AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLEDI' 13 FEBBRAIO 2002
99 Seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE


Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Mantovano.

La seduta inizia alle ore 14,45.


IN SEDE REFERENTE

(795) Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.
(55) EUFEMI ed altri. - Norme in difesa della cultura italiana e per la regolamentazione dell'immigrazione.
(770) CREMA. - Nuove norme in materia di immigrazione.
(797) Disciplina dell'ingresso degli stranieri che svolgono attivit sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita
(963) TOGNI ed altri. - Norme in materia di ingressi dei lavoratori extracomunitari occupati nel settore dello spettacolo
(Seguito dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna del 12 febbraio.

Il presidente PASTORE annuncia che al termine della seduta svolger alcune considerazioni in ordine alle modalit e ai tempi del successivo esame dei disegni di legge in titolo.

Il senatore Massimo BRUTTI ribadisce la richiesta di invitare il Ministro della difesa a fornire alla Commissione elementi informativi sull'emendamento esaminato nella seduta notturna di ieri, concernente l'impiego delle navi della Marina militare, e comunque di non meglio definite "navi da guerra", nel contrasto all'immigrazione clandestina. Nel caso in cui fosse confermata una posizione contraria a tale richiesta, si riserva di chiedere nella Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari la convocazione del Ministro per la risposta immediata a interrogazioni in Assemblea. Il giudizio negativo sulle risposte fornite in proposito dal sottosegretario Mantovano, d'altra parte, non riguarda la persona del rappresentante del Governo, che non dispone di elementi informativi idonei a chiarire profili di competenza della Difesa.

Il presidente PASTORE fa presente che le sedute programmate per la settimana in corso non offrono ulteriori spazi per l'audizione del Ministro della difesa. Resta salva la facolt dei Gruppi di richiedere al momento opportuno che il Ministro della difesa fornisca i chiarimenti durante la discussione in Assemblea.

Prosegue l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 12.15 e 12.31 non sono accolti.

Il senatore Massimo BRUTTI, a nome del suo Gruppo, dichiara il voto favorevole sull'emendamento 12.27, volto a ridurre il periodo di permanenza dello straniero non identificato nel centro di accoglienza temporanea.

L'emendamento 12.27, posto ai voti, respinto. Sono respinti, inoltre, gli emendamenti 12.16 e 12.17, nonch gli emendamenti identici 12.10 e 12.28.

I senatori BOCO e Massimo BRUTTI, a nome dei rispettivi Gruppi, dichiarano il voto favorevole sull'emendamento 12.11, che viene posto ai voti ed respinto. E' respinto anche l'emendamento 12.18.

Il relatore BOSCETTO chiede ai proponenti di riformulare l'emendamento 12.7, eliminando l'obbligo di motivazione dell'ordine di lasciare il territorio dello Stato e la parte che prevede la traduzione del documento nella lingua dell'interessato o in altra lingua straniera.

Il senatore Massimo BRUTTI, dichiarando il voto favorevole sull'emendamento, osserva che dalle considerazioni del relatore emerge la concezione di un rapporto fortemente autoritario tra le istituzioni italiane e lo straniero che si trova nel Paese. Il procedimento si svolgerebbe senza contraddittorio e senza garanzie per l'interessato, facendo venire meno l'equilibrio ricercato dalla legge Turco-Napolitano.

Il sottosegretario MANTOVANO, convenendo con il parere del relatore, suggerisce di prevedere una motivazione solo sommaria. La contrariet sulla seconda parte dell'emendamento dipende dall'impossibilit di individuare la lingua dell'interessato, data l'incertezza sulla sua nazionalit, presupposta dalla disposizione.

La senatrice DENTAMARO, rilevando che l'obbligo di motivazione comunque previsto dalla legge per tutti gli atti amministrativi, invita il senatore Boco ad accogliere la proposta di riformulazione avanzata dal relatore, mentre considera inopportuna la prescrizione di una "motivazione sommaria", suggerita dal rappresentante del Governo.

Il senatore BOCO presenta l'emendamento 12.7 (nuovo testo), che recepisce la proposta del relatore, nel presupposto che la motivazione, come ha bene evidenziato la senatrice Dentamaro, comunque obbligatoria.

Dichiarato decaduto l'emendamento 12.5 in assenza dei proponenti, l'emendamento 12.7 (nuovo testo) viene posto ai voti, con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, risultando accolto.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BOCO, a nome del suo Gruppo, viene posto ai voti ed respinto l'emendamento 12.12. Sono respinti, altres, gli emendamenti 12.19 e 12.20.

