AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

GIOVEDI' 31 GENNAIO 2002
91 Seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE


Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito e per l'interno Mantovano.

La seduta inizia alle ore 14,30.


SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE comunica il calendario dei lavori definito di comune accordo nella riunione dell'Ufficio di Presidenza che si appena conclusa, in relazione al seguito dell'esame dei disegni di legge n. 795 e connessi, concernenti la disciplina dell'immigrazione, la cui discussione in Assemblea prevista per il 19 febbraio. Nella prossima settimana, all'argomento saranno dedicate due sedute, marted 4 e mercoled 5 febbraio, dalle ore 20,30 alle ore 23,30.
Per la settimana successiva saranno convocate al riguardo le seguenti sedute: marted 12, mercoled 13 e gioved 14, dalle ore 20,30 alle ore 23,30; venerd 15 dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19 e, infine, dalle ore 20,30 sino alla conclusione dell'esame.
Resta inteso che nelle stesse settimane saranno convocate altre sedute, nei giorni e negli orari consueti, per proseguire la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(905) Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonch di enti pubblici, approvato dalla Camera dei deputati.
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 30 gennaio, con l'esame degli emendamenti, gi pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta.

Il senatore TURRONI illustra gli emendamenti 7.10, 7.11, 7.9, 7.24, 7.27, 7.28, 7.30 e 7.32 rilevando come essi siano volti a precisare i principi e i criteri direttivi relativi all'esercizio della delega conferita al Governo dall'articolo 7, con particolare attenzione all'esigenza di sopprimere i riferimenti al settore dei beni culturali e ambientali. L'introduzione di ulteriori innovazioni legislative, a distanza di pochi mesi dall'emanazione di un testo unico relativo a tale delicata materia, oggetto di specifica tutela costituzionale, con una delega i cui criteri direttivi non sono ben precisati, oltre a determinare comprensibili dubbi di legittimit, potrebbe essere motivo di disorientamento nei cittadini e per i soggetti che operano nel settore.
Non ritenendo quindi sufficientemente chiari i motivi che inducono a novellare la materia, l'oratore evidenzia l'esigenza di procedere eventualmente a valutare l'adozione di nuove norme nel settore attraverso l'esame di un apposito provvedimento nella Commissione competente.
Nella formulazione del testo in esame figurano inoltre disposizioni che inducono a temere che interessi meritevoli di una protezione prioritaria, come la tutela dei beni culturali e ambientali, possano essere sacrificati in nome di obiettivi connessi alla semplificazione della normativa e all'incremento delle entrate.

Il senatore KOFLER d per illustrato l'emendamento 7.1.

Il senatore TURRONI illustra quindi gli emendamenti 8.3, 8.6 e 8.5, che sono volti a procedere con maggiore cautela negli interventi correttivi dell'organizzazione della ricerca in agricoltura, tenendo conto di come tale settore sia connesso ad una problematica sensibile come quella degli organismi geneticamente modificati. L'emendamento 8.6 volto in particolare a precisare le modifiche da introdurre al decreto legislativo n. 454 del 1999.
L'emendamento 8.0.2 aggiunge infine un articolo volto a ricongiungere le competenze inerenti alla tutela ed alla gestione delle acque, attualmente disperse fra vari dicasteri ed autorit.

Il senatore BASILE illustra l'emendamento 8.12 sottolineando l'esigenza di evitare, in un settore interessato alla ricerca e all'innovazione tecnologica quale l'agricoltura, come si evince anche dalle indicazioni dell'Unione europea, la soppressione di taluni organismi di ricerca ovvero la loro sottoposizione all'istituendo consiglio dei dipartimenti. Lo stesso emendamento altres volto ad assicurare la sussistenza dei requisiti di qualificazione contabile e scientifica da parte degli esperti nominati dal Ministro.

Il senatore MANCINO d per illustrato l'emendamento 8.1.

Il PRESIDENTE invita quindi la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti relativi all'articolo 1.

La relatrice esprime il proprio avviso contrario sugli emendamenti 1.2, 1.1, 1.4, 1.5 e 1.0.2; esprime altres parere favorevole sugli emendamenti 1.3 e 1.0.1, a condizione che questo sia riformulato redigendo la lettera a) nei termini seguenti: "a) al comma 1, dopo le parole: "legge 23 agosto 1988, n. 400" la parola "sei" sostituita dalla parola "diciotto"". Dall'emendamento, pertanto, va espunto l'ultimo, periodo della lettera a).

Il sottosegretario SAPORITO dichiara avviso conforme a quello espresso dalla relatrice e di conseguenza riformula l'emendamento (1.0.1 nuovo testo)

Verificata la presenza del numero legale si procede pertanto alla votazione degli emendamenti all'articolo 1.

Gli emendamenti 1.2 e 1.1 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

La Commissione approva quindi l'emendamento 1.3 e respinge l'emendamento 1.4.

Il senatore TURRONI, intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.5, rileva come una serie di proposte di modifica sia stata presentata per ristabilire, alla luce dell'esperienza derivante dalla modifica dell'organizzazione del Governo definita dalla precedente legislatura, per stabilire un maggiore equilibrio fra il dicastero preposto alle opere pubbliche e quello competente per le politiche ambientali. L'emendamento in votazione, in particolare, volto ad impedire che, in violazione della Costituzione, che prescrive la definizione di termini certi per l'esercizio della delega, sia attribuita al Presidente del Consiglio la facolt di differire o gradualizzare a suo piacimento i termini per l'emanazione dei provvedimenti di competenza del Governo.

