srm materiali

materiali di lavoro e rassegna stampa sull’immigrazione

2002                                                                                                                      dicembre          

 

 

 

 

Sommario

 

·      Circolare INPS n.161 del 25 ottobre 2002

·      Circolare n.59/2002 del Ministero del Lavoro

     e delle Politiche Sociali

·      Risposte a quesiti frequenti sulla

regolarizzazione,  a cura di Filippo Miraglia

dell'ARCI

·      Nota dei sindacati sull'incontro del 10 dicembre 2002 con il Sottosegretario al Ministero dell'Interno Alfredo Mantovano, in merito

alla regolarizzazione

 

       

 

 

Supplemento

“Inform. Legge”

n. 33

_________

 

 

 

a cura del:

 

SERVIZIO RIFUGIATI E MIGRANTI

 

della Federazione delle Chiese Evangeliche

in Italia

 

 

 

 

 

 

Via Firenze 38, 00184 Roma

tel. 06 48905101   Fax 06 48916959

E-mail: srm@fcei.it

 

Circolare numero 161 del 25-10-2002.htm


Legge 30.7.2002, n. 189, art. 33 e D.L. 9.9.2002, n. 195, convertito in legge 9.10.2002, n. 222. Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari.

 

Direzione Centrale

delle Entrate Contributive

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 25 Ottobre 2002

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n. 161

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

OGGETTO:

Legge 30.7.2002, n. 189, art. 33 e D.L. 9.9.2002, n. 195, convertito in legge 9.10.2002, n. 222. Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari.

 

SOMMARIO:

La legge 30.7.2002, n. 189, art. 33 e il decreto-legge 9.9.2002, n. 195, convertito in legge 9.10.2002, n. 222, prevedono che chi ha occupato alle proprie dipendenze, nel trimestre antecedente l’entrata in vigore delle norme, lavoratori extracomunitari in posizione irregolare, può denunciare, entro l’11.11.2002, la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione di apposita dichiarazion, accompagnata dall’attestato di versamento di un contributo forfettario pari, rispettivamente, a € 290,00 per lavoratori domestici o badanti e ad € 700,00 per tutti gli altri lavoratori dipendenti da regolarizzare. L’avvenuta presentazion della dichiarazione determina la non punibilità per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonché per gli altri reati e le violazioni amministrative e counque afferenti all’occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione.

 

PREMESSA

L’art. 33 della legge 30.7.2002, n. 189 (1), recante modifiche al T.U. delle norme in materia di immigrazione n. 286 del 1998, ha previsto disposizioni finalizzate all’emersione del lavoro irregolare di personale di origineextracomunitaria, che sia stato occupato nel trimestre antecedente l’entrata in vigore della norma (10.9.2002) in attività di assistenza a componenti di famiglie affetti da patologie o handicap (c.d. badanti) che ne limitano l’autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (colf), mediante il versamento di un contributo forfettario pari a € 290,00 per ciascun lavoratore da regolarizzare, determinato dal decreto ministeriale del 26.8.2002 (2). Con ordine del giorno del 11.7.2002, accolto dal Governo, il Senato aveva inoltre impegnato quest’ultimo ad emanare un provvedimento che prevedesse la possibilità di regolarizzare anche i lavoratori extracomunitari che prestano lavoro subordinato non domestico. Ne è conseguita l’emanazione del D.L. 9.9.2002, n. 195, convertito, con modificazioni, in legge 9.10.2002, n. 222 (3), che prevede che chiunque abbia occupato, nel trimestre antecedente l’entrata in vigore della norma (10.9.2002), lavoratori extracomunitari in posizione irregolare (privi del permesso di soggiorno per lavoro) può regolarizzare il rapporto di lavoro mediante il versamento di un contributo forfettario pari a € 700,00 per ciascun lavoratore occupato da regolarizzare.

In entrambe le fattispecie i datori di lavoro devono denunciare, entro la data dell’11 novembre 2002 (4), la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione di apposita dichiarazione di regolarizzazione, accompagnata, tra l’altro, dall’attestato di versamento del contributo forfettario di cui sopra. Per entrambe le fattispecie l’avvenuta presentazione della dichiarazione determina la non punibilità per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonché per gli altri reati e le violazioni amministrative e comunque afferenti all’occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione, compiute antecedentemente al 10.9.2002.

 

DESTINATARI DELLA NORMA

a) Datori di lavoro

L’art. 33 della legge n. 189/2002 individua quali destinatari della procedura di regolarizzazione da esso prevista i datori di lavoro domestico già individuati ai sensi del D.P.R. 31.12.1971, n. 1403 e successive modificazioni.

Ai sensi, invece, dell’art. 1, co.1, del D.L. n. 195/2002, così come convertito in legge il 9.10.2002, la possibilità di avvalersi della procedura di regolarizzazione è consentita a chiunque, nell’esercizio di un’attività d’impresa, sia in forma individuale che societaria, abbia occupato alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari in posizione irregolare. La norma non fornisce un elenco nel dettaglio dei datori di lavoro destinatari e si riferisce in senso ampio all’esercizio della tipologia di attività in forma di impresa, sia di tipo individuale che societario. Pertanto si applica ai titolari di attività d’impresa intesa come entità unitaria gestita da un soggetto qualificabile come “imprenditore” ai sensi dell’ art. 2082 del codice civile e soggetto alla relativa disciplina.

b) Lavoratori

Le norme riguardano personale esclusivamente di nazionalità extracomunitaria che sia stato occupato in posizione irregolare, intendendo fare riferimento a tutte le situazioni di impiego di tale personale avvenute in violazione della disciplina vigente in materia di permesso di soggiorno per lavoro.

Relativamente al rapporto di lavoro domestico si precisa che è possibile regolarizzare una sola unità per nucleo familiare, addetta al sostegno delle necessità familiari. Non è previsto alcun limite per la regolarizzazione dei cosiddetti “badanti” né per la legalizzazione dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato in genere.

TIPOLOGIA E DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO

L’art. 33 della legge n. 189/2002 non fornisce precisazioni in merito alla durata minima del rapporto di lavoro da regolarizzare.

Invece nell’art. 1, co. 3 del. D.L. n. 195/2002 è precisato che il rapporto di lavoro da regolarizzare debba essere a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a un anno. La formulazione di quest’ultima disposizione è idonea a ricomprendere rapporti di lavoro aventi carattere subordinato a tempo indeterminato, determinato, part-time (5).

Si precisa che devono ritenersi non regolarizzabili rapporti di lavoro non aventi natura subordinata (quali le collaborazioni coordinate e continuative), ovvero aventi natura incompatibile con la presenza in azienda in epoca anteriore all’instaurarsi del rapporto di lavoro (per esempio, apprendistato, contratti di formazione e lavoro, ecc.). Parimenti non si ritengono legalizzabili i rapporti di lavoro con soci di cooperative.

Si precisa inoltre che possono essere oggetto di regolarizzazione mediante la procedura di seguito illustrata (della quale costituisce adempimento inderogabile il versamento del contributo forfettario previsto dalle norme, a pena di irricevibilità della dichiarazione) anche quelle situazioni nelle quali, nonostante l’irregolarità della posizione del lavoratore extracomunitario come sopra individuata, il datore di lavoro abbia ugualmente ottemperato agli obblighi previdenziali. Anche in questa ipotesi dovrà essere versato il contributo forfettario. Tuttavia con riferimento a tali situazioni all’esito della procedura di regolarizzazione e dopo l’effettuazione del riparto del contributo stesso ai sensi dell’art. 2 decreto ministeriale citato in premessa e del co. 7 dell’art. 1 del D.L. n. 195/2002 si provvederà, con modalità da determinarsi, alla restituzione degli importi contributivi che dovessero risultare versati in eccedenza e quindi indebiti.

 

PRESUPPOSTI APPLICATIVI

Fondamentale presupposto per poter applicare la procedura in oggetto in entrambe le fattispecie è quello di aver effettivamente occupato in posizione irregolare, nei tre mesi antecedenti il 10.9.2002, data di entrata in vigore sia della legge n. 189/2002 che del D.L. n. 195/2002 (pertanto a far data almeno dal 10 giugno 2002), lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno. Si precisa che tutti i periodi di lavoro denunciati devono essere stati effettivamente svolti senza interruzioni (6). La procedura di regolarizzazione può comunque essere avviata anche nel caso in cui il rapporto di lavoro con il lavoratore extracomunitario che si intende regolarizzare sia iniziato in data antecedente al 10 giugno 2002.

 

EFFETTI PREVIDENZIALI

a) Periodi compresi tra il 10.6.2002 e il 9.9.2002.

La procedura in questione, oltre che essere destinata a regolarizzare la posizione del lavoratore extracomunitario sotto il profilo del rispetto delle disposizioni vigenti in materia di permesso di soggiorno per lavoro realizza anche l’adempimento degli obblighi previdenziali con riferimento al trimestre antecedente la data di entrata in vigore delle norme indicato nella denuncia. Infatti il D.M. 26.8.2002 citato, emanato in base al co. 6 dell’art. 33 della legge n. 189/2002, ha fissato in € 290,00 la misura del contributo forfettario trimestrale per la regolarizzazione di colf e badanti e ha determinato i criteri di ripartizione dello stesso, destinando € 268,00 alla copertura delle posizioni contributive dei lavoratori ed € 22,00 per la copertura delle spese necessarie per far fronte allo svolgimento dei compiti di cui al predetto art. 33, da assegnare per due terzi al Ministero dell’Interno e per un terzo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Parimenti il co. 7 dell’art. 1 del D.L. 195/2002 dispone che il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali determina con proprio decreto, in corso di emanazione, le modalità per l’imputazione del contributo forfettario di cui al co. 3 , lett. b) (fissato in € 700,00 per ciascun lavoratore) sia per fare fronte all’organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui allo stesso articolo, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore interessato.

b)Periodi di lavoro antecedenti il 10.6.2002 che siano denunciati dai datori di lavoro che si avvalgono della procedura di regolarizzazione.

Per quanto attiene, invece, all’adempimento degli obblighi previdenziali relativi ai periodi di lavoro irregolare svolti antecedentemente al trimestre oggetto di regolarizzazione che siano eventualmente denunciati, è prevista sia dall’art. 33, co.6, ultimo periodo, della legge n. 189/2002 che dal co. 7 dell’art. 1 del D.L. n. 195/2002 la definizione con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali delle modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti, fermo restando che la misura del contributo è quella ordinariamente prevista sulla base delle disposizioni che regolano l’adempimento degli obblighi previdenziali.

Per quanto attiene, in particolare, alla regolarizzazione di colf e badanti il già citato D.M. del 26.8.2002 all’art. 3 prevede che i datori di lavoro possano versare, previa domanda, i contributi ed i premi nonché i relativi interessi dovuti per i periodi antecedenti ai tre mesi regolarizzati in unica soluzione ovvero in rate mensili di eguale importo, maggiorate fino a 24 mesi degli interessi legali e fino a 36 mesi degli interessi di dilazione a decorrere dal 25esimo mese. Al riguardo si fa riserva di successive istruzioni.

 

PROCEDURA

La procedura di regolarizzazione prende avvio per entrambe le fattispecie con la presentazione dell’apposita dichiarazione alla Prefettura – UTG competente per territorio attraverso gli uffici postali, il cui timbro di ricevimento fa fede agli effetti della data di presentazione della domanda (7).

Le domande di regolarizzazione devono essere presentate per entrambe le fattispecie entro la data dell’11.11.2002.

La dichiarazione deve contenere, a pena di inammissibilità, quanto indicato dal co. 2 dell’art. 33 della legge n. 189/2002 per colf e badanti e dal co. 2 dell’art. 1 del D.L. n. 195/2002 per gli altri lavoratori (8) nonché, a pena di irricevibilità, deve essere accompagnata dalla documentazione di cui al co. 3 dell’art. 33 della legge n. 189/2002 e al co. 3 dell’art. 1 del D.L. 195/2002 (9).

La Prefettura che ha ricevuto la domanda provvede ad effettuare la verifica di ricevibilità e di ammissibilità della stessa e ne dà comunicazione al Centro per l’Impiego competente per territorio. La Questura provvede ad accertare che non sussistano motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno. Dopo aver ricevuto la predetta comunicazione di nulla osta, la Prefettura invita le parti a presentarsi per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato di cui all’art. 5bis del T.U. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002 (10), e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, purché permangano in capo al lavoratore condizioni soggettive non ostative al rilascio.

La mancata presentazione delle parti determina l’improcedibilità e l’archiviazione del procedimento relativo.

Il permesso di soggiorno ottenuto attraverso la procedura descritta può essere rinnovato, in relazione ai lavoratori di cui al co. 1 dell’art. 33 della legge n. 189/2002, previo accertamento da parte dell’organo competente della prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata. In relazione ai lavoratori subordinati di cui al D.L. n. 195/2002 può essere rinnovato previo accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata non inferiore ad 1 anno, nonché della regolarità della posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato.

