AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MARTEDI' 12 FEBBRAIO 2002
98 Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
PASTORE
indi del Vice Presidente
MAGNALBO'


Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Mantovano.

La seduta inizia alle ore 20,50.


IN SEDE REFERENTE

(795) Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.
(55) EUFEMI ed altri. - Norme in difesa della cultura italiana e per la regolamentazione dell'immigrazione.
(770) CREMA. - Nuove norme in materia di immigrazione.
(797) Disciplina dell'ingresso degli stranieri che svolgono attivit sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita
(963) TOGNI ed altri. - Norme in materia di ingressi dei lavoratori extracomunitari occupati nel settore dello spettacolo
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna del 6 febbraio.

Il presidente PASTORE invita il rappresentante del Governo a illustrare l'emendamento 10.11 (nuovo testo) e il subemendamento 10.11 (nuovo testo)/1.

Il senatore Massimo BRUTTI, intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che gli emendamenti presentati dal Governo, che introducono la previsione dell'utilizzo delle navi della Marina militare in attivit di polizia, destano perplessit e contrariet. Si tratta di un utilizzo improprio che pu determinare gravi pericoli per la sicurezza della vita delle persone.
Il subemendamento 10.11 (nuovo testo)/1, poi, rinvia all'articolo 200 del codice della navigazione, che a sua volta reca l'espresso richiamo alle "navi da guerra". Non chiaro il motivo per cui non si faccia analogo rinvio al codice della navigazione per gli altri riferimenti alle navi della Marina militare.
Tali disposizioni rendono necessaria una esauriente spiegazione da parte del responsabile del Dicastero competente e pertanto chiede che il Ministro della difesa sia ascoltato in Commissione per chiarire a quali condizioni, con quali responsabilit e con quali regole di ingaggio si svolgeranno le attivit della Marina militare previste nell'emendamento. Pertanto non ritiene sufficiente l'illustrazione da parte del sottosegretario per l'interno.

La senatrice DENTAMARO, associandosi alla richiesta del senatore Massimo Brutti, chiede che sia acquisita anche la posizione dei rappresentanti della Marina militare, i quali potrebbero informare la Commissione a proposito delle regole di ingaggio. Ricorda l'incidente verificatosi nelle acque territoriali antistanti la Puglia, quando uno scafo militare urt una imbarcazione in avvicinamento provocando la morte di ben 80 persone.

Il sottosegretario MANTOVANO, illustrando gli emendamenti presentati dal Governo, sottolinea che essi sono tesi a realizzare l'opportuno collegamento fra i mezzi delle forze di polizia e le navi della Marina militare, ai fini del contrasto dello sfruttamento dell'immigrazione clandestina. E' previsto che le modalit di intervento siano stabilite con decreto interministeriale dei ministri dell'interno e della difesa.
Numerose convenzioni internazionali, ratificate o in via di ratifica, consentono anche alle navi da guerra di svolgere attivit di soccorso, con accompagnamento delle navi in pericolo presso i porti pi vicini. Precisa che, contrariamente a quanto si voluto fare intendere da parte dell'opposizione sui mezzi di informazione, l'emendamento non legittima affatto il cannoneggiamento delle imbarcazioni, ma si basa sulle norme di diritto naturale, prima che costituzionale, che impongono di portare un tempestivo soccorso alle persone in pericolo.
Precisa altres che l'episodio citato dalla senatrice Dentamaro, accaduto nel 1997, rispetto al quale gli accertamenti giudiziari sono ancora in corso, non addebitabile alla responsabilit dell'attuale maggioranza.
L'emendamento 10.11 (nuovo testo) il frutto del concerto dei ministri della difesa e dell'interno ed stato approfonditamente valutato in seno al Consiglio del ministri. Essendo quindi in grado di esprimere la posizione dell'intero Governo, non ritiene accoglibili le richieste avanzate dal senatore Massimo Brutti e dalla senatrice Dentamaro.

Con il parere contrario del relatore BOSCETTO, la proposta avanzata dai senatori Massimo Brutti e Dentamaro, posta ai voti, non approvata.

Il senatore Massimo BRUTTI sottolinea che le argomentazioni del Governo che motivano il parere contrario alla richiesta di audizione del Ministro della difesa - che in via informale aveva annunciato la sua disponibilit ad intervenire presso la Commissione per fornire spiegazioni - sono del tutto insufficienti e non possono essere accettate.

Il senatore BOCO d per illustrati i subemendamenti 10.11 (nuovo testo)/7, 10.11 (nuovo testo)/5, 10.11 (nuovo testo)/4 e 10.11 (nuovo testo)/6.

Il senatore Massimo BRUTTI, illustrando i subemendamenti 10.11 (nuovo testo)/2 e 10.11 (nuovo testo)/3, sottolinea che le navi da guerra sono abilitate a svolgere due distinti tipi di attivit: il pattugliamento e il controllo e l'interdizione, che pu spingersi fino all'esercizio dell'uso della forza per fermare le imbarcazioni che trasportano immigrati clandestini. In passato, le navi della Marina militare hanno collaborato, sulla base di intese bilaterali con il Governo albanese, a ostacolare il trasporto di immigrati clandestini prima che le imbarcazioni partissero dai porti di quel Paese. Invece, l'attivit di pattugliamento e controllo nelle acque territoriali non pu realizzarsi se non al prezzo di gravi rischi per l'incolumit delle persone. Sarebbe necessario, pertanto, attivare le forze di polizia, che al momento dell'arrivo delle imbarcazioni di clandestini nei porti italiani dovrebbero procedere immediatamente al loro prelevamento.
Il decreto interministeriale previsto dal testo del Governo non appare sufficiente, dal momento che l'attivit della Marina militare, incidendo sui diritti delle persone, implica che le procedure attraverso le quali si impartiscono gli ordini e che definiscono le responsabilit delle operazioni debbano essere stabilite con norme di legge.
Le motivazioni addotte dal Governo per illustrare l'emendamento, cio il richiamo all'attivit di soccorso in mare, appaiono assolutamente improprie e insoddisfacenti.

Il relatore BOSCETTO d per illustrati gli emendamenti 10.11 (nuovo testo)/8, 10.11 (nuovo testo)/9 e 10.11 (nuovo testo)/10.
Esprime quindi un parere favorevole sugli emendamenti del Governo e contrario sulle rimanenti proposte di modifica.

Il sottosegretario MANTOVANO si pronuncia in senso favorevole sugli emendamenti illustrati dal relatore ed esprime parere contrario sui rimanenti subemendamenti riferiti al testo proposto dal Governo, nonch sull'emendamento soppressivo 10.15.

Si procede quindi alla votazione.

Il senatore BOCO, dichiarando il voto favorevole del Gruppo Verdi-L'Ulivo sull'emendamento 10.15, rileva che il prodotto della controversa contrattazione tra le forze della maggioranza appare peggiorativo rispetto al testo originario.
Esso finisce infatti per mettere sullo stesso piano i trafficanti delle vite umane e le persone che fuggono da situazioni disperate alla ricerca di un lavoro e di una vita migliore, vittime e carnefici. Ricorda, quindi, il giudizio sferzante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR), su una norma che, a parte tutto, tecnicamente inattuabile.

L'emendamento 10.15, posto ai voti, non accolto.

Il senatore BOCO dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sul subemendamento 10.11 (nuovo testo)/7.

Il senatore VITALI aggiunge la propria firma e dichiara il voto favorevole del Gruppo DS-l'Ulivo. Osserva inoltre che l'emendamento del Governo, prevedendo ambiguamente che le attivit di controllo "possono essere esercitate" dalle navi da guerra non imputa limpidamente le responsabilit, scaricandole sui militari che esercitano il comando.
Rammaricandosi per la reiezione della proposta di ascoltare il Ministro della difesa ritiene che la maggioranza si appresta ad approvare un provvedimento che contraddice anche il senso comune.

La senatrice DENTAMARO, dichiarando il voto favorevole del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo, sottolinea che l'intento di respingere la proposta di applicare le norme che richiamano i principi fondamentali delle persone, riconosciuti anche dal diritto internazionale, appare un segno di incivilt senza precedenti. La sua parte politica convinta della necessit di contrastare l'immigrazione clandestina e le attivit illecite che la favoriscono, ma il migliore risultato si realizzerebbe attraverso attivit di prevenzione e una disciplina realistica dell'immigrazione regolare. Quanto all'attivit repressiva, pur necessaria, occorre un approfondimento che per non viene reso possibile per la preclusione opposta dalla maggioranza.

