(Sergio Briguglio 28/2/2002)
NUOVE NORME E MODIFICHE
INTRODOTTE DAL DDL 795, COME APPROVATO DAL SENATO
(Nota: Le modifiche apportate dalla Commissione
appaiono in grassetto italico)
Articolo 1
(Cooperazione con stati stranieri)
Al fine di favorire le elargizioni in favore di
iniziative di sviluppo umanitario, di qualunque natura, al testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
all’articolo 13-bis, comma 1, alla lettera
i-bis), dopo le parole “organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS)” sono aggiunte le seguenti: “ delle iniziative
umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati
ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei
Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico”;
all’articolo 65, comma 2, alla lettera c-sexies),
dopo le parole “a favore delle ONLUS” sono aggiunte le seguenti:
“ , nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite
da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 13-bis,
comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione
per la cooperazione e lo sviluppo economico;”.
2. Nella elaborazione e nella eventuale revisione dei programmi bilaterali di cooperazione e di aiuto per
interventi non a scopo umanitario nei confronti dei paesi non appartenenti
all’Unione europea, con esclusione delle iniziative a carattere
umanitario, il Governo tiene conto anche della collaborazione prestata dai
paesi interessati al contrasto delle organizzazioni criminali operanti
nell’immigrazione clandestina, nello sfruttamento della prostituzione,
nel traffico di stupefacenti, di armamenti, nonché in materia di
cooperazione giudiziaria
e penitenziaria.
(…)
TESTO ORIGINARIO (INCLUSE LE MODIFICHE APPORTATE
IN BASE ALLA DELEGA LEGISLATIVA) |
MODIFICHE
APPORTATE DAL DDL (le soppressioni sono indicate dal simbolo (…)) |
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TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI |
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LA DISCIPLINA DELL’IMMIGRAZIONE E NORME SULLA
CONDIZIONE DELLO STRANIERO. |
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TITOLO I |
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PRINCIPI
GENERALI |
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Art.
1 |
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(Ambito
di applicazione) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 1) |
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1.
Il presente testo unico, in attuazione dell’articolo 10, secondo comma,
della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito
indicati come stranieri. |
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2.
Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme più
favorevoli, e salvo il disposto
dell'articolo 45 della legge 6 marzo 1998, n.40. |
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3.
Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti
persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il
riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal presente testo unico.
Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali
più favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato. |
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4.
Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del
presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse hanno il valore di
norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. |
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5.
Le disposizioni del presente testo unico non si applicano qualora sia
diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra. |
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6.
Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di seguito denominato
regolamento di attuazione, è emanato ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge 6 marzo 1998,
n. 40. |
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7.
Prima dell’emanazione, lo schema di regolamento di cui al comma 6
é trasmesso al Parlamento per l’acquisizione del parere delle
Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni.
Decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza del
parere. |
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Art.2 |
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(Diritti
e doveri dello straniero) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 2; |
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legge
30 dicembre 1986, n. 943, art. 1) |
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1.
Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato
sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle
norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai
principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. |
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2.
Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei
diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le
convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico
dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le
convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocità,
essa è accertata secondo i criteri e le modalità previste dal
regolamento di attuazione. |
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3.
La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del
24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a
tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e
alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di
diritti rispetto ai lavoratori italiani. |
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4.
Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale. |
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5.
Allo straniero è riconosciuta
parità di trattamento con il cittadino relativamente alla
tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti
con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei
limiti e nei modi previsti dalla
legge. |
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6.
Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti
l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche
sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando
ciò non sia possibile,
nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella
indicata dall'interessato. |
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7.
La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle
norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni
attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine
pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha
diritto di prendere contatto con le autorità del Paese di cui è
cittadino e di essere in ciò agevolato da ogni pubblico ufficiale
interessato al procedimento. L'autorità giudiziaria, l'autorità
di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di
informare, nei modi e nei termini previsti dal regolamento di attuazione, la
rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese a cui
appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad
adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di libertà
personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei
minori, di status personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di
ricovero ospedaliero urgente e hanno altresì l'obbligo di far
pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo
straniero che non debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non
si fa luogo alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che
abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato
riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti
sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari. |
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8.
Gli accordi internazionali stipulati per le finalità di cui
all'articolo 11, comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche più
favorevoli per i cittadini degli Stati interessati a speciali programmi di
cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni clandestine. |
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9.
Lo straniero presente nel territorio italiano é comunque tenuto
all’osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente. |
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“Articolo 2-bis |
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(Comitato per il coordinamento e il monitoraggio) |
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1. È istituito il Comitato per il
coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del presente decreto. |
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2. Il Comitato è presieduto dal Presidente
o dal vice Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato
dal Presidente del Consiglio dei ministri, ed è composto dai ministri
interessati ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore a
quattro e da un Presidente di Regione o di Provincia autonoma designato dalla
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. |
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3. Per l’istruttoria delle questioni di
competenza del Comitato è istituito un gruppo tecnico di lavoro presso
il Ministero dell’interno, composto dai rappresentanti dei Dipartimenti
degli affari regionali, delle pari opportunità e delle politiche
comunitarie, dell’innovazione e tecnologie, e dai Ministeri degli
affari esteri, dell’interno, della giustizia, delle attività
produttive, dell’istruzione, del lavoro e delle politiche sociali, della
difesa, dell’economia e delle finanze, della salute, delle politiche
agricole, dei beni e delle attività culturali, delle comunicazioni,
oltre che da un rappresentante del Ministro per gli italiani nel mondo e da
tre esperti designati dalla Conferenza unificata. Alle riunioni, in relazione
alle materie oggetto di esame, possono essere invitati anche rappresentanti
di ogni altra pubblica amministrazione interessata all’attuazione delle
disposizioni del presente decreto. |
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4. Con regolamento, da emanare ai sensi
dell’articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n.400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro degli affari esteri, il Ministro dell’interno ed il Ministro
per le politiche comunitarie sono definite le modalità di coordinamento
delle attività del gruppo tecnico con le strutture della Presidenza
del Consiglio. |
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Art.
3 |
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(Politiche
migratorie) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 3) |
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1.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il
Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro,
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-città e
autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi
nell’assistenza e nell’integrazione degli immigrati e le
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative sul piano nazionale,
predispone ogni tre anni il documento programmatico relativo alla
politica dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello
Stato, che è approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le
competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta
giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il documento programmatico
è emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del
Presidente della Repubblica ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Il Ministro dell’Interno presenta
annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i
provvedimenti attuativi del documento programmatico. |
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2.
Il documento programmatico
indica le azioni e gli interventi che lo Stato italiano, anche in
cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea, con le
organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative, si
propone di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione
di accordi con i Paesi di origine. Esso indica altresì le misure di carattere economico e
sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello
Stato, nelle materie che non debbono essere disciplinate con legge. |
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3.
Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei
flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi
pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e
l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto
delle diversità e delle
identità culturali delle persone, purché non confliggenti con l’ordinamento
giuridico, e prevede ogni possibile strumento per un positivo reinserimento
nei Paesi di origine. |
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4.
Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentiti i Ministri interessati e le competenti Commissioni parlamentari, sono definite annualmente, sulla base
dei criteri e delle altre indicazioni del documento programmatico di cui al
comma 1, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello
Stato, per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e
per lavoro autonomo, tenuto
conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione
temporanea eventualmente
disposte a norma dell’articolo 20. I visti di ingresso per lavoro
subordinato, anche stagionale, e per lavoro autonomo sono rilasciati entro il
limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione dei decreti di
programmazione annuale, la determinazione delle quote è disciplinata
in conformità con gli ultimi decreti pubblicati ai sensi del presente
testo unico nell’anno precedente. |
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentito il Comitato di cui al comma 2, dell’articolo 2-bis,
la Conferenza unificata e le
competenti Commissioni parlamentari,
sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento
del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento
programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio
dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere
stagionale e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari
e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi
dell’articolo 20. Qualora se ne ravvisi la necessità, ulteriori
decreti possono essere emanati durante l’anno. I visti di ingresso ed i
permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere
stagionale e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote
predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione
annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, in via
transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per
l’anno precedente. |
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5.
Nell’ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le
regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i
provvedimenti concorrenti al perseguimento dell’obbiettivo di rimuovere
gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e
degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con
particolare riguardo a quelle inerenti all’alloggio, alla lingua,
all’integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della
persona umana. |
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6.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di
concerto con il Ministro dell’interno, si provvede
all’istituzione di Consigli territoriali per l’immigrazione, in cui siano rappresentati le competenti amministrazioni locali
dello Stato, la Regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni
localmente attivi nel soccorso e nell’assistenza agli immigrati, le
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di analisi delle esigenze
e di promozione degli interventi da attuare a livello locale. |
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6-bis.
Fermi restando i trattamenti dei dati previsti per il perseguimento delle
proprie finalita' istituzionali, il Ministero dell'interno espleta,
nell'ambito del Sistema statistico nazionale e senza oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato, le attivita' di raccolta di dati a fini
statistici sul fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria per tutte le
pubbliche amministrazioni interessate alle politiche migratorie. |
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7.
Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il
documento programmatico di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo stesso
documento indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui al comma 4. |
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8.
Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 è trasmesso al
Parlamento per l’acquisizione del parere delle Commissioni competenti
per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il
decreto è emanato anche in mancanza del parere. |
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TITOLO
II |
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DISPOSIZIONI
SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO |
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CAPO I
DISPOSIZIONI
SULL’INGRESSO E IL
SOGGIORNO |
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Art.
4
(Ingresso
nel territorio dello Stato) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 4) |
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1.
L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in
possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto
d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e può avvenire, salvi i casi di
forza maggiore, soltanto
attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti. |
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2.
Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane nello stato di origine o di stabile residenza dello
straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti
rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli
emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o
consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso
l’autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo
straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile che
illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all’ingresso ed
al soggiorno in Italia. Il diniego del visto di ingresso o reingresso
è adottato con provvedimento scritto e motivato che deve essere
comunicato all’interessato unitamente alle modalità di
impugnazione e ad una traduzione in lingua a lui comprensibile o, in
mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. Per lo straniero in
possesso di permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini del
reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione
all’autorità di frontiera. |
2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane nello stato di origine o di stabile
reisdenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono
equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle
autorità diplomatiche o consolari di altri Stati. Qualora non
sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al
rilascio del visto l’autorità diplomatica o consolare comunica
il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in
inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge
7 agosto 1990, n. 241, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il
diniego non deve essere motivato, salvo quanto riguarda le domande di visto
presentate ai sensi degli articoli 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La
presentazione di documentazione falsa o di false attestazioni a sostegno
della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative
responsabilità penali, l’inammissibilità della domanda. Per lo straniero in possesso di
permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini del reingresso nel
territorio dello Stato, una preventiva comunicazione
all’autorità di frontiera. |
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3.
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in
armonia con gli obblighi assunti con l’adesione a specifici accordi
internazionali, consentirà l’ingresso nel proprio territorio
allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione
atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la
disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta
eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di
provenienza. I mezzi di
sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro
dell’interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di
programmazione di cui all’articolo 3, comma 1. Non potrà essere
ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia
considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello
Stato o di uno dei Paesi con i
quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei
controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone, con i limiti e le deroghe previsti
nei suddetti accordi. |
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4. L’ingresso in Italia può
essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90
giorni e per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la
concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a
quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno
considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati
da autorità diplomatiche o consolari di altri Stati in base a
specifici accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall’Italia
ovvero a norme comunitarie. |
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5. Il Ministero degli affari esteri adotta,
dandone tempestiva comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari,
ogni opportuno provvedimento di revisione o modifica dell’elenco dei
Paesi i cui cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione
di obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore. |
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6.
Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla
frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale
autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli
stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad
accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non
ammissione per gravi motivi di ordine
pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni
internazionali. |
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7.
L'ingresso è comunque
subordinato al rispetto degli adempimenti e delle formalità prescritti
con il regolamento di attuazione. |
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Art.
5 |
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(Permesso
di soggiorno) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 5) |
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1.
Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati
regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno
o di permesso di soggiorno rilasciati a norma del presente testo unico o che
siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato
dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione
europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi. |
1.
Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati
regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno
o di permesso di soggiorno, rilasciati e in
corso di validità
a norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno
o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno
Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti
da specifici accordi. |
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2.
Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità
previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo
straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel
territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste
dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può prevedere
speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per
motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e
per l’esercizio delle funzioni di ministro di culto nonché ai soggiorni in case di cura ,
ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze. |
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3.
La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto
d’ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in
attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La
durata non può comunque essere: |
3.
La durata del permesso di soggiorno non
rilasciato per
motivi di lavoro è quella prevista dal visto
d’ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in
attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La
durata non può comunque essere: |
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a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo; |
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b) superiore a sei mesi, per lavoro stagionale,
o nove mesi, per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione; |
b) (…); |
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c) superiore ad un anno, in relazione alla
frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente
certificata; il permesso
è tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali; |
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d) superiore a due anni, per lavoro autonomo, per
lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari; |
d) (…); |
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e) superiore alle necessità specificamente documentate, negli altri
casi consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione. |
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3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di
lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno
per lavoro di cui all’articolo 5-bis. La durata del relativo permesso
di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e
comunque non può superare: |
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a) in relazione ad uno o più contratti di
lavoro stagionale la durata complessiva di nove mesi; |
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b) in relazione ad un contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato la durata di un anno. |
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c) in relazione ad un contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato la durata di due anni. |
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“3-ter. Allo straniero che dimostri di
essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro
stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi
ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre
annualità, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito
nell’ultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il
relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno. Il permesso
è revocato immediatamente in caso di abuso. |
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3-quater. Possono inoltre soggiornare nel
territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per
lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente
Rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei
requisiti previsti dall’articolo 26 del presente Testo Unico. Il
permesso di soggiorno non può avere validità superiore ad un
periodo di due anni. |
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3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o
consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai
sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 4, ovvero il visto di ingresso per
lavoro autonomo, ai sensi del comma 5, dell’articolo 26, ne dà
comunicazione anche in via telematica al Ministero dell’interno e
all’INPS per l’inserimento nell’archivio previsto dal comma
9, dell’articolo 22 entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione
è data al Ministero dell’interno per i visti di ingresso per
ricongiungimento familiare di cui all’articolo 29 entro 30 giorni dal ricevimento
della documentazione. |
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3 sexies Nei casi di ricongiungimento familiare,
ai sensi dell’articolo 29, la durata del permesso di soggiorno non
può essere superiore a
due anni |
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4.
Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero al
questore della provincia in cui si trova almeno trenta giorni prima della
scadenza ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per
il rilascio o delle diverse condizioni previste dal presente testo unico.
Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico o dal
regolamento di attuazione, il
permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore al
doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale. |
4.
Il rinnovo del permesso di soggiorno
è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui
risiede, almeno novanta giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma
3-bis, lett.c), sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b) dello
stesso comma e trenta nei restanti casi, ed è sottoposto alla verifica
delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste
dal presente decreto. Fatti
salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento
di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non
superiore a quella stabilita con rilascio iniziale. |
|
5.
Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di
soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o
vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno
nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo
22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne
consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative
sanabili. |
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|
6.
Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere
altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali,
resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di
soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri
motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi
costituzionali o internazionali dello Stato italiano. |
|
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7.
Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente
rilasciato dall'autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea,
valido per il soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza
al questore con le modalità e nei termini di cui al comma 2. Agli
stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno.
Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non venga
resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato può
essere disposta l'espulsione amministrativa. |
|
|
8.
Il permesso di soggiorno, la ricevuta di dichiarazione di soggiorno e la
carta di soggiorno di cui all’articolo 9 sono rilasciati su modelli a
stampa, con caratteristiche anticontraffazione, conformi ai tipi approvati
dal Ministro dell'interno, in attuazione dell'Azione comune adottata dal
Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1996. |
8. Il permesso di soggiorno e la carta di
soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a
tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai tipi
da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per l’innovazione e le tecnologie in attuazione dell'azione
comune adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1996, riguardante
l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno. |
|
|
8-bis. Chiunque contraffà o altera un permesso di
soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero
contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un
permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di
soggiorno, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la
falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a
querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni. La pena è
aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale. |
|
9.
Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro
venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se
sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e
dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero,
in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in
applicazione del presente testo unico. |
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Articolo
5 bis |
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(contratto di soggiorno per lavoro subordinato) |
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1. Il contratto di soggiorno per lavoro
subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di
uno Stato non appartenente all’Unione europea o apolide, contiene (…): |
|
|
a) la garanzia da parte del datore di lavoro di
una adeguata sistemazione alloggiativa per il lavoratore sul quale ricade il relativo onere; |
|
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b)
l’impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di
viaggio per rientro del lavoratore nel Paese di provenienza. |
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1 bis. Non costituisce titolo valido per il rilascio del
permesso di soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui
alla lettere a) e b) del comma 1. |
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|
2. Il contratto di soggiorno per lavoro è
sottoscritto in base a quanto previsto dall’articolo 22 presso lo
sportello unico per l’immigrazione della provincia nella quale risiede
o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione lavorativa secondo le
modalità previste nel regolamento di attuazione. |
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Art.
6 |
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(Facoltà
ed obblighi inerenti al soggiorno) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 6; |
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r.d. 18 giugno 1931, n. 773, artt.144,
comma 2°, e 148) |
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1.
Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro
autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le altre
attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e
formazione può essere convertito, comunque prima della sua scadenza, in permesso di soggiorno per motivi
di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4,
secondo le modalità
previste dal regolamento di attuazione. |
1.
Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro
autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le altre
attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e
formazione può essere convertito, comunque prima della sua scadenza e previa stipula del contratto di soggiorno per
lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza
dei requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi
di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4,
secondo le modalità
previste dal regolamento di attuazione. |
|
2.
Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e
ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato
civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di
cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica
amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni
ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati. |
|
|
3.
Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza,
non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di
identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno è punito
con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda
fino a lire ottocentomila. |
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|
4.
Qualora vi sia motivo di dubitare della identità personale dello
straniero, questi può essere sottoposto a rilievi segnaletici. |
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5.
Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento di
attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate
ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito,
da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e
dei familiari conviventi nel territorio dello Stato. |
|
|
6.
Salvo quanto è stabilito nelle leggi militari, il Prefetto può
vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o in località che
comunque interessano la difesa militare dello Stato. Tale divieto è
comunicato agli stranieri per mezzo della autorità locale di pubblica
sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono
al divieto, possono essere allontanati per mezzo della forza pubblica. |
|
|
7.
Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente
soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani
con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso
la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata
ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza.
Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio dà comunicazione alla
questura territorialmente competente. |
|
|
8.
Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano nel
territorio dello Stato devono
comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni successivi,
le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale. |
|
|
9.
Il documento di identificazione
per stranieri è rilasciato su modello conforme al tipo approvato con
decreto del Ministro dell'interno. Esso non è valido per l'espatrio,
salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi
internazionali. |
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10.
Contro i provvedimenti di cui all’articolo 5 e al presente articolo
è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. |
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Art.
7 |
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(Obblighi
dell’ospitante e del datore di lavoro) |
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(R.d.
18 giugno 1931, n. 773, art. 147) |
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1.
Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero
o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle
proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento
di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato,
è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore,
all'autorità locale di pubblica sicurezza. |
|
|
2.
La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante,
quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento
di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile
ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed
il titolo per il quale la comunicazione è dovuta . |
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2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al
presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a
1100 euro. |
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Art.
8 |
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(Disposizioni
particolari) |
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(R.d.
18 giugno 1931, n. 773, art. 149) |
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1.
Le disposizioni del presente capo non si applicano ai componenti del sacro
collegio e del corpo diplomatico e consolare. |
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Art.
9 |
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(Carta
di soggiorno) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 7) |
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1.
Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno
cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente
un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito
sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, può
richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno, per sé,
per il coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno
è a tempo indeterminato. |
1.
Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni,
titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero
indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente
per il sostentamento proprio e dei familiari, può richiedere al
questore il rilascio della carta di soggiorno, per sé, per il coniuge
e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno è a tempo
indeterminato. |
|
2.
La carta di soggiorno può essere richiesta anche dallo straniero
coniuge o figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o di cittadino
di uno Stato dell’Unione europea
residente in Italia. |
|
|
3.
La carta di soggiorno è
rilasciata sempre che nei
confronti dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei
delitti di cui
all’articolo 380 nonché, limitatamente ai delitti non colposi,
all’articolo 381 del codice di procedura penale, o pronunciata sentenza di
condanna, anche non definitiva,
salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente al rilascio della
carta di soggiorno il questore dispone la revoca, se è stata emessa
sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati di cui al presente
comma. Qualora non debba essere disposta l’espulsione e ricorrano i
requisiti previsti dalla legge, è rilasciato permesso di soggiorno.
Contro il rifiuto del rilascio della carta di soggiorno e contro la revoca
della stessa è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale
competente. |
|
|
4.
Oltre a quanto previsto per lo
straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare
della carta di soggiorno può: |
|
|
a) fare ingresso nel territorio dello Stato in
esenzione di visto; |
|
|
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni
attività lecita, salvo quelle che la legge espressamente vieta allo
straniero o comunque riserva al cittadino; |
|
|
c) accedere ai servizi ed alle prestazioni
erogate dalla pubblica amministrazione, salvo che sia diversamente disposto; |
|
|
d) partecipare alla vita pubblica locale,
esercitando anche l’elettorato quando previsto dall’ordinamento e
in armonia con le previsioni del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla
vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992. |
|
|
5.
Nei confronti del titolare della carta di soggiorno l’espulsione
amministrativa può essere disposta solo per gravi motivi di ordine
pubblico o sicurezza nazionale, ovvero quando lo stesso appartiene ad una
delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, come sostituito dall’articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n.
327, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come
sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646,
sempre che sia applicata, anche
in via cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19
marzo 1990, n. 55. |
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CAPO
II |
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CONTROLLO
DELLE FRONTIERE, RESPINGIMENTO |
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ED
ESPULSIONE |
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|
Art.
10 |
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(Respingimento) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 8) |
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1.
La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi
di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per
l'ingresso nel territorio dello Stato. |
|
|
2.
Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì
disposto dal questore nei confronti degli stranieri: |
|
|
a) che entrando nel territorio dello Stato
sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati all’ingresso o
subito dopo; |
|
|
b) che, nelle circostanze di cui al comma 1,
sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di
pubblico soccorso. |
|
|
3.
Il vettore che ha condotto alla
frontiera uno straniero privo dei documenti di cui
all'articolo 4 o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo è tenuto
a prenderlo immediatamente a carico
ed a ricondurlo nello
Stato di provenienza, o in
quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente
in possesso dello
straniero. |
|
|
4.
Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3
e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi
previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l’asilo politico,
il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero l’adozione di misure di protezione temporanea
per motivi umanitari. |
|
|
5.
Per lo straniero respinto è prevista l’assistenza necessaria
presso i valichi di frontiera. |
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6.
I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dall’autorità
di pubblica sicurezza. |
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|
Art.
11 |
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|
(Potenziamento
e coordinamento dei controlli di frontiera) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 9) |
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1.
Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri adottano il piano
generale degli interventi per il potenziamento ed il perfezionamento, anche
attraverso l'automazione delle procedure, delle misure di controllo di
rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilità con i sistemi
informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni
internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia di
protezione dei dati personali . |
|
|
|
1.-bis Il Ministro dell’interno, sentito,
ove necessario, il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza
pubblica emana le misure necessarie per il coordinamento unificato dei
controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana. Il Ministro
dell’interno promuove altresì apposite misure di coordinamento
tra le autorità italiane competenti in materia di controlli
sull’immigrazione e le autorità europee competenti in materia di
controlli sull’immigrazione ai sensi dell’Accordo di Schengen,
ratificato con legge 30 settembre 1993, n.388. |
|
2.
Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati e dei
relativi contratti è data
comunicazione all'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione. |
|
|
3.
Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro
dell'interno, i prefetti delle province di confine terrestre ed i prefetti
dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono
le misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della
vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province
interessate, sentiti i questori
e i dirigenti delle zone di polizia
di frontiera, nonché le autorità marittime e militari ed i
responsabili degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello
provinciale, eventualmente
interessati, e sovrintendono all'attuazione delle direttive emanate in
materia. |
|
|
4. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno
promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi interessati, al
fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti e il rilascio dei
documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia dei
provvedimenti previsti dal presente testo unico, e per la reciproca
collaborazione a fini di contrasto dell'immigrazione clandestina. A tale
scopo, le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a titolo
gratuito alle autorita' dei Paesi interessati di beni mobili ed
apparecchiature specificamente individuate, nei limiti delle compatibilita'
funzionali e finanziarie definite dal Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, se
si tratta di beni, apparecchiature o servizi accessori forniti da altre
amministrazioni, con il Ministro competente. |
|
|
5. Per le finalita' di cui al comma 4, il Ministro dell'interno
predispone uno o piu' programmi pluriennali di interventi straordinari per
l'acquisizione degli impianti e mezzi tecnici e logistici necessari, per
acquistare o ripristinare i beni mobili e le apparecchiature in sostituzione
di quelli ceduti ai Paesi interessati, ovvero per fornire l'assistenza e
altri servizi accessori. Se si tratta di beni, apparecchiature o servizi
forniti da altre amministrazioni, i programmi sono adottati di concerto con
il Ministro competente. |
|
|
6. Presso i valichi di frontiera sono previsti sevizi di
accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che
intendano presentare domanda di asilo o fare ingresso in Italia per un
soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a
disposizione, ove possibile, all'interno della zona di transito. |
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Art.
12 |
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|
(Disposizioni
contro le immigrazioni clandestine) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 10) |
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|
1.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso degli
stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico
è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni. |
1.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque compie atti diretti a
procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti
diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona
non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è
punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 15.000
per ogni persona. |
|
2.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 54 del codice penale, non
costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria
prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno
comunque presenti nel territorio dello Stato. |
|
|
3.
Se il fatto di cui al comma 1 è commesso a fine di lucro o da tre o più persone in concorso
tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o più persone, e nei
casi in cui il fatto è commesso mediante l’utilizzazione di
servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti, la pena è della reclusione da
quattro a dodici anni e
della multa di lire
trenta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito
l’ingresso in violazione del presente testo unico. Se il fatto è
commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o
allo sfruttamento della prostituzione, ovvero riguarda l'ingresso di minori
da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo
sfruttamento, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e
della multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui è
stato favorito l’ingresso in violazione del presente testo unico. |
3. Chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto,
compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello
Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a
procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non
cittadino o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la
reclusione da quattro a dodici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni
persona. La stessa pena si applica quando il fatto è commesso da tre o
più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali
di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente
ottenuti |
|
|
3-bis.
Le pene di cui al
comma 3 sono aumentate se: a) il
fatto riguarda l'ingresso o la permanenza nel territorio dello Stato di
cinque o più persone; b) per
procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata
esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità; c) per procurare l'ingresso o la permanenza la persona
è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante. |
|
|
3-ter. Se i
fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da
destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero
riguardano l’ingresso di minori da impiegare in attività
illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, si applica la pena della
reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni
persona. |
|
|
3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quella
prevista dall’articolo 98 del codice penale, concorrenti con le
aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si
operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento
conseguente alle predette aggravanti. |
|
|
3-quinquies. All’articolo 4-bis, comma 1, terzo
periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,
dopo le parole: "609-octies del codice penale" sono inserite le
seguenti: "nonché dall’articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286,”. |
|
4.
Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio l'arresto in flagranza ed
e' disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi
reati, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che
siano necessarie speciali indagini. |
|
|
5.
Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave
reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di
illegalità dello straniero
o nell’ambito delle attività punite a norma del presente
articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in
violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la
reclusione fino a quattro anni e con la
multa fino a lire trenta milioni. |
|
|
6.
Il vettore aereo, marittimo o terrestre, è
tenuto ad accertarsi che
lo straniero trasportato sia in
possesso dei documenti
richiesti per l'ingresso nel
territorio dello Stato, nonché a
riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo
dei rispettivi mezzi di
trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di
inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente
comma, si applica la sanzione
amministrativa del
pagamento di una somma
da lire un milione a lire cinque
milioni per ciascuno degli
stranieri
trasportati. Nei casi più gravi è disposta la
sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza,
autorizzazione o concessione rilasciata dall’autorità
amministrativa italiana inerenti all’attività professionale
svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.
689 . |
|
|
7.
Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle
immigrazioni clandestine, disposte nell’ambito delle direttive di cui
all’articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza
operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono
procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose
trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando,
anche in relazione a specifiche circostante di luogo e di tempo, sussistono
fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati
previsti dal presente articolo. Dell’esito dei controlli e delle
ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è
trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se
ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore.
Nelle medesime circostanze gli
ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a
perquisizioni, con l’osservanza delle disposizioni di cui
all’articolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale. |
|
|
8.
I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla
prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono
affidati dall'autorita' giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo
che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano
richiesta per l'impiego in attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello
Stato o ad altri enti pubblici per finalita' di giustizia, di protezione
civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in
alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100,
commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. |
|
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8-bis.
I beni acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di
confisca, sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti
all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8, ovvero sono
alienati. I mezzi di trasporto che non sono assegnati o trasferiti per le
finalita' di cui al comma 8, non
possono essere alienati e sono distrutti. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione
dei beni confiscati. |
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9.
Le somme di denaro confiscate a
seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo,
nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei
beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di
prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale
mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza
tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine,
le somme affluiscono ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio
dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell’interno, rubrica “Sicurezza pubblica”. |
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9-bis. La
nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o
nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che
sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può
fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che
confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti,
sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato. 9-ter. Le
navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in
materia di difesa nazionale, possono essere chiamate a concorrere alle
attività di cui al comma 9-bis. 9-quater.
I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle
acque territoriali, anche da parte delle navi di cui all'articolo 200 del
codice della navigazione nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto
internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la
bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una
nave senza bandiera o con bandiera di convenienza. 9-quinquies.
Le modalità di intervento delle navi della Marina militare
nonché quelle di raccordo con le attività svolte dalle altre
unità navali in servizio di polizia sono definite con decreto
interministeriale dei Ministri dell'Interno, della Difesa, dell'Economia e
delle finanze e delle Infrastrutture e dei trasporti. 9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater
si applicano, in quanto compatibili anche per i controlli concernenti il
traffico aereo. |
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Art.
13 |
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(Espulsione
amministrativa) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 11) |
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1.
Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro
dell’interno può disporre l’espulsione dello straniero
anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al
Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. |
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2.
L’espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero: |
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a) è entrato nel territorio dello Stato
sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi
dell’articolo 10; |
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b) si è trattenuto nel territorio dello
Stato senza aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto,
salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso
di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da
più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo; |
|
|
c) appartiene a taluna delle categorie indicate
nell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito
dall’articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o
nell’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito
dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. |
|
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3.
L’espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato.
Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale,
l’autorità giudiziaria rilascia nulla osta salvo che sussistano
inderogabili esigenze processuali. Nel caso di arresto in flagranza, il
giudice rilascia il nulla osta all’atto della convalida, salvo che
applichi una misura detentiva ai sensi dell’articolo 391, comma 5, del
codice di procedura penale. Se tale misura non è applicata o è
cessata, il questore può adottare la misura di cui all’articolo
14, comma 1. |
3.
L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato
immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da
parte dell'interessato. Quando lo straniero è sottoposto a
procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere
il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta
all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di
inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti
nel reato o imputati in procedimenti per
reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso
l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando
l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze
processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con
le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso
qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte
dell'autorità giudiziaria competente. In attesa della decisione sulla richiesta di
nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento
presso un centro di permanenza temporaneo, a norma dell'articolo 14. |
|
|
3
bis. Nel caso di arresto in
flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della
convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere
ai sensi dell'articolo 391, comma 5 del codice di procedura, o che ricorra una
delle ragioni per le quali il nulla osta può essere negato ai sensi
del comma 3. |
|
|
3
ter. Le disposizioni di cui al
comma 3 si applicano anche allo
straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o
dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare
in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso
provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta
all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento è immediatamente
comunicato al questore. |
|
|
3
quater. Nei casi previsti dai
commi 3, 3 bis e
3 ter, il giudice, acquisita la
prova dell'avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il
provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere.
