GIUdIT

Giuriste d’Italia

giudit@mail.xoom.it

http://members.xoom.it/giudit

 

 

 

APPUNTI PER UN PROGRAMMA

 

 

L’associazione GIUdIT nasce innanzitutto dal desiderio di costruire un luogo d’incontro tra donne giuriste: avvocate, magistrate, universitarie, funzionarie della pubblica amministrazione ecc. Tuttavia l’esigenza di un momento di scambio tra giuriste riconosce anche la necessità che la discussione e il confronto non si chiudano nel sapere giuridico, ma sappiano aprirsi al contributo di altre donne, non giuriste e quindi non aderenti all’associazione, i cui percorsi abbiano attraversato saperi e esperienze diverse: scienziate, storiche, economiste, sociologhe, ecc., ed anche politiche e donne impegnate nell’associazionismo, ecc. Queste donne saranno le interlocutrici indispensabili del percorso di ricerca.

         Ai momenti di confronto interno e alle occasioni seminariali (è prevista la creazione di un sito e di un gruppo di discussione) si affiancheranno anche iniziative aperte e rivolte all’esterno, innanzitutto, ma non solo, alle altre associazioni italiane e straniere di giuriste, o comunque impegnate su tematiche concernenti la differenza sessuale e l’empowerment delle donne.

Un altro versante della attività associativa consisterà nella promozione di autonome iniziative di ricerca e di formazione, da finanziare attraverso l’accesso a fondi pubblici, europei e nazionali.

Mentre l’iscrizione è riservata alle donne giuriste, per singole iniziative potranno essere formati gruppi di coordinamento scientifico di cui potranno far parte, oltre non iscritte, e dunque donne non giuriste, anche uomini. Le attività esterne, formative e di ricerca di GIUdIT potranno essere aperte agli uomini. Siamo infatti consapevoli della necessità di costruire percorsi di confronto e riflessione comune, a partire dal riconoscimento delle differenze.  

 

 

PERCORSI DI RICERCA

 

Il rapporto tra esperienza femminile e diritto è sempre stato problematico, e caratterizzato dalla distanza. In un ordinamento di impronta patriarcale, la soggettività femminile resta in larga misura un imprevisto.

Tuttavia il diritto positivo non è un sistema monolitico. Tutti gli ordinamenti giuridici, specie negli ultimi decenni, sono stati attraversati da tensioni e modificazioni provenienti da grandi fattori di mutamento sociale, tra cui anche quelli derivanti dalla soggettività femminile. Il femminismo, e per quel che ci interessa il femminismo giuridico, nelle sue diverse componenti, è stato un costante fattore di critica e decostruzione degli assetti tradizionali della teoria giuridica.

Un percorso di ricerca all'interno del diritto richiede di analizzare le contraddizioni che aprono la possibilità di ulteriori processi di modifica. Le principali si sono aperte al livello di interpretazione dei testi. Specie nelle materie che hanno più diretta incidenza sul corpo–mente delle donne e sulle scelte relative alla vita personale, laddove cioè l’impatto della norma sulla soggettività femminile è più immediato, si è registrato un ruolo attivo e creativo della giurisprudenza, mentre la produzione legislativa ha subito una grave battuta d’arresto a causa della difficoltà di riuscire a trovare punti di mediazione condivisi.

In particolare nel nostro paese, dove si pone anche il problema di una difficile convivenza tra principio di laicità e pretese egemoniche della chiesa cattolica, le questioni sulle quali la soggettività femminile provoca un aspro conflitto di senso – come la riproduzione - sono apparse indecidibili secondo i paradigmi di norme che, formalmente generali e astratte, sono state progettate e formulate a misura di un soggetto nelle cui caratteristiche le donne non possono riconoscersi. Per questa ragione la potenzialità dialettica della soggettività femminile è sempre più affidata alla giurisprudenza.

Senza voler avallare una sorta di opposizione concettuale e politica tra legge e giurisprudenza, e senza voler ignorare le tensioni che ciò può creare con la cultura garantista, è necessario esplorare tutte le possibilità di un approccio creativo all’interpretazione. Oggi, la distanza tra l’esperienza femminile e il diritto può essere rimessa a tema, può essere talvolta rimodulata o perfino rimessa radicalmente in discussione attraverso la produzione di diritto che si compie con l’interpretazione.