Il senatore DEL PENNINO osserva che la formulazione dell'emendamento 10.11 (nuovo testo), proposta dal Governo, a suo avviso, non intende innovare riguardo al rispetto dell'articolo 10 del testo unico richiamato nel subemendamento che in votazione. Invita pertanto i proponenti a riservare all'Assemblea la valutazione della proposta, ritirando il subemendamento 10.11 (nuovo testo)/7.

Il senatore BOCO, cogliendo l'invito, ritira il subemendamento 10.11 (nuovo testo)/7.

Il senatore Massimo BRUTTI, dichiarando il voto favorevole del Gruppo DS-l'Ulivo sul subemendamento 10.11 (nuovo testo)/2 sottolinea che, laddove le azioni di interdizione che con varie tecniche vengono gi oggi poste in atto dalla forze di polizia, con rilevanti rischi per le imbarcazioni dei clandestini, fossero condotte dalle navi militari, si determinerebbe un pericolo molto pi grave e le conseguenze penali di eventuali incidenti ricadrebbero esclusivamente su coloro che esercitano il comando.
Ribadisce inoltre che il rappresentante del Governo non ha fornito spiegazioni sul diverso tenore dei commi 9-ter e 9-quater. Mentre questo, richiamando l'articolo 200 del codice della navigazione, fa espresso riferimento alle "navi da guerra", il primo, che riguarda gli interventi svolti nelle acque territoriali, mantiene la dizione "navi della Marina Militare".

Il senatore BOCO, intervenendo per dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 10.11 (nuovo testo)/5, ricorda che maggioranza ed opposizione si sono spesso trovate in sintonia rispetto alla necessit di contrastare la barbarie del traffico di persone, ma del tutto irrealistico pensare di affrontare il fenomeno con le misure contenute nell'emendamento del Governo.

I subemendamenti 10.11 (nuovo testo)/2 e 10.11 (nuovo testo)/5, di identico tenore, posti ai voti, non sono approvati.

Il senatore BOCO dichiara il voto contrario del Gruppo Verdi-l'Ulivo sul subemendamento 10.11 (nuovo testo)/8, di cui non chiara la portata.

Il senatore BRUTTI dichiara il voto contrario del suo Gruppo, osservando che i parlamentari dovrebbero conoscere le motivazioni che hanno spinto il relatore a presentare una proposta, il cui significato del tutto incomprensibile.

La senatrice DENTAMARO, dichiarando il voto contrario del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo, precisa che la sua parte politica contraria anche al testo presentato dal Governo, che non chiarisce i presupposti per l'utilizzo delle navi militari e le relative responsabilit.

Il sottosegretario MANTOVANO riferisce su un'operazione di controllo svolta da unit della Polizia e della Guardia di Finanza nei pressi di Gallipoli. Interrotto dalle osservazioni dei senatori Massimo BRUTTI e GUERZONI, rinuncia a completare il suo intervento.

Il PRESIDENTE ammonisce il senatore Brutti, stigmatizzandone il comportamento provocatorio.

Il subemendamento 10.11 (nuovo testo)/8 quindi posto ai voti ed accolto.

Il senatore BOCO dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sul subemendamento 10.11 (nuovo testo)/4. Osserva che le misure proposte nell'emendamento del Governo renderebbero anche pi gravi i rischi di incidenti come quello cui faceva riferimento il sottosegretario Mantovano.
Si dichiara inoltre preoccupato per il parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo sul subemendamento in votazione, che semplicemente richiama il rispetto della Convenzione sullo status dei rifugiati.

Il presidente PASTORE osserva che il parere contrario potrebbe spiegarsi per il fatto che l'emendamento ritenuto superfluo. Invita tuttavia il senatore Boco a ritirarlo e a riproporlo in occasione dell'esame in Assemblea.

Il senatore Massimo BRUTTI dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento volto a sancire la garanzia del rispetto delle persone. Le procedure per l'attivazione delle forze di polizia da parte delle navi militari deve, a suo avviso, essere regolata in base a norme di legge, prevedendo eventualmente la consultazione dello Stato Maggiore.

Il senatore MALAN annuncia il voto contrario del Gruppo Forza Italia sul subemendamento, che appare del tutto superfluo, visto che il rispetto delle norme richiamate deve considerarsi implicito.

La senatrice IOANNUCCI e il senatore DEL PENNINO si uniscono all'invito a ritirare l'emendamento.

Il senatore BOCO fa presente che la proposta di modifica ispirata direttamente alle osservazioni espresse dall'ACNUR e dal commissario italiano per i rifugiati. Pertanto insiste per la votazione.

Il subemendamento 10.11 (nuovo testo)/4, posto ai voti, respinto. I subemendamenti 10.11 (nuovo testo)/9 e 10.11 (nuovo testo)/1, posti separatamente ai voti, sono accolti.

Il senatore Massimo BRUTTI dichiara il voto favorevole del Gruppo DS-l'Ulivo sugli emendamenti 10.11 (nuovo testo)/3 e 10.11 (nuovo testo)/6, di contenuto identico.
Osserva che, dall'attuale formulazione del comma 9-quinquies, non appare chiara la disciplina applicabile alle modalit di intervento delle navi della Marina militare.

I subemendamenti 10.11 (nuovo testo)/3 e 10.11 (nuovo testo)/6, posti congiuntamente ai voti, sono respinti.

Previa dichiarazione di voto contraria del senatore Massimo BRUTTI, l'emendamento 10.11 (nuovo testo)/10, posto ai voti, accolto.

Prima che si proceda alla votazione dell'emendamento 10.11 (nuovo testo), il sottosegretario MANTOVANO, completando il ragionamento interrotto precedentemente, sottolinea che i compiti della Marina militare secondo la proposta del Governo sono gli stessi attribuiti alle forze di polizia, salva la valutazione caso per caso dello strumento pi opportuno, in base alle modalit che saranno stabilite con il decreto interministeriale.
Il coordinamento delle attivit orientato ad assicurare l'assunzione delle responsabilit in base a regole precise. Il Governo comunque disponibile a fornire i dati riguardanti le azioni di contrasto dell'immigrazione clandestina.

Il senatore BRUTTI, dichiarando il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 10.11 (nuovo testo) giudica insoddisfacenti ed elusive le spiegazioni del rappresentante del Governo. L'intervento delle navi da guerra modifica oggettivamente la natura dell'azione e sarebbe opportuno, su una materia talmente delicata, un dialogo che per la maggioranza non accetta. Ipotizzando che le mediazioni si siano svolte in sede diversa dal Parlamento, ravvisa nell'emendamento del Governo una norma manifesto che disonora il Paese.

Il senatore STIFFONI, dichiarando il voto favorevole del Gruppo Lega Nord sull'emendamento del Governo, ricorda che in sede di esame della legge "Turco-Napolitano" in Senato si verific un analogo braccio di ferro con le forze dell'opposizione di allora, cui non fu consentito di apportare neppure il minimo contributo al testo licenziato dalla Camera.

Il senatore BOCO dichiara il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 10.11 (nuovo testo). La proposta del Governo rappresenta un fallimento rispetto all'opportunit di adottare strumenti efficaci per il contrasto dell'immigrazione clandestina. L'autorevolezza a livello internazionale viene sacrificata al criterio dell'equilibrio interno alla maggioranza, che ha compensato la concessione della sanatoria per i collaboratori familiari con l'emendamento manifesto che prevede l'intervento delle navi da guerra.

La senatrice DENTAMARO respinge l'accusa rivolta alla sua parte politica di indulgere in un comportamento ostruzionistico. Ricorda di essere intervenuta per illustrare, nel merito, posizioni di cui profondamente convinta, ma la disponibilit del suo Gruppo frustrata dall'atteggiamento della maggioranza e del Governo che hanno scelto la strada dell'opposizione frontale a qualsiasi tentativo di miglioramento del testo. Anche il relatore ha mantenuto un atteggiamento molto misurato nel dibattito.
L'emendamento 10.11 (nuovo testo) rappresenta un'operazione di propaganda, mentre il fenomeno dell'immigrazione clandestina dovrebbe essere anzitutto prevenuto e represso con strumenti diversi. Non stata spiegata la distinzione fra navi della Marina militare e navi da guerra, vengono disattese regole elementari di chiarezza legislativa, non sono indicate esattamente le responsabilit e le competenze e si autorizza implicitamente la violazione delle convenzioni internazionali e dei diritti fondamentali della persona. Osserva, infine, l'inopportunit del polemico richiamo del rappresentante del Governo ad un episodio tragico .