E' sempre disposta la confisca
delle cose indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano le
disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14. |
|
|
3
quinquies. Se lo straniero
espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine
previsto dal comma 14 ovvero, se
di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si era
proceduto nei suoi confronti, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per
decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare,
quest'ultima è ripristinata a norma dell'articolo 307 del codice di procedura penale. |
|
|
3
sexies. Il nullaosta all’espulsione non può essere concesso qualora si proceda per uno o più
delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di
procedura penale, nonché dall’articolo 12 del presente decreto. |
|
4.
L’espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica, quando lo straniero : |
4.
L’espulsione è sempre
eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5. |
|
a) è espulso ai sensi del comma 1 o si
è trattenuto indebitamente nel territorio dello Stato oltre il termine
fissato con l’intimazione; |
|
|
b) è espulso ai sensi del comma 2, lett.
c), e il prefetto rilevi, sulla base delle circostanze obiettive, il concreto pericolo che lo
straniero si sottragga all’esecuzione del provvedimento. |
|
|
5.
Si procede altresì all’accompagnamento alla frontiera a mezzo
della forza pubblica dello straniero espulso ai sensi del comma 2, lettera
a), qualora quest’ultimo sia privo di valido documento attestante la
sua identità e nazionalità e il prefetto rilevi, tenuto conto
di circostanze obiettive riguardanti il suo inserimento sociale, familiare e
lavorativo, un concreto pericolo che lo straniero medesimo si sottragga
all’esecuzione del provvedimento. |
5.
Nei confronti dello straniero che si
è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di
soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta
giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, l’espulsione
contiene l’intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il
termine di quindici giorni. Il
questore dispone l’accompagnamento immediato alla frontiera dello
straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che
quest’ultimo si sottragga all’esecuzione del provvedimento. |
|
6.
Negli altri casi, l’espulsione contiene l’intimazione a lasciare
il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni, e ad osservare
le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all’ufficio di
polizia di frontiera. Quando l’espulsione è disposta ai sensi
del comma 2, lettera b), il questore può adottare la misura di cui
all’articolo 14, comma 1, qualora il prefetto rilevi, tenuto conto di
circostanze obiettive riguardanti l’inserimento sociale, familiare e
lavorativo dello straniero, il concreto pericolo che quest’ultimo si
sottragga all’esecuzione del provvedimento. |
6.
(…). |
|
7.
Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1
dell’articolo 14, nonché ogni altro atto concernente
l’ingresso, il soggiorno e l’espulsione, sono comunicati
all’interessato unitamente all’indicazione delle modalità
di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero,
ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola. |
|
|
8.
Avverso il decreto di espulsione
può essere presentato unicamente ricorso al pretore, entro cinque
giorni dalla comunicazione del decreto o del provvedimento. Il termine
è di trenta giorni qualora l’espulsione sia eseguita con
accompagnamento immediato. |
8. Avverso il decreto di espulsione può
essere presentato unicamente il ricorso al tribunale in composizione
monocratica del luogo in cui ha sede l’autorità che ha disposto
l’espulsione. Il termine è di sessanta giorni dalla data del
provvedimento di espulsione. Il tribunale in composizione monocratica
accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in
ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso
di cui al presente comma può essere sottoscritto anche personalmente,
ed è presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica
o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del
ricorso, da parte della persona interessata, è autenticata dai
funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a
certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità
giudiziaria, Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di
un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata
avanti all'autorità consolare. Lo straniero è altresì
ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto
di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice
nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, nonché ove necessario, da un interprete. |
|
9.
Il ricorso, a cui deve essere allegato il provvedimento impugnato, e'
presentato al pretore del luogo in cui ha sede l'autorita' che ha disposto
l'espulsione. Nei casi di espulsione con accompagnamento immediato, sempreche'
sia disposta la misura di cui al comma l dell'articolo 14, provvede il
pretore competente per la convalida di tale misura. Il pretore accoglie o
rigetta il ricorso decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso,
entro dieci giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito l'interessato,
nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. |
9.
(…). |
|
10.
Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 può essere sottoscritto anche
personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato, il
ricorso può essere presentato anche per il tramite della
rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione,
entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento; in tali casi, il
ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte alla
presenza dei funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che
provvedono a certificarne l’autenticità e ne curano
l’inoltro all’autorità giudiziaria. Lo straniero è
ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto
di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell’ambito dei
soggetti iscritti nella tabella di cui all’articolo 29 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni,
nonché, ove necessario, da un interprete. |
10
(…). |
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11.
Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 è ammesso
ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma. |
|
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12.
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 19, lo straniero espulso
è rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non
sia possibile, allo Stato di provenienza. |
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13.
Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato
senza una speciale autorizzazione del Ministro dell’interno; in caso di
trasgressione, è punito con l’arresto da due mesi a sei mesi ed
è nuovamente espulso con accompagnamento immediato. |
13. Lo straniero espulso non può rientrare
nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro
dell’interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con
l’arresto da sei mesi ad un anno ed è nuovamente espulso con accompagnamento
immediato alla frontiera. |
|
|
13 bis. Nel caso di espulsione disposta dal
giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la
reclusione da uno a quattro anni. La stessa pena si applica allo straniero
che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia
fatto reingresso sul territorio nazionale. |
|
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13 ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13bis
è sempre consentito l’arresto in flagranza dell’autore del
fatto e, nell’ipotesi del comma 13 bis è consentito il fermo. In
ogni caso contro l’autore del fatto si procede con rito direttissimo |
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14.
Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di cinque anni, salvo che
il pretore o il tribunale amministrativo regionale, con il provvedimento che
decide sul ricorso di cui ai commi 8 e 11, ne determinino diversamente la
durata per un periodo non inferiore a tre anni, sulla base di motivi
legittimi addotti dall’interessato e tenuto conto della complessiva
condotta tenuta dall’interessato sul territorio dello Stato. |
14.
Salvo che sia diversamente disposto, il
divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di
espulsione può essere previsto un termine più breve, in ogni
caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta
tenuta dall’interessato nel periodo di permanenza in Italia. |
|
15.Le
disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che
dimostri sulla base di elementi
obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di
entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore
può adottare la misura di cui all’articolo 14, comma 1. |
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16.
L’onere derivante dal comma 10 del presente articolo è valutato
in lire 4 miliardi per l’anno 1997 e in lire 8 miliardi annui a
decorrere dall’anno 1998. |
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Art.
l3-bis |
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(Partecipazione
dell'amministrazione nei procedimenti in camera di consiglio) |
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1.
Se il ricorso di cui all'articolo 13 e' tempestivamente proposto, il pretore
fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto, steso in calce al
ricorso. Il ricorso presentato fuori dei termini e' inammissibile. Il ricorso
con in calce il provvedimento del giudice e' notificato, a cura della
cancelleria, all'autorita' che ha emesso il provvedimento. |
|
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2.
L'autorita' che ha emesso il decreto di espulsione puo' stare in giudizio
personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. La stessa
facolta' puo' essere esercitata nel procedimento di cui all'articolo 14,
comma 4. |
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3.
Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. |
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4.
La decisione non e' reclamabile, ma e' impugnabile per Cassazione. |
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Art.
14 |
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(Esecuzione
dell’espulsione) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 12) |
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1.
Quando non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione
mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento,
perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti
supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero
all’acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità
di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo
straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il
centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, tra quelli
individuati o costituiti con decreto del Ministro dell’interno, di
concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. |
|
|
2.
Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da
assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua
dignità. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, è
assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica
con l'esterno. |
|
|
3.
Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al
pretore, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore
dall’adozione del provvedimento. |
3.
Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al
tribunale in composizione monocratica, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore
dall’adozione del provvedimento. |
|
4.
Il pretore, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui all’articolo 13 ed al presente
articolo, convalida il
provvedimento del questore nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del
codice di procedura civile, sentito l’interessato. Il provvedimento
cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore
successive. Entro tale termine, la convalida può essere disposta anche
in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione. |
4.
Il tribunale in composizione monocratica, ove
ritenga sussistenti i presupposti di cui
all’articolo 13 ed al presente articolo, convalida il provvedimento del questore nei modi di cui
agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito
l’interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non
sia convalidato nelle quarantotto ore successive. Entro tale termine, la
convalida può essere disposta anche in sede di esame del ricorso
avverso il provvedimento di espulsione. |
|
5.
La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi venti giorni. Su richiesta del questore, il pretore
può prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci giorni,
qualora sia imminente l'eliminazione dell'impedimento all'espulsione o al
respingimento. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o
il respingimento non appena è possibile, dandone comunicazione senza
ritardo al pretore. |
5.
La convalida comporta la permanenza
nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora
l’accertamento dell’identità e della nazionalità,
ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi
difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può
prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine,
il questore esegue l’espulsione o il respingimento, dandone
comunicazione senza ritardo al giudice. |
|
|
5 bis. Quando non sia stato possibile trattenere
lo straniero presso un centro di permanenza temporanea ovvero siano trascorsi
i termini di permanenza senza aver eseguito l’espulsione o il
respingimento il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di
cinque giorni. L'ordine
è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle
conseguenze penali della sua trasgressione. |
|
|
5 ter. Lo straniero che senza giustificato motivo
si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine
impartito dal questore ai sensi del comma precedente, è punito con
l’arresto da sei mesi ad un anno. In tale caso si procede a nuova
espulsione con accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica. |
|
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5 quater. Lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter che viene
trovato, in violazione delle norme del presente Testo Unico, nel territorio
dello Stato, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. |
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5 quinquies Per i reati previsti ai commi 5 ter e
5 quater è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto e
si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare l’esecuzione
dell’espulsione, il questore può disporre i provvedimenti di cui
al comma 1 del presente articolo. |
|
6.
Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è
proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende
l’esecuzione della misura. |
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7.
Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo
straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare
senza ritardo la misura nel caso questa venga violata. |
|
|
8.
Ai fini dell’accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono
essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o
con organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza
per stranieri. |
|
|
9.
Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia
di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti
per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante
convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i
proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni,
nonché per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle
disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono
adottate di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Il Ministro dell’interno promuove inoltre le intese
occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri. |
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Art.
15 |
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(Espulsione
a titolo di misura di sicurezza) |
(Espulsione
a titolo di misura di sicurezza e
disposizioni per l’esecuzione dell’espulsione) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 13) |
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|
1.
Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice può ordinare
l’espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti
previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che
risulti socialmente pericoloso. |
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|
1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia
cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei
confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data
tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autorità
consolare al fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero
e consentire, in presenza dei requisiti di legge, l’esecuzione della
espulsione subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di
detenzione. |
|
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|
|
|
|
|
Art.
16 |
Articolo
16 |
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(Espulsione
a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione) |
Espulsione
a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 14) |
|
|
|
|
|
1.
Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o
nell’applicare la pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444
del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in
taluna delle situazioni indicate nell’articolo 13, comma 2, quando
ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e
non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della
pena ai sensi dell’articolo 163 del codice penale né le cause ostative
indicate nell’articolo 14, comma 1, della presente legge, può sostituire la medesima
pena con la misura dell’espulsione per un periodo non inferiore a
cinque anni. |
|
|
2.
L’espulsione è eseguita dal questore anche se la sentenza non
è irrevocabile, secondo le modalità di cui all’articolo
13, comma 4. |
|
|
|
3.
L’espulsione di cui al comma 1 non può essere disposta nei casi
in cui la condanna riguarda uno o più delitti previsti
dall’articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale,
ovvero i delitti previsti dal presente decreto, puniti con pena edittale
superiore nel massimo a due anni. |
|
|
4.
Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente nel
territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14,
dell’arrticolo 13, la sanzione sostitutiva è revocata dal
Giudice competente. |
|
|
5.
Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna
delle situazioni indicate nell’articolo 13, comma 2, che deve scontare
una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, è
disposta l’espulsione. Essa non può essere disposta nei casi in
cui la condanna riguarda uno o più delitti previsti
dall’articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale,
ovvero i delitti previsti dal presente decreto. |
|
|
6.
Competente a disporre l’espulsione di cui al comma 5 è il
magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza
formalità, acquisite le informazioni degli organi di polizia
sull’identità e sulla nazionalità dello straniero. Il
decreto di espulsione è comunicato allo straniero che, entro il
termine di dieci giorni, può proporre opposizione dinanzi al tribunale
di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni. |
|
|
7.
L’esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 5 è sospesa
fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del
tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a
quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio.
L’espulsione è esguita dal questore competente per il luogo di
detenzione dello straniero con la modalità dell’accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica. |
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8.
La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni
dall'esecuzione dell'espulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero
non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso,
lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l'esecuzione della
pena. |
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Art.17 |
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(Diritto di difesa) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 15) |
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1.
Lo straniero sottoposto a procedimento penale è autorizzato a
rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per
l’esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al
giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua
presenza. L’autorizzazione è rilasciata dal questore anche per
il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata
richiesta dell’imputato o del difensore. |
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CAPO
III |
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DISPOSIZIONI
DI CARATTERE UMANITARIO |
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Art.
18 |
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(Soggiorno
per motivi di protezione sociale) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 16) |
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1.
Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento
per taluno dei delitti di cui all’articolo 3 della legge 20 febbraio
1958, n. 75, o di quelli previsti dall’articolo 380 del codice di
procedura penale, ovvero nel
corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali,
siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti
di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità,
per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di
un’associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle
dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il
questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere
favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di
soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai
condizionamenti dell’organizzazione criminale e di partecipare ad un
programma di assistenza ed integrazione sociale. |
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2.
Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la
sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla
gravità ed attualità del pericolo ed alla rilevanza del
contributo offerto dallo straniero per l’efficace contrasto
dell’organizzazione criminale ovvero per la individuazione o cattura
dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalità
di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono
comunicate al Sindaco. |
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3.
Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti
per l’affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi
da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell’ente
locale, e per l’espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso
regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e
la capacità di favorire l’assistenza e l’integrazione
sociale, nonché la disponibilità di adeguate strutture
organizzative dei soggetti predetti. |
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4.
Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la
durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo
occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di
interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità
dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di
competenza, dal servizio sociale dell’ente locale, o comunque accertate
dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno
giustificato il rilascio. |
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5.
Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente
l’accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché
l’iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro
subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla
scadenza del permesso di soggiorno, l’interessato risulti avere in
corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente
prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo
è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale
motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo
può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per
motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di
studi. |
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6.
Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere
altresì rilasciato, all’atto delle dimissioni
dall’istituto di pena, anche su proposta del procuratore della
Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni,
allo straniero che ha terminato l’espiazione di una pena detentiva,
inflitta per reati commessi durante la minore età, e ha dato prova
concreta di partecipazione a un
programma di assistenza e integrazione sociale. |
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7.
L’onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 5
miliardi per l’anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere
dall’anno 1998. |
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Art.19 |
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(Divieti
di espulsione e di respingimento) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 17) |
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1.
In nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento
verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione
per motivi di razza, di
sesso, di lingua, di cittadinanza,
di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali o sociali, ovvero possa
rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. |
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2.
Non è consentita
l'espulsione, salvo che nei casi
previsti dall’articolo 13, comma 1, nei confronti: |
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a) degli stranieri minori di anni diciotto,
salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi; |
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b) degli stranieri in possesso della carta di
soggiorno, salvo il disposto dell’articolo 9; |
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c) degli stranieri conviventi con parenti entro il
quarto grado o con il coniuge, di
nazionalità italiana; |
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d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla
nascita del figlio cui provvedono. |
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Art.
20 |
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(Misure straordinarie di accoglienza per
eventi eccezionali) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 18) |
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1.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato
d’intesa con i Ministri
degli affari esteri, dell’interno, per la solidarietà sociale, e
con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti
delle risorse preordinate allo scopo nell’ambito del Fondo di cui
all'articolo 45, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in
deroga a disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze
umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di
particolare gravità in Paesi non appartenenti all’Unione
Europea. |
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2.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato
riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate. |
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TITOLO
III |
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DISCIPLINA
DEL LAVORO |
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Art.
21 |
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(Determinazione
dei flussi di ingresso) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 19; legge 30 dicembre 1986, n. 943,art. 9, comma 3,
e art. 10; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13) |
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1.
