SENATO DELLA REPUBBLICA

óóóñ XIV LEGISLATURA óóóñ

Nƒ447

DISEGNO DI LEGGE

díiniziativa dei senatori DANIELI Paolo e VALDITARA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA Lí11 LUGLIO 2001

 

Legge-quadro per favorire líistruzione, la formazione professionale, líaccesso al lavoro ed alla casa degli appartenenti alle comunitý nomadi e per disciplinare la loro presenza sul territorio nazionale

 

Onorevoli Senatori. ñ Il rapporto tra le istituzioni e gli zingari si presenta molto difficile: molto spesso essi non sono registrati neanche allíanagrafe; non hanno quindi carta díidentitý, passaporto o altro documento, per cui da un punto di vista giuridico sono inesistenti. CiÚ causa una serie di conseguenze negative: non possono avere un lavoro regolare, non possono avere diritto allíassistenza sanitaria, alla concessione di licenze, al rilascio della patente di guida, eccetera.

La consistenza numerica del fenomeno Ë di circa 55.000 unitý sparse sullíintero territorio italiano. Allo stato non risulta esservi alcuna legge statale particolare destinata alla sua disciplina specifica.

La stima della consistenza numerica degli zingari in Italia Ë particolarmente difficile da farsi, sia per il nomadismo che li contraddistingue, sia per la volontý degli stessi zingari di sfuggire ai controlli burocratici (per cui spesso non denunciano nemmeno la nascita dei figli) sia per le carenze del censimento italiano.

Origine ed epoca presunta dellíinsediamento: gli zingari presenti nel nostro territorio appartengono ai due gruppi Rom e Sinti; anche se tutti si riconoscono nellíetnonimo ´Romª che nella loro lingua, detta ´romanesª, significa ´uomoª, si deve comunque precisare che la denominazione Sinti Ë tratta dal fiume Sind che si trova nel nord dellíIndia.

Dallo studio della lingua Ë stata stabilita líorigine indiana della popolazione zingara. Le loro emigrazioni verso occidente incominciano a partire dal IX secolo, quando dalle zone nord-occidentali dellíIndia si spostano verso la Persia e da qui verso la Turchia e la Grecia, da dove poi si diffusero in tutta Europa.

Líorigine degli zingari in Italia, dalla documentazione in possesso, si fa risalire allíinvasione dei Balcani da parte dei Turchi.

Dai Paesi slavi e dalla Grecia si spostarono verso líItalia per due vie: via terra, attraverso i Balcani ed i territori tedeschi, giunsero nel nord Italia; via mare, dalla Grecia raggiunsero le coste calabresi, pugliesi, siciliane ed abruzzesi.

La lingua: la lingua degli zingari viene denominata ´romanesª con ciÚ individuando non certo una lingua unitaria, ma un insieme di dialetti, che col tempo si sono differenziati essenzialmente per ragioni collegate proprio al loro nomadismo. Tuttavia ancora oggi possiamo rintracciare affinitý tra questi vari dialetti ed alcuni dialetti neo-indiani (delle zone di loro provenienza). Alla lingua originaria si sono, infatti, aggiunti man mano ´prestitiª derivanti dai contatti con le popolazioni dei Paesi in cui si spostavano.

I dialetti degli zingari italiani appartengono al gruppo delle lingue ´non vlakhª che si caratterizzano per líassenza dellíinfluenza della lingua latina, mentre Ë accentuata líinfluenza della lingua greca, tedesca, slava ed italoromanza.

Il ´romanesª viene parlato a livello familiare o di clan; i dialetti rappresentano il secondo veicolo linguistico, mentre líitaliano rappresenta il terzo codice.

La religione: gli zingari non appartengono ad una religione ben definita. Si puÚ dire che hanno praticato un certo sincretismo tra credenze e pratiche religiose di tipo animistico e le altre religioni con cui sono venuti a contatto, con líevidente presenza di superstizioni e leggende acquisite lungo il corso del loro girovagare.

