R  E  P  U  B  B  L  I  C  A      I  T  A  L  I  A  N  A       

N.

1/2002

   Reg. Sent.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO       

N.

174/2000

   Reg. Ric.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

sentenza

depositata

02.01.2002

 

Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano       

 

 

costituito dai magistrati:

 

 

Anton WIDMAIR    - Presidente

Marina ROSSI DORDI   - Consigliere relatore

Hans ZELGER    - Consigliere

Lorenza PANTOZZI LERJEFORS  - Consigliere

ha pronunziato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso iscritto al n. 174 del registro ricorsi 2000

presentato da

SINGH MANGAT, rappresentato e difeso dall’avv. Luana Nicolussi con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Bolzano, Via Dante 20/A, giusta delega a margine del ricorso,         - ricorrente -

c o n t r o

MINISTERO DELL’INTERNO – QUESTORE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento, in Largo Porta Nuova n. 9, presso la quale, pure per legge, è domiciliato,        - resistente -

per l'annullamento

del decreto del Questore della Provincia di Bolzano n. 136/2000/Cat. A11/Str. del 03.04.2000, notificato in data 28.04.2000 – Rigetto istanza di rilascio del permesso di soggiorno richiesto ai sensi del D.P.C.M. 16.10.1998.

Visto il ricorso notificato il 18.05.2000 e depositato in termini in segreteria l’01.06.2000 con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Questore della Provincia di Bolzano dd. 18.05.2000;

Vista l'ordinanza n. 130 dd. 20.06.2000 di questo Tribunale con la quale è stata cautelarmente sospesa l'esecuzione del provvedimento impugnato;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore per la pubblica udienza del 19.12.2001 il consigliere Marina Rossi Dordi ed ivi sentito l’avv. M. de Pascalis, in sostituzione dell’avv. L. Nicolussi, per il ricorrente; Nessuno è comparso per il Ministero dell’Interno - Questore della Provincia di Bolzano;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

E’ impugnato il decreto n. 136/2000 dd. 3.4.2000 del Questore della Provincia di Bolzano, notificato in data 28.4.2000, di diniego di rilascio del permesso di soggiorno richiesto dal ricorrente ai sensi del D.P.C.M. 16.10.1998.

A sostegno del ricorso vengono dedotti i seguenti motivi di gravame:

  1. Violazione e mancata applicazione dell’art. 3 D.P.C.M. 16.10.1998 in relazione all’art. 3 IV comma D.M. 284/93 e alla circolare n. 300 dd. 10.5.1999 – Eccesso di potere per travisamento dei fatti – Motivazione carente ed incongrua.
  2. Eccesso di potere e/o violazione dell’art. 3 L. 241/90 per carenza di motivazione.

Si è costituito il Ministero dell’Interno, chiedendo la reiezione del ricorso siccome infondato.

Con ordinanza n. 130/2000 di data 20.6.2000 questo Tribunale accoglieva l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato.

Alla pubblica udienza del 19.12.2001 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

D I R I T T O

Il ricorso è fondato.

Con il primo motivo di gravame viene lamentata la violazione e mancata applicazione dell’art. 3 DPCM 16.10.1998 in relazione all’art. 3 IV comma D.M: 284/93 ed alla circolare n. 300 dd. 10.5.1999, eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza ed incongruità della motivazione.

Le censure hanno pregio.

Il ricorrente ha allegato alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno un contratto di lavoro, ai sensi del DPCM del 16.10.1998, con il quale il titolare della ditta lavori edili Bismillah, Javeed Asif, dichiarava di aver intenzione di assumerlo, non appena questi avesse ottenuto il permesso di soggiorno.

Il contratto ha in calce la convalida di un funzionario dell’Ufficio del lavoro, come previsto dal suindicato DPCM.

Al momento della presentazione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno in sanatoria, in data 15.12.1998, la domanda del signor Singh Mangat aveva pertanto tutti i requisiti richiesti dalla normativa in materia, incluso il contratto di lavoro.

