SEZ. 1 SENT. 03208 DEL 25/06/1998
(CC.01/06/1998) RV. 210877
PRES. Fazzioli E
REL. Vancheri A
COD.PAR.415
IMP. Holous PM. (Conf.) Ciani G
650001 ATTI
E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE -
Declaratoria di inammissibilita' di richiesta per
rigetto di identica
richiesta gia' rigettata -
Pronuncia anche al di fuori del giudizio
di esecuzione - Legittimita' -
Fattispecie.
NUOVO COD.PROC.PEN. ART. 666
*COST.
PRELEGGI ART. 12
L. DEL 6/3/1998 NUM. 40
La norma di cui all'art. 666, secondo comma, cod. proc. pen., che
prevedecome causa di inammissibilita' la mera
riproposizione di una richiesta gia'rigettata, basata sui
medesimi elementi, costituisce principio di caratteregenerale, applicabile anche al di
fuori del procedimento di esecuzione peril quale e' dettata. (Fattispecie, nella quale la
Corte d'appello, dinanzialla
quale pendeva il procedimento per la celebrazione del
giudizio di se-condo grado, aveva
dichiarato inammissibile l'istanza di espulsione dal ter-ritorio dello Stato di uno straniero,
condannato in primo grado per trafficodi
ingenti quantita' di stupefacenti, in quanto analoga istanza era
statarespinta con precedente suo provvedimento. La S.C.,
nell'enunciare il prin-cipio di
cui in massima, ha ritenuto corretto l'operato del giudice di meri-to, aggiungendo che frattanto
era anche sopravvenuta la legge 6 marzo 1998n. 40,
abolitrice dell'istituto dell'espulsione dello straniero a suarichiesta, per cui tale espulsione comunque non sarebbe stata praticabile).
VEDI:RIFMP
SEZ. 1 SENT. 03562 DEL 16/07/1998
(CC.16/06/1998) RV. 211152
PRES. Mocali P
REL. Giordano U
COD.PAR.393
IMP. Jobateh e altro PM. (Diff.) Paciotti
E
618055
SICUREZZA PUBBLICA -
STRANIERI - Espulsione
prevista dall'art. 7,
comma 12-bis D.L. n. 416 del 1989 convertito nella legge n.
39 del
1990 - Ricorso per cassazione avverso provvedimento
reiettivo della
relativa istanza - Sopravvenuta abolizione dell'istituto - Immediata
applicabilita' -
Conseguenze.
D. L. DEL 30/12/1989 NUM. 416 ART. 7 COMMA 12 *COST.
L. DEL 28/2/1990 NUM. 39
*COST.
L. DEL 6/3/1998 NUM. 40 ART. 46
Va dichiarato inammissibile
per sopravvenuta carenza di interesse deter-minata dal "jus
superveniens" costituito dalla legge n. 40 del 1998, e per-tanto senza onere di spese
e di sanzione pecuniaria, il ricorso per cassa-zione avverso
provvedimento
reiettivo di istanza di
espulsione formulata,prima
dell'entrata in vigore di detta legge - le cui disposizioni hanno
abo-lito tale possibilita' - dallo straniero sottoposto a misura cautelare,poiche' le norme abrogate avevano natura processuale, configurando solo
unapossibilita' di sospensione
della custodia cautelare non incidente sulla po-sizione dell'interessato di
fronte all'ordinamento penale.
VEDI:RIFMP
SEZ. 1 SENT. 04135 DEL 10/09/1998
(CC.08/07/1998) RV. 211304
PRES. Teresi R
REL. Campo S
COD.PAR.393
IMP. Taoufik PM. (Diff.) Paciotti
E
618055
SICUREZZA PUBBLICA -
STRANIERI - Espulsione dello straniero
su
richiesta -
Annoverabilita' fra le misure di sicurezza - Abrogazione
della norma che prevedeva
detta forma di espulsione - Conseguenze.
568005
MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI -
Espulsione dello straniero su
richiesta - Riconducibilita' all'istituto
dell'espulsione dello stra-
niero dallo Stato - Jus
superveniens - Conseguenze.
COD.PEN ART. 200
COD.PEN ART. 235
D. L. DEL 30/12/1989 NUM. 416 ART. 7
*COST.
L. DEL 28/2/1990 NUM. 39
*COST.
L. DEL 6/3/1998 NUM. 40 ART. 46
L'espulsione dello straniero su sua richiesta,prevista
dall'art.7,comma12 bis,del D.L.30 dicembre 1989 n.416,convertito con modifiche dalla
legge28 febbraio 1990 n.39,era
qualificabile come misura di sicurezza,sia pure"sui generis",in quanto riconducibile alla previsione generale
di cuiall'art.235 cod.pen.,ed era pertanto
soggetta alla regola dettatadall'art.200
stesso codice,secondo cui
"le misure sono regolate dalla leggein vigore al tempo
della loro applicazione".Ne consegue che, abrogata dettanormativa
dall'art.46,lett.e),della legge 6 marzo 1998 n.40,recante una nuovadisciplina dell'immigrazione,la richiesta di espulsione precedentemente a-vanzata dallo straniero non
puo' piu' trovare accoglimento.
VEDI:RIFMP
SEZ. 1 SENT. 04461 DEL 05/10/1998
(CC.21/09/1998) RV. 211395
PRES. Sacchetti F
REL. Silvestri G
COD.PAR.393
IMP. Mzigiti PM. (Conf.) Uccella
F
618055
SICUREZZA PUBBLICA -
STRANIERI - Espulsione dello straniero
su
richiesta - Natura processuale dell'istituto -
Conseguenze in tema di
"jus
superveniens".
548018
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE
PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI -
Espulsione dello straniero su richiesta - Sopravvenuta abrogazione
della norma che la prevedeva - Applicabilita'
delle regole in materia
di successione delle leggi
penali nel tempo - Esclusione.
D. L. DEL 30/12/1989 NUM. 416 ART. 7 COMMA 12 *COST.
L. DEL 28/2/1990 NUM. 39 *COST.
L. DEL 6/3/1998 NUM. 40 ART. 46
COD.PEN ART. 2
*COST.
COD.PEN ART. 235
L'espulsione dello straniero su richiesta,gia' prevista e disciplinatadall'art.7,commi 12 bis e seguenti,del D.L. 30 dicembre
1989 n.416,converti-to
con modifiche in legge
28 febbraio 1990 n.39 e poi abrogatodall'art.46,comma 1,lett.e),della
legge 6 marzo 1998 n.40 (recante nuovadisciplina in materia di immigrazione e di condizione dello
straniero),e' daqualificare,piuttosto
che come misura di sicurezza (attese le peculiari con-notazioni che la differenziano dall'espulsione
dello straniero prevista dal-l'art.235
cod.pen.),come istituto di
carattere processuale ,quanto meno nelcaso di espulsione
richiesta da soggetto ancora in stato di custodia caute-lare,per non essere ancora intervenuta nei suoi confronti pronuncia
defini-tiva di condanna.Ne
consegue che il suddetto istituto non sottosta' alle re-gole dettate, in materia di successione di
leggi penali sostanziali nel tem-po,dall'art.2 cod.pen.,per
cui,sopravvenuta l'abrogazione, ai sensi del ci-tato art.46 della legge n.40 del 1998,la
richiesta di espulsione precedente-mente
avanzata non puo' piu' trovare accoglimento,essendo
d'altra parte daescludere la configurabilita',sulla base della
disciplina previgente, di un"diritto
all'espulsione" che lo straniero
avrebbe acquisito all'atto dellaformulazione della richiesta medesima.
CONF 9803562 211152
VEDI:RIFMP
SEZ. 1 SENT. 04517 DEL 29/10/1998
(CC.23/09/1998) RV. 211498
PRES. La Gioia V
REL. Vancheri A
COD.PAR.393
IMP. Gjishti PM. (Conf.) Palombarini
G
618055
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Espulsione su richiesta -
Natura -
E' quella di misura di sicurezza,sia pure anomala -
Applicabilita' in
caso di
richiesta avanzata prima dell'abrogazione dell'istituto -
Esclusione.
568005
MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI -
Espulsione dello straniero su
richiesta - Natura - E' quella di misura di
sicurezza,sia pure anoma-
la -
Applicabilita' in caso di richiesta avanzata prima dell'abroga-
zione dell'istituto -
Esclusione.
D. L. DEL 30/12/1989 NUM. 416 ART. 7 COMMA 12 *COST.
L. DEL 28/2/1990 NUM. 39
*COST.
L. DEL 6/3/1998 NUM. 40 ART. 46
L'espulsione dello
straniero su richiesta,gia' prevista dall'art.7,comma12 bis,del D.L.30 dicembre
1989 n.416,convertito con modifiche in legge 28febbraio 1990 n.39,aveva
essenzialmente natura di
misura di sicurezza,siapure
anomala,e pertanto non puo' piu' trovare applicazione dopo
l'abrogazio-ne dell'istituto per
effetto dell'art.46 della legge 6 marzo 1998 n.40,anchequando trattisi di richiesta avanzata prima dell'entrata in vigore di
dettaultima legge.
VEDI 9803562 211152
VEDI SU
9803562 211152
VEDI SU
9804135 211304
VEDI SU
9804461 211395
VEDI:RIFMP
SEZ. 1 SENT. 04557 DEL 29/10/1998
(CC.23/09/1998) RV. 211499
PRES. Teresi R
REL. Mabellini A
COD.PAR.393
IMP. Pineda PM. (Conf.) Ranieri
B
618055
SICUREZZA PUBBLICA -
STRANIERI - Espulsione su
richiesta - Natura
processuale dell'istituto - Conseguente inapplicabilita',dopo la sua
abrogazione, anche con
riguardo a richieste precedenti.
D. L. DEL 30/12/1989 NUM. 416 ART. 7 COMMA 12 *COST.
L. DEL 28/2/1990 NUM. 39
*COST.
L. DEL 6/3/1998 NUM. 40 ART. 46
L'espulsione dello
straniero su richiesta,gia' prevista dall'art.7,comma12 bis,del D.L.30 dicembre
1989 n.416,convertito con modifiche in legge 28febbraio 1990 n.39,aveva natura processuale
e,pertanto,non puo' piu' trovareapplicazione dopo
l'abrogazione dell'istituto,per effetto dell'art.46 dellalegge 6
marzo 1998 n.40,anche quando trattisi di richiesta
avanzata primadell'entrata in vigore di detta ultima legge.
CONF 9803562 211152
CONF 9804461 211395
VEDI:RIFMP
SEZ. 1 SENT. 04233 DEL 24/10/1998
(CC.13/07/1998) RV. 211600
PRES. Pirozzi E
REL. La Gioia V COD.PAR.393
IMP. Durante e altri PM. (Conf.) Veneziano
G
618055
SICUREZZA PUBBLICA -
STRANIERI - Reato previsto dall'art. 10 della
legge n. 40 del 1998
(attivita' diretta a favorire l'ingresso ille-
gale degli stranieri in Italia) - Comprende e assorbe ogni
precedente
specifica fattispecie
delittuosa - Conseguenze.
COD.PEN ART. 2
COMMA 3
*COST.
L. DEL 30/12/1986 NUM. 943 ART. 12
L. DEL 6/3/1998 NUM. 40 ART. 10
L. DEL 6/3/1998 NUM. 40 ART. 46
L'ipotesi di reato, prevista dall'art. 10 della legge n. 40 del 1998,
chesanziona il fatto di chi compie attivita' dirette a
favorire l'ingresso il-legale degli stranieri nel territorio dello Stato,
comprende e assorbe, perla
sua genericita', tutte le precedenti specifiche
fattispecie delittuose,ivi
compresa l'intermediazione
prima prevista come reato dall'art. 12 dellalegge n. 943 del 1986. Pertanto, l'abrogazione di quest'ultima
norma ad ope-ra dell'art. 46 della
citata legge n. 40 del 1998 ha natura puramente forma-le ed e' diretta ad eliminare, per il futuro, possibili conflitti
tra normepenali che prevedono lo
stesso fatto, ma non implica alcuna depenalizzazionedel reato previsto dalla
norma abrogata, sicche' il problema dell'applica-zione ai fatti anteriori della vecchia o della nuova disciplina deve
essererisolto con l'applicazione
della norma piu' favorevole ai sensi dell'art. 2,comma terzo, cod. pen.
* ANNOTATA *
VEDI:RIFMP
SEZ. 3 SENT. 13075 DEL 14/12/1998
(UD.27/10/1998) RV. 212427
PRES. Papadia U
REL. Grassi A
COD.PAR.378
IMP. P.M. in proc. Binarelli R PM. (Conf.) Ranieri
B
566026 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - IN
GENERE - Di lavoratore
straniero privo dell'autorizzazione al lavoro -
Reato di cui all'art.
12 legge 943 del 1986 - Abrogazione ad opera dell'art. 46 legge 40
del 1998.