Il sottosegretario SAPORITO precisa che i termini oggetto delle disposizioni di cui al comma 4 non attengono al conferimento delle deleghe bens all'esercizio della potest regolamentare.

Il senatore PASSIGLI osserva che le disposizioni sul differimento dei termini appaiono pleonastiche se riferite alla potest regolamentare del Governo.

Il presidente PASTORE pone quindi in votazione l'emendamento 1.5, che risulta respinto.

La Commissione approva successivamente l'emendamento 1.0.1 (nuovo testo).

Il senatore TURRONI interviene per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.0.2 evidenziando come esso, nel solco delle finalit precedentemente indicate, sia volto a razionalizzare le competenze inerenti alle aree urbane che, per la loro importanza nel campo della gestione dei servizi inerenti alla tutela dell'igiene, dell'ambiente e della salute, dovrebbero essere opportunamente ricondotte nella sfera di competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio piuttosto che in quella delle infrastrutture.

L'emendamento 1.0.2, posto ai voti, viene quindi respinto.

Su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene, quindi, di rinviare il seguito dell'esame.

(795) Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.
(55) EUFEMI ed altri. - Norme in difesa della cultura italiana e per la regolamentazione dell'immigrazione.
(770) CREMA. - Nuove norme in materia di immigrazione.
(797) Disciplina dell'ingresso degli stranieri che svolgono attivit sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta notturna del 29 gennaio.

Si procede alla votazione dell'emendamento 4.36. Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore TURRONI, l'emendamento posto ai voti e respinto.

In assenza dei proponenti, sono dichiarati decaduti gli emendamenti 4.7, 4.8 e 4.9.

L'emendamento 4.72, fatto proprio dal senatore PETRINI in assenza del proponente, posto ai voti e respinto.

Posti congiuntamente in votazione, sono respinti gli emendamenti 4.35 e 4.73, di contenuto identico.

Sugli emendamenti 4.37, 4.50 e 4.74, di contenuto identico, il senatore PETRINI pronuncia una dichiarazione di voto favorevole, criticando l'impianto complesso e vessatorio della normativa in esame, che a suo avviso va modificato per assicurare le pi elementari garanzie di certezza agli stranieri interessati.

Posti congiuntamente in votazione, gli emendamenti non sono accolti.

Con distinte votazioni sono respinti anche gli emendamenti 4.32, 4.31 e 4.96.

Dichiarato decaduto il 4.75 per l'assenza dei proponenti, posto in votazione l'emendamento 4.97, che risulta non accolto.

L'emendamento 4.11 dichiarato decaduto per l'assenza del proponente, cos come il 4.26.

Il relatore BOSCETTO, quindi, ribadisce le motivazioni dell'emendamento 4.28 che, posto ai voti, accolto dalla Commissione. Ne risultano preclusi gli emendamenti 4.76 e 4.56.

Sull'emendamento 4.52 interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore CAMBURSANO, rammentando che la proposta fa parte di quel primo pilastro di rigore nel contrasto alla illegalit e alla immigrazione clandestina, che sostiene anche il secondo pilastro della proposta delle opposizioni, riferito alla piena integrazione dei lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. L'emendamento, infatti, contiene disposizioni particolarmente severe nei confronti degli stranieri che violano la legge: si tratta di un segnale forte contro l'immigrazione clandestina e di quegli stranieri che non rispettano le regole dell'ordinamento italiano.

L'emendamento, posto in votazione, non risulta accolto.

L'emendamento 4.57 fatto proprio dal senatore VITALI in assenza del proponente: posto in votazione, respinto dalla Commissione.

Gli emendamenti 4.33 e 4.34, fatti propri dal senatore BOCO in assenza dei proponenti, con distinte votazioni sono respinti dalla Commissione.

Si conviene, quindi, di accantonare le votazioni degli emendamenti 4.10, 4.77, 4.78, 4.79, 4.80, 4.81 e 4.0.1, nell'intesa che saranno trattati in sede di definizione di una disciplina transitoria.

Si procede quindi alla formulazione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti all'articolo 5.

Il relatore BOSCETTO invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 5.11, 5.14, 5.18, 5.24, 5.13, 5.9, 5.10, 5.23, 5.40, 5.15 e 5.17, alcuni dei quali possono trovare soluzione, a suo avviso, in sede di regolamento, e possono costituire oggetto, pertanto, di appositi atti di indirizzo da presentare in Assemblea. Si riserva di pronunciarsi in un momento successivo, dopo aver svolto i necessari approfondimenti, sugli emendamenti 5.33, 5.3, 5.6, 5.5, 5.12, 5.41, 5.100 e 5.0.1, che propone pertanto di accantonare. Su tutti gli altri emendamenti, esprime un parere contrario. Ritira, infine, l'emendamento 5.22.

Il sottosegretario MANTOVANO si pronuncia in senso conforme alle valutazioni del relatore.

Gli emendamenti 5.14, 5.24 e 5.23 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Si procede alle votazioni.

L'emendamento 5.11, in assenza del senatore Forlani, fatto proprio dal senatore EUFEMI, che lo ritira riservandosi di riproporlo per la discussione in Assemblea.