In proposito occorre tuttavia segnalare una persistente difficoltà della giurisprudenza di misurarsi con l’approccio e le tematiche della differenza sessuale in alcuni campi, ad esempio in materia di discriminazione, ovvero laddove è più forte il conflitto con il simbolico maschile, ad esempio in materia di violenza sessuale nel rapporto tra coniugi. Va dunque sviluppato un lavoro di promozione culturale e di formazione tra le operatrici e gli operatori del diritto. A questo scopo, una particolare attenzione va prestata anche alla letteratura giuridica, che resta tuttora assai poco attraversata da analisi segnate dall’ottica di genere. La prospettiva, in questo senso, è quella di valorizzare il ruolo di 'sensibilizzazione' che la dottrina può svolgere con riguardo alle tematiche di genere, tanto nelle aule universitarie   quanto nell'orientare le scelte del legislatore e delle stesse corti.

Al livello internazionale, sia pure con grande ritardo, si è avviato un processo di positivizzazione delle situazioni giuridiche che riguardano il corpo–mente delle donne, e di integrazione dei diritti delle donne nel sistema dei diritti umani. Ne è un esempio la previsione dello stupro, della gravidanza forzata, della prostituzione coatta e del traffico di persone nello statuto della Corte penale internazionale. Anche in questo caso, tuttavia, il grado di aderenza della normazione all’esperienza drammatica delle donne coinvolte nelle situazioni di conflitto passa necessariamente attraverso l’interpretazione dello Statuto della Corte.

L’approccio creativo all’interpretazione, a sua volta, per non degenerare in arbitrio, deve individuare dei criteri di autolimitazione. L’interpretazione deve essere orientata a principi, che oggi vanno desunti dalla lettura combinata della Costituzione e degli strumenti internazionali. Ma questa operazione richiede a sua volta una rilettura dei principi, e dunque un percorso di riflessione/revisione di orientamenti interpretativi consolidati.

Il rapporto uguaglianza/differenza, la costruzione teorica dell’autodeterminazione, la ricostruzione del catalogo dei diritti e delle libertà fondamentali alla luce dell’esperienza femminile, le questioni relative alle relazioni personali e familiari, all’orientamento sessuale e all’identità di genere, alla presenza delle donne nelle istituzioni rappresentative, sono altrettanti esempi della necessità e della attualità di una rilettura degli stessi principi costituzionali che devono orientare l’interpretazione, in campi altamente problematici dal punto di vista della soggettività femminile. Oggi si richiede un passo ulteriore. La critica alle strutture del diritto che il femminismo giuridico ha altrove efficacemente condotto, alle dicotomie pubblico/privato, corpo/mente, maschile/femminile, famiglia/mercato deve oggi condurre a riconsiderare non solo le questioni più direttamente collegate con la corporeità e l’esperienza femminile, già individuate come cruciali dalla critica femminista del diritto. Anche le materie apparentemente più lontane e tradizionalmente considerate neutre, come il diritto dei contratti, vanno oggi rivisitate secondo quella chiave di lettura.

Lungo questi  percorsi di ricerca GIUdIT intende costituire un luogo di riflessione e di scambio di esperienze, che consentano a tutte noi, impegnate in professioni giuridiche, di confrontare, valutare, ed eventualmente massimizzare i risultati di orientamenti interpretativi che riteniamo particolarmente significativi, sia che essi derivino dalla pratica giudiziaria o dalla ricerca scientifica. Un punto di partenza potrebbero essere le questioni che oggi si presentano come problematiche e discusse nell’ambito del femminismo giuridico in campo internazionale.

In generale si tratta di tornare a mettere a tema alcuni interrogativi di fondo, anche a partire da ricerche e studi su argomenti particolari. In primo luogo la teoria dei diritti. L’approccio femminista è stato storicamente assai critico nei confronti della teoria dei diritti come percorso di mera inclusione, secondo una logica inevitabilmente omologante. Tuttavia è forse venuto il tempo di rimettere a tema questa problematica, ed eventualmente di rivisitarla. La domanda da porsi nuovamente, oggi, è se un approccio universalistico sia ancora necessariamente una  proiezione del neutro maschile, ovvero se l’universalismo possa essere riconsiderato alla luce di una doppia operazione critica: la valorizzazione delle differenze e della libertà di scelta individuale, di modo che ciascuno/a possa scegliere e coltivare il proprio modo di essere (Nussbaum). In questo senso il diritto, e i diritti, assumerebbero la funzione di garanzia esterna dei percorsi individuali di costruzione dell’identità.

Lungo questo percorso di rivisitazione, occorre tenere conto di alcuni dati ed elementi di riflessione. L’approccio di genere comincia ad essere preso in considerazione e ad essere integrato in un processo di positivizzazione dei diritti delle donne nel quadro dei diritti umani. Oltre allo Statuto della Corte penale internazionale, vanno citati il Protocollo alla Convenzione contro le discriminazioni (CEDAW) e il Protocollo sul traffico di persone, in particolare donne e minori, aperto alla firma a Palermo insieme alla Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale).

