TESTI DI SEDUTA

 

DISEGNO DI LEGGE N: 795

Articoli

Emendamenti Fascicolo 1

Annesso III

Disegni di legge discussi ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento

(*) Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (795)
Norme in difesa della cultura italiana e per la regolamentazione dell'immigrazione (55)
Nuove norme in materia di immigrazione (770)
Disciplina dell'ingresso degli stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita (797)
Norme in materia di ingressi dei lavoratori extracomunitari occupati nel settore dello spettacolo (963)

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(*) Testo preso in esame dall'Assemblea

Articoli del disegno di legge n. 795

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE

Art. 1.

(Cooperazione con Stati stranieri)

1. Al fine di favorire le elargizioni in favore di iniziative di sviluppo umanitario, di qualunque natura, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) allíarticolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), dopo le parole "organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)," sono aggiunte le seguenti: "delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei paesi non appartenenti allíOrganizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)";

b) allíarticolo 65, comma 2, lettera c-sexies), dopo le parole "a favore delle ONLUS" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", nonchè le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dellíarticolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), nei paesi non appartenenti allíOCSE;".

2. Nella elaborazione dei programmi bilaterali di cooperazione e di aiuto per interventi non a scopo umanitario nei confronti dei paesi non appartenenti allíUnione europea, con esclusione delle iniziative a carattere umanitario, il Governo tiene conto anche della collaborazione prestata dai paesi interessati al contrasto delle organizzazioni criminali operanti nellíimmigrazione clandestina, nello sfruttamento della prostituzione, nel traffico di stupefacenti, di armamenti, nonchè in materia di cooperazione giudiziaria e penitenziaria.

3. Alle minori entrate dovute dallíapplicazione del comma 1, valutate in 12,39 milioni di euro per líanno 2003 ed in 7,23 milioni di euro a decorrere dallíanno 2004, si provvede con le maggiori entrate connesse alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro degli immigrati, derivanti dalla presente legge.

Art. 2.

(Comitato per il coordinamento
ed il monitoraggio)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellíimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato "testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998", dopo líarticolo 2, è inserito il seguente:

"Art. 2-bis. - (Comitato per il coordinamento e il monitoraggio) ñ 1. È istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del presente decreto, di seguito denominato "Comitato".

2. Il Comitato è presieduto dal Presidente o dal vice Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ed è composto dai Ministri interessati ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore a quattro e da un Presidente di regione o di provincia autonoma designato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome.

3. Per líistruttoria delle questioni di competenza del Comitato, è istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dellíinterno, composto dai rappresentanti dei Dipartimenti degli affari regionali, delle pari opportunità e delle politiche comunitarie, dellíinnovazione e le tecnologie, e dei Ministeri degli affari esteri, dellíinterno, della giustizia, delle attività produttive, dellíistruzione, dellíuniversità e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, della difesa, dellíeconomia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole e forestali, dei beni e delle attività culturali, delle comunicazioni, oltre che da un rappresentante del Ministro per gli italiani nel mondo e da tre esperti designati dalla Conferenza unificata di cui allíarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle riunioni, in relazione alle materie oggetto di esame, possono essere invitati anche rappresentanti di ogni altra pubblica amministrazione interessata allíattuazione delle disposizioni del presente decreto.

4. Con regolamento, da emanare ai sensi dellíarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dellíinterno e con il Ministro per le politiche comunitarie sono definite le modalità di coordinamento delle attività del gruppo tecnico con le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri".

Art. 3.

(Politiche migratorie)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, allíarticolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di cui allíarticolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui allíarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine del 31 dicembre dellíanno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dellíarticolo 20. Qualora se ne ravvisi la necessità, ulteriori decreti possono essere emanati durante líanno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per líanno precedente.".

Art. 4.

(Permesso di soggiorno)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, allíarticolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "permesso di soggiorno rilasciati", sono inserite le seguenti: ", anche per la durata,";

b) al comma 3, alinea, dopo le parole: "La durata del permesso di soggiorno" sono aggiunte le seguenti: "non rilasciati per motivi di lavoro";

c) al comma 3, le lettere b) e d) sono abrogate;

d) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui allíarticolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:

a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;

b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;

c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni.

3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nellíultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno. Il permesso è revocato immediatamente in caso di abuso.

3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dallíarticolo 26 del presente decreto. Il permesso di soggiorno non può avere validità superiore ad un periodo di due anni.

3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dellíarticolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5 dellíarticolo 26, ne dà comunicazione anche in via telematica al Ministero dellíinterno e allíINPS per líinserimento nellíarchivio previsto dal comma 9 dellíarticolo 22. Uguale comunicazione è data al Ministero dellíinterno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui allíarticolo  29.

3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dellíarticolo 29, la durata del permesso di soggiorno non può essere superiore a due anni.";

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui risiede, almeno novanta giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lettera c), sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma 3-bis, e trenta giorni nei restanti casi, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente decreto. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente decreto e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.";

f) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui allíarticolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con decreto del Ministro dellíinterno, di concerto con il Ministro per líinnovazione e le tecnologie in attuazione dellíAzione comune adottata dal Consiglio dellíUnione europea il 16 dicembre 1996, riguardante líadozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno.";

g) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-bis. Chiunque redige un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno falsi o ne altera di autentici, ovvero redige documenti falsi o ne altera di autentici al fine di determinare il rilascio di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, è punito con le pene previste dallíarticolo 476 codice penale. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale".

Art. 5.

(Contratto di soggiorno per lavoro
subordinato)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo líarticolo 5 è inserito il seguente:

"Art. 5-bis. - (Contratto di soggiorno per lavoro subordinato) ñ 1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente allíUnione europea o apolide, contiene, a pena di nullità:

a) la garanzia da parte del datore di lavoro di una adeguata sistemazione alloggiativa per il lavoratore;

b) líimpegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza.

2. Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto in base a quanto previsto dallíarticolo 22 presso lo sportello unico per líimmigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione.".

Art. 6.

(Facoltà inerenti il soggiorno)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, allíarticolo 6, comma 1, dopo le parole: "prima della sua scadenza," sono inserite le seguenti: "e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero il rilascio della certificazione della sussistenza dei requisiti previsti dallíarticolo 26 da parte dellíUfficio territoriale del Governo competente per il luogo di residenza,".

Art. 7.

(Sanzioni per líinosservanza degli obblighi di comunicazione dellíospitante e del datore di lavoro)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, allíarticolo 7, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

"2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 154,93 a 1032,91 euro".

Art. 8.

(Carta di soggiorno)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, allíarticolo 9, comma 1, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni".

Art. 9.

(Coordinamento dei controlli di frontiera)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, allíarticolo 11, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il Ministro dellíinterno, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per líordine e la sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana. Il Ministro dellíinterno promuove altresì apposite misure di coordinamento tra le autorità italiane competenti in materia di controlli sullíimmigrazione e le autorità europee competenti in materia di controlli sullíimmigrazione ai sensi dellíAccordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388".

Art. 10.

(Disposizioni contro le immigrazioni
clandestine)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, allíarticolo 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "nel territorio dello Stato" sono inserite le seguenti: "ovvero líingresso degli stranieri, presenti illegalmente in Italia, nel territorio di un altro Stato";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Chiunque compia attività dirette a favorire líingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente decreto al fine di lucro o in concorso con due o più persone utilizzando servizi di trasporto internazionale o documenti contraffatti, ovvero quando il fatto riguarda líingresso di cinque o più persone, è punito con la pena della reclusione da quattro a dodici anni e la multa di 15.493,71 euro per ogni straniero di cui è stato favorito líingresso in violazione del presente decreto.";

c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Chiunque compia attività dirette a favorire líingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente decreto al fine del reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 25.822,84 euro per ogni straniero di cui è stato favorito líingresso in violazione delle norme del presente decreto.

3-ter. Alle persone condannate per i fatti di cui ai commi 3 e 3-bis si applicano le disposizioni dellíarticolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.";

d) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

"9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale, o nella zona contigua, una nave, che si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla, conducendo la stessa in un porto dello Stato.

9-ter. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, da parte delle navi da guerra nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato.

9-quater. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-ter si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo".

Art. 11.

(Espulsione amministrativa)

1. Allíarticolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Líespulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dellíinteressato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire líespulsione, richiede il nulla osta allíautorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione allíaccertamento della responsabilità di persone concorrenti nei reati o imputate in procedimenti per reati connessi, e allíinteresse della persona offesa. In tal caso líesecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando líautorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede allíespulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora líautorità giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporaneo, ai sensi dellíarticolo 14.";

b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta allíatto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dellíarticolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3.

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara líestinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta allíesecuzione dellíespulsione. Il provvedimento è immediatamente comunicato al questore.

3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova dellíavvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Eí sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dellíarticolo 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13 e 14.

3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica líarticolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, questíultima è ripristinata a norma dellíarticolo 307 del codice di procedura penale.

3-sexies. Il nullaosta allíespulsione non può essere concesso qualora si proceda per uno o più delitti previsti dallíarticolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonchè dallíarticolo 12 del presente decreto.";

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Líespulsione è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5.";

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, líespulsione contiene líintimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone líaccompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che questíultimo si sottragga allíesecuzione del provvedimento.";

e) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente il ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede líautorità che ha disposto líespulsione. Il termine è di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il tribunale in composizione monocratica accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto anche personalmente, ed è presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne líautenticità e ne curano líinoltro allíautorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso allíassistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti allíautorità consolare. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nellíambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui allíarticolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonchè ove necessario, da un interprete.";

f) i commi 6, 9 e 10 sono abrogati;

g) il comma 13 è sostituito dai seguenti:

"13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dellíinterno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con líarresto da sei mesi ad un anno ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.

13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La stessa pena si applica allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale.

13-ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis è sempre consentito líarresto in flagranza dellíautore del fatto e, nellíipotesi di cui al comma 13-bis, è consentito il fermo. In ogni caso contro líautore del fatto si procede con rito direttissimo.";

h) il comma 14 è sostituito dal seguente:

"14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione può essere previsto un termine più breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dallíinteressato nel periodo di permanenza in Italia".

Art. 12.

(Esecuzione dellíespulsione)

1. Allíarticolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora líaccertamento dellíidentità e della nazionalità, ovvero líacquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue líespulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice.";

b) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

"5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito líespulsione o il respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni.

5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dellíordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, è punito con líarresto da sei mesi ad un anno. In tale caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

5-quater. Lo straniero, nuovamente espulso ai sensi del comma 5-ter, che si trattiene senza giustificato motivo nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater è obbligatorio líarresto dellíautore del fatto e si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare líesecuzione dellíespulsione, il questore può disporre i provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo".

Art. 13.

(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva
o alternativa alla detenzione)

1. Líarticolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 16. - (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione) ñ 1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nellíapplicare la pena su richiesta ai sensi dellíarticolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nellíarticolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dellíarticolo 163 del codice penale nè le cause ostative indicate nellíarticolo 14, comma 1, del presente decreto, può sostituire la medesima pena con la misura dellíespulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.

2. Líespulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui allíarticolo 13, comma 4.

3. Líespulsione di cui al comma 1 non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o più delitti previsti dallíarticolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente decreto, puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni.

4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dallíarticolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva è revocata dal giudice competente.

5. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nellíarticolo 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, è disposta líespulsione. Essa non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o più delitti previsti dallíarticolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente decreto.

6. Competente a disporre líespulsione di cui al comma 5 è il magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza formalità, acquisite le informazioni degli organi di polizia sullíidentità e sulla nazionalità dello straniero. Il decreto di espulsione è comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci giorni, può proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.

7. Líesecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 5 è sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio. Líespulsione è eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con la modalità dellíaccompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

8. La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dallíesecuzione dellíespulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione è ripristinato e riprende líesecuzione della pena".

Art. 14.

(Determinazione dei flussi di ingresso)

1. Allíarticolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "quote riservate" sono inserite le seguenti: "ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in paesi non comunitari, nonchè";

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altresì essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali díutenza, elaborati dallíanagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio".

Art. 15.

(Lavoro subordinato a tempo determinato
e indeterminato e lavoro autonomo)

1. Líarticolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 22. - (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) ñ 1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura, ufficio territoriale di Governo, uno sportello unico per líimmigrazione, responsabile dellíintero procedimento relativo allíassunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente allíestero deve presentare allo sportello unico per líimmigrazione della provincia di residenza:

a) richiesta nominativa di nullaosta al lavoro;

b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;

c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dellíimpegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel paese di provenienza;

d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nullaosta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui allíarticolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

4. Lo sportello unico per líimmigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per líimpiego di cui allíarticolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per líimpiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito Internet o con ogni altro mezzo possibile ed attiva, gli eventuali interventi previsti dallíarticolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, il centro trasmette allíufficio territoriale richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per líimpiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.

5. Lo sportello unico per líimmigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nullaosta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dellíarticolo 3, comma 4, e dellíarticolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nullaosta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

6. Gli uffici consolari del paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per líimmigrazione. Entro otto giorni dallíingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per líimmigrazione che ha rilasciato il nullaosta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato ed, a cura di questíultima, trasmesso in copia allíautorità consolare competente ed al centro per líimpiego competente.

7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per líimmigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con la sanzione amministrativa da 516,46 a 2582,28 euro. Per líaccertamento e líirrogazione della sanzione è competente il prefetto.

8. Salvo quanto previsto dallíarticolo 23, ai fini dellíingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

9. Le questure forniscono allíINPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per líaccesso al lavoro e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi degli articoli 28 e seguenti; líINPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, allíufficio finanziario competente che provvede allíattribuzione del codice fiscale.

10. Lo sportello unico per líimmigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nullaosta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui allíarticolo 3, comma 4.

11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente residenti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per líimpiego, anche ai fini dellíiscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito con líarresto da tre mesi ad un anno e con líammenda di 2582,28 euro per ogni lavoratore impiegato.

13. Salvo quanto previsto, per i lavoratori stagionali, dallíarticolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità.

14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti allíestero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e della politiche sociali, sentita la commissione centrale per líimpiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente decreto, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica".

2. Allíarticolo 26, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia, altresì, allo straniero la certificazione dellíesistenza dei requisiti previsti dal presente articolo ai fini degli adempimenti previsti dallíarticolo 5, comma 3-ter, per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo".


Art. 16.

(Prestazione di garanzia per líaccesso
al lavoro)

1. Líarticolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 23. - (Titoli di prelazione) ñ 1. Nellíambito di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dellíistruzione, dellíuniversità e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro, nonchè organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del paese, enti ed associazioni operanti nel settore dellíimmigrazione da almeno tre anni, possono essere previste attività di istruzione e di formazione professionale nei paesi di origine.

2. Líattività di cui al comma 1 è finalizzata:

a) allíinserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano allíinterno dello Stato;

b) allíinserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano allíinterno dei paesi di origine;

c) allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei paesi di origine.

3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle attività di cui al comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attività si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui allíarticolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione del presente decreto.

4. Il regolamento di attuazione del presente decreto prevede agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di cui al comma 1".


Art. 17.

(Lavoro stagionale)

1. Líarticolo 24 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 24. - (Lavoro stagionale) ñ 1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per líimmigrazione della provincia di residenza ai sensi dellíarticolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le modalità previste dallíarticolo 22, deve essere immediatamente comunicata al centro per líimpiego competente, che verifica nel termine di cinque giorni líeventuale disponibilità di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire líimpiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui allíarticolo 22, comma 3.

2. Lo sportello unico per líimmigrazione, rilascia comunque líautorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato, decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di ricezione dalla richiesta del datore di lavoro.

3. Líautorizzazione al lavoro stagionale ha validità da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento allíaccorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.

4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nellíanno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.

5. Le commissioni regionali tripartite, di cui allíarticolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire líaccesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonchè eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire líattivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative allíaccoglienza.

6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dellíarticolo 22, comma 12".

Art. 18.

(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, allíarticolo 26, dopo il comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente:

"7-bis. La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e líespulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica".

Art. 19.

(Attività sportive)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, allíarticolo 27, dopo il comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente:

"5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dellíinterno e del lavoro e delle politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale díingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da sottoporre allíapprovazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica".

Art. 20.

(Ricongiungimento familiare)

1. Allíarticolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "qualora non abbiano altri figli";

2) la lettera d) è abrogata;

b) commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

"7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della prescritta documentazione, è presentata allo sportello unico per líimmigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale di Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. Líufficio, verificata, anche mediante accertamenti presso la questura competente, líesistenza dei requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.

8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, líinteressato può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per líimmigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.

9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresì il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5".

Art. 21.

(Centri di accoglienza e accesso
allíabitazione)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, allíarticolo 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, líultimo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Líaccesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli stranieri non appartenenti a paesi dellíUnione europea che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente decreto, e delle leggi e regolamenti vigenti in materia".

Art. 22.

(Aggiornamenti normativi)

1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, ovunque ricorrano, le parole: "ufficio periferico del Ministero del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "prefettura-ufficio territoriale del Governo".

Art. 23.

(Disposizioni di contrasto
ai matrimoni simulati)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, allíarticolo 30, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b), è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita líeffettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole".


CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASILO

Art. 24.

(Permesso di soggiorno
per i richiedenti asilo)

1. Líultimo periodo del comma 5 dellíarticolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39, è sostituito dal seguente: "Il questore territorialmente competente, quando non ricorrano le ipotesi previste negli articoli 1-bis e 1-ter, rilascia, su richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento".

Art. 25.

(Procedura semplificata)

1. Al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) allíarticolo 1, il comma 7 è abrogato;

b) dopo líarticolo 1 sono inseriti i seguenti:

"Art. 1-bis. - (Casi di trattenimento) ñ 1. Il richiedente asilo non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di asilo presentata. Esso può, tuttavia, esser trattenuto per il tempo strettamente necessario alla definizione delle autorizzazioni alla permanenza nel territorio dello Stato in base alle disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellíimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei seguenti casi:

a) per verificare o determinare la sua nazionalità o identità, qualora egli non sia in possesso dei documenti di viaggio o díidentità, oppure abbia, al suo arrivo nello Stato, presentato documenti risultati falsi;

b) per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili;

c) in dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio dello Stato.

2. Il trattenimento deve sempre essere disposto nei seguenti casi:

a) a seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata dallo straniero fermato per avere eluso il controllo di frontiera o subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare;

b) a seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte uno straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.

3. Il trattenimento previsto per i casi di cui al comma 2, lettera a), e quello di cui alle lettere a), b), c) del comma 1 è attuato nei centri di accoglienza per richiedenti asilo secondo le norme di apposito regolamento emanato entro centottanta giorni dallíapprovazione della presente legge. Il medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche e le modalità di gestione di tali strutture.

4. Per il trattenimento di cui al comma 2, lettera b), si osservano le norme di cui allíarticolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286.

5. Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata di cui allíarticolo 1-ter, e qualora la stessa non si sia ancora conclusa, allo straniero è concesso un permesso di soggiorno temporaneo fino al termine della procedura stessa.

Art. 1-ter. - (Procedura semplificata) ñ 1. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dellíarticolo 1-bis è istituita la procedura semplificata per la definizione della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato secondo le modalità di cui ai commi successivi.

2. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui allíarticolo 1-bis, comma 2, lettera a), il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di accoglienza per richiedenti asilo di cui allíarticolo 1-bis, comma 3. Entro due giorni dal ricevimento dellíistanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che, entro quindici giorni, provvede allíaudizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.

3. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui allíarticolo 1-bis, comma 2, lettera b), il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di permanenza temporanea di cui allíarticolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286; ove già sia in corso il trattenimento, il questore chiede al giudice unico la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire líespletamento della procedura di cui al presente articolo. Entro due giorni dal ricevimento dellíistanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro quindici giorni provvede allíaudizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.

4. Líallontanamento non autorizzato dai centri di cui allíarticolo 1-bis, comma 4, equivale a rinuncia alla domanda.

5. Lo Stato italiano è competente allíesame delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato di cui al presente articolo, ove i tempi non lo consentano, ai sensi della Convenzione di Dublino ratificata ai sensi della legge 23 dicembre 1992, n.  523.

6. Líeventuale ricorso avverso la decisione della commissione territoriale è presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche dallíestero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso non sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino allíesito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva.

Art. 1-quater. - (Commissioni territoriali) ñ 1. Presso gli Uffici territoriali del Governo indicati con il regolamento di cui allíarticolo 1-bis, comma 3, sono istituite le commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato. Le predette commissioni, nominate con decreto del Ministro dellíinterno, sono presiedute da un funzionario della carriera prefettizia e composte da un funzionario della polizia di Stato, da un rappresentante dellíente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e da un rappresentante dellíAlto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR). Per ciascun componente deve essere previsto un componente supplente. Tali commissioni possono essere integrate, su richiesta del Presidente della Commissione centrale, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, in ordine alle domande dei quali occorra disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei paesi di provenienza di competenza del Ministero degli affari esteri. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

2. Entro due giorni dal ricevimento dellíistanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro trenta giorni provvede allíaudizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.

3. Avverso le decisioni delle commissioni territoriali è ammesso ricorso al tribunale ordinario territorialmente competente.

Art. 1-quinquies. - (Commissione nazionale per il diritto di asilo) ñ 1. La Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista dallíarticolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n.  136, è trasformata in Commissione nazionale per il diritto di asilo, di seguito denominata "Commissione nazionale" nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta congiunta dei Ministri dellíinterno e degli affari esteri. La Commissione è presieduta da un prefetto ed è composta da un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento delle libertà civili e dellíimmigrazione e da un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza. Alle riunioni partecipa un rappresentante del delegato in Italia dellíACNUR. Ciascuna amministrazione designa, altresì, un supplente. La Commissione nazionale, ove necessario, può essere articolata in sezioni di analoga composizione.

2. La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di raccolta di dati statistici oltre che poteri decisionali in tema di revoche e cessazione degli status concessi.

3. Con il regolamento di cui, allíarticolo 1-bis, comma 3, sono stabilite le modalità di funzionamento della Commissione nazionale e di quelle territoriali.

Art. 1-sexies. - (Contributi) ñ 1. Possono essere concessi contributi a richiedenti asilo in condizioni di indigenza e che non siano ospitati presso i centri di accoglienza o altre strutture finanziate dallo Stato o da enti locali, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui allíarticolo 1-bis, comma 3.

Art. 1-septies. - (Norma transitoria) ñ 1. Fino allíemanazione del regolamento di cui allíarticolo 1-bis, comma 3, rimangono in vigore la normativa e le procedure attuali".

CAPO III

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

Art. 26.

(Norme transitorie e finali)

1. Entro sei mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, ai sensi dellíarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400, e successive modificazioni, allíemanazione delle norme di attuazione ed integrazione della presente legge, nonchè alla revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.  394.

2. Entro quattro mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, con regolamento emanato ai sensi dellíarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, alla revisione ed integrazione delle disposizioni regolamentari vigenti sullíimmigrazione, sulla condizione dello straniero e sul diritto di asilo, limitatamente alle seguenti finalità:

a) razionalizzare líimpiego della telematica nelle comunicazioni, nelle suddette materie, tra le amministrazioni pubbliche;

b) assicurare la massima interconnessione tra gli archivi già realizzati a riguardo o in via di realizzazione presso le amministrazioni pubbliche;

c) promuovere le opportune iniziative per la riorganizzazione degli archivi esistenti.

3. Fino al completamento di un adeguato programma di realizzazione di una rete di centri di permanenza temporanea e assistenza, accertato con decreto del Ministro dellíinterno, sentito il Comitato di cui al comma 2 dellíarticolo 2-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dallíarticolo 2 della presente legge, il sindaco, in particolari situazioni di emergenza, può disporre líalloggiamento, nei centri di accoglienza di cui allíarticolo 40 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, di stranieri non in regola con le disposizioni sullíingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, fatte salve le disposizioni sul loro allontanamento dal territorio medesimo.

4. Dallíapplicazione degli articoli 2, 4, 14, 15 e 16 non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Art. 27.

(Norma finanziaria)

1. Per fronteggiare gli oneri derivanti dallíattuazione degli articoli 11, comma 1, lettera c), 12, comma 1, lettera a), e 25, è autorizzata la spesa di 18,59 milioni di euro per líanno 2002, di 103,29 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, cui si provvede:

a) quanto a 18,59 milioni di euro per líanno 2002 ed a 15,49 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, mediante utilizzo delle economie derivanti dalla soppressione della facoltà per i lavoratori extracomunitari di richiedere la liquidazione dei contributi versati in loro favore, nel caso in cui cessino líattività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale. Tali somme sono versate dallíINPS allíentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dellíinterno;

b) quanto a 87,80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nellíambito dellíunità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per líanno 2001, allo scopo utilizzando per 5,17 milioni di euro líaccantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per 67,14 milioni di euro líaccantonamento relativo al Ministero delle finanze e per 15,49 milioni di euro líaccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dellíeconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

BOZZE DI STAMPA

18 febbraio 2002

N. 1

 

Modifica alla normativa in materia
di immigrazione e di asilo (795)

EMENDAMENTI

Art. 1.

01.1

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Prima dellíarticolo 1 premettere il seguente:

"Art. 01.

(Diritti e doveri dello straniero)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellíimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato "testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998", allíarticolo 2, comma 4 alla fine aggiungere il seguente periodo: "egli esercita líelettorato nei limiti e con le modalità previsti dalla presente legge"".

1.6

Guerzoni, De Zulueta, Villone, Di Siena

Sopprimere líarticolo.

1.11

Boco, Turroni, De Petris, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Sopprimere líarticolo.

1.200

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Sopprimere líarticolo.

1.7

Di Siena, Villone, Brutti Massimo

Sopprimere il comma 1.

1.12

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Sopprimere il comma 1.

1.18

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sostituire la parola: "Al fine" con la seguente: "Allo scopo".

1.19

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sostituire la parola: "favorire" con la seguente: "aumentare".

1.20

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sostituire la parola: "favorire" con la seguente: "sviluppare".

1.21

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sostituire la parola: "favorire" con la seguente: "assecondare".

1.22

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sostituire la parola: "favorire" con la seguente: "sostenere".

1.23

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sostituire la parola: "favorire" con la seguente: "promuovere".

1.202

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sostituire le parole: "le elargizioni" con le seguenti: "le donazioni".

1.203

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sostituire le parole: "in favore di" con la seguente: "per".

1.24

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sostituire la parola: "iniziative di" con la seguente: "decisioni inerenti lo".

1.27

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sostituire la parola: "iniziative" aggiungere le seguenti: "atte ad accrescere lo".

1.28

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, dopo la parola: "iniziative" aggiungere le seguenti: "atte ad aumentare lo".

1.26

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sostituire la parola: "sviluppo" con la seguente: "progresso".

1.204

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere le parole: "di qualunque natura".

1.29

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sostituire la parola: "qualunque" con la seguente: "qualsiasi".

1.30

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sostituire la parola: "natura" con la seguente: "genere".

1.13

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera a).

1.206

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: "religiose o laiche".

1.31

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea a), sostituire la parola: "gestite" con la seguente: "amministrate".

1.32

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea a), sostituire la parola: "gestite" con la seguente: "condotte".

1.33

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: "gestite" con la seguente: "dirette".

1.34

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea a), sostituire la parola: "gestite" con la seguente: "governate".

1.35

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea a), sostituire la parola: "gestite" con la seguente: "curate".

1.36

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea a), sostituire la parola: "gestite" con la seguente: "rette".

1.207

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: "individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri".

1.4

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso, alle lettere a), e b) sostituire le parole: "individuate con" con le seguenti: "secondo criteri fissati con".

1.43

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea a), sostituire la parola: "individuati" con la seguente: "determinate".

1.44

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, lettera a), sostituire la parola: "individuati" con la seguente: "riconosciute".

1.55

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, lettera a), sostituire le parole: "Presidente del Consiglio dei ministri" con le seguenti: "Ministro degli affari esteri".

1.57

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, lettera a), sostituire le parole: "Presidente del Consiglio dei ministri" con le seguenti: "Ministro della giustizia".

1.56

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, lettera a), sostituire le parole: "Presidente del Consiglio dei ministri" con le seguenti: "Ministro dellíinterno".

1.14

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera b).

1.2

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, capoverso, lettera b), sostituire le parole: "nonchè le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del consiglio dei ministri ai sensi dellíarticolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), nei paesi non appartenenti allíOCSE", con le seguenti: "nonchè le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dellíarticolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), effettuate nei Paesi non appartenenti allíOCSE di maggiore emigrazione verso líItalia e finalizzate alla progressiva riduzione dei fattori economici, sociali e politiche che inducono le persone allíemigrazione o ad un positivo reinserimento sociale ed economico in patria degli stranieri emigrati in Italia".

1.37

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea b), sostituire la parola: "gestite" con la seguente: "amministrate".

1.38

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea b) sostituire la parola: "gestite" con la seguente: "condotte".

1.40

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea b) sostituire la parola: "gestite" con la seguente: "governate".

1.41

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea b) sostituire la parola: "gestite" con la seguente: "curate".

1.42

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea b) sostituire la parola: "gestite" con la seguente: "rette".

1.45

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea b) sostituire la parola: "individuati" con la seguente: "determinate".

1.208

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: "nei Paesi non appartenenti allíOCSE" con le altre: "effettuate nei Paesi non appartenenti allíOCSE di maggiore emigrazione verso líItalia e finalizzate alla progressiva riduzione dei fattori economici, sociali e politici che inducono le persone allíemigrazione o ad un positivo reinserimento sociale ed economico in patria degli stranieri emigrati in Italia".

1.8

Guerzoni

Al comma 1, capoverso, aggiungere alla lettera b) quanto segue: "di maggiore emigrazione verso líItalia e finalizzata alla progressiva riduzione dei fattori economici, sociali e politici che inducono allíemigrazione o ad un positivo reinserimento sociale ed economico in patria degli stranieri non comunitari già emigrati in Italia per lavoro".

1.9

Budin, De Zulueta, Vitali, Villone

Sopprimere il comma 2.

1.15

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Sopprimere il comma 2.

1.46

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, sostituire le parole: "Nellíelaborazione", con le seguenti: "Nella predisposizione".

1.47

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, sostituire le parole: "Nellíelaborazione", con le seguenti: "Nella progettazione".

1.1

Boscetto, Pastore

Al comma 2, dopo le parole: "Nella elaborazione", inserire le seguenti: "e nella eventuale revisione".

1.48

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, sostituire la parola: "programmi", con la seguente: "piani".

1.49

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, sostituire la parola: "programmi", con la seguente: "progetti".

1.210

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2 sopprimere le parole: "bilaterali di cooperazione e di aiuto".

1.50

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, sostituire la parola: "interventi", con la seguente: "sostegni".

1.51

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, sostituire la parola: "interventi", con la seguente: "provvedimenti".

1.52

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, sostituire la parola: "interventi", con la seguente: "operazioni".

1.53

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, dopo la parola: "interventi", sopprimere la seguente: "non".

1.212

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, sostituire le parole: "non a scopo", con le seguenti: "non a fine".

1.213

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, sostituire le parole: "dei paesi non appartenenti", con le seguenti: "delle nazioni non appartenenti".

1.54

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, dopo la parola: "paesi", sopprimere la seguente: "non".

1.58

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, dopo la parola: "esclusione", con la seguente: "eliminazione".

1.214

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, sostituire le parole: "delle iniziative a carattere umanitario", con le seguenti: "delle iniziative umanitarie".

1.59

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, sostituire la parola: "carattere", con la seguente: "scopo".

1.60

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, sostituire la parola: "collaborazione", con la seguente: "cooperazione".

1.61

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, sostituire la parola: "collaborazione", con la seguente: "partecipazione".

1.62

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, sostituire la parola: "collaborazione", con la seguente: "aiuto".

1.64

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, sostituire la parola: "prestata", con la seguente: "data".

1.65

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, sostituire la parola: "prestata", con la seguente: "offerta".

1.67

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, sostituire la parola: "prestata", con la seguente: "concessa".

1.66

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, sostituire la parola: "interessati", con la seguente: "coinvolti".

1.68

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, sostituire le parole: "al contrasto", con le seguenti: "allíopposizione".

1.69

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, sostituire la parola: "organizzazioni", con la seguente: "associazioni".

1.70

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, sostituire la parola: "operanti", con le seguenti: "che operano".

1.71

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, sostituire la parola: "operanti", con le seguenti: "che agiscono".

1.72

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, sostituire la parola: "clandestina", con la seguente: "illegale".

1.74

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, sostituire le parole: "nel traffico", aggiungere le seguenti: "e nello spaccio".

1.73

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, dopo le parole: "di stupefacenti", aggiungere le seguenti: "nella tratta di persone".

1.75

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, sostituire le parole: "in materia di", con le seguenti: "nella disciplina della".

1.76

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, sostituire la parola: "cooperazione", con la seguente: "collaborazione".

1.77

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, alla fine, sopprimere le parole: "e penitenziaria".

1.10a

Vitali

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Le erogazioni liberali a favore delle iniziative missionarie ed umanitarie, religiose e laiche, sviluppate nei Paesi non appartenenti allíorganizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sono senza limiti di importo deducibili dal reddito imponibile, ai fini dellíimposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dellíimposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dal valore aggiunto della produzione imponibile ai fini dellíimposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Il Governo procede alla revisione immediata dei programmi di cooperazione e di aiuto nei confronti dei Paesi non appartenenti allíUnione Europea quando i relativi Governi non adottano le necessarie misure di contrasto delle organizzazioni criminali impegnate nellíimmigrazione clandestina, nello sfruttamento della prostituzione, nel traffico di stupefacenti e di armamenti".

Conseguentemente, ridurre gli importi iscritti nei fondi speciali di parte corrente per ciascun Ministero, così come indicati nella Tabella A richiamata allíarticolo 78, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per ciascun anno del triennio 2002-2004, di una percentuale dellíammontare complessivo, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza degli oneri conseguenti.

1.16

Boco

Sopprimere il comma 3.

1.16a

Boscetto, Pastore

Sopprimere il comma 3.

1.215

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Sopprimere il comma 3.

1.5

Guerzoni, Viviani, Battafarano, Gruosso, Piloni, Di Siena

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Alle minori entrate dovute allíapplicazione del comma 1, valutate in 12,39 milioni di euro per líanno 2003 ed in 7,23 milioni di euro a decorrere dallíanno 2004, si provvede con le risorse provenienti dallímposizione sulle successioni e donazioni. A tal fine, dal 1† gennaio del 2003, líarticolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è abrogato".

1.78a

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, sostituire le parole: "Alle minori entrate dovute" con le seguenti: "Agli oneri derivanti".

1.78

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, sostituire le parole: "entrate" con la seguente: "spese".

1.84

Il Governo

Al comma 3, le parole: "dovute dallíapplicazione" sono sostituite dalla seguenti: "derivanti dallíapplicazione".

1.79a

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, sostituire le parole "12,39 milioni di euro" con le seguenti: "14,40 milioni di euro".

Conseguentemente:

a decorrere dal 1† gennaio 2003 líaccisa sui tabacchi è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1† gennaio 2003 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

líarticolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.

1.79

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, sostituire la cifra "12,39" con la seguente: "14,40".

1.80a

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, sostituire le parole "7,23 milioni di euro" con le seguenti: "10,45 milioni di euro".

Conseguentemente:

a decorrere dal 1† gennaio 2004 líaccisa sui tabacchi è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1† gennaio 2004 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

líarticolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.

1.80

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, sostituire la cifra: "7,23" con la seguente: "10,45".

1.81

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, sostituire la parola: "connesse" con la seguente: "derivanti".

1.3a

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, sostituire le parole da: "alla regolarizzazione" fino alla fine del comma con le seguenti: "alle disposizioni previste dallíarticolo 1 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 e dallíarticolo 21 del decreto legge 25 settembre 2001 n. 350, convertito in legge 24 novembre 2001 n. 409".

Conseguentemente:

a decorrere dal 1† gennaio 2003 líaccisa sui tabacchi è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1† gennaio 2003 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

líarticolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.

1.3

Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 3 sostituire le parole da: "alla regolarizzazione" fino alla fine con le seguenti: "alle disposizioni previste dallíarticolo 1 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 e dallíarticolo 21 del decreto legge 25 settembre 2001 n. 350, convertito in legge 24 novembre 2001 n. 409".

1.82

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, sostituire la parola: "regolarizzazione" con la seguente: "legalizzazione".

1.1

Valditara, Bobbio Luigi, Magnalbò

Aggiungere in fine, il seguente comma:

"4. Si procede altresì alla revisione dei programmi di cooperazione e di aiuto qualora i Governi degli Stati interessati non adottino misure di prevenzione e vigilanza atte a prevenire il rientro illegale sul territorio italiano di cittadini espulsi in via amministrativa o per i quali sia stato adottato dal giudice italiano il provvedimento di conversione delladetenzione in un provvedimento di espulsione ai sensi dellíarticolo 13".

 

Art. 2.

2.4

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Sopprimere líarticolo.

2.5

Guerzoni, De Zulueta, Villone

Sopprimere líarticolo.

2.200

Malabarba, Malentacchi, Sodano

Sopprimere líarticolo.

2.22

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Doanti, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 1.

2.9

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: "istituto" con la seguente: "costituito".

2.10

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, nel comma 1, sostituire le parole: "il Comitato" con le seguenti: "la Commissione".

2.11

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, nel comma 1, sostituire le parole: "il Comitato" con le seguenti: "la Giunta".

2.12

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, nel comma 1, sostituire le parole: "il Comitato" con le seguenti: "la Delegazione".

2.13

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, nel comma 1, sopprimere le parole: "il coordinamento e".

2.14

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, nel comma 1, sopprimere le parole: "e il monitoraggio".

2.201

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1 alinea art. 2-bis nel comma 1 sostituire le parole: "e il monitoraggio" con le parole: "e líosservazione".

2.23

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 2.

2.15

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, nel comma 2, sostituire le parole: "il Comitato" con le seguenti: "la Commissione".

2.16

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, nel comma 2, sostituire le parole: "il Comitato" con le seguenti: "la Giunta".

2.17

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, nel comma 2, sostituire le parole: "il Comitato" con le seguenti: "la Delegazione".

2.29

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, nel comma 2, sostituire la parola: "presieduto" con la seguente: "governato".

2.26

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, nel comma 2, sostituire la parola: "presieduto" con la seguente: "guidato".

2.27

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, nel comma 2, sostituire la parola: "presieduto" con la seguente: "diretto".

2.28

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, nel comma 2, sostituire la parola: "presieduto" con la seguente: "coordinato".

2.18

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, nel comma 2, sostituire le parole: "Presidente o dal vice Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri" con le seguenti: "Ministro degli affari esteri".

2.8

Guerzoni

Al comma 1, capoverso, nel comma 2, sopprimere le parole: "o dal vice Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri".

2.202

Malabarba, Malentacchi, Sodano

Al comma 1, capoverso art. 2-bis, comma 2 sopprimere le parole: "o dal vice Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato dal Presidente".

2.20

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, nel comma 2, sostituire le parole: "vice Presidente del Consiglio" con le seguenti: "Ministro della giustizia".

2.203

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea art. 2-bis comma 2 sopprimere le parole: "o da un Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri".

2.19

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, nel comma 2, sostituire le parole: "Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri" con le seguenti: "Ministro dellíinterno".

2.30

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, nel comma 2, sostituire la parola: "composto" con la seguente: "formato".

2.31

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, nel comma 2, sostituire la parola: "composto" con la seguente: "ordinato".

2.32

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, nel comma 2, sostituire la parola: "composto" con la seguente: "strutturato".

2.33

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, nel comma 2, sostituire le parole: "ai temi" con le seguenti: "agli argomenti".

2.34

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, nel comma 2, sostituire le parole: "ai temi" con le seguenti: "alle tematiche".

2.35

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, nel comma 2, sostituire le parole: "ai temi" con le seguenti: "alle materie".

2.36

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, nel comma 2, sostituire le parole: "ai temi" con le seguenti: "ai soggetti".

2.37

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, nel comma 2, sostituire le parole: "ai temi" con le seguenti: "ai concetti".

2.38

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, nel comma 2, sostituire le parole: "ai temi" con le seguenti: "alle tesi".

2.39

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, nel comma 2, sostituire la parola: "trattati" con la seguente: "discussi".

2.40

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, nel comma 2, sostituire la parola: "trattati" con la seguente: "lavorati".

2.41

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, nel comma 2, sostituire la parola: "trattati" con la seguente: "sviluppati".

2.42

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, nel comma 2, sostituire la parola: "trattati" con la seguente: "illustrati".

2.43

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, nel comma 2, sostituire la parola: "trattati" con la seguente: "dibattuti".

2.44

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, nel comma 2, sopprimere la parola: "non".

2.204

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea art. 2-bis comma 2 sostituire le parole: "non inferiore a quattro" con le parole: "non inferiore a sei".

2.45

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, nel comma 2, sostituire la parola: "inferiore" con la seguente: "superiore".

2.46

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, nel comma 2, sostituire la parola: "quattro" con la seguente: "otto".

2.47

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, nel comma 2, sostituire la parola: "quattro" con la seguente: "sei".

2.1

Forlani, Maffioli

Al comma 1, capoverso, nel comma 2, sostituire le parole: "da un Presidente di regione o di provincia autonoma designato" con le seguenti: "da quattro presidenti di regione o di provincia autonoma designati".

2.300

Toia, Baio, Dentamaro

Al comma 1, allíarticolo 2-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998 ivi inserito, al comma 2 sostituire le parole: "da un presidente di regione o di provincia autonoma designato" con le seguenti: "da quattro presidenti di regione o di provincia autonoma designati".

2.43

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso, nel comma 2, sostituire le parole: "un Presidente" con le seguenti: "tre presidenti".

Conseguentemente, sostituire la parola: "designato", con la seguente: "designati".

2.206

Malabarba, Malentacchi, Sodano

Al comma 1, capoverso art. 2-bis, comma 2 aggiungere infine le seguenti parole: "e da 4 presidenti di regione o provincia autonoma".

2.6

Guerzoni, Vitali

Al comma 1, capoverso, nel comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e da tre presidenti di regione o provincia autonoma".

2.24

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 3.

2.206

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1 alinea art. 2-bis nel comma 3 sostituire le parole: "delle questioni di competenza" con le parole: "dei problemi di competenza".

2.207

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1 alinea art. 2-bis comma 3 sopprimere le parole: "oltre che da un rappresentante del Ministro per gli italiani nel mondo".

2.7

Guerzoni, Vitali

Al comma 1, capoverso, nel comma 3, dopo le parole: "da un rappresentante del Ministro per gli italiani nel mondo" aggiungere le seguenti: "e da sei esperti designati dalla Conferenza Unificata".

2.208

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea art. 2-bis comma 3 sopprimere le parole: "e da tre esperti designati dalla Conferenza unificata di cui allíarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

2.2

Forlani, Maffioli

Al comma 1, capoverso, nel comma 3, sostituire le parole: "e da tre esperti" con le seguenti: "e da dieci esperti", ed aggiungere, in fine, le parole: "nonchè degli enti e delle associazioni nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui allíarticolo 3, comma  1".

2.301

Toia, Baio, Dentamaro

Al comma 1, allíarticolo 2-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998 ivi inserito, al comma 3 sostituire le parole: "e da tre esperti" con le seguenti: "e da dieci esperti" ed aggiungere in fine le parole: "nonchè degli enti e delle associazioni nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui allíarticolo 3, comma 1".

2.302

Gurzoni, Viviani

Al comma 1, art. 2-bis, al capoverso 3 sostituire le parole: "e da tre esperti" con le seguenti: "e da dieci esperti" ed aggiungere in fine le parole: "nonchè degli enti e delle associazioni nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui allíarticolo 3, comma 1".

2.209

Malabarba, Malentacchi, Sodano

Al comma 1, capoverso art. 2-bis comma 3, dopo leparole: "agosto 1997, n. 281", aggiungere le seguenti parole: "nonchè dalle organizzazioni dei lavoratori rappresentative sul piano nazionale e di enti e associazioni nazionali".

2.210

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1 alinea art. 2-bis nel comma 3 sostituire le parole: "in relazione alle materie oggetto di esame" con le parole: "relativamente a ciò che devíessere esaminato".

2.211

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea art. 2-bis comma 3 sostituire le parole: "altra pubblica amministrazione interessata" con le parole: "altro ente locale interessato".

2.25

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 4.

2.212

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea art. 2-bis comma 4 sopprimere le parole: "e con il Ministro per le politiche comunitarie".

 

Art. 3.

3.29

Boco, Turroni, De Petris, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Sopprimere líarticolo.

3.200

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Sopprimere líarticolo.

3.201

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

"1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, allíarticolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di cui allíarticolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui allíarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dellíarticolo 20. Lo schema del decreto deve essere inviato dal Governo alle Commissioni parlamentari competenti, con il parere del Comitato e della Coferenza unificata, entro il 15 ottobre dellíanno precedente a quello di riferimento del decreto; le Commissioni parlamentari si esprimono entro i venti giorni successivi al ricevimento; il decreto, tenendo conto dei pareri ricevuti, deve essere emanato entro il 30 novembre ed è subito inviato alla Corte dei conti che provvede al controllo di sua competenza entro 10 giorni dal ricevimento; il decreto registrato deve essere pubblicato entro il 31 dicembre dellíanno precedente a quello a cui si riferisce. Qualora se ne ravvisi la necessità, ulteriori decreti possono essere emanati durante líanno, osservando termini analoghi. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per líanno precedente, dopo aver acquisito i pareri delle Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza unificata, che devono esprimersi entro 20 giorni dal ricevimento dello schema di decreto; il decreto si riferisce soltanto al periodo precedente alla data di entrata in vigore del nuovo decreto annuale"".

3.30

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, sopprimere il primo periodo.

3.26

Guerzoni

Al comma 1, capoverso, nel primo periodo, dopo le parole: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri" inserire le seguenti: "che in ogni caso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre dellíanno in cui esso è adottato".

3.15

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso, nel primo periodo, sopprimere le parole: "il Comitato di cui allíarticolo 2-bis, comma 2,".

3.19

Guerzoni, Vitali

Al comma 1, capoverso, sostituire, nel primo periodo, le parole da: "la Conferenza unificata a: "28 agosto 1997, n. 281, e" con le parole: "con líaccordo delle regioni e delle province autonome, sentite".

3.300

Toia, Baio Dossi, Giaretta, Cambursano, Dentamaro, Petrini

Al comma 1, al comma 4, dellíarticolo 3 del decreto legislativo n. 286 del 1998, ivi modificato, dopo le parole: "28 agosto 1997, n. 281," aggiungere le parole: "i rappresentanti di enti e associazioni nazionali maggiormente attivi nellíassistenza e nellíintegrazione degli immigrati".

3.202

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, capoverso 4, dopo le parole: "Commissioni parlamentari" aggiungere le seguenti: "sulla base di un apposito monitoraggio effettuato annualmente dalle regioni,".

3.18a

Di Siena, Battafarano, Viviani, Gruosso, Piloni

Al comma 1, capoverso, nel primo periodo, dopo le parole: "Commissioni parlamentari" aggiungere le seguenti: "sulla base di un apposito monitoraggio effettuato annualmente dalle regioni,".

Conseguentemente, ridurre gli importi iscritti nei fondi speciali di parte corrente per ciascun Ministero, così come indicati nella tabella A richiamata allíarticolo 78, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per ciasun anno del triennio 2002-2004, di una percentuale dellíammontare complessivo, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza degli oneri conseguenti.

3.21a

Guerzoni, De Zulueta, Villone

Al comma 1, capoverso, nel primo periodo, dopo le parole: "Commissioni parlamentari" inserire le seguenti: "e sulla base di un apposito monitoraggio effettuato annualmente dalle regioni e dalle province autonome anche con líausilio di strutture private specializzate".

Conseguentemente, ridurre gli importi iscritti nei fondi speciali di parte corrente per ciascun Ministero, così come indicati nella tabella A richiamata allíarticolo 78, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per ciascun anno del triennio 2002-2004, di una percentuale dellíammontare complessivo, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza degli oneri conseguenti.

3.203

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 4 sostituire le parole: "sono annualmente definite" con le parole: "sono annualmente stabilite".

3.14

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso, nel primo periodo, sostituire la parola: "definite" con la seguente: "pubblicate".

3.204

Kofler, Peterlini, Thaler Ausserhofer

Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole: "31 dicembre" con le seguenti: "30 novembre".

3.205

Gubert

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "31 dicembre" con le seguenti: "30 novembre".

3.3

Boscetto, Pastore

Al comma 1, capoverso, nel primo periodo, sostituire le parole: "31 dicembre" con le seguenti: "30 novembre".

3.8

Kofler, Peterlini, Thaler Ausserhofer

Al comma 1, capoverso, nel primo periodo, sostituire le parole: "entro il termine del 31 dicembre" con le seguenti: "entro il termine del 30 novembre".

3.33

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, nel primo periodo, sostituire le parole: "quote massime" con le seguenti: "quote minime".

3.207

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 4, sostituire le parole: "da ammettere nel territorio dello Stato" con le parole: "da accogliere nel territorio dello Stato".

3.36

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, sopprimere la parola: "subordinato" ovunque ricorra.

3.208

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 4, sostituire le parole: "per esigenze di carattere stagionale" con le parole: "per esigenze temporanee".

3.500

Malan

Al comma 1, capoverso 4, al quattordicesimo rigo, dopo le parole: "e per lavoro autonomo" inserire le seguenti: "considerate le richieste di cittadini provenienti da paesi candidati allíadesione allíUnione europea".

3.209

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 3, capoverso 4, nel primo periodo sopprimere le parole: "tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dellíarticolo 20".

3.5

Valditara, Magnalbò

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: "tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea disposte ai sensi dellíarticolo 20".

3.13

Boco, De Petris, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, nel primo periodo sopprimere le parole: "tenuto conto dei ricongiugimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dellíarticolo 20".

3.22

Guerzoni

Al comma 1, capoverso, alla fine del primo periodo, dopo le parole: "dellíarticolo 20" inserire la seguente frase: "Lo schema di decreto deve essere inviato dal Governo alle Commissioni parlamentari competenti, con allegati i pareri del Comitato e della Conferenza unificata, entro il 15 ottobre dellíanno precedente a quello di riferimento; le Commissioni parlamentari si esprimono entro venti giorni affinchè il decreto, tenendo conto dei pareri ricevuti, sia emanato entro il 30 novembre e subito inviato alla Corte dei conti che provvede al controllo di sua competenza entro dieci giorni dal suo ricevimento; il decreto registrato deve esser pubblicato entro il 31 dicembre dellíanno precedente a quello a ci si riferisce".

3.31

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.

3.12

Boco, De Petris, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, nel secondo periodo, sopprimere le parole: "Qualora se ne ravvisi la necessità" e inserire dopo le parole: "durante líanno" le seguenti: ", sentite la Conferenza unificata di cui allíarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari".

3.210

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, capoverso 4, secondo periodo, sopprimere le parole: "Qualora se ne ravvisi la necessità".

3.23

Guerzoni, Battafarano, Viviani, Gruosso, Piloni, Di Siena

Al comma 1, capoverso, nel secondo periodo, dopo le parole: "Qualora se ne ravvisi la necessità" inserire le seguenti: "e comunque allorchè il numero di autorizzazioni al lavoro rimaste inevase per esaurimento delle quote superiori del cinquanta per cento il numero delle quote previste per líanno in corso ulteriori decreti possono esser emanati durante líanno osservando gli stessi termini".

3.34

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, al secondo periodo, sopprimere le parole: "Qualora se ne ravvisi la necessità".

3.35

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, al secondo periodo, dopo le parole: "necessità" inserire le seguenti parole: "anche sulla base delle proposte avanzate dalle associazioni non governative di assistenza agli immigrati".

3.27

Battafarano, Di Siena, Guerzoni, Viviani, Gruosso, Piloni, De Zulueta

Al comma 1, capoverso, dopo il secondo periodo inserire il seguente: "Le quote massime degli stranieri da ammettere nel territorio dello Stato sono inoltre aumentare di un numero pari ad almeno il cinquanta per cento delle autorizzazioni al lavoro rimaste inevase per esaurimento delle quote nellíanno precedente".

3.211

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 4, sostituire le parole: "entro il limite" con le seguenti: "anche oltre il limite".

3.28

Guerzoni, Battafarano, Viviani, Piloni, Di Siena, Gruosso, De Zulueta

Al comma 1, capoverso, al terzo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione dei visti previsti per líinserimento nel mercato del lavoro tramite la prestazione di garanzia per líaccesso al lavoro di cui allíarticolo 23".

Conseguentemente, allíarticolo 16, comma 1, sostituire il capoverso "Art. 23" con il seguente:

"Art. 23. - (Prestazioni di garanzia per líaccesso al lavoro). ñ 1. Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda farsi garante dellíingresso di uno straniero, per consentirgli líinserimento nel mercato del lavoro, deve presentare entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto di cui allíarticolo 3, comma 4, apposita richiesta nominativa, allo sportello unico per líimmigrazione della provincia di residenza, la cui autorizzazione allíingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di potere effettivamente assicurare allo straniero alloggio, copertura dei costi per il sostentamento e assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. Líautorizzazione allíingresso viene concessa al di fuori dallíambito delle quote stabilite, secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per un anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro.

2. Sono ammessi a prestare le garanzie di cui a comma 1, le regioni, gli enti locali e le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del volontariato operanti nel settore dellíimmigrazione da almeno tre anni, provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi individuati con regolamento da adottare con decreto del Ministro del lavoro e politiche sociali, di concerto con il Ministro dellíinterno. Lo stesso regolamento può prevedere la formazione e le modalità di tenuta di un elenco degli enti e delle associazioni ammessi a prestare la suddetta garanzia.

3. La prestazione di garanzia per líaccesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione, il quale stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno.

4. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui allíarticolo 3, comma 4, secondo le modalità stabiliti da detti decreti, i visti díingresso per inserimento nel mercato del lavoro sono rilasciati su richiesta di lavoratori stranieri residenti allíestero e iscritti in apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, con graduatoria basata sullíanzianità di iscrizione. Il regolamento di attuazione stabilisce i requisiti per ottenre il visto di cui al presente comma".

3.20

Guerzoni, Vitali

Al comma 1, capoverso, sostituire líultimo periodo con il seguente: "In caso di mancata pubblicazione dei decreti di programmazione annuale, la determinazione delle quote è disciplinata in conformità con gli ultimi decreti pubblicati ai sensi del presente testo unico nellíanno precedente".

3.212

Gubert

Al comma 1, sostituire líultimo periodo con il seguente: "In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, in via transitoria restano valide le quote stabilite per líanno precedente".

3.4

Forlani, Maffioli

Al comma 1, capoverso, ultimo periodo, sopprimere le parole: ", nel limite delle quote stabilite per líanno precedente".

3.213

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, capoverso 4, ultimo periodo, sopprimere le parole: "nel limite delle quote stabilite per líanno precedente".

3.32

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, ultimo periodo, sopprimere le parole: "nel limite delle quote stabilite per líanno precedente".

3.301

Toia, Baio Dossi, Dentamaro

Al comma 1, allíarticolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del 1998, ivi sostituito, sopprimere, in fine, le parole: ", nel limite delle quote stabilite per líanno precedente".

3.303

Guerzoni, Viviani

Al comma 1, capoverso, ultimo periodo, sopprimere le parole: ", nel limite delle quote stabilite per líanno precedente".

3.214

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 4, sostituire le parole: "nel limite delle quote stabilite" con le parole: "anche oltre il limite delle quote stabilite".

3.1

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "aumentate del cento per cento del fabbisogno insoddisfatto".

3.2

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "aumentate del cinquanta per cento del fabbisogno insoddisfatto".

3.24

Guerzoni, Piloni, Viviani, Battafarano, Gruosso, Di Siena

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ovvero, qualora sia superiore, nel limite della metà del numero delle richieste di autorizzazione al lavoro rimaste inevase per esaurimento delle quote previste per líanno precedente, dopo aver acquisito i pareri delle Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza unificata di cui allíarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che devono esprimersi entro venti giorni dal ricevimento dello schema di decreto; il decreto si riferisce soltanto al periodo precedente all data di entrata in vigore del nuovo decreto annuale".

3.6

Malan

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"4-bis. Le quote di cui al comma 4 non possono comportare privilegi in relazione ai paesi di provenienza, salvo per i casi seguenti:

a) cittadini provenienti da paesi candidati allíadesione allíUnione europea, ai quali è comunque riservato un quarto di dette quote;

b) cittadini provenienti da paesi individuati in ragione della effettiva collaborazione da loro prestata nelle politiche migratorie, con particolare riguardo allíidentificazione degli immigrati clandestini e alla efficace repressione dei tentativi di immigrazione clandestina in Italia;

c) cittadini provenienti da paesi colpiti da gravi e straordinarie emergenze di carattee umanitario, individuato dal Comitato di cui allíarticolo 2-bis.

I cittadini di cui alla lettera a) possono accedere, ove ne abbiano i requisiti, alle quote riservate alle lettere b) e c) o a quelle non riservate".

3.37

Del Pennino

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"4-bis. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, qualora la dichiarazione resa ai sensi dellíarticolo 1 della legge 18 ottobre 2001 riguardi lavoratori stranieri, il loro numero viene prioritariamente computato ai fini delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, definite ai sensi del precedente comma".

3.304

Gaburro, Eufemi, Bergamo

Al comma 1, dopo líalinea 4, aggiungere il seguente:

"Il decreto di cui al comma precedente non si applica in quelle regioni in cui, tra Governo, Regione, province ed enti locali, sentiti gli organismi regionali di coordinamento istituzionale e di concertazione tra le parti sociali, sia intervenuto un accordo di programma quadro, anche pluriennale, ai sensi dellíarticolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale le parti contraenti si impegnano a realizzare un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati, che assicuri la gestione controllata degli ingressi senza limiti di quote predefinite ma in misura da soddisfare le esigenze di sviluppo dellíeconomia regionale, purché sostenibile sul piano delle risorse del territorio. Líaccordo di programma quadro individua funzioni, strumenti e risorse finanziarie per líattuazione di misure, quali la determinazione dei flussi, la realizzazione di servizi di selezione e di formazione nei paesi di origine, le attività di prima accoglienza, le soluzioni abitative adeguate ed i programmi di inserimento professionale, culturale e sociale dellíimmigrato. Con il medesimo sono altresì disciplinate le responsabilità per líattuazione del programma, le procedure di conciliazione e i poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi e inadempienze".

3.215

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, dopo líalinea 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. Il decreto di cui al comma precedente può essere integrato in quelle regioni i cui, tra Governo, Regioni, province ed enti locali, sentiti gli organismi regionali di coordinamento istituzionale e di concertazione tra le parti sociali, sia intervenuto un accordo di programma quadro anche pluriennale, ai sensi dellíarticolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale le parti contraenti si impegnano a realizzare un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati, che assicuri la gestione controllata degli ingressi in misura da soddisfare le esigenze di sviluppo dellíeconomia regionale. Líaccordo di programma quadro individua funzioni, strumenti e risorse finanziarie per líattuazione di misure, quali la determinazione dei flussi, la realizzazione di servizi di selezione e di formazione nei paesi di origine, le attività di prima accoglienza, le soluzioni abitative adeguate ed i programmi di inserimento professionale, culturale e sociale del cittadino straniero".

3.305

Viviani, Baratella

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Dopo il comma 4 dellíarticolo 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto il seguente:

"Il decreto di cui al comma precedente non si applica in quelle regioni in cui, tra Governo, Regione, province ed enti locali, sentiti gli organismi regionali di coordinamento istituzionale e di concertazione tra le parti sociali, sia intervenuto un accordo di programma quadro, anche pluriennale, ai sensi dellíarticolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale le parti contraenti si impegnano a realizzare un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati, che assicuri la gestione controllata degli ingressi senza limiti di quote predefinite ma in misura da soddisfare le esigenze di sviluppo dellíeconomia regionale, purché sostenibile sul piano delle risorse del territorio. Líaccordo di programma quadro individua funzioni, strumenti e risorse finanziarie per líattuazione di misure, quali la determinazione dei flussi, la realizzazione di servizi di selezione e di formazione nei paesi di origine, le attività di prima accoglienza, le soluzioni abitative adeguate ed i programmi di inserimento professionale, culturale e sociale dellíimmigrato. Con il medesimo sono altresì disciplinate le responsabilità per líattuazione del programma, le procedure di conciliazione e i poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi e inadempienze"".

3.501

Alberti Casellati, Falcier, De Rigo, Archiutti, Mainardi, Tredese, Pasinato, Favaro

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Dopo il comma 4 dellíarticolo 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto il seguente:

"Il decreto di cui al comma precedente non si applica in quelle regioni in cui, tra Governo, Regione, province ed enti locali, sentiti gli organismi regionali di coordinamento istituzionale e di concertazione tra le parti sociali, sia intervenuto un accordo di programma quadro, anche pluriennale, ai sensi dellíarticolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale le parti contraenti si impegnano a realizzare un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati, che assicuri la gestione controllata degli ingressi senza limiti di quote predefinite ma in misura da soddisfare le esigenze di sviluppo dellíeconomia regionale, purché sostenibile sul piano delle risorse del territorio. Líaccordo di programma quadro individua funzioni, strumenti e risorse finanziarie per líattuazione di misure, quali la determinazione dei flussi, la realizzazione di servizi di selezione e di formazione nei paesi di origine, le attività di prima accoglienza, le soluzioni abitative adeguate ed i programmi di inserimento professionale, culturale e sociale dellíimmigrato. Con il medesimo sono altresì disciplinate le responsabilità per líattuazione del programma, le procedure di conciliazione e i poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi e inadempienze"".

3.10a

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Le regioni costituiscono, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, una consulta regionale composta dai rappresentanti delle organizzazioni delle imprese per líindividuazione delle politiche necessarie al progresso díintegrazione".

3.7

Falcier

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, allíarticolo 3, al comma 6, inserire, in fine, il seguente periodo: "I Consigli nelle materie di loro competenza esprimono pareri obbligatori"".

3.10

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Le regioni costituiscono una consulta regionale composta dai rappresentanti delle organizzazioni delle imprese per líindividuazione delle politiche necessarie al progresso díintegrazione".

3.16

Di Siena, Batafarano, Piloni, Viviani, Gruosso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Le singole regioni e il Governo definiscono in maniera congiunta, attraverso la stipula di una specifica intesa, gli impegni per la realizzazione di una politica di integrazione in materia di alloggio, servizi ed assistenza i lavoratori stranieri previsti in ingresso dal decreto annuale di ammissione e dagli eventuali altri decreti aggiuntivi".

Conseguentemente allíarticolo 15, comma 1, al capoverso "art. 22", comma 2, sopprimere la lettera b).

3.11

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Le singole regioni e il Governo definiscono in maniera congiunta, attraverso la stipula di una specifica intesa, gli impegni per la realizzazione di una politica di integrazione in materia di alloggio, servizi ed assistenza i lavoratori stranieri previsti in ingresso dal decreto annuale di ammissione e dagli eventuali altri decreti aggiuntivi".

3.17

Vitali

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. I flussi di immigrazione sono determinati sulla base di uníintesa raggiunta in Conferenza Stato-regioni, ai sensi dellíarticolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Líintesa determina altresì le modalità di monitoraggio e di integrazione delle politiche migratorie con le politiche del lavoro, dei servizi sociali, della casa, della formazione professionale, della istruzione".

3.25

Guerzoni

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"2. È fatto obbligo al Governo, anche in caso che non risultino necessari ingressi per líanno successivo, di adottare il decreto in tal senso motivato di sottoporlo alle valutazioni della Conferenza unificata e di inviarlo per il parere alle Commissioni parlamentari competenti e secondo i termini definiti al comma 1".

 

ORDINI DEL GIORNO

G100

Malan

"Il Senato, in sede di approvazione dellíarticolo 3 del disegno di legge n. 795, impegna il Governo ad assicurare che le quote di cui allo stesso articolo 3 non possono comportare privilegi in relazione ai paesi di provenienza, salvo per i casi seguenti:

a) cittadini provenienti da paesi candidati allíadesione allíUnione europea, ai quali è comunque riservato un quarto di dette quote;

b) cittadini provenienti da paesi individuati in ragione della effettiva collaborazione da loro prestata nelle politiche migratorie, con particolare riguardo allíidentificazione degli immigrati clandestini e alla efficace repressione dei tentativi di immigrazione clandestina in Italia;

c) cittadini provenienti da paesi colpiti da gravi e straordinarie emergenze di carattere umanitario, individuato dal Comitato di cui allíarticolo 2.

Impegna il Governo, inoltre, a fare in modo che i cittadini di cui alla lettera a) possono accedere, ove ne abbiano i requisiti, alle quote riservate alle lettere b) e c) o a quelle non riservate".

G101

Falcier

"Il Senato, in sede di approvazione dellíarticolo 3 del disegno di legge n. 795, impegna il Governo a considerare obbligatoria líacquisizione dei pareri resi dai Consigli di cui allíarticolo 3, comma 6 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998".

 

EMENDAMENTI

3.0.1a

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Dopo líarticolo 3, aggiungere il seguente:

"Art. 3-bis.

