AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MARTEDI' 5 FEBBRAIO 2002
93 Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
PASTORE


Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Mantovano.


La seduta inizia alle ore 20,50.


IN SEDE REFERENTE

(795) Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.
(55) EUFEMI e altri. - Norme in difesa della cultura italiana e per la regolamentazione dell'immigrazione.
(770) CREMA. - Nuove norme in materia di immigrazione.
(797) Disciplina dell'ingresso degli stranieri che svolgono attivit sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita
(963) TOGNI ed altri. - Norme in materia di ingressi dei lavoratori extracomunitari occupati nel settore dello spettacolo.
(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 795, 55, 770 e 797, congiunzione con il disegno di legge n. 963 e rinvio; esame del disegno di legge n. 963, congiunzione con i disegni di legge nn. 795, 55, 770 e 797 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 795, 55, 770 e 797 sospeso nella seduta pomeridiana del 31 gennaio.

Il relatore BOSCETTO illustra brevemente i contenuti del disegno di legge n. 963, il cui esame proseguir congiuntamente a quello delle altre iniziative in titolo.

La Commissione prende atto.

Prosegue l'esame degli emendamenti all'articolo 5 del disegno di legge n. 795, assunto come testo base.

Il senatore CAMBURSANO, dichiarando in dissenso dal suo Gruppo il voto di astensione sugli emendamenti 5.1, 5.19, 5.26, 5.28 e 5.34, ricorda come le associazioni imprenditoriali abbiano segnalato il danno che si determinerebbe, soprattutto per le piccole e medie imprese, nel commercio e nell'artigianato, dato l'eccessivo onere che dovrebbero sostenere. Rivolge, pertanto, un appello ai Gruppi della maggioranza, al relatore e al rappresentante del Governo affinch si sospenda l'esame dell'articolo per compiere un ulteriore approfondimento. In via subordinata, chiede che siano previste forme di deducibilit dai redditi di impresa dei costi sostenuti per fare fronte agli adempimenti prescritti.

Messi ai voti congiuntamente, gli emendamenti 5.1, 5.19, 5.26, 5.28 e 5.34, soppressivi dell'articolo, sono respinti.

Il senatore BOCO dichiara il voto favorevole del Gruppo Verdi - l'Ulivo, sugli emendamenti 5.2 e 5.29. Nota che il provvedimento affronta il presunto pericolo della imminente invasione da parte di popolazioni che si trovano in situazioni economiche disagiate attraverso una drastica chiusura degli ingressi regolari e la condizione precaria dei rapporti di lavoro esistenti. Si tratta di un atteggiamento di innaturale ferocia nei confronti di chi cerca di costruire una regolare posizione di lavoro e contribuisce allo sviluppo delle attivit produttive del Paese. L'articolo 5, a suo avviso, introduce istituti incomprensibili ed un sintomo di incivilt giuridica.

Gli emendamenti 5.2 e 5.29, di contenuto identico, vengono messi ai voti e sono respinti.

Il senatore VITALI, in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 5.36. Dichiarando il voto favorevole del suo Gruppo osserva che la garanzia di una adeguata sistemazione alloggiativa dovrebbe essere prestata non dal datore di lavoro ma dallo Stato, attraverso opportune intese con le regioni e con gli enti locali.

Il senatore BOCO, dichiarando il voto favorevole del suo Gruppo, ritiene che nell'esame della disciplina legislativa dell'immigrazione sarebbe opportuno utilizzare il patrimonio cognitivo e di esperienza che ha il Paese per la sua lunga tradizione di emigrazione.

Il senatore CAMBURSANO aggiunge la propria firma all'emendamento 5.36 e dichiara il voto favorevole del Gruppo Margherita. Il contributo di lavoratori stranieri allo sviluppo economico del Paese comporta l'onere per la comunit, in particolare per le regioni, di soddisfare l'esigenza di una adeguata sistemazione alloggiativa. Laddove quell'onere rimanesse a carico del datore di lavoro, questo potrebbe rivalersi sul salario del lavoratore e ci non sarebbe affatto equo.
Chiede, quindi, che il relatore e il rappresentante del Governo rendano edotta la Commissione circa eventuali emendamenti annunciati dagli organi di stampa riguardanti la regolarizzazione dei lavoratori domestici e l'utilizzo delle navi militari per contrastare il trasporto marittimo di immigrati clandestini.