La valorizzazione dell'approccio critico al diritto rende possibili percorsi di autodefinizione giuridica dell’identità, alla luce dei quali sia il catalogo dei diritti sia il contenuto dei singoli diritti possono essere rivisitati alla luce dell’esperienza femminile (v. sentenze in materia di riproduzione assistita; ricorsi e azioni previsti dagli strumenti internazionali e dalla legislazione nazionale in materia di discriminazioni).

La teoria dei diritti comincia a presentare risvolti inediti alla luce del dialogo interculturale. Il linguaggio dei diritti potrebbe costituire un codice comune a culture che hanno pochi elementi di condivisione; inoltre consentirebbe di individuare i criteri per definire le soglie oltre le quali il rispetto per le differenze culturali deve cedere all’affermazione di diritti individuali. Tuttavia, affinchè questa operazione non ricada nella pura e semplice riproposizione di un universalismo giuridico insensibile alle differenze, occorre riconsiderare la teoria e la pratica dei diritti alla luce di una concezione non assimilazionista del dialogo interculturale.

Il problema di fondo su cui tornare a interrogarsi riguarda la soggettività giuridica. Il soggetto di diritto è un concetto storicamente segnato dall’idea di un soggetto astratto, che dovrebbe riassumere la molteplicità delle individualità umane, ma che in realtà è costruito sulle caratteristiche dell’individuo appartenente al gruppo sociale dominante: maschio, adulto, di razza bianca, possidente.

La nozione di capacità giuridica, complementare alla soggettività come astratta titolarità di diritti, a sua volta presuppone l’idea di un individuo razionale, capace di rivendicare e azionare i propri diritti. Anche questo concetto non ha nulla di universale, ma rispecchia gli assetti di potere all’interno della società. 

Il discorso è destinato a complicarsi quando entra in gioco la soggettività femminile, e soprattutto quando entra in gioco il corpo femminile. Viene rimessa in discussione l’idea di una soggetto neutro e astratto, ed emerge invece una soggettività differenziata, storicamente situata, in relazione con altre e con altri. Vengono rimesse in discussione tutte le dicotomie proprie della cultura occidentale: corpo-mente, natura-cultura, razionale-irrazionale.

L’interrogativo che molte vanno ponendosi è se la categoria di soggettività giuridica debba essere radicalmente rimessa in discussione. La domanda, che rimanda alla questione dell’universalismo giuridico, è se un approccio fondato sulla differenza richieda di fuoriuscire dal paradigma dell’uguaglianza o se il paradigma egualitario consenta, attraverso un approccio critico, di enucleare e valorizzare le differenze, così come di includere un concetto che accomuna tutti gli orientamenti del femminismo, cioè l’idea di un’individualità in relazione.

 

 

 

 

LUOGHI DI CONOSCENZA

 

Il corpo

 

La tematica della corporeità negli ultimi anni fa “esplodere” le nozioni di soggettività giuridica e lo stesso paradigma dell’uguaglianza, su molti versanti. Inoltre diventa il fulcro di molte questioni di bioetica. Il corpo esce dalla “naturalità” e diventa oggetto di manipolazione. Diventa sempre più evidente che occorre costruire una nuova idea di corpo e una nuova idea di soggettività.

Tra le molte questioni che riguardano la corporeità, cruciale resta quella dell’autodeterminazione. Nonostante i tentativi di “incistarlo” nella legge sull’aborto, il principio di autodeterminazione ha avuto una grande capacità espansiva, investendo l’intero campo del diritto alla salute. Nel campo della bioetica il principio di autodeterminazione designa oggi il potere di assumere liberamente e consapevolmente tutte le decisioni essenziali per la propria vita. In questo senso si parla di autodeterminazione in relazione alla scelta della terapia, o alle decisioni di fine vita.

In tutto il campo della bioetica il principio di autodeterminazione resta assai contrastato. Ma ancora più contrastato è il concetto di autodeterminazione riproduttiva, inteso come riconoscimento di una speciale posizione della donna in relazione alle scelte procreative. Le normative sull’aborto, che in tutto il mondo si sono andate formando negli anni ’70, e che riconoscono l’autodeterminazione seppure in forme diverse, vengono periodicamente rimesse in discussione. Si tende a negare l’autodeterminazione in materia di riproduzione assistita, o radicalmente, come è avvenuto in Italia nel corso del dibattito parlamentare, ovvero in relazione ad alcune applicazioni più problematiche (fecondazione post mortem, maternità surrogata, decisioni sugli embrioni soprannumerari).

