5.0.1
Mancino,
Battisti, Dentamaro
Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:
"Art. 5-bis.
(Soggiorno per
motivi di lavoro)
1. In deroga alle
norme di cui al presente testo unico può essere concesso il permesso di
soggiorno per motivi di studio ai minori stranieri di età compresa tra
il 14 e i 12 anni che dimostrino di avere ottenuto accoglienza presso famiglie
che si impegnino ad offrire loro vitto e alloggio, nonchè a pagare le
spese di viaggio per il rientro nel paese di provenienza. Il permesso è
concesso per non oltre 90 giorni per ciascun anno".
5.0.2
Malabarba,
Malentacchi, Sodano Tommaso
Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:
"Art. 5-bis.
1. Il permesso di
soggiorno può essere concesso per motivi di studio ai minori stranieri
che dimostrino di avere ottenuto accoglienza presso famiglie che si impegnino
ad ospitarli".
10.11a/3
Boscetto
All’emendamento
10.11a, nel comma 1, lettera c), capoverso 3-ter, dopo le parole: "sfruttamento sessuale" inserire le seguenti: "ovvero riguardano l’ingresso
dei minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo
sfruttamento".
10.41
Maritati,
Guerzoni, Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone
Al comma 1,
sostituire la lettera b)
con la seguente:
"b) il comma 3 è sostituito dal
seguente:
"3. Se il
fatto di cui al comma 1 è commesso a fine di lucro o da tre più
persone in concorso tra loro utilizzando servizi di trasporto internazionale o
documenti confraffatti, ovvero quando il fatto riguarda l’ingresso di
cinque o più persone, la pena è della reclusione da quattro a
dodici anni e della multa di 15.493,71 euro per ogni straniero di cui è
stato favorito l’ingresso in violazione del presente decreto. Se il fatto
è commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione, ovvero riguarda l’ingresso di minori da impiegare in
attività illecite al fine di favorirne lo sfrfuttamento a qualsiasi
titolo, la pena è della reclusione da icnque a quindici anni e della
multa di 25.822,84 euro per ogni straniero di cui è stato favorito l’ingresso
in violazione del presente decreto"".
Conseguentemente,
sopprimere la lettera c),
limitatamente al capovero 3-bis; al capoverso 3-ter sopprimere le parole: "3-bis".
10.2
Bobbio
Al comma 1,
lettera b), capoverso
3, premettere le parole: "Salvo
che il fatto costituisca più grave reato".
Al comma 1,
lettera c), al
capoverso 3-bis,
premettere le parole: "Salvo
che il fatto costituisca più grave reato" e dopo le parole: "allo sfruttamento della
prostituzione" inserire le altre: "ovvero di minori da impiegare in attività
illecite al fine di favorirne lo sfruttamento".
Al comma 1,
lettera c), sostituire
il capoverso 3-ter con
il seguente:
"3-ter. All’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,
e successive modiificazioni, al comma 1, dopo le parole: "609-octies del codice penale" sono inserite le
seguenti: "nonchè dall’articolo 12, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286 e successive modificazioni,"".
10.38
Cambursano
Al comma 1, la
lettera c) è
sostituita dalla seguente:
"c) dopo il comma 3, è inserito il
seguente:
"3-bis. Chiunque, in violazione del presente
testo unico, compie attività volte a favorire o agevolare
l’ingresso di stranieri nel territorio dello Stato, utilizzando qualsiasi
mezzo di trasporto o documenti contraffatti, al fine di reclutare persone da
destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, ovvero
minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo
sfruttamento, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con
la multa di 25.900 euro per ogni straniero di cui è stato favorito o
agevolato l’ingresso nel territorio dello Stato. Quando il fatto è
commesso in concorso da tre o più persone, ovvero riguarda
l’ingresso e lo sfruttamento di cinque o più persone, la pena
è aumentata da un terzo alla metà".".
10.9
Malabarba,
Melentacchi, Sodano Tommaso
Al comma 1,
lettera c), sostituire
il capoverso 3-bis con
il seguente:
"3-bis. Chiunque compia attività dirette a
favorire l’ingresso o il soggiorno degli stranieri nel territorio dello
Stato in violazione delle disposizioni del presente decreto al fine del
reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite per
favorirne lo sfruttamento ovvero da destinare alla commissione di uno dei
delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, è
punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 26.000
euro per ogni straniero di cui è stato favorito l’ingresso o il
soggiorno in violazione delle norme del presente decreto".
10.49
Guerzoni
Al comma 1,
lettera c), al
capoverso "3-bis,
dopo la parola: "l’ingresso"
inserire: "o il
soggiorno"; e dopo le parole: "della prostituzione" e prima di: "è punito" inserire: "o di minori da impegnare in
attività illecite per favorirne lo sfruttamento ovvero da destinare alla
commissione di uno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2,
lettera a) del codice
di procedura penale,"; conseguentemente nella second’ultima riga,
dopo le parole:
"l’ingresso" e prima di: "in", inserire: "o il soggiorno".
10.5
Valditara,
Magnalbò
Al comma 3-bis, dopo la parola: "allo sfruttamento della
prostituzione" aggiungere le seguenti: "ovvero riguarda l’ingresso di
minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo
sfruttamento".
13.0.102
Eufemi, Borea,
Sodano Calogero
Dopo l’articolo 18, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, inserire il seguente:
"Art. 18-bis.
(Soggiorno di
minori per motivi di studio)
1. In deroga ad
ogni contraria normativa, il limite di anni 14 per l’ettenimento del
visto di ingresso per motivi di studiio può essere abbassato fino a 11
anni, in caso di documentato percorso educativo in atto presso una famiglia da
almeno due anni, per un periodo non inferiore ai 90 giorni all’anno.
