SEZ. 1 SENT. 00879 DEL 25/01/2002
RV. 551832
PRES. De Musis R
REL. Vitrone U
COD.PAR.722
PM. Uccella F (Conf.)
RIC. Korolova
RES. Pref. L'Aquila
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Decreto di espulsione - Traduzione in
lingua
del paese d'origine
dello straniero o da lui conosciuta - Necessita'
- Traduzione in lingua francese inglese o spagnola -
Ammissibilita' -
Condizioni.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13 COMMA 7
COST.
In tema di espulsione dello
straniero, l'autorita' amministrativa e' te-
nuta a comunicare all'interessato
ogni atto concernente l'espulsione (con
l'indicazione
della relativa modalita' di impugnazione), tradotto nella lin-
gua del suo
paese d'origine o nella lingua da lui conosciuta, essendo possi-
bile la traduzione in lingua inglese, francese
e spagnola solo nell'ipotesi
di
mancata identificazione del
paese di provenienza dello straniero, ovvero
di
accertata provenienza da un
paese la cui lingua, per la sua rarita', non
consenta
l'agevole reperimento di un traduttore; ne consegue che deve essere
annullato
per violazione del diritto
di difesa il decreto di espulsione che
non sia stato tradotto in una delle lingue note all'interessato quando non
ricorrono le circostanze sopra riportate.
CONF 200112581 549640
VEDI 200009078 538956
SEZ. 1 SENT. 00787 DEL 24/01/2002
RV. 551798
PRES. De Musis R
REL. Cappuccio G
COD.PAR.722
PM. Russo LA (Conf.)
RIC. Guennia
RES. Min. Interni
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA - STRANIERI - Decreto di espulsione -
Trentino Alto - Adige -
Autorita' competente - Presidenti delle province
autonome - Esclusio-
ne - Fondamento - Devoluzione della competenza al questore -
Configu-
rabilita'.
D. LG. DEL 25/8/1998 NUM. 286 ART. 13
COST.
L. C. DEL 26/2/1948 NUM. 5
L'art. 16 dello statuto speciale del Trentino
Alto Adige, nell'elencare
le
materie nelle quali i presidenti delle province autonome esercitano le
attribuzioni
spettanti all'autorita' di pubblica sicurezza, precisa che, per
le
materie non elencate, le attribuzioni devolute dalle leggi ai prefetti
vengono
esercitate dai questori. Ne consegue che la competenza ad emettere i
decreti
di espulsione nei confronti di stranieri spetta al
questore, trat-
tandosi di
materia esclusa dalla predetta elencazione ed affidata dalla leg-
ge statale al prefetto.
SEZ. 1 SENT. 00787 DEL 24/01/2002
RV. 551797
PRES. De Musis R
REL. Cappuccio G
COD.PAR.722
PM. Russo LA (Conf.)
RIC. Guennia
RES. Min. Interni ed altra
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA - STRANIERI - Decreto di espulsione -
Opposizione - Decisione
- Termine ex art.
13, comma nono, D.Lgs. n. 286 del 1998 - Carattere
perentorio - Esclusione -
Fondamento.
D. LG. DEL 25/8/1998 NUM. 286 ART. 13
COST.
COD.PROC.CIV. ART. 152 COMMA 2
Il termine di dieci giorni fissato dall'art. 13,
comma nono, del D.Lgs.
n. 286 del 1998 per la decisione in ordine alla opposizione
a decreto di
espulsione
emesso nei confronti di straniero non ha natura
perentoria, non
essendo
tale carattere espressamente previsto, ne' potendosi
esso desumere
in modo univoco da un'interpretazione sistematica.
SEZ. 1 SENT. 00298 DEL 11/01/2002
RV. 551492
PRES. De Musis R
REL. Vitrone U
COD.PAR.722
PM. Uccella F (Conf.)
RIC. Chader
RES. Pref. Viterbo ed altro
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Espulsione amministrativa dello straniero -
Decreto prefettizio di espulsione - Opposizione - Procedimento - In-
terprete nella lingua dello straniero - Nomina - Necessita' - Esclu-
sione -
Ricorrente - Audizione ex
artt. 737 segg. cod. proc. civ. -
Ammissibilita' - Capacita' di comprensione della
sostanza del provve-
dimento -
Sufficienza - Mancata
audizione dell'interessato - Conse-
guenze - Nullita' del provvedimento -
Esclusione - Decisione - Assun-
zione in assenza del
ricorrente - Liceita'.
COD.PROC.CIV. ART. 122
COD.PROC.CIV. ART. 737
COST.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 5
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13
COST.
L. DEL 4/7/1955 NUM. 848
COD.PROC.PEN. ART. 143
COSTITUZIONE ART. 24
Nel giudizio promosso con
ricorso contro il provvedimento di espulsione,
non vi e' alcuna norma che imponga al giudice
- chiamato a decidere in ter-
mini molto
ristretti - di assicurare la presenza di un interprete nella lin-
gua
dello straniero, come
previsto dall'art. 143 cod. proc. pen.; tale man-
cata
previsione si giustifica con la considerazione che il ricorrente non
viene
fatto oggetto di contestazioni di sorta, ma deve solo
essere sentito
nei modi di
cui agli artt. 737 cod. proc. civ., ed e' sufficiente che sia in
grado
di comprendere la sostanza
dell'interpello. La mancata audizione
dell'interessato
non e', d'altra parte, causa di nullita' del provvedimento,
in
quanto il giudice e' tenuto a decidere in ogni caso entro dieci giorni
dalla
data del deposito del
ricorso, sicche' la decisione puo' essere vali-
damente presa anche in assenza del ricorrente.
VEDI 200009003 538952
VEDI 200112803 549773
SEZ. 1 SENT. 16125 DEL 21/12/2001
RV. 551279
PRES. Rocchi A
REL. Forte F
COD.PAR.722
PM. Sepe EA (Conf.)
RIC. Ursu Mihai
RES. Pref. Firenze
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Provvedimento
prefettizio di espulsione - Im-
pugnativa davanti al tribunale - Richiesta di
sospensione del proces-
so per la pendenza di impugnativa davanti al
giudice amministrativo
contro la revoca del permesso di soggiorno -
Sospensione del processo
ex art. 295 cod. proc. civ. del giudizio
ordinario sino all'esito del
giudizio amministrativo -
Applicabilita' - Esclusione.
133228
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - Provve-
dimento prefettizio di espulsione - Impugnativa davanti al tribunale
- Richiesta
di sospensione del processo per la pendenza davanti al
giudice amministrativo di impugnativa contro la revoca del permesso
di soggiorno
- Sospensione ex art. 295
cod. proc. civ. del giudizio
ordinario sino all'esito del giudizio
amministrativo - Applicabilita'
- Esclusione.
COD.PROC.CIV. ART. 295
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13
COST.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13 BIS
COST.
Poiche' non sussiste alcuna
pregiudizialita' tra giudizio amministrativo
e giudizio ordinario, e' inammissibile il motivo di ricorso per cassazione
con il quale si deduca la violazione dell'art.
295 cod. proc. civ., per non
essere
stata disposta la
sospensione del giudizio concernente il decreto di
espulsione
dello straniero sino all'esito del giudizio amministrativo avente
ad oggetto il provvedimento di revoca del suo permesso di
soggiorno.
CONTRA
200007867 537439
SEZ. 1 SENT. 16032 DEL 19/12/2001
RV. 551246
PRES. De Musis R
REL. Vitrone U
COD.PAR.722
PM. Uccella F (Conf.)
RIC. Min. Interno ed altri
RES. Smaoui
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Decreto d'espulsione - Traduzione degli
atti
del procedimento di
espulsione in lingua conosciuta allo straniero -
In forma sintetica -
Sufficienza.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13
COST.
Il diritto del cittadino
straniero alla conoscenza degli atti del proce-
dimento di
espulsione, previsto dall'art. 13 del T.U. sull'immigrazione (ap-
provato
con D.Lgs. n. 286/1998), non impone, all'autorita'
amministrativa,
che di quegli atti ha l'obbligo di dare
comunicazione all'interessato nella
lingua
del paese d'origine o a lui
conosciuta, di provvedere alla loro tra-
duzione
integrale, essendo una traduzione, "anche sintetica" idonea a
garan-
tire
sufficientemente il diritto di difesa, che la norma citata intende
presidiare.
SEZ. 1 SENT. 16030 DEL 19/12/2001
RV. 551244
PRES. Carbone V
REL. Panebianco UR COD.PAR.722
PM. Abbritti P (Diff.)
RIC. PREF. ROMA
RES. MORA
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA
- LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Decreto di espulsione - Avvio del procedimento
- Obbligo di
comunicazione allo straniero ex art. 7 legge 241/1990 -
Esclusione.
L. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13
COST.
L. DEL 7/8/1990 NUM. 241 ART. 7
In tema di espulsione
amministrativa dello straniero, l'autorita' proce-
dente
non ha nessun obbligo, ex art. 7 della legge
241/1990, di comunicare
allo
straniero stesso l'avvio del procedimento, in quanto, trattandosi di
procedimento
improntato ad indubbie
esigenze di celerita' (come e' dato de-
sumere
dalle norme di cui agli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 286 del 1998),
l'atto
che va a formarsi (e cioe' il decreto di
espulsione) non presuppone
alcuna
procedura amministrativa, ma si forma nel momento stesso in cui l'au-
torita' verifica l'esistenza dei suoi presupposti.
SEZ. 1 SENT. 16029 DEL 19/12/2001
RV. 551243
PRES. Rocchi A
REL. Forte F
COD.PAR.722
PM. Sepe EA (Diff.)
RIC. Hadzovic
RES. Pref. Torino
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Esecuzione
dell'espulsione dello straniero ex
art. 14 del D.Lgs. n. 286 del 1998 - Provvedimento di revoca del
per-
messo di soggiorno - Impugnazione innanzi al T.A.R. -
Pendenza del
giudizio amministrativo - Rilevanza ai fini dell'ordine del
Questore
di trattenimento
temporaneo dello straniero presso un centro di per-
manenza ed ai fini del giudizio di convalida
dell'ordine del Questore
- Esclusione.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 14
COST.
In tema di esecuzione dell'espulsione dello straniero, in caso di
penden-
za di
impugnativa dinanzi al T.A.R. del provvedimento di revoca del permesso
di
soggiorno, non sospeso o annullato da tale autorita', ben puo' il
Questo-
re
disporre l'ordine di trattenimento temporaneo dello
straniero presso un
centro
di permanenza, e la detta pendenza e' irrilevante
anche con riferi-
mento al procedimento di convalida di tale ordine.
VEDI 199901082 523179
VEDI 200009003 538951
VEDI 200009003 538951
SEZ. 1 SENT. 16029 DEL 19/12/2001
RV. 551242
PRES. Rocchi A
REL. Forte F
COD.PAR.722
PM. Sepe EA (Diff.)
RIC. Hadzovic
RES. Prefetto Torino
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Esecuzione
dell'espulsione dello straniero ex
art. 14 del D.Lgs. n. 286 del 1998 - Ordine del Questore di
tratteni-
mento temporaneo dello straniero presso un centro di permanenza -
Convalida -
Procedimento - Legittimazione - Autorita' autrice del
provvedimento di espulsione - Prefetto - In via esclusiva - Questore
- Legittimazione -
Esclusione.
COD.PROC.CIV. ART. 81
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 14 COMMA 4
COST.
Nel procedimento disciplinato dall'art. 14, comma
quarto, del D.Lgs. n.
286 del 1998, di convalida dell'ordine del
Questore di temporaneo tratteni-
mento
dello straniero stesso presso il centro di permanenza
emesso ai fini
dell'esecuzione
del decreto di espulsione, legittimata a parteciparvi, ai
sensi
dell'art. 13 bis, comma secondo,
del citato D.Lgs. n. 286 del 1998
(aggiunto
dall'art. 4 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113) e'
solo l'autori-
ta' che ha
emesso il decreto di espulsione, e cioe' il Prefetto, e non anche
il Questore.
VEDI 199901082 523179
VEDI 200000118 541417
VEDI 200009002 538950
VEDI 200009003 538951
VEDI 200009078 538955
VEDI 200009084 538962
VEDI 200013653 540976
VEDI 200105537 545917
SEZ. 1 SENT. 15832 DEL 14/12/2001
RV. 551152
PRES. Grieco A
REL. Cultrera MR
COD.PAR.722
PM. Ceniccola R
(Conf.)
RIC. Dari
RES. Pref. Vibo Valentia
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Decreto di
espulsione - Per mancata richiesta
del permesso di soggiorno nel termine di legge - Scaturente
dalla sua
mancata conoscenza - Omessa comunicazione della
comunicazione scritta
dei diritti e dei doveri del cittadino italiano da parte
dell'autori-
ta' di frontiera - Effetti - Ignoranza incolpevole
dell'esistenza del
detto termine o forza maggiore impeditiva del
suo decorso - Esclusio-
ne - Concorso con altre circostanze di fatto - Valutazione rimessa
all'apprezzamento
incensurabile del giudice di merito.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 4
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 5
L'omessa consegna a cittadino straniero, al momento del
suo ingresso in
territorio
italiano, della nota illustrativa dei suoi diritti e dei suoi do-
veri
scritta, ai sensi dell'art.
4 del T.U. sull'immigrazione approvato con
D.Lgs n.
286/1998, in lingua leggibile, e' circostanza di per se' non suffi-
ciente,
ma valutabile nel concorso
con altre circostanze di fatto apprezza-
bili
dal giudice di merito, al fine di stabilire se
ricorra causa di forza
maggiore o
una condizione di ignoranza incolpevole dell'esistenza del termi-
ne
perentorio di otto giorni
dalla data di ingresso in Italia, che l'art. 5
del
citato decreto legislativo
prevede per la presentazione della richiesta
di
soggiorno. (Nella specie la cassazione ha confermato il provvedimento
del
giudice
di merito che ha respinto
l'opposizione proposta avverso il decreto
di
espulsione disposto dal prefetto nei confronti di una cittadina
straniera
extracomunitaria
che non aveva chiesto il
permesso di soggiorno entro il
termine
sopraindicato, ritenendo
che lo stato d'ignoranza dell'esistenza di
tale
obbligo, benche' ricollegabile alla mancata
consegna della nota il-
lustrativa,
poteva essere superato
dalla medesima usando ordinaria diligen-
za).
SEZ. 1 SENT. 15830 DEL 14/12/2001
RV. 551150
PRES. Rocchi A
REL. Nappi A
COD.PAR.722
PM. Apice U (Conf.)
RIC. ALAYEVSHA
RES. PREF. MASSA CARRARA
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA
- LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Decreto di espulsione - Opposizione - Stato di
tossicodipendenza dello straniero privo
del permesso di soggiorno -
Equiparabilita' allo stato di malattia od infortunio ex
art. 35 comma
3 D.Lgs. 286/1998 -
Esclusione.
L. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 5
L. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 35 COMMA 3
In tema di provvedimenti di espulsione emessi dal Prefetto per mancata
richiesta
del permesso di soggiorno,
l'eventuale stato di tossicodipendenza
dello
straniero entrato (come
nella specie) clandestinamente nel territorio
nazionale ed
ivi trattenutosi senza lavoro non puo' essere equiparato ad una
malattia
o ad un infortunio, vicende
per le quali l'art. 35 comma terzo del
D.Lgs.
286/1998 assicura anche al soggetto privo del permesso di
soggiorno
il diritto a cure ambulatoriali od ospedaliere urgenti o
comunque essenziali.
VEDI 200007867 537439
SEZ. 1 SENT. 15825 DEL 14/12/2001
RV. 551143
PRES. Rocchi A
REL. Spagna Musso B COD.PAR.722
PM. Ceniccola R
(Conf.)
RIC. VEJESELI
RES. MIN. INTERNO
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Espulsione amministrativa dello
straniero ex
D.Lgs. 286/1998 - Impugnazione
del decreto prefettizio - Rigetto da
parte del tribunale -
Deposito del provvedimento - Termine di dieci
giorni dal deposito del ricorso ex art. 13
comma nono D.Lgs. citato -
Natura perentoria - Esclusione - Natura ordinatoria - Configurabili-
ta' - Conseguenze.
L. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13 COMMA 9
COST.
In tema di espulsione amministrativa dello straniero, il termine di
dieci
giorni
previsto dall'art. 13 comma nono del D.Lgs. 286/98 per il deposito
del
provvedimento giurisdizionale pronunciato sul ricorso avverso il decreto
prefettizio
di espulsione ha natura meramente ordinatoria, e non perentoria,
cosi'
che la sua eventuale
inosservanza non spiega effetto alcuno sulla va-
lidita' della pronuncia tardivamente emessa.
SEZ. 1 SENT. 15414 DEL 05/12/2001
RV. 550904
PRES. Corda M
REL. Cappuccio G
COD.PAR.722
PM. Golia A (Conf.)
RIC. Pref. Rieti ed altro
RES. Halasova
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - T.U. immigrazione - Espulsione dello straniero
- Opposizione
avverso il decreto prefettizio - Automatico effetto
sospensivo dell'esecuzione coattiva - Esclusione - Potere cautelare
del giudice - Sussistenza solo in casi
particolari ed eccezionali
(Corte cost., sent. n. 161 del
2000).
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13
COST.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13 BIS COST.
L'opposizione al decreto
prefettizio di espulsione ai sensi dell'art. 13
del D.Lgs.
n. 286 del 1998 non ha automatico effetto sospensivo; ne consegue
che,
decorso il termine previsto
per la decisione da parte
del giudice,
l'espulsione
e' eseguita coattivamente
dal questore, a meno che ricorrano i
casi,
particolari ed eccezionali,
che legittimano il giudice ad adottare un
provvedimento
cautelare di sospensione (Corte cost., sent. n. 161 del 2000).
VEDI 200112795 549765
SEZ. 1 SENT. 15414 DEL 05/12/2001
RV. 550903
PRES. Corda M
REL. Cappuccio G
COD.PAR.722
PM. Golia A (Conf.)
RIC. Pref. Rieti ed altro
RES. Halasova
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Espulsione
amministrativa dello straniero per
mancato rilascio o mancato rinnovo del permesso
di soggiorno - Carat-
tere vincolato - Motivi di impugnazione attinenti al mancato
rilascio
o al mancato
rinnovo di detto permesso - Cognizione riservata al giu-
dice amministrativo.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 5
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13
COST.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13 BIS
COST.
Il decreto di espulsione dello straniero che non sia in possesso del
per-
messo
di soggiorno o
non ne abbia chiesto il rinnovo e' atto vincolato ai
sensi
dell'art. 13, secondo comma, del D.Lgs. n. 286 del 1998, mentre le va-
lutazioni
relative all'ordine pubblico, alla
integrazione sociale e alle
possibilita'
di lavoro dello straniero
attengono al procedimento di conces-
sione o di
rinnovo del permesso, il cui controllo e' demandato esclusivamen-
te al
giudice amministrativo, dinanzi al quale sia stato impugnato il dinie-
go; ne
consegue che l'opposizione al decreto di espulsione davanti al giudi-
ce
ordinario non puo' fondarsi
su motivi attinenti al mancato rilascio o al
mancato rinnovo del permesso di soggiorno.
VEDI 200008381 537824
VEDI 200013891 543302
SEZ. 1 SENT. 15413 DEL 05/12/2001
RV. 550901
PRES. Carbone V
REL. Cappuccio G
COD.PAR.722
PM. Abbritti P (Diff.)
RIC. KHAN SHAHID ALI
RES. MIN.INTERNO
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Decreto
prefettizio di espulsione - Ricorso -
Procedimento - Audizione dell'interessato -
Necessita' - Formalita' -
Notificazione all'interessato del ricorso e del
decreto di fissazione
dell'udienza camerale a cura della
cancelleria - Necessita' - Omis-
sione - Conseguenze.
L. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13
COST.
Nel procedimento
conseguente al ricorso avverso il decreto di espulsione
dello
straniero, il giudice deve in ogni caso sentire l'interessato, si' che
si
rende necessario, all'uopo, da un canto, la notifica, a
cura della can-
celleria,
del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza all'autorita'
amministrativa
emittente il detto provvedimento, dall'altro, la comunicazio-
ne al
difensore del ricorrente della data dell'audizione, potendo il ricorso
avverso
il decreto di espulsione
essere sottoscritto personalmente dall'in-
teressato,
ma dovendo quest'ultimo essere
necessariamente assistito, nel
procedimento
camerale, da un difensore di fiducia o d'ufficio, ex art. 13
D.Lgs.
286/1998 (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C.
ha
cosi' cassato la decisione del
giudice di merito che aveva dichiarato
l'inefficacia
e l'estinzione del ricorso
per mancata presentazione dell'in-
teressato
senza curare che, della data fissata, fosse dato avviso a
quest'ultimo).
VEDI 200014902 541826
SEZ. 1 SENT. 15408 DEL 05/12/2001
RV. 550898
PRES. Corda M
REL. Cappuccio G
COD.PAR.722
PM. Golia A (Conf.)
RIC. Pref. Arezzo ed altro
RES. Turcu
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - T.U. immigrazione - Espulsione dello straniero
per mancata richiesta nei termini del permesso di soggiorno -
Elemen-
to soggettivo - Colpa - Ignoranza inevitabile del precetto -
Mera al-
legazione - Rilevanza - Esclusione - Prova
dell'errore scusabile - O-
nere a carico dell'interessato
- Sussistenza.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 5
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13
COST.
COD.CIV. ART. 2697
COD.PEN ART. 5
*COST.
L. DEL 24/11/1981 NUM. 689 ART. 3
*COST.
In tema di espulsione dello
straniero, e' onere dell'interessato che de-
duca la
mancanza di colpa nell'inosservanza del termine per la richiesta del
permesso
di soggiorno dare la prova della
allegata ignoranza inevitabile
della norma
precettiva che impone allo straniero di richiedere detto permes-
so al questore entro otto giorni dal suo ingresso in Italia, non
essendo
sufficiente la mera deduzione della non conoscenza della
legge italiana.
SEZ. 1 SENT. 15203 DEL 29/11/2001
RV. 550751
PRES. De Musis R
REL. Cappuccio G
COD.PAR.722
PM. Russo LA (Conf.)
RIC. Glsadys
RES. Min. Interno
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA - STRANIERI
- Art. 14 T.U. immigrazione -
Esecuzione
dell'espulsione - Trattenimento presso il centro di
permanenza tempo-
ranea e assistenza disposto dal questore -
Termine massimo di effica-
cia, una volta convalidato dal giudice - Potere di
reiterazione del
provvedimento di trattenimento - Esclusione -
Fondamento - Conseguen-
ze della scadenza del termine - Accompagnamento o respingimento
imme-
diati - Limiti.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 14
COST.
COSTITUZIONE ART. 13
In tema di esecuzione dell'espulsione nei
confronti dello straniero, il
trattenimento
disposto dal questore ai
sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 286
del
1998 - comportando, una volta
convalidato dal giudice, la permanenza
dello
straniero nel centro di assistenza per un periodo complessivo di venti
giorni,
prorogabile di ulteriori dieci giorni qualora sia imminente l'elimi-
nazione
dell'impedimento all'espulsione o al respingimento - e' provvedimen-
to
incidente sulla liberta' personale, non suscettibile di
reiterazione da
parte
dell'autorita'
amministrazione una volta scaduto il termine massimo
previsto
dal legislatore; ne consegue che, decorso detto termine,
l'accom-
pagnamento
od il respingimento dello
straniero (verso lo Stato appartenenza
ovvero,
quando non sia possibile,
verso lo Stato di provenienza) debbono
trovare
immediata esecuzione, salva
in ogni caso la tutela di eventuali di-
ritti fondamentali confligenti.
SEZ. U SENT. 15141 DEL 28/11/2001
RV. 550716
PRES. Carnevale C
REL. Salme' G
COD.PAR.242
PM. Maccarone V
(Conf.)
RIC. Min. Interno
RES. Citozi
100171
IMPUGNAZIONI CIVILI -
CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI
GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA')
- IN GENERE - Espulsione ammi-
nistrativa dello straniero - Decreto prefettizio di espulsione - Op-
posizione -
Procedimento -
Legittimazione processuale esclusiva del
Prefetto a contraddire - Anche
nel giudizio di cassazione.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13 BIS
COST.
D. LG. DEL 13/4/1999 NUM. 113 ART. 4
L. DEL 24/11/1981 NUM. 689 ART. 23
*COST.
R. D. DEL 30/10/1933 NUM. 1611 ART. 11
*COST.
E' inammissibile, perche' proposto da
organo statuale non legittimato
"ex"
art. 13-bis D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U.
immigrazione), intro-
dotto
dall'art. 4 D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113, il
ricorso per cassazione
del
Ministero dell'interno avverso la pronuncia
giurisdizionale resa nel
procedimento
di opposizione al decreto di espulsione a carico dello stranie-
ro,
adottato dal Prefetto, in quanto a quest'ultimo e'
conferita - in ade-
sione
al modello procedimentale di cui all'art. 23 della legge n. 689 del
1981 -
l'esclusiva legittimazione personale a contraddire l'opposizione del-
lo
straniero; legittimazione che si riferisce anche al giudizio di
cassazio-
ne.
CONF 200009084 538962
CONF 200105537 545917
VEDI SU
200000118 541417
SEZ. 1 SENT. 14157 DEL 14/11/2001
RV. 550251
PRES. Rocchi A
REL. Celentano A
COD.PAR.722
PM. Ceniccola R
(Conf.)
RIC. Zhou
RES. Pref. Prov. Frosinone ed altro
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA - STRANIERI - Decreto di espulsione -
Impugnazione - Rito ca-
merale - Principio del contraddittorio
ai fini della utilizzazione
dei documenti prodotti - Applicabilita' - Condizioni per
l'osservanza
- Possibilita'
concessa alla parte di approntare, in relazione ad
essi, le sue difese -
Sufficienza - Fattispecie.
093003
GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Rito camerale -
Nel procedimento di impugnazione del decreto prefettizio di
espulsio-
ne dello straniero - Principio del contraddittorio ai fini
della uti-
lizzazione dei documenti
prodotti - Applicabilita' - Condizioni per
l'osservanza - Possibilita' concessa alla parte di
approntare, in re-
lazione ad essi, le sue difese
- Sufficienza - Fattispecie.
COSTITUZIONE ART. 24
COSTITUZIONE ART. 111
COD.PROC.CIV. ART. 101
COST.
COD.PROC.CIV. ART. 737
COST.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13
COST.
Nel procedimento camerale "ex"
art. 737 cod. proc. civ. -
con cui si
svolge,
stante l'espresso richiamo alla norma del codice di rito
contenuto
nell'art.
13 del D.Lgs. 25 luglio 1998,
n. 286, l'opposizione al decreto
prefettizio
di espulsione dello straniero -, affinche' il principio del con-
traddittorio
possa dirsi rispettato e' necessario, ma nel contempo suffi-
ciente, che
gli scritti e i documenti prodotti da una delle parti, ed acqui-
siti al fascicolo d'ufficio, siano posti a
disposizione della controparte e
che, in
relazione al contenuto di essi, a quest'ultima venga offerta la pos-
sibilita'
di approntare le sue difese. (Nella specie il prefetto, sebbene
non
costituitosi in giudizio, aveva inviato una memoria con
allegati docu-
menti,
sui quali il ricorrente
aveva avuto la possibilita' di interloquire;
nell'enunciare
il principio di cui in massima, la S.C. ha escluso che l'uti-
lizzazione
di tali documenti da parte del giudice ai fini della decisione di
merito integrasse la lamentata violazione del
contraddittorio).
VEDI 199600986 495764
VEDI 199803110 513934
VEDI 199805887 516426
SEZ. 1 SENT. 14152 DEL 14/11/2001
RV. 550249
PRES. De Musis R
REL. Cappuccio G
COD.PAR.722
PM. Russo LA (Diff.)
RIC. Pref. Lecco ed altro
RES. Grec
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Permesso di soggiorno - Termine
previsto dal
T.U. immigrazione
per la relativa richiesta - Carattere perentorio -
Derogabilita' per causa di forza maggiore - Prova - Onere a carico
dell'interessato - Genericita' dell'impedimento addotto
- Inidoneita'
- Fattispecie.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 5
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13
COST.
COD.CIV. ART. 2697
Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 25
luglio 1998, n. 286, il termine di ot-
to
giorni dall'ingresso nel
territorio dello Stato, entro il quale lo stra-
niero
deve chiedere il permesso
di soggiorno al questore della provincia in
cui si trovi, ha carattere perentorio e la sua inosservanza e' sanzionata,
dal
successivo art. 13, secondo comma, lett. b), dello stesso D.Lgs., con
l'espulsione
amministrativa, a meno che il ritardo nella richiesta sia dipe-
so da forza maggiore, la cui sussistenza deve essere comprovata
dall'inte-
ressato
in base a
circostanze specifiche. (Nell'affermare il principio di
cui in massima, la S.C. ha escluso che
integrasse il caso di forza maggiore
l'impedimento
derivante dall'assistenza prestata, da epoca imprecisata ed in
forza di un contratto di lavoro, ad una persona
anziana e sola).
VEDI 200015174 542115
SEZ. 1 SENT. 14152 DEL 14/11/2001
RV. 550248
PRES. De Musis R
REL. Cappuccio G
COD.PAR.242
PM. Russo LA (Conf.)
RIC. Pref. Lecco ed altro
RES. Grec
100171
IMPUGNAZIONI CIVILI -
CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI
GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA')
- IN GENERE - Decreto prefettizio
di espulsione dello straniero - Opposizione - Procedimento -
Legitti-
mazione "ex" art. 13 - bis T.U.
immigrazione - In primo grado e in
cassazione -
Del Ministero dell'Interno - Esclusione - Personale del
Prefetto - Sussistenza.
COD.PROC.CIV. ART. 360
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13 BIS
COST.
D. LG. DEL 13/4/1999 NUM. 113 ART. 4
In materia di opposizione
al decreto prefettizio di
espulsione dello
straniero,
l'art. 13 -
bis del D.Lgs. 25 luglio
1998, n. 286 (introdotto
dall'art.
4 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113),
conferisce al prefetto, in
adesione al
modello procedimentale di cui all'art. 23 della legge n. 689 del
1981,
esclusiva
legittimazione personale a
contraddire l'opposizione dello
straniero,
legittimazione che si
riferisce anche al giudizio di cassazione;
ne
consegue che e' inammissibile
il ricorso per cassazione del Ministero
dell'Interno
avverso la pronuncia giurisdizionale resa in esito a detto pro-
cedimento di opposizione.
CONF 200009084 538962
CONF 200105537 545917
VEDI SU
200000118 541417
SEZ. 1 SENT. 13874 DEL 09/11/2001
RV. 550123
PRES. Losavio G REL.
Spagna Musso B COD.PAR.722
PM. Schiro' S (Conf.)
RIC. Herrera
RES. Pref. Pescara
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - T.U. immigrazione - Espulsione dello straniero
- Comunicazione
all'interessato dell'avvio del procedimento ammi-
nistrativo - Necessita' -
Esclusione - Fondamento.
L. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13
COST.
L. DEL 7/8/1990 NUM. 241 ART. 7
La necessita' di dare
comunicazione all'interessato dell'inizio del pro-
cedimento
amministrativo, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.
241,
non si estende alla
procedura di espulsione dello straniero, stante la
specialita'
di quest'ultima, in relazione sia ai motivi di ordine di pubbli-
co e di sicurezza dello Stato ad essa
sottesi sia ai caratteri di celerita'
e
speditezza che ne connotano l'"iter"; tali ragioni, ostative alla
detta
comunicazione,
sono tanto piu' ricorrenti
allorche' il procedimento di
espulsione
derivi dalla mancata richiesta nel termine prescritto del per-
messo
di soggiorno da parte dello straniero,
configurandosi in tal caso il
decreto di
espulsione come un provvedimento obbligatorio e vincolato da par-
te del prefetto.
SEZ. 1 SENT. 13871 DEL 09/11/2001
RV. 550121
PRES. Losavio G
REL. Losavio G
COD.PAR.162
PM. Schiro' S (Conf.)
RIC. Lucic
RES. Pref. Frosinone
138078
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE
(PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - DI ATTI PUB-
BLICI - Provvedimento prefettizio di
espulsione "ex" art. 13 T.U. im-
migrazione - Comunicazione all'interessato - In
copia conforme all'o-
riginale -
Legittimita' - Conseguenze - Necessita', nella copia con-
forme, della sottoscrizione
autografa del prefetto - Esclusione.
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA - STRANIERI - Provvedimento prefettizio
di espulsione - Comu-
nicazione all'interessato - In copia conforme all'originale -
Legit-
timita' -
Conseguenze - Necessita', nella copia conforme, della sot-
toscrizione autografa del
prefetto - Esclusione.
L. DEL 4/1/1968 NUM. 15 ART. 14
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13
COST.
Il provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero ben puo'
esse-
re
comunicato
all'interessato in copia
conforme formata dal pubblico uffi-
ciale
autorizzato, atteso che l'autenticazione a norma dell'art. 14 della
legge 4
gennaio 1968, n. 15 offre la certezza, fino a querela di falso, del-
la
esistenza del provvedimento originale
conforme e dell'autografa
sot-
toscrizione
dell'organo
competente. (Nella specie il ricorrente censurava
che la copia conforme del provvedimento di espulsione a lui comunicata
non
risultasse,
anch'essa, sottoscritta dal prefetto, ma da un funzionario dele-
gato;
la S.C., enunciando il principio di
cui in massima, ha respinto la
censura).
SEZ. 1 SENT. 13869 DEL 09/11/2001
RV. 550119
PRES. Rocchi A
REL. Fioretti FM
COD.PAR.263
PM. Ceniccola R
(Conf.)
RIC. Chabchoubi Sami Ben Jilani
RES. Pref. Lecco
132001
PROCEDIMENTI SPECIALI - IN GENERE - Procedimento
d'impugnazione del
provvedimento di espulsione
dello straniero - Termine a
difesa per
integrazione istanze
istruttorie - Ammissibilita' - Esclusione.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13
COST.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13 BIS
COST.
COD.PROC.CIV. ART. 737
COST.
Nel procedimento
conseguente all'impugnazione del provvedimento d'espul-
sione
dello straniero (disciplinato dagli artt. 13 e 13 bis del D.Lgs. n.
286 del
1998, con riferimento agli artt. 737 e segg. cod. proc. civ.) non e'
prevista
la concessione di un
"termine a difesa" per consentire all'espulso
di integrare le istanze istruttorie.
SEZ. 1 SENT. 13865 DEL 09/11/2001
RV. 550118
PRES. Losavio G
REL. Spagna Musso B COD.PAR.722
PM. Schiro' S (Conf.)
RIC. Sene
RES. Pref. Catania
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA - STRANIERI - T.U. immigrazione -
Convalida del provvedimento
del questore
"ex" art. 14 T.U. - Audizione dell'interessato - Obbli-
gatorieta', anche in ipotesi di declaratoria di
incompetenza da parte
del giudice -
Violazione - Nullita' insanabile - Rilevabilita' d'uf-
ficio - Sussistenza.
COSTITUZIONE ART. 24
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 14
COST.
COD.PROC.CIV. ART. 156
COD.PROC.CIV. ART. 157
In tema di espulsione dello straniero, la
convalida, ai sensi dell'art.