L’ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato,
anche stagionale e di lavoro
autonomo, avviene nell’ambito delle quote di ingresso stabilite nei
decreti di cui all’articolo 3, comma 4. Con tali decreti sono
altresì assegnate in via preferenziale quote riservate agli Stati non
appartenenti all’Unione europea, con i quali il Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro dell’interno e il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso
accordi finalizzati alla
regolamentazione dei flussi d’ingresso e delle procedure di
riammissione. Nell’ambito di tali intese possono essere definiti
appositi accordi in materia di flussi per lavoro
stagionale, con le corrispondenti autorità nazionali responsabili
delle politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza. |
1.
L’ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato,
anche stagionale e di lavoro
autonomo, avviene nell’ambito delle quote di ingresso stabilite nei
decreti di cui all’articolo 3, comma 4. Nello stabilire le quote i decreti possono prevedere
restrizioni numeriche all’ingresso di lavoratori di Stati che non
collaborano adeguatamente nel contrasto all’immigrazione clandestina o
nella riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti di
rimpatrio. Con tali decreti sono altresì assegnate in
via preferenziale quote riservate ai
lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al
terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari,
nonché agli Stati non appartenenti all’Unione
europea, con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro dell’interno e il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, abbia
concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei
flussi d’ingresso e delle procedure di riammissione. Nell’ambito
di tali intese possono essere definiti appositi accordi in
materia di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti
autorità nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro
dei paesi di provenienza. |
|
2.
Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono inoltre prevedere la
utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di
lavoratori per l’esercizio di determinate opere o servizi limitati nel
tempo; al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel
paese di provenienza. |
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3.
Gli stessi accordi possono prevedere procedure e modalità per il
rilascio delle autorizzazioni al lavoro. |
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4.
I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo
articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale sull’andamento dell’occupazione e dei tassi di
disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonché sul numero dei
cittadini stranieri non appartenenti all’Unione europea iscritti nelle
liste di collocamento. |
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4 bis. Il decreto annuale ed i decreti
infrannuali devono altresì essere predisposti in base ai dati sulla
effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali
d’utenza, elaborati dall’anagrafe informatizzata istituita presso
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 7. Il
regolamento di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con altre
strutture pubbliche e private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio. |
|
5.
Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che i
lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato,
anche stagionale, si iscrivano
in apposite liste, identificate dalle medesime intese, specificando le loro
qualifiche o mansioni, nonché gli altri requisiti indicati dal
regolamento di attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere le
modalità di tenuta delle
liste, per il successivo inoltro agli uffici del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale. |
|
|
6.
Nell’ambito delle intese o accordi di cui al presente testo unico, il
Ministro degli affari esteri, d’intesa con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, può predisporre progetti integrati per il
reinserimento di lavoratori extracomunitari nei Paesi di origine, laddove ne
esistano le condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi
di provenienza, ovvero l’approvazione di domande di enti pubblici e privati, che richiedano di
predisporre analoghi progetti anche per altri Paesi. |
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7.
Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di
un’anagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di
lavoro subordinato dei lavoratori stranieri e stabilisce le modalità
di collegamento con l’archivio organizzato dall’Istituto
nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) e con le questure. |
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8. L’onere derivante dal presente articolo
è valutato in lire 350 milioni annui a decorrere dall’anno 1998. |
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Art.
22 |
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(Lavoro
subordinato a tempo determinato e indeterminato) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 20; |
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legge
30 dicembre 1986, n. 943, artt.8, 9 e 11 |
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legge
8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13) |
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1.
Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia,
che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato con uno straniero residente all’estero deve
presentare all’ufficio periferico del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale competente per territorio apposita richiesta nominativa di
autorizzazione al lavoro. Nei casi in cui il datore di lavoro non abbia una
conoscenza diretta dello straniero, può richiedere
l’autorizzazione al lavoro di una o più persone iscritte nelle
liste di cui all’art. 21,
comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione. |
1.
In ogni Provincia è istituito presso la prefettura, ufficio
territoriale di Governo, uno sportello unico per l’immigrazione, responsabile
dell’intero procedimento relativo all’assunzione di lavoratori
subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato. |
|
2.
Contestualmente alla domanda di autorizzazione al lavoro, il datore di lavoro
deve esibire idonea documentazione indicante le modalità della
sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero. |
2.
Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia
che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato con uno straniero residente all’estero deve
presentare allo sportello unico per l’immigrazione della provincia di
residenza ovvero di quella in cui ha sede legale
l’impresa, ovvero in quella ove avrà luogo la prestazione
lavorativa: |
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a)
richiesta nominativa di nullaosta al lavoro; |
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b)
idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione
alloggiativa per il lavoratore straniero; |
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c)
proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative
condizioni, comprensiva dell’impegno al pagamento da parte dello stesso
datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel paese di
provenienza; |
|
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d)
dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto
di lavoro. |
|
3.
L’ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale rilascia
l’autorizzazione,
nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi
determinati a norma dell’articolo 3, comma 4, e dell’articolo
21, previa verifica delle
condizioni offerte dal datore di lavoro allo straniero, che non possono
essere inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di
lavoro applicabili. |
3.
Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore
di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può
richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del
comma 2, il nullaosta al lavoro di una o più persone iscritte nelle
liste di cui all’articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri
definiti nel regolamento di attuazione. |
|
4.
Ai fini di cui al comma 3, l’ufficio periferico fornisce mensilmente al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale il numero e il tipo delle
autorizzazioni rilasciate, secondo le medesime classificazioni adottate nei
decreti di cui all’articolo 3, comma 4, precisando quelle relative agli Stati non appartenenti
all’Unione europea con quote riservate. |
4.
Lo sportello unico per l’immigrazione comunica le richieste di cui ai
commi 2 e 3 al centro per l’impiego di cui all’articolo 4 del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469, competente in relazione alla
provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per
l’impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli
altri centri ed a renderle disponibili su sito Internet o con ogni altro
mezzo possibile ed attiva, gli
eventuali interventi previsti dall’articolo 2 del decreto legislativo
21 aprile 2000, n.181. Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata
alcuna domanda di lavoratore nazionale o comunitario, il centro trasmette
all’ufficio territoriale richiedente una certificazione negativa,
ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro.
Ove tale termine sia decorso senza che il centro per l’impiego abbia
fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5. |
|
5.
L’autorizzazione al lavoro subordinato deve essere utilizzata entro e
non oltre sei mesi dalla data del rilascio. |
5.
Lo sportello unico per l’immigrazione, nel complessivo termine massimo
di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che
siano state rispettate le prescrizioni di cui al
comma 2 e le prescrizioni del contratto
collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso,
sentito il questore, il nullaosta nel rispetto dei limiti numerici,
quantitativi e qualitativi determinati a norma dell’articolo 3, comma 4
e dell’articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la
documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove
possibile in via telematica. Il nullaosta al lavoro subordinato ha
validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del
rilascio. |
|
|
6.
Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero
provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso
con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per
l’immigrazione. Entro otto giorni dall’ingresso, lo straniero si
reca presso lo sportello unico per l’immigrazione che ha rilasciato il
nullaosta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato
ed, a cura di quest’ultima, trasmesso in copia
all’autorità consolare competente ed al centro per
l’impiego competente. |
|
|
7.
Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per
l’immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto
con lo straniero, è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro. Per l’accertamento e
l’irrogazione della sanzione è competente il prefetto. |
|
6.
Salvo quanto previsto dall’articolo 23, ai fini dell’ingresso in
Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere
munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine
o di stabile residenza del lavoratore previa esibizione
dell’autorizzazione al lavoro, corredata dal nulla osta provvisorio
della questura competente. |
8.
Salvo quanto previsto dall'articolo
23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore
extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato
italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore
(...). |
|
7.
Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le
informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali
è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque
idoneo per l’accesso al lavoro; l'INPS, sulla base delle informazioni
ricevute, costituisce un “Archivio anagrafico dei lavoratori
extracomunitari”, da condividere con tutte le altre Amministrazioni
pubbliche; lo scambio delle informazioni avverrà sulla base di
apposita convenzione da stipularsi tra le Amministrazioni interessate. |
9.
Le questure forniscono all'INPS,
tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai
lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di
soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro
e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo
IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute,
costituisce un «Archivio anagrafico dei lavoratori
extracomunitari», da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a
convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono
trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all’ufficio
finanziario competente che provvede all’attribuzione del codice
fiscale. |
|
8. Il datore di lavoro deve altresì esibire
all’ufficio periferico del
Ministero del Lavoro e della previdenza sociale competente per
territorio copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero. |
10.
Lo sportello unico per l’immigrazione fornisce al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nullaosta rilasciati
secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all’articolo 3,
comma 4. |
|
9.
La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo per privare il
lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente residenti del
permesso di soggiorno. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato
che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere
iscritto nelle liste di collocamento
per il periodo di residua
validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di
permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno. Il regolamento di
attuazione stabilisce le modalità di comunicazione alla direzione
provinciale del lavoro, anche ai fini dell’iscrizione del lavoratore
straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi
lavoratori extracomunitari. |
11.
La perdita del posto di lavoro non
costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore
extracomunitario ed i suoi familiari legalmente residenti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per
dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il
periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque,
salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un
periodo non inferiore a sei mesi. Il
regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione
ai centri per l’impiego, anche
ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento
con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari. |
|
10.
Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri
privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui
permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito con
l’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da lire
duemilioni a lire seimilioni.
|
12.
Il datore di lavoro che occupa alle
proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno
previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato
o annullato, è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda di lire 2500 euro per ogni lavoratore impiegato. |
|
11.
Salvo quanto previsto, per i lavoratori stagionali, dall’articolo 25, comma
5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti
previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne
indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità. I
lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attività lavorativa
in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facoltà di
richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni
internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro
favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento
annuo. |
13.
Salvo quanto previsto, per i
lavoratori stagionali, dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il
lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza
sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un
accordo di reciprocità. (...) |
|
12.
Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui
al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n.
804, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese ai lavoratori
extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia. |
14.
Le attribuzioni degli istituti di
patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n.152,
sono estese ai lavoratori
extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia. |
|
13.
I lavoratori italiani ed
extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione
professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione
centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di
riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore
extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo
unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel
territorio della Repubblica. |
15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono
chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti
all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone
condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli
casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma
del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione
programmati nel territorio della Repubblica. |
|
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15-bis. Le funzioni di cui al presente articolo si
applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento
e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione. |
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Art. 23 |
Art. 23 |
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(Prestazione
di garanzia per l’accesso al lavoro) |
(Titoli
di prelazione) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 21) |
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1.
Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda
farsi garante dell’ingresso di uno straniero, per consentirgli
l’inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare entro 60 giorni dalla pubblicazione
dei decreti di cui all’articolo 3, comma 4, apposita richiesta
nominativa, alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione
all’ingresso costituisce titolo
per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di poter
effettivamente assicurare allo straniero alloggio, copertura dei costi per il
sostentamento e l’assistenza sanitaria per la durata del permesso di
soggiorno. L’autorizzazione all’ingresso viene concessa, se
sussistono gli altri requisiti per l’ingresso, nell’ambito delle
quote stabilite e secondo le modalità indicate nei decreti di
attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve
essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla presentazione della
domanda. Essa consente di
ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di
soggiorno per un anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro. |
1. Nell’ambito di programmi approvati,
anche, su proposta delle Regioni e delle Province autonome, dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e realizzati anche in
collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali,
organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro, nonché
organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori
stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese,
enti ed associazioni operanti nel settore dell’immigrazione da almeno
tre anni, possono essere previste attività di istruzione e di
formazione professionale nei paesi di origine. |
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2.
Sono ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1, le regioni, gli enti locali e le
associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del volontariato
operanti nel settore
dell’immigrazione da almeno tre anni, provvisti dei requisiti
patrimoniali e organizzativi
individuati con regolamento da adottare con decreto del Ministro per
la solidarietà sociale di concerto con i Ministri dell’interno e
del lavoro e della previdenza sociale.
Lo stesso regolamento può prevedere la formazione e le modalità di tenuta di un elenco
degli enti e delle associazioni ammesse a prestare la suddetta garanzia. |
2. L’attività di cui al comma 1
è finalizzata: a) all’inserimento lavorativo mirato nei
settori produttivi italiani che operano all’interno dello Stato; b) all’inserimento lavorativo mirato nei
settori produttivi italiani che operano all’interno dei paesi di
origine; c) allo sviluppo delle attività produttive
o imprenditoriali autonome nei paesi di origine. |
|
3.
La prestazione di garanzia per l’accesso al lavoro è ammessa
secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione, il quale
stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto
può prestare in un anno. |
3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle
attività di cui al comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai
quali le attività si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di
cui all’articolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le modalità
previste nel regolamento di attuazione del presente decreto. |
|
4.
Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti di
cui all’articolo 3, comma
4, nei limiti e secondo le modalità stabiliti da detti decreti, i
visti d’ingresso per inserimento nel mercato del lavoro sono rilasciati
su richiesta di lavoratori stranieri residenti all’estero e iscritti in
apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane,
con graduatoria basata sull’anzianità di iscrizione. Il
regolamento di attuazione stabilisce i requisiti per ottenere il visto di cui
al presente comma. |
4. Il regolamento di attuazione del presente testo
unico prevede agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che
abbiano seguito i corsi di cui al comma 1 |
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Art.
24 |
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(Lavoro
stagionale) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 22) |
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1.
Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia,
o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano
instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale
con uno straniero devono presentare all’ufficio periferico del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio
apposita richiesta nominativa. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o
straniero regolarmente soggiornante
o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta
dello straniero, la richiesta può essere effettuata nei confronti di
una o più persone iscritte nelle liste di cui all’articolo 21, comma 5, selezionate secondo
criteri definiti nel regolamento di attuazione. |
1.
Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia,
o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano
instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale
con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo
sportello unico per l’immigrazione della provincia di residenza ai
sensi dell’articolo 22. Nei
casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza
diretta dello straniero, la richiesta,
redatta secondo le modalità previste dall’articolo 22, deve essere immediatamente comunicata al centro
per l’impiego competente, che verifica nel termine di cinque giorni
l’eventuale disponibilità di lavoratori Italiani o comunitari a
ricoprire l’impiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni
dell’articolo 22, comma 3. |
|
2.
L’ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale rilascia l’autorizzazione nel rispetto del diritto di
precedenza maturato, entro e non oltre quindici giorni dalla data di
ricezione della richiesta del datore di lavoro. |
2.
Lo sportello unico per
l’immigrazione, rilascia comunque l'autorizzazione nel rispetto
del diritto di precedenza maturato
decorsi 10 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti
giorni dalla data di ricezione dalla richiesta del datore di
lavoro. |
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3.
L’autorizzazione al lavoro stagionale può avere la
validità minima di venti giorni e massima di sei mesi, o di nove mesi
nei settori che richiedono tale estensione, corrispondente alla durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento a gruppi
di lavori di più breve periodo da svolgersi presso diversi datori di
lavoro. |
3.
L'autorizzazione al lavoro stagionale
ha validità da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in
corrispondenza della durata del
lavoro stagionale richiesto, anche
con riferimento all’accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso
diversi datori di lavoro. |
|
4.
Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel
permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla
scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia
nell’anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai
cittadini del suo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in
Italia per motivi di lavoro. Può inoltre convertire il permesso di
soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro
subordinato a tempo determinato o indeterminato qualora se ne verifichino le
condizioni. |
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5.
Le Commissioni regionali per l’impiego possono stipulare con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei
lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali,
apposite convenzioni dirette a favorire l’accesso dei lavoratori
stranieri ai posti di lavoro stagionale individuati. Le convenzioni possono
individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a
quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee
condizioni di lavoro della manodopera, nonché eventuali incentivi
diretti o indiretti per favorire l’attivazione dei flussi e dei
deflussi e le misure complementari relative all’accoglienza. |
5.
Le Commissioni regionali tripartite,
di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469 possono stipulare con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei
lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali,
apposite convenzioni dirette a favorire l’accesso dei lavoratori
stranieri ai posti di lavoro stagionale individuati. Le convenzioni possono
individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a
quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee
condizioni di lavoro della manodopera, nonché eventuali incentivi
diretti o indiretti per favorire l’attivazione dei flussi e dei deflussi
e le misure complementari relative all’accoglienza.. |
|
6.
Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere
stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per
lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato,
è punito ai sensi dell’articolo 22, comma 10. |
6.
Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere
stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per
lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato,
è punito ai sensi dell’articolo 22, comma 12. |
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Art.
25 |
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(
Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 23) |
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1.
In considerazione della durata limitata dei contratti nonché della
loro specificità, agli
stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si
applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo
le norme vigenti nei settori di attività : |
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|
a) assicurazione per l’invalidità,
la vecchiaia e i superstiti; |
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|
b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali; |
|
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c) assicurazione contro le malattie; |
|
|
d) assicurazione di maternità. |
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|
2.
In sostituzione dei contributi per l’assegno per il nucleo familiare e
per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di
lavoro è tenuto a versare all’Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) un contributo in misura pari all’importo dei
medesimi contributi ed in base alle condizioni e alle modalità stabilite
per questi ultimi. Tali contributi
sono destinati ad interventi di carattere socio-assistenziale a favore
dei lavoratori di cui all’articolo 45. |
|
|
3.
Nei decreti attuativi del
documento programmatico sono definiti
i requisiti, gli ambiti e
le modalità degli interventi di cui al comma 2. |
|
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4.
Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli
oneri sociali previste per il settore di svolgimento
dell’attività lavorativa. |
|
|
5.
Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni
dell'articolo 22, comma 11, concernenti il trasferimento degli stessi
all’istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza del
lavoratore, ovvero, nei casi in cui la materia non sia regolata da accordi o
da convenzioni internazionali, la loro liquidazione ai lavoratori che
lasciano il territorio dello Stato. E’ fatta salva la
possibilità di ricostruzione della posizione contributiva in caso di
successivo ingresso. |
5.
Ai contributi di cui al comma 1, lettera a),
si applicano le disposizioni dell’articolo 22, comma 13, concernenti il
trasferimento degli stessi all’istituto o ente assicuratore dello Stato
di provenienza. E’ fatta salva la possibilità di
ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso. |
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Art.
26 |
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(Ingresso
e soggiorno per lavoro autonomo) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 24) |
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1.
L’ingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti
all’Unione europea che intendono esercitare nel territorio dello Stato
un’attività non occasionale di lavoro autonomo può essere
consentito a condizione che l’esercizio di tali attività non sia
riservato dalla legge ai cittadini italiani, o a cittadini di uno degli Stati
membri dell’Unione Europea. |
|
|
2.
In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una
attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero
costituire società di capitale o di persone o accedere a cariche societarie deve
altresì dimostrare di disporre di risorse adeguate per
l’esercizio dell’attività che intende intraprendere in
Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per
l’esercizio della singola attività, compresi, ove richiesti, i
requisiti per l’iscrizione in albi e registri; di essere in possesso di
una attestazione dell’autorità competente in data non anteriore a tre mesi che
dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio
dell’autorizzazione o della
licenza prevista per
l’esercizio dell’attività che lo straniero intende
svolgere. |
|
|
3.
Il lavoratore non appartenente all’Unione europea deve comunque
dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito
annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo
previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa
sanitaria o di corrispondente garanzia da parte di enti o cittadini italiani
o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato. |
3.
Il lavoratore non appartenente all’Unione europea deve comunque
dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito
annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo
previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa
sanitaria (…). |
|
4.
Sono fatte salve le norme più favorevoli previste da accordi
internazionali in vigore per l’Italia. |
|
|
5.La
rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti
indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli
affari esteri, del Ministero dell’interno e del Ministero eventualmente
competente in relazione all’attività che lo straniero intende
svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con
l’espressa indicazione dell’attività cui il visto si
riferisce, nei limiti numerici stabiliti a norma dell’articolo 3, comma
4, e dell’articolo 21. |
5.La
rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti
indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli
affari esteri, del Ministero dell’interno e del Ministero eventualmente
competente in relazione all’attività che lo straniero intende
svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con
l’espressa indicazione dell’attività cui il visto si
riferisce, nei limiti numerici stabiliti a norma dell’articolo 3, comma
4, e dell’articolo 21. La rappresentanza diplomatica o consolare
rilascia, altresì, allo straniero la certificazione
dell’esistenza dei requisiti previsti dal presente articolo ai fini
degli adempimenti previsti dall’articolo 5, comma 3-quarter per la
concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. |
|
6.
Le procedure di cui al comma 5 sono
effettuate secondo le
modalità previste dal regolamento di attuazione. |
|
|
7.
Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato
entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda e della
relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni
dalla data del rilascio. |
|
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|
7-bis.
La condanna con provvedimento
irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III,
Capo III, Sezione II della legge 22 aprile 1941, n.633 e successive modifiche
e integrazioni relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli
473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno
rilasciato allo straniero e l’espulsione del medesimo con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. |
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Art.
27 |
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(Ingresso
per lavoro in casi particolari) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 25; |
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legge
30 dicembre 1986, n. 943, art.14, commi 2 e 4) |
|
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1.
Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti,
autorizzati nell'ambito delle
quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina
particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al
lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro
subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri: |
|
|
a) dirigenti o personale altamente specializzato
di società aventi sede o
filiali in Italia ovvero di
uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede
principale di attività nel territorio di uno Stato membro
dell’Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi
principali in Italia di società italiane o di società di altro
Stato membro dell’Unione europea; |
|
|
b) lettori universitari di scambio o di madre
lingua; |
|
|
c) professori universitari e ricercatori
destinati a svolgere in Italia un incarico accademico o
un’attività retribuita di ricerca presso università,
istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia; |
|
|
d) traduttori e interpreti; |
|
|
e) collaboratori familiari aventi regolarmente
in corso all’estero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a
tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri
dell’Unione europea residenti all’estero che si trasferiscono in Italia, per
la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico; |
|
|
f) persone che, autorizzate a soggiornare per
motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di
addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni
che rientrano nell’ambito del lavoro subordinato; |
|
|
g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni
o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente
a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici,
per un periodo limitato o determinato,
tenuti a lasciare l’Italia quando tali compiti o funzioni siano
terminati; |
|
|
h) lavoratori marittimi occupati nella misura e
con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione; |
|
|
i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti
da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede
all’estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano
temporaneamente trasferiti dall’estero presso persone fisiche o
giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare
nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di
appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o
aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all’estero, nel
rispetto delle disposizioni dell’art.1655 del codice civile e della
legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie; |
|
|
l)
lavoratori occupati presso circhi o
spettacoli viaggianti all’estero; |
|
|
m)
personale artistico e tecnico per
spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto; |
|
|
n)
ballerini, artisti e musicisti da
impiegare presso locali di intrattenimento; |
|
|
o)
artisti da impiegare da enti musicali
teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche
o private, o da enti pubblici, nell’ambito di manifestazioni culturali
o folcloristiche; |
|
|
p)
stranieri che siano destinati a
svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso
società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91; |
|
|
q)
giornalisti corrispondenti
ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da
organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o
televisive straniere; |
|
|
r)
persone che, secondo le norme di
accordi internazionali in vigore per l’Italia, svolgono in Italia
attività di ricerca o un lavoro occasionale nell’ambito di
programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone
collocate “alla pari”. |
|
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2.
In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori
extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei
datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di
spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale
per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche
che provvedono, sentito il Dipartimento dello spettacolo, previo nulla osta
provvisorio dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza.
L'autorizzazione è rilasciata, salvo che si tratti di personale
artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori a tre
mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale.
I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attività
lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare
settore di attività né la qualifica di assunzione. Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con le Autorità di
Governo competenti in materia di turismo ed in materia di spettacolo, determina le procedure e le modalità per il rilascio
dell'autorizzazione prevista dal presente comma. |
|
|
3.
Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza
italiana per lo svolgimento di determinate attività. |
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4.
Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altresì norme per
l’attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore
relativamente all’ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri
occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale
aventi sede in Italia. |
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|
5.
L’ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti all’Unione
europea è disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli
accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti. |
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5 bis. Con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali, su proposta del Comitato Olimpico nazionale
italiano (CONI), sentiti i Ministri dell’interno e del lavoro e delle
politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale
d’ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività
sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le
federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal
CONI con delibera da sottoporre all’approvazione del Ministro
vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di
assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la
tutela dei vivai giovanili. |
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TITOLO
IV |
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DIRITTO
ALL’UNITA’ FAMILIARE E TUTELA DEI MINORI |
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Art.
28 |
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(Diritto
all'unità familiare) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 26) |
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1.
Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti
dei familiari stranieri è riconosciuto, alle condizioni previste dalla
presente legge, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso
di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro
subordinato o per lavoro autonomo ovvero per asilo, per studio o per motivi
religiosi. |
|
|
2.
Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro
dell’Unione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, fatte
salve quelle più favorevoli del presente testo unico o del regolamento
di attuazione. |
|
|
3.
In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare
attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve
essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore
interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3,
comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa
esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. |
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Art.29 |
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(Ricongiungimento familiare) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 27) |
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1.
Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti
familiari: |
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a) coniuge non legalmente separato; |
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b) figli minori a carico, anche del coniuge o
nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a
condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo
consenso; |
|
|
c) genitori a carico; |
c) genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel
paese di origine o di provenienza; |
|
d) parenti entro il terzo grado, a carico,
inabili al lavoro, secondo la legislazione italiana. |
d) i figli maggiorenni a carico, qualora non possano
per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro
stato di salute che comporti invalidita’ totale . |
|
2.
Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età
inferiore a 18 anni. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono
equiparati ai figli. |
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3.
Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il
ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità: |
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a) di un alloggio che rientri nei parametri
minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di età inferiore
agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare
dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà; |
|
|
b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite
non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il
ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell’importo annuo
dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari,
al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il
ricongiungimento di quattro o più familiari. Ai fini della
determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo
dei familiari conviventi con il richiedente. |
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|
4.
E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di
soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a
contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non
occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i
quali è possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che
ricorrano i requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui
al comma 3. |
|
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5.
Oltre a quanto previsto dall’articolo 28, comma 2, è consentito
l'ingresso, al seguito del cittadino italiano o comunitario, dei familiari
con i quali è possibile attuare il ricongiungimento. |
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6.
Salvo quanto disposto dall’articolo 4, comma 6, è consentito
l’ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente
soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno
dall’ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di
disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3. |
|
|
7.
La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della
prescritta documentazione,
è presentata alla questura del luogo di dimora del richiedente, la
quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del
dipendente incaricato del ricevimento. Il questore, verificata l'esistenza
dei requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto,
ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta. |
7.
La domanda di nulla osta al
ricongiungimento familiare, corredata della prescritta documentazione compresa quella attestante i rapporti di parentela,
coniugio e la minore età, autenticata dall’autorità
consolare italiana, è presentata allo sportello
unico per l’immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale di
Governo competente per il luogo di
dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro
datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. L’ufficio,
verificata, anche mediante accertamenti presso la questura competente, l'esistenza dei requisiti di cui al presente
articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di
diniego del nulla osta. |
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8.
Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l’interessato
può ottenere il visto di
ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane,
dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dalla questura, da
cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa
documentazione. |
8.
Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l’interessato
può ottenere il visto di
ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane,
dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello
unico per l’immigrazione, da
cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa
documentazione. |
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9.
Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresì
il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5. |
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Art.30 |
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(Permesso
di soggiorno per motivi familiari) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 28) |
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1.
Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il
permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato: |
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a) allo straniero che ha fatto ingresso in
Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto
di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti
dall’articolo 29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al
figlio minore; |
|
|
b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad
altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel
territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro
dell’Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente
soggiornanti; |
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|
c) al familiare straniero regolarmente
soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il
cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea residenti
in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal
caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno
per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un
anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto
dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal
possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare; |
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d) al genitore straniero, anche naturale, di
minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per
motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un
valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia
stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana. |
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1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui
alla lettera b) del comma 1 è immediatamente revocato qualora sia
accertato che al matrimonio non è seguita l’effettiva convivenza
salvo che dal matrimonio sia nata prole. |
|
2.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi
assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale,
l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro
subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo
svolgimento di attività di lavoro. |
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3.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del
permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per
il ricongiungimento ai sensi dell’articolo 29 ed è rinnovabile
insieme con quest’ultimo. |
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4.
Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino italiano o
di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero con straniero titolare
della carta di soggiorno di cui all’articolo 9, è rilasciata una
carta di soggiorno. |
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5.
In caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il
figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del
diciottesimo anno di età, il permesso di soggiorno può essere
convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di
età per lo svolgimento di attività di lavoro. |
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6.
Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso
di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri
provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto
all'unità familiare, l'interessato può presentare ricorso al
pretore del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito
l’interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice
di procedura civile. Il decreto che accoglie il ricorso può disporre
il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta. Gli atti del
procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra
tassa. L’onere derivante dall’applicazione del presente comma
è valutato in lire 150 milioni annui a decorrere dall’anno 1998. |
6.
Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso
di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri
provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto
all'unità familiare, l'interessato può presentare ricorso al tribunale
in composizione monocratica del
luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito l’interessato, nei
modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il
decreto che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto
anche in assenza del nulla osta. Gli atti del procedimento sono esenti da
imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa. L’onere derivante
dall’applicazione del presente comma è valutato in lire 150
milioni annui a decorrere dall’anno 1998. |
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Art.
31 |
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(Disposizioni
a favore dei minori) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 29) |
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1.
Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente
soggiornante è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di
soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del
quattordicesimo anno di età e segue la condizione giuridica del
genitore con il quale convive, ovvero la più favorevole tra quelle dei
genitori con cui convive. Fino al medesimo limite di età il minore che
risulta affidato ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n.
184, è iscritto nel
permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale
è affidato e segue la condizione giuridica di quest’ultimo, se
più favorevole. L’assenza occasionale e temporanea dal
territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo
dell’iscrizione. |
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2.
Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto nel
permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello
straniero affidatario è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi
familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una
carta di soggiorno. |
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3.
Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo
psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del
minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare
l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre
disposizioni del presente testo unico. L’autorizzazione è
revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il
rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze
del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati
alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti
di rispettiva competenza. |
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4.
Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta l'espulsione
di un minore straniero il provvedimento è adottato, su richiesta del
questore, dal Tribunale per i minorenni. |
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Art.
32 |
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(Disposizioni
concernenti minori affidati |
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al
compimento della maggiore età) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 30) |
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1.
Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti
sono state applicate le disposizioni di cui all’articolo 31, commi 1 e
2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4
maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno
per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo,
per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al
lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all’articolo 23. |
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Art. 33 |
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(Comitato
per i minori stranieri ) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 31) |
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1.
Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri
temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le
attività delle amministrazioni interessate è istituito, senza
ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, un Comitato presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri composto da rappresentanti dei
Ministeri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari
sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché da due
rappresentanti dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI),
da un rappresentante dell’Unione province d’Italia (UPI) e da due
rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel
settore dei problemi della famiglia. |
|
|
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri,
dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di
cui al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in
conformita' alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del
20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio
1991, n. 176. In particolare sono stabilite: a) le regole e le modalita' per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri in eta' superiore a sei anni, che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di
accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie italiane,
nonche' per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi; b)
le modalita' di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti
nel territorio dello Stato, nell'ambito delle attivita' dei servizi sociali
degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di cui al
comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza, del
rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel
Paese d'origine o in un Paese terzo. |
|
|
2-bis.
Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato per le
finalita' di cui al comma 2, e' adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel
caso risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un procedimento
giurisdizionale, l'autorita' giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che
sussistano inderogabili esigenze processuali. |
|
|
3.
Il Comitato si avvale, per l’espletamento delle attività di
competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento degli
affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso
il Dipartimento medesimo. |
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TITOLO
V |
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DISPOSIZIONI
IN MATERIA SANITARIA, NONCHE’ DI ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE
ALLA VITA PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE. |
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CAPO
I |
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DISPOSIZIONI
IN MATERIA SANITARIA |
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Art.
34 |
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(Assistenza
per gli stranieri |
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iscritti
al Servizio sanitario nazionale) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 32) |
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1.
