REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

DEL TRENTINO-ALTO ADIGE – SEDE DI TRENTO

n. 10/2002 Ord. Sosp.

n. 5/2002 Reg. Ric.

Nelle persone dei Signori

dott. Paolo Numerico              Presidente

dott. Ottorino Mazzuca            Cons., relatore

dott. Lamberto Ravagni           Cons.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 31 gennaio 2002

Visto il ricorso n. 5/2002 proposto da:

COSNER FRANCO quale procuratore di N- R-

rappresentato e difeso da:

AVV. AGOSTINO CATALANO

con domicilio eletto in TRENTO

VIA SUFFRAGIO, 78

presso

AVV. AGOSTINO CATALANO

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – COMITATO PER I MINORI STRANIERI

rappresentata e difesa da:

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TRENTO

Con domicilio eletto in LARGO PORTA NUOVA, 9

per l’annullamento,

previa sospensione dell’esecuzione, del decreto di rimpatrio del Comitato per i Minori Stranieri presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di data 25.10.01, trasmesso al tutore con fax dell’08.11.01 dal Questore della Provincia di Trento, con il quale veniva disposto il rimpatrio assistito del minore ricorrente, ex art. 33, c. 2 bis, con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visti gli atti tutti prodotti dalle parti;

Udito il relatore Cons. OTTORINO MAZZUCA e uditi altresì gli avvocati difensori comparsi per le parti come da verbale;

visto l’art. 21, commi 7° e seguenti, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come sostituito dall’art. 3, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205;

viste le relazioni 13 giugno e 11 ottobre 2001 dell’assistente sociale, incaricato dall’Azienda Servizi Sociali di Bolzano, da cui risulta che il minore N- R-, definito “educato e serio”, oltre che “inserito bene in Italia”, mentre i genitori ed i fratelli in Albania sono disoccupati, dal 1° ottobre 2001 ha frequentato l’Istituto Professionale Alberghiero di Levico (Trento) e “vorrebbe rimanerci per formarsi professionalmente e poter successivamente lavorare”,

Ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare fino alla trattazione del merito della causa che risulta fissata per l’udienza del 2 maggio 2002;

P.Q.M.

ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione e fissa l’udienza del 2.5.2002;

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Il Presidente _______________________

Il Relatore _________________________

TRENTO, 31 gennaio 2002

Depositata in Segreteria il 31 gennaio 2002

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fiorenzo Tomaselli