14 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, del provvedimento del questore,
richiede,
ancorche' il procedimento sia caratterizzato da
motivi di spedi-
tezza e
celerita', la previa audizione dell'interessato, costituendo questa,
non una mera facolta', ma un obbligo del
giudice che attiene al rispetto di
un
valore costituzionale, l'inviolabilita' del diritto alla
difesa in ogni
tipo di
giudizio, a nulla rilevando che, in esito al detto procedimento giu-
risdizionale,
il giudice abbia emesso una pronuncia di incompetenza. La vio-
lazione
di tale obbligo comporta una nullita'
insanabile, rilevabile anche
d'ufficio.
SEZ. 1 SENT. 13864 DEL 09/11/2001
RV. 550237
PRES. Rocchi A
REL. Fioretti FM
COD.PAR.722
PM. Apice U (Conf.)
RIC. Selami
RES. Min. Interno ed altro
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA - STRANIERI - T.U. immigrazione - Visto
di ingresso rilascia-
to sulla base di documenti falsi
- Conseguenze - Espulsione ammi-
nistrativa.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 4
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 5
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13
COST.
Lo straniero che entri in Italia con un visto di ingresso rilasciato
sul-
la base di documentazione
falsa devesi considerare entrato nel territorio
dello Stato
sottraendosi ai controlli di frontiera, e quindi puo' essere le-
gittimamente
espulso dal Prefetto, atteso che il termine
"sottrarsi" - im-
piegato
nell'art. 13, secondo comma, lett. a), del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.
286 - significa, non soltanto sfuggire, ma anche vanificare l'efficacia di
controlli
aventi la finalita' di
impedire in ogni caso ingressi irregolari.
SEZ. 1 SENT. 13817 DEL 08/11/2001
RV. 550083
PRES. Cappuccio G
REL. Cappuccio G
COD.PAR.722
PM. Pivetti M (Conf.)
RIC. Guri
RES. Min. Interno
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA - STRANIERI - T.U. sull'immigrazione -
Espulsione amministra-
tiva dello straniero
- Decreto - Comunicazione all'interessato - Ob-
bligo di traduzione nella lingua del paese di
origine dello straniero
o in altra lingua dallo stesso conosciuta e, solo in caso di
impossi-
bilita', in lingua francese, inglese o spagnola
- Inosservanza - Con-
seguenze - Illegittimita' del decreto di
espulsione - Sanatoria della
nullita' per proposizione di tempestivo ricorso giurisdizionale -
Esclusione.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13 COMMA 7
COST.
In tema di espulsione amministrativa dello straniero, la
"ratio" dell'ar-
t. 13, comma settimo, del
D.Lgs. n. 286 del 1998, il quale dispone che il
relativo decreto, come ogni altro concernente l'ingresso, il soggiorno e
l'espulsione,
vanno comunicati
all'interessato unitamente alle modalita' di
impugnazione
e ad una traduzione in una lingua a lui conosciuta, ovvero, ove
non sia
possibile, in lingua francese, inglese o spagnola, e' quella di con-
sentire
allo straniero la
comprensione della misura e l'apprestamento della
difesa.
Ne consegue che la
traduzione si configura come condizione di vali-
dita' del
provvedimento, e che la emissione del provvedimento stesso in lin-
gua
italiana accompagnato dalla traduzione in lingua inglese
presuppone, a
pena di
nullita' del decreto, l'acquisizione della prova della conoscenza da
parte dello
straniero di tali lingue, ovvero la giustificazione della impos-
sibilita'
della traduzione in una lingua a lui conosciuta, senza
che possa
configurarsi
la sanatoria della nullita'
in caso si proposizione del ricor-
so avverso
il provvedimento di cui si tratta. (Nella specie, la S.C. ha cas-
sato la decisione del giudice di merito che aveva rigettato la opposizione
al decreto
di espulsione di un albanese, emesso in lingua italiana ed accom-
pagnato
da una sintesi del contenuto dello stesso in
lingua inglese, senza
che
esistesse agli atti la
prova della conoscenza da parte dell'interessato
della lingua italiana ne' di quella inglese).
VEDI 200009078 538956
VEDI 200013888 543297
VEDI:RIFMC
SEZ. 1 SENT. 12803 DEL 19/10/2001
RV. 549773
PRES. Cappuccio G
REL. Vitrone U
COD.PAR.722
PM. Pivetti M (Conf.)
RIC. Cruz
RES. Min. Interno ed altro
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - T.U. immigrazione - Fase procedimentale prece-
dente l'espulsione dello straniero - Presenza di un interprete - Ne-
cessita' - Esclusione.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13
COST.
Nel procedimento amministrativo che precede l'emissione del decreto di
espulsione
dello straniero da parte del prefetto non e' prevista la necessi-
ta' della presenza di un interprete.
SEZ. 1 SENT. 12803 DEL 19/10/2001
RV. 549772
PRES. Cappuccio G
REL. Vitrone U
COD.PAR.722
PM. Pivetti M (Conf.)
RIC. Cruz
RES. Min. Interno ed altro
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - T.U.
immigrazione - Espulsione amministrativa
dello straniero - Comunicazione
all'interessato dell'avvio del proce-
dimento amministrativo -
Necessita' - Esclusione - Fondamento.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13
COST.
L. DEL 7/8/1990 NUM. 241 ART. 7
Nel procedimento prefettizio di espulsione dello
straniero trattenutosi
in Italia
senza aver chiesto il permesso di soggiorno e' ravvisabile la pre-
senza
delle particolari esigenze
di celerita' contemplate, in via generale,
dall'art.
7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come ragione di impedimento
alla comunicazione all'interessato dell'avvio del
procedimento medesimo.
VEDI:RIFMC
SEZ. 1 SENT. 12795 DEL 19/10/2001
RV. 549765
PRES. Grieco A
REL. Cappuccio G
COD.PAR.722
PM. Cafiero D (Conf.)
RIC. Ademaj
RES. Pref. Catania
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Procedimento
d'espulsione ex D.Lgs n. 286 del
1998 - Avviso di avvio -
Necessita' - Esclusione.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13 BIS
COST.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 14
COST.
D. LG. DEL 7/8/1990 NUM. 241 ART. 3
COST.
Nel procedimento d'espulsione, disciplinato dal D.Lgs.
n. 286 del 1998,
sono
insite le esigenze di celerita', dimostrate sia dai tempi brevissimi
previsti
per la fase giudiziaria (art. 13 bis), sia dall'esclusione della
sospensione
cautelare
dell'espulsione (Corte cost. n. 161 del 2000), sia
dall'esecuzione
normalmente immediata dell'espulsione (art. 14). Ne consegue
che il procedimento amministrativo avviato in mancanza di
avviso non viola la
disposizione
dell'art. 7 del D.Lgs. n. 241 del 1990, la quale
prevede tale
avviso
"ove non sussistano ragioni d'impedimento,
derivanti da particolari
esigenze di celerita' del procedimento".
SEZ. 1 SENT. 12585 DEL 16/10/2001
RV. 549644
PRES. Grieco A REL.
Panebianco UR COD.PAR.722
PM. Martone A (Conf.)
RIC. Duman
RES. Min. Interno ed altro
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Regolamento CE n. 574/1999 del 12 marzo
1999
del Consiglio sull'attraversamento delle frontiere esterne degli
Sta-
ti membri -
Portata - Collegamento con il visto rilasciato, in forza
di specifici
accordi, da uno Stato appartenente all'Unione
europea
(artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 286 del
1998) - Esclusione.
L. DEL 6/3/1998 NUM. 40 ART. 4
L. DEL 6/3/1998 NUM. 40 ART. 5
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 4
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 5
REG. CONSIGLIO CEE DEL 12/3/1999 NUM. 574
Il visto che da' titolo al rilascio del permesso
di soggiorno in favore
dello
straniero e' quello rilasciato, sulla base di specifici accordi, da u-
no
Stato membro appartenente all'Unione europea ai
sensi degli artt. 4 e 5
della
legge 6 marzo 1998, n. 40 (ora trasfusi negli
artt. 4 e 5 del D.Lgs.
25 luglio
1998, n. 286); ne consegue che non abilita al rilascio del permes-
so di
soggiorno il visto rilasciato da uno Stato membro, in favore di citta-
dini di
paesi terzi, per un soggiorno non superiore a tre mesi o per il sem-
plice
transito ai sensi del regolamento
CE n. 574/1999 del 12 marzo 1999
del
Consiglio, e che consente esclusivamente
l'attraversamento delle fron-
tiere esterne degli Stati membri.
VEDI:RIFMC
SEZ. 1 SENT. 12581 DEL 16/10/2001 RV. 549640
PRES. Cappuccio G
REL. Vitrone U
COD.PAR.722
PM. Pivetti M (Conf.)
RIC. Min. Interno ed altra
RES. Nabbah
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Art. 13 T.U.
immigrazione - Decreto di espul-
sione - Obbligo di traduzione nella lingua
del paese di origine dello
straniero o
in altra lingua da lui conosciuta e, solo in caso di im-
possibilita', in lingua francese, inglese o spagnola
- Inosservanza -
Conseguenze -
Illegittimita' del decreto di espulsione - Sanatoria
della nullita' per proposizione di tempestivo
ricorso giurisdizionale
- Esclusione -
Fattispecie.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13 COMMA 7 COST.
COSTITUZIONE ART. 24
COD.PROC.CIV. ART. 156 COMMA 3
L'art. 13, settimo comma, del testo unico sull'immigrazione (approvato
con D.Lgs.
25 luglio 1998, n. 286) prevede, al fine di consentire allo stra-
niero
la comprensione della
misura e l'apprestamento del diritto di difesa,
l'obbligo
per l'autorita' amministrativa di comunicare all'interessato il
decreto
di espulsione unitamente ad
una traduzione in una lingua da lui co-
nosciuta
e, solo ove cio' non sia possibile, in lingua
francese, inglese o
spagnola; ne deriva che e' affetto da nullita' il
provvedimento di espulsione
privo di
traduzione nella lingua conosciuta dallo straniero ancorche' accom-
pagnato
dalla traduzione in lingua
francese, inglese o spagnola ma senza la
preventiva
giustificazione dell'impossibilita' di rendere compiutamente noto
il
provvedimento al suo destinatario nella lingua da lui conosciuta. Ne'
ta-
le
nullita' e' sanata dalla proposizione da parte
dell'interessato di tem-
pestivo
ricorso avverso il decreto di espulsione. (Nella specie
il decreto
prefettizio
era stato tradotto in
lingua inglese, e non nella lingua araba,
l'unica nota allo straniero).
VEDI 200009078 538956
SEZ. 1 SENT. 12350 DEL 09/10/2001
RV. 549565
PRES. Cappuccio G REL.
Vitrone U
COD.PAR.242
PM. Pivetti M (Conf.)
RIC. Min. Interno ed altra
RES. Racu
100143
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO -
QUESTIONI NUOVE - Espulsione dello straniero - Conoscenza della lin-
gua italiana
ai fini dell'insussistenza dell'obbligo di
traduzione
del relativo
decreto - Rilevabilita' d'ufficio - Esclusione - Natura
di eccezione in senso proprio - Sussistenza - Conseguenze -
Deducibi-
lita' per la prima volta in
cassazione - Esclusione.
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Espulsione
dello straniero - Conoscenza della
lingua italiana ai fini dell'insussistenza
dell'obbligo di traduzione
del relativo
decreto - Rilevabilita' d'ufficio - Esclusione - Natura
di eccezione in senso proprio - Sussistenza - Conseguenze -
Deducibi-
lita' per la prima volta in
cassazione - Esclusione.
COD.PROC.CIV. ART. 360
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13 COMMA 7
COST.
La conoscenza da parte dello straniero raggiunto da decreto di
espulsione
della lingua
italiana - rilevante ai fini di ritenere non operante l'obbligo
per l'autorita' amministrativa di accompagnare tale decreto con una
tradu-
zione in una
lingua conosciuta dallo straniero (o, ove cio' non sia possibi-
le, in francese, inglese o spagnolo) - non
integra una questione rilevabile
d'ufficio,
ma ha natura di eccezione
in senso proprio; e' pertanto inammis-
sibile
la deduzione di tale circostanza per la prima volta
nel giudizio di
cassazione, trattandosi di questione nuova.
SEZ. 1 SENT. 11624 DEL 17/09/2001 RV. 549252
PRES. Carnevale C
REL. Proto V
COD.PAR.722
PM. Apice U (Conf.)
RIC. Zhupa Hajdine ed altro
RES. Procuratore generale Corte appello Ancona ed altro
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Minore straniero nel territorio italiano - Au-
torizzazione del Tribunale per i minorenni
all'ingresso o alla perma-
nenza del familiare "ex" art. 31
D.Lgs. n. 286 del 1998 - Correlazio-
ne alla
sussistenza di situazioni eccezionali - Necessita' - Diritto
del minore ad essere educato nell'ambito della propria famiglia -
Salvezza.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 19
*COST.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 31
In materia di condizione giuridica del minore
straniero che trovasi nel
territorio
italiano, l'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza del fa-
miliare
per un periodo di tempo determinato, potendo
essere rilasciata dal
Tribunale
per i minorenni - ai sensi dell'art. 31,
comma terzo, del D.Lgs.
n. 286 del 1998 - solo per gravi motivi
connessi con lo sviluppo psicofisi-
co e tenuto
conto dell'eta' e delle condizioni di salute del minore, e' cor-
relata
esclusivamente alla sussistenza di situazioni eccezionali,
le quali
non
possono assumere carattere
di normalita' e stabilita'. Ne' siffatta in-
terpretazione
contrasta con il diritto del minore ad essere educato nell'am-
bito
della propria famiglia, atteso che - ai sensi
dell'art. 19, comma se-
condo, lett.
a) del citato D.Lgs. - il minore ha diritto di seguire il geni-
tore espulso nel luogo di destinazione.
VEDI 200009327 541076
SEZ. L SENT. 09407 DEL 11/07/2001
RV. 548090
PRES. Trezza V
REL. Toffoli S
COD.PAR.154
PM. Napoletano G
(Conf.)
RIC. Tomas Srl
RES. Koziol
103380
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO
- SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE -
Lavoratori stranieri (extracomunitari) - Scadenza
del permesso di la-
voro o di soggiorno - Divieto per il datore di
lavoro di "occupare"
il lavoratore - Conseguenze - Impossibilita' della prestazione
di la-
voro - Sospensione di ogni effetto giuridico ed economico del
rappor-
to -
Configurabilita' - Risoluzione di diritto -
Insussistenza -
Disciplina in ordine al giustificato motivo di
licenziamento - Appli-
cabilita'.
L. DEL 30/12/1986 NUM. 943
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286
COD.CIV. ART. 1256
COD.CIV. ART. 1258
COD.CIV. ART. 1463
COD.CIV. ART. 1464
La scadenza del permesso di
lavoro o di soggiorno determina l'impossibi-
lita'
sopravvenuta della prestazione (o una situazione alla stessa assimila-
bile),
in relazione al divieto
per il datore di lavoro di
occupare alle
proprie
dipendenze lavoratori extracomunitari sprovvisti di autorizzazione
al
lavoro (art. 12, comma secondo, legge 30 dicembre 1986 n. 943), oppure
privi di
permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato
o
annullato (art. 22, comma decimo, D.Lgs. 25 luglio 1998
n. 286), divieto
che non osta alla mera pendenza del rapporto di
lavoro, ma ne preclude l'e-
secuzione. Detta impossibilita', in applicazione dei
principi enunciati dalla
giurisprudenza
per altri casi di
impossibilita' della prestazione lavorati-
va, non determina la risoluzione di diritto del
rapporto, ma la sua sospen-
sione
ad ogni effetto economico e
giuridico, e puo' costituire giustificato
motivo
di licenziamento ex art. 3 legge 15 luglio 1966 n. 604 (restando
escluso
il diritto alla retribuzione durante il periodo di preavviso, nel
perdurare della mancata prestazione).
VEDI 199201970 475785
VEDI 199500266 489620
VEDI 199600603 495582
VEDI 199810128 519669
VEDI 199812719 521809
SEZ. L SENT. 09407 DEL 11/07/2001
RV. 548089
PRES. Trezza V
REL. Toffoli S
COD.PAR.154
PM. Napoletano G
(Conf.)
RIC. Tomas Srl
RES. Koziol
103231
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO
- COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL
RAPPORTO -
A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - Lavoratori stranieri
(extracomunitari) -
Disciplina relativa ai contratti a termine - Ap-
plicabilita' - Forma scritta - Surrogabilita' da
atti relativi al ri-
lascio dei permessi di lavoro
o soggiorno - Esclusione.
L. DEL 18/4/1962 NUM. 230
L. DEL 30/12/1986 NUM. 943
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286
La disciplina relativa ai contratti di lavoro a tempo
determinato trova
piena
applicazione anche nei
confronti dei lavoratori stranieri e il requi-
sito della
fissazione del termine con atto scritto non puo' essere surrogato
dagli
atti dell'autorita' amministrativa relativi al rilascio dei
permessi
di
lavoro o di soggiorno
(anche in caso di permessi per lavoro stagionale).
VEDI 199311173 484295
VEDI SU
200000062 535177
SEZ. 1 SENT. 09264 DEL 07/07/2001
RV. 550791
PRES. Carnevale C
REL. Vitrone U
COD.PAR.722
PM. Pivetti M (Conf.)
RIC. Min. Interno ed altro
RES. Alab'iev Pablo
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA - STRANIERI - T.U. sull'immigrazione -
Espulsione amministra-
tiva dello straniero
- Decreto - Comunicazione all'interessato - Ob-
bligo di traduzione ex art. 13, comma settimo, D. Lgs. n. 286 del
1998 - Portata - Conseguenze - Provvedimento tradotto
in lingua in-
glese, senza giustificazione
della impossibilita' della
traduzione
nella lingua di origine dello straniero o in una lingua dallo stesso
conosciuta - Obbligo di annullamento da parte del
giudice - Consegui-
mento dello scopo
dell'atto a seguito di
avvenuta presentazione di
ricorso nei confronti dello
stesso - Sanatoria - Configurabilita' -
Esclusione.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13 COMMA 7
COST.
In tema di espulsione amministrativa dello straniero, la "ratio"
della
disposizione dell'art. 13, comma settimo, del D.Lgs. n.
288 del 1988 la quale
prevede
l'obbligo per l'autorita'
amministrativa di comunicare all'interes-
sato
ogni atto concernente l'espulsione
unitamente alle modalita' di im-
pugnazione
e ad una traduzione in una lingua a lui
conosciuta, e, solo ove
cio' non sia
possibile, in lingua francese, inglese o spagnola, e' quella di
consentire
allo straniero la comprensione
della misura adottata nei suoi
confronti ai
fini dell'apprestamento della difesa. Pertanto, lede il diritto
alla
difesa il provvedimento che
sia tradotto nella lingua inglese senza la
preventiva
giustificazione della impossibilita' di traduzione nella
lingua
del
paese di origine dell'interessato o comunque in un'altra lingua dallo
stesso
conosciuta. Ne deriva il conseguente obbligo per il giudice di annul-
lare detto
provvedimento, senza che possa invocarsi la sanatoria per l'even-
tuale
raggiungimento dello scopo dell'atto quando lo straniero abbia presen-
tato tempestivo ricorso.
VEDI 200009003 538951
VEDI 200009078 538956
SEZ. 1 SENT. 07599 DEL 05/06/2001
RV. 548191
PRES. Carnevale C
REL. Vitrone U
COD.PAR.722
PM. Pivetti M (Conf.)
RIC. Jon
RES. Prefetto di Udine
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA - STRANIERI - Termine perentorio -
Decorrenza - Presupposti -
Conoscibilita' effettiva - Traduzione - Inclusione - Idoneita' - Ac-
certamento del giudice di merito - Fattispecie in tema di decreto di
espulsione dello
straniero.
133003
PROCEDIMENTO CIVILE -
ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - IN GENERE -
Termine perentorio - Decorrenza - Presupposti -
Conoscibilita' effet-
tiva - Traduzione - Inclusione - Idoneita' - Accertamento del
giudice
di merito -
Fattispecie in tema di decreto di espulsione dello stra-
niero.
L. DEL 25/7/1998 NUM. 286
Allorquando la legge fissa
un termine perentorio facendolo decorrere dal
compimento
di un determinato atto, e'
necessario che il medesimo sia effet-
tivamente compiuto, non contenga vizi e sia portato a
conoscenza del soggetto
nei cui confronti decorre il termine; a tal
fine, quando il destinatario e'
straniero,
la traduzione dell'atto e'
necessaria per assicurare l'effettiva
conoscibilita'
dell'atto; e' riservato al
giudice di merito, e se adeguata-
mente
motivato e' incensurabile in sede di legittimita',
l'accertamento se
la
parzialita' o l'assenza della traduzione abbiano in
concreto costituito
un
ostacolo atto a impedire la
decorrenza del termine (nella specie la S.C.
ha confermato la decisione di merito che aveva
ritenuto ritualmente decorso
il
termine per impugnare il
decreto di espulsione destinato a cittadino ru-
meno,
in un caso in cui il decreto
- con traduzione in inglese riportata
sinteticamente
nella relata di notifica - era
pervenuto a conoscenza del
destinatario
che se ne era disinteressato senza mai affermare di averne avu-
to conoscenza).
* EDITA *
SEZ. 1 SENT. 05537 DEL 13/04/2001
RV. 545918
PRES. Grieco A
REL. Panebianco UR COD.PAR.116
PM. Ceniccola R
(Diff.)
RIC. Matos Matos
RES. Min. Interno ed altro
082134
FAMIGLIA - MATRIMONIO -
CONTRATTO ALL'ESTERO - IN GENERE - Da citta-
dino italiano - Nel
rispetto delle forme previste dalla "lex loci" -
Idoneita' a
produrre effetti nell'ordinamento italiano - Sussistenza
- Matrimonio
contratto in violazione del requisito della liberta' di
stato -
Rilevanza del vizio in mancanza di pronuncia di nullita' del
matrimonio medesimo - Esclusione -
Conseguenze - Espulsione ammi-
nistrativa di straniera coniugata all'estero con
cittadino, vincolato
da un precedente
matrimonio, e con questo convivente in Italia - Le-
gittimita' - Esclusione - Art. 19 lett. c) T.U. n.
286 del 1998 - Ap-
plicabilita'.
COD.CIV. ART. 115
COD.CIV. ART. 117
COD.CIV. ART. 86
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 19
*COST.
Il matrimonio celebrato
all'estero tra cittadini italiani e tra italiani
e
stranieri, secondo le forme previste dalla legge
straniera, ha immediata
validita'
nel nostro ordinamento, e, quantunque
sia stato contratto - in
violazione
dell'art. 86 cod. civ. - da chi non aveva liberta'
di stato, e'
destinato
a produrre effetti finche' non sia impugnato da
uno dei soggetti
legittimati
(tra cui anche il pubblico ministero) e non sia
emessa la pro-
nuncia
del giudice di nullita'.
Ne consegue che - stante il divieto di
espulsione
previsto dall'art. 19 lett. c) del D.Lgs. n. 286 del 1998 per gli
stranieri
conviventi con il coniuge di nazionalita' italiana - e' illegitti-
mo il provvedimento di espulsione
nei confronti della cittadina straniera
coniugata, a
seguito di matrimonio contratto
all'estero, con cittadino ita-
liano,
benche' quest'ultimo fosse vincolato da un matrimonio precedente, non
potendo il
matrimonio celebrato all'estero considerarsi immediatamente privo
di
effetti dall'autorita' amministrativa finche' non sia intervenuta una
sentenza del
giudice competente a decidere, con efficacia di giudicato, del-
la nullita' del matrimonio.
* EDITA *
VEDI:RIFMC
SEZ. 1 SENT. 05537 DEL 13/04/2001
RV. 545917
PRES. Grieco A
REL. Panebianco UR COD.PAR.242
PM. Ceniccola R
(Conf.)
RIC. Matos Matos
RES. Min. Interno ed altro
100171
IMPUGNAZIONI CIVILI -
CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI
GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA')
- IN GENERE - Espulsione ammi-
nistrativa dello straniero - Decreto prefettizio di espulsione - Op-
posizione -
Procedimento -
Legittimazione processuale esclusiva del
Prefetto a contraddire - Anche
nel giudizio di cassazione.
COD.PROC.CIV. ART. 360
COD.PROC.CIV. ART. 370
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13 BIS
COST.
D. LG. DEL 13/4/1999 NUM. 113 ART. 4
In materia di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione
del-
lo
straniero, l'art. 13 bis del D.Lgs. n. 286 del 1998, introdotto
dall'art.
4 del D.Lgs. n. 113 del 1999, in adesione al modello procedimentale di
cui
all'art. 23
della legge n. 689 del 1981 conferisce al Prefetto esclusiva le-
gittimazione
personale a contraddire l'opposizione dello straniero, legitti-
mazione che si riferisce anche al giudizio di
cassazione.
CONF 200013653 540976
* EDITA *
SEZ. 1 SENT. 01714 DEL 07/02/2001
RV. 544153
PRES. Carnevale C
REL. Criscuolo A
COD.PAR.722
PM. Golia A (Conf.)
RIC. Maitnate
RES. Min. dell'Interno e altro
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Permesso di soggiorno per motivi
familiari -
Diritto a chiedere il
ricongiungimento - Sussistenza - Fondamento.
063283
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE
DELLO) - Per-
messo di soggiorno per
motivi familiari - Diritto a chiedere il ri-
congiungimento - Sussistenza -
Fondamento.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 28
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 29
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 30
Il diritto a chiedere il
ricongiungimento familiare spetta non solo allo
straniero
titolare di permesso di
soggiorno, rilasciato per lavoro subordi-
nato o autonomo ovvero per asilo, studio o motivi religiosi, ma anche allo
straniero in possesso di
permesso di soggiorno per motivi familiari; infat-
ti,
quest'ultimo ha la stessa
durata del permesso di soggiorno del familia-
re, e'
rinnovabile con esso e consente lo svolgimento delle stesse attivita'
di modo che le due situazioni giuridiche vengono a
coincidere ed un loro
trattamento differenziato non sarebbe costituzionalmente
legittimo.
VEDI 200009793 541082
* ANNOTATA *
VEDI:RIFMC
SEZ. 1 SENT. 00052 DEL 03/01/2001
RV. 542931
PRES. Finocchiaro A
REL. Berruti GM
COD.PAR.212
PM. Ceniccola R
(Conf.)
RIC. Sabal
RES. Prefetto Prov. Sassari
092088
GIURISDIZIONE CIVILE -
STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE -
Espulsione amministrativa dello straniero - Decisione di primo
grado
in ordine al
ricorso avverso il decreto di espulsione - Reclamabili-
ta' - Esclusione -
Illegittimita' costituzionale della relativa nor-
mativa - Configurabilita' -
Esclusione - Fondamento.
100171
IMPUGNAZIONI CIVILI -
CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI
GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE -
Decisione sul ricorso
avverso il decreto prefettizio di espulsione
dello straniero - Ricor-
ribilita' ex art. 111 cost. -
Ammissibilita' -
Reclamabilita' -
Esclusione -
Illegittimita' costituzionale della relativa disciplina
- Configurabilita' -
Esclusione - Fondamento.
COSTITUZIONE ART. 24
COSTITUZIONE ART. 111
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13
COST.
D. LG. DEL 13/4/1999 NUM. 113 ART. 4
In tema di espulsione amministrativa dello
straniero, a norma dell'art.
13
D.Lgs n. 86 del 1998, introdotto dall'art. 4 D.Lgs n. 113 del 1999, il
provvedimento
del giudice di primo grado
adottato in seguito a ricorso pro-
posto
avverso il decreto
prefettizio di espulsione non e' piu' reclamabile,
bensi'
solo ricorribile in cassazione, senza che sia percio'
prospettabile
un
dubbio di legittimita' costituzionale
in relazione alla norma sopra
richiamata,
atteso che la costituzione non prevede il diritto ad un'impugna-
tiva di merito e che il
diritto di difesa puo' ben essere garantito da un
solo
grado di merito e dal
controllo di legittimita' previsto dall'art. 111
cost.
SEZ. 1 SENT. 15184 DEL 24/11/2000
RV. 542124
PRES. Olla G
REL. Giuliani P
COD.PAR.722
PM. Maccarone V
(Conf.)
RIC. Min. Interno
RES. Paredes
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Permesso di soggiorno - Mancata
richiesta di
rinnovo entro il
sessantunesimo giorno dall'entrata in vigore della
legge n. 40/1998 - Conseguenze
- Espulsione amministrativa.
L. DEL 3/6/1998 NUM. 40 ART. 11
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13 COMMA 2 LETT. B COST.
L'espulsione
amministrativa dello straniero a norma dell'articolo 11,
comma
secondo lett. b), ult. parte della legge n. 40 del 1998, riprodotto
nell'articolo
13, comma secondo, lett. b), ult. parte del
D.Lgs.n. 286 del
1998
puo' essere disposta dal Prefetto a partire dal
sessantunesimo giorno
dalla
data di entrata in vigore
della predetta legge senza che lo straniero
medesimo
abbia provveduto a
chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno
scaduto anteriormente a tale data (27 marzo 1998).
VEDI 199906374 529245
VEDI:RIFMC
SEZ. 1 SENT. 15174 DEL 24/11/2000
RV. 542115
PRES. Carnevale C
REL. Panebianco UR COD.PAR.722
PM. Martone A (Conf.)
RIC. Novosad
RES. Pref. Isernia
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Permesso di soggiorno - Termine previsto dalla
legge n. 40 del 1998 per la relativa
richiesta - Carattere perentorio
- Derogabilita'
per comprovata causa di forza maggiore, caso fortui-
to, stato di
necessita' o mancata conoscenza della lingua italiana -
Rilevanza - Esclusione.
L. DEL 3/6/1998 NUM. 40 ART. 5
L. DEL 3/6/1998 NUM. 40 ART. 11
Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 40 del 1998, il permesso di
soggiorno
deve
essere richiesto al Questore della
provincia in cui lo straniero si
trovi entro
otto giorni dall'ingresso dello stesso nel territorio dello Sta-
to,
mentre la mancata richiesta di
tale permesso nel termine predetto e'
sanzionata,
dal successivo art. 11, comma secondo, della stessa
legge, con
la
espulsione. Il termine di cui al citato art. 5 ha
carattere perentorio,
senza
che sia di ostacolo a tale
qualificazione la prevista possibilita' di
deroga
allo stesso in presenza di cause di forza maggiore, caso fortuito,
ovvero
di stato di necessita' o in caso di mancata
conoscenza della lingua
italiana,
circostanze la cui sussistenza deve essere provata
dall'interes-
sato.
* EDITA *
SEZ. 3 SENT. 15078 DEL 22/11/2000
RV. 542018
PRES. Fiduccia G
REL. Amatucci A
COD.PAR.744
PM. Palmieri R (Conf.)
RIC. Kayyale Ayman
RES. Ordine Medici Odontoiatri Firenze ed altri
135022
PROFESSIONISTI -
PROFESSIONI SANITARIE - DENTISTI ED ODONTOTECNICI -
Medico di nazionalita' Siriana - Scambio di note fra Italia e R.A.U.
del 30 gennaio - 28 maggio 1958 - Iscrizione nell'albo degli
odontoi-
atri - Diritto -
Sussistenza.
D. LG. C. P. S. DEL 13/9/1946 NUM. 233 ART. 9
D. L. DEL 30/12/1989 NUM. 416
L. DEL 28/2/1990 NUM. 39
*COST.
D. LG. DEL 25/6/1998 NUM. 286
La professione odontoiatrica
e' professione medica, poiche' si concreta,
nei
limiti del suo specifico
oggetto, nell'esercizio delle stesse attivita'
di
prevenzione, diagnosi e cura che connotano l'esercizio di ogni
professio-
ne medica.
Consegue che il medico di nazionalita' Siriana che abbia ottenuto
il titolo di
abilitazione in Siria ha diritto all'iscrizione nell'albo degli
odontoiatri
in Italia, sulla base dello
scambio di note del 30 gennaio - 28
maggio
1958 tra l'Italia e la Repubblica Araba Unita,
che la Siria ha
dichiarato
di considerare operante con nota del 7 giugno 1966 -
prevedente
l'applicazione
del principio di reciprocita' della professione medica - e
dell'art.
9, comma secondo del D.Lgs. del Capo Provvisorio
dello Stato del
13 settembre
1946, n. 233 (nel caso di specie la Corte ha accolto il ricorso
e,
pronunziando nel merito, ha annullato il provvedimento
con il quale era
stata disposta la cancellazione dell'iscrizione nell'albo
degli odontoiatri).
SEZ. 1 SENT. 15071 DEL 22/11/2000
RV. 542007
PRES. Annunziata M
REL. Adamo M
COD.PAR.722
PM. Frazzini O (Conf.)
RIC. Min. Interno
RES. Helidon
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Procedimento conseguente al ricorso avverso il
decreto prefettizio d'espulsione
dello straniero - Integrazione del
contraddittorio nei confronti dell'Amministrazione - Necessita' - O-
messa integrazione -
Conseguenze.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286
Il giudizio conseguente al ricorso avverso il decreto prefettizio
d'espulsione
dello straniero ha natura contenziosa e si svolge nelle
forme
del
procedimento camerale di cui agli artt.
737 e segg. cod. proc. civ.,
sicche'
e' radicalmente nullo, per
violazione del principio del contraddit-
torio,
il provvedimento emesso dal
giudice senza che sia stato integrato il
contraddittorio nei confronti dell'Amministrazione.
VEDI 199901082 523179
SEZ. 1 SENT. 14911 DEL 17/11/2000
RV. 541836
PRES. Annunziata M
REL. Morelli MR
COD.PAR.738
PM. Russo LA (Diff.)
RIC. HASANOVIC
RES. PREF. GORIZIA
254001
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE - Espulsione amministrativa dello
straniero -
Decreto prefettizio -
Ricorso all'autorita' giudiziaria
ex art. 13 comma
ottavo della legge 286/98 - Termine - Carattere pe-
rentorio -
Configurabilita' - Carattere ordinatorio - Esclusione -
Contrasto con principi
costituzionali - Esclusione.
L. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13 COMMA 8
COST.
In tema di provvedimenti amministrativi di espulsione dello straniero dal
territorio
nazionale, il termine per
la presentazione del ricorso all'auto-
rita'
giudiziaria avverso il decreto
prefettizio di espulsione (art. 13,
comma ottavo
del D.Lgs. 286/98) ha natura perentoria e non meramente ordina-
toria,
senza che tale natura possa
in alcun modo ritenersi in contrasto con
alcuno
dei principi costituzionali dettati in tema di diritto di difesa,
rientrando
nella discrezionalita' del legislatore la determinazione della
durata
(piu' o meno breve) dei termini processuali. (Cfr. Corte cost. nn.
198 e 227 del 2000).
VEDI 199901082 523179
VEDI 200004995 535790
VEDI:RIFMC
SEZ. 1 SENT. 14908 DEL 17/11/2000
RV. 541833
PRES. Olla G
REL. Giuliani P
COD.PAR.242
PM. Maccarone V
(Conf.)
