Alla
c.a di tutte le organizzazioni, le associazioni, i gruppi, i
singoli coinvolti nella tutela dei richiedenti asilo respinti (centro
"regina pacis")
oggetto:
proposta di invio lettera urgentissima per blocco respingimenti a Lecce
Come
è noto, da informazioni diffuse da più fonti, la questura di
Lecce ha assunto nei confronti dei richiedenti asilo kurdi respinti un
provvedimento di respingimento dal territorio nazionale e non un provvedimento
di espulsione. Il provevdimento è delt utto illegittimo e infondato in
quanto l'art.10 del TU 386/98 prevede il respingimento, da parte della
polizia di frontiera, degli stranieri "che si presentano ai valichi di
frontiera senza avere i requisiti (...) per l'ingresso nel territorio dello
Stato". Lo stesso articolo
prevede un'eccezione a tale disposizione, potendo il questore può
disporre il respingimento con accompagnamento alla frontiera nei confronti
degli stranieri che "sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati
all'ingresso o subito dopo". In ogni caso nell'articolo 8, comma 4 si
stabilisce che "le disposizioni del comma (...) 2 (...) non si
applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano
l'asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato ovevro l'adizione
di misure di protezione temporanea per motivi umanitari". E' del tutto
evidente che ai richiedenti asilo che oggi si tenta di espellere non si
può applicare un provvedimento di respingimento alla frontiera. Il
tentativo, del tutto illegittimo, ciene attuato al solo fine di evitare
l'adozione di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale,
ricorribile dinnanzi alla magistratura ordinaria, il cui esito potrebbe
invalidare i provvedimenti stessi e dare l'avvio ad un nuovo esame di merito,
dinnanzi alla stessa autorità giudiziaria, delle posizioni di merito dei
richiedenti asilo in merito alla loro istanza di riconoscimento dello status.
Con
l'emananzione del decreto di respingimento invece il ricorso è ammesso
dinnanzi al TAR territorialmente competente, anche dall'estero!!, ovvero a cose
fatte.
Fra
le tante iniziative che si stanno attuando inq ueste ore concitate, suggeriamo
la seguente: in calce al presente messaggio trovate il testo di una lettera
da inviare al Prefetto Pansa della direzione generale della Pubblica sicurezza
del ministero e alla Prefetta D'Ascenzo della direzione servizi civili da cui
dipende la divisione profughi. per protestare fermamente contro l'attuale
situazione e chiedere un immediata cessazione di ogni possibile operazione di rimpatrio
coatto.
Vi
invitiamo a stampare il testo sulla carta intestata del vostro ente e
organizzazione e di inviarla entro oggi ai seguenti numeri di fax:
06
46549671
(Pansa)
06
4741991
(D'Ascenzo)
Si
chiede a tutti di fare circolare il più possibile questo appello. Grazie
ICS
- Consorzio Italiano di Solidarietà
__________________________________________________________________________________________
Alla cortese
attenzione
Dr.
Alessandro Pansa
Direzione
Generale Pubblica Sicurezza
Ministero
dell'Interno
E per
conoscenza
Dr.ssa
D'Ascenzo
Direzione
Generale Servizi Civili
Ministero
dell'Interno
Egregio Dottore,
Gentile Dottoressa,
Il sottoscritto,
rappresentante dell'organizzazione … impegnata da tempo nella protezione
del diritto di asilo in Italia, esprime la più profonda preoccupazione
per i gravi avvenimenti che hanno coinvolto i richiedenti asilo, sbarcati in
Puglia il 31 gennaio e attualmente trattenuti presso il centro Regina Pacis di
S. Foca.
I richiedenti
asilo sono stati sottoposti in loco a un esame delle loro istanze di asilo con una procedura
altamente accelerata, senza che i rappresentanti di ACNUR potessero avere
l'opportunità di essere presenti a tutte le audizioni e senza la
garanzia che le singole istanze potessero essere valutate con l'adeguata
attenzione.
Risulta che i
provvedimenti di diniego delle istanze di asilo siano stati comunicati in forma
verbale agli interessati in palese violazione dell'art. 3, comma 3 del
D.P.R. 15 maggio 1990, n. 136, che dispone la notifica del provvedimento in questione in forma
scritta e motivata.
Il trattenimento
presso il centro di permanenza temporanea Regina Pacis è avvenuto
immediatamente dopo la comunicazione verbale dei dinieghi, senza che agli
interessati fosse notificato alcun provvedimento motivante tale trattenimento.
Tale disposizione coercitiva è avvenuta in palese violazione delle
disposizioni del D.lvo n.286/1998 relative al trattenimento presso i centri di
permanenza temporanea e in particolare art. 14, commi 1, 3 e 4.
Successivamente
alla permanenza presso il Regina Pacis, i richiedenti asilo trattenuti sono
stati raggiunti da un decreto di respingimento con accompagnamento ai sensi dell'art. 10 del D.lvo n.
286/1998, motivato dall'ingresso irregolare sul territorio italiano degli
interessati. L'emanazione del decreto in questione nel caso specifico
è in palese violazione dell'art. 31 della Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiata -
recepita dallo Stato italiano con la legge 24 luglio 1954, n.722 -
nonché con l'art. 10, comma 4 del D.lvo n. 286/1998, del quale la Questura di Lecce non ha
ravvisato gli estremi.
Infine, molti
dei cittadini stranieri trattenuti presso il centro Regina Pacis sono di etnia
curda e provenienti dalla Turchia, dove è tristemente rinomato
l'atteggiamento persecutorio del governo Turco nei confronti della minoranza
curda.
Gli attuali
avvenimenti ricordano fedelmento quanto già accaduto la scorsa estate in
modo analogo, quando 15 cittadini turchi di etnia curda sono stati rimpatriati
dopo essere ascoltati dalla Commissione per il riconoscimento dello status di
rifugiato presso il centro di accoglienza di Borgo Mezzanone (Fg).
Le
organizzazioni umanitarie che sono riuscite ad intervistare i cittadini
stranieri in questione - prima che le espulsioni fossero eseguite - hanno avuto
modo di appurare che in molti casi le vicende personali, alcune delle quali
caratterizzate da pesanti episodi di tortura, non erano state adeguatamente
approfondite in sede di audizione con i membri della Commissione centrale.
Inoltre,
è stato accertato in modo inconfutabile che al momento dell'arrivo
all'aeroporto di Istanbul gli espulsi sono stati prelevati dalla polizia,
trasferiti in carcere e sottoposti a interrrogatori, trattamenti disumani e
degradanti (isolamento, privazione di cibo e sonno) e torture (percosse e
scariche elettriche).
Le vicende
attuali hanno moltepici assonanze con quanto accaduto l'estate scorsa e il il
rimpatrio delle persone in un Paese dove la loro vita e le loro lbertà
corrono oggettivamente il rischio di essere messe in pericolo, prospetta
l'ulteriore violazione dell'art. 19 del D.lvo n. 286/1998 e l'art. 33 della
sopracitata Convenzione di Ginevra.
A nome della mia
organizzazione, vi richiedo di intervenire al fine di verificare la correttezza
dell'operato delle Istituzioni coinvolte e di verificare misure alternative,
che consentano almeno la possibilità di esercizio del diritto
fondamentale alla difesa, attraverso la presentazione degli idonei ricorsi
previsti da legge.
Si richiede
inoltre l'opportunità di un vostro incontro con le organizzazioni
italiane impegnate nella protezione del diritto di asilo.
Certo
dell'attenzione che vorrete prestare alla presente istanza, vi invio i
più cordiali saluti.
(Luogo e
data)
(Firma)