L. DEL 30/12/1986 NUM. 943 ART. 12
L. DEL 6/3/1998 NUM. 40 ART. 46
L. DEL 6/3/1998 NUM. 40 ART. 20 COMMA 8
L'art 12 delle legge 30 dicembre 1986 n. 943 e' abrogato dall'art.
46,comma primo lett. c), della legge 6 marzo 1998 n.
40, la quale all'art. 20,comma
ottavo, prevede come reato
l'attivita' di chi occupa alla proprie di-pendenze lavoratori
stranieri privi del
permesso di soggiorno o con questoscaduto, annullato
o revocato, il che
costituisce ipotesi in fatto diversada
quella dell'assunzione alle proprie dipendenze di un lavoratore
stranieroprivo dell'autorizzazione
al lavoro richiesta dalla precedente legislazione.
* ANNOTATA *
VEDI:RIFMP
SEZ. 1 SENT. 00275 DEL 15/02/1999
(CC.11/01/1999) RV. 212573
PRES. Teresi R
REL. Santacroce G
COD.PAR.393
IMP. De Almeida P PM. (Conf.)
618055
SICUREZZA PUBBLICA -
STRANIERI - Espulsione dello straniero - Aboli-
zione in seguito alla
legge n.40 del 1998 - Conseguenze - Immediata
applicabilita' - Ragione -
Fattispecie.
COD.PEN ART. 2
*COST.
L. DEL 28/2/1990 NUM. 39
*COST.
L. DEL 6/3/1998 NUM. 40 ART. 46 COMMA 1 LETT. E
Le disposizioni in materia di espulsione dello straniero non hanno
naturasostanziale ma processuale, sicche'
restano inapplicabili le regole checostituiscono espressione del principio del
"favor rei", e le questioni con-nesse al passaggio
dalla vecchia alla nuova disciplina debbono essere defi-nite,in base alla diversa regola del
"tempus regit actum", con l'applicazio-ne delle norme
sopravvenute vigenti al momento della decisione. (Nella spe-cie la S.C. ha ritenuto che in tema di
espulsione dello straniero il giudicedovesse provvedere sulla richiesta in base alla legge vigente
sopravvenuta -art.46, comma primo
lett.e) L. 6 marzo 1998, n. 40 - che ha abrogato espres-samente le previgenti
norme sull'espulsione a richiesta dell'interessato).
CONF 9804461 211395
CONF 9804461 211395
* ANNOTATA *
VEDI:RIFMP
SEZ. 1 SENT. 03199 DEL 09/03/1999
(UD.12/01/1999) RV. 212634
PRES. Pirozzi E
REL. Canzio G
COD.PAR.393
IMP. Gastaldi P PM. (Conf.) Viglietta
G
618055
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Assunzione di straniero privo di au-
torizzazione al lavoro - Nuova previsione
incriminatrice - Abolizione
della precedente
fattispecie.
548018
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE
PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI -
Nuova disciplina sugli stranieri
- Assunzione di straniero privo di
autorizzazione al lavoro - Nuova previsione incriminatrice - "Aboli-
tio criminis" .-
Sussistenza.
L. DEL 30/12/1986 NUM. 943 ART. 12 COMMA 2
L. DEL 6/3/1998 NUM. 40 ART. 46
L. DEL 6/3/1998 NUM. 40 ART. 20 COMMA 8
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 47 COMMA 2
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 22 COMMA 10
La fattispecie prevista dall'art.12, comma 2, della legge n.943 del
1986,che puniva l'assunzione di lavoratori
extracomunitari sprovvisti dell'auto-rizzazione al lavoro, e'
stata espressamente abrogata dall'art.46, comma 1,lett.c) della legge 6 marzo 1998, n.40.
Trattasi, nella specie, di "abolitiocriminis" e non di successione di leggi penali, giacche' la nuova
previsio-ne dettata dall'art.20, comma 8, della
legge n.40 del 1998, profondamenteinnovando la materia, punisce l'assunzione di stranieri non
piu' in quantoquesti siano privi
della semplice autorizzazione al lavoro, ma perche' prividel permesso di
soggiorno per motivi di lavoro.
* EDITA *
SEZ. 6 SENT. 03450 DEL 22/11/1998
(CC.05/11/1998) RV. 212907
PRES. Di Noto L
REL. Cortese A
COD.PAR.421
IMP. Markolaj P PM. (Conf.) Martusciello
V
664008
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI
GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI - Straniero -
Espulsione dal territorio
- Nuove
previsioni degli artt. 13 e 14 della legge n. 40/1998 -
Riflessi sulle esigenze cautelari concernenti il pericolo di fuga in
relazione a misura in atto -
Esclusione.
618055
SICUREZZA PUBBLICA -
STRANIERI - Espulsione dal territorio - Nuove
previsioni degli artt. 13 e 14 della legge n.
40/1998 - Riflessi sul-
le esigenze
cautelari concernenti il pericolo di fuga in relazione a
misura in atto -
Esclusione.
NUOVO COD.PROC.PEN. ART. 274 COMMA LETT.
B
L. DEL 6/3/1998 NUM. 40 ART. 13
L. DEL 6/3/1998 NUM. 40 ART. 14
Le previsioni di cui agli art. 13 e 14 della legge 6
marzo 1998, n. 40,che
contemplano
l'espulsione dello
straniero, rispettivamente, come misuradi
sicurezza e come sanzione sostitutiva, in relazione a determinati
presup-posti e in ragione di
specifiche scelte di politica giudiziaria, non possonoavere alcuna influenza sulla valutazione
delle esigenze cautelari di cui al-l'art. 274, lett. "b", cod. proc.
pen., relative alla fuga dell'indagato.
VEDI:RIFMP
SEZ. 1 SENT. 06595 DEL 17/04/1999
(CC.22/12/1998) RV. 213360
PRES. Fazzioli E
REL. Bardovagni P COD.PAR.393
IMP. Jovanovic N PM. (Conf.) Paciotti
E
618055
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Espulsione dello
straniero - Nuova
disciplina dettata dalla legge n.40 del 1998 -
Abrogazione della pre-
cedente disciplina -
Richiesta di espulsione
presentata durante la
vigenza della disciplina abrogata - Diritto
soggettivo all'espulsione
- Esclusione.
548018
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE
PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI -
Espulsione dello straniero su richiesta - Sopravvenuta abrogazione
della norma - Domanda presentata durante la vigenza della disciplina
abrogata -
Maturazione del diritto soggettivo
alla espulsione -
Esclusione.
D. L. DEL 30/12/1989 NUM. 416 ART. 7 COMMA 12 *COST.
L. DEL 6/3/1998 NUM. 40 ART. 46
COD.PEN ART. 2
*COST.
Non e' configurabile un diritto alla espulsione acquisito in virtu'
dellarichiesta presentata
all'epoca in cui erano vigenti le disposizioni previstedall'art.7 del d.l. n.416 del 1989, abrogate dall'art.46 della
legge n.40del 1998. La posizione
del richiedente, infatti, non e' riconducibile aquella del diritto soggettivo, in quanto le disposizioni abrogate erano
an-zitutto rivolte a tutelare interessi pubblici -
attenuando, mediante allon-tanamento
di soggetti pericolosi, gli
oneri della collettivita' ed i rischiper
la sicurezza sia all'interno degli istituti penitenziari che, in
genere,nel territorio nazionale - e non
l'interesse dello straniero, che trovavasoddisfacimento soltanto in maniere
indiretta e riflessa. Pertanto, venutameno la
normativa posta a tutela dell'interesse pubblico nei
termini pre-visti dall'art.7, commi 12-bis e 12-ter, del d.l. n.416 del 1989, non
puo'legittimamente invocarsene
l'applicazione ultrattiva al solo fine di tutela-re la posizione soggettiva
dell'interessato.
VEDI 9804557 211499
VEDI 9900275 212573
SEZ. 1 SENT. 03209 DEL 15/06/1999
(CC.22/04/1999) RV. 213715
PRES. Pirozzi E
REL. Mabellini A
COD.PAR.312
IMP. P.M.in proc. Litim PM. (Conf.) Iannelli
M
548006 FONTI
DEL DIRITTO - DECRETI - DECRETO LEGGE - Contemplante ipotesi di
reato -
Mancata conversione -
Condotta illecita posta in essere du-
rante il periodo di vigenza del decreto - Illiceita' penale - Esclu-
sione -
Reiterazione del decreto o salvaguardia, nella legge di con-
versione dell'ultimo di essi, degli effetti prodottisi - Irrilevanza
- Fattispecie.
618055
SICUREZZA PUBBLICA -
STRANIERI - Trattenimento nel territorio di
straniero espulso - Ipotesi prevista da decreto legge non convertito
- Condotta
posta in essere nel
periodo di vigenza del
decreto -
Esclusione di illiceita'
penale - Ragioni.
COSTITUZIONE ART. 77 COMMA 3
COSTITUZIONE ART. 25 COMMA 2
COD.PEN ART. 2
*COST.
NUOVO COD.PROC.PEN. ART. 673
COST.
D. L. DEL 13/9/1996 NUM. 477
D. L. DEL 19/3/1996 NUM. 132
L. DEL 9/12/1996 NUM. 617 ART. 1
L. DEL 6/3/1998 NUM. 40
Una volta decaduto il
decreto-legge contemplante un'ipotesi di reato, lacondotta illecita posta in essere nel periodo
della sua vigenza non puo' es-sere
piu' perseguita e
sanzionata, a nulla
rilevando che la norma che neprevedeva
l'illiceita',
sanzionandola
penalmente, sia stata reiterata insuccessivo decreto-legge o che una legge successiva abbia regolamentato
irapporti sorti sulla base di decreti-legge non convertiti, facendone salvigli effetti, stante il divieto di retroattivita' della legge
incriminatricestabilito dall'art. 25, comma secondo, Cost. (Fattispecie
relativa a revoca"in executivis"
di condanna inflitta per il reato previsto dall'art. 7 dellalegge n. 39 del 1990 e
successive modificazioni, a seguito di mancata con-versione del decreto-legge
n. 477 del 1996).
CONF 9807058 209351
VEDI:RIFMP
SEZ. 1 SENT. 03717 DEL 07/07/1999
(CC.19/05/1999) RV. 213941
PRES. Macri' G
REL. Silvestri G
COD.PAR.319
IMP. P.G.in proc.Musliu PM. (Diff.) Palombarini
G
568001
MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE - Confisca - Applicazione - Principio
di irretroattivita' -
Operativita' - Esclusione - Fattispecie.
COD.PEN ART. 200
COD.PEN ART. 240
NUOVO COD.PROC.PEN. ART. 444
*COST.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 12 COMMA 4
L. DEL 6/3/1998 NUM. 40 ART. 10 COMMA 4
D. LG. DEL 13/4/1999 NUM. 113 ART. 2
COD.PEN ART. 2
*COST.
COSTITUZIONE ART. 25
Il principio di
irretroattivita' della legge penale, sancito dagli artt.2 cod. pen. e 25, comma secondo, Cost.,
e' operante nei riguardi delle normeincriminatrici e non anche rispetto alle
misure di sicurezza, sicche' laconfisca
puo' essere disposta anche in riferimento a reati commessi nel
tem-po in cui non era legislativamente prevista ovvero era diversamentedisciplinata quanto a tipo, qualita' e durata. (Fattispecie nella quale,
insede di patteggiamento, il giudice aveva
rigettato la richiesta del P.M. diconfisca delle
autovetture usate per commettere il reato di agevolazionedell'ingresso clandestino in Italia di cittadini extracomunitari e la
S.C.,investita di ricorso sul punto, ha ritenuto legittima la statuizione sullabase del diritto vigente all'epoca del fatto, pur disponendo, poi,
diretta-mente essa stessa la misura di sicurezza, in forza del sopravvenuto art.
2del decreto legislativo n. 113 del 1999,
contemplante espressamente la con-fisca
del mezzo di trasporto "anche nel caso di
applicazione della pena surichiesta delle parti").
CONF 9503391 203324
CONF 9600775 204119
CONF 9716551 207140
VEDI SU
9301811 192494
VEDI SU
9500002 200512
VEDI SU
9609149 205708
SEZ. 3 SENT. 06673 DEL 28/05/1999
(UD.16/04/1999) RV. 213989
PRES. Giammanco P
REL. Grillo CM
COD.PAR.393
IMP. Selaru L PM. (Parz. Diff.)
Siniscalchi A
618055
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Espulsione -
Pericolosita' sociale
dello straniero - Automatico dovere di espulsione con corrispondente
diritto dello straniero -
Sussistenza - Esclusione.