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellíimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato "testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998" allíarticolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 nel primo periodo dopo le parole: "per la durata del soggiorno" aggiungere le seguenti: "in misura proporzionalmente non inferiore allíimporto dellíassegno sociale";

b) al comma 3 nel secondo periodo sostituire le parole: "I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dellíinterno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui allíarticolo 3, comma 1." con le seguenti: "La disponibilità dei mezzi di sussistenza può essere comprovata mediante esibizione di valuta o fideiussioni bancarie o polizze fideiussorie assicurative o titoli di credito equivalenti ovvero con titoli di servizi prepagati o con atti comprovanti la disponibilità di risparmi o di fonti di reddito o di sussidio pubblico o privato"".

Conseguentemente:

a decorrere dal 1† gennaio 2003 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

líarticolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.

3.0.1

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Dopo líarticolo 3, inserire il seguente:

"Art. 3-bis.

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellíimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato "testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998" allíarticolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 nel primo periodo dopo le parole: "per la durata del soggiorno" aggiungere le seguenti: "in misura proporzionalmente non inferiore allíimporto dellíassegno sociale";

b) al comma 3 nel secondo periodo sostituire le parole: "I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dellíinterno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui allíarticolo 3, comma 1." con le seguenti: "La disponibilità dei mezzi di sussistenza può essere comprovata mediante esibizione di valuta o fideiussioni bancarie o polizze fideiussorie assicurative o titoli di credito equivalenti ovvero con titoli di servizi prepagati o con atti comprovanti la disponibilità di risparmi o di fonti di reddito o di sussidio pubblico o privato"".

3.0.2

Il Governo

Dopo líarticolo 3, inserire il seguente:

"Art. 3-bis.

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, allíarticolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello stato di origine o di stabile reisdenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati. Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto líautorità diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quanto riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di documentazione falsa o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, líinammissibilità della domanda. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione allíautorità di frontiera"".

 

Art. 4.

4.1

Pagliarulo, Marino, Muzio

Sopprimere líarticolo.

4.48

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Sopprimere líarticolo.

4.58

Di Siena, Battafarano, Viviani, Grusso, Piloni, De Zulueta, Villone

Sopprimere líarticolo.

4.82

Boco, Turroni, De Petris, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Sopprimere líarticolo.

4.200

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Sopprimere líarticolo.

4.59

Guerzoni, Viviani, Battafarano, Piloni, Gruosso, Di Siena, Budin

Sostituire líarticolo 4, con il seguente:

"Art. 4.

(Rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno)

2. In fine al comma 9 dellíarticolo 5 del Testo unico aggiungere il seguente periodo:

"La stipula del contratto di soggiorno per lavoro, il rilascio della certificazione della sussistenza dei requisiti previsti dallíarticolo 26 da parte dellíUfficio territoriale del Governo competente per il luogo di residenza e la prestazione di garanzia di cui allíarticolo 23 sono considerate condizioni sufficienti per il rialscio di un permesso di soggiorno, rispettivamente, per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, per lavoro autonomo o per inserimento nel mercato del lavoro, allo straniero titolare di un permesso di soggiorno ad altro titolo in corso di validità o di rinnovo o della equivalente ricevuta di cui al comma 3 dellíarticolo 10 del Regolamento di attuazione del presente Testo unito contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394".

2. La disponibilità dei mezzi di sostentamento ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno si condiera comunque provata nei casi in cui lo straniero e i familiari conviventi a carico non abbiano fatto ricorso alle misure di assistenza pubblica previste per gli indigenti per un periodo di durata complessiva superiore a tre mesi negli ultimi dodici".

4.14

Forlani, Maffioli

Al comma 1, capoverso, sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente:

"a) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "il questore, valutate le cirostanze, può altresì rilasciare un permesso di soggiorno della durata di tre mesi allo straniero comunque soggiornante nel territorio dello Stato, in possesso di passaporto o di altro documento equipollente, che abbia ricevuto una offerta scritta di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai sensi del successivo articolo 22 o che intenda intraprendere un lavoro autonomo ai sensi del successivo articolo 26, sempre che non abbia subìto condanne per talune dei reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale o non risulti socialmente pericoloso; ottenuta líautorizzazione al lavoro lo straniero può richidere un permesso di soggiorno della durata prevista dal successivo comma 3, lettera d); sono privi di effetti i provvedimenti amministrativi a carico degli stranieri così regolarizzati a seguito di pregresse violazioni delle norme vigenti in materia di ingresso e soggiorno in Italia"".

4.300

Toia, Baio, Dentamaro

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente:

"a) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "il questore, valutate le circostanze, può altresì rilasciare un permesso di soggiorno della durata di tre mesi allo straniero comunque soggiornante nel territorio dello Stato, in possesso di passaporto o di altro documento equipollente, che abbia ricevuto una offerta scritta di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai sensi del successivo articolo 22 o che intenda intraprendere un lavoro autonomo ai sensi del successivo articolo 26, sempre che non abbia subìto condanne per talune dei reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale o non risulti socialmente pericoloso; soggiorno della durata prevista dal successivo comma 3, lettera d); sono privi di effetti i provvedimenti amministrativi a carico degli stranieri così regolarizzati a seguito di pregresse violazioni delle norme vigenti in materia di ingresso e soggiorno in Italia"".

4.301

Guerzoni, Viviani

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente:

"a) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "il questore, valutate le circostanze, può altresì rilasciare un permesso di soggiorno della durata di tre mesi allo straniero comunque soggiornante nel territorio dello Stato, in possesso di passaporto o di altro documento equipollente, che abbia ricevuto una offerta scritta di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai sensi del successivo articolo 22 o che intenda intraprendere un lavoro autonomo ai sensi del successivo articolo 26, sempre che non abbia subìto condanne per talune dei reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale o non risulti socialmente pericoloso; ottenuta líautorizzazione al lavoro lo straniero può richiedere un permesso di soggiorno della durata prevista dal successivo comma 3, lettera d); sono privi di effetti i provvedimenti amministrativi a carico degli stranieri così regolarizzati a seguito di pregresse violazioni delle norme vigenti in materia di ingresso e soggiorno in Italia"".

4.19

Malbarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera a).

4.47

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera a).

4.60

Guerzoni, Di Siena, Battafarano, Viviani, Grusso, Piloni, Budin, De Zulueta, Vitali

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera a).

4.83

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera a).

4.105

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, lettera a), sopprimere le parole: "anche per la durata".

4.27

Boscetto, Pastore

Al comma 1, capoverso, lettera a), sostituire e parole: " ,  anche per la durata" con le seguenti: "e in corso di validità".

4.29

Dalla Chiesa, Battisti

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

"a-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis fuori dai casi di cui al comma 1 possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri che essendovi entrati non abbiano riportato condanne penali anche non definitive e abbiano in corso un rapporto di lavoro subordinato anche di fatto.

"a-ter) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis nel caso di cui al comma 1-bis e con le modalità stabilite dal regolamento díattuazione, il datore di lavoro deve presentare al questore della provincia in cui egli ha il domicilio fiscale una dichiarazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro che presenti la dichiarazione prima dellíiscrizione del suo nominativo nel registro di cui allíarticolo 335 del codice di procedura penale, non è punibile per i reati relativi al rapporto di lavoro dichiarato. La dichiarazione esime il datore di lavoro anche dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle norme previdenziali".

4.106

Cambursano

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

"a-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno deve essere sottoposto a rilievi fotodattiloscopici";

Dopo la lettera e), è inserita la seguente:

"e-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere sottoposto a rilievi fotodattiloscopici".

4.202

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. fatte salve le ipotesi di cui al comma 1, possono soggiornare nel teritorio dello Stato gli stranieri che abbiano in corso un rapporto di lavoro subordinato anche di fatto".

4.20

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera b).

4.61

Guerzoni, Piloni, Viviani, Battafarano, Gruosso, Di Siena

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera b).

4.84

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera b).

4.107

Boscetto, Pastore

Al comma 1, capoverso, lettera b), le parole: "non rilasciati per motivi di lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "non rilasciato per motivi di lavoro".

4.21

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera c).

4.62

Guerzoni, Piloni, Viviani, Battafarano, Grusso, Di Siena

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera c).

4.85

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera c).

4.63

Guerzoni, Viviani, Battafarano, Di Siena, Piloni, Grusso

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera d).

4.86

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera d).

4.302

Guerzoni, Viviani

Al comma 1, lettera d), sopprimere i capoversi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-sexies.

4.303

Toia, Baio Dentamaro

Al comma 1, lettera d), i sopprimere i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-sexies.

4.15

Forlani, Maffioli

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera d), commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-sexies.

4.24

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera d), con la seguente:

"d) dopo il comma 3 inserire i seguenti:

"3-bis. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, per la druata temporale annuale di cui ha usufruito nellíultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno.

3-ter. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato o per lavoro stagionale o per lavoro autonomo o per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del familiare ne dà immediata comunicazione anche in via telematica al Ministero dellíinterno e allíINPS per líinserimento nellíarchivio previsto dal comma 7, dellíarticolo 22".

4.64

Guerzoni, Battafarano, Viviani, Piloni, Villone, De Zulueta

Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera d) come segue:

"3-bis. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nellíultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno.

3-ter. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato o per lavoro stagionale o per lavoro autonomo o per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del familiare, ne dà immediata comunicazione anche in via telematica al Ministero dellíinterno e allíINPS per líinserimento nellíarchivio previsto dal comma 7 dellíarticolo 22".

4.205

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, lettera d), sopprimere il comma 3-bis.

4.66

Vitali, Villone

Al comma 1, capoverso, lettera d), sopprimere il comma 3-bis ivi richiamato.

4.90

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, lettera d) sopprimere il comma 3-bis.

4.206

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera d) alinea 3-bis dopo le parole: "è rilasciato" e prima delle parole: "a seguito della stipula del contratto di soggiorno" inserire la parola: "comunque".

4.45

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso, lettera d), comma 3-bis, nel primo periodo sostituire le parole: "stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui allíarticolo 5-bis" con le seguenti: "della concessione del visto di ingresso per lavoro subordinato, tenuto conto del contratto già firmato dai contraenti prima dellíingresso".

4.207

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, lettera d), capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: "stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui allíarticolo 5-bis" con le seguenti: "della concessione del visto di ingresso per lavoro subordinato, considerando il contratto stipulato con il datore di lavoro prima dellíingresso".

4.44

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso, lettera d), comma 3-bis, nel secondo periodo dopo la parola: "lavoro" inserire la seguente: "subordinato".

4.43

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso, lettera d) comma 3-bis, nel secondo periodo sopprimere le parole: "è quella prevista dal contratto di soggiorno e".

4.104

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso, lettera d), comma 3-bis, sostituire la parola: "superare" con le seguenti: "essere inferiore a".

4.87

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, lettera d), sopprimere la lettera a) del comma "3-bis".

4.208

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera d), alinea 3-bis, alla lettera a) sostituire le parole: "in relazione ad", con le parole: "relativamente a".

4.2

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, capoverso, al comma 3-bis, lettera a), sostituire le parole: "nove mesi" con le altre: "tre anni".

4.209

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera d), alinea 3-bis, lettera a), sostituire le parole: "nove mesi" con le parole: "due anni".

4.88

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, lettera d), sopprimere la lettera b) del comma "3-bis".

4.3

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, capoverso, al comma 3-bis, lettera b), sostituire le parole: "un anno" con le altre: "sei anni".

4.210

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera d), alinea 3-bis, lettera a), sostituire le parole: "un anno" con le parole: "tre anni".

4.89

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, lettera d), sopprimere la lettera c) del comma "3-bis".

4.211

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera d), alinea 3-bis, lettera c), sostituire le parole: "due anni" con le parole: "cinque anni".

4.22

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, capoverso, lettera d), al comma 3-bis ivi richiamato, lettera c), sostituire le parole: "due anni" con: "tre anni".

4.42

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso, lettera d), al comma 3-bis ivi richiamato, lettera c), sostituire le parole: "due anni" con: "tre anni".

4.69

Guerzoni, Viviani, Battafarano, Gruosso, Piloni, Di Siena, Budin, De Zulueta, Vitali

Al comma 1, capoverso, lettera d), al comma 3-bis ivi richiamato, lettera c), sostituire le parole: "due anni" con: "tre anni".

4.5

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, capoverso, al comma 3-bis, alla lettera c), sostituire le parole: "di due anni" con le altre: "è a tempo".

4.4

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, capoverso, al comma 3-bis, alla lettera c), sostituire le parole: "la durata di due anni" con le altre: "viene concessa la carta di soggiorno di cui allíarticolo 9".

4.304

Toia, Baio Dossi, Giaretta, Cambursano, Dentamaro, Petrini

Al comma 1, capoverso, al comma 3-bis, lettera d), dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:

c-bis). in relazione a un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, la durata di un anno".

4.212

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso 3-bis, inserire il seguente comma:

3-ter). il permesso di soggiorno di cui alla lettera c) del comma 3-bis è rinnovato a vista, per un ulteriore periodo di tre anni, su presentazione alla questura competente per territorio di apposita autocertificazione del datore di lavoro, la quale attesti la prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato alla medesime condizioni contrattuali".

4.51

Dentamaro, Petrini, Giaretta, Cambursano, Toia, Dato

Al comma 1, capoverso, lettera d), dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

"... Il permesso di soggiorno di cui alla lettera c) del comma 3-bis è rinnovato a vista per un ulteriore periodo di due anni, su presentazione alla questura competente per territorio di apposita autocertificazione del datore di lavoro, la quale attesti la prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato alle medesime condizioni contrattuali".

4.213

Del Pennino

Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso 3-bis, inserire il seguente comma:

3-ter). il permesso di soggiorno di cui alla lettera c) del comma 3-bis è rinnovato a vista, per un ulteriore periodo di due anni, secondo le procedure ordinarie, qualora sia documentata la prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato alle medesime condizioni contrattuali".

4.51 (Nuovo testo)

Dentamaro, Petrini, Cambursano

Al comma 1, capoverso, lettera d), dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

"... Il permesso di soggiorno di cui alla lettera c) del comma 3-bis è rinnovato a vista per un periodo di due anni, secondo le procedure ordinarie, qualora sia documentata la prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato alle medesime condizioni contrattuali".

4.500

Falcier

Al comma 1, dopo il capoverso 3-bis, aggiungere il seguente comma:

3-bis-bis). Il permesso di soggiorno per scopo formativo di cui alla lettera "f), comma 1, articolo 27, del decreto legislativo n.  286 del 1998, viene automaticamente convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro qualora il datore di lavoro sottoscriva, al termine del periodo di formazione prestato presso lo stesso, un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Líautomatica conversioone del permesso esclude líapplicazione del diritto di prelazione previsto per altri lavoratori nazionali o comunitari".

4.91

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso, lettera d), sopprimere il comma 3-ter.

4.91a

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso, 3-ter, sostituire le parole: "che dimostri di essere venuto in Italia" con le seguenti: "che si trovi in Italia da".

Conseguentemente sopprimere la parola: "stagionale".

4.214

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera d), alinea 3-ter sostituire le parole: "in Italia" con le seguenti: "in territorio italiano".

4.215

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera d), alinea 3-ter sostituire le parole: "almeno due anni di seguito" con le seguenti: "almeno un anno".

4.103

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso, 3-ter, sopprimere le parole: "di seguito".

4.216

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera d), alinea 3-ter sostituire le parole: "per prestare" con le seguenti: "per eseguire".

4.41

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, 3-ter, nel primo periodo sostituire le parole: "può essere" con la seguente: "è".

4.217

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera d), alinea 3-ter sopprimere le parole: "qualora si tratti di impieghi ripetitivi".

4.218

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera d), alinea 3-ter sostituire le parole: "fino a tre annualità" con le seguenti: "fino a cinque annualità".

4.219

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera d), alinea 3-ter sostituire le parole: "per la durata temporale" con le seguenti: "per la durata di tempo".

4.40

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso, 3-ter, nel primo periodo alla fine sopprimere le parole: "con un solo provvedimento".

4.220

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera d), alinea 3-ter sostituire le parole: "è rilasciato ogni anno" con le parole: "è rilasciato ogni due anni".

4.221

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera d), alinea 3-ter sopprimere le parole: "Il permesso è revocato immediatamente in caso di abuso".

4.39

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso "3-ter", sopprimere le parole: "Il permesso è revocato immediatamente in caso di abuso".

4.49

Petrini, Dentamaro, Toia, Dato

Al comma 1, capoverso "3-ter", sopprimere le parole: "Il permesso è revocato immediatamente in caso di abuso".

4.67

Di Siena, Battafarano, Viviani, Gruosso, Piloni, De Zulueta

Al comma 1, capoverso "3-ter", sopprimere le parole: "Il permesso è revocato immediatamente in caso di abuso".

4.108

Zanoletti

Al comma 1, capoverso 3-ter, aggiungere in fine il seguente periodo: "Líinsieme dei permessi pluriennali costituisce, per ciascun anno di riferimento, una quota minima di ingresso per lavoro stagionale, che non può essere ridotta dai decreti di cui allíarticolo 3, comma 1, capoverso 4".

4.92

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere il comma 3-quater.

4.222

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera d), alinea 3-quater sostituire le parole: "territorio di Stato" con le seguenti: "territorio italiano".

4.223

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera d), alinea 3-quater sostituire le parole: "muniti di" con le seguenti: "in possesso di".

4.70

Guerzoni, Viviani, Battafarano, Gruosso, Polini, Di Siena, Budin, De Zulueta, Vitali

Al comma 1, lettera d), al capoverso 3-quater ivi richiamato, sopprimere le parole: "della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana".

4.55

Dentamaro, Dato, Baio, Toia

Al comma 1, lettera d), al capoverso 3-quater, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Per la certificazione di cui al presente comma le rappresentanze diplomatiche o consolari possono acquisire il parere delle organizzazioni non governative operanti nello Stato di origine del richiedente e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) promotrici di iniziative umanitarie, religiose o laiche, nei paesi non appartenenti allíOrganizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)".

4.101

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, 3-quater, secondo periodo, sopprimere la parola: "non".

4.224

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera d), alinea 3-quater sostituire le parole: "di due anni" con le seguenti: "di cinque anni".

4.23

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, capoverso 3-quater, sostituire le parole: "due anni", con le seguenti: "tre anni".

4.93

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, lettera d), sopprimere il comma 3-quinquies.

4.225

Del Pennino

Al comma 1, lettera d), capoverso 3-quinquies dopo le parole: "dellíarticolo 22" aggiungere le seguenti: "entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione".

4.18

Boscetto, Pastore

Al comma 1, capoverso 3-quinquies, in fine, dopo le parole: "allíarticolo 29", aggiungere le seguenti: "entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione".

4.13

Malan

Al comma 1, capoverso 3-quinquies, in fine, dopo le parole: "allíarticolo 29", aggiungere le seguenti: "entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione".

4.68

Di Siena, Battafarano, Viviani, Gruosso Piloni, De Zulueta

Al comma 1, lettera d) sopprimere il capoverso 3-sexies.

4.94

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera d) sopprimere il capoverso 3-sexies.

4.100

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, lettera d), comma 3-sexies, sopprimere la parola: "non".

4.226

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera d) aliena 3-sexies, sostituire le parole: "a due anni.", con le seguenti: "a dieci anni".

4.17

Bobbio Luigi, Valditara, Magnalbò

Al comma 1, capoverso 3-sexies, sostituire le parole: "non può essere superiore a due anni", con le seguenti: "non può essere superiore alla residua durata del permesso di soggiorno del congiunto salvo líottenimento da parte di chi si ricongiunge di un permesso di soggiorno per ragioni di lavoro di durata superiore a quello di chi ha richiesto il ricongiungimento".

4.25

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera e).

4.54

Dentamaro, Dato, Baio, Toia

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera e).

4.71

Guerzoni, Viviani, Battafarano, Gruosso, Piloni, Di Siena, Budin, De Zulueta, Vitali

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera e).

4.95

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera e).

4.53

Dentamaro, Dato, Baio, Toia

Al comma 1, capoverso, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Il permesso di soggiorno è rinnovabile per un periodo di tre anni nel caso di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e per una durata pari alla durata del contratto nel caso di lavoro subordinato a tempo determinato".

4.65

Villone, De Zulueta

Al comma 1, capoverso, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Il permesso di soggiorno è rinnovabile per un periodo di tre anni nel caso di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e per una durata pari alla durata del contratto nel caso di lavoro subordinato a tempo determinato".

4.700

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, capoverso, alla lettera e), dopo le parole: "il rinnovo del permesso di soggiorno" inserire le altre: "si intende tacitamente concesso sino alla scadenza del contratto di lavori nei casi di cui al comma 3-bis, lettera c)" e sopprimere le parole: "novanta giorni di cui al comma 3-bis, lettera c)".

4.98

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, lettera e) alinea "4", sostituire le parole da: "è richiesto" fino a: "restanti casi" con le seguenti: "è automatico".

4.36

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera e), capoverso, nel primo periodo sostituire le parole da: "novanta giorni prima della scadenza" fino a: "e trenta giorni nei restanti casi," con le seguenti: "trenta giorni prima della scadenza".

4.30

Stiffoni, Monti

Al comma 1, lettera e), capoverso, sostituire le parole: "in cui risiede" con le seguenti: "di residenza anagrafica".

4.38

Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso, lettera e), alinea 4, nel primo periodo sostituire la parola: "risiede" con le seguenti: "si trova".

4.99

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, lettera e), alinea 4, sopprimere le parole: "almeno novanta giorni".

4.305

Guerzoni, Viviani

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

"e) al comma 4, le parole: "almeno 60 giorni prima della scadenza" sono sostituite dalle seguenti: "entro i 60 giorni successivi alla scadenza".

4.16

Forlani, Maffioli

Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera e) con la seguente:

"e) al comma 4, le parole: "almeno 60 giorni prima della scadenza" sono sostituite dalle seguenti: "entro i 60 giorni successivi alla scadenza".

4.306

Toia, Baio Dossi, Dentamaro

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: "almeno novanta giorni prima della scadenza" con le seguenti: "entro i 60 giorni successivi alla scadenza".

4.227

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: "almeno novanta giorni" con le seguenti: "almeno 30 giorni".

4.7

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, lettera e), capoverso, sostituire la parola: "novanta" con la parola: "quindici".

4.8

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, lettera e), capoverso, sostituire la parola: "sessanta" con la parola: "dieci".

4.228

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera e), alinea 4, sostituire le parole: "sessanta giorni" con le parole: "venti giorni".

4.9

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, alla lettera e), capoverso, sostituire la parola: "trenta" con la parola: "cinque".

4.229

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera e), alinea 4, sostituire le parole: "trenta giorni" con le parole: "dieci giorni".

4.230

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera e), alinea 4, sostituire le parole: "verifica delle condizioni" con le parole: "verifica della sussistenza delle condizioni".

4.72

Vitali

Al comma 1, lettera e), capoverso, allíultimo periodo dopo la parola: "attuazione" sostituire le parole: "il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale" con le seguenti: "il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata di norma pari e comunque non superiore al doppio di quella stabilita con rilascio iniziale".

4.231

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera e), alinea 4, sostituire le parole: "è rinnovato per uan durata non superiore" con le parole: "può essere rinnovato per una durata superiore".

4.35

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera e) capoverso, al secondo periodo sostituire le parole: "non superiore a" con le seguenti: "pari al doppio di".

4.73

Battafarano, Di Siena, Viviani, Gruosso, Piloni, De Zulueta

Al comma 1, lettera e) capoverso, al secondo periodo sostituire le parole: "non superiore a" con le seguenti: "pari al doppio di".

4.37

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera e), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I termini per i rinnovi dei permessi di soggiorno previsti alle lettere a), b) e c) del comma 3-bis sono dimezzati nel caso in cui vengano inoltrati al Questore della provincia di residenza dello straniero per il tramite dello Sportello Unico per líimmigrazione".

4.50

Petrini, Cambursano, Giaretta, Dentamaro, Toia, Dato

Al comma 1, lettera e), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I termini per i rinnovi dei permessi di soggiorno previsti alle lettere a), b) e c) del comma 3-bis sono dimezzati nel caso in cui vengano inoltrati al Questore della provincia di residenza dello straniero per il tramite dello Sportello Unico per líimmigrazione".

4.74

Viviani, Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni

Al comma 1, lettera e), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I termini per i rinnovi dei permessi di soggiorno previsti alle lettere a), b) e c) del comma 3-bis sono dimezzati nel caso in cui vengano inoltrati al Questore della provincia di residenza dello straniero per il tramite dello Sportello Unico per líimmigrazione".

4.32

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

"e-bis) Dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per turismo è considerata sufficiente la dimostrazione di:

a) disponibilità di idonea sistemazione alloggiativa;

b) disponibilità di una somma non inferiore allíassegno sociale per il periodo, non superiore a tre mesi, per il quale si chiede il rinnovo;

c) disponibilità delle somme necessarie al pagamento del contributo previsto per líiscrizione al Servizio sanitario nazionale (SSN) ovvero di polizza assicurativa per cure mediche e per ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo di soggiorno"".

4.31

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

"e-bis) al comma 5 dopo le parole: "che ne consentano il rilascio", sono inserite le seguenti: "inclusa la rilevazione di una frazione non utilizzata della quota di ingressi per lavoro definita dal decreto di cui al comma 4 dellíarticolo 3 per líanno solare precedente"".

4.96

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

4.232

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera f) alinea 8, sostituire le parole: "mezzi a" con le seguenti: "metodi di".

4.233

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera f) alinea 8, sostituire la parola: "riguardante" con le seguenti: "che riguarda".

4.234

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera g) alinea 8-bis, sostituire le parole: "ne altera" con le parole: "ne modifica".

4.235

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera g) alinea 8-bis, sostituire le parole: "al fine di determinare" con le parole: "allo scopo di consentire".

4.75

Maritati, Budin, De Zulueta, Vitali

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera g).

4.97

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera g).

4.11

Bobbio Luigi

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

"g) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

"8-bis. La pena prevista per i delitti di cui agli articoli 476, 477, 478, 482 e 485 del codice penale, è aumentata da un terzo alla metà se il fatto riguarda un permesso di soggiorno, un contrato di soggiorno o una carta di soggiorno o è stato commesso al fine di determinare il rilascio di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno.

8-ter. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dallíarticolo 98 del codice penale, se concorrenti con líaggravante di cui al comma 8-ter non possono essere ritenute prevalenti o equivalenti rispetto a questa e le diminizioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dallíaumento conseguente alla predetta agggravante.

8-quater. Qualora ricorra la circostanza aggravante di cui al comma 8-bis si procede díufficio"".

4.26

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera g) con la seguente:

"g) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. Chiunque rediga un visto di ingresso o di reingresso o un permesso di soggiorno o una carta di soggiorno falsi o ne altera di autentici, ovvero redige ducmenti falsi o ne altera di autentici al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno o di una carta di soggiorno, è punito con le pene previste dallíarticolo 476 del codice di procedura penale. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale"".

4.28

Boscetto, Pastore

Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera g) con la seguente:

"g) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. Chiunque contraffà o altera un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale"".

4.76

Guerzoni

Al comma 1, lettera g), capoverso, dopo le parole: "chiunque redige", inserire le parole: "un visto di ingresso o reingresso"; e dopo le parole: "il rilascio di un permesso di soggiorno", inserire le parole: " ,  di un visto di ingresso o di reingresso".

4.56

Maritati, Guerzoni, Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, lettera g), capoverso, sopprimere líultimo periodo.

4.52

Cambursano

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

"g-bis) dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

"9-bis. Il permesso si soggiorno non può essere concesso o rinnovato allo straniero che nei cinque anni precedenti la richiesta sia stato condannato, senza il beneficio della sospensione condizionale della pena, per uno dei reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale.

9-ter. Allo straniero, titolare di permesso di soggiorno, che venga condannato senza il beneficio della sospensione condizionale della pena, per uno dei reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, il permesso di soggiorno è revocato per la durata di anni cinque dalla data di esecuzione della pena.

9-quater. Chiunque predispone un permesso si soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno falsi ovvero redige documenti falsi o attesta falsamente qualità dello straniero o rapporti con lo stesso al fine di determinare il rilascio di un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, è punito con la reclusione da due a otto anni o con la multa da 5.000 a 26.000 euro. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale"".

4.57

Maritati

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

"g-bis) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-bis. La stipula del contratto di soggiorno per lavoro, il rilascio della certificazione della sussistenza dei requisiti di cui allíarticolo 26 da parte dellíUfficio territoriale del Governo competente per il luogo di residenza e la prestazione di garanzia di cui allíarticolo 23 sono considerate condizioni sufficienti per il rilascio di un permesso di soggiorno, rispettivamente, per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, per lavoro autonomo o per inserimento nel mercato del lavoro, nellíambito delle quote stabilite ai sensi dellíarticolo 3, comma 4, allo straniero titolare di un permesso di soggiorno ad altro titolo in corso di validità o di rinnovo o della equivalente ricevuta di cui al comma 3 dellíarticolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394"".

4.33

Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

"g-bis) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-bis. La ricevuta di richiesta di rilascio, di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno è valida a tutti gli effetti come permesso di soggiorno, fino alla decisione sulla richiesta da parte dellíamministrazione competente"".

4.34

Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

"h) al comma 9, le parole: "venti giorni" sono sostituite con le seguenti: "trenta giorni"".

4.10

Eufemi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"2. Entro sei mesi dallíentrata in vigore della presente legge possono altresì stipulare presso la Prefettura-Ufficio territoriale di Governo, un contratto di soggiorno per lavoro gli stranieri che, oltre a dimostrare di possedere un adeguato alloggio e non essere stati destinatari di un provvedimento di espulsione o di una sentenza di condanna non definitiva, abbiano presentato domanda di lavoro subordinato o autonomo ai sensi del decreto di Programmazione di ingressi del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 1998 o che abbiano ottenuto, nei 5 anni antecedenti allíentrata in vigore della presente legge, un permesso di soggiorno, anche se scaduto, i quali dimostrino con idonei elementi di prova di dimorare sul territorio nazionale alla data del 30 agosto 2001".

4.236

Crema, Manieri, Marini

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellíimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato "testo unico", allíarticolo 4, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di impedire ingressi con modalità non conformi a quelle stabilite dal presente decreto, è fatto obbligo al Governo della Repubblica di promuovere le condizioni per le quali sia effettuato un costante e rigoroso controllo di tali valichi e dei confini nazionali in genere"".

4.77

Villone, Battafarano, Viviani, Gruosso, Piloni, Di Siena

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Si considera comunque nel possesso dei requisiti richiesti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo lo straniero che abbia regolarmente svolto attività lavorativa per almeno 9 mesi nellíarco di 12 mesi, se lo svolgimento dellíattività lavorativa è inferiore al periodo di due anni, o per almeno 6 mesi nellíarco di 12 mesi nel caso di periodo superiore ai due anni".

4.78

Viviani, Battafarano, Gruosso, Piloni, Di Siena, De Zulueta

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Gli stranieri, che dimostrino di essere presenti in Italia alla data del 30 settembre 2001 e di avere la disponibilità di un adeguato alloggio, nonché di non essere stati destinatari di un provvedimento di espulsione o di una sentenza di condanna, e di essere in possesso di passaporto o altro documento equipolente, ivi compresa líattestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di appartenenza, possono richiedere allo sportello per líimmigrazione territorialmente competente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro entro sei mesi dallíentrata in vigore della presente legge".

4.79

Basso, Vicini, Murineddu, Piatti, Piloni, De Zulueta

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. Gli stranieri che, alla data del 30 settembre 2001, svolgano un rapporto di lavoro domestico ovvero di assistenza domiciliare a persone non autosufficienti, non siano stati destinatari di un provvedimento di espulsione o di una sentenza di condanna e siano in possesso di passaporto o altro documento equipollente, ivi compresa líattestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di appartenenza, possono richiedere allo sportello per líimmigrazione territorialmente competente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro entro sei mesi dallíentrata in vigore della presente legge.

1-ter. Il rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1-bis è subordinato alla stipulazione di un contratto di lavoro di durata almeno semestrale, che assicuri al lavoratore, in misura non inferiore a quella stabilita dal contratto collettivo di lavoro applicabile, un alloggio adeguato e il trattamento retributivo, previdenziale e assicurativo obbligatorio".

4.80

Viviani, Villone, Battafarano, Piloni, Gruosso, De Zulueta

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Entro tre mesi dallíentrata in vigore della presente legge i datori di lavoro che intendono assumere con un rapporto di lavoro subordinato lavoratori stranieri presenti in Italia alla data di entrata in vigore della presente legge da impiegare in servizi domestici o di cura ed assistenza alla persona debbono farne richiesta alla Prefettura ñ Ufficio territoriale del Governo nei modi ed alle condizioni previste dallíarticolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Verifica la sussistenza dei presupposti di cui al comma precedente, allo straniero viene rilasciata líautorizzazione per líavviamento al lavoro, contestualmente al permesso di soggiorno previsto dallíarticolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Líautorizzazione è rilasciata anche per líinstaurazione di rapporti di lavoro:

a) della durata non inferiore a 24 ore settimanali per i lavoratori impiegati in servizi domestici anche se effettuati presso più datori di lavoro;

b) a tempo parziale ai sensi dellíarticolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modifiche dalla legge 30 dicembre 1984, n. 863;

c) per lavoratori soci di cooperative sociali di cui allíarticolo 1 lettera a) della legge 8 novembre 1991, n. 381, se impiegati in attività in misura inferiore alle 24 ore settimanali.

Alla regolarizzazione prevista al comma secondo consegue la revoca di diritto di eventuali provvedimenti di espulsione in precedenza ammessi nei confronti dello straniero per i motivi di cui allíarticolo 13 comma 2 lettera a) e b)".

4.81

Piloni, Battafarano, Viviani, Gruosso, De Zulueta

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Gli stranieri che svolgano uno o più rapporti di lavoro domestico ovvero rapporti di assistenza domiciliare a persone non autosufficienti, sulla base di uno o più contratti di lavoro, i quali complessivamente assicurino al lavoratore, in misura non inferiore a quella stabilita dal contratto collettivo di lavoro applicabile, un alloggio adeguato e il trattamento retributivo, previdenziale e assicurativo obbligatorio, non siano stati destinatari di un provvedimento di espulsione o di una sentenza di condanna non definitiva, e siano in possesso di passaporto o altro documento equipollente, ivi compresa líattestazione di identitià rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di appartenenza, possono richiedere allo sportello per líimmigrazione territorialmente competente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro entro sei mesi dallíentrata in vigore della presente legge".

4.0.1a

Dentamaro, Montagnino, Giaretta, Cambursano

Dopo líarticolo inserire il seguente:

"Art. 4-bis.

1. Allíarticolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1, può essere concesso anche agli stranieri non comunitari incensurati che, essendo entrati legalmente nel territorio dello Stato, che abbiano in corso da almeno un anno antecedente al 2 novembre 2001 un rapporto irregolare di lavoro domestico, di cura o di assistenza, e dimostrino di possedere una idonea collocazione abitativa.

1-ter. Le famiglie che hanno fatto ricorso a lavoro irregolare degli addetti al lavoro domestico, di cura e di assistenza, di cui al comma 1-bis), non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale, possono farlo emergere, tramite apposita denuncia allíINPS, da presentare entro il 31 marzo 2002. La denuncia esonera il datore di lavoro dal pagamento delle sanzioni amministrative previste dalle norme previdenziali e fiscali e da ogni sanzione penale.

1-quater. I lavoratori di cui al comma 1-bis) possono estinguere i loro debiti fiscali e previdenziali, connessi alla prestazione di lavoro irregolare, per ciascuno degli anni che intendono regolarizzare, mediante il pagamento di una contribuzione sostitutiva, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di 100 euro per ogni anno pregresso, senza applicazione di sanzioni e interessi. Il pagamento è effettuato nei termini di modalità stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. È precluso ogni accertamento fiscale e previdenziale sui redditi di lavoro per gli anni regolarizzati. I lavoratori possono, a domanda, ricostruire in tutto o in parte la loro posizione pensionistica per gli anni pregressi, fino ad un massimo di cinque anni, esclusivamente mediante contribuzione volontaria".".

Compensazione Gruppo Margherita-DL-Ulivo (vedi em. 27.0.3a)

 

Art. 5.

5.205

Guerzoni, Viviani

Sopprimere líarticolo.

Conseguentemente allíarticolo 15, comma 1, capoverso "art. 22", al comma 2, lettera c) sostituire la parola: "soggiorno" con la seguente: "lavoro".

5.11

Forlani, Maffioli

Sopprimere líarticolo.

Conseguentemente, allíarticolo 15, comma 1, capoverso "Art. 22", al comma 2, lettera c) sostituire la parola: "soggiorno" con la seguente: "lavoro".

5.1

Pagliarulo, Marino, Muzio

Sopprimere líarticolo.

5.19

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Sopprimere líarticolo.

5.26

Petrini, Dentamaro, Toia, Giaretta

Sopprimere líarticolo.

5.28

Boco, Turroni, De Petris, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Sopprimere líarticolo.

5.34

Viviani, Guerzoni, Battafarano, Di Siena, Piloni, Vitali, Gruosso, Budin, Brunale, De Zulueta, Villone

Sopprimere líarticolo.

5.206

Toia, Baio Dossi, Dentamaro

Sopprimere líarticolo.

5.200

Crema, Manieri, Marini

Sostituire líarticolo con il seguente:

"Art. 5. ñ 1. Allíarticolo 5 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Fuori dai casi di cui al comma 1 possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri che essendovi entrati siano incensurati, abbiano in corso un rapporto di lavoro subordinato anche di fatto e dimostrino di avere uníidonea collocazione abitativa";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Nel caso di cui al comma 1-bis e con le modalità stabilite dal regolamento díattuazione, il datore di lavoro deve presentare al questore della provincia in cui egli ha il domicilio fiscale denuncia di instaurazione del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro che presenti la denuncia prima dellíiscrizione del suo nominativo nel registro di cui allíarticolo 335 del codice di procedura penale non è punibile per i reati relativi al rapporto di lavoro denunciato. La denuncia esonera altresì il datore di lavoro dal pagamento delle sanzioni amministrative previste dalle norme previdenziali";

c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"5-bis. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono altresì rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato se lo straniero viene condannato con sentenza alla pena di reclusione ed il giudice non applica nei suoi confronti il beneficio della sospensione condizionale. La presente disposizione ha effetto anche nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.

5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis non si applica alle sanzioni sostitutive previste dallíarticolo 53 della legge 24 novembre 1981, n.  689"".

5.2

Pagliarulo, Marino, Muzio

Sopprimere il comma 1.

5.29

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Sopprimere il comma 1.

5.36a

Viviani, Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni, Villone

Al comma 1, capoverso, "Art. 5-bis", sostituire il comma 1 con i seguenti:

"1. Ai fini della stipulazione del contratto di lavoro subordinato con lo straniero il datore di lavoro concorderà con la regione competente le soluzioni da adottare in materia di sistemazione alloggiativa, sulla base degli accordi stipulati tra Governo centrale e regione stessa.

1-bis. È istituito un Fondo per il pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza ad opera della regione di residenza del lavoratore".

Conseguentemente, ridurre gli importi iscritti nei fondi speciali di parte corrente per ciascun Ministero, così come indicati nella Tabella A richiamata allíarticolo 78, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per ciascun anno del triennio 2002-2004, di una percentuale dellíammontare complessivo, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza degli oneri conseguenti.

5.3

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, capoverso, nel comma 1, sopprimere le parole: "a pena di nullità".

5.33

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, nel comma 1, sopprimere le parole: "a pena di nullità".

5.33a

Boscetto, Pastore

Al comma 1, capoverso, nel comma 1, alinea, sopprimere le parole: "a pena di nullità".

5.30

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera a).

5.37

Di Siena, Guerzoni, Viviani, Battafarano, Piloni, Gruosso, Vitali

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera a).

5.37a

Di Siena, Guerzoni, Viviani, Battafarano, Brutti Massimo, Piloni, Gruosso, Vitali

Al comma 1, capoverso, "Art. 5-bis", sopprimere la lettera a).

5.6

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) la garanzia da parte dellíente locale presso cui il lavoratore eleva la propria residenza ovvero dellíente locale sede legale del datore di lavoro, di una adeguata sistemazione alloggiativa gratuita per il lavoratore. Il venir meno, per qualsiasi causa, nel periodo di validità del rapporto di lavoro, della adeguata sistemazione alloggiativa, non comporta la nullità del contratto di soggiorno per lavoro subordinato".

5.14

Magnalbò, Valditara

Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) la garanzia da parte del datore di lavoro delle disponibilità di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica".

5.18

Malan

Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) idonea documentazione relativa alle modalità della sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero".

5.4

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, capoverso, lettera a), sostituire le parole: "del datore di lavoro" con le altre: "dellíente locale presso cui il lavoratore eleva la propria residenza ovvero dellíente locale sede legale del datore di lavoro".

5.22

Il Relatore

Al comma 1, capoverso, lettera a), dopo le parole: "datore di lavoro di" inserire la seguente: "reperire".

5.24

Stiffoni, Monti

Al comma 1, capoverso, lettera a) sostituire le parole: "di una adeguata sistemazione alloggiativa per il lavoratore" con le seguenti: "della disponibilità per il lavoratore di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica".

5.21

Boscetto, Pastore

Al comma 1, capoverso, lettera a), dopo le parole: "per il lavoratore" aggiungere le seguenti: "sul quale ricade il relativo onere".

5.5

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, capoverso, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "; il venir meno, nel periodo di validità del rapporto di lavoro, della adeguata sistemazione alloggiativa, per qualsiasi causa, non comporta la nullità del contratto di soggiorno per lavoro subordinato".

5.200

Boscetto, Pastore

Al comma 1, capoverso, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alla lettere a) e b) del comma 1".

5.13

Falcier

Al comma 1, capoverso, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le parti di un contratto di lavoro possono, allíatto della stipula del contratto medesimo o successivamente, pattuire, con le modalità eventualmente stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale applicabile al rapporto, che il datore di lavoro costituisca a favore del lavoratore un diritto di uso o di abitazione su di una casa di proprietà propria o altrui, con la previsione di estinzione del diritto entro un termine stabilito e, comunque, non superiore a sessanta giorni dallíavvenuta risoluzione, a qualsiasi titolo, del contratto di lavoro".

5.9

Monti, Stiffoni

Al comma 1, capoverso, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di locazione di immobili di proprietà del datore di lavoro dati in locazione al lavoratore extracomunitario ed in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore extracomunitario è obbligato a liberare líimmobile".

5.10

Malan

Al comma 1, capoverso, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di locazione di immobili di proprietà del datore di lavoro dati in locazione al lavoratore extracomunitario ed in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore extracomunitario è obbligato a liberare líimmobile".

5.8

Salini

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera b).

5.16

Del Pennino

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera b).

5.31

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera b).

5.38

Guerzoni, Battafarano, Viviani, Di Siena, Piloni, Gruosso, Vitali

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera b).

5.39a

Guerzoni, Piloni, Viviani, Battafarano, Gruosso, Di Siena

Al comma 1, capoverso "Art. 5-bis", sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) è istituito presso ogni Regione e provincia autonoma un Fondo per il pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore straniero non comunitario nel paese di provenienza".

Conseguentemente, ridurre gli importi iscritti nei fondi speciali di parte corrente per ciascun Ministero, così come indicati nella Tabella A richiamata allíarticolo 78, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per ciascun anno del triennio 2002-2004, di una percentuale dellíammontare complessivo, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza degli oneri conseguenti.

5.23

Stiffoni, Monti

Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) la garanzia da parte del datore di lavoro, da prestarsi mediante fideiussione bancaria, per le spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza".

5.40

Salini

Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) líimpegno al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza da parte del datore di lavoro, con facoltà, per questíultimo, di detrarle dalle competenze di fine rapporto spettanti al lavoratore".

5.202

Del Pennino

Al comma 1, capoverso "Art. 5-bis", al primo comma sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) in caso di lavoratore che non sia regolarmente presente sul territorio italiano, líimpegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza".

5.27

Cambursano

Al comma 1, capoverso, lettera b), dopo la parola: "provenienza", inserire le seguenti: ", nel caso in cui la risoluzione del rapporto avvenga almeno diciotto mesi dopo la sua costituzione e sia determinata da fatti non imputabile al lavoratore".

5.15

Bobbio Luigi, Valditara, Magnalbò

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

"c) le somme necessarie per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza vengono accantonate dalla retribuzione di questíultimo in ragione del 3 per cento della sua retribuzione lorda annua;

d) líeventuale differenza fra le somme accantonate disponibili ed il costo effettivo, è anticipata dal datore di lavoro che ne porta líammontare in deduzione dal reddito imponibile relativo allíesercizio di competenza".

5.32

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 2.

5.20

Boscetto, Pastore

Al comma 1, capoverso, nel comma 2, dopo le parole: "il datore di lavoro" inserire le seguenti: "o dove avrà luogo la prestazione lavorativa".

5.204

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai nuovi ingressi disposti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato ai sensi dellíarticolo 3 comma 4 del Testo unico di cui al decreto legislativo n.  286 del 1998, a partire dallíanno successivo allíentrata in vigore della presente legge".

5.207

Toia, Giaretta, Cambursano, Dentamaro, Petrini

Al comma 1, dopo il comma 2 dellíarticolo 5-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998 ivi inserito, aggiungere il seguente:

"2-bis. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato, di cui al presente articolo, può avere ad oggetto anche contratti di tirocinio, anche a tempo parziale, della durata massima di nove mesi. Al rapporto di tirocinio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2130 e seguenti del codice civile e la legislazione vigente".

5.17

Falcier

Al comma 1, dopo il capoverso 5-bis, aggiungere il seguente:

"Art. 5-ter. - (Disposizioni per agevolare la concessione di alloggi ai dipendenti) ñ 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) allíarticolo 62, il comma 1-bis, è sostituito dal seguente:

"1-bis. Non sono deducibili i costi díacquisto, i canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti che siano parenti in linea retta, collaterali fino al terzo grado, o affini dellíimprenditore, dei soci, o degli amministratori";

b) allíarticolo 40, comma 2, líultimo periodo è sostituito dal seguente: "Si considerano altresì strumentali gli immobili destinati ad uso abitativo concessi ai dipendenti in locazione, uso e comodato, per la maggior parte del periodo díimposta".

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) allíarticolo 10, numero 8) le parole: "e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita" sono sostituite dalle seguenti: "e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati ad imprese che li destinano ai dipendenti in locazione, in uso, in comodato, o locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita";

b) allíarticolo 19-bis, secondo comma, dopo le parole: "fermo restando la indetraibilità dellíimposta relativa ai beni e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare queste ultime operazioni" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dellíimposta relativa ai beni e servizi utilizzati per le operazioni di cui al numero 8), da parte di imprese che locano gli immobili ai propri dipendenti";

c) allíarticolo 19-bis 1, lettera i), primo periodo, dopo le parole: "salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dellíattività esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni" sono aggiunte le seguenti: "e per i fabbricati abitativi acquistati o presi in locazione anche finanziaria che li concedono ai propri dipendenti in locazione, uso di comodato";

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, allíarticolo 5 della tariffa, parte prima, dopo il n. 4 è inserito il seguente: "5) contratti di locazione o díuso tra líimpresa ed i propri dipendenti per líintera durata del contratto lire 100.000"".

5.12

Zanoletti

Al comma 1, dopo il capoverso 5-bis, aggiungere, il seguente:

"Art. 5-ter. 1. I datori di lavoro che hanno assunto come collaboratori e collaboratrici domestiche cittadini stranieri, non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale, possono avvalersi, ai fini dellíemersione, della facoltà prevista dallíarticolo 1, comma 1, primo periodo della legge 18 ottobre 2001, n. 383, presentando apposita dichiarazione di emersione allo sportello unico per líimmigrazione di cui allíarticolo 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dallíarticolo 15 della presente legge, nel termine indicato dalla predetta legge n. 383.

2. Sul maggiore imponibile previdenziale relativo ai redditi di lavoro emersi dichiarati e conseguente alla dichiarazione di emersione, si applica una contribuzione sostitutiva, dovuta in ragione di uníaliquota del 6 per cento per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione stessa e, rispettivamente, del 8 e del 9 per cento per i due periodi successivi. Nessun onere è posto a carico del lavoratore.

3. La presentazione della dichiarazione produce gli stessi effetti del contratto di soggiorno per lavoro subordinato di cui allíarticolo 5-bis. Non si applica la sanzione di nullità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dello stesso articolo 5-bis.

4. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 sono definite nellíambito del decreto interministeriale di cui allíarticolo 3, comma 1 della legge n. 383 del 2001".

5.100

Zanoletti

Al comma 1, dopo il capoverso 5-bis, aggiungere il seguente:

"Art. 5-ter. 1. I datori di lavoro che hanno assunto come collaboratori e collaboratrici domestiche cittadini stranieri, non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale, possono avvalersi, ai fini dellíemersione, della facoltà prevista dallíarticolo 1, comma 1, primo periodo della legge 18 ottobre 2001, n. 383, presentando apposita dichiarazione di emersione allo sportello unico per líimmigrazione di cui allíarticolo 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dallíarticolo 15 della presente legge, nel termine indicato dalla predetta legge n. 383.

2. Sul maggiore imponibile previdenziale relativo ai redditi di lavoro emersi dichiarati e conseguente alla dichiarazione di emersione, si applica una contribuzione sostitutiva, dovuta in ragione di uníaliquota del 6 per cento per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione stessa e, rispettivamente, del 8 e del 9 per cento per i due periodi successivi. Nessun onere è posto a carico del lavoratore.

3. La presentazione della dichiarazione produce gli stessi effetti del contratto di soggiorno per lavoro subordinato di cui allíarticolo 5-bis. Non si applica la sanzione di nullità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dello stesso articolo 5-bis.

4. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 sono definite nellíambito del decreto interministeriale di cui allíarticolo 3, comma 1 della legge n. 383 del 2001".

5.41

Zanoletti

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai lavoratori stranieri impegnati nei programmi di emersione di cui allíarticolo 1, comma 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383".

5.203

Pagliarulo, Marino, Muzio

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Al testo unico di cui al decreto legislativo 286 del 1998, allíarticolo 5 aggiungere in fine il seguente perido: "La stipula del contratto di soggiorno per lavoro, il rilascio della certificazione della sussistenza dei requisiti previsti dallíarticolo 26 da parte dellíUfficio territoriale del Governo competente per il luogo di residenza e la prestazione di garanzia di cui allíarticolo 23 sono considerate condizioni sufficienti per il rilascio di un permesso di soggiorno, rispettivamente, per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, per lavoro autonomo o per inserimento nel mercato del lavoro, (nellíambito delle quote stabilite a norma dellíarticolo 3, comma 4), allo straniero titolare di un permesso di soggiorno ad altro titolo in corso di validità o di rinnovo o della equivalente ricevuta di cui al comma 3 dellíarticolo 10 del Regolamento di attuazione del presente Testo unico contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394"".

5.201

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Nella rubrica e laddove ricorra nel testo dellíarticolo, sostituire le parole: "contratto di soggiorno" con le altre: "permesso di soggiorno".

5.35

Guerzoni, Di Siena, Battafarano, Viviani, Piloni, Gruosso, Vitali, Budin

Nel titolo della rubrica e laddove ricorra nel testo dellíarticolo, sostituire le parole: "contratto di soggiorno" con le seguenti: "permesso di soggiorno".

5.0.1

Mancino, Battisti, Dentamaro

Dopo líarticolo 5, inserire il seguente:

"Art. 5-bis.

(Soggiorno per motivi di lavoro)

1. In deroga alle norme di cui al presente testo unico può essere concesso il permesso di soggiorno per motivi di studio ai minori stranieri di età compresa tra il 14 e i 12 anni che dimostrino di avere ottenuto accoglienza presso famiglie che si impegnino ad offrire loro vitto e alloggio, nonchè a pagare le spese di viaggio per il rientro nel paese di provenienza. Il permesso è concesso per non oltre 90 giorni per ciascun anno".

5.0.2

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Dopo líarticolo 5, inserire il seguente:

"Art. 5-bis.

1. Il permesso di soggiorno può essere concesso per motivi di studio ai minori stranieri che dimostrino di avere ottenuto accoglienza presso famiglie che si impegnino ad ospitarli".

 

Art. 6.

6.200

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Sopprimere líarticolo.

6.1

Pagliarulo, Marino, Muzio

Sopprimere líarticolo

6.9

Boco, Turroni, De Petris, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Sopprimere líarticolo

6.14

Di Siena, Guerzoni, Battafarano, Vitali, Piloni, Gruosso, Viviani, Budin

Sopprimere líarticolo

6.5

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Sostituire líarticolo con il seguente:

"Art. 6.

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, allíarticolo 6 il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, comunque prima della sua scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione"".

6.3

Forlani, Maffioli

Sostituire líarticolo con il seguente:

"Art. 6.

(Facoltà inerenti al soggiorno)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, allíarticolo 6, comma 3, le parole: "senza giustificato motivo" sono sostituite dalle seguenti: "al fine di impedire la propria identificazione"".

6.205

Toia, Baio Dossi, Dentamaro

Sostituire líarticolo con il seguente:

"Art. 6. - (Facoltà inerenti il soggiorno). ñ 1. Al testo unico al decreto legislativo n. 286 del 1998, allíarticolo 6, comma 3, le parole: "senza giustificato motivo" sono sostituite dalle seguenti: "al fine di impedire la propria identificazione"".

6.206

Guerzoni, Viviani

Sostituire líarticolo con il seguente:

"Art. 6. - (Facoltà inerenti il soggiorno). ñ 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, allíarticolo 6, comma 3, le parole: "senza giustificato motivo" sono sostituite dalle seguenti: "al fine di impedire la propria identificazione"".

6.15

Boscetto, Pastore

Al comma 1, sostituire le parole: "e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero il rilascio della cerficazione della sussistenza dei requisti previsti dallíarticolo 26 da parte dellíUfficio territoriale del Governo competente per il luogo di residenza," con le seguenti: "e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dallíarticolo  26".

6.11

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sostituire le parole da: "e previa stipula" fino alla fine del comma, con le seguenti: "e previo rilascio della certificazione della sussistenza dei requisiti previsti dallíarticolo 26".

6.8

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, sostituire le parole: "e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro" con le seguenti: "e previa sottoscrizione del contratto di lavoro subordinato".

6.12

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere le parole da: "ovvero il rilascio" fino alla fine del comma.

6.10

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere le parole da: "da parte dellíUfficio" fino alla fine del comma.

6.2

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, sostituire le parole: "territoriale del governo" con le altre: "periferico del Ministero del lavoro".

6.17

Battafarano, Viviani, Gruosso, Piloni, Di Siena, Guerzoni

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Sono fatte le competenze dei centri per líimpiego in materia di collocamento dei lavoratori extracomunitari".

6.201

Stiffoni, Monti

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Al comma 2 dellíarticolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sopprimere le parole "agli atti di stato civile  o"".

6.13

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Líarticolo 6, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è abrogato".

6.7

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Allíarticolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sopprimere le parole: "nellíambito delle quote stabilite a norma dellíarticolo 3, comma 4,"".

6.6

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Allíarticolo 6, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Qualunque permesso di soggiorno può essere utilizzato per lo svolgimento di attività saltuarie di lavoro autonomo"".

6.0.1

Cambursano

Dopo líarticolo 6, inserire il seguente:

"Art. 6-bis.

(Norme penali)

1. Il comma 3 dellíarticolo 6 del decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:

"3. Lo straniero che, a richiesta di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno, deve essere sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza possono accompagnare lo straniero nei propri uffici e ivi trattenerlo per il tempo necessario per líidentificazione e comunque non oltre le 24 ore".

2. Líarticolo 495 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 495. - (Falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale o allíAutorità giudiziaria sulla identità o su qualità personali proprie o di altri) ñ 1. Chiunque, a seguito di espressa richiesta, dichiara o attesta falsamente ad un pubblico ufficiale nellíesercizio delle funzioni o del servizio, ovvero in un atto pubblico, la propria identità o stato o altre qualità della propria o della altrui persona, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata ad essere riprodotta in un atto pubblico, ovvero se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa da un imputato allíAutorità giudiziaria o ad Autorità da essa delegata, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome".

3. Líarticolo 496 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 496. -(False dichiarazioni sulla identità o qualità personali proprie o di altri) ñ 1. Chiunque, fuori dai casi indicati dagli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato, o su altre qualità della propria o della altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a persona incaricata di un pubblico servizio, nellíesercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione fino a due anni".

4. Allíarticolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

"n) delitti di ingresso, transito o permanenza nel territorio dello Stato previsti dagli articoli 13 e 13-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998".

5. Allíarticolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

"n) falsa attestazione sulla identità o su qualità personali proprie o di altri prevista dallíarticolo 495 del codice penale".

6. Allíarticolo 449, comma 6, del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"6-bis. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano qualora il reato per cui è richiesto il giudizio direttissimo risulta connesso con il reato di cui allíarticolo 495 del codice penale. Se la riunione è indispensabile prevale in ogni caso il rito direttissimo"".

 

Art. 7.

7.1

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Sopprimere líarticolo.

7.2

Boco, Turroni, De Petri, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Sopprimere líarticolo.

7.4

Battafarano, Di Siena, Gruosso, Viviani, Vitali

Sopprimere líarticolo.

7.5

Boscetto, Pastore

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: "pagamento di una somma da 154,93 a 1032,91 euro", con le seguenti: "pagamento di una somma da 160 a 1100 euro".

7.200

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 2-bis, sostituire la cifra: "154,93" con la cifra: "150".

7.3

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, sostituire: "1032,91 euro" con: "516,46 euro".

7.201

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 2-bis, sostituire la cifra: "1.032,93" con la cifra: "1.000".

7.202

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 2-bis, aggiungere dopo la parola: "euro" le seguenti: ", se la comunicazione di cui al comma 1 non avviene entro giorni 7".

 

Art. 8.

8.7

Boco, Turroni, De Petris, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Sopprimere líarticolo.

8.9

Guerzoni, Viviani, Battafarano, Gruosso, Piloni, Di Siena, Maritati, Brutti Massimo, Vitali, Budin, Brunale

Sopprimere líarticolo.

8.5

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Sopprimere líarticolo.

8.2

Pagliarulo, Marino, Muzio

Sopprimere líarticolo.

8.1

Peterlini, Kofler, Betta, Michelini, Thaler Ausserhofer, Ruvolo, Salsano, Andreotti, Rollandin

Sopprimere líarticolo.

8.4

Forlani

Sostituire líarticolo con il seguente:

"Art. 8. - (Carta di soggiorno). ñ 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, allíarticolo 9, comma 3, al primo periodo sono soppresse le parole: ", o pronunciata sentenza di condanna, anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione."; al secondo periodo, sono soppresse le parole: ", anche non definitiva"".

8.10

Guerzoni

Sostituire líarticolo con il seguente:

"Art. 8. ñ 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, allíarticolo 9, comma 1, sostituire la parola: "Questore" con: "Sportello unico per líimmigrazione presso líUfficio territoriale del Governo"".

8.200

Guerzoni, Viviani

Sostituire líarticolo con il seguente:

"Art. 8. - (Carta di soggiorno). ñ 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, allíarticolo 9, comma 3, al primo periodo sono soppresse le parole: ", o pronunciata sentenza di condanna, anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione."; al secondo periodo, sono soppresse le parole: ", anche non definitiva".

8.201

Toia, Baio Dossi, Dentamaro

Sostituire líarticolo con il seguente:

"Art. 8. ñ 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, allíarticolo 9, comma 3, al primo periodo sono soppresse le parole: ", o pronunciata sentenza di condanna, anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione."".

8.202

Gubert

Al comma 1, sostituire la parola: "sei" con la parola: "otto".

8.203

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, la parola: "sei" è sostiuita dalla parola: "quattro".

8.8

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sostituire la parola: "sei" con la seguente: "quattro".

8.3

Pagliarulo, Marino, Muzio

Allíarticolo 8, comma 1, sostituire la parola: "sei" con la parola: "tre".

8.204

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sostituire la parola: "anni" con la parola: "mesi".

8.205

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, inserire dopo le parole: "sei anni" le seguenti: "anche non continuativi".

8.206

Crema, Manieri, Marini

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Allíarticolo 9 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La carta di soggiorno è rilasciata sempre che nei confronti dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui allíarticolo 380 del codice di procedura penale nonchè, limitatamente ai delitti non colposi, allíarticolo 381 del medesimo codice. La carta di soggiorno non può essere rilasciata e, se lo è stata, viene revocata, se lo straniero viene condannato con sentenza alla pena della reclusione ed il giudice non applica nei suoi confronti il beneficio della sospensione condizonale. La presente disposizione ha effetto anche nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Contro il provvedimento di rifiuto della carta di soggiorno e contro quello di revoca della stessa è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo regionale"".

8.6

Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Al comma 1, dellíarticolo 9, del testo unico di cui al decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, sostituire le parole: "titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi" con le seguenti: "titolare, al momento della richiesta, di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per studio o per motivi religiosi"".

8.0.3a

Giaretta, Dentamaro, Petrini, Cambursano, Toia, Dato

Dopo líarticolo 8, aggiungere il seguente:

"Art. 8-bis

(Misure di emersione per addetti al lavoro domestico, di cura
e di assistenza)

1. Le famiglie che hanno fatto ricorso a lavoro irregolare di addetti al lavoro domestico, di cura e di assistenza, non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale, possono farlo emergere, tramite apposita dichiarazione di emersione, da presentare entro il 31 marzo 2002.

2. I lavoratori o collaboratori inseriti nelle dichiarazioni di emersione di cui al comma 1 possono estinguere i loro debiti fiscali e previdenziali, connessi alla prestazione di lavoro irregolare, per ciascuno degli anni che intendono regolarizzare, mediante il pagamento di una contribuzione sostitutiva, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di 100 euro per ogni anno pregresso, senza applicazione di sanzioni e interessi. Il pagamento eí effettuato nei termini e modalità stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Eí precluso ogni accertamento fiscale e previdenziale sui redditi di lavoro per gli anni regolarizzati. I lavoratori possono, a domanda, ricostruire in tutto o in parte la loro posizione pensionistica per gli anni pregressi, fino ad un massimo di cinque anni, esclusivamente mediante contribuzione volontaria.

3. I lavoratori o collaboratori di cui al comma 2, se stranieri, possono richiedere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, a seguito della stipula di un contratto di soggiorno per lavoro di cui allíart. 4 della presente legge.

4. Allíart. 10, comma 1, del testo unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b)-bis. Le spese sostenute dai soggetti con reddito imponibile annuale ai fini IRPEF inferiori ad euro 100.000, per le retribuzioni o compensi corrisposti ad addetti al lavoro domestico, di cura e di assistenza familiare, nonché allíassistenza domiciliare a favore degli anziani ultrasettantenni a carico, nel limite complessivo massimo di 8.000 euro per anno díimposta."".

Compensazione Gruppo Margherita (vedi em. 27.0.3a)

8.0.4

Di Siena, Brutti Massimo, Falomi, Viviani, Pagliarulo, Iovene, Martone, Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi, Vitali, Rotondo, Gasbarri, Brunale, Brutti Paolo, Pizzinato, Flammia

Dopo líarticolo 8, aggiungere il seguente:

"Art. 8-bis.

(Diritto di voto)

1. Al comma 4 dellíarticolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellíamministrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alla lettera d) sostituire le parole: ", esercitando anche líelettorato quando previsto dallíordinamento e" con il seguente comma:

"4-bis. Allo straniero regolarmente soggiornante da almeno cinque anni è riconosciuto líelettorato attivo e passivo nelle elezioni amministrative, nonchè il diritto di partecipare alle consultazioni referendarie a carattere locale,".

8.0.1

Forlani

Dopo líarticolo 8, aggiungere il seguente:

"Art. 8-bis.

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, allíarticolo 10 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Avverso il provvedimento di respingimento lo straniero, anche avvalendosi dellíassistenza di cui allíarticolo 11, comma 5, può presentare entro le ventiquattro ore ricorso al pretore territoriale competente, che decide entro le ventiquatto ore successive"".

8.0.2

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Dopo líarticolo 8, aggiungere il seguente:

"Art. 8-bis.

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, allíarticolo 9, comma 1, sostituire la parola: "Questore", con la parola: "Sportello unico per líimmigrazione presso líUfficio territoriale del Governo"".

8.0.5

Guerzoni, Viviani

Dopo líarticolo 8, aggiungere il seguente:

"Art. 8-bis

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, allíarticolo 10 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. Avverso il provvedimento di respingimento lo straniero, anche avvalendosi dellíassistenza di cui allíarticolo 11, comma 5, può presentare, entro le ventiquattro ore, ricorso al pretore territoriale competente, che decide entro le ventiquattro ore successive".

8.0.6

Toia, Baio Dossi, Dentamaro

Dopo líarticolo 8, aggiungere il seguente:

"Art. 8-bis

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, allíarticolo 10 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. Avverso il provvedimento di respingimento lo straniero, anche avvalendosi dellíassistenza di cui allíarticolo 11, comma 5, può presentare, entro le ventiquattro ore, ricorso al Tribunale territoriale competente, che decide entro le ventiquattro ore successive".

 

Art. 9.

9.3

Boco, Turroni, De Petris, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Sopprimere líarticolo.

9.200

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Sopprimere líarticolo.

9.4

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, sopprimere le seguenti parole: "sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per líordine e la sicurezza pubblica".

9.201

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 1-bis, sopprimere le parole: ", ove necessario,".