Il senatore EUFEMI, dichiarando il voto favorevole del Gruppo CCD-CDU:BF sull'emendamento 10.11 (nuovo testo), esprime apprezzamento al relatore e al rappresentante del Governo, che hanno seguito attentamente i lavori della Commissione.

L'emendamento 10.11 (nuovo testo) quindi posto in votazione ed accolto.

Il senatore GUERZONI richiama l'attenzione del Presidente sul fatto che l'emendamento del Governo, accolto dalla Commissione, ha l'effetto di impedire l'ulteriore azione emendativa, dal momento che gli emendamenti seguenti all'articolo 10 risultano preclusi.

Il PRESIDENTE precisa che i proponenti avrebbero potuto dichiarare che gli emendamenti da essi rispettivamente presentati dovevano considerarsi quali subemendamenti della proposta del Governo, se compatibili.

A seguito della precedente votazione dichiara quindi preclusi i rimanenti emendamenti all'articolo 10.

Il relatore BOSCETTO preannuncia la presentazione di alcune proposte di coordinamento del testo approvato dalla Commissione in occasione dell'esame del disegno di legge in Assemblea. Dette proposte potranno recuperare alcuni emendamenti dichiarati preclusi a seguito dell'accoglimento dell'emendamento 10.11 (nuovo testo).

Su proposta del relatore la Commissione conviene di accantonare l'emendamento 10.0.1.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il relatore BOSCETTO invita i rispettivi proponenti a ritirare gli emendamenti 11.1, 11.2, 11.3, 11.23, 11.4, 11.24, 11.6, 11.22, 11.0.1, 11.0.2 e 11.0.3 pronuncia, inoltre, un parere contrario agli altri emendamenti all'articolo 11.

Posto ai voti, l'emendamento 11.37 non accolto. Il senatore MAGNALB fa propri e ritira gli emendamenti 11.1., 11.2 e 11.3. Il senatore STIFFONI ritira l'emendamento 11.23. L'emendamento 11.29, posto ai voti, non accolto. Il senatore MAGNALBO' aggiunge la propria firma all'emendamento 11.4 e lo ritira. Gli emendamenti 11.19 e 11.38, di contenuto identico, sono respinti. L'emendamento 11.76 dichiarato decaduto per assenza del proponente. Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 11.56, 11.100, 11.69, 11.70, 11.57, 11.71 e 11.58. L'emendamento 11.24 ritirato dal senatore STIFFONI.

Il senatore BOCO chiede che i lavori della Commissione siano sospesi al termine delle votazioni riferite agli emendamenti all'articolo 11, rispettando il previsto orario di chiusura delle 23,30.

Il Presidente fa presente che i lavori della Commissione proseguiranno fino al completamento dell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

L'emendamento 11.72 e gli emendamenti di contenuto identico 11.20, 11,28, 11.59 e 11.101, posti ai voti, sono respinti. Sono respinti altres gli emendamenti 11.27, 11.73 nonch, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore Massimo BRUTTI, 11.106a. Sono quindi respinti gli emendamenti 11.74 e 11.26. Gli emendamenti 11.6 e 11.22 sono ritirati, rispettivamente, dai senatori MAGNALBO' e STIFFONI. L'emendamento 11.107, posto ai voti, non accolto.

Il senatore DEL PENNINO ritira l'emendamento 11.0.1. Su invito del relatore BOSCETTO ritira altres l'emendamento 11.0.2, riservandosi di ripresentarlo in occasione dell'esame in Assemblea.

Il senatore MAGNALBO' ritira l'emendamento 11.0.3.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Il relatore BOSCETTO si riserva di presentare un emendamento che integra l'articolo 12 in conformit con il parere espresso dalla 5 Commissione permanente e chiede di accogliere l'emendamento 12.3. Invita il proponente a ritirare l'emendamento 12.2 ovvero, in subordine, a riformularlo aggiungendo, in fine, le parole: "per motivi di sicurezza dello Stato". Invita inoltre i rispettivi proponenti a ritirare gli emendamenti 12.1, 12.6, 12.01 e 12.02. Pronuncia, infine, un parere contrario sui rimanenti emendamenti.

Il sottosegretario MANTOVANO esprime parere favorevole sull'emendamento presentato dal relatore e si pronuncia in senso conforme a quest'ultimo sulle rimanenti proposte.

Il senatore DEL PENNINO riformula nei termini indicati dal relatore e, successivamente, ritira l'emendamento 12.2.

Il senatore FALCIER ritira l'emendamento 12.1.

Il senatore Massimo BRUTTI, dichiarando il voto favorevole del Gruppo DS-l'Ulivo sugli emendamenti 12.25 e 12.8, soppressivi dell'articolo, sottolinea come questo rechi disposizioni destinate a rimanere sulla carta, non essendovi un impegno concreto a rafforzare i centri di accoglienza temporanea.
Chiede inoltre che il Governo fornisca ufficialmente al Parlamento i dati sulle persone ospitate nei centri di accoglienza e invita il Presidente ad acquisire la relazione sullo stato dei rapporti fra le forze di polizia italiane e dell'Albania che, in base alla legge, doveva essere presentata dal governo entro il 31 dicembre 2001.

Il senatore VILLONE, in dissenso dal Gruppo, annuncia che si asterr nella votazione sugli emendamenti 12.8 e 12.25.
Il fenomeno dell'immigrazione non pu essere fermato con le misure proposte dal Governo e la maggioranza, insistendo su di esse, finir per procurare un danno a se stessa.
La risposta negativa del Presidente sulla richiesta di sospendere i lavori della Commissione all'ora stabilita pone una questione di principio. L'opposizione non pu accettare la fissazione di un livello di produttivit e pertanto, pur ribadendo sentimenti di stima ed affetto personali nei confronti del presidente Pastore, annuncia l'adozione di un atteggiamento ostruzionistico per il prosieguo della seduta.

Il senatore VITALI, in dissenso dal Gruppo, annuncia che non parteciper alla votazione degli emendamenti 12.8 e 12.25. Il Governo, anzich proporre di raddoppiare il periodo di trattenimento nei centri di accoglienza temporanea dovrebbe riferire in ordine alla esperienza di queste strutture introdotte con la legge Turco-Napolitano.

Il senatore BOCO dichiara la propria delusione per il fatto che il presidente Pastore nel rispondere alla sua proposta di sospendere i lavori alle 23,30 non ha tenuto conto del fatto che ben 37 emendamenti all'articolo 11 sono stati votati senza alcuna dichiarazione di voto.
Annuncia quindi il voto favorevole del Gruppo Verdi-l'Ulivo sugli emendamenti 12.8 e 12.25.

La senatrice DENTAMARO ricorda che la sua parte politica ha presentato sull'articolo 12 solo due proposte di modifica. Questo comportamento costruttivo non stato tenuto in considerazione dalla maggioranza e dal Governo e pertanto si arrende di fronte alla evidente necessit di passare ad un comportamento apertamente ostruzionistico.

Il senatore PETRINI, annunciando in dissenso dal Gruppo un voto di astensione, sottolinea, fra l'altro, l'irrealizzabilit delle disposizioni contenute nell'articolo 12.

Gli emendamenti 12.8 e 12.25, posti congiuntamente ai voti, sono quindi respinti.

La senatrice IOANNUCCI avanza la proposta di sospendere i lavori alle ore 1, dopo aver votato una parte degli emendamenti all'articolo 12.

Il presidente PASTORE invita la senatrice Ioannucci a ritirare la proposta test avanzata. E' preferibile, infatti, che emergano chiaramente le responsabilit della eventuale impossibilit di concludere l'esame del disegno di legge prima del suo passaggio in Assemblea.

Il senatore Massimo BRUTTI ricorda che i Gruppi dell'opposizione sono stati disponibili a confrontarsi sui contenuti del disegno di legge, ma la netta preclusione al dialogo della maggioranza esige una risposta. La reiezione della proposta di ascoltare in Commissione il Ministro della difesa, su un argomento di sua competenza specifica, non ha precedenti. Sar pertanto avanzata la richiesta di risposta immediata alle interrogazioni in Aula da parte del ministro Martino.