Sugli emendamenti 5.1, 5.19, 5.26, 5.28 e 5.34, che propongono la soppressione dell'articolo 5, il senatore VITALI pronuncia una dichiarazione di voto favorevole: egli ricorda, anzitutto, che una proposta soppressiva dell'articolo venuta anche dalle file della maggioranza, con l'emendamento 5.11 del senatore Forlani, ancorch successivamente ritirato. Ci contribuisce a dimostrare la rilevanza critica dell'articolo in esame, che esige una riflessione approfondita e priva di pregiudizi, allo scopo di introdurre nel testo in discussione, piuttosto, una normativa di recepimento della emananda direttiva europea, che non prevede alcuna forma speciale di contratto di lavoro. In proposito ricorda che anche associazioni imprenditoriali come la CONFAPI hanno espresso giudizi severi.

Il relatore BOSCETTO obietta che la valutazione della CONFAPI non pu essere interpretata, a suo avviso, in senso cos univoco.

Il presidente PASTORE invita a non interloquire durante le procedure di votazione, osservando che sulle valutazioni fornite dalle associazioni di categoria i giudizi politici sono inevitabilmente diversi.

Il senatore VITALI riprende la sua dichiarazione rammentando che anche altre associazioni di categoria, come la Confcommercio, che non possono certamente essere qualificate di simpatia politica per l'opposizione, hanno espresso gli stessi giudizi critici sulle disposizioni in esame.

Il senatore PETRINI motiva il voto favorevole del suo Gruppo agli emendamenti soppressivi dell'articolo 5, condividendo le opinioni espresse in proposito dal senatore Vitali e affermando che i lavoratori stranieri in Italia sono utili all'economia del Paese, mentre le misure proposte dal Governo, che hanno un evidente tenore propagandistico, vanificano quell'utilit e alimentano le possibilit di lavoro nero, di clandestinit, di sfruttamento e di delinquenza, perch non tengono conto che la spinta migratoria ineluttabile al pari delle forze fisiche. Quanto alla questione degli alloggi, si tratta anche in questo caso di misure vaghe e vessatorie, che inoltre determinano una discriminazione per le imprese di minori dimensioni.

Il senatore BOCO, intervenendo per dichiarazione di voto favorevole, si rivolge al relatore, al rappresentante del Governo e ai Gruppi di maggioranza per chiedere di accantonare gli emendamenti all'articolo 5 al fine di maturare un giudizio pi compiuto in proposito, la cui necessit resa evidente anche dalle limitate proposte di accantonamento avanzate dallo stesso relatore, che dichiara comunque di apprezzare. L'articolo in esame, infatti, determinerebbe effetti contrari a ogni proposito di rigore e di controllo, innescando un processo incontrollabile sulla regolarit degli accessi e dei soggiorni; le norme che vi sono contenute, inoltre, non trovano fondamento nell'ordinamento comunitario e neppure negli accordi di Schengen.

Il senatore CAMBURSANO manifesta l'intenzione di pronunciare una dichiarazione di voto in dissenso dal suo Gruppo.

Il presidente PASTORE fa notare che sta per aver inizio la seduta dell'Assemblea.

Il senatore CAMBURSANO si riserva di intervenire nella seduta successiva.

Il seguito dell'esame quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 905
Art. 1


1.2
MALENTACCHI, SODANO, MALABARBA

Sopprimere l'articolo.
__________________________

1.1
BASSANINI

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 1
(Deleghe di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59)

1. Il Governo delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o pi decreti legislativi, per disciplinare il trasferimento alle regioni ed agli enti locali delle funzioni e dei compiti e delle corrispondenti risorse personali, strumentali, patrimoniali e finanziarie, ad essi spettanti ai sensi della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che non siano gi ad essi conferiti in applicazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, o comunque siano ancora attribuiti o esercitati dalle amministrazioni dello Stato o da enti pubblici nazionali alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si atterr, per quanto applicabili, ai principi e criteri direttivi contenuti negli articoli 3 e 4 della medesima legge 15 marzo 1997, n. 59. Si applica il disposto degli articoli 5, 6 e 7 della legge stessa.
3. All'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per la puntuale individuazione dei beni e delle risorse umane, patrimoniali, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire a ciascuna regione e a ciascun ente locale, previsti dall'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede entro il termine di nove mesi dalla entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1.
4. Non prima di dodici mesi e non oltre quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenter al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della riforma del Governo e dell'amministrazione centrale dello Stato realizzata in applicazione delle disposizioni degli articoli 11, comma 1, 12, 14 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Nella relazione saranno indicati analiticamente i risultati conseguiti, le difficolt incontrate, i problemi da risolvere, le modifiche, le correzioni e le integrazioni da appontare alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore. Saranno inoltre indicate le misure legislative, regolamentari e organizzative adottate o da adottare per adeguare l'organizzazione del Governo e delle amministrazioni dello Stato alla nuova forma dello Stato definita dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e alla ridefinizione di compiti e funzioni statali conseguente all'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo.
5. Non oltre trenta giorni dalla presentazione della relazione di cui al comma 4, le Camere provvederanno ad adottare un apposito atto di indirizzo, indicante, sulla base degli elementi e delle proposte contenute nella relazione, le linee e i criteri direttivi da seguire per la definizione delle misure legislative, regolamentari ed organizzative di cui al comma 4, secondo e terzo periodo.
6. Il Governo delegato ad emanare, entro sei mesi dalla approvazione dell'atto parlamentare di indirizzo di cui al comma 5, uno o pi decreti legislativi correttivi e modificativi dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 11, primo comma della legge 15 marzo 1997, n. 59, intesi ad apportare le modifiche, correzioni ed integrazioni all'organizzazione del Governo e delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 4 del presente articolo. Nell'esercizio della delega, il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi indicati negli articoli 12, 14, 17, 18 e 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e tiene conto degli indirizzi contenuti nell'atto parlamentare di cui al comma 5.
7. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono emanati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5 della legge 1997, n. 59, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti potranno essere comunque emanati.

