CAPITOLO II

Principi fondamentali e garanzie

Articolo 4

 

1.     Gli Stati membri assicurano che le richieste di asilo non siano respinte né escluse dall’esame per il solo motivo che ai richiedenti asilo è richiesto di presentare la domanda al momento dell’arrivo al confine o entro un determinato periodo di tempo dopo l’ingresso nel territorio.

2.     Gli Stati membri possono esigere che il richiedente asilo presenti personalmente la domanda al confine o nel territorio dello Stato membro.

Gli Stati membri possono prevedere, per legge, la possibilità di presentare una domanda di asilo per conto di persone a carico del richiedente. In tal caso, la normativa nazionale stabilirà le condizioni che devono essere soddisfatte perché una persona possa presentare un’istanza separata a titolo personale, tenendo conto delle disposizioni di cui all’articolo 7(3)

3.     Gli Stati membri assicurano che l’esame delle domande di asilo inizierà il prima possibile

 

A tal fine gli Stati membri assicurano che

 

a)     tutte le autorità interessate, alle quali probabilmente si rivolgerà il richiedente asilo al confine o nel territorio dello Stato membro, ricevano istruzioni per la trattazione delle domande di asilo, comprese le indicazioni per trasmettere le istanze all’autorità competente dell’esame, e ogni altra informazione inerente;

a)     il personale di tali autorità abbia avuto la formazione necessaria per riconoscere una domanda di asilo e sappia come darvi ulteriore seguito in conformità delle presenti istruzioni.

 

 

Articolo 5

Diritto alla permanenza in pendenza dell’esame della domanda

 

Ai richiedenti asilo è consentito di rimanere presso il confine, nelle aree di transito degli aeroporti o nel territorio dello Stato Membro in cui è stata presentata la domanda di asilo, o ne è in corso l’esame, finché l’autorità compente non abbia adottato una decisione.

 

Articolo 6

Requisiti per l’esame delle domande

 

  1. Gli Stati membri assicurano che le decisioni sulle domande di asilo da parte dell’autorità competente siano adottate a seguito di adeguato esame. A tal fine gli Stati garantiscono che

 

a)     ogni decisione sia adottata singolarmente, senza pregiudizi e sulla base delle circostanze di fatto da autorità qualificate nel campo della legislazione in materia di asilo e di rifugiati;

a)     siano messe a disposizione del personale incaricato dell’esame delle domande e dell’assunzione delle decisioni informazioni precise e aggiornate, provenienti da varie fonti tra cui l’ACNUR, sulla situazione in corso nei paesi di origine dei richiedenti asilo e, se necessario, nei paesi di transito;

a)      il personale abbia i necessari elementi di conoscenza circa i criteri applicabili nel campo della legislazione in materia di asilo e di rifugiati, inclusa la presente direttiva.

 

2.     Gli Stati membri possono stabilire che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano rese disponibili anche agli organi di ricorso e ad ogni altro organo competente per l’esame/decisione delle domande di asilo.

 

Articolo 6A

Requisiti delle decisioni

 

Le decisioni sulle domande di asilo sono formulate per iscritto

Se una domanda viene rifiutata, le motivazioni di fatto e di diritto  vengono riportate nella decisione

Le informazioni sui ricorsi vengono fornite per iscritto

 

Articolo 7

Garanzie in favore dei richiedenti asilo

 

1.             In relazione a tutte le procedure previste dalla presente direttiva, gli Stati membri assicurano che i richiedenti asilo godano delle seguenti garanzie:

a)     devono essere informati in una lingua ad essi presumibilmente comprensibile sulla procedura da seguire e sui diritti e obblighi facenti loro capo durante la stessa. Le informazioni sono fornite in tempo utile per consentire l’esercizio delle garanzie previste nella presente direttiva e l’ottemperanza con obblighi descritti agli Articoli 16(2) e F (1)

b)    Ogni qualvolta sia possibile e opportuno, ai richiedenti asilo deve essere fornito un servizio di interpretariato per la presentazione del loro caso alle autorità competenti. Gli Stati membri possono stabilire di limitare il servizio ai casi in cui i richiedenti vengono preventivamente sentiti ai fini dell’adozione di una decisione da parte dell’Autorità competente. Se le autorità competenti chiedono l’interprete, i servizi  vengono pagati con fondi pubblici.

