AFFARI COSTITUZIONALI (1)

GIOVEDI' 7 FEBBRAIO 2002
96 Seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE


Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito


La seduta inizia alle ore 13,40.


IN SEDE REFERENTE

(795) Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.
(55) EUFEMI ed altri. - Norme in difesa della cultura italiana e per la regolamentazione dell'immigrazione.
(770) CREMA. - Nuove norme in materia di immigrazione.
(797) Disciplina dell'ingresso degli stranieri che svolgono attivit sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita
(963) TOGNI ed altri. - Norme in materia di ingressi dei lavoratori extracomunitari occupati nel settore dello spettacolo
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna del 6 febbraio.

Il presidente PASTORE informa che il Governo ha presentato un nuovo testo dell'emendamento 10.11, in tema di contrasto all'immigrazione clandestina, e l'emendamento 25.0.100, in materia di emersione di lavoro irregolare.
Intende che per l'emendamento 10.11 nuovo testo i subemendamenti potranno riferirsi esclusivamente alle parti aggiunte, poste in evidenza nel testo.
Avverte che il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti fissato alle ore 13 di marted 12 febbraio.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto quindi rinviato.


IN SEDE REFERENTE

(905) Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonch di enti pubblici, approvato dalla Camera dei deputati.
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 gennaio, con l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La relatrice IOANNUCCI esprime un parere favorevole sugli emendamenti 2.3 e 2.1. Si esprime in senso contrario sugli altri emendamenti.

Il sottosegretario SAPORITO pronuncia un parere conforme a quello della relatrice, riservandosi di presentare in occasione dell'esame in Assemblea una nuova formulazione dell'emendamento 2.3.

Posti ai voti, sono respinti l'emendamento 2.7, fatto proprio dal senatore BASSANINI in assenza del proponente, e gli emendamenti 2.2 e 2.4, di identico contenuto. L'emendamento 2.3 del Governo accolto. Il senatore BASSANINI, in assenza del proponente fa proprio l'emendamento 2.5, che viene messo in votazione ed respinto. E' poi accolto l'emendamento 2.1, mentre l'emendamento 2.0.1, fatto proprio dal senatore BASSANINI in assenza del proponente, respinto.

La relatrice IOANNUCCI pronuncia un parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 3, nonch sugli emendamenti aggiuntivi 3.0.1 e 3.0.2.

Il sottosegretario SAPORITO, pronunciando un parere conforme a quello della relatrice, annuncia la disponibilit del Governo a considerare, in occasione dell'esame in Assemblea, una formulazione che soddisfi le esigenze rappresentate dal proponente dell'emendamento 3.6, soppressivo del comma 4.

Il senatore VILLONE, in assenza dei rispettivi proponenti, fa propri gli emendamenti all'articolo 3.

Gli emendamenti 3.1 e 3.2, posti congiuntamente ai voti, sono respinti. Sono respinti anche gli emendamenti 3.3, 3.4 e 3.5.

Il senatore VILLONE ritira l'emendamento 3.6, riservandosi di riproporlo in Aula, in considerazione della disponibilit annunciata dal rappresentante del Governo. Vengono infine posti ai voti e respinti gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2.

La senatrice IOANNUCCI pronuncia un parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 4, nonch sull'aggiuntivo 4.0.2. Il sottosegretario SAPORITO si esprime nello stesso senso.

Il senatore VILLONE fa propri gli emendamenti all'articolo 4, considerata l'assenza dei rispettivi proponenti.

Sono posti in votazione e respinti gli emendamenti 4.1 e 4.2, identici, nonch l'emendamento 4.3. Sono respinti anche gli emendamenti 4.0.1 e, previa dichiarazione di voto contrario del senatore BASSANINI, il 4.0.2.

La relatrice IOANNUCCI esprime parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 5 e sugli aggiuntivi 5.0.1 e 5.0.2, tutti fatti propri dal senatore VILLONE in assenza dei rispettivi proponenti. Il sottosegretario SAPORITO si esprime in senso conforme.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.0.1 e 5.0.2 sono respinti.

La relatrice IOANNUCCI si esprime in senso contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6, che il senatore VILLONE fa propri in assenza dei proponenti. Il sottosegretario SAPORITO esprime anch'egli parere contrario.

L'emendamento 6.1 viene posto ai voti ed respinto.