Il senatore PETRINI fa presente che la scelta ostruzionistica del suo Gruppo non ha motivazioni procedurali, avendo lui e i suoi colleghi ricercato continuamente un rapporto costruttivo con la maggioranza ed il rappresentante del Governo.
E' di particolare gravit il rifiuto di far intervenire in Commissione il Ministro della difesa per fornire chiarimenti circa l'utilizzo delle navi da guerra in attivit di ordine pubblico.

Il senatore BOCO invita il Presidente ad accogliere la proposta della senatrice Ioannucci. L'interpretazione secondo la quale l'atteggiamento dell'opposizione sia finalizzato a non consentire il completamento dell'esame del disegno di legge prima della sua discussione in Assemblea non corrisponde al vero.
In assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 12.4 e dichiara il voto favorevole del Gruppo Verdi-l'Ulivo.

Il senatore Massimo BRUTTI, a nome del suo Gruppo, dichiara un voto di astensione sull'emendamento 12.4, che affronta la questione dei centri di accoglienza con misure che la sua parte politica giudica sbagliate.
Ribadisce la richiesta di chiarimenti circa il diverso significato delle dizioni "navi della Marina Militare" e "navi da guerra".

Il senatore VILLONE ricorda che fra i gruppi dell'opposizione non vi era stata alcuna concertazione in merito ad un eventuale atteggiamento ostruzionistico. L'argomento affrontato con l'emendamento 10.11 (nuovo testo) del Governo oggettivamente delicato e la posizione contraria del Gruppo DS raccoglie preoccupazioni espresse dalle stesse autorit militari.
Svolge quindi una dichiarazione di voto contraria, in dissenso dal Gruppo, sull'emendamento 12.4.

Interviene in dissenso con il suo Gruppo il senatore GUERZONI preannunciando un voto contrario sull'emendamento 12.4, in quanto esso comporterebbe l'introduzione di modificazioni nell'impianto della legge Napolitano-Turco che non condivide. Egli ricorda peraltro che la Corte costituzionale, gi nel gennaio del 2000, ha stabilito precise garanzie in ordine alle procedure di espulsione degli stranieri. Con le disposizioni recate dal provvedimento in titolo si prospetta invece l'eventualit dell'immediata espulsione di persone che rischiano la vita in caso di riammissione negli Stati di provenienza.

La senatrice DENTAMARO si unisce alle espressioni di rammarico per il mancato intervento dinanzi alla Commissione del ministro della difesa - che si potrebbe anche ipotizzare di ascrivere ad una forma di dissenso di tale ministro rispetto alla scelta operata dal Governo - e dichiara il voto contrario del Gruppo della Margherita sull'emendamento 12.4

Il senatore PETRINI interviene in dissenso dal suo Gruppo preannunciando il proprio voto favorevole sull'emendamento 12.4.

Il senatore BOCO, alla luce delle considerazioni emerse nel dibattito, ritira l'emendamento 12.4.

Il PRESIDENTE ricorda quindi che gli emendamenti 12.2 e 12.1 sono stati ritirati dai rispettivi proponenti ed invita ad esprimere le dichiarazioni di voto sugli emendamenti 12.9, 12.24 e 12.26, di identico contenuto.

Il senatore Massimo BRUTTI preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 12.26, evidenziando le difficolt configurate dal procedimento di identificazione degli extracomunitari con il suddetto emendamento si intende sopprimere.

Il senatore VILLONE interviene in dissenso dal Gruppo preannunciando la propria astensione sull'emendamento 12.26.

Il senatore VITALI interviene in dissenso dal Gruppo dichiarando di non partecipare al voto sull'emendamento 12.26. Egli ricorda altres come la giurisprudenza costituzionale abbia sancito l'esigenza di svolgere dei controlli rigorosi sull'attivit dei centri di accoglienza e sull'esecuzione dei provvedimenti di espulsione.

Il senatore BOCO dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 12.9.

La senatrice DENTAMARO dichiara il voto favorevole sull'emendamento 12.24, rilevando in particolare come le disposizioni che determinano un prolungamento del periodo di soggiorno nei centri di accoglienza comportano maggiori oneri per la Pubblica Amministrazione.

Il senatore PETRINI ritira la firma dall'emendamento 12.24 e, in dissenso dal Gruppo, preannuncia il proprio voto contrario.

Gli emendamenti 12.9, 12.24 e 12.26, posti congiuntamente in votazione, vengono quindi respinti.

Il senatore Massimo BRUTTI preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 12.23, non essendo condivisibili le modificazioni che esso comporterebbe nel testo del decreto legislativo n. 286 del 1998.

Il senatore VILLONE, in dissenso dal Gruppo, preannuncia la propria astensione sull'emendamento 12.23.

La senatrice DENTAMARO preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 12.23 dopo averne presentato una riformulazione volta a sostituire le parole "per un periodo di complessivi quindici giorni" con le seguenti: "per un periodo massimo di quindici giorni".

L'emendamento 12.23, posto ai voti, non accolto.

Il seguito dell'esame quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 3 del 13 febbraio.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 795

Art. 10


10.15
Boco, Turroni, De Petris, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Sopprimere l'articolo.
__________________________



10.11
Il Governo
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 10.
(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)
1. All'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 sostituito dal seguente:
"1. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non cittadina o non ha titolo di residenza permanente, punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 15,000 per ogni persona.";
b) il comma 3 sostituito dal seguente:
"3. Chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non cittadino o non ha titolo di residenza permanente, punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa di 15,000 euro per ogni persona. La stessa pena si applica quando il fatto commesso in concorso di tre o pi persone o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.";
c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate se:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza nel territorio dello Stato di cinque o pi persone;
b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumit;
c) per procurare l'ingresso o la permanenza la persona stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.
3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25,000 euro per ogni persona.
3-quater. Per le aggravanti di cui ai commi 3-bis, 3-ter non si fa luogo al giudizio di prevalenza o equivalenza con eventuali circostanze attenuanti concorrenti.
3-quinquies. Alle persone condannate per i fatti di cuiai commi 3, 3-bis, 3-ter si applicano e disposizioni dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni.";
d) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:
"9-bis. La nave italiano in servizio di polizia che incontri, nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, che si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasorto illecito di migranti, pu fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico dimigranti, sequestrarla, conducendo la stesso in un porto dello Stato, fatti salvi i provvedimenti consenti da accordi internazioni bilaterali o multulaterali in vigore per l'Italia.
9-ter. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territorialil, da prte delle navi da guerra nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte bandiera nazionale o anche quella di altro Stato.
9-quater. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-ter si applicano, in quanto compatibili anche per i controli concernenti il traffico aereo.".
__________________________

10.11(nuovo testo)/7
BOCO, DE PETRIS, CARELLA CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, VITALI

All'emendamento 10.11(nuovo testo), al comma 1, lettera d), nel capoverso 9-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Ai cittadini extracomunitari trasportati illecitamente si applicano, in ogni caso, le disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.".
__________________________

10.11(nuovo testo)/2
BRUTTI Massimo, GUERZONI, DI SIENA
10.11(nuovo testo)/5
BOCO, DE PETRIS, CARELLA CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 10.11 (nuovo testo), al comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso 9-ter.
__________________________

10.11(nuovo testo)/8
Il Relatore

All'emendamento 10.11 (nuovo testo), al comma 1, lettera d), nel capoverso 9-ter sostituire le parole: "utilizzate per" con le seguenti: "chiamate a".
__________________________

10.11(nuovo testo)/4
BOCO, DE PETRIS, CARELLA CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 10.11 (nuovo testo), al comma 1, lettera d), nel capoverso 9-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Gli interventi della Marina militare, come anche quelli delle altre navi italiane in servizio di polizia, devono, in ogni caso, essere svolti nel rispetto della Convenzione sullo status dei rifugiati del 1951 e in particolare del principio del non- refoulement."
__________________________

10.11(nuovo testo)/9
Il Relatore
All'emendamento 10.11(nuovo testo), al comma 1, lettera d), nel capoverso 9-quater, dopo le parole: "acque territoriali,", inserire la seguente: "anche"
__________________________

