5.0.1

 

Mancino, Battisti, Dentamaro

 

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

 

"Art. 5-bis.

 

(Soggiorno per motivi di lavoro)

 

1. In deroga alle norme di cui al presente testo unico può essere concesso il permesso di soggiorno per motivi di studio ai minori stranieri di età compresa tra il 14 e i 12 anni che dimostrino di avere ottenuto accoglienza presso famiglie che si impegnino ad offrire loro vitto e alloggio, nonchè a pagare le spese di viaggio per il rientro nel paese di provenienza. Il permesso è concesso per non oltre 90 giorni per ciascun anno".

 

 

 

5.0.2

 

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

 

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

 

"Art. 5-bis.

 

1. Il permesso di soggiorno può essere concesso per motivi di studio ai minori stranieri che dimostrino di avere ottenuto accoglienza presso famiglie che si impegnino ad ospitarli".

 

 

 

10.11a/3

 

Boscetto

 

All’emendamento 10.11a, nel comma 1, lettera c), capoverso 3-ter, dopo le parole: "sfruttamento sessuale" inserire le seguenti: "ovvero riguardano l’ingresso dei minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento".

 

 

 

10.41

 

Maritati, Guerzoni, Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone

 

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

 

"b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

 

"3. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso a fine di lucro o da tre più persone in concorso tra loro utilizzando servizi di trasporto internazionale o documenti confraffatti, ovvero quando il fatto riguarda l’ingresso di cinque o più persone, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di 15.493,71 euro per ogni straniero di cui è stato favorito l’ingresso in violazione del presente decreto. Se il fatto è commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione, ovvero riguarda l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfrfuttamento a qualsiasi titolo, la pena è della reclusione da icnque a quindici anni e della multa di 25.822,84 euro per ogni straniero di cui è stato favorito l’ingresso in violazione del presente decreto"".

 

Conseguentemente, sopprimere la lettera c), limitatamente al capovero 3-bis; al capoverso 3-ter sopprimere le parole: "3-bis".

 

 

 

 

10.2

 

Bobbio

 

Al comma 1, lettera b), capoverso 3, premettere le parole: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato".

 

Al comma 1, lettera c), al capoverso 3-bis, premettere le parole: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato" e dopo le parole: "allo sfruttamento della prostituzione" inserire le altre: "ovvero di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento".

 

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 3-ter con il seguente:

 

"3-ter. All’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modiificazioni, al comma 1, dopo le parole: "609-octies del codice penale" sono inserite le seguenti: "nonchè dall’articolo 12, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni,"".

 

 

 

 

10.38

 

Cambursano

 

Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

 

"c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

 

"3-bis. Chiunque, in violazione del presente testo unico, compie attività volte a favorire o agevolare l’ingresso di stranieri nel territorio dello Stato, utilizzando qualsiasi mezzo di trasporto o documenti contraffatti, al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, ovvero minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 25.900 euro per ogni straniero di cui è stato favorito o agevolato l’ingresso nel territorio dello Stato. Quando il fatto è commesso in concorso da tre o più persone, ovvero riguarda l’ingresso e lo sfruttamento di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà".".

 

 

 

 

 

10.9

 

Malabarba, Melentacchi, Sodano Tommaso

 

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 3-bis con il seguente:

 

"3-bis. Chiunque compia attività dirette a favorire l’ingresso o il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente decreto al fine del reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite per favorirne lo sfruttamento ovvero da destinare alla commissione di uno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 26.000 euro per ogni straniero di cui è stato favorito l’ingresso o il soggiorno in violazione delle norme del presente decreto".

 

 

 

 

 

10.49

 

Guerzoni

 

Al comma 1, lettera c), al capoverso "3-bis, dopo la parola: "l’ingresso" inserire: "o il soggiorno"; e dopo le parole: "della prostituzione" e prima di: "è punito" inserire: "o di minori da impegnare in attività illecite per favorirne lo sfruttamento ovvero da destinare alla commissione di uno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale,"; conseguentemente nella second’ultima riga, dopo le parole: "l’ingresso" e prima di: "in", inserire: "o il soggiorno".

 

 

 

 

10.5

 

Valditara, Magnalbò

 

Al comma 3-bis, dopo la parola: "allo sfruttamento della prostituzione" aggiungere le seguenti: "ovvero riguarda l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento".

 

 

 

 

13.0.102

 

Eufemi, Borea, Sodano Calogero

 

Dopo l’articolo 18, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, inserire il seguente:

 

"Art. 18-bis.

 

(Soggiorno di minori per motivi di studio)

 

1. In deroga ad ogni contraria normativa, il limite di anni 14 per l’ettenimento del visto di ingresso per motivi di studiio può essere abbassato fino a 11 anni, in caso di documentato percorso educativo in atto presso una famiglia da almeno due anni, per un periodo non inferiore ai 90 giorni all’anno.