Nel loro credo si individuano un dio del bene

 ñ ´Delª o ´DevËlª ñ ed una divinitý del male ñ ´Bengª ñ che Ë inferiore per potenza a ´Delª. Per essi Ë rilevante il culto della vita, della feconditý, rivolto alla terra quale grande madre, ´Bari Dajª. Al di sotto di ´DevËlª e di ´Bengª ci sono i ´Mul˪, cioË gli spiriti dei morti.

Nella fase attuale gli zingari si adeguano ñ per lo pi˜ in forma esteriore ñ alle religioni dei Paese ospitanti (musulmana, cattolica, ortodossa).

Tra le credenze degli zingari spicca la concezione dellíanima intesa come entitý che si puÚ staccare dal corpo anche durante il sonno (in ciÚ non Ë estranea líinfluenza delle religioni orientali).

Poche le tradizioni religiose presenti tra gli zingari; ricordiamo solo la ´slavaª: cerimonia di tipo pagano per ricordare, con particolari riti, un defunto.

In passato esisteva, presso gli zingari, il culto per alcuni animali, in modo particolare per il cavallo.

La scolarizzazione: la scolarizzazione presenta problemi di non facile soluzione: i frequenti spostamenti non garantiscono le condizioni sufficienti per un regolare curriculum di studi per i bambini. Díaltra parte ai genitori ñ per lo pi˜ analfabeti ñ mancano le motivazioni necessarie per incoraggiare i loro figli alla frequenza scolastica, anche a causa della costante diffidenza nei confronti delle istituzioni.

Uníindagine svolta dallíOpera nomadi nel 1980, sulle condizioni degli zingari nel Lazio, ha dato i seguenti risultati:

49 per cento di analfabeti in etý scolare;

15 per cento si sono dichiarati autodidatti.

Nellíanno scolastico 1989-90:

16,5 per cento dei bambini in etý scolare (dai 6 ai 14 anni) ha frequentato regolarmente la scuola;

8,5 per cento ha frequentato irregolarmente;

75 per cento non ha frequentato affatto.

La conoscenza dellíitaliano si pone ad un livello molto basso proprio a causa della mancanza di scolarizzazione e del giý citato atteggiamento di diffidenza verso la cultura istituzionale.

Aspetti socio-culturali: nella mentalitý degli zingari alcune attivitý professionali hanno particolare significato: il fabbro, lo stagnino, il calderaio, rappresentavano mestieri collegati con forze soprannaturali, con le attivitý degli stregoni e dei maghi.

CosÏ per le donne líattivitý pi˜ frequente Ë la divinazione e líindividuazione della sorte degli uomini (cartomanzia e lettura della mano) legate come sono al mondo magico e religioso.

Il mondo della magia Ë prontamente riflesso nelle fiabe che vengono tramandate oralmente e rappresentano alcuni punti importanti delle loro credenze e dei valori che devono essere trasmessi. Fra gli aspetti caratteristici ricordiamo:

a) il senso della famiglia e il rispetto degli anziani uniti alla solidarietý fra i membri;

b) il rifiuto di matrimoni misti (cioË con i non-zingari);

c) il rispetto dellíuomo-zingaro, la cui dignitý gli proviene dalla famiglia, dalla saggezza e dallíabilitý;

d) líamore per la libertý;

e) líatteggiamento di avversione nei confronti dei non-zingari.

Situazione alloggiativa: gli zingari si caratterizzano per il loro nomadismo, anche se non si puÚ parlare di un nomadismo in senso pieno; infatti, il 33 per cento di essi puÚ essere considerato nomade in quanto vivono in un habitat mobile e si spostano regolarmente dalle 30 alle 50 volte líanno; il 16 per cento sono semi-nomadi perchË, sebbene vivano in situazioni mobili, si spostano solo in un periodo dellíanno; il 51 per cento devono essere considerati sedentari, in quanto non si spostano affatto ed il loro habitat puÚ essere mobile, ma non necessariamente Ë tale.

Nel nord Italia prevale il nomadismo, mentre al sud si registra pi˜ sedentarismo.