D. L. DEL 30/12/1989 NUM. 416 ART. 7 COMMA 12 *COST.
L. DEL 28/2/1990 NUM. 39 *COST.
L. DEL 6/3/1998 NUM. 40 ART. 46
L. DEL 6/3/1998 NUM. 40 ART. 13
La norma di cui all'art. 13 della legge 6 marzo 1998 n. 40 non
collegaautomaticamente alla
pericolosita' sociale dello straniero condannato un do-vere di espulsione da
parte dell'autorita' giudiziaria, con corrispondentediritto dello straniero; ma si limita a riconoscere la facolta' al giudice,concorrendo determinate circostanze
oggettive e soggettive, di disporrel'espulsione come misura di sicurezza. (La Corte ha in proposito
ricordatocome l'espulsione dello straniero su richiesta, prevista dall'art.7, comma12 bis, del D.L.. 30 dicembre 1989 n. 416,
convertito con modif. in legge 28febbraio
1990 n. 39, sia stata abrogata dall'art. 46
della legge n. 40 del1998).
VEDI 9804557 211499
VEDI 9900275 212573
SEZ. 4 SENT. 11167 DEL 29/09/1999
(UD.18/02/1999) RV. 214384
PRES. Losapio MD
REL. Malagnino F COD.PAR.392
IMP. Majid Abdelmounaim PM. (Diff.)
623001
STUPEFACENTI - IN GENERE - Straniero condannato per spaccio - Conces-
sione della sospensione condizionale della pena - Applicazione della
misura di sicurezza della
espulsione dallo Stato - Applicabilita' -
Esclusione - Ratio.
568005
MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI - Straniero condannato per spaccio di
stupefacenti -
Concessione della sospensione condizionale della pena
- Applicazione della misura di sicurezza della espulsione
dallo Stato
- Applicabilita' - Esclusione
- Ratio.
COD.PEN ART. 164
*COST.
COD.PEN ART. 203
TESTO UNICO DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 15
D. P. R. DEL 9/10/1990 NUM. 309 ART. 86
*COST.
Nel caso sia stata concessa allo straniero, condannato per reati in
mate-ria di stupefacenti, la
sospensione condizionale della pena, non e' applica-bile la misura di
sicurezza della espulsione dal territorio dello Stato aisensi dell'art. 81 legge 22 dicembre 1975 n. 685 (sostituito
dall'art. 23legge 26 giugno 1990 e
riprodotto nell'art. 86 comma primo T.U. d.P.R. 9 ot-tobre 1990 n. 309), atteso che, riconosciuta la predetta sospensione,
nellaquale e' sempre implicito un
giudizio prognosticamente favorevole sulla per-sonalita' dell'imputato, si e' esclusa la
probabilita' che lo stesso commet-ta
nuovi fatti preveduti dalla
legge come reato e, quindi, la sua pericolo-sita' sociale,
che a norma dell'art. 31 legge 10 ottobre 1986 n. 663 nonpuo' essere
piu' presunta, ma va accertata.
CONF 9111316 188506
CONF 9200636 193127
CONF 9602544 204170
VEDI:RIFMP
SEZ. 3 SENT. 02794 DEL 28/09/1999
(CC.09/09/1999) RV. 214521
PRES. De Roberto G
REL. De Nardo G
COD.PAR.393
IMP. Zeciri L PM. (Diff.)
618055
SICUREZZA PUBBLICA -
STRANIERI - Sanzioni sostitutive - Espulsione
dal territorio
dello Stato -
Applicazione della misura a soggetto
sfornito di documenti validi per l'espatrio -
Violazione dell'art. 14
della l. 6 marzo 1998, n. 40 - Sussistenza -
Inclusione di tale misu-
ra nell'accordo
delle parti in sede di patteggiamento - Annullamento
della sentenza - Necessita' - Ragioni - Conseguenze.
671059
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD.
PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - CON-
DIZIONI -
SANZIONE SOSTITUTIVA - Espulsione dello straniero dal ter-
ritorio dello Stato -
Applicazione della misura a soggetto sfornito
di documenti validi per l'espatrio - Violazione dell'art. 14
della l.
6 marzo
1998, n. 40 -
Sussistenza - Inclusione di tale misura
nell'accordo delle parti in sede di patteggiamento - Annullamento
della sentenza - Necessita' -
Ragioni - Conseguenze.
NUOVO COD.PROC.PEN. ART. 444
*COST.
L. DEL 6/3/1998 NUM. 40 ART. 12
L. DEL 6/3/1998 NUM. 40 ART. 14
Viola l'art. 14 della legge 6 marzo 1998, n. 40 il
giudice che dispongala
sanzione sostitutiva dell'espulsione dal territorio dello Stato dellostraniero privo di
passaporto e di altro
documento valido per l'espatrio,giacche'
l'art. 12 della citata legge dispone che la
misura puo' essere a-dottata
quando non ricorrano le
cause ostative indicate nell'art. 12, commaprimo, dello stesso testo, fra le quali e' espressamente indicata
l'impossi-bilita' di eseguire con
immediatezza l'espulsione, perche' occorre procedereall'acquisizione di documenti per il viaggio. In ipotesi siffatte, ove
talesanzione sostitutiva sia stata recepita nell'accordo delle
parti in sede diapplicazione
della pena su richiesta
parti, e quindi nella sentenza pronun-ciata ex art. 444 cod. proc. pen., la decisione deve
essere annullata, ve-nendo meno
l'accordo delle parti su un parametro essenziale
dell'intervenutopatteggiamento.
VEDI:RIFMP
SEZ. 3 SENT. 13721 DEL 01/12/1999
(UD.18/10/1999) RV. 214821
PRES. Savignano G
REL. Ceccherini A
COD.PAR.393
IMP. Chen Li Ping PM. (Conf.) Geraci
V
618055
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Attivita' diretta a
favorire l'in-
gresso illegale degli stranieri in Italia - Reato previsto dall'art.
10 delle legge n.
40 del 1998 - Comprende ed assorbe ogni precedente
specifica fattispecie
delittuosa - Conseguenze.
L. DEL 6/3/1998 NUM. 40 ART. 10
L. DEL 30/12/1986 NUM. 943 ART. 12
COD.PEN ART. 2
COMMA 3
*COST.
L'ipotesi di reato di cui all'art. 10 della legge 6 marzo 1998 n. 40,
chesanziona il fatto di chi compie attivita' dirette a
favorire l'ingresso il-legale
degli stranieri nel territorio dello Stato, comprende ed assorbe,
perla sua genericita', tutte le
precedenti fattispecie delittuose, ivi compresal'intermediazione prima prevista come reato dall'art. 12 della legge 30
di-cembre 1986 n. 943. Pertanto l'abrogazione di quest'ultima norma, ad
operadell' art. 46 della legge n. 40, ha natura puramente formale ed e'
direttaad eliminare, per il
futuro, possibili conflitti tra norme penali che preve-dono lo stesso fatto, ma non implica alcuna depenalizzazione del
reato pre-visto dalla norma abrogata. Conseguentemente il problema
dell'applicazioneai fatti
anteriori della vecchia o della nuova disciplina deve essere risol-to con la applicazione della norma piu' favorevole, ai sensi
dell' art. 2cod. pen.
CONF 199804233 211600
VEDI 199813075 212427
VEDI 199903199 212639
* EDITA *
VEDI:RIFMP
SEZ. 1 SENT. 14002 DEL 06/12/1999
(UD.09/11/1999) RV. 214828
PRES. Macri' G
REL. Chieffi S
COD.PAR.393
IMP. P.G.in proc. Fathi PM. (Diff.) Monetti
V
618055
SICUREZZA PUBBLICA -
STRANIERI - Reato previsto dall'art. 6, comma
terzo, della legge n. 40 del
1998 - Configurabilita' anche a carico
del cittadino extracomunitario sprovvisto di documenti di
identifica-
zione - Sussistenza.
L. DEL 6/3/1998 NUM. 40 ART. 6 COMMA 3
Il fatto, previsto
dall'art. 6, comma terzo, della legge 6 marzo 1998 n.40, del cittadino extracomunitario che, a
richiesta degli ufficiali e agentidi
pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il
passapor-to o altro documento di
identificazione, ovvero il permesso o la carta disoggiorno, e' configurabile
come reato anche nei confronti dello stranieroche sia sfornito di uno
dei predetti documenti.
VEDI:RIFMP
SEZ. 1 SENT. 14008 DEL 06/12/1999
(UD.11/11/1999) RV. 214829
PRES. Sacchetti F
REL. Vancheri A
COD.PAR.393
IMP. P.G.in proc. Karim PM. (Conf.) Monetti
V
618055
SICUREZZA PUBBLICA -
STRANIERI - Reato previsto dall'art. 6, comma
terzo, legge n. 40 del 1998
- Cittadino extracomunitario sprovvisto
di documento di
identificazione - Applicabilita' - Esclusione.
L. DEL 6/3/1998 NUM. 40 ART. 6 COMMA 3
L'art. 6, comma terzo, della
legge 6 marzo 1998 n. 40, che prevede ilfatto del cittadino extracomunitario il quale, a richiesta degli
ufficiali eagenti di pubblica sicurezza, non
esibisce, senza giustificato motivo, ilpassaporto o altro documento di
identificazione, ovvero il permesso o lacarta di soggiorno, non si applica allo straniero che sia entrato
nel terri-torio dello Stato sottraendosi ai
controlli di frontiera e che non sia inpossesso di alcun documento o per averlo smarrito, o perche' gli e' statosottratto, o
per qualsiasi altra
ragione. (Conf. Sez. 1^, 11 novembre 1999n. 14009,
Bersi, nonche' n. 14011, Kalil, entrambe non massimate; contraSez. 1^, 4 novembre 1999 n. 14291, Belazi,
non massimata, nonche' 9 novembre1999 n. 14002, Fathi, RV: 214828).
CONTRA
199914002 214828
* ANNOTATA *
VEDI:RIFMP
SEZ. 1 SENT. 13562 DEL 29/11/1999
(UD.04/11/1999) RV. 214843
PRES. Teresi R
REL. Fabbri G
COD.PAR.393
IMP. P.G. in proc.Lecheheb K
618055
SICUREZZA PUBBLICA -
STRANIERI - Mancata esibizione del documento di
identita' -
Disciplina dettata
dal'art.6, comma 3, della legge n.40
del 1998 - Applicabilita' della fattispecie nei confronti degli
stra-
nieri, anche se clandestini -
Sussistenza.
L. DEL 6/3/1998 NUM. 40 ART. 6 COMMA 3
Il reato previsto dall'art.6, comma 3, del T.U. sull'immigrazione e
lacondizione dello straniero, approvato con d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, peril quale viene punito lo straniero che, a richiesta degli
ufficiali e agentidi pubblica
sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passapor-to o
altro documento di identificazione, ovvero il permesso
o la carta disoggiorno, deve ritenersi configurabile
non soltanto nei confronti
deglistranieri legalmente presenti sul territorio
nazionale, ma anche nei con-fronti
degli stranieri clandestini. (A sostegno di
tale affermazione, laS.C. ha fatto riferimento, per un verso, al
testuale tenore della norma in-criminatrice la quale, sanzionando non il "rifiuto" ma la
"mancata esibizio-ne" di uno dei documenti in essa esemplificativamente indicati,
presupponeche di un tale documento lo straniero abbia
l'obbligo di munirsi, salvo chesia
nell'impossibilita' di farlo "per giustificati motivi", da intendersicome non collegabili ad un proprio comportamento volontario; per
altro ver-so, alla desumibilita'
di detto obbligo anche da un'interpretazione sistema-tica di tutta la normativa vigente in materia di soggiorno di
extra-comuni-tari, con particolare riguardo
alle previsioni di cui ai commi 4 e 9dell'art. 6 del citato d.lgs. n. 286 del 1998, il
primo dei quali - riprodu-cendo il
comma secondo dell'abrogato art. 144 del T.U. delle leggi di P.S. -prevede la
possibilita' che lo straniero sia sottoposto a rilievi segnaleticiquando vi siano dubbi
sulla sua identita' personale; il secondo prevede ilrilascio allo straniero, su
modello conforme al tipo approvato con decretodel Ministro dell'Interno, di un "documento di
identificazione" espressamen-te
indicato come "non valido per l'espatrio"). (Diff. sez. I, 11 novembre1999,
n. 969, P.G. in proc. Karim).
VEDI:RIFMP
SEZ. 1 SENT. 06547 DEL 28/12/1999
(CC.29/11/1999) RV. 215023
PRES. Fazzioli E
REL.
Chieffi S
COD.PAR.393
IMP. Monforte PM. (Conf.)
618055
SICUREZZA PUBBLICA -
STRANIERI - Ingresso clandestino nel territorio
dello Stato - Associazione
per delinquere finalizzata a favorirlo e
attivita' diretta ad agevolarlo per fini di lucro - Depenalizzazione
"ex" art. 46 della
legge n. 40 del 1998 - Esclusione.