Il senatore BASSANINI dichiara il voto contrario sull'emendamento 6.0.1, che determinerebbe un nuovo accentramento di competenze a suo tempo trasferite. Dichiara il voto contrario anche sull'emendamento 6.0.2, che rischia di complicare ulteriormente la gi complessa distribuzione delle competenze.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 6.0.1 e 6.0.2 vengono respinti.

La relatrice IOANNUCCI invita il senatore Asciutti a ritirare il suo ordine del giorno riferito all'articolo 7 ed esprime parere favorevole sul subemendamento 7.6/1 (nuovo testo). Pronuncia parere favorevole anche sull'emendamento 7.6, nonch sugli aggiuntivi 7.0.2 e 7.0.3, del Governo. Si rimette al parere del Governo sui subemendamenti 7.6/4, 7.6/10 (nuovo testo), 7.16 e 7.22. Invita il proponente a ritirare o comunque a riformulare, in particolare, gli emendamenti 7.6/7 e 7.19, sostituendo il riferimento alle "associazioni" con la formula "anche se costituiti in forma associativa". Esprime infine parere contrario sugli altri emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il sottosegretario SAPORITO chiede che la Commissione approvi l'emendamento 7.6 presentato dal Governo assicurando la disponibilit, per l'esame in Assemblea, a considerare alcune delle proposte correttive avanzate. Il Governo intende in ogni caso rispettare pienamente la riforma del titolo V della parte II della Costituzione e pertanto si opporr ad emendamenti tendenti a ripristinare un accentramento delle funzioni. Pronuncia quindi un parere contrario sui subemendamenti in esame, in particolare sul 7.6/4 e sul 7.6/10 (nuovo testo). Invita infine la relatrice a predisporre per l'Assemblea un emendamento teso a recepire la proposta di comprendere fra i soggetti cui si riferisce la delega anche gli enti costituiti in forma associativa. Si riserva di esprimere il parere sul subemendamento 7.6/1 (nuovo testo) al momento della votazione.

Il senatore VILLONE aggiunge la sua firma agli emendamenti 7.5 e 7.3.

Il senatore BASSANINI, dichiarando il voto favorevole del Gruppo DS sugli emendamenti 7.5 e 7.3, sottolinea come l'articolo 7 sia in palese contrasto con l'articolo 76 della Costituzione, che oltre a prescrivere che la delega sia limitata a un oggetto definito, stabilisce l'obbligo di indicare criteri e princpi direttivi. Lo testimonia anche l'ordine del giorno presentato dal senatore Asciutti: esso propone una serie di princpi e criteri direttivi, che per dovrebbero essere recepiti nel testo del disegno di legge. E' opportuno sopprimere o stralciare l'articolo, affidando alla Commissione di merito l'elaborazione dei princpi e criteri direttivi, cui non pu provvedere la Commissione affari costituzionali.

L'emendamento 7.5, posto ai voti, respinto. Sono respinti altres gli emendamenti interamente soppressivi dell'articolo (7.3, 7.4, 7.37 e 7.38). In assenza del proponente il senatore BASSANINI fa propri i subemendamenti 7.6/2 e 7.6/3, che vengono messi in votazione e sono respinti.

Il sottosegretario SAPORITO esprime parere favorevole sul subemendamento 7.6/1 (nuovo testo), ringraziando il senatore Asciutti e la 7 Commissione permanente per il contributo fornito.

Il senatore ASCIUTTI rinuncia, pertanto, all'ordine del giorno riferito all'articolo 7.

Il subemendamento 7.6/1 (nuovo testo) viene posto in votazione ed accolto. Gli emendamenti 7.6/4, 7.6/5 e 7.6/6 (nuovo testo), fatti propri dal senatore VILLONE in assenza del proponente, sono respinti.

Il senatore VILLONE sottoscrive il subemendamento 7.6/7 e lo ritira, in ragione della disponibilit manifestata al riguardo sia dalla relatrice sia dal rappresentante del Governo. I subemendamenti 7.6/8, 7.6/9 e 7.6/10 (nuovo testo), fatti propri dal senatore VILLONE in assenza del proponente, sono posti in votazione e respinti.

E' quindi accolto l'emendamento 7.6, nel testo modificato. Risultano preclusi o assorbiti gli emendamenti successivi, fino al 7.36.