Il senatore GUERZONI, dichiarando il voto favorevole del Gruppo DS-l'Ulivo sull'emendamento 12.30, sottolinea la necessit di accertare la disponibilit dello Stato di provenienza o di altro Stato a ricevere lo straniero espulso, anche al fine di scongiurare conseguenze negative sul piano della collaborazione internazionale.

Il sottosegretario MANTOVANO argomenta a favore della coerenza del sistema disegnato dall'articolo 12. Il trattenimento dello straniero nel centro di accoglienza consente l'attivazione della collaborazione con lo Stato di appartenenza. Se non venisse accertata la disponibilit di quello Stato a ricevere lo straniero, non si potrebbe dare luogo all'espulsione. Non a caso l'articolo 1 prevede che si tenga conto della collaborazione prestata dai Paesi interessati al contrasto delle organizzazioni criminali operanti nell'immigrazione clandestina.

Il senatore BOCO osserva che le considerazioni svolte dal rappresentante del Governo dovrebbero indurre all'accoglimento dell'emendamento 12.30.

Il sottosegretario MANTOVANO precisa che l'accertamento della disponibilit da parte dello Stato straniero un adempimento implicito che deve essere esperito nel periodo di trattenimento. L'emendamento 12.30 propone un ulteriore e formale obbligo di accertamento, sul quale il parere del Governo rimane contrario.

Il senatore GUERZONI invita il Governo a una lettura estensiva dell'emendamento, che consentirebbe di rinnovare il periodo di trattenimento nel centro di accoglienza.

Dopo che il relatore BOSCETTO ha confermato il parere contrario, l'emendamento 12.30, posto ai voti, respinto. E' respinto, inoltre, l'emendamento 12.13.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore GUERZONI, l'emendamento 12.3, posto ai voti, accolto. Sono respinti, invece, l'emendamento 12.29 e, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore Boco, gli emendamenti identici 12.21 e 12.14.

Il senatore STIFFONI ritira l'emendamento 12.6. L'emendamento 12.22, posto ai voti, respinto.

Il senatore GUERZONI, dichiarando a nome del suo Gruppo il voto favorevole sull'emendamento 12.32, sottolinea l'esigenza di allestire un maggior numero di centri di accoglienza sul territorio nazionale. Si tratta di uno strumento ampiamente utilizzato in altri paesi sul quale si espressa favorevolmente la stessa Corte costituzionale. Gli undici centri attualmente funzionanti risultano insufficienti e alcuni di essi saranno chiusi perch strutturalmente incapaci di assicurare i trattamenti previsti dalla legge. La necessit di allestire nuovi centri appare ancor pi evidente se si considerano le disposizioni del disegno di legge in esame, che allungano sensibilmente il periodo di trattenimento.

Il relatore BOSCETTO, pur condividendo l'esigenza di migliorare ed estendere la funzionalit dei centri di accoglienza temporanea, ritiene inopportuno vincolare il Governo alla costruzione di un centro per ogni regione, come propone l'emendamento 12.32. La valutazione sulla necessit di nuovi centri deve tenere conto delle reali esigenze che si presentano sul territorio.

L'emendamento 12.32 viene quindi posto ai voti ed respinto.

Il relatore BOSCETTO illustra l'emendamento 12.100, presentato in accoglimento delle condizioni poste nel parere della 5 Commissione permanente: l'emendamento, previo parere favorevole del rappresentante del Governo, viene posto ai voti ed accolto.

Il senatore MAGNALBO' ritira gli emendamenti 12.0.1 e 12.0.2, mentre l'emendamento 12.0.3 viene posto ai voti ed respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13, sui quali il relatore BOSCETTO pronuncia un parere contrario. Il sottosegretario MANTOVANO si esprime in senso conforme.

Vengono quindi posti in votazione e respinti gli emendamenti 13.10, 13.30 (fatto proprio dalla senatrice DENTAMARO in assenza del proponente), 13.12, 13.32, 13.20 e 13.13.

Il presidente PASTORE sostiene che l'obiettivo di concludere l'esame in sede referente dei disegni di legge in tempo utile per la proposizione degli emendamenti in Assemblea (il cui termine fissato per le ore 19 di domani), comportava la necessit di esaurire entro la giornata di ieri almeno l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Il senatore Massimo BRUTTI, interrompendo il Presidente, esprime protesta per la dichiarazione rilasciata dal relatore Boscetto agli organi di informazione con gravi accuse all'indirizzo dell'opposizione.