L. DEL 30/12/1986 NUM. 943 ART. 12 COMMA 1
L. DEL 6/3/1998 NUM. 40 ART. 10
L. DEL 6/3/1998 NUM. 40 ART. 46
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 12 COMMA 1
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 12 COMMA 3
Integrano tuttora ipotesi di reato l'associazione per delinquere
finaliz-zata a favorire l'ingresso
clandestino di stranieri
nel territorio delloStato e
l'attivita' diretta a favorire tale ingresso per fine di lucro, pre-viste dall'art. 12 della legge n. 943 del
1986, non avendo inciso su di essela
depenalizzazione disposta con l'art. 46 della legge n. 40 del 1998 ed
es-sendo state riprodotte le rispettive fattispecie nei commi 1 e 3 dell'art.12 D.P.R.
n. 286 del 1998.
VEDI 199804233 211600
* EDITA *
VEDI:RIFMP
SEZ. 1 SENT. 06548 DEL
28/12/1999 (CC.29/11/1999)
RV. 215024
PRES. Fazzioli E
REL. Chieffi S
COD.PAR.393
IMP. Amato PM. (Parz. Diff.)
618055
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trasporto in transito nel territorio
dello Stato di stranieri
diretti all'estero - Configurabilita' come
reato - Esclusione.
L. DEL 30/12/1986 NUM. 943 ART. 12
L. DEL 6/3/1998 NUM. 40 ART. 40 COMMA LETT.
C
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 47 COMMA LETT. B
Non integra ipotesi di reato il trasporto in transito da frontiera
afrontiera, attraverso il territorio dello Stato, di cittadini
stranieri di-retti all'estero in cerca di lavoro, previsto come delitto dall'art.
12,comma 1, della legge n. 943 del
1986, in quanto detta norma e' stata oggettodi abrogazione ad
opera dell'art. 46, lett. c) della legge n. 40 del 1998 etale abrogazione e' stata confermata dall'art. 47 lett. b)- del
D.P.R. n.286 del 1998.
* EDITA * VEDI:RIFMP
SEZ. 3 ORD. 02944 DEL
03/11/1999 (CC.28/09/1999)
RV. 215101
PRES. Badia G
REL. Onorato
COD.PAR.393
IMP. Platoni P PM. (Conf.)
618055
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Assunzione di straniero privo di au-
torizzazione al lavoro - Nuova previsione incriminatrice - "Abolitio
criminis" -
Sussistenza - Esclusione - Successione di leggi penali -
Sussistenza -
Conseguenze.
548018 FONTI
DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI - As-
sunzione di straniero privo di autorizzazione al lavoro - Nuova pre-
visione incriminatrice -
"Abolitio criminis" - Sussistenza - Esclu-
sione - Successione di leggi
penali - Sussistenza - Conseguenze.
L. DEL 30/12/1986 NUM. 943 ART. 12 COMMA 2
L. DEL 6/3/1998 NUM. 40 ART. 46
L. DEL 6/3/1998 NUM. 40 ART. 20 COMMA 8
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 22 COMMA 10
La fattispecie prevista
dall'art.12, comma 2, della legge della legge 30dicembre 1986, n. 943, che sanzionava l'assunzione di lavoratori
extracomu-nitari sprovvisti
dell'autorizzazione al lavoro, e' stata abrogata dall'art.46, comma 1, lett.c),
della legge 6 marzo 1998, n. 40. Tuttavia, la previ-sione contenuta nell'art. 20,
comma 8, della stessa legge n. 40 del 1998,-per la quale e' sanzionato il datore di lavoro che
occupi alle proprie di-pendenze
lavoratori stranieri privi
del permesso di soggiorno o il cui per-messo di
soggiorno sia scaduto,
revocato o annullato,(norma riprodotta oranell'art.22, comma 10, del testo unico in materia, emanato con D.L.G. 25luglio 1998, n.286)- induce
a ritenere che il legislatore abbia voluto ri-formulare e punire piu' gravemente la fattispecie
di reato prevista dal pre-cedente
art.12 della succitata legge n.943 del 1986,
abrogando contempora-neamente
quest'ultima norma. Sicche' non di una vera e propria "abrogatiocriminis" si tratta,
bensi' di una successione
nel tempo di leggi penali.Consegue,
altresi', che il problema
dell'applicazione ai fatti anterioridella vecchia o della nuova
disciplina deve essere risolto alla
lucedell'art. 2, comma 3, cod.
pen., ovvero con l'applicazione della disposizio-ne piu' favorevole al
reo.
CONTRA
199813075 212427
CONTRA
199903199 212634
VEDI 199804233 211600
SEZ. 1 SENT. 07176 DEL 05/01/2000
(CC.15/12/1999) RV. 215122
PRES. Fazzioli E
REL. Mocali P
COD.PAR.313
IMP. Suljevic S PM. (Conf.)
577001 PENA
- IN GENERE - Pene sostitutive - Revoca - Pene sostitutive revo-
cabili -
Semidetenzione e liberta' controllata - Revocabilita' della
espulsione disposta a norma
dell'art.14 della legge n.40 del 1998 -
Esclusione.
618055
SICUREZZA PUBBLICA -
STRANIERI - Sanzioni sostitutive - Espulsione
dal territorio
dello Stato -
Applicazione della misura a soggetto
successivamente risultato in possesso di regolare permesso di sog-
giorno - Possibilita' di revocare la misura a
norma dell'art.72 della
legge n.689 del 1981 -
Esclusione.
L. DEL 24/11/1981 NUM. 689 ART. 72
*COST.
L. DEL 6/3/1998 NUM. 40 ART. 14
L'art.72 della legge n.689 del 1981
consente esclusivamente la revocadelle
pene sostitutive della semidetenzione e della liberta'
controllata epresuppone il sopravvenire di una ulteriore condanna
che realizzi una delleipotesi
previste dalla norma medesima.
(Fattispecie nella quale la S.C.,nell'enunciare il principio
di cui in massima, ha annullato senza
rinviol'ordinanza con la quale il giudice della esecuzione - fra l'altro
palese-mente violando il giudicato penale formatosi sul punto - aveva revocato,
anorma dell'art.72 della legge
n.689 del 1981, la misura
dell'espulsionedisposta in base all'art.14 della legge n.40 del 1998 nei confronti di unostraniero, in quanto nel frattempo si era accertato che il medesimo era
en-trato regolarmente in Italia ed era
altresi' titolare di permesso di sog-giorno).
VEDI 199700270 206951
VEDI 199902794 214521
SEZ. 1 SENT. 01392 DEL 04/02/2000
(UD.06/12/1999) RV. 215227
PRES. Teresi R
REL. Rossi B
COD.PAR.393
IMP. Fontana PM. (Conf.) Verderosa
V
618055
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Occupazione alle dipendenze di dato-
re di lavoro italiano - Valido permesso di soggiorno - Persistenza
per tutta la durata del
rapporto - Necessita' - Fattispecie.
L. DEL 6/3/1998 NUM. 40 ART. 20 COMMA 8
Ai fini della configurabilita' della
contravvenzione prevista dall'art.20,
comma ottavo, della legge n. 40 del 1998 (impiego,
alle proprie dipen-denze, di lavoratori stranieri privi del permesso
di soggiorno), il termine"occupa" non va inteso come riferito esclusivamente al
momento dell'assun-zione, ma racchiude in se' l'idea
del protrarsi nel tempo del rapporto dilavoro e, quindi, anche della condotta illecita penalmente
perseguita. (Fat-tispecie nella quale il lavoratore, all'atto
dell'assunzione, era munito dipermesso di soggiorno successivamente
scaduto).
VEDI 198013075 212427
VEDI 199903199 212634
VEDI:RIFMP
SEZ. 1 SENT. 06642 DEL 08/02/2000
(CC.01/12/1999) RV. 215231
PRES. Pirozzi E
REL. Campo S
COD.PAR.393
IMP. Roma PM. (Conf.)
618055
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Favoreggiamento
all'ingresso clan-
destino - Attivita' di trasporto a fine di
lucro dalla frontiera - E'
tale.
L. DEL 6/3/1998 NUM. 40 ART. 10 COMMA 3
L'attivita' di trasporto dalla frontiera, con fine di lucro, di
cittadinistranieri, immigrati clandestinamente, funzionalmente connessa al loro
in-gresso in Italia, integra il reato di
favoreggiamento di cui al terzo commadell'art. 10 della legge n. 40 del 1998, in quanto essa e'
collegata senzasoluzione di continuita' all'ingresso clandestino dei cittadini stranieri,si' che l'immigrazione
risulta direttamente agevolata dal
conseguentetrasporto,
mirato ad assicurare la permanenza dei clandestini nel territoriodello
Stato. (Non risultano precedenti).
* EDITA *
VEDI:RIFMP
SEZ. 3 SENT. 00955 DEL 29/03/2000
(CC.29/02/2000) RV. 215624
PRES. Papadia U
REL. Novarese F
IMP. PG in proc.Perazzi PM. (Diff.)
618055
SICUREZZA PUBBLICA -
STRANIERI - Occupazione di stranieri extracomu-
nitari privi di
autorizzazione al lavoro - Punibilita' in base alla
sopravvenuta normativa che sanziona l'occupazione di extracomunitari
privi di permesso di soggiorno per motivi di lavoro -
Esclusione -
Ratio.
566011
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO
- IN GENERE - Lavoratori extracomunitari
- Assunzione di
soggetti privi di autorizzazione al lavoro - Punibi-
lita' del fatto in base alla
sopravvenuta normativa che sanziona
l'assunzione di soggetti privi
del permesso di soggiorno per motivi
di lavoro - Esclusione -
Ratio.
L. DEL 30/12/1986 NUM. 943 ART. 12 COMMA 2
D. LG. DEL 6/3/1998 NUM. 40 ART. 20
L. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 22
La condotta consistita nel
dare occupazione ad un immigrato extracomuni-tario privo
della prescritta autorizzazione al lavoro, gia' prevista
comereato dall'abrogato art.12,
comma 2, della legge 30 dicembre 1986 n.943, nonpuo' continuare ad essere penalmente sanzionata in base alla sopravvenutadiversa previsione di reato contenuta nel vigente art.20, comma 8, dellalegge 6 marzo 1998 n.40 (poi trasfuso
nell'art.22, comma 10, del testo unicoapprovato con D.L.G..25 luglio 1998 n.286), dal momento che detta
nuova pre-visione si riferisce all'occupazione di lavoratori
stranieri privi del par-ticolare
permesso di soggiorno che si rilascia per motivi di lavoro e che,
adifferenza dell'autorizzazione al
lavoro (la quale era subordinata alla solaindisponibilita' di lavoratori italiani o comunitari ed alla verifica dellecondizioni di lavoro offerte all'extracomunitario), ha finalita' di
contin-gentamento delle unita'
lavorative extracomunitarie, di controllo dei flussie di ordine pubblico.
CONF 199813075 212427
CONF 199903199 212634
CONTRA
199902944 215101
SEZ. 4 SENT. 01471 DEL 08/02/2000
(UD.02/06/1999) RV. 215873
PRES. Fattori P
REL. Malagnino F
COD.PAR.393
IMP. Bregu A PM. (Conf.) Iadecola
G
618055
SICUREZZA PUBBLICA -
STRANIERI - Espulsione - Sanzione sostitutiva
della pena detentiva - Applicabilita' ai soli stranieri irregolari -
Illegittimita' costituzionale
- Esclusione.
630103
CIRCOLAZIONE STRADALE
(NUOVO CODICE) - ILLECITI AMMINISTRATIVI - AP-
PLICAZIONI SANZIONI PECUNIARIE
- Espulsione - Sanzione
sostitutiva
della pena detentiva - Applicabilita' ai soli stranieri irregolari -
Illegittimita' costituzionale
- Esclusione.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 16
E' manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionaledell'art. 16 D.L.G. 25 luglio 1998, n.286 nella
parte in cui non prevede laespulsione
dello straniero a titolo di sanzione sostitutiva anche
nei con-fronti degli stranieri
muniti di regolare permesso di soggiorno; rientra in-fatti nel legittimo
esercizio della discrezionalita' legislativa prevedereche, nel caso di straniero in posizione irregolare, l'interesse dello
Statoalla espulsione possa, entro un determinato limite di
pena e previa valuta-zione del
giudice, prevalere sull'interesse alla pretesa punitiva, escluden-dosi invece una tale possibilita' nel caso di straniero
regolarmente sog-giornante in Italia.
VEDI:RIFMP
SEZ. 1 SENT. 02429 DEL 23/05/2000
(CC.03/04/2000) RV. 216033
PRES. Mocali P
REL. Macchia A
COD.PAR.393
IMP. PG in proc. Romano PM. (Conf.)