L'emendamento 5.36, posto ai voti, respinto.

Si conviene di accantonare, come proposto dal relatore, gli emendamenti 5.3, 5.33 e 5.6. Gli emendamenti 5.30 e 5.37, di contenuto identico, sono respinti.

Il senatore MAGNALBO' ritira l'emendamento 5.14.

Il senatore MALAN ritira l'emendamento 5.18.

Il senatore PETRINI, in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 5.4.

Il senatore GUERZONI, dichiarando il voto favorevole del Gruppo DS, rileva che l'articolo 5 conferma disposizioni vigenti e quindi si rivela uno strumento di mera propaganda. L'istituto del contratto di lavoro stipulato a distanza venne cancellato gi nel 1986, su suggerimento delle associazioni degli imprenditori, proprio perch agevolava l'assunzione irregolare di manodopera. Per le famiglie e le imprese artigiane o commerciali inconcepibile la possibilit di instaurare un rapporto di lavoro senza la conoscenza del prestatore d'opera. Le garanzie stabilite per l'assunzione di lavoratori stranieri, poi, configurano una discriminazione nei confronti di quelli italiani. E non si chiarisce a chi spettino gli adempimenti nel caso di pi di un datore di lavoro n se la responsabilit circa la mancata provvista di un'adeguata sistemazione alloggiativa ricada sul datore di lavoro ovvero sul lavoratore. Il nuovo contratto di lavoro indurrebbe il datore di lavoro, inoltre, a sottrarre una parte della retribuzione per finanziare gli oneri cui obbligato.

Il senatore PETRINI, pur apprezzando il segnale positivo rappresentato dall'accantonamento degli emendamenti 5.33 e 5.3, nota che il testo lascia spazio a molteplici dubbi interpretativi e speculazioni. L'emendamento 5.4, d'altro canto, trasferisce l'impegno per l'adeguata sistemazione alloggiativa in capo all'ente locale in cui risiede il lavoratore, al fine di assicurare che la gestione della garanzia avvenga nei limiti della legalit. Perci annuncia un voto favorevole.

Il senatore BOCO dichiara il voto favorevole del Gruppo Verdi-l'Ulivo.

L'emendamento 5.4 viene quindi messo ai voti ed respinto.

Gli emendamenti 5.22 e 5.24 sono ritirati, rispettivamente, dal relatore e dal senatore Stiffoni. Accolto il 5.21, l'emendamento 5.5 viene accantonato. Il senatore FALCIER ritira l'emendamento 5.13, auspicando che l'argomento sia riesaminato in una fase successiva dell'iter.

I senatori STIFFONI e MALAN ritirano gli emendamenti 5.9 e 5.10.

Il senatore BOCO, intervenendo per dichiarare il voto favorevole sugli emendamenti 5.8, 5.16, 5.31 e 5.38, che propongono di eliminare l'impegno al pagamento delle spese di viaggio per il rientro, ricorda che un gran numero di lavoratori provenienti dai paesi dell'Est europeo sono richiesti dalle industrie settentrionali del Paese e che interi settori industriali poggiano sul loro apporto.

Il senatore VITALI dichiara un voto favorevole. In subordine, auspica l'approvazione dell'emendamento 5.39. La previsione dell'impegno al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore denuncia la concezione di precariet della prestazione da parte degli stranieri.

Il senatore STIFFONI riferisce la posizione del vice presidente della Confindustria, Tognana, che ha auspicato l'impegno degli imprenditori nella realizzazione di complessi abitativi intorno alle fabbriche.

Il senatore CAMBURSANO aggiunge la propria firma all'emendamento 5.38 e, dichiarando il voto favorevole del suo Gruppo, osserva che l'atteggiamento di chiusura manifestato anche verso le proposte di modifica avanzate da esponenti della maggioranza induce a chiedersi quale sia l'utilit del lavoro che si sta conducendo.