RIC. Gocevski
RES. Prefetto Milano
100189
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - SOTTOSCRI-
ZIONE -
Ricorso proposto avverso la sentenza resa nel
procedimento
d'opposizione al provvedimento
d'espulsione dello
straniero - Sot-
toscrizione da parte di
avvocato iscritto in apposito albo e munito
di procura speciale -
Necessita'.
COD.PROC.CIV. ART. 365
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13 BIS
COST.
D. LG. DEL 13/4/1999 NUM. 113 ART. 4
L'art. 13 bis, comma
quarto, del D.Lgs. n. 286 del 1998 (introdotto
dall'art.
4 del D.Lgs. n. 113 del 1999) nel prevedere
come impugnabile per
cassazione
la pronuncia
giurisdizionale resa nel procedimento d'opposizione
avverso il
decreto d'espulsione amministrativa dello straniero (adottato dal
Prefetto
ai sensi del comma secondo, lett. b, dell'art. 13 del menzionato
D.Lgv.
n. 286 del 1998), non
contiene alcuna espressa statuizione contraria
che
deroghi alla norma generale
contenuta nell'art. 365 cod. proc. civ.. Ne
deriva che
il ricorso per cassazione avverso tale pronuncia deve essere sot-
toscritto,
a pena d'inammissibilita',
da un avvocato iscritto nell'apposito
albo e munito di procura speciale.
VEDI 198005908 409702
VEDI:RIFMC
SEZ. 1 SENT. 14902 DEL 17/11/2000
RV. 541826
PRES. Finocchiaro A
REL. Berruti GM
COD.PAR.722
PM. Ceniccola R
(Conf.)
RIC. Szabo
RES. Prefetto Sassari
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Procedimento conseguente al ricorso avverso il
decreto prefettizio d'espulsione dello
straniero - Audizione dell'in-
teressato - Necessita' - Rigetto del ricorso per
tardivita' senza au-
dizione dell'interessato -
Ammissibilita' - Esclusione.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13
COST.
Nel procedimento conseguente al ricorso avverso il decreto prefettizio
d'espulsione
dello straniero, il giudice deve in ogni caso (a norma dell'ar-
t. 13 del D.Lgs. n. 286
del 1998) sentire l'interessato e non puo', senza
tale
audizione, decidere con decreto che rigetti il ricorso, sul solo rilie-
vo del ritardo dell'istanza di soggiorno
rispetto al termine di otto giorni
(stabilito dalla legge) dall'ingresso in Italia.
SEZ. 1 SENT. 14853 DEL 16/11/2000
RV. 541764
PRES. Carnevale C
REL. Salme' G
COD.PAR.722
PM. Uccella F (Conf.)
RIC. Agyekum Issaak
RES. Min. Interno
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Espulsione di
straniero sottoposto a procedi-
mento penale in Italia - Mancata richiesta all'autorita' giudiziaria
procedente del nulla osta
all'espulsione - Deduzione da parte dello
straniero in relazione alla validita' del
provvedimento di espulsione
- Ammissibilita' - Esclusione
- Fondamento.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13
COST.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 17
In tema di espulsione dello
straniero, l'art. 13 D.Lgs. n. 286 del 1998,
nel
prevedere il rilascio di
nulla osta da parte dell'autorita' giudiziaria
dinanzi
alla quale pende procedimento
penale a carico dello straniero da
espellere,
mira a tutelare esigenze di carattere esclusivamente processuale,
con la conseguenza che l'eventuale violazione
della norma suddetta non puo'
essere
dedotta dallo straniero
come motivo di invalidita' del provvedimento
di
espulsione, atteso che il suo diritto di difesa nel
procedimento penale
pendente in
Italia a suo carico non e' tutelato dalla norma in esame, bensi'
dall'art. 17
del medesimo D.Lgs. n. 286/1998, prevedente l'autorizzazione al
rientro,
per il tempo strettamente necessario
all'esercizio del diritto di
difesa,
dello straniero espulso che risulti sottoposto a procedimento penale
in Italia.
SEZ. 1 SENT. 14853 DEL 16/11/2000
RV. 541763
PRES. Carnevale C
REL. Salme' G
COD.PAR.722
PM. Uccella F (Conf.)
RIC. Agyekum Issaak
RES. Min. Interno
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Espulsione
dello straniero ai sensi dell'art.
13 comma secondo lett. c) D.Lgs. n.
286/1998 - Appartenenza dello
straniero a
una delle categorie indicata
dall'art. 1 legge n.
1423/1956 -
Accertamento relativo -
Competenza dell'autorita' ammi-
nistrativa procedente
all'espulsione.
L. DEL 27/12/1956 NUM. 1423 ART. 1
*COST.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13 COMMA 2
COST.
In tema di espulsione amministrativa dello
straniero, l'appartenenza ad
una delle
categorie indicate dall'art. 1 legge n. 1423 del 1956, appartenen-
za che, ai sensi
dell'art. 13, comma secondo lett. c) D.Lgs. n. 286
del
1998,
costituisce presupposto
dell'espulsione disposta dal prefetto, non va
accertata dall'autorita' giudiziaria, bensi' dalla
stessa autorita' ammi-
nistrativa,
costituendo tale
accertamento il presupposto dell'esercizio dei
poteri ad essa attribuiti.
VEDI:RIFMC
SEZ. 1 SENT. 13891 DEL 20/10/2000
RV. 543302
PRES. Senofonte P
REL. Salvago S
COD.PAR.722
PM. Pivetti M (Diff.)
RIC. Murati
RES. Min. Interno ed altro
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Mancata richiesta di rinnovo del
permesso di
soggiorno -
Decreto di espulsione -
Legittimita' - Esclusione della
automaticita' della sanzione -
Presupposti.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13 COMMA 2
COST.
E' legittimo il decreto di espulsione dello straniero che non sia in
pos-
sesso
del permesso di soggiorno o
non ne abbia comunque chiesto il rinnovo;
infatti, il
principio per cui l'espulsione non e' automatica ma consegue so-
lo
all'esame ed all'eventuale rifiuto della richiesta
ex articolo 5, comma
quinto del
D.Lgs n. 286 del 1998 vale solo per l'ipotesi in cui sia effetti-
vamente
sottoposta al vaglio dell'autorita' amministrativa, con la richiesta
-
quand'anche tardiva -
di rinnovo del permesso, la disamina della sus-
sistenza dei requisiti per la permanenza nel territorio
dello Stato.
VEDI 199906374 529245
SEZ. 1
SENT. 13891 DEL 20/10/2000
RV. 543301
PRES. Senofonte P
REL. Salvago S
COD.PAR.722
PM. Pivetti M (Diff.)
RIC. Murati
RES. Min. Interno ed altro
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Decreto di
espulsione - Omessa richiesta pre-
ventiva di nulla osta all'A.G. penale - Rilievo in sede di ricorso -
Interesse dello straniero -
Esclusione - Fondamento.
D. LG. DEL 25/8/1998 NUM. 286 ART. 13 COMMA 3
COST.
D. LG. DEL 25/8/1998 NUM. 286 ART. 13 COMMA 8
COST.
D. LG. DEL 25/8/1998 NUM. 286 ART. 17
Lo straniero, nei cui confronti pendano procedimenti penali, non ha
inte-
resse a far valere, in sede di ricorso avverso
il decreto di espulsione, la
mancata
preventiva acquisizione da parte del Prefetto, del nulla osta di cui
all'art.
13, comma terzo del D.Lgs. n. 286 del 1998;
trattasi, infatti, di
previsione
posta a tutela del preminente interesse
pubblico dell'autorita'
giudiziale
penale a che non avvengano
espulsioni sconsigliate da "inderoga-
bili
esigenze processuali",
mentre l'interesse dell'espulso alla partecipa-
zione al
processo penale e' garantito dalla previsione di rientro di cui al-
l'articolo 17 legge cit..
SEZ. 1 SENT. 13891 DEL 20/10/2000
RV. 543300
PRES. Senofonte P
REL. Salvago S
COD.PAR.722
PM. Pivetti M (Diff.)
RIC. Murati
RES. Min. Interno ed altro
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Decreto di
espulsione - Natura del giudizio -
Erronea indicazione del giudice competente a conoscere del ricorso -
Nullita' del decreto -
Esclusione - Condizioni - Fondamento.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13 COMMA 8
COST.
COD.PROC.CIV. ART. 156
Il ricorso avverso il provvedimento prefettizio di espulsione dello stra-
niero
introduce un giudizio
ordinario sul fondamento della pretesa dell'au-
torita'
amministrativa di espellere
lo straniero dal territorio dello Stato
per la
ricorrenza di uno dei motivi di cui all'articolo 13 D.Lgs. n. 286 del
1998 e non
si configura come impugnazione del provvedimento in questione con
cui
possano farsi valere anche i vizi formali di ciascun
atto del procedi-
mento
amministrativo non incidenti sulle finalita' perseguite
dalla legge;
pertanto,
e in forza del principio di
cui all'articolo 156 cod. proc. civ.,
non e' nullo il decreto di espulsione, in cui sia erroneamente indicata
l'autorita'
giudiziaria competente a
conoscere del ricorso, allorquando
questo sia stato proposto innanzi al giudice
competente.
VEDI:RIFMC
SEZ. 1 SENT. 13888 DEL 20/10/2000
RV. 543297
PRES. Senofonte P
REL. Salvago S
COD.PAR.722
PM. Pivetti M (Diff.)
RIC. Dryl
RES. Min. Interno
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Decreto di
espulsione - Traduzione - Compren-
sione della lingua da parte del destinatario - Accertamento del giu-
dice di merito -
Fattispecie.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13 COMMA 7
COST.
In materia di espulsione amministrativa dello
straniero e' riservato al
giudice
di merito l'accertamento
relativo alla conoscenza da parte dell'in-
teressato
della lingua nella quale il decreto di espulsione
sia stato tra-
dotto
(nella specie, la S.C. ha
confermato la decisione di merito che aveva
respinto
l'eccezione di nullita' del decreto di espulsione, tradotto in lin-
gua
inglese, in quanto il
destinatario, non aveva mai, ne' in sede di comu-
nicazione
dei provvedimenti amministrativi ne' in sede
giurisdizionale,
prospettato
di non conoscere detta lingua e aveva anzi mostrato di intender-
la in occasione della notifica
del decreto mediante la sottoscrizione per
ricevuta della copia tradotta).
VEDI 200009078 538956
VEDI:RIFMC
SEZ. 1 SENT. 13653 DEL 13/10/2000
RV. 540976
PRES. Olla G
REL. Panebianco UR COD.PAR.242
PM. Russo R (Diff.)
RIC. Elmoujahdi
Abdelaziz
RES. Min. Interno
100171
IMPUGNAZIONI CIVILI -
CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI
GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA')
- IN GENERE - Espulsione ammi-
nistrativa dello straniero - Decreto prefettizio di espulsione - Op-
posizione -
Procedimento - Legittimazione passiva ex art. 13 bis del
T.U. sull'immigrazione
- In primo grado e nella fase di impugnazione
per cassazione -
Del Ministero dell'Interno - Esclusione - Personale
del Prefetto - Sussistenza - Costituzione nel giudizio per
cassazione
del predetto
dicastero - Mancata eccezione della carenza di legitti-
mazione - Efficacia sanante -
Esclusione.
L. DEL 6/3/1998 NUM. 40 ART. 11 COMMA 2
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13 BIS
COST.
D. LG. DEL 13/4/1999 NUM. 113 ART. 4
E' inammissibile, in quanto proposto
nei confronti di organo statuale
non
legittimato ex art. 13 bis del D.Lgs. n. 286 del 1998,introdotto
dall'art. 4
del D.Lgs. n. 113 del 1999, il ricorso per cassazione avverso la
decisione
del tribunale sulla opposizione al provvedimento prefettizio di
espulsione
dello straniero, proposto nei confronti del Ministero dell'Inter-
no.
Infatti, il predetto art.
13 bis, in adesione al modello procedimentale
di cui
all'art. 23 della legge n. 689 del 1981, conferisce al Prefetto, uni-
ca
autorita' idonea a valutare
adeguatamente le ragioni della controparte e
della
decisione, esclusiva
legittimazione personale a contraddire l'opposi-
zione
dello straniero, legittimazione che non puo' ragionevolmente non
estendersi
al giudizio per cassazione.
Ne' alcuna rilevanza assume la even-
tuale
costituzione in detto giudizio del Ministero dell'Interno, non essendo
ipotizzabile
una sanatoria in caso di mancata eccezione della carenza di le-
gittimazione in capo allo stesso dicastero.
VEDI 200009078 538955
VEDI 200009084 538896
SEZ. 1 SENT. 11871 DEL 08/09/2000
RV. 540061
PRES. Annunziata M
REL. Berruti GM
COD.PAR.722
PM. Schiro' S (Conf.)
RIC. Negrojevic
RES. Pref. Vicenza
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Ricorso tardivo
per opposizione al decreto di
espulsione dello straniero - Inammissibilita' ex
art. 13 bis del D.L-
gs. n. 286 del 1998
- Portata innovativa - Esclusione - Fondamento -
Questione di legittimita' costituzionale per contrasto con gli artt.
3,10,24 e 113 Cost. -
Manifesta infondatezza - Fondamento.
COSTITUZIONE ART. 3
COSTITUZIONE ART. 10
COSTITUZIONE ART. 24
COSTITUZIONE ART. 113
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13 BIS
COST.
E' manifestamente infondata, in
riferimento agli artt.
3,10,24 e 113
Cost., la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13 bis del D.L-
gs. n. 286 del 1998, introdotto dal D.L. n. 113 del 1999, il quale
prevede
la
inammissibilita' del ricorso per opposizione avverso il decreto di
espul-
sione dello
straniero inoltrato dopo il decorso del termine di cinque giorni
di cui all'art. 11 della legge n. 40 del 1998
(poi art. 13 del D.Lgs. cita-
to). Ed
infatti, fermo il profilo per cui e' da escludere la portata innova-
tiva di tale disposizione,
posto che il termine legale
di cinque giorni,
siccome
originariamente
previsto dall'art. 11 citato, implica gia' di per
se' il meccanismo della decadenza, un profilo di incostituzionalita' nella
fissazione
di un termine puo'
ravvisarsi solo in presenza di una irragione-
vole
brevita' dello stesso, la quale, cosi' come
concretamente articolata,
finisca
per rivelarsi inidonea a
consentire all'interessato di esercitare i
diritti connessi al decorre di tale termine, mentre, nel caso in esame, la
legge
prevede la possibilita' per
il destinatario del provvedimento di sot-
toscrivere
personalmente la impugnazione, salvo ad essere ammesso al gratui-
to
patrocinio, ovvero di essere
comunque assistito da un difensore di uffi-
cio, una
volta introdotta l'impugnazione; cio' che, se non esclude la diffi-
colta'
connessa per definizione alla esistenza di siffatto termine accelera-
torio,
comporta tuttavia un efficace contrappeso, ponendo lo straniero nella
condizione di cautelarsi con una tempestiva
impugnativa.
SEZ. 1 SENT. 11870 DEL 08/09/2000
RV. 540060
PRES. Annunziata M
REL. Berruti GM
COD.PAR.722
PM. Schiro' S (Conf.)
RIC. Hamidovic Vehbjia
RES. Pref. Genova
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA - STRANIERI - Espulsione dello
straniero entrato in Italia e-
ludendo i
controlli di frontiera -
Legittimita' - Avviata procedura
di rilascio
del permesso di soggiorno
in occasione di un precedente
ingresso in Italia - Scriminante - Efficacia esimente - Esclusione -
Fondamento -
Dubbio di legittimita' costituzionale in riferimento
agli artt. 2 e 10 Cost. -
Manifesta infondatezza.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 4
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 5
COSTITUZIONE ART. 2
COSTITUZIONE ART. 10
L'art. 4 del D.Lgs. n. 286 del 1998 consente l'ingresso nel territorio
dello
Stato solo agli stranieri muniti di passaporto
valido o di documento
equipollente,
prevedendo, altresi', che l'ingresso debba avvenire attraverso
i valichi di
frontiera appositamente istituiti. Pertanto costituisce illeci-
to, ed e' valida ragione di emissione del
decreto di espulsione, il compor-
tamento
dello straniero che entri nel territorio nazionale
eludendo i con-
trolli
di frontiera, a
nulla rilevando la circostanza che questi, essendo
gia' in precedenza entrato in Italia, ed
inoltrato domanda di soggiorno, ne
sia
successivamente uscito. Ed infatti, il rilascio del permesso di soggior-
no
consegue, ai sensi dell'art. 5 del citato D.Lgs.,
alla regolare entrata
in
Italia. La disposizione di cui si
tratta e' manifestamente rispettosa
degli
artt. 2 e 10 Cost., i quali
presuppongono il rispetto della normativa
nazionale da
parte dello straniero che invoca la protezione dagli stessi de-
rivante.
SEZ. 1 SENT. 11209 DEL 28/08/2000
RV. 539787
PRES. Annunziata M
REL. Adamo M
COD.PAR.815
PM. Schiro' S (Conf.)
RIC. Malicheva
RES. Pref. Ferrara
063283
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) - Espul-
sione amministrativa dello straniero -
Disciplina ex art. 16 della
legge n. 40 del 1998 (Concessione del
permesso di soggiorno per moti-
vi
umanitari) - Presupposti - Accertamento della
situazione di vio-
lenza o grave sfruttamento nei confronti
dello straniero - Legittima-
zione all'accertamento - Organi pubblici - Configurabilita' -
Organi
privati -
Esclusione - Conseguenze - Accertamenti svolti da
organi
privati - Espulsione dello
straniero - Legittimita'.
L. DEL 6/3/1998 NUM. 40 ART. 16
L. DEL 13/4/1999 NUM. 113
La norma di cui all'art. 16
della legge n. 40 del 1998 (a mente della
quale
puo' essere concesso il permesso di
soggiorno per motivi umanitari
nelle
ipotesi di "situazioni
accertate di violenza o grave sfruttamento nei
confronti
di uno straniero") postula che i
presupposti per il rilascio del
permesso
stesso siano accertati da un organo pubblico (forze dell'ordine,
autorita'
giudiziaria, servizi sociali degli enti locali ecc.), con
conse-
guente
esclusione della rilevanza degli accertamenti provenienti da organiz-
zazioni
private, ritenute dal legislatore inidonee a fornire le
necessarie
garanzie di attendibilita' ed imparzialita'.
VEDI 199901082 523179
VEDI:RIFMC
SEZ. 1 SENT. 09793 DEL 26/07/2000
RV. 541082
PRES. Cappuccio G
REL. Macioce L COD.PAR.722
PM. Schiro' S (Conf.)
RIC. Haime ed altra
RES. Min. Interno
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Straniero titolare di carta o permesso di sog-
giorno ultrannuali -
Ricongiungimento di
familiari - Nulla osta di
ingresso -
Disciplina fissata dagli artt. 28, 30 del D.Lgs. n. 286
del 1998 - Portata -
Condizioni e presupposti.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 28
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 29
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 30
Ai sensi degli artt. 28, 29 e 30 del D.Lgs. n. 288/98, lo straniero
tito-
lare di carta o permesso di soggiorno
ultrannuale ha diritto di chiedere al
Questore il
nulla osta di ingresso per il ricongiungimento dei familiari in-
dicati
ai commi 1 e 2 dell'art. 29
(art. 29 comma settimo), o di recare se-
co,
direttamente in sede di ingresso nello Stato, quei familiari con i quali
potrebbe
essere operato il ricongiungimento
(art. 29, comma quarto). Una
volta
attivata la procedura per l'ottenimento del nulla osta o del visto per
l'ingresso
nello Stato di un tal familiare, spettera' al
familiare in
questione
in tal guisa regolarmente
entrato (o al di lui genitore, se mino-
renne)
attivare la successiva procedura per la concessione
del permesso di
soggiorno
per motivi familiari (art. 30, comma primo, lett. A). A tali fini,
le
condizioni fissate per ottenere un tale ingresso in Italia del
familiare,
risultano
fissate nell'ottica di una minima
capacita' di accoglienza del
nucleo
familiare di destinazione, sia sotto il profilo
abitativo (art. 29,
comma terzo
lett. A) sia sotto il profilo reddituale (lett. B). Sotto un tal
ultimo
profilo si rende necessario che lo straniero richiedente il ricon-
giungimento
possa assicurare con i propri mezzi
leciti (e con quelli dei
propri
conviventi) un reddito non inferiore all'importo annuo
dell'assegno
sociale
(se deve essere congiunto un
solo familiare) o al doppio o ad al
triplo
di detto importo (se devono
essere ricongiunti due, tre familiari, o
quattro e piu').
VEDI:RIFMC
SEZ. 1 SENT. 09327 DEL 14/07/2000
RV. 541076
PRES. Carnevale C
REL. Morelli MR
COD.PAR.722
PM. Maccarone V
(Conf.)
RIC. Lejthija
RES. Pref. Ravenna
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Espulsione amministrativa dello straniero -
Disciplina degli artt. 17 della
legge n. 40 del 1998 e dell'art. 19
del T.U. sull'immigrazione approvato con D.Lgs. n. 286 del 1998
- Di-
vieto di espulsione dei minori di anni diciotto - Portata -
Conse-
guenze -
Estensione di tale impossibilita' anche ai loro genitori
maggiorenni clandestinamente introdottisi nel territorio nazionale -
Esclusione - Fondamento.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 19
*COST.
L. DEL 6/3/1998 NUM. 40 ART. 17
*COST.
La disposizione di cui
all'art. 17 della legge n. 40 del 1998 (poi
trasfusa
nell'art. 19 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 286 del 1998), secon-
do la quale
"non e' consentita (salvo che per motivi di ordine pubblico o di
sicurezza)
l'espulsione dei minori di
anni diciotto" non puo' interpretarsi
nel
senso che, nel caso di minori che siano figli di
genitori clandestina-
mente
introdottisi nel territorio nazionale, il
divieto di espulsione si
estenda,
per insopprimibili esigenze
di unita' della famiglia, anche a tali
genitori.
Ad un tal riguardo, infatti, lo stesso art.
19 cit. precisa che,
nell'ipotesi
di genitori stranieri clandestini raggiunti da provvedimento di
espulsione,
" il minore ha il
diritto di seguire il genitore (o l'affidata-
rio)
espulso", e quindi il genitore, nell'esercizio di quel diritto per
con-
to del figlio, ha il diritto di portarlo con
se' nel luogo di destinazione,
con
cio' rimanendo pertanto esclusi sia il paventato "vulnus" alla unita'
familiare,
sia l'aberrante conseguenza che, in presenza di minori, resti im-
pedita l'applicazione della normativa nazionale di tutela della integrita'
delle frontiere anche nei confronti di stranieri
maggiorenni.
SEZ. 1 SENT. 09326 DEL 14/07/2000
RV. 541075
PRES. Carnevale C REL.
Morelli MR
COD.PAR.722
PM. Maccarone V
(Conf.)
RIC. Lejthija
RES. Pref. Ravenna
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Espulsione amministrativa dello straniero -
Disciplina degli artt. 17 della
legge n. 40 del 1998 e dell'art. 19
del T.U. sull'immigrazione approvato con D.Lgs. n. 286 del 1998
- Di-
vieto di espulsione dei minori di anni diciotto - Portata -
Conse-
guenze -
Estensione di tale impossibilita' anche ai loro genitori
maggiorenni clandestinamente introdottisi nel territorio nazionale -
Esclusione - Fondamento.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 19
*COST.
L. DEL 6/3/1998 NUM. 40 ART. 17 *COST.
La disposizione di cui
all'art. 17 della legge n. 40 del 1998 (poi
trasfusa
nell'art. 19 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 286 del 1998), secon-
do la quale
"non e' consentita (salvo che per motivi di ordine pubblico o di
sicurezza)
l'espulsione dei minori di
anni diciotto" non puo' interpretarsi
nel
senso che, nel caso di minori che siano figli di
genitori clandestina-
mente
introdottisi nel territorio nazionale, il
divieto di espulsione si
estenda,
per insopprimibili esigenze
di unita' della famiglia, anche a tali
genitori.
Ad un tal riguardo, infatti, lo stesso art.
19 cit. precisa che,
nell'ipotesi
di genitori stranieri clandestini raggiunti da provvedimento di
espulsione,
" il minore ha il
diritto di seguire il genitore (o l'affidata-
rio)
espulso", e quindi il genitore, nell'esercizio di quel diritto per
con-
to del figlio, ha il diritto di portarlo con
se' nel luogo di destinazione,
con
cio' rimanendo pertanto esclusi sia il paventato "vulnus" alla unita'
familiare,
sia l'aberrante conseguenza che, in presenza di minori, resti im-
pedita
l'applicazione della normativa nazionale di tutela della
integrita'
delle frontiere anche nei confronti di stranieri
maggiorenni.
* EDITA *
SEZ. 1 SENT. 09266 DEL 12/07/2000
RV. 541073
PRES. Annunziata M
REL. Macioce L
COD.PAR.722
PM. Frazzini O (Diff.)
RIC. Min. Interno
RES. Kolomytseva
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Espulsione amministrativa dello straniero -
Decreto - Comunicazione all'interessato -
Difformita' del testo comu-
nicato rispetto al modello legale in lingua italiana - Conseguenze -
Nullita' - Limiti.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13
COST.
Non ogni difformita' della copia tradotta
rispetto al testo in italiano
del decreto di espulsione
amministrativa dello straniero importa nullita'
del
provvedimento adottato, ma
soltanto quella che, avendo riguardo al con-
tenuto
degli atti contestualmente comunicati, inibisca
l'esercizio del di-
ritto di
difesa anche personale da parte dello straniero. Piu' in particola-
re, la nullita' del
decreto di espulsione potra' essere
correttamente
dichiarata
soltanto ove l'indagine
condotta dal Giudice del merito - avendo
riguardo
alla contestualita' di
comunicazione del testo in italiano al pro-
posito
specifico, alle circostanze
della predetta comunicazione, alle moda-
lita'
di proposizione del ricorso ed alle doglianze in esso formulate -
conduca
ad affermare che quella difformita' abbia inibito la comprensione
del testo necessaria per l'esercizio del diritto di
difesa.
VEDI 200009078 538956
VEDI:RIFMC
SEZ. 1 SENT. 09084 DEL 07/07/2000
RV. 538962
PRES. Annunziata M
REL. Macioce L
COD.PAR.242
PM. Mele F (Conf.)
RIC. Min. Interno
RES. Sokolowski Piotr
100171
IMPUGNAZIONI CIVILI -
CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI
GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA')
- IN GENERE - Espulsione ammi-
nistrativa dello straniero - Decreto prefettizio di espulsione - Op-
posizione -
Procedimento - Legittimazione ex art. 13 bis del T.U.
sull'immigrazione -
In primo grado e nella fase
di impugnazione per
cassazione -
Del Ministero dell'Interno - Esclusione - Personale del
Prefetto - Sussistenza.
L. DEL 6/3/1998 NUM. 40 ART. 11 COMMA 2
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13
COST.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13 BIS
COST.
D. LG. DEL 13/4/1999 NUM. 113 ART. 4
E' inammissibile, perche'
proposto da organo statuale non legittimato ex
art. 13 bis (introdotto
dall'art. 4 del D.Lgs. 13 aprile 1999 n.113 ed in
vigore
dal 12 maggio 1999) del
T.U. sull'immigrazione, approvato con D.Lgs.
25
luglio 1998 n. 286, il
ricorso per cassazione del Ministero dell'Interno
avverso
la pronuncia giurisdizionale resa nel procedimento di opposizione
al
decreto di espulsione a
carico dello straniero, adottato dal Prefetto ai
sensi
dell'art. 13, comma secondo, lett. b) del medesimo T.U. ( nel quale e'
confluito l'art. 11, comma secondo, lett. b) della legge
6 marzo 1998 n. 40).
In
adesione al modello procedimentale di cui all'art.
23 della legge n.689
del
1981, il predetto articolo 13 bis, che, tra
l'altro, deroga specifica-
mente e totalmente ai commi primo e secondo
dell'art.11 del R.D. 30 ottobre
1933 n. 1611, conferisce al
Prefetto esclusiva legittimazione personale a
contraddire
l'opposizione dello straniero: e cio' in vista dell'interesse
pubblico
ad una immediata e diretta
risposta dell'Autorita' locale, l'unica
ritenuta
idonea a valutare e contrastare - nei ristrettissimi tempi del pro-
cedimento -
le ragioni della opposizione e per tali fini munita della neces-
saria
autonomia funzionale. E tale legittimazione personale permane nel cor-
so del procedimento e si estende al
giudizio di cassazione in forza della
previsione
normativa in discorso, non scorgendosi ragioni per le quali la
scelta
inequivoca e testuale di
conferire al Prefetto la ridetta legittima-
zione
personale debba ritenersi limitata al processo di opposizione in primo
grado, per
poi cedere il passo - non senza rilevante irragionevolezza, se si
rammentano i
fini perseguiti dalla scelta stessa - al ripristino di rapporti
gerarchici.
VEDI 199901082 523179
VEDI 200004995 535790
VEDI 200005243 535928
VEDI 200005244 535929
VEDI 200005650 536179
VEDI SU
199900599 529423
SEZ. 1 SENT. 09083 DEL 07/07/2000
RV. 538961
PRES. Senofonte P
REL. Macioce L
COD.PAR.722
PM. Pivetti M (Conf.)
RIC. Ciuciu
RES. Pref. Prov. Padova ed altro
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Espulsione amministrativa dello
straniero ex
D.Lgs. n.286 del 1998 -
Decreto prefettizio di espulsione - Opposi-
zione - Procedimento - Ricorso - Contenuto -
Esposizione delle ragio-
ni della domanda -
Necessita'.
COD.PROC.CIV. ART. 125
COD.PROC.CIV. ART. 737
COST.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13
COST.
D. LG. DEL 13/4/1999 NUM. 113 ART. 3
Il ricorso in opposizione
al decreto prefettizio di
espulsione dello
straniero
dal territorio dello Stato deve contenere, anche se
presentato e
sottoscritto
personalmente dallo straniero, la sintetica esposizione
delle
ragioni
della domanda - requisito
indispensabile per consentire all'opposto
Prefetto
di rassegnare una
qualsivoglia difesa -. L'art. 13 del T.U. appro-
vato
con D.Lgs. 25 luglio 1998 n.286, ai commi ottavo e
nono (quest'ultimo
sostituito
dall'art. 3 del D.Lgs. 13
aprile 1999 n.113), menziona, infatti,
il ricorso
quale atto introduttivo del procedimento disciplinato dagli artt.
737 e segg. cod. proc. civ.
e l'art.737 cod. proc. civ., sulla disciplina
dei procedimenti camerali, fa richiamo all'art. 125 cod.
proc. civ..
* EDITA *
SEZ. 1 SENT. 09079 DEL 07/07/2000
RV. 538958
PRES. Annunziata M REL. Adamo
M
COD.PAR.738
PM. Schiro' S (Conf.)
RIC. Marte Leocadia del Carmen
RES. Pref. Vercelli
141068
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI DELLA P.A. - AM-
MINISTRAZIONE GOVERNATIVA LOCALE - PREFETTO -
PROVVEDIMENTI PREFETTI-
ZI - IN GENERE - Espulsione dello straniero - Ipotesi di
introduzione
nel territorio
dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera
contemplata dall'art. 13 comma secondo lett. a)
D.Lgs n. 286 del 1998
- Portata della
previsione.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13
COST.
In tema di espulsione amministrativa dello straniero extracomunitario,
l'ipotesi
di introduzione nel territorio dello Stato
"sottraendosi ai con-
trolli di
frontiera", contemplata dall'art. 13 comma secondo lett. A) D.Lgs.
286 del 1998, trova applicazione non solo
quando lo straniero si sia intro-
dotto
nel territorio dello Stato senza passare per i valichi
di frontiera,
ma
altresi' quando, attraversando i valichi di frontiera
consentiti, abbia
esibito
agli agenti preposti ai controlli documenti idonei
a trarli in in-
ganno.
VEDI:RIFMC
SEZ. 1 SENT. 09078 DEL 07/07/2000
RV. 538956
PRES. Senofonte P
REL. Macioce L
COD.PAR.722
PM. Pivetti M (Conf.)
RIC. Ziaja Beata
RES. Pref. Provincia di Viterbo
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA - STRANIERI - T.U. sull'immigrazione -
Espulsione amministra-
tiva dello straniero
- Decreto - Comunicazione all'interessato - Ob-
bligo di traduzione ex art. 13, comma
settimo, D.Lgs. n. 286 del
1998 - Portata -
"Ratio" - Conseguenze.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13 COMMA 7
COST.
In tema di espulsione amministrativa dello straniero, la
"ratio" dell'ar-
t. 13, comma settimo,
del T.U. sull'immigrazione (D.Lgs. 25 luglio
1998
n.286),
il quale dispone la
comunicazione all'interessato del decreto di
espulsione
unitamente ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ov-
vero,
ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola, e'
quella
di consentire allo straniero espulso la comprensione
della misura e
l'apprestamento
della difesa. Ditalche' il precetto di legge e' da ritenersi
pienamente
soddisfatto le volte in cui lo straniero conosca o meno la lingua
nella
quale e' tradotto il testo
della misura emessa a suo carico abbia co-
munque
perfettamente compreso il
testo italiano del decreto che, unitamente
alla
traduzione, gli viene comunicato: ed e' infatti significativo che la
norma
imponga la traduzione non
gia' nella lingua nazionale dell'espellendo
bensi'
"nella lingua da lui conosciuta", esplicitando la "ratio" che
e'
quella di assicurare, come dianzi detto, comprensione e
difesa.
VEDI:RIFMC
SEZ. 1 SENT. 09078 DEL 07/07/2000
RV. 538955
PRES. Senofonte P
REL. Macioce L
COD.PAR.242
PM. Pivetti M (Conf.)
RIC. Ziaja Beata
RES. Pref. Provincia di Viterbo
100171
IMPUGNAZIONI CIVILI -
CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI
GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA')
- IN GENERE - Espulsione ammi-
nistrativa dello straniero - Decreto prefettizio di espulsione - Op-
posizione -
Procedimento - Art. 13 bis
del T.U. sull'immigrazione -
Legittimazione processuale esclusiva del Prefetto a contraddire -
Contumacia o
difesa con funzionario delegato - Carattere derogatorio
rispetto all'art. 11, commi primo e secondo, del R.D. n. 1611 del
1933.
R. D. DEL 30/10/1933 NUM. 1611 ART. 11
*COST.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13 BIS
COST.
D. LG. DEL 13/4/1999 NUM. 113 ART. 4
In tema di espulsione amministrativa dello
straniero, l'art. 13 bis del
D.Lgs.
25 luglio 1998 n.286, introdotto
dall'art. 4 del D.Lgs. 13 aprile
1999 n. 113, ha attribuito al Prefetto la
legittimazione processuale esclu-
siva a contraddire le opposizioni avverso i
suoi decreti di espulsione, le-
gittimazione
permanente anche in sede di
legittimita' le volte in cui il
Prefetto
innanzi al Giudice del merito non si sia costituito o si sia difeso
avvalendosi
dei propri funzionari. E tale disposizione costituisce deroga ai
commi primo e secondo dell'art. 11 del R.D. 30 ottobre
1933 n. 1611.