Forme associative: le associazioni presenti in Italia che si interessano degli zingari sono sorte allíesterno della minoranza stessa:

líOpera nomadi, ente morale che svolge attivitý di promozione sociale;

il Centro studi zingari, che promuove inchieste ed attivitý di conoscenza sulla situazione degli zingari; líOpera assistenza spirituale nomadi in Italia, organismo per líevangelizzazione;la Missione evangelica zingara; líAssociazione nazionale zingari oggi.

Grado di integrazione della popolazione nelle comunitý locali: il rapporto tra gli zingari e la comunitý italiana Ë stato e rimane problematico principalmente per due motivi: líuno imputabile al comportamento tipico della popolazione zingara, restia a qualsiasi tipo di controllo e di integrazione; líaltro attribuibile alla secolare diffidenza della comunitý italiana nei loro confronti.

Gli stessi gruppi sedentari, che vivono in baracche ai margini delle cittý, sono malvisti dalle popolazioni del luogo. Il mondo del lavoro offre loro pochi spazi; essi si dedicano prevalentemente al commercio di cavalli e di asini, sono artigiani del metallo, lavorano nei ´luna-parkª.

La precarietý dei mestieri esercitati riduce gli zingari in grave difficoltý, e questo stato di cose provoca líaumento del fenomeno della questua (la manghel) praticata soprattutto dalle donne e dai bambini ñ che vengono cosÏ sfruttati dalla stessa comunitý ñ anche perchË questa rappresenta líunico mezzo di sostentamento.

Fatti questi brevi cenni sulla comunitý degli zingari, riteniamo necessario aggiungere solo alcuni dati relativi alla loro consistenza numerica: sullíintero territorio italiano sono presenti circa 55.000 unitý: secondo líAssociazione italiana zingari oggi, gli appartenenti al gruppo dei Sinti (presenti in Italia sin dal 1400) sarebbero oggi 20.000, mentre i Rom (giunti successivamente) arrivano ad una presenza di 35.000 unitý.

Come giý ricordato, gli appartenenti alle comunitý nomadi, comunemente detti zingari, presenti nel territorio nazionale hanno un rapporto assai difficile con le istituzioni.

Díaltronde non si puÚ negare che chiunque scelga di vivere in una qualsiasi societý deve, innanzitutto, rispettare le sue regole, adattandosi ñ almeno in parte ñ ai suoi modi e regole di vita. Questo Ë líunico modo per rendere possibile la convivenza fra la popolazione residente e le varie minoranze etniche, attraverso il rispetto reciproco, che garantisca quindi la tutela del patrimonio culturale della stessa minoranza. Chi rifiuta aprioristicamente e sistematicamente qualsiasi tipo di di integrazione con la comunitý ospitante, potrý ñ forse ñ mantenere líorgoglio delle proprie tradizioni, ma non potrý certo poi pretendere sovvenzioni o reclamare assistenza da parte delle stesse strutture sociali che esso rifiuta.

Díaltronde, allo stato, non risulta esservi alcuna legge che si occupi specificamente di questa minoranza etnica; non Ë certo cosa facile, tuttavia il presente disegno di legge si propone proprio di trovare una soluzione al problema della presenza di popolazioni nomadi sul territorio nazionale, assicurando loro la scolarizzazione, líavviamento e líinserimento nel mondo del lavoro, la casa, la sanitý.

In particolare si ipotizzano interventi diretti:

ad una maggiore responsabilizzazione del nomade, chiamato a provvedere direttamente ai costi derivanti dallíesercizio della propria scelta di vita, prevedendo eventualmente, in via subordinata, la possibilitý di interventi pubblici; a ´trattenereª per il maggior tempo possibile le famiglie appartenenti ai gruppi nomadi su di un determinato territorio, condizione indispensabile per poter assicurare líeducazione ai bambini e líinserimento nel mondo del lavoro per gli adulti; ad avviare specifici progetti, annuali o pluriennali, che prevedano la possibilitý di contributi pubblici da destinare agli imprenditori per assicurare la formazione professionale ed il lavoro, di finanziamenti volti alla realizzazione delle iniziative nel campo della scolarizzazione; a tutelare, comunque, il diritto delle comunitý nomadi di individuare i siti da destinare alla propria dimora provvisoria, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle distinzioni díuso previste dai piani regolatori. Tutto ciÚ allo scopo di vigilare sulla sicurezza e sullíigiene dellíambiente in cui vivono queste persone; ad assicurare il diritto alla casa per quanti decidano di inserirsi stabilmente nel tessuto sociale.