Il senatore KOFLER ritira l'emendamento 7.1, mentre il 7.2 dichiarato decaduto per assenza del proponente. Anche l'emendamento 7.39 risulta precluso.

L'emendamento 7.0.1, posto ai voti, respinto, mentre il 7.0.2, del Governo, accolto, dopo alcuni chiarimenti del sottosegretario SAPORITO.

Il senatore BASSANINI dichiara il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 7.0.3, che prevede una delega per il riordino delle disposizioni in tema di parit e pari opportunit, senza indicare i prescritti princpi e criteri direttivi, risultando pertanto in contrasto con la norma costituzionale.

Il sottosegretario SAPORITO fa presente le molteplici istanze provenienti dalle istituzioni di pari opportunit per il riordino delle disposizioni vigenti in materia.

La relatrice IOANNUCCI osserva che si tratta di riordinare disposizioni gi vigenti.

L'emendamento 7.0.3 infine posto in votazione ed approvato.

La relatrice IOANNUCCI invita i rispettivi proponenti a ritirare gli emendamenti 8.12 e 8.0.1. Pronuncia un parere favorevole sull'emendamento 8.100 del Governo e contrario sugli altri emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il sottosegretario SAPORITO si esprime in senso conforme alla relatrice. Si riserva di portare all'attenzione dei Ministri interessati le proposte di cui agli emendamenti 8.12 e 8.0.1, in modo da soddisfare le esigenze da essi prospettate.

Sono posti in votazione gli emendamenti 8.2, 8.3, 8.4 e 8.8, soppressivi dell'articolo, che vengono respinti.

Il senatore BASILE, apprezzando l'impegno dichiarato dal Governo, ritira l'emendamento 8.12 e preannuncia comunque la sua ripresentazione in Aula.

L'emendamento 8.6, fatto proprio dal senatore VILLONE in assenza dei proponenti, respinto.

L'emendamento 8.100 del Governo accolto. Sono respinti quindi gli emendamenti 8.1, 8.5, 8.7 e 8.9, di identico contenuto.

Il senatore VILLONE, dichiarando il voto favorevole del Gruppo DS sull'emendamento 8.10, rileva che il parere negativo della relatrice e del rappresentante del Governo dimostra la volont del Governo di colpire le persone, piuttosto che gli organismi cui sono preposte e dissimula un intento sostanzialmente clientelare.

Il presidente PASTORE fa presente che il comma 2 va interpretato in senso diverso, poich lo scioglimento condizionato ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, e cio all'adeguamento al nuovo assetto organizzativo.

L'emendamento 8.10 infine posto ai voti ed respinto.

Il senatore MAFFIOLI sottoscrive l'emendamento 8.0.1 e lo ritira, in ragione delle assicurazioni fornite in proposito dal rappresentante del Governo.

E' quindi respinto l'emendamento 8.0.2.

La Commissione approva infine la proposta del Presidente di affidare alla relatrice il mandato a riferire favorevolmente sul disegno di legge all'Assemblea, proponendo le modifiche accolte nel corso dell'esame.


La seduta termina alle ore 14,45.



EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 795


Art. 10

10.11 (nuovo testo)
IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 10.
(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)
1. All'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 sostituito dal seguente:
"1. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non cittadina o non ha titolo di residenza permanente, punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 15.000 per ogni persona.";
b) il comma 3 sostituito dal seguente:
"3. Chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non cittadino o non ha titolo di residenza permanente, punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. La stessa pena si applica quando il fatto commesso in concorso di tre o pi persone o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.";
c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate se:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza nel territorio dello Stato di cinque o pi persone;
b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumit;
c) per procurare l'ingresso o la permanenza la persona stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.
3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25,000 euro per ogni persona.
3-quater. Per le aggravanti di cui ai commi 3-bis, 3-ter non si fa luogo al giudizio di prevalenza o equivalenza con eventuali circostanze attenuanti concorrenti.
3-quinquies. Alle persone condannate per i fatti di cui ai commi 3, 3-bis, 3-ter si applicano e disposizioni dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni.";
d) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:
"9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, pu fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.
9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attivit di cui al comma 9-bis.
9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, da parte delle navi della Marina militare nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.
9-quinquies. Le modalit di intervento delle navi della Marina militare sono stabilite con decreto interministeriale dei Ministri dell'interno e della difesa. Con lo stesso decreto sono definite le modalit di raccordo alle attivit svolte dalle altre unit navali in servizio di polizia, sentite le altre amministrazioni interessate.
9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili anche per i controlli concernenti il traffico aereo.".