In materia di autodeterminazione, è possibile individuare tre possibili percorsi di ricerca. L’autodeterminazione riproduttiva richiede ancora di trovare una sistematizzazione teorica. Talvolta viene ricondotta al principio di libertà personale (Ferrajoli), o al catalogo “aperto” ex art. 2 della Costituzione, o al principio di laicità dello Stato. In secondo luogo vanno individuate le forme di un attacco strisciante che, senza mettere formalmente in discussione il principio, colpisce di volta in volta l’effettività dell’autodeterminazione, o atttraverso restrizioni nelle politiche sociali (v. esperienza USA), ovvero attraverso la distorsione in senso dissuasivo delle forme di counseling previste in varie forme da tutte le legislazioni, ovvero ancora attraverso l’ambigua e confusa previsione di elargizione di assegni in chiave antiabortista. Terzo, si potrebbero indagare i risvolti dell’autodeterminazione in relazione alla riproduzione assistita, specie con riferimento alle fattispecie che più direttamente ripropongono il tema del bilanciamento di interessi. Una delle questioni che vanno indagate, a questo proposito, è come superare l’impostazione, propria del linguaggio dei diritti, che rappresenta la madre e il figlio come soggettività oppositive.

 

 

 

 

Le relazioni personali e familiari

 

La famiglia è stata l’ambito nel quale si sono storicamente affermati gli assiomi del possesso del corpo femminile da parte del maschio adulto della famiglia, del ruolo subordinato della donna, del paradigma dell’eterosessualità come unico modello valido di rapporto di coppia e genitoriale. La famiglia è stata anche l’unico luogo in cui l’ordinamento giuridico ha riconosciuto un qualche diritto di cittadinanza agli aspetti emotivi, relazionali, emozionali delle relazioni personali. Ma l’operazione è stata mediata attraverso la costruzione della famiglia come ambito del tutto separato dalle regole generali del diritto privato. 

Nel nostro Paese legiferare sul diritto di famiglia si è rivelato impossibile negli ultimi anni. In questo campo si gioca un importante conflitto di senso, attorno al paradigma sociale e giuridico della coppia eterosessuale. La chiesa cattolica continua a identificare e a difendere strenuamente il modello unico della famiglia fondata sul matrimonio, anche attraverso aperte ingerenze nella discussione politica e parlamentare. Ma anche le forze politiche laiche, per esempio a proposito di riproduzione assistita, si sono attestate sull’individuazione della coppia genitoriale eterosessuale come sola possibile variante al modello matrimoniale.

La pluralità delle relazioni personali fondamentali e delle forme familiari è un orizzonte di senso che richiede molti approfondimenti. Una volta superata la concezione tradizionale della famiglia come ambito sottratto al diritto, in quanto al suo interno vigeva la regola patriarcale del potere del capofamiglia, occorre ancora lavorare per costruire un’idea di normazione che possa sfuggire sia al rischio di un intervento pervasivo e sostanzialmente autoritario del diritto nella sfera personale, sia al rischio opposto di una normazione subalterna all’idea della famiglia come parte di un mercato globale sostanzialmente sottratto alla regolazione giuridica.

 

 

Lavori e responsabilità

 

Negli ultimi dieci anni è diventato sempre più evidente che uno dei grandi fattori di mutamento sociale nel nostro paese è l’ingresso in massa delle donne nel mercato del lavoro. Le donne sono state storicamente penalizzate dal modello breadwinner, full time e per tutta la vita che non presentava alcun margine per adeguare e calibrare le responsabilità e i carichi lavorativi in relazione alle diverse fasi della vita e al variare delle responsabilità familiari. In questa fase sono state le donne ad usufruire in misura rilevante di alcuni strumenti di flessibilizzazione del mercato del lavoro, che hanno consentito di rompere le rigidità che ne ostacolavano l’accesso al lavoro, e ad utilizzare in larga misura le nuove forme contrattuali, che hanno indubbiamente favorito l’aumento dell’occupazione femminile. 

Tuttavia si pone oggi il problema di costruire un nuovo e diverso sistema di tutele, che non solo elimini le difficoltà per le donne di accedere a tutti i posti di lavoro e rispecchi la pienezza delle capacità professionali femminili, ma renda possibile e non penalizzante la flessibilità dei moduli e tempi di lavoro, nonché il passaggio tra diversi lavori e diversi regimi di orario, aumentando i margini di autodeterminazione di donne e uomini circa le diverse forme di flessibilità in rapporto alle esigenze della vita personale, attraverso forme appropriate di negoziazione. Va inoltre promossa una riflessione sull’attuale sistema di Welfare State e sulle innovazioni in corso, anche in termini di rapporto tra ordinamento comunitario, nazionale e locale.

Un secondo possibile percorso di ricerca riguarda la “conciliazione”, tra responsabilità professionali e familiari. A partire da una riflessione sui congedi parentali e sulla normativa in materia di maternità, si dovrebbe ripensare un modello di condivisione delle responsabilità tra donne e uomini che tuttavia non si identifichi con l’idea paritaria dell’intercambiabilità dei ruoli genitoriali.