10.11(nuovo testo)/1
IL GOVERNO
All'emendamento 10.11(nuovo testo), comma 1, lettera d), nel capoverso 9-quater, sostituire le parole: "della Marina militare" con le seguenti: "di cui all'articolo 200 del codice della navigazione".
__________________________

10.11(nuovo testo)/3
BRUTTI Massimo, GUERZONI, DI SIENA
10.11(nuovo testo)/6
BOCO, DE PETRIS, CARELLA CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 10.11(nuovo testo), comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso 9-quinquies.
__________________________

10.11(nuovo testo)/10
Il Relatore

All'emendamento 10.11(nuovo testo), al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 9-quinquies con il seguente: "9-quinquies. Le modalit di intervento delle navi della Marina militare nonch quelle di raccordo con le attivit svolte dalle altre unit navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri dell'Interno, della Difesa, dell'Economia e delle finanze e delle Infrastrutture e dei trasporti".
__________________________

10.11 (nuovo testo)
IL GOVERNO
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 10.
(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)
1. All'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 sostituito dal seguente:
"1. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non cittadina o non ha titolo di residenza permanente, punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 15.000 per ogni persona.";
b) il comma 3 sostituito dal seguente:
"3. Chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non cittadino o non ha titolo di residenza permanente, punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. La stessa pena si applica quando il fatto commesso in concorso di tre o pi persone o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.";
c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate se:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza nel territorio dello Stato di cinque o pi persone;
b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumit;
c) per procurare l'ingresso o la permanenza la persona stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.
3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni persona.
3-quater. Per le aggravanti di cui ai commi 3-bis, 3-ter non si fa luogo al giudizio di prevalenza o equivalenza con eventuali circostanze attenuanti concorrenti.
3-quinquies. Alle persone condannate per i fatti di cui ai commi 3, 3-bis, 3-ter si applicano e disposizioni dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni.";
d) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:
"9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, pu fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.
9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attivit di cui al comma 9-bis.
9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, da parte delle navi della Marina militare nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.
9-quinquies. Le modalit di intervento delle navi della Marina militare sono stabilite con decreto interministeriale dei Ministri dell'interno e della difesa. Con lo stesso decreto sono definite le modalit di raccordo alle attivit svolte dalle altre unit navali in servizio di polizia, sentite le altre amministrazioni interessate.
9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili anche per i controlli concernenti il traffico aereo.".


10.16
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Al comma 1, sopprimere la lettera a).

10.45
Guerzoni, Brutti Massimo, Maritati
Al comma 1, sopprimre la lettera a).

10.1
Bobbio
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
"a) dopo il comma 4 inserito il seguente:
"4-bis. Fuori dei casi di cui ai commi 1, 3 e 3-bis, le stesse pene si applicano qualora i fatti previsti dai predetti commi siano commessi alfine di favorire l'ingresso degli stranieri presenti illegalmente in Italia nel terirtorio di un altro Stato"".

10.7
Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso
All'articolo 10, comma 1, lettera a), sostituire le parole: "ovvero l'ingresso degli stranieri, presenti illegalmente in Italia, nel territorio di un altro Stato", con le seguenti parole: "ovvero l'ingresso illegale nel territorio di un altro Stato degli stranieri, regolarmente soggiornanti o presenti illegalmente in Italia".

10.46
Guerzoni
Alla lettera a) dopo "seguenti:" e fino alla fine del periodo, sostituire con: ": ovvero l'ingresso illegale nel territorio di un altro Stato degli stranieri, regolarmente soggiornanti o presenti illegalmente in Italia".

10.47A
Battafarano, Viviani, Gruosso, Piloni, Di Siena, Guerzoni
Sopprimere le lettere b) e c).

10.47
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Al comma 1, sopprimere la lettera b).

10.40
Maritati, Guerzoni, Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone
Al comma 1, sopprimere la lettera b).

10.41
Maritati, Guerzoni, Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) il comma 3 sostituito dal seguente:
"3. Se il fatto di cui al comma 1 commesso a fine di lucro o da tre pi persone in concorso tra loro utilizzando servizi di trasporto internazionale o documenti confraffatti, ovvero quando il fatto riguarda l'ingresso di cinque o pi persone, la pena della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di 15.493,71 euro per ogni straniero di cui stato favorito l'ingresso in violazione del presente decreto. Se il fatto commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione, ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attivit illecite al fine di favorirne lo sfrfuttamento a qualsiasi titolo, la pena della reclusione da icnque a quindici anni e della multa di 25.822,84 euro per ogni straniero di cui stato favorito l'ingresso in violazione del presente decreto".
Conseguentemente:
sopprimere la lettera c), limitatamente al capovero 3-bis;
al capoverso 3-ter sopprimere le parole "3-bis".

10.39
Cambursano
Al comma 1, lettera b) sostituita dalla seguente:
"b) il comma 3 sosstituito dal seguente:
"3. Chiunque, in violazione del presente testo unico, al fine di trarne profitto per s o per altri, compie attivit volte a favorire o agevolare l'ingresso di stranieri nel territorio dello Stato, utilizzando qualsiasi mezzo di trasporto o documenti contraffatti, punito con la reclusione da quttro a dodici anni e con la multa di 15.500 euro per ogni straniero di cui stato favorito o agevolato l'ingresso nel territorio dello Stato. Quando il fatto commesso in concorso da tre o pi persone, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o pi persone, la pena aumentata da un terzo alla met."".

10.13
Il Relatore
Al comma 1, lettera b), capoverso 3, prima delle parole: "Chiunque compia" inserire le seguenti: "Salvo che il fatto costituisca pi grave reato".

10.2
Bobbio
Al comma 1, lettera b), capoverso 3, premettere le parole: "Salvo che il fatto costituisca pi grave reato".
Al comma 1, lettera c), al capoverso 3-bis premettere le parole: "Salvo che il fatto costituisca pi grave reato" e dopo le parole: "allo sfruttamento della prostituzione" inserire le altre: "ovvero di minori da impiegare in attivit illecite al fine di favorirne lo sfruttamento".
Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 3-ter con il seguente:
"3-ter. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modiificazioni, al comma 1, dopo le parole: "609-octies del codice penale" sono inserite le seguenti: "nonch dall'articolo 12, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni,"".

10.4
Magnalb, Valditara
Alla lettera b), al comma 3 sostituire la parola: "in concorso" con "in associazione".

10.25
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Al comma 1, lettera b), alinea 3, sostituire le parole: "in concorso con due o pi persone" con le parole: "in concorso con pi persone".

10.3
Forlani
Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: "utilizzando" con le seguenti: "o utilizzando".

10.8
Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso
Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: "utilizzando" con le parole: "ovvero utilizzando".

10.48
Guerzoni
Alla lettera b), capoverso, premettere alla parola: "utilizzando" la parola: "ovvero".

10.26
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Al comma 1, lettera b), alinea 3, sostituire le parole: "di cinque o pi persone" con le parole: "di dieci o pi persone".

10.27
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Al comma 1, lettera b), alinea 3, sostituire le parole: "da quattro a dodici anni" con le parole: "da due a sei anni".

10.50
Guerzoni
Al comma 1, lettera b), al punto 3) sostituire: "15.493,71 euro" con:"26.000 euro".

10.28
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Al comma 1, lettera b), alinea 3, sostituire le parole: "15.493,71 euro" con le parole: "20.000 euro".

10.18
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Al comma 1, sopprimere la lettera c).

10.38
Cambursano
Al comma 1, lettera c) sostituita dalla seguente:
"c) dopo il comma 3 inserito il seguente:
"3-bis. Chiunque, in violazione del presente testo unico, compie attivit volte a favorire o agevolare l'ingresso di stranieri nel territorio dello Stato, utilizzando qualsiasi mezzo di trasporto o documenti contraffatti, al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, ovvero minori da impiegare in attivit illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 25.900 euro per ogni straniero di cui stato favorito o agevolato l'ingresso nel territorio dello Stato. Quando il fatto commesso in concorso da tre o pi persone, ovvero riguarda l'ingresso e lo sfruttamento di cinque o pi persone, la pena aumentata da un terzo alla met".".

10.19
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Al comma 1, lettera c), sopprimere il comma 3-bis.