Art. 25

25.0.100
IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 25-bis
(Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare)

1. Chiunque, in periodo precedente il 1 gennaio 2002, in ogni caso nei tre mesi antecedenti tale data, ha occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria, adibendolo al lavoro domestico o, comunque, ad attivit di assistenza a componenti della famiglia, pu denunciare, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro mediante presentazione alla prefettura, ufficio territoriale di Governo competente per territorio, della dichiarazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo.

2. La dichiarazione di emersione contiene a pena di inammissibilit:
a) le generalit del datore di lavoro, ed una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarit della sua presenza in Italia;
b) l'indicazione delle generalit e della nazionalit dei lavoratori occupati;
c) l'indicazione della tipologia e delle modalit di impiego;
d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
3. Ai fini della ricevibilit, alla dichiarazione di emersione allegata:
a) attestato di pagamento di un contributo forfetario, imputato alla posizione contributiva del prestatore d'opera, nella misura pari all'importo previsto per tre mesi per il rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penali ed interessi;
b) copia di impegno a stipulare il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis con il prestatore d'opera nei termini di cui al comma 5.
4. Nei venti giorni successivi alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura-ufficio territoriale di Governo competente per territorio, verifica l'ammissibilit e la ricevibilit della dichiarazione e il questore rilascia al prestatore di lavoro un permesso, della durata di 1 anno, rinnovabile per uguali, successivi periodi, se data prova della continuazione del rapporto e della regolarit della posizione contributiva della manodopera occupata.
5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, le parti stipulano nelle forme previste dalla presente legge il contratto di soggiorno alle condizioni previste nella dichiarazione di emersione. La mancata stipulazione del contratto determina in ogni caso la decadenza dal permesso di soggiorno.
6. I datori di lavoro che presentano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi precedenti, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute, antecedentemente al 1 gennaio 2002, in relazione all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione presentata. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina con proprio decreto le modalit di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori d'opera extracomunitari nei confronti dei quali sia intervenuta una sentenza di condanna, anche non definitiva, pronunciata in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea per uno dei delitti indicati negli articoli 380 e 381 del Codice di procedura penale. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono comunque impedimento all'espulsione dei soggetti extracomunitari che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.
8. Chiunque presenti una dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1 su falsi presupposti, conoscendone la non veridicit, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione della presente legge, punito, solo per questo, solo con la pena da due a nove mesi di reclusione.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 905

Art. 2

2.7
TURRONI

Sopprimere l'articolo.
__________________________


2.2
BASSANINI

2.4
TURRONI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole "pari al triplo", con le seguenti "pari al doppio".
__________________________

2.3
IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Tale contingente, per la parte eccedente il contingente spettante ai Sottosegretari di Stato, s'intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministro.".
__________________________

2.5
TURRONI

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
__________________________

2.1
STIFFONI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
"2-bis. All'articolo 60, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il numero 1) sostituito dal seguente:"1) Il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori;"".
__________________________
2.0.1
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 2-bis
(Interventi correttivi al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

1. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo la lettera d) aggiunta la seguente: " e) profili ambientali, sociali ed economici della sicurezza stradale""
__________________________

Art. 3

3.1
TURRONI

3.2
MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Sopprimere l'articolo.
__________________________

3.4
MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
"1. Il Governo, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sottopone al parere parlamentare un documento contenente le linee direttive di una ristrutturazione del Ministero della difesa e delle Forze armate, anche in relazione alle riduzioni organiche previste dalla legge 14 novembre 2000, n. 331.
2. In tale documento dovranno essere specificate, per ciascuna delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa, in una proiezione almeno quinquennale:
a) i compiti, le missioni e le attribuzioni delle diverse componenti della Difesa;
b) i livelli organici prevedibili in relazione alle missioni e i modi di copertura degli organici stessi;
c) le spese prevedibili nel medesimo arco di tempo in relazione agli oneri di personale, di funzionamento e di investimento;
d) i programmi di investimento pi rilevanti nazionali ed internazionali;
e) l'incidenza degli impegni internazionali, europei, NATO ed ONU sulla struttura delle Forze armate.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione, le Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica esprimono un loro parere motivato sul documento di cui al comma 2."