VEDI 200009084 538962
VEDI SU
198802174 458010
VEDI SU
198802272 458076
VEDI SU
198806254 460597
VEDI SU
199900599 529423
* EDITA *
SEZ. 1 SENT. 09004 DEL 06/07/2000
RV. 538953
PRES. Annunziata M
REL. Macioce L
COD.PAR.722
PM. Mele F (Conf.)
RIC. El Kadiri Rachid
RES. Pref. Provincia Enna
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Espulsione amministrativa dello
straniero ex
D.Lgs. n. 286 del 1998 - Espulsione immediata
ex art. 13, comma quin-
to - Esimente ex art. 13,
comma quindicesimo - Prova - Limiti.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13 COMMA 5 COST.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13 COMMA 15 COST.
In tema di esimente relativa all'espulsione amministrativa immediata
del-
lo straniero, la formula di cui al comma quindicesimo
dell'art. 13 del D.Lgs.
25
luglio 1998 n. 286, per la
quale "le disposizioni di cui al comma quinto
non si
applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi obietti-
vi di essere giunto sul territorio dello Stato prima della data di
entrata
in
vigore della legge 6 marzo 1998 n. 40..", va
interpretata nel senso che
ai fini probatori sono inidonee
dichiarazioni (nella specie dichiarazioni
asseverate e
atto notorio dei "soggetti privati") non provenienti da sogget-
ti che per la loro qualita' siano in condizione
di garantire l'obiettivita'
del dichiarato.
VEDI:RIFMC
SEZ. 1 SENT. 09003 DEL 06/07/2000
RV. 538952
PRES. Annunziata M
REL. Macioce L
COD.PAR.722
PM. Mele F (Conf.)
RIC. Uhunamure Mercy
RES. Min. Interno, Questura di Perugia
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Esecuzione
dell'espulsione dello straniero ex
art. 14 del D.Lgs.
n.286 del 1998 - Ordine del Questore di tratteni-
mento temporaneo dello straniero presso un centro di permanenza -
Convalida - Procedimento - Nomina di un
interprete nella lingua dello
straniero - Obbligatorieta' -
Esclusione.
133019
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - INTERPRETI E TRADUTTORI
- Esecuzione
dell'espulsione dello straniero ex art. 14 del D.lgs.
n.286 del 1998 - Ordine del Questore di
trattenimento temporaneo del-
lo straniero presso un centro di permanenza - Convalida -
Procedimen-
to - Nomina di un
interprete nella lingua dello straniero - Obbliga-
torieta' - Esclusione.
COD.PROC.CIV. ART. 122
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 14 COMMA 4
COST.
In tema di esecuzione
dell'espulsione dello straniero di cui all'art. 14
del
D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 del 1998, non sussiste alcuna norma che,
nel
procedimento di convalida dell'ordine del Questore di trattenimento tem-
poraneo
dello straniero presso un centro di permanenza, imponga al Giudican-
te - astretto dall'onere di convalida nelle quarantotto ore dalla trasmis-
sione
degli atti - di assicurare la presenza di un
interprete nella lingua
dello
straniero (come previsto di contro dall'art. 143
cod.proc.pen.), sol
dovendosi
assicurare - non dovendo lo
straniero essere fatto oggetto a con-
testazioni
di sorta ma solo dovendo essere sentito sulle circostanze relati-
ve alle ipotesi di cui al comma primo dell'art. 14 - che per
le concrete
circostanze
del caso l'interessato sia in condizione di comprendere la
sostanza dell'interpello.
VEDI:RIFMC
SEZ. 1 SENT. 09003 DEL 06/07/2000
RV. 538951
PRES. Annunziata M
REL. Macioce L COD.PAR.242
PM. Mele F (Conf.)
RIC. Uhunamure Mercy
RES. Min. Interno, Questura di Perugia
100171
IMPUGNAZIONI CIVILI -
CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI
GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN
GENERE - Esecuzione
dell'espulsione dello straniero ex art. 14 del D.Lgs. n.286 del 1998
- Ordine del Questore di
trattenimento temporaneo dello straniero
presso un centro di permanenza - Decreto di
convalida - Diritto a ri-
correre per cassazione - Autonomia della misura di tutela rispetto a
quella prevista nei confronti del decreto di
espulsione - Fondamento.
COSTITUZIONE ART. 13
COSTITUZIONE ART. 111
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 14
COST.
In tema di esecuzione
dell'espulsione dello straniero disciplinata
dall'art.
14 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, il
diritto, di cui al sesto
comma
della medesima disposizione, a ricorrere per
cassazione avverso il
decreto di
convalida dell'ordine del
Questore di trattenimento dello stra-
niero
stesso presso il centro di
permanenza temporanea e' strutturato quale
autonoma
misura di tutela imposta
dagli artt. 13 e 111, secondo comma,
Cost.,
trattandosi di una privazione della liberta' personale indotta da at-
ti
comunque e sempre
sindacabili. Pertanto non osta alla proponibilita' del
ricorso
per cassazione, l'omessa impugnazione
del decreto di espulsione,
presupposto dall'ordine di trattenimento.
VEDI:RIFMC
SEZ. 1 SENT. 09002 DEL 06/07/2000
RV. 538950
PRES. Annunziata M
REL. Macioce L
COD.PAR.722
PM. Mele F (Conf.)
RIC. John Becky
RES. Min. Interno
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Esecuzione
dell'espulsione dello straniero ex
art. 14 del D.Lgs.
n.286 del 1998 - Ordine del Questore di tratteni-
mento temporaneo dello straniero presso un centro di permanenza -
Convalida - Procedimento - Inefficacia del
provvedimento del Questore
- Presupposti - Inosservanza
del termine di quarantotto ore prescritto
per la convalida - Criteri di
computo.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 14 COMMA 4
COST.
In tema di esecuzione dell'espulsione
amministrativa dello straniero di
cui
all'art. 14 del D.Lgs. 25
luglio 1998 n. 286, il comma quarto della me-
desima
disposizione statuisce l'inefficacia del provvedimento del
Questore
di
trattenimento temporaneo
dello straniero presso un centro di permanenza,
non per il superamento di 48 ore tra il giorno della misura e quello
della
convalida,
ma soltanto ove siano trascorse 48 ore dalla
trasmissione degli
atti in Tribunale da parte del Questore,
onerato di curarne la trasmissione
senza ritardo o entro 48 ore dalla adozione della misura
stessa.
SEZ. 1 SENT. 08381 DEL 20/06/2000 RV. 537825
PRES. Senofonte P
REL. Vitrone U
COD.PAR.215
PM. Uccella F (Conf.)
RIC. Ghezouani
RES. Min. Interni ed altro
133228
PROCEDIMENTO CIVILE -
SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - Espul-
sione amministrativa dello straniero - Contestuale diniego del per-
messo soggiorno - Sospensione
del procedimento civile per pregiudi-
zialita' -
Presupposti - Pendenza del
giudizio amministrativo - Ne-
cessita' - Pendenza del termine per impugnare il
diniego del permesso
di soggiorno -
Irrilevanza.
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Espulsione amministrativa dello straniero -
Contestuale diniego del permesso soggiorno -
Sospensione del procedi-
mento civile per pregiudizialita' -
Presupposti - Pendenza del giudi-
zio amministrativo
- Necessita' - Pendenza del termine per impugnare
il diniego del permesso di
soggiorno - Irrilevanza.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13
COST.
COD.PROC.CIV. ART. 295
Lo straniero, nei cui confronti siano stati emanati, anche
contestualmen-
te, il provvedimento di espulsione e quello di
diniego del permesso di sog-
giorno, puo'
impugnare entrambi dinanzi ai giudici rispettivamente competen-
ti e chiedere al tribunale ordinario la
sospensione necessaria del procedi-
mento
fino alla definizione di quello instaurato dinanzi al giudice ammi-
nistrativo;
a tal fine e' necessario allegare e provare la pendenza del giu-
dizio
amministrativo mentre non rileva che non sia ancora decorso il termine
per impugnare il diniego del permesso di soggiorno.
VEDI:RIFMC
SEZ. 1 SENT. 08381 DEL 20/06/2000
RV. 537824
PRES. Senofonte P
REL. Vitrone U
COD.PAR.242
PM. Uccella F (Conf.)
RIC. Ghezouani
RES. Min. Interni ed altro
100171
IMPUGNAZIONI CIVILI -
CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI
GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA')
- IN GENERE - Espulsione ammi-
nistrativa dello straniero - Motivi di
impugnazione attinenti al man-
cato rilascio
del permesso di soggiorno - Cognizione riservata al
giudice amministrativo.
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA - STRANIERI - Espulsione amministrativa
dello straniero - Mo-
tivi di impugnazione
attinenti al mancato
rilascio del permesso di
soggiorno - Cognizione
riservata al giudice amministrativo.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13 BIS
COST.
Nel caso in cui lo straniero
venga raggiunto, anche contestualmente, dal
decreto
prefettizio di espulsione ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n.
286 del 1998
e dal decreto del questore di diniego del permesso di soggiorno
in
sanatoria per mancanza dei requisiti di cui
all'articolo 3 del D.P.C.M.
16
ottobre 1998,
l'impugnazione del primo non puo' fondarsi su motivi atti-
nenti
al mancato rilascio del
permesso di soggiorno in sanatoria, il cui e-
same e' riservato alla giustizia amministrativa.
VEDI:RIFMC
SEZ. 1 SENT. 07867 DEL 09/06/2000
RV. 537439
PRES. Senofonte P
REL. Berruti GM
COD.PAR.722
PM. Maccarone V
(Conf.)
RIC. Marcolaj
RES. Min. Interno
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Provvedimento
prefettizio di espulsione - Im-
pugnativa davanti al tribunale - Richiesta di
sospensione del proces-
so per la pendenza di impugnativa davanti al giudice
amministrativo
contro il diniego del permesso di soggiorno -
Omesso esame - Illegit-
timita' - Conseguenze in sede
di ricorso per cassazione.
133228
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
- Stra-
niero - Provvedimento prefettizio di
espulsione - Impugnativa davanti
al tribunale -
Richiesta di sospensione del processo per la pendenza
davanti al giudice
amministrativo di
impugnativa contro il diniego
del permesso di soggiorno - Omesso esame - Illegittimita' - Conse-
guenze in sede di ricorso per
cassazione.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 5
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13 COST.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13 BIS
COST.
D. LG. DEL 13/4/1999 NUM. 113
D. LG. DEL 13/4/1999 NUM. 113 ART. 4
COD.PROC.CIV. ART. 295
COD.PROC.CIV. ART. 360
In sede di giudizio di
cassazione deve essere annullato con rinvio il
decreto con
cui il tribunale abbia rigettato il ricorso proposto dallo stra-
niero,
a norma dell'art. 13 del
D.lgs. n. 286 del 1998, contro il provvedi-
mento
di espulsione emesso dal
prefetto (decreto che, a
norma dell'art.
13-bis
del citato decreto legislativo, aggiunto dall'art. 4 del D.lgs. n.
113 del
1999, non e' reclamabile ma e' impugnabile con ricorso per cassazio-
ne),
qualora il giudice di merito non abbia
motivato in ordine alla
richiesta di
sospensione del procedimento, ex art. 295 cod.proc.civ., per la
pendenza
davanti al giudice amministrativo dell'impugnativa contro il ri-
fiuto
di concessione del permesso
di soggiorno, richiesto a norma dell'art.
5 del medesimo D.lgs. n. 286 del 1998.
VEDI 199901082 525179
VEDI 200001685 533882
VEDI 200001907 534133
VEDI:RIFMC
SEZ. 1 SENT. 05650 DEL 05/05/2000
RV. 536179
PRES. Senofonte P
REL. Fioretti FM
COD.PAR.242
PM. Maccarone V
(Conf.)
RIC. Roci
RES. Min. Interno ed altri
100001
IMPUGNAZIONI CIVILI - IN
GENERE - Provvedimento del Pretore sull'im-
pugnazione del decreto del Prefetto di espulsione
dello straniero en-
trato clandestinamente nel territorio nazionale - Mezzi di impugna-
zione prima e dopo l'entrata
in vigore del D.Lgs. n. 113/99.
L. DEL 6/3/1998 NUM. 40 ART. 11
D. LG. DEL 13/4/1999 NUM. 113 ART. 4
Il provvedimento del Pretore, che decide sull'impugnazione del decreto
del Prefetto
di espulsione dello straniero dal territorio nazionale, perche'
entrato
clandestinamente in Italia, puo' essere immediatamente impugnato con
ricorso
per cassazione soltanto a
partire dall'entrata in vigore del D.Lgs.
13
aprile 1999, n. 113,
avendone l'art. 4 di detto decreto previsto espres-
samente
la immediata impugnabilita'
con tale mezzo, mentre nel regime ante-
riore,
disciplinato dall'art. 11, commi ottavo e nono della legge 6 marzo
1998, n. 40,
doveva essere impugnato con reclamo ai sensi dell'art. 739 cod.
proc.
civ. e solo all'esito era proponibile, nei
confronti della pronuncia
assunta dal
tribunale in sede di reclamo, il ricorso per cassazione ai sensi
dell'art. 111 della Costituzione.
VEDI 199901082 523179
VEDI:RIFMC
SEZ. 1 SENT. 05244 DEL 21/04/2000
RV. 535929
PRES. Senofonte P
REL. Macioce L
COD.PAR.242
PM. Maccarone V
(Conf.)
RIC. Nazih
RES. Min. Interno
100171
IMPUGNAZIONI CIVILI -
CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI
GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA')
- IN GENERE - Decreto prefettizio
di espulsione
dello straniero - Sindacato del pretore ai sensi del
D.Lgs. n. 286
del 1998 - Reclamo avverso la decisione pretorile - Ne-
cessita' -
Immediato ricorso per cassazione
ex art. 111 Cost. -
Esclusione - "Ius superveniens"
costituito dal D.Lgs. n. 113 del 1999
- Non reclamabilita' della decisione pretorile e
ricorribilita' ordi-
naria per cassazione - Configurabilita' - Applicabilita' delle nuove
regole sul regime
impugnatorio con riguardo
alle decisioni avverso
le quali la previgente impugnazione sia
gia' stata proposta o non
sia piu' proponibile per il
decorso dei termini previsti - Esclusione.
L. DEL 6/3/1998 NUM. 40 ART. 11
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13 COMMA 9
COST.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13 BIS
COST.
D. LG. DEL 13/4/1999 NUM. 113 ART. 4
COD.PROC.CIV. ART. 737
COST.
COD.PROC.CIV. ART. 739
*COST.
COSTITUZIONE ART. 111
Nel vigore del D.Lgs. n. 286 del 1998, il regime impugnatorio del
provve-
dimento
pretorile emesso sul ricorso
avverso il decreto prefettizio di
espulsione
dello straniero era regolato dall'art. 11 della legge
n. 40 del
1998,
recante disposizioni interamente riprodotte dall'art. 13 del citato
D.Lgs.
n. 286, che prevedeva, in
forza del rinvio agli artt. 737 e segg.
cod.proc.
civ., la reclamabilita' del provvedimento stesso innanzi al tribu-
nale, e la ricorribilita' ai sensi dell'art.
111 Cost. della sola decisione
al riguardo
adottata dal tribunale. Tale regime e' stato radicalmente mutato
con l'art. 4
del D.Lgs. 13 Aprile 1999, n. 113 , che ha introdotto l'art. 13
bis del D.Lgs. n. 286 del 1998, in forza del
quale e' esclusa la reclamabi-
lita' del
provvedimento pretorile in questione, ammettendosene la ricorribi-
lita'
ordinaria per cassazione. Peraltro, le nuove regole, in ossequio al
principio
secondo il quale gli atti processuali sono regolati dalla legge
vigente
al tempo del compimento degli stessi, non
possono trovare applica-
zione con
riguardo alle decisioni avverso le quali, al momento della entrata
in
vigore delle stesse, la
impugnazione sia gia' stata proposta (secondo il
regime
previgente), ovvero non sia
piu' proponibile per il decorso dei ter-
mini previsti.
VEDI 199609544 500309
VEDI 199901082 523179
VEDI:RIFMC
SEZ. 1 SENT. 04995 DEL 18/04/2000
RV. 535790
PRES. Senofonte P
REL. Macioce L
COD.PAR.242
PM. Maccarone V
(Conf.)
RIC. Tahiri Taip
RES. Pref. Crotone
100171
IMPUGNAZIONI CIVILI -
CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI
GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA')
- IN GENERE - Espulsione ammi-
nistrativa dello straniero - Provvedimento di
espulsione adottato dal
Prefetto -
Sindacato del Pretore -
Decisione - Impugnazione - Nuovo
regime introdotto dall'art. 13 bis T.U. 286/98
- Decisioni emanate in
epoca anteriore alla sua entrata in vigore - Applicazione - Criteri.
TESTO UNICO DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13 BIS
COST.
D. LG. DEL 13/4/1999 NUM. 113 ART. 4
Il regime impugnatorio
avverso i provvedimenti di espulsione dello stra-
niero
regolato dall'art. 11 della
legge 40/98, recante disposizioni intera-
mente
riprodotte dall'art. 13 del
T.U. approvato con D.Lgs. 286/98 delegato
dall'art. 47
primo comma della legge 40/98, e' stato radicalmente mutato con
l'art.
4 del D.Lgs 13 aprile 1999
n. 113, che ha introdotto nel T.U. 286/98
l'art. 13
bis, entrato in vigore il 12 maggio 1999, in forza del quale si e'
recisamente statuita la non reclamabilita' della
decisione pretorile e la sua
ricorribilita'
(ordinaria) per cassazione.
Al fine di individuare il regime
impugnatorio
della decisione giurisdizionale, nel succedersi delle norme nel
tempo,
occorre avere riguardo alle disposizioni vigenti
all'atto della sua
pubblicazione
e per tutto il tempo di permanenza della pregressa facolta'
impugnatoria.
In difetto di disposizioni - nella nuova legge - che discipli-
nino il
rapporto dei nuovi rimedi impugnatori dalla stessa introdotti con le
decisioni
gia' adottate, e' cioe' da precisare che le nuove regole non
potranno
trovare applicazione con riguardo alle decisioni avverso le
quali
la
previgente impugnazione sia stata gia' proposta o non sia- per il
decorso
dei
termini previsti - piu' proponibile (in tal ultimo caso
l'applicazione
del nuovo regime essendo impedita dalla acquisita
irrevocabilita' dell'atto).
VEDI 199901082 523179
* ANNOTATA *
SEZ. 1 ORD. 00547 DEL
01/06/2000
RV. 546154
PRES. Carnevale C
REL. Criscuolo A
COD.PAR.242
PM. Martone A (Conf.)
RIC. Stankovic
100172
IMPUGNAZIONI CIVILI -
CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI
GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA')
- DECRETI - Decreto
pretorile di
convalida del provvedimento
del questore ex art. 12 legge n. 40 del
1998 - Relativo ricorso per
Cassazione - Disciplina applicabile.
COD.PROC.CIV. ART. 365
L. DEL 6/3/1998 NUM. 4 ART. 12
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 14
COST.
In tema di disciplina dell'immigrazione e sulla condizione dello
stranie-
ro, il ricorso per
Cassazione previsto
dall'art. 12 legge n. 40 del 1998
(riprodotto
con qualche modifica nell'art. 14 D.Lgs. n. 286 del 1998) avver-
so il decreto pretorile di
convalida del provvedimento del questore dalla
stessa norma
previsto, deve seguire, in assenza di apposite disposizioni de-
rogatorie,
la disciplina prevista dal codice di rito, con la conseguenza che
deve
dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso proposto personalmente dalla
parte e non notificato ad alcuno.
VEDI:RIFMC
SEZ. U ORD. 00118 DEL
07/11/2000
RV. 541417
PRES. Vessia A
REL. Marziale G
COD.PAR.242
PM. Cinque A (Diff.)
RIC. Hila Albana
RES. Min. Interni
100180 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) -
RICORSO - IN GENERE -
Provvedimento reso all'esito
del giudizio d'opposizione
al decreto
prefettizio d'espulsione dello straniero
- Ricorso per cassazione -
Notificazione -
Al Prefetto emittente il decreto
d'espulsione - Ne-
cessita' -
Eventuale nullita' della notificazione - Rinnovazione -
Ammissibilita'.
100245
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - NUL-
LITA' - IN GENERE - Provvedimento reso
all'esito del giudizio d'oppo-
sizione al decreto prefettizio d'espulsione
dello straniero - Ricorso
per cassazione
- Notificazione -
Al Prefetto emittente il decreto
d'espulsione -
Necessita' - Eventuale nullita' della notificazione -
Rinnovazione -
Ammissibilita'.
COD.PROC.CIV. ART. 291
COD.PROC.CIV. ART. 360
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13 BIS
COST.
D. LG. DEL 13/4/1999 NUM. 113 ART. 4
Il ricorso per cassazione,
avverso il provvedimento emesso all'esito del
giudizio
d'opposizione al decreto
prefettizio d'espulsione dello straniero,
deve
essere proposto (in analogia con il modello
procedimentale delineato,
in tema di sanzioni
amministrative, dall'art. 23 della n. 689 del 1981) a
pena
d'inammissibilita' nei confronti dell'autorita'
che ha emanato il
decreto
impugnato e deve essere notificato presso di essa,
salvo che nella
precedente
fase di merito il patrocinio non sia stato assunto dall'Avvocatu-
ra
dello Stato. Ne consegue che, nel caso in cui il
ricorso sia stato cor-
rettamente
indirizzato al Prefetto ma
la notificazione sia stata effettuata
presso
l'Avvocatura, benche'
questa nella precedente fase di merito non ab-
bia
assunto la difesa, tale notificazione e' da ritenersi nulla (non ine-
sistente) e,
come tale, rinnovabile, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.,
presso l'ufficio del Prefetto intimato.
VEDI 199901774 523784
VEDI 200000053 532714
* ANNOTATA *
VEDI:RIFMC
SEZ. 1 SENT. 06374 DEL 23/06/1999
RV. 529245
PRES. Grieco A
REL. Morelli MR
COD.PAR.722
PM. Buonajuto A
(Conf.)
RIC. Fortes
RES. Pref. Palermo
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Permesso di soggiorno - Richiesta di
rinnovo
non tempestiva
- Espulsione dello straniero - Automaticita' della
sanzione - Esclusione -
Presupposti.
L. DEL 3/6/1998 NUM. 40 ART. 5 COMMA 5
L. DEL 3/6/1998 NUM. 40 ART. 11 COMMA 2
Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, della legge n. 40 del 1998, in
caso
di ritardo
nella richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, l'espulsio-
ne
dello straniero non e' automatica, ma consegue solo
all'esame ed all'e-
ventuale
rifiuto della richiesta ex art. 5,
quinto comma, della predetta
legge, nella
ricorrenza della situazione, ivi prevista, di sopravvenuta man-
canza
di requisiti per il soggiorno, della quale detto
ritardo puo' costi-
tuire indice rivelatore.
* ANNOTATA * VEDI:RIFMC
SEZ. 3 SENT. 04805 DEL 18/05/1999
RV. 526357
PRES. Vittoria P
REL. Manzo G
COD.PAR.711
PM. Frazzini O (Conf.)
RIC. Kabirinejad Jaleh
RES. Min. Sanita'
086168
FONTI DEL DIRITTO - RETROATTIVITA' -
DIVIETO - Nuova legge -
Disciplina degli effetti dei fatti sorti sotto la legge precedente -
Condizioni.
D. L. DEL 30/12/1989 NUM. 416 ART. 10 COMMA 7
L. DEL 28/2/1990 NUM. 39 *COST.
L. DEL 6/3/1998 NUM. 40 ART. 35
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 37
In caso di successione di leggi nel tempo i fatti costitutivi del
diritto
restano
disciplinati dalla legge precedente,
mentre gli effetti sono
disciplinati
dalla nuova legge, nei limiti del principio che la legge dispo-
ne solo per l'avvenire e non ha carattere retroattivo (art. 11 disp.
prel.
al cod.
civ.). Il principio di irretroattivita' della legge preclude infatti
che la legge nuova possa essere applicata ove con essa si disconoscano
gli
effetti
gia' verificatisi in conseguenza del fatto passato
costitutivo del
diritto
o si tolga efficacia, in
tutto o in parte, alle conseguenze attuali
o
future di quel fatto (nel caso di specie, relativo all'iscrizione negli
albi
professionali dei cittadini extracomunitari, la S.C. ha ritenuto che la
legge
applicabile, in quanto
disciplinante i fatti costitutivi del diritto,
era
quella di cui al comma settimo dell'art. 10 del D.L. n. 416 del 1989,
vigente
al momento della richiesta
di iscrizione, e non la successiva legge
6 marzo 1998, n. 40).
VEDI 7901350 397627
VEDI 8302351 427207
* ANNOTATA *
VEDI:RIFMC
SEZ. 1 SENT. 01082 DEL 09/02/1999
RV. 523179
PRES. Grieco A
REL. Macioce L
COD.PAR.242
PM. Mele F (Conf.)
RIC. Fortes
RES. Ministero Interni-Prefetto di Palermo
100171
IMPUGNAZIONI CIVILI -
CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI
GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA')
- IN GENERE - Espulsione ammi-
nistrativa dello straniero - Disciplina ex artt.
11 e 12, della legge
n. 40 del 1998 -
Innovazioni - Portata - Provvedimento di espulsione
assunto dal Prefetto - Sindacato del Pretore - Procedimento ex artt.
737 e ss. cod.
proc. civ. - Decisione assunta dal Pretore - Impugna-
zione -
Reclamo ex art. 739 cod. proc. civ. - Necessita' - Immediato
ricorso ex art. 111 della
Costituzione - Esclusione.
L. DEL 6/3/1998 NUM. 40 ART. 11
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286
Le nuove norme poste, dall'art. 11 della legge 6 marzo 1998, n. 40 ( e
confluite
poi nell'art. 13 del "Testo Unico delle
disposizioni concernenti
la
disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"
approvato
con D.Lgs. 25 luglio 1998,
n. 286 ) a regolare l'espulsione ammi-
nistrativa
dello straniero, hanno innovato la materia dei rimedi
giurisdi-
zionali
avverso le espulsioni ordinarie ( non politiche ) e si sono tradotte
nella
sottoposizione alla cognizione camerale del Pretore delle misure di
espulsione.
Piu' in particolare, mentre il preesistente
regime posto dagli
artt. 2 e
ss. del D.L. n. 416 del 1989, convertito in legge 28 febbraio 1990
n. 39, abrogati dall'art. 46,
lett. e) della legge n. 40/98, prevedeva la
"giustiziabilita'" innanzi al T.A.R. di tutti i provvedimenti di espulsione,
si' da
delineare un sistema di controlli del tutto interno alla giurisdizio-
ne
amministrativa e come tale
non sottoponibile al ricorso straordinario ex
art.
111, secondo comma, della Carta Costituzionale, nel nuovo sistema di
cui al citato art. 11,e'
stata mantenuta al sindacato della giurisdizione
amministrativa
del T.A.R. del Lazio (comma
undicesimo) la valutazione della
sola
legittimita' dell'espulsione disposta dal Ministro per ragioni di ordi-
ne
pubblico o sicurezza (comma primo), mentre il
sindacato sulla validita'
dell'espulsione
disposta dal Prefetto nei casi di cui alle lettere
a), b),
c) del comma secondo (
sintetizzabili nelle tre ipotesi de : lo straniero
entrato clandestinamente; lo straniero carente del titolo
per soggiornare; lo
straniero "pericoloso" o sospetto di appartenenza mafiosa )
e' stato affida-
to (al pari di quello sui
provvedimenti con i quali il Questore - ex art.
12,
commi primo, secondo, terzo e quarto - nei casi d'impossibilita' di
respingimento
o espulsione immediata dello straniero, dispone il
tratteni-
mento
temporaneo dello straniero in centri di permanenza )in
via esclusiva
al
pretore nei modi di cui
agli artt. 737 e seguenti cod. proc. civ. (commi
ottavo,
nono, decimo). Ferma la non
riconducibilita' di una tale cognizione
- che investe la denunciata
lesione di veri e propri diritti soggettivi -
all'ambito
della mera
"giurisdizione volontaria", tuttavia, mentre nei casi
dei
provvedimenti su citati del Questore, il sindacato del
Pretore si con-
clude
con decreti di convalida o
di proroga della misura assunta dall'auto-
rita'
amministrativa, i quali sono immediatamente ricorribili in Cassazione,
nel caso dei
provvedimenti di espulsione del Prefetto, la decisione pretori-
le - invece - e' suscettibile previamente di
reclamo ai sensi dell'art. 739
cod.
proc. civ. ( norma
richiamata con il rinvio contenuto nel citato comma
9 dell'art.
11, agli artt. 737 e seguenti cod. proc. civ. ), e solo all'esi-
to -
pertanto - si rende instaurabile, nei confronti della pronuncia assunta
dal
Tribunale in sede di reclamo, il ricorso
per Cassazione ai sensi
dell'Art. 111 della Carta Costituzionale.
* ANNOTATA *
SEZ. U SENT. 00907 DEL 17/12/1999
RV. 532296
PRES. Vela A
REL. Carbone V
COD.PAR.212
PM. Cinque A (Conf.)
RIC. Boysele Kumayo
RES. Min. Interno ed altro
092088
GIURISDIZIONE CIVILE -
STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE -
Qualifiche di rifugiato politico e di avente diritto all'asilo - Fi-
gure riconducibili
agli status ed ai diritti soggettivi - Configura-
bilita' -
Conseguenze - Controversie
sul loro riconoscimento - Giu-
risdizione ordinaria - Disposizione sulla competenza del giudice am-
ministrativo - Intervenuta
abrogazione.
L. DEL 20/3/1865 NUM. 2248 ALL. E ART. 2
TRATT. INTERNAZ. DEL 28/7/1951
D. L. DEL 30/12/1989 NUM. 416 ART. 5
L. DEL 28/2/1990 NUM. 39
*COST.
L. DEL 6/3/1998 NUM. 40 ART. 46
TESTO UNICO DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 47
L. DEL 24/7/1954 NUM. 722
La qualifica di rifugiato
politico ai sensi della Convenzione di Ginevra
del 29 luglio 1951
costituisce, come quella di avente diritto all'asilo
(dalla
quale si distingue perche'
richiede quale fattore determinante un
fondato
timore di essere perseguitato, cioe' un requisito non richiesto dal-
l'art.
10, terzo comma, Cost.),
una figura giuridica riconducibile alla ca-
tegoria
degli
"status" e dei diritti
soggettivi, con la conseguenza che
tutti i provvedimenti assunti dai competenti
organi in materia hanno natura
meramente
dichiarativa e non costitutiva, e le controversie
riguardanti il
riconoscimento
della posizione di rifugiato
(cosi' come quelle sul rico-
noscimento del diritto di asilo) rientrano nella
giurisdizione dell'autorita'
giudiziaria
ordinaria, una volta
espressamente abrogato dall'art. 46, legge
n. 40 del
1998, l'art. 5, D.L. n. 416 del 1989, convertito con modificazioni
dalla legge
n. 39 del 1990 (abrogazione confermata dall'art. 47 del testo u-
nico
D.Lgs. n. 286 del 1998), che attribuiva al giudice amministrativo la
competenza
per l'impugnazione del provvedimento di diniego dello
status di
rifugiato.
VEDI 9901082 523179
VEDI SU
9704674 504706
SEZ. U SENT. 00147 DEL 18/03/1999
RV. 524230
PRES. Favara F
REL. Giannantonio ER COD.PAR.217
PM. Dettori P (Conf.)
RIC. Cons. Ord. Avv. di Roma
RES. Musse Hussein Sadik
026002
AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - IN GENERE -
Esercizio della profes-
sione forense in Italia da parte dei
cittadini extracomunitari - Con-
dizioni - Limiti - Principio
di reciprocita' - Ambito di rilevanza.
PRELEGGI ART. 16
L. DEL 6/3/1998 NUM. 40
Il cittadino extracomunitario che intenda esercitare in Italia la
profes-
sione
forense, ove regolarmente soggiornante in Italia ed in possesso di ti-
toli,
legalmente
riconosciuti, abilitanti
all'esercizio della professione,
puo',
entro un anno dall'entrata
in vigore della legge n. 40/1998, chiedere
l'iscrizione
al relativo albo e, dopo la
scadenza del suddetto termine, ove
residente
in Italia, potra' ottenere la
richiesta iscrizione nell'ambito
delle
quote massime di stranieri
da ammettere definite annualmente con
decreto
del Presidente del
Consiglio; ne consegue che il cittadino extraco-
munitario
non residente in Italia non puo' ottenere l'iscrizione all'albo
degli
avvocati ne' in base alla normativa comunitaria (non essendo cittadino
comunitario),
ne' in base alla citata
legge n. 40/1998 (non avendo i requi-
siti
per l'iscrizione all'albo previsti
da detta legge per i cittadini
extracomunitari),
ne', infine, in base ad un principio di reciprocita' di
fatto
(o per equivalenza di trattamento) rispetto al
paese di provenienza,
giacche'
il principio di
reciprocita' costituisce una condizione di effica-
cia
della norma che attribuisce un diritto allo
straniero e non va confuso
con il riconoscimento di tale diritto, non
potendosi percio' riconoscere al
cittadino
extracomunitario il diritto all'iscrizione all'albo in Italia solo
perche'
tale diritto e' riconosciuto nel paese di
provenienza ai cittadini
italiani,
occorrendo invece una norma italiana che riconosca tale diritto, e
rilevando
la reciprocita' non come
fondamento del diritto, bensi' come con-
dizione di efficacia della suddetta norma.
SEZ. U SENT. 11617 DEL 18/11/1998
RV. 520796
PRES. Fanelli O
REL. Giannantonio ER COD.PAR.744
PM. Carnevali A
(Conf.)
RIC. Cuni
RES. Ord. Med. Chir. e
Odont. Roma ed altri
135004
PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE - Citta-
dino extra - comunitario in possesso dei titoli
professionali rico-
nosciuti in Italia,
abilitanti
all'esercizio della professione -
Iscrizione agli albi professionali anche in deroga alle disposizioni
sul previo
possesso della cittadinanza
italiana - Ammissibilita' ai
sensi dell'art. 35, comma primo, della legge 6 marzo 1998, n. 40
-
Sussistenza - Portata
transitoria - Termini temporali.
L. DEL 6/3/1998 NUM. 40 ART. 35
In base alla disposizione
di cui all'art. 35, comma primo, della legge 6
marzo 1998,
n. 40, avente effetto transitorio, i cittadini extra - comunita-
ri in
possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia a-
bilitanti
all'esercizio delle professioni, possono, con richiesta da presen-
tare entro il
21 marzo 1999 , purche'
regolarmente soggiornanti in Italia
all'atto
dell'entrata in vigore
della legge medesima (21 marzo 1998), chie-
dere
l'iscrizione agli albi professionali, anche in deroga alle disposizioni
che prevedono il possesso della cittadinanza
italiana
* EDITA *
SEZ. U SENT. 11543 DEL 16/11/1998
RV. 520732
PRES. Fanelli O
REL. Giannantonio ER COD.PAR.744
PM. Carnevali A
(Conf.)