10.9
Malabarba, Melentacchi, Sodano Tommaso
All'articolo 10, comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 3-bis con il seguente:
"3-bis. Chiunque compia attivit dirette a favorire l'ingresso o il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente decreto al fine del reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivit illecite per favorirne lo sfruttamento ovvero da destinare alla commissione di uno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2 lettera a) del codice di procedura penale, punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 26.000 euro per ogni straniero di cui stato favorito l'ingresso o il soggiorno in violazione delle norme del presente decreto".

10.12
Il Relatore
Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, prima delle parole: "chiunque compia" inserire le seguenti: "Salvo che il fatto costituisca pi grave reato".

10.49
Guerzoni
Al comma 1, lettera c), al capoverso "3-bis, dopo la parola: "l'ingresso" inserire "o il soggiorno"; e dopo le parole: "della prostituzione" e prima di: " punito " inserire "o di minori da impegnare in attivit illecite per favorirne lo sfruttamento ovvero da destinare alla commissione di uno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale,"; conseguentemente nella second'ultima riga, dopo le parole: "l'ingresso" e prima di "in", inserire "o il soggiorno".

10.5
Valditara, Magnalb
Al comma 3-bis dopo la prola "allo sfruttamento della prostituzione" aggiungere "ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attivit illecite al fine di favorirne lo sfruttamento".

10.29
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Al comma 1, lettera c), alinea 3-bis, sostituire le parole: "da cinque a quindici anni" con le parole "da tre a sette anni".

10.30
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Al comma 1, lettera c), alinea 3-bis, sostituire le parole: "25.822,84 euro" con le parole "40.000 euro".

10.20
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Al comma 1, lettera c), sopprimere il comma 3-ter.

10.6
Il Relatore
All'articolo 10, comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 3-ter con il seguente:
"All'articolo 4-bis, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: "e all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobree 1990, n. 309" sono sostituite dalle seguenti: ", all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e all'articolo 12 commi 3 e 3-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"".

10.31
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Al comma 1, lettera c), alinea 3-ter, sostituire le parole: "si applicano" con le parole "non si applicano".

10.10
Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso
All'articolo 10, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere i seguenti:
"c-bis) Il comma 5 sostituito dal seguente:
"5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti e salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalit dello straniero o nell'ambito delle attivit punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente decreto, punito con la reclusione fino a cinque anni e con la multa di 16.000 euro per ogni straniero di cui stato favorito il soggiorno illegale".
c-ter) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
"5-bis. Sono aumentate le pene previste dalel norme vigenti per i delitti dolosi quando essi siano compiuti in Italia da uno straniero presente illegalmente nel territorio dello Stato ovvero siano compiuti nei confronti di costui".".

10.37
Cambursano
Al comma 1, dopo la lettera c) inserita la seguente:
"c-bis) il comma 5 sostituito dal seguente:
"5. Chiunque, salvo che il fatto non costituisca pi grave reato al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalit dello straniero, agevola, favorisce o consente la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa di 5.160 euro per ogni straniero di cui ha agevolato, consentito o favorito la permanenza nel territorio dello Stato. Quando il fatto commesso in concorso da tre o pi persone, ovvero riguarda l'ingresso e lo sfruttamento di cinque o pi persone, la pena aumentata da un terzo alla met".".

10.21
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Al comma 1, sopprimere la lettera d).

10.51
Guerzoni
Al comma 1, sopprimere la lettera d).

10.22
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Al comma 1, lettera d), sopprimere il comma 9-bis.

10.42
Brutti Massimo, Guerzoni, Maritati, Ayala, Calvi, Fassone
Al comma 1, lettera d), capoverso "9-bis" ivi richiamato, sostituire le parole: "nel trasporto illecito di migranti" con le seguenti: "in attivit dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato di cui al comma 3" e conseguentemente al medesimo capoverso sostituire le parole: "traffico di migranti" con le seguenti "in attivit dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato".

10.32
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Al comma 1, lettera d), alinea 9-bis, sopprimere le parole: "sottoporla ad ispezione".

10.14
Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana Dionati, Martone, Ripamonti, Zancan
Al comma 1, lettera d), alinea 9-bis, sostituire le parole: "sequestrarla" con le seguenti: "sottoporla a sequestro, da convalidarsi nelle successive ventiquattro ore da parte dell'autorit giudiziaria".

10.23
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Al comma 1, lettera d), sopprimere il comma 9-ter.

10.33
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Al comma 1, lettera d), alinea 9-ter, sostituire le parole: "possono essere esercitati" con le parole: "non possono essere esercitati".

10.34
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Al comma 1, lettera d), alinea 9-ter, sopprimere le parole: "da parte delle navi da guerra".

10.43
Brutti Massimo, Guerzoni, Maritati, Ayala, Calvi, Fassone
Al comma 1, lettera d), capoverso "9-ter" sostituire le parole: "navi da guerra" con le parole "navi della marina militare italiana".

10.35
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Al comma 1, lettera d), alinea 9-ter, sopprimere le parole: "o da accordi bilaterali o multilaterali".

10.44
Brutti Massimo, Guerzoni, Maritati, Ayala, Calvi, Fassone
Al comma 1, lettera d), capoverso "9-ter" sopprimere le parole "se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato".

10.24
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Al comma 1, lettera d), sopprimere il comma 9-quater.

10.35
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Al comma 1, lettera d), alinea 9-quater, sostituire le parole: "si applicano" con le parole: "non si applicano".

10.0.1
Giaretta, Gambursano, Dentamaro. Petrini, Toia, Dato
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
"Art. 10-bis.
(Misure per favorire l'emersione di attivit irregolari)
1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera b) aggiunta la seguente lettera:
"b-bis) le spese sostenute dai soggetti con reddito imponibile annuale ai fini IRPEF inferiore a 100.000 euro, per le retribuzioni o i compensi agli addetti ai servizi domestici, di cura e di assistenza, nonch all'assistenza domiciliare a favore dei familiari ultrasettantenni a carico, nel limite complessimo massimo di 8.000 euro".".

Art. 11
11.37
Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Al comma 1, lettera a), capoverso, nel comma 3, secondo periodo, aggiungere, dopo le parole: "persona offesa" le seguenti: ", incluso il caso in cui l'offeso sia lo straniero stesso".

11.1
Bobbio Luigi
Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 3-quater, sostituire il primo periodo con il seguente: "Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis, e 3-ter, il giudice, acquista la prova dell'avvenuta espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o, se stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, sentenza di non doversi procedere".

11.2
Bobbio Luigi
Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 3-sexies, dopo le parole: "procedura penale" inserire le altre: "ovvero per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I del codice penale" e sostituire le parole: "nonch dall'articolo 12 del presente decreto" con le altre: "ovvero per uno o pi delitti previsti dal presente decreto puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni. Il nulla osta non pu inoltre essere concesso nei casi in cui lo straniero stato gi in precedenza espulso".
Conseguentemente all'articolo 13, comma 1, all'articolo 16 ivi richiamato, al capoverso 3 e al capoverso 5 dopo le parole: "procedura penale ovvero" inserire le altre: "per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I del codice penale, nonch per" e aggiungere infine il seguente periodo: "L'espulsione non pu inoltre essere disposta qualora lo straniero sia gi stato in precedenza espulso".

11.3
Bobbio Luigi
Al comma 1, lettera d), capoverso, nel comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ovvero quando lo straniero si trattenga indebitamente nel territorio dello Stato oltre il termine fissato con l'intimazione".

11.23
Stiffoni, Monti
Al comma 1, lettera e), capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: "in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso." con le seguenti parole: "in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale in quanto compatibili ed utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo del ricorso. La decisione inappellabile".

11.29
Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Al comma 1, lettera e), capoverso, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato, anche per il tramite della competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana".

11.4
Bobbio Luigi
Al comma 1, lettera e), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il giudice sente l'interessato che ne fa richiesta anche per il tramite delle rappresentanze diplomatiche o consolari".

11.19
Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso
11.38
BOCO, DE PETRIS

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:
"g) il comma 13 sostituito dal seguente:
"13. Lo straniero espulso per effetto di qualsiasi tipo di provvedimento di espulsione non pu rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione su domanda motivata dell'interessato presentata dall'interessato alla competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese di origine o di residenza dello straniero. L'autorizzazione rilasciata con atto scritto e motivato dal Ministro dell'interno se lo straniero era stato espulso con provvedimento amministrativo o dal competente magistrato di sorveglianza se lo straniero era stato espulso a titolo di misura alternativa alla detenzione o a titolo di misura di sicurezza. In caso di trasgressione al divieto di rientro lo straniero punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e il provvedimento amministrativo di espulsione violato nuovamente eseguito dal Questore con accompagnamento immediato alla frontiera disposto ai sensi dei commi 3 e 4"".