Per maggiori dettagli sulla procedura si rinvia alle circolari del Ministero dell’Interno n. 13 del 19.7.2002 (Dpt. per le libertà civili e l’immigrazione) e n. 300/C/2002/1704/P/12.222.7/3ADiv. del 27.7.2002 (Dpt. della Pubblica Sicurezza).

Per quanto attiene invece la stipula del contratto di soggiorno si rimanda alla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 50 del 20.9.2002.

 

CAUSE OSTATIVE

L’art. 33, co. 7, della legge n. 189/2002 e l’art. art. 1, co. 8, del D.L. 195/2002, come modificati dalla legge di conversione del D.L. n. 195/2002, individuano situazioni riferite alla persona del lavoratore extracomunitario ostative alla procedura di regolarizzazione (11).

CAUSE DI NON PUNIBILITÀ

Il co. 6 dell’art. 33 della legge n. 189/2002 e il co. 6 dell’art. 1 del D.L. n. 195/2002, come modificati dalla legge di conversione del D.L. n. 195/2002, dispongono che i datori di lavoro che abbiano inoltrato la dichiarazione di lavoro irregolare, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale, nonché per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all’occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno non si applica l’art. 22, co. 12, del T.U. 286/1998 e successive modificazioni (12).

Si precisa che le norme collegano l’operatività delle cause di esclusione dalla punibilità al semplice inoltro della dichiarazione e non al buon fine della stessa e riguardano tutte le violazioni compiute prima del 10.9.2002, incluse quelle eventualmente commesse nel periodo antecedente i tre mesi presi in considerazione ai fini della regolarizzazione, ove denunciato.

Si ricorda che le cause di non punibilità operano solo con riferimento ai lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione presentata.

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DEI LAVORATORI DENUNCIATI IN ATTESA DELLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA

Come appare dalla sommaria descrizione della procedura fin qui effettuata, il realizzarsi della fattispecie finalizzata alla regolarizzazione del lavoratore extracomunitario si ha con la sottoscrizione del contratto di soggiorno (alla quale il datore di lavoro richiedente la regolarizzazione si è impegnato con la dichiarazione di regolarizzazione) e col contestuale rilascio del permesso di soggiorno per lavoro.

Si precisa a tale proposito che nel periodo che intercorre tra la data del 10.9.2002 (data di entrata in vigore della legge) e data di conclusione del contratto di soggiorno, con contestuale rilascio del permesso di soggiorno, la contribuzione previdenziale per i lavoratori interessati dalla regolarizzazione è dovuta in base alle regole ordinarie. Per le relative modalità di versamento si rimanda al successivo paragrafo concernente gli adempimenti procedurali.

Tuttavia, tenendo conto che la sussistenza di questo obbligo viene evidenziata “a posteriori” dalla presentazione della dichiarazione di regolarizzazione, e che quest’ultima può essere inoltrata per espresso disposto normativo fino all’11 novembre 2002, non si ritiene configurabile in queste ipotesi una fattispecie di ritardato adempimento e quindi non si dà luogo all’applicazione delle relative sanzioni.

Si precisa inoltre che l’adempimento di tali obblighi previdenziali, così come il versamento del contributo forfettario, deve essere effettuato a prescindere dall’esito positivo della procedura di regolarizzazione.

Inoltre, ferma restando la non punibilità del datore di lavoro che abbia presentato la propria dichiarazione con riferimento ai lavoratori per i quali è stata presentata, si precisa che in caso di mancato rilascio del permesso di soggiorno rimangono comunque acquisiti alle gestioni previdenziali di pertinenza i versamenti effettuati, sia derivanti dalla quota parte del contributo forfettario (secondo la ripartizione effettuata dal Ministero del Lavoro), sia relativi ai periodi intercorrenti tra la data di presentazione della dichiarazione e quella della comunicazione di non concedibilità del permesso di soggiorno.

ADEMPIMENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE A CURA DEL DATORE DI LAVORO CHE HA PRESENTATO DOMANDA DI LEGALIZZAZIONE DI LAVORO IRREGOLARE A NORMA DELL’ART. 1 DEL D.L. 195/2002 Come precisato al precedente paragrafo, il contratto di soggiorno decorre dal 10.9.2002, data di entrata in vigore del D.L. 195/2002. Da tale data decorrono, pertanto, gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali, che dovranno essere assolti nella ordinaria misura prevista in base al settore di appartenenza dell’impresa.

I datori di lavoro che si iscrivono per la prima volta all'INPS, avendo occupato solo lavoratori extracomunitari in posizione irregolare, devono chiedere alla Sede dell'Istituto territorialmente competente l'apertura di una posizione aziendale in tempo utile per l’assolvimento degli obblighi contributivi entro i termini fissati nei paragrafi successivi.

La domanda di iscrizione deve essere redatta sull'apposito modello DM68, prelevabile anche dal sito WWW.INPS.IT sezione modulistica. La domanda va corredata dell’apposita documentazione prevista che varia secondo l’attività svolta dal datore di lavoro (certificato di iscrizione alla C.C.I.AA, atto costitutivo, ecc.) nonché di fotocopia della ricevuta o delle ricevute (se si tratta di più lavoratori ) di avvenuta presentazione della dichiarazione di emersione (accettazione assicurata).

I datori di lavoro già in possesso di una posizione aziendale INPS dovranno utilizzare, per la denuncia dei lavoratori compresi nella dichiarazione di legalizzazione, la posizione contributiva in loro possesso, senza necessità di recarsi presso la Sede INPS. Non è, infatti prevista, l’apertura di una separata posizione per i lavoratori extracomunitari legalizzati, in quanto, la contribuzione per tali lavoratori è dovuta nella misura ordinaria prevista per la generalità dei lavoratori. Ai soli fini dell’attribuzione del particolare codice di autorizzazione di cui al paragrafo successivo, le aziende già in possesso di posizione contributiva dovranno comunicare alla sede INPS, con il sistema ritenuto più opportuno, l’avvenuta presentazione di domanda di legalizzazione allegando fotocopia della ricevuta (accettazione assicurata).

ADEMPIMENTI A CURA DELLE SEDI INPS Le Sedi INPS, nel caso di apertura di posizione contributiva da parte di imprese non conosciute, da utilizzare per la denuncia dei contributi relativi al solo personale di origine extracomunitaria oggetto di legalizzazione, provvederanno ad indicare nel campo “DATA COSTITUZIONE” la data convenzionale 10.09.2002.

Le Sedi stesse, provvederanno ad attribuire, in aggiunta agli eventuali codici di autorizzazione necessari ad altro fine, anche il nuovo C.A. “0U” che assume il significato di “Azienda che ha legalizzato lavoratori extracomunitari ex D.L. 195/2002”.

Per le aziende già conosciute dall’INPS le Sedi provvederanno ad attribuire il predetto codice di autorizzazione “0U” all’atto del ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo precedente da parte dell’azienda, ovvero all’atto dell’acquisizione delle denunce DM10. La procedura di controllo, infatti, all’atto dell’acquisizione dei particolari codici di comunicazione dei lavoratori extracomunitari, di cui al paragrafo successivo, provvederà a richiedere obbligatoriamente il predetto codice di autorizzazione.

Tale codifica si rende necessaria al fine di procedere, una volta in possesso dei dati dei bollettini di versamento del contributo forfettario di € 700,00, all’abbinamento degli stessi con la posizione aziendale per i necessari controlli e per procedere, poi, all’aggiornamento della posizione contributiva individuale del lavoratore, sulla base anche delle informazioni pervenute dalla dichiarazione 770.

 

TERMINI PER LA DENUNCIA ED IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PER I LAVORATORI EXTRACOMUNITARI OGGETTO DI LEGALIZZAZIONE

Secondo quanto illustrato nei paragrafi precedenti, e come anticipato con il messaggio prot. 2002/0023/000353 del 16.10.2002 (allegato), tenuto conto che il termine di presentazione della dichiarazione di emersione scade l’11 novembre p.v., la prima denuncia utile per gli adempimenti contributivi è quella riferita al mese di novembre p.v. da presentare entro il 16 dicembre successivo. Il versamento dei contributi, deve essere effettuato con il mod. F24 entro la stessa data del 16 dicembre.

Tuttavia, atteso il carattere innovativo della materia ed i tempi ristretti per la divulgazione delle presenti istruzioni, la regolarizzazione, riferita al periodo dal 10 settembre al 31 ottobre 2002, potrà essere effettuata, secondo le modalità di seguito illustrate, entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della presente circolare, senza aggravio di somme aggiuntive.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLE DENUNCE MENSILI E VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI Ai fini della compilazione delle denunce contributive di modello DM10/2, riferite al periodo di paga di novembre 2002, i datori di lavoro in questione si atterranno alle ordinarie modalità previste per la denuncia dei contributi riferiti alla generalità dei lavoratori (rigo 10, 11, cod. O, Y, ecc.).

Ai soli fini statistici, i lavoratori oggetto di regolarizzazione dovranno essere riportati ciascun mese in un rigo contrassegnato dal codice “XZ00” preceduto dalla dicitura “LAV. EXTRAC. D.L. 195/02” e seguito soltanto dal numero dei dipendenti e dall’ammontare delle retribuzioni. Si rammenta che per l’individuazione, ai fini statistici, degli altri lavoratori extracomunitari continuerà ad essere utilizzato il previsto codice “X000”.

Con la denuncia riferita al mese di novembre, il cui termine di presentazione e di versamento dei contributi scade il 16 dicembre, dovranno essere versati anche i contributi riferiti ai mesi di settembre (dal 10 settembre) e ottobre 2002, senza aggravio di somme aggiuntive. Al fine di semplificare gli adempimenti contributivi dei datori di lavoro e in deroga alle disposizioni generali che prevedono la regolarizzazione dei periodi pregressi attraverso il mod. DM10/V, si fa presente che la regolarizzazione dei contributi pregressi in questione potrà avvenire con il mod. DM10/2. A tal fine i datori di lavoro seguiranno le seguenti particolari modalità :

- Calcoleranno i contributi previdenziali e assistenziali, complessivamente dovuti per i lavoratori in questione per il periodo dal 10 settembre al 31 ottobre 2002 e li esporranno in uno dei righi in bianco del quadro ”B-C”del mod. DM10/2, facendoli precedere dal codice di nuova istituzione “C100” avente significato di “operai extracom. ctr. Arr.”e “C200” avente significato di “impiegati extracom. Ctr. Arr.”.

- In corrispondenza di tali codici dovranno essere compilate le caselle “ numero dipendenti”, “retribuzioni” e “somme a debito del datore di lavoro”; nessun dato sarà riportato nella casella “numero giornate”.

Le eventuali somme anticipate da parte del datore di lavoro per conto dell’INPS dal 10.9.2002 saranno riportate nel quadro “D” utilizzando i previsti codici..

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI E DICHIARAZONI INDIVIDUALI (CUD e 770) Nessuna particolare modalità è richiesta per l’indicazione dei dati riferiti al periodo dal 10 settembre 2002. Per quanto riguarda il trimestre dal 10 giugno al 9 settembre 2002, oggetto di accredito contributivo, come detto in precedenza, attraverso la ripartizione del contributo forfettario di € 700,00, si fa presente che i datori di lavoro dovranno riportare nella parte C del CUD ovvero del mod. 770, nella sezione 2 “RETRIBUZIONI PARTICOLARI”, nel punto 28 il codice XZ seguito nei punti 29 e 30 , rispettivamente dal periodo 10.06.2002 e 9.09.2002. Nessun dato dovrà essere indicato nei punti successivi.

ADEMPIMENTI A CURA DEI DATORI DI LAVORO DOMESTICO CHE HANNO PRESENTATO DOMANDA DI REGOLARIZZAZIONE DI COLF E BADANTI A NORMA DELL’ART. 33 DELLA L. n. 189/2002 I datori di lavoro che presentano la domanda di regolarizzazione per colf e badanti devono inoltrare all’INPS la denuncia del rapporto di lavoro domestico attraverso il previsto modello LD09, prelevabile anche dal sito WWW.INPS.IT sezione modulistica.

Il termine di presentazione di tale denuncia, di norma, scade entro il decimo giorno successivo al trimestre solare nel corso del quale è avvenuta l’assunzione. Come anticipato con il messaggio protocollo n. 202/002/000353 del 16 ottobre u.s. (allegato), tenuto conto che il termine di presentazione della dichiarazione di regolarizzazione è fissato all’ 11 novembre 2002, la denuncia del rapporto di lavoro domestico (mod. LD09) potrà essere utilmente presentata entro il 10 gennaio 2003.

Sul modello LD09 dovranno essere compilate anche le particolari caselle riferite alla “emersione lavoro irregolare art. 33 L. 189”. Per quanto riguarda la data di assunzione, si precisa che la stessa non potrà essere posteriore al 10.06.2002.

Potranno, essere, invece omesse, se non ancora in possesso del datore di lavoro, le seguenti informazioni:

- codice fiscale del lavoratore

- dati relativi al permesso di soggiorno

- indicazione dell’avvenuta denuncia all’INAIL

In ogni caso, al modello LD09, dovrà essere allegata copia della ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione di regolarizzazione (accettazione assicurata).