RIC. Dahshan
RES. Ord. Med. Chir. ed Odont. Massa ed altri
135004
PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE - Citta-
dino extra - comunitario in possesso di titoli professionali rico-
nosciuti in Italia
abilitanti
all'esercizio della professione -
Iscrizione agli albi professionali anche in deroga alle disposizioni
sul previo
possesso della cittadinanza
italiana - Ammissibilita' ai
sensi dell'art. 35, comma primo, della legge 6 marzo 1998, n. 40
-
Sussistenza - Portata
transitoria - Termini temporali.
L. DEL 6/3/1998 NUM. 40 ART. 35
In base alla disposizione
di cui all'art. 35, comma primo, della legge 6
marzo 1998,
n. 40, avente effetto transitorio, i cittadini extra - comunita-
ri in
possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia a-
bilitanti
all'esercizio delle professioni, possono, con richiesta da presen-
tare
entro il 21 marzo 1999 , purche' regolarmente soggiornanti in Italia
all'atto dell'entrata in vigore della legge medesima (21
marzo 1998), chie-
dere
l'iscrizione agli albi professionali, anche in deroga alle disposizioni
che prevedono il possesso della cittadinanza
italiana
SEZ. 1 SENT. 00879 DEL 25/01/2002
RV. 551832
PRES. De Musis R
REL. Vitrone U
COD.PAR.722
PM. Uccella F (Conf.)
RIC. Korolova
RES. Pref. L'Aquila
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Decreto di espulsione - Traduzione in
lingua
del paese d'origine
dello straniero o da lui conosciuta - Necessita'
- Traduzione in lingua francese inglese o spagnola -
Ammissibilita' -
Condizioni.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13 COMMA 7
COST.
In tema di espulsione dello
straniero, l'autorita' amministrativa e' te-nuta a
comunicare
all'interessato ogni atto
concernente l'espulsione (conl'indicazione della relativa modalita' di impugnazione), tradotto nella
lin-gua del suo paese d'origine o
nella lingua da lui conosciuta, essendo possi-bile la traduzione
in lingua inglese, francese e spagnola solo nell'ipotesidi mancata identificazione del paese di provenienza dello straniero,
ovverodi accertata provenienza da un paese la cui lingua,
per la sua rarita', nonconsenta
l'agevole reperimento di un traduttore; ne consegue che deve
essereannullato per violazione del diritto di difesa il
decreto di espulsione chenon sia stato tradotto in una delle lingue note all'interessato quando
nonricorrono le circostanze sopra riportate.
CONF 200112581 549640
VEDI 200009078 538956
SEZ. 1 SENT. 00787 DEL 24/01/2002
RV. 551798
PRES. De Musis R
REL. Cappuccio G
COD.PAR.722
PM. Russo LA (Conf.)
RIC. Guennia
RES. Min. Interni
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Decreto di espulsione - Trentino Alto - Adige -
Autorita' competente - Presidenti delle province
autonome - Esclusio-
ne - Fondamento - Devoluzione della competenza al questore -
Configu-
rabilita'.
D. LG. DEL 25/8/1998 NUM. 286 ART. 13
COST.
L. C. DEL 26/2/1948 NUM. 5
L'art. 16 dello statuto speciale del Trentino
Alto Adige, nell'elencarele
materie nelle quali i presidenti delle province autonome esercitano
leattribuzioni spettanti
all'autorita' di pubblica sicurezza, precisa che, perle materie non
elencate, le attribuzioni
devolute dalle leggi ai prefettivengono
esercitate dai questori. Ne consegue che la competenza ad emettere
idecreti di espulsione nei confronti di stranieri spetta al questore,
trat-tandosi di materia esclusa
dalla predetta elencazione ed affidata dalla leg-ge statale al prefetto.
SEZ. 1 SENT. 00787 DEL 24/01/2002
RV. 551797
PRES. De Musis R
REL. Cappuccio G
COD.PAR.722
PM. Russo LA (Conf.)
RIC. Guennia
RES. Min. Interni ed altra
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA - STRANIERI - Decreto di espulsione -
Opposizione - Decisione
- Termine ex art.
13, comma nono, D.Lgs. n. 286 del 1998 - Carattere
perentorio - Esclusione -
Fondamento.
D. LG. DEL 25/8/1998 NUM. 286 ART. 13
COST.
COD.PROC.CIV. ART. 152 COMMA 2
Il termine di dieci giorni fissato dall'art. 13,
comma nono, del D.Lgs.n. 286 del 1998 per la decisione in ordine alla opposizione
a decreto diespulsione emesso nei confronti di straniero non ha natura perentoria, nonessendo tale carattere
espressamente previsto, ne' potendosi esso desumerein modo univoco da
un'interpretazione sistematica.
SEZ. 1 SENT. 00298 DEL 11/01/2002
RV. 551492
PRES. De Musis R
REL. Vitrone U
COD.PAR.722
PM. Uccella F (Conf.)
RIC. Chader
RES. Pref. Viterbo ed altro
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Espulsione amministrativa dello straniero -
Decreto prefettizio di espulsione - Opposizione - Procedimento - In-
terprete nella lingua dello straniero - Nomina - Necessita' - Esclu-
sione -
Ricorrente - Audizione ex
artt. 737 segg. cod. proc. civ. -
Ammissibilita' - Capacita' di comprensione della
sostanza del provve-
dimento -
Sufficienza - Mancata
audizione dell'interessato - Conse-
guenze - Nullita' del provvedimento -
Esclusione - Decisione - Assun-
zione in assenza del
ricorrente - Liceita'.
COD.PROC.CIV. ART. 122
COD.PROC.CIV. ART. 737
COST.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 5
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13
COST.
L. DEL 4/7/1955 NUM. 848
COD.PROC.PEN. ART. 143
COSTITUZIONE ART. 24
Nel giudizio promosso con
ricorso contro il provvedimento di espulsione,non vi e' alcuna
norma che imponga al giudice - chiamato a decidere in ter-mini molto ristretti - di assicurare la
presenza di un interprete nella lin-gua
dello straniero, come
previsto dall'art. 143 cod. proc. pen.; tale man-cata previsione
si giustifica con la considerazione che il ricorrente
nonviene fatto oggetto di contestazioni di sorta, ma deve solo essere
sentitonei modi di cui agli artt.
737 cod. proc. civ., ed e' sufficiente che sia ingrado di comprendere la sostanza dell'interpello.
La mancata
audizionedell'interessato non e',
d'altra parte, causa di nullita' del provvedimento,in quanto il giudice e' tenuto a decidere in ogni caso entro dieci
giornidalla data del deposito del ricorso, sicche' la
decisione puo' essere vali-damente presa anche in assenza del ricorrente.
VEDI 200009003 538952
VEDI 200112803 549773
SEZ. 1 SENT. 16125 DEL 21/12/2001
RV. 551279
PRES. Rocchi A
REL. Forte F
COD.PAR.722
PM. Sepe EA (Conf.)
RIC. Ursu Mihai
RES. Pref. Firenze
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Provvedimento
prefettizio di espulsione - Im-
pugnativa davanti al tribunale - Richiesta di
sospensione del proces-
so per la pendenza di impugnativa davanti al
giudice amministrativo
contro la revoca del permesso di soggiorno -
Sospensione del processo
ex art. 295 cod. proc. civ. del giudizio ordinario sino all'esito
del
giudizio amministrativo -
Applicabilita' - Esclusione.
133228
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - Provve-
dimento prefettizio di espulsione - Impugnativa davanti al tribunale
- Richiesta
di sospensione del processo per la pendenza davanti al
giudice amministrativo di impugnativa contro la revoca del permesso
di soggiorno
- Sospensione ex art. 295
cod. proc. civ. del giudizio
ordinario sino all'esito del giudizio
amministrativo - Applicabilita'
- Esclusione.
COD.PROC.CIV. ART. 295
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13
COST.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13 BIS
COST.
Poiche' non sussiste alcuna
pregiudizialita' tra giudizio amministrativoe giudizio
ordinario, e' inammissibile
il motivo di ricorso per cassazionecon
il quale si deduca la
violazione dell'art. 295 cod. proc. civ., per nonessere stata disposta la sospensione del giudizio concernente il decreto
diespulsione dello straniero sino
all'esito del giudizio amministrativo aventead oggetto il provvedimento di
revoca del suo permesso di soggiorno.
CONTRA
200007867 537439
SEZ. 1 SENT. 16032 DEL 19/12/2001
RV. 551246
PRES. De Musis R
REL. Vitrone U
COD.PAR.722
PM. Uccella F (Conf.)
RIC. Min. Interno ed altri
RES. Smaoui
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Decreto d'espulsione - Traduzione degli
atti
del procedimento di
espulsione in lingua conosciuta allo straniero -
In forma sintetica -
Sufficienza.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13
COST.
Il diritto del cittadino
straniero alla conoscenza degli atti del proce-dimento di espulsione, previsto dall'art. 13
del T.U. sull'immigrazione (ap-provato
con D.Lgs. n. 286/1998), non impone, all'autorita'
amministrativa,che di quegli atti ha l'obbligo di dare
comunicazione all'interessato nellalingua
del paese d'origine o a lui
conosciuta, di provvedere alla loro tra-duzione integrale, essendo una traduzione, "anche
sintetica" idonea a garan-tire
sufficientemente il diritto di difesa, che la norma citata intendepresidiare.
SEZ. 1 SENT. 16030 DEL 19/12/2001
RV. 551244
PRES. Carbone V
REL. Panebianco UR COD.PAR.722
PM. Abbritti P (Diff.)
RIC. PREF. ROMA
RES. MORA
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Decreto di espulsione - Avvio del procedimento
- Obbligo di
comunicazione allo straniero ex art. 7 legge 241/1990 -
Esclusione.
L. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13
COST.
L. DEL 7/8/1990 NUM. 241 ART. 7
In tema di espulsione
amministrativa dello straniero, l'autorita' proce-dente non ha nessun
obbligo, ex art. 7 della legge 241/1990, di comunicareallo straniero stesso
l'avvio del procedimento,
in quanto, trattandosi diprocedimento
improntato ad indubbie
esigenze di celerita' (come e' dato de-sumere dalle
norme di cui agli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n.
286 del 1998),l'atto che va a formarsi (e cioe' il decreto di espulsione) non
presupponealcuna procedura
amministrativa, ma si forma nel momento stesso in cui l'au-torita' verifica
l'esistenza dei suoi presupposti.
SEZ. 1 SENT. 16029 DEL 19/12/2001
RV. 551243
PRES. Rocchi A
REL. Forte F
COD.PAR.722
PM. Sepe EA (Diff.)
RIC. Hadzovic
RES. Pref. Torino
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Esecuzione
dell'espulsione dello straniero ex
art. 14 del D.Lgs. n. 286 del 1998 - Provvedimento di revoca del
per-
messo di soggiorno - Impugnazione innanzi al T.A.R. -
Pendenza del
giudizio amministrativo - Rilevanza ai fini dell'ordine del
Questore
di trattenimento
temporaneo dello straniero presso un centro di per-
manenza ed ai fini del giudizio di convalida
dell'ordine del Questore
- Esclusione.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 14
COST.
In tema di esecuzione
dell'espulsione dello straniero, in caso di penden-za di impugnativa dinanzi al T.A.R. del provvedimento di revoca
del permessodi soggiorno, non
sospeso o annullato da tale autorita', ben puo' il Questo-re disporre l'ordine di
trattenimento temporaneo dello straniero presso uncentro di permanenza, e
la detta pendenza e' irrilevante anche con riferi-mento al procedimento di
convalida di tale ordine.
VEDI 199901082 523179
VEDI 200009003 538951
VEDI 200009003 538951
SEZ. 1 SENT. 16029 DEL 19/12/2001
RV. 551242
PRES. Rocchi A
REL. Forte F
COD.PAR.722
PM. Sepe EA (Diff.)
RIC. Hadzovic
RES. Prefetto Torino
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Esecuzione
dell'espulsione dello straniero ex
art. 14 del D.Lgs. n. 286 del 1998 - Ordine del Questore di
tratteni-
mento temporaneo dello straniero presso un centro di permanenza -
Convalida -
Procedimento - Legittimazione - Autorita' autrice del
provvedimento di espulsione - Prefetto - In via esclusiva - Questore
- Legittimazione -
Esclusione.
COD.PROC.CIV. ART. 81
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 14 COMMA 4
COST.
Nel procedimento disciplinato dall'art. 14, comma
quarto, del D.Lgs. n.286 del 1998, di convalida dell'ordine del
Questore di temporaneo tratteni-mento
dello straniero stesso presso il centro di permanenza
emesso ai finidell'esecuzione
del decreto di espulsione, legittimata a parteciparvi, aisensi dell'art. 13 bis, comma secondo, del citato D.Lgs. n. 286 del 1998(aggiunto dall'art. 4 del D.Lgs. 13
aprile 1999, n. 113) e' solo l'autori-ta'
che ha emesso il decreto di espulsione, e cioe' il Prefetto, e non
ancheil Questore.
VEDI 199901082 523179
VEDI 200000118 541417
VEDI 200009002 538950
VEDI 200009003 538951
VEDI 200009078 538955
VEDI 200009084 538962
VEDI 200013653 540976
VEDI 200105537 545917
SEZ. 1 SENT. 15832 DEL 14/12/2001 RV. 551152
PRES. Grieco A
REL. Cultrera MR
COD.PAR.722
PM. Ceniccola R
(Conf.)
RIC. Dari
RES. Pref. Vibo Valentia
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Decreto di
espulsione - Per mancata richiesta
del permesso di soggiorno nel termine di legge - Scaturente
dalla sua
mancata conoscenza - Omessa comunicazione della
comunicazione scritta
dei diritti e dei doveri del cittadino italiano da parte
dell'autori-
ta' di frontiera - Effetti - Ignoranza incolpevole
dell'esistenza del
detto termine o forza maggiore impeditiva del
suo decorso - Esclusio-
ne - Concorso con altre circostanze di fatto - Valutazione rimessa
all'apprezzamento
incensurabile del giudice di merito.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 4
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 5
L'omessa consegna a cittadino straniero, al momento del
suo ingresso interritorio
italiano, della nota illustrativa dei suoi diritti e dei suoi
do-veri scritta, ai sensi dell'art. 4 del T.U.
sull'immigrazione approvato conD.Lgs
n. 286/1998, in lingua leggibile, e' circostanza di per se' non
suffi-ciente, ma valutabile nel concorso con altre
circostanze di fatto apprezza-bili
dal giudice di merito, al fine di stabilire se
ricorra causa di forzamaggiore o
una condizione di ignoranza incolpevole dell'esistenza del termi-ne perentorio di otto giorni dalla data di ingresso in Italia, che l'art.
5del citato decreto legislativo prevede per la
presentazione della richiestadi
soggiorno. (Nella specie la cassazione ha confermato il provvedimento
delgiudice di merito che ha respinto l'opposizione
proposta avverso il decretodi
espulsione disposto dal prefetto nei confronti di una cittadina
stranieraextracomunitaria che non aveva
chiesto il permesso di
soggiorno entro iltermine
sopraindicato, ritenendo
che lo stato d'ignoranza dell'esistenza ditale obbligo, benche' ricollegabile alla mancata
consegna della nota il-lustrativa,
poteva essere superato
dalla medesima usando ordinaria diligen-za).
SEZ. 1 SENT. 15830 DEL 14/12/2001 RV. 551150
PRES. Rocchi A
REL. Nappi A
COD.PAR.722
PM. Apice U (Conf.)
RIC. ALAYEVSHA
RES. PREF. MASSA CARRARA
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Decreto di espulsione - Opposizione - Stato di
tossicodipendenza dello straniero privo
del permesso di soggiorno -
Equiparabilita' allo stato di malattia od infortunio ex
art. 35 comma
3 D.Lgs. 286/1998 -
Esclusione.
L. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 5
L. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 35 COMMA 3
In tema di provvedimenti di espulsione emessi dal Prefetto per
mancatarichiesta del permesso di soggiorno, l'eventuale
stato di tossicodipendenzadello
straniero entrato (come
nella specie) clandestinamente nel territorionazionale ed ivi trattenutosi senza lavoro non
puo' essere equiparato ad unamalattia
o ad un infortunio, vicende
per le quali l'art. 35 comma terzo delD.Lgs. 286/1998
assicura anche al soggetto
privo del permesso di soggiornoil diritto a cure ambulatoriali od ospedaliere
urgenti o comunque essenziali.
VEDI 200007867 537439
SEZ. 1 SENT. 15825 DEL 14/12/2001
RV. 551143
PRES. Rocchi A
REL. Spagna Musso B COD.PAR.722
PM. Ceniccola R
(Conf.)
RIC. VEJESELI
RES. MIN. INTERNO
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Espulsione amministrativa dello straniero
ex
D.Lgs. 286/1998 - Impugnazione
del decreto prefettizio - Rigetto da
parte del tribunale -
Deposito del provvedimento - Termine di dieci
giorni dal deposito del ricorso ex art. 13
comma nono D.Lgs. citato -
Natura perentoria - Esclusione - Natura ordinatoria - Configurabili-
ta' - Conseguenze.
L. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13 COMMA 9
COST.
In tema di espulsione amministrativa dello straniero, il termine di
diecigiorni previsto dall'art. 13 comma nono
del D.Lgs. 286/98 per il depositodel
provvedimento giurisdizionale pronunciato sul ricorso avverso il
decretoprefettizio di espulsione
ha natura meramente ordinatoria, e non perentoria,cosi' che la sua eventuale inosservanza non spiega effetto alcuno
sulla va-lidita' della pronuncia tardivamente emessa.
SEZ. 1 SENT. 15414 DEL 05/12/2001
RV. 550904
PRES. Corda M
REL. Cappuccio G
COD.PAR.722
PM. Golia A (Conf.)
RIC. Pref. Rieti ed altro
RES. Halasova
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - T.U. immigrazione - Espulsione dello straniero
- Opposizione
avverso il decreto prefettizio - Automatico effetto
sospensivo dell'esecuzione coattiva - Esclusione - Potere cautelare
del giudice - Sussistenza solo in casi
particolari ed eccezionali
(Corte cost., sent. n. 161 del
2000).
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13
COST.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13 BIS
COST.
L'opposizione al decreto
prefettizio di espulsione ai sensi dell'art. 13del D.Lgs. n. 286 del 1998 non ha automatico effetto sospensivo;
ne consegueche, decorso il termine
previsto per la decisione da parte del
giudice,l'espulsione e' eseguita coattivamente dal questore, a
meno che ricorrano icasi,
particolari ed eccezionali,
che legittimano il giudice ad adottare unprovvedimento cautelare di sospensione (Corte cost.,
sent. n. 161 del 2000).
VEDI 200112795 549765
SEZ. 1 SENT. 15414 DEL 05/12/2001
RV. 550903
PRES. Corda M
REL. Cappuccio G
COD.PAR.722
PM. Golia A (Conf.)
RIC. Pref. Rieti ed altro
RES. Halasova
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Espulsione
amministrativa dello straniero per
mancato rilascio o mancato rinnovo del permesso
di soggiorno - Carat-
tere vincolato - Motivi di impugnazione attinenti al mancato
rilascio
o al mancato rinnovo di detto permesso - Cognizione riservata
al giu-
dice amministrativo.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 5
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13
COST.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13 BIS
COST.
Il decreto di espulsione dello straniero che non sia in possesso del
per-messo di soggiorno o non ne abbia
chiesto il rinnovo e' atto vincolato aisensi dell'art. 13, secondo comma, del D.Lgs. n. 286 del 1998, mentre
le va-lutazioni relative all'ordine pubblico,
alla integrazione sociale e
allepossibilita' di lavoro dello straniero attengono al
procedimento di conces-sione o di
rinnovo del permesso, il cui controllo e' demandato esclusivamen-te al giudice amministrativo, dinanzi al
quale sia stato impugnato il dinie-go;
ne consegue che l'opposizione al decreto di espulsione davanti al
giudi-ce ordinario non puo' fondarsi su motivi attinenti
al mancato rilascio o almancato rinnovo del permesso di soggiorno.
VEDI 200008381 537824
VEDI 200013891 543302
SEZ. 1 SENT. 15413 DEL 05/12/2001
RV. 550901
PRES. Carbone V
REL. Cappuccio G
COD.PAR.722
PM. Abbritti P (Diff.)
RIC. KHAN SHAHID ALI
RES. MIN.INTERNO
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Decreto
prefettizio di espulsione - Ricorso -
Procedimento - Audizione dell'interessato -
Necessita' - Formalita' -
Notificazione all'interessato del ricorso e del
decreto di fissazione
dell'udienza camerale a cura della
cancelleria - Necessita' - Omis-
sione - Conseguenze.
L. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13
COST.
Nel procedimento
conseguente al ricorso avverso il decreto di espulsionedello straniero, il giudice deve in ogni caso
sentire l'interessato, si' chesi
rende necessario, all'uopo, da un canto, la notifica, a
cura della can-celleria, del
ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza
all'autorita'amministrativa
emittente il detto provvedimento, dall'altro, la comunicazio-ne al difensore del ricorrente della data
dell'audizione, potendo il ricorsoavverso
il decreto di espulsione
essere sottoscritto personalmente dall'in-teressato, ma dovendo quest'ultimo essere
necessariamente assistito, nelprocedimento camerale,
da un difensore di fiducia o d'ufficio, ex
art. 13D.Lgs. 286/1998
(nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C.ha cosi' cassato la decisione del giudice di merito che aveva dichiaratol'inefficacia e
l'estinzione del ricorso per mancata presentazione
dell'in-teressato senza curare che, della data fissata,
fosse dato avviso aquest'ultimo).
VEDI 200014902 541826
SEZ. 1 SENT. 15408 DEL 05/12/2001 RV. 550898
PRES. Corda M
REL. Cappuccio G
COD.PAR.722
PM. Golia A (Conf.)
RIC. Pref. Arezzo ed altro
RES. Turcu
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - T.U. immigrazione - Espulsione dello straniero
per mancata richiesta nei termini del permesso di soggiorno -
Elemen-
to soggettivo - Colpa - Ignoranza inevitabile del precetto -
Mera al-
legazione - Rilevanza - Esclusione - Prova
dell'errore scusabile - O-
nere a carico dell'interessato
- Sussistenza.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 5
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13
COST.
COD.CIV. ART. 2697
COD.PEN ART. 5
*COST.
L. DEL 24/11/1981 NUM. 689 ART. 3
*COST.
In tema di espulsione dello
straniero, e' onere dell'interessato che de-duca la mancanza di colpa nell'inosservanza del termine per la
richiesta delpermesso di soggiorno dare la prova della allegata ignoranza
inevitabiledella norma precettiva
che impone allo straniero di richiedere detto permes-so al questore
entro otto giorni dal suo ingresso in Italia, non
essendosufficiente la mera deduzione della non conoscenza della legge
italiana.
SEZ. 1 SENT. 15203 DEL 29/11/2001
RV. 550751
PRES. De Musis R
REL. Cappuccio G
COD.PAR.722
PM. Russo LA (Conf.)
RIC. Glsadys
RES. Min. Interno
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA - STRANIERI - Art. 14 T.U. immigrazione - Esecuzione
dell'espulsione - Trattenimento presso il centro di
permanenza tempo-
ranea e assistenza disposto dal questore -
Termine massimo di effica-
cia, una volta convalidato dal giudice - Potere di
reiterazione del
provvedimento di trattenimento - Esclusione -
Fondamento - Conseguen-
ze della scadenza del termine - Accompagnamento o respingimento
imme-
diati - Limiti.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 14
COST.
COSTITUZIONE ART. 13
In tema di esecuzione dell'espulsione nei
confronti dello straniero, iltrattenimento disposto dal
questore ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 286del 1998 - comportando, una volta
convalidato dal giudice, la permanenzadello straniero nel centro di assistenza per un periodo
complessivo di ventigiorni,
prorogabile di ulteriori dieci giorni qualora sia imminente
l'elimi-nazione dell'impedimento
all'espulsione o al respingimento - e' provvedimen-to incidente
sulla liberta' personale,
non suscettibile di reiterazione daparte
dell'autorita'
amministrazione una volta scaduto il termine
massimoprevisto dal legislatore; ne consegue che, decorso detto termine, l'accom-pagnamento od il respingimento dello straniero (verso lo Stato
appartenenzaovvero, quando non sia possibile, verso lo Stato di provenienza)
debbonotrovare immediata esecuzione, salva in ogni caso la
tutela di eventuali di-ritti fondamentali confligenti.
SEZ. U SENT. 15141 DEL 28/11/2001
RV. 550716
PRES. Carnevale C
REL. Salme' G
COD.PAR.242
PM. Maccarone V
(Conf.)
RIC. Min. Interno
RES. Citozi
100171
IMPUGNAZIONI CIVILI -
CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI
GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA')
- IN GENERE - Espulsione ammi-
nistrativa dello straniero - Decreto prefettizio di espulsione - Op-
posizione -
Procedimento -
Legittimazione processuale esclusiva del
Prefetto a contraddire - Anche
nel giudizio di cassazione.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13 BIS
COST.
D. LG. DEL 13/4/1999 NUM. 113 ART. 4
L. DEL 24/11/1981 NUM. 689 ART. 23
*COST.
R. D. DEL 30/10/1933 NUM. 1611 ART. 11
*COST.
E' inammissibile, perche' proposto da
organo statuale non legittimato"ex" art.
13-bis D.Lgs. 25 luglio
1998, n. 286 (T.U. immigrazione), intro-dotto dall'art.
4 D.Lgs. 13 aprile 1999, n.
113, il ricorso per cassazionedel
Ministero dell'interno avverso la pronuncia
giurisdizionale resa nelprocedimento
di opposizione al decreto di espulsione a carico dello stranie-ro, adottato dal Prefetto,
in quanto a quest'ultimo e' conferita - in ade-sione al modello procedimentale di cui all'art. 23 della legge n. 689
del1981 - l'esclusiva
legittimazione personale a contraddire l'opposizione del-lo straniero; legittimazione che si
riferisce anche al giudizio di cassazio-ne.
CONF 200009084 538962
CONF 200105537 545917
VEDI SU
200000118 541417
SEZ. 1 SENT. 14157 DEL 14/11/2001
RV. 550251
PRES. Rocchi A
REL. Celentano A
COD.PAR.722
PM. Ceniccola R
(Conf.)
RIC. Zhou
RES. Pref. Prov. Frosinone ed altro
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA - STRANIERI - Decreto di espulsione -
Impugnazione - Rito ca-
merale -
Principio del contraddittorio ai fini della
utilizzazione
dei documenti prodotti - Applicabilita' - Condizioni per
l'osservanza
- Possibilita' concessa alla parte di
approntare, in relazione ad
essi, le sue difese -
Sufficienza - Fattispecie.
093003
GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Rito camerale -
Nel procedimento di impugnazione del decreto prefettizio di
espulsio-
ne dello straniero - Principio del contraddittorio ai fini
della uti-
lizzazione dei documenti
prodotti - Applicabilita' - Condizioni per
l'osservanza - Possibilita' concessa alla parte di
approntare, in re-
lazione ad essi, le sue difese
- Sufficienza - Fattispecie.
COSTITUZIONE ART. 24
COSTITUZIONE ART. 111
COD.PROC.CIV. ART. 101
COST.
COD.PROC.CIV. ART. 737
COST.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13
COST.
Nel procedimento camerale "ex"
art. 737 cod. proc. civ. -
con cui sisvolge, stante l'espresso richiamo alla norma del codice di rito
contenutonell'art. 13 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, l'opposizione al
decretoprefettizio di espulsione
dello straniero -, affinche' il principio del con-traddittorio possa dirsi
rispettato e' necessario,
ma nel contempo suffi-ciente, che
gli scritti e i documenti prodotti da una delle parti, ed acqui-siti al fascicolo d'ufficio, siano posti a disposizione della
controparte eche, in relazione al
contenuto di essi, a quest'ultima venga offerta la pos-sibilita' di approntare le sue difese. (Nella specie il prefetto,
sebbenenon costituitosi in giudizio, aveva inviato una memoria con allegati
docu-menti, sui quali il ricorrente aveva avuto la
possibilita' di interloquire;nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha escluso che
l'uti-lizzazione di tali documenti
da parte del giudice ai fini della decisione dimerito integrasse la lamentata
violazione del contraddittorio).
VEDI 199600986 495764
VEDI 199803110 513934
VEDI 199805887 516426
SEZ. 1 SENT. 14152 DEL 14/11/2001
RV. 550249
PRES. De Musis R
REL. Cappuccio G
COD.PAR.722
PM. Russo LA (Diff.)
RIC. Pref. Lecco ed altro
RES. Grec
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Permesso di soggiorno - Termine
previsto dal
T.U. immigrazione
per la relativa richiesta - Carattere perentorio -
Derogabilita' per causa di forza maggiore - Prova - Onere a carico
dell'interessato - Genericita' dell'impedimento addotto
- Inidoneita'
- Fattispecie.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 5
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13
COST.
COD.CIV. ART. 2697
Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il termine di
ot-to giorni dall'ingresso nel territorio dello
Stato, entro il quale lo stra-niero
deve chiedere il permesso
di soggiorno al questore della provincia incui si trovi, ha carattere perentorio e la sua
inosservanza e' sanzionata,dal
successivo art. 13, secondo comma, lett. b), dello stesso D.Lgs., conl'espulsione amministrativa, a meno che il ritardo
nella richiesta sia dipe-so
da forza maggiore, la cui sussistenza deve
essere comprovata dall'inte-ressato
in base a
circostanze specifiche. (Nell'affermare il principio dicui in massima, la S.C. ha escluso che integrasse il caso di forza
maggiorel'impedimento derivante
dall'assistenza prestata, da epoca imprecisata ed inforza di un contratto di
lavoro, ad una persona anziana e
sola).
VEDI 200015174 542115
SEZ. 1 SENT. 14152 DEL 14/11/2001
RV. 550248
PRES. De Musis R
REL. Cappuccio G
COD.PAR.242
PM. Russo LA (Conf.)
RIC. Pref. Lecco ed altro
RES. Grec
100171
IMPUGNAZIONI CIVILI -
CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI
GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA')
- IN GENERE - Decreto prefettizio
di espulsione dello straniero - Opposizione - Procedimento -
Legitti-
mazione "ex" art. 13 - bis T.U.
immigrazione - In primo grado e in
cassazione -
Del Ministero dell'Interno - Esclusione - Personale del
Prefetto - Sussistenza.
COD.PROC.CIV. ART. 360
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13 BIS
COST.
D. LG. DEL 13/4/1999 NUM. 113 ART. 4
In materia di opposizione
al decreto prefettizio di
espulsione dellostraniero,
l'art. 13 -
bis del D.Lgs. 25 luglio
1998, n. 286 (introdottodall'art.
4 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113),
conferisce al prefetto, inadesione
al modello procedimentale di cui all'art. 23 della legge n. 689
del1981, esclusiva legittimazione personale a contraddire l'opposizione
dellostraniero,
legittimazione che si
riferisce anche al giudizio di cassazione;ne consegue che e' inammissibile
il ricorso per cassazione del Ministerodell'Interno avverso la pronuncia giurisdizionale
resa in esito a detto pro-cedimento di opposizione.
CONF 200009084 538962
CONF 200105537 545917
VEDI SU
200000118 541417
SEZ. 1 SENT. 13874 DEL 09/11/2001
RV. 550123
PRES. Losavio G
REL. Spagna Musso B COD.PAR.722
PM. Schiro' S (Conf.)
RIC. Herrera
RES. Pref. Pescara
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - T.U. immigrazione - Espulsione dello straniero
- Comunicazione all'interessato dell'avvio del
procedimento ammi-
nistrativo - Necessita' -
Esclusione - Fondamento.
L. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13
COST.
L. DEL 7/8/1990 NUM. 241 ART. 7
La necessita' di dare
comunicazione all'interessato dell'inizio del pro-cedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 7
della legge 7 agosto 1990, n.241,
non si estende alla
procedura di espulsione dello straniero, stante laspecialita' di quest'ultima, in relazione sia ai
motivi di ordine di pubbli-co
e di sicurezza dello Stato
ad essa sottesi sia ai caratteri di celerita'e speditezza
che ne connotano l'"iter"; tali
ragioni, ostative alla dettacomunicazione, sono tanto piu' ricorrenti
allorche' il procedimento diespulsione derivi dalla mancata richiesta nel termine prescritto del
per-messo di soggiorno da parte dello straniero, configurandosi in tal caso
ildecreto di espulsione come un
provvedimento obbligatorio e vincolato da par-te del prefetto.
SEZ. 1 SENT. 13871 DEL 09/11/2001
RV. 550121
PRES. Losavio G
REL. Losavio G
COD.PAR.162
PM. Schiro' S (Conf.)
RIC. Lucic
RES. Pref. Frosinone
138078 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE
DEGLI ATTI - DI ATTI PUB-
BLICI - Provvedimento prefettizio di
espulsione "ex" art. 13 T.U. im-
migrazione - Comunicazione all'interessato - In
copia conforme all'o-
riginale -
Legittimita' - Conseguenze - Necessita', nella copia con-
forme, della sottoscrizione
autografa del prefetto - Esclusione.
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA - STRANIERI - Provvedimento prefettizio
di espulsione - Comu-
nicazione all'interessato - In copia conforme all'originale -
Legit-
timita' -
Conseguenze - Necessita', nella copia conforme, della sot-
toscrizione autografa del
prefetto - Esclusione.
L. DEL 4/1/1968 NUM. 15 ART. 14
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13
COST.
Il provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero ben puo'
esse-re comunicato all'interessato in copia conforme formata dal pubblico
uffi-ciale autorizzato, atteso che
l'autenticazione a norma dell'art. 14 dellalegge 4 gennaio 1968, n. 15 offre la
certezza, fino a querela di falso, del-la
esistenza del provvedimento originale conforme e dell'autografa sot-toscrizione dell'organo competente.
(Nella specie il ricorrente
censuravache la copia conforme del provvedimento di espulsione a lui comunicata
nonrisultasse, anch'essa,
sottoscritta dal prefetto, ma da un funzionario dele-gato; la S.C.,
enunciando il principio di cui in massima, ha
respinto lacensura).
SEZ. 1 SENT. 13869 DEL 09/11/2001
RV. 550119
PRES. Rocchi A
REL. Fioretti FM
COD.PAR.263
PM. Ceniccola R
(Conf.)
RIC. Chabchoubi Sami Ben Jilani
RES. Pref. Lecco
132001
PROCEDIMENTI SPECIALI - IN GENERE - Procedimento
d'impugnazione del
provvedimento di espulsione
dello straniero - Termine a
difesa per
integrazione istanze
istruttorie - Ammissibilita' - Esclusione.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13
COST.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13 BIS
COST.
COD.PROC.CIV. ART. 737
COST.
Nel procedimento
conseguente all'impugnazione del provvedimento d'espul-sione dello straniero
(disciplinato dagli artt.
13 e 13 bis del D.Lgs. n.286 del
1998, con riferimento agli artt. 737 e segg. cod. proc. civ.) non
e'prevista la concessione di un "termine a
difesa" per consentire all'espulsodi integrare le istanze
istruttorie.
SEZ. 1 SENT. 13865 DEL 09/11/2001
RV. 550118
PRES. Losavio G
REL. Spagna Musso B COD.PAR.722
PM. Schiro' S (Conf.)
