DECRETO MINISTERIALE del 4/2/2002

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17.5.2001, di programmazione dei flussi per il 2001, che ha autorizzato líingresso di n. 83.000 cittadini stranieri non comunitari e, in particolare, ha disposto, allíarticolo 1, comma 2, di ammettere in Italia, ìper motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti allíestero, chiamati e autorizzati nominativamente, entro una quota massima di n. 33.000 personeî;

             Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellíimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286, e successive modifiche, ed in particolare líarticolo 3, comma 4, il quale prevede che ìin caso di mancata pubblicazione dei decreti di programmazione annuali, la determinazione delle quote Ë disciplinata in conformitý con gli ultimi decreti pubblicati ai sensi del presente testo unico nellíanno precedenteî;

             Considerato che vi Ë la necessitý di autorizzare líingresso di cittadini stranieri non comunitari per lo svolgimento di attivitý lavorative stagionali per soddisfare le esigenze del settore turistico alberghiero e agricolo;

             Ritenuto pertanto di stabilire, in conformitý alla quota massima prevista per i lavoratori stagionali dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 aprile 2001, una quota di ingresso di 33.000 lavoratori stagionali per líanno 2002, in attesa dellíemanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dallíarticolo 3, comma 4 del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286.

 decreta 

Art. 1.

 1. Eí stabilita per líanno 2002, una quota massima di n. 33.000 lavoratori subordinati stagionali non comunitari, ripartita tra le Regioni e Province autonome di cui al prospetto allegato, che fa parte integrante del presente decreto, con le quote massime ivi assegnate.

 2. La quota di cui al comma 1, riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Paesi candidati allíadesione allíUnione Europea (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania e Bulgaria) e di Paesi per i quali sono in vigore con líItalia accordi bilaterali sul lavoro stagionale.

 Roma, 4 febbraio 2002

                                                                                                  Firmato
                                                                                             
IL MINISTRO
                                                                                 
          Roberto Maroni


ALLEGATO

 REGIONE 

PIEMONTE

                                           1.300

LOMBARDIA

                                           1.000

TRENTO

                                           7.000

BOLZANO

                                         13.000

VENETO

                                           5.000

FRIULI VENEZIA GIULIA

                                           1.000

LIGURIA

                                              100

EMILIA ROMAGNA

                                           3.000

TOSCANA

                                           1.000

MARCHE

                                              300

LAZIO

                                              300

 TOTALEÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ......................ÖÖ...ÖÖÖÖÖ..33.000