Il versamento dei contributi dovrà avvenire con gli appositi bollettini di conto corrente che saranno recapitati all’indirizzo del datore di lavoro. Ai fini del calcolo dei contributi, da determinare in relazione alle fasce di retribuzione ed alle ore di lavoro effettuate, si rinvia alla circolare n. 56 del 22 marzo 2002. L’importo dei contributi dovuti sarà calcolato a far tempo dal 10.09. 2002.

Si fa riserva di fornire istruzioni per l‘eventuale regolarizzazione dei periodi antecedenti al 10.06.2002 , secondo le modalità fissate dal D.M. del 26.8.2002 citato nei paragrafi precedenti.

Per quanto riguarda, invece, la copertura contributiva in favore del lavoratore del periodo dal 10.06.2002 al 9.09.2002, la stessa sarà effettuata d’ufficio dall’Istituto sulla base dei dati dei bollettini di versamento del contributo forfettario di € 290,00 e delle informazioni presenti sul mod. LD09.

ADEMPIMENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE DEI DATORI DI LAVORO AGRICOLO TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DEI MODELLI DI DICHIARAZIONE TRIMESTRALE DMAG-UNICO CHE HANNO PRESENTATO DOMANDA DI LEGALIZZAZIONE DI LAVORO IRREGOLARE AI SENSI DELL’ART. 1 del D.L. 195/2002

Come già precisato con messaggio n° 2002/0088/000054 del 21 ottobre 2002 i datori di lavoro agricolo, tenuti alla presentazione del modello di dichiarazione trimestrale modello DMAG-UNICO, possono presentare la domanda di legalizzazione ai sensi del comma 1 art 1 del D.L. 195/2002 del 9 settembre 2002 entro la data dell’11 novembre 2002.

La normativa prevede la legalizzazione dei rapporti di lavoro consentendo la stipula dei contratti di soggiorno a tempo indeterminato ovvero di contratti non inferiori ad un anno, questi ultimi intesi nell’arco dei 12 mesi.

In entrambi i casi l’orario di lavoro dovrà essere quello previsto dai contratti e non dovrà essere inferiore alle 20 ore settimanali.

I datori di lavoro agricolo che si iscrivono per la prima volta all’INPS devono presentare la denuncia aziendale (DA), apponendo sul frontespizio la dicitura “regolarizzazione lavoratori extracomunitari Legge 222/2002”, entro la data dell’11 novembre 2002, allegando anche la o le ricevute di avvenuta presentazione della dichiarazione di emersione.

I datori di lavoro agricolo già noti all’Istituto non dovranno presentare una nuova dichiarazione aziendale ma dovranno trasmettere alla Sede competente INPS la o le ricevute di avvenuta presentazione della dichiarazione di emersione.

Entrambe le tipologie di datori di lavoro, cioè quelli sconosciuti e no all’Istituto, devono effettuare i seguenti adempimenti:

·       Registro d’impresa – il registro d’impresa dovrà essere presentato entro i cinque giorni successivi al termine ultimo previsto per la regolarizzazione ( 11 novembre 2002).

Per il periodo intercorrente tra il 10 settembre e la data dell’11 novembre 2002 sarà considerato quale denuncia di avviamento al lavoro la dichiarazione presentata agli uffici postali;

·       Dmag-unico- per le giornate di lavoro prestate dal 10 al 30 settembre 2002 le aziende presenteranno il modello di dichiarazione trimestrale entro le scadenze previste per il quarto trimestre 2002 (25 gennaio 2003 su modelli cartacei e 25 febbraio 2003 per i modelli trasmessi in via telematica) .

I lavoratori extracomunitari emersi dovranno essere contraddistinti dal codice contratto “078”, tale codice è attivo dal quarto trimestre 2002 anche per la competenza pregressa relativa al terzo trimestre 2002.

La data di presentazione del modello per il terzo trimestre dovrà essere congruente con la data del 25 novembre 2002 per i modelli cartacei e 23 dicembre 2002 per quelli provenienti in via telematica secondo quanto previsto dal messaggio 2002/0088/00053 del 21 ottobre 2002.

Qualora per il terzo trimestre 2002 l’azienda abbia già presentato un modello di dichiarazione trimestrale nella casella tipo dichiarazione dovrà essere indicata la lettera “V”

 

ADEMPIMENTI DELLE SEDI

Le Sedi, con riferimento alla circolare del Ministero dell’Interno n. 13 del 19.7.2002, la quale, nel prevedere la composizione dello sportello polifunzionale, contempla anche un’apposita postazione INPS, e previo contatti da prendere in sede locale con gli U.T.G. al fine di individuare il punto fisico dello sportello polifunzionale, cureranno ed assicureranno la presenza di personale INPS , al fine di ottemperare, ad avvenuta conclusione del contratto di soggiorno, agli adempimenti di natura prettamente previdenziale e contributiva ove gli stessi non siano stati già assolti dai datori di lavoro sulla base delle istruzioni impartite con la presente circolare.

Al riguardo si richiamano i messaggi n. 59 del 27.7.2002 e n. 78 del 6.9.2002 dell’Ufficio di Segreteria del Direttore Generale.

 

 

Per il DIRETTORE GENERALE

PRAUSCELLO

 

 

NOTE

(12)      Pubblicato in supplemento n. 173/L alla G.U. n. 199 del 26.8.2002.

(2) In G.U. n. 227 del 27.9.2002.

(3) Rispettivamente pubblicati in G.U. n. 211 del 9.9.2002 e in G.U. n. 240 del 12.10.2002.

(4) Il termine è stato così stabilito dall’art. 33, co. 1, della legge n. 189/2002 per colf e badanti mentre per i lavoratori subordinati in genere era inizialmente fissato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 195/2002 ed è stato ridefinito dalla legge di conversione n. 222/2002.

(5) Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato nella circolare n. 50 del 20.9.2002 che, in questa ipotesi, deve essere assicurato un orario di lavoro non inferiore alle 20 ore settimanali.

(6) Cfr circ. 14 del 9.9.2002 del Ministero dell’Interno, Dpt. Per le libertà civili e l’immigrazione, e circolare n. 50 citata del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

(7) La dichiarazione di emersione è contenuta nell’apposito plico (di due tipi distinti, uno relativo al rapporto di lavoro domestico, l’altro relativo al rapporto di lavoro subordinato in genere) disponibile presso qualsiasi ufficio postale, contenente tutto il necessario per la presentazione delle dichiarazioni, con le relative istruzioni.

(8) Si riporta il testo dell’art. 33, co. 2, della legge n. 189/2002: “La dichiarazione di emersione contiene a pena di inammissibilità: a) le generalità del datore di lavoro ed una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia; b) l’indicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati; c) l’indicazione della tipologia e delle modalità d’impiego; d) l’indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

Ai sensi dell’art. 1, co.3, del D.L. n. 195/2002… ”La dichiarazione contiene, a pena di inammissibilità:a) i dati identificativi dell’imprenditore o della società e del suo legale rappresentante; b)l’indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione; l’indicazione della tipologia e delle modalità d’impiego; d) l’indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

(9) Si riporta il testo dell’art. 33, co. 3, legge n. 189/2002: “Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di emersione sono allegati: a) attestato di pagamento di un contributo forfetario, pari all’importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penali e interessi; b) copia di impegno a stipulare con il prestatore d’opera, nei termini di cui al co. 5, il contratto di soggiorno previsto dall’art. 5 bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998; c) certificazione medica della patologia o handicap del componente la famiglia alla cui assistenza è destinato il lavoratore. Tale certificazione non è richiesta qualora il lavoratore extracomunitario sia adibito al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare”.

Ai sensi dell’art. 1, co. 3, del D.L. n. 195/2002…”Ai fini della ricevibilità della dichiarazione sono allegati: a) copia sottoscritta della dichiarazione di impegno a stipulare, nei termini di cui al co. 5, il contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero per un contratto di di lavoro di durata non inferiore a un anno nelle forme di cui all’art. 5 bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25.7.1998, n. 286, introdotto dall’art. 6 della legge 30.7.2002, n. 189; b) attestato di pagamento di un contributo forfetario pari a 700 Euro per ciascun lavoratore”.

(10) La norma è stata introdotta dall’art. 6 della legge 30.7.2002, n. 189 di riforma del T.U. n. 286 del 1998. Essa collega la durata del permesso di soggiorno alla durata del contratto di soggiorno, nel caso in cui l’ingresso del cittadino extracomunitario avvenga per motivi di lavoro, essendo negli altri casi definita dal visto di ingresso. La stipula di questo particolare contratto costituisce condizione necessaria e imprescindibile per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato e avviene in forma scritta tra datore di lavoro italiano (o straniero regolarmente soggiornante) e prestatore di lavoro presso l’istituendo Sportello Unico per l’immigrazione della Provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro. Esso deve contenere obbligatoriamente le indicazioni di cui allo stesso articolo 5bis del testo unico.

Il contratto di soggiorno decorre dalla data di entrata in vigore della legge n. 189/2002 e del D.L. n. 195/2002, cioè dal 10.9.2002. Dalla stessa data decorrono tutti gli obblighi di legge connessi alla sottoscrizione del contratto nonché, per i datori di lavoro che ne fossero sprovvisti, l’obbligo di tenuta dei libri paga e matricola. Per una compiuta illustrazione delle novità introdotte dalla legge n. 189 del 2002 si rinvia ad ulteriore circolare in corso di predisposizione sulla materia.

(11) Si riporta il testo del co. 8 dell’art. 1 del decreto legge n. 195 del 2002, come modificato dalla legge di conversione approvata il 9.10.2002, il quale dispone:

“Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari:

a)nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l’inserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle successive lettere b) e c), non può essere in ogni caso disposta nell’ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia o sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l’interessato non lo ha commesso, ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all’art. 13, co. 13, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni. Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato di cui all’art. 3, co. 4, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni, sono decurtate dello stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi della presente lettera ovvero un provvedimento restrittivo della libertà personale;

b)che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

c)che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che il procedimento penale si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l’interessato non lo ha commesso ovvero nei casi di archiviazione previsti dall’art. 411 del codice di procedura penale ovvero che risultino destinatari dell’applicazione di una misura di prevenzione o di sicurezza, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione”.

Per quanto attiene alla regolarizzazione di colf e badanti, analoghe previsioni si trovano nell’art. 33 della legge n. 189/2002, come modificata dalla legge di conversione del D.L. n. 195/2002.

(12) Questa norma dispone che il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o che sia stato revocato o annullato, è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda di 5.000 Euro per ogni lavoratore impiegato.

 

 

 

 

 


Ministero del Lavoro

 

Archivio Giuridico

 


Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Direzione Generale per l’Impiego

Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie.

 

 

Prot. n.3786
Allegato n.

CIRCOLARE N.59/2002

 

(Allegati a fine pagina)

 

Roma, 06 Dicembre 2002

 

 

Alle Direzioni Regionali del Lavoro
Settore Politiche del Lavoro
Settore Ispezione del Lavoro

Loro Sedi

 

Direzioni Provinciali del Lavoro
Servizio Politiche del Lavoro
Servizio Ispezione del Lavoro

Loro Sedi

 

Provincia Autonoma di Bolzano
Rip. 19 – Uff.Lavoro – Isp.Lavoro

Bolzano

 

Provincia Autonoma di Trento
Dip.to Servizi Sociali
Servizio Lavoro

Trento

 

Regione Autonoma Friuli V.G.
Agenzia Regionale per l'Impiego

Trieste

 

Regione Siciliana
Assessorato al Lavoro-Uff. Reg.le Lavoro
Ispett. Reg.le Lavoro

Palermo

e, p.c.

Assessorati al lavoro Regionali e
Provinciale e delle Province Autonome

Loro Sedi

 

Ministero degli Affari Esteri
Gabinetto del Ministro

Roma

 

Ministero dell'Interno
Gabinetto del Ministro -

Roma

 

Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione -

Roma

 

INPS–Direzione Generale

Roma

 

 

OGGETTO: D.P.C.M. del 15.10.2002 – Decreto di programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2002.

Nell'ambito delle previsioni del Documento programmatico 2001/2003, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 30.3.2001, è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in oggetto, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 268 del 15.11.2002.
Il D.P.C.M., che si allega (allegato 1), definisce la quota globale massima di stranieri non appartenenti all'U.E. da ammettere nel territorio dello Stato, ripartita tra ingressi per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale e per lavoro autonomo.


LAVORO AUTONOMO ( art. 1)

L'art. 1 prevede una quota massima di 2.000 ingressi per lavoro autonomo per le seguenti categorie professionali:
· ricercatori,
· imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia nazionale,
· liberi professionisti,
· collaboratori coordinati e continuativi,
· soci ed amministratori di Società non cooperative,
· artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale, ingaggiati da Enti pubblici e privati.

Nella quota prevista non sono ammesse conversioni del permesso di soggiorno per motivi di studio in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.
Dai predetti ingressi sono esclusi, in quanto destinatari di quote riservate, i cittadini provenienti dai seguenti Paesi: - Argentina, Albania, Tunisia, Marocco, Egitto, Nigeria, Moldavia e Sri-Lanka.