Il PRESIDENTE richiama il senatore Massimo Brutti e lo invita a non interrompere. Ricorda, quindi, che la Commissione in trenta ore complessive di discussione ha esaminato una parte limitata dei numerosi emendamenti presentati; n egli potrebbe chiedere alla Presidenza del Senato di concedere una proroga del termine gi fissato per gli emendamenti in Assemblea, senza poter assicurare che l'esame si concluder nei tempi stabiliti. Propone, pertanto, di prendere atto che non si pu completare l'esame, anche al fine di agevolare il lavoro di tutti i senatori riguardo alla discussione in Assemblea.

Il senatore GUERZONI giudica discutibile la ricostruzione del Presidente riguardo all'intensit del lavoro svolto e al comportamento dell'opposizione. Infatti, fino alla scorsa settimana, l'esame proceduto con un ritmo rallentato a causa delle incertezze della maggioranza. Quanto al comportamento dell'opposizione, non si pu giudicare a priori sull'importanza che essa attribuisce alle diverse questioni che restano da esaminare. Sarebbe stato opportuno, comunque, che la valutazione sullo stato dell'esame fosse svolta in un'apposita riunione dell'Ufficio di Presidenza. La Commissione ha il dovere, a suo avviso, di impegnarsi affinch il disegno di legge giunga in Aula corredato da un voto finale e supportato dall'incarico a un relatore. La maggioranza, per evidenti contrasti interni, vuole sfuggire al confronto.

Il senatore MALAN esprime il consenso del Gruppo Forza Italia sulle considerazioni del Presidente, le cui previsioni sul lavoro da svolgere appaiono perfino ottimistiche. Esprime il ringraziamento al relatore e al rappresentante del Governo, nonch al Presidente e ai componenti della Commissione, per il lavoro svolto.

Il senatore BOCO ritiene che la proposta avanzata dal Presidente rappresenta in ogni caso una sconfitta della maggioranza. Le sedute gi convocate sarebbero sufficienti, a suo avviso, a esaurire l'esame degli emendamenti. Egli, peraltro, non pu che confermare l'opposizione ferma ma non ostruzionistica della sua parte politica sul disegno di legge in esame.

Il senatore DEL PENNINO rileva che si determinata una condizione tale da rendere assai difficile la conclusione dell'esame nel termine stabilito: la previsione del Presidente pertanto realistica. Invita la Presidenza a considerare la possibilit di applicare l'articolo 43, quinto comma, del Regolamento, che prevede la nomina di una Sottocommissione per sostenere la discussione dinanzi all'Assemblea.

Il PRESIDENTE fa presente che la norma richiamata dal senatore Del Pennino non stata mai applicata e in ogni caso presuppone che l'esame degli emendamenti sia completato e conferito un mandato al relatore.

Il senatore STIFFONI, a nome del Gruppo Lega Nord-Padania, concorda con le valutazioni del Presidente, respingendo le supposizioni del senatore Guerzoni circa eventuali contrasti nella maggioranza. Ringrazia, infine, il senatore Boscetto, il cui lavoro di relatore alla Commissione sar comunque prezioso anche per la discussione in Assemblea.

Il senatore MAGNALBO' ritiene che il lavoro in Commissione sia stato serio e rispettoso dei diritti della minoranza. E' evidente, peraltro, l'impossibilit di concludere l'esame entro i termini prescritti. Esprime pertanto il consenso del Gruppo di Alleanza nazionale sulle valutazioni del Presidente.

La senatrice DENTAMARO osserva che le previsioni del Presidente appaiono realistiche. La mancata definizione di un testo per l'Assemblea rappresenta un problema per la maggioranza, ma anche l'opposizione incontrer notevoli difficolt nello svolgere le proprie riflessioni ai fini del miglioramento del testo, nella probabile limitazione dei tempi della discussione. Sarebbe stato senz'altro pi opportuno che la decisione scaturisse da una valutazione dell'Ufficio di Presidenza e si dovrebbero comunque esperire tutti i tentativi per definire un testo della Commissione. Se per si decider di rinunciare a concludere l'esame, la responsabilit non potr certamente essere addebitata all'opposizione, che ha messo in atto un comportamento ostruzionistico solo in un momento particolare della seduta notturna di ieri.