c)Deve essere loro data l’opportunità di comunicare con l’Alto Commissario per i Rifugiati dell’ONU (ACNUR) in tutte le fasi della procedura, ad eccezione dei colloqui e secondo quanto stabilito al paragrafo 2. Lo stesso vale per gli altri organismi che operano per conto dell’ACNUR in base ad  accordi con lo Stato membro.

d)Deve essere loro notificata la decisione adottata dall’autorità competente in merito alla loro domanda di asilo. Se possibile la decisione viene notificata anche al legale o ad altro consulente che assiste o rappresenta il richiedente.

e)     Se possibile, devono essere informati personalmente, in una lingua ad essi presumibilmente comprensibile, della decisione adottata dall’autorità competente. Le informazioni fornite includono le condizioni per eventuali ricorsi e/o atti obbligatori.

 

2.     Il paragrafo 7 (1)(c) non si applica se, ai sensi della legislazione dello Stato membro, le autorità sono tenute ad informare l’ACNUR di tutte le domande di asilo e a coinvolgerlo nell’esame prima dell’adozione di una decisione da parte dell’Autorità competente

3. Ogni adulto tra le persone a carico di cui all’articolo 4(2) viene informato in privato dell’opportunità di fornire informazioni alle autorità competenti sulla richiesta di asilo prima dell’adozione di una decisione.

 

Gli Stati membri nei quali è possibile presentare una domanda anche per conto delle persone a carico, assicurano che le persone a carico adulte siano d’accordo sulla presentazione della domanda anche per loro conto, e in caso contrario, abbiano l’opportunità di presentare una domanda a titolo personale.

 

Articolo 8

Persone invitate ad un colloquio personale

 

1. Prima che sia adottata una decisione da parte dell’autorità competente, al richiedente asilo deve essere data l’opportunità di avere un colloquio personale sulla sua istanza con un addetto competente ai sensi della legislazione nazionale.

 

2. Gli stati membri possono derogare al paragrafo 1 nei casi in cui sia possibile emettere una decisione positiva sulla base delle prove disponibili o qualora l’autorità competente ritenga che il richiedente non possa avere il colloquio o non sia in grado di presentarvisi per cause di carattere permanente. Per causa di carattere permanente si intende che il richiedente non può essere sentito entro il limite temporale stabilito all’articolo E, né dopo la proroga di detto limite.

 

3.   Qualora il richiedente sostenga di non essere in condizione di presentarsi al colloquio per motivi di salute o psicologici, gli Stati membri possono esigere un certificato medico sulle condizioni fisiche o psicologiche, a suffragio della affermazione del richiedente.

 

4.Gli Stati membri possono stabilire, per legge o per regolamento, che tali colloqui non possono aver luogo per i minori al disotto di una determinata età o che essi non sono in grado di essere sentiti.

 

5.     Nei casi di cui ai paragrafi 3 e 4, in luogo del colloquio personale al richiedente deve essere data la possibilità di formulare osservazioni, con l’assistenza, se del caso, di un legale o di altro consulente e/o, se si tratta di minori, di un tutore. Questa disposizione si applica anche quando il richiedente non può sostenere il colloquio per l’ impossibilità di disporre di un interprete in tempi ragionevoli.

 

Il fatto che il  colloquio personale non abbia avuto luogo per uno dei motivi indicati al paragrafo 2 e che non siano pervenute le osservazioni citate al paragrafo 5 non impedisce alle autorità competenti  di decidere in merito alla domanda di asilo al fine di rispettare i limiti temporali per la decisione.

 

La mancanza del colloquio personale per i motivi di cui al paragrafo 2 non influenza di per sé negativamente la decisione dell’autorità competente.

 

Articolo 8A

Condizioni per il colloquio personale

 

1.     Il colloquio personale sul merito della domanda di asilo si svolge, di norma, senza la presenza dei familiari.

  1. Gli Stati membri adottano idonee misure per assicurare che le condizioni in cui si svolgono i colloqui personali siano tali da consentire ai richiedenti di rappresentare in modo comprensibile le motivazioni della loro domanda. A tal fine, all’atto di designare il funzionario incaricato di condurre il colloquio e l’interprete, si terrà conto, con ogni possibile sollecitudine, delle condizioni personali o generali che accompagnano la domanda, inclusa l’origine culturale del richiedente o il suo stato di vulnerabilità e l’autorità competente sarà edotta di tali condizioni.