LAVORO SUBORDINATO
(artt. 2- 4- 5)

L'art. 2 prevede una quota massima di 500 ingressi per lavoro subordinato altamente qualificato, per cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, appartenenti alla categoria dei dirigenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 1 lettera a) del D. Lgs. 25.7.1998, n. 286 e con esclusione, in quanto destinatari di quote riservate, dei cittadini provenienti dai seguenti Paesi: - Argentina, Albania, Tunisia, Marocco, Egitto, Nigeria, Moldavia e Sri-Lanka.

L'art. 4 prevede una quota massima di 10.000 ingressi per lavoro subordinato anche stagionale, interessante i cittadini di Paesi che hanno sottoscritto specifici accordi di cooperazione in materia migratoria e così ripartita:

- 3.000 cittadini albanesi
- 2.000 cittadini tunisini
- 2.000 cittadini marocchini
- 1.000 cittadini egiziani
- 500 cittadini nigeriani
- 500 cittadini moldavi
- 1.000 cittadini srilankesi

Con la presente Circolare si provvede a dare immediata attuazione al sopra citato articolo 4, mediante la previsione di specifiche quote regionali (allegato 2) che sono state definite tenendo conto sia dei fabbisogni dichiarati dalle Regioni e dalle organizzazioni dei datori di lavoro sia, in modo inversamente proporzionale, dei tassi di disoccupazione che caratterizzano ogni Regione .

L'art. 5, infine, prevede una quota massima di 4.000 ingressi esclusivamente per lavoro stagionale, senza limitazioni di nazionalità, che vengono ripartiti, con la presente, tra le Regioni e le Province autonome come da prospetto allegato (allegato 3), tenuto conto delle richieste delle organizzazioni sindacali datoriali e dei prestatori di lavoro, delle Regioni e degli enti locali.

Le Direzioni Regionali assegnatarie devono ripartire le quote indicate negli allegati 2 e 3 fra le singole Province, secondo i fabbisogni, al fine di consentire l'avvio immediato dei lavoratori interessati, tramite il rilascio dei relativi nulla osta al lavoro ex artt. 22 e 24 del D. Lvo. 286/98.


LAVORATORI DI ORIGINE ITALIANA RESIDENTI IN ARGENTINA (art.3)

L'art. 3 prevede una quota massima di 4.000 ingressi per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale e di lavoro autonomo, riservata a lavoratori di origine italiana residenti in Argentina, inseriti in un apposito elenco dettagliato per qualifiche professionali, costituito presso le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane in Argentina.
L' origine italiana è intesa con riferimento ad almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza.

__________________


In merito alle casistiche individuate, si forniscono le seguenti disposizioni, per quanto di competenza di questo Ministero, ai sensi delle disposizioni transitorie ex art. 34, comma 1 della Legge 30.7.2002, n. 189 come modificato dall'art. 2, comma 9/septies della Legge 9.10.2002, n.222 di conversione del decreto-legge 9.9.2002, n.195.



LAVORO SUBORDINATO (TEMPO INDETERMINATO – DETERMINATO – STAGIONALE)

§ 1. Presentazione delle domande di nulla-osta al lavoro per nuovi ingressi, ai sensi degli artt. 22 e 24 del T.U. n. 286/98 e successive modifiche ed integrazioni.

Le domande potranno essere presentate, facoltativamente, da parte dei datori di lavoro interessati, presso le Direzioni Provinciali del lavoro della provincia di residenza, ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa, come individuate dall'art. 22, comma 2 del T.U. (si rinvia a quanto precisato nel successivo § 2.5), anche per posta (farà fede la data del timbro postale in partenza), entro il 31 dicembre 2002 sugli allegati fac-simili di richiesta nominativa di nulla osta al lavoro (Allegato 4 – lavoro subordinato; Allegato 5 – lavoro domestico).
Tutte le istanze eventualmente presentate nel corrente anno, antecedentemente alla data di pubblicazione sulla G.U. del predetto DPCM, non costituiscono ordine di precedenza e per assumere validità a fini procedimentali, dovranno essere riproposte dal datore di lavoro dalla predetta data di pubblicazione, integrate dalla documentazione prevista al successivo § 1.1. lettere d) ed e).
Le istanze presentate nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del DPCM in G.U. e la data della presente circolare sono da ritenersi accoglibili.


§ 1.1 ELEMENTI CHE LA DOMANDA DI NULLA-OSTA AL LAVORO DEVE CONTENERE

Premesso che la domanda consiste in una richiesta nominativa o, nei casi in cui il datore di lavoro non abbia una conoscenza diretta dello straniero, in una richiesta numerica per una o più persone iscritte nelle liste di cui all'art. 21, comma 5 del T.U., la stessa deve contenere la proposta di stipula di un contratto di soggiorno a tempo indeterminato, determinato o stagionale (Allegato 6), con orario a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore a 20 ore settimanali e comunque garantendo, per il rapporto di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore ad Euro 439,00, in analogia a quanto disposto dalla Circolare n. 50 del 20.09.2002, in applicazione delle Leggi 189/2002 e 222/2002 .
La domanda deve contenere i seguenti elementi essenziali, come individuati dal combinato disposto degli articoli 22, comma 2 del T.U., come modificato, e 30, comma 2 del D.P.R. 394 del 31.8.1999:
a) complete generalità del datore di lavoro, del titolare o legale rappresentante dell'impresa, la ragione sociale, la sede e l'indicazione del luogo di lavoro;
b) nel caso di richiesta nominativa, le complete generalità del lavoratore/lavoratrice straniero/a che si intende assumere e nel caso di richiesta numerica il numero dei lavoratori da assumere;
c) il trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti e dei CCNL applicabili, riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno;
d) la disponibilità di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli


alloggi di edilizia residenziale pubblica;
e) l'impegno a sostenere le spese per il viaggio di rimpatrio definitivo, riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno;
f) l'impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.
Nel caso in cui il datore di lavoro sia interessato alla trasmissione della documentazione finale (nulla-osta e copia della proposta di contratto di soggiorno) agli uffici consolari tramite la Direzione Provinciale del Lavoro, deve essere compilata la richiesta in calce alla domanda, precisandone l'ubicazione.


§ 1.2 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda deve essere allegato quanto segue, ai sensi del combinato disposto degli articoli 22, comma 2 del T.U., e 30, commi 2 e 3 del DPR n. 394/99:
a) autocertificazione dell'iscrizione dell'impresa alla C.C.I.A.A. o certificato dalla stessa rilasciato, munito della dicitura di cui all'art. 9 del DPR n.252/98;
b) idonea documentazione atta a comprovare, secondo la tipologia di azienda, la capacità occupazionale e reddituale del datore di lavoro;
c) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero, ovvero autocertificazione, nel rispetto delle disposizioni in materia;
d) proposta di contratto di soggiorno (Allegato 6), con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza.


§ 2. ISTRUTTORIA

Premesso che il termine massimo del procedimento è di 40 giorni dalla data di ricezione della domanda alla Direzione Provinciale del Lavoro competente al rilascio del nulla osta (v. § 2.5), le istanze pervenute dovranno essere evase secondo l'ordine cronologico di ricezione, al fine di definire quelle complete e di immediata istruzione e quelle incomplete da integrare. In tale ultimo caso l'inizio del procedimento decorrerà a far data dalla ricezione della predetta integrazione .



§ 2.1 RAPPORTI CON IL CENTRO PER L'IMPIEGO

L'art. 22, comma 4 del T.U. prevede che le richieste nominative ovvero numeriche vengano comunicate al Centro per l'Impiego competente (in relazione alla provincia di residenza del datore di lavoro, domicilio – da intendersi anche quale luogo dove si svolge l'attività lavorativa - o sede legale dell'impresa), ai fini della diffusione sul territorio nazionale, per via telematica, delle domande pervenute.
Le Direzioni provinciali del lavoro, dovranno, pertanto, assumere gli opportuni contatti con i competenti Assessorati al lavoro per concordare le modalità più funzionali e tempestive di trasmissione delle comunicazioni in argomento (a mezzo fax, per via telematica, ecc).


§ 2.2 RAPPORTI CON LA QUESTURA

Analogamente medesimi contatti dovranno essere assunti con le locali Questure ai fini dell'acquisizione del prescritto parere del Questore.
Poiché la norma non ha individuato termini specifici per l'espressione del parere del Questore, assume particolare rilevanza concordare, in sede locale, modalità e tempi affinché un'eccessiva dilatazione dei tempi non sia di nocumento al rispetto dei termini complessivi, ancorché ordinatori e non perentori del procedimento .
Al fine di contenere al massimo i tempi di evasione delle richieste, è opportuno che la richiesta del parere del Questore e la comunicazione al Centro per l'Impiego siano trasmesse tempestivamente.


§ 2.3 RAPPORTI CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE

Ricevuta la domanda del datore di lavoro, successivamente alla ricezione della certificazione negativa da parte del Centro per l'Impiego, ovvero nell'ipotesi che la ricerca effettuata dal C.P.I. dia esito positivo, ma il datore di lavoro insista per l'ottenimento del nulla osta al lavoro, ovvero dell'inutile decorso del termine previsto dalla legge di venti giorni senza che il C.P.I. abbia fornito riscontro, le Direzioni Provinciali del Lavoro dovranno segnalare i dati anagrafici del lavoratore straniero, nel caso di rilascio di nulla osta, alle competenti Agenzie delle Entrate, ai fini dell'assegnazione del codice fiscale da comunicare (ove possibile in via telematica) agli uffici consolari.


§ 2.4 PROPOSTA CONTRATTO DI SOGGIORNO


Le Direzioni Provinciali del Lavoro procederanno alla verifica di corrispondenza tra le condizioni offerte e quanto disposto dai CCNL di settore, con particolare riferimento alle qualifiche, profili professionali, livelli di inquadramento, tabelle salariali ed orario di lavoro.
Per le proposte di contratto di soggiorno, relative al lavoro domestico, si ritiene equo, quale tetto minimo retributivo, quello già individuato nell'ambito della procedura di emersione di cui alla Legge 189/2002, pari ad Euro 439,00, anche con il concorso di più datori di lavoro.
In tal caso le domande devono pervenire in un'unica soluzione.
Per quanto attiene alla retribuzione mensile nel lavoro domestico, in particolare per i lavoratori "non conviventi", attesa l'indicazione di una soglia minima pari ad Euro 439,00 per l'individuazione di equa retribuzione, nel riferimento all'orario di lavoro effettivamente svolto, si fa espresso richiamo alla specifica tabella allegata alla circolare n. 50 del 20 settembre 2002 (regolarizzazione cittadini extracomunitari).


§ 2. 5 NULLA OSTA AL LAVORO


In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 30, comma 1, del DPR 394/99 ed in attesa del nuovo Regolamento di attuazione, il nulla osta al lavoro sarà rilasciato dalla Direzione Provinciale competente per il luogo della prestazione lavorativa. A tal fine verrà impegnata una quota nella disponibilità della DPL stessa .
Per il rilascio dei suindicati Nulla Osta sono stati predisposti gli allegati fac-simili (Allegato 7 - lavoro subordinato e Allegato 8 - lavoro domestico) .
Nel caso in cui il datore di lavoro, esercitando la facoltà di cui all'art. 22, comma 2 del T.U., di cui al § 1., presenti la richiesta di nulla osta alla DPL nel cui ambito territoriale insiste la sede legale dell'impresa e la sede stessa sia ubicata in una provincia diversa da quella ove lo straniero svolgerà la prestazione lavorativa, sarà cura della DPL ricevente l'istanza trasmettere, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 241/90, con ogni tempestività, l'istanza stessa alla DPL competente al rilascio del nulla osta, dandone contestuale comunicazione al datore di lavoro.


§ 3. STIPULA CONTRATTO DI SOGGIORNO


L'art. 22, comma 6 del T.U., prevede che lo straniero, una volta ottenuto il visto d'ingresso da parte degli uffici consolari, entro 8 giorni dall'ingresso, debba recarsi presso la DPL che ha rilasciato il nulla osta (vedasi disposizioni transitorie) per la firma del contratto di soggiorno, che sarà fatto pervenire in copia anche al datore di lavoro a cura della DPL.


§ 4. INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO


L'effettiva instaurazione del rapporto di lavoro decorrerà dal giorno della sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Da tale data decorreranno i termini di comunicazione dell'assunzione al Centro per l'Impiego.


§ 5. GESTIONE DELLE QUOTE ASSEGNATE

Nell'ipotesi in cui la ricerca effettuata dal Centro per l'Impiego dia esito positivo, per l'adesione di un lavoratore nazionale o comunitario in possesso dei requisiti contenuti nella richiesta del datore di lavoro, quest'ultimo, entro il termine di sette giorni dal ricevimento della comunicazione delle domande acquisite da parte del C.P.I., dovrà comunicare alla Direzione Provinciale del Lavoro e per conoscenza al predetto C.P.I. se intende, invece, insistere nella richiesta di nulla osta relativo al lavoratore extracomunitario, altrimenti la Direzione Provinciale archivia senz'altro la pratica, rendendo, così, disponibile la quota impegnata.
Con lo scadere dell'anno solare, le quote non utilizzate per carenza di richieste, non possono essere usufruite ai fini del rilascio di nulla osta relativi a domande presentate nell'anno solare seguente.
Tuttavia le quote non utilizzate dalle D.P.L. a seguito del mancato ingresso dello straniero entro sei mesi dalla data del rilascio del nulla osta, possono essere impiegate al fine del soddisfacimento di istanze presentante entro il 31.12.2002.


