ORDINI DEL GIORNO SUI MINORI STRANIERI

 

 

G501 (già emm. 20.0.1a, 20.0.2 e 20.0.100)

 

 

Eufemi, Meleleo, Borea, Ruvolo, Iervolino, Forlani, Sodano Calogero

 

Non posto in votazione (*)

 

Il Senato,

 

esaminato il disegno di legge 795 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo";

 

valutata la necessità di affrontare il problema dei minori immigrati;

 

considerato che accogliere i minori sottoponendoli a misure ed aiuti di puro assistenzialismo, ove si risolvono loro tutti i problemi fino al compimento del diciottesimo anno, ma senza consentire loro di svolgere un'attività lavorativa regolare e retribuita, è un non senso sociale, è un non senso economico ed è l'ammissione del fallimento del controllo alle frontiere;

 

considerato che l'investimento sui giovani fatto con le risorse pubbliche e con il volontariato, deve portare ad un inserimento e ad un'integrazione completi e non ad una permanenza a tempo a carico passivo di tutta la società;

 

valutato inoltre che nel momento in cui questi minori sono in Italia e l'Italia ha accettato per motivi umanitari di non respingerli subito, è necessario avere la forza di scommettere sulle possibilità di integrarli, consentendo loro un'esistenza dignitosa al di fuori della delinquenza, facendoli sentire soggetti attivi e non oggetti della comune pietà;

 

valutato infine che la apposita commissione governativa non ha concluso i suoi lavori, al fine di fornire compiuti elementi di valutazione;

 

impegna il Governo

 

a ricercare in breve tempo una soluzione idonea per i minori immigrati.

 

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(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

 

G700 (già em. 20.0.101)

 

 

Borea, Eufemi, Sodano Calogero

 

Non posto in votazione (*)

 

Il Senato,

 

premesso che

 

in base alle attuali normative concernenti la possibilità di soggiorno dei minori stranieri in Italia, non sono consentiti soggiorni per motivi di studio a minori di anni 14;

 

al fine di privilegiare l'interesse superiore del minore alla luce della convenzione di New York nel 1989, ratificata con legge n. 179 del 1991, occorre una innovazione legislativa che consenta il soggiorno di studio anche per minori di età inferiore ai 14 anni;

 

nella difficile età pre-adolescenziale e adolescenziale soprattutto per i minori "istituzionalizzati", una carenza di attenzione educativa nei loro confronti provoca abbandono degli studi e situazioni devianza

 

impegna il Governo

 

ad individuare le soluzioni di quanto esposto in premessa

 

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(*) Accolto dal Governo come raccomandazione