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: " 2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1 il Governo " con le seguenti: "4. Il Governo delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di espressione del parere di cui al comma 3, uno o pi decreti legislativi in conformit al parere espresso dalle Camere e attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:"
__________________________
3.3
MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Il Governo, anche al fine di adeguare gli ordinamenti militari alle riduzioni organiche previste dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, presenta un apposito disegno di legge entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge."
__________________________
3.5
MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
"Il termine sospeso durante la sessione di bilancio e durante i periodi di chiusura feriale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica"
__________________________
3.6
TURRONI

Sopprimere il comma 4.
__________________________

3.0.1
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 3-bis
(Interventi correttivi al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

1. All'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "tutela e miglioramento dell'assetto idrogeologico"".
__________________________
3.0.2
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 3-ter
(Interventi correttivi nel settore del Corpo forestale dello Stato)

1. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie materiali ed umane, le funzioni e le competenze relative al Corpo forestale dello Stato."

__________________________

Art. 4
4.1
TURRONI

4.2
MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Sopprimere l'articolo.
__________________________
4.3
MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, sopprimere le parole da: "visive, secondo" fino alla fine del comma.
__________________________
4.0.1
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 4-bis
(Interventi correttivi al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)
1. All'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "coordinamento degli uffici del Magistrato per il Po e del Magistrato alle acque di Venezia"."
__________________________
4.0.2
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 4-ter
(Interventi correttivi nel settore della difesa del mare)
1. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione generale per la difesa del mare, sono trasferite le funzioni e le competenze relative al demanio marittimo e la vigilanza sui porti.".
__________________________


Art. 5

5.1
MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Sopprimere l'articolo.
__________________________
5.2
MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 5

1. Il Governo presenta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge sulla riforma degli organi collegiali della scuola.".
__________________________
5.3
TURRONI

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 5

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universit e della ricerca presenta alle Camere, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di organi collegiali della scuola, indicando i problemi organizzativi e le possibili soluzioni.
2. Non oltre trenta giorni dalla data di presentazione della relazione di cui al comma 1, le Camere adottano un apposito atto di indirizzo indicante, sulla base degli elementi e delle proposte contenute nella relazione, le linee e i criteri direttivi da seguire per la definizione di eventuali misure correttive.
3. Entro sei mesi dalla data di approvazione della relazione di cui al comma 2, il Governo delegato ad emanare uno o pi decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi gi emanati ai sensi dell'articolo 21, comma 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, attenendosi ai principi e criteri direttivi contenuti nel citato articolo 21, comma 15."
__________________________

5.0.1
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 5-bis
(Interventi correttivi al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

1. All'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "lotta all'abusivismo edilizio"."
__________________________

5.0.2
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 5-ter
(Interventi correttivi al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303)

1. All'articolo 10, comma 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come modificato dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito in legge il 9 novembre 2001, n. 401 le parole "all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e dei servizi tecnici" sono sostituite con le seguenti: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio"".
__________________________

Art. 6

6.1
MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Sopprimere l'articolo.
__________________________

6.0.1
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 6-bis
(Interventi correttivi al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

1. All'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio".".
__________________________

6.0.2
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 6-bis
(Interventi correttivi nel settore della protezione civile)

1. Al Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, le funzioni della Direzione centrale della protezione civile e dei servizi antincendio del Ministero dell'interno".
__________________________

Art. 7

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 905, recante riforma dell'organizzazione di Governo,

con riferimento all'articolo 7, recante una delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, propriet letteraria e diritto d'autore,

considerato che esso individua 5 campi di intervento, per ciascuno dei quali opera una delimitazione di area, pi che indicare puntualmente, ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, principi e criteri direttivi cui conformarsi nell'esercizio della delega,