 

DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

(Diritto di soggiorno)

1. Agli appartenenti alle comunitý nomadi Sinti e Rom Ë riconosciuto e garantito il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio nazionale, fatte salve le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sicurezza e sanitý.

Art. 2.

(Finalitý)

1. Al fine di agevolare la piena partecipazione di tutti i cittadini allíorganizzazione politica, economica e sociale della Repubblica italiana, Ë demandato alle regioni il compito di favorire e promuovere iniziative volte allíinserimento organico per una piena integrazione nel tessuto sociale degli appartenenti alle comunitý nomadi di cui allíarticolo 1.

2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni promuovono interventi di sostegno nel settore dellíalfabetizzazione e dellíistruzione e nel settore della formazione professionale, atti ad assicurare líaccesso al lavoro.

3. Le regioni, di concerto con gli enti locali, avviano un programma di accesso alla casa per quanti abbiano, di fatto, adottato un tipo di vita sedentaria, avendo scelto di insediarsi stabilmente nel territorio nazionale.

Art. 3.

(Obblighi degli appartenenti alle comunitý nomadi)

1. Gli appartenenti alle comunitý nomadi di cui alla presente legge, in possesso della cittadinanza italiana, che decidono di stabilire nel territorio nazionale la loro dimora provvisoria, sono tenuti al rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e di pubblica sicurezza; in particolare sono obbligati al rispetto delle norme relative agli uffici anagrafici e dello stato civile; in caso di omesse denunce di nascita o di morte sono applicate le sanzioni vigenti in materia.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti altresÏ al rispetto dei regolamenti, con particolare riferimento allíosservanza delle destinazioni díuso stabilite dagli strumenti urbanistici generali.

3. Gli appartenenti a comunitý nomadi, apolidi o in possesso di cittadinanza diversa da quella italiana, debbono uniformarsi, oltre che alle disposizioni del presente articolo, alle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato italiano.

Art. 4.

(Facoltý di intervento e obblighi di regolamentazione)

1. I comuni, i loro consorzi e le comunitý montane possono, con oneri di spesa a carico dei rispettivi bilanci, individuare sul proprio territorio uno o pi˜ siti da destinare alla realizzazione di aree attrezzate per líospitalitý delle minoranze nomadi, provvedendo a disciplinarne líuso e le modalitý di accesso, vigilando sullíosservanza delle disposizioni emanate al fine di garantire una dignitosa ed ordinata convivenza con la popolazione residente.

2. La presenza nomade nei singoli comuni non deve comunque superare lí1 per mille della popolazione residente. A tal fine i comuni provvedono a censimenti e controlli periodici degli insediamenti autorizzati e, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dalla legge o dalla specifica disciplina adottata per ogni singolo campo-sosta, provvedono con propria ordinanza allo sgombero immediato dellíinsediamento.

3. Dal computo di cui al comma 2 sono esclusi tutti coloro che fanno parte del personale al seguito di intrattenimenti e spettacoli viaggianti.

Art. 5.

(Scolarizzazione e tutela dellíinfanzia)

1. I comuni, i loro consorzi e le comunitý montane, in accordo con gli uffici periferici del Ministero dellíistruzione, dellíuniversitý e della ricerca, sono tenuti ad adottare misure ed iniziative idonee a favorire la scolarizzazione dei bambini, nonchË a vigilare sul rispetto dei diritti del fanciullo, nellíambito di un pi˜ generale programma di tutela dellíinfanzia.

2. Le regioni provvedono allo stanziamento ed alla erogazione di contributi per la realizzazione dei programmi di cui al presente articolo sulla base di programmi annuali di intervento, approvati specificatamente dalla regione stessa.