RIC. Sene
RES. Pref. Catania
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA - STRANIERI - T.U. immigrazione -
Convalida del provvedimento
del questore
"ex" art. 14 T.U. - Audizione dell'interessato - Obbli-
gatorieta', anche in ipotesi di declaratoria di
incompetenza da parte
del giudice -
Violazione - Nullita' insanabile - Rilevabilita' d'uf-
ficio - Sussistenza.
COSTITUZIONE ART. 24
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 14
COST.
COD.PROC.CIV. ART. 156
COD.PROC.CIV. ART. 157
In tema di espulsione dello straniero, la
convalida, ai sensi dell'art.14
del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, del
provvedimento del questore,richiede,
ancorche' il procedimento sia caratterizzato da
motivi di spedi-tezza e celerita',
la previa audizione dell'interessato, costituendo questa,non una mera facolta', ma un obbligo del giudice che attiene al
rispetto diun valore costituzionale, l'inviolabilita' del diritto alla
difesa in ognitipo di giudizio, a
nulla rilevando che, in esito al detto procedimento giu-risdizionale, il giudice abbia emesso una pronuncia
di incompetenza. La vio-lazione
di tale obbligo comporta una nullita'
insanabile, rilevabile anched'ufficio.
SEZ. 1 SENT. 13864 DEL 09/11/2001
RV. 550237
PRES. Rocchi A
REL. Fioretti FM
COD.PAR.722
PM. Apice U (Conf.)
RIC. Selami
RES. Min. Interno ed altro
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA - STRANIERI - T.U. immigrazione - Visto
di ingresso rilascia-
to sulla base di documenti falsi
- Conseguenze - Espulsione ammi-
nistrativa.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 4
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 5
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13
COST.
Lo straniero che entri in Italia con un visto di ingresso rilasciato
sul-la base di documentazione
falsa devesi considerare entrato nel territoriodello Stato sottraendosi ai controlli di
frontiera, e quindi puo' essere le-gittimamente espulso dal Prefetto, atteso che il termine
"sottrarsi" - im-piegato
nell'art. 13, secondo comma, lett. a), del D.Lgs. 25 luglio 1998,
n.286 - significa, non
soltanto sfuggire, ma anche vanificare l'efficacia dicontrolli aventi la finalita' di impedire in ogni caso ingressi irregolari.
SEZ. 1 SENT. 13817 DEL 08/11/2001
RV. 550083
PRES. Cappuccio G
REL. Cappuccio G
COD.PAR.722
PM. Pivetti M (Conf.)
RIC. Guri
RES. Min. Interno
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA - STRANIERI - T.U. sull'immigrazione -
Espulsione amministra-
tiva dello straniero
- Decreto - Comunicazione all'interessato - Ob-
bligo di traduzione nella lingua del paese di
origine dello straniero
o in altra lingua dallo stesso conosciuta e, solo in caso di
impossi-
bilita', in lingua francese, inglese o spagnola
- Inosservanza - Con-
seguenze - Illegittimita' del decreto di
espulsione - Sanatoria della
nullita' per proposizione di tempestivo ricorso giurisdizionale -
Esclusione.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13 COMMA 7
COST.
In tema di espulsione amministrativa dello straniero, la
"ratio" dell'ar-t.
13, comma settimo, del D.Lgs. n. 286 del 1998, il quale dispone che ilrelativo decreto, come ogni altro concernente l'ingresso, il soggiorno el'espulsione, vanno comunicati all'interessato unitamente alle modalita'
diimpugnazione e ad una traduzione
in una lingua a lui conosciuta, ovvero, ovenon sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola, e'
quella di con-sentire allo straniero la comprensione della misura
e l'apprestamento delladifesa.
Ne consegue che la
traduzione si configura come condizione di vali-dita' del provvedimento, e che la emissione del provvedimento
stesso in lin-gua italiana accompagnato dalla traduzione in lingua inglese presuppone, apena di nullita' del decreto, l'acquisizione
della prova della conoscenza daparte
dello straniero di tali lingue, ovvero la giustificazione della impos-sibilita' della traduzione in
una lingua a lui conosciuta, senza che possaconfigurarsi la sanatoria della nullita' in caso si proposizione del
ricor-so avverso il provvedimento
di cui si tratta. (Nella specie, la S.C. ha cas-sato la
decisione del giudice di
merito che aveva rigettato la opposizioneal decreto di espulsione di un albanese, emesso in lingua
italiana ed accom-pagnato da una sintesi del contenuto dello stesso in lingua inglese,
senzache esistesse agli atti la prova della conoscenza da
parte dell'interessatodella lingua italiana ne' di quella inglese).
VEDI 200009078 538956
VEDI 200013888 543297
VEDI:RIFMC
SEZ. 1 SENT. 12803 DEL 19/10/2001
RV. 549773
PRES. Cappuccio G
REL. Vitrone U
COD.PAR.722
PM. Pivetti M (Conf.)
RIC. Cruz
RES. Min. Interno ed altro
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - T.U. immigrazione - Fase procedimentale prece-
dente l'espulsione dello straniero - Presenza di un interprete - Ne-
cessita' - Esclusione.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13
COST.
Nel procedimento amministrativo che precede l'emissione del decreto
diespulsione dello straniero da
parte del prefetto non e' prevista la necessi-ta' della presenza di un
interprete.
SEZ. 1 SENT. 12803 DEL 19/10/2001
RV. 549772
PRES. Cappuccio G
REL. Vitrone U
COD.PAR.722
PM. Pivetti M (Conf.)
RIC. Cruz
RES. Min. Interno ed altro
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - T.U.
immigrazione - Espulsione amministrativa
dello straniero - Comunicazione
all'interessato dell'avvio del proce-
dimento amministrativo -
Necessita' - Esclusione - Fondamento.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13
COST.
L. DEL 7/8/1990 NUM. 241 ART. 7
Nel procedimento prefettizio di espulsione dello
straniero trattenutosiin Italia
senza aver chiesto il permesso di soggiorno e' ravvisabile la pre-senza delle particolari esigenze di celerita' contemplate, in via
generale,dall'art. 7 della legge 7 agosto
1990, n. 241 come ragione di impedimentoalla comunicazione all'interessato
dell'avvio del procedimento medesimo.
VEDI:RIFMC
SEZ. 1 SENT. 12795 DEL 19/10/2001
RV. 549765
PRES. Grieco A
REL. Cappuccio G COD.PAR.722
PM. Cafiero D (Conf.)
RIC. Ademaj
RES. Pref. Catania
116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Procedimento
d'espulsione ex D.Lgs n. 286 del
1998 - Avviso di avvio -
Necessita' - Esclusione.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13 BIS
COST.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 14
COST.
D. LG. DEL 7/8/1990 NUM. 241 ART. 3
COST.
Nel procedimento d'espulsione, disciplinato dal D.Lgs.
n. 286 del 1998,sono insite le esigenze di
celerita', dimostrate sia dai tempi brevissimiprevisti per la fase giudiziaria (art. 13 bis), sia
dall'esclusione dellasospensione
cautelare
dell'espulsione (Corte cost. n. 161 del 2000), siadall'esecuzione normalmente immediata dell'espulsione
(art. 14). Ne consegueche il procedimento amministrativo avviato in mancanza di
avviso non viola ladisposizione
dell'art. 7 del D.Lgs. n. 241 del 1990, la quale
prevede taleavviso "ove non sussistano ragioni d'impedimento, derivanti da
particolariesigenze di celerita' del procedimento".
SEZ. 1 SENT. 12585 DEL 16/10/2001
RV. 549644
PRES. Grieco A
REL. Panebianco UR COD.PAR.722
PM. Martone A (Conf.)
RIC. Duman
RES. Min. Interno ed altro
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Regolamento CE n. 574/1999 del 12 marzo
1999
del Consiglio sull'attraversamento delle frontiere esterne degli
Sta-
ti membri -
Portata - Collegamento con il visto rilasciato, in forza
di specifici
accordi, da uno Stato appartenente all'Unione
europea
(artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 286 del
1998) - Esclusione.
L. DEL 6/3/1998 NUM. 40 ART. 4
L. DEL 6/3/1998 NUM. 40 ART. 5
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 4
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 5
REG. CONSIGLIO CEE DEL 12/3/1999 NUM. 574
Il visto che da' titolo al rilascio del permesso
di soggiorno in favoredello
straniero e' quello rilasciato, sulla base di specifici accordi, da u-no
Stato membro
appartenente all'Unione europea ai sensi degli artt. 4 e 5della legge 6 marzo 1998,
n. 40 (ora trasfusi negli artt. 4 e 5 del D.Lgs.25 luglio 1998, n. 286); ne consegue che non abilita al
rilascio del permes-so di
soggiorno il visto rilasciato da uno Stato membro, in favore di citta-dini di paesi terzi, per un soggiorno non
superiore a tre mesi o per il sem-plice
transito ai sensi del regolamento
CE n. 574/1999 del 12 marzo 1999del
Consiglio, e che consente esclusivamente l'attraversamento
delle fron-tiere esterne degli Stati membri.
VEDI:RIFMC
SEZ. 1 SENT. 12581 DEL 16/10/2001
RV. 549640
PRES. Cappuccio G
REL. Vitrone U
COD.PAR.722
PM. Pivetti M (Conf.)
RIC. Min. Interno ed altra
RES. Nabbah
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Art. 13 T.U.
immigrazione - Decreto di espul-
sione - Obbligo di traduzione nella lingua
del paese di origine dello
straniero o
in altra lingua da lui conosciuta e, solo in caso di im-
possibilita', in lingua francese, inglese o spagnola
- Inosservanza -
Conseguenze -
Illegittimita' del decreto di espulsione - Sanatoria
della nullita' per proposizione di tempestivo
ricorso giurisdizionale
- Esclusione -
Fattispecie.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13 COMMA 7
COST.
COSTITUZIONE ART. 24
COD.PROC.CIV. ART. 156 COMMA 3
L'art. 13, settimo comma, del testo unico sull'immigrazione (approvatocon D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) prevede,
al fine di consentire allo stra-niero
la comprensione della
misura e l'apprestamento del diritto di difesa,l'obbligo per l'autorita'
amministrativa di
comunicare all'interessato ildecreto
di espulsione unitamente ad
una traduzione in una lingua da lui co-nosciuta e, solo ove cio' non sia possibile, in lingua
francese, inglese ospagnola; ne deriva che e' affetto da nullita' il
provvedimento di espulsioneprivo
di traduzione nella lingua conosciuta dallo straniero ancorche'
accom-pagnato dalla traduzione in lingua francese, inglese
o spagnola ma senza lapreventiva
giustificazione dell'impossibilita' di rendere compiutamente notoil provvedimento al suo destinatario nella
lingua da lui conosciuta. Ne' ta-le
nullita' e' sanata dalla proposizione da parte
dell'interessato di tem-pestivo
ricorso avverso il decreto di espulsione. (Nella specie
il decretoprefettizio era stato tradotto in lingua inglese, e non
nella lingua araba,l'unica nota allo straniero).
VEDI 200009078 538956
SEZ. 1 SENT. 12350 DEL 09/10/2001
RV. 549565
PRES. Cappuccio G
REL. Vitrone U
COD.PAR.242
PM. Pivetti M (Conf.)
RIC. Min. Interno ed altra
RES. Racu
100143
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO -
QUESTIONI NUOVE - Espulsione dello straniero - Conoscenza della lin-
gua italiana
ai fini dell'insussistenza dell'obbligo di
traduzione
del relativo
decreto - Rilevabilita' d'ufficio - Esclusione - Natura
di eccezione in senso proprio - Sussistenza - Conseguenze -
Deducibi-
lita' per la prima volta in
cassazione - Esclusione.
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Espulsione
dello straniero - Conoscenza della
lingua italiana ai fini dell'insussistenza
dell'obbligo di traduzione
del relativo
decreto - Rilevabilita' d'ufficio - Esclusione - Natura
di eccezione in senso proprio - Sussistenza - Conseguenze -
Deducibi-
lita' per la prima volta in
cassazione - Esclusione.
COD.PROC.CIV. ART. 360
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13 COMMA 7
COST.
La conoscenza da parte dello straniero raggiunto da decreto di
espulsionedella lingua italiana -
rilevante ai fini di ritenere non operante l'obbligoper l'autorita' amministrativa
di accompagnare tale decreto con una tradu-zione in una lingua conosciuta dallo
straniero (o, ove cio' non sia possibi-le, in francese,
inglese o spagnolo) - non integra una questione rilevabiled'ufficio, ma ha natura di eccezione in senso proprio; e' pertanto
inammis-sibile la deduzione di tale circostanza per la prima volta nel giudizio
dicassazione, trattandosi di questione nuova.
SEZ. 1 SENT. 11624 DEL 17/09/2001
RV. 549252
PRES. Carnevale C REL.
Proto V
COD.PAR.722
PM. Apice U (Conf.)
RIC. Zhupa Hajdine ed altro
RES. Procuratore generale Corte appello Ancona ed altro
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Minore straniero nel territorio italiano - Au-
torizzazione del Tribunale per i minorenni
all'ingresso o alla perma-
nenza del familiare "ex" art. 31
D.Lgs. n. 286 del 1998 - Correlazio-
ne alla
sussistenza di situazioni eccezionali - Necessita' - Diritto
del minore ad essere educato
nell'ambito della propria famiglia -
Salvezza.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 19
*COST.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 31
In materia di condizione giuridica del minore
straniero che trovasi nelterritorio
italiano, l'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza del
fa-miliare per un periodo di tempo determinato, potendo essere rilasciata
dalTribunale per i
minorenni - ai sensi dell'art. 31, comma terzo, del D.Lgs.n. 286 del 1998 - solo per gravi motivi connessi con lo sviluppo
psicofisi-co e tenuto conto
dell'eta' e delle condizioni di salute del minore, e' cor-relata esclusivamente alla sussistenza di situazioni eccezionali, le qualinon possono assumere carattere di normalita' e stabilita'. Ne' siffatta
in-terpretazione contrasta con il
diritto del minore ad essere educato nell'am-bito della
propria famiglia, atteso
che - ai sensi dell'art. 19, comma se-condo, lett. a) del citato D.Lgs. - il minore ha diritto di seguire
il geni-tore espulso nel luogo di destinazione.
VEDI 200009327 541076
SEZ. L SENT. 09407 DEL 11/07/2001
RV. 548090
PRES. Trezza V
REL. Toffoli S
COD.PAR.154
PM. Napoletano G
(Conf.)
RIC. Tomas Srl
RES. Koziol
103380
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO
- SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE -
Lavoratori stranieri (extracomunitari) - Scadenza
del permesso di la-
voro o di soggiorno - Divieto per il datore di
lavoro di "occupare"
il lavoratore - Conseguenze - Impossibilita' della prestazione
di la-
voro - Sospensione di ogni effetto giuridico ed economico del
rappor-
to -
Configurabilita' - Risoluzione di diritto -
Insussistenza -
Disciplina in ordine al giustificato motivo di
licenziamento - Appli-
cabilita'.
L. DEL 30/12/1986 NUM. 943
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286
COD.CIV. ART. 1256
COD.CIV. ART. 1258
COD.CIV. ART. 1463
COD.CIV. ART. 1464
La scadenza del permesso di
lavoro o di soggiorno determina l'impossibi-lita' sopravvenuta della prestazione (o una situazione alla stessa
assimila-bile), in relazione al divieto per il datore di lavoro di occupare alleproprie dipendenze lavoratori
extracomunitari sprovvisti di autorizzazioneal lavoro
(art. 12, comma secondo, legge 30 dicembre 1986
n. 943), oppureprivi di permesso
di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocatoo annullato (art. 22, comma
decimo, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286), divietoche non osta alla
mera pendenza del rapporto di lavoro, ma ne preclude l'e-secuzione. Detta
impossibilita', in applicazione dei principi enunciati dallagiurisprudenza per altri casi di impossibilita' della prestazione lavorati-va, non determina la risoluzione di diritto del rapporto, ma la sua
sospen-sione ad ogni effetto economico e giuridico, e
puo' costituire giustificatomotivo
di licenziamento ex art. 3 legge 15 luglio 1966 n. 604
(restandoescluso il diritto alla
retribuzione durante il periodo di preavviso, nelperdurare della mancata
prestazione).
VEDI 199201970 475785
VEDI 199500266 489620
VEDI 199600603 495582
VEDI 199810128 519669
VEDI 199812719 521809
SEZ. L SENT. 09407 DEL 11/07/2001
RV. 548089
PRES. Trezza V REL.
Toffoli S
COD.PAR.154
PM. Napoletano G
(Conf.)
RIC. Tomas Srl
RES. Koziol
103231
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO
- COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL
RAPPORTO -
A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - Lavoratori stranieri
(extracomunitari) -
Disciplina relativa ai contratti a termine - Ap-
plicabilita' - Forma scritta - Surrogabilita' da
atti relativi al ri-
lascio dei permessi di lavoro
o soggiorno - Esclusione.
L. DEL 18/4/1962 NUM. 230
L. DEL 30/12/1986 NUM. 943
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286
La disciplina relativa ai contratti di lavoro a tempo
determinato trovapiena
applicazione anche nei confronti
dei lavoratori stranieri e il requi-sito
della fissazione del termine con atto scritto non puo' essere
surrogatodagli atti dell'autorita' amministrativa relativi al rilascio dei
permessidi lavoro o di soggiorno (anche in caso di
permessi per lavoro stagionale).
VEDI 199311173 484295
VEDI SU
200000062 535177
SEZ. 1 SENT. 09264 DEL 07/07/2001
RV. 550791
PRES. Carnevale C
REL. Vitrone U
COD.PAR.722
PM. Pivetti M (Conf.)
RIC. Min. Interno ed altro
RES. Alab'iev Pablo
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA - STRANIERI - T.U. sull'immigrazione -
Espulsione amministra-
tiva dello straniero
- Decreto - Comunicazione all'interessato - Ob-
bligo di traduzione ex art. 13, comma settimo, D. Lgs. n. 286 del
1998 - Portata - Conseguenze - Provvedimento tradotto
in lingua in-
glese, senza giustificazione
della impossibilita' della
traduzione
nella lingua di origine dello straniero o in una lingua dallo stesso
conosciuta - Obbligo di annullamento da parte del
giudice - Consegui-
mento dello scopo dell'atto a seguito di avvenuta presentazione di
ricorso nei confronti dello
stesso - Sanatoria - Configurabilita' -
Esclusione.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13 COMMA 7
COST.
In tema di espulsione amministrativa dello straniero, la
"ratio" delladisposizione dell'art. 13, comma settimo, del D.Lgs. n.
288 del 1988 la qualeprevede
l'obbligo per l'autorita' amministrativa
di comunicare all'interes-sato
ogni atto concernente l'espulsione
unitamente alle modalita' di im-pugnazione e ad una traduzione in una lingua a lui
conosciuta, e, solo ovecio' non
sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola, e' quella
diconsentire allo straniero la
comprensione della misura
adottata nei suoiconfronti ai fini
dell'apprestamento della difesa. Pertanto, lede il dirittoalla difesa il provvedimento che sia tradotto nella lingua inglese senza
lapreventiva giustificazione della impossibilita' di traduzione nella linguadel paese di origine dell'interessato o comunque in un'altra
lingua dallostesso conosciuta. Ne
deriva il conseguente obbligo per il giudice di annul-lare detto provvedimento, senza che possa invocarsi
la sanatoria per l'even-tuale
raggiungimento dello scopo dell'atto quando lo straniero abbia
presen-tato tempestivo ricorso.
VEDI 200009003 538951
VEDI 200009078 538956
SEZ. 1 SENT. 07599 DEL 05/06/2001
RV. 548191
PRES. Carnevale C
REL. Vitrone U
COD.PAR.722
PM. Pivetti M (Conf.)
RIC. Jon
RES. Prefetto di Udine
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA - STRANIERI - Termine perentorio -
Decorrenza - Presupposti -
Conoscibilita' effettiva - Traduzione - Inclusione - Idoneita' - Ac-
certamento del giudice di merito - Fattispecie in tema di decreto di
espulsione dello
straniero.
133003
PROCEDIMENTO CIVILE -
ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - IN GENERE -
Termine perentorio - Decorrenza - Presupposti -
Conoscibilita' effet-
tiva - Traduzione - Inclusione - Idoneita' - Accertamento del
giudice
di merito -
Fattispecie in tema di decreto di espulsione dello stra-
niero.
L. DEL 25/7/1998 NUM. 286
Allorquando la legge fissa
un termine perentorio facendolo decorrere dalcompimento di un determinato atto, e' necessario che il medesimo sia
effet-tivamente compiuto, non contenga vizi e sia portato a conoscenza del
soggettonei cui confronti decorre il termine; a tal
fine, quando il destinatario e'straniero,
la traduzione dell'atto e'
necessaria per assicurare l'effettivaconoscibilita' dell'atto; e'
riservato al giudice di merito, e se adeguata-mente motivato
e' incensurabile in sede di
legittimita', l'accertamento sela
parzialita' o l'assenza della traduzione abbiano in
concreto costituitoun
ostacolo atto a impedire la
decorrenza del termine (nella specie la S.C.ha confermato la
decisione di merito che aveva ritenuto ritualmente decorsoil termine per impugnare il decreto di espulsione destinato a cittadino
ru-meno, in un caso in cui il decreto - con traduzione in
inglese riportatasinteticamente
nella relata di notifica - era
pervenuto a conoscenza deldestinatario
che se ne era disinteressato senza mai affermare di averne avu-to
conoscenza).
* EDITA *
SEZ. 1 SENT. 05537 DEL 13/04/2001
RV. 545918
PRES. Grieco A
REL. Panebianco UR COD.PAR.116
PM. Ceniccola R
(Diff.)
RIC. Matos Matos
RES. Min. Interno ed altro
082134
FAMIGLIA - MATRIMONIO -
CONTRATTO ALL'ESTERO - IN GENERE - Da citta-
dino italiano - Nel
rispetto delle forme previste dalla "lex loci" -
Idoneita' a
produrre effetti nell'ordinamento italiano - Sussistenza
- Matrimonio
contratto in violazione del requisito della liberta' di
stato -
Rilevanza del vizio in mancanza di pronuncia di nullita' del
matrimonio medesimo - Esclusione -
Conseguenze - Espulsione ammi-
nistrativa di straniera coniugata all'estero con
cittadino, vincolato
da un precedente
matrimonio, e con questo convivente in Italia - Le-
gittimita' - Esclusione - Art. 19 lett. c) T.U. n.
286 del 1998 - Ap-
plicabilita'.
COD.CIV. ART. 115
COD.CIV. ART. 117
COD.CIV. ART. 86
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 19
*COST.
Il matrimonio celebrato
all'estero tra cittadini italiani e tra italianie stranieri,
secondo le forme previste
dalla legge straniera, ha immediatavalidita' nel nostro ordinamento, e, quantunque
sia stato contratto - inviolazione
dell'art. 86 cod. civ. - da chi non aveva liberta'
di stato, e'destinato a produrre effetti finche' non sia impugnato da uno dei soggettilegittimati (tra cui anche il
pubblico ministero) e non sia emessa la pro-nuncia del
giudice di nullita'. Ne
consegue che - stante il
divieto diespulsione previsto
dall'art. 19 lett. c) del D.Lgs. n. 286 del 1998 per glistranieri conviventi con il coniuge di
nazionalita' italiana - e' illegitti-mo
il provvedimento di espulsione nei confronti della cittadina
stranieraconiugata, a seguito di matrimonio contratto
all'estero, con cittadino ita-liano,
benche' quest'ultimo fosse vincolato da un matrimonio precedente,
nonpotendo il matrimonio celebrato
all'estero considerarsi immediatamente privodi effetti
dall'autorita'
amministrativa finche' non sia intervenuta unasentenza del giudice competente a decidere, con
efficacia di giudicato, del-la nullita' del matrimonio.
* EDITA *
VEDI:RIFMC
SEZ. 1 SENT. 05537 DEL 13/04/2001
RV. 545917
PRES. Grieco A REL.
Panebianco UR COD.PAR.242
PM. Ceniccola R
(Conf.)
RIC. Matos Matos
RES. Min. Interno ed altro
100171
IMPUGNAZIONI CIVILI -
CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI
GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA')
- IN GENERE - Espulsione ammi-
nistrativa dello straniero - Decreto prefettizio di espulsione - Op-
posizione -
Procedimento -
Legittimazione processuale esclusiva del
Prefetto a contraddire - Anche
nel giudizio di cassazione.
COD.PROC.CIV. ART. 360
COD.PROC.CIV. ART. 370
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13 BIS
COST.
D. LG. DEL 13/4/1999 NUM. 113 ART. 4
In materia di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione
del-lo straniero, l'art. 13 bis
del D.Lgs. n. 286 del 1998, introdotto dall'art.4 del D.Lgs. n. 113 del 1999, in adesione al modello
procedimentale di cuiall'art. 23
della legge n. 689 del 1981 conferisce al Prefetto esclusiva
le-gittimazione personale a
contraddire l'opposizione dello straniero, legitti-mazione che si riferisce
anche al giudizio di cassazione.
CONF 200013653 540976
* EDITA *
SEZ. 1 SENT. 01714 DEL 07/02/2001
RV. 544153
PRES. Carnevale C
REL. Criscuolo A
COD.PAR.722
PM. Golia A (Conf.)
RIC. Maitnate
RES. Min. dell'Interno e altro
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Permesso di soggiorno per motivi
familiari -
Diritto a chiedere il
ricongiungimento - Sussistenza - Fondamento.
063283
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE
DELLO) - Per-
messo di soggiorno per
motivi familiari - Diritto a chiedere il ri-
congiungimento - Sussistenza -
Fondamento.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 28
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 29
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 30
Il diritto a chiedere il
ricongiungimento familiare spetta non solo allostraniero titolare di permesso di soggiorno, rilasciato per lavoro
subordi-nato o autonomo ovvero per asilo, studio o motivi religiosi, ma anche
allostraniero in possesso di permesso di soggiorno per
motivi familiari; infat-ti,
quest'ultimo ha la stessa
durata del permesso di soggiorno del familia-re, e' rinnovabile con esso e consente lo svolgimento delle
stesse attivita'di modo che le due situazioni giuridiche vengono a
coincidere ed un lorotrattamento differenziato non sarebbe costituzionalmente legittimo.
VEDI 200009793 541082
* ANNOTATA *
VEDI:RIFMC
SEZ. 1 SENT. 00052 DEL 03/01/2001
RV. 542931
PRES. Finocchiaro A REL. Berruti
GM
COD.PAR.212
PM. Ceniccola R
(Conf.)
RIC. Sabal
RES. Prefetto Prov. Sassari
092088
GIURISDIZIONE CIVILE -
STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE -
Espulsione amministrativa dello straniero - Decisione di primo
grado
in ordine al
ricorso avverso il decreto di espulsione - Reclamabili-
ta' - Esclusione -
Illegittimita' costituzionale della relativa nor-
mativa - Configurabilita' -
Esclusione - Fondamento.
100171
IMPUGNAZIONI CIVILI -
CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI
GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE -
Decisione sul ricorso
avverso il decreto prefettizio di espulsione
dello straniero - Ricor-
ribilita' ex art. 111 cost. -
Ammissibilita' -
Reclamabilita' -
Esclusione -
Illegittimita' costituzionale della relativa disciplina
- Configurabilita' -
Esclusione - Fondamento.
COSTITUZIONE ART. 24
COSTITUZIONE ART. 111
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13
COST.
D. LG. DEL 13/4/1999 NUM. 113 ART. 4
In tema di espulsione amministrativa dello
straniero, a norma dell'art.13
D.Lgs n. 86 del 1998, introdotto dall'art. 4 D.Lgs n. 113 del 1999,
ilprovvedimento del giudice di primo grado adottato in
seguito a ricorso pro-posto
avverso il decreto
prefettizio di espulsione non e' piu' reclamabile,bensi' solo ricorribile in
cassazione, senza che sia percio' prospettabileun dubbio di legittimita' costituzionale
in relazione alla norma soprarichiamata, atteso che la costituzione non prevede
il diritto ad un'impugna-tiva
di merito e
che il diritto di difesa puo' ben essere garantito da unsolo grado di merito e dal controllo di legittimita' previsto dall'art.
111cost.
SEZ. 1 SENT. 15184 DEL 24/11/2000
RV. 542124
PRES. Olla G
REL. Giuliani P
COD.PAR.722
PM. Maccarone V
(Conf.)
RIC. Min. Interno
RES. Paredes
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Permesso di soggiorno - Mancata
richiesta di
rinnovo entro il
sessantunesimo giorno dall'entrata in vigore della
legge n. 40/1998 - Conseguenze
- Espulsione amministrativa.
L. DEL 3/6/1998 NUM. 40 ART. 11
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13 COMMA 2 LETT. B COST.
L'espulsione
amministrativa dello straniero a norma dell'articolo 11,comma secondo
lett. b), ult. parte della legge n. 40 del 1998,
riprodottonell'articolo 13, comma secondo, lett. b), ult. parte del D.Lgs.n. 286 del1998 puo' essere disposta
dal Prefetto a partire dal sessantunesimo giornodalla data di entrata
in vigore della predetta legge senza che lo stranieromedesimo abbia provveduto
a chiedere il rinnovo del
permesso di soggiornoscaduto anteriormente a tale data (27 marzo 1998).
VEDI 199906374 529245
VEDI:RIFMC
SEZ. 1 SENT. 15174 DEL 24/11/2000
RV. 542115
PRES. Carnevale C
REL. Panebianco UR COD.PAR.722
PM. Martone A (Conf.)
RIC. Novosad
RES. Pref. Isernia
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Permesso di soggiorno - Termine previsto dalla
legge n. 40 del 1998 per la relativa
richiesta - Carattere perentorio
- Derogabilita'
per comprovata causa di forza maggiore, caso fortui-
to, stato di
necessita' o mancata conoscenza della lingua italiana -
Rilevanza - Esclusione.
L. DEL 3/6/1998 NUM. 40 ART. 5
L. DEL 3/6/1998 NUM. 40 ART. 11
Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 40 del 1998, il permesso di soggiornodeve essere richiesto
al Questore della provincia in cui lo straniero
sitrovi entro otto giorni
dall'ingresso dello stesso nel territorio dello Sta-to, mentre la mancata richiesta di tale permesso nel termine predetto e'sanzionata, dal successivo art.
11, comma secondo, della stessa legge, conla espulsione.
Il termine di cui al citato
art. 5 ha carattere perentorio,senza
che sia di ostacolo a tale
qualificazione la prevista possibilita' dideroga allo
stesso in presenza di cause di forza maggiore,
caso fortuito,ovvero di stato di necessita' o in caso di mancata conoscenza della
linguaitaliana, circostanze la cui sussistenza deve essere provata dall'interes-sato.
* EDITA *
SEZ. 3 SENT. 15078 DEL 22/11/2000
RV. 542018
PRES. Fiduccia G
REL. Amatucci A
COD.PAR.744
PM. Palmieri R (Conf.)
RIC. Kayyale Ayman
RES. Ordine Medici Odontoiatri Firenze ed altri
135022
PROFESSIONISTI -
PROFESSIONI SANITARIE - DENTISTI ED ODONTOTECNICI -
Medico di nazionalita' Siriana - Scambio di note fra Italia e R.A.U.
del 30 gennaio - 28 maggio 1958 - Iscrizione nell'albo degli
odontoi-
atri - Diritto -
Sussistenza.
D. LG. C. P. S. DEL 13/9/1946 NUM. 233 ART. 9
D. L. DEL 30/12/1989 NUM. 416
L. DEL 28/2/1990 NUM. 39
*COST.
D. LG. DEL 25/6/1998 NUM. 286
La professione
odontoiatrica e' professione medica, poiche' si concreta,nei limiti del suo specifico oggetto, nell'esercizio delle stesse
attivita'di prevenzione, diagnosi
e cura che connotano l'esercizio di ogni professio-ne medica. Consegue che il medico di nazionalita' Siriana che
abbia ottenutoil titolo di
abilitazione in Siria ha diritto all'iscrizione nell'albo degliodontoiatri in Italia, sulla base dello scambio di note del 30 gennaio -
28maggio 1958 tra l'Italia e la Repubblica
Araba Unita, che la Siria
hadichiarato di considerare operante con nota del 7 giugno 1966 -
prevedentel'applicazione del principio di reciprocita'
della professione medica - edell'art.
9, comma secondo del D.Lgs. del Capo Provvisorio
dello Stato del13 settembre 1946,
n. 233 (nel caso di specie la Corte ha accolto il ricorsoe, pronunziando nel merito, ha
annullato il provvedimento con il quale erastata disposta la cancellazione
dell'iscrizione nell'albo degli odontoiatri).
SEZ. 1 SENT. 15071 DEL 22/11/2000
RV. 542007
PRES. Annunziata M
REL. Adamo M
COD.PAR.722
PM. Frazzini O (Conf.)
RIC. Min. Interno
RES. Helidon
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Procedimento conseguente al ricorso avverso il
decreto prefettizio d'espulsione
dello straniero - Integrazione del
contraddittorio nei confronti dell'Amministrazione - Necessita' - O-
messa integrazione -
Conseguenze.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286
Il giudizio conseguente al ricorso avverso il decreto prefettiziod'espulsione dello straniero ha
natura contenziosa e si svolge nelle formedel procedimento
camerale di cui agli artt. 737 e segg. cod. proc. civ.,sicche' e' radicalmente nullo, per violazione del principio del
contraddit-torio, il provvedimento emesso dal giudice senza
che sia stato integrato ilcontraddittorio nei confronti
dell'Amministrazione.
VEDI 199901082 523179
SEZ. 1 SENT. 14911 DEL 17/11/2000
RV. 541836
PRES. Annunziata M
REL. Morelli MR
COD.PAR.738
PM. Russo LA (Diff.)
RIC. HASANOVIC
RES. PREF. GORIZIA
254001
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE - Espulsione amministrativa dello
straniero -
Decreto prefettizio -
Ricorso all'autorita' giudiziaria
ex art. 13 comma
ottavo della legge 286/98 - Termine - Carattere pe-
rentorio -
Configurabilita' - Carattere ordinatorio - Esclusione -
Contrasto con principi
costituzionali - Esclusione.
L. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13 COMMA 8
COST.
In tema di provvedimenti amministrativi di espulsione dello straniero
dalterritorio nazionale, il termine per la presentazione del
ricorso all'auto-rita'
giudiziaria avverso il decreto
prefettizio di espulsione (art. 13,comma ottavo del D.Lgs. 286/98) ha natura perentoria e non
meramente ordina-toria, senza che tale natura possa in alcun modo
ritenersi in contrasto conalcuno
dei principi costituzionali dettati in tema di diritto di difesa,rientrando nella discrezionalita'
del legislatore la
determinazione delladurata
(piu' o meno breve) dei termini processuali. (Cfr. Corte cost. nn.198 e
227 del 2000).
VEDI 199901082 523179
VEDI 200004995 535790
VEDI:RIFMC
SEZ. 1 SENT. 14908 DEL 17/11/2000
RV. 541833
PRES. Olla G
REL. Giuliani P
COD.PAR.242
PM. Maccarone V
(Conf.)
