Un minore straniero detenuto, non accompagnato, che intenda avvalersi del gratuito patrocinio senza essere in possesso di documenti attestanti il reddito familiare, cosa può fare?

Le prassi dei Tribunali sono alquanto diversificate. Alcuni rigettano le autocertificazioni fatte dai minori con la seguente motivazione:” rilevato che nell’istanza non è indicato il proprio codice fiscale – ex art. 5 c. 1 lett.a L. 217/90 come modificata dalla L. 134/01 – né l’istanza è accompagnata da certificazione dell’autorità consolare che attesti la veridicità dell’autocertificazione ai sensi del terzo comma art. 5 legge citata, per questi motivi respinge l’istanza.

ü   Ci si chiede a questo punto se un minorenne straniero possa avvalersi dell’autocertificazione tenendo conto della casistica che si descrive in appresso:

ü   Un minore straniero non accompagnato, in virtù del suo status di minorenne, non avrebbe diritto ad una protezione da parte del tribunale per i minorenni così come previsto da una circolare della giustizia minorile secondo cui “...per quanto riguarda la questione, più volte sollevata dai servizi minorili inerente al soggetto cui affidare il minorenne straniero non accompagnato, qualora lo stesso sembri essere in stato di abbandono materiale e morale (art. 37 L. 184/83 e successive modifiche di cui alla legge 476/98 secondo cui il minorenne straniero è equiparato al minorenne italiano in analoghe condizioni) è necessario segnalare la situazione al tribunale per i minorenni al fine di chiedere e di ottenere un provvedimento di affidamento”;

ü   Inoltre, si segnala che il medesimo tribunale che ha respinto le istanze come sopra, ha anche accolto alcune istanze di gratuito patrocinio di minori stranieri non accompagnati clandestini con la seguente motivazione”...ritenuto che è ammissibile in quanto risulta documentato come previsto dall’art. 5 L. 217/90, come modificato dalla L. 134/01, per questi motivi visti gli artt. 6 e 7 L. 217/90 ammette..”. Si precisa che il minore non aveva allegato all’istanza alcuna documentazione consolare se non la propria autocertificazione così come fatto dagli altri minori.

ü   Sempre lo stesso tribunale ha respinto una richiesta di gratuito patrocinio di un minore straniero regolare con famiglia in Italia e con un decreto di affidamento al Comune da parte di un altro tribunale minorile. In questo caso, il tribunale ha sempre richiesto l’accertamento tramite autorità consolare. Ci si chiede, in questo caso, come sia possibile che un’autorità consolare accerti l’ammontare di redditi prodotti in Italia.

Alla luce di applicazioni così difformi, all’interno del medesimo organo giudiziario, tenuto conto che i casi in questione riguardano minorenni tutelati da convenzioni sopranazionali e da normative nazionali, ci si chiede quali strumenti vadano utilizzati per tutelare il ragazzo da queste disparità di trattamento.

 

In istituto si trova ristretto un giovane straniero al quale è scaduto  di recente, nel corso della sua detenzione, un permesso di soggiorno per minore età. Il suo datore di lavoro ha deciso di assumerlo regolarmente una volta cessata la misura cautelare in carcere. Sono state inoltrate telefonicamente alcune richieste all’ufficio stranieri presso la questura di Treviso al fine di poter ricevere l’apposito modulo e quindi richiedere il rinnovo del permesso. I funzionari della questura accoglievano le richieste per poi negarle al momento in cui l’operatore si presentava in ufficio per il ritiro.

Va segnalato che il modello, alla fine, è stato reperito tramite la questura del comune in cui il ragazzo intende regolarizzarsi.

Si chiede, pertanto, se la predetta modulistica possa essere rifiutata a colui che la richiede e, contestualmente, quali procedure seguire per richiederne formalmente il suo rilascio.