 

Articolo8B

Condizioni del colloquio personale nel corso della procedura

 

1.     Gli Stati potrebbero richiedere il consenso del richiedente asilo sui contenuti della trascrizione del colloquio personale: In tal caso, gli Stati membri informano il richiedente in merito alle principali risultanze del colloquio e gli danno l’opportunità di chiedere o proporre correzioni a causa di errori di traduzione o di malintesi.

2.     Gli Stati membri assicurano che il richiedente abbia accesso alle principali risultanze del colloquio personale, sulle quali si basa o si baserà la decisione, almeno nel caso in cui sia stato presentato ricorso.

3.     La decisione di respingere una domanda di asilo presentata da una persona che si è rifiutata di approvare i contenuti del colloquio personale non si fonda esclusivamente su tale rifiuto

 

Articolo 9

Assistenza e rappresentanza legali

 

1.     Gli Stati membri assicurano che tutti i richiedenti asilo abbiano l’effettiva opportunità di consultare un legale o un altro consulente in tutte le fasi della procedura.

2.     Gli Stati membri possono limitare l’accesso all’assistenza legale di cui al presente articolo ai legali o ad altri consulenti specificamente preposti dalla legislazione nazionale ad assistere e/o rappresentare i richiedenti asilo, se in possesso dei giusti requisiti

3.     Gli Stati membri assicurano che il legale, o altro consulente, che assiste e/o rappresenta un richiedente asilo ai sensi della legislazione nazionale abbia accesso alla pratica del suo assistito.

4.     Gli Stati membri assicurano che, dopo una decisione negativa da parte dell’autorità competente, tutti i richiedenti asilo abbiano accesso all’assistenza o alla rappresentanza legali di un avvocato o di altro consulente

 

Gli Stati membri assicurano che in questa fase della procedura l’assistenza legale venga fornita gratuitamente qualora un’autorità, indipendente dall’organo competente per la decisione, lo ritenga ragionevole e opportuno sulla base dei criteri precedentemente stabiliti con legge nazionale e in conformità della procedura dalla stessa prescritta.

5.     Gli Stati membri assicurano che il legale od altro consulente che assiste e/o rappresenta un richiedente asilo possa accedere alle aree riservate per far visita al richiedente asilo. Gli Stati membri possono limitare il diritto a far visita al richiedente asilo in tali aree attraverso accordi pratici stabiliti con leggi o regolamenti nazionali, purché essi siano oggettivamente necessari per la sicurezza dell’area o per assicurare l’efficacia dell’esame. Queste disposizioni non devono rendere impossibile l’accesso né portare a un vero e proprio annullamento o grave compressione del diritto di accesso del legale o di altro consulente che assiste e/o rappresenta il richiedente asilo.

6.     Nella procedura ordinaria di cui agli Articoli………il legale o altro consulente del richiedente asilo viene informato in tempo utile del luogo e della data del colloquio personale ed invitato ad assistere.

 

Gli Stati membri adottano disposizioni riguardo alla presenza dei legali o di altri consulenti in occasione di tutti gli altri colloqui della procedura, senza pregiudicare il presente Articolo e l’Articolo 10 (1) (b).

 

 

 

 

Articolo 10

Garanzia per i minori non accompagnati

 

1.     Riguardo a tutte le procedure previste nella presente Direttiva e senza pregiudicare le disposizioni dell’articolo 8, gli Stati membri assicurano che tutti i minori non accompagnati godano delle seguenti garanzie:

 

a)     deve essere nominato quanto prima un tutore o consulente legale incaricato di  assisterli e/o rappresentarli nell’esame domanda;

b)    a chi viene nominato tutore o consulente legale deve essere data l’opportunità di partecipare nella preparazione dei minori al colloquio personale. Gli Stati membri permettono che il tutore o il consulente legale di un minore non accompagnato sia presente al colloquio, ponga quesiti e formuli osservazioni.

 

2.     Gli Stati membri assicurano che:

 

a)     Le organizzazioni alle quali compete l’effettuazione degli esami medici volti stabilire l’età dei minori non accompagnati usino metodi sicuri nel rispetto della dignità della persona;

b)    prima dell’esame della loro domanda di asilo, i minori non accompagnati siano informati, in una lingua ad essi presumibilmente comprensibile, della possibilità che la loro età venga stabilita attraverso un esame medico. Verranno date informazioni anche sul metodo di esame e sulle possibili conseguenze del risultato dell’esame medico sull’esame della domanda di asilo nonché delle conseguenze del rifiuto da parte del minore non accompagnato di sottoporsi all’esame.

c)     La decisione di respingere una domanda di asilo presentata da un minore non accompagnato che si sia rifiutato di sottoporsi all’esame medico non si basa esclusivamente su tale rifiuto.