Vengono quindi posti ai voti gli emendamenti 5.8, 5.16, 5.31 e 5.38, di contenuto identico, che sono respinti.

Il senatore VITALI, dichiarando il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 5.39, in replica alla notazione del senatore Stiffoni suggerisce di considerare i modelli di integrazione e accoglienza adottati nei paesi di maggiore e antica tradizione immigratoria. Il modello industriale degli anni '50, fondato sulla grande industria, oggi del tutto mutato. Gli oneri relativi al rapporto di lavoro dello straniero dovrebbero essere posti a carico della collettivit: soluzioni come quella auspicata dalla Confindustria appaiono dunque irrealistiche.

Il senatore PETRINI, dichiarando il voto favorevole del suo gruppo, denuncia lo spirito di persecuzione nei confronti dei lavoratori stranieri, che sono essenziali per l'economia del Paese. Le condizioni previste per stipulare il contratto di lavoro possono indurre a odiose forme di speculazione ai danni del lavoratore.

Il senatore BOCO, dichiarando il voto favorevole del suo Gruppo, ritiene che i sindaci non sarebbero certamente soddisfatti degli alloggi-ghetto evocati dal senatore Stiffoni. La concentrazione di un'unica tipologia di lavoratori in quartieri riservati determinerebbe infatti ulteriori tensioni. Il modo migliore per dare sicurezza ai cittadini la diffusione delle aggregazioni fisiche, come testimoniano le riconversioni urbanistiche in atto nelle grandi metropoli europee.

L'emendamento 5.39, posto ai voti, non approvato.

Il senatore STIFFONI ritira l'emendamento 5.23.

In assenza del proponente, l'emendamento 5.40 dichiarato decaduto.

L'emendamento 5.27 viene respinto. Il senatore VALDITARA ritira l'emendamento 5.15. Viene respinto il 5.32.

L'emendamento 5.20 accolto.

L'emendamento 5.17 ritirato dal proponente. Si conviene di accantonare gli emendamenti 5.12, 5.100 e 5.41, concernenti la disciplina transitoria.

L'emendamento 5.35 dichiarato precluso.

L'emendamento 5.0.1 accantonato.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il senatore BOSCETTO esprime parere favorevole sull'emendamento 6.15 e invita il proponente a ritirare l'emendamento 6.3. Si pronuncia poi negativamente sugli altri emendamenti all'articolo 6 e sull'emendamento 6.0.1.

Il sottosegretario MANTOVANO si pronuncia in senso conforme al parere del relatore.
Con riguardo all'articolo aggiuntivo 6.0.1, osserva che l'attribuzione di una funzione di polizia di sicurezza con meri fini identificativi non appare corretta in quanto, laddove la persona rifiuti di farsi identificare o fornisca generalit o documenti falsi, si gi in presenza di una notizia di reato, in relazione alla quale si attivano i poteri di identificazione di polizia giudiziaria previsti dall'articolo 349 del codice di procedura penale.

Il senatore PETRINI fa proprio l'emendamento 6.1, in assenza dei proponenti, e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo agli emendamenti soppressivi dell'articolo 6.

Anche il senatore BOCO dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore GUERZONI, dichiarando il voto favorevole del Gruppo DS-l'Ulivo, nota che l'articolo che si intende sopprimere inutile e vessatorio. Si presume infatti che la persona straniera che abbia gi avuto ingresso nel Paese e che richieda di convertire il permesso, disponga di un alloggio; ritiene inoltre privo di senso stabilire l'impegno al pagamento delle spese per il suo rientro nel Paese di origine. La norma proposta dal Governo finir per incoraggiare la clandestinit, visto che il datore di lavoro, anzich caricarsi di inutili costi, preferir assumere il lavoratore in forma irregolare.

Messi ai voti congiuntamente, gli emendamenti 6.1, 6.9 e 6.14, soppressivi dell'articolo, sono respinti.

Il senatore BOCO dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 6.5, volto a favorire la regolarizzazione dei rapporti di lavoro sommersi.