 

2. Il visto di ingresso è concesso previa autorizzazione del Comitato per la tutela dei minori stranieri del Ministero del Lavoro e degli affari sociali, il quale, in ragione di comprovate necessità sociali, affettive e familiari del minore e nel suo superiore interesse, può derogare dai limiti sopraindicati solo nel caso di fratelli o sorelle".

 

 

 

13.0.103

 

Dentamaro, Petrini, Toia, Baio Dossi, Vitali

 

Dopo l’articolo 18, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, inserire il seguente:

 

"Art. 18-bis.

 

(Soggiorno di minori per motivi di studio)

 

1. In deroga ad ogni contraria normativa, il limite di anni 14 per l’ettenimento del visto di ingresso per motivi di studiio può essere abbassato fino a 11 anni, in caso di documentato percorso educativo in atto presso una famiglia da almeno due anni, per un periodo non inferiore ai 90 giorni all’anno.

 

2. Il visto di ingresso è concesso previa autorizzazione del Comitato per la tutela dei minori stranieri del Ministero del Lavoro e degli affari sociali, il quale, in ragione di comprovate necessità sociali, affettive e familiari del minore e nel suo superiore interesse, può derogare dai limiti sopraindicati solo nel caso di fratelli o sorelle".

 

 

 

13.0.4

 

Falcieri

 

Dopo l’articolo 13, inserire il seguente:

 

"Art. 13-bis.

 

1. Al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 19, comma 2, lettera a), dopo le parole: "espulsi" inserire le seguenti: "Al fine di assicurare adeguata assistenza e un’attività formativa ed educativa dei suddetti minori la Provincia, previa convenzione con i comuni interessati, organizza un adeguato servizio tramite una struttura allo scopo costituite"".

 

 

 

15.225

 

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan

 

Al comma 1, al capoverso 9, sostituire le parole: "i familiari" con le seguenti: "il diritto all’unità familiare e la tutela dei minori".

 

 

 

20.0.1a

 

Eufemi, Borea, Sodano Calogero

 

Dopo l’articolo 20, aggiungere il seguente:

 

"Art. 20-bis.

 

L’articolo 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" è sostituito dal seguente:

 

1. I minori di età non inferiore a 14 anni che si trovino sul territorio nazionale alla data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano fatto richiesta di essere ammessi in un progetto di integrazione civile e sociale gestito da un ente pubblico o da un ente privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione) potranno chiedere il permesso di soggiorno a sensi del successivo comma 3.

 

2. L’ente gestore dei progetti dovrà garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore età del soggetto straniero di cui al comma 1, che l’interessato ha seguito il progetto, ha la disponibilità di un alloggio di abitazione e svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana oppure è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.

 

3. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all’articolo 31, comma 1 e 2, ai minori comunque affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni e ai minori di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all’articolo 23 del testo unico".".

 

 

 

20.0.2

 

Eufemi

 

Dopo l’articolo 20, aggiungere il seguente:

 

"Art. 20-bis.

 

L’articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" è sostituito dal seguente:

 

"1. Al compimento del quattordicesimo anno di età del minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario ovvero degli enti di cui all’articolo 32 è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi famigliari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno".".

 

 

 

20.0.3

 

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

 

Dopo l’articolo 20, aggiungere il seguente:

 

"Art. 20-bis.

 

1. All’articolo 31, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo le parole: "il minore che risulta affidato ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184" sono aggiunte le seguenti: "ovvero sottoposto a tutela o affidato di fatto a parenti entro il quarto grado che si siano dimostrati idonei a provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione ed istruzione".".

 

 

 

20.0.4

 

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

 

Dopo l’articolo 20, inserire il seguente:

 

"Art. 20-bis.

 

(Tutela dei minori)

 

1. All’articolo 30, comma 3 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo le parole: "il minore che risulta affidato ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184" aggiungere le seguenti: "ovvero sottoposto a tutela o affidato di fatto a parenti entro il quarto grado che si siano dimostrati idonei a provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione ed istruzione".".

 

 

 

20.0.100

 

Eufemi, Borea, Sodano Calogero

 

Dopo l’articolo 20, aggiungere il seguente:

 

"Art. 20-bis.

 

L’articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" è sostituito dal seguente:

 

"1. Al compimento del quattordicesimo anno di età del minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero del minore affidato ad ente pubblico o privato o inserito in un progetto di integrazione civile e sociale gestito dagli enti di cui all’articolo 32 è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi familiari fino al compimento della maggiore età ovvero una carta di soggiorno".".

 

 

 

20.0.101

 

Eufemi, Borea, Sodano Calogero

 

Dopo l’articolo 20, aggiungere il seguente:

 

"Art. 20-bis.