 

 

Articolo 11

Detenzione in attesa dell’adozione di una decisione da parte dell’autorità competente.

 

1.     Gli stati membri non tengono in stato di detenzione un richiedente asilo per il solo motivo che occorre esaminare la sua domanda di asilo  prima dell’adozione di una decisione da parte dell’autorità competente.

 

Tuttavia, gli Stati membri, durante l’esame della domanda, possono tenere il richiedente asilo in stato di detenzione in base ad una procedura stabilita con legge nazionale e solo per il tempo a tal fine necessario ai sensi dei paragrafi 2,3 e 4 del presente articolo e senza pregiudizio per l’Articolo D.

 

Il presente articolo non si applica allorché uno Stato membro abbia accettato di prendere in carico l’esame di una domanda di asilo e il richiedente sia detenuto in attesa di essere trasferito in tale Stato membro, così come indicato nel Regolamento del Consiglio…… (Dublino II)

 

2) Gli Stati membri possono tenere un richiedente asilo in stato di detenzione al fine di accertarne o di verificarne l’identità o la nazionalità, nel caso in cui sussistano fondati dubbi al riguardo.

3) Gli Stati membri possono tenere un richiedente asilo in stato di detenzione durante l’esame della sua domanda se tale misura serve a preservare l’efficacia della procedura di asilo, nei seguenti casi:

a)     Esistono fondati motivi di ritenere che, in caso contrario, il richiedente non assolverebbe gli obblighi descritti negli articoli 16 (2) e F (1)  della presente direttiva e che fuggirebbe

b)    Esistono fondati motivi di ritenere che gli possa essere negata la protezione sulla base dell’Articolo 1F della Convenzione di Ginevra e che possa essere considerato un rischio per la sicurezza nazionale o una minaccia per l’ordine pubblico;

c)     Esistono fondati motivi di ritenere che, senza fondato motivo, il richiedente abbia omesso di presentare la domanda in un momento precedente, pur avendone ampiamente avuto la possibilità, e presenta la domanda al fine di procrastinare o impedire l’applicazione di una precedente o imminente decisione sulla sua domanda di asilo;

d)    Il richiedente sia entrato nel territorio degli Stati membri illegalmente e, senza una valida ragione, non si sia presentato quanto prima alle autorità,date le circostanze del suo ingresso.

4.     Gli Stati membri possono tenere un richiedente asilo in stato di detenzione durante l’esame della sua domanda anche quando esistono fondati motivi di ritenere che i tempi della decisione saranno rapidi che la restrizione della sua libertà di movimento sia necessaria ai fini dell’adozione di una decisione rapida. La detenzione riconducibile a questo motivo non può essere superiore a 2 settimane.

5.     Gli stati membri prevederanno la possibilità di una revisione iniziale  e di successive, regolari revisioni dell’ordine di detenzione per il trattenimento di richiedenti asilo detenuti ai sensi del paragrafo 2 e3.

6.     Il presente articolo non pregiudica la facoltà degli Stati membri di tenere in stato di detenzione persone la cui richiesta di asilo sia stata rigettata, al fine di agevolarne l’allontanamento, o che rappresentano una seria minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale.

 

Articolo 11 A

Detenzione a seguito dell’accettazione di assunzione in carico

 

1.         In base a procedure stabilite con legge nazionale, gli Stati membri possono anche tenere un richiedente asilo in stato di detenzione ai fini del suo trasferimento nello Stato membro che ha accettato di prenderne in carico l’esame della domanda.

 

L’articolo 11 non si applica.

 

2       Gli Stati membri possono tenere il richiedente in stato di detenzione dal momento in cui un altro Stato membro ha accettato di prenderne in carico la domanda fino al momento in cui il richiedente viene trasferito in tale Stato. Il trattenimento non può eccedere il limite di tempo per i trasferimenti stabilito dal Regolamento del Consiglio…. (Dublino II)

 

 

 

 

Articolo 12

Condizioni per l’efficacia dell’esame delle domande

 

1.         Gli stati membri valutano con regolarità le carenze di personale e di mezzi  di tutte le autorità competenti interessate alla luce della loro capacità di assolvere i loro compiti secondo quanto previsto dalla presente direttiva.