Il senatore MAFFIOLI esprime il consenso del Gruppo CCD-CDU Biancofiore alle considerazioni svolte dal Presidente. Fin dall'inizio apparso evidente, a suo giudizio, che sarebbe stato impossibile concludere l'esame, dato l'atteggiamento di alcune parti politiche. E' opportuno rimettere all'Aula il compito di approvare una legge migliore di quella vigente, che soddisfi le esigenze manifestate dai cittadini su un tema cos critico come quello dell'immigrazione.

Il senatore Massimo BRUTTI, esprimendo il dissenso del Gruppo DS-l'Ulivo sulla proposta avanzata dal Presidente, ricorda che l'opposizione ha pi volte manifestato la determinazione di realizzare un confronto reale sulle disposizioni in esame. La proposta del Governo di prevedere l'utilizzo delle navi da guerra nelle azioni di contrasto all'immigrazione clandestina, con un emendamento confuso e incerto presentato all'ultimo momento, ha posto la necessit di ascoltare il responsabile della Difesa, il quale aveva anche assicurato, per le vie brevi, la disponibilit a fornire i chiarimenti richiesti. Le considerazioni del Presidente rappresentano un atto di resa della maggioranza.

La Commissione, a maggioranza, prende atto delle valutazioni prospettate dal Presidente, facendole proprie. Il presidente PASTORE ringrazia in particolare il relatore e il sottosegretario Mantovano per il lavoro svolto.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che le previste sedute notturne di oggi e di domani, nonch le sedute antimeridiana, pomeridiana e notturna di venerd 15 febbraio, gi programmate per l'esame dei disegni di legge nn. 795 e connessi, non avranno pi luogo.
La Commissione prende atto

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 795

Art. 12

12.15
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: "di complessivi trenta giorni" con le seguenti: "di complessivi sessanta giorni".

12.31
Battafarano, Viviani, Gruosso, Piloni, Di Siena, Guerzoni
Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere il secondo periodo.

12.27
Maritati, Guerzoni, Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone
Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: "il termine di ulteriori trenta giorni" con le seguenti: "il termine di ulteriori dieci giorni".


12.16

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: "di ulteriori trenta giorni" con le seguenti: "di ulteriori sessanta giorni".

12.17
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Al comma 1, lettera a), alinea 5, sostituire le parole: "Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice" con le seguenti: "Prima di tale termine, il questore non pu eseguire l'espulsione o il respingimento".

12.10
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
12.28
Maritati, Guerzoni, Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone
Al comma 1, sopprimere la lettera b).

12.11
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 5-bis.

12.18
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Al comma 1, lettera b), capoverso 5-bis, sostituire le parole: "entro il termine di cinque giorni" con le seguenti: "entro il termine di sessanta giorni".

12.7
Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Al comma 1, lettera b), capoverso 5-bis, alla fine, dopo le parole: "cinque giorni" aggiungere il seguente periodo: "L'ordine dato con provvedimento scritto e motivato, recante l'indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione, e deve contenere la traduzione nella lingua dell'interessato o, qualora non sia possibile, in una lingua a scelta dell'interessato, tra inglese, francese, spagnolo, arabo o cinese".

12.7 (nuovo testo)
Boco

Al comma 1, lettera b), capoverso 5-bis, alla fine, dopo le parole: "cinque giorni" aggiungere il seguente periodo: "L'ordine dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione".


12.5
Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, lettera b), nel capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "L'ordine dato con provvedimento scritto e motivato, recante l'indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione, e deve contenere la traduzione nella lingua dell'interessato o, qualora non sia possibile, in una lingua a scelta dell'interessato, tra inglese, francese, spagnolo, arabo o cinese".

12.12
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 5-ter.

12.19
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Al comma 1, lettera b), capoverso 5-ter, sostituire le parole: "da sei mesi ad un anno" con le seguenti: "da tre a sei mesi".

12.20
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Al comma 1, lettera b), capoverso 5-ter, sopprimere le parole: "in tale caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica".

12.30
Maritati, Guerzoni, Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone
Al comma 1, lettera b), nel capoverso 5-ter al secondo periodo, dopo le parole: "nuova espulsione" inserire le seguenti: ", accertata la disponibilit dello Stato di provenienza o di altro Stato a riceverlo".

12.13
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 5-quater.