__________________________

1.3
IL GOVERNO

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo quanto previsto dall'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dal successivo articolo 1-bis".
__________________________


1.4
TURRONI

Al comma 2, sostituire le parole "e 18" con le seguenti: ",18 e 19"
__________________________
1.5
TURRONI

Sopprimere il comma 4.
__________________________

1.0.1
IL GOVERNO

Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 1-bis
(Procedure per la trasformazione e la soppressione di enti pubblici)

1. All'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole "legge 23 agosto 1988, n. 400" sono soppresse le seguenti parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge". Conseguentemente soppresso il primo periodo del comma 4;
b) dopo il comma 2 aggiunto il seguente: "2-bis. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il ministro per l'economia e le finanze pu avvalersi della struttura interdisciplinare prevista dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300".


1.0.1 (Nuovo testo)
IL GOVERNO

Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 1-bis
(Procedure per la trasformazione e la soppressione di enti pubblici)

1. All'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole "legge 23 agosto 1988, n. 400" la parola: "sei" sostituita dalla parola: "diciotto";
b) dopo il comma 2 aggiunto il seguente: "2-bis. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze pu avvalersi della struttura interdisciplinare prevista dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300".

__________________________

1.0.2
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo inserire il seguente:
"1-ter
(Interventi correttivi al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

1. All'articolo 36, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: "aree urbane".


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N.795


Art. 4.

4.36
Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Al comma 1, lettera e), capoverso, nel primo periodo sostituire le parole da: novanta giorni prima della scadenza fino a: e trenta giorni nei restanti casi, con le seguenti: trenta giorni prima della scadenza.

4.7
Pagliarulo, Marino, Muzio
Al comma 1, lettera e), capoverso, sostituire la parola: novanta con la parola: quindici.

4.8
Pagliarulo, Marino, Muzio
Al comma 1, lettera e), capoverso, sostituire la parola: sessanta con la parola: dieci.

4.9
Pagliarulo, Marino, Muzio
Al comma 1, alla lettera e), capoverso, sostituire la parola: trenta con la parola: cinque.

4.72
Vitali
Al comma 1, lettera e), capoverso, all'ultimo periodo dopo la parola: attuazione sostituire le parole: il permesso di soggiorno rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale con le seguenti: il permesso di soggiorno rinnovato per una durata di norma pari e comunque non superiore al doppio di quella stabilita con rilascio iniziale.

4.35
Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
4.73
Battafarano, Di Siena, Viviani, Gruosso, Piloni, De Zulueta
Al comma 1, lettera e) capoverso, al secondo periodo sostituire le parole: non superiore a con le seguenti: pari al doppio di.

4.37
Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
4.50
Petrini, Cambursano, Giaretta, Dentamaro, Toia, Dato
4.74
Viviani, Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni
Al comma 1, lettera e), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I termini per i rinnovi dei permessi di soggiorno previsti alle lettere a), b) e c) del comma 3-bis sono dimezzati nel caso in cui vengano inoltrati al Questore della provincia di residenza dello straniero per il tramite dello Sportello Unico per l'immigrazione.

4.32
Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:
ݴe-bis) Dopo il comma 4 inserito il seguente:
"4-
bis. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per turismo considerata sufficiente la dimostrazione di:
a) disponibilit di idonea sistemazione alloggiativa;
b) disponibilit di una somma non inferiore all'assegno sociale per il periodo, non superiore a tre mesi, per il quale si chiede il rinnovo;
c) disponibilit delle somme necessarie al pagamento del contributo previsto per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale (SSN) ovvero di polizza assicurativa per cure mediche e per ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo di soggiorno".

4.31
Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:
ݴe-bis) al comma 5 dopo le parole: "che ne consentano il rilascio", sono inserite le seguenti: "inclusa la rilevazione di una frazione non utilizzata della quota di ingressi per lavoro definita dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 3 per l'anno solare precedente".

4.96
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Al comma 1, sopprimere la lettera f).

4.75
Maritati, Budin, De Zulueta, Vitali
4.97
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera g).

4.11
Bobbio Luigi
Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
ݴg) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
"8-
bis. La pena prevista per i delitti di cui agli articoli 476, 477, 478, 482 e 485 del codice penale, aumentata da un terzo alla met se il fatto riguarda un permesso di soggiorno, un contrato di soggiorno o una carta di soggiorno o stato commesso al fine di determinare il rilascio di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno.
8-ter. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, se concorrenti con l'aggravante di cui al comma 8-ter non possono essere ritenute prevalenti o equivalenti rispetto a questa e le diminizioni di pena si operano sulla quantit di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta agggravante.
8-
quater. Qualora ricorra la circostanza aggravante di cui al comma 8-bis si procede d'ufficio".