impegna il Governo ad esercitare la suddetta delega nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
1. l'identificazione di nuovi strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali non deve comportare ulteriori restrizioni alla propriet privata, n l'abrogazione degli strumenti attuali (vincoli), e deve comunque conformarsi al puntuale rispetto degli accordi internazionali in particolare in materia di circolazione dei beni culturali;
2. la riorganizzazione dei servizi offerti anche attraverso la concessione a privati deve porsi in linea con l'articolo 33 della legge finanziaria 2002 facendo in particolare salvo il ruolo degli enti locali;
3. la revisione delle sanzioni amministrative in materia di tutela deve essere condotta secondo criteri di congruit e adeguatezza;
4. l'adeguamento della disciplina degli appalti di lavori pubblici deve tenere conto della specificit degli interventi di restauro dei beni culturali, con i quali non sono compatibili rallentamenti di carattere burocratico;
5. la ridefinizione delle modalit di costituzione e funzionamento degli organismi consultivi nelle procedure di concessione di contributi ed agevolazioni in favore di enti ed istituti culturali deve essere volta ad una precisa definizione delle responsabilit degli organi tecnici, secondo principi di separazione fra amministrazione e politica e con particolare attenzione ai profili di incompatibilit.

0/905/1/1
ASCIUTTI
__________________________


7.5
BASSANINI

Stralciare l'articolo.
__________________________

7.3
BASSANINI

7.4
PAGANO

7.37
TURRONI

7.38
MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Sopprimere l'articolo.
__________________________


7.6/2
PASSIGLI

All'emendamento 7.6, comma 1, sopprimere la lettera a).
__________________________

7.6/3
PASSIGLI


All'emendamento 7.6, comma 1, sopprimere la lettera c).
__________________________


7.6/1 (nuovo testo)
ASCIUTTI

All'emendamento 7.6, comma 2, lettera d), dopo le parole: "protezione dei beni culturali ed ambientali" inserire le seguenti: "senza determinare ulteriori restrizioni alla propriet privata, n l'abrogazione degli strumenti attuali e comunque conformandosi al puntuale rispetto degli accordi internazionali in particolare in particolare in materia di circolazione dei beni culturali"; dopo le parole: "soggetti diversi dallo Stato" inserire le seguenti: "in linea con l'articolo 33 della legge 28 dicembre 2001, n. 448".


7.6/4
PASSIGLI

All'emendamento 7.6, comma 2, lettera d), dopo le parole: "dallo Stato", aggiungere le seguenti: "ferma restando la competenza dello Stato in materia di indirizzo scientifico, tutela e restauro".
__________________________

7.6/5
PASSIGLI

All'emendamento 7.6, comma 2, lettera d), dopo le parole: "dallo Stato", aggiungere le seguenti: "anche attraverso la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati".
__________________________


7.6/6 (nuovo testo)
PASSIGLI

All'emendamento 7.6, comma 2, lettera d), dopo le parole: "concernenti i beni culturali", aggiungere le parole: "con misure che permettano la partecipazione anche di imprese artigiane specializzate di comprovata qualit ed esperienza".


7.6/7
PASSIGLI

All'emendamento 7.6, comma 2, lettera d), dopo le parole: "di enti", inserire la seguente: "associazioni".
__________________________

7.6/8
PASSIGLI

All'emendamento 7.6, comma 2, lettera e), sopprimere la parola: "soppressione".
__________________________

7.6/9
PASSIGLI

All'emendamento 7.6, comma 2, lettera e), sopprimere le parole: "adeguare l'assetto organizzativo degli organismi e degli enti di settore".
__________________________


7.6/10 (nuovo testo)
PASSIGLI

All'emendamento 7.6, comma 2, lettera g), dopo le parole: "tra gli aventi diritto" inserire le seguenti: "armonizzare la legislazione sui contenuti dei prodotti digitali e multimediali e sul software ai principi generali cui si ispira l'Unione europea in materia di diritto d'autore e diritti connessi".
__________________________


7.6
IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 7
(Delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, propriet letteraria e diritto d'autore)