Inoltre si potrebbero indagare le implicazioni del lavoro di cura svolto per il mercato, nel senso che, ad esempio, destinatarie di azioni positive con specifica finalizzazione, potrebbero essere non solo le donne, ma tutte le persone che svolgono lavoro di cura. 

 

 

 

La politica

 

Il femminismo ha criticato e messo definitivamente in discussione la separazione/gerarchizzazione tra pubblico e privato. Il femminismo culturale (Gilligan) ha al suo interno un filone giuridico, che tenta di costruire una teoria della giustizia a partire da valori propri delle donne, maturati in un’esperienza femminile che ha le sue radici nella sfera privata (West). Altri orientamenti del femminismo costruiscono una teoria della politica e della giustizia a partire dall’opposizione di potere tra i due sessi (McKinnon). In questa impostazione l’identità sociale delle donne ha la sua origine nell’oppressione dell’uomo sulla donna.

Di qui occorre ripartire per porsi un interrogativo: come la presenza di massa delle donne nella sfera pubblica cambia, anche teoricamente, lo scenario del rapporto tra pubblico e privato? L’identità femminile non può essere più considerata né come un dato ontologicamente determinato, né come un prodotto storico del dominio patriarcale, ma piuttosto come un processo di costruzione dell’identità personale. 

Dal punto di vista giuridico occorre approfondire il ruolo del diritto nella costruzione sociale della soggettività. L’identità personale, che il diritto contribuisce a rappresentare come un dato immutabile, e a sua volta a cristallizzare e fissare (Minow) è invece sempre di più un processo di negoziazione che si svolge nella sfera pubblica. Il discorso sulla politica potrebbe essere impostato, da questo punto di vista, come progetto sulle condizioni materiali e simboliche di questa negoziazione.

Partendo da qui si dovrebbero affrontare anche questioni come quelle relative alla sfera della rappresentanza. GIUdIT intende affrontare una riflessione fondata sull’idea che nell’attuale sistema il “chi” rappresenta è altrettanto importante del “cosa” rappresenta. La riflessione dunque mira ad approfondire il senso di una riforma del sistema elettorale, i criteri – parità nell’accesso, riequilibrio nella componente di genere – e le tecniche eventualmente utilizzabili. Naturalmente la discussione terrà conto di tutte le opinioni in campo, sia in materia di introduzione di sistemi improntati alla promozione di un maggior numero di donne nelle assemblee elettive, sia in relazione alla scarsa propensione delle donne alla partecipazione alle competizioni elettorali, e alle ragioni dello scarso successo che le donne spesso incontrano nell’affermarsi sul versante elettorale, sia con riferimento alla critica del modo concreto in cui spesso viene agita le presenza femminile, nelle sedi politiche e istituzionali, in un logica di subalternità  a modelli consolidati  di far politica. 

 

 

Differenza sessuale e differenze culturali

 

La convivenza di gruppi di diversa provenienza è un fatto relativamente nuovo nel nostro paese, che si trova largamente impreparato ad affrontarlo. La riflessione delle donne immigrate ci danno una chiave di lettura di alcuni nodi del rapporto complesso tra appartenenza di gruppo, differenza di genere, soggettività individuale.

Nel dibattito internazionale è stata recentemente sostenuta l’esistenza di un rischio derivante dal multiculturalismo. Il rischio starebbe nel fatto che i risultati ottenuti dalle donne in occidente, in termini di riconoscimento ed effettività dei diritti, potrebbero essere rimessi in discussione, o comunque subire una battuta d’arresto in dipendenza dello sviluppo del dialogo interculturale e della legittimazione di pratiche delle comunità di immigrazione che codificano il ruolo subalterno delle donne (Moller Okin).

Questa posizione appare segnata da una sorta di approccio eurocentrico, che nella specie porta a identificare le sole comunità di immigrazione come culture patriarcali. Al contrario, vanno analizzati i complessi rapporti tra diversi modelli, tra cui quello occidentale, tutti segnati sia pure in varie forme sia dall’impronta patriarcale sia dalla crisi storica del patriarcato. Le donne si trovano spesso a un difficile crocevia tra diverse culture e diversi snodi critici di quelle culture, e costituiscono spesso un elemento dinamico e dialettico del dialogo interculturale.

In questa ottica di genere, il multiculturalismo non può significare acritica legittimazione di qualunque aspetto delle identità collettive, compresa quella autoctona, e del resto non può significare universalismo come omologazione al modello occidentale e indifferenza rispetto alle diverse appartenenze culturali, se non altro perché entrambi gli approcci finiscono col negare la soggettività femminile individuale.