Il senatore VITALI aggiunge la propria firma all'emendamento, inteso a rendere coerenti le disposizioni dell'ordinamento italiano con le previsioni contenute nell'emananda direttiva europea.

L'emendamento 6.5, quindi, posto ai voti, non accolto.

Dichiarato decaduto l'emendamento 6.3 per assenza del proponente, viene posto ai voti e accolto l'emendamento 6.15. Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti da 6.11 a 6.2. Gli emendamenti 6.17, 6.13, 6.7 e 6.6, posti ai voti, sono respinti.

Il senatore PETRINI, in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 6.0.1 e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, rilevando che quando si propongono misure preventive e di repressione, il Governo fornisce esaustive motivazioni a corredo del parere contrario, mentre le proposte concernenti i diritti e le condizioni dei lavoratori stranieri non sono neppure prese in considerazione.

Il senatore VITALI, nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, osserva che l'emendamento 6.0.1 intende colpire con maggiore rigore la fascia di criminalit che fa leva su quei cittadini stranieri che non si lasciano neppure identificare. La lacuna stata segnalata dagli operatori della pubblica sicurezza, che denunciano casi plurimi di cambio di identit. La previsione della pena della reclusione da uno a cinque anni consentirebbe di applicare le misure di custodia cautelare; ove il sistema fosse adeguatamente sviluppato, si potrebbero superare i centri di accoglienza temporanea.

Il sottosegretario MANTOVANO sottolinea la particolare contraddizione propria dell'emendamento, che propone una sanzione per i cittadini stranieri di gran lunga superiore a quella stabilita per il cittadino italiano. La possibilit di effettuare rilievi segnaletici gi stabilita dal comma 4 dell'articolo 6 vigente.

Il senatore STIFFONI segnala incidentalmente l'opportunit di correggere la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 6 del testo unico in vigore, che esclude l'obbligo di esibire i documenti inerenti al soggiorno per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile. Come denuncia la questura di Treviso, i sindaci non possono rifiutarsi di celebrare matrimoni anche fittizi fra immigrati clandestini.

L'emendamento 6.0.1 viene quindi posto in votazione ed respinto.

Il relatore BOSCETTO pronuncia un parere favorevole sull'emendamento 7.5 e contrario sugli altri emendamenti all'articolo 7.

Il sottosegretario MANTOVANO esprime parere conforme.

Il senatore GUERZONI aggiunge la propria firma all'emendamento 8.4 dichiarando il voto favorevole del suo Gruppo agli emendamenti soppressivi dell'articolo 7. La reintroduzione delle sanzioni amministrative per la mancata comunicazione dell'ospitalit di uno straniero o di un apolide inutile e vessatoria. Non si comprende, infatti, perch l'imprenditore dovrebbe adempiere a tale obbligo se ha gi espletato le pratiche relative al rapporto di lavoro presso lo sportello unico.

Il senatore BOCO dichiara il voto favorevole del suo Gruppo. A suo avviso, dovrebbero essere gli uffici dello sportello unico a provvedere alla comunicazione all'autorit locale di pubblica sicurezza.

Il senatore PETRINI, dichiarando il voto favorevole del suo Gruppo alla soppressione dell'articolo 7, contesta l'interpretazione dell'emendamento 6.0.1 fornita in precedenza dal rappresentante del Governo. Come chiaro nel testo, l'inasprimento delle pene non affatto discriminatorio nei confronti dei cittadini stranieri.

Posti ai voti congiuntamente, gli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.4, soppressivi dell'articolo 7, vengono respinti. E' respinto anche l'emendamento 7.3, mentre l'emendamento 7.5 del Governo infine accolto.

Il seguito dell'esame congiunto quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 23,25.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 795

Art. 5.

5.11
Forlani
Sopprimere l'articolo.
Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, capoverso Art. 22, al comma 2, lettera c) sostituire la parola: soggiorno con la seguente: lavoro.