3. In caso di inosservanza e di inadempimento degli obblighi scolastici si applicano a carico dei genitori o di chi comunque detiene la patria potestý le sanzioni vigenti per la tutela del diritto allíistruzione.

Art. 6.

(Formazione professionale)

1. Le regioni ed i comuni, al fine di favorire la formazione professionale degli appartenenti alle comunitý nomadi, garantiscono loro líaccesso ai contributi previsti per la frequenza ai corsi, riservando una percentuale dei relativi posti, calcolata sulla base dei censimenti comunali, agli appartenenti a queste comunitý in una fascia di etý compresa fra i 15 ed i 29 anni.

2. Al fine di favorire il definitivo ingresso nel mondo del lavoro dei soggetti di cui alla presente legge, anche per una loro ulteriore specializzazione, le regioni ed i comuni prevedono specifici contributi da destinare alle aziende.

Art. 7.

(Accesso alla casa)

1. Le regioni, le province ed i comuni, di intesa con gli enti di tutela della cultura nomade, predispongono piani specifici, adottando le necessarie ed opportune iniziative nellíambito della legislazione vigente, per favorire líaccesso alla casa per le famiglie nomadi che preferiscano scegliere la vita sedentaria.

Art. 8.

(Sanzioni)

1. Le agevolazioni per gli appartenenti alle comunitý nomadi, di cui alla presente legge, decadono, con decorrenza immediata, nel caso di inosservanza degli obblighi previsti in particolare dalle norme di igiene pubblica, di pubblica sicurezza, di tutela dei minori e di istruzione.

 

 

 

 

Opera Nomadi

Ente Morale (DPR 26/03/70 n.347)

Presidenza Nazionale

operanomadi@tiscalinet.it

 

LA STRANA CONVERSIONE UMANITARIA di A.N.

 

Ö a proposito della proposta di legge dei Senatori Danieli e ValditaraÖ

 

LíOpera Nomadi sin dalla sua nascita nel 1963 Ë stata sempre uníassociazione apartitica e poi aconfessionale esplicitamente dalla fine degli anni í80.

Non abbiamo quindi mai avuto pregiudizi verso alcuno, tranne per chi avversava i Rom/Sinti per puro razzismo vale a dire per mero calcolo elettorale; fermo restando che spesso Ë purtroppo trasversale líopposizione allíautosviluppo del popolo dei Rom, Sinti e Camminanti, come la stessa Rosa Jervolino dovette sconsolatamente ammettere allíatto dellíanticostituzionale esclusione dei Rom/Sinti dalla Legge sulle Minoranze Linguistiche.

In questa poco nobile categoria rientravano, e rientrano ancora, tutti i Dirigenti della Lega Nord e la grandissima maggioranza di quelli di A.N. che si distinsero difronte alla peggior parte del loro elettorato nel rivendicare líesclusione sopradetta; nÈ in quei mesi sentimmo la voce fuori dal coro dei due Senatori che oggi hanno presentato una proposta di legge per gli <zingari> in Italia.

Premettiamo subito che essa emarginerebbe definitivamente i <nostri> da qualsiasi movimento di reale progressiva integrazione sociale, che pure in numerose zone del Paese (soprattutto nel Centro-Sud) Ë stata raggiunta da Rom/Sinti cittadini italiani che infatti sono giustamente contrari ad una <istituzionalizzazione della diversitý>.

Non sappiamo (ma nutriamo qualche mirato sospetto verso chi, trasformista ed opportunista volgarissimo, aveva fatto presentare in passato ad altrettanto malcapitati parlamentari <VERDI> una proposta simile) chi abbia suggerito agli ingenui Senatori postmissini tale confusionaria idea legislativa.