In questo campo il diritto è chiamato al compito difficilissimo di trovare di volta in volta i punti di equilibrio, sempre mobili, che consentano di impostare correttamente nella scena pubblica il confronto di convinzioni etiche, culturali, religiose, secondo una concezione nuova e più ricca dello stesso principio di laicità. Occorre evitare che il diritto contribuisca a fissare le identità collettive e così ad impedirne lo sviluppo; a tale scopo è indispensabile garantire che nel confronto pubblico possano esprimersi anche le differenze individuali, non interamente riconducibili alle identità di gruppo. In questo senso occorre ripensare tutta la strumentazione giuridica volta alla garanzia del principio di non discriminazione e ripensare la stessa questione cruciale del razzismo.

La prospettiva potrebbe essere quella di costruire e rendere effettivo un sistema di azioni in giudizio tali da consentire alle singole e ai singoli di evidenziare il nucleo essenziale della propria identità culturale, nel momento stesso in cui esse/essi fanno valere la natura discriminatoria del comportamento illecito. In tal modo si aprirebbe la strada alla valorizzazione dell’interpretazione come momento di riconoscimento dell’autodeterminazione anche nel campo delle costruzione dell’identità individuale, al crocevia tra diverse appartenenze.

Si potrebbero poi approfondire, anche con ricerche mirate, una serie di problematiche e prospettive di riforma inerenti alle condizioni di vita e di lavoro delle donne immigrate, tra cui le condizioni di acquisto e di trasmissione della cittadinanza, le condizioni di ingresso e di soggiorno in una prospettiva di genere, con particolare riferimento all’autonomia dei diritti di soggiorno e al rapporto con i figli in caso di crisi familiare, la valorizzazione delle risorse legate alle competenze femminili, tenendo conto anche della diversità delle culture di provenienza, la violenza contro le donne immigrate.

 

 

La violenza contro le donne

 

Il “taglio” culturale comune all’esperienza di molte di noi, che peraltro sta alla base anche delle più interessanti esperienze dei centri antiviolenza, è la fuoriuscita del discorso sulla violenza dall’orizzonte di senso della vittimizzazione e la valorizzazione dell’empowerment.

Dal punto di vista teorico ciò significa negare validità al paradigma della violenza come cifra simbolica dell’oppressione sessuale e perciò dell’intera esperienza femminile. Dal punto di vista giuridico questa prospettiva presenta interessanti implicazioni: in primo luogo, la critica degli strumenti di contrasto alla violenza che in nome della tutela celano la pretesa di normare – e di normalizzare – la sessualità femminile. Per contro, va studiata una qualità degli strumenti giuridici di contrasto che valorizzino la libertà di autodeterminarsi delle donne che hanno subito violenza, soprattutto con riferimento a un circuito integrato, in cui possano interagire la repressione giudiziaria, le attività di supporto e di assistenza legale finalizzate allo svolgimento di un ruolo attivo della donna nel processo civile e penale, gli istituti delle riparazioni e del risarcimento del danno, i meccanismi di risoluzione extra-giudiziaria, soprattutto in relazione ad alcune forme di molestia sessuale. Questo approccio potrebbe essere approfondito e sviluppato, anche con ricerche ad hoc, con riferimento all’applicazione della legislazione recente in materia di violenza sessuale, abusi sui minori, tratta e violenza domestica.

In secondo luogo, andrebbe approfondito uno dei persistenti punti di criticità della risposta giudiziaria alla violenza, che riguarda la violenza intrafamiliare, poiché di fatto la stessa violenza sessuale continua ad essere talvolta misconosciuta, e comunque a ricevere un trattamento penale blando quando è commessa nell’ambito del matrimonio o nell’ambito di una relazione personale preesistente.

Un altro punto di criticità da approfondire è l’intersezione tra il problema della violenza contro le donne e il multiculturalismo, in relazione a fenomeni gravi come le mutilazioni genitali, i matrimoni forzati o la tratta. Il problema delle donne che si trovano in luoghi di intersezione culturale va sempre tenuto presente quando a subire violenza è una donna immigrata. Poiché l’approccio è quello di favorire la riappropriazione del percorso di vita da parte dell’interessata, occorre studiare strategie volte a garantire alla donna che ha subito violenza il riconoscimento della sua identità culturale, e al contempo favorire l’acquisizione di strumenti che rendano possibile il dialogo con la cultura del paese ricevente.