5.1
Pagliarulo, Marino, Muzio
5.19
Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso
5.26
Petrini, Dentamaro, Toia, Giaretta
5.28
Boco, Turroni, De Petris, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
5.34
Viviani, Guerzoni, Battafarano, Di Siena, Piloni, Vitali, Gruosso, Budin, Brunale, De Zulueta, Villone
Sopprimere l'articolo.

5.2
Pagliarulo, Marino, Muzio
5.29
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Sopprimere il comma 1.

5.36
Viviani, Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni, Villone
Al comma 1, capoverso , sostituire il comma 1 con i seguenti:
ݴ1. Ai fini della stipulazione del contratto di lavoro subordinato con lo straniero il datore di lavoro concorder con la regione competente le soluzioni da adottare in materia di sistemazione alloggiativa, sulla base degli accordi stipulati tra Governo centrale e regione stessa.
1-bis. istituito un Fondo per il pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza ad opera della regione di residenza del lavoratore.

5.3
Pagliarulo, Marino, Muzio
5.33
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Al comma 1, capoverso, nell'alinea, sopprimere le parole: a pena di nullit.

5.30
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
5.37
Di Siena, Guerzoni, Viviani, Battafarano, Piloni, Gruosso, Vitali
Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera a).

5.6
Pagliarulo, Marino, Muzio
Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera a) con la seguente:
ݴa) la garanzia da parte dell'ente locale presso cui il lavoratore eleva la propria residenza ovvero dell'ente locale sede legale del datore di lavoro, di una adeguata sistemazione alloggiativa gratuita per il lavoratore. Il venir meno, per qualsiasi causa, nel periodo di validit del rapporto di lavoro, della adeguata sistemazione alloggiativa, non comporta la nullit del contratto di soggiorno per lavoro subordinato.

5.14
Magnalb, Valditara
Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera a) con la seguente:
ݴa) la garanzia da parte del datore di lavoro delle disponibilit di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

5.18
Malan
Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera a) con la seguente:
ݴa) idonea documentazione relativa alle modalit della sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero.

5.4
Pagliarulo, Marino, Muzio
Al comma 1, capoverso, lettera a), sostituire le parole: del datore di lavoro con le altre: dell'ente locale presso cui il lavoratore eleva la propria residenza ovvero dell'ente locale sede legale del datore di lavoro.

5.22
Il Relatore
Al comma 1, capoverso, lettera a), dopo le parole: datore di lavoro di inserire la seguente: reperire.

5.24
Stiffoni, Monti
Al comma 1, capoverso, lettera a) sostituire le parole: di una adeguata sistemazione alloggiativa per il lavoratore con le seguenti: della disponibilit per il lavoratore di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

5.21
Il Relatore
Al comma 1, capoverso, lettera a), dopo le parole: per il lavoratore aggiungere le seguenti: sul quale ricade il relativo onere.

5.5
Pagliarulo, Marino, Muzio
Al comma 1, capoverso, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; il venir meno, nel periodo di validit del rapporto di lavoro, della adeguata sistemazione alloggiativa, per qualsiasi causa, non comporta la nullit del contratto di soggiorno per lavoro subordinato.

5.13
Falcier
Al comma 1, capoverso, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le parti di un contratto di lavoro possono, all'atto della stipula del contratto medesimo o successivamente, pattuire, con le modalit eventualmente stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale applicabile al rapporto, che il datore di lavoro costituisca a favore del lavoratore un diritto di uso o di abitazione su di una casa di propriet propria o altrui, con la previsione di estinzione del diritto entro un termine stabilito e, comunque, non superiore a sessanta giorni dall'avvenuta risoluzione, a qualsiasi titolo, del contratto di lavoro.

5.9
Monti, Stiffoni
Al comma 1, capoverso, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di locazione di immobili di propriet del datore di lavoro dati in locazione al lavoratore extracomunitario ed in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore extracomunitario obbligato a liberare l'immobile.

5.10
Malan
Al comma 1, capoverso, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di locazione di immobili di propriet del datore di lavoro dati in locazione al lavoratore extracomunitario ed in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore extracomunitario obbligato a liberare l'immobile.