11.76
Cambursano
Al comma 1, la lettera g), sostituita dalla seguente:
"g) il comma 13 sostituito dai seguenti:
"13. Lo straniero espulso non pu fare ingresso, n transitare o permanere nel territorio dello Stato, senza una specifica autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero punito con la reclusione da uno a cinque anni.
13-bis. Lo straniero espulso a seguito di applicazione della misura di sicurezza di cui all'articolo 235 del codice penale e di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, nonch a titolo di sanzione sostitutiva alla detenzione, non pu fare ingresso, n transitare o permanere nel territorio dello Stato per la durata della misura e comunque per un periodo di cinque anni. In caso di trasgressione lo straniero punito con la reclusione da due a sei anni.
13-ter. Nei casi previsti dai commi 13 e 13-bis obbligatorio l'arresto in flagranza e si procede con rito direttissimo"".

11.56
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Al comma 1, lettera g), capoverso, sopprimere il comma 13.


11.100
Brutti Massimo, Guerzoni, Maritati, Ayala, Calvi, Fassone
Al comma 1, lettera g), capoverso, nel comma 13, secondo periodo, sostituire le parole: "da sei mesi ad un anno" con le seguenti: "da due a sei mesi".

11.69
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Al comma 1, lettera g), capoverso, nel comma 13, sostituire le parole: "da sei mesi ad un anno" con le seguenti: "da tre mesi a sei mesi".

11.70
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Al comma 1, lettera g), capoverso, nel comma 13, sopprimere le parole: "ed nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera".

11.57
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Al comma 1, lettera g), capoverso, sopprimere il comma 13-bis.

11.71
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Al comma 1, lettera g), capoverso, nel comma 13-bis, sostituire le parole: "da un anno a quattro anni" con le parole: "da sei mesi a due anni".

11.58
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Al comma 1, lettera g), capoverso, sopprimere il comma 13-ter.

11.24
Stiffoni, Monti
Al comma 1, lettera g), capoverso, sostituire il comma 13-ter con il seguente:.
"13-ter. consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza della persona che ha posto in essere una condotta punibile a norma dei commi 13 e 13-bis. Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del codice di procedura penale".

11.72
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Al comma 1, lettera g), capoverso, nel comma 13-ter, sostituire le parole: " sempre consentito" con le parole: "non consentito".

11.20
Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso
11.28
Boco, De Petris
11.59
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
11.101
Maritati, Guerzoni, Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone
Al comma 1, sopprimere la lettera h).



11.27
Boco, De Petris
Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:
"h) il comma 14 sostituito dal seguente:
"14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo massimo di cinque anni, salvo che il giudice o il Tribunale amministrativo regionale, con il provvedimento che decide sul ricorso di cui ai commi 8 e 11, ne determinino diversamente la durata per un periodo inferiore, sulla base di notivi legittimi addotti dall'interessato"".

11.73
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Al comma 1, lettera h), capoverso, nel comma 14, sostituire le parole: "di dieci anni" con le seguenti: "di tre anni".

11.106A
Guerzoni, Brutti Massimo, Maritati, Battafarano, Di Siena
Al comma 1, lettera h), capoverso, nel comma 14, sostituire le parole: "dieci anni" con le seguenti: "cinque anni".

11.74
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Al comma 1, lettera h), capoverso, nel comma 14, sostituire le parole: "a cinque anni" con le seguenti: "a due anni".

11.26
Boco, De Petris
Al comma 1, lettera h), capoverso, nel comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Allo scadere di detto periodo, il regolamento di attuazione del presente decreto, stabilisce le modalit per la cancellazione immediata dagli archivi del Sistema informazione Schengen (SIS) della segnalazione finalizzata alla non ammissione dello straniero".

11.6
Valditara, Magnalb
Al comma 1, lettera ), capoverso, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
"14-bis. Fermo restando quanto stabilito nei commi precedenti, lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione, che ne ostacoli l'esecuzione non fornendo elementi idonei per la sua esatta identificazione, punito con la reclusione da uno a quattro anni".

11.22
Stiffoni, Monti
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
"i) dopo il comma 15, aggiunto il seguente:
"15-bis. Fermo restando quanto stabilito nei commi precedenti, lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione, che ne ostacoli l'esecuzione non fornendo sufficienti elementi per la sua esatta identificazione, punito con la reclusione da uno a cinque anni".

11.107
Guerzoni, Budin
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis. Al comma 2 dell'articolo 13 del testo unico (decreto legislativo n. 268 del 1998), sostituire le parole: "L'espulsione disposta dal prefetto" con le seguenti: "Il prefetto pu disporre l'espulsione"".
Corrispondentemente, dopo il comma 2 dell'articolo 13 del testo unico, aggiungere i seguenti:
"2-bis. Nei casi in cui, sulla base di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il prefetto non rilevi la necessit di adottare su provvedimento di espulsione, il Questore rilascia un permesso di soggiorno in applicazione dei commi 5, 6 o 9 dell'articolo 5, o, quando questo non sia possibile, ingiunge allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni. In questo caso, il Questore procede al rilevamento delle impronte digitali dello straniero. Ove lo straniero non ottemperi all'ingiunzione del questore, il prefetto ne dispone l'espulsione.
2-ter. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con la Croce rossa italiana o con organizzazioni umanitarie specializzate di comprovata affidabilit predispone programmi per un positivo reinserimento in patria degli stranieri che lascino il territorio dello Stato in seguito ad uno dei provvedimenti previsti dal presente articolo, anche avvalendosi delle risorse ricavate dalle sanzioni pecuniarie irrogate in applicazione del presente testo unico".

11.0.1
Del Pennino
Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:
"Art. 11-bis.
1. Agli articoli 13-bis e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sostituire la parola: "pretore" con: "tribunale in composizione monocratica"".

11.0.2
Del Pennino
Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:
"Art. 11-bis.
1. Al primo comma sopprimere le parole: "di ordine pubblico o", e dopo il secondo comma inserire il seguente:
"2-bis: L'espulsione dello straniero pu essere disposta dal Prefetto al di fuori dei casi indicati nel precedente comma 2 per motivi di ordine pubblico"".

11.0.3
Magnalb, Valditara
Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:
"Art. 11-bis.
1. Al comma 2 dell'articolo 13, la parola: "prefetto" sostituita con la seguente: "questore"".


Art. 12

12.8
Boco, Turroni, De Petris, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
12.25
Maritati, Guerzoni, Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone
Sopprimere l'articolo.