2. Il visto di
ingresso è concesso previa autorizzazione del Comitato per la tutela dei
minori stranieri del Ministero del Lavoro e degli affari sociali, il quale, in
ragione di comprovate necessità sociali, affettive e familiari del
minore e nel suo superiore interesse, può derogare dai limiti
sopraindicati solo nel caso di fratelli o sorelle".
13.0.103
Dentamaro,
Petrini, Toia, Baio Dossi, Vitali
Dopo l’articolo 18, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, inserire il seguente:
"Art. 18-bis.
(Soggiorno di
minori per motivi di studio)
1. In deroga ad
ogni contraria normativa, il limite di anni 14 per l’ettenimento del
visto di ingresso per motivi di studiio può essere abbassato fino a 11
anni, in caso di documentato percorso educativo in atto presso una famiglia da
almeno due anni, per un periodo non inferiore ai 90 giorni all’anno.
2. Il visto di
ingresso è concesso previa autorizzazione del Comitato per la tutela dei
minori stranieri del Ministero del Lavoro e degli affari sociali, il quale, in
ragione di comprovate necessità sociali, affettive e familiari del
minore e nel suo superiore interesse, può derogare dai limiti sopraindicati
solo nel caso di fratelli o sorelle".
13.0.4
Falcieri
Dopo l’articolo 13, inserire il seguente:
"Art. 13-bis.
1. Al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 19, comma 2, lettera a), dopo le parole: "espulsi"
inserire le seguenti: "Al fine di assicurare adeguata assistenza e
un’attività formativa ed educativa dei suddetti minori la
Provincia, previa convenzione con i comuni interessati, organizza un adeguato
servizio tramite una struttura allo scopo costituite"".
15.225
Boco, Carella,
Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan
Al comma 1, al
capoverso 9, sostituire le parole: "i familiari" con le seguenti: "il diritto all’unità
familiare e la tutela dei minori".
20.0.1a
Eufemi, Borea,
Sodano Calogero
Dopo l’articolo 20, aggiungere il seguente:
"Art. 20-bis.
L’articolo
32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero" è sostituito dal seguente:
1. I minori di
età non inferiore a 14 anni che si trovino sul territorio nazionale alla
data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano fatto richiesta di
essere ammessi in un progetto di integrazione civile e sociale gestito da un
ente pubblico o da un ente privato che abbia rappresentanza nazionale e che
comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri ai sensi dell’articolo 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina della
immigrazione) potranno chiedere il permesso di soggiorno a sensi del successivo
comma 3.
2. L’ente
gestore dei progetti dovrà garantire e provare con idonea documentazione,
al momento del compimento della maggiore età del soggetto straniero di
cui al comma 1, che l’interessato ha seguito il progetto, ha la
disponibilità di un alloggio di abitazione e svolge attività
lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge
italiana oppure è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora
iniziato.
3. Al compimento
della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state
applicate le disposizioni di cui all’articolo 31, comma 1 e 2, ai minori
comunque affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983,
n. 184 e successive modificazioni e ai minori di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per
motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per
esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro
prescinde dal possesso dei requisiti di cui all’articolo 23 del testo
unico".".
20.0.2
Eufemi
Dopo l’articolo 20, aggiungere il seguente:
"Art. 20-bis.
L’articolo
31, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero" è sostituito dal seguente:
"1. Al
compimento del quattordicesimo anno di età del minore iscritto nel
permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello
straniero affidatario ovvero degli enti di cui all’articolo 32 è
rilasciato il permesso di soggiorno per motivi famigliari valido fino al
compimento della maggiore età, ovvero una carta di
soggiorno".".
20.0.3
Malabarba,
Malentacchi, Sodano Tommaso
Dopo l’articolo 20, aggiungere il seguente:
"Art. 20-bis.
1.
All’articolo 31, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, dopo le parole: "il minore che risulta affidato ai
sensi dell’articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184" sono
aggiunte le seguenti: "ovvero sottoposto a tutela o affidato di fatto a
parenti entro il quarto grado che si siano dimostrati idonei a provvedere al
suo mantenimento e alla sua educazione ed istruzione".".
20.0.4
Boco, Carella,
Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Dopo l’articolo 20, inserire il seguente:
"Art. 20-bis.
(Tutela dei
minori)
1.
All’articolo 30, comma 3 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, dopo le parole: "il minore che risulta affidato ai
sensi dell’articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184"
aggiungere le seguenti: "ovvero sottoposto a tutela o affidato di fatto a
parenti entro il quarto grado che si siano dimostrati idonei a provvedere al
suo mantenimento e alla sua educazione ed istruzione".".
20.0.100
Eufemi, Borea,
Sodano Calogero
Dopo l’articolo 20, aggiungere il seguente:
"Art. 20-bis.
L’articolo
31, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero" è sostituito dal seguente:
"1. Al
compimento del quattordicesimo anno di età del minore iscritto nel
permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero del minore
affidato ad ente pubblico o privato o inserito in un progetto di integrazione
civile e sociale gestito dagli enti di cui all’articolo 32 è rilasciato
il permesso di soggiorno per motivi familiari fino al compimento della maggiore
età ovvero una carta di soggiorno".".
20.0.101
Eufemi, Borea,
Sodano Calogero
Dopo l’articolo 20, aggiungere il seguente:
"Art. 20-bis.