9.202

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 1-bis, sostituire la parola: "necessarie" con la seguente: "utili".

9.203

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 1-bis, sostituire le parole: "Sulla frontiera marittima e terrestre" con le seguenti: "sulla frontiera".

9.1

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: "Il Ministro dellíinterno promuove", con le seguenti: "Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dellíinterno e sentito il parere del comitato previsto dallíarticolo 2-bis, promuove".

9.2

Guerzoni

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: "Il Ministro dellíinterno promuove" con "Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dellíinterno e sentito il parere del Comitato nazionale per líordine e la sicurezza pubblica".

9.205

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere le parole: "Ministro dellíinterno" le seguenti: "di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali".

9.206

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere le parole: "Ministro dellíinterno" le seguenti: "di concerto con il Ministro degli affari esteri".

 

Art. 10.

10.200

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Sopprimere líarticolo.

10.15

Boco, Turroni, De Petris, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Sopprimere líarticolo.

10.11a/1

Boscetto

Allíemendamento 10.11a, nel comma 1, lettera b), capoverso 3, prima della parola: "Chiunque" inserire le seguenti: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato".

10.11a/2

Boscetto

Allíemendamento 10.11a, nel comma 1, lettera b), capoverso 3, secondo periodo, sostituire le parole: "in concorso di tre persone" con le seguenti: "da tre o più persone in concorso tra loro".

10.11a/3

Boscetto

Allíemendamento 10.11a, nel comma 1, lettera c), capoverso 3-ter, dopo le parole: "sfruttamento sessuale" inserire le seguenti: "ovvero riguardano líingresso dei minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento".

10.11a/4

Boscetto

Allíemendamento 10.11a, nel comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 3-quater, con il seguente:

"3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dallíarticolo 98 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dallíaumento conseguente alle predette aggravanti".

11.10a/100

Cambursano, Dentamaro, Petrini, Toia, Giaretta

Nellíemendamento 10.11a, al comma 1 dellíarticolo 10 ivi sostituito sopprimere la lettera d).

11.10a/101

Cambursano, Dentamaro, Petrini, Toia, Giaretta

Nellíemendamento 10.11a, al comma 1 lettera d), dellíarticolo 10 ivi sostituito sopprimere il comma 9-bis.

10.11a/5

Boco, De Petris, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan, Vitali

Allíemendamento 10.11a, al comma 1, lettera d), nel capoverso 9-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Ai cittadini extracomunitari trasportati illecitamente si applicano, in ogni caso, le disposizioni contenute nellíarticolo 10, comma 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.".

10.11a/6

Brutti Massimo, Guerzoni, Di Siena

Allíemendamento 10.11a, al comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso 9-ter.

10.11a/7

Boco, De Petris, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Allíemendamento 10.11a, al comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso 9-ter.

11.10a/102

Cambursano, Dentamaro, Petrini, Toia, Giaretta

Allíemendamento 10.11a, al comma 1 lettera d), dellíarticolo 10 ivi sostituito sopprimere il comma 9-ter.

10.11a/8

Boco, De Petris, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Allíemendamento 10.11a, al comma 1, lettera d), nel capoverso 9-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Gli interventi della Marina militare, come anche quelli delle altre navi italiane in servizio di polizia, devono, in ogni caso, essere svolti nel rispetto della Convenzione sullo status dei rifugiati del 1951 e in particolare del principio del non-refoulement.".

11.10a/103

Cambursano, Dentamaro, Petrini, Toia, Giaretta

Allíemendamento 10.11a, al comma 1 lettera d), dellíarticolo 10 ivi sostituito sopprimere il comma 9-quater.

10.11a/9

Brutti Massimo, Guerzoni, Di Siena

Allíemendamento 10.11a, comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso 9-quinquies.

10.11a/10

Boco, De Petris, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Allíemendamento 10.11a, comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso 9-quinquies.

10.11a/104

Cambursano, Dentamaro, Petrini, Toia, Giaretta

Allíemendamento 10.11a, al comma 1 lettera d), dellíarticolo 10 ivi sostituito sopprimere il comma 9-quinquies.

10.11a/105

Cambursano, Dentamaro, Petrini, Toia, Giaretta

Allíemendamento 10.11a, al comma 1 lettera d), dellíarticolo 10 ivi sostituito sopprimere il comma 9-sexies.

10.11a

Boscetto, Pastore

Sostituire líarticolo con il seguente:

"Art. 10.

(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)

1. Allíarticolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare líingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare líingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 15.000 per ogni persona.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare líingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare líingresso illegale in altro Stato del quale la persona non cittadino o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. La stessa pena si applica quando il fatto è commesso in concorso di tre o più persone o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.";

c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate se:

a) il fatto riguarda líingresso o la permanenza nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) per procurare líingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;

c) per procurare líingresso o la permanenza la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.

3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25,000 euro per ogni persona.

3-quater. Per le aggravanti di cui ai commi 3-bis, 3-ter non si fa luogo al giudizio di prevalenza o equivalenza con eventuali circostanze attenuanti concorrenti.

3-quinquies. Alle persone condannate per i fatti di cui ai commi 3, 3-bis, 3-ter si applicano e disposizioni dellíarticolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni.";

d) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

"9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.

9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attività di cui al comma 9-bis.

9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, da parte delle navi della Marina militare nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.

9-quinquies. Le modalità di intervento delle navi della Marina militare nonchè quelle di raccordo con le attività svolte dalle altre unità navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri dellíinterno, della difesa, dellíeconomia, delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.

9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili anche per i controlli concernenti il traffico aereo".".

10.201

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

10.16

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

10.45

Guerzoni, Brutti Massimo, Maritati

Al comma 1, sopprimre la lettera a).

10.1

Bobbio

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Fuori dei casi di cui ai commi 1, 3 e 3-bis, le stesse pene si applicano qualora i fatti previsti dai predetti commi siano commessi alfine di favorire líingresso degli stranieri presenti illegalmente in Italia nel terirtorio di un altro Stato"".

10.7

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Allíarticolo 10, comma 1, lettera a), sostituire le parole: "ovvero líingresso degli stranieri, presenti illegalmente in Italia, nel territorio di un altro Stato", con le seguenti parole: "ovvero líingresso illegale nel territorio di un altro Stato degli stranieri, regolarmente soggiornanti o presenti illegalmente in Italia".

10.46

Guerzoni

Alla lettera a), dopo: "seguenti:" e fino alla fine del periodo, sostituire con: ": ovvero líingresso illegale nel territorio di un altro Stato degli stranieri, regolarmente soggiornanti o presenti illegalmente in Italia".

10.202

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: "un altro Stato" aggiungere le seguenti: "che abbia ratificato líAccordo di Schengen".

10.203

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

10.47a

Battafarano, Viviani, Gruosso, Piloni, Di Siena, Guerzoni

Sopprimere le lettere b) e c).

10.47

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

10.40

Maritati, Guerzoni, Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

10.41

Maritati, Guerzoni, Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso a fine di lucro o da tre più persone in concorso tra loro utilizzando servizi di trasporto internazionale o documenti confraffatti, ovvero quando il fatto riguarda líingresso di cinque o più persone, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di 15.493,71 euro per ogni straniero di cui è stato favorito líingresso in violazione del presente decreto. Se il fatto è commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione, ovvero riguarda líingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfrfuttamento a qualsiasi titolo, la pena è della reclusione da icnque a quindici anni e della multa di 25.822,84 euro per ogni straniero di cui è stato favorito líingresso in violazione del presente decreto"".

Conseguentemente, sopprimere la lettera c), limitatamente al capovero 3-bis; al capoverso 3-ter sopprimere le parole: "3-bis".

10.39

Cambursano

Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Chiunque, in violazione del presente testo unico, al fine di trarne profitto per sé o per altri, compie attività volte a favorire o agevolare líingresso di stranieri nel territorio dello Stato, utilizzando qualsiasi mezzo di trasporto o documenti contraffatti, è punito con la reclusione da quttro a dodici anni e con la multa di 15.500 euro per ogni straniero di cui è stato favorito o agevolato líingresso nel territorio dello Stato. Quando il fatto è commesso in concorso da tre o più persone, ovvero riguarda líingresso di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà".".

10.13

Il Relatore

Al comma 1, lettera b), capoverso 3, prima delle parole: "Chiunque compia" inserire le seguenti: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato".

10.2

Bobbio

Al comma 1, lettera b), capoverso 3, premettere le parole: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato".

Al comma 1, lettera c), al capoverso 3-bis, premettere le parole: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato" e dopo le parole: "allo sfruttamento della prostituzione" inserire le altre: "ovvero di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento".

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 3-ter con il seguente:

"3-ter. Allíarticolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modiificazioni, al comma 1, dopo le parole: "609-octies del codice penale" sono inserite le seguenti: "nonchè dallíarticolo 12, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni,"".

10.204

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea 3 sostituire le parole: "compia attività dirette a favorire" con la parola: "favorisca".

10.205

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), allíalinea 3 sostituire le parole: "nel territorio dello Stato" con le parole: "in Italia".

10.4

Magnalbò, Valditara

Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: "in concorso" con le seguenti: "in associazione".

10.25

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea 3, sostituire le parole: "in concorso con due o più persone" con le parole: "in concorso con più persone".

10.500

Toia, Baio Dossi, Dentamaro

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: "utilizzando" con le seguenti: "o utilizzando".

10.3

Forlani, Maffioli

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: "utilizzando" con le seguenti: "o utilizzando".

10.48

Guerzoni

Alla lettera b), capoverso, premettere alla parola: "utilizzando" la parola: "ovvero".

10.8

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: "utilizzando" con le parole: "ovvero utilizzando".

10.501

Guerzoni, Viviani

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: "utilizzando" con le parole: "o utilizzando".

10.206

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea 3 sopprimere le parole: "ovvero quando il fatto riguarda líingresso di cinque o più persone".

10.26

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea 3, sostituire le parole: "di cinque o più persone" con le parole: "di dieci o più persone".

10.207

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea 3, sostituire la parola: "cinque" con la parola: "sette".

10.27

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea 3, sostituire le parole: "da quattro a dodici anni" con le parole: "da due a sei anni".

10.208

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni

Al comma 1, lettera b), alinea 3, sostituire le parole: "da quattro a dodici anni" con le parole: "da tre a dieci anni".

10.209

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea 3, sostituire la parola: "dodici" con la parola: "dieci".

10.50

Guerzoni

Al comma 1, lettera b), al punto 3), sostituire: "15.493,71 euro" con:"26.000 euro".

10.28

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea 3, sostituire le parole: "15.493,71 euro" con le parole: "20.000 euro".

10.210

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea 3, sostituire la cifra: "15.493,71" con la cifra: "15.400".

10.18

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

10.38

Cambursano

Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Chiunque, in violazione del presente testo unico, compie attività volte a favorire o agevolare líingresso di stranieri nel territorio dello Stato, utilizzando qualsiasi mezzo di trasporto o documenti contraffatti, al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, ovvero minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 25.900 euro per ogni straniero di cui è stato favorito o agevolato líingresso nel territorio dello Stato. Quando il fatto è commesso in concorso da tre o più persone, ovvero riguarda líingresso e lo sfruttamento di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà".".

10.19

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), sopprimere il comma 3-bis.

10.9

Malabarba, Melentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 3-bis con il seguente:

"3-bis. Chiunque compia attività dirette a favorire líingresso o il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente decreto al fine del reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite per favorirne lo sfruttamento ovvero da destinare alla commissione di uno dei delitti indicati nellíarticolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 26.000 euro per ogni straniero di cui è stato favorito líingresso o il soggiorno in violazione delle norme del presente decreto".

10.12

Il Relatore

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, prima delle parole: "chiunque compia" inserire le seguenti: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato".

10.49

Guerzoni

Al comma 1, lettera c), al capoverso "3-bis, dopo la parola: "líingresso" inserire: "o il soggiorno"; e dopo le parole: "della prostituzione" e prima di: "è punito" inserire: "o di minori da impegnare in attività illecite per favorirne lo sfruttamento ovvero da destinare alla commissione di uno dei delitti indicati nellíarticolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale,"; conseguentemente nella secondíultima riga, dopo le parole: "líingresso" e prima di: "in", inserire: "o il soggiorno".

10.5

Valditara, Magnalbò

Al comma 3-bis, dopo la parola: "allo sfruttamento della prostituzione" aggiungere le seguenti: "ovvero riguarda líingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento".

10.29

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), alinea 3-bis, sostituire le parole: "da cinque a quindici anni" con le parole: "da tre a sette anni".

10.211

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni

Al comma 1, lettera c), alinea 3-bis, sostituire le parole: "da cinque a quindici anni" con le seguenti: "da quattro a dodici anni".

10.211

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), alinea 3-bis, sostituire la parola: "quindici" con la parola: "quattordici".

10.30

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), alinea 3-bis, sostituire le parole: "25.822,84 euro" con le parole: "40.000 euro".

10.213

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), alinea 3-bis, sostituire la cifra: "25.822,84" con la cifra: "25.800".

10.20

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), sopprimere il comma 3-ter.

10.6

Il Relatore

Allíarticolo 10, comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 3-ter con il seguente:

"Allíarticolo 4-bis,, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: "e allíarticolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobree 1990, n. 309" sono sostituite dalle seguenti: ", allíarticolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e allíarticolo 12 commi 3 e 3-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"".

10.31

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), alinea 3-ter, sostituire le parole: "si applicano" con le parole: "non si applicano".

10.10

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Allíarticolo 10, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

"c-bis) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti e salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nellíambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente decreto, è punito con la reclusione fino a cinque anni e con la multa di 16.000 euro per ogni straniero di cui è stato favorito il soggiorno illegale".

c-ter) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Sono aumentate le pene previste dalle norme vigenti per i delitti dolosi quando essi siano compiuti in Italia da uno straniero presente illegalmente nel territorio dello Stato ovvero siano compiuti nei confronti di costui".".

10.37

Cambursano

Al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"c-bis) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Chiunque, salvo che il fatto non costituisca più grave reato al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, agevola, favorisce o consente la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa di 5.160 euro per ogni straniero di cui ha agevolato, consentito o favorito la permanenza nel territorio dello Stato. Quando il fatto è commesso in concorso da tre o più persone, ovvero riguarda líingresso e lo sfruttamento di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà".".

10.502

Magnalbò

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

"c-bis) alla fine del comma 5 aggiungere il seguente periodo: "La pena della reclusione è aumentata fino a sei anni per chiunque svolga líesercizio di uníattività economica con fine di lucro impiegando stranieri entrati nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente decreto, senza adempiere agli obblighi previsti dalle norme in materia fiscale, previdenziale o di lavoro"".

10.503

Eufemi, Borea

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

"c-bis) alla fine del comma 5 aggiungere il seguente periodo: "La pena della reclusione è aumentata fino a sei anni per chiunque svolga líesercizio di uníattività economica con fine di lucro impiegando stranieri entrati nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente decreto, senza adempiere agli obblighi previsti dalle norme in materia fiscale, previdenziale o di lavoro"".

10.504

Dentamaro, Cambursano

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

"c-bis) alla fine del comma 5 aggiungere il seguente periodo: "La pena della reclusione è aumentata fino a sei anni per chiunque svolga líesercizio di uníattività economica con fine di lucro impiegando stranieri entrati nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente decreto, senza adempiere agli obblighi previsti dalle norme in materia fiscale, previdenziale o di lavoro"".

10.214

Del Pennino

Dopo la lettera c) inserire la seguente:

"c-bis) al comma 5 le parole: "lire 30 milioni" sono sostituite con le parole: "15.493,71 euro"; al comma 6 le parole: "da lire un milione a lire 5 milioni" sono sostituite con le parole: "da 516,46 euro a 2.582,28 euro"".

10.21

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

10.51

Guerzoni

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

10.22

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera d), sopprimere il comma 9-bis.

10.42

Brutti Massimo, Guerzoni, Maritati, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, lettera d), capoverso "9-bis" ivi richiamato, sostituire le parole: "nel trasporto illecito di migranti" con le seguenti: "in attività dirette a favorire líingresso degli stranieri nel territorio dello Stato di cui al comma 3" e conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole: "traffico di migranti" con le seguenti: "in attività dirette a favorire líingresso degli stranieri nel territorio dello Stato".

10.32

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera d), alinea 9-bis, sopprimere le parole: "sottoporla ad ispezione".

10.14

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera d), alinea 9-bis, sostituire le parole: "sequestrarla" con le seguenti: "sottoporla a sequestro, da convalidarsi nelle successive ventiquattro ore da parte dellíautorità giudiziaria".

10.215

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera d), alinea 9-bis, alle parole: "in un porto dello Stato" aggiungere le parole: "opportunamente attrezzato per ospitare i passeggeri".

10.23

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera d), sopprimere il comma 9-ter.

10.33

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera d), alinea 9-ter, sostituire le parole: "possono essere esercitati" con le parole: "non possono essere esercitati".

10.34

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera d), alinea 9-ter, sopprimere le parole: "da parte delle navi da guerra".

10.43

Brutti Massimo, Guerzoni, Maritati, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, lettera d), capoverso "9-ter" sostituire le parole: "navi da guerra" con le parole: "navi della marina militare italiana".

10.35

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera d), alinea 9-ter, sopprimere le parole: "o da accordi bilaterali o multilaterali".

10.44

Brutti Massimo, Guerzoni, Maritati, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, lettera d), capoverso "9-ter" sopprimere le parole: "se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato".

10.24

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera d), sopprimere il comma 9-quater.

10.35

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera d), alinea 9-quater, sostituire le parole: "si applicano" con le parole: "non si applicano".

10.216

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera d), alinea 9-quater, sostituire le parole: "in quanto compatibili" con le seguenti: "nel caso di aeromobili".

10.217

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera d), alinea 9-quater, alle parole: "traffico aereo" aggiungere le seguenti: "esercitati da aerei in funzione di polizia".

10.0.1a

Giaretta, Gambursano, Dentamaro. Petrini, Toia, Dato

Dopo líarticolo 10, aggiungere il seguente:

"Art. 10-bis.

(Misure per favorire líemersione di attività irregolari)

1. Allíarticolo 10, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera:

"b-bis) le spese sostenute dai soggetti con reddito imponibile annuale ai fini IRPEF inferiore a 100.000 euro, per le retribuzioni o i compensi agli addetti ai servizi domestici, di cura e di assistenza, nonché allíassistenza domiciliare a favore dei familiari ultrasettantenni a carico, nel limite complessimo massimo di 8.000 euro".".

Compensazioni Gruppo Margherita-DL-Ulivo (vedi em. 27.0.3a)

 

Art. 11.

11.200

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Sopprimere líarticolo.

11.39

Boco, Turroni, De Petris, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Sopprimere líarticolo.

11.5

Forlani, Maffioli

Sostituire líarticolo con il seguente:

"Art. 11. - (Espulsione amministrativa). ñ 1. Allíarticolo 13, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 sono soppresse le parole: "e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola"".

11.500

Toia, Baio Dossi, Dentamaro

Sostituire líarticolo con il seguente:

"Art. 11. - (Espulsione amministrativa). ñ 1. Allíarticolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 7 sono soppresse le parole: "e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola"".

11.77a

Maritati

Al comma 1, premettere alla lettera a), la seguente:

"0a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Nei casi in cui, sulla base di circostanze obiettive riguardanti líinserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il prefetto non rilevi la necessità di adottare un provvedimento di espulsione, il questore rilascia un permesso di soggiorno in applicazione dei commi 5, 6, 9 dellíarticolo 5 o, quando questo non sia possibile, ingiunge allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni. In questo caso il questore procede al rilevamento delle imprtonte digitali dello straniero. Ove lo straniero non ottemperi allíingiunzione del questore, il prefetto ne dispone líespulsione"".

Conseguentemente, ridurre gli importi iscritti nei fondi speciali di parte corrente per ciascun Ministero, così come indicati nella Tabella A richiamata allíarticolo 78, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per ciascun anno del triennio 2002-2004, di una percentuale dellíammontare complessivo, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza degli oneri conseguenti.

11.201

Del Pennino

Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:

"0a) al primo comma sopprimere le parole: "di ordine pubblico o", e dopo il secondo comma inserire il seguente comma:

"2-bis. Líespulsione dello straniero può essere disposta dal Prefetto al di fuori dei casi indicati nel precedente comma 2 per motivi di ordine pubblico."".

11.202

Del Pennino

Al comma 1, premettere alla lettera a), la seguente:

"0a) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

"b) si è trattenuto nel territorio dello Stato privo di valido documento attestante la sua identità e nazionalità o senza aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo;"".

11.11

Del Pennino

Al comma 1, premettere alla lettera a), la seguente:

"0a) al comma 2, lettera b), dopo le parole: "territorio dello Stato" sono aggiunte le seguenti: "privo di valido documento attestante la sua identità e nazionalità o"".

11.78

Maritati

Al comma 1, premettere alla lettera a), la seguente:

"0a) al comma 2 le parole: "líespulsione è disposta dal prefetto" sono sostituite dalle seguenti: "Il prefetto può disporre líespulsione"".

11.79

Maritati, Guerzoni, Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

11.42

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

11.14

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Líespulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dellíinteressato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire líespulsione, richiede il nulla osta allíautorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione allíaccertamento della responsabilità di persone concorrenti nei reati o imputate in procedimenti per reati connessi, e allíinteresse della persona offesa, incluso il caso in cui líoffeso sia lo straniero stesso. In tal caso líesecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando líautorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede allíespulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora líautorità giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte dellíautorità giudiziaria competente. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporaneo, secondo i termini, le modalità e le garanzie previste ai sensi dellíarticolo 14, nei confronti dello straniero qualora sussista il pericolo concreto ed attuale che egli si renda irreperibile".

11.81

Brutti Massimo, Guerzoni, Maritati, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, lettera a), nel comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: "immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dellíinteressato".

11.60

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), nel comma 3, sostituire le parole: "anche se sottoposto" con le seguenti: "tranne se sottoposto".

11.203

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), alinea "3", sostituire le parole: "anche se" con le parole: "se non".

11.25

Stiffoni, Monti

Al comma 1, lettera a), capoverso, nel comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: "e non si trova in stato", fino alla fine del periodo con le seguenti: "o comunque, in relazione ad un procedimento penale, la sua presenza sul territorio nazionale si renda necessaria, líautorità giudiziaria comunica alla questura territorialmente competente la sussistenza di inderogabili esigenze processuali che ostino allíespulsione dello straniero".

11.82

Brutti Massimo, Guerzoni, Maritati, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: "in carcere".

11.83

Maritati, Guerzoni, Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, dopo le parole: "richiede il nulla osta allíautorità giudiziaria, che" inserire le seguenti: ", sentito líinteressato,".

11.61

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: "richiede il nulla osta allíautorità giudiziaria" sopprimere il resto del periodo dalle parole: "che può negarla" alle parole: "interesse della persona offesa".

11.204

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), alinea "3", dopo le parole: "che può negarlo" sopprimere il periodo: "solo in presenza di inderogabili esigenze processuali... e allíinteresse della persona offesa".

11.84

Brutti Massimo, Guerzoni, Maritati, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: "valutate in relazione allíaccertamento della resposabilità di persone concorrenti nei reati o imputate in procedimenti per reati connessi, e allíinteresse della persona offesa".

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 3-bis, sostituire le parole: "ricorra una delle ragioni" con le seguenti: "ricorrano le esigenze processuali".

11.106

Boscetto, Pastore

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "della responsabilità di persone concorrenti nei reati o imputate" con le seguenti: "della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati".

11.37

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera a), capoverso, nel comma 3, secondo periodo, aggiungere, dopo le parole: "persona offesa" le seguenti: ", incluso il caso in cui líoffeso sia lo straniero stesso".

11.205

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni

Al comma 1, lettera a), alinea "3", alla fine del secondo periodo dopo le parole: "persona offesa" aggiungere le seguenti: "a comprovate esigenze di difesa del sottoposto a procedimento penale".

11.80

Maritati, Guerzoni, Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere il quinto periodo.

11.500

Falcier

Al comma 1, lettera a), capoverso, nel comma 3, sostituire il quinto periodo con il seguente. "Il nullaosta síintende implicitamente concesso, se il giudice non ha espressamente previsto di subordinare ad esso líespulsione dello straniero".

Conseguentemente sopprimere il sesto periodo.

11.62

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), capoverso, quinto periodo, sostituire le parole: "quindici giorni" con le seguenti: "novanta giorni".

11.206

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), alinea 3, la parola: "quindici" è sostituita dalla parola: "sessanta".

11.8

Valditara, Magnalbò

Al comma 1, capoverso, quinto periodo, sostituire la parola: "quindici giorni" con la seguente: "otto giorni".

11.62a

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), capoverso 3, quinto periodo, sostituire le parole: "quindici giorni" con le seguenti: "dieci giorni".

11.36

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera a), capoverso, nel quinto periodo dopo le parole: "quindici giorni" sostituire le parole: "dalla richiesta" con le seguenti: "dalla data di ricevimento della richiesta da parte dellíautorità giudiziaria competente".

11.36a

Boscetto, Pastore

Al comma 1, lettera a), capoverso, nel quinto periodo dopo le parole: "quindici giorni" sostituire le parole: "dalla richiesta" con le seguenti: "dalla data di ricevimento della richiesta da parte dellíautorità giudiziaria competente".

11.43

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

11.44

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere il comma 3-bis.

11.89

Brutti Massimo, Guerzoni, Maritati, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire il comma 3-bis, con il seguente:

"3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice, sentito líinteressato, rilascia il nulla osta allíatto dellíordinanza di cui allíarticolo 391, comma 6, del codice di procedura penale, salvo che ricorrano le esigenze processuali per le quali il nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3".

11.85

Maritati, Guerzoni, Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 3-bis dopo le parole: "il giudice" inserire le seguenti: ", sentito líinteressato".

11.86

Brutti Massimo, Guerzoni, Maritati, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 3-bis sopprimere le parole: "che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dellíarticolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o".

11.87

Brutti Massimo, Guerzoni, Maritati, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 3-bis sopprimere le parole: "in carcere".

11.88

Brutti Massimo, Guerzoni, Maritati, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 3-bis, sostituire le parole: "ricorra una delle ragioni" con le seguenti: "ricorrano le esigenze processuali".

11.45

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere il comma 3-ter.

11.207

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea "3-ter", sopprimere la parola: "revocata"

11.208

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni

Al comma 1, lettera b), alinea "3-ter", dopo le parole: "qualsiasi ragione" aggiungere le seguenti: "diversa dalla insussistenza di gravi indizi a carico"

11.90

Brutti Massimo, Guerzoni, Maritati, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 3-ter, primo periodo, sopprimere le parole: "in carcere".

11.209

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea "3-ter", sopprimere le parole: "revoca o"

11.91

Maritati, Guerzoni, Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 3-ter, secondo periodo, dopo le parole: "líestinzione della misura," inserire le seguenti: "sentito líinteressato".

11.92

Brutti Massimo, Guerzoni, Maritati, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 3-ter, secondo periodo, sostituire le parole: "decide sul rilascio del nulla osta allíesecuzione dellíespulsione" con le seguenti: ", sentito líinteressato, rilascia il nulla osta allíesecuzione dellíespulsione salvo che ricorrano le esigenze processuali per le quali il nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3".

11.210

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea "3-ter", sopprimere la parola: "immediatamente"

11.46

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere il comma 3-quater.

11.93

Brutti Massimo, Guerzoni, Maritati, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire il comma 3-quater, con il seguente:

"3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, è sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dellíarticolo 240 del codice penale".

11.1

Bobbio Luigi

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 3-quater, sostituire il primo periodo con il seguente: "Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis, e 3-ter, il giudice, acquista la prova dellíavvenuta espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o, se è stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, sentenza di non doversi procedere".

11.47

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere il comma 3-quinquies.

11.94

Brutti Massimo, Guerzoni, Maritati, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere il comma 3-quinquies.

11.48

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere il primo periodo del comma 3-quinquies.

11.211

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea "3-quinquies", sopprimere la parola: "illegalmente".

11.49

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere il secondo periodo del comma 3-quinquies.

11.50

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere il comma 3-sexies.

11.15

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire il comma 3-sexies con il seguente:

"3-sexies. Il nullaosta allíespulsione non può essere concesso qualora si proceda per uno o più delitti previsti dallíarticolo 380 del codice penale, nonchè dallíarticolo 12 del presente decreto".

11.212

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea "3-sexies", sostituire la parola: "reati".

11.35

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 3-sexies, sostituire le parole: "407 comma 2, lettera a)," con la seguente: "380".

11.2

Bobbio Luigi

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 3-sexies, dopo le parole: "procedura penale" inserire le altre: "ovvero per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I del codice penale" e sostituire le parole: "nonchè dallíarticolo 12 del presente decreto" con le altre: "ovvero per uno o più delitti previsti dal presente decreto puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni. Il nulla osta non può inoltre essere concesso nei casi in cui lo straniero è stato già in precedenza espulso".

Conseguentemente allíarticolo 13, comma 1, allíarticolo 16 ivi richiamato, al capoverso 3 e al capoverso 5 dopo le parole: "procedura penale ovvero" inserire le altre: "per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I del codice penale, nonchè per" e aggiungere infine il seguente periodo: "Líespulsione non può inoltre essere disposta qualora lo straniero sia già stato in precedenza espulso".

11.51

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

11.102

Guerzoni, Brutti Massimo

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

11.213

Del Pennino

Le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

"c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Líespulsione è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica".

d) il comma 5 è soppresso".

11.16

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) il provvedimento amministrativo di espulsione è eseguito dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5. In tutti i casi in cui un provvedimento amministrativo di espulsione deve essere eseguito con accompagnamento immediato alla frontiera il questore presenta al giudice del tribunale del luogo in cui lo straniero si trova la richiesta scritta e motivata di autorizzazione allíaccompagnamento alla frontiera dello straniero espulso e contestualmente, in attesa della decisione del giudice, se sussistono elementi concreti ed attuali che fanno ritenere che lo straniero possa rendersi irreperibile o comunque sottrarsi allíesecuzione del provvedimento di espulsione, adotta nei confronti dello straniero stesso che non sia già sottoposto a custodia cautelare in carcere il provvedimento di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea e assistenza ai sensi dellíarticolo 14. Quando sussista una delle cause ostative allíesecuzione materiale dellíaccompagnamento indicate nel comma 1 dellíarticolo 14 il questore invia contestualmente al giudice líulteriore richiesta motivata che qualora autorizzi líaccompagnamento alla frontiera dello straniero espulso disponga altresì il provvedimento di ulteriore trattenimento di costui per la durata massima indicata nellíarticolo 14. Il Questore con la richiesta invia al giudice procedente, non oltre le quarantotto ore dallíemanazione del trattenimento, anche il provvedimento di trattenimento consegnato allo straniero, il provvedimento amministrativo di espulsione e líeventuale nullaosta allíespulsione concesso dallíautorità giudiziaria competente o la relativa richiesta presentata da più di 15 giorni, e contestualmente consegna allo straniero trattenuto copia di tale documentazione inviata al giudice e qualora ne sia sprovvisto provvede a nominare un difensore díufficio ai sensi dellíarticolo 14. Il giudice entro quarantotto ore dal ricevimento degli atti, sentito líinteressato e il suo difensore, con unico decreto provvede a disporre, se sussistono i requisiti previsti dalla legge, nellíordine, la convalida del trattenimento temporaneo disposto dal questore, líautorizzazione allíaccompagnamento alla frontiera e il provvedimento di ulteriore trattenimento dello straniero per uno dei motivi e per i termini indicati nellíarticolo 14. In ogni caso il giudice rigetta tali provvedimenti se non sussistono i presupposti previsti dalla legge per adottare il provvedimento amministrativo di espulsione o per la sua esecuzione con accompagnamento alla frontiera, ovvero se lo straniero si trova in una delle situazioni indicate negli articoli 18, 19, 20, 30 e 31 del presente testo unico e in tali casi annulla il provvedimento di espulsione e dispone che il Questore rilasci i titoli di soggiorno previsti dalle norme vigenti. La decisione del giudice è immediatamente esecutiva anche in pendenza di un ricorso per Cassazione ed è immediatamente comunicata anche per le vie brevi al competente questore, nonchè, con la necessaria traduzione, allíinteressato".

11.95

Brutti Massimo, Guerzoni, Maritati, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, lettera c), sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Líespulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, quanto lo straniero:

a) è espulso ai sensi del comma 1 o si è trattenuto indebitamente nel territorio dello Stato oltre il termine fissato con líintimazione;

b) è espulso ai sensi del comma 2, lettera c) e il prefetto rilevi, sulla base di circostanze obiettive, il concreto pericolo che lo straniero si sottragga allíesecuzione del provvedimento".

11.214

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: "eseguita dal questore" sono inserite le seguenti: ", previa convalida da parte dellíautorità giudiziaria".

11.215

Boco, Carella, Cortiana, De Patris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), alinea "4" sostituire le parole: "alla frontiera" con le seguenti: "al posto di frontiera".

11.34

Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera c), capoverso, nel comma 4, dopo le parole: "forza pubblica" inserire le seguenti: ", previa convalida dellíautorità giudiziaria".

11.12

Del Pennino

Al comma 1, lettera c), capoverso, nel comma 4, sopprimere le parole: "ad eccezione dei casi al cui comma 5".

11.75

Dentamaro, Giaretta, Toia, Dato

Al comma 1, lettera c), capoverso, nel comma 4, aggiungere il seguente periodo: "Líespulsione di cui al presente comma è disposta, su proposta del questore, con provvedimento del tribunale in composizione monocratica".

11.103

Villone

Al comma 1, lettera c), capoverso, nel comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"In ogni caso a seguito del provvedimento di espulsione da eseguire con accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica, il questore trasmette copia degli atti al Tribunale territorialmente competente, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dallíadozione del provvedimento. Il giudice, ove ritenga sussistenti i presupposti, convalida il provvedimento del questore, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito líinteressato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive".

11.52

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

11.96

Maritati, Guerzoni, Brutti MassimoÑ Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

11.96a

Maritati, Guerzoni, Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, ridurre gli importi iscritti nei fondi speciali di parte corrente per ciascun Ministero, così come indicati nella Tabella A richiamata allíarticolo 78, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per ciascun anno del triennio 2002-2004, di una percentuale dellíammontare complessivo, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza degli oneri conseguenti.

11.52a

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente:

a decorrere dal 1† gennaio 2003 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

líarticolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.

11.13

Del Pennino

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

"d) il comma 5 è soppresso".

11.17

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, sostituire la lettera d):

"d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, il provvedimento amministrativo di espulsione contiene líintimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni. In tali casi il questore dispone líaccompagnamento immediato alla frontiera dello straniero osservando la procedura prevista dal comma 4, qualora i termini indicati siano scaduti senza che lo straniero abbia lasciato il territorio dello Stato o quando il prefetto rilevi il concreto pericolo che lo straniero si sottragga allíesecuzione del provvedimento"".

11.216

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera d), alinea "6", sostituire le parole: "dello straniero" con le seguenti: "di colui che è oggetto di espulsione".

11.64

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera d), capoverso, sostituire le parole: "da più di sessanta giorni" con le parole: "da più di novanta giorni".

11.217

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera d), alinea "5", sostituire la parola: "sessanta" con la parola: "centoventi".

11.63

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera d), capoverso, dopo le parole: "non ne è stato chiesto il rinnovo" inserire le seguenti: "o nei casi in cui, per qualsiasi ragione, non è stato possibile procedere al trattenimento dello straniero in un centro di permanenza temporanea".

11.33

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera d), capoverso, nel primo periodo, dopo le parole: "il rinnovo" inserire le seguenti: "ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato".

11.218

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera d), alinea "5", sostituire le parole: "lasciare il territorio dello Stato" con le parole: "uscire dallíItalia".

11.65

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera d), capoverso, sostituire le parole: "entro il termine di quindici giorni" con le parole: "entro il termine di sessanta giorni".

11.219

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera d), alinea "5", sostituire la parola: "quindici" con la parola: "sessanta".

11.66

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera d), capoverso, sopprimere il secondo periodo.

11.32

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera d), capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: "In tali casi il questore dispone líaccompagnamento immediato alla frontiera dello straniero osservando la procedura prevista dal comma 4, qualora i termini indicati siano scaduti senza che lo straniero abbia lasciato il territorio dello Stato o quando il prefetto rilevi il concreto pericolo che lo straniero si sottragga allíesecuzione del provvedimento".

11.104

Guerzoni, Brutti Massimo

Al comma 1, lettera d), capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Quando líespulsione è disposta ai sensi del comma 2, lettera b), il questore può adottare la misura di cui allíarticolo 14, comma 1, qualora il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti líinserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il concreto pericolo che questíultimo si sottragga allíesecuzione del provvedimento".

11.220

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera d), alinea "5", sostituire la parola: "dispone" con la parola: "ordina".

11.7

Magnalbò, Valditara

Al comma 1, lettera d), capoverso, nel comma 5, abrogare la parola: "il Prefetto".

11.3

Bobbio Luigi

Al comma 1, lettera d), capoverso, nel comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ovvero quando lo straniero si trattenga indebitamente nel territorio dello Stato oltre il termine fissato con líintimazione".

11.53

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

11.18

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) ll comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Avverso il provvedimento amministrativo di espulsione può essere presentato unicamente il ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede líautorità che ha disposto líespulsione entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui il provvedimento di espulsione è stato comunicato allo straniero. Il tribunale in composizione monocratica accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito líinteressato, anche per il tramite della competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana. Il ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto anche personalmente, ed è presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne líautenticità e ne curano líinoltro allíautorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso allíassistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti allíautorità consolare. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nellíambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui allíarticolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, nonché ove necessario, da un interprete. Qualora il decreto di espulsione sia stato annullato dal giudice competente ad esaminare la richiesta di autorizzazione allíaccompagnamento alla frontiera ai sensi del comma 4 Iíannullamento del decreto impugnato deve essere immediatamente comunicato dallíautorità di pubblica sicurezza al giudice, il quale dichiara estinto il giudizio".

11.221

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera e), alinea "8", sostituire le parole: "tribunale in composizione monocratica" con le parole: "giudice unico".

11.31

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera e), capoverso, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: "entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui il provvedimento di espulsione è stato comunicato allo straniero".

11.222

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera e), alinea "8", sostituire la parola: "sessanta" con la parola: "conventi".

11.67

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera e), capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: "sessanta" con la parola: "novanta".

11.97

Maritati, Guerzoni, Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, lettera e), capoverso, terzo periodo, dopo le parole: "Il tribunale in composizione monocratica" inserire le seguenti: ", sentito líinteressato,".

11.23

Stiffoni, Monti

Al comma 1, lettera e), capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: "in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso." con le seguenti parole: "in applicazione delle disposizioni di cui allíarticolo 127 del codice di procedura penale in quanto compatibili ed utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo del ricorso. La decisione è inappellabile".

11.223

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera e), alinea "8", sostituire la parola: "venti" con la parola: "sessanta".

11.29

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera e), capoverso, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito líinteressato, anche per il tramite della competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana".

11.105

Maritati, Guerzoni

Al comma 1, lettera e), capoverso, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "sentito líinteressato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile".

11.68a

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera e), capoverso 8 settimo periodo sostituire le parole: "nonchè ove necessario, da un interprete" con le seguenti: "da un interprete".

Conseguentemente líarticolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.

11.68

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera e), capoverso, ultimo periodo, sostituire le parole: "nonché ove necessario, da un interprete" con le parole: "nonché da un interprete".

11.30

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera e), capoverso, aggiungere il seguente periodo: "Qualora il decreto di espulsione sia stato annullato dal giudice competente ad esaminare la richiesta di autorizzazione allíaccompagnamento alla frontiera ai sensi del comma 4 líannullamento del decreto impugnato deve essere immediatamente comunicato dallíautorità di pubblica sicurezza al giudice, il quale dichiara estinto il giudizio".

11.4

Bobbio Luigi

Al comma 1, lettera e), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il giudice sente líinteressato che ne fa richiesta anche per il tramite delle rappresentanze diplomatiche o consolari".

11.54

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

11.98

Maritati, Guerzoni, Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

11.224

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Alla lettera f) comma 1, sopprimere la parola: "9".

11.55

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

11.99

Maritati, Guerzoni, Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

11.19

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

"g) il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. Lo straniero espulso per effetto di qualsiasi tipo di provvedimento di espulsione non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione su domanda motivata dellíinteressato presentata dallíinteressato alla competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese di origine o di residenza dello straniero. Líautorizzazione è rilasciata con atto scritto e motivato dal Ministro dellíinterno se lo straniero era stato espulso con provvedimento amministrativo o dal competente magistrato di sorveglianza se lo straniero era stato espulso a titolo di misura alternativa alla detenzione o a titolo di misura di sicurezza. In caso di trasgressione al divieto di rientro lo straniero è punito con líarresto da sei mesi ad un anno e il provvedimento amministrativo di espulsione violato è nuovamente eseguito dal Questore con accompagnamento immediato alla frontiera disposto ai sensi dei commi 3 e 4"".

11.38

Boco, De Petris

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

"g) il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. Lo straniero espulso per effetto di qualsiasi tipo di provvedimento di espulsione non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione su domanda motivata dellíinteressato presentata dallíinteressato alla competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese di origine o di residenza dello straniero. Líautorizzazione è rilasciata con atto scritto e motivato dal Ministro dellíinterno se lo straniero era stato espulso con provvedimento amministrativo o dal competente magistrato di sorveglianza se lo straniero era stato espulso a titolo di misura alternativa alla detenzione o a titolo di misura di sicurezza. In caso di trasgressione al divieto di rientro lo straniero è punito con líarresto da sei mesi ad un anno e il provvedimento amministrativo di espulsione violato è nuovamente eseguito dal Questore con accompagnamento immediato alla frontiera disposto ai sensi dei commi 3 e 4"".

11.76

Cambursano

Al comma 1, la lettera g), è sostituita dalla seguente:

"g) il comma 13 è sostituito dai seguenti:

"13. Lo straniero espulso non può fare ingresso, né transitare o permanere nel territorio dello Stato, senza una specifica autorizzazione del Ministro dellíinterno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

13-bis. Lo straniero espulso a seguito di applicazione della misura di sicurezza di cui allíarticolo 235 del codice penale e di cui allíarticolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, nonché a titolo di sanzione sostitutiva alla detenzione, non può fare ingresso, né transitare o permanere nel territorio dello Stato per la durata della misura e comunque per un periodo di cinque anni. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da due a sei anni.

13-ter. Nei casi previsti dai commi 13 e 13-bis è obbligatorio líarresto in flagranza e si procede con rito direttissimo"".

11.56

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera g), capoverso, sopprimere il comma 13.

11.225

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera g), alinea "13", sostituire le parole: "dellíInterno" con le parole: "degli Affari Esteri"

11.100

Brutti Massimo, Guerzoni, Maritati, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, lettera g), capoverso, nel comma 13, secondo periodo, sostituire le parole: "da sei mesi ad un anno" con le seguenti: "da due a sei mesi".

11.69

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera g), capoverso, nel comma 13, sostituire le parole: "da sei mesi ad un anno" con le seguenti: "da tre mesi a sei mesi".

11.226

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera g), alinea "13", sostituire le parole: "un anno" con le seguenti: "dieci mesi".

11.70

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera g), capoverso, nel comma 13, sopprimere le parole: "ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera".

11.227

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera g), alinea "13", sopprimere le parole: "con accompagnamento immediato alla frontiera".

11.57

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera g), capoverso, sopprimere il comma 13-bis.

11.501

Brutti Massimo

Al comma 1, lettera g), sostituire il capoverso 13-bis. con il seguente:

"13-bis. Nel caso di espulsione disposta da giudice, al trasgressore che commetta nuovamente un reato non colposo si applica sempre líaumento di un terzo della pena".

11.71

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera g), capoverso, nel comma 13-bis, sostituire le parole: "da un anno a quattro anni" con le parole: "da sei mesi a due anni".

11.228

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera g), alinea 13-bis, sostituire la parola: "quattro" con la parola: "tre".

11.58

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera g), capoverso, sopprimere il comma 13-ter.

11.24

Stiffoni, Monti

Al comma 1, lettera g), capoverso, sostituire il comma 13-ter con il seguente:.

"13-ter. È consentito líarresto anche fuori dei casi di flagranza della persona che ha posto in essere una condotta punibile a norma dei commi 13 e 13-bis. Nellíudienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone líapplicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti previsti dallíarticolo 280 del codice di procedura penale".

11.72

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera g), capoverso, nel comma 13-ter, sostituire le parole: "è sempre consentito" con le parole: "non è consentito".

11.229

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera g), alinea 13-bis, sostituire le parole: "il fermo" con le seguenti: "líaccompagnamento in questura".

11.20

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

11.28

Boco, De Petris

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

11.59

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

11.101

Maritati, Guerzoni, Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

11.27

Boco, De Petris

Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:

"h) il comma 14 è sostituito dal seguente:

"14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo massimo di cinque anni, salvo che il giudice o il Tribunale amministrativo regionale, con il provvedimento che decide sul ricorso di cui ai commi 8 e 11, ne determinino diversamente la durata per un periodo inferiore, sulla base di notivi legittimi addotti dallíinteressato"".

11.73

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera h), capoverso, nel comma 14, sostituire la parola: "dieci" con la seguente: "tre".

11.230

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera h), alinea "14", sostituire la parola: "dieci" con la seguente: "sei".

11.106A

Guerzoni, Brutti Massimo, Maritati, Battafarano, Di Siena

Al comma 1, lettera h), capoverso, nel comma 14, sostituire la parola: "dieci" con la seguente: "cinque".

11.74

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera h), capoverso, nel comma 14, sostituire le parole: "a cinque anni" con le seguenti: "a due anni".

11.26

Boco, De Petris

Al comma 1, lettera h), capoverso, nel comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Allo scadere di detto periodo, il regolamento di attuazione del presente decreto, stabilisce le modalità per la cancellazione immediata dagli archivi del Sistema informazione Schengen (SIS) della segnalazione finalizzata alla non ammissione dello straniero".

11.6

Valditara, Magnalbò

Al comma 1, lettera h), capoverso, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

"14-bis. Fermo restando quanto stabilito nei commi precedenti, lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione, che ne ostacoli líesecuzione non fornendo elementi idonei per la sua esatta identificazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni".

11.22

Stiffoni, Monti

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

"i) dopo il comma 15, è aggiunto il seguente:

"15-bis. Fermo restando quanto stabilito nei commi precedenti, lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione, che ne ostacoli líesecuzione non fornendo sufficienti elementi per la sua esatta identificazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni"".

11.231

Crema, Manieri, Marini

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Allíarticolo 13 del testo unico, comma 2, lettera a), dopo le parole: "ai sensi dellíarticolo 10", sono aggiunte le seguenti: "salvo quanto dispone il comma 1.bis dellíarticolo 5".

11.107a

Guerzoni, Budin

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Al comma 2 dellíarticolo 13 del testo unico (decreto legislativo n. 268 del 1998), sostituire le parole: "Líespulsione è disposta dal prefetto" con le seguenti: "Il prefetto può disporre líespulsione"".

Corrispondentemente, dopo il comma 2 dellíarticolo 13 del testo unico, aggiungere i seguenti:

"2-bis. Nei casi in cui, sulla base di circostanze obiettive riguardanti líinserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il prefetto non rilevi la necessità di adottare su provvedimento di espulsione, il Questore rilascia un permesso di soggiorno in applicazione dei commi 5, 6 o 9 dellíarticolo 5, o, quando questo non sia possibile, ingiunge allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni. In questo caso, il Questore procede al rilevamento delle impronte digitali dello straniero. Ove lo straniero non ottemperi allíingiunzione del questore, il prefetto ne dispone líespulsione.

2-ter. Il Ministero dellíinterno, in collaborazione con la Croce rossa italiana o con organizzazioni umanitarie specializzate di comprovata affidabilità predispone programmi per un positivo reinserimento in patria degli stranieri che lascino il territorio dello Stato in seguito ad uno dei provvedimenti previsti dal presente articolo, anche avvalendosi delle risorse ricavate dalle sanzioni pecuniarie irrogate in applicazione del presente testo unico".

Conseguentemente, ridurre gli importi iscritti nei fondi speciali di parte corrente per ciascun Ministero, così come indicati nella Tabella A richiamata allíarticolo 78, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per ciascun anno del triennio 2002-2004, di una percentuale dellíammontare complessivo, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza degli oneri conseguenti.

11.0.1

Del Pennino

Dopo líarticolo 11, inserire il seguente:

"Art. 11-bis.

1. Agli articoli 13-bis e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sostituire la parola: "pretore" con: "tribunale in composizione monocratica"".

11.0.2

Del Pennino

Dopo líarticolo 11, inserire il seguente:

"Art. 11-bis.

1. Al primo comma sopprimere le parole: "di ordine pubblico o", e dopo il secondo comma inserire il seguente:

"2-bis: Líespulsione dello straniero può essere disposta dal Prefetto al di fuori dei casi indicati nel precedente comma 2 per motivi di ordine pubblico"".

11.0.3

Magnalbò, Valditara

Dopo líarticolo 11, inserire il seguente:

"Art. 11-bis.

1. Al comma 2 dellíarticolo 13, la parola: "prefetto" è sostituita con la seguente: "questore"".

 

Art. 12.

12.8

Boco, Turroni, De Petris, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Sopprimere líarticolo.

12.25

Maritati, Guerzoni, Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone

Sopprimere líarticolo.

12.4

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Sostituire líarticolo con il seguente:

"Art. 12. ñ 1. allíarticolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellíimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza líespulsione mediante accompagnamento alla frontiera, ovvero il respingimento, perchè occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero allíacquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per líindisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore, ove necessario, rilascia allo straniero un documento provvisorio di identificazione avente validità non superiore a trenta giorni, dispone che il medesimo si presenti presso la propria rappresentanza diplomatica o consolare per ottenere il rilascio del passaporto o documento equipollente, ove ne sia sprovvisto, e prescrive i tempi e le modalità di presentazione presso la questura o altro ufficio di polizia.";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Quando, sulla base di elementi concreti e specifii, sussiste il fondato pericolo che lo straniero si sottragga allíesecuzioen dellíespulsione, qualora siano stati ritenuti sussistenti i presupposti per líadozione di tale provvedimento, il questore può proporre al tribunale che sia applicata, nei confronti del medesimo, la misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con o senza líobbligo di soggiorno in una determinata località, ovvero che il medesimo sia trattenuto, per un periodo massimo di quarantotto ore, presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dellíinterno, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.";

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Il tribunale, sulla base delle indicazioni fornite dallíinteressato circa le sue condizioni sociali, la condotta di vita, i rapporti familiari e líinserimento lavorativo, dispone che la polizia giudiziaria svolga entro quarantotto ore dal provvedimento di convalida tutti gli accertamenti necessari e sulla base di quanto emerso nel corso dellíudienza di convalida dispone la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con o senza líobbligo di soggiorno in una determinata località. Qualora vi siano fondati elementi per ritenere che il soggetto possa commettere reati o darsi alla fuga dispone la permanenza nei centri di cui al comma 1-bis per un periodo massimo di quarantotto ore. Dopo tale termine, qualora dagli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria e dalla documentazione presentata dallíinteressato vi sia la prova che lo straniero deve essere espulso, ne ordina líespulsione. Avverso tale provvedimento líinteressato può ricorrere entro cinque giorni alla corte díappello".

d) il comma 5 è abrogato;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Contro i decreti di convalida di cui al comma 4 è proponibile ricorso per cassazione".

2. Dopo líarticolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

"Art. 16-bis. - (Provvedimenti in caso di espulsione). ñ 1. Allo straniero che deve essere espulso dal territorio dello Stato sono assicurati, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, líinformazione sui propri diritti e doveri, líassistenza di un interprete, la facoltà di ricevere assistenza legale, le cure urgenti o comunque essenziali, la possibilità di comunicare con i propri familiari e conviventi, con il proprio difensore, con i rappresentanti diplomatici o consolari del proprio Paese, il recupero dei beni rimasti in Italia, inclusi i crediti per il lavoro svolto, anche se si tratta di lavoro subordinato svolto in condizioni illegali"".

12.2

Del Pennino

Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:

"0a) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "salvo i casi in cui il provvedimento di espulsione sia stato preso ai sensi dellíarticolo 13, comma 1"".

12.2 (nuovo testo)

Del Pennino

Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:

"0a) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "salvo i casi in cui il provvedimento di espulsione sia stato preso ai sensi dellíarticolo 13, comma 1, per motivi di sicurezza dello Stato"".

12.200

Del Pennino

Prima della lettera a) inserire la seguente:

"0a) Al comma 2, alla fine del secondo periodo, aggiungere le seguenti parole: "salvo i casi in cui il provvedimento di espulsione sia stato preso per motivi di sicurezza dello Stato"".

12.1

Falcier

Alla lettera a) premettere la seguente:

"0) allíarticolo 14 del decreto legislativo 286/98, al comma 1, le parole: "il centro di permanenza più vicino", sono sostituite dalle seguenti: "il centro di permanenza, da costituirsi per ogni regione a cura del Prefetto del capoluogo, díintesa con la regione"".

12.9

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

12.24

Petrini, Giaretta, Dentamaro, Toia, Dato

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

12.26

Maritati, Guerzoni, Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

12.201

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. Quando nonè possibile eseguire líespulsione mediante accompagnamento alla frontiera, ovvero il respingimento, perchè occorre procedere al soccorso dello straniero, il questore rilascia allo straniero un documento provvisorio di identificazione avente validità non superiore a sessanta giorni".

12.202

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), alinea 5, alla parola: "comporta" premettere le seguenti: "fatto salvo il diritto dello straniero ad eleggere altrove il proprio domicilio nelle more della definizione del procedimento".

12.203

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), alinea 5, sostituire la parola: "comporta" con le parole: "può comportare".

12.204

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), alinea 5, dopo la parola: "comporta" inserire le seguenti: "líobbligo di richiesta allo straniero di assicurare".

12.205

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), alinea 5, primo periodo sostituire: "la " con le seguenti parole: "la eventuale".

12.206

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), alinea 5, alla parola: "permanenza" premettere le seguenti: "libera".

12.23

Cambursano, Giaretta, Dentamaro

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni" con le seguenti: "permanenza nel centro per un periodo di complessivi quindici giorni"; e, in seguito, le parole: "può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni" con le altre: "può prorogare il termine di ulteriori quaranta giorni".

12.23 (nuovo testo)

Dentamaro

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni" con le seguenti: "permanenza nel centro per un periodo massimo di quindici giorni"; e, in seguito, le parole: "può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni" con le altre: "può prorogare il termine di ulteriori quaranta giorni".

12.207

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), alinea 5, sostituire la parola: "permanenza" con le seguenti: "dichiarazione di volontà dello straniero di rimanere".

12.208

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), alinea 5, dopo la parola: "permanenza" inserire le seguenti: "volontaria".

12.209

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), alinea 5, sostituire la parola: "centro" con le seguenti: "luogo indicato dallo straniero, o, in mancanza, nel centro".

12.210

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), alinea 5, dopo la parola: "centro" inserire le seguenti: "scelto dallo straniero".

12.211

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), alinea 5, dopo la parola: "periodo" inserire la seguenta: "massimo".

12.15

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: "di complessivi trenta giorni" con le seguenti: "di complessivi sessanta giorni".

12.15a

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), capoverso 5, primo periodo, sostituire le parole: "di complessivi trenta giorni" con le seguenti: "di complessivi sessanta giorni".

Conseguentemente:

a decorrere dal 1† gennaio 2003 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

líarticolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.

12.212

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), alinea 5, primo periodo, dopo le parole: "trenta giorni" inserire le seguenti: "garantendo comunque allo straniero la possibilità di scegliere un luogo diverso di permanenza, presso la quale garantisce la reperibilità".

12.213

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), alinea 5, dopo il primo periodo inserire il seguente: "La permanenza è condizionata alla sottoscrizione da parte dello straniero di una dichiarazione di volontà con la quale egli sceglie di eleggere liberamente il centro a proprio domicilio".

12.31

Battafarano, Viviani, Gruosso, Piloni, Di Siena, Guerzoni

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere il secondo periodo.

12.214

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), alinea 5, dopo la parola: "qualora" inserire le seguenti: "ne faccia richiesta lo straniero".

12.215

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), alinea 5, dopo la parola: "accertamento" inserire le seguenti: "da parte delle competenti autorità".

12.216

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), alinea 5, dopo la parola: "nazionalità" inserire le seguenti: "non avvenga attraverso la dichiarazione dello straniero".

12.217

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), alinea 5, sostituire la parola: "ovvero" con la seguente: "e".

12.218

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), alinea 5, sostituire la parola: "acquisizione" con: "acquisto".

12.219

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), alinea 5, sostituire le parole: "di documenti" con le seguenti: "dei titoli".

12.220

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), alinea 5, dopo la parola: "viaggio" inserire le seguenti: "con le modalità scelte dallo straniero nei rispetto dei limiti di spesa consentiti".

12.221

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), alinea 5, sostituire le parole: "presenti gravi difficoltà" con le seguenti: "risulti impossibile".

12.222

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), alinea 5, sostituire: "gravi" con: "insormontabili".

12.223

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), alinea 5, dopo la parola: "gravi" inserire le seguenti: "ed insuperabili".

12.224

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), alinea 5, dopo la parola: "difficoltà" inserire le seguenti: "documentate dalle competenti autorità per ciascun caso".

12.225

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), alinea 5, alla parola: "il giudice" premettere le seguenti: "acquisita la volontà conforme dello straniero".

12.226

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), alinea 5, dopo la parola: "giudice" inserire le seguenti: "sentito lo straniero".

12.227

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), alinea 5, alle parole: "su richiesta" premettere le seguenti: "almeno una settimana prima del decorso dei trenta giorni".

12.228

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), alinea 5, sostituire la parola: "richiesta" con le seguenti: "istanza dello straniero e successiva richiesta".

12.229

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), alinea 5, dopo la parola: "richiesta" inserire la seguente: "motivata".

12.230

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), alinea 5, sostituire le parole: "del questore" con le seguenti: "dello straniero".

12.231

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), alinea 5, dopo la parola: "questore" inserire le seguenti: "presentata entro i dieci giorni antecedenti alla scadenza del termine".

12.232

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), alinea 5, alle parole: "può erogare" premettere le seguenti: "assume le dichiarazioni in merito dello straniero".

12.233

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), alinea 5, sostituire le parole: "può prorogare" con le seguenti: "dispone il rilascio dello straniero e solo nei casi di pericolo per líordine e la sicurezza pubblica può disporre che sia prorogato".

12.234

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), alinea 5, dopo la parola: "prorogare" inserire le seguenti: "avendo garantito il contradditorio delle parti interesate".

12.235

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), alinea 5, alla parola: "il termine" premettere le seguenti: "e valutata la straordinaria rilevanza del caso".

12.27

Maritati, Guerzoni, Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: "il termine di ulteriori trenta giorni" con le seguenti: "il termine di ulteriori dieci giorni".

12.16

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: "di ulteriori trenta giorni" con le seguenti: "di ulteriori sessanta giorni".

12.16a

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: "di ulteriori trenta giorni" con le seguenti: "di ulteriori sessanta giorni".

Conseguentemente:

a decorrere dal 1† gennaio 2003 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

líarticolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383. è soppresso.

12.236

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), alinea 5, secondo periodo, sostituire: "trenta" con: "sette".

12.237

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), alinea 5, secondo periodo, dopo le parole: "trenta giorni" inserire le seguenti: "a condizione che lo straniero interessato sia díaccordo".

12.238

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), alinea 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: "Tale proroga non si rende necessaria qualora lo straniero comunichi di poter essere reperibile per la medesima durata temporale in altro domicilio di propria scelta".

12.17

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), alinea 5, sostituire le parole: "Anche prima di tale termine, il questore esegue líespulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice" con le seguenti: "Prima di tale termine, il questore non può eseguire líespulsione o il respingimento".

12.17a

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), capoverso 5, terzo periodo, sostituire le parole: "Anche prima di tale termine, il questore esegue líespulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice" con le seguenti: "Prima di tale termine, il questore non può eseguire líespulsione o il respingimento".

Conseguentemente:

a decorrere dal 1† gennaio 2003 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

líarticolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.

12.239

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), alinea 5, sostituire le parole: "Anche prima di tale termine" con le seguenti: "Solo decorso tale termine".

12.240

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), alinea 5, ultimo periodo, dopo la parola: "questore" inserire le seguenti: "sentito lo straniero".

12.241

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), alinea 5, ultimo periodo, sostituire: "esegue" con le seguenti parole: "può eseguire".

12.242

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), alinea 5, ultimo periodo, sopprimere le parole: "líespulsione o".

12.243

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), alinea 5, ultimo periodo, dopo la parola: "espulsione" inserire le seguenti: "qualora lo straniero non vi si opponga".

12.244

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), alinea 5, sostituire le parole: "dandone comunicazione" con le seguenti: "avendo chiesto líautorizzazione".

12.245

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), alinea 5, sostituire: "senza ritardo con: "immediatamente".

12.246

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), alinea 5, ultimo periodo, dopo le parole: "al giudice" inserire le seguenti: "affinché questi senta preventivamente lo straniero interessato".

12.247

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), alinea 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Prima dellíesecuzione dellíespulsione, lo straniero può opporsi legalmente al provvedimento secondo la normativa vigente".

12.248

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) Il comma 5 è abrogato".

12.10

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

12.28

Maritati, Guerzoni, Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

12.249

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Sostituire la lettera b), con la seguente:

"b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

5-bis. Quando, sulla base di elementi documentabili e specifici, sussiste il fondato pericolo che lo straniero si sottragga allíesecuzione dellíespulsione, il questore può proporre al tribunale che sia applicata, nel confronti del medesimo, la misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza".

12.11

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 5-bis.

12.250

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Sostituire líalinea 5-bis, con la seguente:

5-bis. Quando non sia possibile trattenere agevolmente lo straniero preso un centro di permanenza, il tribunale, sulla base delle indicazioni fornite dallíinteressato circa le sue condizioni sociali, familiari e lavorative, dispone che questi possa soggiornare in un luogo a sua scelta".

12.251

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea 5-bis, alla parola: "quando" premettere le seguenti: "In caso di mancata opposizione da parte dello straniero e".

12.252

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea 5-bis, sostituire: "quando con le seguenti parole: "Solo qualora venga provato che".

12.253

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea 5-bis, dopo la parola: "quando inserire le seguenti parole: "da parte delle competenti autorità sia stata avanzata una istanza al giudice al fine di accertare come".

12.254

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea 5-bis, sopprimere le parole: "non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero".

12.255

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea 5-bis, sostituire: "trattenere" con: "ospitare".

12.256

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea 5-bis, dopo la parola: "questore" inserire le seguenti: "sentito il giudice".

12.257

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea 5-bis, sostituire: "ordina" con le seguenti: "notifica líordine".

12.258

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea 5-bis, dopo la parola: "ordina" inserire le seguenti: "attraverso le vigenti procedure di notificazione".

12.259

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea 5-bis, dopo la parola: "straniero" inserire le seguenti: "attraverso il legale di fiducia da questi nominato".

12.260

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea 5-bis, dopo la parola: "lasciare" inserire le seguenti: "nei tempi e nei modi che gli sono possibili".

12.261

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea 5-bis, sostituire la parola: "lasciare" con le seguenti: "comunicare un termine entro il quale lo stesso può impegnarsi a lasciare volontariamente".

12.262

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea 5-bis, sostituire: "il territorio dello Stato" con le seguenti: "il centro".

12.263

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea 5-bis, sostituire le parole: "dello Stato" con le seguenti: "della provincia".

12.18

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), capoverso 5-bis, sostituire le parole: "entro il termine di cinque giorni" con le seguenti: "entro il termine di sessanta giorni".

12.264

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea 5-bis, sostituire le parole: "entro il termine" con le seguenti: "ove lo straniero non faccia oposizione".

12.265

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea 5-bis, dopo la parola: "termine" inserire le seguenti: "prorogabile, su richiesta dello straniero interessato".

12.7

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera b), capoverso 5-bis, alla fine, dopo le parole: "cinque giorni" aggiungere il seguente periodo: "Líordine è dato con provvedimento scritto e motivato, recante líindicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione, e deve contenere la traduzione nella lingua dellíinteressato o, qualora non sia possibile, in una lingua a scelta dellíinteressato, tra inglese, francese, spagnolo, arabo o cinese".

12.7a

Boco

Al comma 1, lettera b), capoverso 5-bis, alla fine, dopo le parole: "cinque giorni" aggiungere il seguente periodo: "Líordine è dato con provvedimento scritto, recante líindicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione".

12.7b

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), capoverso 5-bis, alla fine, dopo le parole: "cinque giorni" aggiungere il seguente periodo: "Líordine è dato con provvedimento scritto e motivato, recante líindicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione, e deve contenere la traduzione nella lingua dellíinteressato o, qualora non sia possibile, in una lingua a scelta dellíinteressato, tra inglese, francese, spagnolo, arabo o cinese".

Conseguentemente:

a decorrere dal 1† gennaio 2003 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

líarticolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.

12.7c

Boscetto, Pastore

Al comma 1, lettera b), capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Líordine è dato con provvedimento scritto, recante líindicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione".

