INTERPELLANZA URGENTE

 

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell’interno, per sapere – premesso che:

-     nella giornata di martedì 12 febbraio u.s. la Commissione per il riconoscimento dello status di rifugiato si è trasferita in Puglia per le audizioni relative alle centinaia profughi richiedenti asilo sbarcati a Gallipoli ed attualmente ospitati, per quanto si conosce, nei locali del Centro Orizzonte;

-     la Commissione, in poco più di 48 ore, ha svolto centinaia di interviste decidendo quali domande d’asilo accettare e quali rifiutare. Da notizie provenienti da associazione umanitarie da anni impegnate nella tutela dei richiedenti asilo risulta che siano state respinte le domande di 97 richiedenti asilo di etnia kurda provenienti dalla Turchia, di 46 richiedenti dallo Srilanka, di 2 richiedenti dal Bangladesh e di 2 richiedenti dall’Afghanistan;

-     il sottosegretario all’Interno, l’on. Mantovano, ha affermato che “esaurita la fase della prima accoglienza (..) tutti coloro che non hanno titolo a vedersi riconosciuto lo status di rifugiati saranno espulsi e riaccompagnati nel Paese d’origine”;

-     lo stesso Presidente del Consiglio, ha convocato alla Farnesina l’ambasciatore turco Utkan per auspicare, trovando su questo pieno consenso dell’ambasciatore, “un accordo di riammissione in Turchia delle persone illegalmente provenienti da quel Paese”;

-     il rimpatrio coatto dei richiedenti asilo non riconosciuti può solo essere  disposto caso per caso, dietro verifica della situazione personale e di quella del Paese d’origine, nel rispetto di tutte le garanzie e del divieto di “refoulement” in Paesi in cui si rischiano persecuzioni;

-     il motivo per cui gli accordi con la Turchia non sono giunti fino ad ora a prevedere la riammissione coatta sta proprio negli scarsi standard di quel Paese in materia di diritti umani;

-     l’istituto dell’asilo è un diritto soggettivo fondamentale, sancito dalla nostra Costituzione che il diritto dei richiedenti asilo che si vedano respingere tale domanda ad adire all’Autorità giudiziaria ordinaria per la tutela del proprio diritto fondamentale non può in alcun modo essere compresso od ostacolato. Pertanto non può essere ammesso in nessun caso che si verifichi un allontanamento coatto dello straniero dal territorio nazionale prima che all'interessato sia stata data la possibilità di appellarsi all’Autorità Giudiziaria contro la decisione negativa;

-     preoccupa il provvedimento che la questura di Lecce ha assunto nei confronti dei richiedenti asilo kurdi, respinti con un provvedimento dal territorio nazionale;

-     l'art. 8 della legge 40/98 prevede lo sbrigativo respingimento, da parte della polizia di frontiera, degli stranieri "che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti (...) per l'ingresso nel territorio dello Stato", mentre al comma 2/A si prevede un'eccezione, poichè il questore può disporre il respingimento con accompagnamento alla frontiera nei confronti degli stranieri che "sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo". In ogni caso nell'articolo 8, comma 4 si stabilisce che "le disposizioni del comma (...) 2 (...) non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari";

-     lo sbrigativo respingimento si porrebbe in gravissima violazione del principio di "non refoulement "("non respingimento") sancito dall'art. 33 della Convenzione di Ginevra, nonché dall'art. 19 T.U. 286/98, che stabilisce il divieto assoluto di rimpatrio di una persona verso un territorio ove la sua vita e la sua sicurezza potrebbero essere in pericolo. In particolare la notissima situazione di persecuzione della minoranza kurda in Turchia ed in Irak configura senza dubbio tale situazione. Parimenti si verrebbe a violare l'art. 3 della Convenzione Europea sui diritti dell'uomo (protezione contro il rischio di essere sottoposto a trattamenti disumani o degradanti), vincolante per l’Italia;

-     se non ritenga necessario intervenire affinché non si realizzino più violazioni delle garanzie nelle procedure di accoglimento delle istanze di asilo e nel trattamento delle persone a cui le istanze fossero eventualmente respinte, escludendone comunque un rimpatrio forzoso nei Paesi nei quali la loro sicurezza e incolumità non fosse garantita;

-      se, a fronte delle notizie circa il perdurante divieto di espressione della cultura, della lingua e dell’identità kurda in Turchia e negli altri Paesi che ospitano tale minoranza, il ministro non ritenga di disporre affinché, ferme restando le eventuali procedure individuali di asilo politico, sia attribuita ai kurdi che giungono in Italia, per decreto interministeriale o attraverso una raccomandazione della commissione centrale, una forma di protezione umanitaria automaticamente prorogabile finchè permangano le condizioni di repressione.      

 

Gli ON: Violante, Turco,Soda,Battagli,Leoni,Bonito,Caldarola,Folena,Piglionica,Rossi Nicola,Rossiello,Rotundo,Sasso