1. Ferma restando la delega di cui all'articolo 1 per quanto concerne il Ministero per i beni e le attivit culturali, il Governo delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o pi decreti legislativi per il riassetto e, limitatamente alla lettera a), la codificazione delle disposizioni legislative in materia di:
a) beni culturali e ambientali;
b) cinematografia;
c) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo;
d) sport;
e) propriet letteraria e diritto d'autore.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;
b) adeguamento alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali;
c) miglioramento dell'efficacia degli interventi concernenti i beni e le attivit culturali, anche allo scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorse assegnate e l'incremento delle entrate: chiara indicazione delle politiche pubbliche di settore, anche ai fini di una significativa e trasparente impostazione del bilancio; snellimento e abbreviazione dei procedimenti; adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche;
d) quanto alla materia di cui alla lettera a) del comma 1: aggiornare gli strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali; riorganizzare i servizi offerti anche attraverso la concessione a soggetti diversi dallo Stato; adeguare la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali, modificando le soglie per il ricorso alle diverse procedure di individuazione del contraente, ridefinendo i livelli di progettazione necessari per l'affidamento dei lavori, definendo i criteri di aggiudicazione e prevedendo la possibilit di varianti oltre i limiti percentuali ordinariamente previsti, in relazione alle caratteristiche oggettive e alle esigenze di tutela e conservazione dei beni: ridefinire le modalit di costituzione e funzionamento degli organismi consultivi che intervengono nelle procedure per la concessione di contributi e agevolazioni in favore di enti ed istituti culturali; individuare forme di collaborazione, in sede procedimentale, tra le amministrazioni per i beni e le attivit culturali e della difesa, per la realizzazione di opere destinate alla difesa militare;
e) quanto alle materie di cui alla lettera b) e c) del comma 1: razionalizzare gli organismi consultivi e le relative funzioni, anche mediante soppressione accorpamento e riduzione del numero e dei componenti: snellire le procedure di liquidazione dei contributi e ridefinire le modalit di costituzione e funzionamento degli organismi che intervengono nelle procedure di individuazione dei soggetti legittimati a ricevere contributi e di quantificazione degli stessi; adeguare l'assetto organizzativo degli organismi e degli enti di settore; rivedere il sistema dei controlli sull'impiego delle risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli interventi;
f) quanto alla materia di cui alla lettera d) del comma 1: armonizzare la legislazione ai principi generali a cui si ispirano gli Stati dell'Unione europea in materia di doping; riordinare i compiti dell'istituto per il credito sportivo, assicurando negli organi anche la rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali; garantire strumenti di finanziamento anche a soggetti privati;
g) quanto alla materia di cui alla lettera c) del comma 1: riordinare, anche nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati all'articolo 14, comma 1, lettera b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Societ italiana degli autori ed editori (SIAE), il cui statuto dovr assicurare un'adeguata presenza degli autori, degli editori e degli altri soggetti creativi negli organi dell'ente e la massima trasparenza nella ripartizione dei proventi derivanti dall'esazione dei diritti d'autore tra gli aventi diritto.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, reso nel medesimo termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorsi tali termini i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore".


__________________________

7.10
TURRONI

Al comma 1, sopprimere le parole da "Ferma restando" fino a "le attivit culturali"
__________________________

7.11
TURRONI

7.40
MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1 sopprimere le parole: "il riassetto e".
__________________________

7.9
TURRONI

Al comma, 1 sopprimere le parole: "e regolamentari".
__________________________
7.8
PAGANO

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c)
__________________________
7.12
MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole da "anche allo scopo" fino alla fine della lettera.
__________________________
7.13
MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 2, sopprimere la lettera d).
__________________________

7.16
PASSIGLI

Al comma 2, lettera d), dopo le parole "del comma 1", inserire le seguenti: "ferma restando la competenza dello Stato in materia di indirizzo scientifico, tutela e restauro".
__________________________

7.18
PASSIGLI

Al comma 2, lettera d), dopo la parola "ambientali", inserire le seguenti: "anche attraverso la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati".
__________________________
7.14
MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

7.24
TURRONI

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole "anche attraverso la concessione ai privati".
__________________________

7.23
MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole "anche attraverso la concessione a privati" con le seguenti: "al pubblico, al fine di soddisfare le esigenze dei visitatori".
__________________________
7.17
PASSIGLI

Al comma 2, lettera d), dopo le parole "concessione a privati", inserire le parole: "o la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati".
__________________________
7.15
MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

7.20
PASSIGLI

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: "provvedere alla revisione del sistema sanzionatorio in materia di tutela;"
__________________________
7.25
MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: "adeguare la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali.".
__________________________
7.21
PASSIGLI

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: "adeguare la disciplina degli appalti dei lavori pubblici concernenti", inserire le parole "favorendo la partecipazione di imprese artigiane specializzate di comprovata qualit ed esperienza".
__________________________
7.27
TURRONI

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole da "ridefinire le modalit" fino alle seguenti: "ed istituti culturali;".
__________________________