4.26
Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso
Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera g) con la seguente:
ݴg) dopo il comma 8 inserito il seguente:
"8-
bis. Chiunque rediga un visto di ingresso o di reingresso o un permesso di soggiorno o una carta di soggiorno falsi o ne altera di autentici, ovvero redige ducmenti falsi o ne altera di autentici al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno o di una carta di soggiorno, punito con le pene previste dall'articolo 476 del codice di procedura penale. La pena aumentata se il fatto commesso da un pubblico ufficiale".

4.28
Il Relatore
Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera g) con la seguente:
ݴg) dopo il comma 8 inserito il seguente:
"8-
bis. Chiunque contraff o altera un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraff o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsit concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione da tre a dieci anni. La pena aumentata se il fatto commesso da un pubblico ufficiale".

4.76
Guerzoni
Al comma 1, lettera g), capoverso, dopo le parole: chiunque redige, inserire le parole: un visto di ingresso o reingresso; e dopo le parole: il rilascio di un permesso di soggiorno, inserire le parole: ,di un visto di ingresso o di reingresso.

4.56
Maritati, Guerzoni, Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone
Al comma 1, lettera g), capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.

4.52
Cambursano
Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
ݴg-bis) dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:
"9-
bis. Il permesso si soggiorno non pu essere concesso o rinnovato allo straniero che nei cinque anni precedenti la richiesta sia stato condannato, senza il beneficio della sospensione condizionale della pena, per uno dei reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale.
9-ter. Allo straniero, titolare di permesso di soggiorno, che venga condannato senza il beneficio della sospensione condizionale della pena, per uno dei reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, il permesso di soggiorno revocato per la durata di anni cinque dalla data di esecuzione della pena.
9-
quater. Chiunque predispone un permesso si soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno falsi ovvero redige documenti falsi o attesta falsamente qualit dello straniero o rapporti con lo stesso al fine di determinare il rilascio di un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, punito con la reclusione da due a otto anni o con la multa da 5.000 a 26.000 euro. La pena aumentata se il fatto commesso da un pubblico ufficiale".

4.57
Maritati
Al comma 1, capoverso, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
ݴg-bis) dopo il comma 9 aggiunto il seguente:
"9-
bis. La stipula del contratto di soggiorno per lavoro, il rilascio della certificazione della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 26 da parte dell'Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di residenza e la prestazione di garanzia di cui all'articolo 23 sono considerate condizioni sufficienti per il rilascio di un permesso di soggiorno, rispettivamente, per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, per lavoro autonomo o per inserimento nel mercato del lavoro, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, allo straniero titolare di un permesso di soggiorno ad altro titolo in corso di validit o di rinnovo o della equivalente ricevuta di cui al comma 3 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394".

4.33
Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
ݴg-bis) dopo il comma 9 aggiunto il seguente:
"9-
bis. La ricevuta di richiesta di rilascio, di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno valida a tutti gli effetti come permesso di soggiorno, fino alla decisione sulla richiesta da parte dell'amministrazione competente".

4.34
Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
ݴh) al comma 9, le parole: "venti giorni" sono sostituite con le seguenti: "trenta giorni".

4.10
Eufemi
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
ݴ2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge possono altres stipulare presso la Prefettura-Ufficio territoriale di Governo, un contratto di soggiorno per lavoro gli stranieri che, oltre a dimostrare di possedere un adeguato alloggio e non essere stati destinatari di un provvedimento di espulsione o di una sentenza di condanna non definitiva, abbiano presentato domanda di lavoro subordinato o autonomo ai sensi del decreto di Programmazione di ingressi del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 1998 o che abbiano ottenuto, nei 5 anni antecedenti all'entrata in vigore della presente legge, un permesso di soggiorno, anche se scaduto, i quali dimostrino con idonei elementi di prova di dimorare sul territorio nazionale alla data del 30 agosto 2001.

4.77
Villone, Battafarano, Viviani, Gruosso, Piloni, Di Siena
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
ݴ1-bis. Si considera comunque nel possesso dei requisiti richiesti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo lo straniero che abbia regolarmente svolto attivit lavorativa per almeno 9 mesi nell'arco di 12 mesi, se lo svolgimento dell'attivit lavorativa inferiore al periodo di due anni, o per almeno 6 mesi nell'arco di 12 mesi nel caso di periodo superiore ai due anni.

4.78
Viviani, Battafarano, Gruosso, Piloni, Di Siena, De Zulueta
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
ݴ1-bis. Gli stranieri, che dimostrino di essere presenti in Italia alla data del 30 settembre 2001 e di avere la disponibilit di un adeguato alloggio, nonch di non essere stati destinatari di un provvedimento di espulsione o di una sentenza di condanna, e di essere in possesso di passaporto o altro documento equipolente, ivi compresa l'attestazione di identit rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di appartenenza, possono richiedere allo sportello per l'immigrazione territorialmente competente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4.79
Basso, Vicini, Murineddu, Piatti, Piloni, De Zulueta
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
ݴ1-bis. Gli stranieri che, alla data del 30 settembre 2001, svolgano un rapporto di lavoro domestico ovvero di assistenza domiciliare a persone non autosufficienti, non siano stati destinatari di un provvedimento di espulsione o di una sentenza di condanna e siano in possesso di passaporto o altro documento equipollente, ivi compresa l'attestazione di identit rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di appartenenza, possono richiedere allo sportello per l'immigrazione territorialmente competente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
1-ter. Il rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1-bis subordinato alla stipulazione di un contratto di lavoro di durata almeno semestrale, che assicuri al lavoratore, in misura non inferiore a quella stabilita dal contratto collettivo di lavoro applicabile, un alloggio adeguato e il trattamento retributivo, previdenziale e assicurativo obbligatorio.

