Ministero
del Lavoro
e delle
Politiche Sociali
Prot. n. 406 -
5 FEB 2002 CIRCOLARE N. 7/2002 |
Roma, 5 febbraio 2002 Alle
Direzioni
Regionali del Lavoro Direzioni Provinciali del Lavoro Provincia Autonoma di Bolzano Provincia Autonoma di Trento Regione
Autonoma Friuli V.G. Regione Siciliana e, p.c. Ministero degli Affari Esteri Ministero dellíInterno INPSñDirezione Generale Roma |
OGGETTO: decreto ministeriale del 4.2.2002 concernente la determinazione della quota massima di ingresso di lavoratori stagionali stranieri non comunitari per líanno 2002.
Si comunica che Ë in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale líallegato decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4.2.2002, con il quale Ë stata fissata, per líanno 2002, una quota massima di n. 33.000 ingressi per lavoratori subordinati non comunitari, esclusivamente per le esigenze di carattere stagionale, soprattutto nei settori alberghiero ed agricolo.
Il decreto ha previsto una ripartizione fra le Regioni e Province autonome come da prospetto allegato, con un riferimento alle nazionalitý indicate al comma 2 (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania e Bulgaria) e ai Paesi per i quali sono in vigore con líItalia accordi bilaterali sul lavoro stagionale (Tunisia e Albania).
Ai fini dellíimmediata attuazione del decreto in oggetto, si dispone quanto segue.
Le Direzioni Regionali assegnatarie devono ripartire le quote indicate nel prospetto fra le singole province, secondo i fabbisogni, al fine di consentire líavvio immediato dei lavoratori stagionali interessati, tramite il rilascio delle relative autorizzazioni.
In conformitý a quanto previsto dalla circ. 4/2002 di questo Servizio, a partire dalla data della presente, Ë consentita líacquisizione delle domande di autorizzazione al lavoro stagionale, che i datori di lavoro devono presentare presso codeste sedi provinciali, nei limiti quantitativi fissati dal d.m. in oggetto e riguardanti esclusivamente le nazionalitý sopra specificate.
Le domande da presentare presso le Direzioni Provinciali del Lavoro devono essere corredate dalla prescritta documentazione.
Si precisa che, fermo restando quanto disposto con la predetta circ. 4/2002, su espressa richiesta del datore di lavoro interessato, Ë da considerare valida la documentazione presentata prima dellíadozione del d.m. in oggetto.
Per la esatta rilevazione del raggiungimento della quota locale assegnata, codeste Sedi devono applicare quanto giý definito con la circ. n. 104/98, secondo la quale nel caso in cui il lavoratore straniero svolga attivitý lavorative stagionali in Italia per ulteriori periodi con nuove autorizzazioni collegate alla prima, pur sempre nellíambito del periodo massimo stagionale di 6 o 9 mesi, codeste sedi devono considerare una sola volta le diverse autorizzazioni rilasciate al medesimo lavoratore, ai fini del calcolo dellíesaurimento della quota massima sopraindicata.
Si precisa, infine, come giý disposto con la circ. 69/2001 di questo Servizio, che il contratto di lavoro deve essere esigibile nel primo giorno di attivitý lavorativa.
Firmato
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Lea Battistoni