Disegni di legge
discussi ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento
(*) Modifica
alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (795)
Norme in
difesa della cultura italiana e per la regolamentazione dell'immigrazione (55)
Nuove norme in
materia di immigrazione (770)
Disciplina
dell'ingresso degli stranieri che svolgono attività sportiva a titolo
professionistico o comunque retribuita (797)
Norme in
materia di ingressi dei lavoratori extracomunitari occupati nel settore dello
spettacolo (963)
________________
(*) Testo preso
in esame dall'Assemblea
Articoli del
disegno di legge n. 795
Capo I
DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI
IMMIGRAZIONE
Art. 1.
(Cooperazione
con Stati stranieri)
1. Al fine di
favorire le elargizioni in favore di iniziative di sviluppo umanitario, di
qualunque natura, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), dopo le parole "organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (ONLUS)," sono aggiunte le
seguenti: "delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da
fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, nei paesi non appartenenti
all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
(OCSE)";
b) all’articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), dopo le parole "a favore
delle ONLUS" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", nonchè le
iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni,
comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri ai sensi dell’articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), nei paesi non appartenenti
all’OCSE;".
2. Nella
elaborazione dei programmi bilaterali di cooperazione e di aiuto per interventi
non a scopo umanitario nei confronti dei paesi non appartenenti
all’Unione europea, con esclusione delle iniziative a carattere
umanitario, il Governo tiene conto anche della collaborazione prestata dai
paesi interessati al contrasto delle organizzazioni criminali operanti
nell’immigrazione clandestina, nello sfruttamento della prostituzione,
nel traffico di stupefacenti, di armamenti, nonchè in materia di
cooperazione giudiziaria e penitenziaria.
3. Alle minori
entrate dovute dall’applicazione del comma 1, valutate in 12,39 milioni
di euro per l’anno 2003 ed in 7,23 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2004, si provvede con le maggiori entrate connesse alla
regolarizzazione dei rapporti di lavoro degli immigrati, derivanti dalla
presente legge.
Art. 2.
(Comitato per
il coordinamento
ed il
monitoraggio)
1. Al testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, di seguito denominato "testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998", dopo l’articolo 2, è inserito il
seguente:
"Art. 2-bis.
- (Comitato per il coordinamento e il monitoraggio) – 1. È istituito il Comitato per il
coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del presente decreto, di
seguito denominato "Comitato".
2. Il Comitato è presieduto dal
Presidente o dal vice Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro
delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ed è composto dai
Ministri interessati ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non
inferiore a quattro e da un Presidente di regione o di provincia autonoma
designato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province
autonome.
3. Per l’istruttoria delle questioni di
competenza del Comitato, è istituito un gruppo tecnico di lavoro presso
il Ministero dell’interno, composto dai rappresentanti dei Dipartimenti
degli affari regionali, delle pari opportunità e delle politiche
comunitarie, dell’innovazione e le tecnologie, e dei Ministeri degli
affari esteri, dell’interno, della giustizia, delle attività
produttive, dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, della difesa,
dell’economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole e
forestali, dei beni e delle attività culturali, delle comunicazioni,
oltre che da un rappresentante del Ministro per gli italiani nel mondo e da tre
esperti designati dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle riunioni, in relazione
alle materie oggetto di esame, possono essere invitati anche rappresentanti di
ogni altra pubblica amministrazione interessata all’attuazione delle
disposizioni del presente decreto.
4. Con regolamento, da emanare ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro
dell’interno e con il Ministro per le politiche comunitarie sono definite
le modalità di coordinamento delle attività del gruppo tecnico
con le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri".
Art. 3.
(Politiche
migratorie)
1. Al testo unico
di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 3, il
comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentiti il Comitato di cui all’articolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le
competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il
termine del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento del
decreto, sulla base
dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime
di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato,
anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto
dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea
eventualmente disposte ai sensi dell’articolo 20. Qualora se ne ravvisi
la necessità, ulteriori decreti possono essere emanati durante
l’anno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro
subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo,
sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata
pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del
Consiglio dei ministri provvede, in via transitoria, con proprio decreto, nel
limite delle quote stabilite per l’anno precedente.".
Art. 4.
(Permesso di
soggiorno)
1. Al testo unico
di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 5 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "permesso
di soggiorno rilasciati", sono inserite le seguenti: ", anche per la
durata,";
b) al comma 3, alinea, dopo le parole:
"La durata del permesso di soggiorno" sono aggiunte le seguenti:
"non rilasciati per motivi di lavoro";
c) al comma 3, le lettere b) e d) sono abrogate;
d) dopo il comma 3, sono inseriti i
seguenti:
"3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi
di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di
soggiorno per lavoro di cui all’articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di
soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e
comunque non può superare:
a) in relazione ad uno o più contratti
di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;
b) in relazione ad un contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;
c) in relazione ad un contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni.