4.80
Viviani, Villone, Battafarano, Piloni, Gruosso, De Zulueta
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
ݴ1-bis. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge i datori di lavoro che intendono assumere con un rapporto di lavoro subordinato lavoratori stranieri presenti in Italia alla data di entrata in vigore della presente legge da impiegare in servizi domestici o di cura ed assistenza alla persona debbono farne richiesta alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo nei modi ed alle condizioni previste dall'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286.
Verifica la sussistenza dei presupposti di cui al comma precedente, allo straniero viene rilasciata l'autorizzazione per l'avviamento al lavoro, contestualmente al permesso di soggiorno previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286.
L'autorizzazione rilasciata anche per l'instaurazione di rapporti di lavoro:

a) della durata non inferiore a 24 ore settimanali per i lavoratori impiegati in servizi domestici anche se effettuati presso pi datori di lavoro;
b) a tempo parziale ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.726, convertito con modifiche dalla legge 30 dicembre 1984, n.863;
c) per lavoratori soci di cooperative sociali di cui all'articolo 1 lettera a) della legge 8 novembre 1991, n.381, se impiegati in attivit in misura inferiore alle 24 ore settimanali.
Alla regolarizzazione prevista al comma secondo consegue la revoca di diritto di eventuali provvedimenti di espulsione in precedenza ammessi nei confronti dello straniero per i motivi di cui all'articolo 13 comma 2 lettera a) e b).

4.81
Piloni, Battafarano, Viviani, Gruosso, De Zulueta
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
ݴ1-bis. Gli stranieri che svolgano uno o pi rapporti di lavoro domestico ovvero rapporti di assistenza domiciliare a persone non autosufficienti, sulla base di uno o pi contratti di lavoro, i quali complessivamente assicurino al lavoratore, in misura non inferiore a quella stabilita dal contratto collettivo di lavoro applicabile, un alloggio adeguato e il trattamento retributivo, previdenziale e assicurativo obbligatorio, non siano stati destinatari di un provvedimento di espulsione o di una sentenza di condanna non definitiva, e siano in possesso di passaporto o altro documento equipollente, ivi compresa l'attestazione di identiti rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di appartenenza, possono richiedere allo sportello per l'immigrazione territorialmente competente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4.0.1
Dentamaro, Montagnino, Giaretta, Cambursano
Dopo l'articolo inserire il seguente:
Art. 4-bis.
1. All'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1-
bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1, pu essere concesso anche agli stranieri non comunitari incensurati che, essendo entrati legalmente nel territorio dello Stato, che abbiano in corso da almeno un anno antecedente al 2 novembre 2001 un rapporto irregolare di lavoro domestico, di cura o di assistenza, e dimostrino di possedere una idonea collocazione abitativa.
1-ter. Le famiglie che hanno fatto ricorso a lavoro irregolare degli addetti al lavoro domestico, di cura e di assistenza, di cui al comma 1-bis), non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale, possono farlo emergere, tramite apposita denuncia all'INPS, da presentare entro il 31 marzo 2002. La denuncia esonera il datore di lavoro dal pagamento delle sanzioni amministrative previste dalle norme previdenziali e fiscali e da ogni sanzione penale.
1-
quater. I lavoratori di cui al comma 1-bis) possono estinguere i loro debiti fiscali e previdenziali, connessi alla prestazione di lavoro irregolare, per ciascuno degli anni che intendono regolarizzare, mediante il pagamento di una contribuzione sostitutiva, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di 100 euro per ogni anno pregresso, senza applicazione di sanzioni e interessi. Il pagamento effettuato nei termini di modalit stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. precluso ogni accertamento fiscale e previdenziale sui redditi di lavoro per gli anni regolarizzati. I lavoratori possono, a domanda, ricostruire in tutto o in parte la loro posizione pensionistica per gli anni pregressi, fino ad un massimo di cinque anni, esclusivamente mediante contribuzione volontaria"..
Art. 5.
5.11
Forlani
Sopprimere l'articolo.
Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, capoverso Art. 22, al comma 2, lettera c) sostituire la parola: soggiorno con la seguente: lavoro.

5.1
Pagliarulo, Marino, Muzio
5.19
Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso
5.26
Petrini, Dentamaro, Toia, Giaretta
5.28
Boco, Turroni, De Petris, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
5.34
Viviani, Guerzoni, Battafarano, Di Siena, Piloni, Vitali, Gruosso, Budin, Brunale, De Zulueta, Villone
Sopprimere l'articolo.

5.2
Pagliarulo, Marino, Muzio
5.29
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Sopprimere il comma 1.

5.36
Viviani, Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni, Villone
Al comma 1, capoverso , sostituire il comma 1 con i seguenti:
ݴ1. Ai fini della stipulazione del contratto di lavoro subordinato con lo straniero il datore di lavoro concorder con la regione competente le soluzioni da adottare in materia di sistemazione alloggiativa, sulla base degli accordi stipulati tra Governo centrale e regione stessa.
1-bis. istituito un Fondo per il pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza ad opera della regione di residenza del lavoratore.