7.19
PASSIGLI

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole "enti ed istituti", con le parole: "enti, istituti e associazioni".
__________________________
7.26
MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole da: "individuare forme" fino alla fine della lettera.
__________________________

7.28
TURRONI

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole "difesa militare" con le seguenti: "valorizzazione del patrimonio artistico e culturale".
__________________________
7.29
MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA
7.30
TURRONI

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole da: "e ridefinire le modalit" fino a "quantificazione degli stessi".
__________________________


7.32
TURRONI

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole da "armonizzare la legislazione" fino a "materia di doping".
__________________________

7.31
MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole da "garantire strumenti" fino alla fine della lettera.
__________________________
7.33
MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 2, sopprimere la lettera g).
__________________________

7.22
PASSIGLI

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "armonizzare la legislazione relativa alla produzione e diffusione di contenuti digitali e multimediali e di software ai principi generali cui si ispira l'Unione europea in materia di diritto d'autore e diritti connessi".
__________________________




7.34
PASSIGLI

Al comma 3, sostituire le parole "sentiti le regioni e gli enti locali, previo parere", con le parole "previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e".
__________________________
7.35
MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 3, sostituire la parola "trenta" con la seguente: "sessanta".
__________________________

7.36
MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Sopprimere il comma 4.
__________________________

7.2
GUBERT

7.1
BETTA, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, SALZANO, RUVOLO, ANDREOTTI, ROLLANDIN

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. Sono in ogni caso fatte salve le maggiori competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione".
__________________________

7.39
MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Alla rubrica, sopprimere le parole: "il riassetto e".
__________________________

7.0.1
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 7-
(Interventi correttivi al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

1. All'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: "misure di controllo nelle aree in cui sono presenti stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti".
__________________________
7.0.2
IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 7-
(Trasferimento di uffici all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici)

1. All'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono trasferiti, con le relative risorse umane strumentali e finanziarie, gli Uffici biblioteca e documentazione gi assegnati, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, nell'ambito dell'Ufficio sistema informativo unico, al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.".
__________________________
7.0.3
IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 7 -…
(Delega per il riordino delle disposizioni in tema di parit e pari opportunit)

1. Il governo delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o pi decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in tema di parit e pari opportunit.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) razionalizzare gli organismi titolari di competenze generali in materia di parit e di pari opportunit che operano a livello nazionale e le relative funzioni anche mediante accorpamento e riduzione del numero dei componenti;
b) ricondurre alla presidenza del Consiglio dei Ministri la funzione di coordinamento delle attivit svolte da tutti gli organismi titolari di competenze generali in materia di parit e di pari opportunit che operano a livello nazionale".
__________________________


Art. 8

8.2
BASSANINI

8.3
DE PETRIS, TURRONI

8.4
MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

8.8
VILLONE, COVIELLO

Sopprimere l'articolo.
__________________________


8.12
BASILE

Al comma 1, sopprimere le lettere a), c), d), e), f), g); alla lettera b), sostituire la parola "sette" con le seguenti: "sette esperti di alta qualificazione amministrativa, contabile e scientifica nominati dal Ministro. Quattro dei componenti sono designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano" e sopprimere la seconda proposizione; sopprimere il comma 2.
__________________________


8.6
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

"c-bis) all'articolo 9, comma 2, le parole "dello Statuto e dei regolamenti di cui all'articolo 7" sono sostituite dalle seguenti: "del piano di razionalizzazione di cui all'articolo 7, comma 5"".
__________________________

8.100
IL GOVERNO

Al comma 1, lettera g), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.".
__________________________


8.1
MANCINO, DENTAMARO, BATTISTI

8.5
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

8.7
BASSANINI

8.9
VILLONE, COVIELLO

Sopprimere il comma 2.
__________________________


8.10
VILLONE, COVIELLO

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: "esclusi gli organi per i quali composizione, designazione e nomina non siano state modificate dalla presente legge".
__________________________


8.0.1
D'ONOFRIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"Art. 8-bis

1. All'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato di Firenze non si applica l'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
__________________________




8.0.2
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"Art. 8-ter
(Interventi correttivi al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

1. All'articolo 36, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alla fine del periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "gestione del servizio idrico, ivi compresa la determinazione delle tariffe".
__________________________