Entrando nello specifico, i due Senatori confondono giý alle prime righe i Rom/Sinti italiani con quelli balcanici, ignari che líaccesso ai servizi pubblici per i primi presenta pi˜ o meno le stesse difficoltý che trova un comune lavoratore italiano, magari disoccupato o pregiudicato. Eí qui curiosa la convinzione che i Rom/Sinti non iscrivano i figli allíanagrafe, malvezzo di alcuni astuti capifamiglia balcanici immigrati anche da noi esecratissimo ancorchË ristretto ad alcune centinaia di minori Rom a fronte delle diecine e diecine di migliaia di Rom/Sinti regolarmente registrati.

I dati sulla consistenza numerica vengono forniti aggiornati allíinizio degli anni í70, in quanto attualmente i Rom/Sinti nel nostro Paese sono circa 120.000, cioË oltre il doppio di quelli supposti da Danieli e Valditara.

I due parlamentari affermano poi che i Rom si riconoscano tutti nellí <etnonimo Rom>, mentre Ë noto che i Sinti sono giustamente gelosi della loro origine onomastica di gruppo.

Ulteriore confusione viene fatta a proposito dei <dialetti degli zingari italiani> a torto qui ritenuti univoci, mentre nella realtý i Rom italiani centro-meridionali ed i Sinti del Centro-Nord parlano dei RomanËs profondamente diversi, visto che i primi sono giunti in Italia via mare assieme ai profughi arberesíh evitando quindi la contaminazione delle lingue della zona cosiddetta austroungarica presenti appunto nel RomanËs dei Sinti.

Pura fantasia Ë poi quella riferita da Danieli e Valditara sulla religiositý del <credo> originario dei Rom/Sinti (i vari DevËl e Beng, o lo scontatissimo richiamo alla <terra grande madre>) invece legati ad una concezione assolutamente pragmatica della quotidianetý; qui sembra esserci líinfluenza maldestra di una scrittrice comica franco-palermitana che qualche anno fa costruÏ un libro sui racconti di singoli Rom, generalizzandoli a tutti i 30 milioni di Rom/Sinti presenti nel mondo.

Grande confusione viene fatta poi dai due Senatori sulla scolarizzazione, quando si estende un problema specifico dei Sinti Giostrai a tutti i Rom/Sinti presenti nel nostro Paese, ovverosia quello dellíeducazione a distanza non garantita per i piccoli circensi (ma anche per i giovanissimi Camminanti Siciliani e Rom Kalderasha, anchíessi fra i ben pochi seminomadi in Italia).

E ancora sorpassatissimo il dato sulla <prevalenza del commercio di equini e dellíartigianato dei metalli> fra i Rom, mestieri ridotti invece a livelli testimoniali o, peggio, di puro folklore.

Nessun accenno, invece, alla mancata applicazione (dopo ben 33 anni dalla sua promulgazione) della LEGGE 337/1968 sullo spettacolo viaggiante, dispositivo che avrebbe garantito dignitý occupazionale e tutela della tradizione per i circa 30.000 Sinti Giostrai italiani alle prese con le pressocchË totali inadempienze degli Enti Locali e con líatteggiamento pilatesco dei vari Ministri della Cultura fin qui succedutisi, compresa Giovanna Melandri a cui i Sinti si erano rivolti direttamente e, purtroppo, vanamente.

 

IL DISPOSITIVO di LEGGE

Il testo Ë stringato, ripreso pressocchË tutto da qualche legge regionale sui Rom.

Ci si accanisce a scavalcare diritti inalienabili giý contenuti nella nostra Costituzione ed infatti giý garantiti a diecine di migliaia di Rom/Sinti italiani (ma ormai anche ad un numero sempre crescente di Rom balcanici).

Si propone ancora la costruzione di campi-sosta ormai rifiutati dalla totalitý dei Rom/Sinti che, al massimo e comunque soltanto pro-tempore, chiedono Villaggi di prefabbricati per singole unitý familiari.

Numerosi articoli infine svelano líorigine missina dei due Senatori allorchË propongono svariate misure di mero ordine pubblico, peraltro giý ribadite per ogni cittadino nelle ordinarie Leggi dello Stato; si tratta di un vero e proprio peccato originale allorchË i Senatori Danieli e Valditara propongono di <trattenere> il pi˜ possibile i <nomadi> su un territorio specifico per garantire líeducazione scolastica dei figli, ignorando che il Ministero dellíIstruzione da anni, proprio nel rispetto della residua cultura del nomadismo, sta cercando di attuare uno specifico <Progetto di Educazione a distanza>.