3-ter. Allo straniero che dimostri di essere
venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale
può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un
permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, per la durata
temporale annuale di cui ha usufruito nell’ultimo dei due anni precedenti
con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso è rilasciato
ogni anno. Il permesso è revocato immediatamente in caso di abuso.
3-quater. Possono inoltre soggiornare nel
territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro
autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente
rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti
previsti dall’articolo 26 del presente decreto. Il permesso di soggiorno
non può avere validità superiore ad un periodo di due anni.
3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o
consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai
sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 4, ovvero il visto di ingresso per
lavoro autonomo, ai sensi del comma 5 dell’articolo 26, ne dà
comunicazione anche in via telematica al Ministero dell’interno e
all’INPS per l’inserimento nell’archivio previsto dal comma 9
dell’articolo 22. Uguale comunicazione è data al Ministero
dell’interno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di
cui all’articolo 29.
3-sexies. Nei casi di ricongiungimento
familiare, ai sensi dell’articolo 29, la durata del permesso di soggiorno
non può essere superiore a due anni.";
e) il comma 4 è sostituito dal
seguente:
"4. Il rinnovo del permesso di soggiorno
è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui risiede,
almeno novanta giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lettera c), sessanta giorni prima nei casi di cui alla
lettera b) del
medesimo comma 3-bis,
e trenta giorni nei restanti casi, ed è sottoposto alla verifica delle
condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal
presente decreto. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente decreto e
dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per
una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.";
f) il comma 8 è sostituito dal
seguente:
"8. Il permesso di soggiorno e la carta di
soggiorno di cui all’articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di
mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai
tipi da approvare con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con
il Ministro per l’innovazione e le tecnologie in attuazione
dell’Azione comune adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 16
dicembre 1996, riguardante l’adozione di un modello uniforme per i
permessi di soggiorno.";
g) dopo il comma 8, è inserito il
seguente:
"8-bis. Chiunque redige un permesso di soggiorno,
un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno falsi o ne altera di
autentici, ovvero redige documenti falsi o ne altera di autentici al fine di
determinare il rilascio di un permesso di soggiorno, di un contratto di
soggiorno o di una carta di soggiorno, è punito con le pene previste
dall’articolo 476 codice penale. La pena è aumentata se il fatto
è commesso da un pubblico ufficiale".
Art. 5.
(Contratto di
soggiorno per lavoro
subordinato)
1. Al testo unico
di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo l’articolo 5
è inserito il seguente:
"Art. 5-bis.
- (Contratto di soggiorno per lavoro subordinato) – 1. Il contratto di soggiorno per lavoro
subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non
appartenente all’Unione europea o apolide, contiene, a pena di
nullità:
a) la garanzia da parte del datore di lavoro
di una adeguata sistemazione alloggiativa per il lavoratore;
b) l’impegno al pagamento da parte del
datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese
di provenienza.
2. Il contratto di soggiorno per lavoro
è sottoscritto in base a quanto previsto dall’articolo 22 presso
lo sportello unico per l’immigrazione della provincia nella quale risiede
o ha sede legale il datore di lavoro secondo le modalità previste nel
regolamento di attuazione.".
Art. 6.
(Facoltà
inerenti il soggiorno)
1. Al testo unico
di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 6, comma
1, dopo le parole: "prima della sua scadenza," sono inserite le
seguenti: "e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero
il rilascio della certificazione della sussistenza dei requisiti previsti
dall’articolo 26 da parte dell’Ufficio territoriale del Governo
competente per il luogo di residenza,".
Art. 7.
(Sanzioni per
l’inosservanza degli obblighi di comunicazione dell’ospitante e del
datore di lavoro)
1. Al testo unico
di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 7, dopo
il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:
"2-bis. Le violazioni delle disposizioni di
cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 154,93 a 1032,91 euro".
Art. 8.
(Carta di
soggiorno)
1. Al testo unico
di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 9, comma
1, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei
anni".
Art. 9.
(Coordinamento
dei controlli di frontiera)
1. Al testo unico
di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 11, dopo
il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Il Ministro dell’interno,
sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per l’ordine e la
sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il coordinamento unificato
dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana. Il Ministro
dell’interno promuove altresì apposite misure di coordinamento tra
le autorità italiane competenti in materia di controlli
sull’immigrazione e le autorità europee competenti in materia di
controlli sull’immigrazione ai sensi dell’Accordo di Schengen,
ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388".
Art. 10.