 

Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dell’Art. 31, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

 

"2-bis. Al minore straniero comunque presente nel territorio dello stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dal presente Testo unico, è rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Il permesso di soggiorno per minore età è equiparato al permesso di soggiorno per motivi familiari limitatamente a quanto disposto dall’articolo 30, commi 2 e 5 e dell’art. 34, comma 1".".

 

 

 

20.0.103

 

Falcier

 

Dopo l’articolo 20, aggiungere il seguente:

 

"Art. 20-bis.

 

(Disposizioni sui minori)

 

All’articolo 31 del decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

 

"4-bis I minori stranieri che abbiano compiuto quattordici anni e che siano colpevoli di aver commesso delitti, anche gravi, possono essere espulsi in base ad una procedura abbreviata, con un provvedimento urgente dell’autorità giudiziaria competente".".

 

 

 

21.0.100

 

Guerzoni, Viviani, De Zulueta

 

Dopo l’articolo 21, inserire il seguente:

 

"Art. 21-bis.

 

(Disposizioni a favore dei minori)

 

All’articolo 31, comma 2-bis del Testo Unico n. 286 del 1998, aggiungere il seguente:

 

"Al minore straniero comunque presente nel territorio dello Stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dal presente Testo unico, è rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Il permesso per minore età è equiparato al permesso di soggiorno per motivi familiari limitatamente a quanto disposto dall’articolo 30, commi 2 e 5 e dell’articolo 34, comma 1."".

 

 

 

23.0.1

 

Eufemi, Borea, Sodano Calogero

 

Dopo l’articolo 23, aggiungere il seguente:

 

"Art. 23-bis.

 

1. Alla fine dell’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535, sul regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri è aggiunto il seguente punto:

 

1) accerta l’esistenza dei requisiti nei casi di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "testo unico delle disposizioni dello straniero" e successive modificazioni, provvedendo ad informare gli enti interessati e delibera in ordine alle richieste relative all’affidamento dei minori fino alla maggiore età".

 

 

 

23.0.200

 

Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Turroni, Ripamonti, Zancan

 

Dopo l’articolo 23, aggiungere il seguente:

 

"Art. 23-bis.

 

(Permesso di soggiorno per minore età)

 

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 31, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

 

"2-bis. Al minore straniero comunque presente nel territorio dello stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dal presente testo unico, è rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Il permesso di soggiorno per minore età è equiparato al permesso di soggiorno per motivi familiari limitatamente a quanto disposto dall’articolo 30 commi 2 e 5 dall’articolo 34 comma 1"".

 

 

 

24.7

 

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

 

Sostituire l’articolo 24 con il seguente:

 

"Art. 24. - (Norme generali in materia di diritto d’asilo). – 1. L’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

 

"Art. 1. - (Norme generali in materia di diritto d’asilo). – 1. La Repubblica garantisce il diritto di asilo e la protezione umanitaria su base individuale alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, in attuazione dell’articolo 10 della Costituzione e in armonia con le convenzioni e con gli accordi internazionali a cui l’Italia aderisce, nonchè nel rispetto della normativa comunitaria in materia.

 

2. È riconosciuto lo status di rifugiato previsto dalla Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati firmata a Ginevra il del 28 luglio 1951, resa esecutiva con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e dal protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967 e reso esecutivo con la legge 14 febbraio 1970, n. 95, allo straniero o apolide che si trova nelle condizioni previste da tali atti internazionali o che, comunque, trovandosi fuori dal Paese del quale è cittadino o, se apolide, nel quale aveva residenza abituale, non possa o non voglia avvalersi della protezione di tale Paese a causa del fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale o etnico ovvero per le sue opinioni politiche. Allo straniero o all’apolide al quale la Commissione territoriale abbia riconosciuto lo status di rifugiato il Questore rilascia il titolo di viaggio per rifugiati e un permesso di soggiorno per motivo di asilo della durata di cinque anni. Il Questore, salvo che si applichi una delle clausole di esclusione di cui all’articolo 1, paragrafo F), della Convenzione di Ginevra, su richiesta del rifugiato, rilascia permesso di soggiorno per asilo di identica durata nonché un titolo di viaggio al coniuge non legalmente separato e al figlio minore non coniugato del rifugiato. In tali casi il permesso di soggiorno per asilo è rinnovabile fino a quando la Commissione centrale non abbia dichiarato la revoca o la cessazione dello status allo straniero al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato, fatta salva la facoltà per il titolare di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo o della carta di soggiorno nei casi previsti dalla legge. Il rifugiato e i suoi familiari conviventi possono essere espulsi dal territorio dello Stato soltanto con provvedimento amministrativo adottato dal Ministro dell’Interno qualora sulla base del loro comportamento la loro presenza costituisca un pericolo grave, concreto ed attuale per l’ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato. Essi ricevono il medesimo trattamento previsto per i profughi italiani ai fini dell’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di riserva di alloggi di edilizia economica e popolare, hanno diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di diritto al riacquisto o al mantenimento dell’unità familiare, di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, in particolare per quanto riguarda l’iscrizione ad albi professionali, di accesso agli alloggi, di previdenza sociale, di assistenza sanitaria e di assistenza sociale, di accesso agli studi di ogni ordine e grado e di aiuti per il diritto allo studio, incluso il diritto di ottenere borse di studio, e possono avere accesso al pubblico impiego nei casi e nei modi consentiti dalla legge ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato; allo straniero o apolide che abbia ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato dopo aver compiuto cinquanta anni di età, si applicano altresì, ai soli fini delle assunzioni obbligatorie, le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68.

