INTERPELLANZA
URGENTE
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell’interno,
per sapere – premesso che:
- nella giornata di martedì 12 febbraio
u.s. la Commissione per il riconoscimento dello status di rifugiato si è
trasferita in Puglia per le audizioni relative alle centinaia profughi
richiedenti asilo sbarcati a Gallipoli ed attualmente ospitati, per quanto si
conosce, nei locali del Centro Orizzonte;
- la Commissione, in poco più di 48 ore,
ha svolto centinaia di interviste decidendo quali domande d’asilo
accettare e quali rifiutare. Da notizie provenienti da associazione umanitarie
da anni impegnate nella tutela dei richiedenti asilo risulta che siano state
respinte le domande di 97 richiedenti asilo di etnia kurda provenienti dalla
Turchia, di 46 richiedenti dallo Srilanka, di 2 richiedenti dal Bangladesh e di
2 richiedenti dall’Afghanistan;
- il sottosegretario all’Interno,
l’on. Mantovano, ha affermato che “esaurita la fase della prima
accoglienza (..) tutti coloro che non hanno titolo a vedersi riconosciuto lo
status di rifugiati saranno espulsi e riaccompagnati nel Paese
d’origine”;
- lo stesso Presidente del Consiglio, ha
convocato alla Farnesina l’ambasciatore turco Utkan per auspicare,
trovando su questo pieno consenso dell’ambasciatore, “un accordo di
riammissione in Turchia delle persone illegalmente provenienti da quel
Paese”;
- il rimpatrio coatto dei richiedenti asilo non
riconosciuti può solo essere
disposto caso per caso, dietro verifica della situazione personale e di
quella del Paese d’origine, nel rispetto di tutte le garanzie e del
divieto di “refoulement” in Paesi in cui si rischiano persecuzioni;
- il motivo per cui gli accordi con la Turchia
non sono giunti fino ad ora a prevedere la riammissione coatta sta proprio
negli scarsi standard di quel Paese in materia di diritti umani;
- l’istituto dell’asilo è un
diritto soggettivo fondamentale, sancito dalla nostra Costituzione che il
diritto dei richiedenti asilo che si vedano respingere tale domanda ad adire
all’Autorità giudiziaria ordinaria per la tutela del proprio
diritto fondamentale non può in alcun modo essere compresso od
ostacolato. Pertanto non può essere ammesso in nessun caso che si
verifichi un allontanamento coatto dello straniero dal territorio nazionale
prima che all'interessato sia stata data la possibilità di appellarsi
all’Autorità Giudiziaria contro la decisione negativa;
- preoccupa il provvedimento che la questura di
Lecce ha assunto nei confronti dei richiedenti asilo kurdi, respinti con un
provvedimento dal territorio nazionale;
- l'art. 8 della legge 40/98 prevede lo
sbrigativo respingimento, da parte della polizia di frontiera, degli stranieri
"che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti (...)
per l'ingresso nel territorio dello Stato", mentre al comma 2/A si prevede
un'eccezione, poichè il questore può disporre il respingimento
con accompagnamento alla frontiera nei confronti degli stranieri che
"sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo". In
ogni caso nell'articolo 8, comma 4 si stabilisce che "le disposizioni del
comma (...) 2 (...) non si applicano
nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo
politico, il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero l'adozione di
misure di protezione temporanea per motivi umanitari";
- lo sbrigativo respingimento si porrebbe in
gravissima violazione del principio di "non refoulement "("non
respingimento") sancito dall'art. 33 della Convenzione di Ginevra,
nonché dall'art. 19 T.U. 286/98, che stabilisce il divieto assoluto di
rimpatrio di una persona verso un territorio ove la sua vita e la sua sicurezza
potrebbero essere in pericolo. In particolare la notissima situazione di
persecuzione della minoranza kurda in Turchia ed in Irak configura senza dubbio
tale situazione. Parimenti si verrebbe a violare l'art. 3 della Convenzione
Europea sui diritti dell'uomo (protezione contro il rischio di essere
sottoposto a trattamenti disumani o degradanti), vincolante per l’Italia;
- se non ritenga necessario intervenire
affinché non si realizzino più violazioni delle garanzie nelle
procedure di accoglimento delle istanze di asilo e nel trattamento delle
persone a cui le istanze fossero eventualmente respinte, escludendone comunque
un rimpatrio forzoso nei Paesi nei quali la loro sicurezza e incolumità
non fosse garantita;
- se, a fronte delle notizie circa il perdurante divieto di
espressione della cultura, della lingua e dell’identità kurda in
Turchia e negli altri Paesi che ospitano tale minoranza, il ministro non ritenga
di disporre affinché, ferme restando le eventuali procedure individuali
di asilo politico, sia attribuita ai kurdi che giungono in Italia, per decreto
interministeriale o attraverso una raccomandazione della commissione centrale,
una forma di protezione umanitaria automaticamente prorogabile finchè
permangano le condizioni di repressione.
Gli ON: Violante,
Turco,Soda,Battagli,Leoni,Bonito,Caldarola,Folena,Piglionica,Rossi
Nicola,Rossiello,Rotundo,Sasso