DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
– SEDE DI TRENTO
n. 10/2002 Ord. Sosp.
n. 5/2002 Reg. Ric.
Nelle persone dei Signori
dott. Paolo Numerico Presidente
dott. Ottorino Mazzuca Cons.,
relatore
dott. Lamberto Ravagni Cons.
ha pronunciato la seguente
nella Camera di Consiglio del 31 gennaio 2002
Visto il ricorso n. 5/2002 proposto da:
rappresentato e difeso da:
con domicilio eletto in TRENTO
presso
AVV. AGOSTINO CATALANO
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – COMITATO PER I MINORI STRANIERI
rappresentata e difesa da:
Con domicilio eletto in LARGO PORTA NUOVA, 9
per l’annullamento,
previa sospensione
dell’esecuzione, del decreto di rimpatrio del Comitato per i Minori
Stranieri presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di data 25.10.01,
trasmesso al tutore con fax dell’08.11.01 dal Questore della Provincia di
Trento, con il quale veniva disposto il rimpatrio assistito del minore
ricorrente, ex art. 33, c. 2 bis, con decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286.
Visti gli atti e i documenti
depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione
della esecuzione del provvedimento impugnato presentata in via incidentale dal
ricorrente;
Visti gli atti tutti prodotti dalle
parti;
Udito il relatore Cons. OTTORINO
MAZZUCA e uditi altresì gli avvocati difensori comparsi per le parti
come da verbale;
visto l’art. 21, commi 7°
e seguenti, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come sostituito
dall’art. 3, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205;
viste le relazioni 13 giugno e 11
ottobre 2001 dell’assistente sociale, incaricato dall’Azienda
Servizi Sociali di Bolzano, da cui risulta che il minore N- R-, definito
“educato e serio”, oltre che “inserito bene in Italia”,
mentre i genitori ed i fratelli in Albania sono disoccupati, dal 1° ottobre
2001 ha frequentato l’Istituto Professionale Alberghiero di Levico
(Trento) e “vorrebbe rimanerci per formarsi professionalmente e poter
successivamente lavorare”,
Ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare fino alla trattazione del merito della causa che risulta fissata per l’udienza del 2 maggio 2002;
P.Q.M.
ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale
di sospensione e fissa l’udienza del 2.5.2002;
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Il Presidente
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Il Relatore
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TRENTO, 31 gennaio 2002
IL
SEGRETARIO GENERALE
dott.
Fiorenzo Tomaselli