 

3. È riconosciuto l’asilo umanitario allo straniero o all’apolide, il quale, pur non avendo i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, non possa o non voglia avvalersi della protezione del Paese del quale è rispettivamente cittadino o residente abituale, in quanto si trova nell’effettiva necessità di salvare sé o i propri familiari dal pericolo attuale e diretto di subire nel territorio di tale Paese danni alla propria vita o sicurezza o libertà personale ovvero gli è impedito l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, nonché allo straniero o all’apolide per il quale sussiste comunque un’impossibilità temporanea al rinvio nel Paese di origine o di abituale residenza per gravi e fondati motivi di carattere umanitario. Il Questore rilascia allo straniero o all’apolide al quale la Commissione territoriale abbia riconosciuto l’asilo umanitario e, su richiesta di questi, al coniuge non legalmente separato e al figlio minore non coniugato un permesso di soggiorno per asilo della durata di due anni; il permesso consente l’accesso a parità di condizioni con il cittadino italiano al lavoro autonomo e al lavoro subordinato nel settore privato, allo studio e agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonchè il mantenimento o il riacquisto dell’unità familiare ed è comunque rinnovabile fino a quando la Commissione centrale dichiari cessata la situazione nel Paese di origine o di stabile residenza, fatta salva la facoltà del titolare di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno ad altro titolo o della carta di soggiorno nei casi previsti dalla legge.

 

4. La domanda di asilo può essere dichiarata inammissibile dalla Commissione territoriale, qualora il richiedente:

 

a) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato che gli assicuri adeguata protezione;

 

b) provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra, nel quale il medesimo richiedente abbia, senza presentare domanda di asilo, trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito attraverso il territorio di quello Stato sino alla frontiera italiana;

 

c) sia stato condannato con sentenza anche non definitiva per un crimine contro la pace o contro l’umanità o un crimine di guerra o un grave delitto di diritto comune sempre che non ricorrano le condizioni previste dall’articolo 705, comma 2, del codice di procedura penale e dal terzo comma dell’articolo 8 del codice penale, o si sia reso colpevole di azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite, come previsto dall’articolo 1, paragrafo F), della Convenzione di Ginevra;

 

d) risulti perseguito per gli stessi fatti di cui alla lettera c) da un tribunale internazionale istituito in applicazione di accordi internazionali cui l’Italia aderisce;

 

e) sia stato condannato in Italia, con sentenza di secondo grado anche non definitiva, per uno dei delitti previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, salvo che vi sia stata riabilitazione, ovvero quando lo stesso richiedente appartenga ad una delle categorie indicate dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall’articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero dall’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero qualora sia stata applicata anche in via provvisoria una delle misure di cui all’articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

 

f) risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato. Nella decisione di inammissibilità della domanda devono essere ponderate l’attuale pericolosità per la sicurezza dello Stato del richiedente asilo e la gravità delle persecuzioni nelle quali potrebbe incorrere in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza.

 

5. La domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, prima dell’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo in cui lo straniero dimora.

 

6. Non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 3, ed all’articolo 12 comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel caso in cui lo straniero presenti, all’arrivo in Italia, domanda di asilo, e il vettore di linea di nazionalità italiana abbia dato immediatamente segnalazione della presenza dello straniero a bordo alla polizia di frontiera. È fatta salva l’applicazione degli articoli 1bis e 1ter.

 

7. La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale, verbalizzata dall’autorità che la riceve. Il richiedente asilo ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi posti a base della domanda medesima, deve produrre ed esibire ogni documentazione in suo possesso utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate nella domanda, in quanto rilevanti, e ha il diritto di essere posto in condizioni di scrivere nella propria lingua e di ottenere, mediante appositi prestampati, informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e sulle facoltà di cui può disporre, nonchè di richiedere l’assistenza di un avvocato di sua fiducia. La domanda è formulata, ove possibile, con l’assistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di maggior uso in ambito internazionale. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente, con indicazione della documentazione allegata, copia della domanda di asilo vistata dall’autorità che l’ha ricevuta ovvero copia del verbale.