§ 6. CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
(ART. 14, CO.5 DPR 394/99)
Al fine di permettere ai cittadini stranieri, titolari di permesso di soggiorno in corso di validità per motivi di studio o formazione, di convertirlo, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, le Direzioni Provinciali rilasceranno le "attestazioni di disponibilità" a seguito di presentazione di un'istanza che risulterà in concorso con le richieste di nulla osta per lavoro subordinato assegnate, ai sensi degli artt. 2 e 4 del DPCM.


§ 7. STATISTICHE


Al fine di consentire un costante monitoraggio delle quote, le Direzioni Provinciali del Lavoro, trasmetteranno i dati alle rispettive Direzioni Regionali del Lavoro che li comunicheranno a questa Direzione Generale – Servizio Problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie al fax n. 06 3675 5891 – e-mail eangelucci@minwelfare.it:
- mensilmente, i dati globali riepilogativi di tutti i nulla osta rilasciati dalle Direzioni Provinciali del lavoro distinte per nazionalità secondo l'allegato prospetto (Allegato 9 - Mod. N.O./ST);
- ogni settimana le comunicazioni inviate ai Centri per l'Impiego (v. §2.1), nonché i dati relativi ai nulla osta rilasciati per lavoro subordinato altamente qualificato, distinti per nazionalità, compresi quelli rilasciati a seguito di conversione del permesso di soggiorno secondo l'allegato prospetto (Allegato 9 - MOD. N.O./ST).
Si sottolinea che si provvederà a febbraio e ad aprile del 2003 a verificare l'ammontare dei residui delle quote assegnate a ciascuna Direzione Regionale del Lavoro, per una successiva eventuale nuova ripartizione, nell'ambito della quota massima già prevista rispettivamente negli artt. 4 e 5 del presente Decreto, sempre al fine del soddisfacimento delle istanze presentate entro il 31.12.2002.
Per la esatta rilevazione del raggiungimento della quota locale di lavoratori stagionali assegnata, codeste Sedi devono applicare quanto già definito con la circ. n. 104/98, secondo la quale nel caso in cui il lavoratore straniero svolga attività lavorative stagionali in Italia per ulteriori periodi con nuove autorizzazioni collegate alla prima, pur sempre nell'ambito del periodo massimo stagionale di 9 mesi, codeste sedi devono considerare una sola volta le diverse autorizzazioni rilasciate al medesimo lavoratore, ai fini del calcolo dell'esaurimento della quota massima sopraindicata. Infine, si richiama la necessità di attuare la procedura "SI.LES." per le richieste di nulla osta al lavoro stagionale pervenute dai datori di lavoro.
Si raccomanda la precisione e la puntualità nel comunicare allo scrivente il numero dei nulla-osta al lavoro rilasciati.


IL DIRETTORE GENERALE
Lea Battistoni

IP/circ.flussi 02


Allegati

Allegato 1) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 ottobre 2002


Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori
extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2002. (G.U. n.
269 del 15.11.2002)

 

Allegato 2) Limiti massimi di nulla-osta al lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, rilasciabili ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. del 15 ottobre 2002

 

Allegato 3) Ripartizione delle quote dei lavoratori stagionali

 

Allegato 4) RICHIESTA NOMINATIVA DI NULLA OSTA AL LAVORO SUBORDINATO PER IL CITTADINO NON APPARTENENTE ALL'UNIONE EUROPEA RESIDENTE ALL'ESTERO, AI SENSI DEGLI ARTT. 22 e 24 DEL T. U. 25 luglio 1998 n. 286 e ART. 30 D.P.R 394/99, così come modificati dalla Legge 189/02 (Lavoro subordinato a tempo determinato, indeterminato e stagionale), nei limiti del numero delle quote d'ingresso in Italia assegnate a codesta Direzione Provinciale del Lavoro per il corrente anno.

 

Allegato 5) RICHIESTA NOMINATIVA DI NULLA OSTA AL LAVORO PER IL CITTADINO NON APPARTENENTE ALL'UNIONE EUROPEA RESIDENTE ALL'ESTERO, AI SENSI DEGLI ARTT. 22 DEL T. U. 25 luglio 1998 n. 286 e ART. 30 D.P.R 394/99, COSI' COME MODIFICATI DALLA LEGGE 189/02 (Impiego nel settore dei servizi domestici)

 

Allegato 6) Proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato (art. 5 bis del T.U.
n. 286 del 1998 e successive modifiche)

 

Allegato 7) Nulla-Osta al lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 22, 24 del T.U. n. 286 del 1998 così come modificato dalla legge 189/2002

 

Allegato 8) Nulla-Osta al lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 22 del T.U. n. 286 del 1998 così come modificato dalla legge 189/2002

 

 

 


I suddetti allegati possono essere scaricati dal sito:

http://www.stranieriinitalia.it/leggi/minlav592002.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risposte a quesiti frequenti sulla regolarizzazione

a cura di Filippo Miraglia dell'ARCI

 

 

Modifiche del rapporto di lavoro

 

Cosa succede in caso di modifiche nel rapporto di lavoro intervenute prima della sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Polifunzionale?

 

 

Possibili e sopravvenute modifiche nel rapporto di lavoro successive alla presentazione della dichiarazione di regolarizzazione o di legalizzazione possono comportare la non sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro.
In caso di licenziamento del lavoratore successivo alla presentazione della dichiarazione di regolarizzazione o di legalizzazione, ma anteriore alla convocazione presso lo Sportello Polifunzionale per la stipula del contratto di soggiorno, è possibile rilasciare allo straniero un permesso di soggiorno della validità di sei mesi per attesa occupazione, ai sensi dell'art.22, comma 11, del Testo Unico 286/1998

La soluzione indicata può essere applicata anche nei casi di chiusura imprevista dell'azienda successiva alla presentazione della dichiarazione di legalizzazione, al fine di garantire la posizione del lavoratore immigrato, in analogia a quanto consentito nei casi di apertura di controversie, disciplinati dalla circolare in data 5.11.2002 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Si sottolinea che resta immutato l'obbligo dell'esistenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente per le procedure di regolarizzazione o di legalizzazione di lavoro irregolare. (05/12/02)

Cosa succede in caso di decesso della persona assistita avvenuto prima della sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Polifunzionale?

In caso di decesso della persona assistita, potrà essere rilasciato al lavoratore straniero un permesso di soggiorno della validità di sei mesi per attesa occupazione, ai sensi dell'art.22, comma 11, del Testo Unico 286/1998, in analogia a quanto già previsto nel caso di decesso del datore di lavoro domestico avvenuta nel periodo intercorrente fra la presentazione della dichiarazione di emersione e la convocazione per la stipula del contratto di soggiorno.

Si sottolinea che resta immutato l'obbligo dell'esistenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente per le procedure di regolarizzazione o di legalizzazione di lavoro irregolare. (05/12/02)

Cosa succede in caso di dimissioni prima della sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Polifunzionale?

Tenuto conto che il lavoratore, anche in considerazione di migliore offerte di lavoro potrebbe esercitare il diritto di dimettersi dall'attuale rapporto di lavoro, è possibile anche in questo caso rilasciare un permesso di soggiorno in attesa di occupazione. (05/12/02)

Può sottoscrivere il contratto di soggiorno il datore di lavoro subentrante?

E' in corso di valutazione, da parte degli organi superiori, la possibilità che il datore di lavoro domestico subentrante possa essere chiamato a sottoscrivere il contratto di soggiorno presso lo Sportello polifunzionale, in analogia a quanto già consentito per l'azienda che subentri ad altra che ha presentato la dichiarazione di legalizzazione. (05/12/02)

E' possibile rientrare temporaneamente nel Paese d'origine?

Sono molto frequenti e numerose le richieste, da parte dei lavoratori per i quali è in corso la procedura di regolarizzazione o di legalizzazione, relative alla possibilità di fare rientro nel Paese di origine per un breve periodo, con garanzia di nuovo legittimo ingresso nel territorio nazionale.

Il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con circolare in data 16 ottobre 2002 , ha precisato che la ricevuta dell'assicurata attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione di regolarizzazione o di legalizzazione, "non costituisce titolo che possa consentire , in caso di esodo temporaneo dal territorio nazionale, un successivo rientro in Italia dello straniero interessato". (05/12/02)


Requisiti del datore di lavoro

Ci sono limiti di reddito che il datore di lavoro deve dimostrare per poter presentare la dichiarazione di emersione?

Nell’art.33 della L.189/2002, così come modificato dalla Legge n.222 del 9 ottobre 2002, non si fa nessuna menzione di limiti di reddito. (24/10/02)

 

Nel modulo per presentare la dichiarazione di emersione non è prevista, alla voce "stato civile" la possibilità di indicare "legalmente separato": come si deve fare?

Occorre barrare comunque la voce coniugato in quanto l'ordinamento di stato civile non prevede lo stato di legalmente separato, ma soltanto la condizione di coniugato o stato libero.
L'eventuale mancata indicazione di questo dato non impedisce tuttavia di presentare la dichiarazione di emersione
; si tratta infatti di un dato personale che può essere integrato nell'incontro finale presso lo sportello polifunzionale in Prefettura. (10/09/02)

Requisiti del lavoratore

Cosa si deve intendere per "tre mesi antecedenti" la data di entrata in vigore della legge?

Con circolare n.14 del 9 settembre 2002, il Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, ha precisato che il termine "tre mesi antecedenti l'entrata in vigore della legge" (10 settembre 2002), relativo alla durata del lavoro irregolare prestato dal cittadino extracomunitario, non può essere interpretato nella semplice formulazione letterale, ma considerando l'insieme delle disposizioni contenute nella L.189/2002. Poiché il contributo forfettario che il datore di lavoro versa all'INPS è "pari all'importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato", deve prevalere l'interpretazione restrittiva della norma. Pertanto, può essere regolarizzato solo il lavoratore occupato per tutti i tre mesi antecedenti la data del 10 settembre 2002 e, quindi, almeno dal 10 giugno 2002. (10/09/02)
Al riguardo il Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, con circolare in data 7/10/2002, ha precisato che "farà fede la dichiarazione del datore di lavoro". (24/10/02)

Si possono regolarizzare due persone occupate nell'assistenza del medesimo familiare affetto da patologia o handicap che si alternano ogni 6 mesi tenendo conto che una delle due persone non era presente nel periodo dei tre mesi antecedenti il 10 settembre 2002?

No, non è possibile, perché il datore di lavoro può presentare la dichiarazione di emersione solo nel caso che il rapporto di lavoro irregolare sia iniziato almeno dal 10 giugno 2002. (19/09/02)

Nel caso che lo straniero sia in possesso di un passaporto scaduto, oppure lo abbia smarrito, o non sia in possesso di nessun documento valido per l'espatrio, cosa deve essere allegato alla dichiarazione di emersione?

Alla dichiarazione di emersione può essere allegata la fotocopia del passaporto scaduto oppure la fotocopia del certificato di identità consolare rilasciato dalla competente autorità consolare.
In ogni caso, la mancata produzione della copia del documento valido per l'espatrio non costituisce motivo di inammissibilità o irricevibilità della domanda.
Il Ministero dell'Interno con circolare in data 7.10.2002 nel fornire risposte ai quesiti più ricorrenti ha precisato che "in ogni caso, all'atto della sottoscrizione del contratto, il lavoratore deve essere in possesso di un documento di identificazione in corso di validità. E' ammesso anche l'attestato di identità rilasciato dalla Rappresentanza Diplomatica del proprio Paese. In fase di rinnovo, però, il lavoratore dovrà comunque essere munito del passaporto in corso di validità"
. (24/10/02)

Il lavoratore extracomunitario che aspetta ancora la definizione della domanda di sanatoria presentata nel 1998, può essere regolarizzato con questa nuova procedura di emersione?

Il Ministero dell'Interno con circolare in data 7.10.2002 nel fornire risposte ai quesiti più ricorrenti ha precisato che "può essere regolarizzato, se in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa." (24/10/02)

Il minore straniero, divenuto nel frattempo maggiorenne, destinatario di un provvedimento di rimpatrio assistito a cui non ha ottemperato, può essere regolarizzato?

Il Ministero dell'Interno con circolare in data 7.10.2002 nel fornire risposte ai quesiti più ricorrenti ha precisato che può essere regolarizzato e che "non è necessaria la revoca del provvedimento di rimpatrio in quanto il minore è ormai divenuto maggiorenne." (24/10/02)

Impegni del datore di lavoro

Cosa si intende per “garantire un alloggio al lavoratore”?