12.266

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "È fatto salvo il diritto di avanzare prima dellíesecuzione il ricorso avverso líordine di espulsione".

12.5

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, lettera b), nel capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Líordine è dato con provvedimento scritto e motivato, recante líindicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione, e deve contenere la traduzione nella lingua dellíinteressato o, qualora non sia possibile, in una lingua a scelta dellíinteressato, tra inglese, francese, spagnolo, arabo o cinese".

12.12

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 5-ter.

12.267

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Sostituire líalinea 5-ter con il seguente:

"5-ter. Avverso i decreti di convalida di cui al comma 4 è proponibile ricorso per Cassazione".

12.268

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea 5-ter, sopprimere la parola: "giustificato".

12.269

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea 5-ter, dopo la parola: "motivo" inserire le seguenti: "e comunque sempre in assenza di ragionevoli motivi familiari, di lavoro o di salute".

12.270

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea 5-ter, sostituire le parole: "si trattiene" con le seguenti: "resta per ulteriori ventiquattro mesi".

12.271

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea 5-ter, dopo le parole: "si trattiene" inseriure le seguenti: "per oltrre quarantotto mesi".

12.272

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea 5-ter, sostituire le parole: "líarresto da sei mesi ad un anno" con le parole: "la senzione amministrativa del pagamento di una somma da cento a cinquecento euro".

12.19

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), capoverso 5-ter, sostituire le parole: "da sei mesi ad un anno" con le seguenti: "da tre a sei mesi".

12.273

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea 5-ter, dopo il primo periodo inserire il seguente: "Tale procedimento non è attivabile nel caso lo straniero abbia nel frattempo trovato un posto di lavoro".

12.20

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), capoverso 5-ter, sopprimere le parole: "in tale caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica".

12.274

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea 5-ter, dopo le parole: "in tale caso" inserire le seguenti: "e qualora lo straniero non abbia bisogna di assistenza medica".

12.275

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), capoverso 5-ter, ivi richiamato, secondo periodo, dopo le parole: ", allíaccertamento della disponibilità dello Stato di provenienza o di altro Stato a riceverlo e quindi".

12.276

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea 5-ter, sopprimere la parola: "nuova".

Conseguentemente, sopprimere le parola da: "con accompagnamento" fino alla fine del periodo.

12.30

Maritati, Guerzoni, Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, lettera b), nel capoverso 5-ter al secondo periodo, dopo le parole: "nuova espulsione" inserire le seguenti: ", accertata la disponibilità dello Stato di provenienza o di altro Stato a riceverlo".

12.277

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea 5-ter, dopo la parola: "espulsione" inserire le seguenti: "avverso alla quale lo straniero può presentare ricorso per le vie ordinarie".

12.278

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea 5-ter, sopprimere le parole: "a mezzo della forza pubblica".

12.279

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea 5-ter, dopo le parole: "forza pubblica" aggiungere le seguenti: "ove lo straniero non richieda di lasciare autonomamente il territorio dello Stato".

12.500

Falcier

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 5-ter, aggiungere, infine, le seguenti parole: "anche locale".

12.280

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea 5-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non può essere espulso lo straniero che versi in gravi condizioni di salute".

12.13

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 5-quater.

12.3

Boscetto, Pastore

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 5-quater con il seguente:

"5-quater. Lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter che viene trovato, in violazione delle norme del presente Testo Unico, nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da uno a quattro anni".

12.281

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Sostituire líalinea 5-quater con il seguente:

"5-quater. Allo straniero devono essere assicurati, allíatto della prima contestazione circa líirregolarità del soggiorno, e comunque prima dellíespulsione, piena informazione sui propri diritti e doveri, líassistenza di un interprete, la facoltà di ricevere assistenza legale e la possibilità di comunicare con i propri familiari o conviventi".

12.282

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea 5-quater, dopo la parola: "trattiene" inserire le seguenti: "per oltre tre anni".

12.282

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea 5-quater, sopprimere la parola: "giustificato".

12.284

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea 5-quater, sostituire: "giustificato" con: "ragionevole".

12.29

Maritati, Guerzoni, Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, lettera b), nel capoverso 5-quater, dopo le parole: "nel territorio dello Stato" inserire le seguenti: "accertata la disponibilità dello Stato di provenienza o di altro Stato a riceverlo".

12.21

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), nel capoverso 5-quater, sostituire le parole: "da uno a quattro anni" con le seguenti: "da sei mesi ad un anno".

12.285

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea 5-quater, aggiungere il seguente periodo: "La sanzione non si applica allo straniero che abbia nel frattempo trovato una occupazione lecita"

12.14

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 5-quinquies.

12.6

Stiffoni, Monti

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 5-quinquies, con il seguente:

"5-quinquies. È obbligatorio líarresto anche fuori dei casi di flagranza della persona che ha posto in essere una condotta punibile a norma dei commi 5-ter e 5-quater. Nellíudienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone líapplicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti previsti dallíarticolo 280 del codice di procedura penale.".

12.286

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea 5-quinquies, dopo le parole "5-quater" inserire la seguente: "non".

12.22

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), capoverso 5-quinquies, sostituire le parole: "è obbligatorio líarresto" con le seguenti: "non è obbligatorio líarresto".

12.287

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea 5-quinquies, sostituire: "obbligatorio" con: "possibile".

12.288

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea 5-quinquies, sostituire le parole: "e si procede con rito direttimo".

12.289

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea 5-quinquies, sostituire: "esecuzione" con: "ordine".

12.290

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea 5-quinquies, aggiungere le seguenti parole: "ai quali lo straniero può presentare opposizione nei termini di legge".

12.290a

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea 5-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La legge stabilisce le modalità di risarcimento dello straniero erroneamente espulso".

12.291

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Dopo il capoverso 5-quinquies, aggiungere il seguente:

"5-sexies. Della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data tempestiva comunicazione alla famiglia dello straniero, affinché possa raggiungerlo ed assisterlo nei successive gradi di giudizio".

12.501

Falcier

Al comma 1, lettera b), capoverso, aggiungere, infine, il seguente comma:

"5-sexies. In caso di arbitrario allontanamento dello straniero da un centro di permanenza temporanea di cui al citato articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, è previsto líarresto da sei mesi ad un anno".

12.32a

Guerzoni, Brutti Massimo, Maritati, Villone, De Zulueta

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

"1-bis. Entro sessanta giorni dallíentrata in vigore, con decreto del Ministero dellíinterno, sentita la Conferenza unificata di cui allíarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stabilito un programma triennale per líistituzione di un centro di permanenza, di cui allíarticolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, in ogni regione.

1-ter. Per fronteggiare gli oneri derivanti dallíattuazione del comma 1-bis, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il 2002 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004".

Conseguentemente, ridurre gli importi iscritti nei fondi speciali di parte corrente per ciascun Ministero, così come indicati nella Tabella A richiamata allíarticolo 78, comma 1, della legge 28 dicembrre 2001, n. 448, per ciascun anno del triennio 2002-2004, di una percentuale dellíammontare complessivo, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza degli oneri conseguenti.

12.100

Boscetto, Pastore

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"1-bis. Per la costruzione di nuovi centri di accoglienza è autorizzata la spesa nel limite massimo di 12,39 milioni di euro per líanno 2002, 24,79 milioni di euro per líanno 2003 e 24,79 milioni di euro per líanno 2004".

12.0.1

Valditara, Bobbio Luigi, Magnalbò

Dopo líarticolo 12, inserire il seguente:

"Art. 12-bis.

1. Entro 60 giorni dallíentrata in vigore della legge ogni regione individua una struttura territoriale idonea sotto il profilo della capienza, della ubicazione e della sicurezza da destinare al Centro regionale di permanenza temporanea".

12.0.2

Magnalbò, Valditara

Dopo líarticolo 12, inserire il seguente:

"Art. 12-bis.

1. Alla lettera c), comma 2, dellíarticolo 19, le parole: "entro il quarto grado" sono sostituite con le seguenti: "entro il secondo grado"".

12.0.3

Maritati, Guerzoni, Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone

Dopo líarticolo 12, inserire il seguente:

"Art. 12-bis.

1. Allíarticolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autorità consolare al fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei requisiti di legge, líesecuzione della espulsione subito dpo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione".

12.0.100

Vitali

Dopo líarticolo 12, aggiungere il seguente:

"Art. 12-bis.

1. Dopo líarticolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 268 del 1998, è aggiunto il seguente:

"Art. 14-bis. - (Sanzione per chi già sottoposto a provvedimento di custodia cautelare non fornisce le proprie generalità). ñ 1. Fermo restando quanto stabilito dallíarticolo 14, lo straniero, clandestinamente introdottosi nel territorio dello Stato, già sottoposto a provvedimento di custodia cautelare per uno dei reati di cui agli articoli 601, 609-bis, 624-bis e 628 del codice penale, per il reato di cui allíarticolo 73, commi 1 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per il reato di cui allíarticolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 e per il reato di cui allíarticolo 12, comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e che rifiuti di dichiarare allíautorità di polizia le proprie generalità o ne dichiari di false, è punito con la reclusione fino a cinque anni.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto di cui al comma 1 è commesso da un soggetto già destinatario di un precedente provvedimento di espulsione".

 

Art. 13.

13.10

Boco, Turroni, De Petris, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Sopprimere líarticolo.

13.200

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Sopprimere líarticolo.

13.30

Cambursano

Sostituire líarticolo con il seguente:

"1. Il comma 1, dellíarticolo 16 del decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dai seguenti:

"1. Il pubblico ministero e líimputato straniero, che si trovi nelle condizioni di cui allíarticolo 13, comma 2, del presente testo unico, possono chiedere al giudice ñ nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nellíapplicare la pena su richiesta ai sensi dellíarticolo 444 del codice di procedura penale, ovvero quando il giudice ritenga irrogare la pena detentiva che, tenuto conto delle circostanze non superi quattro anni di reclusione o tre anni di arresto soli o congiunti a pena pecunaria e non sussistano le condizioni per concedere la sospensione condizionale della pena, nè condizioni ostantive di cui allíarticolo 14, comma 1, del presente testo unico ñ di sostituire la pena da irrogare con líesplusione per un periodo di anni sette.

La pena è estinta alla scadenza del termine di esecuzione dellíespulsione.

1-bis. La richiesta ed il consenso alla stessa sono formulate nei termini e con le forme di cui allíarticolo 446 del codice di procedura penale e il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciare le ragioni. Sono altresì applicabili le disposizioni di cui agli articoli 447 e 448 del codice di procedura penale".

2. Allíarticolo 16 del decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 2 inseriti i seguenti:

"2-bis. Líespulsione di cui al comma 1 non può essere disposta per i delitti di cui allíarticolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonchè per i delitti di cui al presente testo unico.

2-ter. Nei confronti dello straniero espulso a norma del comma 1 che fa ingresso, transita o permane nel territorio dello Stato prima del termine di sette anni è revocata la sanzione sostitutiva dal giudice competente e riprende líesecuzione della pena"".

13.12

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 1.

13.15

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, sopprimere il comma 1 dellíalinea "Art. 16. ñ (Espulsione)".

13.201

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea Art. 16 comma 1, alla parola: "sostituire", premettere la seguente: "non può".

13.202

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea Art. 16 comma 1, sostituire le parole da: "dellíespulsione", fino alla fine del periodo, con le seguenti: "del pagamento di una somma da cinquanta a duecentocinquanta euro".

13.32

Maritati, Guerzoni, Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, capoverso, nel comma 1, dopo le parole: "può sostituire la medesima pena con la misura dellíespulsione" inserire le seguenti: ", con il consenso del condannato,".

13.203

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, allíarticolo 16 ivi richiamato, al comma 1, dopo le parole: "può sostituire la medesima pena con la misura dellíespulsione" inserire le seguenti: ", con il consenso del condannato,".

13.20

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, nel comma 1, sostituire le parole: "non inferiore a cinque anni" con le seguenti: "non inferiore a due anni".

13.13

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 2.

13.204

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea Art. 16 comma 2, alla parola: "eseguita" premettere le seguenti: "può essere".

13.205

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea Art. 16 comma 2, sostituire le parole da: "eseguita" fino a: "irrevocabile", con le seguenti: "eseguibile dal questore solo qualora la sentenza non sia revocabile".

13.206

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea Art. 16 comma 2, sostituire la parola da: "eseguita" con le seguenti: "richiedibile al giudice".

13.207

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea Art. 16 comma 2, sostituire la parola da: "anche" con la seguente: "solo".

Conseguentemente, sopprimere la parola: "non".

13.208

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea Art. 16 comma 2, sostituire la parola: "irrevocabile" con la seguente: "revocabile".

13.209

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea Art. 16 comma 2, dopo la parola: "irrevocabile" inserire le seguenti: "e lo straniero abbia rinunciato a proporre ricorso".

13.210

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea Art. 16 comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La legge determina il risarcimento spettante allo straniero espulso a seguito di sentenza di condanna non irrevocabile che sia stat successivamente riformata".

13.14

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere il comma 3, dellíalinea "articolo 16. (Espulsione)".

13.1

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Líespulsione di cui al comma 1 non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o più delitti previsti dallíarticolo 380 del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente decreto, puniti con la pena edittale superiore nel massimo a tre anni, nonchè se lo straniero si trova in una delle situazioni indicate negli articoli 18, 19, 20 30 e 31 del presente testo unico".

13.9

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, nel comma 3, dellíalinea "Art. 16" sostituire le parole: "407, comma 2, lettera a)" con la seguente: "380".

13.211

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea Art. 16 comma 3, sopprimere le parole: "previsti dal presente decreto,".

13.212

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea Art. 16 comma 3, sostituire le parole: "due anni" con le seguenti: "dodici mesi".

13.8

Boco, De Petris, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, nel comma 3 dellíalinea "Art. 16" alla fine dopo le parole: "due anni" aggiungere il seguente periodo: "nonchè se lo straniero si trova in una delle situazioni indicate negli articoli 18, 19, 20, 30 e 31 del presente testo unico".

13.31

Dentamaro, Dato, Baio Dossi, Toia

Al comma 1, capoverso "Art. 16", sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. In ogni caso a seguito del provvedimento da eseguire con accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica, la questura competente per territorio trasmette copia degli atti al Tribunale territorialmente competente, senza ritardo e comunque entro 48 ore dallíadozione del provvedimento. Il giudice, ove ritenga sussistente i presupposti di cui allíarticolo 13, convalida il provvedimento del questore nei modi di cui allíarticolo 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito líinteressato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive".

13.213

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea Art. 16 comma 4, sostituire le parole: "previsto dallíarticolo 13, comma 14" con le seguenti: "di tre mesi".

13.214

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea Art. 16 comma 4, sostituire la parola: "revocata" con la seguente: "revocabile".

13.215

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea Art. 16 comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La revoca non è attuabile qualora lo straniero giustifichi ragionevolmente al giudice il rientro anticipato".

13.16

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, sopprimere il comma 5 dellíalinea "Art. 16. ñ (Espulsione)".

13.22

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sostituire il comma 5 dellíalinea "Art. 16." con il seguente:

"Líesecutività del provvedimento espulsivi rimane sospesa nei casi in cui, al momento dellíadozione del provvedimento di espulsione, risulti pendente una istanza volta al conseguimento dei suddetti benefici. La revoca del beneficio o il rigetto della relativa istanza comportano líimmediata esecutività del provvedimento espulsivo".

13.216

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea Art. 16 comma 5, dopo la parola: "identificato" aggiungere le seguenti: "con certezza".

13.23

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 5 dellíalinea "Art. 16", dopo le parole: "Nei confronti dello straniero identificato, detenuto, che si trova" inserire le seguenti parole: "al momento del suo ingresso in carcere".

13.21

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea Art. 16, comma 5 sostituire le parole: "non superiore a due anni" con le seguenti: "non superiore a sei mesi".

13.217

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea Art. 16 comma 5, sostituire le parole: "è disposta" con le seguenti parole: "può essere disposta, qualora il giudice lo ritenga urgente".

13.218

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni

Al comma 1, alinea Art. 16 comma 5, dopo le parole: "è disposta líespulsione" aggiungere le seguenti: "sempre che lo straniero vi consenta".

13.2

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 5, sostituire líultimo periodo con il seguente:

"Essa non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o più delitti previsti dallíarticolo 380 del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente decreto, ovvero se lo straniero si trova in una delle situazioni indicate negli articoli 18, 19, 20, 30 e 31 del presente testo unico".

13.7

Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, nel comma 5 dellíalinea "Art. 16", dopo le parole: "disposta líespulsione" líultimo periodo è sostituito dal seguente: "Essa non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o più delitti previsti dallíarticolo 380 del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente decreto, ovvero se lo straniero si trova in una delle situazioni indicate negli articoli 18, 19, 20, 30 e 31 del presente testo unico".

13.3

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Líesecutività del provvedimento espulsivo rimane sospesa nei casi in cui sia stato concesso il beneficio dellíaffidamento in prova ai servizi sociali, ovvero qualsiasi altro beneficio che accordi la facoltà di lavorare allíesterno. Líesecutività rimane sospesa anche nei casi in cui, al momento dellíadozione del provvedimento di espulsione, risulti pendente una istanza volta al conseguimento dei summenzionati benefici. La revoca del beneficio o il rigetto della relativa istanza comportano líimmediata esecutività del provvedimento espulsivo".

13.24

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, dopo il comma 5 dellíalinea "Art. 16", aggiungere il seguente:

"5-bis. Líesecutività del provvedimento espulsivo rimane sospesa nei casi in cui sia stato concesso il beneficio dellíaffidamento in prova ai servizi sociali, ovvero qualsiasi altro beneficio che accordi la facoltà di lavorare allíesterno".

13.17

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere il comma 6 dellíalinea "Art. 16. - (Espulsione)".

13.219

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea Art. 16 comma 6, sostituire la parola: "disporre" con le seguenti: "decidere se".

13.6

Stiffoni, Monti

Al comma 1, capoverso Art. 16, sostituire le parole: "magistrato di sorveglianza" con le seguenti: "giudice dellíesecuzione".

13.220

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea Art. 16, comma 6, sopprimere le parole: "senza formalità".

13.221

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea Art. 16, comma 6, dopo la parola: "formalità" inserire le seguenti: "sentito lo straniero".

13.222

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea Art. 16, comma 6, sostituire la parola: "acquisite" con le seguenti: "acquisita la documentazione contenente".

13.223

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea Art. 16, comma 6, dopo la parola: "identità" inserire la seguente: "certa".

13.224

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea Art. 16, comma 6, sopprimere le parole: "e sulle nazionalità".

13.225

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea Art. 16, comma 6, dopo il primo periodo inseguire il seguente: "Lo straniero ha diritto a proporre le proprie controdeduzioni in ogni fase del procedimento".

13.226

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni

Al comma 1, alinea Art. 16, al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

13.227

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea Art. 16, comma 6, sostituire la parola: "comunicato" con la seguente: "notificato".

13.228

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea Art. 16, comma 6, dopo la parola: "comunicato" inserire le seguenti: "formalmente".

13.229

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea Art. 16, comma 6, sostituire le parole: "allo straniero" con le seguenti: "al legale dello straniero ed allíinteressato".

13.25

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea Art. 16, comma 6, sostituire le parole: "entro il termine di dieci giorni" con le seguenti: "entro il termine di trenta giorni".

13.230

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea Art. 16, comma 6, dopo le parole: "dieci giorni" inserire le seguenti: "prorogabili su richiesta motivata dello straniero stesso".

13.231

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea Art. 16, comma 6, ultimo periodo, dopo la parola: "tribunale" inserire le seguenti: "sentito lo straniero".

13.26

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea Art. 16, comma 6, sostituire le parole: "nel termine di venti giorni" con le seguenti: "nel termine di sessanta giorni".

13.18

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere il comma 7 dellíalinea "Art. 16. - (Espulsione".

13.5

Stiffoni, Monti

Al comma 1, capoverso art. 16, comma 7, sostituire le parole: "tribunale di sorveglianza" con le seguenti: "giudice dellíesecuzione".

13.4

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, capoverso Articolo 16", al comma 7 sopprimere le parole da: "e, comunque" fino a: "documenti di viaggio".

13.27

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea Art. 16, comma 7, sopprimere le parole: "e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio".

13.232

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea Art. 16, comma 7, sostituire le parole: "lo stato di detenzione permane" con le seguenti: "non può essere attuata".

13.233

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea Art. 16, comma 7, ultimo periodo, sopprimere le parole da: "con le modalità" fino alla fine del periodo".

13.234

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea Art. 16, comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole: "dellíaccompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica" con le seguenti: "della consegna allo straniero dei documenti di viaggio necessari".

13.235

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea Art. 16, comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non può essere espulso lo straniero malato o i cui familiari conviventi non abbiano altra fonte di sostentamento".

13.19

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere il comma 8 dellíalinea "Art. 16. - (Espulsione".

13.29

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea Art. 16, comma 8, sostituire le parole: "del termine di dieci anni" con le seguenti: "del termine di tre anni".

13.236

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea Art. 16, comma 8, sostituire la parola: "dieci" con la seguente: "cinque".

13.237

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea Art. 16, comma 8, sopprimere ea parole: "da sempre che" fino alla fine del periodo.

13.238

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea Art. 16, comma 8, sostituire le parole: "dello Stato" con le seguenti: "della regione nella quale venne fermato senza i requisiti per líingresso".

13.239

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea Art. 16, comma 8, ultimo periodo, sostituire la parola: "è" con le seguenti: "può essere".

13.0.100

Toia, Baio Dossi, Dentamaro

Dopo líarticolo 13, aggiungere il seguente:

"Art. 13-bis.

1. Allíarticolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo n.  286 del 1998, al comma 1, la parola: "questore" è sostituita dalla seguente: "giudice" e sono aggiunte in fine le seguenti parole: "le spese per il rientro a carico dello Stato"".

13.0.2

Forlani, Mattioli

Dopo líarticolo 13, aggiungere il seguente:

"Art. 13-bis.

1. Allíarticolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni: "al comma 1, la parola: ëquestoreí è sostituita dalla seguente: ëgiudiceí e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ële spese per il rientro a carico dello Statoí"".

13.0.101

Guerzoni, Viviani

Dopo líarticolo 13, aggiungere il seguente:

"Art. 13-bis.

1. Allíarticolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 1, la parola: "questore" è sostituita dalla seguente: "giudice" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "le spese per il rientro a carico dello Stato"".

13.0.104

Crema, Manieri, Marini

Dopo líarticolo 13, aggiungere il seguente:

"Art. 13-bis.

1. Allíarticolo 18 del testo unico, comma 1, dopo le parole: "per talune dei delitti" sono inserite le seguenti: "di cui ai commi 1, 3 e 5 dellíarticolo 12.

2. Allíarticolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della REpubblica 31 agosto 1999, n.  384, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Quando la richiesta è presentata ai sensi dellíarticolo 5, comma 2-bis, del testo unico, il datore di lavoro deve sottoscrivere la richiesa del lavoratore ed esibire la documentazione allíinstaurazione del rapporto di lavoro"".

13.0.1

Eufemi, Borea, Sodano Calogero

Dopo líarticolo 13, aggiungere il seguente:

"Art. 13-bis.

1. Líarticolo 18, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellíimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero" è sostituito dal seguente:

"Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al Questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo oppure alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per líefficace contrasto dellíorganizzazione criminale ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma"".

13.0.102

Eufemi, Borea, Sodano Calogero

Dopo líarticolo 18, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, inserire il seguente:

"Art. 18-bis.

(Soggiorno di minori per motivi di studio)

1. In deroga ad ogni contraria normativa, il limite di anni 14 per líettenimento del visto di ingresso per motivi di studiio può essere abbassato fino a 11 anni, in caso di documentato percorso educativo in atto presso una famiglia da almeno due anni, per un periodo non inferiore ai 90 giorni allíanno.

2. Il visto di ingresso è concesso previa autorizzazione del Comitato per la tutela dei minori stranieri del Ministero del Lavoro e degli affari sociali, il quale, in ragione di comprovate necessità sociali, affettive e familiari del minore e nel suo superiore interesse, può derogare dai limiti sopraindicati solo nel caso di fratelli o sorelle".

13.0.103

Dentamaro, Petrini, Toia, Baio Dossi, Vitali

Dopo líarticolo 18, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, inserire il seguente:

"Art. 18-bis.

(Soggiorno di minori per motivi di studio)

1. In deroga ad ogni contraria normativa, il limite di anni 14 per líettenimento del visto di ingresso per motivi di studiio può essere abbassato fino a 11 anni, in caso di documentato percorso educativo in atto presso una famiglia da almeno due anni, per un periodo non inferiore ai 90 giorni allíanno.

2. Il visto di ingresso è concesso previa autorizzazione del Comitato per la tutela dei minori stranieri del Ministero del Lavoro e degli affari sociali, il quale, in ragione di comprovate necessità sociali, affettive e familiari del minore e nel suo superiore interesse, può derogare dai limiti sopraindicati solo nel caso di fratelli o sorelle".

13.0.4

Falcieri

Dopo líarticolo 13, inserire il seguente:

"Art. 13-bis.

1. Al decreto legislativo n. 286 del 1998, allíarticolo 19, comma 2, lettera a), dopo le parole: "espulsi" inserire le seguenti: "Al fine di assicurare adeguata assistenza e uníattività formativa ed educativa dei suddetti minori la Provincia, previa convenzione con i comuni interessati, organizza un adeguato servizio tramite una struttura allo scopo costituite"".

13.0.3

Stiffoni, Monti

Dopo líarticolo 13, aggiungere il seguente:

"Art. 13-bis.

1. Allíarticolo 19, comma 2, lettera c) del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, la parola: "quarto" è sostituita dalla seguente: "secondo"".

13.0.5

Callegaro

Dopo líarticolo 13, inserire il seguente:

"Art. 13-bis.

Al decreto legislativo n. 286 del 1998, allíarticolo 19, comma 2, è aggiunta la seguente lettera:

"e) degli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro domestico permanente di cui allíarticolo 27-bis del presente testo unico"".

 

Art. 14.

14.3

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Sopprimere líarticolo 14

14.5

Boco, Turroni, De Petris, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Sopprimere líarticolo

14.15

Guerzoni, Piloni, Viviani, Battafarano, Gruosso, De Zulueta

Sostituire líarticolo con il seguente:

"Art. 14. ñ Allíarticolo 27 del Testo unico del decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Al di fuori delle quote di cui allíarticolo 3, comma 4, per gli stranieri dei quali almeno uno degli ascendenti in linea retta fino al terzo grado sia cittadino italiano, è previsto il rilascio di un visto e di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato o per lavoro autonomo".

Conseguentemente, allo stesso articolo 27, al comma 4, aggiungere infine:

", nonchè norme per attuare la disposizione di cui al comma 1, lettera i-bis), prevedendo la certificazione effettiva dellíorigine italiana da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari del paese di appartenenza".

14.500

Il Governo

Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente.

"0a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nello stabilire le quote i decreti posono prevedere restrizioni numeriche allíingresso di lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto allíimmigrazione clandestina o nella riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio"".

14.6

Boco, Cortiana, De Petris, Carella, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

14.10

Giaretta, Cambursano, Petrini, Dentamaro

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

14.200

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "ai lavoratori" con le seguenti: "alle persone".

14.201

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: "lavoratori" inserire la seguente: "anche".

14.202

Gubert

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "di origine italiana" inserire le seguenti: ", o di territori ora italiani già appartenuti allíimpero austro-ungarico, ".

14.9

Giaretta, Cambursano, Petrini, Dentamaro

Al comma 1, la lettera a), sostituire le parole: "fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in paesi non comunitari," con le seguenti: "fino al secondo grado in linea retta di ascendenza, residenti in paesi non comunitari e che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le ambasciate o i consolati, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi".

14.8

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "fino al terzo grado" con le parole: "fino al quarto grado".

14.203

Gubert

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: "terzo" con la parola: "quarto".

14.204

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: "in linea retta".

14.205

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: "di ascendenza".

14.7

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

14.206

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: "predisposti" inserire le seguenti: "sentire le organizzazioni imprenditoriali e".

14.207

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: "sullíeffettiva richiesta" con le seguenti: "sul fabbisogno".

14.208

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: "effettiva".

14.12

Di Siena, Guerzoni

Al comma 1, lettera b), al capoverso 4-bis, ivi richiamato, sostituire le parole: "per regioni e per bacini provinciali díutenza" con le seguenti: "per bacini provinciali di utenza, individuati dalle Regioni in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469".

14.209

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: "regioni" sostituire: "e" con "o".

14.210

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: "elaborati" fino alla fine del periodo.

14.1

Forlani, Maffioli

Al comma 1, lettera b), comma 4-bis, dopo le parole: "di cui al comma 7" aggiungere le seguenti: "previo parere della Conferenza unificata di cui allíarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e sentite le associazioni nazionali e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui allíarticolo 3, comma 1, della presente legge".

14.501

Toia, Baio Dossi, Dentamaro

Al comma 1, lettera b), comma 4-bis, dopo le parole: "di cui al comma 7" aggiungere le seguenti: "previo parere della Conferenza unificata di cui allíarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e sentite le associazioni nazionali e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui allíarticolo 3, comma 1, della presente legge".

14.502

Guerzoni, Viviani

Al comma 1, lettera b), comma 4-bis, dopo le parole: "di cui al comma 7" aggiungere le seguenti: "previo parere della Conferenza unificata di cui allíarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e sentite le associazioni nazionali e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui allíarticolo 3, comma 1, della presente legge".

14.14a

Guerzoni

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, alla fine del primo peiodo aggiungere le seguenti parole: "sulla base del monitoraggio di cui allíarticolo 3, comma 1".

Conseguentemente, ridurre gli importi iscritti nei fondi di parte corrente per ciascun Ministero, così come indicati nella Tabella A richiamata allíarticolo 78, comma 1, della legge 20 dicembre 2001, n. 448, per ciascun anno del triennio 2002-2004, di una percentuale dellíammontare complessivo, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza degli oneri conseguenti.

14.13a

Viviani, Di Siena, Battafarano, Gruosso, Piloni

Al comma 1, lettera b), al capoverso 4-bis, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: "Sulla base del monitoraggio effettuato dalle regioni di cui allíarticolo 3, comma 1".

Conseguentemente, ridurre gli importi iscritti nei fondi di parte corrente per ciascun Ministero, così come indicati nella Tabella A richiamata allíarticolo 78, comma 1, della legge 20 dicembre 2001, n. 448, per ciascun anno del triennio 2002-2004, di una percentuale dellíammontare complessivo, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza degli oneri conseguenti.

14.4

Forlani, Maffioli

Al comma 4-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo le parole: "di cui al comma 7", aggiungere le seguenti: "ed in base alle indicazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome".

14.211

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), dopo il primo periodo, inserire il seguente: "I flussi di ingresso sono ampliati anche sulla base del fabbisogno di lavoro segnalato dalle organizzazioni imprenditoriali".

14.212

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: "strutture" inserire le seguenti: "associazioni, sindacati e organizzazioni non lucrative di utilità sociale".

14.2

Valditara, Bobbio Luigi, Magnalbò

Dopo il comma 4-bis, dellíarticolo 21, è inserito il seguente:

"4-ter. Ai fini della predisposizione del decreto annuale si deve, altresì, tenere conto dei livelli della distribuzione delle presenze degli extracomunitari nelle aree dello Stato al fine di evitare squilibri di concentrazione".

 

ORDINE DEL GIORNO

G200

Magnalbò

Il Senato:

in sede di esame del disegno di legge di modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo, considerato che fra gli elementi qualificanti dellíinizio governativa sono contemplate specifiche norme per favorire líintegrazione del cittadino extracomunitario, fondata sul reale inserimento nel mondo del lavoro;

che il sistema delineato, in linea con la normativa europea, prevede la nuova fattispecie civile del contratto di soggiorno per lavoro, in base ai dati dellíeffettiva richiesta, requisito essenziale per il rialscio del permesso di soggiorno, al fine di garantire condizioni di vita e di lavoro decorose anzichè líaleatoria iscrizione alle liste di collocamento;

in particolare, il disposto dellíarticolo 14, al comma 4, stabilisce che il decreto annuale ed i decreti infrannuali per la determinazione dei flussi di ingresso siano predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro tenuto conto dei bacini regionali e di quelli provinciali,

impegno il Governo:

a tenere conto, nella predisposizione del prossimo decreto sui flussi di immigrazione, della particolare situazione di emergenza segnalata da numerose regioni italiane, relativamente ai problemi che attengono alla cura e alla assistenza delle persone non autonome in strutture pubbliche, private e a domicilio, contemplando una congrua quota di ingressi in favore di infermieri professionali e operatori di assistenza, assunti da persone fisiche o giuridiche per svolgere tali compiti.

 

EMENDAMENTI

Art. 15.

15.84

Boco, Turroni, De Petris, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Sopprimere líarticolo.

15.62

Guerzoni, Di Siena, Viviani, Battafarano, Gruosso, Piloni, Budin, Vitali, Brunale, Villone, De Zulueta

Sopprimere líarticolo.

15.200

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Sopprimere líarticolo.

15.85

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Sopprimere il comma 1.

15.81

Guerzoni, Battafarano, Viviani, Gruosso, Piloni, Di Siena, De Zulueta

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Nellíarticolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) nel comma 1 le parole: íallíufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorioí sono sostituite dalle parole: íallo sportello unico per líimmigrazione istituito presso líufficio territoriale del Governo competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale del datore di lavoroí;

"b) i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 sono sostituiti dai seguenti:

3. Lo sportello unico per líimmigrazione comunica le richieste di autorizzazioni al lavoro al centro per líimpiego di cui allíarticolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per líimpiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito Internet o con ogni altro mezzo possibile ed attiva, gli eventuali interventi previsti dallíarticolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario o extracomunitario regolarmente soggiornate, il centro trasmette allíufficio territoriale richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di alvoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per líimpiego abbia fornito riscontro ovvero qualora la richiesta riguardi un lavoro domestico o un lavoro di assistenza a persone non autosufficienti ovvero qualora gli altri lavoratori che avevano presentato domanda non si siano presentati entro i successivi dieci giorni o non abbiano accettato líofferta di assunzione ovvero qualora il centro per líimpiego abbia positivamente confermato la dichiarazione motivata del datore di lavoro che dichiara i lavoratori avviati dal centro stesso non idonei per il lavoro richiesto, lo sportello unico procede ai sensi del comma 4.

4. Lo sportello unico per líimmigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, líautorizzazione al lavoro nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dellíarticolo 3, comma 4, e dellíarticolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Líautorizzazione al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di rilascio.

5. Líuffico consolare italiano del paese di residenza o di origine dello straniero, dopo aver compiuto gli altri accertamenti previsti dalle norme vigenti, provvede a rilasciare il visto di ingresso per lavoro subordinato entro quindici giorni dalla presentazione della domanda di visto con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per líimmigrazione. Entro otto giorni dallíingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per líimmigrazione che ha rilasciato líautorizzazione al lavoro per la firma del contratto che resta ivi conservato ed, a cura di questíultima, trasmesso in copia allíufficio consolare che ha rilasciato il visto, alla questura competente ed al centro per líimpiego competente.

6. Il datore di lavoro che presenta domanda di autorizzazione al lavoro deve esibire copia del contratto di lavoro stipulato in via preliminare con lo straniero che deve recare le condizioni di lavoro offerte che non possono essere inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro applicabili. Il dator edi lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per líimmigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punti con la sanzione amministrativa da 520 a 2600 euro. Per líaccertamento e líirrogazione della sanzione è competente il prefetto.

7. Le questure forniscono allíINPS, tramite collegamenti telematici, forniscono le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per líaccesso al lavoro e comunicano altresì il rilasco dei permessi concernenti i familiari ai sensi degli articoli 28 e seguenti; líINPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, allíufficio finanziario competente che provvede allíattribuzione del codice fiscale.

8. Lo sportello unico per líimmigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo delle autorizzazioni al lavoro rilasciate secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui allíarticolo 3, comma 4".

c) nel comma 9 sostituire le parole: "alla direzione provinciale del lavoro" con le seguenti: "ai centri per líimpiego 2";

d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di carta di soggiorno o del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo o di altro tipo di permesso di soggiorno idoneo per líaccesso al lavoro, ovvero il cui permeso sia scaduto, revocato o annullato, è punito con líarresto da tre mesi ad un anno e con líammenda di 2600 euro per ogni lavoratore impiegato".

f) il comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese agli stranieri che svolgano uníattività lavorativa in Italia"".

15.86

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere il comma 1 dellíalinea "Art. 22".

15.88a

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nellí"Art. 22.", richiamato, capoverso 1, sostituire le parole da: "In ogni" fino a: "Governo" con le seguenti: "In ogni comune con popolazione superiore a ventimila abitanti e comunque in ogni capoluogo di provincia, è istituito".

Conseguentemente:

a decorrere dal 1† gennaio 2003 líaccisa sui tabacchi è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1† gennaio 2003 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

líarticolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.

15.88

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, allíalinea "Art. 22.", sostituire le parole da: "In ogni" fino a: "Governo" con le seguenti: "In ogni comune con popolazione superiore a ventimila abitanti e comunque in ogni capoluogo di provincia, è istituito".

15.87

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, allíalinea "Art. 22.", sostituire la parola: "provincia" con la seguente: "regione".

15.500

Toia, Baio Dossi, Dentamaro

Al comma 1, capoverso "Art. 22.", al capoverso 1 sostituire le parole: "presso la prefettura ñ ufficio territoriale di Governo" con le seguenti: "presso i centri provinciali dellíimpiego".

15.15

Forlani, Maffioli

Al comma 1, capoverso "Art. 22.", al comma 1 sostituire le parole: "presso la prefettura ñ ufficio territoriale di Governo" con le seguenti: "presso i centri provinciali dellíimpiego".

15.1

Bassanini, Villone

Al comma 1, sostituire le parole: "presso la prefettura, ufficio territoriale di Governo" con le seguenti: "presso gli uffici territoriali del Governo".

Conseguentemente, allíarticolo 22 sopprimere la parola: "prefettura".

15.78

Guerzoni, Villone

Al comma 1, capoverso "Art. 22" ivi richiamato, al comma 1, sopprimere le parole: "la prefettura".

15.89

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, dellíalinea "Art. 22" sopprimere le parole: "la prefettura".

15.90

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, dellíalinea "Art. 22" sopprimere le parole: "ufficio territoriale del Governo".

15.202

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, dellíalinea "Art. 22" dopo la parola: "immigrazione" inserire le seguenti: ", il lavoro e líassistenza agli immigrati".

15.91

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, dellíalinea "Art. 22" sostituire la parola: "responsabile" con le seguenti: "presso il quale viene individuato il responsabile".

15.92

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, dellíalinea "Art. 22" sopprimere le parole: "a tempo determinato ed indeterminato".

15.93

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, dellíalinea "Art. 22" sostituire le parole: "a tempo determinato e indeterminato" con le seguenti: "forme di rapporto di lavoro".

15.63

Battafarano, Di Siena, Viviani, Gruosso, Piloni, Guerzoni, De Zulueta

Al comma 1, al capoverso, articolo 22, al comma 1 aggiungere infine: ", sino allíentrata in funzione dello sportello unico saranno applicate le modalità previste precedentemente dal presente testo unico".

15.80

Guerzoni, Viviani, Battafarano, Gruosso, Piloni

Al comma 1, capoverso articolo 22, alla fine, aggiungere le seguenti parole: "fino allíentrata in funzione dello sportello unico sono applicate le modalità previste dal decreto legislativo del 1998, n. 286".

15.182

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere il comma 2, dellíalinea articolo 22.

15.94

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 2, dellíalinea articolo 22, sopprimere le parole: "italiano o straniero".

15.95

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 2, dellíalinea articolo 22, sopprimere le parole: "regolarmente soggiornante".

15.97

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 2, dellíalinea articolo 22, sopprimere le parole: "a tempo determinato o indeterminato".

15.96

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 2, dellíalinea articolo 22, sopprimere le parole: "uno straniero" con le seguenti: "un cittadino non italiano".

15.19

Boscetto

Al comma 1, capoverso 2, dopo le parole: "della provincia di residenza" aggiungere le seguenti: "ovvero di quella in cui ha sede legale líimpresa, ovvero in quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa".

15.206

Zanoletti

Allíarticolo 15, comma 1, capoverso 2, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "o della provincia dove ha la sede legale".

15.23

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, capoverso articolo 22, comma 2, sopprimere le lettere b), c) e d).

15.183

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera a) del comma 2 dellíalinea articolo 22.

15.98

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 2 dellíalinea articolo 22, alla lettera a), sopprimere la parola: "nominativa".

15.59

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, nel comma 2 dellíalinea articolo 22, alla lettera a), sostituire la parola: "nullaosta" con la seguente: "autorizzazione".

15.184

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera b) del comma 2 dellíalinea articolo 22.

15.65

Guerzoni, Di Siena, Battafarano, Viviani, Gruosso, Piloni, De Zulueta

Al comma 1, articolo 22 ivi richiamato, capoveso 2, sopprimere la lettera b).

15.100

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 2 dellíalinea articolo 22, alla lettera b), sostituire le parole: "idonea documentazione relativa alle" con la seguente: "documentazione attestante le".

15.99

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 2 dellíalinea articolo 22, alla lettera b), sopprimere la parola: "idonea".

15.101

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 2 dellíalinea articolo 22, alla lettera b), sostituire le parole: "per il" con le seguenti: "garantita al".

15.21

Kofler, Thaler Ausserhofer

Al comma 1, capoverso 2, articolo 22, comma 2, sopprimere la lettera c).

15.185

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera c). del comma 2 dellíalinea articolo 22.

15.58

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, nel comma 2 dellíalinea articolo 22, sostituire la lettera c), con la seguente:

"c) la proposta di contratto subordinato con specificazione delle relative condizioni e offerte, che non possono essere inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili".

15.103

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 2 dellíalinea articolo 22, sostituire la lettera c), con la seguente:

"c) la specificazione delle condizioni alle quali è offerto il contratto di lavoro, comprensiva della proposta di contratto di soggiorno e dellíimpegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese relative allíeventuale ritorno dello straniero nel paese di provenienza".

15.22

Giaretta

La lettera c) del primo comma è modificata come segue:

"c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni".

15.102

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 2 dellíalinea articolo 22, sostituire la lettera c), con la seguente:

"c) la proposta di contratto di lavoro;".

15.203

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 2 dellíalinea articolo 22, lettera c), sostituire la parola: "soggiorno" con le seguenti: "di lavoro subordinato".

15.501

Toia, Baio Dossi, Dentamaro

Al comma 1, capoverso "articolo 22", al comma, lettera c), sostituire la parola: "soggiorno" con la seguente: "lavoro".

15.204

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 2 dellíalinea articolo 22, lettera c), dopo la parola: "condizioni" inserire le seguenti: "comunque non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro".

15.66

Guerzoni, Di Siena, Battafarano, Viviani, Gruosso, Piloni De Zulueta

Al comma 1, articolo 22, ivi richiamato, capoverso 2, lettera c), sopprimere dalla parola: ", comprensiva" fino alla fine della lettera.

15.205

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 2 dellíalinea articolo 22, lettera c), dopo le parole: "datore di lavoro" inserire le seguenti: "del salario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili e".

15.67

Guerzoni, Battafarano, Di Siena, Viviani, Gruosso, Piloni, Vitali, Brunale, De Zulueta

Al comma 1, allíarticolo 22 ivi richiamato, capoverso 2, sopprimere la lettera d).

15.186

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera d) del comma 2, dellíalinea "articolo 22".

15.13

Malan

Al comma 1, allíalinea "articolo 22", alla lettera d) del comma 2, aggiungere, dopo la parola: "lavoro", proseguendo, la seguente frase: "relativa a costituzione, cessazione o trasferimento ad unità ubicata in diversa provincia".

15.206

Stiffoni, Monti

Al comma 1, capoverso "articolo 22", comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

"d-bis) un certificato di buona salute del lavoratore straniero".

15.112

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 3, dellíalinea "articolo 22", sopprimere le parole: "Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero".

15.106

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 3, dellíalinea "articolo 22", sopprimere la parola: "diretta".

15.105

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 3, dellíalinea "articolo 22", sostituire le parole: "dello straniero" con le seguenti: "del lavoratore".

15.110

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 3, dellíalinea "articolo 22", sopprimere le parole da: "presentando" fino a: "del comma 2".

15.111

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 3, dellíalinea "articolo 22", sostituire la parola: "nullaosta" con: "autorizzazione".

15.187

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere il comma 2, dellíalinea "articolo 22".

15.107

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 3, dellíalinea "articolo 22", sopprimere le parole: "iscritte nelle liste di cui allíarticolo 21, comma 5".

15.108

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 3, dellíalinea "articolo 22", sopprimere le parole: "selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione".

15.109

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 3, dellíalinea "articolo 22", sostituire le parole: "definiti nel regolamento di attuazione" con le seguenti: "tesi a favorire la libera circolazione dei lavoratori".

15.24

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, capoverso articolo 22, sopprimere il comma 4.

15.188

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere il comma 4 dellíalinea "articolo 22".

15.5

Falcieri

Al punto 4 del comma 1, le parole: "le richieste di cui ai commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "le richieste di cui al comma 3".

15.116

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 4 dellíalinea "articolo 22", sostituire le parole: "competente in relazione alla provincia di" con la seguente: "per".

15.113

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 4 dellíalinea "articolo 22", sopprimere la parola: "residenza".

15.114

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 4 dellíalinea "articolo 22", sopprimere la parola: "domicilio".

15.115

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 4 dellíalinea "articolo 22", sopprimere le parole: "sede legale".

15.64

Di Siena, Battafarano, Viviani, Gruosso, Piloni, Guerzoni, De Zulueta

Al comma 1, al comma 4 dellíalinea "articolo 22", premettere al secondo periodo le seguenti parole: "In occasione di eventuali decreti interannuali,".

15.60

Cambursano

Al comma 4, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.

15.61

Cambursano, Dentamaro, Petrini, Giaretta, Toia, Dato

Al comma 4, sopprimere le parole da: "Il centro per líimpiego provvede" fino alla fine del comma.

15.117

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 4 dellíalinea "Art. 22", dopo la parola: "provvede" inserire le seguenti: "entro sei mesi dallíentrata in vigore della presente legge".

15.118a

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nellí"Art. 22" richiamato, capoverso 4, secondo periodo, dopo la parola: "disponibili" inserire le seguenti: "sui quotidiani nazionali e locali e".

Conseguentemente:

a decorrere dal 1† gennaio 2003 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

líarticolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.

15.118

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 4 dellíalinea "Art. 22", dopo la parola: "disponibili" inserire le seguenti: "sui quotidiani nazionali e locali e".

15.120a

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nellí"Art. 22" richiamato, capoverso 4, secondo periodo, sostituire la parola: "sito" con le seguenti: "tutti i siti istituzionali della rete".

Conseguentemente:

a decorrere dal 1† gennaio 2003 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

líarticolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.

15.120

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 4 dellíalinea "Art. 22", sostituire la parola: "sito" con le seguenti: "tutti i siti istituzionali della rete".

15.119

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 4 dellíalinea "Art. 22", al secondo periodo sostituire: "o" con: "e".

15.121

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 4 dellíalinea "Art. 22", sopprimere la parola: "eventuali".

15.71

Guerzoni

Al comma 1, punto 4, dopo le parole: "n. 181", inserire la seguente frase: "in occasione di eventuali decreti adottati nel corso dellíanno successivi al primo, il centro per líimpiego provvede a diffondere le offerte come previsto dal presente comma, solo ai centri analoghi delle regioni confinanti".

15.122

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 4 dellíalinea "Art. 22", sostituire la parola: "venti" con la seguente: "centoventi".

15.502

Brutti Massimo, Viviani

Al comma 1, nellí"Art. 22" richiamato, capoverso 4, al terzo periodo, le parole: "venti giorni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque giorni".

15.11

Malan

Al comma 1, capoverso 4, al terzo periodo, le parole: "venti giorni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque giorni".

15.7

Monti, Stiffoni

Al comma 1, capoverso 4, al terzo periodo, le parole: "venti giorni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque giorni".

15.207

Del Pennino

Al comma 1, allí"Art. 22" ivi richiamato, comma 4, le parole: "venti giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci giorni".

15.18

Del Pennino

Al comma 4 del nuovo articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, le parole: "venti giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci giorni".

15.6

Falcier

Al comma 1, punto 4, le parole: "venti giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci giorni".

15.126

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 4 dellíalinea "Art. 22", nel terzo periodo, sopprimere le parole: "nazionale o comunitario".

15.68

Battafarano, Guerzoni, Di Siena, Viviani, Piloni, Budin, Vitali

Al comma 1, "Art. 22" ivi richiamato, capoverso 4, terzo periodo, sopprimere le parole: "nazionale o comunitario".

15.67

Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, nel comma 4 dellíalinea "Art. 22", nel terzo periodo, dopo le parole: "o comunitario" aggiungere le seguenti: "o non comunitario regolarmente soggiornante".

15.70

Guerzoni, Budin

Al comma 1, "Art. 22" ivi richiamato, capoverso 4, dopo le parole: "lavoratore o comunitario," aggiungere le seguenti: "anche per via telematica".

15.69

Guerzoni, Di Siena, Viviani, Battafarano, Piloni, Gruosso, Vitali

Al comma 1, "Art. 22" ivi richiamato, capoverso 4, al terzo periodo, aggiungere, dopo le parole: "lavoratore nazionale o comunitario," le seguenti: "dopo aver verificato la disponibilità di lavoratori stranieri regolarmente in Italia iscritti come disoccupati alle liste di collocamento,".

15.205

Zanoletti

Al capoverso 4, terzo periodo, dopo le parole: "nazionale o comunitario" aggiungere le altre: "ovvero straniero già legalmente residente in Italia".

15.123

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 4 dellíalinea "Art. 22", sopprimere le parole: "una certificazione negativa, ovvero".

15.124

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 4 dellíalinea "Art. 22", dopo le parole: "ovvero le domande" inserire la seguente: "comunque".

15.127

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 4 dellíalinea "Art. 22", al terzo periodo, dopo la parola: "acquisite" inserire le seguenti: "dei datori di lavoro".

15.208

Gubert

Al comma 1, allí"Art. 22" ivi richiamato, comma 4, alla fine del penultimo periodo, aggiungere le parole seguenti: "che provvede allíassunzione, salvo esplicitazione dei motivi per i quali egli non vi provvede".

15.128

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 4 dellíalinea "Art. 22", sostituire le parole: "Ove tale termine" con le seguenti: "Nel caso in cui il termine di centoventi giorni".

15.129

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 4 dellíalinea "Art. 22", sostituire le parole: "senza che il centro per líimpiego abbia fornito riscontro" con le seguenti: "e qualora gli altri lavoratori che avevano presentato domanda non si siano presentati entro i successivi sessanta giorni o non abbiano accettato líofferta di assunzione".

15.56

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, nel comma 4 dellíalinea "Art. 22", in fine, dopo le parole: "fornito riscontro" aggiungere il seguente periodo: "ovvero qualora la richiesta riguardi un lavoro domestico qualora gli altri lavoratori che avevano presentato domanda non si siano presentati entro i successivi dieci giorni o non abbiano accettato líofferta di assunzione ovvero qualora il centro per líimpiego abbia positivamente confermato la dichiarazione motivata del datore di lavoro che dichiara i lavoratori avviati dal centro stesso non idonei per il lavoro richiesto".

15.130

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 4 dellíalinea "Art. 22", sostituire le parole: "ai sensi del comma 5" con le seguenti: "a reiterare la richiesta dei dati di cui ai commi 2 e 3".

15.189

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere il comma 5 dellíalinea "Art. 22".

15.25

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, capoverso Art. 22, comma 5, sopprimere le parole: "nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta".

15.131

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 5 dellíalinea "Art. 22", sopprimere la parola: "complessivo".

15.133

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 5 dellíalinea "Art. 22", sostituire la parola: "quaranta" con "centottanta".

15.10

De Zulueta

Allíarticolo 15, comma 1, capoverso 5, al primo periodo, le parole: "quaranta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci giorni".

15.503

Brutti Massimo, Viviani

Al comma 1, nellí"Art. 22" richiamato, capoverso 5, al primo periodo, le parole: "quaranta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci giorni".

15.8

Marini, Stiffoni

Allíarticolo 15, comma 1, capoverso 5, al primo periodo, le parole: "quaranta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci giorni".

15.9

De Zulueta

Al punto 5, del primo comma le parole: "termine massimo di quaranta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "termine massimo di venti giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma 3 ovvero, di dieci giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma 2".

15.17

Del Pennino

Al quinto comma del nuovo testo dellíarticolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 sostituire le parole: "quaranta giorni" con le seguenti: "venti giorni".

15.132

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 5 dellíalinea "art. 22", sopprimere le parole: "dalla presentazione della richiesta".

15.600

Boscetto

Al comma 1, capoverso "Art. 22", comma 5, dopo le parole: "a condizione" inserire le seguenti: "di cui al comma 2 e le prescrizioni".

15.55

Coco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, nel comma 5 dellíalinea "art. 22", sostituire le parole da: "a dondizione che" fino a: "collettivo di lavoro" con le seguenti: "verificato che il datore di lavoro abbia rispettato le condizioni del contratto collettivo di lavoro nazionale".

15.138

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 5 dellíalinea "art. 22", sostituire le parole da: "le prescrizioni" fino a: "collettivo di lavoro" con le seguenti: "dal datore di lavoro".

15.46

Coco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, nel comma 5 dellíalinea "art. 22", dopo le parole: "in ogni caso," aggiungere le seguenti: "líautorizzazione al lavoro e,".

15.134

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 5 dellíalinea "art. 22", sopprimere le parole: "sentito il questore".

15.54

Coco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, nel comma 5 dellíalinea "art. 22", dopo le parole: "il questore," sostituire le parole: "il nullaosta" con le seguenti: "líautorizzazione al lavoro subordinato".

15.46

Coco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, nel comma 5 dellíalinea "art. 22", allíinizio dellíultimo periodo sostituire le parole: "il nullaosta" "con le seguenti: "líautorizzazione".

15.135

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 5 dellíalinea "art. 22", sopprimere le parole da: "nel rispetto dei limiti" fino a: "articolo 21".

15.139

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 5 dellíalinea "art. 22", dopo le parole: "il questore," sopprimere la parola: "numerici".

15.140

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 5 dellíalinea "art. 22", dopo le parole: "il questore," sopprimere la parola: "quantitativi".

15.141

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 5 dellíalinea "art. 22", dopo le parole: "il questore," sopprimere le parole: "e qualitativi".

15.210

Gubert

Al comma 1, allí"Art. 22" ivi richiamato, comma 5, dopo le parole: "articolo 21" inserire le seguenti: "e dando comunque la precedenza ai lavoratori di origine italiana, o di territori ora italiani già appartenenti allíimpero austro-ungarico, per parte di almeno uno dei genitori fino al quinto grado in linea netta di ascendenza".

15.136

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 5 dellíalinea "art. 22", sopprimere le parole: "a richiesta del datore di lavoro".

15.137

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 5 dellíalinea "art. 22", sopprimere le parole: "ivi compreso il codice fiscale".

15.26

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, capoverso allíarticolo 22 comma 5 sopprimere le parole: "ivi compreso il codice fiscale".

15.16

Del Pennino

Al quinto comma del nuovo testo dellíarticolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 sostituire líultimo periodo con il seguente: "Il nullaosta al lavoro subordinato deve essere utilizzato entro e non oltre sei mesi dalla data di rilascio".

15.142

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, del comma 5 dellíalinea allíarticolo 22, ultimo periodo sopprimere la parola: "subordinato".

15.144

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, del comma 5 dellíalinea allíarticolo 22, ultimo periodo, dopo le parole: "validità per un periodo" inserire le seguenti: "prorogabile per un massimo di due volte".

Conseguentemente sopprimere le parole: "non superiore".

15.143

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, del comma 5 dellíalinea allíarticolo 22, ultimo periodo, dopo le parole: "non superiore a sei mesi" con le seguenti: "di cinque anni a decorrere".

15.190

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere il comma 6 dellíalinea allíarticolo 22.

15.147

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 6 dellíalinea allíarticolo 22, dopo: "provvedono" inserire le seguenti: "entro venti giorni".

15.146

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 6 dellíalinea allíarticolo 22, sopprimere le parole: "dopo gli accertamenti di rito".

15.145

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 6 dellíalinea allíarticolo 22, sostituire le parole: "gli accertamenti di rito" con le seguenti: "senza indugio".

15.52

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, nel comma 6 dellíalinea allíarticolo 22, sostituire le parole: "dopo gli accertamenti di rito" con le seguenti: "dopo aver compiuto gli altri accertamenti previsti dalle norme vigenti".

15.212

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 6 dellíalinea "Art. 22", dopo la parola: "accertamenti" inserire le seguenti: "previsti dalle norme vigenti".

15.51

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, nel comma 6 dellíalinea allíarticolo 22, dopo le parole: "a rilasciare" aggiungere le seguenti: "entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta,".

15.27

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, capoverso allíarticolo 22, comma 6 sopprimere le parole: "con indicazione" fino alla fine del comma.

15.48

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, nel comma 6 dellíalinea allíarticolo 22, allíinizio del secondo periodo sostituire la parola: "otto" con la seguente: "venti".

15.148

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 6 dellíalinea allíarticolo 22, sostituire le parole: "Entro otto giorni" con le seguenti: "Entro tre giorni".

15.50

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, nel comma 6 dellíalinea allíarticolo 22, sostituire le parole: "il nullaosta" con le seguenti: "líautorizzazione al lavoro subordinato".

15.49

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, nel comma 6 dellíalinea allíarticolo 22, sostituire le parole: "di soggiorno" con le seguenti: "di lavoro".

15.149

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 6 dellíalinea allíarticolo 22, sostituire le parole: "questíultima" con le seguenti: "questíultimo".

15.47

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, nel comma 6 dellíalinea "Art. 22", dopo le parole: "consolare competente" aggiungere le seguenti: ", la questura".

15.213

Stiffoni, Monti

Al comma 1, capovero "Art. 22", dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis) la presentazione allo sportello unico per líimmigrazione di un certificato di buona salute del lavoratore straniero costituisce condizione per la valida stipulazione del contratto di soggiorno".

15.191

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere il comma 7 dellíalinea "Art. 22".

15.28

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, sopprimere il comma 7 dellíalinea "Art. 22".

15.72

Battafarano, Di Siena, Guerzoni, Viviani, Piloni, Gruosso

Al comma 1, "Art. 22" ivi richiamato, sopprimere il capoverso 7.

15.150

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 7 dellíalinea "Art. 22", dopo la parola: "omette" inserire le seguenti: "o ritarda per oltre sei mesi".

15.201

Boscetto, Falcier

Al comma 1, capoverso 7, le parole: "sanzione amministrativa da 516,46 a 2582,218 euro" sono sostituire dalle seguenti: "sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro".

15.151

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 7 dellíalinea "Art. 22", sostituire la cifra: "516,46" con la seguente: "774,68".

15.152

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 7 dellíalinea "Art. 22", sostituire la cifra: "2582,28" con la seguente: "5164,6".

15.153

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 7 dellíalinea "Art. 22", sopprimere líultimo periodo.

15.20

Malan

Al comma 1, capoverso "Art. 22", dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis. Alla sanzione di cui al comma 7 è soggetto il datore di lavoro che omette di comunicare, entro 30 giorni, allo sportello unico per líimmigrazione la perdita della sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero".

15.192

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere il comma 8 dellíalinea "Art. 22".

15.214

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, al capoverso 8, sostituire la parola: "previsto" con la seguente: "disciplinato".

15.215

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, al capoverso 8, sopprimere le parole: "ai fini dellíingresso in Italia per motivi di lavoro".

15.216

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, al capoverso 8, sostituire le parole: "per motivi di lavoro" con le seguenti: "per consentirgli líinserimento nel mercato del lavoro".

15.154

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 8 dellíalinea "Art. 22", sostituire la parola: "extracomunitario" con la seguente: "straniero".

15.155

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 8 dellíalinea "Art. 22", dopo la parola: "extracomunitario" inserire la seguente: "non".

15.217

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, al capoverso 8, dopo le parole: "essere munito" sostituire le rimanenti parole fino alla fine del comma con le seguenti: "di regolare visto".

15.218

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, al capoverso 8, sopprimere la parola: "stabile".

15.193

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere il comma 9 dellíalinea "Art. 22".

15.219

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, al capoverso 9, dopo le parole: "allíINPS" aggiungere la seguente: "anche".

15.220

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, al capoverso 9, sopprimere le parole: "tramite collegamenti telematici".

15.158

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 9 sopprimere la parola: "extracomunitari".

15.157

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 9 sostituire la parola: "extracomunitari" con le seguenti: "provenienti da altri paesi".

15.221

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, al capoverso 9, sostituire le parole: "ai quali è concesso il" con le seguenti: "titolari di".

15.159

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 9 sostituire la parola: "concesso" con la seguente: "rilasciato".

15.160

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 9 dellíalinea "articolo 22", sopprimere le parole: "o comunque idoneo per líaccesso al lavoro".

15.223

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, al capoverso 9, dopo le parole: "motivi di lavoro, o comunque" aggiungere le seguenti: "titolari di carta di soggiorno o di visto di ingresso".

15.45

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, nel comma 9 dellíalinea "articolo 22", dopo le parole: "líaccesso al lavoro" sopprimere le seguenti: "e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi degli articoli 28 e seguenti".

15.224

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, al capoverso 9, dopo le parole: "rilascio dei permessi concernenti i" aggiungere la seguente: "ricongiungimenti".

15.225

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, al capoverso 9, sostituire le parole: "i familiari" con le seguenti: "il diritto allíunità familiare e la tutela dei minori".

15.202

Boscetto, Falcier

Al comma 1, capoverso 9, le parole: "familiari ai sensi degli articoli 28 e seguenti" sono sostituite dalle seguenti: "familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV;".

15.162

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 9 dellíalinea "articolo 22", sopprimere il secondo periodo da: "INPS" fino a: "amministrazioni pubbliche".

15.156

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 9 dellíalinea "articolo 22", dopo la parola: "INPS" inserire le seguenti: "nel rispetto delle norme sulla riservatezza dei dati personali".

15.164

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 9 dellíalinea "articolo 22", penultimo periodo, dopo la parola: "costituisce" inserire le seguenti: "esclusivamente ai fini di cui alla presente legge".

15.227

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, al capoverso 9, dopo le parole: "convenzione tra le amministrazioni interessate" aggiungere le seguenti: "alle quali è sempre fatto divieto assoluto di qualsivoglia indagine o comunque trattamento dei dati ovvero di preselezione dei lavoratori, anche con il loro consenso, in base allíaffiliazione sindacale o politica, al credo religioso, alla razza, allíorientamento sessuale o ad eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro".

15.226

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, al capoverso 9, dopo le parole: "lo scambio delle informazioni avviene" aggiungere le seguenti: "nel rispetto delle norme vigenti sulla protezione dei dati personali,".

15.163

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 9 dellíalinea "articolo 22", penultimo periodo, dopo le parole: "le amministrazioni interessate" inserire le seguenti: "nel rispetto della privacy".

15.165

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 9 dellíalinea "articolo 22", ultimo periodo, sostituire le parole: "che provvede allíattribuzione" con la seguente: "per".

15.228

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, al capoverso 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Il trattamento dei dati relativi ai lavoratori extracomunitari di cui al presente comma avviene sempre nel rispetto delle norme vigenti sulla protezione dei dati personali".

15.229

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, dopo il capoverso 9, aggiungere il seguente:

"9-bis. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 9 devono essere adottate dagli operatori tutte le misure idonee ad evitare disparità di trattamento tra i lavoratori causate dal loro sesso, razza, cittadinanza od origine nazionale o regionale, opinione o affiliazione politica, religiosa o sindacale; è altresì fatto divieto di raccogliere, memorizzare o diffondere informazioni sui lavoratori che non siano attinenti alle loro attitudini professionali e al loro inserimento lavorativo".

15.194

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere il comma 10 dellíalinea "articolo 22".

15.166

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sostituire il comma 10 dellíalinea "articolo 22", con il seguente:

"10. Lo sportello unico per líimmigrazione comunica annualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione relativa ai nullaosta rilasciati".

15.44

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, nel comma 10 dellíalinea "articolo 22", sostituire la parola: "nullaosta" con le seguenti: "autorizzazioni al lavoro subordinato ed autonomo".

15.43

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, nel comma 10 dellíalinea "articolo 22", sostituire la parola: "nullaosta" con le seguenti: "autorizzazioni al lavoro".

15.230

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, al capoverso 10, sostituire le parole: "secondo le" con le seguenti: "nel rispetto delle".

15.231

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, al capoverso 10, dopo le parole: "nei decreti" aggiungere le seguenti: "di programmazione annuale".

15.195

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere il comma 11 dellíalinea "articolo 22".

15.167

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 11 dellíalinea "articolo 22", primo periodo, dopo la parola: "perdita" aggiungere le seguenti: "anche temporanea".

15.232

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, al capoverso 11, sostituire le parole: "non costituisce motivo di" con le seguenti: "non comporta mai la".