Al testo unico di
cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dell’Art. 31, dopo il
comma 2 aggiungere il seguente:
"2-bis. Al minore straniero comunque presente nel
territorio dello stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di
soggiorno previsto dal presente Testo unico, è rilasciato un permesso di
soggiorno per minore età. Il permesso di soggiorno per minore età
è equiparato al permesso di soggiorno per motivi familiari limitatamente
a quanto disposto dall’articolo 30, commi 2 e 5 e dell’art. 34,
comma 1".".
20.0.103
Falcier
Dopo l’articolo 20, aggiungere il seguente:
"Art. 20-bis.
(Disposizioni
sui minori)
All’articolo
31 del decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 4 aggiungere il
seguente:
"4-bis I minori stranieri che abbiano compiuto
quattordici anni e che siano colpevoli di aver commesso delitti, anche gravi,
possono essere espulsi in base ad una procedura abbreviata, con un
provvedimento urgente dell’autorità giudiziaria
competente".".
21.0.100
Guerzoni,
Viviani, De Zulueta
Dopo l’articolo 21, inserire il seguente:
"Art. 21-bis.
(Disposizioni
a favore dei minori)
All’articolo
31, comma 2-bis del
Testo Unico n. 286 del 1998, aggiungere il seguente:
"Al minore
straniero comunque presente nel territorio dello Stato, al quale non possa
essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dal presente Testo
unico, è rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Il
permesso per minore età è equiparato al permesso di soggiorno per
motivi familiari limitatamente a quanto disposto dall’articolo 30, commi
2 e 5 e dell’articolo 34, comma 1."".
23.0.1
Eufemi, Borea,
Sodano Calogero
Dopo l’articolo 23, aggiungere il seguente:
"Art. 23-bis.
1. Alla fine
dell’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9
dicembre 1999, n. 535, sul regolamento concernente i compiti del Comitato
per i minori stranieri è aggiunto il seguente punto:
1) accerta
l’esistenza dei requisiti nei casi di cui all’articolo 32 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "testo unico delle
disposizioni dello straniero" e successive modificazioni, provvedendo ad
informare gli enti interessati e delibera in ordine alle richieste relative
all’affidamento dei minori fino alla maggiore età".
23.0.200
Martone, Boco,
Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Turroni, Ripamonti, Zancan
Dopo l’articolo 23, aggiungere il seguente:
"Art. 23-bis.
(Permesso di
soggiorno per minore età)
1. Al testo unico
di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 31, dopo
il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Al minore straniero comunque presente nel
territorio dello stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di
soggiorno previsto dal presente testo unico, è rilasciato un permesso di
soggiorno per minore età. Il permesso di soggiorno per minore età
è equiparato al permesso di soggiorno per motivi familiari limitatamente
a quanto disposto dall’articolo 30 commi 2 e 5 dall’articolo 34
comma 1"".
24.7
Malabarba,
Malentacchi, Sodano Tommaso
Sostituire
l’articolo 24 con il seguente:
"Art. 24. - (Norme
generali in materia di diritto d’asilo). – 1. L’articolo 1 del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - (Norme
generali in materia di diritto d’asilo). – 1. La Repubblica garantisce il diritto di asilo e
la protezione umanitaria su base individuale alle condizioni e nei modi
stabiliti dalla presente legge, in attuazione dell’articolo 10 della
Costituzione e in armonia con le convenzioni e con gli accordi internazionali a
cui l’Italia aderisce, nonchè nel rispetto della normativa
comunitaria in materia.
2. È
riconosciuto lo status
di rifugiato previsto dalla Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati
firmata a Ginevra il del 28 luglio 1951, resa esecutiva con la legge 24 luglio
1954, n. 722, e dal protocollo relativo allo statuto dei rifugiati,
adottato a New York il 31 gennaio 1967 e reso esecutivo con la legge 14
febbraio 1970, n. 95, allo straniero o apolide che si trova nelle
condizioni previste da tali atti internazionali o che, comunque, trovandosi
fuori dal Paese del quale è cittadino o, se apolide, nel quale aveva
residenza abituale, non possa o non voglia avvalersi della protezione di tale
Paese a causa del fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, di
religione, di sesso, di nazionalità, di appartenenza ad un determinato
gruppo sociale o etnico ovvero per le sue opinioni politiche. Allo straniero o
all’apolide al quale la Commissione territoriale abbia riconosciuto lo
status di rifugiato il
Questore rilascia il titolo di viaggio per rifugiati e un permesso di soggiorno
per motivo di asilo della durata di cinque anni. Il Questore, salvo che si
applichi una delle clausole di esclusione di cui all’articolo 1,
paragrafo F), della Convenzione di Ginevra, su richiesta del rifugiato,
rilascia permesso di soggiorno per asilo di identica durata nonché un
titolo di viaggio al coniuge non legalmente separato e al figlio minore non
coniugato del rifugiato. In tali casi il permesso di soggiorno per asilo
è rinnovabile fino a quando la Commissione centrale non abbia dichiarato
la revoca o la cessazione dello status allo straniero al quale è stato riconosciuto lo
status di rifugiato, fatta salva la facoltà per il titolare di ottenere
il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo o della carta di
soggiorno nei casi previsti dalla legge. Il rifugiato e i suoi familiari
conviventi possono essere espulsi dal territorio dello Stato soltanto con
provvedimento amministrativo adottato dal Ministro dell’Interno qualora
sulla base del loro comportamento la loro presenza costituisca un pericolo
grave, concreto ed attuale per l’ordine pubblico o per la sicurezza dello
Stato. Essi ricevono il medesimo trattamento previsto per i profughi italiani
ai fini dell’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di
riserva di alloggi di edilizia economica e popolare, hanno diritto di godere
del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di
diritto al riacquisto o al mantenimento dell’unità familiare, di
lavoro subordinato, di lavoro autonomo, in particolare per quanto riguarda
l’iscrizione ad albi professionali, di accesso agli alloggi, di
previdenza sociale, di assistenza sanitaria e di assistenza sociale, di accesso
agli studi di ogni ordine e grado e di aiuti per il diritto allo studio,
incluso il diritto di ottenere borse di studio, e possono avere accesso al
pubblico impiego nei casi e nei modi consentiti dalla legge ai cittadini degli
Stati membri dell’Unione europea regolarmente soggiornanti nel territorio
dello Stato; allo straniero o apolide che abbia ottenuto il riconoscimento
dello status di rifugiato dopo aver compiuto cinquanta anni di età, si
applicano altresì, ai soli fini delle assunzioni obbligatorie, le
disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68.