Il contratto di soggiorno verrà stipulato nelle forme previste dall’art.5 bis del Testo Unico (Decreto Legislativo n.286/1998) così come introdotto dall’art.6 della L.189/2002: tale norma prevede la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei requisiti minimi stabiliti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Per la Regione Toscana la legge attualmente in vigore è la L.R.T. n.96/96. (06/09/02)
L'articolo 2, comma 9 del Decreto Legge n.195 del 9 settembre 2002, convertito il Legge con modificazioni dalla Legge n.222 del 9 ottobre 2002 stabilisce che "i datori di lavoro che, in esecuzione della garanzia prevista nel contratto di soggiorno per lavoro subordinato di cui all'art. 6 della Legge 30 luglio 2002 n.189, abbiano sostenuto le spese per fornire un alloggio rispondente ai requisiti di legge, possono, a titolo di rivalsa e per la durata della prestazione, trattenere mensilmente dalla retribuzione del dipendente una somma massima pari a un terzo dell'importo complessivo mensile".
(24/10/02)

Per la procedura di regolarizzazione o di legalizzazione è richiesto il certificato di idoneità alloggiativa?

Il certificato di idoneità alloggiativa deve essere prodotto solo per la richiesta della carta di soggiorno e per la richiesta di ricongiungimento familiare.
Per la procedura di regolarizzazione e per quella di legalizzazione, non occorre il certificato di idoneità alloggiativa: è il datore di lavoro che garantisce circa la sistemazione alloggiativa del lavoratore.
Al momento del rinnovo del permesso di soggiorno, la Questura potrà richiedere documentazione ulteriore che dimostri la disponibilità dell'alloggio da parte del lavoratore, secondo i requisiti di legge. (19/09/02)

Per regolarizzare più persone occupate nell'assistenza del medesimo familiare affetto da patologia o handicap, è necessario avere più certificati medici ?

Occorre allegare a ciascuna dichiarazione di emersione il certificato medico in originale, a documentazione della necessità di assistenza continua.(19/09/02)

Cosa vuol dire garantire il pagamento delle spese di viaggio per l’eventuale rientro del lavoratore nel paese di provenienza?

Il datore di lavoro è tenuto al pagamento delle spese di viaggio per l’eventuale rientro nel paese di provenienza in questi casi:

  1. ritorno definitivo nel paese di provenienza in vigenza del contratto di lavoro: in questo caso il lavoratore è tenuto a consegnare il permesso di soggiorno all’Ufficio di Polizia di frontiera;
  2. cessazione del rapporto di lavoro per vari motivi: il datore di lavoro comunica alla Prefettura-Ufficio Territoriale di Governo la variazione al contratto di soggiorno e il lavoratore può ricevere dalla Questura un permesso di soggiorno per attesa occupazione della durata di sei mesi. Se, trascorsi i sei mesi, il lavoratore non ha trovato un nuovo lavoro, deve lasciare il territorio nazionale e il viaggio di rientro definitivo nel paese di provenienza è a carico dell’ultimo datore di lavoro. (06/09/02)

Chi deve recarsi agli Uffici Postali per presentare la dichiarazione di emersione?

Con circolare n.14 del 9 settembre 2002, il Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, ha sottolineato che sia la L.189/2002 che il D.L.195/2002 prevedono che la dichiarazione di emersione "è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli Uffici Postali". Poiché il richiedente è il datore di lavoro, è proprio il datore di lavoro che deve recarsi agli Uffici Postali per la presentazione della dichiarazione, munito del documento di identità personale in originale; in alternativa, il datore di lavoro può conferire un'apposita delega ad altra persona. Tale delega dovrà essere presentata agli Uffici Postali dalla persona delegata, unitamente ad un documento di riconoscimento del delegante. La delega deve contenere l'autorizzazione sottoscritta dal datore di lavoro che delega l'incaricato ad inviare l'assicurata contenente la prevista modulistica. (10/09/02)

 


Lavoratori subordinati

Un cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno per studio e regolarmente occupato in un’azienda con rapporto a tempo determinato e orario part-time a 20 ore settimanali, ma che lavora in realtà a tempo pieno può essere regolarizzato e in tal caso ottenere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro?

In questo caso non si applica l’art.33 della L.189/2002, così come modificato dalla Legge n.222 del 9 ottobre 2002, che si riferisce soltanto al rapporto di lavoro domestico e di assistenza familiare. Per la legalizzazione dei lavoratori subordinati si applica la procedura indicata nel Decreto Legge n. 195 convertito in Legge dalla Legge n.222 del 9 ottobre 2002 pubblicata sulla G.U. n.240 del 12.10.2002. (24/10/02)

Il socio lavoratore di una cooperativa di produzione lavoro o sociale può essere legalizzato?

Può essere legalizzato solo il dipendente della cooperativa che abbia con la cooperativa un rapporto di lavoro subordinato o il socio della cooperativa inquadrato come dipendente nel regolamento della cooperativa approvato e depositato presso la Direzione provinciale del Lavoro, ai sensi della Legge 142/2001. (05/11/02)

La procedura per la legalizzazione di lavoratori subordinati prevede la possibilità di sottoscrivere un contratto part-time e qual è il minimo contrattuale che deve essere rispettato?

Si può sottoscrivere un contratto part-time e il minimo contrattuale deve essere quello previsto per il part-time dal contratto collettivo nazionale di riferimento e, comunque, non potrà andare al di sotto della soglia di 20 ore settimanali, come precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n.50 del 20 settembre 2002. (05/11/02)

Che tipo di contratto può essere stipulato per i lavoratori extracomunitari occupati nelle imprese agricole?

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n.52 del 25 ottobre 2002 ha precisato quanto segue: "A parziale integrazione delle disposizioni attuative emanate con la circolare in oggetto indicata, per quanto riguarda l'applicazione nel settore agricolo del decreto legge 195/02 convertito nella legge 222/02, si dispone, considerate le particolari esigenze di flessibilità nel settore e quanto previsto dal CCNL operai agricoli e florovivaisti del 10 luglio 2002, la possibilità per le imprese agricole di stipulare un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato della durata di un anno (10 settembre 2002 - 10 settembre 2003) con la garanzia di un numero minimo di giornate annue pari a 160, rispetto alle 312 lavorabili in un anno, e con garanzia di occupazione mensile minima di almeno 10 giornate". (05/11/02)

E' prevista la possibilità di regolarizzazione di un extracomunitario da parte di impresa che subentri ad altra che ha presentato l'istanza di legalizzazione?

Il Ministero dell'Interno con nota in data 31.10.2002 nel fornire risposte ai quesiti più ricorrenti ha ritenuto che "la regolarizzazione sia possibile in relazione alla prosecuzione, in capo all'azienda subentrante, degli obblighi relativi ai rapporti di lavoro costituiti di fatto dall'azienda cedente". (05/11/02)

Aspetti retributivi e contributivi

Quali sono i costi contributivi mensili dopo la sottoscrizione del contratto di soggiorno?

Dopo la sottoscrizione del contratto di soggiorno occorre versare i normali contributi orari previsti per lavoratori domestici e per assistenza familiare. (06/09/02)

Si possono dedurre dalla denuncia dei redditi i contributi versati successivamente alla sottoscrizione del contratto di soggiorno?

L’art.30 della L.342/2000 stabilisce la deducibilità, fino all’importo di Euro 1549,37, dal reddito complessivo ai fini dell’Irpef dei contributi obbligatori pagati dal datore di lavoro. (02/12/02)

Come vengono calcolati i contributi da versare per ora di lavoro?

Per la regolarizzazione del lavoratore domestico occupato nei tre mesi antecedenti il 10 settembre 2002 si versa un importo forfettario di Euro 290; per l’eventuale regolarizzazione dei periodi precedenti, si applica il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali emanato in data 26.8.2002 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.227 del 27.9.2002. (03/10/02)

 


Cosa succede se non si riesce a garantire al lavoratore il minimo mensile di Euro 439.00?

Il rispetto del minimo mensile di Euro 439.00 è una delle condizioni per poter usufruire della regolarizzazione. Mancando questa condizione, decade la possibilità di regolarizzazione. (06/09/02)

Possono essere comulate - ai fini del raggiungimento del minimo stabilito - le ore di lavoro prestate come badante con quelle prestate come collaboratrice domestica?

Il Ministero dell'Interno con circolare in data 7.10.2002 nel fornire risposte ai quesiti più ricorrenti ha precisato che è possibile in quanto "il contratto di lavoro a cui si fa riferimento è lo stesso." (24/10/02)

Come si possono calcolare i contributi Inps per i contratti di lavoro domestico?

Il calcolo dei contributi si divide in tre periodi:

LAVORO PRESTATO PRIMA DEL 10 GIUGNO 2002

· La legge prevede che devono essere pagati i contributi anche per le prestazioni irregolari effettuate prima del 10 giugno 2002; con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali emanato in data 26.8.2002 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.227 del 27.9.2002, sono state determinate le modalità.

LAVORO PRESTATO NEL PERIODO 10 GIUGNO 2002 – 9 SETTEMBRE 2002

· Nel kit per la regolarizzazione è stato inserito un bollettino di conto corrente postale precompilato con l’importo di Euro 290,00; si tratta di un importo fisso, dovuto indipendentemente dal periodo lavorato nel trimestre e dal numero di ore di lavoro settimanali.

LAVORO PRESTATO DAL 10 SETTEMBRE 2002

· Il periodo di lavoro successivo a questa data è da considerarsi regolare a tutti gli effetti e quindi i datori di lavoro sono tenuti al versamento dei contributi anche se il contratto di soggiorno ancora non è stato sottoscritto presso lo Sportello Polifunzionale istituito in Prefettura. In data 16/10/2002 la Direzione Centrale Entrate Contributive dell'I.N.P.S. ha precisato che la denuncia di rapporto di lavoro domestico (mod. LD09) potrà essere utilmente presentata entro il 10 gennaio 2003, con obblighi contributivi decorrenti dal 10 settembre 2002.

(17/10/02)

Come si possono calcolare i contributi Inps per lavoratori subordinati?

LAVORO PRESTATO NEL PERIODO 10 GIUGNO 2002 – 9 SETTEMBRE 2002

· Nel kit per la regolarizzazione è stato inserito un bollettino di conto corrente postale precompilato con l’importo di Euro 700,00; si tratta di un importo fisso, dovuto indipendentemente dal periodo lavorato nel trimestre e dal numero di ore di lavoro settimanali.

LAVORO PRESTATO DAL 10 SETTEMBRE 2002

· Il periodo di lavoro successivo a questa data è da considerarsi regolare a tutti gli effetti e quindi i datori di lavoro sono tenuti al versamento dei contributi anche se il contratto di soggiorno ancora non è stato sottoscritto presso lo Sportello Polifunzionale istituito in Prefettura.
In data 16/10/2002 la Direzione Centrale Entrate Contributive dell'I.N.P.S. ha precisato che i connessi adempimenti contributivi (denuncia e versamento dei contributi con effetto dal 10 settembre 2002) devono essere effettuati entro la scadenza del periodo di paga riferito al mese di novembre e cioè entro il 16 dicembre 2002, senza aggravio di somme aggiuntive.
La presentazione dei modelli DM68 potrà avvenire anche presso lo Sportello Polifunzionale nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
I contributi sono calcolati sulla base dell'aliquota percentuale prevista per la qualifica (per esempio, operaio, impiegato, dirigente) nel settore di attività svolta (per esempio, artigianato, industria, commercio).

(17/10/02)

Come devono essere effettuati gli adempimenti contributivi per i lavoratori extracomunitari agricoli?

In data 21/10/2002 l'I.N.P.S. ha precisato che gli adempimenti contributivi dovranno essere effettuati con le seguenti modalità senza aggravio di somme aggiuntive:

· denuncia aziendale: qualora l'azienda non sia già nota come azienda agricola dovrà presentare la DA apponendo sul frontespizio la dicitura "regolarizzazione lavoratori extracomunitari Legge 222/2002" entro la data dell'11 novembre 2002.

· registro d'impresa: il registro d'impresa dovrà essere presentato entro i 5 giorni successivi al termine ultimo previsto per la regolarizzazione (11 novembre 2002); per il periodo intercorrente tra il 10 settembre e la data ultima citata (11 novembre 2002) sarà considerata quale denuncia di avviamento al lavoro la dichiarazione presentata agli Uffici Postali.

· DMAG-unico: le giornate di lavoro e le retribuzioni corrisposte relative al periodo 10 settembre 30 settembre 2002 saranno riportate nel nuovo modello DMAG-unico del terzo trimestre 2002 che dovrà essere presentato entro il 25 gennaio 2003 (data di scadenza del quarto trimestre de 2002). (24/10/02)

 

A chi spetta versare i contributi per i lavoratori domestici?

Il totale dei contributi viene versato trimestralmente dal datore di lavoro che può trattenere al lavoratore la quota a suo carico. (09/10/02)

Dove si può consultare il contratto collettivo nazionale di lavoro domestici?