15.74

Guerzoni, Viviani, Battafarano, Gruosso, Piloni, Di Siena, Vitali, Budin

Al comma 1, "articolo 22" ivi richiamato, capoverso 11, sostituire le parole: "di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente residenti." con le seguenti: "per privare il lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente residenti del permesso di soggiorno nel rispetto dellíarticolo 8 della Convenzione n. 143 dellíOrganizzazione internazionale del lavoro (OIL), ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158".

15.233

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, al capoverso 11, sostituire le parole da: "di revoca del permesso" fino a: "legalmente residenti" con le seguenti: "per privare il lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente residenti del permesso di soggiorno".

15.168

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 11 dellíalinea "articolo 22", primo periodo, sopprimere le parole: "legalmente residenti".

15.42

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, nel comma 11 dellíalinea "articolo 22", alla fine del primo periodo, sopprimere la parola: "residenti".

15.170

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 11 dellíalinea "articolo 22", sopprimere le parole da: "in possesso" fino a: "per lavoro".

15.234

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, al capoverso 11, al secondo periodo, sostituire le parole: "in possesso" con le seguenti: "titolare del".

15.169

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 11 dellíalinea "articolo 22", secondo, periodo, sopprimere le parole: "per lavoro subordinato".

15.41

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, nel comma 11 dellíalinea "articolo 22", dopo le parole: "anche per dimissioni" inserire le seguenti: "o per conclusione del rapporto di lavoro a tempo determinato".

15.171

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 11 dellíalinea articolo 22, secondo periodo, sostituire le parole: "può essere" con la seguente: "è".

15.235

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, al capoverso 11, secondo periodo, sostituire le parole: "può essere iscritto" con le seguenti: "viene automaticamente iscritto".

15.39

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, nel comma 11 dellíalinea articolo 22, secondo periodo, sostituire la parola: "può" con le seguenti: "ha diritto ad essere iscritto".

15.40

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, nel comma 11 dellíalinea articolo 22, secondo periodo, sostituire la parola: "collocamento" inserire le seguenti: ", anche più volte".

15.76

Guerzoni, Villoni, Brunale

Al comma 1, articolo 22 ivi richiamato, capoverso 11, secondo periodo, sopprimere le parole da: "e comunque" alla fine del periodo.

15.73

Guerzoni

Al comma 1, articolo 22 ivi richiamato, capoverso 11, secondo periodo, sopprimere le parole: "e comunque".

15.172

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, articolo 22 ivi richiamato, capoverso 11, sopprimere le parole: "salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale".

15.29

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, articolo 22 ivi richiamato, capoverso 11, sostituire le parole: "sei mesi" con le seguenti: "un anno".

15.75

Viviani, Guerzoni, Di Siena, Battafarano, Piloni, Gruosso

Al comma 1, allíarticolo 22 ivi richiamato, capoverso 11, secondo periodo, sostituire le parole: "sei mesi" con le parole: "un anno".

15.237

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, allí"Art. 22" ivi richiamato, comma 11, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un anno".

15.38

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, nel comma 11 dellíalinea articolo 22, alla fine del secondo periodo, sostituire le parole: "sei mesi" con le seguenti: "un anno".

15.173

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 11 dellíalinea articolo 22, sostituire le parole: "sei mesi" con le seguenti: "dodici mesi".

15.238

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, al capoverso 11, terzo periodo, dopo le parole: "regolamento di attuazione" aggiungere le seguenti: "del presente decreto".

15.196

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere il comma 12 dellíalinea articolo 22.

15.37

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, nel comma 12 dellíalinea articolo 22, sostituire le parole: "del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo" con le seguenti: "di carta di soggiorno, del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo o di altro tipo di permesso di soggiorno idoneo per líaccesso al lavoro".

15.174

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 12 dellíalinea articolo 22, sostituire le parole: "del permesso di soggiorno" con le seguenti: "di ogni tipo di permesso di soggiorno idoneo per líaccesso al lavoro".

15.12

Malan

Al comma 12, dopo la parola: "scaduto", inserire le seguenti: "e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo".

15.31

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, capoverso articolo 22, comma 12, sopprimere le parole: "con líarresto da tre mesi ad un anno e".

15.30

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, capoverso articolo 22, comma 12, sostituire le parole: "un anno e con líammenda" con le seguenti: "un anno o con líammenda".

15.239

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, al capoverso 12, sostituire le parole: "di 2.582,28 euro per ogni lavoratore impiegato" con le seguenti: "da 1.000 euro a 3.000 euro".

15.203a

Il Governo

Al comma 1, capoverso 12, le parole: "líammenda di 2582,28 euro" sono sostituire dalle seguenti: "líammenda di 2500 euro".

15.203

Boscetto, Falcier

Al comma 1, capoverso, nel comma 12, sostituire le parole: "2.582,28 euro" con le seguenti: "2.500 euro".

15.601

Falcier

Al comma 1, capoverso "Art. 22", nel comma 12, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché con un provvedimento di espulsione, in caso di reiterazione".

15.34

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

"12-bis Gli imprenditori che presentino una dichiarazione di emersione relativa ai lavoratori non comunitari sono esonerati dalle sanzioni previste per líimpiego di mano díopera priva di permesso di soggiorno in corso di validità; contestualmente ai lavoratori non comunitari privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, deve essere rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro subordinato".

15.197

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere il comma 13 dellíalinea articolo 22.

15.175

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, il comma 13 dellíalinea articolo 22, è sostituito dal seguente:

"13. In caso di rimpatrio il lavoratore straniero conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociali maturati".

15.4

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 13, aggiungere, in fine: "I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato líattività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facoltà di richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo".

Conseguentemente allíarticolo 27, comma 1, lettera a) del presente disegno di legge sostituire dalle parole: "utilizzo delle economie derivanti" fino alla fine della lettera con le altre: "corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nellíambito dellíunità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per líanno 2001".

15.240

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, al capoverso 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato líattività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facoltà di richiedere, nei casi in cui la materia sia regolata da convenzione internazionale, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo".

Conseguentemente líaccisa sui tabacchi è aumentata del 5 per cento e la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

15.77

Guerzoni, Viviani, Battafarano, Gruosso, Piloni, Di Siena, Vitali, Budin

Al comma 1, allíarticolo 22 ivi richiamato, al capoverso 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato líattività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facoltà di richiedere, nei casi in cui la materia sia regolata da convenzione internazionale, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorate del 5 per cento".

Conseguentemente líarticolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.

15.32

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, capoverso, articolo 22, comma 13, aggiungere in fine, il seguente periodo: "I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato líattività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facoltà di richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo".

15.198

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere il comma 14 dellíalinea "Art. 22.".

15.36

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, nel comma 14 dellíalinea "Art. 22.", sostituire le parole: "ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia" con le seguenti: "ai cittadini stranieri".

15.199

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere il comma 15 dellíalinea "Art. 22.".

15.176

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 15 dellíalinea, articolo 22, sopprimere le parole: "italiani ed extracomunitari.

15.241

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, al capoverso 15, sopprimere le parole: "italiani ed".

15.177

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 15, dellíalinea, articolo 22, sopprimere le parole: "sentita la commissione centrale per líimpiego".

15.178

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 15, dellíalinea, articolo 22, sopprimere le parole: "per singoli casi".

15.179

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 15, dellíalinea, articolo 22, sostituire la parola: "extracomunitario" con la seguente: "straniero".

15.242

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, al capoverso 15, secondo periodo, sopprimere le parole: "a norma del presente decreto".

15.3a

Betta, Michelini, Kofler, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Salzano, Ruvolo, Andreotti, Rollandin

Al comma 1, capoverso, articolo 22, aggiungere il fine il seguente comma:

"15-bis. Le funzioni di cui al presente articolo continuano ad essere esercitate per il rispettivo territorio dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto e delle relative norme di attuazione".

15.2

Gubert

Al comma 1, dopo líarticolo 15, allí"articolo 22", aggiungere il seguente:

"15-bis. Le funzioni di cui al presente articolo continuano ad essere esercitate per il rispettivo territorio dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto e delle relative norme di attuazione, nel rispetto delle valutazioni di competenza degli organi statali".

15.79

Guerzoni, Vitali, Villone

Al comma 1, capoverso "articolo 22" ivi richiamato, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-bis. Le funzioni previste dal presente articolo continuano ad essere esercitate per i rispettivi territori, dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle proprie norme di attuazione".

15.35

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Sopprimere il comma 2.

15.33

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Sopprimere il comma 2.

15.82

Guerzoni, Di Siena, Viviani, Battafarano, Gruosso, Piloni, Vitali, Villone

Sopprimere il comma 2.

15.181a

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Il comma 2, è sostituito dal seguente:

"Non possono essere adottati limiti quantitativi per la concessione dei permessi di soggiorno per lavoro non subordinato".

Conseguentemente:

a decorrere dal 1† gennaio 2003 líaccisa sui tabacchi è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1† gennaio 2003 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

líarticolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 283, è soppresso.

15.181

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Il comma 2, è sostituito dal seguente:

"Non possono essere adottati limiti quantitativi per la concessione dei permessi di soggiorno per lavoro non subordinato".

15.14

Boscetto

Al comma 2, sostituire le parole: "previsti dallíarticolo 5, comma 3-ter" con le seguenti: "previsti dallíarticolo 5, comma 3-quater".

15.204

Zanoletti

Al comma 2, sostituire la parola: "3-ter" con la seguente: "3-quater".

15.243

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan

Al comma 2, in fine, sostituire le parole: "di soggiorno per lavoro autonomo" con la seguente: "pluriennale".

15.180

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "o per le altre forme di lavoro parasubordinato".

15.83a

Guerzoni

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: "È costituita presso il Ministero degli esteri una commissione tecnica, formata da cinque rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali dellíindustria, del commercio e dellíartigianato, da un rappresentante del Ministero degli esteri, uno del lavoro e delle politiche sociali, uno delle attività produttive ed un altro della Conferenza unificata, allo scopo di supportare le ambasciate ed i consolati nella individuazione dei criteri professionali, dei lavoratori autonomi stranieri, necessari per esercitare in Italia le diverse attività imprenditoriali".

Conseguentemente, ridurre gli importi iscritti nei fondi speciali di parte corrente per ciascun Ministero, così come indicati nella Tabella A richiamata allíarticolo 78, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per ciascun anno del triennio 2002-2004, di una percentuale dellíammontare complessivo, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza degli oneri conseguenti.

15.602

Falcier

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Lo straniero deve aver svolto lavoro autonomo per almeno due anni prima di poterlo convertire in lavoro subordinato. In tal caso è possibiel la conversione del permesso di soggiorno secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione. Sono esclusi comunque dalla conversione i casi di soggiorni rilasciati in base a visti di breve durata".

15.201

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Sostituire la rubrica con la seguente: "Art. 15 (Lavoro)".

 

Art. 16.

16.4

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Sopprimere líarticolo.

16.8

Boco, Turroni, De Petris, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Sopprimere líarticolo.

16.28

Di Siena, Battafarano, Viviani, Piloni, Gruosso, Villone, Brunale

Sopprimere líarticolo.

16.29

Guerzoni, Viviani, Battafarano, Gruosso, Piloni, Di Siena

Sostituire líarticolo 16, con il seguente:

"Art. 16. - 1. Nellíarticolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma è inserito il seguente nuovo comma:

"1. Nellíarticolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 3 è inserito il seguente nuovo comma:

3-bis. Nellíambito di un piano programmato dal Ministero dellíinterno, díintesa con i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e degli affari esteri, le autorizzazioni allíingresso sono rilasciate dalle Questure anzitutto agli stranieri i cui requisiti professionali, legalmente riconosciuti anche per il tramite della rappresentanza diplomatico-consolare italiana allíestero, sono idonei a consentire di svolgere attività lavorativa in determinati settori, qualifiche e mansioni, indicati nel decreto annuale di determinazione delle quote, nei quali si verifica una persistente e generalizzata carenza di manodopera e, dopo aver esaminato tutte le domande presentate entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti di determinazione delle quote, seguendo il seguente ordine decrescente di priorità:

a) gli stranieri che abbiano partecipato alle attività di istituzione e di formazione professionale svolte nei paesi di origine o altrove finalizzate allíinserimento lavorativo mirato allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei paesi di origine, nellíambito di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dellíistruzione, dellíuniversità e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro, nonché con organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del paese o con enti ed associazioni operanti nel settore dellíimmigrazione da almeno tre anni;

b) gli stranieri la cui autorizzazione allíingresso sia richiesta da soggetto garante che risiede in una provincia in cui il tasso di disoccupazione sia inferiore al quattro per cento;

c) gli stranieri la cui autorizzazione allíingresso sia richiesta da soggetto garante che risiede in una provincia il cui il tasso di disoccupazione sia inferiore alla media nazionale;

d) gli stranieri la cui autorizzazione allíingresso sia richiesta sulla base di una garanzia alla quale sia allegata documentazione attestante la comprovata disponibilità a farsi carico per un anno dalla data di ingresso delle attività di inserimento lavorativo degli stranieri stessi da parte di una società di collocamento legalmente autorizzate ad operare nella medesima provincia del garante ovvero da parte di associazioni o enti iscritti nel registro nazionale degli enti che operano in favore degli stranieri istituito dallíarticolo 24 del presente testo unico operanti nella stessa provincia".

16.1

Eufemi

Líarticolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 è sostituito dal seguente:

"Art. 23. - (Visto per inserimento nel mercato del lavoro) ñ 1. Le intese di cui allíarticolo 21 commi 1 e 5 possono altresì prevedere che ai lavoratori iscritti allíAnagrafe dei Lavoratori stranieri di cui allíarticolo 21 comma 7, possa essere concesso un visto per "líinserimento nel mercato del lavoro" su proposta delle Regioni, di Enti locali, di organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro, di organismi internazionali, finalizzati al trasferimento dei lavoratori in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, anche attraverso attività di formazione professionale, nonché di associazioni del volontariato operanti nel settore dellíimmigrazione da almeno tre anni, provvisti di requisiti patrimoniali ed organizzativi.

2. LíEnte proponente assicura adeguate garanzie in relazione alla disponibilità di alloggio, di adeguati mezzi, si sussistenza finanziari, alla copertura per líassistenza sanitaria, alle spese per il rientro nel paese di origine secondo le modalità previste dallíarticolo 34 comma 3 nonché allíinserimento del lavoratore straniero nel percorso formativo e successivamente professionale".

16.35a

Guerzoni, Vitali

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Le regioni e le province autonome, nellíambito di programmi approvati e finanziati dal Ministero del lavoro e della solidarietà sociale e dal Ministero dellíistruzione, dellíuniversità e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con gli Enti locali, le organizzazioni nazionali degli imprenditori e dei datori di lavoro, nonché con organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia e al loro inserimento nei settori produttivi del paese, ovvero con enti e associazioni operanti nel settore dellíimmigrazione da almeno tre anni, possono organizzare attività di istruzione e formazione professionale nei paesi di origine".

Conseguentemente, ridurre gli importi iscritti nei fondi speciali di parte corrente per ciscun Ministero, così come indicati nella Tabella A richiamata allíarticolo 78, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per ciascun anno del triennio 2002-2004, di una percentuale dellíammontare complessivo, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza degli oneri conseguenti.

16.200

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, le parole: "Líarticolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente: "Art. 23."" sono sostituite dalle seguenti: "Dopo líarticolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è inserito il seguente: "Art. 23-bis"".

16.500

Eufemi, Borea, Lauro

Al comma 1, sostituire il periodo introduttivo con il seguente:

"1. Líarticolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente: "Art. 23. - (Titoli di prelazione). ñ"" con il seguente: "Dopo il comma quarto dellíarticolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 sono aggiunti i seguenti commi:".

Conseguentemente rubricare i commi 1, 2, 3 e 4 dellíarticolo 23 del medesimo testo unico, come sostituito dallíarticolo 16 del disegno di legge n. 795, con i seguenti numeri: ""5, 6, 7 e 8".

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "(Prestazione di garanzia per líaccesso al lavoro e titoli di prelazione)".

16.31

Battafarano, Viviani, Gruosso, Piloni, Di Siena, Guerzoni

Al comma 1, allíalinea, premettere la parola: "Dopo" e conseguentemente sopprimere le parole: "è sostituito dal seguente".

16.501

Petrini, Toia, Giaretta, Cambursano, Dentamaro

Al comma 1, sostituire le parole da: "Líarticolo 23 del testo unico" fino a: "Art. 23. - (Titoli di prelazione)" con le seguenti: "Dopo il comma quarto dellíarticolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 sono aggiunti i seguenti commi".

16.16

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sostituire le parole: "Líarticolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è sostituito dal seguente: Art. 23" con: "Dopo líarticolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è inserito il seguente: Art. 23-bis".

16.34

Guerzoni, Viviani, Battafarano, Gruosso, Piloni, Di Siena, Vitali

Al comma 1, sostituire le parole: "Líarticolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è sostituito dal seguente: Art. 23. - (Titoli di prelazione)" con le seguenti: "Dopo líarticolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è inserito il seguente: Art. 23-bis. - (Attività formativa nei paesi di origine)".

16.32

Viviani, Battafarano, Gruosso, Piloni, Di Siena, Guerzoni

Al comma 1, al capoverso "Art. 23", sostituire: "Art. 23" con le parole: "Art. 23-bis".

16.502

Brutti Massino, Viviani

Al comma 1, nellíarticolo 23 richiamato, premettere al capoverso 1 il seguente:

"01. Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda farsi garante dellíingresso di uno straniero, per consentirgli líinserimento nel mercato del lavoro, deve presentare apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione allíingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Le procedure di applicazione verranno definite dal regolamento di attuazione del presente decreto".

Conseguentemente, modificare la rubrica con la seguente: "(Prestazione di garanzia per líaccesso al lavoro e titoli di prelazione)".

16.3

Peterlini

Al comma 1, prima del capoverso 1, inserire il seguente:

"01. Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda farsi garante dellíingresso di uno straniero, per consentirgli líinserimento nel mercato del lavoro, deve presentare apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione allíingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Le procedure di applicazione verranno definite dal regolamento di attuazione del presente decreto".

Conseguentemente, il titolo è così modificato, inserire le seguenti: "Prestazione di garanzia per líaccesso al lavoro e Titoli di prelazione".

16.7

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, sopprimere i commi 1 e 2 dellíalinea "Art. 23".

16.9

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere il comma 1 dellíalinea "Art. 23".

16.201

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, al capoverso 1, sopprimere le parole: "anche su proposta delle regioni e delle province autonome,".

16.202

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, al capoverso 1, sostituire le parole: "anche su proposta delle regioni e delle province autonome," con le seguenti: "di concerto con le regioni e le province autonome,".

16.17

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, dopo le parole: "anche su proposta" inserire le seguenti: "dei comuni,".

16.203

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, al capoverso 1, dopo le parole: "enti locali" aggiungere le seguenti: "e territoriali".

16.204

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, al capoverso 1, sostituire le parole: "organizzazioni nazionali degli" con le seguenti: "associazioni professionali e sindacali di".

16.205

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, al capoverso 1, dopo le parole: "imprenditori e datori di lavoro," aggiungere le seguenti: "organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".

16.36

Guerzoni, Battafarano, Di Siena, Viviani, Piloni, Gruosso, Vitali

Al comma 1, capoverso allíarticolo 23, ivi richiamato, dopo le parole: "datori di lavoro" inserire le seguenti: "e dei lavoratori".

16.206

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, al capoverso 1, dopo le parole: "enti ed associazioni" aggiungere le seguenti: "di volontariato".

16.207

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, al capoverso 1, eliminare le parole: "da almeno tre anni".

16.18

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere le parole: "da almeno tre anni".

16.19

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sostituire le parole: "da almeno tre anni" con le seguenti: "e dellíaccoglienza ai cittadini extracomunitari che versano in stato di necessità".

16.208

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, al capoverso 1, dopo le parole: "operanti nel settore dellíimmagrazione da almeno tre anni" aggiunge le seguenti: "anche costituire sotto forma di ONLUS".

16.20

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sostituire la parola: "possono" con la seguente: "devono".

16.20a

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nellíarticolo 23 richiamato capoverso 1, sostituire la parola: "possono" con la seguente: "devono".

Conseguentemente:

"a decorrere dal 1† gennaio 2003 líaccisa sui tabacchi è aumentata del 5 per cento;

a decorrere dal 1† gennaio 2003 la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento;

líarticolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso".

16.21

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, dopo le parole: "attività di istruzione" inserire la seguente: "anche".

16.33

Gruosso, Viviani, Battafarano, Piloni, Di Siena

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "con possibile conclusione del processo formativo in Italia".

16.10

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zanca

Al comma 1, sopprimere il comma 2 dellíalinea "Art. 23".

16.11

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zanca

Al comma 1, sopprimere il comma 2, lettera a) dellíalinea "Art. 23".

16.209

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zanca

Al comma 1, al capoverso 2, lettera a) sostituire le parole: "allíinserimento" con le seguenti: "a favorire líinserimento".

16.22

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zanca

Al comma 1, nel comma 2 dellíalinea "Art. 23" lettera a), sopprimere la parola: "mirato".

16.210

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zanca

Al comma 1, al capoverso 2, lettera a), eliminare la parola: "italiani".

16.5

Forlani, Maffioli

Al punto a) del comma 2 dellíarticolo 23 del decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo le parole: "allíinterno dello Stato" aggiungere le seguenti: "attraverso la determinazione, quantitativa e per qualifica o mansione, di specifiche quote da concordare con le regioni interessate, che integrino le quote díingresso stabilite nei decreti di cui allíarticolo 3, comma  4".

16.12

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zanca

Al comma 1, sopprimere il comma 2, lettera b) dellíalinea "Art. 23".

16.23

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zanca

Al comma 1, nel comma 2 dellíalinea "Art. 23" lettera b), sopprimere la parola: "italiani".

16.13

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zanca

Al comma 1, sopprimere il comma 2, lettera c) dellíalinea "Art. 23".

16.211

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zanca

Al comma 1, al capoverso 2, lettera c) sostituire le parole: "allo sviluppo" con le seguenti: "ad incentivare lo sviluppo".

16.24

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zanca

Al comma 1, nel comma 2 dellíalinea "Art. 23" lettera c), sopprimere la parola: "autonome".

16.212

Gubert

Al comma 1, allíarticolo 23, ivi richiamato al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo:

"È garatita prioritariamente la partecipazione alle attività di cui al comma 1 alle persone di origine italiana, o di territori ora italiani già appartenuti allíimpero austro-ungarico, per parte di almeno uno dei genitori fino al quinto grado in linea retta di ascendenza".

16.14

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zanca

Al comma 1, sopprimere il comma 3 dellíalinea "Art. 23".

16.25

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zanca

Al comma 1, nel comma 3 dellíalinea "Art. 23", sostituire la parola: "stranieri" con le seguenti: "cittadini extracomunitari".

16.6

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, nel comma 3 dellíalinea "Art. 23", sostituire le parole: "sono preferiti" con le seguenti: "hanno diritto di precedenza per líassunzione".

16.213

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, al capoverso 3, sostituire le parole: "sono preferiti" con le seguenti: "acquisiscono una priorità per líinserimento lavorativo".

16.214

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, al capoverso 3, sopprimere le parole: "di cui allíarticolo 22, commi 3, 4 e 5".

16.215

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, al capoverso 3, dopo le parole: "commi 3, 4 e 5, secono" aggiungere le seguenti: "i criteri e".

16.15

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zanca

Al comma 1, sopprimere il comma 4 dellíalinea "Art. 23".

16.26

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zanca

Al comma 1, nel comma 4 dellíalinea "Art. 23", dopo le parole: "presente decreto prevede" inserire le seguenti: "anche la disciplina e le modalità di attribuzione delle".

16.500

Toia, Baio Dossi, Dentamaro

Al comma 1, nellíarticolo 23 richiamato", dopo il capoverso 4 aggiungere i seguenti:

"5. Le regioni, gli enti locali e le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del volontariato operanti nel settore dellíimmigrazione da almeno tre anni, provvisti dei requisiti patrimoniali ed organizzativi individuati con regolamento da adottare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dellíinterno, possono farsi garanti dellíingresso di uno straniero per consentirgli líinserimento nel mercato del lavoro presentando entro i 60 giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui allíarticolo 3, comma 4, apposita richiesta nominativa alla questura competente per territorio, la cui autorizzazione costituisce il titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve impegnarsi ad assicurare allo straniero alloggio, copertura dei costi per il sostentamento e líassistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno.

Líautorizzazione allíingresso viene concessa, se sussistono gli altri requisiti, nellíambito delle quote stabilite e secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno della durata di un anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro.

6. Il regolamento di cui al comma 5 prevede la formazione e le modalità di tenuta di un elenco degli enti e delle associazioni ammesse a prestare la garanzia.

7. La prestazione di garanzia per líaccesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione il quale stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno.

8. Trascorso il termine di sessanta giorni della pubblicazione dei decreti di cui allíarticolo 3, comma 4, i visti di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro sono rilasciati su richiesta dei lavoratori stranieri residenti allíestero e iscritti in apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, con graduatoria basata sullíanzianità di iscrizione. Il regolamento di attuazione stabilisce i requisiti per ottenere il visto di cui al presente comma".

Conseguentemente nella rubrica, aggiungere le seguenti parole: "e prestazione di garanzia".

16.501

Guerzoni, Viviani

Al comma 1, nellíart. 23 richiamato", dopo il capoverso 4 aggiungere i seguenti:

"4-bis. Le regioni, gli enti locali e le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del volontariato operanti nel settore dellíimmigrazione da almeno tre anni, provvisti dei requisiti patrimoniali ed organizzativi individuati con regolamento da adottare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dellíinterno, possono farsi garanti dellíingresso di uno straniero per consentirgli líinserimento nel mercato del lavoro presentando entro i 60 giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui allíarticolo 3, comma 4, apposita richiesta nominativa alla questura competente per territorio, la cui autorizzazione costituisce il titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve impegnarsi ad assicurare allo straniero alloggio, copertura dei costi per il sostentamento e líassistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. Líautorizzazione allíingresso viene concessa, se sussistono gli altri requisiti, nellíambito delle quote stabilite e secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno della durata di un anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro.

4-ter. Il regolamento di cui al comma 5 prevede la formazione e le modalità di tenuta di un elenco degli enti e delle associazioni ammesse a prestare la garanzia.

4-quater. 7. La prestazione di garanzia per líaccesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione il quale stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno.

4-quinquies. Trascorso il termine di sessanta giorni della pubblicazione dei decreti di cui allíarticolo 3, comma 4, i visti di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro sono rilasciati su richiesta dei lavoratori stranieri residenti allíestero e iscritti in apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, con graduatoria basata sullíanzianità di iscrizione. Il regolamento di attuazione stabilisce i requisiti per ottenere il visto di cui al presente comma".

Conseguentemente nella rubrica, aggiungere le seguenti parole: "e prestazione di garanzia".

16.38

Forlani, Maffioli

Al comma 1, capoverso "Art. 23", dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

"5. Le regioni, gli enti locali e le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del volontariato operanti nel settore dellíimmigrazione da almeno tre anni, provvisti dei requisiti patrimoniali ed organizzativi individuati con regolamento da adottare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dellíinterno, possono farsi garanti dellíingresso di uno straniero per consentirgli líinserimento nel mercato del lavoro presentando entro i 60 giorni dalla pubblicazioine dei decreti di cui allíarticolo 3, comma 4, apposita richiesta nominativa alla questura competente per territorio, la cui autorizzazione costituisce il titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve impegnarsi ad assicurare allo straniero alloggio, copertura dei costi per il sostentamento e líassistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. Líautorizzazione allíingresso viene concessa, se sussistono gli altri requisiti, nellíambito delle quote stabilite e secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno della durata di un anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro.

6. Il regolamento di cui al comma 5 prevede la formazione e le modalità di tenuta di un elenco degli enti e delle associazioni ammesse a prestare la garanzia.

7. La prestazione di garanzia per líaccesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione il quale stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno.

8. Trascorso il termine di sessanta giorni della pubblicazione dei decreti di cui allíarticolo 3, comma 4, i visti di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro sono rilasciati su richiesta dei lavoratori stranieri residenti allíestero e iscritti in apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, con graduatoria basata sullíanzianità di iscrizione. Il regolamento di attuazione stabilisce i requisiti per ottenere il visto di cui al presente comma".

16.37

Guerzoni

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"2. Gli imprenditori, titolari, soci o rappresentanti legali, regolarmente iscritti nel registro delle imprese delle Camere di commercio, che intendano farsi garanti dellíingresso di uno straniero non comunitario, per assumerlo presso le proprie aziende o le consociate, devono presentare domanda entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, richiesta nominativa presso lo sportello unico per líimmigrazione. A tale fine è destinata una percentuale adeguata della quota complessiva degli ingressi prevista in eventuali decreti per gli ingressi successivi a quello annuale".

16.27

Cambursano, Giaretta, Dentamaro, Toia, Dato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Gli imprenditori, titolari, soci o rappresentanti legali, regolarmente iscritti nel registro delle imprese delle Camere di commercio, che intendano farsi garanti dellíingresso di uno straniero per assumerlo presso le proprie aziende o le consociate devono presentare entro sessanta giorni dallíentrata in vigore della presente legge, apposita richiesta nominativa presso gli sportelli unici per líimmigrazione. Líautorizzazione allíingresso è concessa, se sussistono gli altri requisiti per líingresso, nellíambito del solo decreto interannuale, per una quota non superiore al 50 per cento degli ingressi".

16.30

Guerzoni, Budin, Villone

Sostituire il titolo della rubrica con il seguente:

(Formazione professionale nei Paesi di immigrazione)

16.2

Forlani, Maffioli

Al comma 1, capoverso "Art. 23", alla rubrica aggiungere in fine le parole: "e prestazione di garanzia".

 

Art. 17.

17.7

Boco, Turroni, De Petris, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Sopprimere líarticolo.

17.200

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Sopprimere líarticolo.

17.8

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere il comma 1 dellíalinea "Art. 24. - (Lavoro stagionale)".

17.16

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 1 dellíalinea "Art. 24", sopprimere le parole: "italiano o straniero" ovunque ricorrano.

17.201

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, al capoverso 1, al primo periodo, sopprimere le parole: "italiano o straniero".

17.17

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 1 dellíalinea "Art. 24", primo periodo, sostituire le parole: "regolarmente soggiornante" con la seguente: "operante".

17.202

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, al capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole: "regolarmente soggiornante in Italia" con le seguenti: "titolare di regolare permesso di soggiorno".

17.203

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, al capoverso 1, secondo periodo, sostituire le parole: "regolarmente soggiornante" con le seguenti: "titolare di regolare permesso di soggiorno".

17.204

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, al capoverso 1, primo periodo, dopo le parole: "devono presentare" sopprimere la parole: "nominativa".

17.18

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 1 dellíalinea "Art. 24", sostituire la parola: "immediatamente" con le seguenti: "entro quindici giorni".

17.19

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 1 dellíalinea "Art. 24", sostituire le parole: "cinque giorni" con le seguenti: "trenta giorni".

17.205

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, al capoverso 1, secondo periodo, sostituire le parole: "cinque giorni" con le seguenti: "tre giorni".

17.20

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 1 dellíalinea "Art. 24", dopo le parole: "líeventuale disponibilità di" aggiungere le seguenti: "altri cittadini extracomunitari o di".

17.4

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, sopprimere le parole: "italiani o comunitari".

17.30

Guerzoni, Di Siena, Viviani, Battafarano, Piloni, Gruosso

Al comma 1, "Art. 24" ivi richiamato, primo capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: "italiani o comunitari".

17.206

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, al capoverso 1, ultimo periodo, dopo le parole: "Si applicano" aggiungere le seguenti: "in quanto compatibili,".

17.9

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere il comma 2 dellíalinea "Art. 24. - (Lavoro stagionale)".

17.1

Malan

Al comma 1, il punto 2 è modificato come segue:

"2. Lo sportello unico per líimmigrazione, rilascia comunque líautorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato, decorsi cinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e non oltre dieci giorni dalla data di ricezione dalla richiesta del datore di lavoro".

17.207

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, al capoverso 2, sostituire le parole: "rilascia comunque líautorizzazione" con le seguenti: "provvede al rialscio dellíautorizzazione e dei nullaosta".

17.208

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, al capoverso 2, sostituire le parole: "decorsi dieci giorni" fino a: "non oltre venti giorni" con le seguenti: "entro e non oltre quindici giorni".

17.10

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere il comma 3 dellíalinea "Art. 24. - (Lavoro stagionale)".

17.209

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, al capoverso 3, sostituire le parole: "ha validità da venti giorni ad un massimo" con le seguenti: "può avere la validità minima di venti giorni e massima".

17.21

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 3 dellíalinea "Art. 24", sostituire la parola: "venti" con líaltra: "trenta".

17.22

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 3 dellíalinea "Art. 24", sostituire la parola: "nove" con líaltra: "dodici".

17.210

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, al capoverso 3, eliminare le parole da: "anche con riferimento" fino alla fine del periodo.

17.211

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, al capoverso 3, sostituire le parole: "allíaccorpamento di" con la seguente: "a".

17.212

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, al capoverso 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Ai lavoratori di cui al presente articolo dovrà comunque essere sempre riconosciuto il diritto di organizzarsi in associazioni di categoria, di settore o di ramo di attività".

17.213

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, dopo il capoverso 3, aggiungere il seguente:

"3-bis Al lavoratore stagionale dovrà essere garantira, durante il periodo di svolgimento dellíattività lavorativa, líestensione della tutela in caso di malattia ed infortunio utilizzando come parametro di riferimento quanto stabilito in materia nei confronti dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato".

17.214

Stiffoni, Monti

Al comma 1, capoverso "Art. 24", dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis La presentazione allo sportello unico per líimmigrazione d un vertificato di buona salute del lavoratore straniero costituisce condizione per la valida stipulazione del contratto di lavoro stagionale".

17.11

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere il comma 4 dellíalinea "Art. 24. - (Lavoro stagionale)".

17.23

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 4 dellíalinea "Art. 24", sopprimere le parole da: "ove abbia" fino a: "scadenza del medesimo".

17.24

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 4 dellíalinea "Art. 24", sostituire le parole da: "ove abbia" fino a: "scadenza del medesimo" con le seguenti: "che non abbia riportato condanne definitive per reati penali commessi in Italia durante il soggiorno per lavoro".

17.215

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, al capoverso 4, sostituire le parole da: "ove abbia rispettato" fino a: "alla scadenza del medesimo," con le seguenti: "qualora allo scadere del permesso di soggiorno nello Stato di provenienza,".

17.25

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 4 dellíalinea "Art. 24", sostituire le parole: "nellíanno successivo" con le seguenti: "nei cinque anni successivi".

17.26

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 4 dellíalinea "Art. 24", sopprimere le parole da: "rispetto ai" fino alla fine del primo periodo.

17.216

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, al capoverso 4, sostituire le parole: "abbiamo fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro" con le seguenti: "non siamo mai stati in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro".

17.217

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, al capoverso 4, secondo periodo, sostituire la parola: "convertire" con la seguente: "trasformare".

17.218

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, dopo il capoverso 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. Ai lavoratori di cui al presente articolo dovrà essere sempre consentita líiscrizione ad organizzazioni sindacali di settore o di categoria, nonchè riconosciuto loro ogni altro diritto sindacale compatibile con la particolare struttura del rapporto di lavoro".

17.12

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere il comma 5 dellíalinea "Art. 24. - (Lavoro stagionale)".

17.13

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere il primo periodo del comma 5 dellíalinea "Art. 24. - (Lavoro stagionale)".

17.5

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 5, sopprimere la parola: "maggiormente".

17.219

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, al capoverso 5, dopo le parole: "maggiormente rappresentative" eliminare le parole: "a livello regionale".

17.220

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, al capoverso 5, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: "ai posti di lavoro stagionale" con le seguenti: "al lavoro".

17.221

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, al capoverso 5, alla fine del primo periodo, aggiungere le parole parole: "Con riferimento ai lavoratori stagionali di cui al presente articolo dovrà essere garantita líapplicazione delle disposizioni di cui allíarticolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni.".

17.14

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo del comma 5 dellíalinea "Art. 24. - (Lavoro stagionale)".

17.222

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, al capoverso 5, secondo periodo, sostituire le parole: "economico e normativo," con le seguenti: "retributivo e contributivo nel rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi vigenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza, il trattamento economico dovrà essere".

17.28

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 5 dellíalinea "Art. 24", sostituire le parole: "comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani" con le seguenti: "alle medesime condizioni previste per i lavoratori italiani".

17.223

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, al capoverso 5, secondo periodo, dopo le parole: "trattamento economico" aggiungere le seguenti: "retributivo, previdenziale".

17.224

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, dopo il capoverso 5, dopo le parole: "le misure per assicurare" aggiungere le seguenti: "il diritto ad usufruire degli stessi diritti e delle stesse tutele adottate nei luoghi di lavoro nei confronti di tutti i lavoratori coinvolti, assicurando loro pari diritti e pari trattamenti rispetto agli altri lavoratori, nonchè".

17.225

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, al capoverso 5, secondo periodo, dopo le parole: "idonee condizioni di lavoro della manodopera," aggiungere le seguenti: "volte in particolare ad assicurare ai lavoratori un incremento dei diritti e delle tutele nei loro confronti,".

17.226

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, al capoverso 5, al secondo periodo, sopprimere le parole da: "nonchè eventuali incentivi" fino a: "e dei deflussi".

17.27

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 5 dellíalinea "Art. 24", sopprimere le parole: "e dei deflussi".

17.227

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, al capoverso 5, aggiungere in fine le seguenti parole: "Dovrà inoltre essere sempre garantita la tutela del diritto dei lavoratori di cui al presente articolo di partecipare alle assemblee indette dalle rappresentanze sindacali aziendali, allíinterno delle unità produttive e delle aziende dovre prestano servizio.".

17.3

Giaretta

Al comma 1, punto 5, è aggiunto il seguente periodo: "Sono fatte salve le intese nazionali stipulate tra il Ministero del lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e datoriali, raggiunte sulla presente materia prima dellíentrata in vigore del presente disegno di legge".

17.228

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, dopo il capoverso 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Nei confronti dei lavoratori stagionali di cui al presente articolo dovrà essere sempre garantita líapplicazione delle seguenti disposizioni:

a) degli articoli 1, 5, 8, 14 e 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e succcessive modifiche e intregrazioni;

b) della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e successive modifiche ed integrazioni e della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modifiche ed integrazioni;

c) delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè dalla direttiva 91/383/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991, in quanto compatibili con le modalità della prestazione lavorativa".

17.15

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere il comma 6 dellíalinea "Art. 24. - (Lavoro stagionale)".

17.31

Guerzoni

Al punto 6, terza riga, dopo la parola: "privi" e prima delle parole: "del permesso di soggiorno" inserire le seguenti: "di carta di soggiorno o". E di seguito, dopo le parole: "per lavoro stagionale" e prima di: "ovvero il" inserire le seguenti: "o di altro tipo di permesso di soggiorno idoneo per líaccesso al lavoro". E nellíultima riga al posto di: "comma 12", inserire le seguenti: "comma 10".

17.6

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, nel comma 6 dellíalinea "Art. 24", sostituire le parole: "del permesso di soggiorno per lavoro stagionale" con le seguenti: "della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno per lavoro stagionale o di altro tipo di permesso di soggiorno idoneo per líaccesso al lavoro,".

17.29

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 6 dellíalinea "Art. 24", dopo le parole: "permesso di soggiorno" inserire le seguenti: "o di altro permesso idoneo al lavoro".

17.229

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, al capoverso 6, sopprimere le parole: "ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato".

17.2

Kofler, Peterlini, Thaler Ausserhofer

Al comma 1, capoverso Art. 24, aggiungere, in fine, il seguente ulteriore comma:

"6-bis. È fatto obbligo a tutte le autorità competenti di applicare immediatamente quanto previsto dal protocollo díintesa sul lavoro stagionale stipulato in data 4 giugno 2001 dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con le categorie economiche e con i rappresentanti dei sindacati".

17.230

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, dopo il capoverso 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze lavoratori stagionali dovrà provvedere ad assicurarne la formazione completa, preventiva e periodica, sui rischi connessi allíattività dellíimpresa in generale e allo svolgimento delle loro mansioni, con particolare riguardo ai pericoli derivanti dallíesposizione a rumore, ai campi elettromagnetici, ad agenti chimici, fisici, biologi, cancerogeni e ad altre sostanze o preparati pericolosi o nocivi e alle misure di prevenzione da adottare in relazione ai rischi.".

17.0.1

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Dopo líarticolo 17, aggiungere il seguente:

"Art. 17-bis.

(Dichiarazione di emersione dal sommerso e di lavoro domestico)

1. Le imprese, anche individuali, che, ai sensi dellíarticolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e dellíarticolo 21 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito in legge 24 novembre 2001, n. 409, dichiarano i lavoratori subordinati non comunitari privi di permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno, rilasciato per i motivi previsti dalla legge, sia scaduto o sia stato revocato, accedono alle agevolazioni previste.

2. I lavoratori, di cui al comma 1, hanno diritto ad un permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato o stagionale, tenuto conto della tipologia del rapporto di lavoro emerso e usufruiscono anchíessi delle agevolazioni previste.

3. I datori di lavoro privati possono regolarizzare i rapporti di lavoro domestico dei lavoratori non comunitari privi di permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno, rilasciato per i motivi previsti dalla legge, sia scaduto o sia stato revocato.

4. Le imprese ed i datori di lavoro privati, di cui ai commi 1 e 3, sono esonerati dalle sanzioni previste per líimpiego di manodopera straniera irregolarmente soggiornante sul territorio dello Stato.

5. I lavoratori di cui al comma 2 sono esonerati dalle sanzioni previste per líingresso ed il soggiorno irregolare sul territorio dello Stato".

17.0.1a

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Dopo líarticolo 17, aggiungere il seguente:

"Art. 17-bis.

(Dichiarazione di emersione dal sommerso e di lavoro domestico)

1. Le imprese, anche individuali, che, ai sensi dellíarticolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e dellíarticolo 21 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito in legge 24 novembre 2001, n. 409, dichiarano i lavoratori subordinati non comunitari privi di permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno, rilasciato per i motivi previsti dalla legge, sia scaduto o sia stato revocato, accedono alle agevolazioni previste.

2. I lavoratori, di cui al comma 1, hanno diritto ad un permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato o stagionale, tenuto conto della tipologia del rapporto di lavoro emerso e usufruiscono anchíessi delle agevolazioni previste.

3. I datori di lavoro privati possono regolarizzare i rapporti di lavoro domestico dei lavoratori non comunitari privi di permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno, rilasciato per i motivi previsti dalla legge, sia scaduto o sia stato revocato.

4. Le imprese ed i datori di lavoro privati, di cui ai commi 1 e 3, sono esonerati dalle sanzioni previste per líimpiego di manodopera straniera irregolarmente soggiornante sul territorio dello Stato.

5. I lavoratori di cui al comma 2 sono esonerati dalle sanzioni previste per líingresso ed il soggiorno irregolare sul territorio dello Stato".

Conseguentemente:

a decorrere dal 1† gennaio 2003 líaccisa sui tabacchi è aumentata del 5 per cento;

a decorrere dal 1† gennaio 2003 la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento;

líarticolo 13 della legge 18 dicembre 2001, n. 383, è soppresso.

 

Art. 18.

18.4

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Sopprimere líarticolo.

18.500

Toia, Baio Dossi, Dentamaro

Sopprimere líarticolo.

18.2

Forlani, Maffioli

Sopprimere líarticolo.

18.7

Boco, Turroni, De Petris, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Sopprimere líarticolo.

18.9

Guerzoni, Battafarano, Piloni, Viviani, Di Siena, Vitali, Gruosso, De Zulueta, Villone

Sopprimere líarticolo.

18.1

Bobbio Luigi

Sostituire líarticolo 18 con il seguente:

"Art. 18.

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 26 luglio 1998, n. 286, allíarticolo 15, al comma 1, dopo le parole "380 e 381 del codice di procedura penale" sono inserite le altre "ovvero dagli articoli 473 e 474 del codice penale e dal titolo III, capo III, sezione II della legge 22 aprile 1941, n.633, e successive modificazioni".".

18.200

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 7-bis, prima della parola: "condanna" premettere le seguenti: "sentenza di".

18.201

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 7-bis, sostituire la parola: "condanna" con la seguente: "assoluzione".

18.202

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 7-bis, dopo la parola: "condanna" aggiungere la seguente: "definitiva".

18.203

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 7-bis, prima della parola: "con" premettere la seguente: "adottata".

18.204

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 7-bis, sostituire la parola: "provvedimento" con la seguente: "sentenza".

18.205

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 7-bis, dopo la parola: "provvedimento" aggiungere le seguenti: "definitivo e".

18.206

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 7-bis, prima della parola: "irrevocabile" premettere la seguente: "inappellabile e".

18.207

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 7-bis, sostituire la parola: "irrevocabile" con le seguenti: "non impugnabile".

18.208

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 7-bis, dopo la parola: "irrevocabile" aggiungere le seguenti: "e definitivo".

18.209

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 7-bis, sostituire la parola: "per" con la seguente: "concernente".

18.210

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 7-bis, sostituire la parola: "reati" con la seguente: "delitti".

18.211

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 7-bis, sostituire la parola: "previsti" con la seguente: "disciplinati".

18.212

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 7-bis, dopo la parola: "previsti" aggiungere le seguenti: "e puniti".

18.213

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 7-bis, sostituire le parole: "dalle disposizioni" con le seguenti: "dagli articoli contenuti".

18.8

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, nellíalinea 7-bis, sopprimere le parole da: "del Titolo III" fino a: "diritto di autore".

18.214

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 7-bis, sostituire le parole: "Titolo III" con le seguenti: "Titolo IV".

18.215

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 7-bis, sostituire le parole: "Capo III" con le seguenti: "Capo II".

18.216

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 7-bis, sostituire le parole: "Sezione II" con le seguenti: "Sezione I".

18.217

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 7-bis, prima del numero: "473" premettere il seguente: "472".

18.218

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 7-bis, sopprimere il numero: "473 e".

18.219

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 7-bis, sostituire il numero: "473" con il seguente: "573".

18.220

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 7-bis, sopprimere il numero: "474".

18.221

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 7-bis, sostituire il numero: "474" con il seguente: "574".

18.5

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, capoverso 7-bis, sostituire le parole: "comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e líespulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica", con le seguenti parole: "comporta la pena accessoria della revoca di quasiasi tipo di permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e la misura di sicurezza dellíespulsione".

18.6

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, nellíalinea 7-bis, sostituire le parole da: "comporta la revoca" fino alla fine con le seguenti: "comporta la pena accessoria della revoca di qualsiasi tipo di permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e la misura di sicurezza dellíespulsione".

18.11

Guerzoni

Nel teesto, punto "7-bis", sostituire da: "comporta" fino alla fine del comma con le parole: "comporta la pena accessoria della revoca di qualsiasi tipo di permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e la misura di sicurezza dellíespulsione".

18.10

Vitali

Al comma 1, capoverso 7-bis, ivi richiamato, sostituire le parole: "comporta la" con le parole: "può dar luogo alla" e sopprimere dalle parole: "e líespulsione" fino alla fine del periodo.

18.3

Valditara, Magnalbò

Al comma 7-bis, sostituire la parola: "comporta" con:"può dar luogo alla".

18.222

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 7-bis, sostituire la parola: "revoca" con la seguente: "sospensione".

18.223

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 7-bis, dopo la parola: "revoca" aggiungere le seguenti: "per 30 giorni".

18.224

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 7-bis, dopo le parole: "premesso di soggiorno" aggiungere le seguenti: "per motivi di studio".

18.225

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 7-bis, sostituire la parola: "rilasciato" con la seguente: "emesso".

18.226

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 7-bis, dopo la parola: "rilasciato" aggiungere la seguente: "temporaneamente".

18.227

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 7-bis, sostituire le parole: "allo straniero" con le seguenti: "allíextracomunitario".

18.228

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 7-bis, sostituire le parole: "líespulsione" con la seguente: "il rimpatrio".

18.229

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 7-bis, sostituire le parole: "del medesimo" con le seguenti: "dello stesso".

18.230

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 7-bis, dopo la parola: "medesimo" aggiungere le seguenti: "straniero".

18.231

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 7-bis, sostituire la parola: "con" con la seguente: "senza".

18.232

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 7-bis, sostituire la parola: "accompagnamento" con la seguente: "conduzione".

18.233

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 7-bis, dopo la parola: "accompagnamento" aggiungere la seguente: "facoltativo".

18.234

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 7-bis, sostituire le parole: "alla frontiera" con le seguenti: "ai confini di Stato".

18.235

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 7-bis, dopo le parole: "alla frontiera" aggiungere la seguente: "italiana".

18.236

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 7-bis, sostituire le parole: "a mezzo della" con le seguenti: "attraverso la".

18.237

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 7-bis, sostituire le parole: "forza pubblica" con le seguenti: "polizia di frontiera".

18.501

Falcier

Al comma 1, capoverso, dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:

7-ter. Líaccertamento dei requisiti previsti per il datore di lavoro nei commi precedenti, è richiesto anche per i soggetti che, per conto di uno straniero residente allíestero, facciano richiesta di nulla osta allíingresso per lavoro autonomo. In ogni caso, chiunque svolga funzioni di procuratore non può rappresentare più di tre stranieri contestualmente".

18.0.1

Guerzoni, Piloni, Di Siena, Battafarano, Viviani, Gruosso, De Zulueta

Dopo líarticolo 18, aggiungere il seguente articolo:

"Art. 18-bis.

(Lavoro domestico e di cura)

1. Allíarticolo 27, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e-bis) stranieri che svolgano uno o più rapporti di lavoro domestico ovvero rapporti di assistenza domiciliare a persone non autosufficienti, sulla base di uno o più contratti di lavoro, aventi una durata di almeno 12 mesi ciascuno, rinnovabili alla scadenza, e per almeno ventiquattro ore settimanali complessive, i quali complessivamente assicurino al lavoratore, in misura non inferiore a quella stabilita dal contratto collettivo di lavoro applicabile, un alloggio adeguato e il trattamento retributivo, previdenziale e assicurativo obbligatorio;"".

18.0.100

Viserta Costantini

Dopo líarticolo 18, inserire il seguente:

"Art. 18-bis.

(Lavoratori dello spettacolo)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 il terzo periodo del comma 2 dellíarticolo 27 è sostituito dal seguente:

"I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attività lavorativa nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attività né la qualifica di assunzione ad esclusione di coloro che possiedano i seguenti requisiti:

a) siano regolarmente residenti nel territorio dello Stato da almeno cinque anni;

b) siano in possesso di un reddito annuo derivante da fonte lecita non inferiore allíimporto annuo dellíassegno sociale"".

18.0.101

Togni

Dopo líarticolo 18, inserire il seguente:

"Art. 18-bis.

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellíimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) allíarticolo 26, comma 5, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "Tuttavia, per le prestazioni esclusivamente artistiche di breve durata e comunque complessivamente inferiori a 90 giorni, il relativo visto è rilasciato al di fuori dei limiti numerici predetti, a condizione che líartista interessato non svolga la sua attività per un produttore o committente diverso da quello indicato nel visto e con divieto di conversione del visto in permesso di soggiorno per motivi diversi.";

b) allíarticolo 27:

1) al comma 1, lettera l), sono soppresse le parole: "allíestero";

2) al comma 1, lettera m), sono soppresse le parole: "e tecnico";

3) al comma 2, primo periodo, le parole: "dallíufficio speciali per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono, sentito il Dipartimento dello spettacolo", sono sostituite dalle seguenti: "dallíufficio speciali di collocamento dei lavoratori dello spettacolo che provvede, sentito il Dipartimento dello spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali,";

4) al comma 2, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Per le aziende della regione Sicilia, líautorizzazione al lavoro è rilasciata dallíufficio di collocamento per lo spettacolo di Palermo.";

5) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. Le autorizzazioni al lavoro rilasciate per il personale di cui al comma 1, lettere l) m), n) e o), hanno dutata massima di sei mesi, prorogabile per periodi di pari durata fino alla realizzazione dellíopera artistica per la quale sono state richieste. Le autorizzazioni stesse possono altresì essere rinnovate limitatamente ad un altro datore di lavoro, purché la relativa richiesta sia presentata nel primo semestre di validità dellíautorizzazione".

18.0.200

Falcier

Dopo líarticolo 18, inserire il seguente:

"Art. 18-bis.

1. Allíarticolo 27, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 1, dopo la lettera r), sono aggiunte le seguenti:

"s) le qualifiche specialistiche per le quali sia stata accertata la carenza di offerta, nazionale o locale, disponibile a soddisfare, nel breve termine, la domanda;

t) i lavoratori destinati ad operare temporaneamente presso imprese italiane nellíambito di joint-ventures o, comunque nellíambito di programmi internazionali per lo sviluppo di specifici prodotti"".

 

Art. 19.

19.3

Del Pennino

Sopprimere líarticolo.

19.200

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Sopprimere líarticolo.

19.7

Boco, Turroni, De Petris, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Sopprimere líarticolo.

19.6

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Sostituire líarticolo, con il seguente:

"Art. 19. ñ 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, allíarticolo 27, dopo il comma 1, nella lettera p), sono aggiunte alla fine le seguenti parole: "nellíambito del limite massimo annuale díingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, stabilito con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dellíinterno e del lavoro e delle politiche sociali, secondo una equa ripartizione tra le federazioni sportive nazionali effettuata con delibera del CONI approvata dal Ministro vigilante, in cui sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica"".

19.4

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Sostituire líarticolo, con il seguente:

"Art. 19. ñ 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, allíarticolo 27, dopo il comma 1, nella lettera p), sono aggiunte alla fine le seguenti parole: "nellíambito del limite massimo annuale díingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, stabilito con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dellíinterno e del lavoro e delle politiche sociali, secondo una equa ripartizione tra le federazioni sportive nazionali effettuata dal CONI con una delibera che deve stabilire i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica e che deve essere approvata dal Ministro vigilante"".

19.13

Guerzoni, Budin, Brunale

Sostituire líarticolo, con il seguente:

"Art. 19. ñ 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, allíarticolo 27, dopo il comma 1, nella lettera p), sono aggiunte alla fine le seguenti parole: "nellíambito del limite massimo annuale díingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, stabilito con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dellíinterno e del lavoro e delle politiche sociali, secondo una ripartizione tra le federazioni sportive nazionali effettuata dal CONI con una delibera che deve stabilire i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica e che deve essere approvata dal Ministro vigilante"".

19.8

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere il primo periodo del comma 5-bis.

19.202

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 5-bis, sostituire le parole: "Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali" con le seguenti: "Con decreto del Presidente della Repubblica".

19.203

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 5-bis, dopo la parola: "decreto" aggiungere la seguente: "interministeriale".

19.204

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 5-bis, dopo le parole: "attività culturali" aggiungere le seguenti: "di concerto con quello dellíinterno".

19.9

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nellíalinea 5-bis, primo periodo, sopprimere le parole: "su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)".

Conseguentemente, sopprimere il secondo e terzo periodo.

19.205

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 5-bis, sostituire le parole: "del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)" con le seguenti: "della Conferenza Stato-Regioni".

19.206

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 5-bis, sostituire la parola: "sentiti" con le seguenti: "previo parere".

19.207

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 5-bis, sostituire le parole: "dellíinterno" con le seguenti: "dei beni e delle attività culturali".

19.11

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nellíalinea 5-bis, sostituire le parole da: "è determinato il limite" fino alla fine dellíalinea 5-bis, con le seguenti: "sono stabiliti i criteri generali di tesseramento di sportivi stranieri, senza fissazione di limiti massimi".

19.208

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 5-bis, sostituire la parola: "determinato" con la seguente: "stabilito".

19.209

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 5-bis, sostituire le parole: "il limite massimo" con le seguenti: "la quota massima".

19.210

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 5-bis, sostituire la parola: "massimo" con la seguente: "minimo".

19.211

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 5-bis, sostituire la parola: "annuale" con la seguente: "semestrale".

19.212

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 5-bis, sostituire la parola: "stranieri" con la seguente: "extracomunitari".

19.213

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 5-bis, sostituire la parola: "svolgono" con la seguente: "praticano".

19.214

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 5-bis, sostituire la parola: "sportiva" con la seguente: "ricreativa".

19.215

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 5-bis, sostituire la parola: "professionistico" con la seguente: "dilettantistico".

19.216

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 5-bis, dopo le parole: "o comunque" aggiungere la seguente: "non".

19.217

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 5-bis, sostituire la parola: "retribuita" con la seguente: "remunerata".

19.218

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 5-bis, sostituire la parola: "ripartire" con la seguente: "distribuire".

19.219

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 5-bis, sostituire la parola: "nazionali" con la seguente: "internazionali".

19.10

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo del comma 5-bis.

19.220

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 5-bis, sostituire le parole: "Tale ripartizione" con le seguenti: "Tale distribuzione".

19.221

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 5-bis, sostituire le parole: "è effettuata" con le seguenti: "è svolta".

19.222

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 5-bis, sostituire le parole: "dal CONI" con le seguenti: "dal Ministero per i beni e le attività culturali".

19.223

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 5-bis, sostituire le parole: "con delibera" con le seguenti: "con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali".

19.224

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 5-bis, sostituire le parole: "da sottoporre" con le seguenti: "da presentare".

19.225

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 5-bis, dopo le parole: "da sottoporre" aggiungere le seguenti: "entro quindici giorni".

19.226

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 5-bis, sostituire le parole: "allíapprovazione" con le seguenti: "allíattenzione".

19.227

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 5-bis, dopo le parole: "allíapprovazione" aggiungere la seguente: "immediata".

19.228

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 5-bis, sostituire le parole: "Ministro vigilante" con le seguenti: "Ministro dellíinterno".

19.5

Boscetto

Al comma 1, capoverso 5-bis, nel secondo periodo, sostituire le parole: "Ministro vigilante" con le seguenti: "Ministero vigilante"; nel medesimo capoverso, nel terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili".

19.229

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 5-bis, sostituire le parole: "stessa delibera" con le seguenti: "stesso decreto del Presidente della Repubblica".

19.230

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 5-bis, sostituire la parola: "stessa" con la seguente: "medesima".

19.231

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 5-bis, sostituire le parole: "sono stabiliti" con le seguenti: "sono elencati".

19.232

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 5-bis, dopo le parole: "sono stabiliti" aggiungere le seguenti: "e puntualizzati".

19.233

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 5-bis, sostituire le parole: "i criteri" con le seguenti: "i contenuti".

19.234

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 5-bis, dopo le parole: "i criteri" aggiungere le seguenti: "di massima".

19.235

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 5-bis, sostituire la parola: "generali" con la seguente: "particolari".

19.236

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 5-bis, dopo le parole: "criteri generali" aggiungere le seguenti: "e definitivi".

19.237

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 5-bis, sostituire le parole: "di assegnazione" con le seguenti: "di attribuzione".

19.238

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 5-bis, sostituire le parole: "di tesseramento" con le seguenti: "di reclutamento".

19.12

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nellíalinea 5-bis, sopprimere le parole: "per ogni stagione agonistica".

19.239

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 5-bis, sostituire la parola: "ogni" con la seguente: "ciascuna".

19.240

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 5-bis, sostituire la parola: "agonistica" con la seguente: "professionistica".

19.241

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 5-bis, dopo le parole: "stagione agonistica" aggiungere le seguenti: "e dilettantistica".

19.14

Boscetto, Falcier

Al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili".

19.0.1

Bobbio, Valditara, Magnalbò

Dopo líarticolo 19, è inserito il seguente:

"Art. 19-bis.

1. Al decreto legislativo n. 286, del 1998, dopo líarticolo 27, sono inseriti i seguenti:

  "Art. 27-bis. - (Istituzione dellíUfficio dellíAnagrafe tributaria dei cittadini extracomunitari). ñ 1. Salva líapplicazione delle disposizioni che disciplinano líiscrizione ed il funzionamento dellíanagrafe dei rapporti di conto e di deposito di cui allíarticolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 4133, presso il Ministero delle finanze, è istituito líUfficio dellíAnagrafe tributaria dei cittadini extracomunitari - ATE.

2. I compiti e le modalità operative di tale ufficio sono disciplinati con apposito regolamento, da emenarsi, entro 90 giorni dallíentrata in vigore della presente legge, su iniziativa del Ministero delle finanze di concerto con il Ministero dellíinterno.

3. Il regolamento di attuazione previsto dal precedente comma 2, recepisce gli scopi e le finalità istitutivi dellíUfficio dellíAnagrafe tributaria dei cittadini extracomunitari, così come disciplinati dagli articoli successivi.

Art. 27-ter. - (Finalità e funzioni dellíATE). ñ 1. LíATE (Anagrafe tributaria cittadini extracomunitari) assolve alla finalità di:

a) verificare la regolare predisposizione delle dichiarazioni annuali dei redditi percepiti dai cittadini extracomunitari legalmente dimoranti in Italia;

b) accertare e verificare la regolarità sotto líaspetto delle leggi fiscali e valutarie, delle rimesse di valuta effettuate dai cittadini extracomunitari legalmente dimoranti in Italia verso paesi non appartenenti allíUnione europea.

2. Al fine di attuare le proprie finalità di scopo, líATE effettua riscontri, incrociando i dati relativi ai cittadini extracomunitari desumibili  da:

a) permesso di soggiorno;

b) contratto di lavoro;

c) conti correnti e libretti di risparmio bancari e postali;

d) partite IVA;

e) posizione INPS/INAIL;

f) dichiarazioni dei redditi;

g) iscrizione ad albi;

h) ogni fonte di informazione a cui líATE ha diritto di accedere in conformità alle, e nei limiti delle, leggi in vigore applicabili.

3. Líesito degli accertamenti di cui ai precedenti commi 2.1 e 2.2 è comunicato agli organi competenti per líapplicazione dei provvedimenti sanzionatori conseguenti.

Art. 27-quater. - (Iscrizione nellíATE). ñ 1. I cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a sei mesi sono iscrtitti díufficio allíATE contestualmente al rilascio del permesso di soggiorno.

2. Entro il termine di novanta giorni dal rilascio del permesso di soggiorno il cittadino extracomunitario dovrà indicare allíATE un proprio conto corrente bancario e/o postale e/o valutario, che lo stesso dovrà utilizzare per ogni forma di movimento di danaro verso líestero.

3. Chiunque rimette somme di denaro allíestero in violazione delle vigenti disposizioni valutarie e fiscali nonchè della presente legge, è punito con la confisca dellíintera somma rimessa oltre ad una sanzione amministrativa pari a cinque volte la somma illegalmente inviata allíestero e nei casi più gravi e/o di reiterazione della infrazione è revocato il permesso di soggiorno".

19.0.2

Malan

Dopo líarticolo 19, è aggiunto il seguente:

"Art. 19-bis.

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, allíarticolo 27, comma 1, dopo la lettera r), sono aggiunte le seguenti:

s) le qualifiche specialistiche da reddito medio-alto o alto per le quali sia stata accertata la carenza di offerta, nazionale o locale, disponibile a soddisfare, nel breve termine, la domanda;

t) i lavoratori destinati ad operare temporaneamente presso imprese italiane nellíambito di joint-ventures o, comunque nellíambito di programmi internazionali per lo sviluppo di specifici prodotti".

 

Art. 20.

20.14

Boco, Turroni, De Petris, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Sopprimere líarticolo.

20.200

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Sopprimere líarticolo.

20.3

Forlani

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

20.7

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

20.10

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

20.11

Dentamaro, Petrini, Giaretta, Cambursano, Toia, Dato

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

20.13

Guerzoni, Maritati, Viviani, Battafarano, Di Siena, Piloni, Gruosso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

20.500

Guerzoni, Viviani

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

20.501

Toia, Baio Dossi, Dentamaro

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

20.201

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a) al numero 1, sopprimere la parola: "non".

20.203

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a) al numero 1, sostituire la parola: "altri" con la seguente: "cinque".

20.2

Boscetto

Al comma 1, lettera a), punto 1) dopo le parole: "qualora non abbiano altri figli" aggiungere le seguenti: "nel paese di origine o di provenienza".

20.202

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al numero 1 della lettera a), del comma 1 dopo le parole: "altri figli" sono inserite le seguenti: "che provvedano al loro mantenimento".

20.1

Eufemi, Borea, Sodano Calogero

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: "figli" aggiungere le seguenti: "che possano provvedere al loro sostentamento".

20.23

Guerzoni, Viviani, Battafarano, Gruosso, Piloni, Di Siena, Vitali

Al comma 1, lettera a), al numero 1, dopo la parola: "figli" aggiungere le seguenti: "che provvedano al loro mantenimento".

20.204

Gubert

Al comma 1, lettera a), alla fine del punto 1, inserire le seguenti parole: "in grado di provvedere alla loro cura".

20.6

Magnalbò, Valditara

Al comma 1, lettera a), dopo il punto 1), inserire il seguente: "i figli maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale".

20.22

Viviani, Guerzoni, Battafarano, Gruosso, Piloni, Di Siena

Sopprimere il punto 2) della lettera a).

20.205

Pagliarulo, Marino, Muzio

Sopprimere il numero 2) della lettera a) del comma 1.