RIC. Gocevski
RES. Prefetto Milano
100189
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - SOTTOSCRI-
ZIONE -
Ricorso proposto avverso la sentenza resa nel
procedimento
d'opposizione al provvedimento
d'espulsione dello
straniero - Sot-
toscrizione da parte di
avvocato iscritto in apposito albo e munito
di procura speciale -
Necessita'.
COD.PROC.CIV. ART. 365
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13 BIS
COST.
D. LG. DEL 13/4/1999 NUM. 113 ART. 4
L'art. 13 bis, comma
quarto, del D.Lgs. n. 286 del 1998
(introdottodall'art. 4 del D.Lgs. n. 113 del 1999) nel prevedere come impugnabile
percassazione la pronuncia giurisdizionale resa nel
procedimento d'opposizioneavverso
il decreto d'espulsione amministrativa dello straniero (adottato
dalPrefetto ai sensi del comma
secondo, lett. b, dell'art. 13 del menzionatoD.Lgv. n. 286 del
1998), non contiene alcuna espressa statuizione contrariache deroghi alla norma generale contenuta nell'art. 365 cod. proc. civ..
Nederiva che il ricorso per
cassazione avverso tale pronuncia deve essere sot-toscritto, a
pena d'inammissibilita', da un avvocato iscritto nell'appositoalbo e
munito di procura speciale.
VEDI 198005908 409702
VEDI:RIFMC
SEZ. 1 SENT. 14902 DEL 17/11/2000
RV. 541826
PRES. Finocchiaro A
REL. Berruti GM
COD.PAR.722
PM. Ceniccola R
(Conf.)
RIC. Szabo
RES. Prefetto Sassari
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Procedimento conseguente al ricorso avverso il
decreto prefettizio d'espulsione dello
straniero - Audizione dell'in-
teressato - Necessita' - Rigetto del ricorso per
tardivita' senza au-
dizione dell'interessato -
Ammissibilita' - Esclusione.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13
COST.
Nel procedimento conseguente al ricorso avverso il decreto prefettiziod'espulsione dello straniero, il giudice deve in
ogni caso (a norma dell'ar-t.
13 del D.Lgs. n. 286 del 1998) sentire l'interessato e non puo',
senzatale audizione, decidere con
decreto che rigetti il ricorso, sul solo rilie-vo del ritardo
dell'istanza di soggiorno rispetto al termine di otto giorni(stabilito dalla
legge) dall'ingresso in Italia.
SEZ. 1 SENT. 14853 DEL 16/11/2000
RV. 541764
PRES. Carnevale C
REL. Salme' G
COD.PAR.722
PM. Uccella F (Conf.)
RIC. Agyekum Issaak
RES. Min. Interno
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Espulsione di
straniero sottoposto a procedi-
mento penale in Italia - Mancata richiesta all'autorita' giudiziaria
procedente del nulla osta
all'espulsione - Deduzione da parte dello
straniero in relazione alla validita' del
provvedimento di espulsione
- Ammissibilita' - Esclusione
- Fondamento.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13
COST.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 17
In tema di espulsione dello
straniero, l'art. 13 D.Lgs. n. 286 del 1998,nel prevedere il
rilascio di nulla osta da parte dell'autorita' giudiziariadinanzi alla quale
pende procedimento penale a carico dello straniero
daespellere, mira a tutelare
esigenze di carattere esclusivamente processuale,con la conseguenza
che l'eventuale violazione della norma suddetta non puo'essere dedotta dallo straniero come motivo di invalidita' del
provvedimentodi espulsione, atteso che il suo diritto di difesa nel procedimento penalependente in Italia a suo carico non e' tutelato
dalla norma in esame, bensi'dall'art.
17 del medesimo D.Lgs. n. 286/1998, prevedente l'autorizzazione
alrientro, per il tempo strettamente necessario all'esercizio del diritto
didifesa, dello straniero espulso
che risulti sottoposto a procedimento penalein Italia.
SEZ. 1 SENT. 14853 DEL 16/11/2000
RV. 541763
PRES. Carnevale C
REL. Salme' G
COD.PAR.722
PM. Uccella F (Conf.)
RIC. Agyekum Issaak
RES. Min. Interno
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Espulsione
dello straniero ai sensi dell'art.
13 comma
secondo lett. c) D.Lgs. n. 286/1998 - Appartenenza dello
straniero a
una delle categorie indicata
dall'art. 1 legge n.
1423/1956 -
Accertamento relativo -
Competenza dell'autorita' ammi-
nistrativa procedente
all'espulsione.
L. DEL 27/12/1956 NUM. 1423 ART. 1
*COST.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13 COMMA 2
COST.
In tema di espulsione amministrativa dello
straniero, l'appartenenza aduna
delle categorie indicate dall'art. 1 legge n. 1423 del 1956,
appartenen-za che, ai sensi
dell'art. 13, comma secondo lett. c) D.Lgs. n. 286
del1998, costituisce presupposto dell'espulsione disposta
dal prefetto, non vaaccertata
dall'autorita'
giudiziaria, bensi' dalla stessa autorita'
ammi-nistrativa, costituendo tale accertamento il presupposto
dell'esercizio deipoteri ad essa attribuiti.
VEDI:RIFMC
SEZ. 1 SENT. 13891 DEL 20/10/2000
RV. 543302
PRES. Senofonte P
REL. Salvago S
COD.PAR.722
PM. Pivetti M (Diff.)
RIC. Murati
RES. Min. Interno ed altro
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Mancata richiesta di rinnovo del
permesso di
soggiorno -
Decreto di espulsione -
Legittimita' - Esclusione della
automaticita' della sanzione -
Presupposti.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13 COMMA 2
COST.
E' legittimo il decreto di espulsione dello straniero che non sia in
pos-sesso del permesso di soggiorno o non ne abbia
comunque chiesto il rinnovo;infatti,
il principio per cui l'espulsione non e' automatica ma consegue
so-lo all'esame ed all'eventuale rifiuto della richiesta ex articolo 5,
commaquinto del D.Lgs n. 286 del
1998 vale solo per l'ipotesi in cui sia effetti-vamente sottoposta al vaglio dell'autorita'
amministrativa, con la richiesta-
quand'anche tardiva -
di rinnovo del permesso, la disamina della
sus-sistenza dei requisiti per la permanenza nel territorio dello Stato.
VEDI 199906374 529245
SEZ. 1 SENT. 13891 DEL 20/10/2000
RV. 543301
PRES. Senofonte P
REL. Salvago S
COD.PAR.722
PM. Pivetti M (Diff.)
RIC. Murati
RES. Min. Interno ed altro
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Decreto di
espulsione - Omessa richiesta pre-
ventiva di nulla osta all'A.G. penale - Rilievo in sede di ricorso -
Interesse dello straniero -
Esclusione - Fondamento.
D. LG. DEL 25/8/1998 NUM. 286 ART. 13 COMMA 3
COST.
D. LG. DEL 25/8/1998 NUM. 286 ART. 13 COMMA 8
COST.
D. LG. DEL 25/8/1998 NUM. 286 ART. 17
Lo straniero, nei cui confronti pendano procedimenti penali, non ha
inte-resse a far valere, in sede di ricorso avverso
il decreto di espulsione, lamancata
preventiva acquisizione da parte del Prefetto, del nulla osta di
cuiall'art. 13, comma terzo del D.Lgs. n. 286 del 1998; trattasi, infatti, diprevisione posta a tutela del
preminente interesse pubblico dell'autorita'giudiziale penale a che non avvengano espulsioni sconsigliate da
"inderoga-bili esigenze processuali", mentre l'interesse
dell'espulso alla partecipa-zione
al processo penale e' garantito dalla previsione di rientro di cui
al-l'articolo 17 legge cit..
SEZ. 1 SENT. 13891 DEL 20/10/2000
RV. 543300
PRES. Senofonte P
REL. Salvago S COD.PAR.722
PM. Pivetti M (Diff.)
RIC. Murati
RES. Min. Interno ed altro
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Decreto di
espulsione - Natura del giudizio -
Erronea indicazione del giudice competente a conoscere del ricorso -
Nullita' del decreto -
Esclusione - Condizioni - Fondamento.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13 COMMA 8
COST.
COD.PROC.CIV. ART. 156
Il ricorso avverso il provvedimento prefettizio di espulsione dello
stra-niero introduce un giudizio ordinario sul fondamento
della pretesa dell'au-torita'
amministrativa di espellere
lo straniero dal territorio dello Statoper la ricorrenza di uno dei motivi di cui all'articolo 13
D.Lgs. n. 286 del1998 e non si
configura come impugnazione del provvedimento in questione concui possano farsi valere
anche i vizi formali di ciascun atto del procedi-mento amministrativo non incidenti sulle finalita' perseguite dalla
legge;pertanto, e in forza del principio di cui
all'articolo 156 cod. proc. civ.,non
e' nullo il decreto di espulsione, in cui sia erroneamente
indicatal'autorita'
giudiziaria competente a
conoscere del ricorso, allorquandoquesto sia stato proposto
innanzi al giudice competente.
VEDI:RIFMC
SEZ. 1 SENT. 13888 DEL 20/10/2000
RV. 543297
PRES. Senofonte P
REL. Salvago S
COD.PAR.722
PM. Pivetti M (Diff.)
RIC. Dryl
RES. Min. Interno
116029 ORDINE E
SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Decreto di
espulsione - Traduzione - Compren-
sione della lingua da parte del destinatario - Accertamento del giu-
dice di merito - Fattispecie.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13 COMMA 7
COST.
In materia di espulsione amministrativa dello
straniero e' riservato algiudice
di merito l'accertamento
relativo alla conoscenza da parte dell'in-teressato della
lingua nella quale il
decreto di espulsione sia stato tra-dotto
(nella specie, la S.C. ha
confermato la decisione di merito che avevarespinto l'eccezione di nullita' del decreto di espulsione, tradotto
in lin-gua inglese, in quanto il destinatario, non aveva
mai, ne' in sede di comu-nicazione
dei provvedimenti amministrativi ne' in sede
giurisdizionale,prospettato di non
conoscere detta lingua e aveva anzi mostrato di intender-la in occasione
della notifica del decreto
mediante la sottoscrizione perricevuta della copia tradotta).
VEDI 200009078 538956
VEDI:RIFMC
SEZ. 1 SENT. 13653 DEL 13/10/2000
RV. 540976
PRES. Olla G
REL. Panebianco UR COD.PAR.242
PM. Russo R (Diff.)
RIC. Elmoujahdi Abdelaziz
RES. Min. Interno
100171
IMPUGNAZIONI CIVILI -
CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI
GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA')
- IN GENERE - Espulsione ammi-
nistrativa dello straniero - Decreto prefettizio di espulsione - Op-
posizione -
Procedimento - Legittimazione passiva ex art. 13 bis del
T.U. sull'immigrazione
- In primo grado e nella fase di impugnazione
per cassazione -
Del Ministero dell'Interno - Esclusione - Personale
del Prefetto - Sussistenza - Costituzione nel giudizio per
cassazione
del predetto
dicastero - Mancata eccezione della carenza di legitti-
mazione - Efficacia sanante -
Esclusione.
L. DEL 6/3/1998 NUM. 40 ART. 11 COMMA 2
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13 BIS
COST.
D. LG. DEL 13/4/1999 NUM. 113 ART. 4
E' inammissibile, in quanto proposto
nei confronti di organo statualenon
legittimato ex art. 13 bis del D.Lgs. n. 286 del 1998,introdottodall'art. 4 del D.Lgs. n. 113 del 1999, il
ricorso per cassazione avverso ladecisione del
tribunale sulla opposizione al provvedimento
prefettizio diespulsione dello
straniero, proposto nei confronti del Ministero dell'Inter-no. Infatti, il predetto art. 13 bis, in adesione al modello
procedimentaledi cui all'art. 23
della legge n. 689 del 1981, conferisce al Prefetto, uni-ca autorita' idonea a valutare adeguatamente le ragioni della controparte
edella decisione, esclusiva legittimazione personale a
contraddire l'opposi-zione
dello straniero, legittimazione che non puo' ragionevolmente nonestendersi al giudizio per cassazione. Ne' alcuna rilevanza assume la
even-tuale costituzione in detto
giudizio del Ministero dell'Interno, non essendoipotizzabile una sanatoria in caso di mancata
eccezione della carenza di le-gittimazione in capo allo stesso dicastero.
VEDI 200009078 538955
VEDI 200009084 538896
SEZ. 1 SENT. 11871 DEL 08/09/2000
RV. 540061
PRES. Annunziata M
REL. Berruti GM
COD.PAR.722
PM. Schiro' S (Conf.)
RIC. Negrojevic
RES. Pref. Vicenza
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Ricorso tardivo
per opposizione al decreto di
espulsione dello straniero - Inammissibilita' ex
art. 13 bis del D.L-
gs. n. 286 del 1998
- Portata innovativa - Esclusione - Fondamento -
Questione di legittimita' costituzionale per contrasto con gli artt.
3,10,24 e 113 Cost. -
Manifesta infondatezza - Fondamento.
COSTITUZIONE ART. 3
COSTITUZIONE ART. 10
COSTITUZIONE ART. 24
COSTITUZIONE ART. 113
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13 BIS
COST.
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3,10,24 e 113Cost., la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 13 bis del D.L-gs. n. 286 del 1998, introdotto dal D.L. n. 113
del 1999, il quale prevedela
inammissibilita' del ricorso per opposizione avverso il decreto di
espul-sione dello straniero
inoltrato dopo il decorso del termine di cinque giornidi cui all'art. 11 della legge n. 40 del 1998 (poi art. 13 del
D.Lgs. cita-to). Ed infatti, fermo
il profilo per cui e' da escludere la portata innova-tiva di tale
disposizione, posto che il termine legale di cinque
giorni,siccome
originariamente
previsto dall'art. 11 citato, implica gia' di perse' il meccanismo
della decadenza, un profilo di incostituzionalita' nellafissazione di un termine puo' ravvisarsi solo in presenza di una
irragione-vole brevita' dello stesso, la quale, cosi' come concretamente
articolata,finisca per rivelarsi inidonea a consentire
all'interessato di esercitare idiritti
connessi al decorre di tale termine, mentre, nel
caso in esame, lalegge
prevede la possibilita' per
il destinatario del provvedimento di sot-toscrivere personalmente la impugnazione, salvo ad essere ammesso al
gratui-to patrocinio, ovvero di essere comunque assistito da
un difensore di uffi-cio, una
volta introdotta l'impugnazione; cio' che, se non esclude la diffi-colta' connessa per definizione alla esistenza
di siffatto termine accelera-torio,
comporta tuttavia un efficace contrappeso, ponendo lo straniero nellacondizione
di cautelarsi con una tempestiva impugnativa.
SEZ. 1 SENT. 11870 DEL 08/09/2000
RV. 540060
PRES. Annunziata M
REL. Berruti GM
COD.PAR.722
PM. Schiro' S (Conf.)
RIC. Hamidovic Vehbjia
RES. Pref. Genova
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA - STRANIERI - Espulsione dello
straniero entrato in Italia e-
ludendo i
controlli di frontiera -
Legittimita' - Avviata procedura
di rilascio
del permesso di soggiorno
in occasione di un precedente
ingresso in Italia - Scriminante - Efficacia esimente - Esclusione -
Fondamento -
Dubbio di legittimita' costituzionale in riferimento
agli artt. 2 e 10 Cost. -
Manifesta infondatezza.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 4
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 5
COSTITUZIONE ART. 2
COSTITUZIONE ART. 10
L'art. 4 del D.Lgs. n. 286 del 1998 consente l'ingresso nel territoriodello Stato solo agli
stranieri muniti di passaporto valido o di documentoequipollente, prevedendo, altresi', che l'ingresso
debba avvenire attraversoi valichi
di frontiera appositamente istituiti. Pertanto costituisce illeci-to, ed e' valida ragione di emissione del decreto di espulsione, il
compor-tamento dello straniero che entri nel territorio nazionale eludendo i con-trolli di
frontiera, a nulla rilevando la circostanza che
questi, essendogia' in precedenza entrato in Italia, ed
inoltrato domanda di soggiorno, nesia
successivamente uscito. Ed infatti, il rilascio del permesso di
soggior-no consegue, ai sensi dell'art. 5 del citato D.Lgs., alla regolare
entratain Italia. La disposizione di cui si tratta e' manifestamente
rispettosadegli artt. 2 e 10 Cost., i quali presuppongono il
rispetto della normativanazionale
da parte dello straniero che invoca la protezione dagli stessi
de-rivante.
SEZ. 1 SENT. 11209 DEL 28/08/2000
RV. 539787
PRES. Annunziata M
REL. Adamo M
COD.PAR.815
PM. Schiro' S (Conf.)
RIC. Malicheva
RES. Pref. Ferrara
063283
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) - Espul-
sione amministrativa dello straniero -
Disciplina ex art. 16 della
legge n. 40 del 1998 (Concessione del
permesso di soggiorno per moti-
vi umanitari)
- Presupposti - Accertamento
della situazione di vio-
lenza o grave sfruttamento nei confronti
dello straniero - Legittima-
zione all'accertamento - Organi pubblici - Configurabilita' -
Organi
privati -
Esclusione - Conseguenze - Accertamenti svolti da
organi
privati - Espulsione dello
straniero - Legittimita'.
L. DEL 6/3/1998 NUM. 40 ART. 16
L. DEL 13/4/1999 NUM. 113
La norma di cui all'art. 16
della legge n. 40 del 1998 (a mente dellaquale puo'
essere concesso il permesso di soggiorno per motivi umanitarinelle ipotesi di "situazioni accertate di violenza o grave
sfruttamento neiconfronti di uno straniero") postula che i presupposti per il rilascio
delpermesso stesso siano accertati da un
organo pubblico (forze dell'ordine,autorita' giudiziaria,
servizi sociali degli enti
locali ecc.), con conse-guente
esclusione della rilevanza degli accertamenti provenienti da
organiz-zazioni private, ritenute dal legislatore inidonee a fornire le necessariegaranzie di
attendibilita' ed imparzialita'.
VEDI 199901082 523179
VEDI:RIFMC
SEZ. 1 SENT. 09793 DEL 26/07/2000
RV. 541082
PRES. Cappuccio G
REL. Macioce L
COD.PAR.722
PM. Schiro' S (Conf.)
RIC. Haime ed altra
RES. Min. Interno
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA
- LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Straniero titolare di carta o permesso di sog-
giorno ultrannuali -
Ricongiungimento di
familiari - Nulla osta di
ingresso -
Disciplina fissata dagli artt. 28, 30 del D.Lgs. n. 286
del 1998 - Portata -
Condizioni e presupposti.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 28
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 29
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 30
Ai sensi degli artt. 28, 29 e 30 del D.Lgs. n. 288/98, lo straniero
tito-lare di carta o permesso di soggiorno
ultrannuale ha diritto di chiedere alQuestore il nulla osta di ingresso per il ricongiungimento dei
familiari in-dicati ai commi 1 e 2 dell'art. 29 (art. 29 comma
settimo), o di recare se-co, direttamente
in sede di ingresso nello Stato, quei familiari con i qualipotrebbe essere operato il ricongiungimento (art. 29, comma quarto). Unavolta attivata la procedura per l'ottenimento
del nulla osta o del visto perl'ingresso
nello Stato di un tal familiare, spettera' al
familiare inquestione in tal guisa regolarmente entrato (o al di
lui genitore, se mino-renne)
attivare la successiva procedura per la concessione
del permesso disoggiorno per
motivi familiari (art. 30, comma primo, lett. A). A tali fini,le condizioni fissate per ottenere un tale
ingresso in Italia del familiare,risultano fissate
nell'ottica di una minima capacita' di accoglienza delnucleo familiare di
destinazione, sia sotto il profilo abitativo (art. 29,comma terzo lett. A) sia sotto il profilo
reddituale (lett. B). Sotto un talultimo
profilo si rende necessario che lo straniero richiedente il
ricon-giungimento possa assicurare con i propri mezzi leciti (e con quelli
deipropri conviventi) un reddito non inferiore all'importo annuo
dell'assegnosociale (se deve essere
congiunto un solo
familiare) o al doppio o ad altriplo
di detto importo (se devono
essere ricongiunti due, tre familiari, oquattro e piu').
VEDI:RIFMC
SEZ. 1 SENT. 09327 DEL 14/07/2000
RV. 541076
PRES. Carnevale C
REL. Morelli MR
COD.PAR.722
PM. Maccarone V
(Conf.)
RIC. Lejthija
RES. Pref. Ravenna
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Espulsione amministrativa dello straniero -
Disciplina degli artt. 17 della
legge n. 40 del 1998 e dell'art. 19
del T.U. sull'immigrazione approvato con D.Lgs. n. 286 del 1998
- Di-
vieto di espulsione dei minori di anni diciotto - Portata -
Conse-
guenze -
Estensione di tale impossibilita' anche ai loro genitori
maggiorenni clandestinamente introdottisi nel territorio nazionale -
Esclusione - Fondamento.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 19
*COST.
L. DEL 6/3/1998 NUM. 40 ART. 17
*COST.
La disposizione di cui
all'art. 17 della legge n. 40 del 1998 (poitrasfusa nell'art. 19 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 286 del 1998),
secon-do la quale "non e'
consentita (salvo che per motivi di ordine pubblico o disicurezza) l'espulsione dei minori di anni diciotto" non puo'
interpretarsinel senso che, nel caso di minori che siano figli di genitori clandestina-mente introdottisi nel
territorio nazionale, il divieto di espulsione siestenda, per insopprimibili esigenze di unita' della famiglia, anche a
taligenitori. Ad un tal riguardo, infatti, lo stesso art. 19 cit. precisa
che,nell'ipotesi di genitori
stranieri clandestini raggiunti da provvedimento diespulsione, " il minore ha il diritto di seguire il genitore (o
l'affidata-rio) espulso", e
quindi il genitore, nell'esercizio di quel diritto per con-to del figlio, ha il diritto di portarlo con se' nel luogo di destinazione,con cio' rimanendo
pertanto esclusi sia il
paventato "vulnus" alla unita'familiare, sia l'aberrante conseguenza che, in presenza di minori,
resti im-pedita
l'applicazione della normativa nazionale di tutela della
integrita'delle frontiere anche nei confronti di stranieri maggiorenni.
SEZ. 1 SENT. 09326 DEL 14/07/2000
RV. 541075
PRES. Carnevale C
REL. Morelli MR
COD.PAR.722
PM. Maccarone V
(Conf.)
RIC. Lejthija
RES. Pref. Ravenna
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Espulsione amministrativa dello straniero -
Disciplina degli artt. 17 della
legge n. 40 del 1998 e dell'art. 19
del T.U. sull'immigrazione approvato con D.Lgs. n. 286 del 1998
- Di-
vieto di espulsione dei minori di anni diciotto - Portata -
Conse-
guenze -
Estensione di tale impossibilita' anche ai loro genitori
maggiorenni clandestinamente introdottisi nel territorio nazionale -
Esclusione - Fondamento.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 19
*COST.
L. DEL 6/3/1998 NUM. 40 ART. 17
*COST.
La disposizione di cui
all'art. 17 della legge n. 40 del 1998 (poitrasfusa nell'art. 19 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 286 del 1998),
secon-do la quale "non e'
consentita (salvo che per motivi di ordine pubblico o disicurezza) l'espulsione dei minori di anni diciotto" non puo' interpretarsinel senso che, nel caso
di minori che siano figli di genitori clandestina-mente introdottisi nel
territorio nazionale, il divieto di espulsione
siestenda, per insopprimibili esigenze di unita' della
famiglia, anche a taligenitori.
Ad un tal riguardo, infatti, lo stesso art.
19 cit. precisa che,nell'ipotesi
di genitori stranieri clandestini raggiunti da provvedimento
diespulsione, " il minore ha il diritto di seguire il
genitore (o l'affidata-rio)
espulso", e quindi il genitore, nell'esercizio di quel diritto per
con-to del figlio, ha il diritto di portarlo con
se' nel luogo di destinazione,con
cio' rimanendo pertanto esclusi sia il paventato "vulnus" alla
unita'familiare, sia l'aberrante
conseguenza che, in presenza di minori, resti im-pedita l'applicazione della normativa nazionale di tutela della integrita'delle
frontiere anche nei confronti di stranieri maggiorenni.
* EDITA *
SEZ. 1 SENT. 09266 DEL 12/07/2000
RV. 541073
PRES. Annunziata M
REL. Macioce L
COD.PAR.722
PM. Frazzini O (Diff.)
RIC. Min. Interno
RES. Kolomytseva
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Espulsione amministrativa dello straniero -
Decreto - Comunicazione all'interessato -
Difformita' del testo comu-
nicato rispetto al modello legale in lingua italiana - Conseguenze -
Nullita' - Limiti.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13
COST.
Non ogni difformita' della copia tradotta
rispetto al testo in italianodel
decreto di espulsione amministrativa dello straniero importa nullita'del provvedimento adottato, ma soltanto quella che, avendo riguardo al
con-tenuto degli atti contestualmente comunicati, inibisca l'esercizio del
di-ritto di difesa anche personale
da parte dello straniero. Piu' in particola-re, la nullita' del decreto di espulsione potra' essere
correttamentedichiarata
soltanto ove l'indagine
condotta dal Giudice del merito - avendoriguardo alla
contestualita' di comunicazione del testo in italiano al pro-posito specifico, alle circostanze della predetta comunicazione, alle moda-lita' di proposizione
del ricorso ed alle doglianze in esso formulate -conduca ad affermare che quella difformita' abbia inibito la
comprensionedel testo necessaria per l'esercizio del diritto di difesa.
VEDI 200009078 538956
VEDI:RIFMC
SEZ. 1 SENT. 09084 DEL 07/07/2000
RV. 538962
PRES. Annunziata M
REL. Macioce L
COD.PAR.242
PM. Mele F (Conf.)
RIC. Min. Interno
RES. Sokolowski Piotr
100171
IMPUGNAZIONI CIVILI -
CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI
GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA')
- IN GENERE - Espulsione ammi-
nistrativa dello straniero - Decreto prefettizio di espulsione - Op-
posizione -
Procedimento - Legittimazione ex art. 13 bis del T.U.
sull'immigrazione -
In primo grado e nella fase
di impugnazione per
cassazione -
Del Ministero dell'Interno - Esclusione - Personale del
Prefetto - Sussistenza.
L. DEL 6/3/1998 NUM. 40 ART. 11 COMMA 2
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13
COST.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13 BIS
COST.
D. LG. DEL 13/4/1999 NUM. 113 ART. 4
E' inammissibile, perche'
proposto da organo statuale non legittimato exart. 13 bis (introdotto dall'art. 4 del D.Lgs. 13 aprile 1999 n.113 ed invigore dal 12 maggio 1999) del T.U. sull'immigrazione, approvato con
D.Lgs.25 luglio 1998 n. 286, il ricorso per cassazione
del Ministero dell'Internoavverso
la pronuncia giurisdizionale resa nel procedimento di
opposizioneal decreto di espulsione a carico dello straniero,
adottato dal Prefetto aisensi
dell'art. 13, comma secondo, lett. b) del medesimo T.U. ( nel quale
e'confluito l'art. 11, comma secondo, lett. b) della legge 6 marzo 1998 n.
40).In adesione al modello procedimentale di cui all'art. 23 della legge
n.689del 1981, il predetto articolo 13 bis, che, tra l'altro, deroga
specifica-mente e totalmente ai commi primo e secondo
dell'art.11 del R.D. 30 ottobre1933
n. 1611, conferisce al Prefetto esclusiva legittimazione personale acontraddire l'opposizione dello
straniero: e cio' in vista
dell'interessepubblico ad una immediata e diretta risposta
dell'Autorita' locale, l'unicaritenuta
idonea a valutare e contrastare - nei ristrettissimi tempi del
pro-cedimento - le ragioni della
opposizione e per tali fini munita della neces-saria autonomia funzionale. E tale legittimazione personale
permane nel cor-so del procedimento e si estende al
giudizio di cassazione in forza dellaprevisione normativa
in discorso, non scorgendosi ragioni per le quali
lascelta inequivoca e testuale di conferire al Prefetto la
ridetta legittima-zione personale
debba ritenersi limitata al processo di opposizione in primogrado, per poi cedere il passo - non senza
rilevante irragionevolezza, se sirammentano i fini perseguiti dalla scelta stessa - al ripristino di
rapportigerarchici.
VEDI 199901082 523179
VEDI 200004995 535790
VEDI 200005243 535928
VEDI 200005244 535929
VEDI 200005650 536179
VEDI SU
199900599 529423
SEZ. 1 SENT. 09083 DEL 07/07/2000
RV. 538961
PRES. Senofonte P
REL. Macioce L
COD.PAR.722
PM. Pivetti M (Conf.)
RIC. Ciuciu
RES. Pref. Prov. Padova ed altro
116029 ORDINE E
SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Espulsione amministrativa dello
straniero ex
D.Lgs. n.286 del 1998 -
Decreto prefettizio di espulsione - Opposi-
zione - Procedimento - Ricorso - Contenuto -
Esposizione delle ragio-
ni della domanda -
Necessita'.
COD.PROC.CIV. ART. 125
COD.PROC.CIV. ART. 737
COST.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13
COST.
D. LG. DEL 13/4/1999 NUM. 113 ART. 3
Il ricorso in opposizione
al decreto prefettizio di
espulsione dellostraniero dal territorio dello Stato deve contenere, anche se presentato
esottoscritto personalmente dallo straniero, la sintetica esposizione delleragioni della domanda - requisito indispensabile per consentire
all'oppostoPrefetto di rassegnare una qualsivoglia difesa -.
L'art. 13 del T.U. appro-vato
con D.Lgs. 25 luglio 1998 n.286, ai commi ottavo e
nono (quest'ultimosostituito
dall'art. 3 del D.Lgs. 13
aprile 1999 n.113), menziona, infatti,il
ricorso quale atto introduttivo del procedimento disciplinato dagli
artt.737 e segg. cod. proc. civ.
e l'art.737 cod. proc. civ., sulla disciplinadei procedimenti camerali, fa
richiamo all'art. 125 cod. proc. civ..
* EDITA *
SEZ. 1 SENT. 09079 DEL 07/07/2000
RV. 538958
PRES. Annunziata M
REL. Adamo M
COD.PAR.738
PM. Schiro' S (Conf.)
RIC. Marte Leocadia del Carmen
RES. Pref. Vercelli
141068
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI DELLA P.A. - AM-
MINISTRAZIONE GOVERNATIVA LOCALE - PREFETTO -
PROVVEDIMENTI PREFETTI-
ZI - IN GENERE - Espulsione dello straniero - Ipotesi di
introduzione
nel territorio
dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera
contemplata dall'art. 13 comma secondo lett. a)
D.Lgs n. 286 del 1998
- Portata della
previsione.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13
COST.
In tema di espulsione amministrativa dello straniero extracomunitario,l'ipotesi di introduzione
nel territorio dello Stato "sottraendosi ai con-trolli di frontiera", contemplata
dall'art. 13 comma secondo lett. A) D.Lgs.286 del 1998, trova
applicazione non solo quando lo straniero si sia intro-dotto nel territorio
dello Stato senza passare per i valichi di frontiera,ma altresi' quando,
attraversando i valichi di frontiera consentiti, abbiaesibito agli agenti preposti
ai controlli documenti idonei a trarli in in-ganno.
VEDI:RIFMC
SEZ. 1 SENT. 09078 DEL 07/07/2000
RV. 538956
PRES. Senofonte P
REL. Macioce L
COD.PAR.722
PM. Pivetti M (Conf.)
RIC. Ziaja Beata
RES. Pref. Provincia di Viterbo
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA - STRANIERI - T.U. sull'immigrazione -
Espulsione amministra-
tiva dello straniero
- Decreto - Comunicazione all'interessato - Ob-
bligo di traduzione ex art. 13, comma
settimo, D.Lgs. n. 286 del
1998 - Portata -
"Ratio" - Conseguenze.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13 COMMA 7
COST.
In tema di espulsione amministrativa dello straniero, la "ratio"
dell'ar-t. 13, comma settimo, del T.U. sull'immigrazione (D.Lgs. 25 luglio 1998n.286), il quale
dispone la comunicazione all'interessato del
decreto diespulsione unitamente ad
una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ov-vero, ove non sia possibile, in lingua
francese, inglese o spagnola, e'quella
di consentire allo straniero espulso la comprensione
della misura el'apprestamento
della difesa. Ditalche' il precetto di legge e' da
ritenersipienamente soddisfatto le
volte in cui lo straniero conosca o meno la linguanella quale e' tradotto il testo della misura emessa a suo carico abbia
co-munque perfettamente compreso il testo italiano del decreto
che, unitamentealla
traduzione, gli viene comunicato: ed e' infatti significativo che lanorma imponga la traduzione non gia' nella lingua nazionale
dell'espellendobensi' "nella lingua da lui conosciuta", esplicitando la "ratio" che
e'quella di assicurare, come dianzi detto, comprensione e difesa.
VEDI:RIFMC
SEZ. 1 SENT. 09078 DEL 07/07/2000
RV. 538955
PRES. Senofonte P
REL. Macioce L
COD.PAR.242
PM. Pivetti M (Conf.)
RIC. Ziaja Beata
RES. Pref. Provincia di Viterbo
100171
IMPUGNAZIONI CIVILI -
CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI
GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA')
- IN GENERE - Espulsione ammi-
nistrativa dello straniero - Decreto prefettizio di espulsione - Op-
posizione -
Procedimento - Art. 13 bis
del T.U. sull'immigrazione -
Legittimazione processuale esclusiva del Prefetto a contraddire -
Contumacia o
difesa con funzionario delegato - Carattere derogatorio
rispetto all'art. 11, commi primo e secondo, del R.D. n. 1611 del
1933.
R. D. DEL 30/10/1933 NUM. 1611 ART. 11
*COST.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13 BIS
COST.
D. LG. DEL 13/4/1999 NUM. 113 ART. 4
In tema di espulsione amministrativa dello
straniero, l'art. 13 bis delD.Lgs.
25 luglio 1998 n.286, introdotto
dall'art. 4 del D.Lgs. 13 aprile1999
n. 113, ha attribuito al
Prefetto la legittimazione processuale esclu-siva a contraddire
le opposizioni avverso i suoi decreti di espulsione, le-gittimazione permanente anche in sede di legittimita' le volte in cui ilPrefetto innanzi al Giudice del merito non si
sia costituito o si sia difesoavvalendosi
dei propri funzionari. E tale disposizione costituisce deroga aicommi
primo e secondo dell'art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611.
VEDI 200009084 538962
VEDI SU
198802174 458010
VEDI SU
198802272 458076
VEDI SU
198806254 460597
VEDI SU
199900599 529423
* EDITA *
SEZ. 1 SENT. 09004 DEL 06/07/2000
RV. 538953
PRES. Annunziata M
REL. Macioce L
COD.PAR.722
PM. Mele F (Conf.)
RIC. El Kadiri Rachid
RES. Pref. Provincia Enna
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Espulsione amministrativa dello
straniero ex
D.Lgs. n. 286 del 1998 - Espulsione immediata
ex art. 13, comma quin-
to - Esimente ex art. 13,
comma quindicesimo - Prova - Limiti.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13 COMMA 5
COST.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13 COMMA 15 COST.