5.8
Salini
5.16
Del Pennino
5.31
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
5.38
Guerzoni, Battafarano, Viviani, Di Siena, Piloni, Gruosso, Vitali
Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera b).

5.39
Guerzoni, Piloni, Viviani, Battafarano, Gruosso, Di Siena
Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera b) con la seguente:
ݴb) istituito presso ogni Regione e provincia autonoma un Fondo per il pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore straniero non comunitario nel paese di provenienza.

5.23
Stiffoni, Monti
Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera b) con la seguente:
ݴb) la garanzia da parte del datore di lavoro, da prestarsi mediante fideiussione bancaria, per le spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza.

5.40
Salini
Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera b) con la seguente:
ݴb) l'impegno al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza da parte del datore di lavoro, con facolt, per quest'ultimo, di detrarle dalle competenze di fine rapporto spettanti al lavoratore.

5.27
Cambursano
Al comma 1, capoverso, lettera b), dopo la parola: provenienza, inserire le seguenti: ,nel caso in cui la risoluzione del rapporto avvenga almeno diciotto mesi dopo la sua costituzione e sia determinata da fatti non imputabile al lavoratore.

5.15
Bobbio Luigi, Valditara, Magnalb
Al comma 1, capoverso, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
ݴc) le somme necessarie per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza vengono accantonate dalla retribuzione di quest'ultimo in ragione del 3 per cento della sua retribuzione lorda annua;
d) l'eventuale differenza fra le somme accantonate disponibili ed il costo effettivo, anticipata dal datore di lavoro che ne porta l'ammontare in deduzione dal reddito imponibile relativo all'esercizio di competenza.

5.32
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 2.

5.20
Il Relatore
Al comma 1, capoverso, nel comma 2, dopo le parole: il datore di lavoro inserire le seguenti: o dove avr luogo la prestazione lavorativa.

5.17
Falcier
Al comma 1, dopo il capoverso 5-bis, aggiungere il seguente:
ݴArt. 5-ter. - (Disposizioni per agevolare la concessione di alloggi ai dipendenti) – 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 (testo unico delle imposte sui redditi) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 62, il comma 1-bis, sostituito dal seguente:
"1-
bis. Non sono deducibili i costi d'acquisto, i canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti che siano parenti in linea retta, collaterali fino al terzo grado, o affini dell'imprenditore, dei soci, o degli amministratori";
b) all'articolo 40, comma 2, l'ultimo periodo sostituito dal seguente: "Si considerano altres strumentali gli immobili destinati ad uso abitativo concessi ai dipendenti in locazione, uso e comodato, per la maggior parte del periodo d'imposta".
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, numero 8) le parole: "e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita" sono sostituite dalle seguenti: "e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati ad imprese che li destinano ai dipendenti in locazione, in uso, in comodato, o locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita";
b) all'articolo 19-bis, secondo comma, dopo le parole: "fermo restando la indetraibilit dell'imposta relativa ai beni e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare queste ultime operazioni" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dell'imposta relativa ai beni e servizi utilizzati per le operazioni di cui al numero 8), da parte di imprese che locano gli immobili ai propri dipendenti";
c) all'articolo 19-bis 1, lettera i), primo periodo, dopo le parole: "salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attivit esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni" sono aggiunte le seguenti: "e per i fabbricati abitativi acquistati o presi in locazione anche finanziaria che li concedono ai propri dipendenti in locazione, uso di comodato";
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, all'articolo 5 della tariffa, parte prima, dopo il n.4 inserito il seguente: "5) contratti di locazione o d'uso tra l'impresa ed i propri dipendenti per l'intera durata del contratto lire 100.000".