2.         Gli stati membri adottano idonee misure per far fronte a tali necessità, in particolare quando non viene adeguatamente osservato il termine stabilito nell’articolo E (1) per l’esame delle domande con procedura ordinaria

 

 

Articolo 15

Riservatezza dei dati

Da discutere

 

Articolo 16

Procedura da seguire in caso di tacito ritiro della domanda

 

1.     Gli Stati membri possono consentire all’autorità competente di interrompere o di sospendere l’esame di una domanda, o di respingerla in quanto manifestamente infondata, solo nel caso in cui esistono fondati motivi per presumere che il richiedente abbia ritirato (non abbia più interesse alla decisione su) la sua domanda.

 

2.     Si presume che il richiedente abbia ritirato la sua domanda se

a)     viene accertato che egli non ha ottemperato per almeno 2 settimane agli obblighi di collaborazione, alle richieste di fornire informazioni ai sensi dell’articolo F (1) o agli inviti a presentarsi per un colloquio personale e non ha fornito valide ragioni per il suo comportamento;

b)    viene accertato che egli è comunque scomparso o ha lasciato senza autorizzazione il luogo dove era trattenuto e non ha contattato l’autorità competente entro 4 settimane.

 

3.     Se il richiedente si mette a disposizione dell’autorità per l’esame della sua domanda di asilo dopo che l’esame è stato interrotto o sospeso ai sensi del paragrafo 2, gli Stati Membri possono permettere all’autorità competente di riprendere l’esame dal punto in cui la prima domanda era stata interrotta o sospesa.

 

Se il richiedente non fornisce valide ragioni per le sue omissioni, la domanda può essere respinta  come manifestamente infondata ai sensi dell’articolo A, paragrafo 2, lettera h.

 

Se la domanda è stata respinta ai sensi del paragrafo 2, gli Stati membri possono esigere dal richiedente la presentazione di una nuova domanda. Questa domanda può essere respinta in quanto manifestamente infondata ai sensi dell’Articolo A, paragrafo 2, lettera f, se il richiedente non produce nuovi fatti d’interesse riguardo alle sue particolari condizioni o alla situazione del suo paese di origine.

 

4. Il paragrafo 2 si applica anche quando gli Stati membri presumono che un richiedente abbia ritirato il ricorso di cui agli articoli G-K

 

 

Articolo 16 A

Ritiro formale delle domande

 

1.     Gli Stati membri possono interrompere l’esame o respingere una domanda anche se il richiedente ha ritirato formalmente la sua domanda. A tal fine gli stati membri disporranno che al ritiro e alla presentazione di una domanda si applicano gli stessi requisiti.

2.     il paragrafo 1 si applica anche alla fase del ricorso di cui agli articoli G-K.

 

 

Articolo 17

Il ruolo dell’ACNUR

 

1.     Gli stati membri adottano idonee misure per consentire all’ACNUR

a)     di contattare i richiedenti asilo, inclusi quelli in stato di detenzione e nelle aree di transito aeroportuali;

b)    di avere accesso alle informazioni sulle singole domande di asilo, sullo stato della procedura e sulle decisioni adottate, purché con il consenso dei richiedenti asilo;

c)     di presentare, nell’esercizio delle sue funzioni di supervisione ai sensi dell’articolo 35 della Convenzione di Ginevra, pareri a qualsiasi autorità competente riguardo a singole domande di asilo in ogni fase del procedimento.

 

2.     Lo stesso vale per le altre organizzazioni che operano per conto dell’ACNUR in base ad accordi conclusi con lo Stato membro.

3.     L’articolo 17 (1) (b) non si applica quando, ai sensi della legislazione nazionale, le autorità competenti  sono tenute ad informare l’ACNUR di tutte le domande di asilo e a coinvolgerlo nell’ esame in una delle fasi della procedura.

 

 

CAPITOLO III

Procedure abbreviate

 

Articolo A

Domande manifestamente infondate

 

 

1.      Gli Stati membri assicurano che una domanda di asilo viene respinta in quanto manifestamente infondata solo dopo che l’autorità competente ha stabilito che il timore del richiedente di essere perseguitato ai sensi della convenzione di Ginevra non è fondato.

 

Gli Stati membri assicurano che una domanda di asilo non viene mai respinta in quanto manifestamente infondata solo perché trovano applicazione una o più delle indicazioni di cui al secondo paragrafo.