 

8. Al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza per i richiedenti asilo sono ammessi ai posti di frontiera, nei locali della questura, dei centri di accoglienza e dei centri di permanenza temporanea e assistenza gli avvocati, i rappresentanti dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, gli appartenenti ad enti ed associazioni iscritti nel registro nazionale istituito ai sensi dell’articolo 42 del testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e dei diritti fondamentali, se autorizzati sulla base di appositi progetti di collaborazione con le amministrazioni pubbliche interessate.

 

9. Nella presentazione e nella verbalizzazione della domanda le donne richiedenti asilo, ove possibile, si avvalgono di un’assistenza adeguata e specifica da parte di personale appartenente al loro sesso. Le stesse debbono essere informate di tale facoltà. Nei casi in cui presentino contemporaneamente domanda di asilo stranieri o apolidi che costituiscono un unico nucleo familiare, si redigono distinte domande o distinti verbali, salvo che per i figli minorenni, di cui è fatta menzione nelle domande dei genitori.

 

10. Quando la domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, il dirigente dell’ufficio di polizia di frontiera che riceve la domanda stessa, se non si tratta di un caso in cui è disposto il trattenimento ai sensi dell’articolo 1-bis, autorizza lo straniero all’ingresso nel territorio della Repubblica, con l’obbligo di stabilire un suo domicilio anche ai fini della notifica degli atti dei procedimenti di cui alla presente legge nel territorio dello Stato e con obbligo di recarsi entro otto giorni alla questura competente per territorio. La domanda è trasmessa con l’allegata documentazione alla questura.

 

11. Il richiedente asilo deve fissare la propria dimora nel territorio dello Stato e indicare il domicilio. L’autorità di pubblica sicurezza, ove necessario, dispone i controlli per la verifica della veridicità delle informazioni fornite dal richiedente asilo.

 

12. Il questore territorialmente competente ritira il passaporto e ogni altro tipo di documento di riconoscimento o di viaggio di cui è in possesso lo straniero, rilascia una copia autenticata del passaporto o documento trattenuto e, quando non ricorrano le ipotesi previste negli articoli 1-bis e 1-ter, rilascia, su richiesta dello straniero o dell’apolide che ha presentato domanda di asilo, un permesso di soggiorno per richiesta di asilo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento. Qualora siano trascorsi sei mesi dal rilascio del permesso di soggiorno per richiesta di asilo senza che la Commissione territoriale abbia notificato una decisione sulla domanda di asilo, lo straniero o l’apolide ha il diritto di svolgere regolare attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento.

 

13. Nei casi in cui presentino contemporaneamente domanda di asilo stranieri o apolidi che costituiscono un unico nucleo familiare, si redigono distinte domande o distinti verbali, salvo che per i figli minorenni, di cui è fatta menzione nelle domande dei genitori. Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo è rilasciato anche al coniuge non legalmente separato e al figlio minore non coniugato del richiedente asilo.

 

14. Qualora la domanda d’asilo sia presentata da un minore non accompagnato, l’autorità che la riceve sospende il procedimento e dà immediatamente comunicazione della domanda al tribunale per i minorenni territorialmente competente ai fini dell’adozione dei provvedimenti necessari. Il tutore, appena nominato, prende contatto con la competente questura per la riattivazione del procedimento. I procedimenti relativi ai minori non accompagnati hanno priorità sugli altri."

 

2. Restano fermi il ritiro della dichiarazione della limitazione geografica e delle riserve e gli effetti favorevoli allo straniero prodotti fino alla data di entrata in vigore della presente legge dall’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39".

 

 

 

 

25.500

 

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

 

Sostituire l’articolo con il seguente:

 

"Art. 25. - (Procedura semplificata). – 1. Al decreto-legge 30 dicembre 1989 n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all’articolo 1, il comma 7 è abrogato;

 

b) dopo l’articolo 1 sono inseriti i seguenti:

 

Art. 1-bis. – (Casi di trattenimento). – 1. Il richiedente asilo non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di asilo presentata. Esso può, tuttavia, essere trattenuto per il tempo strettamente necessario – e comunque complessivamente non superiore ai quarantacinque giorni – alla definizione delle autorizzazioni alla permanenza nel territorio dello Stato in base alle disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, nei seguenti casi:

 

a) per verificare o determinare la sua nazionalità o identità, qualora egli non sia in possesso dei documenti di viaggio o d’identità, oppure abbia, al suo arrivo nello Stato, presentato documenti risultati falsi;

 

b) per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili;

 

c) in dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio dello Stato.

 

I minori non accompagnati potranno essere trattenuti soltanto per il tempo strettamente necessario per stabilirne l’identità, e la nazionalità, e confermarne minore età.