Il contrattto collettivo nazionale di lavoro domestico si può consultare nelle pagine del Cnel.
L’allegato 1 al vademecum contiene la classificazione dei lavoratori domestici.
Un’utile Guida al lavoro domestico si trova nel sito dell’INPS. (06/09/02)

La cifra di 439.00 Euro che deve essere garantita, anche come risultato di ore lavorate presso più datori di lavoro, è da considerarsi come la retribuzione netta da corrispondere al lavoratore - alla quale aggiungere quanto versato come contributi INPS - oppure come il risultato comprensivo anche della cifra pagata come contributi INPS?

Si ritiene che tale importo sia da riferire alla cifra di L.850.000 che fu ritenuta reddito sufficiente (circolare del Ministero del Lavoro n.55/2000).
Pertanto la cifra di Euro 439 è da considerarsi retribuzione da corrispondere al lavoratore.Il datore di lavoro domestico non è infatti sostituto di imposta ed è tenuto al versamento dei contributi all'INPS. (10/09/02)

Aspetti previdenziali e assistenziali

Cosa devono fare i datori di lavoro dopo la presentazione della dichiarazione per la legalizzazione di lavoratori subordinati al fine di adempiere agli obblighi previdenziali e assistenziali?

Come indicato nella nota datata 27 settembre emanata dall'INAIL- Direzione Centrale Rischi- "i datori di lavoro devono presentare entro e non oltre cinque giorni dall'inoltro della dichiarazione di emersione denuncia di iscrizione ai fini dell'apertura di una distinta posizione assicurativa territoriale per i lavoratori emersi, anche nel caso in cui il datore di lavoro sia già titolare di precedenti rapporti assicurativi".

Il modulo di iscrizione deve essere corredato della copia della ricevuta dell'assicurata comprovante l'avvenuta presentazione della dichiarazione di emersione, nonché della Denuncia Nominativa degli Assicurati, tramite appositi moduli.

Il rapporto assicurativo avrà come data di inizio il 10 settembre 2002. (03/10/2002)

Cosa succede se la denuncia di iscrizione all'INAIL non avviene entro i cinque giorni dalla presentazione della dichiarazione per la legalizzazione di lavoratori subordinati?

In assenza di indicazioni al riguardo e in attesa di eventuali precisazioni, al momento, l'Ufficio, sentito l'I.N.A.I.L., ritiene che non siano applicabili sanzioni in caso di ritardata presentazione della denuncia di iscrizione da parte di coloro che hanno presentato la dichiarazione per la legalizzazione di lavoratori subordinati prima del 27 settembre 2002. Ciò in considerazione del fatto che la circolare I.N.A.I.L. è stata diramata il 27 settembre 2002, dopo l'entrata in vigore della Legge 189/2002 e del Decreto Legge 195/2002, attualmente in corso di conversione con modifiche che attengono anche a nuove fattispecie di non punibilità dei datori di lavoro. (04/10/2002)

Se il contratto di soggiorno non viene stipulato devono essere corrisposti comunque i premi assicurativi e previdenziali?

Qualora il contratto di soggiorno non venga stipulato per i motivi ostativi previsti dalla Legge, poiché il rapporto di lavoro è stato di fatto espletato, i datori di lavoro devono comunque corrispondere i premi assicurativi dal 10 settembre 2002 fino alla data della notifica del provvedimento di archiviazione. (03/10/2002)


Quando si devono istituire il libro matricola ed il libro paga?

Al momento della presentazione della denuncia di iscrizione all'INAIL, quest'ultimo vidima il libro paga e il libro matricola. Da quel momento il lavoratore deve esservi iscritto. (03/10/2002)

Cosa deve fare il datore di lavoro che ha già istituito il libro matricola ed il libro paga?

La Direzione Centrale Rischi dell'I.N.A.I.L. ha precisato in data 4 ottobre 2002 che il datore di lavoro, dopo l'apertura di una distinta posizione assicurativa territoriale per i lavoratori emersi, deve procedere alle annotazioni previste sul libro matricola e sul libro paga esistenti, provvedendo ad evidenziare a fianco del nominativo di ciascun lavoratore emerso il numero della posizione assicurativa territoriale appositamente istituita. (04/10/2002)

Quando deve essere predisposta e consegnata la busta paga?

La busta paga deve essere predisposta e consegnata allo scadere del periodo di paga successivo all'iscrizione a libro paga.
Il periodo di paga è quello stabilito nel relativo contratto collettivo nazionale di riferimento. (03/10/2002)

Adempimenti contrattuali

Da quando decorre il contratto di soggiorno?

Il Ministero del Lavoro con circolare n. 50/2002 del 20.9.2002 ha precisato che "il contratto di soggiorno decorre dalla data di entrata in vigore della Legge, cioè dal 10.9.2002. Da tale data decorrono tutti gli obblighi contrattuali e di legge previsti tra cui quelli relativi agli obblighi assicurativi e previdenziali, così come tutti gli altri obblighi legati allo svolgimento del rapporto di lavoro. Pertanto, il datore di lavoro è obbligato, a decorrere dal 10.9.2002, a pagare i relativi contributi previdenziali e premi assicurativi.
Qualora il contratto di soggiorno non potesse essere stipulato, per motivi ostativi previsti dalla normativa vigente, poiché il rapporto di lavoro è stato di fatto espletato, si ritiene che debbano essere comunque dovuti i contributi previdenziali e i premi assicurativi afferenti a detto rapporto per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge n.189/2002 e cioè il 10.9.2002"
. (03/10/2002)

Quando va fatta la Denuncia Nominativa degli Assicurati all'INAIL, ai fini della regolarizzazione dei lavoratori domestici?

La Denuncia Nominativa degli Assicurati deve essere effettuata entro ventiquattro ore dalla stipula del contratto di soggiorno, come indicato nella circolare n. 58 emanata dall'INAIL in data 10 settembre 2002. Nella denuncia devono essere indicati i seguenti dati:

· codice fiscale del datore di lavoro

· codice fiscale del lavoratore assunto, se conosciuto

· data (giorno/mese/anno) della relativa assunzione

L'adempimento dovrà essere assolto avvalendosi di uno degli strumenti sottoelencati:

· in via preferenziale, telefonando al numero verde 803.888 (call center)

· in via residuale:

· tramite posta elettronica all'indirizzo dna@inail.it

· recandosi in qualsiasi sede INAIL del territorio nazionale e compilando il modulo predisposto dall'Istituto e disponibile in tutte le sedi

· tramite fax: numero verde 800.657.657 utilizzando il modulo è disponibile sul sito internet www.inail.it, nell'area "Assicurazione", opzione "Denuncia Nominativa Assicurati"

L'INAIL ha precisato che nella compilazione del modulo alla voce "posizione assicurativa ditta" dovrà essere indicato otto volte il numero 9 (99999999). (03/10/2002)

Sottoscrizione del contratto

Nel caso che lo straniero sia in possesso di un passaporto scaduto, oppure lo abbia smarrito, o non sia in possesso di nessun documento valido per l'espatrio, cosa deve essere presentato al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno?

Si premette che la mancata produzione della copia del documento valido per l'espatrio non costituisce motivo di inammissibilità o irricevibilità della domanda. Il Ministero dell'Interno con circolare in data 7.10.2002 nel fornire risposte ai quesiti più ricorrenti ha precisato che "in ogni caso, all'atto della sottoscrizione del contratto, il lavoratore deve essere in possesso di un documento di identificazione in corso di validità. E' ammesso anche l'attestato di identità rilasciato dalla Rappresentanza Diplomatica del proprio Paese. In fase di rinnovo, però, il lavoratore dovrà comunque essere munito del passaporto in corso di validità". (2/12/02)

Quanti contratti di lavoro saranno sottoscritti se i datori di lavoro sono più di uno?

Nel caso siano state presentate più dichiarazioni di emersione da parte di più datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze il medesimo lavoratore, le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo inviteranno tutte le parti coinvolte a firmare il contratto di soggiorno nella stessa data presso lo sportello polifunzionale. Saranno stipulati tanti contratti quanti sono i datori di lavoro e sarà concesso naturalmente un unico permesso di soggiorno. (02/12/02)

Nel caso che il datore di lavoro anziano o impedito non possa recarsi allo Sportello polifunzionale presso la Prefettura-Ufficio Territoriale di Governo per sottoscrivere il contratto di soggiorno, chi può sottoscrivere il contratto di soggiorno al posto suo?

Occorre distinguere se si tratta di un impedimento permanente, già esistente al momento di presentare la dichiarazione di emersione, oppure temporaneo oppure di persona incapace di intendere e di volere.
Se l’impedimento permanente esiste al momento della presentazione della dichiarazione di emersione, tale dichiarazione può essere presentata, in qualità di datore di lavoro, da un parente, anche non convivente qualora si tratti di regolarizzazione di persona di origine extracomunitaria occupata nell'assistenza a componente della famiglia affetto da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza. In tal caso, il parente datore di lavoro sarà chiamato a sottoscrivere il contratto di soggiorno presso lo Sportello polifunzionale presso la Prefettura-Ufficio Territoriale di Governo e si assumerà i relativi oneri retributivi e contributivi.
In alternativa, il datore di lavoro impedito, ma capace di intendere e volere, può conferire a persona di fiducia una procura in carta semplice non autenticata, accompagnata da un documento del datore di lavoro e dalla relativa fotocopia, ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello polifunzionale presso la Prefettura-Ufficio Territoriale di Governo.
Il datore di lavoro si assumerà i relativi oneri retributivi e contributivi. Questa soluzione è applicabile anche alla regolarizzazione di cittadini extracomunitari adibiti al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Nei casi in cui le soluzioni sopra prospettate non siano possibili, lo Sportello polifunzionale esaminerà il singolo caso per altre soluzioni.
Se l’impedimento è temporaneo e sorge al momento della convocazione presso lo Sportello polifunzionale per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, è necessario che l’interessato comunichi tale impedimento allo Sportello polifunzionale per spostare l’appuntamento.
Se la persona è dichiarata incapace di intendere e volere, non ha capacità giuridica e quindi la dichiarazione di emersione e i successivi adempimenti sono a carico del tutore o del curatore. (24/09/02)

Come si calcolano le ferie per i lavoratori domestici nel caso di più datori di lavoro?

Come previsto dall'art.20 del Contratto collettivo nazionale di lavoro domestico, "indipendentemente dalla durata dell'orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto a un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi".
Se il lavoratore ha più datori di lavoro, ciascun datore di lavoro deve garantire un periodo di ferie di 26 giorni l'anno, retribuiti in proporzione all'orario effettuato. Durante il periodo di godimento delle ferie il lavoratore ha diritto per ciascuna giornata ad una retribuzione pari a 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.
Per esempio: se viene corrisposta una paga settimanale di 80.00 Euro, il compenso per ogni giorno di ferie è pari a 13,33 ( 80 x 52:12:26). (10/09/02)

In caso di licenziamento del lavoratore, successivo alla regolarizzazione, e tempestivamente segnalato dal datore di lavoro alle Questure, l'immigrato potrà avvalersi dell'iscrizione alle liste di collocamento e di sei mesi di tempo per la ricerca di un nuovo datore di lavoro?

Si, in questo caso valgono le disposizioni di carattere generale previste dalla normativa in vigore, che prevedono la possibilità dell’iscrizione per un periodo non inferiore a sei mesi, salvo un più lungo periodo di residua validità del permesso di soggiorno. (05/11/02)

Permesso di soggiorno

Chi ha un permesso di soggiorno per un motivo che non permette il lavoro (salute, missione, affari, cure mediche, minore età, richiedente asilo) può essere regolarizzato?

Sì, può essere regolarizzato in quanto il lavoro svolto dallo straniero durante la vigenza di tali titoli di soggiorno non può che essere ritenuto irregolare, poiché tali tipi di permesso non consentono l'attività lavorativa. (03/10/02)

Può essere regolarizzato un richiedente asilo?

Il Ministero dell'Interno con circolare in data 7.10.2002 nel fornire risposte ai quesiti più ricorrenti ha precisato che "il richiedente asilo, in attesa dell'audizione innanzi alla competente commissione per il riconoscimento dello status di rifugiato, può accedere alla regolarizzazione, senza sospendere o annullare l'iter procedurale attivato per il riconoscimento stesso. Se successivamente gli verrà riconosciuto lo status di rifugiato, potrà convertire il permesso di soggiorno per lavoro in quello più favorevole collegato allo status di rifugiato". (24/10/02)

Allo scadere del primo anno di permesso di soggiorno rilasciato dopo la sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello polifunzionale in Prefettura, il lavoratore deve dimostrare di essere occupato ancora presso lo stesso datore di lavoro, svolgendo la medesima attività?

Per i lavoratori subordinati di cui all'art. 1, comma 5 del Decreto Legge n. 195 convertito con modificazioni nella Legge n.222 del 9.10.2002 pubblicata sulla G.U. n.240 del 12.10.2002, è previsto che il permesso di soggiorno può essere rinnovato "previo accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, nonché della regolarità della posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato".
Pertanto, dalla formulazione della norma, si deduce che il lavoratore può essere occupato anche presso un datore di lavoro diverso, purché il contratto di lavoro sia di durata non inferiore ad un anno.
Alla luce di una interpretazione sistematica della normativa, si ritiene che quanto sopra sia applicabile anche alle persone occupate con contratto di lavoro domestico che pertanto potranno ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno anche se occupate presso un datore di lavoro diverso. (24/10/02)

Chi ha ricevuto un Decreto di espulsione, può essere regolarizzato?