618055
SICUREZZA PUBBLICA -
STRANIERI - Assunzione di lavoratori extracomu-
nitari privi di
autorizzazione al lavoro -
Intervenuta abrogazione
della relativa norma
incriminatrice - Punibilita' del fatto in base
alla normativa
vigente che vieta l'assunzione di lavoratori extraco-
munitari privi di permesso di
soggiorno - Esclusione.
L. DEL 30/12/1986 NUM. 943 ART. 12
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 22
La condotta costituita dall'assunzione di lavoratori extracomunitari
pri-vi di autorizzazione al lavoro, prevista e sanzionata
dall'abrogato art.12della
legge 30 dicembre 1986
n.943, non puo' essere considerata tuttora pu-nibile ai sensi della'art.22, comma 10, del
T.U. approvato con D.Lgt. 25luglio
1998 n.286, in cui si prevede come reato
l'assunzione di lavoratoriextracomunitari
privi di permesso di
soggiorno rilasciato per motivi di la-voro. Tale
ultima previsione si caratterizza, infatti, rispetto a quellaprecedente, non solo per il mutamento di struttura del fatto tipico, delprocedimento autorizzatorio e dell'organo
cui spetta il rilascio del "per-messo" (questore e non piu' ufficio del lavoro e della massima
occupazione),ma anche per la
diversa prospettiva in cui la condotta punibile viene a col-locarsi, avendosi di mira non
piu' soltanto la tutela delle condizioni dellavoratore, ma anche
l'obiettivo di impedire l'occupazione di cittadiniextracomunitari ai di fuori dei flussi programmati di
ingresso previsti dal-l'art.21 del medesimo T.U.
CONF 199813075 212427
CONF 199903199 212634
CONF 200000955 215624
CONTRA 199902914 215101
* ANNOTATA *
SEZ. 1 SENT. 05951 DEL 22/05/2000
(UD.01/02/2000) RV. 216092
PRES. Macri' G REL.
Bardovagni P
COD.PAR.393
IMP. Zawadka PM. (Diff.) Ciampoli
L
618055
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Espulsione dal territorio dello Sta-
to eseguita prima dell'entrata in vigore della legge n. 40 del
1998 -
Rientro non autorizzato -
Illiceita' penale - Condizioni.
COD.PEN ART. 2
*COST.
R. D. DEL 18/6/1931 NUM. 773 ART. 151
L. DEL 6/3/1998 NUM. 40 ART. 11 COMMA 13
L. DEL 6/3/1998 NUM. 40 ART. 11 COMMA 14
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13 COMMA 13 COST.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13 COMMA 14 COST.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 47
D. P. R. DEL 31/8/1999 NUM. 394 ART. 19
Allorche', successivamente ad espulsione dal territorio dello Stato,
ese-guita prima della data di entrata in vigore della legge n. 40 del
1998 -abrogatrice della
contravvenzione prevista dall'art. 151 R.D. 18 giugno 1931n. 773 (cd. testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza) e contestualmenteripristinatrice di analoga figura di reato, ma in termini piu'
favorevoli,perche' punitiva della sola
violazione
infraquinquennale del
divieto dirientro - lo straniero vi faccia ritorno senza autorizzazione, la sua
con-dotta, dopo quella data,
ricade nell'ambito di applicazione della
leggesopravvenuta, sicche' non e'
punibile qualora risulti che il rientro sia av-venuto oltre il
quinquennio dalla data dell'avvenuta espulsione. Non risul-tano
precedenti.
SEZ. 1 SENT. 03156 DEL 07/06/2000
(CC.27/04/2000) RV. 216097
PRES. Sossi M
REL. Silvestri G
COD.PAR.393
IMP. Polova PM. (Diff.)
618055
SICUREZZA PUBBLICA -
STRANIERI - Decreto di espulsione - Ricorso -
Natura civilistica del
relativo procedimento.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13
COST.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13 BIS
COST.
COD.PROC.CIV. ART. 737
COST.
Il ricorso che lo straniero puo' proporre, ai sensi dell'art.13, comma
8,del D.L.G. 25 luglio 1998 n.286,
avverso il decreto di espulsione emesso neidi lui confronti
dal prefetto, da' luogo all'instaurarsi di un procedimentodi natura civilistica,
come e' dimostrato non solo dal richiamo agliartt.737
e seguenti del codice di procedura civile, contenuto nel
successivocomma 9 dello stesso art.13, ma anche dalla disciplina dettata
dall'art.13bis del citato D.L.G. n. 286/1998, introdotto dal D.L.G. 13 aprile 1999n.113, ove si dispone che il pretore (ora tribunale), fissa l'udienza incamera di consiglio
con decreto steso in calce
al ricorso, il quale vienequindi
notificato, a cura della cancelleria, all'autorita'
che ha dispostol'espulsione, cui
compete la facolta' di partecipare alla procedura cameralepersonalmente o a
mezzo di funzionari delegati.
* ANNOTATA *
VEDI:RIFMP
SEZ. 1 SENT. 07045 DEL 14/06/2000
(UD.19/05/2000) RV. 216185
PRES. La Gioia V
REL. Vancheri A
COD.PAR.325
IMP. Carrozzo PM. (Conf.) Matera
M
602011 REATI
CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE - Favoreggiamen-
to dell'immigrazione clandestina - Confisca del mezzo di trasporto
e-
ventualmente utilizzato per commettere il reato
prevista dal decr. l-
gs. n. 113 del 1999 - Obbligatorieta' - Fatto commesso prima della
sua entrata in vigore -
Irrilevanza - "Ratio".
COD.PEN ART. 200
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 12 COMMA 4
D. LG. DEL 13/4/1999 NUM. 113 ART. 1
Poiche', a norma dell'art. 200 cod. pen., le misure di sicurezza sono
re-golate dalla legge in vigore al tempo della loro
applicazione, la modifica-zione,
ad opera dell'art. 1 del decreto legislativo
n. 113 del
1999,dell'art. 12, comma quarto,
del decreto legislativo n. 286 del 1998, in temadi confisca
del mezzo di trasporto
utilizzato per i reati previsti daquest'ultimo articolo, rende obbligatoria la confisca dell'autoveicolo
uti-lizzato per favorire
l'ingresso clandestino di stranieri nel territorio del-lo Stato, realizzato
prima dell'entrata in vigore del citato decreto
le-gislativo del 1999, salvo il diritto del terzo estraneo al reato, al
qualeil mezzo di trasporto appartenga, di ottenerne
la restituzione, qualora di-mostri
di essersi in qualche modo
attivato per impedirne l'uso illecito, dinon averlo potuto prevedere o di non essere incorso in difetto
di vigilanza.
CONF 199903717 213941
VEDI 199703655 207140
VEDI SU
199900009 213511
* ANNOTATA *
VEDI:RIFMP
SEZ. 1 SENT. 07045 DEL 14/06/2000
(UD.19/05/2000) RV. 216186
PRES. La Gioia V
REL. Vancheri A
COD.PAR.325
IMP. Carrozzo PM. (Conf.) Matera
M
602001 REATI
CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - IN GENERE - Favoreggiamento dell'im-
migrazione clandestina - Elemento oggettivo -
Attivita' dirette a fa-
vorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in vio-
lazione della legge -
Nozione.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 12
In tema di favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina, per "attivita'dirette a
favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato
inviolazione della legge" non devono intendersi soltanto
quelle condotte spe-cificamente
mirate a consentire l'arrivo e lo sbarco degli stranieri, ma an-che quelle, immediatamente successive a
tale ingresso, intese a garantire labuona
riuscita dell'operazione,
la sottrazione ai controlli della polizia el'avvio dei clandestini verso localita' lontane dallo sbarco e,
in genere,tutte quelle attivita' di fiancheggiamento e di
cooperazione con le attivi-ta' direttamente e in senso stretto collegabili
all'ingresso dei clandestini.
VEDI 200006642 215231
SEZ. 1 SENT. 02161 DEL 16/06/2000
(CC.23/03/2000) RV. 216196
PRES. Macri' G
REL. Mabellino A
COD.PAR.393
IMP. P.G.in proc.Danut PM. (Conf.)
618055
SICUREZZA PUBBLICA -
STRANIERI - Legge n. 40 del 1998 - Previsione
del rito direttissimo con l'eccezione dell'eventualita' di
particola-
ri indagini nei casi previsti dall'art. 10, comma quarto -
Conseguen-
ze -
Presentazione dell'imputato
al giudice oltre il termine di cui
all'art. 449, comma quarto,
cod. proc. pen. - Irrilevanza.
L. DEL 6/3/1998 NUM. 40 ART. 10
NUOVO COD.PROC.PEN. ART. 449 COMMA 4
Poiche' nei casi previsti dall'art. 10, comma
quarto, della legge n. 40del
1998, avente ad oggetto la disciplina sull'immigrazione e norme sullacondizione dello straniero, si procede sempre con il
rito direttissimo, sal-vo che siano necessarie
particolari indagini, e' abnorme il provvedimentodel Tribunale dinanzi al quale l'imputato sia presentato per il
giudizio,che disponga la restituzione degli atti al P.M. per l'avvenuto decorso deltermine di quindici giorni previsto dall'art. 449, comma quarto, cod.
proc.pen.
SEZ. 1 SENT. 02310 DEL 26/06/2000
(CC.29/03/2000) RV. 216277
PRES. La Gioia V REL.
Campo S
IMP. Huayamares PM. (Conf.)
618055
SICUREZZA PUBBLICA -
STRANIERI - Espulsione in sede amministrativa -
Provvedimento giudiziale assunto su ricorso dell'interessato - Rime-
dio esperibile -
Indicazione.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 13
COST.
D. LG. DEL 13/4/1999 NUM. 113 ART. 3
COD.PROC.CIV. ART. 360
COD.PROC.CIV. ART. 737
COST.
COD.PROC.CIV. ART. 742 BIS
E' inammissibile il ricorso per cassazione in sede penale avverso
l'ordi-nanza emessa dal giudice a
seguito di ricorso del cittadino straniero controil provvedimento amministrativo di espulsione emanato dal
Prefetto. (Nell'e-nunciare
tale principio, la S.C. ha precisato che, in tale
circostanza, e'esperibile
ricorso per cassazione in sede civile, perche', per
espressadisposizione di legge alla
fattispecie e' applicabile la procedura di volon-taria giurisdizione prevista
dagli artt. 737 e seguenti cod. proc. civ.).
VEDI:RIFMP
SEZ. 3 SENT. 04599 DEL 14/04/2000
(UD.23/02/2000) RV. 216342
PRES. Avitabile D
REL. Ceccherini A
IMP. P. M. in proc. Cargnelutti
S. ed altri PM. (Conf.) Albano A
618055
SICUREZZA PUBBLICA -
STRANIERI - Assunzione di lavoratore senza per-
messo di soggiorno - Nuova previsione incriminatrice - Assunzione di
lavoratore privo di autorizzazione al lavoro - "Abolitio criminis"
-
Sussistenza - Ragione.
L. DEL 30/12/1986 NUM. 943 ART. 12
L. DEL 6/3/1998 NUM. 40 ART. 46
L'art. 12 della legge 30 dicembre 1986 n. 943 e' abrogato dall'art.
46della legge 6
marzo 1998 n. 40, comma primo lett.c), la quale all'art. 20,comma 8, prevede come reato l'attivita' di
chi occupa alle proprie dipenden-ze
lavoratori stranieri privi
del permesso di soggiorno o con questo scadu-to, annullato o
revocato, perche' cio' costituisce ipotesi in fatto diversada quella dell'assunzione alle proprie
dipendenze di un lavoratore stranieroprivo dell'autorizzazione al lavoro richiesta dalla precedente
legislazione.Infatti il divieto penalmente sanzionato non ha piu' come oggetto
l'assun-zione di un lavoratore
senza autorizzazione, bensi' l'assunzione di un lavo-ratore senza permesso di
soggiorno.
VEDI 199902944 215101
VEDI:RIFMP
SEZ. 1 SENT. 03249 DEL 09/06/2000
(CC.02/05/2000) RV. 216419
PRES. Sossi M
REL. Campo S
COD.PAR.393
IMP. Lanzoni R PM. (Conf.) Monetti
V
618055
SICUREZZA PUBBLICA -
STRANIERI - Ingresso clandestino - Mezzi di
trasporto -
Confisca obbligatoria -
Proprietario del mezzo estraneo
al fatto - Restituzione -
Condizioni.
568005 MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI - In Genere.
568004
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Confisca obbligatoria - Ingresso
clandestino di stranieri - Mezzi di trasporto -
Confisca - Proprieta-
rio del mezzo estraneo al
fatto - Restituzione - Condizioni.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 12 COMMA 8
COD.PEN ART. 240
Nel caso di sequestro di mezzi di trasporto utilizzati per favorire
l'in-gresso clandestino di stranieri nel territorio dello
Stato, il giudice, perdisporre la
restituzione del mezzo al proprietario, deve,in base ai principigenerali sanciti dall'art.240,
commi 1 e 3, cod.pen.,
accertare la di luiestraneita'
rispetto alla violazione penale che costituisce il
presuppostodel sequestro, prima, e
della confisca, poi. A tal fine, il giudice deve ve-rificare che la condotta del titolare del bene
non sia stata inficiata dallaprevedibilita' della
commissione del reato da parte dell'agente per
mezzodella cosa sequestrata, ovvero da un difetto di vigilanza in ordine
allasottrazione della stessa ed al suo uso illecito.