 

2. Il trattenimento deve sempre può, altresí, essere disposto, durante la procedura semplificata di cui all’articolo 1-ter, per un periodo massimo di quarantacinque giorni, nei seguenti casi:

 

a) a seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata inoltrata dallo straniero fermato per aver eluso il controllo di frontiera o subito dopo, o, comunque in condizioni di soggiorno irregolare. Gli stranieri che – pur essendo entrati irregolarmente nel territorio italiano – si presentino spontaneamente alle autorità competenti per inoltrare domanda di asilo potranno essere trattenuti al solo fine di cui alle lettere a), b), e c) del comma 1 dell’articolo 1-bis;

 

b) a seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte di uno straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.

 

3. Il trattenimento previsto per i casi di cui al comma 2 lettera a), e quello di cui alle lettere a), b), c) del comma 1 è attuato nei centri di accoglienza per richiedenti asilo secondo le norme di apposito regolamento emanato entro centottanta giorni dall’approvazione della presente legge. Il medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche e le modalità di gestione di tali strutture e tiene conto degli atti adottati dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio d’Europa e dall’Unione europea. Nei centri di accoglienza per richiedenti asilo sarà comunque consentito l’accesso ai rappresentanti dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. L’accesso sarà altresí consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell’Interno.

 

4. Per il trattenimento di cui al comma 2 lettera b), si osservano le norme di cui all’articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e agli stessi sarà comunque consentito l’accesso ai rappresentanti dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. L’accesso sarà altresí consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell’Interno.

 

5. Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata di cui all’articolo 1-ter, e qualora la stessa non si sia ancora conclusa, allo straniero è concesso un permesso di soggiorno fino al termine della procedura stessa.

 

Art. 1-ter. - (Procedura semplificata). – 1. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 1-bis è istituita la procedura semplificata per la definizione della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato secondo le modalità di cui ai commi successivi.

 

2. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui all’articolo 1-bis, comma 2, lettera a), il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di accoglienza per richiedenti asilo di cui all’articolo 1-bis, comma 3 Per quanto riguarda la convalida del provvedimento si applicano, in analogia, le disposizioni nei modi di cui ai commi 3), 4), dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La convalida comporta la permanenza nei centri per richiedenti asilo per un periodo massimo di trenta giorni. Su richiesta del questore il giudice unico può prorogare il termine per un massimo di ulteriori quindici giorni. Entro due giorni dal ricevimento dell’istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che, entro quindici giorni, provvede all’audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.

 

3. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui all’articolo 1-bis, comma 2, lettera b), il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di permanenza temporanea di cui all’articolo 14 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; ove già sia in corso il trattenimento, il questore chiede al giudice unico la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire l’espletamento della procedura di cui al presente articolo. Entro due giorni dal ricevimento dell’istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro quindici giorni provvede all’audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.

 

4. L’allontanamento non autorizzato dal centro di cui all’articolo 1-bis comma 4 equivale a rinuncia alla comporta l’archiviazione della domanda.

 

5. Lo stato italiano è competente all’esame delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato di cui al presente articolo, ove i tempi non lo consentano, ai sensi della convenzione di Dublino ratificata ai sensi della legge 23 dicembre 1992, n. 523.

 

6. L’eventuale ricorso avverso la decisione della commissione territoriale è presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni anche dall’estero tramite le rappresentanze diplomatiche, dal richiedente asilo alla commissione nazionale di cui all’articolo 1-quinquies, entro otto giorni dalla notifica della decisione. Il ricorso non sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo può. tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino all’esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva. Nell’ambito della procedura semplificata, la Commissione nazionale decide entro sette giorni dalla ricezione del ricorso. La Commissione – tramite almeno uno dei suoi membri – può procedere all’audizione del richiedente asilo con le garanzie di cui al comma 2 dell’articolo 1-quarter. La decisione sul ricorso è comunque presa collegialmente, anche ai sensi del comma 3 dell’articolo 1-quater, sulla base del verbale dell’eventuale audizione, dei documenti concernenti l’esame da parte della Commissione territoriale e di ogni altro elemento utile presentato dal richiedente o acquisito d’ufficio.

 

7. Un eventuale ricorso avverso la decisione della commissione nazionale è presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche dall’estero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente non sospende l’eventuale provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino all’esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva.

 

8. Qualora il richiedente asilo fosse trattenuto durante la procedura e la decisione della commissione territoriale e/o nazionale non dovesse pervenire entro i termini massimi stabiliti al comma 2 dell’articolo 1bis, al loro scadere cessa il trattenimento e al richiedente verrà rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo della validità di un mese, rinnovabile fino alla finalizzazione della decisione da parte della commissione territoriale e/o nazionale. La domanda d’asilo del richiedente il quale- una volta rilasciato non si presenta per il rinnovo del permesso di soggiorno senza giustificato motivo verrà considerata decaduta.