20.12

Cambursano

Al comma 1, lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente:

"2. La lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) un parente entro il secondo grado, a carico, inabile al lavoro, secondo la legislazione italiana, a condizione che lo straniero richiedente il ricongiungimento possa dimostrare la disponibilità di un reddito annuo derivante da fondi lecite non inferiore al triplo dellíimporto annuo dellíassegno sociale"".

20.24

Villone

Al comma 1, aggiungere dopo la lettera a) la seguente:

"a-bis) figli maggiorenni qualora non possano oggettivamente provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute;".

20.15

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

20.502

Toia, Baio Dossi, Dentamaro

Al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: "commi 7, 8 e 9" con le seguenti: "commi 7 e 8" e conseguentemente sopprimere il comma  9.

20.503

Toia, Baio Dossi, Dentamaro

Al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: "commi 7, 8 e 9" con le seguenti: "commi 7 e 8" e conseguentemente sopprimere il comma  9.

20.16

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere il comma 7 della lettera b).

20.206

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b) alinea 7, sostituire la parola: "La domanda" con la seguente: "La richiesta".

20.207

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b) alinea 7, sostituire le parole: "nulla osta" con la seguente: "autorizzazione".

20.208

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b) alinea 7, prima della parola: "corredata" premettere le seguenti: "deve essere".

20.209

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b) alinea 7, sostituire la parola: "corredata" con la seguente: "accompagnata".

20.210

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b) alinea 7, sostituire la parola: "prescritta" con la seguente: "accertata".

20.211

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b) alinea 7, sostituire la parola: "documentazione" con la seguente: "certificazione".

20.212

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b) alinea 7, dopo la parola: "documentazione" con la seguente: "vidimata".

20.504

Il Governo

Al comma 1, lettera b) al capoverso 7, dopo le parole: "corredata della prescritta documentazione", aggiungere le seguenti parole: "compresa quella attestante i rapporti di parentela, coniugio e la minore età, autentica dallíautorità consolare italiana".

20.213

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b) alinea 7, sostituire le parole: "è presentata" con le seguenti: "è consegnata".

20.214

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b) alinea 7, dopo la parola: "presentata" aggiungere le seguenti: "entro 30 giorni".

20.215

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b) alinea 7, sostituire le parole: "allo sportello unico per líimmigrazione presso la prefettura" con le seguenti: "alla prefettura".

20.4

Forlani

Al comma 1, alla lettera b), al comma 7, sopprimere le parole: "presso la prefettura ñ ufficio territoriale di governo e".

20.505

Guerzoni, Viviani

Al comma 1, alla lettera b), al capoverso 7, sopprimere le parole: "presso la prefettura ñ ufficio territoriale di governo e".

20.8

Bassanini

Al comma 1, lettera b) al capoverso comma 7, sostituire le parole: "la Prefettura ñ Ufficio territoriale del Governo" con le seguenti: "líUfficio territoriale del Governo".

20.216

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b) alinea 7, sostituire le parole: "ufficio territoriale" con le seguenti: "ufficio distrettuale".

20.217

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b) alinea 7, sostituire la parola: "dimora" con la seguente: "residenza".

20.218

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b) alinea 7, dopo la parola: "dimora" aggiungere la seguente: "abituale".

20.219

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b) alinea 7, sostituire la parola: "rilascia" con la seguente: "invia".

20.220

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b) alinea 7, sostituire la parola: "copia" con la seguente: "fotocopia".

20.221

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b) alinea 7, dopo la parola: "copia" aggiungere la seguente: "autenticata e".

20.222

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b) alinea 7, sostituire la parola: "contrassegnata" con le seguenti: "nella quale è riportato il".

20.223

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b) alinea 7, sostituire le parole: "timbro datario" con la seguente: "data".

20.224

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b) alinea 7, sostituire la parola: "sigla" con la seguente: "firma per esteso".

20.225

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b) alinea 7, sostituire la parola: "sigla" aggiungere la seguente: "leggibile".

20.19

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b) alinea "7", sopprimere le parole da: "verificata" fino a: "presente articolo".

20.20

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b) alinea "7", sopprimere le parole: "ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta".

20.17

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere il comma 8 della lettera b).

20.21

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b) alinea "8", sostituire la parola: "novanta" con la seguente: "venti".

20.5

Forlani

Al comma 1, sopprimere il comma 9 di cui alla lettera b).

20.18

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere il comma 9 della lettera b).

20.9

Stiffoni, Monti

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera c):

"c) il aggiungere infine il seguente comma 9-bis:

"9-bis. Ai familiari che si siano ricongiunti, a norma del presente articolo, ad uno straniero che sia successivamente destinatario di un provvedimento di espulsione è revocato il permesso di soggiorno ove non soddisfino le condizioni di cui al comma 3 del presente articolo"".

20.0.1a

Eufemi, Borea, Sodano Calogero

Dopo líarticolo 20, aggiungere il seguente:

"Art. 20-bis.

Líarticolo 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellíimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero" è sostituito dal seguente:

1. I minori di età non inferiore a 14 anni che si trovino sul territorio nazionale alla data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano fatto richiesta di essere ammessi in un progetto di integrazione civile e sociale gestito da un ente pubblico o da un ente privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dellíarticolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione) potranno chiedere il permesso di soggiorno a sensi del successivo comma 3.

2. Líente gestore dei progetti dovrà garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore età del soggetto straniero di cui al comma 1, che líinteressato ha seguito il progetto, ha la disponibilità di un alloggio di abitazione e svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana oppure è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.

3. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui allíarticolo 31, comma 1 e 2, ai minori comunque affidati ai sensi dellíarticolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni e ai minori di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui allíarticolo 23 del testo unico".".

20.0.2

Eufemi

Dopo líarticolo 20, aggiungere il seguente:

"Art. 20-bis.

Líarticolo 31, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellíimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero" è sostituito dal seguente:

"1. Al compimento del quattordicesimo anno di età del minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario ovvero degli enti di cui allíarticolo 32 è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi famigliari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno".".

20.0.3

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Dopo líarticolo 20, aggiungere il seguente:

"Art. 20-bis.

1. Allíarticolo 31, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo le parole: "il minore che risulta affidato ai sensi dellíarticolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184" sono aggiunte le seguenti: "ovvero sottoposto a tutela o affidato di fatto a parenti entro il quarto grado che si siano dimostrati idonei a provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione ed istruzione".".

20.0.4

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Dopo líarticolo 20, inserire il seguente:

"Art. 20-bis.

(Tutela dei minori)

1. Allíarticolo 30, comma 3 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo le parole: "il minore che risulta affidato ai sensi dellíarticolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184" aggiungere le seguenti: "ovvero sottoposto a tutela o affidato di fatto a parenti entro il quarto grado che si siano dimostrati idonei a provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione ed istruzione".".

20.0.100

Eufemi, Borea, Sodano Calogero

Dopo líarticolo 20, aggiungere il seguente:

"Art. 20-bis.

Líarticolo 31, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellíimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero" è sostituito dal seguente:

"1. Al compimento del quattordicesimo anno di età del minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero del minore affidato ad ente pubblico o privato o inserito in un progetto di integrazione civile e sociale gestito dagli enti di cui allíarticolo 32 è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi familiari fino al compimento della maggiore età ovvero una carta di soggiorno".".

20.0.101

Eufemi, Borea, Sodano Calogero

Dopo líarticolo 20, aggiungere il seguente:

"Art. 20-bis.

Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dellíArt. 31, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Al minore straniero comunque presente nel territorio dello stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dal presente Testo unico, è rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Il permesso di soggiorno per minore età è equiparato al permesso di soggiorno per motivi familiari limitatamente a quanto disposto dallíarticolo 30, commi 2 e 5 e dellíart. 34, comma 1".".

20.0.102

Il Governo

Dopo líarticolo 20, inserire il seguente:

"Art. 20-bis.

Il comma 5, dellíarticolo 39 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:

"5. È comunque consentito líaccesso ai corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonchè agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane allíestero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o allíestero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per líingresso per studio".".

20.0.103

Falcier

Dopo líarticolo 20, aggiungere il seguente:

"Art. 20-bis.

(Disposizioni sui minori)

Allíarticolo 31 del decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis I minori stranieri che abbiano compiuto quattordici anni e che siano colpevoli di aver commesso delitti, anche gravi, possono essere espulsi in base ad una procedura abbreviata, con un provvedimento urgente dellíautorità giudiziaria competente".".

 

Art. 21.

21.1

Forlani, Maffioli

Sopprimere líarticolo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3 dellíarticolo 26.

21.500

Toia, Baio Dossi, Dentamaro

Sopprimere líarticolo; conseguentemente sopprimere il comma 3 dellíarticolo 26.

21.501

Guerzoni, Viviani

Sopprimere líarticolo; conseguentemente sopprimere il comma 3 dellíarticolo 26.

21.2

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Sopprimere líarticolo.

21.3

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Sopprimere líarticolo.

21.4

Boco, Turroni, De Petris, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Sopprimere líarticolo.

21.20

Guerzoni, Brunale, Viviani, Battafarano, Di Siena, De Zulueta, Villone

Sopprimere líarticolo.

21.5

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

21.21

Guerzoni, Di Siena, Battafarano, Viviani, Gruosso, Piloni

Sopprimere la lettera a).

21.7

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

"a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "Il sindaco, quando vengano individuate situazioni di emergenza" con le seguenti: "Le province, i comuni, sentite le associazioni e le organizzazioni di volontariato"".

21.8

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

"a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "Il sindaco, quando vengano individuate situazioni di emergenza" con le seguenti: "Le regioni, in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni di volontariato"".

21.9

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

"a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "quando vengano individuate situazioni di emergenza" con le seguenti: "di concerto con il prefetto"".

21.18

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

"a) al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: "Qualora non vi siano centri di accoglienza disponibili, il sindaco, può disporre, per un periodo non superiore a sei mesi, il pagamento dellíalloggio e dellíassistenza presso luoghi di ricovero"".

21.10

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

"a) al comma 1, secondo periodo: "quanto vengano individuate situazioni di emergenza" con le seguenti: "anche in seguito alle richieste di associazioni e di organizzazioni di volontariato"".

21.11

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

"a) al comma 1, secondo periodo: "quanto vengano individuate situazioni di emergenza" con le seguenti: "sentite le associazioni di volontariato"".

21.12

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

"a) al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: "ferme restando le norme sullíammodernamento dal territorio dello Stato degli stranieri in tali condizioni"".

21.13

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

"a) al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: ", quando vengano individuate situazioni di emergenza"".

21.17a

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire il seguente:

"a-bis). al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: "Qualora nel comune non vi siano centri di accoglienza disponibili gli stranieri di cui al periodo precedente, il prefetto può disporre, per un periodo non superiore a sei mesi, il loro alloggiamento presso centri di accoglienza situati in altri comuni"".

Conseguentemente:

a decorrere dal 1† gennaio líaccisa sui tabacchi è aumentata del 5 per cento;

a decorrere dal 1† gennaio 2003 la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento;

líarticolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.

21.17

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

"a-bis). al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: "Qualora nel comune non vi siano centri di accoglienza disponibili gli stranieri di cui al periodo precedente, il prefetto può disporre, per un periodo non superiore a sei mesi, il loro alloggiamento presso centri di accoglienza situati in altri comuni"".

21.6

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

21.502

Pizzinato, Maconi, Di Siena

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) al comma 5 dopo le parole: "pubblici o privati" sono inserite le seguenti: "nonchè a cooperative formate solo da cittadini stranieri regolarmente soggiornati o da cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornati"".

Conseguentemente, ridurre gli importi iscritti nei fondi speciali di parte corrente per ciascun Ministero, così come indicati nella Tabella A richiamata allíarticolo 78, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per ciascun anno del triennio 2002-2004, di una percentuale dellíammontare complessivo, escluse le regolazioni debitorie, fino a conoscenza degli oneri conseguenti.

21.14

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presentano al Ministro dellíinterno, i progetti predisposti dai comuni per líattivazione o la realizzazione di centri di accoglienza. A ciascun progetto deve essere allegato un piano che assicuri líeffettiva possibilità di gestione del centro da parte di soggetti pubblici o privati nonchè la continuità degli interventi"".

21.19

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) al comma 2, al terzo periodo, dopo le parole: "Ogni regione" aggiungere le seguenti: "sentite le principali associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato ivi operanti"".

21.15

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: "I centri di accoglienza devono essere realizzati prioritariamente attraverso líadeguamento e la riconversione di stabili di proprietà pubblica"".

21.16a

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) al comma 31, aggiungere in fine il seguente periodo: "Il Ministro dellíinterno, adotta, con proprio decreto, un programma nazionale per la realizzazione in ciascuna regione e provincia autonome di centri per líaccoglienza"".

Conseguentemente:

a decorrere dal 1† gennaio líaccisa sui tabacchi è aumentata del 5 per cento;

a decorrere dal 1† gennaio 2003 la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento;

líarticolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.

21.16

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: "Il Ministro dellíinterno, adotta, con proprio decreto, un programma nazionale per la realizzazione in ciascuna regione e provincia autonome di centri per líaccoglienza"".

21.0.100

Guerzoni, Viviani, De Zulueta

Dopo líarticolo 21, inserire il seguente:

"Art. 21-bis.

(Disposizioni a favore dei minori)

Allíarticolo 31, comma 2-bis del Testo Unico n. 286 del 1998, aggiungere il seguente:

"Al minore straniero comunque presente nel territorio dello Stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dal presente Testo unico, è rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Il permesso per minore età è equiparato al permesso di soggiorno per motivi familiari limitatamente a quanto disposto dallíarticolo 30, commi 2 e 5 e dellíarticolo 34, comma 1."".

 

Art. 22.

22.4a

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Sopprimere líarticolo.

Conseguentemente:

a decorrere dal 1† gennaio 2003 líaccisa sui tabacchi è aumentata del 5 per cento;

a decorrere dal 1† gennaio 2003 la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento;

líarticolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.

22.4

Boco, Turroni, De Petris, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Sopprimere líarticolo.

22.1

Pagliarulo, Marino, Muzio

Sopprimere líarticolo.

22.3

Forlani

Al comma 1, sostituire le parole: "prefettura ñ ufficio territoriale del Governo" con le seguenti: "centro provinciale dellíimpiego".

22.200

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, sostituire le parole: "prefettura ñ ufficio territoriale del Governo" con le altre: "centro provinciale dellíimpiego".

22.500

Toia, Baio Dossi, Dentamaro

Al comma 1, sostituire le parole: "prefettura ñ ufficio territoriale del Governo" con le seguenti: "centro provinciale dellíimpiego".

22.2

Boscetto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"2. Nel medesimo testo unico, ovunque ricorrano, le parole: "il pretore" sono sostituite dalle seguenti: "il tribunale", fermo restando quanto previsto dallíarticolo 244 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51".

22.0.1

Del Pennino

Dopo líarticolo 22, inserire il seguente:

"Art. 22-bis.

1. il comma 4 dellíarticolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è sostituito dal seguente:

"4. Nelle materie di legislazione concorrente previste dallíarticolo 117 della Costituzione le disposizioni del presente testo unico costituiscono i principi fondamentali ai sensi dello stesso articolo 1117 della Costituzione.

Per quanto non diversamente stabilito le disposizioni del presente testo unico disciplinano le forme di coordinamento fra Stato e Regioni nella materia di cui alla lettera b) del secondo comma dellíarticolo 117 della Costituzione"".

 

Art. 23.

23.2

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Sopprimere líarticolo.

23.9

Guerzoni, Di Siena, Battafarano, Piloni, Gruosso, Vitali, De Zulueta, Villone

Sopprimere líarticolo.

23.8

Toia, Dato, Giaretta, Dentamaro, Petrini

Sopprimere líarticolo.

23.7

Cambursano, Dentamaro, Petrini, Battisti, Giaretta

Sopprimere líarticolo.

23.5

Boco, Turroni, De Petris, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Sopprimere líarticolo.

23.4

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Sostituire líarticolo con il seguente:

"Art. 23. ñ 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, allíarticolo 30, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Il permesso di soggiorno per motivi familiari è revocato qualora sia passato in giudicato una sentenza che pronunzia líannullamento del matrimonio, salvo che dal matrimonio siano nati dei figli".".

23.10

Guerzoni, Di Siena, Piloni, Battafarano, Viviani, Gruosso

Sostituire il testo del comma 1 dellíarticolo 23 con il seguente:

"5-bis. Il permesso di soggiorno per motivi familiari è revocato qualora sia passato in giudicato una sentenza che pronunzia líannullamento del matrimonio, salvo che dal matrimonio siano nati dei figli".".

23.6

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sostituire le parole: "è immediatamente" con le seguenti: "può essere".

23.200

Gubert

Al comma 1, dopo le parole: "líeffettiva" inserire le parole: "e duratura".

23.3

Stiffoni, Monti

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: "líeffettiva convivenza" sono aggiunte le seguenti: "ovvero sia intervenuto annullamento del matrimonio".

23.11

Guerzoni, Brunale

Aggiungere infine il comma:

1-ter. Alla fine dellíarticolo 116 ddel codice civile è aggiunto il seguente comma:

"Líufficiale dello stato civile deve trasmettere immediatamente al pubblico ministero le richieste di pubblicazione relative al matrimonio del cittadino di paese non appartenente allíUnione europea presente in Italia sprovvisto di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità. In tal caso il matrimonio non può essere celebrato prima che siano trascorsi sessanta giorni dopo che sia compiuta la pubblicazione ed entro tale termine il pubblico ministero può presentare al tribunale opposizione al matrimonio anche quando risultano elementi concreti che vi è simulazione o che il consenso di uno dei nubendi è viziato da violenza o errore; in presenza dellíopposizione del pubblico ministero, che deve essere comunicata anche allíufficiale dello stato civile, la celebrazione del matrimonio è sospesa fino a che il tribunale abbia rimosso líopposizione. Se líopposizione del pubblico ministero al matrimonio dello straniero è accolta il tribunale ne dà immediata comunicazione allíautorità di pubblica sicurezza per i provvedimenti di sua competenza".

23.1

Boscetto

Allíarticolo 23 sostituire la rubrica con la seguente: "(Matrimoni contratti al fine di eludere le norme sullíingresso e sul soggiorno dello straniero)".

23.0.1

Eufemi, Borea, Sodano Calogero

Dopo líarticolo 23, aggiungere il seguente:

"Art. 23-bis.

1. Alla fine dellíarticolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535, sul regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri è aggiunto il seguente punto:

1) accerta líesistenza dei requisiti nei casi di cui allíarticolo 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "testo unico delle disposizioni dello straniero" e successive modificazioni, provvedendo ad informare gli enti interessati e delibera in ordine alle richieste relative allíaffidamento dei minori fino alla maggiore età".

23.0.4

Guerzoni, Piloni, Viviani, Villone

Dopo líarticolo 23, inserire il seguente:

"Art. 23-bis.

1. Allíarticolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo di cui al n. 286 del 1998 al comma 2, dopo le parole "affidatario" sono inserite le seguenti: "ovvero inserito in una comunità di tipo familiare o in un istituto di assistenza pubblico o privato di cui al comma 2 dellíarticolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, o ammesso in un progetto di integrazione sociale svolto a cura di associazioni, enti e organismi privati di cui allíarticolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394".

2. Allíarticolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo di cui al n. 286 del 1998, al comma 2, dopo le parole "4 maggio 1983, n. 1984" sono inserite le seguenti "e dellíarticolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394".".

23.0.200

Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Turroni, Ripamonti, Zancan

Dopo líarticolo 23, aggiungere il seguente:

"Art. 23-bis.

(Permesso di soggiorno per minore età)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, allíarticolo 31, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Al minore straniero comunque presente nel territorio dello stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dal presente testo unico, è rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Il permesso di soggiorno per minore età è equiparato al permesso di soggiorno per motivi familiari limitatamente a quanto disposto dallíarticolo 30 commi 2 e 5 dallíarticolo 34 comma 1"".

23.0.2

Forlani, Maffioli

Dopo líarticolo 23, aggiungere il seguente:

"Art. 23-bis

1. Allíarticolo 44 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 1 le parole: "il giudice può, su istanza di parte, ordinare" sono sostituite dalle seguenti: "il giudice, su istanza di parte, ordina".".

23.0.100

Toia, Baio Dossi, Dentamaro

Dopo líarticolo 23, aggiungere il seguente:

"Art. 23-bis

1. Allíarticolo 44 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 1 le parole: "il giudice può, su istanza di parte, ordinare" sono sostituite dalle seguenti: "il giudice, su istanza di parte, ordina".".

23.0.101

Guerzoni, Viviani

Dopo líarticolo 23, aggiungere il seguente:

"Art. 23-bis

1. Allíarticolo 44 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 1 le parole: "il giudice può, su istanza di parte, ordinare" sono sostituite dalle seguenti: "il giudice, su istanza di parte, ordina".".

23.0.3

Forlani, Maffioli

Dopo líarticolo 23, aggiungere il seguente:

"Art. 23-bis

1. Allíarticolo 44 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 10, secondo periodo, la parola: "articolo" è sostituita dalla seguente: "comma".".

23.0.102

Toia, Baio Dossi, Dentamaro

Dopo líarticolo 23, aggiungere il seguente:

"Art. 23-bis

1. Allíarticolo 44 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 10, secondo periodo, la parola: "articolo" è sostituita dalla seguente: "comma".".

23.0.103

Guerzoni, Viviani

Dopo líarticolo 23, aggiungere il seguente:

"Art. 23-bis

1. Allíarticolo 44 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 10, secondo periodo, la parola: "articolo" è sostituita dalla seguente: "comma".".

23.0.5

Magnalbò, Valditara

Dopo líarticolo 23, inserire il seguente:

"Art. 23-bis

1. Al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo líarticolo 45 è inserito il seguente:

Art. 45-bis. ñ 1. È istituito entro 90 giorni dallíentrata in vigore della presente legge su proposta del Ministero dellíinterno di concerto con il Ministero dellíeconomia e del Ministero degli esteri, il Fondo di Garanzia per líintegrazione e la Cooperazione. Tale fondo è istituito mediante apposito regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dellíarticolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il Fondo ha come scopo quella di promuovere e realizzare, sia in italia che nei Paesi di origine, progetti volti a promuovere il processo di integrazione sul suolo nazionale dei cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno, nonché progetti di sviluppo e cooperazione nei Paesi di loro provenienza.

2.1 Le aree di attività del Fondo comprendono:

a) edilizia popolare: onde garantire ai cittadini italiani ed extracomunitari alloggi conformi alle vigenti normative sanitarie e di pubblica sicurezza;

b) progetti di formazione e qualificazione professionale: onde favorire líinserimento dei cittadini italiani ed extracomunitari nel tessuto socio-economico nazionale;

c) progetti di prevenzione ed educazione sanitaria;

d) progetti di apprendimento della linguaa e della cultura nazionale;

e) progetti di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, sanitario professionale, infrastrutturalee, di edilizia e di riqualificazione del territorio, da realizzarsi nei paesi di origine dei cittadini extracomunitari.

2.2. Líemanando regolamento di cui al presente articolo indicherà dettagliatamente le condizioni e i requisiti necessari per beneficiare delle agevolazioni che verranno previste dal Fondo.

3. La dotazione del Fondo viene stabilita annualmente con apposito provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e viene garantita dal gettito fiscale acquisito attraverso la tassazione di legge dei conti correnti di cui al successivo comma 3.1, nonché dal capitale raccolto in forza della sottoscrizione di tali conti correnti.

3.1 Allo scopo di coinvolgere nella realizzazione degli obiettivi del Fondo, attraverso il finanziamento dello stesso, la comunità dei cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno, le organizzazioni di volontariato, le Organizzazioni Non Governativeee, le istituzioni, gli enti pubblicci e privati, le Fondazioni no profit, i cittadini italiani, e i residenti in Italia in genere, il Ministero dellíeconomia stipulerà con primari istituti di credito italiani apposite convenzioni, in base alle quali queste ultime si obbligheranno ad incentivare la propria clientela ad avvalersi di due forme particolari di conti correnti, denominati rispettivamente "conto corrente integrazione" e 2conto corrente cooperazione2.

3.2 Il danaro depositato su ciascuno di tali conti correnti è vincolato, per il periodo di tempo indicato nei commi successivi, e verrà utilizzato per finanziare gli obiettivi di integrazione e cooperazione del Fondo. A fronte di tale vincolo, i correntisti beneficeranno di un tasso di interesse annuo pari al tasso di remunarazione medio dei Buoni Ordinari del Tesoro semestrali, maggiorato sino ad un massimo dellí1 per cento in più in valore assoluto.

3.3 Qualora il correntistaa sia un cittadino italiano o comunitario, o soggetto giuridico italiano o comunitario, il vincolo della somma progressivamente depositata in conto corrente avrà una durata di 3 anni, decorrente dallíapertura del conto corrente.

3.4 Qualora il correntista sia un cittadino extracomunitario, o soggetto giuridico extracomunitario, il predetto vincolo della somma progressivamente depositata in conto corrente cesserà al verificarsi del primo, in ordine temporale, dei seguenti eventi:

a) il ritorno al paese díorigine o comunque líemigrazione in altro stato;

b) il decorso di un periodo di 6 anni, decorrente dallíapertura del conto corrente.

3.5 Qualora, prima del verificarsi di uno di questi due eventi, il cittadino extracomunitario ottenga la cittadinanza italiana, potrà avvalersi dello svincolo triennale, previsto per i cittadini italiani. In ogni caso, a fronte del versamento nel conto vincolato di cui al presente articolo di un importo non inferiore complessivamente a 20.000 euro, il cittadino italiano e/o exracomunitario avrà in pari quota diritto di prelazione per líacqquisto degli alloggi di edilizia popolare che verranno costruiti con i finanziamenti del Fondo. Tale diritto è esercitato in conformità con le diverse disposizioni di legge e regolaamentari che disciplinano líassegnazione in proprietà, o in locazione, delle case popolari.

3.6 Gli interessi, su base annuale (o semestrale) possono essere liberamente prelevati dal correntista.

Gli interessi usii depositi in conto corrente di cui al presente articolo sono soggetti alla medesima tassazione applicata agli interessi applicati usi Titoli di Stato.

3.8 A fronte della concessione ai correntisti, da parte degli istituti di credito convenzionati, del sopra indicato maggior tasso di interessi, il Ministero corrisponde agli istituti di credito la differenza tra tale tasso di interessi e il tasso medio normalmente praticato per depositi in conto corrente di durata annuale.

3.9 La maggiorazione del tasso di interesse di cui ai precedenti commi 3.2 e 3.8 è a valere sui capitoli di spesa del Ministero dellíeconomia, che determina ogni anno, con proprio provvedimento, líammontare masismo dellíimpegno di spesa finalizzato a finanziare tale maggiorazione, ed i criteri per calcolare la quota parte degli interessi che è in carico allo Stato. Il Ministero dellíeconomia, con proprio provvedimento, determina altresì annualmente il limite massimo del costo fiscale relativo alla tassazione agevolata di cui al precedente comma 3.7.

3.10 Durante i sei mesi successive allíaccensione di ciascunn conto corrente "integrazione" e "cooperazione", le banche utilizzano le somme depositate su detto/i conto/i. Allo scadere dei sei mesi, le banche trasferiscono tali somme al Ministero dellíeconomia, che, a sua volta, le mette a disposizione del Fondo con apposito provvedimento. Il Ministero dellíeconomia riconosce alle Banche un interesse sulle somme ricevute pari a quello di cui al punto 3.2".

 

PROPOSTE DI STRALCIO

n. 1

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Stralciare líarticolo 24.

n. 2

Guerzoni, De Zulueta, Budin, Viviani, Battafarano, Gruosso, Piloni, Di Siena

Stralciare líarticolo 24.

 

EMENDAMENTI

Art. 24.

24.2

Forlani

Sopprimere gli articoli 24 e 25.

24.9

Boco, Turroni, De Petris, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Sopprimere líarticolo.

24.7

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Sostituire líarticolo 24 con il seguente:

"Art. 24. - (Norme generali in materia di diritto díasilo). ñ 1. Líarticolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - (Norme generali in materia di diritto díasilo). ñ 1. La Repubblica garantisce il diritto di asilo e la protezione umanitaria su base individuale alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, in attuazione dellíarticolo 10 della Costituzione e in armonia con le convenzioni e con gli accordi internazionali a cui líItalia aderisce, nonchè nel rispetto della normativa comunitaria in materia.

2. È riconosciuto lo status di rifugiato previsto dalla Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati firmata a Ginevra il del 28 luglio 1951, resa esecutiva con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e dal protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967 e reso esecutivo con la legge 14 febbraio 1970, n. 95, allo straniero o apolide che si trova nelle condizioni previste da tali atti internazionali o che, comunque, trovandosi fuori dal Paese del quale è cittadino o, se apolide, nel quale aveva residenza abituale, non possa o non voglia avvalersi della protezione di tale Paese a causa del fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale o etnico ovvero per le sue opinioni politiche. Allo straniero o allíapolide al quale la Commissione territoriale abbia riconosciuto lo status di rifugiato il Questore rilascia il titolo di viaggio per rifugiati e un permesso di soggiorno per motivo di asilo della durata di cinque anni. Il Questore, salvo che si applichi una delle clausole di esclusione di cui allíarticolo 1, paragrafo F), della Convenzione di Ginevra, su richiesta del rifugiato, rilascia permesso di soggiorno per asilo di identica durata nonché un titolo di viaggio al coniuge non legalmente separato e al figlio minore non coniugato del rifugiato. In tali casi il permesso di soggiorno per asilo è rinnovabile fino a quando la Commissione centrale non abbia dichiarato la revoca o la cessazione dello status allo straniero al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato, fatta salva la facoltà per il titolare di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo o della carta di soggiorno nei casi previsti dalla legge. Il rifugiato e i suoi familiari conviventi possono essere espulsi dal territorio dello Stato soltanto con provvedimento amministrativo adottato dal Ministro dellíInterno qualora sulla base del loro comportamento la loro presenza costituisca un pericolo grave, concreto ed attuale per líordine pubblico o per la sicurezza dello Stato. Essi ricevono il medesimo trattamento previsto per i profughi italiani ai fini dellíapplicazione delle disposizioni vigenti in materia di riserva di alloggi di edilizia economica e popolare, hanno diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di diritto al riacquisto o al mantenimento dellíunità familiare, di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, in particolare per quanto riguarda líiscrizione ad albi professionali, di accesso agli alloggi, di previdenza sociale, di assistenza sanitaria e di assistenza sociale, di accesso agli studi di ogni ordine e grado e di aiuti per il diritto allo studio, incluso il diritto di ottenere borse di studio, e possono avere accesso al pubblico impiego nei casi e nei modi consentiti dalla legge ai cittadini degli Stati membri dellíUnione europea regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato; allo straniero o apolide che abbia ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato dopo aver compiuto cinquanta anni di età, si applicano altresì, ai soli fini delle assunzioni obbligatorie, le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68.

3. È riconosciuto líasilo umanitario allo straniero o allíapolide, il quale, pur non avendo i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, non possa o non voglia avvalersi della protezione del Paese del quale è rispettivamente cittadino o residente abituale, in quanto si trova nellíeffettiva necessità di salvare sé o i propri familiari dal pericolo attuale e diretto di subire nel territorio di tale Paese danni alla propria vita o sicurezza o libertà personale ovvero gli è impedito líeffettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, nonché allo straniero o allíapolide per il quale sussiste comunque uníimpossibilità temporanea al rinvio nel Paese di origine o di abituale residenza per gravi e fondati motivi di carattere umanitario. Il Questore rilascia allo straniero o allíapolide al quale la Commissione territoriale abbia riconosciuto líasilo umanitario e, su richiesta di questi, al coniuge non legalmente separato e al figlio minore non coniugato un permesso di soggiorno per asilo della durata di due anni; il permesso consente líaccesso a parità di condizioni con il cittadino italiano al lavoro autonomo e al lavoro subordinato nel settore privato, allo studio e agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonchè il mantenimento o il riacquisto dellíunità familiare ed è comunque rinnovabile fino a quando la Commissione centrale dichiari cessata la situazione nel Paese di origine o di stabile residenza, fatta salva la facoltà del titolare di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno ad altro titolo o della carta di soggiorno nei casi previsti dalla legge.

4. La domanda di asilo può essere dichiarata inammissibile dalla Commissione territoriale, qualora il richiedente:

a) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato che gli assicuri adeguata protezione;

b) provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra, nel quale il medesimo richiedente abbia, senza presentare domanda di asilo, trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito attraverso il territorio di quello Stato sino alla frontiera italiana;

c) sia stato condannato con sentenza anche non definitiva per un crimine contro la pace o contro líumanità o un crimine di guerra o un grave delitto di diritto comune sempre che non ricorrano le condizioni previste dallíarticolo 705, comma 2, del codice di procedura penale e dal terzo comma dellíarticolo 8 del codice penale, o si sia reso colpevole di azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite, come previsto dallíarticolo 1, paragrafo F), della Convenzione di Ginevra;

d) risulti perseguito per gli stessi fatti di cui alla lettera c) da un tribunale internazionale istituito in applicazione di accordi internazionali cui líItalia aderisce;

e) sia stato condannato in Italia, con sentenza di secondo grado anche non definitiva, per uno dei delitti previsti dallíarticolo 380 del codice di procedura penale, salvo che vi sia stata riabilitazione, ovvero quando lo stesso richiedente appartenga ad una delle categorie indicate dallíarticolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dallíarticolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero dallíarticolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dallíarticolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero qualora sia stata applicata anche in via provvisoria una delle misure di cui allíarticolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

f) risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato. Nella decisione di inammissibilità della domanda devono essere ponderate líattuale pericolosità per la sicurezza dello Stato del richiedente asilo e la gravità delle persecuzioni nelle quali potrebbe incorrere in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza.

5. La domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, prima dellíingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo in cui lo straniero dimora.

6. Non si applicano le disposizioni di cui allíarticolo 10, comma 3, ed allíarticolo 12 comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellíimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel caso in cui lo straniero presenti, allíarrivo in Italia, domanda di asilo, e il vettore di linea di nazionalità italiana abbia dato immediatamente segnalazione della presenza dello straniero a bordo alla polizia di frontiera. È fatta salva líapplicazione degli articoli 1bis e 1ter.

7. La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale, verbalizzata dallíautorità che la riceve. Il richiedente asilo ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi posti a base della domanda medesima, deve produrre ed esibire ogni documentazione in suo possesso utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate nella domanda, in quanto rilevanti, e ha il diritto di essere posto in condizioni di scrivere nella propria lingua e di ottenere, mediante appositi prestampati, informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e sulle facoltà di cui può disporre, nonchè di richiedere líassistenza di un avvocato di sua fiducia. La domanda è formulata, ove possibile, con líassistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di maggior uso in ambito internazionale. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente, con indicazione della documentazione allegata, copia della domanda di asilo vistata dallíautorità che líha ricevuta ovvero copia del verbale.

8. Al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza per i richiedenti asilo sono ammessi ai posti di frontiera, nei locali della questura, dei centri di accoglienza e dei centri di permanenza temporanea e assistenza gli avvocati, i rappresentanti dellíAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, gli appartenenti ad enti ed associazioni iscritti nel registro nazionale istituito ai sensi dellíarticolo 42 del testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e dei diritti fondamentali, se autorizzati sulla base di appositi progetti di collaborazione con le amministrazioni pubbliche interessate.

9. Nella presentazione e nella verbalizzazione della domanda le donne richiedenti asilo, ove possibile, si avvalgono di uníassistenza adeguata e specifica da parte di personale appartenente al loro sesso. Le stesse debbono essere informate di tale facoltà. Nei casi in cui presentino contemporaneamente domanda di asilo stranieri o apolidi che costituiscono un unico nucleo familiare, si redigono distinte domande o distinti verbali, salvo che per i figli minorenni, di cui è fatta menzione nelle domande dei genitori.

10. Quando la domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, il dirigente dellíufficio di polizia di frontiera che riceve la domanda stessa, se non si tratta di un caso in cui è disposto il trattenimento ai sensi dellíarticolo 1-bis, autorizza lo straniero allíingresso nel territorio della Repubblica, con líobbligo di stabilire un suo domicilio anche ai fini della notifica degli atti dei procedimenti di cui alla presente legge nel territorio dello Stato e con obbligo di recarsi entro otto giorni alla questura competente per territorio. La domanda è trasmessa con líallegata documentazione alla questura.

11. Il richiedente asilo deve fissare la propria dimora nel territorio dello Stato e indicare il domicilio. Líautorità di pubblica sicurezza, ove necessario, dispone i controlli per la verifica della veridicità delle informazioni fornite dal richiedente asilo.

12. Il questore territorialmente competente ritira il passaporto e ogni altro tipo di documento di riconoscimento o di viaggio di cui è in possesso lo straniero, rilascia una copia autenticata del passaporto o documento trattenuto e, quando non ricorrano le ipotesi previste negli articoli 1-bis e 1-ter, rilascia, su richiesta dello straniero o dellíapolide che ha presentato domanda di asilo, un permesso di soggiorno per richiesta di asilo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento. Qualora siano trascorsi sei mesi dal rilascio del permesso di soggiorno per richiesta di asilo senza che la Commissione territoriale abbia notificato una decisione sulla domanda di asilo, lo straniero o líapolide ha il diritto di svolgere regolare attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento.

13. Nei casi in cui presentino contemporaneamente domanda di asilo stranieri o apolidi che costituiscono un unico nucleo familiare, si redigono distinte domande o distinti verbali, salvo che per i figli minorenni, di cui è fatta menzione nelle domande dei genitori. Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo è rilasciato anche al coniuge non legalmente separato e al figlio minore non coniugato del richiedente asilo.

14. Qualora la domanda díasilo sia presentata da un minore non accompagnato, líautorità che la riceve sospende il procedimento e dà immediatamente comunicazione della domanda al tribunale per i minorenni territorialmente competente ai fini dellíadozione dei provvedimenti necessari. Il tutore, appena nominato, prende contatto con la competente questura per la riattivazione del procedimento. I procedimenti relativi ai minori non accompagnati hanno priorità sugli altri."

2. Restano fermi il ritiro della dichiarazione della limitazione geografica e delle riserve e gli effetti favorevoli allo straniero prodotti fino alla data di entrata in vigore della presente legge dallíarticolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39".

24.8

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Sostituire líarticolo 24 con il seguente:

"Art. 24. - (Norme in materia di diritto díasilo). ñ 1. Líarticolo l del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - (Norme generali in materia di diritto díasilo). ñ 1. La Repubblica garantisce il diritto di asilo e la protezione umanitaria su base individuale alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, in attuazione dellíarticolo 10 della Costituzione e in armonia con le Convenzioni e con gli accordi internazionali ai quali líItalia aderisce, nonché con la normativa comunitaria in materia.

2. È riconosciuto lo status di rifugiato previsto dalla convenzione firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva con legge 25 luglio 1954, n. 722, e dal protocollo adottato a New York il 31 gennaio 1967, reso esecutivo con la legge 14 febbraio 1970 n.95, allo straniero o apolide che si trovi nelle condizioni previste in tali atti o che comunque non possa o non voglia avvalersi della protezione del Paese del quale è cittadino o, se apolide, nel quale aveva residenza abituale, a causa del fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, sesso, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o etnico ovvero per le sue opinioni politiche. Allo straniero o allíapolide al quale la commissione territoriale abbia riconosciuto lo status di rifugiato, il Questore rilascia il titolo di viaggio per rifugiati ed un permesso di soggiorno per motivo di asilo della durata di cinque anni. Nei casi in cui non si applica una delle clausole di esclusione di cui allíarticolo I paragrafo F) della convenzione di Ginevra, rilascia, dietro richiesta del rifugiato, permesso di soggiorno di identica durata ed analogo titolo di viaggio al coniuge non legalmente separato ed ai figli del rifugiato. In tali casi il permesso per asilo è rinnovabile fino alla dichiarazione di revoca o cessazione da parte della commissione centrale, fatta salva la possibilità per il rifugiato di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno, della carta di soggiorno o di altro titolo nei casi previsti dalla legge. Il rifugiato ed i suoi familiari conviventi possono essere espulsi dal territorio nazionale esclusivamente con provvedimento amministrativo adottato dal Ministro dellíinterno qualora la loro presenza costituisca pericolo grave, concreto ed attuale per líordine pubblico o per la sicurezza dello Stato. Essi ricevono il medesimo trattamento previsto per i profughi italiani ai fini dellíapplicazione delle disposizioni vigenti in materia di riserva di alloggi di edilizia economica e popolare, hanno diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro, studio e assistenza sanitaria ed alloggiativa"".

24.8a

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Sostituire líarticolo 24 con il seguente:

"Art. 24. - (Norme in materia di diritto díasilo). ñ 1. Líarticolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - (Norme generali in materia di diritto díasilo). ñ 1. La Repubblica garantisce il diritto di asilo e la protezione umanitaria su base individuale alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, in attuazione dellíarticolo 10 della Costituzione e in armonia con le Convenzioni e con gli accordi internazionali ai quali líItalia aderisce, nonché con la normativa comunitaria in materia.

2. È riconosciuto lo status di rifugiato previsto dalla convenzione firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva con legge 25 luglio 1954, n. 722, e dal protocollo adottato a New York il 31 gennaio 1967, reso esecutivo con la legge 14 febbraio 1970, n. 95, allo straniero o apolide che si trovi nelle condizioni previste in tali atti o che comunque non possa o non voglia avvalersi della protezione del Paese del quale è cittadino o, se apolide, nel quale aveva residenza abituale, a causa del fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, sesso, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o etnico ovvero per le sue opinioni politiche. Allo straniero o allíapolide al quale la commissione territoriale abbia riconosciuto lo status di rifugiato, il Questore rilascia il titolo di viaggio per rifugiati ed un permesso di soggiorno per motivo di asilo della durata di cinque anni. Nei casi in cui non si applica una delle clausole di esclusione di cui allíarticolo 1 paragrafo F) della convenzione di Ginevra, rilascia, dietro richiesta del rifugiato, permesso di soggiorno di identica durata ed analogo titolo di viaggio al coniuge non legalmente separato ed ai figli del rifugiato. In tali casi il permesso per asilo è rinnovabile fino alla dichiarazione di revoca o cessazione da parte della commissione centrale, fatta salva la possibilità per il rifugiato di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno, della carta di soggiorno o di altro titolo nei casi previsti dalla legge. Il rifugiato ed i suoi familiari conviventi possono essere espulsi dal territorio nazionale esclusivamente con provvedimento amministrativo adottato dal Ministro dellíinterno qualora la loro presenza costituisca pericolo grave, concreto ed attuale per líordine pubblico o per la sicurezza dello Stato. Essi ricevono il medesimo trattamento previsto per i profughi italiani ai fini dellíapplicazione delle disposizioni vigenti in materia di riserva di alloggi di edilizia economica e popolare, hanno diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro, studio e assistenza sanitaria ed alloggiativa"".

Conseguentemente:

a decorrere dal 1† gennaio 2003 líaccisa sui tabacchi è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1† gennaio 2003 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

líarticolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.

24.11

Dentamaro, Petrini, Toia, Dato, Giaretta

Sostituire líarticolo con il seguente:

"Art. 24. ñ 1. Il primo periodo del comma 5 dellíarticolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente testo:

"La domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, prima dellíingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo di dimora. La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale, verbalizzata dallíautorità che la riceve. Il richiedente asilo ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi posti a base della domanda, deve produrre ed esibire ogni documentazione in suo possesso utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate nella domanda, in quanto rilevanti, e ha il diritto di essere posto in condizioni di scrivere nella propria lingua e di ottenere, mediante appositi prestampati, informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e facoltà di cui può disporre nonché di richiedere líassistenza di un avvocato di sua fiducia. La domanda è formulata, ove possibile, con líassistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di maggiore uso in ambito internazionale. I rappresentanti dellíAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sono ammessi ai posti di frontiera e in questura, al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza per i richiedenti asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli appartenenti ad organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dellíInterno. Nella presentazione e nella verbalizzazione della domanda le donne richiedenti asilo, ove possibile, si avvalgono di uníassistenza adeguata e specifica da parte di personale appartenente al loro sesso. Le stesse devono essere informate di tale facoltà. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente, con indicazione della documentazione allegata, copia della domanda di asilo vistata dallíautorità che líha ricevuta ovvero copia del verbale".

2. Líultimo periodo del comma 5 dellíarticolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente: "Il questore territorialmente competente, quando non ricorrano le ipotesi previste negli articoli 1-bis e 1-ter, rilascia, su richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento".

24.1000

..........

Sostituire líarticolo con il seguente:

"Art. 24. - (Domanda di asilo e permesso di soggiorno per i richiedenti asilo). ñ 1. Il primo periodo del comma 5 dellíarticolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

"La domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, prima dellíingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo di dimora. La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale, verbalizzata dallíautorità che la riceve. Il richiedente asilo ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi posti a base della domanda, deve produrre ed esibire ogni documentazione in suo possesso utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate nella domanda, in quanto rilevanti, e ha il diritto di essere posto in condizioni di scrivere nella propria lingua e di ottenere, mediante appositi prestampati, informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e facoltà di cui può disporre nonché di richiedere líassistenza di un avvocato di sua fiducia. La domanda è formulata, ove possibile, con líassistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di maggiore uso in ambito internazionale. I rappresentanti dellíAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sono ammessi ai posti di frontiera e in questura, al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza per i richiedenti asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli appartenenti ad organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dellíInterno. Nella presentazione e nella verbalizzazione della domanda le donne richiedenti asilo, ove possibile, si avvalgono di uníassistenza adeguata e specifica da parte di personale appartenente al loro sesso. Le stesse devono essere informate di tale facoltà. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente, con indicazione della documentazione allegata, copia della domanda di asilo vistata dallíautorità che líha ricevuta ovvero copia del verbale".

2. Líultimo periodo del comma 5 dellíarticolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente: "Il questore territorialmente competente, quando non ricorrano le ipotesi previste negli articoli 1-bis e 1-ter, rilascia, su richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento".

24.14a

Guerzoni, Budin, De Zulueta

Al Comma 1 premettere il seguente:

"01. Il primo periodo del comma 5 dellíarticolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente testo:

"5. La domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, prima dellíingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo di dimora. La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale, verbalizzata dallíautorità che la riceve. Il richiedente asilo ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi posti a base della domanda, deve produrre ed esibire ogni documentazione in suo possesso utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate nella domanda, in quanto rilevanti, e ha il diritto di essere posto in condizioni di scrivere nella propria lingua e di ottenere, mediante appositi prestampati, informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e facoltà di cui può disporre nonché di richiedere líassistenza di un avvocato di sua fiducia. La domanda è formulata, ove possibile con líassistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di maggiore uso in ambito internazionale. I rappresentanti dellíAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sono ammessi ai posti di frontiera e in questura, al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza per i richiedenti asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli appartenenti ad organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dellíInterno. Nella presentazione e nella verbalizzazione della domanda le donne richiedenti asilo, ove possibile, si avvalgono di uníassistenza adeguata e specificata da parte di personale appartenente al loro sesso. Le stesse devono esser informate di tale facoltà. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente, con indicazione della documentazione allegata, copia della domanda di asilo vistata dallíautorità che líha ricevuta ovvero copia del verbale"".

Conseguentemente, ridurre gli importi iscritti nei fondi di parte corrente per ciascun Ministero, così come indicati nella Tabella A richiamata allíarticolo 78, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per ciascun anno del triennio 2002-2004, di una percentuale dellíammontare complessivo, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza degli oneri conseguenti.

24.200

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1 premettere il seguente:

"Il primo periodo del comma 5 dellíarticolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

"5. La domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, prima dellíingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo di dimora. La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale, verbalizzata dallíautorità che la riceve. Il richiedente asilo ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi posti a base della domanda, deve produrre ed esibire ogni documentazione in suo possesso utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate nella domanda, in quanto rilevanti, e ha il diritto di essere posto in condizioni di scrivere nella propria lingua e di ottenere, mediante appositi prestampati, informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e facoltà di cui può disporre nonché di richiedere líassistenza di un avvocato di sua fiducia. La domanda è formulata, ove possibile con líassistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di maggiore uso in ambito internazionale. I rappresentanti dellíAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sono ammessi ai posti di frontiera e in questura, al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza per i richiedenti asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli appartenenti ad organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dellíInterno. Nella presentazione e nella verbalizzazione della domanda le donne richiedenti asilo, ove possibile, si avvalgono di uníassistenza adeguata e specificata da parte di personale appartenente al loro sesso. Le stesse devono esser informate di tale facoltà. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente, con indicazione della documentazione allegata, copia della domanda di asilo vistata dallíautorità che líha ricevuta ovvero copia del verbale"".

24.5

Bobbio Luigi, Valditara, Magnalbò

Premettere il seguente comma:

"01. Al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, allíarticolo 1, comma 5, dopo le parole: "polizia di frontiera" è inserito il seguente capoverso:

"La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale, verbalizzata dallíautorità che la riceve. Il richiedente asilo ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi posti a base della domanda, deve produrre ed esibire ogni documentazione in suo possesso utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate nella domanda, in quanto rilevanti, e ha diritto di essere posto in condizioni di scrivere nella propria lingua e di ottenere, mediante appositi prestampati informazioni in lingua comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e facoltà di cui può disporre nonché di richiedere l íassistenza di un avvocato di sua fiducia La domanda è formulata, ove possibile, con I íassistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di maggiore uso in ambito internazionale. I rappresentanti dellíAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sono ammessi ai posti di frontiera e in questura, al f ne di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza per i richiedenti asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli appartenenti ad organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dellíInterno. Nella presentazione e nella verbalizzazione della domanda le donne richiedenti asilo, ove possibile, si avvalgono di uníassistenza adeguata e specifica da parte di personale appartenente al loro sesso. Le stesse devono essere informate di tale facoltà n richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente, con indicazione della documentazione allegata, copia della domanda di asilo vistata dallíautorità che líha ricevuta ovvero copia del verbale"".

24.3

Forlani, Maffioli

Al comma 1, prima delle parole: "líultimo periodo del comma 5" è inserito il seguente testo: "Il primo periodo del comma 5 dellíarticolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 41 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente testo:

"La domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, prima dellíingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo di dimora. La domanda di asilo e presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale, verbalizzata dallíautorità che la riceve. Il richiedente asilo ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi posti a base della domanda, deve produrre ed esibire ogni documentazione in suo possesso utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate nella domanda, in quanto rilevanti, e ha il diritto di essere posto in condizioni di scrivere nella propria lingua e di ottenere, mediante appositi prestampati, informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e facoltà di cui può disporre nonché di richiedere líassistenza di un avvocato di sua fiducia. La domanda è formulata, ove possibile, con líassistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di maggiore uso in ambito internazionale. I rappresentanti dellíAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sono ammessi ai posti di frontiera e in questura, al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza per i richiedenti asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli appartenenti ad organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dellíinterno. Nella presentazione e nella verbalizzazione della domanda le donne richiedenti asilo, ove possibile, si avvalgono di uníassistenza adeguata e specifica da parte di personale appartenente al loro sesso. Le stesse devono essere informate di tale facoltà. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente, con indicazione della documentazione allegata, copia della domanda di asilo vistata dallíautorità che líha ricevuta ovvero copia del verbale"".

24.1

Bobbio Luigi

Al comma 1, dopo le parole: "1-bis" inserire le altre: ", comma 2".

24.10

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sostituire la parola: "temporaneo" con la seguente: "rinnovabile".

 

PROPOSTA DI STRALCIO

Art. 25.

n. 10

Dentamaro, Petrini, Toia, Dato

Stralciare líarticolo.

n. 11

Guerzoni, De Zulueta, Budin, Viviani, Battafarano, Gruosso, Piloni, Di Siena, Villone

Stralciare líarticolo.

n. 12

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Stralciare líarticolo.

 

EMENDAMENTI

25.120

Boco, Turroni, De Petris, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Sopprimere líarticolo.

25.49

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Sopprimere líarticolo.

25.500

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Sostituire líarticolo con il seguente:

"Art. 25. - (Procedura semplificata). ñ 1. Al decreto-legge 30 dicembre 1989 n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) allíarticolo 1, il comma 7 è abrogato;

b) dopo líarticolo 1 sono inseriti i seguenti:

Art. 1-bis. ñ (Casi di trattenimento). ñ 1. Il richiedente asilo non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di asilo presentata. Esso può, tuttavia, essere trattenuto per il tempo strettamente necessario ñ e comunque complessivamente non superiore ai quarantacinque giorni ñ alla definizione delle autorizzazioni alla permanenza nel territorio dello Stato in base alle disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellíimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, nei seguenti casi:

a) per verificare o determinare la sua nazionalità o identità, qualora egli non sia in possesso dei documenti di viaggio o díidentità, oppure abbia, al suo arrivo nello Stato, presentato documenti risultati falsi;

b) per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili;

c) in dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio dello Stato.

I minori non accompagnati potranno essere trattenuti soltanto per il tempo strettamente necessario per stabilirne líidentità, e la nazionalità, e confermarne minore età.

2. Il trattenimento deve sempre può, altresí, essere disposto, durante la procedura semplificata di cui allíarticolo 1-ter, per un periodo massimo di quarantacinque giorni, nei seguenti casi:

a) a seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata inoltrata dallo straniero fermato per aver eluso il controllo di frontiera o subito dopo, o, comunque in condizioni di soggiorno irregolare. Gli stranieri che ñ pur essendo entrati irregolarmente nel territorio italiano ñ si presentino spontaneamente alle autorità competenti per inoltrare domanda di asilo potranno essere trattenuti al solo fine di cui alle lettere a), b), e c) del comma 1 dellíarticolo 1-bis;

b) a seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte di uno straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.

3. Il trattenimento previsto per i casi di cui al comma 2 lettera a), e quello di cui alle lettere a), b), c) del comma 1 è attuato nei centri di accoglienza per richiedenti asilo secondo le norme di apposito regolamento emanato entro centottanta giorni dallíapprovazione della presente legge. Il medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche e le modalità di gestione di tali strutture e tiene conto degli atti adottati dellíAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio díEuropa e dallíUnione europea. Nei centri di accoglienza per richiedenti asilo sarà comunque consentito líaccesso ai rappresentanti dellíAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Líaccesso sarà altresí consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dellíInterno.

4. Per il trattenimento di cui al comma 2 lettera b), si osservano le norme di cui allíarticolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e agli stessi sarà comunque consentito líaccesso ai rappresentanti dellíAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Líaccesso sarà altresí consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dellíInterno.

5. Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata di cui allíarticolo 1-ter, e qualora la stessa non si sia ancora conclusa, allo straniero è concesso un permesso di soggiorno fino al termine della procedura stessa.

Art. 1-ter. - (Procedura semplificata). ñ 1. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dellíarticolo 1-bis è istituita la procedura semplificata per la definizione della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato secondo le modalità di cui ai commi successivi.

2. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui allíarticolo 1-bis, comma 2, lettera a), il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di accoglienza per richiedenti asilo di cui allíarticolo 1-bis, comma 3 Per quanto riguarda la convalida del provvedimento si applicano, in analogia, le disposizioni nei modi di cui ai commi 3), 4), dellíarticolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La convalida comporta la permanenza nei centri per richiedenti asilo per un periodo massimo di trenta giorni. Su richiesta del questore il giudice unico può prorogare il termine per un massimo di ulteriori quindici giorni. Entro due giorni dal ricevimento dellíistanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che, entro quindici giorni, provvede allíaudizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.

3. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui allíarticolo 1-bis, comma 2, lettera b), il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di permanenza temporanea di cui allíarticolo 14 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; ove già sia in corso il trattenimento, il questore chiede al giudice unico la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire líespletamento della procedura di cui al presente articolo. Entro due giorni dal ricevimento dellíistanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro quindici giorni provvede allíaudizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.

4. Líallontanamento non autorizzato dal centro di cui allíarticolo 1-bis comma 4 equivale a rinuncia alla comporta líarchiviazione della domanda.

5. Lo stato italiano è competente allíesame delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato di cui al presente articolo, ove i tempi non lo consentano, ai sensi della convenzione di Dublino ratificata ai sensi della legge 23 dicembre 1992, n. 523.

6. Líeventuale ricorso avverso la decisione della commissione territoriale è presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni anche dallíestero tramite le rappresentanze diplomatiche, dal richiedente asilo alla commissione nazionale di cui allíarticolo 1-quinquies, entro otto giorni dalla notifica della decisione. Il ricorso non sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo può. tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino allíesito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva. Nellíambito della procedura semplificata, la Commissione nazionale decide entro sette giorni dalla ricezione del ricorso. La Commissione ñ tramite almeno uno dei suoi membri ñ può procedere allíaudizione del richiedente asilo con le garanzie di cui al comma 2 dellíarticolo 1-quarter. La decisione sul ricorso è comunque presa collegialmente, anche ai sensi del comma 3 dellíarticolo 1-quater, sulla base del verbale dellíeventuale audizione, dei documenti concernenti líesame da parte della Commissione territoriale e di ogni altro elemento utile presentato dal richiedente o acquisito díufficio.

7. Un eventuale ricorso avverso la decisione della commissione nazionale è presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche dallíestero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente non sospende líeventuale provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino allíesito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva.

8. Qualora il richiedente asilo fosse trattenuto durante la procedura e la decisione della commissione territoriale e/o nazionale non dovesse pervenire entro i termini massimi stabiliti al comma 2 dellíarticolo 1bis, al loro scadere cessa il trattenimento e al richiedente verrà rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo della validità di un mese, rinnovabile fino alla finalizzazione della decisione da parte della commissione territoriale e/o nazionale. La domanda díasilo del richiedente il quale- una volta rilasciato non si presenta per il rinnovo del permesso di soggiorno senza giustificato motivo verrà considerata decaduta.

Art. 1-quater. - (Commissioni territoriali). ñ 1. Presso gli uffici territoriali del Governo indicati con il regolamento di cui allíarticolo 1-bis, comma 3, sono istituite le commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato. Le predette commissioni, nominate con decreto del Ministro dellíinterno, sono presiedute da un funzionario della carriera prefettizia e composte da un funzionario della polizia di Stato, da un rappresentante dellíente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e da un rappresentante dellíAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR). Per ciascun componente deve essere previsto un componente supplente. Tali commissioni possono essere integrate, su richiesta del presidente della Commissione centrale, da un funzionario del Ministero degli Affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, in ordine alle domande delle quali occorra disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei paesi di provenienza di competenza del Ministero degli Affari Esteri. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

2. Durante lo svolgimento dellíaudizione, ove necessario, le commissioni territoriali si avvalgono di interpreti qualificati. Del colloquio con il richiedente viene redatto verbale. Le decisioni sono adottate con con atto scritto e motivato. Le stesse verranno notificate al richiedente, unitamente allíinformazione sulle modalità di impugnazione, con una traduzione in lingua a lui conosciuta.

3. Nellíesaminare la domanda díasilo le commissioni valuteranno le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali di cui líItalia è firmataria e in particolare dellíarticolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dellíuomo. Qualora un richiedente asilo non venisse riconosciuto rifugiato, e la commissione riscontrasse impedimenti al rimpatrio, il richiedente otterrà un permesso di soggiorno per motivi umanitari della validità di un anno rinnovabile.

Art. 1-quater. - (Procedura ordinaria).

a) entro due giorni dal ricevimento dellíistanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro trenta giorni provvede allíaudizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni;

b) avverso le decisioni delle commissioni territoriali è ammesso ricorso al tribunale ordinario territorialmente competente la commissione nazionale entro quindici giorni con effetto sospensivo.

Art. 1-quinquies. - (Commissione nazionale per il diritto díasilo). ñ 1. La Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista dallíarticolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubbilica 15 maggio 1990, n. 136, è trasformata in Commissione nazionale per il diritto di asilo, di seguito denominata "Commissione nazionale" nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta congiunta dei Ministri dellíinterno e degli affari esteri. La commissione è presieduta da un Prefetto ed è composta da un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il dipartimento delle libertà civili e dellíimmigrazione e da un dirigente del dipartimento della pubblica sicurezza alle riunioni partecipa un rappresentante del delegato in Italia dellíACNUR. Ciascuna amministrazione designa, altresí, un supplente. La commissione nazionale, ove necessario, può essere articolata in sezioni di analoga composizione.

2. La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali, di formazione e di aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di raccolta di dati statistici oltre che poteri decisionali in tema di revoche e cessazione degli status concessi. La Commissione nazionale, inoltre, deciderà sui ricorsi presentati dai richiedenti asilo avverso le decisioni della commissione territoriale secondo le modalità stabilite allíarticolo 1-ter comma 6 e 1-quater, comma 4b).

3. Con il regolamento di cui allíarticolo 1-bis, comma 3, sono stabilite le modalità di funzionamento della Commissione nazionale e di quelle territoriali. I membri delle Commissioni verranno selezionati in considerazione delle loro qualifiche e conoscenze relative a materie attinenti al diritto internazionale e saranno adeguatamente formati per il compito che dovranno svolgere. Le Commissioni verranno, altresí, dotate della necessaria struttura amministrativa per espletare le attività legate al processo decisionale.

Art. 1-sexies. - (Contributi). ñ 1. Possono essere concessi contributi a richiedenti asilo in condizioni di indigenza e che non siano ospitati presso i centri di accoglienza o altre strutture finanziate dallo Stato o da enti locali, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui allíarticolo 1-bis comma 3.

Art. 1-septies. - (Norma transitoria). ñ 1. Fino allíemanazione del regolamento di cui allíarticolo 1-bis, comma 3, rimangono in vigore la normativa e le procedure attuali.

Art. 1-octies. - (Disposizioni in situazioni di sbarchi sulle coste nazionali). ñ In situazioni di sbarchi sulle coste nazionali laddove sia ragionevole presumere la presenza di potenziali richiedenti asilo, le autorità di pubblica sicurezza, della Guardia di finanza, della Guardia costiera, della Marina militare, o dei Carabinieri, avranno cura di informare tempestivamente líAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, affinché sia messo in grado, ove necessario, di fornire supporto, direttamente o attraverso persona od organizzazione da esso delegata, ai richiedenti asilo".

25.121

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

25.501

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

25.122

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

25.127

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b) sopprimere líarticolo 1-bis).

25.128

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b) sopprimere il comma 1 dellíalinea "articolo 1-bis)".

25.92

Guerzoni, Budin, De Zulueta

Al comma 1, lettera b) capoverso "articolo 1-bis)" ivi richiamato, comma 1, aggiungere alla fine del primo periodo il seguente: "Comunque in nessuno caso potrà essere disposto il trattenimenti dei minori non accompagnati richiedenti asilo".

25.62

Toia, Dentamaro, Dato

Al comma 1, lettera b) allíarticolo 1-bis, ivi modificata, al primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: ", e comunque in nessun caso potrà essere disposto il trattenimento dei minori non accompagnati richiedenti asilo".

25.70

Dentamaro, Petrini, Toia, Dato, Giaretta, Baio Dossi

Al comma 1, lettera b) al comma 1 dellíarticolo 1-bis, ivi modificata, sostituire le parole: "Esso può" con le seguenti: "I minori non accompagnati potranno essere trattenuti soltanto per il tempo necessario per stabilirne líidentità, e la nazionalità, e confermare minore età. Il richiedente asilo può".

25.126

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b) nel comma 1 dellíalinea "articolo 1-bis" sostituire le parole: "per il tempo strettamente necessario" con le seguenti: "per non più di otto ore, ai fini della".

25.26

Valditara

Al comma 1, secondo periodo: "articolo 1-bis" dopo le parole: "tempo strettamente necessario" e prima delle parole:"alla definizione" inserire il seguente: "e comunque complessivamente non superiore a sessanta giorni".

25.119

Guerzoni, Budin

Al comma 1, lettera b), capoverso: "articolo 1-bis", comma 1, secondo periodo, dopo le parole. "strettamente necessario" inserire le seguenti: "e comunque non superiore ai quarantacinque giorni".

25.7

Forlani

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "tempo strettamente necessario" e prima delle parole: "alla definizione" inserire le seguenti: "e comunque complessivamente non superiore ai quarantacinque giorni".

25.502

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea Art. 1-bis, al comma 1 del secondo periodo, dopo le parole: "tempo strettamente necessario" aggiungere le seguenti: "e comunque complessivamente non superiore ai quarantacinque giorni".

25.69

Dentamaro, Petrini, Toia, Dato, Giaretta

Al comma 1, lettera b), al comma 1, "articolo 1-bis", ivi modificata, nel secondo periodo, dopo le parole: "tempo strettamente necessario" e prima delle parole: "alla definizione" inserire le seguenti parole: "ñ e comunque complessivamente non superiore ai quarantacinque giorni".

25.93

Guerzoni, Budin

Al comma 1, lettera b), capoverso "articolo 1-bis" ivi richiamato, comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: "per il tempo strettamente necessario" inserire le seguenti: ", e comunque non superiore complessivamente a 30 giorni".

25.61

Toia, Dentamaro, Dato

Al comma 1, lettera b), allíarticolo 1-bis della legge n. 39 del 1990 ivi modificata, al secondo periodo, dopo le parole: "per il tempo strettamente necessario" inserire le seguenti: ", e comunque per un periodo non superiore complessivamente a trenta giorni".

25.129

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), sopprimere la lettera a) del comma 1 dellíalinea "Art. 1-bis".

25.125

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 1 lettera a) dellíalinea "Art. 1-bis", sopprimere le parole: "di viaggio o".