VEDI 199505580 202757
VEDI 199902090 214073
VEDI 199903717 213941
VEDI:RIFMP
SEZ. 1 SENT. 01744 DEL 09/06/2000
(CC.08/03/2000) RV. 216423
PRES. La Gioia V
REL. De Nardo G
COD.PAR.393
IMP. Hotez I PM. (Diff.) Palombarini
G
618055
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Attivita' diretta a
favorire l'in-
gresso clandestino di
stranieri - Contributo preventivo.
L. DEL 6/3/1998 NUM. 40 ART. 10
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 12
Integra il reato di cui
all'art.10 della legge n.40 del 1998 anche ilcontributo preventivamente offerto, diretto a
favorire l'ingresso clandesti-no
di stranieri nel territorio
dello Stato. (Fattispecie nella quale il ri-corrente deduceva la
insussistenza del reato essendosi lo stesso limitato atrasportare i
clandestini dopo che essi avevano gia' varcato il confine.Nell'enunciare il principio
di cui in massima, la S.C. ha ritenuto
mani-festamente infondata la doglianza,
in quanto l'imputato, prima
ancora diprendere in consegna i clandestini, si era accordato con il coimputato
persvolgere l'attivita' richiesta).
VEDI 199906642 215231
* EDITA *
VEDI:RIFMP
SEZ. 1 SENT. 03281 DEL 09/06/2000
(CC.02/05/2000) RV. 216425
PRES. Sossi M
REL. Mabellino A
COD.PAR.393
IMP. Xhaxho Xemal PM. (Conf.)
618055
SICUREZZA PUBBLICA -
STRANIERI - Ingresso clandestino - Mezzi di
trasporto -
Confisca obbligatoria -
Proprietario del mezzo estraneo
al fatto - Restituzione -
Condizioni.
568004
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Confisca obbligatoria - Ingresso
clandestino di stranieri - Mezzi di trasporto -
Confisca - proprieta-
rio del mezzo estraneo al
fatto - Restituzione - Condizioni.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 12 COMMA 4
COD.PEN ART. 240
La confisca obbligatoria, ai sensi
dell'art.12, comma 4, del d.lgs.25luglio
1998, n.286, del mezzo di
trasporto utilizzato per il compimento deireati in materia di immigrazione clandestina previsti dai commi 1 e 3
delmedesimo articolo, non puo'
aver luogo, in applicazione della regola genera-le dettata dall'art.240, commi terzo e quarto, cod.pen.,
qualora trattisi dimezzo
appartenente a persona estranea al reato. L'estraneita', peraltro,
nonderiva in modo automatico dal fatto che il
proprietario del mezzo non abbiasubito
condanna, dovendosi in
realta' considerare estraneo al reato, sempresecondo i principi generali elaborati con
riguardo al citato art.240cod.pen.,
soltanto chi, indipendentemente dall'essere stato o meno sotto-posto a
procedimento penale, risulti di fatto non aver avuto alcun
collega-mento, diretto o
indiretto, con la consumazione del reato stesso.
(Nellafattispecie,
trattandosi di un peschereccio adoperato per il trasporto diclandestini dall'Albania all'Italia
e pertanto sequestrato e confiscatoall'esito
del processo svoltosi a
carico dei componenti dell'equipaggio, laS.C. ha ritenuto che
correttamente fosse stata respinta dal giudice dell'e-secuzione la richiesta di restituzione avanzata
dal proprietario dell'imbar-cazione,
considerando che non vi erano elementi tali da far pensare
checostui fosse stato ignaro
dell'illecito uso dell'imbarcazione medesima e cherisultava inverosimile la tesi da lui sostenuta,
secondo la quale lo sposta-mento
del mezzo dall'Albania
all'Italia sarebbe stato disposto al fine, deltutto antieconomico, di effettuare rifornimento di carburante e far
applica-re sullo scafo della pittura antiruggine).
VEDI 199211173 193422
VEDI 199505580 202757
VEDI 199902090 214073
VEDI 199903717 213941
VEDI:RIFMP
SEZ. 1 SENT. 02680 DEL 04/08/2000
(CC.07/04/2000) RV. 216736
PRES. Fazzioli E
REL. Campo S
COD.PAR.393
IMP. Trifan PM. (Parz. Diff.)
Palombarini G
618055
SICUREZZA PUBBLICA -
STRANIERI - Ingresso clandestino nel territorio
dello Stato - Favoreggiamento - Trasporto di
stranieri sprovvisti del
visto di ingresso delle autorita' italiane - Configurabilita' del
reato - Condizioni.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 4
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 12
L. DEL 30/9/1993 NUM. 388
TRATT. INTERNAZ. DEL 14/6/1985 ART. 5
TRATT. INTERNAZ. DEL 14/6/1985 ART. 12
TRATT. INTERNAZ. DEL 14/6/1985 ART. 15
Integra il reato di favoreggiamento dell'ingresso clandestino di
stranie-ri, previsto dall'art. 12, commi primo e terzo, d.
lgs. n. 286 del 1998, ilfatto dell'autotrasportatore che accompagni in
Italia cittadini stranierisprovvisti
del visto di ingresso delle autorita' diplomatiche o consolari
i-taliane dello Stato di origine, a nulla rilevando il
possesso, da parte lo-ro, di visto
del Paese di primo ingresso, una volta individuato con certezzail nostro Stato come Paese di destinazione principale.
(Nell'occasione laS.C. ha anche escluso, in considerazione dell'esperienza professionale
delsoggetto attivo, la
configurabilita', nel fatto, dell'illecito amministrati-vo previsto dal comma sesto dello stesso articolo e consistente nel
mancatoaccertamento del vettore circa il possesso, da parte
dello straniero, delladocumentazione
richiesta per il suo ingresso nel territorio dello
Stato o,alternativamente,
nell'omissione di
comunicazione alla polizia di frontieradella presenza a
bordo del mezzo di trasporto di stranieri in posizione ir-regolare, traendo, anzi, da tale circostanza
motivo per ritenere corretta laqualificazione come dolosa
della condotta, eseguita dai giudici di merito).
SEZ. 1 SENT. 03259 DEL 09/08/2000
(CC.02/05/2000) RV. 216757
PRES. Sossi M
REL. Campo S
COD.PAR.393
IMP. Selini PM. (Conf.) Monetti
V
618055
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Immigrazioni clandestine
- Reati -
Sequestro -
Restituzione a terzo estraneo delle cose sequestrate -
Condizioni - Fattispecie.
NUOVO COD.PROC.PEN. ART. 262
NUOVO COD.PROC.PEN. ART. 263
COST.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 12 COMMA 8
D. P. R. DEL 9/10/1990 NUM. 309 ART. 100 COMMA 2
In tema di reato relativo ad immigrazioni clandestine, per la
restituzio-ne al terzo estraneo al
reato della cosa ad esso inerente e sottoposta a se-questro, il riconoscimento
dell'estraneita' alla commissione del reato delterzo reclamante la cosa sequestrata e'
legato alla prova della non prevedi-bilita', da parte sua, della
perpetrazione del reato e della mancanza diogni difetto di vigilanza sull'uso, ad opera
dei soggetti incriminati, dellacosa
sequestrata di cui si
chiede la restituzione. (Fattispecie concernentela richiesta di restituzione di un peschereccio utilizzato per
l'immigrazio-ne clandestina in Italia di stranieri, nella stiva del
quale era statocostruito un
locale, accessibile mediante un varco ben occultato e dotato diun sistema
elettrico di aerazione).
SEZ. 3 SENT. 08358 DEL 19/07/2000
(UD.10/05/2000) RV. 217082
PRES. Avitabile D
REL. Lombardi A
COD.PAR.329
IMP. Consoli F PM. (Conf.) Albano
A
601070
REATI CONTRO LA MORALITA'
PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE
- RECLUTAMENTO -
Induzione di taluno a recarsi nel territorio di al-
tro Stato per esercitare la prostituzione -
Favoreggiamento all'in-
gresso clandestino di stranieri -
Rapporto di sussidiarieta ' fra i
due reati - Sussistenza - Esclusione -
Fondamento.
618055
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Favoreggiamento
all'ingresso clan-
destino di stranieri -
Induzione di taluno a recarsi nel territorio
di altro
Stato per esercitare la
prostituzione - Rapporto di sussi-
diarieta' fra i due reati -
Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
L. DEL 20/2/1958 NUM. 75 ART. 3 COMMA N. 6
L. DEL 28/2/1990 NUM. 39 ART. 3 COMMA 8
*COST.
L. DEL 6/3/1998 NUM. 40 ART. 10 COMMA 3
Non esiste alcun rapporto
di sussidiarieta' tra il reato di cui all'art.3, comma 1, n. 6,
della legge n. 75 del 1958 (induzione di taluno a recarsinel territorio di altro Stato
per esercitare la prostituzione) ed il reatodi cui
all'art. 3, comma 8, della legge
n. 39 del 1990 (favoreggiamentoall'ingresso clandestino
di stranieri, attualmente previsto e sanzionatodall'art. 10, comma 1, della legge n. 40 del 1998) essendo diversi gli
inte-ressi tutelati e le condotte
sanzionate dalle due norme, atteso che la primae' esclusivamente
finalizzata ad impedire l'induzione e la diffusione dellaprostituzione e
sanziona la condotta di colui che induce taluno a
recarsinel territorio di altro Stato, o comunque in luogo diverso da quello
dellaresidenza abituale, per esercitarvi la prostituzione,
mentre la seconda tu-tela i beni
giuridici della sicurezza interna e della disciplina del mercatodel lavoro e sanziona la
condotta di colui che favorisce l'ingresso "clan-destino" di stranieri nel territorio dello Stato
italiano, sicche' quest'ul-tima fattispecie criminosa non puo' ritenersi
compresa nella prima.
VEDI:RIFMP
SEZ. 1 SENT. 04586 DEL 25/10/2000
(CC.23/06/2000) RV. 217165
PRES. La Gioia V
REL. Fazzioli E
COD.PAR.393
IMP. Habibi PM. (Conf.) Febbraro
G
618055
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Attivita' diretta a
favorire l'im-
migrazione clandestina - Trasporto di clandestini in Italia organiz-
zato previo accordo con un centro operante nel territorio
nazionale -
Mancata conduzione e termine del
detto trasporto - Sussistenza, co-
munque, del reato consumato e
della giurisdizione penale italiana.
555001
GIURISDIZIONE (COD. PROC. PEN. 1930) - IN GENERE - Commissione del
reato nel territorio dello Stato - Criteri di riconoscibilita' - Ap-
plicazione relativamente al reato di attivita' diretta a favorire
l'ingresso illegale di
stranieri nel territorio dello Stato.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 12 COMMA 1
COD.PEN ART. 6
Il reato previsto
dall'art.12, comma 1, del T.U. approvato con D.L.G. 25luglio 1998 n. 286, consistente nel porre in essere una qualsivoglia
"atti-vita' diretta a
favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio
delloStato" in violazione delle
disposizioni contenute nel
predetto T.U., nonrichiede, per il
suo perfezionamento (trattandosi di reato a condotta liberaed a
consumazione
anticipata), che l'ingresso
illegale sia effettivamenteavvenuto.
(Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha
rite-nuto che correttamente fosse stato ritenuto
configurabile, ai fini dell'ap-plicazione
di una misura cautelare, il reato in questione in un caso in
cui,secondo l'accusa, gli
imputati, previa intesa con un centro di organizzazio-ne operante nel territorio nazionale - il che rendeva il fatto
perseguibilein Italia, ai sensi dell'art.6 cod.pen. - avevano organizzato il
trasportovia mare, dall'Albania all'Italia, di un gruppo di extracomunitari i
qualierano stati all'uopo
imbarcati su di una nave che pero', a causa di una tem-pesta, era stata soccorsa, prima del suo ingresso nelle acque
territoriali,da mezzi della marina italiana che l'avevano
rimorchiata in un porto nazio-nale).
VEDI 200001744 216423
VEDI 200006642 215231
VEDI 200007045 216186
* EDITA *
VEDI:RIFMP
SEZ. 1 SENT. 04700 DEL 25/10/2000
(CC.28/06/2000) RV. 217166
PRES. Gemelli T
REL. Bardovagni P
COD.PAR.393
IMP. PM in proc. Mao PM. (Parz. Diff.) Mura
A
618055
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Favoreggiamento dell'irregolare pre-
senza di stranieri
extracomunitari nel territorio dello Stato - Ar-
resto facoltativo in flagranza - Valutazione dei presupposti giusti-
ficativi - Verifica di ragionevolezza -
Riferimento all'incensuratez-
za dell'arrestato
ed alla scarsa gravita' del
fatto - Legittimita'.