(Disposizioni
contro le immigrazioni
clandestine)
1. Al testo unico
di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 12, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "nel
territorio dello Stato" sono inserite le seguenti: "ovvero
l’ingresso degli stranieri, presenti illegalmente in Italia, nel
territorio di un altro Stato";
b) il comma 3 è sostituito dal
seguente:
"3. Chiunque compia attività dirette a
favorire l’ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in
violazione delle disposizioni del presente decreto al fine di lucro o in
concorso con due o più persone utilizzando servizi di trasporto
internazionale o documenti contraffatti, ovvero quando il fatto riguarda
l’ingresso di cinque o più persone, è punito con la pena
della reclusione da quattro a dodici anni e la multa di 15.493,71 euro per ogni
straniero di cui è stato favorito l’ingresso in violazione del
presente decreto.";
c) dopo il comma 3, sono inseriti i
seguenti:
"3-bis. Chiunque compia attività
dirette a favorire l’ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato
in violazione delle disposizioni del presente decreto al fine del reclutamento
di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della
prostituzione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e
con la multa di 25.822,84 euro per ogni straniero di cui è stato
favorito l’ingresso in violazione delle norme del presente decreto.
3-ter. Alle persone condannate per i fatti
di cui ai commi 3 e 3-bis si applicano le disposizioni dell’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n.
354.";
d) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:
"9-bis. La nave italiana in servizio di
polizia, che incontri nel mare territoriale, o nella zona contigua, una nave,
che si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto
illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se
vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un
traffico di migranti, sequestrarla, conducendo la stessa in un porto dello
Stato.
9-ter. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori
delle acque territoriali, da parte delle navi da guerra nei limiti consentiti
dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o
multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro
Stato.
9-quater. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis
e 9-ter si applicano, in quanto compatibili, anche
per i controlli concernenti il traffico aereo".
Art. 11.
(Espulsione
amministrativa)
1.
All’articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286
del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal
seguente:
"3. L’espulsione è disposta in
ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a
gravame o impugnativa da parte dell’interessato. Quando lo straniero
è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia
cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l’espulsione,
richiede il nulla osta all’autorità giudiziaria, che può
negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in
relazione all’accertamento della responsabilità di persone
concorrenti nei reati o imputate in procedimenti per reati connessi, e
all’interesse della persona offesa. In tal caso l’esecuzione del
provvedimento è sospesa fino a quando l’autorità giudiziaria
comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il
nulla osta, provvede all’espulsione con le modalità di cui al
comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l’autorità
giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla richiesta. In attesa della
decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la
misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporaneo, ai sensi
dell’articolo 14.";
b) dopo il comma 3, sono inseriti i
seguenti:
"3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di
fermo, il giudice rilascia il nulla osta all’atto della convalida, salvo
che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi
dell’articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra
una delle ragioni per le quali il nulla osta può essere negato ai sensi
del comma 3.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si
applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia
stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della
custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo
stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l’estinzione della
misura, decide sul rilascio del nulla osta all’esecuzione
dell’espulsione. Il provvedimento è immediatamente comunicato al
questore.
3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova
dell’avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il
provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a
procedere. E’ sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo
comma dell’articolo 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni
di cui ai commi 13 e 14.
3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14
ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato
più grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica
l’articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato
scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia
cautelare, quest’ultima è ripristinata a norma dell’articolo
307 del codice di procedura penale.
3-sexies. Il nullaosta all’espulsione
non può essere concesso qualora si proceda per uno o più delitti
previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,
nonchè dall’articolo 12 del presente decreto.";
c) il comma 4 è sostituito dal
seguente:
"4. L’espulsione è sempre
eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5.";
d) il comma 5 è sostituito dal
seguente:
"5. Nei confronti dello straniero che si
è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno
è scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne
è stato chiesto il rinnovo, l’espulsione contiene
l’intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di
quindici giorni. Il questore dispone l’accompagnamento immediato alla
frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che
quest’ultimo si sottragga all’esecuzione del provvedimento.";
e) il comma 8 è sostituito dal
seguente:
"8. Avverso il decreto di espulsione
può essere presentato unicamente il ricorso al tribunale in composizione
monocratica del luogo in cui ha sede l’autorità che ha disposto
l’espulsione. Il termine è di sessanta giorni dalla data del
provvedimento di espulsione. Il tribunale in composizione monocratica accoglie
o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso,
entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al
presente comma può essere sottoscritto anche personalmente, ed è
presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare
italiana nel paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte
della persona interessata, è autenticata dai funzionari delle
rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne
l’autenticità e ne curano l’inoltro
all’autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso
all’assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia
munito di procura speciale rilasciata avanti all’autorità
consolare. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio
a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è
assistito da un difensore designato dal giudice nell’ambito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui all’articolo 29 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonchè ove necessario,
da un interprete.";
f) i commi 6, 9 e 10 sono abrogati;
g) il comma 13 è sostituito dai
seguenti:
"13. Lo straniero espulso non può
rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del
Ministro dell’interno. In caso di trasgressione lo straniero è
punito con l’arresto da sei mesi ad un anno ed è nuovamente
espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.