5.12
Zanoletti
Al comma 1, dopo il capoverso 5-bis, aggiungere, il seguente:
ݴArt. 5-ter. 1. I datori di lavoro che hanno assunto come collaboratori e collaboratrici domestiche cittadini stranieri, non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale, possono avvalersi, ai fini dell'emersione, della facolt prevista dall'articolo 1, comma 1, primo periodo della legge 18 ottobre 2001, n.383, presentando apposita dichiarazione di emersione allo sportello unico per l'immigrazione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n.286 del 1998, come modificato dall'articolo 15 della presente legge, nel termine indicato dalla predetta legge n.383.
2. Sul maggiore imponibile previdenziale relativo ai redditi di lavoro emersi dichiarati e conseguente alla dichiarazione di emersione, si applica una contribuzione sostitutiva, dovuta in ragione di un'aliquota del 6 per cento per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione stessa e, rispettivamente, del 8 e del 9 per cento per i due periodi successivi. Nessun onere posto a carico del lavoratore.
3. La presentazione della dichiarazione produce gli stessi effetti del contratto di soggiorno per lavoro subordinato di cui all'articolo 5
-bis. Non si applica la sanzione di nullit di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dello stesso articolo 5-bis.
4. Le modalit di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 sono definite nell'ambito del decreto interministeriale di cui all'articolo 3, comma 1 della legge n.383 del 2001.


5.100
Zanoletti
Al comma 1, dopo il capoverso 5-bis, aggiungere il seguente:
ݴArt. 5-ter. 1. I datori di lavoro che hanno assunto come collaboratori e collaboratrici domestiche cittadini stranieri, non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale, possono avvalersi, ai fini dell'emersione, della facolt prevista dall'articolo 1, comma 1, primo periodo della legge 18 ottobre 2001, n.383, presentando apposita dichiarazione di emersione allo sportello unico per l'immigrazione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n.286 del 1998, come modificato dall'articolo 15 della presente legge, nel termine indicato dalla predetta legge n.383.
2. Sul maggiore imponibile previdenziale relativo ai redditi di lavoro emersi dichiarati e conseguente alla dichiarazione di emersione, si applica una contribuzione sostitutiva, dovuta in ragione di un'aliquota del 6 per cento per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione stessa e, rispettivamente, del 8 e del 9 per cento per i due periodi successivi. Nessun onere posto a carico del lavoratore.
3. La presentazione della dichiarazione produce gli stessi effetti del contratto di soggiorno per lavoro subordinato di cui all'articolo 5
-bis. Non si applica la sanzione di nullit di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dello stesso articolo 5-bis.
4. Le modalit di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 sono definite nell'ambito del decreto interministeriale di cui all'articolo 3, comma 1 della legge n.383 del 2001.


5.41
Zanoletti
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
ݴ2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai lavoratori stranieri impegnati nei programmi di emersione di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 18 ottobre 2001, n.383.

5.35
Guerzoni, Di Siena, Battafarano, Viviani, Piloni, Gruosso, Vitali, Budin
Nel titolo della rubrica e laddove ricorra nel testo dell'articolo, sostituire le parole: contratto di soggiorno con le seguenti: permesso di soggiorno.

5.0.1
Mancino, Battisti, Dentamaro
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
Art. 5-bis.
(Soggiorno per motivi di lavoro)
1. In deroga alle norme di cui al presente testo unico pu essere concesso il permesso di soggiorno per motivi di studio ai minori stranieri di et compresa tra il 14 e i 12 anni che dimostrino di avere ottenuto accoglienza presso famiglie che si impegnino ad offrire loro vitto e alloggio, nonch a pagare le spese di viaggio per il rientro nel paese di provenienza. Il permesso concesso per non oltre 90 giorni per ciascun anno.
Art. 6.
6.1
Pagliarulo, Marino, Muzio
6.9
Boco, Turroni, De Petris, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
6.14
Di Siena, Guerzoni, Battafarano, Vitali, Piloni, Gruosso, Viviani, Budin
Sopprimere l'articolo

6.5
Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Sostituire l'articolo con il seguente:
Art. 6.
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 6 il comma 1 sostituito dal seguente:
"1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari pu essere utilizzato anche per le altre attivit consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione pu essere convertito, comunque prima della sua scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo le modalit previste dal regolamento di attuazione".

6.3
Forlani
Sostituire l'articolo 6 con il seguente:
Art. 6.
(Facolt inerenti al soggiorno)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 6, comma 3, le parole: "senza giustificato motivo" sono sostituite dalle seguenti: "al fine di impedire la propria identificazione".