 

 

giudit@mail.xoom.it

http://members.xoom.it/giudit

 

 

 

Organi sociali

 

Presidente

dott. Maria Grazia Giammarinaro  (giammarinaro@mclink.it)

 

Vicepresidenti

prof. Tamar Pitch  (tpitch@pronet.it)

prof. avv. Maria Virgilio  (millivirgilio@virgilio.it)

 

Consiglio direttivo

dott. Delia Cardia – Procura di Roma

avv. Carmen Currò – Foro di Messina

dott. Nunzia D’Elia – Procura di Roma

dott. Maria Grazia Giammarinaro – Tribunale di Roma

prof. Letizia Gianformaggio – Università di Ferrara

prof. Donata Gottardi – Università di Verona

prof. Maria Rosaria Marella – Università di Perugia

dott. Gabriella Muscolo – Tribunale di Roma

dott. Donatella Pavone –  Tribunale di Roma

avv. Marcella Pirrone – Foro di Bolzano

prof. Tamar Pitch – Università di Camerino

prof. Stefania Scarponi – Università di Trento

prof. avv. Maria Virgilio – Università di Bologna


STATUTO

giudit@mail.xoom.it

http://members.xoom.it/giudit

 

Articolo  1.  Denominazione dell’associazione.

Con la denominazione “GIUdIT – Giuriste d’Italia - ONLUS” è costituita in Roma una associazione senza fini di lucro (Associazione).

Essa potrà esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale.

Con delibera del Consiglio direttivo possono essere istituite diverse sedi operative.

L'Associazione ha durata indeterminata.

 

Articolo 2. Finalità della associazione

L’associazione ha lo scopo di promuovere, secondo un’ottica di genere, studi, ricerche, formazione, attività di promozione sociale su tematiche giuridiche concernenti la differenza sessuale, il rapporto tra differenza sessuale, uguaglianza formale e sostanziale, differenze culturali; soggettività giuridica e diritti; empowerment delle donne; diritto e politica; libertà e autodeterminazione in materia di sessualità, riproduzione, salute, usi del corpo, orientamento sessuale e identità di genere; relazioni personali e familiari; violenza contro donne e minori; lavoro produttivo e riproduttivo; conciliazione e redistribuzione delle responsabilità familiari e professionali.  

L’assemblea delle socie può individuare altri temi di studio, di ricerca e di iniziativa non specificatamente previsti dal presente articolo.

 

Articolo 3.  Attività dell’Associazione.

1.   Per il perseguimento dello scopo sociale l’Associazione:

promuove e organizza ricerche, corsi, seminari,  incontri, convegni e pubblicazioni;

organizza e sviluppa il proprio patrimonio documentario e librario in strutture di biblioteca e archivio, anche tramite l’applicazione delle nuove tecnologie;

istituisce nelle discipline oggetto delle proprie ricerche borse di studio e premi a favore di giovani studiose italiane e straniere;

compie ogni altra attività direttamente connessa con quelle in precedenza menzionate.

L'Associazione, pur non avendo fini di lucro, può svolgere attività commerciale, anche offrendo servizi a non associati, purchè tale attività sia strumentale e connessa al raggiungimento degli scopi sociali: in tal caso gli eventuali utili, al netto delle imposte previste dalle vigenti normative fiscali, vengono investiti al fine di migliorare l'efficienza e la qualità nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Associazione.

 

Articolo 4. Le socie

Il numero delle socie è illimitato.

Possono far parte dell’Associazione le donne che esercitano una professione giuridica, o un lavoro che richiede una preparazione giuridica, ovvero che possiedono una competenza giuridica, anche su argomenti specifici, e che si riconoscono nelle finalità dell’Associazione.

Per essere ammesse a far parte dell’Associazione è necessario essere presentate da due socie e sottoporre la domanda di iscrizione al Consiglio direttivo, che può rifiutare l’iscrizione per difetto dei requisiti previsti dal comma 2.

Le socie hanno diritto di essere informate sulle attività della Associazione, e a partecipare all’assemblea con diritto di voto, secondo le disposizioni del presente statuto.

6. Le socie cessano di far parte della Associazione:

per dimissioni;

per esclusione deliberata dal consiglio direttivo in caso di gravi violazioni di norme di legge o di obblighi statutari o per il venir meno dei requisiti per l’iscrizione.

 

Articolo 5.  Organi della associazione.

  1. Sono organi dell’associazione:

l’assemblea delle socie;

il consiglio direttivo;

la presidente e due vicepresidenti;

la segretaria;

il collegio delle revisore dei conti.

  2. Gli organi diversi dall’assemblea durano in carica due anni e possono essere rieletti.

 

Articolo 6.  L’assemblea delle socie.

L’assemblea si riunisce almeno una volta l’anno ed è convocata dalla presidente, su deliberazione del consiglio direttivo,  con avviso inviato alle socie almeno 20 giorni prima dell’adunanza, senza formalità e anche via e-mail.

L’assemblea

discute le linee generali e di ricerca dell’attività dell’Associazione;

approva il bilancio, il rendiconto e le relazioni del consiglio direttivo e del collegio delle revisore dei conti;

elegge il consiglio direttivo;

delibera le modificazioni dello statuto;

delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno;

nomina, se lo ritiene opportuno, il collegio delle revisore.