13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal
giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la
reclusione da uno a quattro anni. La stessa pena si applica allo straniero che,
già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto
reingresso sul territorio nazionale.
13-ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis
è sempre
consentito l’arresto in flagranza dell’autore del fatto e,
nell’ipotesi di cui al comma 13-bis, è consentito il fermo. In ogni caso
contro l’autore del fatto si procede con rito direttissimo.";
h) il comma 14 è sostituito dal
seguente:
"14. Salvo che sia diversamente disposto, il
divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di
espulsione può essere previsto un termine più breve, in ogni caso
non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta
dall’interessato nel periodo di permanenza in Italia".
Art. 12.
(Esecuzione
dell’espulsione)
1.
All’articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286
del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal
seguente:
"5. La convalida comporta la permanenza nel
centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora
l’accertamento dell’identità e della nazionalità,
ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi
difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare
il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore
esegue l’espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza
ritardo al giudice.";
b) dopo il comma 5, sono inseriti i
seguenti:
"5-bis. Quando non sia stato possibile
trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero siano
trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito l’espulsione o il
respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio
dello Stato entro il termine di cinque giorni.
5-ter. Lo straniero che senza giustificato
motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine
impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, è punito con l’arresto da
sei mesi ad un anno. In tale caso si procede a nuova espulsione con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
5-quater. Lo straniero, nuovamente espulso
ai sensi del comma 5-ter, che si trattiene senza giustificato motivo nel territorio dello
Stato, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
5-quinquies. Per i reati previsti ai commi
5-ter e 5-quater è obbligatorio l’arresto
dell’autore del fatto e si procede con rito direttissimo. Al fine di
assicurare l’esecuzione dell’espulsione, il questore può
disporre i provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo".
Art. 13.
(Espulsione a
titolo di sanzione sostitutiva
o alternativa
alla detenzione)
1.
L’articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 16. -
(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione) – 1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di
condanna per un reato non colposo o nell’applicare la pena su richiesta
ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti
dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate
nell’articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena
detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per
ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell’articolo
163 del codice penale nè le cause ostative indicate nell’articolo
14, comma 1, del presente decreto, può sostituire la medesima pena con
la misura dell’espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.
2. L’espulsione di cui al comma 1
è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile,
secondo le modalità di cui all’articolo 13, comma 4.
3. L’espulsione di cui al comma 1 non può
essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o più delitti
previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i
delitti previsti dal presente decreto, puniti con pena edittale superiore nel
massimo a due anni.
4. Se lo straniero espulso a norma del comma
1 rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto
dall’articolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva è revocata dal
giudice competente.
5. Nei confronti dello straniero, identificato,
detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nell’articolo
13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore
a due anni, è disposta l’espulsione. Essa non può essere
disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o più delitti previsti
dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i
delitti previsti dal presente decreto.
6. Competente a disporre l’espulsione
di cui al comma 5 è il magistrato di sorveglianza, che decide con
decreto motivato, senza formalità, acquisite le informazioni degli
organi di polizia sull’identità e sulla nazionalità dello
straniero. Il decreto di espulsione è comunicato allo straniero che,
entro il termine di dieci giorni, può proporre opposizione dinanzi al
tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.
7. L’esecuzione del decreto di
espulsione di cui al comma 5 è sospesa fino alla decorrenza dei termini
di impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo
stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari
documenti di viaggio. L’espulsione è eseguita dal questore
competente per il luogo di detenzione dello straniero con la modalità
dell’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
8. La pena è estinta alla scadenza del
termine di dieci anni dall’esecuzione dell’espulsione di cui al
comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel
territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione è
ripristinato e riprende l’esecuzione della pena".
Art. 14.
(Determinazione
dei flussi di ingresso)
1.
All’articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286
del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "quote
riservate" sono inserite le seguenti: "ai lavoratori di origine
italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea
retta di ascendenza, residenti in paesi non comunitari, nonchè";
b) dopo il comma 4 è inserito il
seguente:
"4-bis. Il decreto annuale ed i decreti
infrannuali devono altresì essere predisposti in base ai dati sulla
effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali
d’utenza, elaborati dall’anagrafe informatizzata, istituita presso
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il
regolamento di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con altre
strutture pubbliche e private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio".
Art. 15.
(Lavoro
subordinato a tempo determinato
e
indeterminato e lavoro autonomo)
1.