 

COSA FARE

Noi non ci faremo attirare perÚ in questa trappola procedurale: i Rom/Sinti hanno bisogno che venga rispettata anche per loro la legalitý costituzionale (con tutto quello che comporta in termini di regole, ovviamente) e non di una Legge specifica che ne farebbe una categoria speciale.

Come Ente Morale a tutela dei diritti costituzionali dei Rom/Sinti, abbiamo comunque líurgente preciso dovere di illustrare ai due parlamentari líincongruenza della loro proposta e di chieder loro un atto di coerenza, invitandoli a far rispettare la Costituzione nellíemendare, anzi rivedere formalmente, la Legge sulle Minoranze Linguistiche, dove poco pi˜ di un anno faí il loro partito e la Lega imposero líesclusione anticostituzionale del solo RomanËs dal dispositivo, condannando quindi soltanto i minori Rom/Sinti a non poter studiare la propria lingua madre nelle scuole dello Stato Italiano.

 

MASSIMO CONVERSO

PRESIDENTE NAZIONALE OPERA NOMADI

Cosenza, 18 Novembre 2001

 

 

 


A PROPOSITO DI SCUOLA E DI UNA PREOCCUPANTE PROPOSTA DI LEGGE.

 

Diciamoci la veritý: a parte alcune eccezioni che confermano la regola, in Italia le istituzioni, a livello locale come nazionale, sono ancora abbastanza latitanti in merito ai problemi posti dalla scolarizzazione di massa dei Rom di antica come di pi˜ recente immigrazione. Gli impegni assunti sono pochi e quei pochi vengono di rado rispettati.

Non c'Ë davvero da aspettarsi, di questi tempi, un'attenzione che non sia puramente poliziesca verso il fenomeno della presenza di Rom e Sinti in Italia.

Mentre ci si accinge a presentare un disegno di legge, specifico su questi due popoli (a nome dei senatori Danieli e Valditara), che intende risolvere definitivamente il "problema" zingaro in Italia (e di "soluzione finale" AN dovrebbe ricordare qualcosa), la scolarizzazione degli zingari in Italia sembra segnare una battuta d'arresto.

L'indagine realizzata di recente dall'Opera Nomadi ( a cura di R. Paolucci) nelle regioni italiane evidenzia (e denuncia) una fase di stallo nel campo dell'istruzione/formazione dei popoli Rom, Sinti e Camminanti. Di fronte ad alcune esperienze "di punta" come la scolarizzazione elementare quasi completa in Trentino o Lombardia (compiuta tra l'altro con l'ausilio di figure di mediatrici professionali), ancora moltissimo rimane da fare in altre regioni, come la Liguria o la Calabria, dove gli interventi sono episodici e frammentari. A Napoli, l'altissimo numero di bambini rom iscritti alle scuole materna ed elementare quest'anno (circa 230) non deve farci automaticamente gridarci al miracolo, visto che solo il 70% frequenta con una certa regolaritý, tra mille difficoltý legate per lo pi˜ all'impreparazione della scuola e del territorio. Abbastanza generalizzata appare, inoltre, la mancata frequenza di massa dei ragazzini rom e sinti nella scuola media italiana, per ragioni economiche, culturali e, non ultime, legate all'incapacitý dell'istituzione scolastica di ristrutturarsi su base interculturale. Ancora molto rimane da fare per incentivare la frequenza media e superiore specie delle ragazze, destinate precocemente al mendicio e/o al matrimonio.