3. È
riconosciuto l’asilo umanitario allo straniero o all’apolide, il
quale, pur non avendo i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, non possa o non voglia
avvalersi della protezione del Paese del quale è rispettivamente
cittadino o residente abituale, in quanto si trova nell’effettiva
necessità di salvare sé o i propri familiari dal pericolo attuale
e diretto di subire nel territorio di tale Paese danni alla propria vita o
sicurezza o libertà personale ovvero gli è impedito
l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla
Costituzione italiana, nonché allo straniero o all’apolide per il
quale sussiste comunque un’impossibilità temporanea al rinvio nel
Paese di origine o di abituale residenza per gravi e fondati motivi di
carattere umanitario. Il Questore rilascia allo straniero o all’apolide
al quale la Commissione territoriale abbia riconosciuto l’asilo
umanitario e, su richiesta di questi, al coniuge non legalmente separato e al
figlio minore non coniugato un permesso di soggiorno per asilo della durata di
due anni; il permesso consente l’accesso a parità di condizioni
con il cittadino italiano al lavoro autonomo e al lavoro subordinato nel
settore privato, allo studio e agli alloggi di edilizia residenziale pubblica,
nonchè il mantenimento o il riacquisto dell’unità familiare
ed è comunque rinnovabile fino a quando la Commissione centrale dichiari
cessata la situazione nel Paese di origine o di stabile residenza, fatta salva
la facoltà del titolare di ottenere il rilascio del permesso di
soggiorno ad altro titolo o della carta di soggiorno nei casi previsti dalla
legge.
4. La domanda di
asilo può essere dichiarata inammissibile dalla Commissione
territoriale, qualora il richiedente:
a) sia stato già riconosciuto
rifugiato in altro Stato che gli assicuri adeguata protezione;
b) provenga da uno Stato, diverso da quello
di appartenenza, che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra, nel quale il
medesimo richiedente abbia, senza presentare domanda di asilo, trascorso un
periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il
transito attraverso il territorio di quello Stato sino alla frontiera italiana;
c) sia stato condannato con sentenza anche
non definitiva per un crimine contro la pace o contro l’umanità o
un crimine di guerra o un grave delitto di diritto comune sempre che non
ricorrano le condizioni previste dall’articolo 705, comma 2, del codice
di procedura penale e dal terzo comma dell’articolo 8 del codice penale,
o si sia reso colpevole di azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni
Unite, come previsto dall’articolo 1, paragrafo F), della Convenzione di
Ginevra;
d) risulti perseguito per gli stessi fatti
di cui alla lettera c) da un tribunale internazionale istituito in applicazione
di accordi internazionali cui l’Italia aderisce;
e) sia stato condannato in Italia, con
sentenza di secondo grado anche non definitiva, per uno dei delitti previsti
dall’articolo 380 del codice di procedura penale, salvo che vi sia stata
riabilitazione, ovvero quando lo stesso richiedente appartenga ad una delle
categorie indicate dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, come sostituito dall’articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327,
ovvero dall’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come
sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646,
ovvero qualora sia stata applicata anche in via provvisoria una delle misure di
cui all’articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive
modificazioni;
f) risulti pericoloso per la sicurezza dello
Stato. Nella decisione di inammissibilità della domanda devono essere
ponderate l’attuale pericolosità per la sicurezza dello Stato del
richiedente asilo e la gravità delle persecuzioni nelle quali potrebbe
incorrere in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza.
5. La domanda di
asilo è presentata al posto di frontiera, prima dell’ingresso nel
territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo in cui lo straniero
dimora.
6. Non si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 3, ed
all’articolo 12 comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel caso in cui lo
straniero presenti, all’arrivo in Italia, domanda di asilo, e il vettore
di linea di nazionalità italiana abbia dato immediatamente segnalazione
della presenza dello straniero a bordo alla polizia di frontiera. È
fatta salva l’applicazione degli articoli 1bis e 1ter.
7. La domanda di
asilo è presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale,
verbalizzata dall’autorità che la riceve. Il richiedente asilo ha
comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa
presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi posti a base della
domanda medesima, deve produrre ed esibire ogni documentazione in suo possesso
utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate nella domanda, in
quanto rilevanti, e ha il diritto di essere posto in condizioni di scrivere
nella propria lingua e di ottenere, mediante appositi prestampati, informazioni
in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e
sulle facoltà di cui può disporre, nonchè di richiedere
l’assistenza di un avvocato di sua fiducia. La domanda è
formulata, ove possibile, con l’assistenza di persona a conoscenza della
lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle
lingue di maggior uso in ambito internazionale. Il richiedente asilo ha diritto
di ottenere immediatamente, con indicazione della documentazione allegata,
copia della domanda di asilo vistata dall’autorità che l’ha
ricevuta ovvero copia del verbale.