 

2.     Le indicazioni di cui al primo paragrafo sono le seguenti:

a)     senza una valida ragione, il richiedente asilo ha ingannato le autorità riguardo alla sua identità e/o nazionalità, fornendo informazioni false o sottacendo informazioni rilevanti che avrebbero potuto incidere negativamente sulla decisione;

b)    il richiedente non ha prodotto informazioni atte a stabilire con un ragionevole grado di certezza la sua identità o nazionalità e sussistono seri motivi di ritenere che egli abbia in mala fede distrutto o si sia liberato di un documento di viaggio o di identità che sarebbe stato utile per stabilire la sua identità o nazionalità;

c)     il richiedente, nel presentare e illustrare la sua domanda, ha richiamato solo questioni evidentemente irrilevanti ai sensi della Convenzione di Ginevra

d)    il richiedente asilo ha intenzionalmente prodotto rappresentazioni false o fuorvianti, di carattere materiale o sostanziale, riguardo agli elementi presentati a suffragio della sua domanda di asilo;

e)     il richiedente proviene da un paese di origine sicuro ai sensi degli Articoli ….. della presente direttiva;

f)     il richiedente ha presentato una nuova domanda senza produrre nuovi fatti di interesse in relazione alle sue condizioni particolari o alla situazione nel suo paese di origine;

g)     senza fondato motivo il richiedente ha omesso di presentare la domanda in un momento precedente, pur avendone ampiamente avuto la possibilità, e presenta la domanda al fine di procrastinare o impedire l’applicazione di una precedente o imminente decisione sulla sua domanda di asilo;

h)    il richiedente ha omesso di assolvere gli obblighi di cui agli articoli 16(2) e F della presente direttiva;

i)      il richiedente è entrato o ha protratto illegalmente la sua permanenza nel territorio dello Stato membro e, senza fondato motivo, non si è presentato immediatamente alle autorità date le circostanze del suo ingresso;

j)      il richiedente costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato membro o per la comunità di tale Stato membro, in quanto condannato con sentenza passata in giudicato per un crimine di particolare gravità.

 

3) da discutere

Articolo B

Quadro procedurale per i riti abbreviati

 

1.     Gli Stati membri assicurano che nella procedura abbreviata la decisione viene adottata entro tre mesi dalla presentazione della domanda da parte dell’interessato.

2.      Il termine di cui al paragrafo 1 può essere prorogato di tre mesi qualora la decisione non possa essere adottata entro limite di tempo stabilito in quanto l’autorità competente ha chiesto al richiedente e /o al legale o altro consulente che lo assiste e/o lo rappresenta chiarimenti in merito ad una questione rilevante ai fini della decisione sulla domanda e si può ragionevolmente ritenere che tale richiesta non avrebbe potuto essere fatta in una fase precedente del procedimento.

 

Articolo C

Procedura per le nuove domande

 

1.     Gli Stati membri possono conservare o adottare una procedura per nuove domande presentate da un richiedente dopo il ritiro o il rigetto della sua domanda di asilo, subordinatamente alle disposizioni del presente articolo e senza pregiudicare la possibilità di respingere tali nuove domande con il rito abbreviato previsto nell’articolo A.

2.     Nei casi indicati al paragrafo 1, gli Stati membri possono chiedere che l’autorità competente  si limiti a valutare se occorra o meno adottare un’altra decisione riguardo alla nuova domanda o se essa possa essere respinta sulla base del precedente esame.

3.     Gli Stati membri assicurano che sarà adottata una nuova decisione nei seguenti casi:

a)     si è verificato un cambiamento a favore del richiedente nelle condizioni individuali o generali;

b)    sono emerse nuove prove che avrebbero portato ad una decisione positiva se fossero state conosciute al momento dell’adozione della decisione;

c)     la decisione adottata dall’autorità competente si fondava su informazioni false o erronee.

 

Gli Stati membri possono prevedere altre motivazioni ai sensi della legislazione nazionale.

 

4.     Gli stati membri possono stabilire con legge nazionale le condizioni per lo svolgimento dell’esame di cui al paragrafo 2. Tali condizioni devono essere compatibili con lo scopo di assicurare un esame efficace e non devono rendere impossibile ai richiedenti asilo l’accesso a questa procedura né portare ad un vero e proprio annullamento o a una grave compromissione dello stesso.

 

Queste condizioni possono includere la possibilità di fissare un limite di tempo ragionevole entro il quale i richiedenti asilo, una volta acquisite nuove informazioni, le sottopongono alle autorità  e di condurre la procedura sulla sola base di atti scritti senza colloquio personale.