25.60

Toia, Dentamaro, Dato

Al comma 1, lettera b), allíarticolo 1-bis della legge n. 39 del 1990 ivi modificata, le lettere b) e c) sono soppresse.

25.130

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), sopprimere la lettera b) del comma 1 dellíalinea "Art. 1-bis".

25.503

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea Art. 1-bis, comma 1, sopprimere la lettera b).

25.115

Guerzoni, Budin

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 1-bis" ivi richiamato, comma 1, sopprimere la lettera b).

25.94

Guerzoni, Budin

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 1-bis" ivi richiamato, comma 1, sopprimere la lettera c).

25.504

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea Art. 1-bis, comma 1, sopprimere la lettera c).

25.131

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), sopprimere la lettera c) del comma 1 dellíalinea "Art. 1-bis".

25.505

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea Art. 1-bis, comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

"c-bis) per stabilire líidentità e la nazionalità nonchè per confermare la minore età dei minori non accompagnati".

25.8

Forlani

Dopo il comma 1 dellíart. 1-bis, dopo le parole: "territorio dello Stato" è inserito il seguente comma:

"1-bis. I minori non accompagnati potranno essere trattenuti soltanto per il tempo strettamente necessario per stabilirne líidentità, e la nazionalità, e confermarne minore età".

25.161

Guerzoni, Budin

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 1-bis", dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. I minori non accompagnati potranno essere trattenuti soltanto per il tempo strettamente necessario per stabilirne líidentità, e la nazionalità, e confermarne minore età".

25.132

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), sopprimere il comma 2 dellíalinea "Art. 1-bis".

25.9

Forlani

Al comma 2 dellíarticolo 1-bis, primo periodo, le parole: "deve sempre" sono sostituite dalle seguenti: "può, altresì, essere disposto, durante la procedura semplificata di cui allíarticolo 1-ter, per un periodo massimo di quarantacinque giorni".

25.78

Dentamaro, Petrini, Toia, Dato, Giaretta, Baio Dossi

Al comma 1, lettera b), al comma 2 dellíarticolo 1-bis della legge n. 39 del 1990 ivi modificata, le parole: "deve sempre essere disposto" sono sostituite dalle seguenti: "può, altresì, essere disposto, durante la procedura semplificata di cui allíarticolo 1-ter, per un periodo massimo di quarantacinque giorni".

25.118

Guerzoni, Budin

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 1-bis", comma 2, sostituire le parole: "deve sempre" con le seguenti: "può, altresì, essere disposto, durante la procedura semplificata di cui allíarticolo 1-ter, per un periodo massimo di quarantacinque giorni".

25.506

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea Art. 1-bis, comma 2, sostituire le parole: "deve sempre essere disposto" con le seguenti: "può, altresì, essere disposto, durante la procedura semplificata di cui allíarticolo 1-ter, per un periodo massimo di quarantacinque giorni,".

25.63

Toia, Dentamaro, Dato

Al comma 1, lettera b), comma 2 dellíallíarticolo 1-bis della legge n. 39 del 1990 ivi modificata, la lettera a) è soppressa.

25.95

Guerzoni, Budin

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 1-bis" ivi richiamato, comma 2, sopprimere la lettera a).

25.133

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), sopprimere la lettera a) del comma 2 dellíalinea "Art. 1-bis".

25.507

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, lettera b), allíarticolo 1-bis ivi richiamato, comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) a seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata dallo straniero fermato in condizioni di soggiorno irregolare o per avere eluso il controllo di frontiera".

25.10

Forlani

Al comma 2, lettera a) dellíarticolo 1-bis, la parola: "presentata" è sostituita dalla seguente: "inoltrata" e le parole: "subito dopo, o, comunque" sono soppresse.

25.508

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea Art. 1-bis, comma 2, lettera a), sostituire la parola: "presentata" con la seguente: "inoltrata".

25.79

Dentamaro, Petrini, Toia, Dato, Giaretta, Baio Dossi

Al comma 1, lettera b), al comma 2, lettera a) dellíarticolo 1-bis della legge n. 39 del 1990 ivi modificata, sostituire la parola: "presentata" con la seguente: "inoltrata".

25.117

Guerzoni, Budin, De Zulueta

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 1-bis", comma 2, lettera a), sostituire la parola: "presentata" con líaltra: "inoltrata".

25.124

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a) del comma 2 dellíalinea "Art. 1-bis", sopprimere le parole da: "o subito dopo" fino a: "irregolare".

25.80

Dentamaro, Petrini, Toia, Dato, Giaretta, Baio Dossi

Al comma 1, lettera b), al comma 2, lettera a) dellíarticolo 1-bis della legge n. 39 del 1990 ivi modificata, le parole: "subito dopo, o, comunque" sono soppresse.

25.509

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea Art. 1-bis, comma 2, lettera a), sopprimere le parole: "subito dopo, o, comunque,".

25.91

Guerzoni, Budin

Al comma 1, lettera b), allíarticolo 1-bis ivi richiamato, nel capoverso 2 sostituire le parole: "subito dopo, o, comunque" con le seguenti: "subito dopo o, comunque".

25.11

Forlani

Al comma 2, lettera a) dellíarticolo 1-bis, in fine, dopo le parole: "di soggiorno irregolare" è aggiunto il seguente periodo: "Gli stranieri che ñ pur essendo entrati irregolarmente nel territorio italiano ñ si presentino spontaneamente alle autorità competenti per inoltrare domanda di asilo potranno essere trattenuti al solo fine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dellíarticolo 1-bis".

25.27

Magnalbò, Bobbio, Valditara

Al comma 2, lettera a) dellíarticolo 1-bis, in fine, dopo le parole: "di soggiorno irregolare" è aggiunto il seguente periodo: "Gli stranieri che ñ pur essendo entrati irregolarmente nel territorio italiano ñ si presentino spontaneamente alle autorità competenti per inoltrare domanda di asilo potranno essere trattenuti al solo fine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dellíarticolo 1-bis".

25.77

Dentamaro, Petrini, Toia, Dato, Giaretta, Baio Dossi

Al comma 1, lettera b), al comma 2, lettera a) dellíarticolo 1-bis della legge n. 39 del 1990 ivi modificata, è aggiunto il seguente periodo: "Gli stranieri che ñ pur essendo entrati irregolarmente nel territorio italiano ñ si presentino spontaneamente alle autorità competenti per inoltrare domanda di asilo potranno essere trattenuti al solo fine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dellíarticolo 1-bis".

25.90

Guerzoni, Budin, De Zulueta

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 1-bis", comma 2, lettera a), dopo le parole: "di soggiorno irregolare", aggiungere il seguente periodo: "Gli stranieri che ñ pur essendo entrati irregolarmente nel territorio italiano, si presentino spontaneamente alle autorità competenti per inoltrare domanda di asilo potranno essere trattenuti al solo fine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1;".

25.510

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea Art. 1-bis, comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Gli stranieri che ñ pur essendo entrati irregolarmente nel territorio italiano ñ si presentino spontaneamente alle autorità competenti per inoltrare domanda di asilo potranno essere trattenuti al solo fine di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dellíarticolo 1-bis".

25.511

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea Art. 1-bis, comma 2, sopprimere la lettera b).

25.134

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), sopprimere il comma 3 dellíalinea "Art. 1-bis".

25.157

Boscetto, Falcier

Al comma 1, lettera b), il comma 3 dellíarticolo 1-bis è sostituito dal seguente:

"3. Il trattenimento previsto nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e nei casi di cui al comma 2, lettera a), è attuato nei centri di accoglienza per richiedenti asilo con regolamento. Il medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche e le modalità di gestione di tali strutture".

25.6a

Boscetto

Al comma 1, capoverso "Art. 1-bis", sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Il trattenimento previsto per i casi di cui al comma 2, lettera a), e quello di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è attuato nei centri di accoglienza per i richiedenti asilo secondo quanto disposto da apposito regolamento che determina, altresì, il numero, le caratteristiche e le modalità di gestione di tali strutture".

25.64

Toia, Dentamaro, Dato

Al comma 1, lettera b), il comma 3 dellíarticolo 1-bis della legge n. 39 del 1990 ivi modificata, è sostituito dal seguente:

"3. Il trattenimento previsto per i casi di cui al comma 1, lettera a) e al comma 2, lettera b) è attuato nei centri di accoglienza per i richiedenti asilo, secondo le modalità definite attraverso apposito regolamento emanato entro centottanta giorni dalla data di approvazione della presente legge. Il medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche e le modalità di gestione di dette strutture".

25.96

Guerzoni, Budin

Al comma 1, lettera b) capoverso articolo 1-bis richiamato, sostituire il comma 3, con il seguente:

"3. Il trattenimento previsto per i casi di cui al comma 1, lettera a) e al comma 2, lettera b), è attuato nei centri di accoglienza per i richiedenti asilo secondo le norme dellíapposito regolamento emanato entro 180 giorni dallíapprovazione della presente legge. Il medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche e le modalità di gestione di dette strutture".

25.512

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea Art. 1-bis, al comma 3, sostituire le parole: "di cui alle lettere a), b), c) del comma 1" con le seguenti: "di cui alla lettera a) del comma 1".

25.12

Forlani

Nellíarticolo 25, alla fine del terzo comma dellíarticolo 1-bis, dopo le parole: "di tali strutture" è aggiunto il seguente testo: "e tiene conto degli atti adottati dellíAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio díEuropa e dallíUnione europea. Nei centri di accoglienza per richiedenti asilo sarà comunque consentito líaccesso ai rappresentanti dallíAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Líaccesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dellíinterno".

25.28

Magnalbò, Bobbio Luigi

Nellíarticolo 25, alla fine del terzo comma dellíarticolo 1-bis, dopo le parole: "di tali strutture" è aggiunto il seguente testo: "e tiene conto degli atti adottati dellíAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio díEuropa e dallíUnione europea. Nei centri di accoglienza per richiedenti asilo sarà comunque consentito líaccesso ai rappresentanti dallíAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Líaccesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dellíinterno".

25.76

Dentamaro, Petrini, Toia, Dato, Giaretta, Baio Dossi

Al comma 1, lettera b), al comma 3 dellíarticolo 1-bis della legge n. 39 del 1990 ivi modificata, dopo le parole: "di tali strutture" sono aggiunte le seguenti: "e tiene conto degli atti adottati dellíAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio díEuropa e dallíUnione europea. Nei centri di accoglienza per richiedenti asilo sarà comunque consentito líaccesso ai rappresentanti dallíAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Líaccesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dellíinterno".

25.114

Guerzoni, Budin, De Zulueta

Al comma 3, dellíarticolo 1-bis aggiungere le seguenti parole: "e tiene conto degli atti adottati dellíAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio díEuropa e dallíUnione europea. Nei centri di accoglienza per richiedenti asilo sarà comunque consentito líaccesso ai rappresentanti dallíAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Líaccesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dellíinterno".

25.513

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea Art. 1-bis, comma 3, in fine, aggiungere le seguenti parole: "e tiene conto degli atti adottati dellíAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio díEuropa e dallíUnione europea. Nei centri di accoglienza per richiedenti asilo sarà comunque consentito líaccesso ai rappresentanti dallíAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Líaccesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dellíinterno".

25.514

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea Art. 1-bis, comma 3, in fine, aggiungere le seguenti parole: "e alla stessa sarà comunque consentito líaccesso ai rappresentanti dellíAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Líaccesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dellíinterno".

25.38

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Allíarticolo 25, comma 1, capoverso 1-bis, comma 3, aggiungere, infine: "In tali casi per il trattenimento si osservano comunque le norme dei commi 3, 4, 5, 6, 7 dellíarticolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

25.57

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera b) alinea 1-bis, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "In tali casi, per il trattenimento si osservano le norme di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 dellíarticolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

25.65

Toia, Dentamaro, Dato

Al comma 1, lettera b), il comma 4 dellíarticolo 1-bis della legge n. 39 del 1990 ivi modificata, è soppresso.

25.97

Guerzoni, Budin

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-bis ivi richiamato, sopprimere il comma 4.

25.136

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b) sopprimere il comma 4 dellíalinea articolo  1-bis.

25.515

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea Art. 1-bis, sopprimere il comma 4.

25.1

Bobbio Luigi

Al comma 1, lettera b), al comma 4 dellíarticolo 1-bis ivi richiamato sostituire le parole: "Per il trattenimento di cui al comma 2, lettera b) si osservano le norme di cui allíarticolo" con le altre: "Il trattenimento di cui al comma 2, lettera b) viene effettuato nei centri indicati nellíarticolo".

25.13

Forlani

Nellíarticolo 25, alla fine del quarto comma dellíarticolo 1-bis, dopo le parole: "decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286," è aggiunto il seguente testo: "e agli stessi sarà comunque consentito líaccesso ai rappresentanti dallíAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Líaccesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dellíinterno".

25.29

Bobbio Luigi, Magnalbò, Valditara

Nellíarticolo 25, alla fine del quarto comma dellíarticolo 1-bis, dopo le parole: "decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286," è aggiunto il seguente testo: "e agli stessi sarà comunque consentito líaccesso ai rappresentanti dallíAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Líaccesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dellíinterno".

25.75

Dentamaro, Petrini, Toia, Dato, Giaretta

Al comma 1, lettera b) al comma 4 dellíarticolo 1-bis, della legge n. 39 del 1990 ivi modificata, dopo le parole: "decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286," sono aggiunte le seguenti parole: "e agli stessi sarà comunque consentito líaccesso ai rappresentanti dallíAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Líaccesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dellíinterno".

25.113

Guerzoni, Budin, De Zulueta

Al quarto comma dellíarticolo 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente: "e agli stessi sarà comunque consentito líaccesso ai rappresentanti dallíAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Líaccesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dellíinterno".

25.137

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b) sopprimere il comma 5 dellíalinea articolo 1-bis.

25.123

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 5 dellíalinea articolo  1-bis, sostituire le parole: "Allo scadere" con le seguenti: "tre giorni prima".

25.39

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, capoverso articolo 1-bis, comma 5, sostituire le parole: "allo straniero è concesso un permesso di soggiorno temporaneo fino al termine della procedura stessa" con le seguenti: "il Questore rilascia allo straniero o allíapolide un permesso di soggiorno per richiesta di asilo valido fino al termine della procedura stessa. Qualora siano trascorsi sei mesi dal rilascio del permesso di soggiorno per richiesta di asilo senza che la Commissione territoriale abbia notificato una decisione sulla domanda di asilo, lo straniero ha il diritto di svolgere regolare attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento".

25.56

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera b) alinea 1-bis, comma 5, sostituire le parole: "allo straniero è concesso un permesso di soggiorno temporaneo fino al termine della procedura stessa" con le seguenti: "il Questore rilascia allo straniero o allíapolide un permesso di soggiorno per richiesta di asilo valido fino al termine della procedura stessa. Qualora siano trascorsi sei mesi dal rilascio del permesso di soggiorno per richiesta di asilo senza che la Commissione territoriale abbia notificato una decisione sulla domanda di asilo, lo straniero ha il diritto di svolgere regolare attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento".

25.516

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea Art. 1-bis, comma 5, sopprimere le parole: "temporaneo fino al termine della procedura stessa".

25.517

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, lettera b), allíarticolo 1-bis ivi richiamato, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"6. Il regolamento di cui al comma 3 determina modalità di accesso ai centri di accoglienza di cui al medesimo comma e ai centri di permanenza temporanea e assistenza di cui allíarticolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza per gli stranieri che abbiano presentato richiesta di asilo, di rappresentanti dellíAlto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati o di persone da questi delegate o appartenenti a organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e dei diritti fondamentali".

25.138

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b) sopprimere líarticolo 1-ter.

25.139

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b) sopprimere il comma 1 dellíalinea líarticolo 1-ter.

25.99

Guerzoni, Budin

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-ter ivi richiamato, comma 1, sostituire le parole: "alle lettere a) e b)" con le altre: "alla lettera b)".

25.39

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, capoverso articolo 1-bis, comma 1, sostituire le parole: "procedura semplificata per la definizione della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato", con le seguenti: "procedura semplificata per líesame della domanda di asilo".

25.55

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea 1-ter, al comma 1, sostituire le parole: "per la definizione della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato" con le seguenti: "per líesame della domanda di asilo".

25.140

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera b) sopprimere il comma 2 dellíalinea "articolo 11-ter".

25.42

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, capoverso 1-ter, commi 2 e 3, sostituire ogni volta che ricorrono, le seguenti parole: "richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato", con le seguenti: "domanda di asilo".

25.54

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera b) alinea 1-ter, sostituire le seguenti parole: "richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato", ovunque ricorrano nei commi 2 e 3, con le seguenti: "domanda di asilo".

25.112

Guerzoni, Budin, De Zulueta

Al comma 2, "articolo 1-ter", tra il primo e il secondo periodo, inserire il seguente periodo: "Per quanto riguarda la convalida del provvedimento si applicano, in analogia, le disposizioni nei modi di cui ai commi 3) e 4), dellíarticolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

La convalida comporta la permanenza nei centri per richiedenti asilo per un periodo massimo di trenta giorni. Su richiesta del questore il giudice unico può prorogare il termine per un massimo di ulteriori quindici giorni".

25.14

Forlani, Maffioli

Al comma 2, "articolo 1-ter", dopo le parole: "di cui allíarticolo 1-bis, comma 3" inserire il seguente:

"Per quanto riguarda la convalida del provvedimento si applicano, in analogia, le disposizioni nei modi di cui ai commi 3) e 4), dellíarticolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

La convalida comporta la permanenza nei centri per richiedenti asilo per un periodo massimo di trenta giorni. Su richiesta del questore il giudice unico può prorogare il termine per un massimo di ulteriori quindici giorni".

25.30

Valditara

Al comma 2, "articolo 1-ter", dopo le parole: "di cui allíarticolo 1-bis, comma 3" inserire il seguente:

"Per quanto riguarda la convalida del provvedimento si applicano, in analogia, le disposizioni nei modi di cui ai commi 3) e 4), dellíarticolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

La convalida comporta la permanenza nei centri per richiedenti asilo per un periodo massimo di trenta giorni. Su richiesta del questore il giudice unico può prorogare il termine per un massimo di ulteriori quindici giorni".

25.74

Dentamaro, Petrini, Toia, Dato, Giaretta, Baio Dossi

Al comma 2, lettera b), al comma 2 "articolo 1-ter", ivi modificata, dopo le parole: "di cui allíarticolo 1-bis, comma 3" inserire il seguente:

"Per quanto riguarda la convalida del provvedimento si applicano, in analogia, le disposizioni nei modi di cui ai commi 3) e 4), dellíarticolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

La convalida comporta la permanenza nei centri per richiedenti asilo per un periodo massimo di trenta giorni. Su richiesta del questore competente per territorio il tribunale può prorogare il termine per un massimo di ulteriori quindici giorni".

25.518

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea Art. 1-ter, comma 2, dopo le parole. "di cui allíarticolo 1-bis, comma 3." aggiungere il seguente periodo: "Per la convalida del provvedimento si applicano, in analogia, le disposizioni nei modi di cui ai commi 3, 4, dellíarticolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

La convalida comporta la permanenza nei centri per richiedenti asilo per un periodo massimo di trenta giorni. Su richiesta del questore il giudice unico può prorogare il termine per un massimo di ulteriori quindici giorni".

25.41

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, capoverso 1-ter, comma 2, sostituire le seguenti parole: "Entro due giorni dal ricevimento dellíistanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro quindici giorni provvede allíaudizione", con le seguenti: "Entro due giorni dal ricevimento della domanda di asilo, il questore provvede a trasmettere alla commissione territoriale per il riconoscimento del diritto díasilo la domanda, la documentazione allegata dal richiedente e ogni altra documentazione necessaria. La Commissione entro i quindici giorni successivi al ricevimento di tali domanda e documentazione provvede comunque a svolgere líaudizione del richiedente asilo".

25.53

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea 1-ter, comma 2, sostituire le seguenti parole: "Entro due giorni", fino a: "provvede allíaudizione", con le seguenti: "Entro due giorni dal ricevimento della domanda di asilo, il questore provvede a trasmettere alla commissione territoriale per il riconoscimento del diritto díasilo la domanda, la documentazione allegata dal richiedente e ogni altra documentazione necessaria. La Commissione entro i quindici giorni successivi al ricevimento di tale domanda, provvede comunque a svolgere líaudizione del richiedente asilo".

25.519

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea Art. 1-ter, comma 2, sostituire le parole: "entro quindici giorni" con le seguenti: "entro sette giorni".

25.520

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea Art. 1-ter, comma 2, sostituire le parole: "entro i successivi tre giorni" con le seguenti: "entro i successivi due giorni".

25.141

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), sopprimere il comma 3 dellíalinea 1-ter.

25.521

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea Art. 1-ter, comma 3, sostituire le parole: "per ulteriori trenta giorni" con le seguenti: "per ulteriori venti giorni".

25.2

Bobbio Luigi

Al comma 1, lettera b), al comma 3 dellíarticolo 1-ter, ivi richiamato, dopo le parole: "di cui al presente articolo" inserire le altre: "In tal caso la durata complessiva massima del trattenimento non può comunque eccedere il termine di ottanta giorni".

25.522

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea Art. 1-ter, comma 3, sostituire le parole: "entro quindici giorni" con le seguenti: "entro sette giorni".

25.523

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea Art. 1-ter, comma 3, sostituire le parole: "entro i successivi tre giorni" con le seguenti: "entro i successivi due giorni".

25.142

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), sopprimere il comma 4 dellíalinea 1-ter".

25.524

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea Art. 1-ter, sopprimere il comma 4.

25.101a

Guerzoni, Budin

Al comma 1, lettera b), capoverso "articolo 1-ter" ivi richiamato, sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Líallontanamento non autorizzato dai centri di cui allíarticolo 1-bis, comma 3, equivale alla rinuncia della domanda di asilo. Nel caso il richiedente asilo presenti nuova domanda, e non sia in possesso di un permesso di soggiorno ad altro titolo, si applica il trattenimento nel centro di permanenza temporanea secondo i modi previsti dallíarticolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 con líattivazione della procedura accelerata prevista dallíarticolo 1-ter".

Conseguentemente, ridurre gli importi iscritti nei fondi speciali di parte corrente per ciascun Ministero, così come indicati nella Tabella A richiamata allíarticolo 78, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per ciascun anno del triennio 2002-2004, di una percentuale dellíammontare complessivo, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza degli oneri conseguenti.

25.66a

Giaretta, Toia, Dentamaro, Dato

Al comma 1, lettera b), il comma 4 "articolo 1-ter" ivi modificata, è sostituita con il seguente:

"4. Líallontanamento non autorizzato dai centri di cui allíarticolo 1-bis, comma 3, equivale alla rinuncia della domanda di asilo. Nel caso il richiedente asilo presenti nuova domanda, e non sia in possesso di un permesso di soggiorno ad altro titolo, si applica il trattenimento nel centro di permanenza temporanea secondo i modi previsti dallíarticolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 280 del 1998 con líattivazione della procedura accelerata prevista dallíarticolo 1-ter".

Compensazione Gruppo Margherita-DL-Ulivo (vedi em. 27.0.3a)

25.158

Boscetto, Falcier

Al comma 1, lettera b), al comma 4 dellíarticolo 1-ter, le parole: "di cui allíarticolo 1-bis, comma 4," sono sostituite dalle seguenti: "di cui allíarticolo 1-bis, comma 3,".

25.15

Forlani

Al comma 4, dellíarticolo 1-ter, le parole: "equivale a rinuncia alla" sono sostitute dalle seguenti: "comporta líarchiviazione della".

25.31

Magnalbò, Valditara

Al comma 1, dellíarticolo 1-ter, le parole: "equivale a rinuncia alla" sono sostitute dalle seguenti: "comporta líarchiviazione della".

25.73

Dentamaro, Petrini, Toia, Dato, Giaretta, Baio Dossi

Al comma 1, lettera b) comma 4 dellíarticolo 1-ter, ivi modificata, le parole: "equivale a rinuncia alla" sono sostitute dalle seguenti: "comporta líarchiviazione della".

25.100

Gerzoni, Budin, De Zulueta

Al comma 1, lettera b) capoverso "articolo 1-ter", comma 4, sostituire le parole: "equivale a rinuncia alla" con le seguenti: "comporta líarchiviazione della".

25.525

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea 1-ter, comma 4, sostituire le parole: "equivale a rinuncia alla." con le seguenti: "comporta líarchiviazione della".

25.143

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b) sopprimere il comma 5 dellíalinea "articolo 1-ter".

25.43

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, capoverso 1-ter, comma 5, sostituire le parole: "domande di riconoscimento dello status di rifugiato" con le seguenti: "domande di asilo".

25.52

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera b) alinera 1-ter, nel comma 5 sostituire le parole: "domande di riconoscimento dello status di rifugiato" con le seguenti: "domande di asilo".

25.526

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel testo dellíarticolo 1-ter, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sopprimere le parole: ", ove i tempi non lo consentano,".

25.144

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b) sopprimere il comma 6 dellíalinea "Art. 1-ter".

25.44

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire il comma 6 con il seguente:

"6. Líeventuale ricorso avverso la decisione della commissione territoriale adottato con la procedura semplificata è presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro il termine di quarantotto ore dalla notificazione o comunicazione della decisione della Commissione. La decisione di rigetto della domanda díasilo è immediatamente comunicata, anche per le vie brevi, al Questore e allíinteressato. In caso di rigetto della domanda di asilo il Prefetto adotta nei confronti dello straniero che non sia già respinto o espulso il provvedimento amministrativo di espulsione, che è eseguito con accompagnamento alla frontiera, e líinteressato deve presentare il ricorso contro la decisione della commissione insieme con il ricorso contro il provvedimento amministrativo di espulsione; il ricorso può essere presentato anche personalmente per le vie brevi. Nelle more del termine per la presentazione del ricorso contro la decisione di rigetto della domanda di asilo e fino alla notificazione della sentenza del tribunale sullíeventuale ricorso il Questore dispone il trattamento o la proroga del trattenimento dello straniero. Il Questore deve entro quarantotto ore inviare al competente tribunale copia della decisione della Commissione territoriale e del provvedimento di trattenimento, nonché la richiesta di autorizzazione allíaccompagnamento alla frontiera e líeventuale ricorso presentato dallo straniero o dallíapolide, e contestualmente provvede a nominare a costui un difensore díufficio, qualora sia sprovvisto di un difensore di fiducia, e ad inviare copia del ricorso alla Commissione territoriale e alla competente Avvocatura dello Stato. Il tribunale, sentito líinteressato e il suo difensore, entro quarantotto ore dal ricevimento del ricorso dispone, se sussistono i presupposti previsti dalla legge, la convalida del trattenimento o della proroga del trattenimento e, se non è stato presentato ricorso contro la decisione di rigetto della domanda di asilo, líautorizzazione allíaccompagnamento alla frontiera. Se è stato anche presentato ricorso contro la decisione di rigetto della domanda di asilo il tribunale si pronuncia entro il termine perentorio dei successivi venti giorni e la sentenza del tribunale deve essere notificata entro tre giorni, anche per le vie brevi, allíinteressato, alla Commissione territoriale e al competente Questore. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva, comporta di diritto líautorizzazione allíaccompagnamento alla frontiera e, qualora il tribunale accerti che sussiste uno dei presupposti previsti dallíarticolo 14 del testo unico approvato con decreto legislativo 24 luglio 1986, n. 286, una ulteriore proroga del trattamento per un tempo di trenta giorni. Per quanto non incompatibile con il presente articolo si osservano le norme dellíarticolo 1-quater".

25.44a

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera b) alinea 1-ter, sostituire il comma 6 con il seguente:

"6. Líeventuale ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale adottato con la procedura semplificata è presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro il termine di quarantotto ore dalla notificazione o comunicazione della decisione della Commissione. La decisione di rigetto della domanda díasilo è immediatamente comunicata al Questore e allíinteressato. In tal caso il Prefetto adotta nei confronti dello straniero che non sia già respinto o espulso il provvedimento di espulsione, che è eseguito con accompagnamento alla frontiera. Líinteressato deve presentare il ricorso contro la decisione della Commissione contestualmente al ricorso contro il provvedimento amministrativo di espulsione. I ricorsi possono essere presentati personalmente anche per le vie brevi. Nelle more del termine per la presentazione del ricorso contro la decisione di rigetto della domanda di asilo e fino alla notificazione della sentenza del tribunale, il Questore dispone il trattamento o la proroga del trattenimento dello straniero. Il Questore, entro quarantotto ore, deve inviare al competente tribunale copia della decisione della Commissione territoriale e del provvedimento di trattenimento, nonché la richiesta di autorizzazione allíaccompagnamento alla frontiera e líeventuale ricorso presentato dallo straniero o dallíapolide, e contestualmente provvede a nominare il difensore díufficio, qualora lo straniero sia privo di un difensore di fiducia. Copia del ricorso deve essere inviata alla Commissione territoriale e alla competente Avvocatura dello Stato. Il tribunale, sentito líinteressato e il suo difensore dispone la convalida del trattenimento o la proroga dello stesso, e, se non è stato presentato ricorso contro la decisione di rigetto della domanda di asilo, il tribunale si pronuncia entro il termine perentorio dei successivi venti giorni e la sentenza del tribunale deve essere notificata entro tre giorni, anche per le vie brevi, allíinteressato, alla Commissione territoriale e al competente Questore. La decisione di rigetto è immediatamente esecutiva e comporta líautorizzazione allíaccompagnamento alla frontiera o, qualora il tribunale accerti la sussistenza di uno dei presupposti previsti allíarticolo 14 del decreto legislativo 24 luglio 1986, n. 286, una ulteriore proroga del trattamento per un tempo di trenta giorni".

25.44b

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), nellíarticolo 1-ter richiamato, sostituire il comma 6 con il seguente:

"6. Líeventuale ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale adottato con la procedura semplificata è presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro il termine di quarantotto ore dalla notificazione o comunicazione della decisione della Commissione. La decisione di rigetto della domanda díasilo è immediatamente comunicata al Questore e allíinteressato. In tal caso il Prefetto adotta nei confronti dello straniero che non sia stato già respinto o espulso il provvedimento di espulsione, che è eseguito con accompagnamento alla frontiera. Líinteressato deve presentare il ricorso contro la decisione della Commissione contestualmente al ricorso contro il provvedimento amministrativo di espulsione. I ricorsi possono essere presentati personalmente anche per le vie brevi. Nelle more del termine per la presentazione del ricorso contro la decisione di rigetto della domanda di asilo e fino alla notificazione della sentenza del tribunale, il Questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento dello straniero. Il Questore, entro quarantotto ore, deve inviare al competente tribunale copia della decisione della Commissione territoriale e del provvedimento di trattenimento, nonché la richiesta di autorizzazione allíaccompagnamento alla frontiera e líeventuale ricorso presentato dallo straniero o dallíapolide, e contestualmente provvede a nominare il difensore díufficio, qualora lo straniero sia privo di un difensore di fiducia. Copia del ricorso deve essere inviata alla commissione territoriale e alla competente Avvocatura dello Stato. Il tribunale, sentito líinteressato e il suo difensore dispone la convalida del trattenimento o la proroga dello stesso, e, se non è stato presentato ricorso contro la decisione di rigetto della domanda di asilo, il tribunale si pronuncia entro il termine perentorio dei successivi venti giorni e la sentenza del tribunale deve essere notificata entro tre giorni, anche per le vie brevi, allíinteressato, alla Commissione territoriale e al competente questore. La decisione di rigetto è immediatamente esecutiva e comporta líautorizzazione allíaccompagnamento alla frontiera o, qualora il tribunale accerti la sussistenza di uno dei presupposti previsti allíarticolo 14 del decreto legislativo 24 luglio 1986, n. 286, una ulteriore proroga del trattenimento per un periodo di trenta giorni".

Conseguentemente:

a decorrere dal 1† gennaio 2003 líaccisa sui tabacchi è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1† gennaio 2003 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

líarticolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.

25.104

Guerzoni, Budin

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 1-ter" ivi richiamato, sostituire il comma 6 con il seguente:

"6. Avverso alla decisione negativa della commissione territoriale è ammesso ricorso al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro dieci giorni, con connessa istanza sospensiva degli effetti della decisione della commissione territoriale. Il giudice decide sullíistanza di sospensione entro i successivi dieci giorni, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Qualora líistanza di sospensione sia accolta la misura del trattenimento dello straniero nel centro di permanenza è interrotta".

25.67

Toia, Dentamaro, Dato, Giaretta

Al comma 1, lettera b), il comma 6 dellíarticolo 1-ter della legge n. 39 del 1990 ivi modificata, è sostituito dal seguente:

"6. Avverso alla decisione negativa della commissione territoriale è ammesso ricorso al Tribunale competente entro 10 giorni, con connessa istanza sospensiva degli effetti della decisione della commissione territoriale. Il giudice decide sullíistanza di sospensione entro 10 giorni, come previsto agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e se accolta si interrompe la misura del trattamento nel centro di permanenza temporanea".

25.32

Valditara

Nel primo periodo del sesto comma dellíart. 1-ter, le parole: "al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche dallíestero tramite le rappresentanze diplomatiche" sono sostituite dalle seguenti: "dal richiedente asilo alla Commissione nazionale di cui allíarticolo 1-quinquies, entro otto giorni dalla notifica della decisione. Nellíambito della procedura semplificata, la Commissione nazionale decide entro sette giorni dalla ricezione del ricorso. La Commissione ñ tramite almeno uno dei suoi membri ñ può procedere allíaudizione del richiedente asilo con le garanzie di cui al comma 2 dellíarticolo 1-quater. La decisione sul ricorso è comunque presa collegialmente, anche ai sensi del comma 3 dellíarticolo 1-quater, sulla base del verbale dellíeventuale audizione, dei documenti concernenti líesame da parte della Commissione territoriale e di ogni altro elemento utile presentato dal richiedente o acquisito díufficio".

25.72a

Dentamaro, Petrini, Toia, Dato, Giaretta, Baio Dossi

Al comma 1, lettera b), al comma 6 dellíarticolo 1-ter della legge n. 39 del 1990, ivi modificata, le parole: "al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche dallíestero tramite le rappresentanze diplomatiche" sono sostituite dalle seguenti: "dal richiedente asilo alla Commissione nazionale di cui allíarticolo 1-quinquies, entro otto giorni dalla notifica della decisione".

Compensazione Gruppo Margherita-DL-Ulivo (vedi em. 27.0.3a)

25.102a

Guerzoni, Budin, De Zulueta

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 1-ter", capoverso 6, nel primo periodo, sostituire le parole: "al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro 15 giorni, anche dallíestero tramite le rappresentanze diplomatiche", con le seguenti: "dal richiedente asilo alla Commissione nazionale di cui allíarticolo 1-quinquies, entro otto giorni dalla notifica della decisione".

Conseguentemente, ridurre gli importi iscritti nei fondi speciali di parte corrente per ciascun Ministero, così come indicati nella Tabella A richiamata allíarticolo 78, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per ciascun anno del triennio 2002-2004, di una percentuale dellíammontare complessivo, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza degli oneri conseguenti.

25.16

Forlani

Nel primo periodo del sesto comma dellíart. 1-ter, le parole: "al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche dallíestero tramite le rappresentanze diplomatiche" sono sostituite dalle seguenti: "dal richiedente asilo alla Commissione nazionale di cui allíarticolo 1-quinquies, entro otto giorni dalla notifica della decisione".

25.527

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea Art. 1-ter, comma 6, primo periodo, sostituire le parole: "al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche allíestero tramite le rappresentanze diplomatiche" con le seguenti: "dal richiedente asilo alla commissione nazionale di cui allíarticolo 1-quinquies, entro otto giorni dalla notifica della decisione,".

25.528

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, lettera b), allíarticolo 1-ter ivi richiamato, comma 6, le parole da: "quindici giorni" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "otto giorni. Contestualmente alla presentazione del ricorso il ricorrente può chiedere a detto tribunale la sospensione del provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato. Il tribunale decide sulla richiesta di sospensione entro le successive quarantotto ore. Fino alla scadenza di tale termine, si dà luogo al prolungamento del trattenimento del richiedente. Ove la richiesta di sospensione sia accolta, il questore rilascia allo straniero un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla decisione sul ricorso. Il provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato in seguito a decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutivo".

25.529

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel testo dellíarticolo 1-ter, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sostituire le parole: "quindici giorni" con le seguenti: "trenta giorni".

25.530

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel testo dellíarticolo 1-ter, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sostituire le parole: "quindici giorni" con le seguenti: "venti giorni".

25.531

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel testo dellíarticolo 1-ter, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, dopo le parole: "tramite le rappresentanze diplomatiche" aggiungere le seguenti: "e gli uffici consolari".

25.17

Forlani

Nella prima parte del secondo periodo del sesto comma dellíart. 1-ter, la parola: "non" è soppressa.

25.71

Dentamaro, Petrini, Toia, Dato, Giaretta, Baio Dossi

Al comma 1, lettera b), al comma 6, secondo periodo, dellíarticolo 1-ter della legge n. 39 del 1990, ivi modificata, la parola: "non" è soppressa.

25.103

Guerzoni, Budin, De Zulueta

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 1-ter," comma 6, secondo periodo, sopprimere la parola: "non".

25.532

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea Art. 1-ter, comma 6, secondo periodo, sopprimere la parola: "non".

25.88a

Dentamaro, Petrini, Toia, Dato, Giaretta, Baio Dossi

Al comma 1, lettera b), al comma 6, secondo periodo, dellíarticolo 1-ter della legge n. 39 del 1990 ivi modificata, le parole: "il richiedente asilo può, tuttavia, chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino allíesito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva" sono sostituite dalle seguenti: "Nellíambito della procedura semplificata, la Commissione nazionale decide entro sette giorni dalla ricezione del ricorso. La Commissione ñ tramite almeno uno dei suoi membri ñ può procedere allíaudizione del richiedente asilo con le garanzie di cui al comma 2 dellíarticolo 1-quater. La decisione sul ricorso è comunque presa collegialmente, anche ai sensi del comma 3 dellíarticolo 1-quater, sulla base del verbale dellíeventuale audizione, dei documenti concernenti líesame da parte della Commissione territoriale e di ogni altro elemento utile presentato dal richiedente o acquisito díufficio".

Compensazione Gruppo Margherita-DL-Ulivo (vedi em. 27.0.3a)

25.111a

Guerzoni, Budin, De Zulueta

Al comma 1, lettera b), capoverso 6 dellíarticolo 1-ter, secondo periodo, sostituire le parole da: "il richiedente" fino alla fine del comma con il seguente periodo: "Nellíambito della procedura semplificata, la Commissione nazionale decide entro sette giorni dalla ricezione del ricorso. La Commissione ñ tramite almeno uno dei suoi membri ñ può procedere allíaudizione del richiedente asilo con le garanzie di cui al comma 2 dellíarticolo 1-quater. La decisione sul ricorso è comunque presa collegialmente, anche ai sensi del comma 3 dellíarticolo 1-quater, sulla base del verbale dellíeventuale audizione, dei documenti concernenti líesame da parte della Commissione territoriale e di ogni altro elemento utile presentato dal richiedente o acquisito díufficio".

Conseguentemente, ridurre gli importi iscritti nei fondi speciali di parte corrente per ciascun Ministero, così come indicati nella Tabella A richiamata allíarticolo 78, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per ciascun anno del triennio 2002-2004, di una percentuale dellíammontare complessivo, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza degli oneri conseguenti.

25.18

Forlani, Maffioli

Dopo la prima parte del secondo periodo del sesto comma dellíart. 1-ter, le parole: "il richiedente asilo può, tuttavia, chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino allíesito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva" sono sostituite dalle seguenti: "Nellíambito della procedura semplificata, la Commissione nazionale decide entro sette giorni dalla ricezione del ricorso. La Commissione ñ tramite almeno uno dei suoi membri ñ può procedere allíaudizione del richiedente asilo con le garanzie di cui al comma 2 dellíarticolo 1-quater. La decisione sul ricorso è comunque presa collegialmente, anche ai sensi del comma 3 dellíarticolo 1-quater, sulla base del verbale dellíeventuale audizione, dei documenti concernenti líesame da parte della Commissione territoriale e di ogni altro elemento utile presentato dal richiedente o acquisito díufficio".

25.111

Guerzoni, Budin, De Zulueta

Al comma 6 dellíart. 1-ter, al secondo periodo, sostituire le parole da: "il richiedente" fino alla fine del comma con il seguente periodo: "Nellíambito della procedura semplificata, la Commissione nazionale decide entro sette giorni dalla ricezione del ricorso. La Commissione ñ tramite almeno uno dei suoi membri ñ può procedere allíaudizione del richiedente asilo con le garanzie di cui al comma 2 dellíarticolo 1-quater. La decisione sul ricorso è comunque presa collegialmente, anche ai sensi del comma 3 dellíarticolo 1-quater, sulla base del verbale dellíeventuale audizione, dei documenti concernenti líesame da parte della Commissione territoriale e di ogni altro elemento utile presentato dal richiedente o acquisito díufficio".

25.533

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea Art. 1-ter, comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: "il richiedente asilo può, tuttavia, chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino allíesito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva." con le seguenti: "nellíambito della procedura semplificata, la Commissione nazionale decide entro sette giorni dalla ricezione del ricorso. La Commissione ñ tramite almeno uno dei suoi membri ñ può procedere allíaudizione del richiedente asilo con le garanzie di cui al comma 2 dellíarticolo 1-quater. La decisione sul ricorso è comunque presa collegialmente, anche ai sensi del comma 3 dellíarticolo 1-quater, sulla base del verbale dellíeventuale audizione, dei documenti concernenti líesame da parte della Commissione territoriale e di ogni altro elemento utile presentato dal richiedente o acquisito díufficio".

25.534

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel testo dellíarticolo 1-ter, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sostituite le parole: "il richiedente asili può tuttavia chiedere" con le seguenti: "il richiedente asilo può chiedere comunque".

25.98

Guerzoni, Budin

Al comma 1, lettera b), allí"Art. 1-ter" ivi richiamato, al capoverso 6, secondo periodo, sostituire la parola: "prefetto" con la seguente: "giudice".

25.3

Bobbio

Al comma 1, lettera b), al comma 6 dellíarticolo 1-ter ivi richiamato, dopo le parole: "al prefetto" inserire le altre: "o al giudice".

25.89a

Dentamaro, Petrini, Toia, Dato, Giaretta, Baio Dossi

Al comma 1, lettera b), dopo il comma 6 dellíarticolo 1-ter della legge n. 39 del 1990 ivi modificata, aggiungere i seguenti:

"7. Un eventuale ricorso avverso la decisione della commissione nazionale è presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche dallíestero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente non sospende líeventuale provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio fino allíesito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva.

8. Qualora il richiedente asilo fosse trattenuto durante la procedura e la decisione della commissione territoriale e/o nazionale non dovesse pervenire entro i termini massimi stabiliti al comma 2 dellíarticolo 1-bis, al loro scadere cessa il trattamento e al richiedente verrà rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo della validità di un mese, rinnovabile fino alla finalizzazione della decisione da parte della commissione territoriale e/o nazionale. La domanda díasilo del richiedente il quale ñ una volta rilasciato ñ non si presenta per il rinnovo del permesso di soggiorno senza giustificato motivo verrà considerata decaduta".

Compensazione Gruppo Margherita-DL-Ulivo (vedi em. 27.0.3a)

25.110a

Guerzoni, Budin, De Zulueta

Al comma 1, lettera b), allíarticolo 1-ter richiamato, dopo il capoverso 6, aggiungere i seguenti:

"6-bis. Un eventuale ricorso avverso la decisione della commissione nazionale è presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche dallíestero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente non sospende líeventuale provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio fino allíesito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva.

6-ter. Qualora il richiedente asilo fosse trattenuto durante la procedura e la decisione della commissione territoriale e/o nazionale non dovesse pervenire entro i termini massimi stabiliti al comma 2 dellíarticolo 1-bis, al loro scadere cessa il trattamento e al richiedente verrà rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo della validità di un mese, rinnovabile fino alla finalizzazione della decisione da parte della commissione territoriale e/o nazionale. La domanda díasilo del richiedente il quale ñ una volta rilasciato ñ non si presenta per il rinnovo del permesso di soggiorno senza giustificato motivo verrà considerata decaduta".

Conseguentemente, ridurre gli importi iscritti nei fondi speciali di parte corrente per ciascun Ministero, così come indicati nella Tabella A richiamata allíarticolo 78, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per ciascun anno del triennio 2002-2004, di una percentuale dellíammontare complessivo, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza degli oneri conseguenti.

25.110

Guerzoni, Budin, De Zulueta

Al sesto comma dellíarticolo 1-ter aggiungere i seguenti:

"7. Un eventuale ricorso avverso la decisione della commissione nazionale è presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche dallíestero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente non sospende líeventuale provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio fino allíesito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva.

8. Qualora il richiedente asilo fosse trattenuto durante la procedura e la decisione della commissione territoriale e/o nazionale non dovesse pervenire entro i termini massimi stabiliti al comma 2 dellíarticolo 1-bis, al loro scadere cessa il trattamento e al richiedente verrà rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo della validità di un mese, rinnovabile fino alla finalizzazione della decisione da parte della commissione territoriale e/o nazionale. La domanda díasilo del richiedente il quale ñ una volta rilasciato ñ non si presenta per il rinnovo del permesso di soggiorno senza giustificato motivo verrà considerata decaduta".

25.19

Forlani, Maffioli

Dopo il sesto comma dellíarticolo 1-ter, sono aggiunti i seguenti:

"7. Un eventuale ricorso avverso la decisione della commissione nazionale è presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche dallíestero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente non sospende líeventuale provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio fino allíesito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva.

8. Qualora il richiedente asilo fosse trattenuto durante la procedura e la decisione della commissione territoriale e/o nazionale non dovesse pervenire entro i termini massimi stabiliti al comma 2 dellíarticolo 1-bis, al loro scadere cessa il trattamento e al richiedente verrà rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo della validità di un mese, rinnovabile fino alla finalizzazione della decisione da parte della commissione territoriale e/o nazionale. La domanda díasilo del richiedente il quale ñ una volta rilasciato ñ non si presenta per il rinnovo del permesso di soggiorno senza giustificato motivo verrà considerata decaduta".

25.535

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b) alinea "Art. 1-ter" dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

"6-bis. Un eventuale ricorso avverso la decisione della commissione nazionale è presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche dallíestero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente non sospende líeventuale provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio fino allíesito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva.

6-ter. Qualora il richiedente asilo fosse trattenuto durante la procedura e la decisione della commissione territoriale e/o nazionale non dovesse pervenire entro i termini massimi stabiliti al comma 2 dellíarticolo 1-bis, al loro scadere cessa il trattamento e al richiedente verrà rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo della validità di un mese, rinnovabile fino alla finalizzazione della decisione da parte della commissione territoriale e/o nazionale. La domanda díasilo del richiedente il quale ñ una volta rilasciato ñ non si presenta per il rinnovo del permesso di soggiorno senza giustificato motivo verrà considerata decaduta".

25.33

Magnalbò, Valditara

Dopo il comma 6 dellíarticolo 1-ter, è aggiunto il seguente:

"Il ricorso avverso la decisione della commissione nazionale è presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche dallíestero, tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente non sospende líeventuale provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino allíesito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva".

25.145

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), sopprimere líarticolo 1-quater.

25.146

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), sopprimere il comma 1 dellíalinea "Art. 1-quater".

25.45

Malabarba, malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, capoverso 1-quater, comma 1, sostituire le parole: "commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato", con le seguenti: "commissioni territoriali per il riconoscimento del diritto díasilo".

25.51

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea 1-quater, comma 1, sostituire le parole: "dello status di rifugiato" con le seguenti: "del diritto díasilo".

25.536

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel testo dellíarticolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sostituire le parole: "un funzionario della carriera prefettizia" con le seguenti: "un dirigente del Ministero dellíinterno".

25.537

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel testo dellíarticolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sostituire le parole: "un funzionario della polizia di Stato" con le seguenti: "un dirigente della polizia di Stato".

25.538

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel testo dellíarticolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sostituire le parole: "un rappresentante dellíente territoriale" con le seguenti: "un dirigente dellíente territoriale".

25.539

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel testo dellíarticolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sostituire le parole: "un rappresentante dellíAlto Commissario" con le seguenti: "un rappresentante delegato dallíAlto Commissario".

25.540

Toia, Baio Dossi, Giaretta, Cambursano, Dentamaro, Petrini

Al comma 1, lettera b), allíarticolo 1-quater, capoverso 1, dopo le parole: "(ACNUR)" aggiungere le seguenti: "e due rappresentanti di enti e associazioni operanti sul territorio maggiormente attivi nellíassistenza e nellíintegrazione degli immigrati".

25.541

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel testo dellíarticolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sostituire le parole: "un componente supplente" con le seguenti: "due componenti supplenti".

25.542

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel testo dellíarticolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sostituire le parole: "su richiesta del Presidente" con le seguenti: "previa richiesta scritta del Presidente".

25.543

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel testo dellíarticolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sostituire le parole: "un funzionario del Ministero degli affari esteri" con le seguenti: "un dirigente del Ministero degli affari esteri".

25.544

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel testo dellíarticolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, dopo le parole: "ogni volta che sia necessario" sopprimere le parole: "in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo".


25.545

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel testo dellíarticolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sostituire le parole: "disporre di particolari elementi" con le seguenti: "disporre di elementi dettagliati".


25.546

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel testo dellíarticolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sopprimere le parole: "In caso di parità, prevale il voto del Presidente".


25.46

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, capoverso 1-quater, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

"2. Entro due giorni dal ricevimento della domanda di asilo, il questore provvede a trasmettere alla commissione territoriale per il riconoscimento del diritto díasilo la domanda, la documentazione allegata dal richiedente e ogni altra documentazione necessaria. La decisione sulla domanda di asilo spetta alla Commissione territoriale, che, nellíambito delle direttive impartite dalla Commissione nazionale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. La Cmmissione territoriale al fine di esaminare la domanda di asilo deve comunque valutare:

a) la domanda, il verbale e la documentazione prodotta o acquisita díufficio;

b) le dichiarazioni rese in sede di audizione, svolta dallo straniero di fronte alla Commissione;

c) líeffettiva situazione socio-politica in cui si trova il Paese di origine da cui si è allontanato lo straniero nonchè ogni elemento relativo alla situazione personale del richiedente e della sua famiglia prima dellíallontanamento;

d) líeventuale documentazione presentata da organizzazioni non governative di tutela dei diritti civili ed umani.

3. La Commissione territoriale entro trenta giorni successivi al ricevimento di tali domanda e documentazione procede allíaudizione del richiedente asilo. Chi esercita la potestà dei genitori o la potestà tutoria deve essere presente in ogni frase del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo cui debba partecipare personalmente il minore richiedente. In casi particolari, compresi quelli dei richiedenti asilo che abbiano dichiarato al momento della domanda di aver subìto violenza, la Commissione può disporre la designazione di personale specializzato per lo svolgimento di un pre-colloquio, volto a garantire una idonea assistenza sotto il profilo psicologico ed emotivo, prevedendo líeventuale presenza dello stesso personale durante líaudizione del richiedente. Líaudizione può essere sospesa o esclusa qualora sia ritenuto necessario per le particolari condizioni emotive e psicologiche del richiedente. Il richiedente asilo ha il diritto di esprimersi nella propria lingua o in una lingua a lui nota. Ove occorra, la Commissione nomina un interprete. Durante líaudizione il richiedente asilo può farsi assistere da una persona di sua fiducia. Líaudizione ha per oggetto i fatti dichiarati a verbale dallo straniero, la documentazione acquisita dalla Commissione o prodotta dallíinteressato, le ulteriori dichiarazioni rese in quella sede e líeventuale documentazione prodotta durante líaudizione. Líaudizione del richiedente asilo deve avvenire in luogo non aperto al pubblico, con la partecipazione di almeno due membri. Líesame della richiesta di asilo avviene attraverso domande dirette dei membri della Commissione e della persona che assiste lo straniero. Al termine dellíaudizione, la Commissione rilascia allo straniero copia autenticata del verbale dellíaudizione medesima e della documentazione da lui prodotta, in quella occasione.

4. La Commissione territoriale si pronuncia sulla domanda di asilo entro i tre giorni successivi alla data in cui si è svolta líaudizione e notifica la decisione non oltre i quindici giorni successivi alla pronuncia, salvo che non disponga motivatamente un approfondimento dellíistruttoria per un periodo comunque non superiore a sei mesi dalla ".

25.147

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), sopprimere il comma 2 dellíalinea "Art. 1-quater".

25.105a

Guerzoni, De Zulueta, Budin

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 1-quater", sostituire il capoverso 2 con il seguente:

"2. Durante lo svolgimento dellíaudizione, ove necessario, le commissioni territoriali si avvalgono di interpreti qualificati. Del colloquio con il richiedente viene redatto verbale. Le decisioni sono adottate con atto scritto e motivato. Le stesse verranno notificate al richiedente, unitamente allíinformazione sulle modalità di impugnazione, con una traduzione in lingua a lui conosciuta".

Conseguentemente, ridurre gli importi iscritti nei fondi speciali di parte corrente per ciascun Ministero, così come indicati nella Tabella A richiamata allíarticolo 78, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per ciascun anno del triennio 2002-2004, di una percentuale dellíammontare complessivo, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza degli oneri conseguenti.

25.82a

Dentamaro, Petrini, Toia, Dato, Giaretta, Baio Dossi

Al comma 1, lettera b), il comma 2 dellíarticolo 1-quater della legge n. 39 del 1990 ivi modificata, è sostituito dal seguente:

"2. Durante lo svolgimento dellíaudizione, ove necessario, le commissioni territoriali si avvalgono di interpreti qualificati. Del colloquio con il richiedente viene redatto verbale. Le decisioni sono adottate con atto scritto e motivato. Le stesse verranno notificate al richiedente, unitamente allíinformazione sulle modalità di impugnazione, con una traduzione in lingua a lui conosciuta".

Compensazione Gruppo Margherita-DL-Ulivo (vedi em. 27.0.3a)

25.34

Valditara

Il comma 2 dellíarticolo 1-quater, è sostituito dal seguente:

"2. Durante lo svolgimento dellíaudizione, ove necessario, le commissioni territoriali si avvalgono di interpreti qualificati. Del colloquio con il richiedente viene redatto verbale. Le decisioni sono adottate con atto scritto e motivato. Le stesse verranno notificate al richiedente, unitamente allíinformazione sulle modalità di impugnazione, con una traduzione in lingua a lui conosciuta".

25.20

Forlani, Maffioli

Il comma 2 dellíarticolo 1-quater, è sostituito dal seguente:

"2. Durante lo svolgimento dellíaudizione, ove necessario, le commissioni territoriali si avvalgono di interpreti qualificati. Del colloquio con il richiedente viene redatto verbale. Le decisioni sono adottate con atto scritto e motivato. Le stesse verranno notificate al richiedente, unitamente allíinformazione sulle modalità di impugnazione, con una traduzione in lingua a lui conosciuta".

25.547

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel testo dellíarticolo 1-quater, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sostituire le parole: "Entro due giorni" con le seguenti: "Entro cinque giorni".

25.548

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel testo dellíarticolo 1-quater, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sostituire le parole: "Entro due giorni" con le seguenti: "Entro quattro giorni".

25.549

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel testo dellíarticolo 1-quater, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sostituire le parole: "Entro due giorni" con le seguenti: "Entro tre giorni".

25.550

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel testo dellíarticolo 1-quater, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sostituire le parole: "Entro trenta giorni" con le seguenti: "Entro quindici giorni".

25.551

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel testo dellíarticolo 1-quater, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sostituire le parole: "Entro trenta giorni" con le seguenti: "Entro venti giorni".

25.552

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea, articolo 1-quater, al comma 2 tra il primo ed il secondo periodo inserire il seguente: "Durante lo svolgimento dellíaudizione, ove necessario, le commissioni territoriali si avvalgono di interpreti qualificati. Del colloqui con il richiedente viene redatto verbale. Le decisioni sono adottate con atto scritto e motivato. Le stesse verranno notificate al richiedente, unitamente allíinformazione sulle modalità di impugnazione, con una traduzione in lingua a lui conosciuta".

25.553

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel testo dellíarticolo 1-quater, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sostituire le parole: "i successivi tre giorni" con le seguenti: "i successivi sei giorni".

25.554

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel testo dellíarticolo 1-quater, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sostituire le parole: "i successivi tre giorni" con le seguenti: "i successivi cinque giorni".

25.555

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel testo dellíarticolo 1-quater, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sostituire le parole: "i successivi tre giorni" con le seguenti: "i successivi quattro giorni".

25.148

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), sopprimere il comma 3 dellíalinea "Art. 1-quater".

25.106a

Guerzoni, Budin, De Zulueta

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 1-quater", sostituire il capoverso 3 con il seguente:

"3. Nellíesaminare la domanda díasilo le commissioni valutano le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali di cui líItalia è firmataria e, in particolare, dellíarticolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dellíuomo del 4 novembre 1950, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848. Qualora un richiedente asilo non venga riconosciuto rifugiato, e la commissione riscontri impedimenti al rimpatrio, il richiedente ottiene un permesso di soggiorno per motivi umanitari della validità di un anno rinnovabile".

Conseguentemente, ridurre gli importi iscritti nei fondi speciali di parte corrente per ciascun Ministero, così come indicati nella Tabella A richiamata allíarticolo 78, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 448, per ciascun anno del triennio 2002-2004, di una percentuale dellíammontare complessivo, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza degli oneri conseguenti.

25.21

Forlani, Maffioli

Il comma 3 dellíarticolo 1-quater, è sostituito dal seguente:

"3. Nellíesaminare la domanda díasilo le commissioni valuteranno le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali di cui líItalia è firmataria e in particolare dellíarticolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dellíuomo. Qualora un richiedente asilo non venisse riconosciuto rifugiato, e la commissione riscontrasse impedimenti al rimpatrio, il richiedente otterrà un permesso di soggiorno per motivi umanitari della validità di un anno rinnovabile".

25.81

Dentamaro, Petrini, Toia, Dato, Giaretta, Baio Dossi

Al comma 1, lettera b), il comma 3 dellíarticolo 1-quater della legge n. 39 del 1990 ivi modificata, è sostituito dal seguente:

"3. Nellíesaminare la domanda díasilo le commissioni valuteranno le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali di cui líItalia è firmataria e in particolare dellíarticolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dellíuomo. Qualora un richiedente asilo non venisse riconosciuto rifugiato, e la commissione riscontrasse impedimenti al rimpatrio, il richiedente otterrà un permesso di soggiorno per motivi umanitari della validità di un anno rinnovabile".

25.35

Magnalbò, Valditara

Nellíarticolo 25, il terzo comma dellíarticolo 1-quater, è sostituito dal seguente:

"Avverso le decisioni delle commissioni territoriali è ammesso ricorso alla Commissione nazionale entro le successive 48 ore. La Commissione nazionale decide entro i 15 giorni dallíinoltro del ricorso secondo le modalità stabilite dallíarticolo 1-ter,, comma 6 e 1-quater comma 4b".

25.159

Boscetto, Falcier

Al comma 1, lettera b), al comma 3 dellíarticolo 1-quater sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "che decide ai sensi dellíarticolo 1-ter, comma 6.".

Conseguentemente, allíarticolo 26, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Il regolamento previsto dallíarticolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1999, n. 39, introdotto dallíarticolo 25, è emanato entro sei mesi dallíapprovazione della presente legge".

25.107a

Guerzoni, Budin, De Zulueta

Al comma 1, lettera b), "Art. 1-quater", dopo il capoverso 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Entro due giorni dal ricevimento dellíistanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro trenta giorni provvede allíaudizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.

3-ter. Avverso le decisioni delle commissioni territoriali è ammesso ricorso alla commissione nazionale entro quindici gorni con effetto sospensivo".

Conseguentemente, al comma 2 dellíarticolo 1-quinquies, aggiungere il seguente periodo: "La Commissione nazionale, inoltre, decide sui ricorsi presentati dai richiedenti asilo avverso le decisioni della commissione territoriale secondo le modalità stabilite agli articoli 1-ter, comma 6 e 1-quater, comma 3-ter".

Conseguentemente, ridurre gli importi iscritti nei fondi speciali di parte corrente per ciascun Ministero, così come indicati nella Tabella A richiamata allíarticolo 78, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per ciascun anno del triennio 2002-2004, di una percentuale dellíammontare complessivo, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza degli oneri conseguenti.

25.22

Forlani, Maffioli

Dopo il terzo comma dellíarticolo 1-quater, è aggiunto il seguente:

"4. (Procedura ordinaria) ñ

a) entro due giorni dal ricevimento dellíistanza, il questore provvedee alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro trenta giorni provvede allíaudizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni;

b) avverso le decisioni delle commissioni territoriali è ammesso ricorso alla commissione nazionale entro quindici giorni con effetto sospensivo".

25.86

Dentamaro, Petrini, Toia, Dato, Giaretta, Baio

Al comma 1, lettera b), dopo il terzo comma dellíarticolo 1-quater, della legge n. 39 del 1990 ivi modificata, inserire il seguente:

"4. (Procedura ordinaria) ñ

a) entro due giorni dal ricevimento dellíistanza, il questore provvedee alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro trenta giorni provvede allíaudizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni;

b) avverso le decisioni delle commissioni territoriali è ammesso ricorso alla commissione nazionale entro quindici giorni con effetto sospensivo".

25.556

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b) dopo líalinea Art. 1-quater aggiungere la seguente:

"Art. 1-quater/bis. - (Procedura ordinaria). ñ 1. Entro due giorni dal ricevimento dellíistanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro trenta giorni provvede allíaudizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.

2. Avverso le decisioni delle commissioni territoriali è ammesso ricorso alla commissione nazionale entro quindici giorni con effetto sospensivo".

25.149

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b) sopprimere líarticolo 1-quinquies.

25.150

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b) sopprimere il comma 1 dellíalinea "articolo 1-quinquies.

25.151a

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b) nellíarticolo 1-quinquies richiamato, sopprimere il primo periodo del capoverso 1.

Conseguentemente:

a decorrere dal 1† gennaio 2003 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

líarticolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.

25.557

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel testo dellíarticolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sostituite le parole: "di seguito denominata "Commissione nazionale"" con le seguenti: "di seguito denominata "Commissione"".

25.558

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel testo dellíarticolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sostituite le parole: "su proposta congiunta dei" con le seguenti: "previo concerto con i".

25.559

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel testo dellíarticolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sostituite le parole: "Ministri dellíinterno e degli affari esteri" con le seguenti: "Ministri dellíinterno, degli affari esteri e della giustizia".

25.152

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b) sopprimere il secondo periodo del comma 1 dellíalinea "articolo 1-quinquies.

25.560

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel testo dellíarticolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sostituite le parole: "è presieduta da un prefetto" con le seguenti: "presieduta da un dirigente del Ministero dellíinterno".

25.561

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel testo dellíarticolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sostituite le parole: "da un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri" con le seguenti: "da un funzionario in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri".

25.562

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel testo dellíarticolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sostituite le parole: "da un funzionario della carriera diplomatica" con le seguenti: "da un dirigente della carriera diplomatica".

25.563

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel testo dellíarticolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sostituite le parole: "da un funzionario della carriera prefettizia" con le seguenti: "da un dirigente della carriera prefettizia".

25.564

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel testo dellíarticolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sostituite le parole: "da un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza" con le seguenti: "da un funzionario del Dipartimento della pubblica sicurezza".

25.565

Toia, Baio Dossi, Giaretta, Cambursano, Dentamaro, Petrini

Al comma 1, lettera b), allíarticolo 1-quinquies, comma 1, dopo le parole: "pubblica sicurezza" aggiungere le seguenti: "e da tre rappresentanti di enti e associazioni nazionali maggiormente attivi nellíassistenza e nellíintegrazione degli immigrati".

25.566

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel testo dellíarticolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sostituite le parole: "Alle riunioni partecipa un rappresentante" con le seguenti: "Alle riunioni partecipano tre rappresentanti".

25.567

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel testo dellíarticolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sostituite le parole: "Alle riunioni partecipa un rappresentante" con le seguenti: "Alle riunioni partecipano due rappresentanti".

25.568

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel testo dellíarticolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sostituite le parole: "designa, altresì, un supplente" con le seguenti: "designa, altresì, due supplenti".

25.569

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel testo dellíarticolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sostituite le parole: "La Commissione nazionale, ove necessario, può essere articolata" con le seguenti: "La Commissione si articola".

25.570

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel testo dellíarticolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sostituite le parole: "La Commissione nazionale, ove necessario," con le seguenti: "La Commissione, ove necessario,".

25.153

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b) sopprimere il comma 2 dellíalinea "articolo 1-quinquies.

25.47

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, capoverso 1-quinquies, sostituire il comma 2 con i seguenti:

"2. La Commissione nazionale con deliberazione che deve essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale stabilisce e modifica, in conformità con le norme nazionali, cornunitarie ed internazionali in vigore, le linee direttive che ogni Commissione territoriale deve osservare nella valutazione delle domande di asilo e svolge compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di raccolta di dati statistici.

