(Sergio Briguglio 2/02/2002)

 

 

OSSERVAZIONI SULLA BOZZA DI ARTICOLATO DELLA NUOVA STESURA DELLA PROPOSTA DI DIRETTIVA SULLE PROCEDURE DI RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO

 

 

Art. 4

 

co. 1) Va chiarito, con una correzione del testo, che le richieste non devono essere “ne’ rigettate ne’ escluse dall’esame” sulla sola base delmancato rispetto di limiti temporali nella presentazione delle richieste stesse.

 

 

Art. 7

 

co. 1, b) Le spese per l’interprete devono essere a carico pubblico in ogni caso.

 

 

Art. 9

 

co. 2) La limitazione nella rosa dei legali non deve riguardare il caso in cui le spese dell’assistenza legale siano a carico del richiedente, ma, al piu’, quello in cui tali spese siano a carico dello Stato.

 

 

Art. 11

 

co. 3, a) Sopprimere: e’ una inaccettabile forma di pregiudizio nei confronti del richiedente.

 

co. 3, c) Non e’ chiaro: se lo straniero non ha presentato in precedenza altra domanda, come puo’ l’attuale richiesta essere diretta a impedire o ritardare l’applicazione di una decisione in merito ad una richiesta di asilo? Potrebbe doversi leggere, invece, “decisione di allontanamento”, ma finirebbe per essere incluso nella successiva lettera d).

 

co. 3, d) Sul piano logico, e in analogia con la casistica per la manifesta infondatezza, andrebbe aggiunto il prolungamento illegale del soggiorno.

 

co. 5) I procedimenti di convalida del trattenimento devono essere estesi al caso previsto dal comma 4.

 

co. 6) Il trattenimento finalizzato all’esecuzione di un provvedimento di allontanamento deve essere consentito solo nei limiti previsti, in corrispondenza a tali provvedimenti, dalla legislazione nazionale.

 

 

Art. 11 A

 

co. 1) Il trattenimento in attesa dell’esecuzione del trasferimento ad altro Stato non deve essere applicato nei casi in cui tale trasferimento e’ basato su ragioni legate all’interesse del richiedente (presenza di familiari o altre ragioni umanitarie), dato che il richiedente stesso non avrebbe alcun interesse a sottrarsi a tale trasferimento.

 

co. 1) La convalida del trattenimento prevista dall’articolo 11 deve applicarsi anche nei casi previsti dal presente articolo.

 

co. 2) I tempi per il trasferimento fissati da Dublino II devono essere compatibili con la previsione del trattenimento, o questa deve essere limitata in altro modo ragionevole.

 

 

Art. 16

 

co. 3) Il trattamento nei due casi, di sospensione dell’esame e di rigetto della domanda, discrimina il richiedente la cui domanda e’ stata rigettata, senza che vi sia, tra i due casi, alcuna differenza di comportamento da parte del richiedente stesso: nel caso di esame sospeso, infatti, al richiedente e’ richiesto semplicemente di motivare la mancata collaborazione; nel caso di rigetto, e’ richiesto di addurre nuovi elementi a sostegno della domanda.

 

 

Art. A

 

co. 2, a) La mancata comunicazione di informazioni rilevanti, quale indicazione di manifesta infondatezza e’ elemento troppo soggetto a una valutazione arbitraria.

 

co. 2, c) Gli elementi a sostegno di una domanda possono non aver a che fare con la Convenzione di Ginevra, ma essere meritevoli di considerazione nell’ambito di una misura di protezione complementare.

 

co. 2, g) Vedi commento all’Art. 11, co. 3 c).

 

co. 3) E’ opportuno, nella discussione, sostenere l’inclusione della disposizione secondo la quale, ove il richiedente fornisca, successivamente, gli elementi mancanti, si passi, per l’esame, alla procedura ordinaria.

 

 

Art. B

 

co. 1 e 2) I tempi previsti per la procedura accelerata, che in molti casi corrisponde al trattenimento, sono troppo lunghi, se tale trattenimento deve essere protratto per tutta la durata della procedura.

 

 

Art. E

 

co. 5) L’espressione “tempo ragionevole” dovrebbe essere specificata con maggior precisione, o la determinazione di tale tempo dovrebbe essere affidata alla legge nazionale, con carattere vincolante (silenzio-assenso).

 

 

Art. F

 

co. 1) Nel secondo periodo dovrebbe essere chiarito che il richiedente deve essere preventivamente informato su quali sono i “fatti rilevanti” e sull’obbligo di presentarli.

 

 

Art. G

 

co. 1) E’ necessario vigilare che il presente comma (sul carattere giurisdizionale del ricorso) non sia modificato. In subordine, e’ necessario che, ove si opti per un ricorso quasi-giurisdizionale, l’organo giudicante abbia sia comunque indipendente dall’organo di primo grado e dall’esecutivo.

 

 

Art. H

 

Nella discussione deve essere sostenuto il fatto che l’Art. G, co. 1 si applichi anche all’appello sulla decisione di una procedura accelerata.

 

 

Art. J

 

co. 3, a) Sopprimere: e’ inaccettabile che in caso di inammissibilita’ della domanda non sia data neanche la possibilita’ di attendere la decisione sull’effetto sospensivo del ricorso.