Successivamente, in seguito ad accertamenti effettuati, in data 27.7.99 il direttore dell’Ufficio del lavoro della Provincia di Bolzano comunicava all’Ufficio Stranieri della Questura che le venti assunzioni promesse da Javeed Asif nell’edilizia non erano mai avvenute e per l’impresa di trasporti, di cui sempre il signor Javeed era titolare, lo stesso aveva avuto tre dipendenti.

Tale comunicazione veniva posta alla base del rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno, con la motivazione che, poiché “a seguito di verifiche condotte dal locale Ispettorato del Lavoro, il datore di lavoro promittente ….non risulta aver mai svolto alcuna attività edile” si considera che “la domanda presentata dal cittadino indiano non è corredata da alcun contratto di lavoro”.

Il ricorrente all’epoca della stipulazione del contratto di lavoro, facendo affidamento sulla buona fede imposta ai contraenti dall’art. 1337 CC, non poteva certamente prevedere che Javeed Asif non l’avrebbe assunto. Inoltre solamente alla fine del mese di novembre 1999 il ricorrente, come tutti gli altri cittadini stranieri nella sua situazione, in seguito a disposizioni ministeriali in tal senso, avrebbe potuto iniziare a prestare regolare attività lavorativa e facilmente, dopo un anno, il datore di lavoro non aveva più il posto di lavoro promesso.

D’altra parte l’Ufficio Stranieri della Questura apprendeva le risultanze degli accertamenti dell’Ufficio del Lavoro alla fine del luglio 1999, per cui se riteneva che il contratto prodotto dal ricorrente non adempiesse più alla sua funzione, la documentazione dello stesso sarebbe stata eventualmente da ritenersi incompleta ed allora avrebbe dovuto invitare lo straniero in Questura per consentirgli il perfezionamento della pratica.

Un tanto era previsto dalla Circolare del Ministero dell’Interno, con riferimento specifico alla sanatoria disciplinata dal DPCM 16.10.1998, che poneva il termine del 20.10.1999 per l’integrazione documentale, ma il principio della possibilità di partecipazione dell’interessato al procedimento, attraverso osservazioni ed integrazioni era già statuito dall’art. 3 del Decreto del Ministero dell’Interno 2 febbraio 1993, n. 284, regolamento d’attuazione degli artt. 2 e 4 della L. 7.8.1990 n. 241, che pone i principi generali da osservarsi in tema di procedimenti amministrativi e che, al comma quarto, detta: ” Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, ove la domanda dell’interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all’istante entro sessanta giorni, indicando le cause dell’irregolarità o della incompletezza…”.

Questo Collegio ritiene che, nel caso in esame, se la Questura considerava “la promessa di lavoro” debitamente vistata dall’Ufficio del Lavoro inidonea ad integrare il requisito del lavoro previsto dalla normativa di cui al DPCM 16.10.98, avrebbe dovuto avvertire il ricorrente della inidoneità ed insufficienza del documento presentato, di modo che questi potesse integrare la documentazione prodotta. Va comunque escluso che l’inidoneità potesse farsi risalire al momento della presentazione dell’istanza.

Il provvedimento impugnato è quindi viziato dalle illegittimità dedotte dal ricorrente, incluso l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e la violazione di legge per motivazione carente ed incongrua.

L’articolato motivo esaminato si ritiene assorbente e sufficiente per l’accoglimento del ricorso ed esonera il Collegio dall’esame dell’ulteriore motivo dedotto.

L’accoglimento del gravame comporta l’obbligo per l’Amministrazione di provvedere nuovamente sull’istanza del ricorrente in base ai principi indicati nella motivazione della presente sentenza.

Sussistono giusti motivi per addivenire alla compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma per la provincia  di Bolzano -, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.  Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 19.12.2001

IL PRESIDENTE                                                          L'ESTENSORE

Anton WIDMAIR     Marina ROSSI DORDI 

/awr