L’articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286
del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 22. - (Lavoro
subordinato a tempo determinato e indeterminato) – 1. In ogni provincia è istituito
presso la prefettura, ufficio territoriale di Governo, uno sportello unico per
l’immigrazione, responsabile dell’intero procedimento relativo
all’assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed
indeterminato.
2. Il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno
straniero residente all’estero deve presentare allo sportello unico per
l’immigrazione della provincia di residenza:
a) richiesta nominativa di nullaosta al
lavoro;
b) idonea documentazione relativa alle
modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
c) la proposta di contratto di soggiorno con
specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell’impegno al
pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello
straniero nel paese di provenienza;
d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni
variazione concernente il rapporto di lavoro.
3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza
diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di
cui alle lettere b) e c)
del comma 2, il nullaosta
al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui
all’articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel
regolamento di attuazione.
4. Lo sportello unico per
l’immigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per
l’impiego di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o
sede legale. Il centro per l’impiego provvede a diffondere le offerte per
via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito Internet o con ogni altro mezzo possibile ed
attiva, gli eventuali interventi previsti dall’articolo 2 del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia stata
presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, il
centro trasmette all’ufficio territoriale richiedente una certificazione
negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di
lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per l’impiego
abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.
5. Lo sportello unico per
l’immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla
presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le
prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie,
rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nullaosta nel rispetto dei
limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma
dell’articolo 3, comma 4, e dell’articolo 21, e, a richiesta del
datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale,
agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nullaosta al lavoro
subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla
data del rilascio.
6. Gli uffici consolari del paese di
residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di
rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale,
comunicato dallo sportello unico per l’immigrazione. Entro otto giorni
dall’ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per
l’immigrazione che ha rilasciato il nullaosta per la firma del contratto
di soggiorno che resta ivi conservato ed, a cura di quest’ultima,
trasmesso in copia all’autorità consolare competente ed al centro
per l’impiego competente.
7. Il datore di lavoro che omette di
comunicare allo sportello unico per l’immigrazione qualunque variazione
del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con la
sanzione amministrativa da 516,46 a 2582,28 euro. Per l’accertamento e
l’irrogazione della sanzione è competente il prefetto.
8. Salvo quanto previsto dall’articolo
23, ai fini dell’ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore
extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano
presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.
9. Le questure forniscono all’INPS,
tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai
lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno
per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l’accesso al lavoro e
comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai
sensi degli articoli 28 e seguenti; l’INPS, sulla base delle informazioni
ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori
extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo
scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni
interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura
delle questure, all’ufficio finanziario competente che provvede
all’attribuzione del codice fiscale.
10. Lo sportello unico per
l’immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
il numero ed il tipo di nullaosta rilasciati secondo le classificazioni
adottate nei decreti di cui all’articolo 3, comma 4.
11. La perdita del posto di lavoro non
costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore
extracomunitario ed i suoi familiari legalmente residenti. Il lavoratore
straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che
perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto
nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del
permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno
per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento
di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per
l’impiego, anche ai fini dell’iscrizione del lavoratore straniero
nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori
extracomunitari.
12. Il datore di lavoro che occupa alle
proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno
previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o
annullato, è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con
l’ammenda di 2582,28 euro per ogni lavoratore impiegato.
13. Salvo quanto previsto, per i lavoratori
stagionali, dall’articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore
extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale
maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di
reciprocità.
14. Le attribuzioni degli istituti di
patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152,
sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività
di lavoro in Italia.
15. I lavoratori italiani ed extracomunitari
possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale
acquisiti all’estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del
lavoro e della politiche sociali, sentita la commissione centrale per
l’impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle
qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre
partecipare, a norma del presente decreto, a tutti i corsi di formazione e di
riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica".
2.
All’articolo 26, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La rappresentanza
diplomatica o consolare rilascia, altresì, allo straniero la
certificazione dell’esistenza dei requisiti previsti dal presente
articolo ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 5, comma 3-ter, per la concessione del permesso di
soggiorno per lavoro autonomo".
Art. 16.
(Prestazione
di garanzia per l’accesso
al lavoro)
1.
L’articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286
del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 23. - (Titoli
di prelazione) – 1. Nell’ambito
di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle province
autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri
enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro,
nonchè organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei
lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi
del paese, enti ed associazioni operanti nel settore dell’immigrazione da
almeno tre anni, possono essere previste attività di istruzione e di
formazione professionale nei paesi di origine.
2. L’attività di cui al comma 1
è finalizzata:
a) all’inserimento lavorativo mirato
nei settori produttivi italiani che operano all’interno dello Stato;
b) all’inserimento lavorativo mirato
nei settori produttivi italiani che operano all’interno dei paesi di
origine;
c) allo sviluppo delle attività
produttive o imprenditoriali autonome nei paesi di origine.