663017
INDAGINI PRELIMINARI (COD.
PROC. PEN. 1988) - ARRESTO IN FLAGRANZA -
FACOLTATIVO -
Valutazione dei presupposti giustificativi da parte
della polizia giudiziaria -
Verifica di ragionevolezza da parte del
giudice -
Riferimento alla incensuratezza dell'arrestato ed alla
scarsa gravita' del fatto -
Legittimita' - Fattispecie in tema di
favoreggiamento della illegale presenza di stranieri extracomunitari
nel territorio dello
Stato.
NUOVO COD.PROC.PEN. ART. 381 COMMA 4
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 12 COMMA 5
In tema di arresto facoltativo in flagranza,
posto che al giudice dellaconvalida
spetta soltanto, con riguardo ai presupposti
giustificativi pre-visti dall'art.381,
comma 4, c.p.p., una verifica di ragionevolezza in ordi-ne alla valutazione operata dalla polizia giudiziaria, non esula dai
limitidi detta verifica - trattandosi
di arresto nella ritenuta flagranza del rea-to di
favoreggiamento della
illegale presenza di stranieri extracomunitarinel territorio
dello Stato, previsto dall'art.12, comma 5, del D.L.G. 25luglio 1998 n.286 - il riferimento operato dal medesimo giudice, a
sostegnodella mancata convalida
del provvedimento, allo stato di incensuratezza del-l'arrestato (conoscibile o
immediatamente accertabile
anche dalla poliziagiudiziaria)
ed alla scarsa gravita' del fatto, siccome costituito,
nellaprospettazione
accusatoria (ed
indipendentemente dalla giuridica fondatezzadella medesima),
dall'impiego in attivita' lavorativa di un numero di
im-migrati clandestini da riguardarsi come assai modesto,
anche in rapporto alcomplessivo
numero dei dipendenti dell'azienda, per il resto in posizioneregolare.
VEDI 199301329 195470
VEDI 199400888 197775
VEDI 199604749 204008
VEDI 199807153 210597
* EDITA *
VEDI:RIFMP
SEZ. 1 SENT. 04700 DEL 25/10/2000
(CC.28/06/2000) RV. 217167
PRES. Gemelli T
REL. Bardovagni P
COD.PAR.393
IMP. PM in proc. Mao PM. (Diff.) Mura A
618055
SICUREZZA PUBBLICA -
STRANIERI - Favoreggiamento della illegale pre-
senza di stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato - Con-
figurabilita' del reato -
Finalita' di ingiusto profitto - Necessita'.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 12 COMMA 5
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 22 COMMA 10
Il reato di favoreggiamento della illegale presenza di stranieri
extraco-munitari nel territorio
dello Stato, previsto dall'art.12, comma 5, del T.U.approvato con D.L.G. 25 luglio 1998 n. 286, non
e' configurabile per il solofatto
dell'assunzione al lavoro di immigrati clandestini,
occorrendo anchela finalita' di "ingiusto profitto",
riconoscibile soltanto quando si esulidall'ambito del
normale svolgimento del
rapporto sinallagmatico di presta-zione
d'opera come, ad esempio, nel caso di impiego dei clandestini in
atti-vita' illecite o in quello
dell'imposizione a loro carico di condizioni gra-vose o
discriminatorie di orario e
di retribuzione; condizioni, queste, inassenza delle quali puo' soltanto configurarsi il reato
contravvenzionale dicui all'art.22, comma 10, del citato D.L.G. n.
286/1998.
* EDITA *
SEZ. 6 SENT. 04060 DEL 22/11/2000
(CC.03/11/2000) RV. 217489
PRES. D'Asaro L REL. Conti G
COD.PAR.393
IMP. P.M. in proc.
Durante PM. (Diff.)
618055
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Attivita' diretta a far
uscire dal
territorio nazionale immigrati clandestini - Illiceita' - Esclusione
- Fondamento.
L. DEL 6/3/1998 NUM. 40 ART. 10
L. DEL 30/12/1986 NUM. 943
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 12
In tema di disciplina dell'immigrazione, non costituisce reato la
condot-ta di chi, senza essere
concorso nella attivita' illecita diretta a favorirel'ingresso degli stranieri nel territorio dello
Stato, ovvero senza favorir-ne la
permanenza, si adoperi per favorire la uscita dal territorio nazionaledi stranieri clandestini,
atteso che l'art. 10 della
legge n. 40 del 1998non prevede come
reato - a differenza dell'art. 12 l. n. 143 del 1986, abro-gata -
l'attivita' di intermediazione di movimenti illeciti, o comunqueclandestini, di lavoratori migranti, che non si
risolvono nel favorire mate-rialmente il loro ingresso o la loro permanenza
nello Stato.
CONTRA
199804233 211660
CONTRA
199913721 214821
VEDI 199906548 215024
VEDI:RIFMP
SEZ. 1 SENT. 03792 DEL 31/01/2001
(CC.02/11/2000) RV. 218045
PRES. Gemelli T
REL. Giordano U
COD.PAR.325
IMP. Semeraro PM. (Diff.) Cedrangolo
O
602011 REATI
CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE - Favoreggiamen-
to dell'immigrazione
clandestina - Mezzo di trasporto utilizzato per
commettere il reato -
Confisca - Obbligatorieta' - Appartenenza del
mezzo a persona estranea al reato - Limiti
alla confisca - Sussisten-
za - Omessa indicazione nel d.
lgs. n. 113 del 1999 - Irrilevanza.
COD.PEN ART. 240
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 12 COMMA 4
D. LG. DEL 13/4/1999 NUM. 113 ART. 2 COMMA 1
In tema di confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i reati di
age-volazione dell'immigrazione clandestina, la mancata riproduzione,
nel testodell'art. 2 comma 1, d.
lgs. n. 113 del 1999 - il quale ha sostituito l'art.12, comma 4, d. lgs. n.
286 del 1998 - dell'inciso "salvo che si tratti dimezzo appartenente a persona estranea al reato", figurante nel testo
origi-nario, non puo' essere
intesa nel senso che la riserva sia venuta meno e chealla confisca, in tale ipotesi, debba
procedersi comunque, prescindendosi dadetto limite, in quanto quest'ultimo e' presente nelle
disposizioni di ca-rattere
generale di cui all'art. 240, commi 3 e 4, cod. pen., fermo
restandoche per persona estranea
al reato deve intendersi esclusivamente chi risultinon solo non avervi concorso, ma non avere
neanche avuto, per difetto di vi-gilanza
o altro, alcun tipo di
colpevole collegamento, diretto o indiretto,ancorche' non punibile, con la
consumazione di esso.
VEDI 200003249 216419
VEDI 200007045 216185
SEZ. 1 SENT. 05360 DEL 08/02/2001
(UD.04/12/2000) RV. 218087
PRES. Fabbri G
REL. Canzio G
COD.PAR.393
IMP. Vishe PM. (Conf.)
618055
SICUREZZA PUBBLICA -
STRANIERI - Reato di favoreggiamento dell'im-
migrazione clandestina - Ipotesi
prevista dall'art.12, comma 3, del
T.U. approvato
con D.L.G. 25 luglio 1998 n.286 - Carattere di
cir-
costanze aggravanti e non di
ipotesi autonome di reato.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 12
Le ipotesi di cui all'art.12, comma terzo, del T.U. sull'immigrazione
ap-provato con D.L.G. 25 luglio 1998
n.286 non configurano reati autonomi macircostanze aggravanti ad effetto speciale rispetto all'ipotesi semplice
delreato di favoreggiamento dell'immigrazione
clandestina, quale delineata nelcomma primo del citato articolo.
VEDI 199505647 203054
VEDI 199706227 206446
VEDI 199801761 210347
SEZ. 1 SENT. 15028 DEL 11/04/2001
(CC.29/01/2001) RV. 218295
PRES. Gemelli T
REL. Santacroce G
COD.PAR.393
IMP. Boskovic PM. (Conf.)
618055
SICUREZZA PUBBLICA -
STRANIERI - Favoreggiamento dell'immigrazione
clandestina - Confisca dei mezzi di trasporto -
Obbligatorieta' - Ap-
partenenza dei mezzi a terzi
estranei al reato - Irrilevanza.
568004
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Confisca - Mezzi di trasporto u-
tilizzati per commettere
reati di favoreggiamento dell'immigrazione
clandestina - Obbligatorieta' della confisca -
Appartenenza dei mezzi
a terzi estranei al reato -
Irrilevanza.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 12 COMMA 4
D. LG. DEL 13/4/1999 NUM. 113 ART. 2 COMMA 1
COD.PEN ART. 240
L'art.12, comma 4, del
T.U.sull'immigrazione
approvato con D.L.G. 25luglio
1998 n.286, nel prevedere
la confisca obbligatoria dei mezzi ditrasporto usati per commettere i reati di favoreggiamento
dell'immigrazioneclandestina di
cui ai precedenti commi 1 e 3, non fa piu' salva (nella nuovaformulazione introdotta dall'art.2,
comma 1, del D.L.G. 13
aprile 1999n.113), l'eventualita' che detti mezzi
appartengano a persona estranea alreato.
Tale estraneita', quindi,
non puo', attualmente, costituire ostacoloall'applicazione della confisca non potendosi, al
riguardo, neppure invocarela
regola di cui all'art.240, comma III, cod.pen.
(ove si prevede la inap-plicabilita'
delle disposizioni della
prima parte e del numero 1 del prece-dente capoverso
se la cosa che sarebbe
soggetta a confisca in base a dettedisposizioni appartiene a
persona estranea al reato), dal momento che dettaregola, per il suo carattere generale, puo'
essere applicata solo quando nonsia derogata - come si verifica invece nel caso
in esame - da norme speciali.
CONTRA
200103792 218045
VEDI:RIFMP
SEZ. 1 SENT. 14084 DEL 06/04/2001
(UD.16/02/2001) RV. 218741
PRES. La Gioia V
REL. Santacroce G
COD.PAR.393
IMP. PM in proc.El Rhalmi PM. (Diff.) Iacoviello
FM
618055
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Mancata esibizione, da
parte dello
straniero, senza giustificato motivo, di
passaporto o altro documento
di identita' - Configurabilita' del reato anche a carico di
straniero
clandestino -
Sussistenza.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 6 COMMA 3
Il reato di cui all'art.6, comma 3, del Testo unico sull'immigrazione
ap-provato con D.L.G. 25 luglio 1998 n.286 (mancata
esibizione, da parte dellostraniero
extracomunitario, senza giustificato motivo, di passaporto o
altrodocumento di identificazione, ovvero del permesso o
della carta di soggior-no), e'
configurabile anche a carico dello straniero extracomunitario che sitrovi clandestinamente nel territorio dello Stato, atteso, tra
l'altro, chela condizione di clandestinita', di per se' non sanzionata penalmente,
nonimplica, tuttavia, l'impossibilita', per il clandestino,
di essere comunquein possesso di un qualsivoglia documento di identificazione, la cui
esibi-zione e' sufficiente ad escludere il reato.
CONF 199913562 214843
CONF 199914002 214828
CONTRA
199914008 214829
SEZ. 1 SENT. 15727 DEL 13/04/2001
(CC.31/01/2001) RV. 219450
PRES. Mocali P
REL. Mabellino A
COD.PAR.393
IMP. Idrizi D PM. (Diff.)
618055
SICUREZZA PUBBLICA -
STRANIERI - Rientro non autorizzato dello stra-
niero espulso - Modifiche legislative -
Continuita' di illecito - Li-
miti.
L. DEL 6/3/1998 NUM. 40 ART. 46
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 47
R. D. DEL 18/6/1931 NUM. 773 ART. 151
L'art. 46 della legge 6 marzo 1998, n.40, ripreso dall'art. 47 del
D.L.G.25.7.1998, n.286, contenente il Testo unico delle disposizioni concernentila disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, haabrogato espressamente
l'art. 151 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, maal tempo stesso, con
l'art. 13 comma 13 del citato d.lgs. 286/98, e' stataripristinata una corrispondente figura di reato
limitata alla violazione in-fraquinquennale del divieto di
rientro; costituisce pertanto reato il rien-tro non autorizzato in Italia dello straniero espulso qualora si
accerti cheesso e' avvenuto nei limiti del quinquennio
previsto dalla nuova normativa.
SEZ. 1 SENT. 23049 DEL 07/06/2001
(UD.19/05/2001) RV. 219498
PRES. D'Urso G REL.
