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Combating illegal immigration and trafficking in human beings: Commission's proposal for a residence permit for victims who cooperate with the authorities reminds the Member States that the phenomenon cannot be tackled at national level alone


DN: IP/02/224     Date: 12/02/2002

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IP/02/224

Bruxelles, 12 febbraio 2002

Lotta contro l'immigrazione illegale e la tratta di esseri umani: la Commissione, proponendo una carta di soggiorno per le vittime disposte a cooperare, rammenta agli Stati membri che il problema puÚ essere affrontato unicamente a livello nazionale

La Commissione europea ha approvato una proposta di direttiva del Consiglio che prevede il rilascio di una carta di soggiorno alle vittime del favoreggiamento all'immigrazione illegale o della tratta di esseri umani le quali cooperino con le autoritý competenti. Tale proposta risponde all'esigenza di lottare contro le reti di passatori o di trafficanti, stabilendo il regime da applicare alle vittime che presentano denuncia o forniscono informazioni alla polizia o alla magistratura. Si tratta del testo annunciato nella comunicazione della Commissione del 15 novembre 2001 su una politica comune in materia d'immigrazione illegale (COM(2001)672, a cui si fa riferimento anche nelle conclusioni del Vertice di Laeken, puntoƒ40). Tale proposta Ë complementare ad altre iniziative che il Consiglio sta per adottare.

AntÛnio Vitorino, membro della Commissione responsabile della giustizia e affari interni, ha dichiarato: "La lotta contro la tratta di esseri umani e contro l'immigrazione illegale puÚ essere efficace soltanto se si adotteranno obiettivi e strumenti giuridico-amministrativi al livello dell'Unione. I criminali che perpetrano questi atti odiosi sono organizzati in reti transnazionali: non si puÚ permettere che essi approfittino delle differenze tra le rispettive leggi nazionali, o delle eventuali carenze in queste riscontrabili, per sfuggire alla giustizia." Il commissario Vitorino ha rammentato inoltre: "Si tratta di una proposta essenziale, poichÈ risponde a quella grande difficoltý, nella lotta contro il favoreggiamento all'immigrazione illegale e la tratta di esseri umani, che consiste proprio nell'ottenere che le vittime cooperino con le autoritý competenti. Tuttavia, tale proposta Ë soltanto uno degli elementi di una strategia globale, nella quale si deve perseguire un chiaro equilibrio tra gli elementi di repressione della criminalitý da un lato e il rispetto dei diritti dell'uomo e l'aiuto alle vittime dall'altro. Confido che il dibattito al riguardo possa registrare sostanziali progressi sotto l'attuale presidenza spagnola".

La proposta di direttiva presentata dalla Commissione intende rispondere a un problema sempre pi˜ preoccupante: l'aumento dell'immigrazione illegale, pi˜ particolarmente nelle sue due forme pi˜ odiose, che sono lo sviluppo di reti di passatori che agiscono per motivi diversi da quelli umanitari e lo sfruttamento di stranieri nell'ambito della tratta di esseri umani.

Il presupposto per smantellare queste reti Ë che le autoritý degli Stati membri possano raccogliere le informazioni necessarie a questo scopo. Il problema Ë che le vittime sono in grado di aiutare in tal senso, ma troppo spesso esitano a farlo poichÈ si trovano in situazione di soggiorno irregolare. Quindi, l'idea Ë instaurare un regime particolare di soggiorno che induca le vittime a cooperare con le autoritý, ma che sia soggetto a determinate condizioni per evitare gli abusi. In effetti, spetterý alle autoritý degli Stati membri pronunciarsi sui tre criteri necessari per il rilascio della carta di soggiorno (utilitý della presenza della vittima, chiara volontý di cooperare da essa manifestata e rottura di ogni legame con i presunti perpetratori dei reati), e ciÚ al di lý delle considerazioni riguardanti la sola vittima. Inoltre, si potrý far valere in ogni momento la riserva di salvaguardia dell'ordine pubblico e della sicurezza interna: la procedura si svolgerý infatti in tre fasi, l'informazione della vittima, il periodo di riflessione e, infine, la decisione relativa al rilascio della carta di soggiorno.

La proposta di direttiva riguarda a titolo prioritario le vittime adulte, ma prevede disposizioni specifiche nel caso che uno Stato membro desideri estenderla alle vittime minorenni.

La prima fase consiste nell'informare la vittima sulla possibilitý di ottenere la carta di soggiorno e sulle condizioni da soddisfare a tale scopo. La vittima deve allora procedere a un primo atto, la rottura di ogni legame con i presunti perpetratori del reato, e potrý cosÏ beneficiare di un periodo di riflessione di trenta giorni, che le consentirý di decidere con cognizione di causa se cooperare, tenuto conto tra l'altro dei rischi che corre. Durante il periodo di riflessione, la vittima beneficia di cure e assistenza e non puÚ essere espulsa.

Dal canto suo, nel corso del periodo di riflessione, pi˜ dieci giorni, l'autoritý incaricata dell'indagine o del perseguimento giudiziario deve pronunciarsi su tre elementi: l'utilitý della presenza della vittima, la chiara volontý di cooperazione da essa manifestata e il fatto che essa non abbia ripreso contatto con i perpetratori dei reati. Il secondo elemento, la chiara volontý di cooperazione, puÚ consistere in una prima dichiarazione sui fatti resa alle autoritý oppure nella presentazione di una denuncia.

Se queste tre condizioni risultano soddisfatte e se non vi si oppone nessuna riserva inerente all'ordine pubblico o alla sicurezza interna, viene rilasciata alla vittima una carta di soggiorno della durata di sei mesi, rinnovabile per altri periodi semestrali sintantochÈ siano soddisfatte le medesime condizioni e il procedimento non si sia concluso con una decisione giudiziaria.

Con il rilascio della carta di soggiorno, gli Stati membri autorizzano l'accesso al mercato del lavoro, alla formazione professionale e all'istruzione, ed anche a cure mediche primarie.

Se uno Stato membro applica tali disposizioni ai minorenni, dovrý tener conto del loro interesse superiore e vigilare perchÈ la procedura risulti loro adeguata. Il minorenne avrý accesso all'istruzione. Misure specifiche (determinazione dell'identitý, rappresentanza legale) sono previste nel caso di un minorenne non accompagnato.

Gli Stati membri terranno conto di circostanze particolari in due casi: il fatto di aver rilasciato la carta di soggiorno a una vittima, quando sono vittime anche altri suoi familiari, e la cooperazione apportata dalla vittima, se questa presenti domanda di soggiorno ad altro titolo dopo la scadenza della carta rilasciatale.

Tale proposta di direttiva fa seguito alla determinazione, manifestata dai capi di Stato e di Governo al Consiglio europeo di Tampere dell'ottobre 1999, di "affrontare alla radice l'immigrazione illegale, soprattutto contrastando coloro che si dedicano alla tratta di esseri umani e allo sfruttamento economico dei migranti". Di fronte a questo fenomeno crescente e particolarmente odioso, vari Stati membri hanno adottato negli ultimi anni disposizioni simili a quelle delineate nella proposta della Commissione (Belgio, Italia, Paesi Bassi e Spagna hanno giý adottato dispositivi di questo tipo; testi di legge in tal senso sono in corso di adozione in Francia e in Grecia).