art. 1-quater

[…]

4. Nell’esaminare la domanda di asilo le commissioni territoriali valutano per i provvedimenti di cui all’articolo 5, comma 6, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali di cui l’Italia è firmataria e, in particolare, dell’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Amnesty International, il Consorzio Italiano di Solidarietà e Medici Senza Frontiere – pur riconoscendo in tale disposizione un’innovazione importante nell’ordinamento italiano - ritengono che tale norma non possa essere assimilata ad un reale status di “asilo umanitario” nei riguardi di coloro che, pur non avendo i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, non possono in ogni caso essere rinviati nel paese di origine. Pertanto si raccomanda di equiparare la condizione dei titolari di asilo umanitario con lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra.

 

Le tre organizzazioni riscontrano con soddisfazione che le commissioni territoriali vengono vincolate ad esaminare le domanda di asilo non solo sotto il profilo del riconoscimento dello status di rifugiato, ma anche alla luce delle convenzioni internazionali sui diritti umani ed in particolare della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Tale disposizione potrebbe costituire un cambio di prospettiva assai sensibile. Infatti, la condizione del beneficiario delle forme di protezione umanitaria viene complessivamente a rafforzarsi poiché viene a prevedersi una “procedura individuale” di riconoscimento di uno “status umanitario” avente caratteristiche distinte dallo status di rifugiato.