 

Art. 1-quater. - (Commissioni territoriali). – 1. Presso gli uffici territoriali del Governo indicati con il regolamento di cui all’articolo 1-bis, comma 3, sono istituite le commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato. Le predette commissioni, nominate con decreto del Ministro dell’interno, sono presiedute da un funzionario della carriera prefettizia e composte da un funzionario della polizia di Stato, da un rappresentante dell’ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e da un rappresentante dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR). Per ciascun componente deve essere previsto un componente supplente. Tali commissioni possono essere integrate, su richiesta del presidente della Commissione centrale, da un funzionario del Ministero degli Affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, in ordine alle domande delle quali occorra disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei paesi di provenienza di competenza del Ministero degli Affari Esteri. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

 

2. Durante lo svolgimento dell’audizione, ove necessario, le commissioni territoriali si avvalgono di interpreti qualificati. Del colloquio con il richiedente viene redatto verbale. Le decisioni sono adottate con con atto scritto e motivato. Le stesse verranno notificate al richiedente, unitamente all’informazione sulle modalità di impugnazione, con una traduzione in lingua a lui conosciuta.

 

3. Nell’esaminare la domanda d’asilo le commissioni valuteranno le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali di cui l’Italia è firmataria e in particolare dell’articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo. Qualora un richiedente asilo non venisse riconosciuto rifugiato, e la commissione riscontrasse impedimenti al rimpatrio, il richiedente otterrà un permesso di soggiorno per motivi umanitari della validità di un anno rinnovabile.

 

Art. 1-quater. - (Procedura ordinaria).

 

a) entro due giorni dal ricevimento dell’istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro trenta giorni provvede all’audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni;

 

b) avverso le decisioni delle commissioni territoriali è ammesso ricorso al tribunale ordinario territorialmente competente la commissione nazionale entro quindici giorni con effetto sospensivo.

 

Art. 1-quinquies. - (Commissione nazionale per il diritto d’asilo). – 1. La Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista dall’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubbilica 15 maggio 1990, n. 136, è trasformata in Commissione nazionale per il diritto di asilo, di seguito denominata "Commissione nazionale" nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta congiunta dei Ministri dell’interno e degli affari esteri. La commissione è presieduta da un Prefetto ed è composta da un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il dipartimento delle libertà civili e dell’immigrazione e da un dirigente del dipartimento della pubblica sicurezza alle riunioni partecipa un rappresentante del delegato in Italia dell’ACNUR. Ciascuna amministrazione designa, altresí, un supplente. La commissione nazionale, ove necessario, può essere articolata in sezioni di analoga composizione.

 

2. La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali, di formazione e di aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di raccolta di dati statistici oltre che poteri decisionali in tema di revoche e cessazione degli status concessi. La Commissione nazionale, inoltre, deciderà sui ricorsi presentati dai richiedenti asilo avverso le decisioni della commissione territoriale secondo le modalità stabilite all’articolo 1-ter comma 6 e 1-quater, comma 4b).

 

3. Con il regolamento di cui all’articolo 1-bis, comma 3, sono stabilite le modalità di funzionamento della Commissione nazionale e di quelle territoriali. I membri delle Commissioni verranno selezionati in considerazione delle loro qualifiche e conoscenze relative a materie attinenti al diritto internazionale e saranno adeguatamente formati per il compito che dovranno svolgere. Le Commissioni verranno, altresí, dotate della necessaria struttura amministrativa per espletare le attività legate al processo decisionale.

 

Art. 1-sexies. - (Contributi). – 1. Possono essere concessi contributi a richiedenti asilo in condizioni di indigenza e che non siano ospitati presso i centri di accoglienza o altre strutture finanziate dallo Stato o da enti locali, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all’articolo 1-bis comma 3.

 

Art. 1-septies. - (Norma transitoria). – 1. Fino all’emanazione del regolamento di cui all’articolo 1-bis, comma 3, rimangono in vigore la normativa e le procedure attuali.

 

Art. 1-octies. - (Disposizioni in situazioni di sbarchi sulle coste nazionali). – In situazioni di sbarchi sulle coste nazionali laddove sia ragionevole presumere la presenza di potenziali richiedenti asilo, le autorità di pubblica sicurezza, della Guardia di finanza, della Guardia costiera, della Marina militare, o dei Carabinieri, avranno cura di informare tempestivamente l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, affinché sia messo in grado, ove necessario, di fornire supporto, direttamente o attraverso persona od organizzazione da esso delegata, ai richiedenti asilo".

 

 

 

25.92

 

Guerzoni, Budin, De Zulueta

 

Al comma 1, lettera b) capoverso "articolo 1-bis)" ivi richiamato, comma 1, aggiungere alla fine del primo periodo il seguente: "Comunque in nessuno caso potrà essere disposto il trattenimenti dei minori non accompagnati richiedenti asilo".