5.4
Pagliarulo, Marino, Muzio
Al comma 1, capoverso, alinea, sostituire le parole: del datore di lavoro con le altre: dell'ente locale presso cui il lavoratore eleva la propria residenza ovvero dell'ente locale sede legale del datore di lavoro.

5.20
Il Relatore
Al comma 1, capoverso, alinea, dopo le parole: il datore di lavoro inserire le seguenti: o dove avr luogo la prestazione lavorativa.

5.3
Pagliarulo, Marino, Muzio
5.33
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Al comma 1, capoverso, nell'alinea, sopprimere le parole: a pena di nullit.

5.30
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
5.37
Di Siena, Guerzoni, Viviani, Battafarano, Piloni, Gruosso, Vitali
Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera a).

5.6
Pagliarulo, Marino, Muzio
Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera a) con la seguente:
ݴa) la garanzia da parte dell'ente locale presso cui il lavoratore eleva la propria residenza ovvero dell'ente locale sede legale del datore di lavoro, di una adeguata sistemazione alloggiativa gratuita per il lavoratore. Il venir meno, per qualsiasi causa, nel periodo di validit del rapporto di lavoro, della adeguata sistemazione alloggiativa, non comporta la nullit del contratto di soggiorno per lavoro subordinato.

5.14
Magnalb, Valditara
Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera a) con la seguente:
ݴa) la garanzia da parte del datore di lavoro delle disponibilit di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

5.18
Malan
Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera a) con la seguente:
ݴa) idonea documentazione relativa alle modalit della sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero.

5.22
Il Relatore
Al comma 1, capoverso, lettera a), dopo le parole: datore di lavoro di inserire la seguente: reperire.

5.24
Stiffoni, Monti
Al comma 1, capoverso, lettera a) sostituire le parole: di una adeguata sistemazione alloggiativa per il lavoratore con le seguenti: della disponibilit per il lavoratore di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

5.21
Il Relatore
Al comma 1, capoverso, lettera a), dopo le parole: per il lavoratore aggiungere le seguenti: sul quale ricade il relativo onere.

5.5
Pagliarulo, Marino, Muzio
Al comma 1, capoverso, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; il venir meno, nel periodo di validit del rapporto di lavoro, della adeguata sistemazione alloggiativa, per qualsiasi causa, non comporta la nullit del contratto di soggiorno per lavoro subordinato.

5.13
Falcier
Al comma 1, capoverso, lettera a), dopo le parole: il lavoratore aggiungere: Le parti di un contratto di lavoro possono, all'atto della stipula del contratto medesimo o successivamente, pattuire, con le modalit eventualmente stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale applicabile al rapporto, che il datore di lavoro costituisca a favore del lavoratore un diritto di uso o di abitazione su di una casa di propriet propria o altrui, con la previsione di estinzione del diritto entro un termine stabilito e, comunque non superiore a sessanta giorni dall'avvenuta risoluzione, a qualsiasi titolo, del contratto di lavoro.

5.9
Monti, Stiffoni
Al comma 1, capoverso, lettera a), in fine, dopo le parole: il lavoratore aggiungere le seguenti: Nei casi di locazione di immobili di propriet del datore di lavoro dati in locazione al lavoratore extracomunitario ed in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore extracomunitario obbligato a liberare l'immobile.

5.10
Malan
Al comma 1, capoverso, lettera a), in fine, dopo le parole: il lavoratore aggiungere le seguenti: Nei casi di locazione di immobili di propriet del datore di lavoro dati in locazione al lavoratore extracomunitario ed in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore extracomunitario obbligato a liberare l'immobile.

5.8
Salini
5.16
Del Pennino
5.31
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
5.38
Guerzoni, Battafarano, Viviani, Di Siena, Piloni, Gruosso, Vitali
Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera b).

5.39
Guerzoni, Piloni, Viviani, Battafarano, Gruosso, Di Siena
Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera b) con la seguente:
ݴb) istituito presso ogni Regione e provincia autonoma un Fondo per il pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore straniero non comunitario nel paese di provenienza.

5.23
Stiffoni, Monti
Al comma 1, capoverso" sostituire la lettera b) con la seguente:
ݴb) la garanzia da parte del datore di lavoro, da prestarsi mediante fideiussione bancaria, per le spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza.

5.40
Salini
Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera b) con la seguente:
ݴb) l'impegno al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza da parte del datore di lavoro, con facolt, per quest'ultimo di detrarle dalle competenze di fine rapporto spettanti al lavoratore.

5.27
Cambursano
Al comma 1, capoverso, lettera b), dopo la parola: provenienza, inserire le seguenti: ,nel caso in cui la risoluzione del rapporto avvenga almeno diciotto mesi dopo la sua costituzione e sia determinata da fatti non imputabile al lavoratore.

5.15
Bobbio Luigi, Valditara, Magnalb
Al comma 1, capoverso, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
ݴc) le somme necessarie per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza vengono accantonate dalla retribuzione di quest'ultimo in ragione del 3 per cento della sua retribuzione lorda annua.
d) l'eventuale differenza fra le somme accantonate disponibili ed il costo effettivo, anticipata dal datore di lavoro che ne porta l'ammontare in deduzione dal reddito imponibile relativo all'esercizio di competenza.

5.32
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Sopprimere il comma 2.