3. Gli stranieri che abbiano partecipato
alle attività di cui al comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai
quali le attività si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui
all’articolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le modalità previste nel
regolamento di attuazione del presente decreto.
4. Il regolamento di attuazione del presente
decreto prevede agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che
abbiano seguito i corsi di cui al comma 1".
Art. 17.
(Lavoro
stagionale)
1.
L’articolo 24 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286
del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 24. - (Lavoro
stagionale) – 1. Il
datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le
associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano
instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale
con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico
per l’immigrazione della provincia di residenza ai sensi
dell’articolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o
straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano
una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le
modalità previste dall’articolo 22, deve essere immediatamente
comunicata al centro per l’impiego competente, che verifica nel termine
di cinque giorni l’eventuale disponibilità di lavoratori italiani
o comunitari a ricoprire l’impiego stagionale offerto. Si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 22, comma 3.
2. Lo sportello unico per
l’immigrazione, rilascia comunque l’autorizzazione nel rispetto del
diritto di precedenza maturato, decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui
al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di ricezione dalla richiesta del
datore di lavoro.
3. L’autorizzazione al lavoro
stagionale ha validità da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in
corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto, anche con
riferimento all’accorpamento di gruppi di lavori di più breve
periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.
4. Il lavoratore stagionale, ove abbia
rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato
nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza
per il rientro in Italia nell’anno successivo per ragioni di lavoro
stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso paese che non abbiano mai
fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può, inoltre,
convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di
soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora
se ne verifichino le condizioni.
5. Le commissioni regionali tripartite, di
cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con
le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire
l’accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale. Le
convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque
non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per
assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonchè
eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l’attivazione dei
flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all’accoglienza.
6. Il datore di lavoro che occupa alle sue
dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri
privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso
sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell’articolo
22, comma 12".
Art. 18.
(Ingresso e soggiorno
per lavoro autonomo)
1. Al testo unico
di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 26, dopo
il comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente:
"7-bis. La condanna con provvedimento
irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III,
Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473
e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato
allo straniero e l’espulsione del medesimo con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica".
Art. 19.
(Attività
sportive)
1. Al testo unico
di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 27, dopo
il comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente:
"5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e
le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI), sentiti i Ministri dell’interno e del lavoro e delle
politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale
d’ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva
a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le
federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal CONI
con delibera da sottoporre all’approvazione del Ministro vigilante. Con
la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di
tesseramento per ogni stagione agonistica".
Art. 20.
(Ricongiungimento
familiare)
1.
All’articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286
del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "qualora non abbiano altri figli";
2) la lettera d) è abrogata;
b) commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai
seguenti:
"7. La domanda di nulla osta al
ricongiungimento familiare, corredata della prescritta documentazione, è
presentata allo sportello unico per l’immigrazione presso la
prefettura-ufficio territoriale di Governo competente per il luogo di dimora del
richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e
sigla del dipendente incaricato del ricevimento. L’ufficio, verificata,
anche mediante accertamenti presso la questura competente, l’esistenza
dei requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto,
ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.
8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta
del nulla osta, l’interessato può ottenere il visto di ingresso
direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro
esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per
l’immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e
della relativa documentazione.
9. Le rappresentanze diplomatiche e
consolari italiane rilasciano altresì il visto di ingresso al seguito
nei casi previsti dal comma 5".
Art. 21.
(Centri di
accoglienza e accesso
all’abitazione)
1. Al testo unico
di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 40, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l’ultimo periodo
è soppresso;
b) dopo il comma 1 è inserito il
seguente:
"1-bis. L’accesso alle misure di
integrazione sociale è riservato agli stranieri non appartenenti a paesi
dell’Unione europea che dimostrino di essere in regola con le norme che
disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente decreto, e delle
leggi e regolamenti vigenti in materia".
Art. 22.
(Aggiornamenti
normativi)
1. Nel testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, ovunque ricorrano, le
parole: "ufficio periferico del Ministero del lavoro" sono sostituite
dalle seguenti: "prefettura-ufficio territoriale del Governo".
Art. 23.
(Disposizioni
di contrasto
ai matrimoni
simulati)
1. Al testo unico
di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 30, dopo
il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di
cui al comma 1, lettera b), è immediatamente revocato qualora sia accertato che al
matrimonio non è seguita l’effettiva convivenza salvo che dal
matrimonio sia nata prole".
CAPO II
DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI ASILO
Art. 24.
(Permesso di
soggiorno
per i
richiedenti asilo)
1. L’ultimo
periodo del comma 5 dell’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989,
n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,
n. 39, è sostituito dal seguente: "Il questore
territorialmente competente, quando non ricorrano le ipotesi previste negli
articoli 1-bis e 1-ter, rilascia, su richiesta, un permesso di
soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di
riconoscimento".