In tema di esimente relativa all'espulsione amministrativa immediata
del-lo straniero, la formula di cui al comma quindicesimo dell'art. 13 del
D.Lgs.25 luglio 1998 n. 286, per la quale "le
disposizioni di cui al comma quintonon
si applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi
obietti-vi di essere giunto sul territorio dello Stato prima della data di
entratain vigore della legge 6 marzo 1998 n. 40..", va interpretata nel senso
cheai fini probatori sono inidonee
dichiarazioni (nella specie dichiarazioniasseverate e atto notorio dei "soggetti privati") non
provenienti da sogget-ti che per la loro qualita' siano in
condizione di garantire l'obiettivita'del dichiarato.
VEDI:RIFMC
SEZ. 1 SENT. 09003 DEL 06/07/2000
RV. 538952
PRES. Annunziata M
REL. Macioce L
COD.PAR.722
PM. Mele F (Conf.)
RIC. Uhunamure Mercy
RES. Min. Interno, Questura di Perugia
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Esecuzione
dell'espulsione dello straniero ex
art. 14 del D.Lgs.
n.286 del 1998 - Ordine del Questore di tratteni-
mento temporaneo dello straniero presso un centro di permanenza -
Convalida - Procedimento - Nomina di un interprete
nella lingua dello
straniero - Obbligatorieta' -
Esclusione.
133019
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - INTERPRETI E TRADUTTORI
- Esecuzione
dell'espulsione dello straniero ex art. 14 del D.lgs.
n.286 del 1998 - Ordine del Questore di
trattenimento temporaneo del-
lo straniero presso un centro di permanenza - Convalida -
Procedimen-
to - Nomina di un
interprete nella lingua dello straniero - Obbliga-
torieta' - Esclusione.
COD.PROC.CIV. ART. 122
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 14 COMMA 4
COST.
In tema di esecuzione
dell'espulsione dello straniero di cui all'art. 14del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 del 1998, non sussiste alcuna norma che,nel procedimento di convalida dell'ordine
del Questore di trattenimento tem-poraneo
dello straniero presso un centro di permanenza, imponga al Giudican-te -
astretto dall'onere di
convalida nelle quarantotto ore dalla trasmis-sione degli atti - di assicurare la presenza di un
interprete nella linguadello
straniero (come previsto di contro dall'art. 143
cod.proc.pen.), soldovendosi assicurare - non dovendo lo straniero essere fatto
oggetto a con-testazioni di sorta
ma solo dovendo essere sentito sulle circostanze relati-ve alle ipotesi di cui al comma primo dell'art. 14 - che per le
concretecircostanze del caso l'interessato
sia in condizione di comprendere lasostanza dell'interpello.
VEDI:RIFMC
SEZ. 1 SENT. 09003 DEL 06/07/2000
RV. 538951
PRES. Annunziata M
REL. Macioce L
COD.PAR.242
PM. Mele F (Conf.)
RIC. Uhunamure Mercy
RES. Min. Interno, Questura di Perugia
100171
IMPUGNAZIONI CIVILI -
CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI
GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN
GENERE - Esecuzione
dell'espulsione dello straniero ex art. 14 del D.Lgs. n.286 del 1998
- Ordine del Questore di
trattenimento temporaneo dello straniero
presso un centro di permanenza - Decreto di
convalida - Diritto a ri-
correre per cassazione - Autonomia della misura di tutela rispetto a
quella prevista nei confronti del decreto di
espulsione - Fondamento.
COSTITUZIONE ART. 13
COSTITUZIONE ART. 111
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 14
COST.
In tema di esecuzione
dell'espulsione dello straniero disciplinatadall'art.
14 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, il
diritto, di cui al sestocomma
della medesima disposizione, a ricorrere per
cassazione avverso ildecreto di convalida dell'ordine del Questore di trattenimento dello
stra-niero stesso presso il centro di permanenza
temporanea e' strutturato qualeautonoma
misura di tutela imposta dagli artt. 13 e 111, secondo comma,Cost., trattandosi di una privazione della liberta' personale
indotta da at-ti comunque e sempre sindacabili. Pertanto non osta
alla proponibilita' delricorso per cassazione, l'omessa
impugnazione del decreto di
espulsione,presupposto dall'ordine di trattenimento.
VEDI:RIFMC
SEZ. 1 SENT. 09002 DEL 06/07/2000
RV. 538950
PRES. Annunziata M
REL. Macioce L
COD.PAR.722
PM. Mele F (Conf.)
RIC. John Becky
RES. Min. Interno
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Esecuzione
dell'espulsione dello straniero ex
art. 14 del D.Lgs.
n.286 del 1998 - Ordine del Questore di tratteni-
mento temporaneo dello straniero presso un centro di permanenza -
Convalida - Procedimento - Inefficacia del
provvedimento del Questore
- Presupposti - Inosservanza
del termine di quarantotto ore prescritto
per la convalida -
Criteri di computo.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 14 COMMA 4
COST.
In tema di esecuzione dell'espulsione
amministrativa dello straniero dicui
all'art. 14 del D.Lgs. 25
luglio 1998 n. 286, il comma quarto della me-desima disposizione
statuisce l'inefficacia del
provvedimento del Questoredi
trattenimento temporaneo
dello straniero presso un centro di permanenza,non per il superamento di 48 ore tra il giorno della
misura e quello dellaconvalida,
ma soltanto ove siano trascorse 48 ore dalla
trasmissione degliatti in Tribunale da parte del Questore,
onerato di curarne la trasmissionesenza ritardo o entro 48 ore dalla adozione
della misura stessa.
SEZ. 1 SENT. 08381 DEL 20/06/2000
RV. 537825
PRES. Senofonte P
REL. Vitrone U
COD.PAR.215
PM. Uccella F (Conf.)
RIC. Ghezouani
RES. Min. Interni ed altro
133228
PROCEDIMENTO CIVILE -
SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - Espul-
sione amministrativa dello straniero - Contestuale diniego del per-
messo soggiorno - Sospensione
del procedimento civile per pregiudi-
zialita' -
Presupposti - Pendenza del
giudizio amministrativo - Ne-
cessita' - Pendenza del termine per impugnare il
diniego del permesso
di soggiorno -
Irrilevanza.
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Espulsione amministrativa dello straniero -
Contestuale diniego del permesso soggiorno -
Sospensione del procedi-
mento civile per pregiudizialita' -
Presupposti - Pendenza del giudi-
zio amministrativo
- Necessita' - Pendenza del termine per impugnare
il diniego del permesso di
soggiorno - Irrilevanza.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13
COST.
COD.PROC.CIV. ART. 295
Lo straniero, nei cui confronti siano stati emanati, anche
contestualmen-te, il provvedimento di espulsione e quello di
diniego del permesso di sog-giorno,
puo' impugnare entrambi dinanzi ai giudici rispettivamente
competen-ti e chiedere al tribunale ordinario la
sospensione necessaria del procedi-mento
fino alla definizione di quello instaurato dinanzi al giudice ammi-nistrativo; a tal fine e' necessario allegare e
provare la pendenza del giu-dizio
amministrativo mentre non rileva che non sia ancora decorso il
termineper impugnare il diniego del permesso di soggiorno.
VEDI:RIFMC
SEZ. 1 SENT. 08381 DEL 20/06/2000
RV. 537824
PRES. Senofonte P
REL. Vitrone U
COD.PAR.242
PM. Uccella F (Conf.)
RIC. Ghezouani
RES. Min. Interni ed altro
100171
IMPUGNAZIONI CIVILI -
CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI
GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA')
- IN GENERE - Espulsione ammi-
nistrativa dello straniero - Motivi di
impugnazione attinenti al man-
cato rilascio
del permesso di soggiorno - Cognizione riservata al
giudice amministrativo.
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA - STRANIERI - Espulsione amministrativa
dello straniero - Mo-
tivi di
impugnazione attinenti al mancato rilascio del permesso di
soggiorno - Cognizione
riservata al giudice amministrativo.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13 BIS
COST.
Nel caso in cui lo
straniero venga raggiunto, anche contestualmente, daldecreto prefettizio di
espulsione ai sensi
dell'articolo 13 del D.Lgs. n.286
del 1998 e dal decreto del questore di diniego del permesso di
soggiornoin sanatoria per mancanza dei requisiti di cui all'articolo 3 del
D.P.C.M.16 ottobre 1998, l'impugnazione del primo non puo'
fondarsi su motivi atti-nenti
al mancato rilascio del
permesso di soggiorno in sanatoria, il cui e-same e' riservato alla giustizia
amministrativa.
VEDI:RIFMC
SEZ. 1 SENT. 07867 DEL 09/06/2000
RV. 537439
PRES. Senofonte P
REL. Berruti GM
COD.PAR.722
PM. Maccarone V
(Conf.)
RIC. Marcolaj
RES. Min. Interno
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Provvedimento
prefettizio di espulsione - Im-
pugnativa davanti al tribunale - Richiesta di
sospensione del proces-
so per la pendenza di impugnativa davanti al
giudice amministrativo
contro il diniego del permesso di soggiorno -
Omesso esame - Illegit-
timita' - Conseguenze in sede
di ricorso per cassazione.
133228
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
- Stra-
niero - Provvedimento prefettizio di
espulsione - Impugnativa davanti
al tribunale -
Richiesta di sospensione del processo per la pendenza
davanti al giudice
amministrativo di
impugnativa contro il diniego
del permesso
di soggiorno - Omesso esame - Illegittimita' -
Conse-
guenze in sede di ricorso per
cassazione.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 5
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13
COST.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13 BIS
COST.
D. LG. DEL 13/4/1999 NUM. 113
D. LG. DEL 13/4/1999 NUM. 113 ART. 4
COD.PROC.CIV. ART. 295
COD.PROC.CIV. ART. 360
In sede di giudizio di
cassazione deve essere annullato con rinvio ildecreto con cui il tribunale abbia rigettato il ricorso proposto
dallo stra-niero, a norma dell'art. 13 del D.lgs. n. 286
del 1998, contro il provvedi-mento
di espulsione emesso dal
prefetto (decreto che, a
norma dell'art.13-bis del citato decreto
legislativo, aggiunto dall'art. 4 del D.lgs. n.113 del 1999, non e' reclamabile ma e'
impugnabile con ricorso per cassazio-ne),
qualora il giudice di merito non abbia
motivato in ordine allarichiesta di sospensione del procedimento, ex
art. 295 cod.proc.civ., per lapendenza
davanti al giudice amministrativo dell'impugnativa contro il ri-fiuto di concessione del permesso di soggiorno, richiesto a norma
dell'art.5 del medesimo D.lgs. n. 286 del 1998.
VEDI 199901082 525179
VEDI 200001685 533882
VEDI 200001907 534133
VEDI:RIFMC
SEZ. 1 SENT. 05650 DEL 05/05/2000
RV. 536179
PRES. Senofonte P
REL. Fioretti FM
COD.PAR.242
PM. Maccarone V
(Conf.)
RIC. Roci
RES. Min. Interno ed altri
100001
IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE
- Provvedimento del Pretore sull'im-
pugnazione del decreto del Prefetto di espulsione
dello straniero en-
trato clandestinamente nel territorio nazionale - Mezzi di impugna-
zione prima e dopo l'entrata
in vigore del D.Lgs. n. 113/99.
L. DEL 6/3/1998 NUM. 40 ART. 11
D. LG. DEL 13/4/1999 NUM. 113 ART. 4
Il provvedimento del Pretore, che decide sull'impugnazione del decretodel Prefetto di espulsione dello straniero
dal territorio nazionale, perche'entrato
clandestinamente in Italia, puo' essere immediatamente impugnato
conricorso per cassazione soltanto a partire
dall'entrata in vigore del D.Lgs.13
aprile 1999, n. 113, avendone
l'art. 4 di detto decreto previsto espres-samente la immediata
impugnabilita' con tale mezzo, mentre nel regime ante-riore, disciplinato dall'art.
11, commi ottavo e nono
della legge 6 marzo1998, n. 40,
doveva essere impugnato con reclamo ai sensi dell'art. 739 cod.proc. civ. e solo
all'esito era proponibile, nei confronti della pronunciaassunta dal tribunale in sede di reclamo, il
ricorso per cassazione ai sensidell'art. 111 della Costituzione.
VEDI 199901082 523179
VEDI:RIFMC
SEZ. 1 SENT. 05244 DEL 21/04/2000
RV. 535929
PRES. Senofonte P
REL. Macioce L
COD.PAR.242
PM. Maccarone V
(Conf.)
RIC. Nazih
RES. Min. Interno
100171
IMPUGNAZIONI CIVILI -
CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI
GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA')
- IN GENERE - Decreto prefettizio
di espulsione
dello straniero - Sindacato del pretore ai sensi del
D.Lgs. n. 286 del 1998 - Reclamo avverso la
decisione pretorile - Ne-
cessita' -
Immediato ricorso per cassazione
ex art. 111 Cost. -
Esclusione - "Ius superveniens"
costituito dal D.Lgs. n. 113 del 1999
- Non reclamabilita' della decisione pretorile e ricorribilita'
ordi-
naria per cassazione - Configurabilita' - Applicabilita' delle nuove
regole sul regime
impugnatorio con riguardo
alle decisioni avverso
le quali la previgente impugnazione
sia gia' stata proposta o non
sia piu' proponibile per il
decorso dei termini previsti - Esclusione.
L. DEL 6/3/1998 NUM. 40 ART. 11
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13 COMMA 9 COST.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13 BIS
COST.
D. LG. DEL 13/4/1999 NUM. 113 ART. 4
COD.PROC.CIV. ART. 737
COST.
COD.PROC.CIV. ART. 739
*COST.
COSTITUZIONE ART. 111
Nel vigore del D.Lgs. n. 286 del 1998, il regime impugnatorio del
provve-dimento pretorile emesso sul
ricorso avverso il decreto prefettizio diespulsione dello
straniero era regolato
dall'art. 11 della legge n. 40 del1998,
recante disposizioni interamente riprodotte dall'art. 13 del citatoD.Lgs. n. 286, che prevedeva, in forza del rinvio agli artt. 737 e segg.cod.proc. civ., la reclamabilita' del
provvedimento stesso innanzi al tribu-nale, e la ricorribilita'
ai sensi dell'art. 111 Cost. della sola decisioneal riguardo adottata dal tribunale. Tale regime e' stato
radicalmente mutatocon l'art. 4
del D.Lgs. 13 Aprile 1999, n. 113 , che ha introdotto l'art. 13bis del D.Lgs. n. 286 del 1998, in forza del quale e' esclusa la
reclamabi-lita' del provvedimento
pretorile in questione, ammettendosene la ricorribi-lita' ordinaria per
cassazione. Peraltro, le
nuove regole, in ossequio alprincipio
secondo il quale gli atti processuali sono regolati dalla leggevigente al tempo del
compimento degli stessi, non possono trovare applica-zione con riguardo alle decisioni avverso le
quali, al momento della entratain
vigore delle stesse, la
impugnazione sia gia' stata proposta (secondo ilregime previgente), ovvero non sia piu' proponibile per il decorso dei ter-mini
previsti.
VEDI 199609544 500309
VEDI 199901082 523179
VEDI:RIFMC
SEZ. 1 SENT. 04995 DEL 18/04/2000
RV. 535790
PRES. Senofonte P
REL. Macioce L
COD.PAR.242
PM. Maccarone V
(Conf.)
RIC. Tahiri Taip
RES. Pref. Crotone
100171
IMPUGNAZIONI CIVILI -
CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI
GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA')
- IN GENERE - Espulsione ammi-
nistrativa dello straniero - Provvedimento di
espulsione adottato dal
Prefetto -
Sindacato del Pretore -
Decisione - Impugnazione - Nuovo
regime introdotto dall'art. 13 bis T.U. 286/98
- Decisioni emanate in
epoca anteriore alla sua entrata in vigore - Applicazione - Criteri.
TESTO UNICO DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13 BIS
COST.
D. LG. DEL 13/4/1999 NUM. 113 ART. 4
Il regime impugnatorio
avverso i provvedimenti di espulsione dello stra-niero regolato dall'art. 11 della legge 40/98, recante disposizioni
intera-mente riprodotte dall'art. 13 del T.U. approvato con
D.Lgs. 286/98 delegatodall'art. 47
primo comma della legge 40/98, e' stato radicalmente mutato conl'art. 4
del D.Lgs 13 aprile 1999 n. 113, che ha introdotto nel T.U.
286/98l'art. 13 bis, entrato in
vigore il 12 maggio 1999, in forza del quale si e'recisamente statuita la non
reclamabilita' della decisione pretorile e la suaricorribilita' (ordinaria) per cassazione. Al fine di individuare il
regimeimpugnatorio della decisione
giurisdizionale, nel succedersi delle norme neltempo, occorre
avere riguardo alle
disposizioni vigenti all'atto della suapubblicazione e per tutto il tempo di permanenza della pregressa
facolta'impugnatoria. In difetto
di disposizioni - nella nuova legge - che discipli-nino il rapporto dei nuovi rimedi
impugnatori dalla stessa introdotti con ledecisioni gia' adottate, e' cioe' da precisare che le nuove regole nonpotranno trovare
applicazione con riguardo alle
decisioni avverso le qualila
previgente impugnazione sia stata gia' proposta o non sia- per il
decorsodei termini previsti - piu' proponibile (in tal ultimo caso l'applicazionedel
nuovo regime essendo impedita dalla acquisita irrevocabilita' dell'atto).
VEDI 199901082 523179
* ANNOTATA *
SEZ. 1 ORD. 00547 DEL
01/06/2000
RV. 546154
PRES. Carnevale C
REL. Criscuolo A
COD.PAR.242
PM. Martone A (Conf.)
RIC. Stankovic
100172
IMPUGNAZIONI CIVILI -
CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI
GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA')
- DECRETI - Decreto
pretorile di
convalida del provvedimento
del questore ex art. 12 legge n. 40 del
1998 - Relativo ricorso per
Cassazione - Disciplina applicabile.
COD.PROC.CIV. ART. 365
L. DEL 6/3/1998 NUM. 4 ART. 12
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 14
COST.
In tema di disciplina dell'immigrazione e sulla condizione dello
stranie-ro, il ricorso per
Cassazione previsto
dall'art. 12 legge n. 40 del 1998(riprodotto con qualche modifica nell'art. 14 D.Lgs. n. 286 del 1998)
avver-so il decreto pretorile di
convalida del provvedimento del questore dallastessa norma previsto, deve seguire, in assenza di apposite
disposizioni de-rogatorie, la
disciplina prevista dal codice di rito, con la conseguenza chedeve dichiararsi l'inammissibilita' del
ricorso proposto personalmente dallaparte e non notificato ad alcuno.
VEDI:RIFMC
SEZ. U ORD. 00118 DEL
07/11/2000
RV. 541417
PRES. Vessia A
REL. Marziale G
COD.PAR.242
PM. Cinque A (Diff.)
RIC. Hila Albana
RES. Min. Interni
100180 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) -
RICORSO - IN GENERE -
Provvedimento reso all'esito del giudizio d'opposizione al decreto
prefettizio d'espulsione dello straniero
- Ricorso per cassazione -
Notificazione -
Al Prefetto emittente il decreto
d'espulsione - Ne-
cessita' -
Eventuale nullita' della notificazione - Rinnovazione -
Ammissibilita'.
100245
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - NUL-
LITA' - IN GENERE - Provvedimento reso
all'esito del giudizio d'oppo-
sizione al decreto prefettizio d'espulsione
dello straniero - Ricorso
per cassazione
- Notificazione -
Al Prefetto emittente il decreto
d'espulsione -
Necessita' - Eventuale nullita' della notificazione -
Rinnovazione - Ammissibilita'.
COD.PROC.CIV. ART. 291
COD.PROC.CIV. ART. 360
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13 BIS COST.
D. LG. DEL 13/4/1999 NUM. 113 ART. 4
Il ricorso per cassazione,
avverso il provvedimento emesso all'esito delgiudizio d'opposizione
al decreto prefettizio d'espulsione dello straniero,deve essere proposto (in
analogia con il modello procedimentale delineato,in tema di sanzioni amministrative, dall'art. 23 della n. 689 del 1981) apena d'inammissibilita' nei confronti
dell'autorita' che ha emanato ildecreto
impugnato e deve essere notificato presso di essa,
salvo che nellaprecedente fase di
merito il patrocinio non sia stato assunto dall'Avvocatu-ra dello Stato. Ne
consegue che, nel caso in cui il ricorso sia stato cor-rettamente indirizzato al Prefetto ma la notificazione sia stata
effettuatapresso
l'Avvocatura, benche'
questa nella precedente fase di merito non ab-bia assunto la difesa, tale notificazione e' da ritenersi nulla (non
ine-sistente) e, come tale,
rinnovabile, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.,presso l'ufficio del
Prefetto intimato.
VEDI 199901774 523784
VEDI 200000053 532714
*
ANNOTATA *
VEDI:RIFMC
SEZ. 1 SENT. 06374 DEL 23/06/1999
RV. 529245
PRES. Grieco A
REL. Morelli MR
COD.PAR.722
PM. Buonajuto A
(Conf.)
RIC. Fortes
RES. Pref. Palermo
116029
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI
SICUREZZA - LIMITAZIONI DI
POLIZIA -
STRANIERI - Permesso di soggiorno - Richiesta di
rinnovo
non tempestiva
- Espulsione dello straniero - Automaticita' della
sanzione - Esclusione -
Presupposti.
L. DEL 3/6/1998 NUM. 40 ART. 5 COMMA 5
L. DEL 3/6/1998 NUM. 40 ART. 11 COMMA 2
Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, della legge n. 40 del 1998, in
casodi ritardo nella richiesta di
rinnovo del permesso di soggiorno, l'espulsio-ne dello
straniero non e'
automatica, ma consegue solo all'esame ed all'e-ventuale rifiuto della
richiesta ex art. 5, quinto comma, della
predettalegge, nella ricorrenza
della situazione, ivi prevista, di sopravvenuta man-canza di requisiti per
il soggiorno, della quale detto ritardo puo' costi-tuire indice rivelatore.
* ANNOTATA *
VEDI:RIFMC
SEZ. 3 SENT. 04805 DEL 18/05/1999
RV. 526357
PRES. Vittoria P
REL. Manzo G
COD.PAR.711
PM. Frazzini O (Conf.)
RIC. Kabirinejad Jaleh
RES. Min. Sanita'
086168
FONTI DEL DIRITTO - RETROATTIVITA' -
DIVIETO - Nuova legge -
Disciplina degli effetti dei fatti sorti sotto la legge precedente -
Condizioni.
D. L. DEL 30/12/1989 NUM. 416 ART. 10 COMMA 7
L. DEL 28/2/1990 NUM. 39
*COST.
L. DEL 6/3/1998 NUM. 40 ART. 35
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 37
In caso di successione di leggi nel tempo i fatti costitutivi del
dirittorestano disciplinati dalla legge
precedente, mentre gli effetti
sonodisciplinati dalla
nuova legge, nei limiti del principio che la legge dispo-ne solo per l'avvenire
e non ha carattere retroattivo (art. 11 disp. prel.al cod. civ.). Il principio di irretroattivita' della legge
preclude infattiche la legge nuova possa essere applicata ove con essa si disconoscano
glieffetti gia' verificatisi in conseguenza del fatto passato costitutivo deldiritto o
si tolga efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attualio future di quel fatto (nel caso di specie, relativo
all'iscrizione neglialbi
professionali dei cittadini extracomunitari, la S.C. ha ritenuto che
lalegge applicabile, in quanto disciplinante i fatti
costitutivi del diritto,era quella di cui al comma
settimo dell'art. 10 del D.L. n. 416 del 1989,vigente al momento
della richiesta di iscrizione, e non la successiva legge6 marzo 1998, n.
40).
VEDI 7901350 397627
VEDI 8302351 427207
* ANNOTATA *
VEDI:RIFMC
SEZ. 1 SENT. 01082 DEL 09/02/1999
RV. 523179
PRES. Grieco A
REL. Macioce L
COD.PAR.242
PM. Mele F (Conf.)
RIC. Fortes
RES. Ministero Interni-Prefetto di Palermo
100171
IMPUGNAZIONI CIVILI -
CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI
GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA')
- IN GENERE - Espulsione ammi-
nistrativa dello straniero - Disciplina ex artt.
11 e 12, della legge
n. 40 del 1998 -
Innovazioni - Portata - Provvedimento di espulsione
assunto dal Prefetto - Sindacato del Pretore - Procedimento ex artt.
737 e ss. cod.
proc. civ. - Decisione assunta dal Pretore - Impugna-
zione -
Reclamo ex art. 739 cod. proc. civ. - Necessita' - Immediato
ricorso ex art. 111 della
Costituzione - Esclusione.
L. DEL 6/3/1998 NUM. 40 ART. 11
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286
Le nuove norme poste, dall'art. 11 della legge 6 marzo 1998, n. 40 (
econfluite poi nell'art. 13 del "Testo Unico delle disposizioni concernentila disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione
dello straniero"approvato
con D.Lgs. 25 luglio 1998,
n. 286 ) a regolare l'espulsione ammi-nistrativa dello
straniero, hanno innovato
la materia dei rimedi giurisdi-zionali
avverso le espulsioni ordinarie ( non politiche ) e si sono
tradottenella sottoposizione alla cognizione
camerale del Pretore delle misure diespulsione. Piu' in particolare,
mentre il preesistente regime posto dagliartt. 2 e ss. del D.L. n. 416 del 1989, convertito in legge 28
febbraio 1990n. 39, abrogati dall'art. 46,
lett. e) della legge n. 40/98, prevedeva la"giustiziabilita'" innanzi al T.A.R. di tutti i
provvedimenti di espulsione,si' da
delineare un sistema di controlli del tutto interno alla giurisdizio-ne amministrativa e come tale non sottoponibile al
ricorso straordinario exart.
111, secondo comma, della Carta Costituzionale, nel nuovo sistema dicui al citato
art. 11,e' stata mantenuta
al sindacato della giurisdizioneamministrativa del T.A.R. del
Lazio (comma undicesimo) la valutazione dellasola legittimita' dell'espulsione disposta dal Ministro per
ragioni di ordi-ne pubblico o
sicurezza (comma primo), mentre il sindacato sulla
validita'dell'espulsione disposta dal Prefetto nei casi di cui alle lettere a), b),c) del comma
secondo ( sintetizzabili
nelle tre ipotesi de : lo stranieroentrato clandestinamente; lo straniero
carente del titolo per soggiornare; lostraniero "pericoloso" o sospetto di appartenenza mafiosa )
e' stato affida-to (al pari di quello sui
provvedimenti con i quali il Questore - ex art.12, commi
primo, secondo, terzo e quarto - nei
casi d'impossibilita' direspingimento
o espulsione immediata dello straniero, dispone il
tratteni-mento temporaneo dello straniero in centri di permanenza )in via esclusivaal pretore nei modi di cui agli artt. 737 e seguenti cod. proc. civ.
(commiottavo, nono, decimo). Ferma la non riconducibilita'
di una tale cognizione- che investe la denunciata
lesione di veri e propri diritti soggettivi -all'ambito della mera "giurisdizione volontaria", tuttavia, mentre
nei casidei provvedimenti su citati del Questore, il sindacato del Pretore si
con-clude con decreti di convalida o di proroga della
misura assunta dall'auto-rita'
amministrativa, i quali sono immediatamente ricorribili in
Cassazione,nel caso dei
provvedimenti di espulsione del Prefetto, la decisione pretori-le -
invece - e' suscettibile previamente di reclamo ai sensi dell'art.
739cod. proc. civ. ( norma richiamata con il rinvio
contenuto nel citato comma9
dell'art. 11, agli artt. 737 e seguenti cod. proc. civ. ), e solo
all'esi-to - pertanto - si rende
instaurabile, nei confronti della pronuncia assuntadal Tribunale in sede di reclamo,
il ricorso per Cassazione ai sensidell'Art. 111 della Carta
Costituzionale.
* ANNOTATA *
SEZ. U SENT. 00907 DEL 17/12/1999
RV. 532296
PRES. Vela A
REL. Carbone V
COD.PAR.212
PM. Cinque A (Conf.)
RIC. Boysele Kumayo
RES. Min. Interno ed altro
092088
GIURISDIZIONE CIVILE -
STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE -
Qualifiche di rifugiato politico e di avente diritto all'asilo - Fi-
gure riconducibili
agli status ed ai diritti soggettivi - Configura-
bilita' -
Conseguenze - Controversie
sul loro riconoscimento - Giu-
risdizione ordinaria - Disposizione sulla competenza del giudice am-
ministrativo - Intervenuta
abrogazione.
L. DEL 20/3/1865 NUM. 2248 ALL. E ART. 2
TRATT. INTERNAZ. DEL 28/7/1951
D. L. DEL 30/12/1989 NUM. 416 ART. 5
L. DEL 28/2/1990 NUM. 39
*COST.
L. DEL 6/3/1998 NUM. 40 ART. 46
TESTO UNICO DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 47
L. DEL 24/7/1954 NUM. 722
La qualifica di rifugiato
politico ai sensi della Convenzione di Ginevradel 29 luglio 1951 costituisce,
come quella di avente
diritto all'asilo(dalla quale si distingue
perche' richiede quale fattore
determinante unfondato timore di
essere perseguitato, cioe' un requisito non richiesto dal-l'art. 10, terzo comma, Cost.), una figura giuridica riconducibile alla
ca-tegoria degli "status" e
dei diritti soggettivi, con la conseguenza chetutti i
provvedimenti assunti dai competenti organi in materia hanno
naturameramente dichiarativa e
non costitutiva, e le controversie riguardanti ilriconoscimento della posizione
di rifugiato (cosi' come quelle sul rico-noscimento
del diritto di asilo) rientrano nella giurisdizione
dell'autorita'giudiziaria
ordinaria, una volta
espressamente abrogato dall'art. 46, leggen. 40 del 1998, l'art. 5, D.L. n. 416 del 1989, convertito con
modificazionidalla legge n. 39 del
1990 (abrogazione confermata dall'art. 47 del testo u-nico D.Lgs. n. 286 del 1998), che attribuiva al giudice
amministrativo lacompetenza
per l'impugnazione del provvedimento di diniego dello
status dirifugiato.
VEDI 9901082 523179
VEDI SU
9704674 504706
SEZ. U SENT. 00147 DEL 18/03/1999
RV. 524230
PRES. Favara F REL.
Giannantonio ER COD.PAR.217
PM. Dettori P (Conf.)
RIC. Cons. Ord. Avv. di Roma
RES. Musse Hussein Sadik
026002
AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - IN GENERE -
Esercizio della profes-
sione forense in Italia da parte dei
cittadini extracomunitari - Con-
dizioni - Limiti - Principio
di reciprocita' - Ambito di rilevanza.
PRELEGGI ART. 16
L. DEL 6/3/1998 NUM. 40
Il cittadino extracomunitario che intenda esercitare in Italia la
profes-sione forense, ove
regolarmente soggiornante in Italia ed in possesso di ti-toli, legalmente riconosciuti,
abilitanti all'esercizio della professione,puo', entro un anno dall'entrata in vigore della legge n. 40/1998,
chiederel'iscrizione al relativo albo e, dopo la scadenza del
suddetto termine, overesidente
in Italia, potra' ottenere la
richiesta iscrizione nell'ambitodelle
quote massime di stranieri
da ammettere definite annualmente condecreto del Presidente del Consiglio; ne consegue che il cittadino
extraco-munitario non residente in Italia non
puo' ottenere l'iscrizione all'albodegli
avvocati ne' in base alla normativa comunitaria (non essendo
cittadinocomunitario), ne' in base alla citata legge n. 40/1998
(non avendo i requi-siti per l'iscrizione all'albo
previsti da detta legge per i cittadiniextracomunitari), ne', infine, in base ad un principio di reciprocita'
difatto (o per equivalenza di trattamento) rispetto al paese di
provenienza,giacche' il principio di reciprocita' costituisce
una condizione di effica-cia
della norma che attribuisce un diritto allo
straniero e non va confusocon
il riconoscimento di tale
diritto, non potendosi percio' riconoscere alcittadino extracomunitario il diritto all'iscrizione
all'albo in Italia soloperche'
tale diritto e' riconosciuto nel paese di
provenienza ai cittadiniitaliani,
occorrendo invece una norma italiana che riconosca tale diritto,
erilevando la reciprocita' non come fondamento del diritto,
bensi' come con-dizione di efficacia della suddetta norma.
SEZ. U SENT. 11617 DEL 18/11/1998
RV. 520796
PRES. Fanelli O
REL. Giannantonio ER COD.PAR.744
PM. Carnevali A (Conf.)
RIC. Cuni
RES. Ord. Med. Chir. e Odont. Roma ed altri
135004
PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE - Citta-
dino extra - comunitario in possesso dei titoli
professionali rico-
nosciuti in Italia,
abilitanti
all'esercizio della professione -
Iscrizione agli albi professionali anche in deroga alle disposizioni
sul previo
possesso della cittadinanza
italiana - Ammissibilita' ai
sensi dell'art. 35, comma primo, della legge 6 marzo 1998, n. 40
-
Sussistenza - Portata
transitoria - Termini temporali.
L. DEL 6/3/1998 NUM. 40 ART. 35
In base alla disposizione
di cui all'art. 35, comma primo, della legge 6marzo 1998, n. 40, avente effetto transitorio, i cittadini extra -
comunita-ri in possesso dei titoli
professionali legalmente riconosciuti in Italia a-bilitanti all'esercizio delle professioni,
possono, con richiesta da presen-tare
entro il 21 marzo 1999 , purche' regolarmente soggiornanti in
Italiaall'atto dell'entrata in vigore della legge medesima (21
marzo 1998), chie-dere
l'iscrizione agli albi professionali, anche in deroga alle
disposizioniche prevedono il possesso della cittadinanza italiana
* EDITA *
SEZ. U SENT. 11543 DEL 16/11/1998
RV. 520732
PRES. Fanelli O
REL. Giannantonio ER COD.PAR.744
PM. Carnevali A
(Conf.)
RIC. Dahshan
RES. Ord. Med. Chir. ed Odont. Massa ed altri
135004
PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE - Citta-
dino extra - comunitario in possesso di titoli professionali rico-
nosciuti in Italia
abilitanti
all'esercizio della professione -
Iscrizione agli albi professionali anche in deroga alle disposizioni
sul previo
possesso della cittadinanza
italiana - Ammissibilita' ai
sensi dell'art. 35, comma primo, della legge 6 marzo 1998, n. 40
-
Sussistenza - Portata
transitoria - Termini temporali.
L. DEL 6/3/1998 NUM. 40 ART. 35
In base alla disposizione
di cui all'art. 35, comma primo, della legge 6marzo 1998, n. 40, avente effetto transitorio, i cittadini extra -
comunita-ri in possesso dei titoli
professionali legalmente riconosciuti in Italia a-bilitanti all'esercizio delle professioni, possono,
con richiesta da presen-tare
entro il 21 marzo 1999 , purche' regolarmente soggiornanti in
Italiaall'atto dell'entrata in vigore della legge medesima (21
marzo 1998), chie-dere l'iscrizione
agli albi professionali, anche in deroga alle disposizioniche prevedono il
possesso della cittadinanza italiana