 

 

 

25.62

 

Toia, Dentamaro, Dato

 

Al comma 1, lettera b) all’articolo 1-bis, ivi modificata, al primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: ", e comunque in nessun caso potrà essere disposto il trattenimento dei minori non accompagnati richiedenti asilo".

 

 

 

25.70

 

Dentamaro, Petrini, Toia, Dato, Giaretta, Baio Dossi

 

Al comma 1, lettera b) al comma 1 dell’articolo 1-bis, ivi modificata, sostituire le parole: "Esso può" con le seguenti: "I minori non accompagnati potranno essere trattenuti soltanto per il tempo necessario per stabilirne l’identità, e la nazionalità, e confermare minore età. Il richiedente asilo può".

 

 

 

25.505

 

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

 

Al comma 1, lettera b), alinea Art. 1-bis, comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

 

"c-bis) per stabilire l’identità e la nazionalità nonchè per confermare la minore età dei minori non accompagnati".

 

 

 

25.8

 

Forlani

 

Dopo il comma 1 dell’art. 1-bis, dopo le parole: "territorio dello Stato" è inserito il seguente comma:

 

"1-bis. I minori non accompagnati potranno essere trattenuti soltanto per il tempo strettamente necessario per stabilirne l’identità, e la nazionalità, e confermarne minore età".

 

 

 

25.161

 

Guerzoni, Budin

 

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 1-bis", dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

 

"1-bis. I minori non accompagnati potranno essere trattenuti soltanto per il tempo strettamente necessario per stabilirne l’identità, e la nazionalità, e confermarne minore età".

 

 

 

25.46

 

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

 

Al comma 1, capoverso 1-quater, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

 

"2. Entro due giorni dal ricevimento della domanda di asilo, il questore provvede a trasmettere alla commissione territoriale per il riconoscimento del diritto d’asilo la domanda, la documentazione allegata dal richiedente e ogni altra documentazione necessaria. La decisione sulla domanda di asilo spetta alla Commissione territoriale, che, nell’ambito delle direttive impartite dalla Commissione nazionale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. La Cmmissione territoriale al fine di esaminare la domanda di asilo deve comunque valutare:

 

a) la domanda, il verbale e la documentazione prodotta o acquisita d’ufficio;

 

b) le dichiarazioni rese in sede di audizione, svolta dallo straniero di fronte alla Commissione;

 

c) l’effettiva situazione socio-politica in cui si trova il Paese di origine da cui si è allontanato lo straniero nonchè ogni elemento relativo alla situazione personale del richiedente e della sua famiglia prima dell’allontanamento;

 

d) l’eventuale documentazione presentata da organizzazioni non governative di tutela dei diritti civili ed umani.

 

3. La Commissione territoriale entro trenta giorni successivi al ricevimento di tali domanda e documentazione procede all’audizione del richiedente asilo. Chi esercita la potestà dei genitori o la potestà tutoria deve essere presente in ogni frase del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo cui debba partecipare personalmente il minore richiedente. In casi particolari, compresi quelli dei richiedenti asilo che abbiano dichiarato al momento della domanda di aver subìto violenza, la Commissione può disporre la designazione di personale specializzato per lo svolgimento di un pre-colloquio, volto a garantire una idonea assistenza sotto il profilo psicologico ed emotivo, prevedendo l’eventuale presenza dello stesso personale durante l’audizione del richiedente. L’audizione può essere sospesa o esclusa qualora sia ritenuto necessario per le particolari condizioni emotive e psicologiche del richiedente. Il richiedente asilo ha il diritto di esprimersi nella propria lingua o in una lingua a lui nota. Ove occorra, la Commissione nomina un interprete. Durante l’audizione il richiedente asilo può farsi assistere da una persona di sua fiducia. L’audizione ha per oggetto i fatti dichiarati a verbale dallo straniero, la documentazione acquisita dalla Commissione o prodotta dall’interessato, le ulteriori dichiarazioni rese in quella sede e l’eventuale documentazione prodotta durante l’audizione. L’audizione del richiedente asilo deve avvenire in luogo non aperto al pubblico, con la partecipazione di almeno due membri. L’esame della richiesta di asilo avviene attraverso domande dirette dei membri della Commissione e della persona che assiste lo straniero. Al termine dell’audizione, la Commissione rilascia allo straniero copia autenticata del verbale dell’audizione medesima e della documentazione da lui prodotta, in quella occasione.

 

4. La Commissione territoriale si pronuncia sulla domanda di asilo entro i tre giorni successivi alla data in cui si è svolta l’audizione e notifica la decisione non oltre i quindici giorni successivi alla pronuncia, salvo che non disponga motivatamente un approfondimento dell’istruttoria per un periodo comunque non superiore a sei mesi dalla ".