3. La Commissione nazionale è altresì competente a deliberare la revoca o la cessazione degli status di rifugiato o dellíasilo umanitario riconosciuti qualora accerti che non sussistono più le condizioni che hanno determinato il riconoscimento del diritto di asilo ovvero qualora ricorrano le condizioni previste dallíarticolo 1 della Convenzione di Ginevra, e in tal caso ne dà immediata comunicazione alla competente questura, che notifica la decisione allíinteressato. In tali procedimenti, inclusi i ricorsi giurisdizionali, si osservano, in quanto applicabili, le norme dellíarticolo 1 e dellíarticolo 1-quater.

4. Il permesso di soggiorno per asilo è immediatamente revocato dal questore competente nel caso di espulsione dello straniero dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o qualora líinteressato vi abbia espressamente rinunciato. Il permesso di soggiorno è altresì revocato, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla data in cui líinteressato ha ricevuto la notifica della decisione, qualora sia divenuta definitiva la revoca o cessazione dello status di rifugiato o dellíasilo umanitario. In tal caso lo straniero può richiedere di continuare a soggiornare nel territorio nazionale, purchè ne sussistano i presupposti in base alle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno di stranieri in Italia, e il questore rilascia allíinteressato il corrispondente permesso di soggiorno o la carta di soggiorno.

5. Contro la decisione che dichiara la revoca o la cessazione dello status di rifugiato u dellíasilo umanitario è ammesso ricorso al tribunale del luogo in cui il rifugiato ha eletto domicilio. Il ricorso deve essere notificato entro trenta giorni dalla notifica della decisione negativa. Il permesso di soggiorno concesso ai sensi dellíarticolo 1-quater al ricorrente lo svolgimento di attività lavorativa o di studio.

6. La sentenza che accoglie il ricorso contro la decisione della Commissione di revoca o di cessazione dello status di rifugiato o dellíasilo umanitario, anche se non è definitiva comporta il ripristino ad ogni effetto del medesimo trattamento di cui lo straniero godeva prima della decisione della Commissione centrale. Essa è immediatamente comunicata, anche per le vie brevi, allo straniero, alla Commissione centrale e alla Questura competente.

25.50

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea 1-quinquies, sostituire il comma 2 con i seguenti:

"2. La Commissione nazionale, con deliberazione che deve essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, stabilisce e modifica, in conformità con la normativa vigente, le linee direttive che ogni commissione territoriale deve osservare nella valutazione delle domande di asilo e svolge compiti indirizzo e coordinamento delle commissioni erritoriali, di formazione ed aggiornamento dei componenti delle medesime, nonché di raccolta di dati statistici.

2-bis. La commissione nazionale delibera la revoca o la cessazzione degli status di rifugiato o dellíasilo umanitario, qualora accerti il venir meno delle condizioni che ne hanno determinato il riconoscimento. In tal caso ne da comunicazione alla competente questura, che provvede a darne notifica allíinteressato. Per tali procedimenti, inclusi i ricorsi giurisdizionali, si applicano le norme di cui agli articoli 1 e 1-quater.

2-ter. Il permesso di soggiorno per asilo è revocato dal questore competente in caso di espulsione dal territorio nazionale per motivi ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, o qualora líinteressato vi abbia rinunciato. Il suddetto permesso è altresì revocato, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla data del ricevimento della notifica da parte dellíinteressato, qualora sia divennuta definitiva la revoca dello status di rifugiato o dellíasilo umanitario ovvero qualora sia intervenuta la loro cessazione. In tal caso, qualora sussistano i presupposti definiti dalla normativa vigente in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri in Italia, il cittadino straniero può richiedere di continuare a soggiornare sul territorio nazionale ed a tal fine il questore rilascia immediatamente allíinteressato il relativo permesso di soggiorno ovvero la carta di soggiorno.

2-quater. Contro la decisione dicui al comma 2-bis, è ammesso il ricorso al tribunale del luogo in cui il rifugiato ha eletto domicilio. Il ricorso deve essere notificato entro trenta giorni dalla notifica della decisione.

2-quinquies. La sentenza, anche non definitiva, di accoglimento del ricorso di cui al comma 2-quater, comporta il ripristino ad ogni effetto del medesimo trattamento di cui lo straniero godeva prima della decisione. Essa è immediatamente comunicata allo straniero, alla Commissione nazionale ed alla competente questura".

25.571

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel testo dellíarticolo 1-quinquies, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39, sostituire le parole: "La Commissione nazionale" con le parole: "La Commissione".

25.572

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel testo dellíarticolo 1-quinquies, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39, sostituire le parole: "ha compiti di indirizzo e coordinamento" con le parole: "ha compiti di programmazione e coordinamento".

25.573

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel testo dellíarticolo 1-quinquies, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39, sostituire le parole: "di formazione e aggiornamento" con le parole: "di formazione tecnica e aggiornamento scientifico".

25.574

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel testo dellíarticolo 1-quinquies, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39, sostituire le parole: "di formazione e aggiornamento" con le parole: "di formazione tecnica e aggiornamento".

25.575

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel testo dellíarticolo 1-quinquies, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39, sostituire le parole: "di raccolta di dati statistici" con le parole: "di raccolta di dati ufficiali".

25.576

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel testo dellíarticolo 1-quinquies, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39, dopo le parole: "di raccolta di dati statistici" aggiungere le parole: "e demografici".

25.4

Bobbio Luigi

Al comma 1, lettera b), al comma 2 dellíarticolo 1-quinquies ivi richiamato, sopprimere le parole: "oltre che poteri di decisionali di revoche e cessazione degli status concessi".

25.87

Dentamaro, Petrini, Toia, Dato, Giaretta, Baio Dossi

Al comma 1, lettera b), al comma 2 dellíarticolo 1-quinquies della legge n. 39 del 1990 ivi modificata, dopo le parole: "cessazione degli status concessi" sono aggiunte le seguenti: "La Commissione nazionale, inoltre, deciderà sui ricorsi presentati dai richiedenti asilo avverso le decisioni della commissione territoriale secondo le modalità stabilite allíarticolo 1-ter comma 6 e 1-quater comma 4b)".

25.577

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea articolo 1-quinquies al comma 2 alla fine aggiungere il seguente periodo:

"La Commissione nazionale, inoltre, deciderà sui ricorsi presentati dai richiedenti asilo avverso le decisioni della commissione territoriale secondo le modalità stabilite allíarticolo 1-ter comma 6 e allíarticolo 1-quater-bis comma 2".

25.154

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b) sopprimere il comma 3 dellíalinea articolo 1-quinquies.

25.578

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, nel testo dellíarticolo 1-quinquies, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39, sostituire le parole: "Commissione nazionale" con la parola: "Commissione".

25.85

Dentamaro, Petrini, Toia, Dato, Giaretta, Baio Dossi

Al comma 1, lettera b), al comma 3 dellíarticolo 1-quinquies della legge n. 39 del 1990 ivi modificata, dopo le parole: "e di quelle territoriali" sono aggiunte le seguenti: "I membri delle Commissioni verranno selezionati in considerazione delle loro qualifiche e conoscenze relative a materie attinenti al diritto internazionale e saranno adeguatamente formati per il compito che dovranno svolgere. Le Commissioni verranno, altresì, dotate della necessaria struttura amministrativa per espletare le attività legate al processo decisionale".

Compensazione Gruppo Margherita-DL-Ulivo (vedi em. 27.0.3a)

25.108

Guerzoni, De Zulueta

Al comma 1, nellíarticolo 1-quinquies richiamato al terzo capoverso aggiungere il seguente periodo: "I membri delle Commissioni verranno selezionati in considerazione delle loro qualifiche e conoscenze relative a materie attinenti al diritto internazionale e saranno adeguatamente formati per il compito che dovranno svolgere. Le Commissioni verranno, altresì, dotate della necessaria struttura amministrativa per espletare le attività legate al processo decisionale".

Conseguentemente, ridurre gli importi iscritti nei fondi speciali di parte corrente per ciascun Ministero, così come indicati nella Tabella A richiamata allíarticolo 78, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per ciascun anno del triennio 2002-2004, di una percentuale dellíammontare complessivo, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza degli oneri conseguenti.

25.579

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea articolo 1-quinquies al comma 3 alla fine aggiungere il seguente periodo:

"I membri delle Commissioni verranno selezionati in considerazione delle loro qualifiche e conoscenze relative a materie attinenti al diritto internazionale e saranno adeguatamente formati per il compito che dovranno svolgere. Le Commissioni verranno, altresì, dotate della necessaria struttura amministrativa per espletare le attività legate al processo decisionale".

25.24

Forlani, Maffioli

Al terzo comma 1, dellíarticolo 1-quinquies dopo le parole: "e di quelle territoriali" è aggiunto il seguente testo: "I membri delle Commissioni verranno selezionati in considerazione delle loro qualifiche e conoscenze relative a materie attinenti al diritto internazionale e saranno adeguatamente formati per il compito che dovranno svolgere. Le Commissioni verranno, altresì, dotate della necessaria struttura amministrativa per espletare le attività legate al processo decisionale".

25.36

Valditara

Al terzo comma 1, dellíarticolo 1-quinquies dopo le parole: "e di quelle territoriali" è aggiunto il seguente testo: "I membri delle Commissioni verranno selezionati in considerazione delle loro qualifiche e conoscenze relative a materie attinenti al diritto internazionale e saranno adeguatamente formati per il compito che dovranno svolgere. Le Commissioni verranno, altresì, dotate della necessaria struttura amministrativa per espletare le attività legate al processo decisionale".

25.155

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b) sopprimere líarticolo 1-sexies.

25.58a

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), sostituire líarticolo 1-sexies richiamato con il seguente:

"Art. 1-sexies. - (Contributi). ñ 1. Il regolamento di cui allíarticolo 1-bis, comma 3, prevede altresì:

a) le modalità di concessione dei contributi a richiedenti asilo ed a cittadini stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato o líasilo umanitario, i quali si trovino in condizioni di indigenza o non siano ospitati presso i centri di accoglienza o altre strutture finanziate dallo Stato, da regioni o da enti locali;

b) i programmi di accoglienza, assistenza ed integrazione, nonché le modalità di coordinamento e finanziamento degli interventi a favore dei rifugiati svolti a cura di enti locali, associazioni organizzazioni non governative, prevedendo il trasferimento ai comuni di risorse proporzionalmente alla presenza di rifugiati sul territorio, quale contributo alle attività di assistenza ed integrazione o, se necessario di rimpatrio;

c) modalità di erogazione di contributi finanziari per il rimpatrio volontario dei rifugiati, di quanti abbiano ottenuto líasilo umanitario e delle loro famiglie;

d) i criteri per la definizione, da parte dei comuni, anche attraverso convenzioni con associazioni ed organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili ed umani, di servizi di assistenza, istruzione e progetti di integrazione lavorativa, volti a favorire il raggiungimento dellíautosufficienza economica dei rifugiati e di quanti abbiano ottenuto asilo umanitario.

Conseguentemente:

a decorrere dal 1† gennaio 2003 líaccisa sui tabacchi è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1† gennaio 2003 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

líarticolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.

25.48

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Allíarticolo 25, comma 1, capoverso 1-sexies, sostituire il seguente:

"Art. 1-sexies. - (Contributi). ñ 1. Il regolamento di cui allíarticolo 1-bis, comma 3, prevede:

a) le modalità con cui possono essere concessi contributi a richiedenti asilo e a stranieri ai quali è riconosciuto lo status di rifugiato o líasilo umanitario, i quali si trovino in condizioni di indigenza e che non siano ospitati presso i centri di accoglienza o altre strutture finanziate dallo Stato, dalle Regioni o da enti locali:

b) i programmi di accoglienza, di assistenza, di integrazione e, se necessario, di rimpatrio nonchè le norme occorrenti per il coordinamento ed il finanziamento degli interventi a favore dei rifugiati, a cura degli enti locali e delle organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili ed umani e delle altre associazioni che rispondono ai criteri indicati nello stesso regolamento. Per líattuazione di tali programmi sono trasferite ai comuni apposite risorse finanziarie in proporzione al numero dei rifugiati residenti nel territorio di competenza, quale contributo alle attività di assistenza ed integrazione dei rifugiati poste in essere dai comuni stessi;

c) le modalità con cui gli uffici territoriali del Governo dispongono contributi finanziari per il rimpatrio volontario degli stranieri che abbiano ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato o líasilo umanitario e delle loro famiglie;

d) i criteri con cui i comuni definiscono, in via diretta o mediante convenzioni con organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili ed umani, progetti di integrazione lavorativa degli stranieri che abbiano ottenuto il riconoscimento dello statrifugiato o líasilo umanitario e delle loro famiglie, volti a favorire il raggiungimento dellíautosufficienza economica nonchè líattivazione di corsi di lingua italiana e di altri eventuali servizi di assistenza.

25.58

Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera b), sostituire líalinea 1-sexies con la seguente:

"Art. 1-sexies. - (Contributi). ñ 1. Il regolamento di cui allíarticolo 1-bis, comma 3. prevede altresì:

a) le modalità di concessione dei contributi a richiedenti asilo ed a cittadini stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato o líasilo umanitario, i quali si trovino in condizioni di indigenza o non siano ospitati presso i centri di accoglienza o altre strutture finanziate dallo Stato, da regioni o da enti locali;

b) i programmi di accoglienza, assistenza ed integrazione, nonché le modalità di coordinamento e finanziamento degli interventi a favore dei rifugiati svolti a cura di enti locali, associazioni organizzazioni non governative, prevedendo il trasferimento ai comuni di risorse proporzionalmente alla presenza di rifugiati sul territorio, quale contributo alle attività di assistenza ed integrazione o, se necessario di rimpatrio;

c) modalità di erogazione di contributi finanziari per il rimpatrio volontario dei rifugiati, di quanti abbiano ottenuto líasilo umanitario e delle loro famiglie;

d) i criteri per la definizione, da parte dei comuni, anche attraverso convenzioni con associazioni ed organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili ed umani, di servizi di assistenza, istruzione e progetti di integrazione lavorativa, volti a favorire il raggiungimento dellíautosufficienza economica dei rifugiati e di quanti abbiano ottenuto asilo umanitario.

25.580

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Allíart. 25, comma 1, nel testo dellíart. 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39, sostituire la parola: "contributi" con la parola: "versamenti".

25.581

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Allíart. 25, comma 1, nel testo dellíart. 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39, sostituire le parole: "in condizioni di indigenza" con le parole: "in condizioni di necessità".

25.582

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Allíart. 25, comma 1, nel testo dellíart. 1-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39, sopprimere le parole: "o altre strutture finanziarie dello Stato o da enti locali".

25.583

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Allíart. 25, comma 1, nel testo dellíart. 1-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39, sostituire le parole: "finanziate dallo Stato o da enti locali" con la parola: "pubbliche".

25.584

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Allíart. 25, comma 1, nel testo dellíart. 1-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39, sostituire le parole: "finanziate dallo Stato o da enti locali" con le parole: "finanziate con fondi pubblici".

25.585

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Allíart. 25, comma 1, nel testo dellíart. 1-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39, sostituire le parole: "secondo le modalità stabilite con il" con le parole: "in attuazione delle disposizioni di cui al".

25.68a

Toia, Dentamaro, Dato, Giaretta

Al comma 1, lettera b), allíarticolo 1-sexies della legge 71. 39 del 1990 ivi modificata, aggiungere in fine i seguenti commi:

"2 . Al fine di razionalizzare e ottimizzare i costi del sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e monitorare la loro permanenza sul territorio, nonché per organizzare misure di rimpatrio volontario e per potenziare interventi di integrazione dei rifugiati e degli stranieri con permesso di soggiorno per motivi umanitari, il Ministero dellíinterno, díintesa con líAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e líAssociazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), sentite le Associazioni nazionali maggiormente rappresentative in materia, promuove l íattivazione di un Centro di Coordinamento nazionale con sede presso líANCI.

3. Il Centro di coordinamento nazionale provvede al supporto tecnico dei progetti territoriali díaccoglienza gestiti dagli enti locali favorendone líattivazione, uniformando e curando gli standard di gestione. Provvede altresì a fornire assistenza tecnica nei casi previsti dallíarticolo 20 del T.U. approvato con decreto legislativo n. 286 del 1998.

4. Entro 60 giorni dallíentrata in vigore della presente legge, il Ministro dellíinterno, sentita la Conferenza Unificata, con proprio decreto, definisce le modalità organizzative e di funzionamento del Centro di Coordinamento nazionale indicando, in particolare, gli interventi per il monitoraggio del sistema di accoglienza e per la creazione di una banca dati dei richiedenti asilo e dei rifugiati presenti sul territorio nazionale.

5. Per il funzionamento delle attività del Centro nazionale e per gli interventi territoriali attivati dagli enti locali è istituito presso il Ministero dellíinterno un apposito Fondo per le politiche sullíasilo.

6. I progetti territoriali dei comuni di sui al precedente comma sono finanziati per un massimo del settanta per cento con il Fondo per le politiche sullíasilo.

7. In fase di prima applicazione, per il triennio 20022004, si provvede al finanziamento dal Fondo di cui al precedente comma S con le risorse, devolute alla diretta gestionale statale, previste dal DPR n. 76 del 10 marzo 1998, per un importo non superiore a quaranta miliardi".

Compensazione Gruppo Margherita-DL-Ulivo (vedi em. 27.0.3a)

25.109a

Guerzoni, Budin

Al comma 1, lettera b), articolo 1-sexies" ivi richiamato, aggiungere infine i seguenti capoversi:

"1-bis. Al fine di razionalizzare e ottimizzare i costi del sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e monitorare la loro permanenza sul territorio, nonché per organizzare misure di rimpatrio volontario e per potenziare interventi di integrazione dei rifugiati e degli stranieri con permesso di soggiorno per motivi umanitari, il Ministero dellíinterno, díintesa con líAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e líAssociazione Nazionale dei comuni italiani, sentite le Associazioni nazionali maggiormente rappresentative in materia, promuove líattivazione di un Centro di Coordinamento nazionale, con sede presso líAssociazione nazionale comuni italiani (ANCI).

1-ter. Il Centro di Coordinamento nazionale provvede al supporto tecnico dei progetti territoriali díaccoglienza gestiti dagli enti locali favorendone líattivazione, uniformando e curando gli standard di gestione. Prowede altresì a fornire assistenza tecnica nei casi previsti dallíart. 20 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

1-quater. Entro 60 giorni dallíentrata in vigore della presente legge, il Ministro dellíinterno, sentita la Conferenza Unificata, con proprio decreto, definisce le modalità organizzative e di funzionamento del Centro di Coordinamento nazionale indicando, in particolare, gli interventi per il monitoraggio del sistema di accoglienza e per la creazione di una banca dati dei richiedenti asilo e dei rifugiati presenti sul territorio nazionale.

1-quinquies. Per il funzionamento delle attività del Centro nazionale e per gli interventi territoriali attivati dagli enti locali è istituito presso il Ministero dellíinterno un Fondo per le politiche sullíasilo.

1-sexies. I progetti territoriali dei comuni di cui al comma 1quinquies sono finanziati per un massimo del 70 per cento con il Fondo per le politiche sullíasilo.

1-septies. In fase di prima applicazione, per il triennio 2002-2004, si provvede al finanziamento dal Fondo di cui al precedente comma S con le risorse, devolute alla diretta gestionale statale, previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, per un importo non superiore a 21 milioni di euro,".

Conseguentemente, ridurre gli importi iscritti nei fondi speciali di parte corrente per ciascun Ministero, così come indicati nella Tabella A richiamata allíarticolo 78, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per ciascun anno del triennio 2002-2004, di una percentuale dellíammontare complessivo, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza degli oneri conseguenti.

25.5

Bobbio Luigi

Al comma 1, lettera b), sopprimere líarticolo 1-septies ivi introdotto ed inserire dopo líarticolo 25, il seguente:

"Art. 25-bis.

1. Le disposizioni degli articoli 24 e 25 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 3 dellíarticolo 1bis del decretolegge 30 dicembre 1989, n.416, come introdotto dal predetto articolo 25".

25.156

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b) sopprimere il capoverso articolo 1-septies.

25.586

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b) dopo líalinea Art. 1-septies, aggiungere la seguente:

"Art. 1-septies-bis.

(Disposizioni in situazioni di sbarchi sulle coste nazionali)

1. In situazioni di sbarchi sulle coste nazionali laddove sia ragionevole presumere la presenza di potenziali richiedenti asilo, le autorità di pubblica sicurezza, della Guardia di Finanza, della Guardia costiera, della Marina militare, o dei Carabinieri, avranno cura di informare tempestivamente líAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, affinchè sia messo in grado, ove necessario, di fornire supporto, direttamente o attraverso persona od organizzazione da esso delegata, ai richiedenti asilo".

25.37

Magnalbò

Nellíarticolo 25, dopo líarticolo 1-septies, è aggiunto il seguente:

"Art. 1-octies.

(Disposizioni in situazioni di sbarchi sulle coste nazionali)

1. In situazioni di sbarchi sulle coste nazionali laddove sia ragionevole presumere la presenza di potenziali richiedenti asilo, le autorità di pubblica sicurezza, della Guardia di Finanza, della Guardia costiera, della Marina militare, o dei Carabinieri, avranno cura di informare tempestivamente líAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, affinchè sia messo in grado, ove necessario, di fornire supporto, direttamente o attraverso persona od organizzazione da esso delegata, ai richiedenti asilo".

25.25

Forlani, Maffioli

Nellíarticolo 25, dopo líarticolo 1-septies, è aggiunto il seguente:

"Art 1-octies.

(Disposizioni in situazioni di sbarchi sulle coste nazionali)

1. In situazioni di sbarchi sulle coste nazionali laddove sia ragionevole presumere la presenza di potenziali richiedenti asilo, le autorità di pubblica sicurezza, della Guardia di finanza, della Guardia costiera, della Marina militare, o dei Carabinieri, avranno cura di informare tempestivamente líAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, affinchè sia messo in grado, ove necessario, di fornire supporto, direttamente o attraverso persona od organizzazione da esso delegata, ai richiedenti asilo.

25.84

Dentamaro, Petrini, Toia, Dato, Giaretta

Al comma 1, lettera b), dopo líarticolo 1-sepities, della legge n. 39 del 1990 ivi modificata, inserire il seguente:

"Art. 1-octies.

(Disposizioni in situazioni di sbarchi sulle coste nazionali)

1. In situazioni di sbarchi sulle coste nazionali laddove sia ragionevole presumere la presenza di potenziali richiedenti asilo, le autorità di pubblica sicurezza, della Guardia di finanza, della Guardia costiera, della Marina militare, o dei Carabinieri, avranno cura di informare tempestivamente líAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, affinché sia messo in grado, ove necessario, di fornire supporto, direttamente o attraverso persona od organizzazione da esso delegata, ai richiedenti asilo".

25.587

Guerzoni, Budin, De Zulueta

Al comma 1, dopo líarticolo 1-septies, aggiungere il seguente:

"Art. 1-octies.

(Disposizioni in situazioni di sbarchi sulle coste nazionali)

1. In situazioni di sbarchi sulle coste nazionali laddove sia ragionevole presumere la presenza di potenziali richiedenti asilo, le autorità di pubblica sicurezza, della Guardia di finanza, della Guardia costiera, della Marina militare, o dei Carabinieri, avranno cura di informare tempestivamente líAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, affinché sia messo in grado, ove necessario, di fornire supporto, direttamente o attraverso persona od organizzazione da esso delegata ai richiedenti asilo".

25.588

Boscetto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"1-bis Per la costruzione di nuovi centri di accoglienza è autorizzata la spesa nel limite massimo di 25,31 milioni di euro per líanno 2003".

25.0.1a

Guerzoni, De Zulueta

Dopo líarticolo 25, inserire il seguente:

"Art. 25-bis.

1. Fino allíemanazione della nuova disciplina in materia di diritto di asilo, al fine di razionalizzare ed ottimizzare i costi del sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e monitorarne la permanenza sul territorio nazionale nonché per organizzare misure di rimpatrio e per potenziare interventi di integrazione di rifugiati e di altri stranieri con permesso di soggiorno per motivi umanitari, il Ministero dellíInterno díintesa con líAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, sentite le Associazioni nazionali maggiormente rappresentative nella materia, promuove líattivazione, presso líAssociazione Nazionale dei Comuni díItalia, di un Centro di coordinamento nazionale.

2. Il Centro di coordinamento nazionale prowede al supporto tecnico dei progetti territoriali di accoglienza gestiti dagli enti locali, direttamente o con il concorso delle organizzazioni specializzate nella materia, favorendone líattivazione, uniformando e curando gli standard di gestione.

3. Entro 60 giorni dallíentrata in vigore della presente legge, il Ministro dellíInterno, sentita la Conferenza StatoCittà, definisce, con proprio decreto, le modalità organizzative e di funzionamento del Centro di coordinamento nazionale indicando, in particolare, gli interventi necessari per un monitoraggio del fenomeno sul territorio nazionale, anche attraverso la creazione di una banca dati degli stranieri inseriti nel sistema di protezione.

4. Per il finanziamento delle attività del Centro nazionale e degli interventi territoriali attivati, con appositi progetti, dagli enti locali, è istituto presso il Ministero dellíinterno un "Fondo nazionale per le politiche dellíasilo".

5. La dotazione del Fondo è stabilita in lire 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 utilizzando, in parte, le risorse del capitolo 2359 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dellíinterno u.p.b.5.1.1.0. Al Fondo affluiscono, altresì, le somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti ed organizzazioni, anche internazionali, e da organismi dellíUnione europea e, più in particolare, le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati ivi comprese quelle già acquisite al Fondo di rotazione. Tali somme sono versate nel conto entrate del bilancio dello Stato per essere assegnate al Fondo di cui al comma 4.

6. I progetti territoriali degli enti locali di cui al precedente comma 2 sono finanziati per un massimo del 70% con il Fondo di cui al comma".

Conseguentemente, ridurre gli importi iscritti nei fondi speciali di parte corrente per ciascun Ministero, così come indicati nella Tabella A richiamata allíarticolo 78, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per ciascun anno del triennio 2002-2004, di una percentuale dellíammontare complessivo, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza degli oneri conseguenti.

25.0.100

Magnalbò

Dopo líarticolo 25, aggiungere il seguente:

"Art. 25-bis.

(Disposizioni relative al Comitato parlamentare di controllo e vigilanza in materia di immigrazione ed asilo)

1. Al Comitato parlamentare istituito dallíarticolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, (che assumela denominazione di Comitato parlamentare di controllo e vigilanza in materia di immigrazione e asilo), sono altresì attribuiti compiti di indirizzo e vigilanza circa la concreta attuazione della presente legge, nonché degli accordi internazionali e della restante legislazione in materia di immigrazione (ed asilo). Su tali materie il Governo presenta annualmente al Comitato una relazione. Il Comitato riferisce annualmente alle Camere sulla propria attività".

25.0.101

Eufemi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"2. Entro sei mesi dallíentrata in vigore della presente legge possono altresì stipulare presso la Prefettura-Ufficio territoriale di Governo, un contratto di soggiorno per lavoro gli stranieri che, oltre a dimostrare di possedere un adeguato alloggio e non essere stati destinatari di un provvedimento di espulsione o di una sentenza di condanna non definitiva, abbiano presentato domanda di lavoro subordinato o autonomo ai sensi del decreto di Programmazione di ingressi del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 1998 o che abbiano ottenuto, nei 5 anni antecedenti allíentrata in vigore della presente legge, un permesso di soggiorno, anche se scaduto, i quali dimostrino con idonei elementi di prova di dimorare sul territorio nazionale alla data del 30 agosto 2001".

25.0.200

Il Governo

Dopo líarticolo 25, inserire il seguente:

"Art. 25-bis.

(Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare)

1. Chiunque, in periodo precedente il 1† gennaio 2002, in ogni caso nei tre mesi antecedenti tale data, ha occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria, adibendolo ad attività di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano líautosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, può denunciare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro mediante presentazione alla prefettura, ufficio territoriale di Governo competente per territorio, della dichiarazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La denuncia di cui al precedente è limitata ad una unità per nucleo familiare, con riguardo al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare

2. La dichiarazione di emersione contiene a pena di inammissibilità:

a) le generalità del datore di lavoro, ed una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia;

b) líindicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati;

c) líindicazione della tipologia e delle modalità di impiego;

d) líindicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di emersione è allegata:

a) attestato di pagamento di un contributo forfettario, pari allíimporto trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penali ed interessi;

b) copia di impegno a stipulare con il prestatore díopera, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno di cui allíarticolo 5-bis di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

4. Nei venti giorni successivi alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura-ufficio territoriale di Governo competente per territorio, verifica líammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e il questore rilascia al prestatore di lavoro un permesso, della durata di 1 anno, rinnovabile per uguali, successivi periodi, se è data prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata. Lo stesso ufficio assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui è riferita la denuncia.

5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, le parti stipulano nelle forme previste dalla presente legge il contratto di soggiorno alle condizioni previste nella dichiarazione di emersione. La mancata stipulazione del contratto determina in ogni caso la decadenza dal permesso di soggiorno.

6. I datori di lavoro che presentano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi precedenti, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute, antecedentemente al 1† gennaio 2002, in relazione allíoccupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione presentata. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina con proprio decreto i parametri retributivi e le modalità di calcolo e di corresponsione delle somme di cui al comma 3, lettera a) nonchè le modalità per la successiva imputazione delle stesse alla posizione contributiva del lavoratore interessato. Il Ministro, con proprio decreto, determina altresì le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori díopera extracomunitari nei confronti dei quali sia stato messo un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno ovvero sia intervenuta una sentenza di condanna, anche non definitiva, pronunciata in Italia o in uno dei Paesi dellíUnione Europea per uno dei delitti indicati negli articoli 380 e 381 del Codice di procedura penale. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono comunque impedimento allíespulsione dei soggetti extracomunitari che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

8. Chiunque presenti una dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1 su falsi presupposti, conoscendone la non veridicità, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione della presente legge, è punito, solo per questo, solo con la pena da due a nove mesi di reclusione".

 

Art. 26.

26.5

Boco, Turroni, De Petris, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Sopprimere líarticolo.

26.6

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Sopprimere il comma 1.

26.200

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sostituire le parole: "Entro sei mesi" con le seguenti: "Entro quattro mesi".

26.201

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, dopo le parole: "nonché alla revisione" sopprimere le parole: "ed armonizzazione".

26.7

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Sopprimere il comma 2.

26.202

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, sostituire le parole: "Entro quattro mesi" con le parole: "Entro due mesi".

26.203

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, sostituire le parole: "Entro quattro mesi" con le parole: "Entro tre mesi".

26.204

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, sostituire le parole: "limitatamente alle seguenti finalità" con le parole: "esclusivamente alle seguenti finalità".

26.8

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Sopprimere la lettera a) del comma 2.

26.205

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, punto a), sostituire le parole: "razionalizzare líimpiego della telematica" con le parole: "incentivare líimpiego della telematica".

26.206

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, punto a), dopo le parole: "tra le amministrazioni pubbliche" aggiungere le parole: "e gli enti locali".

26.207

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, punto a), dopo le parole: "tra le amministrazioni pubbliche" aggiungere le parole: "e gli altri organismi competenti".

26.9

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Sopprimere la lettera b) del comma 2.

26.208

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, punto b), sostituire la parola: "assicurare" con la parola: "incentivare".

26.209

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, punto b), sopprimere le parole: "già realizzati a riguardo o".

26.210

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, punto b), dopo le parole: "presso le amministrazioni pubbliche" aggiungere le parole: "e gli altri organismi interessati".

26.10

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Sopprimere la lettera c) del comma 2.

26.211

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, punto c), sostituire la parola: "promuovere" con la parola: "incentivare".

26.212

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, punto c), sostituire le parole: "le opportune iniziative" con le parole: "ogni idonea iniziativa".

26.213

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, punto c), dopo le parole: "per la riorganizzazione" aggiungere le parole: "ed il completamento".

26.13

Boscetto, Falcier

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Il regolamento previsto dallíarticolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dallíarticolo 25, è emanato entro sei mesi dallíapprovazione della presente legge".

26.214

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"2-bis. Entro sei mesi dallíentrata in vigore della presente legge si procede ad emanare un decreto di regolarizzazione dei cittadini stranieri già presenti irregolarmente sul territorio dello Stato, prevedendo come condizione la presenza in Italia al 31 dicembre 2001.

2-ter. Gli interessati dichiarano sotto la propria responsabilità di trovarsi sul territorio nazionale alla data di cui al comma precedente.

2-quater. Chiunque presenti una dichiarazione non veritiera è punito ai sensi della vigente normativa in materia di falsa dichiarazione".

26.2

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Entro sei mesi dallíentrata in vigore della presente legge si procede ad emanare un decreto di regolarizzazione dei cittadini stranieri già presenti irregolarmente sul territorio dello Stato, prevedendo come condizione la presenza in Italia alla data antecedente líapprovazione della presente legge".

26.3

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Sopprimere il comma 3.

26.11

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Sopprimere il comma 3.

26.215

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, dopo le parole: "permanenza temporanea e assistenza" aggiungere le parole: "estesa allíintero territorio nazionale".

26.216

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, sopprimere le parole da: "sentito il Comitato di cui..." fino a: "articolo 2 della presente legge".

26.217

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, sopprimere le parole: ", in particolari situazioni di emergenza,".

26.218

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, sostituire le parole: ", in particolari situazioni di emergenza," con le parole: ", sulla base di autonoma valutazione della situazione locale,".

26.219

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, dopo le parole: ", in particolari situazioni di emergenza," sostituire le parole: "può disporre" con la parola: "dispone".

26.220

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, sopprimere le parole: "fatte salve le disposizioni sul loro allontanamento dal territorio medesimo".

26.221

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, sostituire le parole: "fatte salve le disposizioni sul loro allontanamento" con le parole: "tenuto conto delle disposizioni sul loro allontanamento".

26.1

Peterlini, Kofler, Betta, Michelini, Thaler Ausserhofer, Ruvolo, Salsano, Andreotti, Rollandin

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Per gli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno tre anni nel territorio dello Stato al momento dellíentrata in vigore della presente legge, il presupposto di soggiorno ai fini del rilascio della Carta di soggiorno di cui allíarticolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998, rimane quello di cinque anni previsto nella normativa (previgente)".

26.12

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Sopprimere il comma 4.

26.12a

Boscetto

Sopprimere il comma 4.

26.500

Dentamaro, Toia, Baio Dossi, Giaretta, Cambursano, Petrini

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"5. Le disposizioni del capo I della presente legge diventeranno operative solo al momento della integrale attuazione della riforma dellíanagrafe informatizzata prevista dallíarticolo 14 della presente legge".

26.0.1

Bettamio

Dopo líarticolo 26, aggiungere il seguente:

"Art. 26-bis.

(Disposizioni relative al Comitato parlamentare di controllo e vigilanza
in materia di immigrazione ed asilo)

1. Al Comitato parlamentare istituito dallíarticolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, (che assume la denominazione di Comitato parlamentare di controllo e vigilanza in materia di immigrazione e asilo), sono altresì attribuiti compiti di indirizzo e vigilanza circa la concreta attuazione della presente legge, nonché degli accordi internazionali e della restante legislazione in materia di immigrazione (ed asilo). Su tali materie il Governo presenta annualmente al Comitato una relazione. Il Comitato riferisce annualmente alle Camere sulla propria attività".

26.0.100

Bettamio, Moro, Magnalbò, Del Pennino, Provera

Dopo líarticolo 26, aggiungere il seguente:

"Art. 26-bis.

(Disposizioni relative al Comitato parlamentare di controllo e vigilanza
in materia di immigrazione ed asilo)

1. Al Comitato parlamentare istituito dallíarticolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, che assume la denominazione di "Comitato parlamentare di controllo sullíattuazione dellíaccordo di Schengen, di vigilanza sullíattività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione" sono altresì attribuiti compiti di indirizzo e vigilanza circa la concreta attuazione della presente legge, nonché degli accordi internazionali e della restante legislazione in materia di immigrazione. Su tali materie il Governo presenta annualmente al Comitato una relazione. Il Comitato riferisce annualmente alle Camere sulla propria attività".

 

Art. 27.

27.10a

Giaretta, Cambursano, Dentamaro, Petrini, Toia, Dato

Sostituire líarticolo con il seguente:

"Art. 27-bis.

(Autorizzazioni di spesa)

1. Per la realizzazione di nuove strutture da adibire a centri di accoglienza temporanea e a centri di accoglienza per richiedenti asilo, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per líanno 2002 e di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004".

Compensazione Gruppo Margherita-DL-Ulivo (vedi em. 27.0.3a)

27.400

Giaretta, Cambursano, Dentamaro, Petrini, Toia, Dato

Sostituire líarticolo con il seguente:

"Art. 27-bis.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dallíattuazione della presente legge, valutati in 40 milioni di euro per líanno 2002, ed in 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nellíambito dellíunità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dellíeconomia e delle finanze.

2. Il Ministro dellíeconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

Compensazione Gruppo Margherita-DL-Ulivo (vedi em. 27.0.3a)

27.2

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Sostituire líarticolo con il seguente:

"1. Per fronteggiare gli oneri derivanti dallíattuazione degli articolo 11, comma 1, lettera c), articoli 15 e 25 è autorizzata la spesa di 27 milioni di euro per líanno 2002, di 60 milioni di euro per líanno 2003 e di 40,88 milioni di euro per líanno 2002, cui si provvede:

a) quanto a 27 milioni di euro per líanno 2002 mediante incremento dellíaccisa sul tabacco, fino a concorrenza del predetto importo;

b) quanto a 60 milioni di euro per líanno 2003 e 40,88 milioni di euro per il 2004 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nellíambito dellíunità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per líanno 2001, allo scopo utilizzando líaccantonamento relativo al ministero delle finanze".

27.500

Boscetto

Sostituire líarticolo con il seguente:

"1. Dallíapplicazione degli articoli 2, 4, 14, 15, 16, 17 e 26 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

2. Allíonere derivante dallíattuazione degli articoli 1, 11, comma 1, lettera c), 12 e 25, valutato in 18,36 milioni di euro per líanno 2002, 115,14 milioni di euro per líanno 2003, 110,07 milioni di euro per líanno 2004 e 85,28 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellíambito dellíunità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dellíeconomia e delle finanze per líanno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando líaccantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dellíeconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

27.5

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Sopprimere il comma 1.

27.11

Cambursano, Giaretta, Dentamaro, Petrini, Toia, Dato

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini dellíattuazione degli articoli 12, comma 1, lettera a), e 25, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per líanno 2002, e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, per gli oneri connessi alla realizzazione di nuove strutture da adibire a centri di accoglienza temporanea e a centri di accoglienza per richiedenti asilo.

2. Agli oneri derivanti dallíattuazione della presente legge valutati è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per líanno 2002, e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, cui si provvede quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellíambito dellíunità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dellíeconomia e delle finanze per líanno 2002.

3. Il Ministro dellíeconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

27.12a

Giaretta, Cambursano, Dentamaro, Petrini, Toia, Dato

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per fronteggiare gli oneri dallíattuazione degli articoli 11, comma 1, lettera c), 12, comma 1, lettera a) e 25, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per líanno 2002, di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, cui si provvede quanto a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellíambito dellíunità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dellíeconomia e delle finanze per líanno 2002.

2. Il Ministro dellíeconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

Compensazione Gruppo Margherita-DL-Ulivo (vedi em. 27.0.3a)

27.13a

Giaretta, Cambursano, Dentamaro, Petrini, Toia, Dato

Al comma 1, la lettera a) è soppressa.

Compensazione Gruppo Margherita-DL-Ulivo (vedi em. 27.0.3a)

27.500

Guerzoni, Viviani, Battafarano, Gruosso, Piloni, Di Siena, Vitali

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) quanto a 18,59 milioni di euro per líanno 2002 ed a 15,49 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 sono ridotti gli importi iscritti nei fondi speciali di parte corrente per ciascun Ministero, così come indicati nella Tabella A richiamata allíarticolo 78, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per ciascun anno del triennio 2002-2004, di una percentuale dellíammontare complessivo, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza degli oneri conseguenti;".

27.1

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: "utilizzo delle economia derivanti" fino alla fine della lettera con le altre: "corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nellíambito dellíunità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per líanno 2001".

27.0.1

Callegaro

Dopo líarticolo 27 del decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, è aggiunto il seguente:

"Art. 27-bis.

(Ingresso per lavoro in casi particolari
di straordinaria necessità ed urgenza)

1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, per la seguente categoria di lavoratori stranieri è rilasciata autorizzazione al lavoro, con rilascio e/o trasformazione del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per lavoro subordinato domestico, riconoscendosi il particolare valore morale e sociale dellíopera prestata, la necessità e líurgenza di provvedere: assistenti domiciliari permanenti per persone anziane ovvero invalide, assunte con regolare contratto dalla persona interessata ovvero da un parente entro il quarto grado, che ne garantisca altresì líalloggio, con certificazione medica della patologia da cui è affetto líinteressato (rilasciata dalla ASL di appartenenza) ed autocertificazione dellíinteressato o del familiare circa la necessità di assistenza domiciliare domestica continua.

2. Con regolamento di attuazione verranno disciplinate le ulteriori modalità e termini per il rilascio delle predette autorizzazioni al lavoro e dei permessi di soggiorno.

3. Il permesso di soggiorno per lavoro domestico ha validità di un anno, con prima scadenza al 31 dicembre dellíanno in cui è stato richiesto, e può essere rinnovato per un numero indeterminato di volte.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno solare, il lavoratore straniero dovrà richiedere il rinnovo, producendo nuova autocertificazione da parte dellíinteressato o di un familiare entro il quarto grado, attestante il permanere della necessità di assistenza domestica domiciliare.

5. Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato domestico potrà essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato solo dopo cinque anni (tre anni) di rinnovi ininterrotti.

6. Decorso lo stesso termine, lo straniero titolare di permesso di soggiorno per lavoro domestico, potrà richiedere la carta di soggiorno di cui allíarticolo 9".

27.0.2

Forlani

Dopo líarticolo 27, aggiungere il seguente:

"Art. 27-bis.

1. Sino al 30 giugno 2001 possono richiedere il rilascio del permesso di soggiorno, della durata di due anni, rinnovabile, per motivi di lavoro subordinato, esclusivamente quali collaboratori domestici, i lavoratori stranieri già presenti in Italia prima della data di entrata in vigore della presente legge, previa presentazione alla Questura competente per territorio di apposita domanda corredata da:

a) idonea documentazione circa líeffettiva presenta in Italia prima dellíentrata in vigore della presente legge;

b) un contratto di lavoro subordinato per lavoro domestico, il quale preveda condizioni non inferiori a quelle stabilite dal contratto collettivo di lavoro applicabile ai collaboratori domestici e che abbia durata per almeno ventiquattro mesi successivi alla entrata in vigore della presente legge e che assicuri la retribuzione per almeno ventiquattro ore settimanali. Tale contratto deve recare sottoscrizione autenticata, prevedere la sola condizione sospensiva della concessione del permesso di soggiorno e deve essere verificato dalla competente Direzione provinciale del lavoro. I contratti, al fine di soddisfare la condizione dellíorario minimo retribuito, potranno essere sottoscritti anche con una pluralità di datori di lavoro;

c) uníautocertificazione del datore di lavoro o, qualora più díuno, dei datori di lavoro, da cui si evinca la loro residenza; lo stato di famiglia; la consistenza e la composizione del nucleo familiare e la titolarità di un reddito sufficiente a coprire le spese per le retribuzioni, vitto alloggio e contributi per il lavoratore assunto, anche comulando il reddito dei parenti conviventi con i medesimi datori di lavoro, secondo le tabelle allegate alla presente legge. Nel caso di pluralità di contratti, la titolarità del reddito sufficiente deve essere verificata con riferimento a ciascun datore di lavoro;

d) líattestato di versamento allíINPS da parte del datore di lavoro, per mezzo di apposito bollettino, dei contributi dovuti per gli otto mesi successivi allíentrata in vigore della presente legge e, qualora il lavoratore abbia prestato la propria opera quale collaboratore domestico precedentemente allíassunzione di cui punto b) senza che siano stati versati i contributi dovuti per detti periodi, con il versamento da parte del datore di una somma pari a sei mesi della contribuzione dovuta per il pregresso rapporto di lavoro, sulla base di un orario di lavoro di almeno ventiquattro ore settimanali. Il versamento di detta somma esonera il datore di lavoro dal versamento di qualsiasi ulteriore somma dovuta per il mancato rispetto dellíobbligo contributivo, anche a titolo di sanzione amministrativa o di interessi ed estingue qualsiasi reato correlato al mancato rispetto degli obblighi contributivi o allíutilizzo del lavoratore straniero presente irregolarmente sul territorio italiano, con riferimento ai periodi precedenti allíentrata in vigore della presente legge. In caso di più datori di lavoro, ciascuno sarà tenuto al versamento delle predette somme contributive in proporzione alle ore che saranno prestate a suo favore dal collaboratore domestico assunto, sempre nel rispetto del minimo complessivo di ventiquattro ore settimanali retribuite. Detta ripartizione dellíonere tra più datori di lavoro è valida anche con riferimento alla regolarizzazione del periodo pregresso.

I contributi versati in anticipo non sono rimborsabili, salvo il caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro dovuta a giusta o nel caso di mancata concessione del permesso di soggiorno da parte delle Autorità competenti, in questíultimo caso previa presentazione di idonea documentazione allíINPS circa líavvenuto diniego alla concessione del permesso di soggiorno e copia autenticata del passaporto del lavoratore non comunitario attestante líeffettivo abbandono del territorio nazionale.

2. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, (...) detta cessazione dovrà essere comunicata immediatamente sia alla Questura che alla Direzione provinciale del lavoro sia dal lavoratore che dal datore di lavoro. In mancanza della predetta comunicazione, il permesso di soggiorno del lavoratore cessa di validità ed il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di lire 5.000.000 per líomessa comunicazione.

3. Effettuata detta comunicazione, allo straniero che ne faccia richiesta viene rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per inserimento lavorativo solo ed esclusivamente quale collaboratore domestico, di validità pari al periodo residuo, ed in ogni caso di durata non inferiore a sei mesi, che dà diritto ad essere iscritto nelle liste di collocamento.

4. Qualora in detto periodo di validità del permesso di soggiorno per inserimento lavorativo domestico lo straniero sia assunto nuovamente (...) otterrà dalla Questura, previo soddisfacimento di tutte le condizioni e gli adempimenti di cui al comma 1, nuovo permesso di soggiorno per lavoro domestico della durata di due anni, rinnovabile.

5. Il permesso di soggiorno per lavoro domestico concesso sulla base della presente legge non può essere convertito in altro permesso di soggiorno, se non in un permesso di soggiorno per lavoro nel rispetto delle condizioni e dei limiti delle quote annuali díingresso per lavoro autorizzate ogni anno in applicazione dellíarticolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni e salvo il diritto ad ottenere da parte dello straniero il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare".

27.0.3a
Compensazione Gruppo Margherita-DL-Ulivo

Giaretta

Dopo líarticolo 27, aggiungere il seguente:

"Art. 27-bis.

(Norme di copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti della presente legge, valutati in 600 milioni di euro per líanno 2002 e 500 milioni di euro a decorrere dallíanno 2003, si provvede in parte mediante riduzione, nel limite massimo del 70 per cento, degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, nellíunità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione della spesa del Ministero dellíeconomia e delle finanze per líanno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando líaccantonamento relativo a ciascun ministero; per la rimanente parte si provvede mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 ñ Altri fondi di riserva cap. 3003) di cui allíarticolo 9-ter della legge n. 468 del 1978, come quantificato per gli anni 2002, 2003 e 2004 dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

A decorrere dal 2005, per il reperimento delle eventuali risorse aggiuntive necessarie allíattuazione del presente articolo si provvede secondo le procedure previste dallíarticolo 11-ter, comma 7, ovvero dallíarticolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dellíeconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. È abrogato líarticolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

3. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio per líanno finanziario 2002 e le relative proiezioni per gli anni 2003-2004 relativi alla categoria IV, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria o legislativamente predeterminate, sono ridotti del 5 per cento.

4. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per líanno finanziario 2002 e le relative proiezioni per gli anni 2003 e 2004, concernenti le spese classificate "Consumi intermedi" sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonchè di quelli eventi natura obbligatoria.

5. Allíarticolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 líimposta è determinata applicando al valore della produzione netta líaliquota del 6,5 per cento".

Il Ministro dellíeconomia e delle finanze provvede a ridurre i trasferimenti alle regioni in misura pari alle maggiori entrate derivanti dallíapplicazione delle presenti norme".

 

BOZZE DI STAMPA

20 febbraio 2002

N. 1 ANNESSO III

 

Modifica alla normativa in materia di immigrazione
e di asilo (795)


EMENDAMENTI

Art. 4.

4.106 (testo 2)

Cambursano

Al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

"a-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno deve essere sottoposto a rilievi fotodattiloscopici"".

Al comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

"e-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere sottoposto a rilievi fotodattiloscopici"".

Conseguentemente, allíarticolo 12, comma 1, lettera a), comma 5 dellíarticolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998 ivi modificato, sostituire, ovunque, le parole: "trenta giorni" con le seguenti: "quindici giorni".


Art. 6.

6.0.1 (testo 2)

Cambursano

Dopo líarticolo 6, inserire il seguente:

"Art. 6-bis.

(Norme penali)

1. Il comma 3 dellíarticolo 6 del decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:

"Lo straniero che, a richiesta di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno, deve essere sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza possono accompagnare lo straniero nei propri uffici e ivi trattenerlo per il tempo necessario per líidentificazione e comunque non oltre le 24 ore".

2. Líarticolo 495 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 495. - (Falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale o allíAutorità giudiziaria sulla identità o su qualità personali proprie o di altri). ñ 1. Chiunque, a seguito di espressa richiesta, dichiara o attesta falsamente ad un pubblico ufficiale nellíesercizio delle funzioni o del servizio, ovvero in un atto pubblico, la propria identità o stato o altre qualità della propria o della altrui persona, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata ad essere riprodotta in un atto pubblico, ovvero se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa da un imputato allíAutorità giudiziaria o ad Autorità da essa delegata, ovverso se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome".

3. Líarticolo 496 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 496. - (False dichiarazioni sulla identità o qualità personali proprie o di altri). ñ 1. Chiunque, fuori dai casi indicati dagli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato, o su altre qualità della propria o della altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a persona incaricata di un pubblico servizio, nellíesercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione fino a due anni".

4. Allíarticolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera m), è aggiunta la seguente:

"n) delitti di ingresso, transito o permanenza nel territorio dello Stato previsti dagli articoli 13 e 13-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998".

5. Allíarticolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera m), è aggiunta la seguente:

"n) falsa attestazione sulla identità o su qualità personali proprie o di altri prevista dallíarticolo 495 del codice penale".

6. Allíarticolo 449, comma 6, del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

"6-bis. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano qualora il reato per cui è richiesto il giudizio direttissimo risulta connesso con il reato di cui allíarticolo 495 del codice penale. Se la riunione è indispensabile prevale in ogni caso il rito direttissimo"".

Conseguentemente, allíarticolo 12, comma 1, lettera a), al comma 5 dellíarticolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998 ivi modificato, sostituire ovunque le parole: "trenta giorni" con le parole: "quindici giorni".


Art. 10.

10.11a/203

Boscetto

Allíemendamento 10.11/a, comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 3-quinquies con il seguente:

"3-quinquies. Allíarticolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: "609-octies del codice penale" sono inserite le seguenti: "nonchè dallíarticolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,"".

10.11a/200

Brutti Massimo, Guerzoni

Allíemendamento 10.11a, allíarticolo 12 ivi richiamato, comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso 9-bis.

10.11a/201

Brutti Massimo, Guerzoni

Allíemendamento 10.11a, allíarticolo 12 ivi richiamato, comma 1, lettera d), al capoverso 9-bis sopprimere la parola: "fermarla".

10.11a/202

Brutti Massimo, Guerzoni

Allíemendamento 10.11a, allíarticolo 12 ivi richiamato, comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso 9-quater".

10.11a (testo corretto)

Boscetto, Pastore

Sostituire líarticolo con il seguente:

"Art. 10.

(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)

1. Allíarticolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare líingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare líingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 15.000 per ogni persona.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare líingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare líingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadino o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. La stessa pena si applica quando il fatto è commesso in concorso di tre o più persone o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.";

c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate se:

a) il fatto riguarda líingresso o la permanenza nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) per procurare líingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;

c) per procurare líingresso o la permanenza la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.

3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni persona.

3-quater. Per le aggravanti di cui ai commi 3-bis, 3-ter non si fa luogo al giudizio di prevalenza o equivalenza con eventuali circostanze attenuanti concorrenti.

3-quinquies. Alle persone condannate per i fatti di cui ai commi 3, 3-bis, 3-ter si applicano le disposizioni dellíarticolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni.";

d) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

"9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.

9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere chiamate a concorrere alle attività di cui al comma 9-bis.

9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, anche da parte delle navi di cui allíarticolo 200 del codice della navigazione nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.

9-quinquies. Le modalità di intervento delle navi della Marina militare nonchè quelle di raccordo con le attività svolte dalle altre unità navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri dellíinterno, della difesa, dellíeconomia, delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.

9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili anche per i controlli concernenti il traffico aereo".".

Art. 25.

25.0.200/1

Eufemi, Gubert, Borea, Sodano Calogero

Allíemendamento 25.0.200, al comma 1, dopo le parole: "alle proprie dipendenze" inserire le seguenti: "o a titolo di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione".

25.0.200/2

Guerzoni, Di Siena, Piloni, Viviani, Brutti Massimo

Allíemendamento 25.0.200, al comma 1, sopprimere le parole: "adibendolo ad attività di assistenza diretta a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che nei limitano líautosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare,".

25.0.200/3

Eufemi, Gubert, Borea, Sodano Calogero

Allíemendamento 25.0.200, al comma 1, dopo le parole: "sussistenza del rapporto di lavoro" aggiungere le seguenti: "dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione".

25.0.200/4

Eufemi, Borea, Sodano Calogero

Allíemendamento 25.0.200, al comma 1, dopo le parole: "rapporto di lavoro" inserire le seguenti: "subordinato o autonomo".

25.0.200/5

Boco, De Petris, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Allíemendamento 25.0.200, al comma 1, dopo le parole: "rapporto di lavoro" aggiungere la seguente: "subordinato".

25.0.200/6

Giaretta, Toia, Petrini, Dentamaro, Baio Dossi, Cambursano

Allíemendamento 25.0.200, al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Compensazione Gruppo Margherita (vedi em. 27.0.3a)

25.0.200/7

Guerzoni, Di Siena, Piloni, Viviani, Brutti Massimo

Allíemendamento 25.0.200, al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

25.0.200/8

Boco, De Petris, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Allíemendamento 25.0.200, al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

25.0.200/9

Stiffoni, Monti

Allíemendamento 25.0.200, al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: "Non possono essere interessati dalla dichiarazione di emersione i lavoratori extracomunitari che non siano stati titolari, nei tre anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, di almeno un permesso di soggiorno, anche se scaduto alla medesima data".

25.0.200/10

Boco, De Petris, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Allíemendamento 25.0.200, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Gli imprenditori che hanno fatto ricorso a lavoro irregolare, in periodo precedente il 1† gennaio 2002, occupando alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari, possono denunciare, entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro mediante presentazione alla prefettura, uffico territoriale di Governo competente per territorio, della dichiarazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. Tale disposione non si applica con riferimento al lavoro irregolare prestato dai soggetti richiamati allíarticolo 62, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

Conseguentemente al comma 8, dopo le parole: "del comma 1" aggiungere le seguenti: "e 1-bis".

25.0.200/11

Boco, De Petris, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Allíemendamento 25.0.200, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tale disposizione si applica altresì agli imprenditori che hanno fatto ricorso a lavoro irregolare, occupando alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari, con esclusione dei soggetti richiamati allíarticolo 62, comma 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento al lavoro irregolare prestato".

25.0.200/12

Giaretta, Toia, Petrini, Dentamaro, Baio Dossi, Cambursano

Allíemendamento 25.0.200, dopo il commma 1, inserire il seguente comma:

"1-bis Allíarticolo 10, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) Le spese sostenute dai soggetti con reddito imponibile annuale ai fini IRPEF inferiori ad euro 100.000, per le retribuzioni o compensi corrisposti ad addetti al lavoro domestico di sostegno al bisogno familliare, nonché ad addetti allíassistenza domiciliare a favore di familiari a carico portatori di handicap o ultra sessantacinquenni non autosufficienti, nel limite complessivo massimo di 8.000 euro per anno díimposta."".

Compensazione Gruppo Margherita (vedi em. 27.0.3a)

25.0.200/13

Eufemi, Gubert, Borea, Sodano Calogero

Allíemendamento 25.0.200, al comma 2, lettera a), sostituire le parole: "o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia" con le seguenti: "o di uno Stato dellíUnione Europea".

25.0.200/14

Boco, De Petris, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Allíemendamento 25.0.200, al comma 2, lettera d), sostituire la parola: "di riferimento" con le seguenti: "sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative delle lavoratrici, dei lavoratori e dei datori di lavoro domestico;".

25.0.200/15

Guerzoni, Di Siena, Basso, Piloni, Viviani, Brutti Massimo

Allíemendamento 25.0.200, sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, al comma 6, sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente, ridurre gli importi iscritti nei fondi speciali di parte corrente per ciascun Ministero, così come indicati nella Tabella A richiamata allíarticolo 78, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per ciascun anno del triennio 2002-2004, di una percentuale dellíammontare complessivo, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza degli oneri conseguenti.

25.0.200/16

Boco, De Petris, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Allíemendamento 25.0.200, al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) attestato di pagamento di un contributo forfettario, imputato alla posizione contributiva del prestatore díopera, nella misura pari allíimporto previsto per tre mesi per il rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penali ed interessi;".

25.0.200/17

Giaretta, Toia, Petrini, Dentamaro, Baio Dossi, Cambursano

Allíemendamento 25.0.200, al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente:

"b) copia di impegno a stipulare con il prestatore díopera un contratto di lavoro subordinato ovvero, nel caso di prestazioni non assimilabili al lavoro subordinato, un contratto di collaborazione coordinata e continuativa".

Compensazione Gruppo Margherita (vedi em. 27.0.3a)

25.0.200/18

Boco, De Petris, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Allíemendamento 25.0.200, al comma 3, lettera b), sostituire le parole da: "nei termini di cui al comma 5" fino alla fine con le seguenti: "un contratto di lavoro subordinato nel settore del lavoro domestico".

25.0.200/19

Guerzoni, Di Siena, Piloni, Viviani, Brutti Masssimo

Allíemendamento 25.0.200, sostituire, al comma 4, le parole da: "un permesso" fino alla fine del comma con le seguenti: "un permesso per lavoro subordinato della durata determinata in base allíarticolo 4 del testo unico n. 286 del 1998".

25.0.200/20

Boco, De Petris, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Allíemendamento 25.0.200, al comma 4, sostituire le parole da: "un permesso" fino alla fine del periodo con le seguenti: "un permesso per lavoro subordinato della durata determinata in base allíarticolo 4 della presente legge".

25.0.200/21

Basso

Allíemendamento 25.0.200, al comma 4, sopprimere le parole: "della continuazione del rapporto e".

25.0.200/22

Boco, De Petris, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Allíemendamento 25.0.100, al comma 4, sopprimere líultimo periodo.

25.0.200/23

Boco, De Petris, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Allíemendamento 25.0.200, sopprimere il comma 5.

25.0.200/24

Basso

Allíemendamento 25.0.200, sopprimere il comma 5.

25.0.200/25

Boco, De Petris, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Allíemendamento 25.0.200, al comma 5, sostituire la parola: "soggiorno" con le seguenti: "lavoro subordinato".

25.0.200/26

Boco, De Petris, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Allíemendamento 25.0.200, al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

25.0.200/27

Basso

Allíemendamento 25.0.200, sostituire il secondo periodo del comma 5 con il seguente: ", da presentare agli uffici individuati da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali".

25.0.200/28

Basso

Allíemendamento 25.0.200, sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, ridurre gli importi iscritti nei fondi speciali di parte corrente per ciascun Ministero, così come indicati nella Tabella A richiamata allíarticolo 78, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per ciascun anno del triennio 2002-2004, di una percentuale dellíammontare complessivo, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza degli oneri conseguenti.

25.0.200/29

Guerzoni, Di Siena, Piloni, Viviani, Massimo Brutti, Basso

Allíemendamento 25.0.200, al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, ridurre gli importi iscritti nei fondi speciali di parte corrente per ciascun Ministero, così come indicati nella Tabella A richiamata allíarticolo 78, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per ciascun anno del triennio 2002-2004, di una percentuale dellíammontare complessivo, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza degli oneri conseguenti.

25.0.200/30

Boco, De Petris, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Allíemendamento 25.0.200, al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

25.0.200/31

Basso

Allíemendamento 25.0.200, al comma 7, sostituire le parole: "dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno" con le seguenti: "da quelli indicati per líespulsione amministrativa di cui allíarticolo 13, comma 2, lettere a) e b) del testo unico n. 286 del 1998".

25.0.200/32

Basso

Allíemendamento 25.0.200, al comma 7, dopo le parole: "sentenza di condanna" sopprimere le seguenti: ", anche non".

25.0.200/33

Basso

Allíemendamento 25.0.200, al comma 7, dopo le parole: "in Italia" sopprimere le seguenti: "o in uno dei paesi dellíUnione europea".

25.0.200/34

Basso

Allíemendamento 25.0.200, al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Qualora i rapporti di lavoro occupino prestatori díopera extracomunitari nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione amministrativa ai sensi dellíarticolo 13, comma 2, lettere a) e b) del testo unico n. 286 del 1998, e sia stato rilasciato il permesso di soggiorno di cui al comma 4, il Prefetto provvede a revocare tale provvedimento".

25.0.200/35

Stiffoni, Monti

Allíemendamento 25.0.200, sostituire il comma 8, con il seguente:

"8. Chiunque presenti una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1 è punito, solo per questo, con la pena di cui allíarticolo 495 del codice penale, aumentata di un terzo".

25.0.200/36

Giaretta, Toia, Petrini, Dentamaro, Baio Dossi, Cambursano

Allíemendamento 25.0.200, dopo il comma 8, inserire il seguente:

"8-bis. I lavoratori o collaboratori inseriti nelle dichiarazioni di emersione di cui al comma 1 possono estinguere i loro debiti fiscali e previdenziali, connessi alla prestazione di lavoro irregolare, per ciascuno degli anni che intendono regolarizzare, mediante il pagamento di una contribuzione sostitutiva, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di 50 euro per ogni anno pregresso, senza applicazione di sanzioni e interessi. Il pagamento è effettuato nei termini e modalità stabiliti dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. È precluso ogni accertamento fiscale e previdenziale sui redditi di lavoro per gli anni regolarizzati. I lavoratori possono, a domanda, ricostruire in tutto o in parte la loro posizione pensionistica per gli anni pregressi, fino ad un massimo di cinque anni, esclusivamente mediante contribuzione volontaria".


25.0.200 (testo corretto)

Il Governo

Dopo líarticolo 25, inserire il seguente:

"Art. 25-bis.

(Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare)

1. Chiunque, in periodo precedente il 1† gennaio 2002, in ogni caso nei tre mesi antecedenti tale data, ha occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria, adibendolo ad attività di assistenza diretta a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano líautosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, può denunciare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro mediante presentazione alla prefettura, ufficio territoriale di Governo competente per territorio, della dichiarazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La denuncia di cui al periodo precedente è limitata ad una unità per nucleo familiare, con riguardo al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare

2. La dichiarazione di emersione contiene a pena di inammissibilità:

a) le generalità del datore di lavoro, ed una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia;

b) líindicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati;

c) líindicazione della tipologia e delle modalità di impiego;

d) líindicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di emersione è allegata:

a) attestato di pagamento di un contributo forfettario, pari allíimporto trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penali o di interessi;

b) copia di impegno a stipulare con il prestatore díopera, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno previsto dallíarticolo 5-bis di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

4. Nei venti giorni successivi alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura-ufficio territoriale di Governo competente per territorio, verifica líammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e il questore rilascia al prestatore di lavoro un permesso, della durata di 1 anno, rinnovabile per uguali, successivi periodi, se è data prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata. Lo stesso ufficio assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui è riferita la denuncia.

5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, le parti stipulano nelle forme previste dalla presente legge il contratto di soggiorno alle condizioni previste nella dichiarazione di emersione. La mancata stipulazione del contratto determina in ogni caso la decadenza dal permesso di soggiorno.

6. I datori di lavoro che presentano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi precedenti, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute, antecedentemente al 1† gennaio 2002, in relazione allíoccupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione presentata. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina con proprio decreto i parametri retributivi e le modalità di calcolo e di corresponsione delle somme di cui al comma 3, lettera a) nonchè le modalità per la successiva imputazione delle stesse alla posizione contributiva del lavoratore interessato. Il Ministro, con proprio decreto, determina altresì le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori díopera extracomunitari nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno ovvero sia intervenuta una sentenza di condanna, anche non definitiva, pronunciata in Italia o in uno dei paesi dellíUnione Europea per uno dei delitti indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono comunque impedimento allíespulsione dei soggetti extracomunitari che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

8. Chiunque presenti una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1 su falsi presupposti, conoscendone la non veridicità, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione della presente legge, è punito, solo per questo, con la pena da due a nove mesi di reclusione".