Se non diversamente stabilito dal presente statuto le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice e scrutinio palese. E’ ammesso il voto per delega. Ogni socia non può essere portatrice di più di cinque deleghe.

 

Articolo 7.  Il consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo è eletto dall’assemblea.

Il numero delle componenti è stabilito dall’assemblea in misura non inferiore a sette. Ogni socia può esprimere un numero di preferenze pari al numero delle componenti da eleggere. Sono elette le candidate che ottengono almeno due terzi dei voti espressi.

Possono essere elette componenti del consiglio direttivo le socie che hanno costituito l’Associazione e le socie iscritte da almeno un anno. Tuttavia, limitatamente ai primi due anni di attività dell’Associazione, un terzo del consiglio direttivo può essere composto anche da socie che non hanno costituito l’Associazione e da socie iscritte da meno di un anno, che sono elette con le stesse modalità previste dal comma 2.

Il Consiglio direttivo:

elegge al suo interno la presidente e due vicepresidenti;

delibera sulla eventuale nomina di una segretaria;

elabora gli indirizzi per l’attuazione delle linee generali e di ricerca dell’Associazione;

cura l’esecuzione delle delibere dell’assemblea e la gestione delle attività  e delle iniziative dell’associazione;

delibera su tutti gli atti e contratti inerenti alle attività e alla gestione sociale;

su proposta della presidente, stabilisce le quote associative e predispone il bilancio e il rendiconto da sottoporre all’assemblea;

formula e sottopone annualmente all’Assemblea una relazione generale sull’attività svolta;

delibera sull’ammissione e sull’esclusione delle socie;

delibera su ogni altra questione non riservata dallo statuto ad altri organi.

Il Consiglio direttivo può nominare una presidente onoraria dell’Associazione.

Per l’attuazione di singole iniziative il consiglio direttivo può nominare gruppi di coordinamento scientifico, di cui possono fare parte anche non iscritte/i all’Associazione.

 

 

 

Articolo 8.  La presidente

La presidente e le due vicepresidenti sono elette dal consiglio direttivo, tra le sue componenti, a maggioranza assoluta e scrutinio segreto.

La presidente esercita i poteri di firma e ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei rapporti con i terzi e in giudizio.

Le vicepresidenti sostituiscono la presidente in tutti i casi di assenza o impedimento di quest’ultima.

La presidente convoca e presiede l’assemblea e il consiglio direttivo. Cura l’attuazione delle deliberazioni degli organi sociali e sovrintende alla attività della associazione.

 

Articolo 9. La segretaria.

La segretaria può essere nominata dal consiglio direttivo, qualora quest’ultimo ne ravvisi la necessità, a maggioranza assoluta e scrutinio segreto.

La segretaria svolge compiti di organizzazione e coordinamento delle attività dell’Associazione; su specifica delega della presidente svolge funzioni di rappresentanza e ha la firma dell’Associazione per determinati atti o categorie di atti.

Su mandato della presidente o del consiglio direttivo, la segretaria provvede alla regolare tenuta delle scritture contabili dell’Associazione.

 

Articolo 10.  Il collegio delle revisore dei conti.

Il collegio delle revisore dei conti, che può essere nominato a discrezione dell'assemblea, è composto da tre componenti nominate dall'assemblea.

Il collegio delle revisore provvede al controllo della gestione contabile, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali, esprime il suo parere sul bilancio e sul rendiconto comunicandolo all’assemblea. Effettua verifiche di cassa.

 

Articolo 11.  Patrimonio e proventi

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

dalle quote sociali annuali;

 dal reddito del patrimonio;

dai contributi, elargizioni, lasciti, donazioni da parte di soggetti pubblici e privati;

dagli introiti derivanti da attività istituzionali.

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai contributi delle associate e dai beni eventualmente pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.

Le socie che per qualsiasi causa cessano di far parte dell’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi o riserve durante la vita dell’Associazione, salvo diversi obblighi di legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell’Associazione il patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità individuate con deliberazione dell’assemblea, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Ogni anno viene redatto un bilancio e un rendiconto. L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.

 

Articolo 12. Modificazioni dello Statuto

1. Le modificazioni del presente statuto sono approvate dall’assemblea delle socie a maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

        

Versamento quota associativa 2002

Banca Nazionale del lavoro – Ag 42 – Piazzale Clodio 24

C/c n. 2971  ABI 01005  CAB 03242

intestato GIUDIT- Giuriste d’Italia - ONLUS

Socie ordinarie EURO 77,47

Socie giovani (studentesse, neolaureate, praticanti) EURO 36,15