Art. 25.
(Procedura
semplificata)
1. Al
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 1, il comma 7 è
abrogato;
b) dopo l’articolo 1 sono inseriti i
seguenti:
"Art. 1-bis.
- (Casi di trattenimento) – 1. Il richiedente asilo non può essere trattenuto al solo fine
di esaminare la domanda di asilo presentata. Esso può, tuttavia, esser
trattenuto per il tempo strettamente necessario alla definizione delle
autorizzazioni alla permanenza nel territorio dello Stato in base alle
disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei seguenti casi:
a) per verificare o determinare la sua
nazionalità o identità, qualora egli non sia in possesso dei
documenti di viaggio o d’identità, oppure abbia, al suo arrivo
nello Stato, presentato documenti risultati falsi;
b) per verificare gli elementi su cui si
basa la domanda di asilo, qualora tali elementi non siano immediatamente
disponibili;
c) in dipendenza del procedimento
concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio
dello Stato.
2. Il trattenimento deve sempre essere
disposto nei seguenti casi:
a) a seguito della presentazione di una
domanda di asilo presentata dallo straniero fermato per avere eluso il
controllo di frontiera o subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno
irregolare;
b) a seguito della presentazione di una
domanda di asilo da parte uno straniero già destinatario di un
provvedimento di espulsione o respingimento.
3. Il trattenimento previsto per i casi di
cui al comma 2, lettera a), e quello di cui alle lettere a), b), c)
del comma 1 è attuato nei centri di accoglienza per richiedenti asilo
secondo le norme di apposito regolamento emanato entro centottanta giorni
dall’approvazione della presente legge. Il medesimo regolamento determina
il numero, le caratteristiche e le modalità di gestione di tali
strutture.
4. Per il trattenimento di cui al comma 2,
lettera b), si
osservano le norme di cui all’articolo 14 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
5. Allo scadere del periodo previsto per la
procedura semplificata di cui all’articolo 1-ter, e qualora la stessa non si sia ancora
conclusa, allo straniero è concesso un permesso di soggiorno temporaneo
fino al termine della procedura stessa.
Art. 1-ter. -
(Procedura semplificata) – 1. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 1-bis è istituita la procedura
semplificata per la definizione della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato secondo le modalità
di cui ai commi successivi.
2. Appena ricevuta la richiesta di
riconoscimento dello status di rifugiato di cui all’articolo 1-bis, comma 2, lettera a), il questore competente per il luogo in
cui la richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello
straniero interessato in uno dei centri di accoglienza per richiedenti asilo di
cui all’articolo 1-bis, comma 3. Entro due giorni dal ricevimento dell’istanza, il
questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla
commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che, entro quindici giorni,
provvede all’audizione. La decisione è adottata entro i successivi
tre giorni.
3. Appena ricevuta la richiesta di
riconoscimento dello status di rifugiato di cui all’articolo 1-bis, comma 2, lettera b), il questore competente per il luogo in
cui la richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello
straniero interessato in uno dei centri di permanenza temporanea di cui
all’articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286; ove già sia in corso il trattenimento, il
questore chiede al giudice unico la proroga del periodo di trattenimento per
ulteriori trenta giorni per consentire l’espletamento della procedura di
cui al presente articolo. Entro due giorni dal ricevimento dell’istanza,
il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla
commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro quindici giorni
provvede all’audizione. La decisione è adottata entro i successivi
tre giorni.
4. L’allontanamento non autorizzato
dai centri di cui all’articolo 1-bis, comma 4, equivale a rinuncia alla domanda.
5. Lo Stato italiano è competente
all’esame delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato di cui al presente articolo,
ove i tempi non lo consentano, ai sensi della Convenzione di Dublino ratificata
ai sensi della legge 23 dicembre 1992, n. 523.
6. L’eventuale ricorso avverso la
decisione della commissione territoriale è presentato al tribunale in
composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni,
anche dall’estero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso non
sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il
richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto competente di essere
autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino all’esito del
ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva.
Art. 1-quater.
- (Commissioni territoriali) – 1. Presso gli Uffici territoriali del Governo indicati con il
regolamento di cui all’articolo 1-bis, comma 3, sono istituite le commissioni
territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato. Le predette commissioni,
nominate con decreto del Ministro dell’interno, sono presiedute da un
funzionario della carriera prefettizia e composte da un funzionario della
polizia di Stato, da un rappresentante dell’ente territoriale designato
dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e da un rappresentante
dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR). Per
ciascun componente deve essere previsto un componente supplente. Tali
commissioni possono essere integrate, su richiesta del Presidente della
Commissione centrale, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con
la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario,
in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, in ordine alle
domande dei quali occorra disporre di particolari elementi di valutazione in
merito alla situazione dei paesi di provenienza di competenza del Ministero
degli affari esteri. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
2. Entro due giorni dal ricevimento
dell’istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione
necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro trenta giorni
provvede all’audizione. La decisione è adottata entro i successivi
tre giorni.