Al di lý dei facili rilevamenti statistici, rimane da compiere un salto qualitativo in direzione di un miglioramento dell'accoglienza e della didattica in un'ottica di accettazione e valorizzazione dell'altro. E' un discorso che passa attraverso l'elaborazione di progetti e iniziative mirate, ma anche e soprattutto attraverso l'innalzamento del livello generale di comprensione di una cultura che Ë diversa dalla nostra, ma la cui storia appare inestricabilmente intrecciata alla nostra. Esistono, infatti, lacune o abbagli imperdonabili nel sistema legislativo vigente in Italia riguardo ai diritti dei Rom, come esistono anche lacune evidenti nella mentalitý e nell'apparato concettuale degli operatori preposti a fare applicare tali leggi.

In campo legislativo, spicca ad esempio senz'altro la mancanza di un capitolo sulla lingua RomanÈs nella recente legge sulle minoranze linguistiche (n. 482 del 1999), mancanza che di certo non favorisce le esperienze di insegnamento bilingue in caso di presenza scolastica di alunni rom o sinti. Un'altra grave lacuna Ë rappresentata dall'assenza, allo stato attuale, di una Commissione interministeriale per la Scolarizzazione degli Zingari, capace di calibrare gli interventi sulla base di un monitoraggio continuo dei risultati conseguiti. L'Opera Nomadi si Ë fatta, a livello nazionale, promotrice di una richiesta in tale direzione, ma, allo stato attuale, senza trovare ascolto negli organi competenti.

In fase di smantellamento evidente del sistema formativo pubblico, non c'Ë da essere particolarmente fiduciosi nella capacitý o volontý di investimento del Governo nel settore della scolarizzazione dei Rom. Evidentemente, le prioritý storiche del momento sono altre. Al di lý di tutto, con le nuove riforme in fatto di sussidiarietý e autonomie locali, il MPI perderý alcune delle sue prerogative salienti e l'Opera Nomadi si troverý a negoziare con le varie Regioni protocolli e convenzioni, con l'evidente perdita di potere contrattuale delle proprie rivendicazioni.

Sull'impreparazione culturale e mentale delle amministrazioni e spesso, duole dirlo, anche degli operatori scolastici nei confronti delle realtý rom e sinti, ci sarebbe moltissimo da dire. Basti qui ricordare come tale impreparazione assume caratteri davvero grotteschi nel caso dei senatori Danieli e Valditara che, presentando nella loro proposta di legge la cultura zingara con abbondanza di luoghi comuni e banalitý, parlano di slava (festa in senso generale) al posto di pomana per indicare il rito funebre rom e citano un fantomatico culto del cavallo (!!!) per testimoniare del carattere "pagano" della mentalitý di questo popolo. Sull'uso del termine "nomadi" per indicare un popolo che ormai non Ë pi˜ tale da mezzo secolo non Ë pi˜ il caso di insistere, desta tuttavia indignazione l'accanimento razzista sull'idea che gli Zingari sfruttino i loro figli attraverso il mangel (elemosina). Il progetto di legge in questione, se dovesse passare, finirebbe per accreditare una versione biecamente "assimilazionista" dei rapporti tra mondo rom e cultura dominante, dal momento che gli Zingari, nell'ottica dei due senatori di AN, se vogliono sussidi e assistenza dallo stato, devono rinunciare alla propria specificitý etnico-culturale. Essi vengono percepiti unicamente come problema o, al massimo, come risorsa di lavoro a basso costo, utile per giunta agli imprenditori per ottenere nuovi sussidi. Per chi trasgredisce le regole c'Ë solo manganello e olio di ricino, o, nel migliore dei casi, la deportazione.

Se il livello di comprensione del mondo rom e sinti da parte dei nostri legislatori Ë questo, cosa possiamo aspettarci dalla maestra di scuola o dal funzionario dell'ASL, che deve far applicare le leggi dello Stato italiano, giý di per sÈ insufficienti? Se chi ha la responsabilitý di legiferare, cioË di regolare la vita di migliaia di persone, puÚ permettersi un tale livello di crassa (e tronfia) ignoranza sulla cultura di un popolo dalla storia plurimillenaria come i Rom, come possiamo mai sperare di ottenere dalle istituzioni una risposta alle drammatiche emergenze nelle quali versano i nostri amici zingari?  

 

Napoli novembre 2001

 

Ins. Marco Nieli

 Opera Nomadi Napoli