Santacroce G
COD.PAR.325
IMP. PM in proc.Abidi Faisal
602004
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI -
CONCERNENTI L'I-
NOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI
DI POLIZIA -
Ordine di presentarsi
presso gli uffici di polizia - Abrogazione dell'art.144 T.U.L.P.S. -
D.L.G. 25 luglio 1998, n.286 -
Persistente vigenza dei poteri
dell'Autorita' di pubblica
sicurezza - Inosservanza dell'ordine -
Contravvenzione prevista
dall'art.650 cod. pen. - Configurabilita'.
COD.PEN ART. 650
R. D. DEL 18/6/1931 NUM. 773 ART. 144
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 47
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 6 COMMA 3
In tema di inosservanza dei provvedimenti di polizia, nonostante
l'art.47d.l.g. 25 luglio 1998, n.286(recante il testo
unico delle disposizioni con-cernenti
la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla
condizione dellostraniero)
abbia abrogato dell'art.114
t.u.l.p.s.( secondo cui lo stranieroaveva
l'obbligo di presentarsi all'autorita' di p.s.), integra il reato
pre-visto dall'art.650 cod.pen. l'inosservanza,
da parte dello straniero,dell'ordine emanato dall'autorita' di p.s. di
presentarsi presso l'ufficio dipolizia
"per dare contezza di se'" circa le ragioni del suo soggiorno nelterritorio dello Stato, giacche' e' tuttora
vigente il potere dell'Autorita'di
p.s. di effettuare gli accertamenti necessari
per tutte le finalita' dipubblica sicurezza stabilite dal T.U. predetto.
CONF 199601443 203677
VEDI 199601443 203677
VEDI 199702353 206994
SEZ. 3 SENT. 16064 DEL 20/04/2001
(UD.08/03/2001) RV. 219508
PRES. Malinconico A
REL. Novarese F
COD.PAR.393
IMP. Du Li T PM. (Parz. Diff.) Geraci
V
618055
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Attivita' diretta a favorire la per-
manenza di clandestini per
fine di lucro - Reato di cui all'art. 12
d.lgs. n. 286 del 1998 -
Elemento oggettivo - Individuazione.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 12
L. DEL 30/12/1986 NUM. 943 ART. 12
L'impiego di lavorati
immigrati extracomunitari in condizioni di illega-lita' con la corresponsione di minime retribuzioni connota il fine di
lucroed il conseguente ingiusto profitto tratto
dalla citata condizione di ille-galita'
sanzionato dall'art. 12 della legge 30 dicembre 1986 n. 943, cometrasfuso nell'art. 12, quinto comma, del D.Lgs.
25 luglio 1998 n. 286, atte-so
che in tal modo si
favorisce la permanenza dell'immigrato extracomunita-rio nel territorio dello Stato al fine di trarre un ingiusto
profitto dallacondizione di illegalita' dello straniero.
VEDI 191999065 215023
SEZ. U SENT. 33539 DEL 11/09/2001
(CC.09/05/2001) RV. 219530
PRES. Vessia A
REL. Fiale A
COD.PAR.393
IMP. Donatelli PM. (Conf.)
618055
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Successione di leggi - Assunzione di
lavoratore extracomunitario privo di
autorizzazione al lavoro ex
art.12, comma 2, legge n.943 del 1986 - Continuita' normativa con il
reato di cui all'art.22, comma 10, T.U. n.286 del 1998 - Sussistenza
- Esclusione -
Fondamento.
COD.PEN ART. 2
*COST.
L. DEL 30/12/1986 NUM. 943 ART. 12 COMMA 2
L. DEL 6/3/1998 NUM. 40 ART. 20 COMMA 8
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 40 ART. 20 COMMA 8
L'assunzione di lavoratori extracomunitari privi di autorizzazione al
la-voro non e' piu' prevista dalla
legge come reato dopo l'abrogazione espressadell' art. 12, comma
2, legge 30 dicembre 1986, n.943, disposta dall'art.46comma 1, lett.c)
legge 6 marzo
1998,n.40(riprodotta dall'art.47, comma 2,lett.c, D.L.G. 25 luglio n.286) e l'introduzione della nuova ipotesi
di rea-to di assunzione di
lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggior-no ad opera
dell'art. 22, comma 10,del
citato decreto legislativo,giacche'si e' in presenza di una abrogatio criminis per la mancanza di
con-tinuita' del tipo di illecito e per il mutamento del
bene giuridico oggettodi tutela.
CONF 199813076 212427
CONF 199903199 212634
CONF 200000955 215624
CONF 200002429 216033
CONF 200004599 216342
CONF 200009221 216950
CONTRA
199902944 215101
VEDI SU
200000027 217031
VEDI SU
200000035 217374
SEZ. 3 SENT. 27748 DEL 11/07/2001
(CC.04/05/2001) RV. 219538
PRES. Malinconico A
REL. Onorato P
COD.PAR.393
IMP. Selmani M PM. (Conf.) Izzo G
618055
SICUREZZA PUBBLICA -
STRANIERI - Reato di favoreggiamento dell'ille-
gale ingresso di stranieri extracomunitari nel territorio dello
Stato
- Circostanze aggravanti - Configurabilita' - Requisito della
violen-
za in relazione a
condotte di sfruttamento della prostituzione - Ne-
cessita' - Esclusione.
L. DEL 20/2/1958 NUM. 75 ART. 3
L. DEL 20/2/1958 NUM. 75 ART. 7
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 12 COMMA 1
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 12 COMMA 3
In tema di favoreggiamento
dell'irregolare ingresso di cittadini stranie-ri extracomunitari nel territorio dello Stato (art.12 d.lgs. 25
luglio 1998,n.286), perche' sussista l'aggravante prevista dal comma 3 dell'art.12
conriferimento alla finalita' di sfruttamento della prostituzione di uomini odonne, non occorre che si sia in presenza di
condotte violente o di un rigo-roso
vincolo di subordinazione -
requisito non necessario perche' si confi-guri il reato di sfruttamento previsto dall'art.3 della legge 20
febbraio1958, n.75 - essendo sufficiente che un singolo o
una organizzazione agevo-lino
l'ingresso di persone extracomunitarie al fine di sfruttarne,
eventual-mente anche col loro consenso, la prostituzione.
VEDI 199016900 186080
VEDI 200002680 216736
VEDI 200004586 217165
VEDI 200004700 217167
SEZ. 1 SENT. 33402 DEL 05/09/2001
(CC.10/07/2001) RV. 219656
PRES. Sossi M
REL. Canzio G
COD.PAR.393
IMP. Tancev D PM. (Conf.)
618055
SICUREZZA PUBBLICA -
STRANIERI - Espulsione dello straniero su sua
richiesta ai sensi dell'art.
7, comma 12 'ter', d.l. 416 del 1989 -
Abrogazione della norma che la prevedeva - Caducazione degli effetti
conseguenti, ai sensi dell'art. 7, comma 12 'quater'
- Applicabilita'
anche a seguito dell'avvenuta
abrogazione - Fondamento.
L. DEL 6/3/1998 NUM. 40 ART. 46 COMMA 1 LETT. E
D. L. DEL 30/12/1989 NUM. 416 ART. 7 COMMA 12 N. 2 *COST.
D. L. DEL 30/12/1989 NUM. 416 ART. 7 COMMA 12 N. 3 *COST.
L. DEL 6/3/1998 NUM. 40
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 47 COMMA 1 LETT. E
D. L. DEL 30/12/1989 NUM. 416 ART. 7 COMMA 12 N. 4 *COST.
L'espulsione dello
straniero su sua richiesta (art. 7, comma 12 ter, deld.l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito
con modificazioni nella l. 28 feb-braio
1990, n. 39), sebbene abolita (art. 46, comma 1, lett. e), della
legge6 marzo 1998, n. 40, ora riprodotta nell'art. 47, comma 1, lett. e) del
d.lgs 25 luglio
1998, n. 286), completa la produzione dei suoi
effetti, aisensi dell'art. 7, comma 12 quater, del d. l. n. 416
del 1989, nel caso chel'espulso
rientri sul territorio italiano, atteso che la prima parte di
essisi e' gia' prodotta, in
conseguenza dell'esecuzione dell'espulsione, avvenu-ta in ossequio alla previgente disciplina
(In applicazione di tale principiola
Corte ha respinto il ricorso di uno
straniero che, espulso su
suarichiesta nel vigore della
disciplina anteriore, chiedeva la non eseguibili-ta' della pena che era
residuata al momento dell'esecuzione dell'espulsione).
VEDI 199804135 211304
VEDI 199804461 211395
VEDI 199804517 211498
VEDI 199804557 211499
VEDI 199906595 213360
SEZ. 1 SENT. 15576 DEL 13/04/2001
(UD.08/03/2001) RV. 219665
PRES. Sossi M
REL. Chieffi S
COD.PAR.393
IMP. PM in proc. Francis V. ed altro PM. (Conf.) Ciani G
618055
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Reato previsto dall'art.
6 comma 3
decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 -
Soggetto attivo - Indivi-
duazione.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 6 COMMA 3
In tema di disciplina dell'immigrazione, scopo della norma di cui
all'ar-t.6 comma 3 del decreto
legislativo 25 luglio 1998 n. 286, (il quale prevedeche lo straniero extracomunitario debba
esibire, a richiesta degli ufficialidi
polizia giudiziaria, il permesso o la carta di soggiorno, nonche' il
pas-saporto o altro documento di identificazione), e'
quello di rendere identi-ficabile,
sulla base di documenti in
loro possesso, tutti i cittadini stra-nieri extracomunitari, prescindendo della loro condizione diclandestinita': ne
consegue che destinatario della norma predetta non e'solo l'extracomunitario munito di permesso o carta di soggiorno,
ma qualsia-si
extracomunitario che,
essendo irregolarmente presente in Italia, non siain grado di provare la propria identita', anche con documenti diversi
dalpermesso o dalla carta di soggiorno.
CONF 199913562 214843
CONF 199914002 214828
CONTRA
199914008 214829
SEZ. 1 SENT. 34019 DEL 18/09/2001
(CC.13/06/2001) RV. 219753
PRES. D'Urso G
REL. Silvestri G
COD.PAR.422
IMP. Carla' PM. (Diff.) Cedrangolo
O
673136
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) -
MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SE-
QUESTRI -
RESTITUZIONE - IN GENERE - Sequestro di cose soggette a
confisca obbligatoria - Richiesta di restituzione
da parte di terzi -
Oneri probatori -
Indicazione.
NUOVO COD.PROC.PEN. ART. 253
NUOVO COD.PROC.PEN. ART. 262
COD.PEN ART. 240
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 12 COMMA 4
In tema di sequestro di cose pertinenti a reato che ne renda
obbligatoriala successiva confisca (nella specie, veicolo adoperato per favorire
l'in-gresso clandestino in Italia
di soggetti provenienti da paesi extracomunita-ri), il terzo che
chieda la restituzione delle cose sequestrate qualifican-dosi come proprietario o titolare di altro
diritto reale su di esse e' tenu-to
a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e quindi, in
particolare,oltre alla titolarita' del diritto vantato, anche l'estraneita' al reato ela buona fede, intesa, quest'ultima, come assenza di condizioni che
rendanoprofilabile a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui
siaderivata la possibilita' dell'uso illecito della cosa.
VEDI 200003249 216419
VEDI 200003281 216425
VEDI 200103792 218045
SEZ. 1 SENT. 38377 DEL 25/10/2001
(CC.26/09/2001) RV. 219760
PRES. Teresi R
REL.
Vancheri A
COD.PAR.393
IMP. PG in proc. Chalgom PM. (Conf.) Ciani G
618055
SICUREZZA PUBBLICA -
STRANIERI - Reato di mancata esibizione di pas-
saporto o
altro documento di identita' da parte dello straniero -
Configurabilita' anche a carico degli stranieri clandestini - Sus-
sistenza.
D. LG. DEL 25/7/1998 NUM. 286 ART. 6 COMMA 3
Il reato di mancata esibizione, senza giustificato motivo, da parte
dellostraniero, di passaporto o altro documento di identificazione, ovvero
dipermesso o carta di
soggiorno, previsto dall'art.6, comma 3, del
T.U.sull'immigrazione approvato
con D.L.G.25 luglio 1998 n.286, e' configurabilenon solo a carico
degli stranieri regolarmente entrati e soggiornanti in I-talia, ma anche a carico di quelli entrati
clandestinamente ed eventualmentesprovvisti di qualsiasi documento, salvo che costoro non forniscano la
provadell'avvenuta
sottrazione o distruzione, per cause ad essi non
imputabili,del documento
precedentemente posseduto. (Negli stessi termini altre diciot-to decisioni, assunte nella stessa udienza
e depositate nello stesso giorno,con i numeri da 38378/2001 a 38395/2001, non
massimate).
CONF 199913562 214843
CONF 199914002 214828
CONF 200114084 218741
CONTRA
199914008 214829