12.3
Il Relatore
Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 5-quater con il seguente: "5-quater. Lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter che viene trovato, in violazione delle norme del presente Testo Unico, nel territorio dello Stato, punito con la reclusione da uno a quattro anni".

12.29
Maritati, Guerzoni, Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone
Al comma 1, lettera b), nel capoverso 5-quater, dopo le parole: "nel territorio dello Stato" inserire le seguenti: "accertata la disponibilit dello Stato di provenienza o di altro Stato a riceverlo".

12.21
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Al comma 1, lettera b),nel capoverso 5-quater, sostituire le parole: "da uno a quattro anni" con le seguenti: "da sei mesi ad un anno".

12.14
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 5-quinquies.
12.6
Stiffoni, Monti
Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 5-quinquies, con il seguente: "5-quinquies. obbligatorio l'arresto anche fuori dei casi di flagranza della persona che ha posto in essere una condotta punibile a norma dei commi 5-ter e 5-quater. Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del codice di procedura penale.".

12.22
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), capoverso 5-quinquies, sostituire le parole: " obbligatorio l'arresto" con le seguenti: "non obbligatorio l'arresto".

12.32
Guerzoni, Brussi Massimo, Maritati, Villone, De Zulueta

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
"1-bis. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore, con decreto del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilito un programma triennale per l'istituzione di un centro di permanenza, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, in ogni regione.
1-ter. Per fronteggiare gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il 2002 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unit previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2002 parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno".

12.100
IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
"1-bis. Per la costruzione di nuovi centri di accoglienza autorizzata la spesa nel limite massimo di 12,39 milioni di euro per l'anno 2002, 24,79 milioni di euro per l'anno 2003 e 24,79 milioni di euro per l'anno 2004".

12.0.1
Valditara, Bobbio Luigi, Magnalb

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:
"Art. 12-bis.
1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge ogni regione individua una struttura territoriale idonea sotto il profilo della capienza, della ubicazione e della sicurezza da destinare al Centro regionale di permanenza temporanea".


12.0.2
Magnalb, Valditara

Dopo l'articolo 12-, inserire il seguente:

"Art. 12-bis

1. Alla lettera c), comma 2, dell'articolo 19, le parole: "entro il quarto grado" sono sostituite con le seguenti: "entro il secondo grado"".

12.0.3
Maritati, Guerzoni, Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:
"Art. 12-bis.
1. All'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 1 aggiunto il seguente:
"1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autorit consolare al fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei requisiti di legge, l'esecuzione della espulsione subito dpo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione".

Art. 13.
13.10
Boco, Turroni, De Petris, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Sopprimere l'articolo.

13.30
Cambursano
Sostituire l'articolo con il seguente:
"1. Il comma 1, dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 286 del 1998 sostituito dai seguenti:
"1. Il pubblico ministero e l'imputato straniero, che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 2, del presente testo unico, possono chiedere al giudice – nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero quando il giudice ritenga irrogare la pena detentiva che, tenuto conto delle circostanze non superi quattro anni di reclusione o tre anni di arresto soli o congiunti a pena pecunaria e non sussistano le condizioni per concedere la sospensione condizionale della pena, n condizioni ostantive di cui all'articolo 14, comma 1, del presente testo unico – di sostituire la pena da irrogare con l'esplusione per un periodo di anni sette.
La pena estinta alla scadenza del termine di esecuzione dell'espulsione.
1-bis. La richiesta ed il consenso alla stessa sono formulate nei termini e con le forme di cui all'articolo 446 del codice di procedura penale e il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciare le ragioni. Sono altres applicabili le disposizioni di cui agli articoli 447 e 448 del codice di procedura penale".
2. All'articolo 16 del decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 2 inseriti i seguenti:
"2-bis. L'espulsione di cui al comma 1 non pu essere disposta per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonch per i delitti di cui al presente testo unico.
2-ter. Nei confronti dello straniero espulso a norma del comma 1 che fa ingresso, transita o permane nel territorio dello Stato prima del termine di sette anni revocata la sanzione sostitutiva dal giudice competente e riprende l'esecuzione della pena"".

13.12
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 1.
13.32
Maritati, Guerzoni, Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone
Al comma 1, capoverso, nel comma 1, dopo le parole: "pu sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione" inserire le seguenti: ", con il consenso del condannato,".

13.20
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Al comma 1, capoverso, nel comma 1, sostituire le parole: "non inferiore a cinque anni" con le seguenti: "non inferiore a due anni".

13.13
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 2.