Hanno l’obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno
parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto
ai cittadini italiani per quanto attiene all’obbligo contributivo,
all’assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e
alla sua validità temporale : |
|
|
a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano
in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro
autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento; |
|
|
b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che
abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato,
per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo
umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per
acquisto della cittadinanza. |
|
|
2.
L’assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico
regolarmente soggiornanti. Nelle more dell’iscrizione al servizio
sanitario nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al servizio
sanitario nazionale è assicurato fin dalla nascita il medesimo
trattamento dei minori iscritti. |
|
|
3.
Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie
indicate nei commi 1 e 2 è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di
malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza
assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul
territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario
nazionale valida anche per i familiari a carico. Per l’iscrizione al
servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di
partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari
a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo
conseguito nell’anno precedente in Italia e all’estero.
L'ammontare del contributo è determinato con decreto del Ministro
della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e non può essere inferiore al
contributo minimo previsto dalle norme vigenti. |
|
|
4.
L’iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale può
essere altresì richiesta: |
|
|
a) dagli stranieri soggiornanti in Italia
titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio ; |
|
|
b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti
collocati alla pari, ai sensi dell’accordo europeo sul collocamento
alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi
della legge 18 maggio 1973 n. 304. |
|
|
5.
I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per
l’iscrizione al servizio sanitario nazionale, a titolo di
partecipazione alla spesa, un contributo annuale forfettario negli importi e secondo le modalità previsti dal
decreto di cui al comma 3. |
|
|
6.
Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a) e b) non
è valido per i familiari a carico. |
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7.
Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale è iscritto
nella azienda sanitaria locale del comune in cui dimora secondo le
modalità previste dal regolamento di attuazione. |
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Art.
35 |
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(Assistenza
sanitaria per gli stranieri |
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non
iscritti al Servizio sanitario nazionale) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 33) |
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1.
Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale
devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali
prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai
sensi dell’articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni. |
|
|
2.
Restano salve le norme che disciplinano l’assistenza sanitaria ai
cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di
reciprocità sottoscritti dall’Italia. |
|
|
3.
Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con
le norme relative all’ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici
ed accreditati, le cure
ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché
continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di
medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.
Sono, in particolare garantiti: |
|
|
a) la tutela sociale della gravidanza e della
maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane,
ai sensi delle leggi 29 luglio
1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanità
6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a
parità di trattamento con i cittadini italiani ; |
|
|
b) la tutela della salute del minore in
esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989,
ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176; |
|
|
c) le vaccinazioni secondo la normativa e
nell’ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva
autorizzati dalle regioni; |
|
|
d) gli interventi di profilassi internazionale; |
|
|
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle
malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai. |
|
|
4.
Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei
richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le
quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani. |
|
|
5.
L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con
le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione
all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a
parità di condizioni con il cittadino italiano. |
|
|
6.
Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o
comunque essenziali a carico del Ministero dell’interno, agli oneri
recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti
degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede
nell'ambito delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale, con
corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza. |
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Art.
36 |
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(Ingresso
e soggiorno per cure mediche) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 34) |
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1.
Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e l’eventuale
accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il
relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati devono presentare
una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il
tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del
trattamento terapeutico, devono attestare l’avvenuto deposito di una
somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle
prestazioni sanitarie richieste, secondo modalità stabilite dal
regolamento di attuazione, nonché documentare la disponibilità
in Italia di vitto e alloggio per l’accompagnatore e per il periodo di
convalescenza dell’interessato. La domanda di rilascio del visto o di
rilascio o rinnovo del permesso può anche essere presentata da un
familiare o da chiunque altro vi abbia interesse. |
|
|
2.
Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per
cure mediche è altresì consentito nell’ambito di
programmi umanitari definiti ai sensi dell’articolo 12, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato
dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa autorizzazione del
Ministero della sanità d’intesa con il Ministero degli affari
esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le
regioni, sono rimborsate delle spese sostenute che fanno carico al fondo
sanitario nazionale. |
|
|
3.
Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata
presunta del trattamento terapeutico ed è rinnovabile finché
durano le necessità terapeutiche documentate. |
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4.
Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi internazionale. |
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CAPO
II |
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DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ISTRUZIONE |
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|
E
DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONE |
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Art.
37 |
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(Attività
professionali) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 35) |
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1.
Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli
professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio
delle professioni, è
consentita, in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della
cittadinanza italiana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso
di professioni sprovviste di albi, l'iscrizione in elenchi speciali da
istituire presso i Ministeri competenti, secondo quanto previsto dal
regolamento di attuazione. L'iscrizione ai predetti albi o elenchi è
condizione necessaria per l'esercizio delle professioni anche con rapporto di
lavoro subordinato. Non possono usufruire della deroga gli stranieri che sono
stati ammessi in soprannumero ai corsi di diploma, di laurea o di
specializzazione, salvo autorizzazione del Governo dello Stato di
appartenenza. |
|
|
2.
Le modalità, le condizioni ed i limiti temporali per l'autorizzazione
all'esercizio delle professioni
e per il riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora
riconosciuti in Italia sono stabiliti con il regolamento di attuazione. Le
disposizioni per il riconoscimento dei titoli saranno definite dai Ministri
competenti, di concerto con il Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini professionali e le
associazioni di categoria interessate. |
|
|
3.
Gli stranieri di cui al comma 1, a decorrere dalla scadenza del termine ivi
previsto, possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali
nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, e secondo
percentuali massime di impiego definite in conformità ai criteri
stabiliti dal regolamento di attuazione. |
|
|
4.
In caso di lavoro subordinato, è garantita la parità di
trattamento retributivo e previdenziale con i cittadini italiani. |
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|
Art.
38 |
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|
(Istruzione
degli stranieri. Educazione interculturale) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 36) |
|
|
legge
30 dicembre 1986, n. 943, art.9, commi 4 e 5) |
|
|
|
|
|
1.
I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all’obbligo
scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di
diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi, di
partecipazione alla vita della comunità scolastica. |
|
|
2.
L’effettività del diritto allo studio è garantita dallo
Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l’attivazione
di appositi corsi ed iniziative per l’apprendimento della lingua
italiana. 3. La
comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali
come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le
culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte
alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d’origine e
alla realizzazione di attività interculturali comuni. |
|
|
4.
Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla
base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione
territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli
stranieri, con le rappresentanze
diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di
volontariato. |
|
|
5.
Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale
degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti
locali, promuovono: |
|
|
a) l’accoglienza degli stranieri adulti
regolarmente soggiornanti mediante l’attivazione di corsi di
alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie ; |
|
|
b) la realizzazione di un’offerta
culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che
intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell’obbligo ; |
|
|
c) la predisposizione di percorsi integrativi
degli studi sostenuti nel paese di provenienza al fine del conseguimento del
titolo dell’obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore ; |
|
|
d) la realizzazione ed attuazione di corsi di
lingua italiana ; |
|
|
e) la realizzazione di corsi di formazione anche
nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per
l’Italia. |
|
|
6. Le regioni, anche attraverso altri
enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali,
anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti
universitari. Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori
comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono
attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura di
origine. |
|
|
7.
Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del
presente capo, con specifica indicazione: |
|
|
a) delle modalità di realizzazione di
specifici progetti nazionali e locali, con particolare riferimento
all’attivazione di corsi intensivi di lingua italiana nonché dei
corsi di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente
delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per l’adattamento dei
programmi di insegnamento; |
|
|
b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli
di studio e degli studi effettuati nei paesi di provenienza ai fini
dell’inserimento scolastico , nonché dei criteri e delle
modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri,
anche con l’ausilio di mediatori culturali qualificati; |
|
|
c) dei criteri per l’iscrizione e
l'inserimento nelle classi degli stranieri provenienti dall'estero, per la
ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per l'attivazione di
specifiche attività di sostegno linguistico; |
|
|
d) dei criteri per la stipula delle convenzioni
di cui ai commi 4 e 5. |
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|
Art.
39 |
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|
(Accesso
ai corsi delle università) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 37) |
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|
|
|
|
1.
In materia di accesso all’istruzione universitaria e di relativi
interventi per il diritto allo studio è assicurata la parità di
trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le
modalità di cui al presente articolo. |
|
|
2.
Le università, nella loro autonomia e nei limiti delle loro
disponibilità finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento
degli obiettivi del documento programmatico di cui all’articolo 3,
promuovendo l’accesso degli stranieri ai corsi universitari di cui
all’articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tenendo conto
degli orientamenti comunitari in
materia, in particolare riguardo all’inserimento di una quota di
studenti universitari stranieri,
stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per la
mobilità studentesca, nonché organizzando attività di
orientamento e di accoglienza. |
|
|
3.
Con il regolamento di attuazione sono disciplinati : |
|
|
a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per
il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi
di studio anche con riferimento alle modalità di prestazione di
garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini italiani o
stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in luogo della
dimostrazione di disponibilità di mezzi sufficienti di sostentamento
da parte dello studente straniero; |
|
|
b) la rinnovabilità del permesso di
soggiorno per motivi di studio e l'esercizio in vigenza di esso di
attività di lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare; |
|
|
c) l’erogazione di borse di studio,
sussidi e premi agli studenti stranieri, anche a partire da anni di corso
successivi al primo, in coordinamento
con la concessione delle provvidenze previste dalla normativa vigente
in materia di diritto allo studio universitario e senza obbligo di
reciprocità; |
|
|
d) i criteri per la valutazione della condizione
economica dello straniero ai fini dell’uniformità di trattamento
in ordine alla concessione delle provvidenze di cui alla lettera c); |
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e) la realizzazione di corsi di lingua italiana
per gli stranieri che intendono accedere all’istruzione universitaria
in Italia; |
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f) il riconoscimento dei titoli di studio
conseguiti all’estero. |
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4.
In base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento di attuazione,
sulla base delle disponibilità comunicate dalle università,
è disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell’interno, il
numero massimo dei visti di
ingresso e dei permessi di soggiorno per l’accesso all’istruzione
universitaria degli studenti stranieri residenti all’estero. Lo schema
di decreto è trasmesso al Parlamento per l’acquisizione del
parere delle Commissioni competenti per materia che si esprimono entro i
successivi trenta giorni. |
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5.
E’ comunque consentito l’accesso ai corsi universitari, a
parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri
titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro
subordinato o per lavoro autonomo,
per motivi familiari, per
asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli
stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di titolo di studio superiore
conseguito in Italia o, se conseguito all’estero, equipollente. |
5.
È comunque consentito l’accesso ai
corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani,
agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di
soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari,
per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli
stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in
Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono
titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all’estero o delle
scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero,
oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento
dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per
l’ingresso per studio. |
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CAPO
III |
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DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ALLOGGIO E |
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ASSISTENZA
SOCIALE |
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Art.
40 |
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(Centri
di accoglienza. Accesso all’abitazione) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 38) |
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1.
Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le
associazioni e le organizzazioni di volontariato predispongono centri di
accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini
italiani o cittadini di altri Paesi dell’Unione europea, stranieri
regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano
temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie
esigenze alloggiative e di sussistenza. Il sindaco, quando vengano individuate
situazioni di emergenza,
può disporre l’alloggiamento nei centri di accoglienza di
stranieri non in regola con le disposizioni sull’ingresso e sul
soggiorno nel territorio dello Stato, ferme restando le norme
sull’allontanamento dal territorio dello Stato degli stranieri in tali
condizioni. |
1.
Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le
associazioni e le organizzazioni di volontariato predispongono centri di
accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini
italiani o cittadini di altri Paesi dell’Unione europea, stranieri
regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano
temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie
esigenze alloggiative e di sussistenza. (…) |
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1-bis. L'accesso alle misure di integrazione
sociale è riservato agli stranieri non appartenenti a paesi
dell’Unione europea che dimostrino di essere in regola con le norme che
disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente decreto, e delle
leggi e regolamenti vigenti in materia. |
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2.
I centri di accoglienza sono finalizzati a rendere autosufficienti gli
stranieri ivi ospitati nel più breve tempo possibile. I centri di accoglienza provvedono,
ove possibile, ai servizi sociali e culturali idonei a favorire
l’autonomia e l’inserimento sociale degli ospiti. Ogni regione
determina i requisiti gestionali e strutturali dei centri e consente
convenzioni con enti privati e finanziamenti. |
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3.
Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative che, anche
gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari,
nonché, ove possibile, all’offerta di occasioni di apprendimento
della lingua italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con
la popolazione italiana, e all’assistenza socio-sanitaria degli
stranieri impossibilitati a provvedervi autonomamente per il tempo
strettamente necessario al raggiungimento dell’autonomia personale per
le esigenze di vitto e alloggio nel territorio in cui vive lo straniero. |
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4.
Lo straniero regolarmente soggiornante può accedere ad alloggi
sociali, collettivi o privati, predisposti secondo i criteri previsti dalle
leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da
associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato ovvero da altri
enti pubblici o privati, nell’ambito di strutture alloggiative,
prevalentemente organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e
stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento,
secondo quote calmierate,
nell’attesa del reperimento di un alloggio ordinario in via
definitiva. |
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5.
Le regioni concedono contributi a comuni, province, consorzi di comuni, o
enti morali pubblici o privati, per opere di risanamento igienico-sanitario di
alloggi di loro proprietà o di cui abbiano la disponibilità
legale per almeno quindici anni, da destinare ad abitazioni di stranieri
titolari di carta soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro
subordinato, per lavoro autonomo, per studio, per motivi familiari, per asilo
politico o asilo umanitario. I contributi possono essere in conto capitale o
a fondo perduto e comportano l’imposizione, per un numero determinato
di anni, di un vincolo sull’alloggio all’ospitabilità
temporanea o alla locazione a stranieri regolarmente soggiornanti.
L’assegnazione e il godimento dei contributi e degli alloggi
così strutturati è effettuata sulla base dei criteri e delle
modalità previsti dalla legge regionale. |
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6.
Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente
soggiornanti che siano iscritti nelle liste di collocamento o che esercitino
una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno
diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani,
agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai servizi di intermediazione
delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni Regione o dagli enti
locali per agevolare l’accesso alle locazioni abitative e al credito
agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione. |
6.
Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli
stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di
soggiorno almeno biennale e che
esercitano una regolare
attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di
accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, nel
limite del cinque per cento degli alloggi e delle agevolazioni, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai
servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da
ogni Regione o dagli enti locali per agevolare l’accesso alle locazioni
abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e
locazione della prima casa di abitazione. |
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Art.
41 |
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(Assistenza
sociale) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 39) |
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1. Gli stranieri titolari della carta di
soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno,
nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro
permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della
fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di
assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da
morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per
gli invalidi civili e per gli indigenti. |
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CAPO
IV |
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DIPOSIZIONI
SULL’INTEGRAZIONE SOCIALE, SULLE DISCRIMINAZIONI E ISTITUZIONE DEL
FONDO PER LE |
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POLITICHE
MIGRATORIE |
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Art.
42 |
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(Misure
di integrazione sociale) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 40; |
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legge
30 dicembre 1986, n. 943, art.2) |
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1.
Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell’ambito delle proprie
competenze, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le
organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonché in
collaborazione con le autorità o con enti pubblici e privati dei Paesi
di origine, favoriscono: |
|
|
a) le attività intraprese in favore degli
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, anche al fine di effettuare
corsi della lingua e della cultura di origine, dalle scuole e dalle
istituzioni culturali straniere legalmente funzionanti nella Repubblica ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e
successive modificazioni ed integrazioni; |
|
|
b) la diffusione di ogni informazione utile
al positivo inserimento degli
stranieri nella società italiana in particolare riguardante i loro
diritti e i loro doveri, le diverse
opportunità di integrazione e crescita personale e comunitaria offerte
dalle amministrazioni pubbliche e dall’associazionismo, nonché
alle possibilità di un positivo reinserimento nel Paese di origine; |
|
|
c) la conoscenza e la valorizzazione delle
espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di
informazione sulle cause dell’immigrazione e di prevenzione
delle discriminazioni razziali o
della xenofobia anche
attraverso la raccolta presso le
biblioteche scolastiche e universitarie, di libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti
nella lingua originale dei Paesi di origine degli stranieri residenti in
Italia o provenienti da essi; |
|
|
d) la realizzazione di convenzioni con
associazioni regolarmente
iscritte nel registro di cui al comma
2 per l’impiego all’interno delle proprie strutture
di stranieri, titolari di carta
di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni,
in qualità di mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti
tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi
etnici, nazionali, linguisitici e religiosi; |
|
|
e) l’organizzazione di corsi di
formazione, ispirati a criteri di convivenza in una società
multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati agli
operatori degli organi e uffici pubblici e degli enti privati che hanno
rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in
materia di immigrazione. |
|
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2. Per i fini indicati nel comma 1
è istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali un
registro delle associazioni
selezionate secondo criteri e requisiti previsti nel regolamento di
attuazione. |
|
|
3.
Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli enti locali, allo
scopo di individuare, con la
partecipazione dei cittadini stranieri, le iniziative idonee alla rimozione
degli ostacoli che impediscono l’effettivo esercizio dei diritti e dei
doveri dello straniero, è istituito presso il Consiglio nazionale dell’economia
e del lavoro, un organismo nazionale di coordinamento. Il Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro, nell’ambito delle proprie
attribuzioni, svolge inoltre compiti di studio e promozione di
attività volte a favorire la partecipazione degli stranieri alla vita
pubblica e la circolazione delle
informazioni sulla applicazione della presente legge. |
|
|
4.
Ai fini dell’acquisizione delle osservazioni degli enti e delle
associazioni nazionali maggiormente attivi nell’assistenza e
nell’integrazione degli immigrati di cui all’articolo 3, comma 1,
e del collegamento con i Consigli territoriali di cui all’art. 3, comma
6, nonchè dell’esame delle problematiche relative alla
condizione degli stranieri immigrati, è istituita presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, la Consulta per i problemi degli stranieri
immigrati e delle loro famiglie, presieduta dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o da un Ministro da lui delegato. Della Consulta sono chiamati a far parte, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: |
|
|
a) rappresentanti delle associazioni e degli enti
presenti nell'organismo di cui al comma 3 e rappresentanti delle associazioni
che svolgono attivita' particolarmente significative nel settore
dell'immigrazione in numero non inferiore a dieci; |
|
|
b) rappresentanti
degli stranieri extracomunitari designati dalle associazioni più
rappresentative operanti in Italia, in numero non inferiore a sei; |
|
|
c) rappresentanti
designati dalle confederazioni sindacali nazionali dei lavoratori, in numero
non inferiore a quattro; |
|
|
d) rappresentanti
designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro dei
diversi settori economici, in numero non inferiore a tre; |
|
|
e) otto
esperti designati rispettivamente dai Ministeri del lavoro e della previdenza
sociale, della pubblica istruzione, dell'interno, di grazia e giustizia,
degli affari esteri, delle finanze e dai Dipartimenti della
solidarietà sociale e delle pari opportunità; |
|
|
f) otto rappresentanti delle autonomie locali, di
cui due designati dalle regioni, uno dall'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI), uno dall'Unione delle province italiane (UPI) e quattro
dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281; |
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|
g) due rappresentanti del Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro (CNEL). |
|
|
g bis) esperti dei
problemi dell'immigrazione in numero non superiore
a dieci. |
|
|
5.
Per ogni membro effettivo della Consulta è nominato un supplente. |
|
|
6.
Resta ferma la facoltà delle regioni di istituire, in analogia con
quanto disposto al comma 4, lettere a), b), c), d) e g), con competenza nelle
materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato,
consulte regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro
famiglie. |
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7.
Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di costituzione e
funzionamento della Consulta di cui al comma 4 e dei consigli territoriali. |
|
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8.
La partecipazione alle Consulte di cui ai commi 4 e 6 dei membri di cui al
presente articolo e dei supplenti è gratuita, con esclusione del
rimborso delle eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti
dalla pubblica amministrazione e non risiedano nel comune nel quale hanno
sede i predetti organi. |
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Art.
43 |
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(Discriminazione
per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 41) |
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1. Ai fini del presente capo, costituisce
discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente,
comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla
razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, le
convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l’effetto
di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o
l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle
libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale
e in ogni altro settore della vita pubblica. |
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2. In ogni caso compie un atto di
discriminazione: |
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a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata
di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica
necessità che nell’esercizio delle sue funzioni compia od ometta
atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua
condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza,
religione, etnia o nazionalità, lo discriminino ingiustamente; |
|
|
b) chiunque imponga condizioni più
svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad
uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente
ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità; |
|
|
c) chiunque illegittimamente imponga condizioni
più svantaggiose o si rifiuti di fornire l’accesso
all’occupazione, all’alloggio, all’istruzione, alla
formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero
regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione
di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o
nazionalità; |
|
|
d) chiunque impedisca, mediante azioni od
omissioni, l’esercizio di un’attività economica
legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in
Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di
appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o
nazionalità; |
|
|
e) il datore di lavoro o i suoi preposti i
quali, ai sensi dell’articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
come modificata e integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dalla
legge 11 maggio 1990, n. 108, compiano qualsiasi atto o comportamento che
produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i
lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo
etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce
discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente
all’adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente
maggiore i lavoratori appartenenti
ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o
linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e
riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento
dell’attività lavorativa. |
|
|
3. Il presente articolo e l’articolo 44
si applicano anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei
confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati
membri dell’Unione europea presenti in Italia. |
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Art.
44 |
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(Azione
civile contro la discriminazione) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 42) |
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1. Quando il comportamento di un privato o
della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice può, su istanza di
parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare
ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli
effetti della discriminazione. |
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2. La domanda si propone con ricorso
depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del pretore
del luogo di domicilio dell’istante. |
2. La domanda si propone con ricorso
depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del tribunale in composizione monocratica del luogo di domicilio dell’istante. |
|
3. Il pretore, sentite le parti, omessa ogni
formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che
ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in
relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto. |
3. Il tribunale
in composizione monocratica, sentite le parti, omessa ogni
formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che
ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in
relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto. |
|
4. Il pretore provvede con ordinanza
all’accoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie la domanda
emette i provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi. |
4. Il tribunale
in composizione monocratica provvede
con ordinanza all’accoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie
la domanda emette i provvedimenti richiesti che sono immediatamente
esecutivi. |
|
5. Nei casi di urgenza il pretore provvede
con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal
caso fissa, con lo stesso decreto, l’udienza di comparizione delle
parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni,
assegnando all’istante un termine non superiore a otto giorni per la
notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il pretore, con
ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto. |
5. Nei casi di urgenza il tribunale in composizione monocratica provvede con decreto motivato, assunte, ove
occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto,
l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un
termine non superiore a quindici giorni, assegnando all’istante un
termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del
decreto. A tale udienza il pretore, con ordinanza, conferma, modifica o
revoca i provvedimenti emanati nel decreto. |
|
6. Contro i provvedimenti del pretore
è ammesso reclamo al tribunale nei termini di cui all’articolo
739, secondo comma, del codice
di procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737,
738 e 739 del codice di procedura civile. |
6. Contro i provvedimenti del tribunale in composizione monocratica è ammesso reclamo al tribunale nei termini
di cui all’articolo 739,
secondo comma, del codice di procedura civile. Si applicano, in quanto
compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura civile. |
|
7. Con la decisione che definisce il giudizio
il giudice può
altresì condannare il convenuto al risarcimento del danno,
anche non patrimoniale. |
|
|
8. Chiunque elude l’esecuzione di
provvedimenti del pretore di cui ai commi 4 e 5 e dei provvedimenti del tribunale di cui al comma 6
è punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del codice penale. |
8. Chiunque elude l’esecuzione di
provvedimenti del tribunale in composizione
monocratica di cui ai commi 4
e 5 e dei provvedimenti del
tribunale di cui al comma 6 è punito ai sensi dell'articolo 388, primo
comma, del codice penale. |
|
9. Il ricorrente, al fine di dimostrare la
sussistenza a proprio danno del comportamento discriminatorio in ragione
della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica,
della confessione religiosa o della cittadinanza può dedurre elementi
di fatto anche a carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi
contributivi, all’assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai
trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell’azienda
interessata. Il giudice valuta i fatti dedotti nei limiti di cui
all’articolo 2729, primo comma, del codice civile. |
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10. Qualora il datore di lavoro ponga in
essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo,
anche in casi in cui non siano individuabili in modo immediato e diretto i
lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso può essere
presentato dalle rappresentanze
locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
nazionale. Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla
base del ricorso presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore
di lavoro di definire, sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano di
rimozione delle discriminazioni accertate. |
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11. Ogni accertamento di atti o comportamenti
discriminatori ai sensi dell’articolo 43 posti in essere da imprese
alle quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello
Stato o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto
attinenti all’esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture,
è immediatamente comunicato dal Pretore, secondo le modalità
previste dal regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti
pubblici che abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse le
agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell’appalto. Tali
amministrazioni o enti revocano il beneficio e, nei casi più gravi,
dispongono l’esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi
ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da
qualsiasi appalto. |
11. Ogni accertamento di atti o comportamenti
discriminatori ai sensi dell’articolo 43 posti in essere da imprese
alle quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello
Stato o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto
attinenti all’esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture,
è immediatamente comunicato dal tribunale
in composizione monocratica, secondo le modalità
previste dal regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti
pubblici che abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse le
agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell’appalto. Tali
amministrazioni o enti revocano il beneficio e, nei casi più gravi, dispongono
l’esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore
concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi
appalto. |
|
12. Le regioni, in collaborazione con le
province e con i comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato
sociale, ai fini dell’applicazione delle norme del presente articolo e
dello studio del fenomeno, predispongono centri di osservazione, di
informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle
discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. |
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Art.
45 |
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(Fondo
nazionale per le politiche migratorie) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 43) |
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1. Presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri è istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie,
destinato al finanziamento delle
iniziative di cui agli articoli
20, 38, 40, 42 e 46, inserite nei programmi annuali o pluriennali
dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. La dotazione del
Fondo, al netto delle somme derivanti dal contributo di cui al comma 3,
è stabilito in lire 12.500 milioni per l’anno 1997, in lire
58.000 milioni per l’anno 1998 e in lire 68.000 milioni per
l’anno 1999. Alla determinazione del Fondo per gli anni successivi si
provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 5
agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni. Al Fondo
affluiscono altresì le somme derivanti da contributi e donazioni
eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche
internazionali, da organismi dell’Unione europea, che sono versati
all’entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto
Fondo. Il Fondo è annualmente ripartito con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati. Il regolamento
di attuazione disciplina le modalità per la presentazione,
l’esame, l’erogazione, la verifica, la rendicontazione e la
revoca del finanziamento del Fondo. |
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|
2. Lo Stato, le regioni, le province, i
comuni adottano, nelle materie di propria competenza, programmi annuali o
pluriennali relativi a proprie iniziative e attività concernenti
l’immigrazione, con particolare riguardo all’effettiva e completa
attuazione operativa del presente testo unico e del regolamento di
attuazione, alle attività culturali, formative, informative, di
integrazione e di promozione di pari opportunità. I programmi sono
adottati secondo i criteri e le modalità indicati dal regolamento di
attuazione e indicano le iniziative pubbliche e private prioritarie per il finanziamento
da parte del Fondo, compresa l'erogazione di contributi agli enti locali per
l'attuazione del programma. |
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3. Con effetto dal mese successivo alla data
di entrata in vigore della legge
6 marzo 1998, n. 40, e comunque da data non successiva al 1° gennaio
1998, il 95 per cento delle somme derivanti dal gettito del contributo di cui
all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è
destinato al finanziamento delle politiche del Fondo di cui al comma 1. Con
effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente testo
unico tale destinazione è disposta per l’intero ammontare delle
predette somme. A tal fine le medesime somme sono versate dall'INPS
all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al predetto Fondo.
Il contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986,
n. 943, è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2000. |
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Art.
46 |
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(Commissione
per le politiche di integrazione) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 44) |
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1. Presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento per
gli affari sociali è istituita la commissione per le politiche di
integrazione. |
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2. La commissione ha i compiti di predisporre
per il Governo, anche ai fini dell’obbligo di riferire al Parlamento,
il rapporto annuale sullo stato di attuazione delle politiche per
l’integrazione degli immigrati, di formulare proposte di interventi di
adeguamento di tali politiche nonché di fornire risposta a quesiti
posti dal Governo concernenti le politiche per l’immigrazione, interculturali,
e gli interventi contro il razzismo. |
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3.
La commissione è composta da rappresentanti del Dipartimento per gli affari sociali e
del Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri
degli affari esteri, dell’interno, di grazia e giustizia, del lavoro e
della previdenza sociale, della sanità, della pubblica istruzione,
nonché da un numero massimo di dieci esperti, con qualificata
esperienza nel campo dell’analisi sociale, giuridica ed economica dei problemi
dell’immigrazione, nominati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentito il Ministro per la solidarietà sociale. Il
presidente della commissione è scelto tra i professori universitari di
ruolo esperti nelle materie suddette ed è collocato in posizione di
fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Possono essere
invitati a partecipare alle sedute della commissione i rappresentanti della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, della Conferenza Stato-città ed autonomie
locali di altre amministrazioni pubbliche interessate a singole questioni
oggetto di esame. |
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4. Con il decreto di cui al comma 3 sono
determinati l’organizzazione della segreteria della commissione,
istituita presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del
Consiglio dei ministri, nonché i rimborsi ed i compensi spettanti ai
membri della commissione e ad esperti dei quali la commissione intenda
avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti. |
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5. Entro i limiti dello stanziamento annuale
previsto per il funzionamento della commissione dal decreto di cui
all’articolo 45, comma 1, la commissione può affidare
l’effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche e private,
a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni deliberate dalla
commissione e stipulate dal presidente della medesima, e provvedere
all’acquisto di pubblicazioni o materiale necessario per lo svolgimento
dei propri compiti. |
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6. Per l’adempimento dei propri compiti
la commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti
pubblici, delle regioni e degli enti locali. |
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TITOLO
VI |
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NORME
FINALI |
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Art.
47 |
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(
Abrogazioni) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 46) |
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1. Dalla data di entrata in vigore del
presente testo unico, sono abrogati: |
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a) gli articoli 144, 147, 148 e 149 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773; |
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b) le disposizioni della legge 30 dicembre 1986,
n. 943, ad eccezione dell’art. 3; |
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c) il comma 13 dell’articolo 3 della legge
8 agosto 1995, n. 335. |
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2.
Restano abrogate le seguenti disposizioni: |
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a) l’articolo 151 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773; |
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b) l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n.
152 ; |
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c) l’articolo 12 della legge 30 dicembre
1986, n. 943; |
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d) l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo,
del decreto legge 30 dicembre, 1979, n. 663, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1980, n. 33 ; |
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e) gli articoli 2 e seguenti del decreto-legge
30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39; |
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f) l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n.
50; |
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g) l'articolo 116 del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. |
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3. All’art. 20, comma 2, della legge 2
dicembre 1991, n. 390, restano soppresse le parole: |
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“,
sempre che esistano trattati o accordi internazionali bilaterali o
multilaterali di reciprocità tra la Repubblica italiana e gli Stati di
origine degli studenti, fatte salve le diverse disposizioni previste
nell’ambito dei programmi in favore dei Paesi in via di sviluppo”.
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4. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del regolamento di attuazione del presente testo unico sono abrogate
le disposizioni ancora in vigore del Titolo V del regolamento di esecuzione
del Testo unico 18 giugno 1941, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. |
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Art.
48 |
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(Copertura
finanziaria) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 48) |
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1.
All’onere derivante dall’attuazione della legge 6 marzo 1998, n.
40 e del presente testo unico, valutato in lire 42.500 milioni per il 1997 e
in lire 124.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede: |
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a) quanto a lire 22.500 milioni per
l’anno 1997 e a lire
104.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante riduzione dello
stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l’anno 1997, allo scopo parzialmente
utilizzando, quanto a lire 22.500 milioni per l’anno 1997 e a lire
29.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l’accantonamento
relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica; quanto a lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999
l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
quanto a lire 20.000 milioni per
ciascuno degli anni 1998 e 1999, l’accantonamento relativo al Ministero
della pubblica istruzione; quanto a lire 5.000 milioni per ciascuno degli
anni 1998 e 1999, l’accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri; |
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b) quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno
degli anni 1997, 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l’anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno. |
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2.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. |
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Art.
49 |
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(Disposizioni finali e
transitorie) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 49) |
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1.