6.15
Il Governo
Al comma 1, sostituire le parole: e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero il rilascio della cerficazione della sussistenza dei requisti previsti dall'articolo 26 da parte dell'Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di residenza, con le seguenti: e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo, rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26.

6.11
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Al comma 1, sostituire le parole da: e previa stipula fino alla fine del comma, con le seguenti: e previo rilascio della certificazione della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26.

6.8
Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Al comma 1, sostituire le parole: e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro con le seguenti: e previa sottoscrizione del contratto di lavoro subordinato.

6.12
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Al comma 1, sopprimere le parole da: ovvero il rilascio fino alla fine del comma.

6.10
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Al comma 1, sopprimere le parole da: da parte dell'Ufficio fino alla fine del comma.

6.2
Pagliarulo, Marino, Muzio
Al comma 1, sostituire le parole: territoriale del governo con le altre: periferico del Ministero del lavoro.

6.17
Battafarano, Viviani, Gruosso, Piloni, Di Siena, Guerzoni
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Sono fatte le competenze dei centri per l'impiego in materia di collocamento dei lavoratori extracomunitari.

6.13
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
ݴ1-bis. L'articolo 6, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, abrogato.

6.7
Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
ݴ1-bis. All'articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, sopprimere le parole: "nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4,".

6.6
Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
ݴ1-bis. All'articolo 6, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Qualunque permesso di soggiorno pu essere utilizzato per lo svolgimento di attivit saltuarie di lavoro autonomo".

6.0.1
Cambursano
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 6-bis.
(Norme penali)
1. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 286 del 1998 sostituito dal seguente:
"3. Lo straniero che, a richiesta di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno, deve essere sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza possono accompagnare lo straniero nei propri uffici e ivi trattenerlo per il tempo necessario per l'identificazione e comunque non oltre le 24 ore".
2. L'articolo 495 del codice penale sostituito dal seguente:
"Art. 495. -
(Falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale o all'Autorit giudiziaria sulla identit o su qualit personali proprie o di altri) – 1. Chiunque, a seguito di espressa richiesta, dichiara o attesta falsamente ad un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni o del servizio, ovvero in un atto pubblico, la propria identit o stato o altre qualit della propria o della altrui persona, punito con la reclusione da uno a cinque anni.
2. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata ad essere riprodotta in un atto pubblico, ovvero se la falsa dichiarazione sulla propria identit, sul proprio stato o sulle proprie qualit personali resa da un imputato all'Autorit giudiziaria o ad Autorit da essa delegata, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome".
3. L'articolo 496 del codice penale sostituito dal seguente:
"Art. 496. -
(False dichiarazioni sulla identit o qualit personali proprie o di altri) – 1. Chiunque, fuori dai casi indicati dagli articoli precedenti, interrogato sulla identit, sullo stato, o su altre qualit della propria o della altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, punito con la reclusione fino a due anni".
4. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera
m) aggiunta la seguente:
"
n) delitti di ingresso, transito o permanenza nel territorio dello Stato previsti dagli articoli 13 e 13-bis del decreto legislativo n.286 del 1998".
5. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera
m) aggiunta la seguente:
"
n) falsa attestazione sulla identit o su qualit personali proprie o di altri prevista dall'articolo 495 del codice penale".
6. All'articolo 449, comma 6, del codice di procedura penale aggiunto il seguente:
"6-
bis. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano qualora il reato per cui richiesto il giudizio direttissimo risulta connesso con il reato di cui all'articolo 495 del codice penale. Se la riunione indispensabile prevale in ogni caso il rito direttissimo".
Art. 7.
7.1
Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso
7.2
Boco, Turroni, De Petri, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
7.4
Battafarano, Di Siena, Gruosso, Viviani, Vitali
Sopprimere l'articolo.

7.3
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Al comma 1, capoverso, sostituire: 1032,91 euro con: 516,46 euro.

7.5
Il Governo
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: pagamento di una somma da 154,93 a 1032,91 euro, con le seguenti: pagamento di una somma da 160 a 1100 euro.