Fino all'entrata in vigore del Decreto Legge n. 195 convertito con modificazioni nella Legge n.222 del 9.10.2002 pubblicata sulla G.U. n.240 del 12.10.2002 potevano essere regolarizzati solo coloro che fossero stati precedentemente titolari di un permesso di soggiorno, a qualsiasi titolo, che non fosse stato rinnovato. Le nuove disposizioni (lettera a art.1 comma 8 del Decreto Legge n. 195 convertito con modificazioni nella Legge n.222 del 9.10.2002 pubblicata sulla G.U. n.240 del 12.10.2002) hanno introdotto la possibilità di regolarizzare anche gli stranieri colpiti da provvedimento di espulsione "per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale" e che non siano presenti i motivi ostativi indicati nel comma 8 citato e nell'art.33, comma 7 della L.189/2002, così come modificato dalla Legge n.222 del 9 ottobre 2002. (24/10/02)

In caso di regolarizzazione di un lavoratore extracomunitario colpito da un provvedimento di espulsione (legge 189/2002, art. 33, comma 7 e legge 222/2002, art. 1, comma 8) occorre presentare istanza di revoca?

Il Ministero dell'Interno con nota in data 31.10.2002 nel fornire risposte ai quesiti più ricorrenti ha precisato che "non si ritiene necessaria la presentazione di apposita istanza di revoca, poiché, ove ne sussistano le condizioni, la revoca del provvedimento di espulsione opera ex-lege, ai sensi dell'art.2, comma 2 della legge 222/2002, al momento del rilascio del permesso di soggiorno". (05/11/02)

Chi ha un permesso di soggiorno per motivi di studio può essere regolarizzato?

I titolari di permesso di soggiorno per studio possono essere regolarizzati se svolgono un'attività lavorativa in posizione irregolare.

Il cittadino non comunitario al quale è stato contestato il reato di cui all'art. 6 del T.U. 286/1998 (mancata esibizione di documenti d'identificazione) alle autorità di Pubblica Sicurezza, può essere regolarizzato?

Può essere regolarizzato ma, al momento della stipula del contratto di soggiorno, dovrà necessariamente presentare il passaporto o altro documento valido per l'espatrio. I motivi ostativi sono quelli indicati dall'art.33, comma 7 della L.189/2002, così come modificato dalla Legge n.222 del 9 ottobre 2002 e dall'art.1 comma 8 del Decreto Legge n. 195 convertito con modificazioni nella Legge n.222 del 9.10.2002. (24/10/02)

Cosa avviene nei confronti del figlio minore a seguito del lavoratore, interessato dalla procedura di regolarizzazione?

Il Ministero dell'Interno con circolare in data 7.10.2002 nel fornire risposte ai quesiti più ricorrenti ha precisato che "il minore verrà iscritto nel permesso di soggiorno rilasciato al genitore a seguito dell’avvenuta regolarizzazione." (24/10/02)

Varie

Qual è la procedura da seguire per assumere dall’estero un collaboratore domestico o una persona addetta all’assistenza di familiari malati dopo l’entrata in vigore della L.189/2002?

Se dopo l’entrata in vigore della L.189/2002 un datore di lavoro desidera assumere personale extracomunitario che si trova ancora all’estero, occorre seguire la procedura indicata dall’art.18 della L.189/2002 (06/09/02).

Come si deve comportare il lavoratore extracomunitario se il suo datore di lavoro rifiuta di presentare la dichiarazione di emersione?

Il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con nota in data 5.11.2002, ha stabilito che i lavoratori che hanno adito formalmente le vie legali al fine di mantenere il rapporto di lavoro o di riassumere quello interrotto o aprano una vertenza tramite associazioni sindacali o di patronato, possono ottenere un permesso di soggiorno per una durata di sei mesi, ai sensi dell'art.22, comma 11, del Testo unico sull'immigrazione.
Resta immutato l'obbligo dell'esistenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente per le procedure di emersione-legalizzazione del lavoro irregolare, nonchè il rispetto dei termini previsti per la richiesta del permesso di soggiorno opportunamente documentato.
Il lavoratore extracomunitario può quindi rivolgersi, oltre che alle associazioni sindacali e di patronato, anche alla Direzione Provinciale del Lavoro, Servizio Politiche del Lavoro, ai fini della instaurazione della controversia. (06/11/02)

Quante dichiarazioni di emersione dovranno essere presentate se i datori di lavoro sono più di uno?

Ciascun datore di lavoro deve presentare la propria dichiarazione di emersione. Ognuno pagherà il contributo forfettario pari a Euro 290 e le spese per l'assicurata pari a Euro 40. Il collegamento tra le domande avverrà a cura degli Uffici.
Le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo inviteranno tutte le parti coinvolte a firmare il contratto di soggiorno nella stessa data presso lo sportello polifunzionale. Saranno stipulati tanti contratti quanti sono i datori di lavoro e sarà concesso naturalmente un unico permesso di soggiorno. (24/10/02)

A chi va presentato il ricorso contro il provvedimento di rigetto della richiesta e quali saranno le conseguenze?

Il Ministero dell'Interno con circolare in data 7.10.2002 nel fornire risposte ai quesiti più ricorrenti ha precisato che "il mero provvedimento di rigetto, essendo di natura amministrativa, è ricorribile presso il T.A.R., da parte del datore di lavoro, nei tempi e nelle modalità previste dalla legge.
Allo straniero, quindi, viene notificato il rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno con invito ad allontanarsi dal territorio nazionale entro 15 giorni. Nel caso in cui non si allontani spontaneamente, qualora rintracciato, verrà espulso con provvedimento ricorribile presso il Tribunale in composizione monocratica, così come previsto dall’art. 13, c. 8, della legge n. 189 del 30 luglio 2002."
(24/10/02)

Cosa succede in caso di decesso del datore di lavoro domestico avvenuto tra la presentazione della domanda di regolarizzazione e la stipula del contratto di soggiorno?

Il Ministero dell'Interno con nota in data 31.10.2002 nel fornire risposte ai quesiti più ricorrenti ha ritenuto che "in relazione all'attività lavorativa dichiarata dal datore di lavoro deceduto, nelle more della conclusione della regolarizzazione, possa essere consentita al lavoratore straniero l'ulteriore permanenza sul territorio nazionale, in analogia con quanto previsto dall'articolo 22, comma 11, del Testo Unico sull'Iimmigrazione". (05/11/02)

 


 

NOTA DI CGIL-CISL-UIL IN MERITO ALLE PROBLEMATICHE INERENTI LE PROCEDURE DI REGOLARIZZAZIONE

 

 

Roma, 10 dicembre 2002

 

 

 

In data odierna si è svolto l’incontro fra CGIL, CISL, UIL ed il Sottosegretario Alfredo Mantovano per monitorare la situazione in merito alla regolarizzazione dei lavoratori immigrati.

 

Argomenti:

 

  1. Tempi della procedura

 

Alle nostre preoccupazioni il Sottosegretario ha risposto ammettendo che ci sono alcuni problemi organizzativi e di messa a punto della procedura informatizzata che le Poste ed il Ministero stanno risolvendo. Vi è inoltre la necessità di potenziamento di uffici ed apparati che si occupano di questa procedura, sia al centro che in periferia ed anche  a questo si sta provvedendo.

 

Del resto si tratta di adeguarsi ad una mole di lavoro (700.000 domande) che non era prevista.

Il meccanismo dovrebbe  andare a regime verso la fine di gennaio/inizio febbraio  ed entro il 2003 si dovrebbero smaltire tutte le pratiche.

 

  1. Valore del Cedolino

 

Nel frattempo il Cedolino potrà essere valido ai fini dell’assistenza sanitaria perché le Regioni stanno già predisponendo dei tesserini sanitari provvisori (validità sei mesi).

 

Per quanto attiene invece alla possibilità di uscire dall’Italia - prima del rilascio di regolare permesso di soggiorno-  Il Ministero non è in grado di dare una direttiva generale perché il Cedolino non dà sufficienti garanzie  d’identificazione personale ed ogni atto per renderlo idoneo sarebbe più laborioso del rilascio del permesso di soggiorno.

 

Eccezioni saranno fatte per specifici casi Umanitari, che dovranno essere – per tempo - segnalati alle Prefetture, tramite gli Uffici delle Questure.

Nel caso in cui gli uffici preposti non avviassero detta autorizzazione vi invitiamo a sensibilizzare i Consigli Provinciali per l’Immigrazione

 

  1. Denunce fuori termine

 

Il sottosegretario pur riconoscendo le nostre argomentazioni dice che non ci sono le condizioni per riconoscere il permesso straordinario di 6 mesi per coloro che hanno aperto la vertenza fuori termini.

 

  1. Modalità di convocazione e contratto tipo

 

L’avviso di convocazione sarà inviato sia al datore di lavoro che al lavoratore ed il contratto tipo richiamerà esplicitamente il CCNL di riferimento, non escludendo comunque il fatto che il lavoratore all’atto della convocazione e della firma del contratto si possa far assistere dal sindacato.

 

 

 

 

 

5.    Interruzione del rapporto di lavoro e subentro di un altro datore di lavoro

 

In tutti i casi in cui il rapporto di lavoro sia venuto meno tra la richiesta di regolarizzazione ed il momento della convocazione da parte delle Prefetture, si procederà al rilascio del permesso di soggiorno di sei mesi per ricerca di nuova occupazione. Si sta anche cercando, da parte del Ministero dell’Interno, un’intesa con il Ministero del Lavoro per consentire anche al lavoratore che si  licenzia per essere assunto da un altro datore di lavoro, la sottoscrizione della stipula del contratto di lavoro in sede di convocazione per la procedura della regolarizzazione.

 

6.    Regolamenti

 

Rispetto ai regolamenti previsti dalla legge il Sottosegretario ci ha informato che presso la Presidenza del Consiglio sta lavorando una commissione ad hoc, la quale però non ha ancora licenziato testi relativi ai regolamenti di attuazione.

 

  1. Flussi 2003

 

Si è in ritardo rispetto alla scadenza del 30 novembre prevista dalla legge ed il Ministero dell’Interno è in attesa di un rapporto - completo di dati di base -  che deve essere approntato dal Ministero del Lavoro.

 

  1. Contravvenzioni per omessa dichiarazione di concessione alloggio

 

Noi abbiamo segnalato dei casi di Questure e di Polizie Municipali che hanno emesso contravvenzioni per omessa  dichiarazione di concessione alloggio e il Ministero ha ribadito che ciò è assolutamente contrario al principio di regolarizzazione e sanatoria prevista dalla legge e quindi interverranno a chiarire la nullità di tali contravvenzioni.

 

9.    Congelamento di rinnovi di permesso di soggiorno

 

Abbiamo sollevato il problema di alcune questure che oberate dal lavoro sulla regolarizzazione hanno congelato i rinnovi. Il Ministero ha assunto l’impegno d’intervenire per sbloccare tali situazioni in quanto i rinnovi devono essere rilasciati a prescindere dai tempi di smaltimento delle pratiche di regolarizzazione.

 

Per quanto ci riguarda, come Sindacato, dopo l’incontro di oggi, ribadiamo la positività di questa interlocuzione con il Sottosegretario al Ministero dell’Interno On. Alfredo Mantovano, sia nel metodo che nel merito, ma ribadiamo anche che ci sono ancora problemi aperti che derivano dalle gravi, lacune della legge e che continueremo a perorare, in particolare:

 

 


10.      Sollecito alla stabilizzazione del confronto tra OO.SS. e Organi periferici del Ministero Degli Interni.

 

Abbiamo sollecitato il sottosegretario a “favorire” una concreta metodologia di confronto con le nostre strutture territoriali delle Questure e delle Prefetture, soprattutto per monitorare i dati e l’andamento delle procedure per la concessione dei permessi di soggiorno

 

 

p. gli Uffici immigrati di                    

 

          CGIL                            CISL                                 UIL

     Piero Soldini                     Oberdan Ciucci                     Guglielmo Loy                                            

 


SITI INTERNET SU TEMI DI ASILO E IMMIGRAZIONE

 

 

ASGI (Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione): www.stranieri.it

digilander.libero.it/asgi.italia/ (sito curato da Silvia Canciani dell'ASGI)

 

Sergio Briguglio per il Gruppo di Riflessione: 

http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo

 

ACNUR /Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati): www.unhcr.ch

 

ECRE (European Consultation on Refugees and Exiles): www.ecre.org

 

UNIONE EUROPEA: http://europa.eu.int.

 

GOVERNO:  http://www.governo.it

 

Elena Rozzi (sito di Save the Children sui minori stranieri non accompagnati): www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm

 

Chiara Favilli (sito di UCODEP sulla politica europea di immigrazione e asilo): www.ucodep.org/banca_dati/argomenti.asp