8. Al fine di
prestare opera di sostegno, informazione e assistenza per i richiedenti asilo
sono ammessi ai posti di frontiera, nei locali della questura, dei centri di
accoglienza e dei centri di permanenza temporanea e assistenza gli avvocati, i
rappresentanti dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
Rifugiati, gli appartenenti ad enti ed associazioni iscritti nel registro
nazionale istituito ai sensi dell’articolo 42 del testo unico approvato
con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché gli appartenenti
ad organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e dei
diritti fondamentali, se autorizzati sulla base di appositi progetti di
collaborazione con le amministrazioni pubbliche interessate.
9. Nella
presentazione e nella verbalizzazione della domanda le donne richiedenti asilo,
ove possibile, si avvalgono di un’assistenza adeguata e specifica da
parte di personale appartenente al loro sesso. Le stesse debbono essere
informate di tale facoltà. Nei casi in cui presentino contemporaneamente
domanda di asilo stranieri o apolidi che costituiscono un unico nucleo
familiare, si redigono distinte domande o distinti verbali, salvo che per i
figli minorenni, di cui è fatta menzione nelle domande dei genitori.
10. Quando la
domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, il dirigente
dell’ufficio di polizia di frontiera che riceve la domanda stessa, se non
si tratta di un caso in cui è disposto il trattenimento ai sensi
dell’articolo 1-bis, autorizza lo straniero all’ingresso nel territorio della
Repubblica, con l’obbligo di stabilire un suo domicilio anche ai fini
della notifica degli atti dei procedimenti di cui alla presente legge nel
territorio dello Stato e con obbligo di recarsi entro otto giorni alla questura
competente per territorio. La domanda è trasmessa con l’allegata
documentazione alla questura.
11. Il
richiedente asilo deve fissare la propria dimora nel territorio dello Stato e
indicare il domicilio. L’autorità di pubblica sicurezza, ove
necessario, dispone i controlli per la verifica della veridicità delle
informazioni fornite dal richiedente asilo.
12. Il questore
territorialmente competente ritira il passaporto e ogni altro tipo di documento
di riconoscimento o di viaggio di cui è in possesso lo straniero,
rilascia una copia autenticata del passaporto o documento trattenuto e, quando
non ricorrano le ipotesi previste negli articoli 1-bis e 1-ter, rilascia, su richiesta dello straniero o
dell’apolide che ha presentato domanda di asilo, un permesso di soggiorno
per richiesta di asilo valido fino alla definizione della procedura di
riconoscimento. Qualora siano trascorsi sei mesi dal rilascio del permesso di
soggiorno per richiesta di asilo senza che la Commissione territoriale abbia
notificato una decisione sulla domanda di asilo, lo straniero o l’apolide
ha il diritto di svolgere regolare attività lavorativa fino alla
conclusione della procedura di riconoscimento.
13. Nei casi in
cui presentino contemporaneamente domanda di asilo stranieri o apolidi che
costituiscono un unico nucleo familiare, si redigono distinte domande o
distinti verbali, salvo che per i figli minorenni, di cui è fatta
menzione nelle domande dei genitori. Il permesso di soggiorno per richiesta di
asilo è rilasciato anche al coniuge non legalmente separato e al figlio
minore non coniugato del richiedente asilo.
14. Qualora la
domanda d’asilo sia presentata da un minore non accompagnato,
l’autorità che la riceve sospende il procedimento e dà
immediatamente comunicazione della domanda al tribunale per i minorenni
territorialmente competente ai fini dell’adozione dei provvedimenti
necessari. Il tutore, appena nominato, prende contatto con la competente
questura per la riattivazione del procedimento. I procedimenti relativi ai
minori non accompagnati hanno priorità sugli altri."
2. Restano fermi
il ritiro della dichiarazione della limitazione geografica e delle riserve e
gli effetti favorevoli allo straniero prodotti fino alla data di entrata in
vigore della presente legge dall’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,
n. 39".
25.500
Boco, Carella,
Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Sostituire
l’articolo con il seguente:
"Art. 25. - (Procedura
semplificata). – 1. Al
decreto-legge 30 dicembre 1989 n. 416, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 1, il comma 7 è
abrogato;
b) dopo l’articolo 1 sono inseriti i
seguenti:
Art. 1-bis.
– (Casi di trattenimento). – 1. Il richiedente asilo non può essere trattenuto al
solo fine di esaminare la domanda di asilo presentata. Esso può,
tuttavia, essere trattenuto per il tempo strettamente necessario – e
comunque complessivamente non superiore ai quarantacinque giorni – alla
definizione delle autorizzazioni alla permanenza nel territorio dello Stato in
base alle disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, nei seguenti casi:
a) per verificare o determinare la sua
nazionalità o identità, qualora egli non sia in possesso dei
documenti di viaggio o d’identità, oppure abbia, al suo arrivo
nello Stato, presentato documenti risultati falsi;
b) per verificare gli elementi su cui si
basa la domanda di asilo, qualora tali elementi non siano immediatamente
disponibili;
c) in dipendenza del procedimento
concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio
dello Stato.
I minori non
accompagnati potranno essere trattenuti soltanto per il tempo strettamente
necessario per stabilirne l’identità, e la nazionalità, e
confermarne minore età.
2. Il trattenimento deve sempre può,
altresí, essere disposto, durante la procedura semplificata di cui
all’articolo 1-ter,
per un periodo massimo di quarantacinque giorni, nei seguenti casi:
a) a seguito della presentazione di una
domanda di asilo presentata inoltrata dallo straniero fermato per aver eluso il
controllo di frontiera o subito dopo, o, comunque in condizioni di soggiorno
irregolare. Gli stranieri che – pur essendo entrati irregolarmente nel
territorio italiano – si presentino spontaneamente alle autorità
competenti per inoltrare domanda di asilo potranno essere trattenuti al solo
fine di cui alle lettere a), b), e c)
del comma 1 dell’articolo 1-bis;
b) a seguito della presentazione di una
domanda di asilo da parte di uno straniero già destinatario di un
provvedimento di espulsione o respingimento.
3. Il trattenimento previsto per i casi di
cui al comma 2 lettera a), e quello di cui alle lettere a), b), c) del comma 1 è attuato nei centri
di accoglienza per richiedenti asilo secondo le norme di apposito regolamento
emanato entro centottanta giorni dall’approvazione della presente legge.
Il medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche e le
modalità di gestione di tali strutture e tiene conto degli atti adottati
dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio
d’Europa e dall’Unione europea. Nei centri di accoglienza per
richiedenti asilo sarà comunque consentito l’accesso ai
rappresentanti dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
rifugiati. L’accesso sarà altresí consentito agli avvocati
e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel
settore, autorizzati dal Ministero dell’Interno.
4. Per il trattenimento di cui al comma 2
lettera b), si
osservano le norme di cui all’articolo 14 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e agli stessi sarà
comunque consentito l’accesso ai rappresentanti dell’Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. L’accesso sarà
altresí consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei
rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero
dell’Interno.
5. Allo scadere del periodo previsto per la
procedura semplificata di cui all’articolo 1-ter, e qualora la stessa non si sia ancora
conclusa, allo straniero è concesso un permesso di soggiorno fino al
termine della procedura stessa.
Art. 1-ter. -
(Procedura semplificata). – 1. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 1-bis è istituita la procedura
semplificata per la definizione della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato secondo le modalità
di cui ai commi successivi.
2. Appena ricevuta la richiesta di
riconoscimento dello status di rifugiato di cui all’articolo 1-bis, comma 2, lettera a), il questore competente per il luogo in
cui la richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello
straniero interessato in uno dei centri di accoglienza per richiedenti asilo di
cui all’articolo 1-bis, comma 3 Per quanto riguarda la convalida del provvedimento si
applicano, in analogia, le disposizioni nei modi di cui ai commi 3), 4),
dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La
convalida comporta la permanenza nei centri per richiedenti asilo per un
periodo massimo di trenta giorni. Su richiesta del questore il giudice unico
può prorogare il termine per un massimo di ulteriori quindici giorni.
Entro due giorni dal ricevimento dell’istanza, il questore provvede alla
trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per
il riconoscimento dello status di rifugiato che, entro quindici giorni,
provvede all’audizione. La decisione è adottata entro i successivi
tre giorni.
3. Appena ricevuta la richiesta di
riconoscimento dello status di rifugiato di cui all’articolo 1-bis, comma 2, lettera b), il questore competente per il luogo in
cui la richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello
straniero interessato in uno dei centri di permanenza temporanea di cui
all’articolo 14 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286; ove già sia in corso il trattenimento, il questore chiede
al giudice unico la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta
giorni per consentire l’espletamento della procedura di cui al presente
articolo. Entro due giorni dal ricevimento dell’istanza, il questore
provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione
territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro quindici
giorni provvede all’audizione. La decisione è adottata entro i successivi
tre giorni.
4. L’allontanamento non autorizzato dal
centro di cui all’articolo 1-bis comma 4 equivale a rinuncia alla comporta
l’archiviazione della domanda.
5. Lo stato italiano è competente
all’esame delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato di cui al presente articolo,
ove i tempi non lo consentano, ai sensi della convenzione di Dublino ratificata
ai sensi della legge 23 dicembre 1992, n. 523.
6. L’eventuale ricorso avverso la
decisione della commissione territoriale è presentato al tribunale in
composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni
anche dall’estero tramite le rappresentanze diplomatiche, dal richiedente
asilo alla commissione nazionale di cui all’articolo 1-quinquies, entro otto giorni dalla notifica della
decisione. Il ricorso non sospende il provvedimento di allontanamento dal
territorio nazionale; il richiedente asilo può. tuttavia chiedere al
prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale
fino all’esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è
immediatamente esecutiva. Nell’ambito della procedura semplificata, la
Commissione nazionale decide entro sette giorni dalla ricezione del ricorso. La
Commissione – tramite almeno uno dei suoi membri – può
procedere all’audizione del richiedente asilo con le garanzie di cui al
comma 2 dell’articolo 1-quarter. La decisione sul ricorso è comunque presa collegialmente,
anche ai sensi del comma 3 dell’articolo 1-quater, sulla base del verbale
dell’eventuale audizione, dei documenti concernenti l’esame da
parte della Commissione territoriale e di ogni altro elemento utile presentato
dal richiedente o acquisito d’ufficio.
7. Un eventuale ricorso avverso la decisione
della commissione nazionale è presentato al tribunale in composizione
monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche
dall’estero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso al
tribunale in composizione monocratica territorialmente competente non sospende
l’eventuale provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il
richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto competente di essere
autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino all’esito del
ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva.
8. Qualora il richiedente asilo fosse
trattenuto durante la procedura e la decisione della commissione territoriale
e/o nazionale non dovesse pervenire entro i termini massimi stabiliti al comma
2 dell’articolo 1bis, al loro scadere cessa il trattenimento e al richiedente
verrà rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo della
validità di un mese, rinnovabile fino alla finalizzazione della
decisione da parte della commissione territoriale e/o nazionale. La domanda
d’asilo del richiedente il quale- una volta rilasciato non si presenta
per il rinnovo del permesso di soggiorno senza giustificato motivo verrà
considerata decaduta.
Art. 1-quater.
- (Commissioni territoriali). – 1. Presso gli uffici territoriali del Governo indicati con il
regolamento di cui all’articolo 1-bis, comma 3, sono istituite le commissioni
territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato. Le predette
commissioni, nominate con decreto del Ministro dell’interno, sono
presiedute da un funzionario della carriera prefettizia e composte da un
funzionario della polizia di Stato, da un rappresentante dell’ente
territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali
e da un rappresentante dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
rifugiati (ACNUR). Per ciascun componente deve essere previsto un componente
supplente. Tali commissioni possono essere integrate, su richiesta del
presidente della Commissione centrale, da un funzionario del Ministero degli
Affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta
che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo,
in ordine alle domande delle quali occorra disporre di particolari elementi di
valutazione in merito alla situazione dei paesi di provenienza di competenza
del Ministero degli Affari Esteri. In caso di parità, prevale il voto
del Presidente.
2. Durante lo svolgimento
dell’audizione, ove necessario, le commissioni territoriali si avvalgono
di interpreti qualificati. Del colloquio con il richiedente viene redatto
verbale. Le decisioni sono adottate con con atto scritto e motivato. Le stesse
verranno notificate al richiedente, unitamente all’informazione sulle
modalità di impugnazione, con una traduzione in lingua a lui conosciuta.
3. Nell’esaminare la domanda
d’asilo le commissioni valuteranno le conseguenze di un rimpatrio alla
luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali di cui
l’Italia è firmataria e in particolare dell’articolo 3 della
convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo. Qualora un
richiedente asilo non venisse riconosciuto rifugiato, e la commissione
riscontrasse impedimenti al rimpatrio, il richiedente otterrà un
permesso di soggiorno per motivi umanitari della validità di un anno
rinnovabile.
Art. 1-quater.
- (Procedura ordinaria).
a) entro due giorni dal ricevimento
dell’istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione
necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di
rifugiato che entro trenta giorni provvede all’audizione. La decisione
è adottata entro i successivi tre giorni;
b) avverso le decisioni delle commissioni
territoriali è ammesso ricorso al tribunale ordinario territorialmente
competente la commissione nazionale entro quindici giorni con effetto
sospensivo.
Art. 1-quinquies.
- (Commissione nazionale per il diritto d’asilo). – 1. La Commissione centrale per il
riconoscimento dello status di rifugiato prevista dall’articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubbilica 15 maggio 1990,
n. 136, è trasformata in Commissione nazionale per il diritto di
asilo, di seguito denominata "Commissione nazionale" nominata con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta congiunta dei
Ministri dell’interno e degli affari esteri. La commissione è
presieduta da un Prefetto ed è composta da un dirigente in servizio
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, da un funzionario della
carriera diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio
presso il dipartimento delle libertà civili e dell’immigrazione e
da un dirigente del dipartimento della pubblica sicurezza alle riunioni
partecipa un rappresentante del delegato in Italia dell’ACNUR. Ciascuna
amministrazione designa, altresí, un supplente. La commissione nazionale,
ove necessario, può essere articolata in sezioni di analoga
composizione.
2. La Commissione nazionale ha compiti di
indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali, di formazione e di
aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di raccolta di dati
statistici oltre che poteri decisionali in tema di revoche e cessazione degli
status concessi. La Commissione nazionale, inoltre, deciderà sui ricorsi
presentati dai richiedenti asilo avverso le decisioni della commissione territoriale
secondo le modalità stabilite all’articolo 1-ter comma 6 e 1-quater, comma 4b).
3. Con il regolamento di cui
all’articolo 1-bis,
comma 3, sono stabilite le modalità di funzionamento della Commissione
nazionale e di quelle territoriali. I membri delle Commissioni verranno
selezionati in considerazione delle loro qualifiche e conoscenze relative a
materie attinenti al diritto internazionale e saranno adeguatamente formati per
il compito che dovranno svolgere. Le Commissioni verranno, altresí,
dotate della necessaria struttura amministrativa per espletare le
attività legate al processo decisionale.
Art. 1-sexies.
- (Contributi). – 1. Possono
essere concessi contributi a richiedenti asilo in condizioni di indigenza e che
non siano ospitati presso i centri di accoglienza o altre strutture finanziate
dallo Stato o da enti locali, secondo le modalità stabilite con il
regolamento di cui all’articolo 1-bis comma 3.
Art. 1-septies.
- (Norma transitoria). – 1. Fino all’emanazione del regolamento di cui
all’articolo 1-bis,
comma 3, rimangono in vigore la normativa e le procedure attuali.
Art. 1-octies.
- (Disposizioni in situazioni di sbarchi sulle coste nazionali). – In situazioni di sbarchi sulle coste
nazionali laddove sia ragionevole presumere la presenza di potenziali
richiedenti asilo, le autorità di pubblica sicurezza, della Guardia di
finanza, della Guardia costiera, della Marina militare, o dei Carabinieri,
avranno cura di informare tempestivamente l’Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati, affinché sia messo in grado, ove
necessario, di fornire supporto, direttamente o attraverso persona od
organizzazione da esso delegata, ai richiedenti asilo".
25.92
Guerzoni, Budin,
De Zulueta
Al comma 1,
lettera b) capoverso
"articolo 1-bis)"
ivi richiamato, comma 1, aggiungere alla fine del primo periodo il seguente:
"Comunque in nessuno caso potrà essere disposto il trattenimenti
dei minori non accompagnati richiedenti asilo".
25.62
Toia, Dentamaro,
Dato
Al comma 1,
lettera b) all’articolo
1-bis, ivi modificata,
al primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: ", e comunque in nessun caso
potrà essere disposto il trattenimento dei minori non accompagnati
richiedenti asilo".
25.70
Dentamaro,
Petrini, Toia, Dato, Giaretta, Baio Dossi
Al comma 1,
lettera b) al comma 1
dell’articolo 1-bis,
ivi modificata, sostituire le parole: "Esso può" con le seguenti: "I minori non accompagnati potranno
essere trattenuti soltanto per il tempo necessario per stabilirne
l’identità, e la nazionalità, e confermare minore
età. Il richiedente asilo può".
25.505
Boco, Carella,
Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Al comma 1,
lettera b), alinea
Art. 1-bis, comma 1,
dopo la lettera c)
inserire la seguente:
"c-bis) per stabilire l’identità
e la nazionalità nonchè per confermare la minore età dei
minori non accompagnati".
25.8
Forlani
Dopo il comma
1 dell’art. 1-bis,
dopo le parole:
"territorio dello Stato" è inserito il seguente comma:
"1-bis. I minori non accompagnati potranno essere
trattenuti soltanto per il tempo strettamente necessario per stabilirne
l’identità, e la nazionalità, e confermarne minore
età".
25.161
Guerzoni, Budin
Al comma 1,
lettera b), capoverso
"Art. 1-bis",
dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
"1-bis. I minori non accompagnati potranno essere
trattenuti soltanto per il tempo strettamente necessario per stabilirne
l’identità, e la nazionalità, e confermarne minore
età".
25.46
Malabarba,
Malentacchi, Sodano Tommaso
Al comma 1,
capoverso 1-quater, sostituire
i commi 2 e 3 con i seguenti:
"2. Entro
due giorni dal ricevimento della domanda di asilo, il questore provvede a
trasmettere alla commissione territoriale per il riconoscimento del diritto
d’asilo la domanda, la documentazione allegata dal richiedente e ogni
altra documentazione necessaria. La decisione sulla domanda di asilo spetta
alla Commissione territoriale, che, nell’ambito delle direttive impartite
dalla Commissione nazionale opera in piena autonomia e con indipendenza di
giudizio e di valutazione. La Cmmissione territoriale al fine di esaminare la
domanda di asilo deve comunque valutare:
a) la domanda, il verbale e la documentazione
prodotta o acquisita d’ufficio;
b) le dichiarazioni rese in sede di
audizione, svolta dallo straniero di fronte alla Commissione;
c) l’effettiva situazione
socio-politica in cui si trova il Paese di origine da cui si è
allontanato lo straniero nonchè ogni elemento relativo alla situazione
personale del richiedente e della sua famiglia prima dell’allontanamento;
d) l’eventuale documentazione
presentata da organizzazioni non governative di tutela dei diritti civili ed
umani.
3. La Commissione
territoriale entro trenta giorni successivi al ricevimento di tali domanda e
documentazione procede all’audizione del richiedente asilo. Chi esercita
la potestà dei genitori o la potestà tutoria deve essere presente
in ogni frase del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo cui debba
partecipare personalmente il minore richiedente. In casi particolari, compresi
quelli dei richiedenti asilo che abbiano dichiarato al momento della domanda di
aver subìto violenza, la Commissione può disporre la designazione
di personale specializzato per lo svolgimento di un pre-colloquio, volto a
garantire una idonea assistenza sotto il profilo psicologico ed emotivo,
prevedendo l’eventuale presenza dello stesso personale durante
l’audizione del richiedente. L’audizione può essere sospesa
o esclusa qualora sia ritenuto necessario per le particolari condizioni emotive
e psicologiche del richiedente. Il richiedente asilo ha il diritto di
esprimersi nella propria lingua o in una lingua a lui nota. Ove occorra, la
Commissione nomina un interprete. Durante l’audizione il richiedente
asilo può farsi assistere da una persona di sua fiducia.
L’audizione ha per oggetto i fatti dichiarati a verbale dallo straniero,
la documentazione acquisita dalla Commissione o prodotta
dall’interessato, le ulteriori dichiarazioni rese in quella sede e
l’eventuale documentazione prodotta durante l’audizione.
L’audizione del richiedente asilo deve avvenire in luogo non aperto al
pubblico, con la partecipazione di almeno due membri. L’esame della
richiesta di asilo avviene attraverso domande dirette dei membri della
Commissione e della persona che assiste lo straniero. Al termine
dell’audizione, la Commissione rilascia allo straniero copia autenticata
del verbale dell’audizione medesima e della documentazione da lui
prodotta, in quella occasione.
4. La Commissione
territoriale si pronuncia sulla domanda di asilo entro i tre giorni successivi
alla data in cui si è svolta l’audizione e notifica la decisione
non oltre i quindici giorni successivi alla pronuncia, salvo che non disponga
motivatamente un approfondimento dell’istruttoria per un periodo comunque
non superiore a sei mesi dalla ".