5.     Se l’autorità competente stabilisce che non si deve adottare una nuova decisione, rimangono invariate le conseguenze giuridiche del ritiro o del rigetto di cui al paragrafo 1, nonostante il diritto ad un’efficace riparazione, dinanzi ad una corte o a un tribunale, della deliberazione dell’autorità competente di non procedere a nuova decisione.

 

Questa disposizione lascia impregiudicate le riparazioni straordinarie che possono trovare applicazione ai sensi della legislazione nazionale.

 

 

Articolo D

Procedure alla frontiera

Da discutere

 

 

CAPITOLO IV

Procedure ordinarie

 

Articolo E

Quadro procedurale per i riti ordinari

 

1.     Gli Stati membri, con legge o regolamento nazionale, stabiliscono un termine ragionevole, non superiore ad un anno, per l’esame delle domande di asilo da parte dell’autorità competente

2.     Il termine di cui al paragrafo 1 può essere prorogato di 6 mesi quando la decisione non può essere adottata entro il limite di tempo previsto per uno dei seguenti motivi:

a)     l’autorità competente ha chiesto chiarimenti al richiedente e/o al legale o consulente che lo assiste o lo rappresenta, su una questione rilevante ai fini della decisione sulla domanda e si può ragionevolmente ritenere che tale richiesta non avrebbe potuto essere fatta in una fase precedente del procedimento;

b)    l’autorità competente è in attesa di chiarimenti da una corte o da un tribunale di cui all’art. G, oppure  di un’istanza di appello di cui all’articolo I su una questione rilevante ai fini della decisione sulla domanda, o

c)     l’autorità competente è in attesa di notizie sulla situazione nel Paese di origine, rilevanti ai fini della decisione sulla domanda;

d)    il richiedente ha fondati motivi per richiederlo.

 

In questi casi gli stati membri assicurano che il richiedente sia informato personalmente per iscritto  della proroga del termine prima della scadenza del temine originario.

 

3) Il termine di cui al paragrafo 1 può essere prorogato di 3 mesi se l’autorità competente non è in grado di rispettarlo per cause da essa indipendenti. I richiedenti ne sono informati il prima possibile con mezzi appropriati. Anche la Commissione viene informata della situazione. La Commissione informa gli altri Stati membri

4) La proroga è valida solo se ne è stata data comunicazione ai sensi dei paragrafi 2 e 3.

5) nel caso in cui scada il termine di cui ai paragrafi 2 e 3, i richiedenti hanno il diritto di interpellare l’autorità competente affinché la decisione sia adottata in tempi ragionevoli.

 

Articolo F

Accertamento dei fatti nel corso del procedimento

 

1.     Gli Stati membri adottano le misure necessarie al fine di consentire al richiedente asilo di assolvere l’obbligo di cooperazione con le autorità competenti per l’accertamento delle circostanze di fatto relative al suo caso.

 

Si ritiene che un richiedente abbia assolto tale obbligo se ha esposto nel modo più esaustivo possibile tutte le circostanze relative al suo caso rilevanti ai sensi della Convenzione di Ginevra e le ha suffragate con ogni prova disponibile in tempo utile per consentire all’autorità competente di adottare una decisione.

 

2.     si ritiene che un richiedente asilo abbia presentato tutti i fatti d’interesse relativi al suo caso se ha rilasciato dichiarazioni riguardo ad età, precedenti, identità, nazionalità, rotte di viaggio, documenti di viaggio o di identità e cause che giustificano il suo bisogno di protezione internazionale.

 

3.     Una volta che il richiedente si è sforzato di suffragare le sue dichiarazioni sui fatti di interesse con tutte le prove disponibili, fornendo una spiegazione soddisfacente per ciascuna prova mancante, l’autorità competente deve considerare la credibilità del bisogno di protezione internazionale del richiedente e valutare le prove.

 

4.     Gli Stati membri assicurano che l’autorità competente, nonostante l’eventuale mancanza di prove per alcune dichiarazioni del richiedente, concede al richiedente il beneficio del dubbio se ricorrono le seguenti condizioni:

a)     il richiedente si è veramente impegnato per dimostrare la fondatezza della sua affermazione;

b)    sono state ottenute tutte le prove disponibili e, se possibile, verificate;

c)     l’esaminatore è soddisfatto delle dichiarazioni del richiedente che sono coerenti e plausibili e non contrastano con fatti generalmente noti.