12.4
Malabarba, Malentacchi, SodanoTommaso
Sostituire l'articolo 12, con il seguente:
"Art. 12.
1. all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 sostituito dal seguente:
"1. Quando non possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, ovvero il respingimento, perch occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identit o nazionalit, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilit di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore, ove necessario, rilascia allo straniero un documento provvisorio di identificazione avente validit non superiore a trenta giorni, dispone che il medesimo si presenti presso la propria rappresentanza diplomatica o consolare per ottenere il rilascio del passaporto o documento equipollente, ove ne sia sprovvisto, e prescrive i tempi e le modalit di presentazione presso la questura o altro ufficio di polizia.";
b) dopo il comma 1 inserito il seguente:
"1-bis. Quando, sulla base di elementi concreti e specifii, sussiste il fondato pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzioen dell'espulsione, qualora siano stati ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione di tale provvedimento, il questore pu proporre al tribunale che sia applicata, nei confronti del medesimo, la misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con o senza l'obbligo di soggiorno in una determinata localit, ovvero che il medesimo sia trattenuto, per un periodo massimo di quarantotto ore, presso il centro di permanenza temporanea e assistenza pi vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la solidariet sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.";
c) dopo il comma 4 inserito il seguente:
"4-bis. Il tribunale, sulla base delle indicazioni fornite dall'interessato circa le sue condizioni sociali, la condotta di vita, i rapporti familiari e l'inserimento lavorativo, dispone che la polizia giudiziaria svolga entro quarantotto ore dal provvedimento di convalida tutti gli accertamenti necessari e sulla base di quanto emerso nel corso dell'udienza di convalida dispone la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con o senza l'obbligo di soggiorno in una determinata localit. Qualora vi siano fondati elementi per ritenere che il soggetto possa commettere reati o darsi alla fuga dispone la permanenza nei centri di cui al comma 1-bis per un periodo massimo di quarantotto ore. Dopo tale termine, qualora dagli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria e dalla documentazione presentata dall'interessato vi sia la prova che lo straniero deve essere espulso, ne ordina l'espulsione. Avverso tale provvedimento l'interessato pu ricorrere entro cinque giorni alla corte d'appello".
d) il comma 5 abrogato;
e) il comma 6 sostituito dal seguente:
"6. Contro i decreti di convalida di cui al comma 4 proponibile ricorso per cassazione".
2. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, inserito il seguente:
"Art. 16-bis. – (Provvedimenti in caso di espulsione). – 1. Allo straniero che deve essere espulso dal territorio dello Stato sono assicurati, secondo le modalit previste dal regolamento di attuazione della presente legge, l'informazione sui propri diritti e doveri, l'assistenza di un interprete, la facolt di ricevere assistenza legale, le cure urgenti o comunque essenziali, la possibilit di comunicare con i propri familiari e conviventi, con il proprio difensore, con i rappresentanti diplomatici o consolari del proprio Paese, il recupero dei beni rimasti in Italia, inclusi i crediti per il lavoro svolto, anche se si tratta di lavoro subordinato svolto in condizioni illegali"".

12.2
Del Pennino

Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente: "0a) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "salvo i casi in cui il provvedimento di espulsione sia stato preso ai sensi dell'articolo 13, comma 1"".

12.2 (nuovo testo)
Del Pennino

Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente: "0a) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "salvo i casi in cui il provvedimento di espulsione sia stato preso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, per motivi di sicurezza dello Stato"".

12.1
Falcier
Alla lettera a) premettere la seguente:
0a) all'articolo 14 del decreto legislativo 286/98, al comma 1, le parole: "il centro di permanenza pi vicino", sono sostituite dalle seguenti: "il centro di permanenza, da costituirsi per ogni regione a cura del Prefetto del capoluogo, d'intesa con la regione".

12.9
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
12.24
Petrini, Giaretta, Dentamaro, Toia, Dato
12.26
Maritati, Guerzoni, Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone
Al comma 1, sopprimere la lettera a).


12.23
Cambursano, Giaretta, Dentamaro
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni" con le seguenti: "permanenza nel centro per un periodo di complessivi quindici giorni"; e, in seguito, le parole: "pu prorogare il termine di ulteriori trenta giorni" con le altre: "pu prorogare il termine di ulteriori quaranta giorni".

12.23 (nuovo testo)
Dentamaro

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni" con le seguenti: "permanenza nel centro per un periodo massimo di quindici giorni"; e, in seguito, le parole: "pu prorogare il termine di ulteriori trenta giorni" con le altre: "pu prorogare il termine di ulteriori quaranta giorni".

12.15
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Al comma 1, lettera a), alinea 5, sostituire le parole: "di complessivi trenta giorni" con le seguenti: "di complessivi sessanta giorni".

12.31
Battafarano, Viviani, Gruosso, Piloni, Di Siena, Guerzoni
Al comma 1, lettera a), al capoverso 5 ivi richiamato, sopprimere il secondo periodo.

12.27
Maritati, Guerzoni, Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone
Al comma 1, lettera a), al capoverso 5 ivi richiamato, secondo periodo, sostituire le parole: "il termine di ulteriori trenta giorni" con le seguenti: "il termine di ulteriori dieci giorni".

12.16

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Al comma 1, lettera a), alinea 5, sostituire le parole: "di ulteriori trenta giorni" con le seguenti: "di ulteriori sessanta giorni".

12.17
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Al comma 1, lettera a), alinea 5, sostituire le parole: "Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice" con le seguenti: "Prima di tale termine, il questore non pu eseguire l'espulsione o il respingimento".

12.10
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Al comma 1, sopprimere la lettera b).

12.28
Maritati, Guerzoni, Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone
Al comma 1, sopprimere la lettera b).

12.11
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Al comma 1, lettera b), sopprimere il comma 5-bis.

12.18
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Al comma 1, lettera b), alinea 5-bis, sostituire le parole: "entro il termine di cinque giorni" con le seguenti: "entro il termine di sessanta giorni".

12.7
Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Al comma 1, lettera b), alinea 5-bis, alla fine, dopo le parole: "cinque giorni" aggiungere il seguente periodo: "L'ordine dato con provvedimento scritto e motivato, recante l'indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione, e deve contenere la traduzione nella lingua dell'interessato o, qualora non sia possibile, in una lingua a scelta dell'interessato, tra inglese, francese, spagnolo, arabo o cinese".

12.5
Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommasso
Al comma 1, lettera b), alla fine del nuovo comma 5-bis, aggiungere le seguenti parole: "L'ordine dato con provvedimento scritto e motivato, recante l'indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione, e deve contenere la traduzione nella lingua dell'interessato o, qualora non sia possibile, in una lingua a scelta dell'interessato, tra inglese, francese, spagnolo, arabo o cinese".

12.12
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Al comma 1, lettera b), sopprimere il comma 5-ter.

12.19
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Al comma 1, lettera b), alinea 5-ter, sostituire le parole: "da sei mesi ad un anno" con le seguenti: "da tre a sei mesi".

12.20
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Al comma 1, lettera b), alinea 5-ter, sopprimere le parole: "in tale caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica".

12.30
Maritati, Guerzoni, Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone
Al comma 1, lettera b), al capoverso 5-ter ivi richiamato, secondo periodo, dopo le parole: "nuova espulsione" inserire le seguenti: ", accertata la disponibilit dello Stato di provenienza o di altro Stato a riceverlo".

12.13
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Al comma 1, lettera b), sopprimere il comma 5-quater.

12.3
Il Relatore
Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 5-quater con il seguente: "Lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter che viene trovato, in violazione delle norme del presente Testo Unico, nel territorio dello Stato, punito con la reclusione da uno a quattro anni".

12.29
Maritati, Guerzoni, Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone
Al comma 1, lettera b), al capoverso 5-quater ivi richiamato, dopo le parole: "nel territorio dello Stato" inserire le seguenti: "accertata la disponibilit dello Stato di provenienza o di altro Stato a riceverlo".

12.21
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Al comma 1, lettera b), alinea 5-quater, sostituire le parole: "da uno a quattro anni" con le seguenti: "da sei mesi ad un anno".

12.14
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Al comma 1, lettera b), sopprimere il comma 5-quinquies.

12.6
Stiffoni, Monti
Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 5-quinquiesr, con il seguente: "5-quinquies. obbligatorio l'arresto anche fuori dei casi di flagranza della persona che ha posto in essere una condotta punibile a norma dei commi 5-ter e 5-quater. Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del codice di procedura penale.".

12.22
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Al comma 1, lettera b), alinea 5-quinquies, sostituire le parole: " obbligatorio l'arresto" con le seguenti: "non obbligatorio l'arresto".

12.32
Guerzoni, Brussi Massimo, Maritati, Villone, De Zulueta
Alla fine dell'articolo 1, aggiungere i seguenti commi:
"1-bis. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore, con decreto del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilito un programma triennale per l'istituzione di un centro di permanenza, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, in ogni regione.
1-ter. Per fronteggiare gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il 2002 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unit previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2002 parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno".

12.0.1
Valditara, Bobbio Luigi, Magnalb
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
"Art. 12-bis.
1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge ogni regione individua una struttura territoriale idonea sotto il profilo della capienza, della ubicazione e della sicurezza da destinare al Centro regionale di permanenza temporanea".

12.0.2
Magnalb, Valditara
Dopo l'articolo 12-bis, aggiungere il seguente:
"Art. 12-ter.
1. Alla lettera c), comma 2, dell'articolo 19, le parole: "entro il quarto grado" sono sostituite con le seguenti: "entro il secondo grado"".

12.0.3
Maritati, Guerzoni, Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone
Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:
"Art. 12-bis.
1. All'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 1 aggiunto il seguente:
"1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autorit consolare al fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei requisiti di legge, l'esecuzione della espulsione subito dpo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione".