25.0.200
(testo corretto)
Il Governo
Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:
"Art. 25-bis.
(Dichiarazione
di emersione di lavoro irregolare)
1. Chiunque, in
periodo precedente il 1º gennaio 2002, in ogni caso nei tre mesi
antecedenti tale data, ha occupato alle proprie dipendenze personale di origine
extracomunitaria, adibendolo ad attività di assistenza diretta a
componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano
l'autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare,
può denunciare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro mediante presentazione
alla prefettura, ufficio territoriale di Governo competente per territorio,
della dichiarazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La
denuncia di cui al periodo precedente è limitata ad una unità per
nucleo familiare, con riguardo al lavoro domestico di sostegno al bisogno
familiare
2. La
dichiarazione di emersione contiene a pena di inammissibilità:
a) le generalità del datore di
lavoro, ed una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque,
la regolarità della sua presenza in Italia;
b) l'indicazione delle generalità e
della nazionalità dei lavoratori occupati;
c) l'indicazione della tipologia e delle
modalità di impiego;
d) l'indicazione della retribuzione
convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro di riferimento.
3. Ai fini della
ricevibilità, alla dichiarazione di emersione è allegata:
a) attestato di pagamento di un contributo
forfettario, pari all'importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro
dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penali o di
interessi;
b) copia di impegno a stipulare con il
prestatore d'opera, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno
previsto dall'articolo 5-bis di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.
4. Nei venti
giorni successivi alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, la
prefettura-ufficio territoriale di Governo competente per territorio, verifica
l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e il
questore rilascia al prestatore di lavoro un permesso, della durata di 1 anno,
rinnovabile per uguali, successivi periodi, se è data prova della
continuazione del rapporto e della regolarità della posizione
contributiva della manodopera occupata. Lo stesso ufficio assicura la tenuta di
un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al
comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui è riferita la denuncia.
5. Nei dieci
giorni successivi alla comunicazione del rilascio del permesso di soggiorno di
cui al comma 4, le parti stipulano nelle forme previste dalla presente legge il
contratto di soggiorno alle condizioni previste nella dichiarazione di
emersione. La mancata stipulazione del contratto determina in ogni caso la
decadenza dal permesso di soggiorno.
6. I datori di
lavoro che presentano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai
sensi dei commi precedenti, non sono punibili per le violazioni delle norme
relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute,
antecedentemente al 1º gennaio 2002, in relazione all'occupazione dei
lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione
presentata. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina con
proprio decreto i parametri retributivi e le modalità di calcolo e di
corresponsione delle somme di cui al comma 3, lettera a) nonchè le modalità per la
successiva imputazione delle stesse alla posizione contributiva del lavoratore
interessato. Il Ministro, con proprio decreto, determina altresì le
modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i
contributi previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre mesi
di cui al comma 3.
7. Le
disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che
occupino prestatori d'opera extracomunitari nei confronti dei quali sia stato
emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo
del permesso di soggiorno ovvero sia intervenuta una sentenza di condanna,
anche non definitiva, pronunciata in Italia o in uno dei paesi dell'Unione
Europea per uno dei delitti indicati negli articoli 380 e 381 del codice di
procedura penale. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono
comunque impedimento all'espulsione dei soggetti extracomunitari che risultino
pericolosi per la sicurezza dello Stato.
8. Chiunque
presenti una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1 su falsi
presupposti, conoscendone la non veridicità, al fine di eludere le
disposizioni in materia di immigrazione della presente legge, è punito,
solo per questo, con la pena da due a nove mesi di reclusione".