 

 

CAPITOLO V

Procedure di appello

 

Articolo G

Diritto ad una riparazione effettiva

 

1)         Gli Stati membri assicurano ai richiedenti asilo il diritto ad un’effettiva riparazione dinanzi a una Corte o a un tribunale della decisione adottata dall’autorità competente

2)         Gli Stati membri assicurano che in tale riparazione è compresa la possibilità di un esame sia di merito che di diritto.

3)         La corte o il tribunale, nel suo esame, può limitarsi a valutare se l’autorità competente possa o meno aver adottato fondatamente la decisione sulla base dei fatti accertati

4)         La sospensione o l’interruzione di una domanda è considerata una decisione ai fini del presente capitolo

 

Articolo H

Ricorso contro decisioni adottate con rito abbreviato

Da discutere

 

Articolo I

Possibilità di  successivo appello

 

1. Gli Stati membri possono conservare o adottare un sistema di ricorsi in materia di asilo che preveda più di un grado di appello.

 

2. Gli Stati membri possono limitare l’accesso al grado di appello successivo. A tal fine possono condizionarlo alla richiesta di un permesso da parte dei richiedenti asilo.

3. Gli Stati membri possono negare l’appello successivo se la Corte o il Tribunale, di cui all’art. G(1) ha confermato o deciso che

A)               la richiesta di asilo è inammissibile o manifestamente infondata;

B)                la decisione, adottata dall’autorità competente, che rigetta la domanda in quanto inammissibile o manifestamente infondata, deve essere riesaminata sotto tale profilo dall’autorità competente.

 

Gli Stati membri possono altresì impedire il grado di appello successivo se i richiedenti, senza fondato motivo e in cattiva fede, nelle prime fasi della procedura non hanno fornito informazioni che avrebbero portato ad un rigetto dell’istanza in quanto inammissibile o manifestamente infondata ai sensi del capitolo III.

4. Gli stati membri possono stabilire che i gradi di appello successivi si limitino all’esame dei soli aspetti di diritto.

5. Se gli Stati membri ammettono un ulteriore appello dopo la conferma o la decisione della corte o del tribunale che una richiesta di asilo può essere respinta in quanto inammissibile o manifestamente infondata, gli Stati membri possono consentire che tale successivo ricorso sia esaminato con rito abbreviato o con procedura accelerata.

 

Articolo J

Diritto alla permanenza in pendenza della decisione

 

1.  Gli Stati membri permettono ai richiedenti asili di restare presso il confine, nelle aree di transito degli aeroporti o nel territorio dello Stato membro interessato in attesa dell’esito della decisione della corte o tribunale di cui all’articolo G

2.  Gli Stati membri possono derogare al paragrafo 1 sulla base di criteri precedentemente stabiliti con legge nazionale

 

Nei casi in cui gli Stati membri derogano al paragrafo 1, alla corte o al tribunale deve essere data la competenza a decidere che il richiedente asilo possa rimanere nel territorio o presso il confine dello stato membro, su richiesta del richiedente interessato o d’ufficio.

3.  L’espulsione non può aver luogo finché la Corte o il tribunale non ha adottato una decisione ai sensi del paragrafo 2 , ad eccezione dei seguenti casi:

 

a)     quando l’autorità competente ha adottato una decisione secondo cui la domanda di asilo è inammissibile ai sensi dell’art…….

b)    quando la corte o il tribunale ha già respinto una richiesta presentata dallo stesso richiedente asilo per rimanere  nel territorio o presso il confine dello Stato membro ed è stato deliberato che dopo tale rigetto non sono stati sottoposti nuovi elementi riguardo alle particolari condizioni del richiedente o del suo paese di origine;

c)     quando la autorità competente ha adottato una decisione che vieta al richiedente asilo di restare nel territorio o presso il confine dello Stato membro interessato per motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.

 

Articolo K

Limiti temporali e portata dell’esame d’appello

 

Gli Stati membri stabiliscono per legge o per regolamento:

a)     termini ragionevoli per annunciare il ricorso e per presentare i motivi dello stesso

b)    tutte le altre disposizioni necessarie per la presentazione di un ricorso, incluse le disposizioni relative alla proroga del termine per la presentazione delle motivazioni del ricorso per fondati motivi

c)     che l’organo di revisione ha il potere di confermare o di annullare la decisione dell’Autorità competente

d)    che l’organo di revisione, se annulla una decisione, rimette il caso all’Autorità che la ha adottata affinché assuma una nuova decisione o adotta esso stesso una decisione nel merito della domanda.