Alla cortese attenzione dell’On. Domenico Nania

Presidente del Gruppo Parlamentare di Alleanza Nazionale

 

Dell’On. Luciano Magnalbò

Vice Presidente del Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale

 

Dell’On. Alfredo Mantovano

Sottosegretario all’Interno

 

p.c. dell’On. Andrea Pastore

Presidente della Commissione Affari Costituzionali

 

Dell’On. Gabriele Boscetto

Relatore in Commissione Affari Costituzionali sul Disegno di legge A.S. 795

 

 

 

 

 

Roma, 14 febbraio 2002

 

 

 

Onorevoli Senatori, Onorevole Sottosegretario,

 

Abbiamo vivamente apprezzato l’impegno di Alleanza Nazionale ad intervenire affinché ai minori stranieri non accompagnati siano pienamente riconosciuti i diritti sanciti dalla Costituzione italiana e dalla Convenzione sui Diritti del Fanciullo.

 

Poiché, tuttavia, l’emendamento da noi proposto in prima istanza ha sollevato alcune perplessità, abbiamo provato a riformulare la proposta nel modo seguente:

 

Art. 31, comma 2-bis

Al minore straniero non accompagnato comunque presente nel territorio dello stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dal presente Testo unico, è rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Allo scadere dei 60 giorni dal momento in cui il minore è stato segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore età è equiparato al permesso di soggiorno per motivi familiari, limitatamente a quanto disposto dall’art. 30, commi 2 e 5 e dall’art. 34, comma 1.

 

Prevedere che l'equiparazione del permesso di soggiorno per minore età al permesso per motivi familiari scatti dopo un determinato periodo di tempo, invece che immediatamente, consentirebbe di evitare che la norma venga utilizzata strumentalmente da minori stranieri entrati clandestinamente appena prima del compimento della maggiore età.

 

Inoltre, questa nuova formulazione darebbe al Comitato per i minori stranieri un periodo di 60 giorni – durante il quale il Comitato dovrebbe decidere in merito al rimpatrio del minore – in cui il minore, pur avendo garantiti tutti i diritti connessi all'accoglienza temporanea (diritto all'assistenza, alla salute, all'istruzione ecc.), non verrebbe inserito in un percorso di integrazione più duratura nella società italiana.

 

Nella proposta riformulata si prevede che l'equiparazione al permesso per motivi familiari scatti dopo 60 giorni dalla segnalazione al Comitato per i minori stranieri, in quanto tale periodo è il termine stabilito dalla circolare del Ministero dell'Interno del 9.4.2001 per l’avvio delle indagini nel paese d'origine da parte del Comitato.

 

Benché tale riformulazione dell’emendamento rappresenti una più limitata garanzia dei diritti dei minori stranieri non accompagnati, e non risponda quindi pienamente ai principi della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, riteniamo che esso consentirebbe comunque un importante miglioramento della condizione di questi minori.

 

Restando in attesa di un Vostro cenno di riscontro, Vi porgiamo distinti saluti,

per Save the Children