5.17
Falcier
Dopo il capoverso 5-bis, aggiungere:
Art. 5-ter.
(Disposizioni per agevolare la concessione di alloggi ai dipendenti)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 (testo unico delle imposte sui redditi) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 62, il comma 1-bis, sostituito dal seguente:
"Non sono deducibili i costi d'acquisto, i canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti che siano parenti in linea retta, collaterali fino al terzo grado, o affini dell'imprenditore, dei soci, o degli amministratori";
b) all'articolo 40, comma 2, l'ultimo periodo sostituito dal seguente:
"Si considerano altres strumentali gli immobili destinati ad uso abitativo concessi ai dipendenti in locazione, uso e comodato, per la maggior parte del periodo d'imposta".
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, numero 8) le parole: "e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita" sono sostituite dalle seguenti: "e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati ad imprese che li destinano ai dipendenti in locazione, in uso, in comodato, o locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita";
b) all'articolo 19-bis, secondo comma, dopo le parole: "fermo restando la indetraibilit dell'imposta relativa ai beni e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare queste ultime operazioni" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dell'imposta relativa ai beni e servizi utilizzati per le operazioni di cui al numero 8), da parte di imprese che locano gli immobili ai propri dipendenti";
c) all'articolo 19-bis 1, lettera i), primo periodo, dopo le parole: "salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attivit esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni" sono aggiunte le seguenti parole: "e per i fabbricati abitativi acquistati o presi in locazione anche finanziaria che li concedono ai propri dipendenti in locazione, uso di comodato";
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131 sono apportate le seguenti modificazioni:
all'articolo 5 della tariffa parte prima, dopo il punto 4 inserito il punto 5:
"contratti di locazione o d'uso tra l'impresa ed i propri dipendenti per l'intera durata del contratto lire 100.000".


5.12
Zanoletti
Dopo il capoverso 5-bis, aggiungere il seguente:
ݴArt. 5-ter. 1. I datori di lavoro che hanno assunto come collaboratori e collaboratrici domestiche cittadini stranieri, non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale, possono avvalersi, ai fini dell'emersione, della facolt prevista dall'articolo 1, comma 1, primo periodo della legge 18 ottobre 2001, n.383, presentando apposita dichiarazione di emersione allo sportello unico per l'immigrazione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n.286 del 1998, come modificato dall'articolo 15 della presente legge, nel termine indicato dalla predetta legge n.383.
2. Sul maggiore imponibile previdenziale relativo ai redditi di lavoro emersi dichiarati e conseguente alla dichiarazione di emersione, si applica una contribuzione sostitutiva, dovuta in ragione di un'aliquota del 6 per cento per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione stessa e, rispettivamente, del 8 e del 9 per cento per i due periodi successivi. Nessun onere posto a carico del lavoratore.
3. La presentazione della dichiarazione produce gli stessi effetti del contratto di soggiorno per lavoro subordinato di cui all'articolo 5
-bis. Non si applica la sanzione di nullit di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dello stesso articolo 5-bis.
4. Le modalit di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 sono definite nell'ambito del decreto interministeriale di cui all'articolo 3, comma 1 della legge n.383 del 2001.


5.100
Zanoletti
Dopo il capoverso 5-bis, inserire il seguente:
ݴArt. 5-ter. 1. I datori di lavoro che hanno assunto come collaboratori e collaboratrici domestiche cittadini stranieri, non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale, possono avvalersi, ai fini dell'emersione, della facolt prevista dall'articolo 1, comma 1, primo periodo della legge 18 ottobre 2001, n.383, presentando apposita dichiarazione di emersione allo sportello unico per l'immigrazione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n.286 del 1998, come modificato dall'articolo 15 della presente legge, nel termine indicato dalla predetta legge n.383.
2. Sul maggiore imponibile previdenziale relativo ai redditi di lavoro emersi dichiarati e conseguente alla dichiarazione di emersione, si applica una contribuzione sostitutiva, dovuta in ragione di un'aliquota del 6 per cento per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione stessa e, rispettivamente, del 8 e del 9 per cento per i due periodi successivi. Nessun onere posto a carico del lavoratore.
3. La presentazione della dichiarazione produce gli stessi effetti del contratto di soggiorno per lavoro subordinato di cui all'articolo 5
-bis. Non si applica la sanzione di nullit di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dello stesso articolo 5-bis.
4. Le modalit di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 sono definite nell'ambito del decreto interministeriale di cui all'articolo 3, comma 1 della legge n.383 del 2001.


5.41
Zanoletti
All'articolo 5, aggiungere il seguente comma:
ݴ2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai lavoratori stranieri impegnati nei programmi di emersione di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 18 ottobre 2001, n.383.

5.35
Guerzoni, Di Siena, Battafarano, Viviani, Piloni, Gruosso, Vitali, Budin
Nel titolo della rubrica e laddove ricorra nel testo dell'articolo, sostituire le parole: contratto di soggiorno con le seguenti: permesso di soggiorno.

5.0.1
Mancino, Battisti, Dentamaro
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
Art. 5-bis.
(Soggiorno per motivi di lavoro)
In deroga alle norme di cui al presente testo unico pu essere concesso il permesso di soggiorno per motivi di studio ai minori stranieri di et compresa tra il 14 e i 12 anni che dimostrino di avere ottenuto accoglienza presso famiglie che si impegnino ad offrire loro vitto e alloggio, nonch a pagare le spese di viaggio per il rientro nel paese di provenienza. Il permesso concesso per non oltre 90 giorni per ciascun anno.