3. Avverso le decisioni delle commissioni
territoriali è ammesso ricorso al tribunale ordinario territorialmente
competente.
Art. 1-quinquies.
- (Commissione nazionale per il diritto di asilo) – 1. La Commissione centrale per il
riconoscimento dello status di rifugiato prevista dall’articolo 2 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990,
n. 136, è trasformata in Commissione nazionale per il diritto
di asilo, di seguito denominata "Commissione nazionale" nominata con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta congiunta dei
Ministri dell’interno e degli affari esteri. La Commissione è
presieduta da un prefetto ed è composta da un dirigente in servizio
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, da un funzionario della
carriera diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio
presso il Dipartimento delle libertà civili e dell’immigrazione e
da un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza. Alle riunioni
partecipa un rappresentante del delegato in Italia dell’ACNUR. Ciascuna
amministrazione designa, altresì, un supplente. La Commissione
nazionale, ove necessario, può essere articolata in sezioni di analoga
composizione.
2. La Commissione nazionale ha compiti di
indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali, di formazione e
aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di raccolta di dati
statistici oltre che poteri decisionali in tema di revoche e cessazione degli status
concessi.
3. Con il regolamento di cui,
all’articolo 1-bis,
comma 3, sono stabilite le modalità di funzionamento della Commissione
nazionale e di quelle territoriali.
Art. 1-sexies.
- (Contributi) – 1. Possono
essere concessi contributi a richiedenti asilo in condizioni di indigenza e che
non siano ospitati presso i centri di accoglienza o altre strutture finanziate
dallo Stato o da enti locali, secondo le modalità stabilite con il
regolamento di cui all’articolo 1-bis, comma 3.
Art. 1-septies.
- (Norma transitoria) – 1. Fino all’emanazione del regolamento di cui
all’articolo 1-bis,
comma 3, rimangono in vigore la normativa e le procedure attuali".
CAPO III
DISPOSIZIONI DI
COORDINAMENTO
Art. 26.
(Norme
transitorie e finali)
1. Entro sei mesi
dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, ai sensi dell’articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, all’emanazione delle norme di attuazione ed integrazione
della presente legge, nonchè alla revisione ed armonizzazione delle
disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
2. Entro quattro
mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale si procede, con
regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, alla revisione ed
integrazione delle disposizioni regolamentari vigenti sull’immigrazione,
sulla condizione dello straniero e sul diritto di asilo, limitatamente alle
seguenti finalità:
a) razionalizzare l’impiego della
telematica nelle comunicazioni, nelle suddette materie, tra le amministrazioni
pubbliche;
b) assicurare la massima interconnessione
tra gli archivi già realizzati a riguardo o in via di realizzazione
presso le amministrazioni pubbliche;
c) promuovere le opportune iniziative per la
riorganizzazione degli archivi esistenti.
3. Fino al
completamento di un adeguato programma di realizzazione di una rete di centri
di permanenza temporanea e assistenza, accertato con decreto del Ministro
dell’interno, sentito il Comitato di cui al comma 2 dell’articolo
2-bis del testo unico
di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto
dall’articolo 2 della presente legge, il sindaco, in particolari
situazioni di emergenza, può disporre l’alloggiamento, nei centri
di accoglienza di cui all’articolo 40 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998, di stranieri non in regola con le
disposizioni sull’ingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato,
fatte salve le disposizioni sul loro allontanamento dal territorio medesimo.
4.
Dall’applicazione degli articoli 2, 4, 14, 15 e 16 non derivano oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Art. 27.
(Norma
finanziaria)
1. Per
fronteggiare gli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 11, comma
1, lettera c), 12,
comma 1, lettera a), e
25, è autorizzata la spesa di 18,59 milioni di euro per l’anno
2002, di 103,29 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, cui si
provvede:
a) quanto a 18,59 milioni di euro per
l’anno 2002 ed a 15,49 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e
2004, mediante utilizzo delle economie derivanti dalla soppressione della
facoltà per i lavoratori extracomunitari di richiedere la liquidazione
dei contributi versati in loro favore, nel caso in cui cessino
l’attività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale.
Tali somme sono versate dall’INPS all’entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero
dell’interno;
b) quanto a 87,80 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2003 e 2004 mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l’anno 2001, allo scopo utilizzando per 5,17 milioni di euro
l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, per 67,14 milioni di euro l’accantonamento
relativo al Ministero delle finanze e per 15,49 milioni di euro
l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.