Nella prima applicazione delle disposizioni della legge 6 marzo 1998, n. 40 e
del presente testo unico si provvede a dotare le questure che ancora non ne
fossero provviste delle apparecchiature tecnologiche necessarie per la
trasmissione in via telematica dei dati di identificazione personale
nonché delle operazioni necessarie per assicurare il collegamento tra
le questure e il sistema informativo della Direzione centrale della polizia
criminale. |
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1-bis. Agli stranieri gia' presenti nel territorio
dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo
1998, n. 40, in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto di
programmazione dei flussi per il 1998 emanato ai sensi dell'articolo 3, comma
4, in attuazione del documento programmatico di cui all'articolo 3, comma 1,
che abbiano presentato la relativa domanda con le modalita' e nei termini
previsti dal medesimo decreto, puo' essere rilasciato il permesso di
soggiorno per i motivi ivi indicati.
Per gli anni successivi al 1998, gli ingressi per motivi di lavoro di
cui all'articolo 3, comma 4, restano disciplinati secondo le modalita' ivi
previste. In mancanza dei requisiti richiesti per l'ingresso nel territorio
dello Stato, si applicano le misure previste dal presente testo unico. |
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2. All’onere conseguente
all’applicazione del comma 1, valutato in lire 8.000 milioni per l’anno 1998, si
provvede a carico delle risorse di cui all’articolo 48 e comunque nel
rispetto del tetto massimo di spesa ivi previsto. |
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2-bis. Per il perfezionamento delle operazioni di
identificazione delle persone detenute o internate, il Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria adotta modalita' di effettuazione dei
rilievi segnaletici conformi a quelle gia' in atto per le questure e si
avvale delle procedure definite d'intesa con il Dipartimento della pubblica
sicurezza. |
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TITOLO II
Articolo 24
(permesso di soggiorno per i richiedenti asilo)
1.L’ultimo periodo del comma 5
dell’articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 è sostituito dal seguente: “Il
questore territorialmente competente, quando non ricorrano le ipotesi previste
nei successivi articoli 1 bis e 1ter, rilascia, su richiesta, un permesso di
soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di
riconoscimento”.
Articolo 25
(procedura semplificata)
1. Dopo l’articolo 1 del decreto legge 30
dicembre 1989, n.416, convertito con legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono
inseriti i seguenti:
“Articolo 1 bis
1. Il richiedente asilo non può esser
trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di asilo presentata. Esso
può, tuttavia, esser trattenuto per il tempo strettamente necessario
alla definizione delle autorizzazioni alla permanenza nel territorio dello
Stato in base alle disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
nei seguenti casi:
a) per verificare o determinare la sua
nazionalità o identità, qualora egli non sia in possesso dei
documenti di viaggio o d'identità, oppure abbia, al suo arrivo nello
Stato, presentato documenti risultati falsi;
b) per verificare gli elementi su cui si basa la
domanda di asilo, qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili;
c) in dipendenza del procedimento concernente il
riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio dello Stato.
2.Il trattenimento deve sempre essere disposto nei
seguenti casi:
a) a seguito della presentazione di una domanda di
asilo presentata dallo straniero fermato per avere eluso il controllo di
frontiera o subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare;
b) a seguito della presentazione di una domanda di
asilo da parte uno straniero già destinatario di un provvedimento di
espulsione o respingimento.
3. Il trattenimento previsto
nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e nei casi di cui al
comma 2, lettera a), è attuato nei centri di accoglienza per richiedenti
asilo con regolamento. Il medesimo
regolamento determina il numero, le caratteristiche e le modalità di
gestione di tali strutture e tiene conto degli atti adottati
dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), dal
Consiglio d’Europa e dall’Unione europea. Nei centri di accoglienza
per richiedenti asilo sarà comunque consentito l’accesso ai
rappresentanti dell’ACNUR. L’accesso sarà altresì
consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con
esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero
dell’interno.
4. Per il trattenimento di cui alla lettera b) del comma 2 si osservano le norme di
cui all’art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286. Nei centri di permanenza temporanea e assistenza di
cui al medesimo articolo 14 sarà comunque consentito l’accesso ai
rappresentanti dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
rifugiati. L’accesso sarà altresì consentito agli avvocati
e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel
settore, autorizzati dal Ministero dell’interno.
5. Allo scadere del periodo previsto per la procedura
semplificata di cui al successivo articolo 1 ter e qualora la stessa non si sia
ancora conclusa, allo straniero è concesso un permesso di soggiorno
temporaneo fino al termine della procedura stessa.
Articolo 1 ter
1. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2
dell’articolo 1 -bis è istituita la procedura semplificata per la
definizione della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato secondo
le modalità di cui ai commi successivi.
2. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento
dello status di rifugiato di cui alla lettera a) del comma 2
dell’articolo 1-bis, il questore competente per il luogo in cui la
richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello straniero
interessato in uno dei centri di accoglienza per richiedenti asilo di cui
all’art. 1-bis, comma 3. Entro due giorni dal ricevimento dell’istanza,
il questore provvede alla
trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per
il riconoscimento dello status di rifugiato che, entro 15 giorni, provvede
all’audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre
giorni.
3. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento
dello status di rifugiato di cui alla lettera b) del comma 2
dell’articolo 1-bis, il questore competente per il luogo in cui la
richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello straniero
interessato in uno dei centri di permanenza temporanea di cui all’art. 14
del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286; ove già sia in corso il
trattenimento, il questore chiede al giudice unico la proroga del periodo di
trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire l’espletamento
della procedura di cui al presente articolo. Entro due giorni dal ricevimento
dell’istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione
necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di
rifugiato che entro 15 giorni provvede all’audizione. La decisione
è adottata entro i successivi tre giorni.
4. L’allontanamento non autorizzato dai centri
di cui all’art. 1-bis, comma 4 equivale a rinuncia alla domanda.
5. Lo Stato italiano è competente
all’esame delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato di
cui al presente articolo, ove i tempi non lo consentano, ai sensi della
Convenzione di Dublino ratificata con legge 23 dicembre 1993, n.563.
6. L’eventuale ricorso avverso la decisione
della commissione territoriale è presentato al tribunale in composizione
monocratica territorialmente competente entro 15 giorni, anche
dall’estero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso non
sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il
richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto competente di essere
autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino all’esito del
ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva.
Articolo 1-quater
1. Presso gli uffici
territoriali del Governo che saranno indicati con il regolamento di cui
all’articolo 1-bis, comma 3, sono istituite le commissioni territoriali
per il riconoscimento dello status di rifugiato. Le predette commissioni,
nominate con decreto del Ministro dell’Interno, sono presiedute da un
funzionario della carriera prefettizia e composte da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante
dell’ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed
autonomie locali e da un rappresentante dell’ACNUR. Per ciascun
componente deve essere previsto un componente supplente. Tali commissioni
potranno essere integrate, su richiesta del Presidente della Commissione
centrale, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica
di componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione
a particolari afflussi di richiedenti asilo, in ordine alle domande dei quali
occorra disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla
situazione dei paesi di provenienza di competenza del Ministero degli affari
esteri. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
2. Entro due giorni dal ricevimento
dell’istanza, il questore
provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla
commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che
entro 30 giorni provvede all’audizione. La decisione è adottata
entro i successivi tre giorni.
2-bis.
Durante lo svolgimento dell’audizione, ove necessario, le commissioni
territoriali si avvalgono di interpreti. Del colloquio con il richiedente viene
redatto verbale. Le decisioni sono adottate con atto scritto e motivato. Le
stesse verranno comunicate al richiedente, unitamente all’informazione
sulle modalità di impugnazione, nelle forme previste dall'articolo 2,
comma 6.
3. Avverso le decisioni delle commissioni territoriali
è ammesso ricorso al tribunale ordinario territorialmente competente,
che decide ai sensi dell’articolo 1-ter, comma
6.
Articolo 1-quinquies
1.La Commissione centrale per
il riconoscimento per lo status di rifugiato di cui all’articolo 2 del
D.P.R. 15.5.1990, n. 136 è trasformata in Commissione nazionale per il
diritto di asilo nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell’interno e degli affari
esteri. Essa è presieduta da un prefetto ed è composta da un
dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un
funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera
prefettizia in servizio presso il Dipartimento delle libertà civili e
dell’immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della pubblica
sicurezza. Alle riunioni partecipa
un rappresentante del delegato in
Italia dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati.
Ciascuna amministrazione designa, altresì, un supplente. La Commissione
nazionale, ove necessario, può essere articolata in sezioni di analoga
composizione.
2. La Commissione nazionale ha
compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali, di
formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di
raccolta di dati statistici oltre che poteri decisionali in tema di revoche e
cessazione degli status concessi.
3.Con il regolamento di cui,
all’articolo 1 bis, 2^ comma, saranno fissate le modalità di
funzionamento della Commissione nazionale e di quelle territoriali.
Articolo 1-sexies
1.Il comma 7
dell’articolo 1 del D.L. 30 dicembre 1989 n. 416 come convertito in legge
28 febbraio 1990, n. 39, è abrogato.
2.Possono essere
concessi contributi a richiedenti asilo in condizioni di indigenza e che non
siano ospitati presso i centri di accoglienza o altre strutture finanziate
dallo Stato o da enti locali, secondo le modalità che saranno stabilite
con il regolamento di cui all’articolo 1 bis, comma 2.
Articolo 1-septies
1.(…).”
1-bis Per la costruzione di nuovi centri di accoglienza
è autorizzata la spesa nel limite massimo di 25,31 milioni di euro per
l’anno 2003.
Art. 25-bis.
(Dichiarazione di emersione di
lavoro irregolare)
1. Chiunque, in periodo precedente
il 1º gennaio 2002, in ogni caso nei tre mesi antecedenti tale data, ha
occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria,
adibendolo ad attività di assistenza diretta a componenti della famiglia
affetti da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza ovvero
al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, può denunciare,
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
sussistenza del rapporto di lavoro mediante presentazione alla prefettura,
ufficio territoriale di Governo competente per territorio, della dichiarazione
di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La denuncia di cui al
periodo precedente è limitata ad una unità per nucleo familiare,
con riguardo al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare
2. La dichiarazione di emersione
contiene a pena di inammissibilità:
a) le generalità del datore
di lavoro, ed una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o,
comunque, la regolarità della sua presenza in Italia;
b) l’indicazione delle
generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati;
c) l’indicazione della
tipologia e delle modalità di impiego;
d) l’indicazione della
retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
3. Ai fini della
ricevibilità, alla dichiarazione di emersione è allegata:
a) attestato di pagamento di un
contributo forfettario, pari all’importo trimestrale corrispondente al
rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di
penali o di interessi;
b) copia di impegno a stipulare con
il prestatore d’opera, nei termini di cui al comma 5, il contratto di
soggiorno previsto dall’articolo 5-bis di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998.
4. Nei venti giorni successivi alla
presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura-ufficio
territoriale di Governo competente per territorio, verifica
l’ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e il
questore rilascia al prestatore di lavoro un permesso, della durata di 1 anno,
rinnovabile per uguali, successivi periodi, se è data prova della
continuazione del rapporto e della regolarità della posizione
contributiva della manodopera occupata. Lo stesso ufficio assicura la tenuta di
un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al
comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui è riferita la denuncia.
5. Nei dieci giorni successivi alla
comunicazione del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, le
parti stipulano nelle forme previste dalla presente legge il contratto di
soggiorno alle condizioni previste nella dichiarazione di emersione. La mancata
stipulazione del contratto determina in ogni caso la decadenza dal permesso di
soggiorno.
6. I datori di lavoro che presentano
la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi
precedenti, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al
soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute, antecedentemente al
1º gennaio 2002, in relazione all’occupazione dei lavoratori
extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione presentata. Il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina con proprio decreto i
parametri retributivi e le modalità di calcolo e di corresponsione delle
somme di cui al comma 3, lettera a) nonché le modalità per la
successiva imputazione delle stesse alla posizione contributiva del lavoratore
interessato in modo da garantire l’equilibrio finanziario delle relative
gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina
altresì le modalità di corresponsione delle somme e degli
interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi denunciati
antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3.
7. Le disposizioni del presente
articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori
d’opera extracomunitari nei confronti dei quali sia stato emesso un
provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso
di soggiorno ovvero sia intervenuta una sentenza di condanna, anche non
definitiva, pronunciata in Italia o in uno dei paesi dell’Unione Europea
per uno dei delitti indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura
penale. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono comunque
impedimento all’espulsione dei soggetti extracomunitari che risultino
pericolosi per la sicurezza dello Stato.
8. Chiunque presenti una falsa
dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1 su falsi presupposti,
conoscendone la non veridicità, al fine di eludere le disposizioni in
materia di immigrazione della presente legge, è punito, solo per questo,
con la pena da due a nove mesi di reclusione.
(Disposizioni di coordinamento)
Articolo 26
(norme transitorie e finali)
1. Nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, ai sensi
dell’articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n.400
all’emanazione delle norme di attuazione ed integrazione della presente
legge, nonché alla revisione ed armonizzazione delle disposizioni
regolamentari contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394.
2. Nel termine di quattro mesi dalla pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, con regolamento emanato ai
sensi dell’articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n.400 alla revisione ed integrazione delle
disposizioni regolamentari vigenti sull’immigrazione, sulla condizione
dello straniero e sul diritto di asilo, limitatamente alle seguenti
finalità:
a) razionalizzare
l’impiego della telematica nelle comunicazioni, nelle suddette materie,
tra le amministrazioni pubbliche;
b) assicurare la massima interconnessione tra gli archivi
già realizzati a riguardo o in via di realizzazione presso le
amministrazioni pubbliche;
c) promuovere le opportune iniziative per la
riorganizzazione degli archivi esistenti.
2-bis.
Il regolamento previsto dall’articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1999, n. 39, introdotto dall’articolo 25, è emanato
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le
disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 si applicano a decorrere dalla data
di entrata in vigore del predetto decreto; fino a tale data si applica la
disciplina anteriormente vigente.
3. Fino al completamento di un adeguato programma di
realizzazione di una rete di centri di permanenza temporanea e assistenza,
accertato con decreto del Ministro dell’interno, sentito il Comitato di
cui al comma 2, dell’articolo 2-bis, il sindaco, in particolari
situazioni di emergenza, può disporre l’alloggiamento, nei centri
di accoglienza di cui all’articolo 40 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n.286, di stranieri non in regola con le disposizioni sull’ingresso
e sul soggiorno nel territorio dello Stato, fatte salve le disposizioni sul
loro allontanamento dal territorio medesimo.
4. (…)
Art. 26-bis.
(Disposizioni relative al Comitato parlamentare di controllo
e vigilanza
in materia di immigrazione ed asilo)
1. Al Comitato parlamentare
istituito dall’articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388,
che assume la denominazione di "Comitato parlamentare di controllo
sull’attuazione dell’accordo di Schengen, di vigilanza
sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di
immigrazione" sono altresì attribuiti compiti di indirizzo e
vigilanza circa la concreta attuazione della presente legge, nonché
degli accordi internazionali e della restante legislazione in materia di
immigrazione. Su tali materie il Governo presenta annualmente al Comitato una
relazione. Il Comitato riferisce annualmente alle Camere sulla propria
attività.
(norma finanziaria)
1. Per fronteggiare gli oneri derivanti
dall’attuazione degli articoli 11, comma 3, 12, comma 1, e 25 è
autorizzata la spesa di lire 36.000 milioni per l’anno 2002, di lire
200.000 milioni per ciascuno degli anni 2003 e 2004, cui si provvede:
a. quanto a lire 36.000 milioni per l’anno 2002 ed
a lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 2003 e 2004, mediante utilizzo
dei minori trasferimenti all’INPS derivanti dalla soppressione della
facoltà per i lavoratori extracomunitari di richiedere la liquidazione
dei contributi versati in loro favore, nel caso in cui cessino
l’attività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale;
b. quanto a lire 170.000 milioni, per ciascuno degli anni
2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001- 2003,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte
corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno
2001, allo scopo utilizzando per lire 10.000 milioni l’accantonamento
relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, per lire 130.000 milioni l’accantonamento relativo al
Ministero delle finanze e per lire 30.000 milioni l’accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
Articolo 12
…
1-bis. Per la costruzione di nuovi
centri di accoglienza è autorizzata la spesa nel limite massimo di 12,39
milioni di euro per l'anno 2002, 24,79 milioni di euro per l'anno 2003 e 24,79
milioni di euro per l'anno 2004